32.2006.113
Casalinga. Metodo misto. Ricorso accolto con rinvio per accertamenti ulteriori
15 maggio 2007Italiano69 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2006.113
Data decisione, Autorità:
15.05.2007, TCA
Titolo:
Casalinga. Metodo misto. Ricorso accolto con rinvio per accertamenti ulteriori
CALCOLO DELLA RENDITA ORDINARIA
DECORRENZA DELLA RENDITA
DEFINIZIONE DI INVALIDITÀ
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO MISTO DI CALCOLO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL GUADAGNO
PERIZIA
REVISIONE DELLA RENDITA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
art. 27 OAI
art. 27bis OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.113
FC/sc
Lugano
15 maggio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 giugno 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16 maggio
2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Nell’ottobre
2003 RI 1, nata nel __________, già attiva come segretaria, ha presentato una
richiesta di prestazioni AI per adulti tendente all’ottenimento di una rendita
in quanto affetta da “grave rizartrosi a destra, stato dopo 2 artroscopie
per meniscopatia e artrosi del ginocchio sinistro”, indicando il danno
esistente dall’ottobre 2002 (doc. AI 1).
Esperiti
gli accertamenti del caso, per decisione 13 maggio 2005 l’Ufficio AI, fissato
un grado di invalidità del 57%, ha riconosciuto alla richiedente il diritto ad
una mezza rendita di invalidità dal 1. ottobre 2003 motivando:
" (...)
Esito
degli accertamenti
In considerazione
degli atti medici specialistici ed economici acquisiti all'incarto risulta che
il danno alla salute del quale l'assicurato è portatore comporta un'incapacità
al lavoro e di conseguenza al guadagno sia nello svolgere l'attività professionale
che nella cura dell'abitazione. L'assicurato dedica 63% del tempo giornaliero
all'attività lavorativa mentre è casalinga per il restante 37%.
Secondo
la documentazione medica esaminata dal servizio medico regionale dell'AI si
evince che l'attività è proponibile in misura 60% dall'ottobre 2002 e, dalla
stessa data, ritiene che in una professione adeguata rispettosa delle
limitazioni presentate dallo stato di salute la capacità lavorativa medico teorica
è pure del 60%.
L'orientatore
AI indica che il reddito esigibile in attività adeguate allo stato di salute
quale impiegata di commercio con esperienza trentennale, debba essere ridimensionato
ulteriormente del 10% in considerazione dell'età (58enne) e della conseguente
difficoltà di adattamento ad una nuova professione. Il reddito da invalida
viene quindi fissato in Fr. 31'976.-- contro il reddito da sano pari a Fr.
80'310.-- riferito ad un'occupazione a tempo pieno.
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF 80'310.--
con invalidità CHF 31'976.--
Perdita di guadagno CHF 48'334.-- = Grado
d'invalidità quale salariata 60%
Dall'inchiesta
economica per le persone che si occupano dell'economia domestica esperita a
domicilio risulta che l'impedimento nello svolgere le mansioni di casalinga è
pari al 51% dall'ottobre 2002.
Ponderando
quindi il tempo dedicato alle attività di salariata e casalinga con gli impedimenti
ad essi causati dal danno invalidante si ottiene un grado d'invalidità del 57%
come rappresentato nello specchietto a margine.
Attività Limitazione
Grado d'invalidità parziale
Casalinga 37% impedimento 51% grado AI 19%
Salariata 63% impedimento 60% grado AI
38% grado ponderato AI 57%
Fa quindi
d'uopo concludere con un'invalidità come sopra descritto, inabilità che apre il
diritto a prestazioni AI alla scadenza dell'anno d'attesa dall'insorgenza del
danno alla salute secondo gli art. 8 LPGA cpv. 2 e 3, 29 LAI.
Decidiamo
pertanto:
Dal
1.10.2003 l'assicurato ha diritto ad una mezza rendita." (Doc. AI 41-1+2)
1.2. A
seguito dell'opposizione interposta dall’assicurata, rappresentata dall’avv. RA
1, con la quale ha chiesto una rivalutazione del caso e in sostanza il
riconoscimento di un grado d’invalidità superiore, in data 18 aprile 2006 l’Ufficio
AI ha inviato all’assicurata uno scritto del seguente tenore:
"
In data 8 giugno 2005 è
stata inoltrata un'opposizione contro la decisione del 13 maggio 2005 emanata
dall'Ufficio Al del Cantone Ticino.
Riesaminata l'intera fattispecie, l'amministrazione ha
constatato che sussiste la possibilità di modificare la decisione 13 maggio
2005 a svantaggio dell'assicurata per i motivi che verranno elencati qui di
seguito:
1) Dalla perizia reumatologica effettuata
dal dottor __________ in data 20 settembre 2004, emerge che la signora RI 1
presenta un'inabilità lavorativa del 40% sia come segretaria in uno studio
legale e notarile (attiva per 19 anni in tale professione) sia in qualunque
altro lavoro d'ufficio (idealmente a tempo pieno e con un rendimento ridotto del
40%). Nel caso concreto, l'assicurata lavorava quale segretaria d'ufficio
presso il __________ di __________ a tempo parziale, attività attualmente
ancora esigibile nella misura del 60% come da rapporto peritale sopraccitato.
2) Nel caso concreto, l'interessata svolgeva
solo parzialmente un'attività lucrativa e quindi risulta applicabile l'art. 28
cpv. 2ter LAI (cfr. art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31
dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui:
" Qualora l'assicurato eserciti
un'attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell'azienda
del coniuge, l'invalidità per questa parte è determinata secondo articolo 16
LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa
attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre
determinare la parte rispettiva dell'attività lucrativa o della collaborazione
gratuita nell'azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni
consuete e poi determinare il grado d'invalidità in funzione della disabilità
patita nei due ambiti."
Giusta l'art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI
nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003):
" Quando si possa presumere che
gli assicurati che esercitano solo parzialmente un'attività lucrativa o
lavorano gratuitamente nell'azienda del coniuge, senza soffrire di un danno
alla salute, eserciterebbero al momento dell'esame del loro diritto alla
rendita un'attività lucrativa a tempo pieno, l'invalidità è valutata esclusivamente
secondo i principi validi per le persone esercitanti un'attività lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto
"metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla
legge dal TFA in DTF 125V 146.
Nella presente fattispecie, al fine di valutare
l'invalidità dell'assicurata MAI ha applicato il metodo misto e più precisamente
l'amministrazione ha appurato che l'assicurata lavorava nella misura del 63%
quale segretaria d'ufficio mentre per il rimanente 37% essa era attiva quale
casalinga.
3) Visto quanto sopra, sulla base delle
affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre
l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico
cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278
consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato, con il
grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni
sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142
consid. 8b), che l'assicurata è abile al lavoro nella misura del 60% nella
professione abitualmente svolta di segretaria/impiegata d'ufficio. Siccome l'assicurata
(in base agli esiti peritali) è stata ritenuta inabile al lavoro
"unicamente" nella misura del 40% nella sua professione di segretaria
d'ufficio, è proprio in detta attività che ella può mettere a maggior frutto la
sua residua capacità lavorativa, senza dover intraprendere un'altra attività.
Né vi sono motivi per non ritenere che l'assicurata, dal punto di vista
economico, facendo uso di tutto l'impegno ragionevolmente esigibile, non
subisca una perdita di guadagno di pari grado.
4) Secondo prassi, per determinare il grado
d'invalidità nell'attività di casalinga l'amministrazione, tramite inchiesta a
domicilio effettuata nel presente caso in sede d'opposizione da un'assistente
sociale, determina in quale misura l'assicurata non riesce più a svolgere le
normali mansioni quotidiane.
Le percentuali di ripartizione delle
singole mansioni di casalinga, dopo un lungo lavoro di condivisione e
confronto, sono state riassunte in tabelle di riparto (approvate dall'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali di Berna nel 1997) in base al nucleo
familiare, all'età dei figli, alle attività svolte dalla persona in esame al di
fuori dell'economia domestica (diversi).
Le stesse permettono un'equità di
trattamento di situazioni a loro simili per composizione familiare, abitativa e
per impegni extra-domestici.
In tal contesto il Tribunale federale ha già
avuto modo di affermare che non v'è motivo di mettere in dubbio le conclusioni
delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto i medesimi dispongono
di collaboratori specializzati, il cui compito consiste appunto nel procedere a
tali inchieste (RCC 1984, p. 143).
Nella fattispecie l'UAI ha disposto
un'inchiesta a domicilio per l'accertamento dell'invalidità nell'insieme delle
attività domestiche. L'assistente sociale incaricata ha compiutamente preso in
considerazione sia il danno alla salute patito dall'assicurata, sia le
dichiarazioni rilasciate dalla medesima, ammettendo delle riduzioni della
capacità laddove l'assicurata si trova confrontata con concrete limitazioni
addebitabili al danno alla salute ed in conclusione l'assistente sociale ha
stabilito che l'assicurata, nelle abituali mansioni di casalinga, presenta
un'incapacità di lavoro del 51 %.
In casu, in considerazione di un grado
d'invalidità del 19% (ritenuta un'attività parziale di casalinga in ragione del
37% con una limitazione del 51 %) ed un grado d'invalidità del 3% (considerata
un'attività parziale di salariata in ragione del 63% con una capacità di lavoro
del 60% come da rapporto peritale del dr. __________ del 20.09.2004), la somma
fra i due gradi d'invalidità testé citati determina un grado d'invalidità
globale (salariata+casalinga) del 22%.
Visto il risultato al quale si è appena
giunti, l'assicurata in oggetto non presenta quindi il grado minimo del 40% richiesto
dalla legge per poter beneficiare del diritto alla rendita d'invalidità (cfr.
art. 28 cpv. 1 LAI).
La forniamo quindi l'occasione di esprimere
le sue considerazioni in merito al progetto di riesame ed eventualmente di
ritirare l'opposizione. In quest'ultimo caso la decisione 13.05.2005 crescerà
in giudicato e sarà quindi valida ed applicabile a tutti gli effetti, riservata
un'eventuale riconsiderazione d'ufficio. La preghiamo pertanto di comunicarci
le sue intenzioni a mezzo del formulario allegato che dovrà esserci ritornato entro
e non oltre il 5 maggio 2006.
Se l'opposizione non sarà ritirata entro i
termini assegnati, l'UAI emetterà una decisione a sfavore dell'assicurata,
contro la quale sarà comunque possibile interporre ricorso presso l'autorità
competente." (Doc. AI 52-1+2+3)
In risposta, in
data 4 maggio 2006 il legale di RI 1 ha osservato:
"
Con la presente la
informo che è intenzione della signora RI 1 mantenere l'opposizione avverso la
decisione emessa il 13 maggio 2005 dall'Istituto delle assicurazioni sociali,
Ufficio assicurazione invalidità.
La signora RI 1 soffre notevolmente a causa della
rizartrosi degenerativa alla mano destra ed a quella sinistra. Ella porta a
tutti e due gli arti delle protesi (tutori) che le fissano il movimento degli
stessi impedendole di fare dei gesti che peggiorerebbero il suo stato.
Si ribadisce ancorai una volta con forza che una
incapacità lavorativa come casalinga valutata in ragione del 51% è
manifestamente troppo bassa. La signora RI 1 infatti non è per niente in grado
di svolgere le normali attività domestiche. In particolare ella non riesce a
svolgere quanto segue:
- fare i letti
- stirare
- cucinare
- fare il caffè (mancanza della forza
necessaria per chiudere la macchinetta per il caffé)
- aprire bottiglie o scatolame in genere
(aprire una scatola di tonno è per lei proibitivo)
- impugnare qualsiasi tipo di oggetto (
riesce a bere una tazzina di caffè unicamente con entrambe le mani e facendo
molto fatica)
- passare l'aspirapolvere o lo straccio per la
polvere
- lavare i vetri
- fare la spesa (non riesce a trasportare
generi alimentari pesanti ed ingombranti, come il latte, l'acqua, etc.)
- cucire
- fare dei bucati ed stendere i panni ad asciugare
Per quanto attiene alla capacità lavorativa come
impiegata d'ufficio si ribadisce che una capacità lavorativa del 60% è
eccessiva. Si contesta quindi il contenuto della perizia reumatologica
effettuato dal dr. __________ il 20 settembre 2004. La signora RI 1 è infatti
impossibilitata a svolgere quelli che sono gli elementari lavori d'ufficio.
Ella non riesce, ad esempio, ad impugnare correttamente una penna e a scrivere
al computer. Ci si chiede come si possa sostenere che a fronte di una
situazione del genere la signora RI 1 sia ancora in grado di lavorare al 60%.
Basterebbe un colloquio per rendersi conto di persona a che stadio sia giunta
la malattia invalidante.
In sostanza si chiede che venga rivalutato il grado
d'invalidità patito dalla signora in ambito domestico. Come già postulato in sede
d'opposizione si chiede inoltre che la signora venga sottoposta ad una nuova
perizia medica da un altro esperto al fine di valutare la sua effettiva
capacità lavorativa quale impiegata d'ufficio."
(Doc. AI 53-1+2)
1.3. In
data 16 maggio 2006 l’Ufficio AI ha quindi emanato una decisione su opposizione
con la quale, respinta l’opposizione, ha soppresso la mezza rendita di
invalidità motivando come segue:
"
(...)
7. In concreto, per quanto attiene
all'aspetto medico, l'opponente contesta in pratica la valutazione operata dall'amministrazione.
Orbene, come visto, l'aspetto reumatologico è stato
valutato a mezzo di esame peritale.
Per quanto attiene al valore probatorio di tale esame,
si rammenta che secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite
nell'ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti
hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state
realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi
concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161).
In casu, la valutazione peritale espressa dal dottor __________
è completa, motivata, coerente e non offre alcun spunto di critica, risultando
del tutto conforme ai criteri giurisprudenziali sovresposti.
8. Nel caso in esame, l'interessata
svolgeva solo parzialmente un'attività lucrativa e quindi risulta applicabile
l'art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore
sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003)
secondo cui:
" Qualora l'assicurato
eserciti un'attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell'azienda
del coniuge, l'invalidità per questa parte è determinata secondo articolo 16
LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa
attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre
determinare la parte rispettiva dell'attività lucrativa o della collaborazione
gratuita nell'azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni
consuete e poi determinare il grado d'invalidità in funzione della disabilità
patita nei due ambiti."
Giusta l'art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis
cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003):
" Quando si possa presumere
che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un'attività lucrativa o
lavorano gratuitamente nell'azienda del coniuge, senza soffrire di un danno
alla salute, eserciterebbero al momento dell'esame del loro diritto alla
rendita un'attività lucrativa a tempo pieno, l'invalidità è valutata esclusivamente
secondo i principi validi per le persone esercitanti un'attività lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità
(detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme
alla legge dal TFA in DTF 125V 146. Nella presente fattispecie, al fine di
valutare l'invalidità dell'assicurata l'UAI ha applicato il metodo misto e più
precisamente l'amministrazione ha appurato che l'assicurata lavorava nella
misura del 63% quale segretaria d'ufficio mentre per il rimanente 37% essa era
attiva quale casalinga.
9. Visto quanto sopra, sulla base delle
affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre
l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico
cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c; DTF 117 V 278
consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato, con il
grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni
sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142
consid. 8b), che l'assicurata è abile al lavoro nella misura del 60% nella
professione abitualmente svolta di segretaria/impiegata d'ufficio. Siccome
l'assicurata (in base agli esiti peritali) è stata ritenuta inabile al lavoro
"unicamente" nella misura del 40% nella sua professione di segretaria
d'ufficio, è proprio in detta attività che ella può mettere a maggior frutto la
sua residua capacità lavorativa, senza dover intraprendere un'altra attività.
Né vi sono motivi per non ritenere che l'assicurata, dal punto di vista
economico, facendo uso di tutto l'impegno ragionevolmente esigibile, non
subisca una perdita di guadagno di pari grado.
10. Secondo prassi, per determinare il
grado d'invalidità nell'attività di casalinga l'amministrazione, tramite
inchiesta a domicilio effettuata nel presente caso in sede d'opposizione da
un'assistente sociale, determina in quale misura l'assicurata non riesce più a
svolgere le normali mansioni quotidiane.
Le percentuali di ripartizione delle singole mansioni
di casalinga, dopo un lungo lavoro di condivisione e confronto, sono state
riassunte in tabelle di riparto (approvate dall'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali di Berna nel 1997) in base al nucleo familiare, all'età dei figli, alle
attività svolte dalla persona in esame al di fuori dell'economia domestica
(diversi). Le stesse permettono un'equità di trattamento di situazioni a loro
simili per composizione familiare, abitativa e per impegni extra-domestici.
In tal contesto il Tribunale federale ha già avuto modo
di affermare che non v'è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle
inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto i medesimi dispongono di
collaboratori specializzati, il cui compito consiste appunto nel procedere a
tali inchieste (RCC 1984, p. 143).
Nella fattispecie l'UAI ha disposto un'inchiesta a
domicilio per l'accertamento dell'invalidità nell'insieme delle attività
domestiche. L'assistente sociale incaricata ha compiutamente preso in considerazione
sia il danno alla salute patito dall'assicurata sia le dichiarazioni rilasciate
dalla medesima, ammettendo delle riduzioni della capacità laddove l'assicurata
si trova confrontata con concrete limitazioni addebitabili al danno alla
salute. In conclusione, l'assistente sociale ha stabilito che l'assicurata,
nelle abituali mansioni di casalinga, presenta un'incapacità di lavoro del 51
%.
11. In casu, in considerazione di un grado
d'invalidità del 19% (ritenuta un'attività parziale di casalinga in ragione del
37% con una limitazione del 51%) ed un grado d'invalidità del 3% (considerata
un'attività parziale di salariata in ragione del 63% con una capacità di lavoro
del 60% come da rapporto peritale del dr. __________ del 20.09.2004), la somma
fra i due gradi d'invalidità testé citati determina un grado d'invalidità
globale (salariata+casalinga) pari al 22%.
L'assicurata non presenta quindi il grado minimo del
40% richiesto dalla legge per poter beneficiare della rendita d'invalidità; nel
caso in esame, non entrano neppure in considerazione provvedimenti
d'integrazione professionale, poiché questi non migliorano la residua capacità
di guadagno. In effetti, la CIP nel suo rapporto del 21 marzo 2005, ha
precisato che l'assicurata può essere reinserita nel mondo del lavoro senza
l'applicazione di provvedimenti professionali reintegrativi.
12. Nel caso concreto, visto quanto
sovraesposto, il diritto alla mezza rendita d'invalidità assegnato con
decisione 13 maggio 2005 non sussiste e la relativa prestazione (in conformità
all'art. 88bis cpv. 2 OAI) deve essere pertanto soppressa a partire dal primo
giorno del secondo mese che segue la notifica della presente decisione."
(Doc. AI 54-5+6+7)
1.4. Con
tempestivo ricorso al TCA, l'assicurata, tramite il suo legale, ha contestato
il provvedimento amministrativo e chiesto l’attribuzione di almeno mezza rendita
di invalidità precisando, tra l’altro, quanto segue:
"
(...)
Per la valutazione dell'invalidità nel caso concreto,
l'UAI si è avvalso del cosiddetto metodo misto, fondato sugli art. 28 cpv. 2ter
LAI e 27bis OAI ed applicabile alle persone che esercitano un'attività
lucrativa a tempo parziale e nell'altra parte del tempo a disposizione si
occupano dell'economia domestica:
La decisione impugnata è pervenuta ad un grado di
invalidità globale del 22% ottenuto dalla somma "di un grado di
invalidità del 19% (ritenuta un'attività parziale di casalinga in ragione del
37%, con una limitazione del 51%) ed un grado di invalidità del 3% (considerata
un'attività parziale di salariata in ragione del 63% con una capacità di lavoro
del 60% (...) )" (decisione impugnata, pto 11. pag. 6).
Si tratta di un'applicazione errata del metodo misto,
che perviene ad un risultato arbitrario ed insostenibile, per le ragioni che
verranno esposte qui di seguito.
L'UAI ha calcolato il grado di invalidità nell'attività
professionale considerando una restante capacità lavorativa di RI 1 del 60% di
un tempo pieno lavorativo e rilevando che "siccome l'assicurata (...) è
stata ritenuta inabile al lavoro "unicamente" nella misura del 40%
nella sua professione di segretaria d'ufficio, è proprio in detta attività che
ella può mettere a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa, senza
dover intraprendere un'altra attività".
Ciò è illogico. A prescindere dal grado di capacità
lavorativa residua attestata dal medico AI, che è troppo elevata (cfr. pto.
5), si osserva che prima dell'insorgere del danno alla salute, RI 1 non
lavorava a tempo pieno, bensì al 63%.
Del resto, proprio per questo motivo, l'UAI ha deciso
di ricorrere al metodo misto per il calcolo della rendita (pto. 8
decisione impugnata). Poi però, al momento del calcolo, l'UAI ha considerato
che l'assicurata potesse utilizzare tutte le proprie capacità lavorative per
svolgere l'attività professionale. Il dottor __________ aveva addirittura
rilevato che l'assicurata sarebbe in grado di svolgere un lavoro "idealmente
a tempo pieno e con un rendimento ridotto del 40%". Ha quindi ammesso
un grado di invalidità del 3% (63%-60%, senza alcuna perdita di guadagno). Ma
nel contempo le ha rifiutato il riconoscimento di una piena inabilità per
quanto riguarda le attività domestiche che lei svolgeva nel restante tempo (il
37%).
Si tratta di una palese contraddizione:
Occorreva in effetti rispettare la divisione tra
attività lucrativa e lavori domestici che sarebbe stata attuata dall'assicurata
senza la lesione fisica, tenendo conto della sua situazione familiare, sociale
e professionale e delle sue scelte. In altri termini, per evitare di
penalizzare gli assicurati che hanno scelto di svolgere un'attività a tempo
parziale, è necessario applicare il metodo misto considerando quello che
avrebbe fatto l'assicurato nelle medesime circostanze senza la lesione alla
salute, il suo reddito che avrebbe percepito se fosse stato sano (cfr.
Jean-Louis Duc, commento della STF 25.7.2005, 1.844/04, in: AJP/PJA 2005, pag.
1423 segg.).
La signora RI 1 già in precedenza ripartiva il proprio
tempo tra attività lavorativa e domestica in ragione del 63% rispettivamente
del 37%. Senza il danno alla salute non avrebbe comunque più lavorato al
100%. Invece l'UAI, al momento della scelta del metodo di calcolo ha
ammesso che l'assicurata lavorasse a tempo parziale (ed ha scelto il metodo
misto) e poi, al momento dell'applicazione di tale metodo, le ha richiesto di
dedicare tutte le sue forze residue nell'attività professionale, al prezzo di
una rinuncia all'esecuzione di compiti domestici (non essendovi più forze
residue per farli). Salvo poi non riconoscerle un'inabilità totale per le
attività domestiche, bensì solo parziale.
Ci si chiede quindi con quali risorse la signora RI 1
sia in grado di svolgere tali attività se deve sfruttare al massimo tutte le
sue forze per quella professionale: occorrerà pure concederle un tempo di
recupero (nel quale ovviamente non può svolgere le attività domestiche). L'UAI
invece esige che lei svolga l'attività professionale con un impiego di tempo (e
forza) maggiore ora che è malata rispetto all'epoca in cui era sana. Impone in
sostanza ad una donna che aveva deciso di dedicare una parte delle proprie
forze all'attività casalinga di rinunciare totalmente a tale attività per svolgere
quella lavorativa con tutte le sue forze residue. Ma non le riconosce d'altro
canto una inabilità totale per le attività domestiche, chiedendole quindi forze
supplementari per queste ultime.
In sintesi, prendendo in considerazione un'abilità al
60% di un tempo pieno di lavoro invece che del tempo parziale effettivamente
sostenuto dall'assicurata (il 63%), l'assicurazione ha svuotato le norme legali
relative al calcolo del metodo misto della propria sostanza. Il calcolo
concreto conduce ad un risultato iniquo e scioccante. Va rifatto tenendo conto
della ripartizione delle attività dell'assicurata prima del verificarsi del
danno alla salute (cfr. J.-L. Duc, op. cit.).
(...)
Di fatto, tuttavia, la signora RI 1 non è più in grado
di svolgere gli elementari lavori d'ufficio: non riesce ad esempio ad impugnare
una penna (anche il rapporto __________ del 2 marzo 2005, al punto 5.4., constata
che la signora RI 1 "fatica a scrivere e a firmare i documenti"),
a scrivere al computer, a rispondere al telefono e contemporaneamente annotare
un numero di telefono o un nominativo; è difficile immaginare che riesca a
svolgere adeguatamente lavori di archiviazioni, riordino incarti se fatica a
sollevare raccoglitori.
Anche il rapporto medico del dr. __________ agli atti
ha constatato che la signora può svolgere un'attività lavorativa rallentata
con necessità di pause supplementari. Ora, la signora RI 1 ha lavorato per
molti anni come segretaria di uno studio legale. Tale attività richiede ritmi
sostenuti e presenta sovente situazioni di stress, sovrapposizione di più telefonate,
ecc. È difficilmente pensabile che un datore di lavoro sia disposto ad assumere
una segretaria che lavori in maniera rallentata e necessiti di ripetute pause.
La professione di impiegata commerciale o di uno studio
legale non è più ragionevolmente esigibile dalla signora RI 1 su un mercato
equilibrato del lavoro. Non quanto meno in tutte le mansioni che comporta
abitualmente tale ruolo e non in maniera "performante" come esige
oggi il mondo del lavoro.
(...)
La perizia ordinata dall'amministrazione e allestita
dal dott. __________ (agli atti) non riflette assolutamente l'attuale stato di
salute della signora RI 1 ed è in netto contrasto con le risultanze del
rapporto del medico curante, dr. __________. Tali circostanze sono suscettibili
di metterla in discussione (cfr. ad esempio la sentenza TFA del 30 giugno
2004, 1.166/03). La malattia di cui soffre la signora RI 1 non le permette di
fatto di lavorare al 60%.
(...)
5.3. reddito da invalida
L'UAI ha considerato che a fronte di un'inabilità
lavorativa del 40%, RI 1 subirebbe una perdita di guadagno di pari grado: nella
decisione impugnata, ad 9, ha infatti ammesso, invero in maniera un po'
affrettata, che "né vi sono motivi per non ritenere che l'assicurata,
dal punto di vista economico, facendo uso di tutto l'impegno ragionevolmente
esigibile, non subisca una perdita di guadagno di pari grado". In sostanza,
ha ammesso che la patologia sofferta dall'assicurata non sarebbe suscettibile
di provocare una diminuzione del proprio salario relativo all'attività che
sarebbe ancora in grado di svolgere. Anche questa conclusione è contestata.
Come visto sopra, l'attività di impiegata d'ufficio non
è più adeguata. Non ad ogni modo al 60%.
Ammesso e non concesso che l'assicurata possa ancora
svolgere un'attività come impiegata d'ufficio al 60%, non è assolutamente
verosimile che la signora RI 1 possa continuare a percepire un salario corrispondente
a quello percepito in precedenza. Ci si chiede infatti quale datore dì lavoro
sarebbe disposto ad assumere come impiegata d'ufficio, con un salario
corrispondente a quello che la signora RI 1 percepiva prima dell'insorgere
della malattia invalidante, una signora di 58 anni che, a causa della propria
patologia, presenta notevoli difficoltà nello svolgere gli elementari lavori di
ufficio evocati al pto. 5.1 e può lavorare in maniera rallentata e solo
facendo diverse pause.
Coerentemente, il rapporto finale __________ (21 marzo
2005) aveva infatti applicato almeno una riduzione ulteriore del 10% del
salario da invalido che, seppur minima, permetteva di tenere in considerazione
l'età e le difficoltà di adattamento dell'assicurata ad una nuova professione.
In realtà tale riduzione dovrebbe essere ancora
superiore, viste le circostanze del caso concreto. Il reddito da invalida sarà
necessariamente molto inferiore rispetto a quello che percepiva da sana.
Per tutte le suddette ragioni, quindi, la rendita va
ricalcolata.
(...)
6. grado di invalidità nell'attività domestica
Sulla base di un'inchiesta a domicilio, MAI ha
accertato l'esistenza di un'invalidità pari al 19% (ritenuta un'attività
parziale del 37% con una. limitazione del 51 %) nell'attività di casalinga.
Preliminarmente, si ribadisce la manifesta contraddizione
in cui è incorso l’UAI nell'applicazione del metodo misto (cfr. supra ad 4.):
se effettivamente a RI 1 viene chiesto di utilizzare tutte le sue risorse lavorative
per svolgere la propria attività professionale, che le provoca comunque forti
dolori e stanchezza, non è più possibile esigere dall'assicurata che ne abbia
ancora per svolgere i lavori domestici quando rientra dal lavoro!
Ad ogni modo, l'incapacità lavorativa come casalinga
fissata al 51%, sulla base di un'inchiesta a domicilio durata poche ore, è
manifestamente troppo bassa.
(...)
II relativo grado di invalidità deve quindi essere
calcolato nuovamente. Nella
denegata ipotesi in cui anche questo Giudice dovesse ritenere che tutta la
residua capacità lavorativa di RI 1 debba essere dedicata all'attività
professionale, l'inabilità domestica deve essere aumentata in maniera
corrispondente e sarà quindi totale (il 100% del 37%), non essendo possibile
domandare ad una persona malata l'impiego di forze maggiori rispetto a quando
era sana.
Ad ogni modo, si chiede che questo Giudice ordini una
anche nuova valutazione del grado corretto dell'inabilità nei lavori
dell'economia domestica." (Doc. I)
1.5. Nella
risposta di causa l’Ufficio AI ha osservato:
"
(...)
Metodo di calcolo
Stando alla ricorrente, l'UAI avrebbe proceduto ad una
"applicazione errata del metodo misto" (ricorso, pto 4.) in quanto
"al momento dell'applicazione di tale metodo, (...) ha richiesto di
dedicare tutte le (...) forze residue nell'attività professionale, al prezzo di
una rinuncia all'esecuzione di compiti domestici" (ricorso, pto. 4).
Ella conclude che "prendendo in considerazione un'abilità al 60% di un
tempo pieno di lavoro invece che del tempo parziale effettivamente sostenuto dall'assicurata
(il 63%), l'assicurazione ha svuotato le norme legali relative al calcolo del
metodo misto della propria sostanza" (ricorso, pto 4.).
Abbandonata (pare) la teoria secondo la quale
andrebbero prese in considerazione le ore di lavoro effettivamente svolte
nell'economia domestica (opposizione 24 giugno 2005, pto 22.) - teoria comunque
smentita da costante giurisprudenza (cfr. ad es. RCC 1992
p. 134) - il preteso errore dell'amministrazione risiederebbe ora nel voler
imporre "ad una donna che aveva deciso di dedicare una parte delle proprie
forze all'attività casalinga di rinunciare totalmente (...) per svolgere quella
lavorativa con tutte le sue forze residue" (ricorso, pto 4.).
La tesi della ricorrente nasce con ogni probabilità da
un malinteso. In un primo momento il grado d'incapacità lavorativa indicato dai
medici è infatti riferito ad un'attività teoricamente svolta a tempo pieno (diversi
elementi rendono improponibile un giudizio basato sul reale tasso d'impiego
degli assicurati). Ciò non toglie che in seguito vengono calcolati i gradi
d'invalidità parziali considerando i differenti tassi d'attività lucrativa e
d'attività nell'economia domestica (non spetta al medico stabilire gli
impedimenti quale casalinga). È solo la somma di questi ultimi a determinare
il grado d'invalidità per l'assegnazione d'una rendita. Nessuno vuole imporre
nulla a nessuno.
Invalidità nell'attività lavorativa
La Signora RI 1 sostiene che "È difficilmente
pensabile che un datore di lavoro sia disposto ad assumere una segretaria che
lavori in maniera rallentata e necessiti di ripetute pause" (ricorso,
pto 5.1.)
Per quanto riguarda invece la valutazione medica, il
solo fatto che le conclusioni della perizia presa in considerazione dall'UAI
differiscano da quanto ritenuto dal medico curante basterebbe a rendere necessaria
una "perizia giudiziaria medica completa" (ricorso, pto.
5.2.).
Anzitutto, è stato stabilito che l'assicurata è abile
al lavoro nella propria professione nella misura del 60% (in effetti, alla
domanda "L'attività attuale è ancora praticabile ?", il perito
Dr. __________ ha risposto "Come segretaria in uno studio legale e notarile
l'assicurata è attualmente inabile al lavoro nella misura del 40%";
vedi doc. 31-11 incarto AI). Premesso come l'assicurazione invalidità
consideri un mercato del lavoro che offre un certo equilibrio tra l'offerta e
la domanda e quindi un largo ventaglio di possibili soluzioni lavorative
(mercato del lavoro equilibrato), eventuali difficoltà legate alla ricerca d'un
datore di lavoro saranno nel caso competenza dell'assicurazione disoccupazione.
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, una
nuova perizia non appare poi in alcun modo motivata in quanto l'unica
argomentazione della ricorrente ovvero il "netto contrasto con le
risultanze del rapporto del medico curante" (ricorso, pto. 5.2.) non
mette certo in dubbio l'oggettività e l'imparzialità di quanto finora ritenuto.
Inoltre, secondo generale esperienza della vita, bisogna tener conto del fatto
che, in dubbio, il medico curante attesta sempre a favore del suo paziente (DTF
125 V 353 consid. 3b/cc).
Reddito d'invalida
Come già sottolineato nella decisione su opposizione
del 16.5.2006, siccome l'assicurata presenta un'incapacità lavorativa del 40%
nella sua professione di segretaria, è proprio in detta attività che ella può
mettere a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa, senza dover
intraprendere un'altra attività. Né vi sono motivi per non ritenere che
l'assicurata, dal punto di vista economico, facendo uso di tutto l'impegno
ragionevolmente esigibile, non subisca una perdita di guadagno di pari grado.
Invalidità nell'attività domestica
Nemmeno quanto riscontrato grazie all'inchiesta
economica per le persone che si occupano dell'economia domestica soddisfa la
Signora RI 1 in quanto "l'incapacità lavorativa (...) fissata al 51 %
(...) è manifestamente troppo bassa" (ricorso, pto 6.). Viene pertanto
richiesta anche in questo caso una nuova valutazione.
Nella concreta fattispecie, l’UAI ha disposto
un'inchiesta a domicilio per l'accertamento dell'invalidità nelle attività
domestiche. L'assistente sociale incaricata ha compiutamente preso in
considerazione sia il danno alla salute patito dall'assicurata, sia le
dichiarazioni rilasciate dalla medesima, ammettendo delle riduzioni della capacità
laddove la stessa si trova confrontata con concrete limitazioni addebitabili ai
disturbi fisici. Oltre alle affermazioni di chi viene valutato, è però
altrettanto corretto ed anzi un dovere dell'amministrazione prendere in
considerazione l'obbligo di ridurre il danno, in virtù del quale una persona
deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria
capacità lavorativa (per es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di
impianti e apparecchi domestici adeguati ecc.), ripartendo al meglio il proprio
lavoro e ricorrendo all'aiuto dei membri della sua famiglia.
Gli impedimenti indicati della ricorrente sono stati
così adeguatamente valutati.
L'amministrazione sottolinea l'assenza di prove atte a
mettere in dubbio le valutazioni eseguite dall'assistente, la quale ha
adeguatamente valutato la particolare situazione. Basti pensare che con scritto
31 gennaio 2005 pure il medico curante dichiarava: "concordo pienamente
con un'inabilità al 40% come casalinga". (...)" (Doc. III)
1.6. In
data 17 agosto 2006 il legale della ricorrente, prodotti quattro certificati
del dr. __________, ha ulteriormente osservato:
"
Entro il termine
impartito il 17/19 luglio 2006 (sospeso dalle ferie giudiziarie) ribadiamo la
richiesta dei mezzi di prova elencati nel ricorso, ed in particolare:
- una nuova perizia medica sullo stato di
salute della signora RI 1 atta a stabilire la sua capacità lavorativa residua;
- una nuova valutazione dell'inabilità
della signora RI 1 nello svolgimento delle attività domestiche.
Inoltre alleghiamo, quale doc. B, gli attestati medici
allestiti dal medico curante Dott. med. __________ tra il 2004 e 2006, dai
quali emerge tra l'altro un netto e rapido peggioramento del quadro clinico dell'assicurata.
Tale circostanza conferma ulteriormente la necessità di allestire una nuova
perizia medica da parte di uno specialista in reumatologia, siccome la valutazione
medica effettuata dall'UAI non rispecchia più lo stato di salute reale della
signora RI 1." (Doc. V)
In
proposito, l’Ufficio AI, chiesto il parere del medico del Servizio medico
regionale dell’AI (SMR), ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso e
osservato:
"
(...)
Per quanto concerne l'aspetto medico, la qui ricorrente
ha prodotto i certificati medici 21.7.2006, 20.2.2006, 30.3.2005 e 1.3.2004 del
Dr. __________ di __________ (cfr. da doc. B 1 a doc. B 4 incarto MA).
Fatti
I certificati medici di cui sopra sono stati sottoposti
come di consueto al vaglio del Servizio medico regionale dell'Al (SMR), il
quale ha sostanzialmente stabilito con annotazioni 23 agosto 2006 qui allegateVi
che non vi sono nel caso concreto elementi atti a modificare la valutazione
clinica-lavorativa dell'assicurata in questione.
Il Dr. __________ del SMR dell'AI ha in effetti
sottolineato nelle proprie annotazioni in fine di cui sopra che: "(...]
Dal punto di vista medico questi certificati non permettono di rendere
verosimile una modifica sostanziale dello stato di salute dell'assicurata
rispetto alla perizia __________, perizia che risulta tuttora completa e
attendibile".
Visto quanto precede, si ritiene quindi di dover
insistere nel chiedere la reiezione del ricorso." (Doc. VII)
1.7. In
data 11 settembre 2006 il dr. __________ ha inviato al dr. __________ del SMR
uno scritto nel quale ha contestato le precedenti prese di posizione del
collega e in merito al quale il legale dell’assicurata si è espresso in data 14
novembre 2006 nel senso di condividere quanto esposto dal dr. __________ e
nello scritto del 2 aprile 2007 come segue:
"
Faccio riferimento alla
pratica citata a margine ed in particolare allo scritto 14 novembre 2006,
mediante il quale abbiamo chiesto che venga acquisito agli atti la lettera 11
settembre 2006 dal dott. __________ (medico curante della signora RI 1) al
dott. __________.
In relazione a questo scambio di corrispondenza tra i
medici sul decorso del disturbo invalidante della signora RI 1 ed in attesa che
venga prega una decisione sulla perizia giudiziaria, le chiedo che possa essere
sentito come teste il Dr. __________ per riferire sullo stadio attuale della
salute della paziente.
Ritengo che questa audizione contribuirebbe
ulteriormente a chiarire il contenuto della corrispondenza citata." (Doc.
XIII)
in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della LOG e 2 cpv. 1 LPTCA
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d'invalidità.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, pag. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag.
543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA e 28 cpv. 2 vLAI:
metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136
consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete
(SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza
del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il
raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministra-zione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica
di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà
pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di
essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità
di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non
può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se
non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le
proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di
calcolo dell'invalidità: SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246
consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit,. p. 199).
A
sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza
attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare
gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività
artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende
ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158
consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances
sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte, 1994,
pag. 145).
Di
regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se
l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno
parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior
parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio,
op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella
in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.5. Nel
caso in cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un’attività lucrativa
torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI secondo cui
"Qualora l’assicurato eserciti un’attività
lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge,
l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se
inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la
parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e
poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei
due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis OAI
"
Quando si possa
presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività
lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di
un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto
alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata
esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività
lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")
è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge del TFA in DTF 125 V
146.
2.6.
Ora, innanzitutto a mente di questa Corte va data piena
conferma alla qualificazione della ricorrente, data dall’Ufficio AI, quale
salariata nella misura del 63% e casalinga per il restante 37%. È infatti da
ritenere - come indicato del resto dall’assicurata medesima -, che se non fosse
subentrato il pregiudizio alla salute essa avrebbe continuato a lavorare a
tempo parziale in tale misura. Del resto detta ripartizione non è più stata contestata,
ma avallata, dall’interessata nel ricorso (cfr. consid. 1.4).
2.7. Dopo
aver ricevuto la richiesta di prestazioni, l’amministrazione ha interpellato il
dr. __________, generalista e medico curante dell’assicurata, il quale nel suo
rapporto medico all’Ufficio AI del 17 ottobre 2003 ha posto come diagnosi “grave
rizartrosi a destra, meniscopatia laterale e lesione del collaterale mediale
del ginocchio sinistro (due artroscopie), ipertensione arteriosa”, dichiarandola
inabile al lavoro nella misura del 100% dal 15 ottobre 2002 (doc. AI 9-1).
Sentito
il medico del Servizio medico regionale dell’Assicura-zione invalidità (in seguito:
SMR), l’Ufficio AI ha affidato il compito di esperire una perizia reumatologica
al dr. __________, FMH in reumatologia, il quale, dopo aver visitato la
paziente il 13 settembre 2004, ha presentato il 20 settembre 2004 la sua
perizia reumatologica, nella quale, poste le diagnosi di
"
(...)
4. DIAGNOSI
4.1 DIAGNOSI CON INFLUENZA SULLA CAPACITA DI LAVORO:
Disturbo indifferenziato di elaborazione del dolore
Rizartrosi mediamente avanzata a destra
Sindrome algica aspecifica al ginocchio sinistro
- lesione degenerativa del
corno anteriore del menisco laterale di nuova insorgenza
- periartropatia cronica
- gonartrosi incipiente al
compartimento mediale e femoropatellare evidenziata all'artroscopia del 30.4.03
- stato dopo meniscectomia
laterale parziale e lisciaggio della cartilagine il 30.4.2003
- stato dopo revisione
della cicatrice laterale e asportazione di una piccola ernia sinoviale il
25.5.2003
Incipiente poliartrosi delle dita con incipiente
rizartrosi asintomatica a sinistra
4.2 DIAGNOSI SENZA RIPERCUSSIONI SULLA CAPACITA DI LAVORO:
Ipertensione arteriosa. (...)" (Doc. AI 31-8)
ha
esposto quanto segue:
"
(...)
5. VALUTAZIONE E PROGNOSI:
Vi è un denominatore comune ai problemi della paziente.
Si tratta a mio avviso di un disturbo indifferenziato di elaborazione del
dolore.
A favore della presenza di un tale disturbo parlano i
seguenti elementi. I dolori alla mano destra e al ginocchio sinistro sono a
priori di intensità eccessiva rispetto ai danni oggettivi riscontrati. I dolori
al ginocchio sinistro sono diffusi, possono essere evocati anche solo sfiorando
la pelle e non corrispondono clinicamente ad alcuna lesione specifica. Vi è un
comportamento di risparmio inadeguato durante la visita.
Alla domanda di realizzare l'opposizione con il pollice
destro la paziente produce uno spostamento inferiore a % cm, del tutto inadeguato
per qualunque rizartrosi attivata. Infine le ripercussioni funzionali sono
oggettivamente eccessive rispetto alla comune esperienza. Con il più grande
rispetto per le soluzioni organizzative adottate dall'assicurata appare difficilmente
comprensibile, in rapporto alle lesioni riscontrate, che la paziente debba
ricorrere all'aiuto del figlio per pettinarsi o per scrivere una lettera all'ordinatore.
È utile sottolineare come non si tratti in alcun modo
di un aggravamento volontario. Al contrario la paziente mostra il più grande
impegno per risolvere il proprio problema, ricorrendo all'aiuto di più specialisti,
anche a proprie spese e recandosi 2-3 volte alla settimana a __________ per
sottoporsi a una riabilitazione intensiva.
A mio avviso ogni problematica locale non può essere
discussa senza tener conto della presenza di un disturbo aspecifico di
elaborazione del dolore.
Per quanto riguarda la mano destra, si tratta di una
rizartrosi sintomatica dal 2002. L'esame clinico non è realizzabile in modo
abituale a causa dei problemi precedentemente discussi. Le indagini radiologiche
a disposizione mostrano un progressivo peggioramento relativamente rapido tra
il 1999 e il 2004.
Dal punto di vista terapeutico, le risorse conservative
disponibili non sono esaurite. La paziente dovrebbe beneficiare di
infiltrazioni con corticosteroidi (eventualmente acido ialuronico) e
soprattutto di una presa a carico di ergoterapia con misure di protezione
articolari e mezzi ausiliari che le permetterebbero di dipendere meno dal figlio.
In caso di ulteriore insuccesso, personalmente non
escluderei la possibilità di un'operazione (protesi o plastica sospesa). Tali
operazioni ottengono abitualmente dei buoni risultati sia dal punto di vista del
dolore che dal punto di vista funzionale e potrebbero notevolmente migliorare
la capacità funzionale residua della paziente e la capacità lavorativa, pur
tenendo conto di un rischio aumentato di insuccesso soggettivo e complicazioni
quali causalgia e algodistrofa in presenza di un disturbo di elaborazione del
dolore.
Per quanto riguarda il ginocchio la paziente mostra
attualmente un quadro clinico aspecifico, con un risparmio inadeguato anche a
questo livello. Soggettivamente vi sono dolori che si presentano anche solo
toccando il ginocchio, ai cambiamenti di posizione e all'appoggio. Clinicamente
vi sono effettivamente dolori anche solo sfiorando la pelle, prevalentemente
all'interno del ginocchio. Questi dolori sono da Interpretare nell'ambito di un
disturbo di percezione e elaborazione del dolore e non di una lesione I specifica.
Ulteriormente questo quadro clinico potrebbe essere definito con il termine di
periartropatia cronica cioè di irritazione cronica aspecifica di strutture
periarticolari. Al momento della mia visita e in accordo con le valutazioni
precedenti non trovo alcun segno infiammatorio, non trovo segni meniscali,
difetti d'asse maggiore o instabilità.
Le indagini radiologiche a disposizione, che hanno dato
luogo a interpretazioni discordanti, confermano senza ombra di dubbio lo stato
da meniscectomia laterale parziale con ablazione di parte del corpo del menisco
laterale, cioè della parte che appariva lesa alla IRM precedente.
Per inciso, anche se non è compito di questa perizia
esprimersi circa il comportamento del chirurgo che ha realizzato l'artroscopia,
una migliore interpretazione delle immagini scagiona però a mio avviso l'operatore
da qualunque sospetto di errore medico.
È utile osservare ancora come le IRM realizzate dopo
l'intervento non mostrino alcuna complicazione postoperatoria specifica. In
particolare non vi è alcuna evidenza per un'algodistrofia (sindrome di Sudeck),
per una capsulite retrattile, per un'osteonecrosi asettica o per una sindrome
dell'edema osseo transitorio.
I dolori che la paziente accusa ancora dopo
l'intervento non sono dunque da ricondurre ad alcuna complicazione chirurgica
particolare ma prevalentemente a un disturbo di percezione e elaborazione del dolore
insorto sulla base di modiche alterazioni degenerative articolari e di una
modica periartropatia aspecifica dopo meniscectomia, progredite probabilmente
in un circolo vizioso. Questa dinamica spiega probabilmente perché la
riabilitazione intensiva stia portando un netto beneficio. L'atrofia dei
quadricipiti descritta in documenti precedenti non è più presente attualmente.
Risulta particolarmente difficile stabilire il ruolo
della nuova lesione del corno anteriore dei menisco laterale visibile sull'ultima,
ma non sulla penultima IRM. Anche In assenza di segni clinici infatti, a volte
una lesione meniscale può essere all'origine di gonalgie aspecifiche che
migliorano dopo meniscectomia.
Da un punto di vista terapeutico potrebbe dunque essere
indicata una nuova artroscopia.
In pratica però, tenendo conto sia del miglioramento
nel frattempo intervenuto grazie alla riabilitazione, sia della presenza di un
disturbo di elaborazione del dolore che aumenta il rischio di un cattivo
risultato soggettivo e il rischio di complicazioni quali l'algodistrofla, ma
soprattutto tenendo conto dei fatto che le gonalgie erano ancora peggiori prima
che la nuova IRM mostrasse una lesione del corno anteriore del menisco
laterale, suggerirei di rinunciare a un tale intervento, in accordo con il
collega di __________.
Riguardo alla prognosi, la rizartrosi a destra
continuerà a peggiorare e si manifesterà probabilmente anche quella che è già
visibile sulle radiografie alla mano sinistra.
Per quanto riguarda il ginocchio, tenendo conto della
minima entità delle alterazioni degenerative la prognosi è buona. Non sono da
prevedere cambiamenti di rilievo a medio-lungo termine. (...)"
(Doc. AI 31-8+9+10)
Il
perito si è infine espresso come segue:
"
(...)
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA Di LAVORO
1. MENOMAZIONI (QUALITATIVE E
QUANTITATIVE) DOVUTE AI DISTURBI CONSTATATI
A livello psicologico e mentale, la paziente non
descrive problemi particolari. Da non specialista non escluderei una componente
di conversione (sindrome dissociativa motoria) che non mi sembra però influire
in misura rilevante sulla capacità lavorativa.
Le menomazioni a livello fisico sono state citate in
dettaglio in precedenza.
In ambito sociale, la situazione segnalata dalla
paziente è stata riportata.
Considerandi
2.
CONSEGUENZE DEI DISTURBI SULL'ATTIVITÀ ATTUALE
2.1
COME SI RIPERCUOTONO I DISTURBI SULL'ATTIVITÀ
ATTUALE DELL'ASSICURATO?
Nel lavoro di segretaria il problema principale è
quello della rizartrosi. Soggettivamente la paziente non si sente più in grado
di svolgere alcun lavoro tra quelli che Incombono a una segretaria.
Oggettivamente una rizartrosi di media importanza rappresenta una limitazione
parziale nel lavoro di segretaria, che potrebbe migliorare con le misure
discusse al punto A 5.
Riguardo al ginocchio, le limitazioni funzionali nel
lavoro di segretaria sono minime.
2.2
ESATTA DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI
INTATTE E DELLA CAPACITA’ DI CARICO
Da un punto di vista oggettivo, cosciente
dell'importante discrepanza con le limitazioni soggettive, l'assicurata è in
grado di rimanere seduta con pause ce. 8 ore al giorno. È In grado di rimanere in
piedi almeno mezz'ora, più volte al giorno. È in grado di spostarsi per brevi
tragitti normalmente, è limitata per lunghi tragitti o per più rampe di scale.
La paziente è in grado di eseguire lavori manuali molto leggeri a leggeri con
una capacità funzionale lievemente ridotta in grado di lavorare all'ordinatore
per l'equivalente di 2 ore al giorno a pieno rendimento. ti lavoro deve però
essere svolto con pause e molto più lentamente rispetto a una persona che non
avesse queste limitazioni funzionali. Non vi è alcun problema con le spalle, la
colonna cervicale e lombare. La posizione inginocchiata non può essere
adottata. Movimenti di flessione-estensione delle ginocchia sono limitati in
modo importante.
2.3
L'ATTIVITA ATTUALE È ANCORA PRATICABILE?
Come segretaria in uno studio legale e notarile
l'assicurata è attualmente inabile al lavoro nella misura del 40 %.
2.7
DA QUANDO ESISTE UNA LIMITAZIONE DELLA
CAPACITA’ DI LAVORO DAL LATO MEDICO DI ALMENO IL 20%?
Dall'10/2002. Nel frattempo la capacità lavorativa è
progressivamente lievemente peggiorata a causa dell'evoluzione della rizartrosi
e in misura minore dell'insorgenza della problematica al ginocchio.
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
1.
È POSSIBILE EFFETTUARE PROVVEDIMENTI
D'INTEGRAZIONE? VE NE SONO IN CORSO? NE SONO PREVISTI?
Soggettivamente la paziente non si sente in grado di
riprendere qualunque attività lavorativa. Da un punto di vista oggettivo non vi
sarebbe alcun ostacolo per provvedimenti di integrazione.
2.
È POSSIBILE MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI
LAVORO SUL POSTO DI LAVORO ATTUALE?
Misure ergonomiche giocherebbero un ruolo preventivo,
facilitando una ripresa del lavoro nella misura del 60 %.
3.
L'ASSICURATO È IN GRADO DI SVOLGERE ALTRE
ATTIVITA?
Si, l'assicurata è in grado di svolgere qualunque
lavoro d'ufficio nel limiti precedentemente descritti idealmente a tempo pieno
e con un rendimento ridotto del 40 %.
Come casalinga, nella situazione attuale, l'assicurata
è inabile al lavoro nella misura del 40 %." (Doc. AI 31-10+11)
L’Ufficio
AI ha quindi incaricato l’assistente sociale di esperire un’inchiesta economica
per le persone che si occupano dell’economia domestica. Sulla base degli
accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata il 2 marzo 2005, con
rapporto 14 marzo 2005 l’assistente sociale, considerata un’attività come
casalinga svolta nella misura del 37% e ritenuto un impedimento del 51%, ha
concluso per un grado d’invalidità (parziale) come casalinga del 19% (doc. AI
39).
Dal
canto suo, con rapporto finale del 21 marzo 2005, la consulente in integrazione
professionale dell’Ufficio AI ha concluso per un grado di invalidità quale
salariata, ritenuta una percentuale lavorativa del 63%, del 38% e, quindi,
considerando un grado di inabilità quale casalinga del 51%, un grado
d’invalidità complessivo del 57% motivando come segue:
" (...)
Attività esigibili -
senza (ri)formazione specifica
Secondo la marginale 3045 della Circolare sull'invalidità
e la grande invalidità, per stabilire se e in che misura un'attività
lucrativa sia ancora ragionevolmente esigibile valgono i seguenti criteri soggettivi
ed oggettivi:
- la limitazione dovuta all'invalidità
- la situazione personale
- i possibili provvedimenti d'integrazione
Tenendo in considerazione tutti questi criteri ritengo
di poter affermare che il lavoro di impiegata commerciale sia esigibile e che
permetta all'A. di sfruttare al meglio la capacità di guadagno residua. Si
tratta infatti di un'attività in cui l'A. ha un'esperienza decennale per cui
ha potuto acquisire delle competenze e conoscenze tali da essere valorizzate
sul mercato del lavoro. Rispetto alle limitazioni legate al danno alla salute
(non lavori in posizione accovacciata o inginocchiata o lavori manuali
pesanti) posso affermare che l'attività di impiegata di commercio permette di
rispettare questi limiti funzionali anche perché, si tratta di un'attività
svolta prevalentemente da seduta. Nella mansione di segretaria svolta presso
il camping di __________ l'A. lavorava infatti in posizione seduta, di fronte
al computer, a volte posizione eretta comprendente il sollevamento di pesi
fino a 15 kg (3-5 classeur). La signora RI 1 si occupava inoltre della
ricezione telefonica, del ritiro della posta e di altri lavori classici da
segretariato.
Calcolo CGR -
senza (ri)formazione specifica
Salario da valido:
Come segretaria presso il __________ di __________
nel 2003 l'A. percepiva un salario di Fr. 58213.(riferito a 5 ore di lavoro
al giorno). Calcolando un salario completo (sulla base di un'attività lavorativa
al 100%) si può dedurre che l'A. nel 2004 senza il danno alla salute avrebbe
potuto percepire un salario di Fr. 80'310.-
Salario da invalido:
In base alla marginale 3044 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità, per reddito d'invalido s'intende il
reddito del lavoro che una persona invalida, dopo eventuali provvedimenti
d'integrazione, potrebbe ancora conseguire esercitando un'attività esigibile
in condizioni normali di mercato del lavoro.
La signora RI 1 come impiegata di commercio diplomata,
dopo circa 30 anni di esperienza in questo settore, potrebbe percepire un
salario annuo di Fr. 59'215.-- (Fonte: raccomandazioni salariali società
svizzera degli impiegati di commercio, stipendio minimo a 58 anni con adeguamento
salariale alla regione del Ticino). In considerazione della CL del 60% e di
eventuali possibili fattori di riduzione legati a fattori personali (l'A. a
58.
anni difficilmente possiede la capacità di adattamento ad una nuova professione
per cui effettuo una riduzione del 10%) risulta un salario da invalido di Fr.
31'976.--.
Grado d'invalidità:
83'310 - 31'976 x 100 = 60%
83'310
La signora RI 1 presenta un grado d'invalidità del
60% ed una capacità di guadagno residua del 40% (sulla base di un lavoro al
100%). Tenendo in considerazione che l'A. lavora sia come casalinga che come
salariata, è possibile individuare il seguente grado d'invalidità.
Attività
ripartizione
impedimento
Grado d'invalidità
Salariata
63%
60%
38%
Casalinga
37%
51%
19%
TOTALE
100%
57%
La signora RI 1, nell'attività di casalinga e
salariata presenta un grado d'invalidità del 57%.
Proposte formative
(eventuali) o di chiusura del caso
Tenuto conto del curriculum scolastico e professionale
della signora RI 1 non è possibile intravedere dei provvedimenti
professionali che possano sensibilmente aumentare la sua capacità di
guadagno.
Una riformazione professionale non entra in linea di
conto in quanto l'A. possiede già un diploma (commerciale) nell'ambito di
un'attività che è stata valutata come esigibile e che permette di sfruttare
al meglio la residua capacità lavorativa.
In considerazione delle precedenti e numeroso
esperienze lavorative nel settore, è possibile ritenere che l'A. possiede
buone competenze professionali per cui la signora RI 1 non dovrebbe
riscontrare particolari difficoltà a reintegrarsi sul mercato del lavoro
tramite i normali canali di collocamento.
Considerati tutti gli elementi che l'esame del caso
ha messo in luce, la presenza sul mercato del lavoro di attività direttamente
accessibili e confacenti con il danno alla salute induce a concludere che
l'A. sia direttamente integrabile nel ciclo produttivo.
(...)"
(Doc. AI 40-2+3)
Sulla
base di questi accertamenti, l’amministrazione, con decisione 13 maggio 2005,
ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una mezza rendita d’invalidità dal
1.
ottobre 2003 per un grado d’invalidità del 57% (doc. AI 41-2; cfr. sopra
consid. 1.1).
2.8
Nella
corposa opposizione 23 giugno 2005 l’assicurata ha contestato le conclusioni
dell’amministrazione chiedendo il riconoscimento di un grado di invalidità
superiore e ulteriori accertamenti medici (doc. AI 49-1).
Dopo
aver avvertito della possibilità di una reformatio in peius l’assicurata, la
quale, tramite il suo legale, ha dichiarato di mantenere la propria opposizione
(cfr. sopra consid.1.2), con la decisione contestata del 16 maggio 2006,
l’amministrazione, rilevato come l’assicurata svolgesse solo parzialmente
un’attività lavorativa, applicato il metodo misto di graduazione
dell’invalidità e concluso per un grado di invalidità complessivo del 22%, ha "soppresso"
la mezza rendita di invalidità riconosciutale con precedente provvedimento 13
maggio 2005 (doc. AI 54; cfr. consid. 1.3).
Nel
suo ricorso l'interessata contesta le conclusioni dell’ammini-strazione adducendo
in sostanza che non avrebbe valutato esaurientemente le sue reali condizioni di
salute (I; cfr. sopra consid. 1.3). La ricorrente ha prodotto quattro nuovi
certificati del dr. __________ del 1 marzo 2004, 30 marzo 2005, 20 febbraio e
21.
luglio 2006 nei quali il curante ribadisce la diagnosi di rizartrosi e
artralgie al ginocchio sinistro con conseguente totale inabilità lavorativa.
Quello del 21 luglio 2006 è del seguente tenore:
"
Con il presente
certifico che la mia paziente RI 1 __________, __________ presenta o una
rizartrosi bilaterale accentuata a destra con quadro clinico nettamente peggiorato
rispetto al mio precedente certificato del 20 febbraio 2006, in particolare con
netto aumento dei dolori alla mano sinistra, malgrado 2 tutori rigidi,
assunzione regolare di farmaci analgesici, applicazioni di gel e creme
antiflogistiche, cure termali e fisioterapiche, infiltrazioni con ossigenoozono
e ginnastica adeguata.
In questa situazione clinica un intervento chirurgico
alla mano destra non entra in linea di conto non essendoci le garanzie
necessarie da parte, dell'operatore della guarigione se non totale almeno
subtotale.
Presenta pure importanti dolori residui al ginocchio
sinistro dopo 3 artroscopie, malgrado numerosi trattamenti fisioterapici,
terapie antalgiche locali e per os.
La paziente e inabile al lavoro al 100% a partire dal
25.
ottobre 2002 ad oggi.
Tenuto conto dell'attuale quadro clinico con netto
peggioramento in modo rapido, ritengo sia assolutamente indicata una nuova
visita peritale da parte di un medico specialista in reumatologia con la dovuta
esperienza, e mi permetto di segnalare il collega Dr. __________ di __________
che mi sembra persona molto corretta, estremamente equilibrata ed assolutamente
non di parte." (Doc. B1)
In
merito, il dr. __________ del SMR, nelle sue “Annotazioni” del 23 agosto 2006,
si è così espresso:
"
(...)
valutazione:
questi certificati confermano a ripetizione la presenza
di disturbi al ginocchio sinistro e a livello dei pollici bilateralmente. Il
medico conferma ripetutamente una IL del 100% presente dal 25.10.2002.
Dal punto di vista medico questi certificati non
permettono di rendere verosimile una modifica sostanziale dello stato di salute
dell'assicurata rispetto alla perizia __________, perizia che risulta tuttora
completa e attendibile." (Doc. VII/bis)
Con
ulteriore scritto dell’11 settembre 2006 il dr. __________ ha osservato:
"
Egregio collega,
In relazione al caso della mia paziente sopraccitata,
ho preso conoscenza delle sue annotazioni del 23.08.2006 in merito alla
richiesta di prestazioni AI con relative contestazioni da parte dello studio
legale e notarile avv. RA 1. A tale proposito mi permetto di inoltrarle alcune
mie riflessioni inerenti la sua presa di posizione: innanzitutto nei miei
certificati non si parla di disturbi a livello dei pollici bilateralmente ma di
rizartrosi bilaterale documentata a livello radiologico, nettamente accentuata
a destra ma in fase ingravescente anche a sinistra. In secondo luogo gradirei
una sua spiegazione medico-clinica per il momento unicamente teorica, in quanto
lei non ha mai visto la paziente, in base alla quale secondo lei una paziente
con tutori rigidi bilaterali a livello dei pollici possa essere dichiarata abile
al lavoro in qualità di segretaria. Per ultimo ma non meno importante, contesto
la sua affermazione secondo la quale i miei certificati "non permettono di
rendere verosimile una modifica sostanziale dello stato di salute dell'assicurata
rispetto alla perizia __________". Quando fu eseguita la perizia la
paziente non aveva alcun tipo di dolore alla mano sinistra (vedi mio certificato
del 01.03.2004); di conseguenza se nei successivi certificati medici viene descritta
da parte del sottoscritto una rizartrosi bilaterale con apparizione di
importanti dolori a livello della mano sinistra, non presenti nel 2004, siamo
necessariamente di fronte ad un quadro clinico ingravescente ma soprattutto
assente al momento della visita del Dott. __________, a meno che lei non
ritiene veritieri i miei certificati e ciò sarebbe da un punto di vista
deontologico molto grave.
In attesa di un suo riscontro in merito (possibilmente
per iscritto e non per telefono), le porgo cordiali, collegiali saluti."
(Doc. IX1)
2.9
Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,
si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono
inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella
causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U
329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31; DTF 125 V 352;
Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I
162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono
a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile
1998.
nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;
ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA
ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA
al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato
parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe
obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF
125.
V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986.
p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001
p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
1997, p. 230).
Se vi
sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura
senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 e S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del
disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella
quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte
und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.10
Nell’evenienza concreta, da un attento esame
degli atti questa Corte deve concludere che la documentazione medica su cui si
è fondata l’amministrazione difetta della necessaria forza probante e non può
pertanto essere posta alla base di un giudizio senza che prima si proceda ad un
complemento istruttorio.
L’amministrazione ha sottoposto l’assicurata ad una perizia
reumatologica affidata al dr. __________, il quale, dopo esame approfondito del
caso, nella sua perizia datata 20 settembre 2004 è giunto alla conclusione che
l’assicurata era inabile nella misura del 40% sia nella precedente attività di segretaria
che nelle mansioni di casalinga. Con riferimento alla patologia principale di
cui era sofferente la ricorrente, vale a dire la rizartosi sintomatica a destra
dal 2002, rilevato come la paziente non segnalasse problemi alla mano sinistra,
ha comunque diagnosticato un’incipiente poliartrosi delle dita con incipiente
rizartosi asintomatica anche alla mano sinistra. Con riferimento alla prognosi,
il perito ha affermato che la rizartrosi a destra sarebbe ulteriormente
peggiorata mentre che quella alla mano sinistra, ancora asintomatica ma già
visibile sulle radiografie, si sarebbe probabilmente manifestata (doc. AI
31-10, cfr. sopra consid. 2.7).
A
tale perizia, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere fondata
su accertamenti di fatto errati, può a mente di questa Corte senz’altro essere
attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti
dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.9).
Va
comunque fatto presente che detta valutazione reumatologica risale al 20 settembre
2004, motivo per cui occorre verificare se sino alla decisione contestata
del 16 maggio 2006 sia subentrato un peggioramento delle condizioni di
salute dell’interessata (il giudice delle assicurazioni sociali valuta, come
detto, la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e
di diritto esistente sino al momento in cui è stata resa; cfr. DTF 129 V 4
consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1° e
riferimenti).
In
proposito va detto che la ricorrente e il suo medico curante, dr. __________, non
solo hanno fortemente criticato gli esiti della perizia, ma hanno pure sostenuto,
nella sostanza, che successivamente alla valutazione peritale fosse sopravvenuto
un peggioramento delle patologie tale da rendere improponibile la ripresa di
una qualsiasi attività lavorativa. In particolare è stato fatto presente che la
rizartrosi, presente inizialmente solo alla mano destra, si era manifestata anche
alla mano sinistra. Già nello scritto all’Ufficio AI 31 gennaio 2005 (e,
quindi, successivo alla perizia del dr. __________), il curante dell’assicurata
dissentiva sulle conclusioni del perito in merito alla capacità lavorativa
dell’interessata sottolineando la presenza di una “rizartrosi grave bilaterale”
(doc. AI 34-1; l’evidenziazione è della redattrice). D’altra parte, anche in
occasione dell’effettuazione dell’inchiesta a domicilio in data 2 marzo 2005,
l’assicurata ha ripetutamente evidenziato le limitazioni causatele dalla malattia
che aveva colpito entrambe le mani (doc. AI 39-1). L’avvenuto
peggioramento della patologia reumatologica, nel senso di una manifestazione
anche nella mano sinistra, è poi stato messo in evidenza anche in sede di
opposizione (cfr. doc. 49-19), così come nello scritto all’Ufficio AI del 4
maggio 2006 nel quale il legale dell’assicurata, ribadita la presenza di una
grave rizartrosi degenerativa ad entrambe le mani, ha segnalato che
l’interessata portava ora a tutti i due gli arti delle protesi (tutori) per
fissarne il movimento e impedire di fare dei gesti idonei a peggiorare la situazione
(doc. AI 53-1). D’altra parte l’intervento di un peggioramento della situazione
è stato attestato anche nei certificati del dr. __________ versati agli atti
nell’ambito della procedura ricorsuale. In effetti, mentre in quelli del 17
ottobre 2003 (doc. AI 9-1) e del 1 marzo 2004 (doc. B4) il curante riferiva “solo”
di una “grave rizartrosi a destra”, negli attestati del 30 marzo 2005 e 20
febbraio 2006 (di epoca quindi successiva alla perizia ma sempre antecedente
alla decisione su opposizione del 16 maggio 2006) egli ha certificato la
presenza di una “rizartrosi bilaterale”, nello scritto del 20 febbraio 2006
sottolineando anche un netto peggioramento rispetto allo stesso periodo del
2005.
(doc. B2 e 3). Infine, nel certificato 21 luglio 2006 il dr. __________
sottolinea l’avvenuto netto e rapido peggioramento della rizartrosi bilaterale
(doc. B1, per esteso al consid. 2.8). Nello scritto 11 settembre 2006 al dr. __________
del SMR egli ribadisce chiaramente che quando fu eseguita la perizia la paziente
non lamentava alcun dolore alla mano sinistra, mentre che successivamente erano
apparsi importanti dolori anche a questo arto sottolineando quindi l’intervento
di un’importante modifica dello stato di salute rispetto all’epoca della
perizia del dr. __________ (cfr. consid. 2.8; doc. IX). In tutti questi
certificati il curante dell’assicurata ha ribadito la sua valutazione di totale
inabilità lavorativa della paziente certificando altresì la necessita per la
medesima di disporre di un aiuto domiciliare per eseguire le faccende domestiche.
Nonostante
le divergenze d’opinione tra il dr. __________ e il dr. __________ in merito
alla capacità lavorativa residua e l’addotto peggioramento delle condizioni di
salute dell’interessata, nella decisione impugnata l’amministrazione ha
ritenuto l’assicurata abile al lavoro al 60% nella precedente attività di
segretaria e come casalinga, basandosi sulle annotazioni del medico del SMR, il
quale ha confermato la bontà della perizia del dr. __________, ritenendola
sostanzialmente coerente nelle sue valutazioni cliniche ed implicazioni
lavorative, precisando che la documentazione presentata in sede di opposizione non
rendeva verosimile un eventuale peggioramento intervenuto successivamente alla
perizia (VIIbis). Anche nelle osservazioni 28 agosto 2006 l’amministrazione ha
ribadito che, secondo il parere del SMR, i certificati prodotti dall’assicurata
non apportavano nuovi elementi a favore di una modifica sostanziale dello stato
di salute rispetto al momento del referto del dr. __________ (doc. VII bis).
Ora,
è opportuno ribadire che per costante giurisprudenza il giudice
delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione
deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui
essa venne emanata – in concreto il 16 maggio 2006 - quando si ritenga che
fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 129 V 4 consid.
1.
, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
In
tal senso, ai fini del presente giudizio i citati certificati del dr. __________attestanti
un peggioramento delle patologie dell’assicurata nei mesi precedenti, possono essere
presi in considerazione.
Le
conclusioni del SMR che si basano esclusivamente sulle indicazioni del dr. __________
non possono essere fatte proprie da questo Tribunale: l’amministrazione,
infatti, a fronte di una patologia che secondo quanto addotto dall’assicurata
stessa e quanto certificato dal curante avrebbe subito un peggioramento di
rilievo dopo l’esame peritale - effettuato peraltro quasi due anni prima della
resa della decisione su opposizione - avrebbe dovuto compiere ulteriori approfondimenti
al fine di determinare l’esatta e effettiva ripercussione dell’addotto aggravamento
della patologia reumatologica alle mani sulla residua capacità lavorativa.
Se è vero che non si tratta, nel caso delle certificazioni del dr. __________,
di valutazioni di uno specialista in reumatologia, è altrettanto vero che,
considerata la succitata modificata sintomatologia agli arti superiori, e
considerato come del resto il probabile intervento di un peggioramento delle
condizioni della ricorrente, nel senso di un manifestarsi della rizartrosi (ancora
asintomatica ma già visibile sulle radiografie nell’autunno 2004) anche alla
mano sinistra, fosse stato preannunciato chiaramente anche dal dr. __________
nella sua perizia (cfr. doc. AI 31-10), non poteva a priori essere escluso un
rilevante peggioramento delle condizioni di salute di RI 1.
Visto
quanto precede, questo Tribunale ritiene la fattispecie non sufficientemente
chiarita dal profilo medico, in relazione alla problematica reumatologica alle
mani.
Stanti
le discordanti valutazioni del SMR e del dr. __________ e considerata l’insistenza
con la quale il curante e l’assicurata hanno segnalato un peggioramento delle
condizioni di salute e la necessità di un’ulteriore indagine peritale, questa Corte ritiene che prima dell'emanazione della contestata
decisione, l'amministrazione, onde addivenire con la certezza richiesta nelle
assicurazioni sociali (cfr. (cfr. STFA del 22 agosto 2000 in re K.B., C 116/00,
consid. 2b, pag. 5; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3,
pag. 6; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC
1983.
pag. 250 consid. 2b; DTF 125 V 195 consid. 2 e i
riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF
112.
V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in
der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989
pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63) ad una corretta
conclusione circa l'effettiva capacità lavorativa dell'assicurata sino al
momento dell'emanazione dell'atto litigioso, avrebbe dovuto effettuare
ulteriori accertamenti medici intesi a valutare le reali limitazioni e gli impedimenti
riconducibili al danno alla salute di cui RI 1 è portatrice.
Pertanto,
annullata la decisione impugnata, gli atti sono da rinviare all’amministrazione
affinché, tenuto conto della perizia del dr. __________ e dell'addotto
peggioramento, approfondisca la valutazione delle limitazioni derivanti dalle
patologie di cui soffre l’assicurata (in particolare la rizartrosi bilaterale)
e accerti l’effettiva abilità lavorativa dell’assicurata, predisponendo gli accertamenti
medici che riterrà più opportuni oltre che eventualmente una nuova valutazione
al domicilio per determinare le effettive ripercussioni del peggioramento in
ambito domestico.
In
esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà quindi
nuovamente sull’eventuale diritto alla rendita dell’assicurata, previo esame
dell’eventuale riconoscimento di provvedimenti integrativi professionali.
2.11
Stante
quanto precede, risulta superfluo esaminare in concreto il calcolo operato
dall’amministrazione per definire il grado d’invalidità totale della
ricorrente.
Questa
Corte osserva comunque che alla luce degli accertamenti che verranno esperiti,
l’amministrazione dovrà nuovamente pronunciarsi sul grado d’invalidità globale,
in applicazione del metodo misto di graduazione dell’invalidità e, quindi, tenendo
conto della succitata ripartizione tra attività salariata e mansioni casalinghe
(cfr. consid. 2.6) e dei rispettivi gradi di inabilità che risulteranno dalle
indagini che verranno esperite.
In
particolare, con riferimento alla determinazione del grado di incapacità al
guadagno quale salariata operata nel provvedimento in lite, il TCA non può
comunque sottacere di non condividere il metodo applicato dall’Ufficio AI. Si
rileva in proposito che per la giurisprudenza se il danno alla salute non è
tale – come in casu in base alla perizia del dr. __________ - da imporre un cambiamento
di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà
valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché
si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante
capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato
esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168,
pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F.,
del 31 maggio 1995 nella causa E. D., del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del
26.
febbraio 1996 nella causa G).
Stante un’incapacità lavorativa del 40% nella precedente professione di
segretaria giusta il referto peritale del 20 settembre 2004 e considerata una
quota parte relativa all’attività salariata del 63%, il grado di invalidità quale
salariata sarebbe quindi stato da fissare nel 25% (63% X 40%) e non nel 3% come
determinato dall’amministrazione nel provvedimento querelato con modalità
quantomeno insolite (cfr. consid. 1.3).
2.12
Alla
luce dell’esito della vertenza diventano prive di oggetto le richieste di assunzione
di prove formulate dalla ricorrente nel corso della procedura.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione 16 maggio 2006 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.10 e
renda una nuova decisione.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
L’Ufficio
AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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