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Decisione

32.2006.113

Casalinga. Metodo misto. Ricorso accolto con rinvio per accertamenti ulteriori

15 maggio 2007Italiano69 min

Source ti.ch

Fatti

I certificati medici di cui sopra sono stati sottoposti

come di consueto al vaglio del Servizio medico regionale dell'Al (SMR), il

quale ha sostanzialmente stabilito con annotazioni 23 agosto 2006 qui allegateVi

che non vi sono nel caso concreto elementi atti a modificare la valutazione

clinica-lavorativa dell'assicurata in questione.

Il Dr. __________ del SMR dell'AI ha in effetti

sottolineato nelle proprie annotazioni in fine di cui sopra che: "(...]

Dal punto di vista medico questi certificati non permettono di rendere

verosimile una modifica sostanziale dello stato di salute dell'assicurata

rispetto alla perizia __________, perizia che risulta tuttora completa e

attendibile".

Visto quanto precede, si ritiene quindi di dover

insistere nel chiedere la reiezione del ricorso." (Doc. VII)

1.7. In

data 11 settembre 2006 il dr. __________ ha inviato al dr. __________ del SMR

uno scritto nel quale ha contestato le precedenti prese di posizione del

collega e in merito al quale il legale dell’assicurata si è espresso in data 14

novembre 2006 nel senso di condividere quanto esposto dal dr. __________ e

nello scritto del 2 aprile 2007 come segue:

"

Faccio riferimento alla

pratica citata a margine ed in particolare allo scritto 14 novembre 2006,

mediante il quale abbiamo chiesto che venga acquisito agli atti la lettera 11

settembre 2006 dal dott. __________ (medico curante della signora RI 1) al

dott. __________.

In relazione a questo scambio di corrispondenza tra i

medici sul decorso del disturbo invalidante della signora RI 1 ed in attesa che

venga prega una decisione sulla perizia giudiziaria, le chiedo che possa essere

sentito come teste il Dr. __________ per riferire sullo stadio attuale della

salute della paziente.

Ritengo che questa audizione contribuirebbe

ulteriormente a chiarire il contenuto della corrispondenza citata." (Doc.

XIII)

in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della LOG e 2 cpv. 1 LPTCA

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d'invalidità.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, pag. 216ss).

Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una

rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono

invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a

un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag.

543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les

prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA e 28 cpv. 2 vLAI:

metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136

consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325

consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).

La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete

(SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito va precisato che, secondo una sentenza

del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il

raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale

diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta

Corte ha anche precisato che l’amministra-zione è comunque tenuta, prima di

pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo

successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica

di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà

pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale

principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26

giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa

R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella

causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.4. Se,

però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di

essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità

di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non

può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se

non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le

proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di

calcolo dell'invalidità: SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246

consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit,. p. 199).

A

sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa:

" Per mansioni consuete di una persona senza

attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare

gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività

artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende

ogni attività svolta dalla comunità."

L’invalidità

viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

pag. 158

consid. 3c).

Si

paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances

sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,

Basilea e Francoforte, 1994,

pag. 145).

Di

regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se

l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno

parzialmente, le incombenze che lo concernono.

Questa

presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora

più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior

parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio,

op. cit. pag. 211).

L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza

figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella

in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.5. Nel

caso in cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un’attività lucrativa

torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI secondo cui

"Qualora l’assicurato eserciti un’attività

lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge,

l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se

inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è

determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la

parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita

nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e

poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei

due ambiti."

Giusta

l’art. 27bis OAI

"

Quando si possa

presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività

lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di

un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto

alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata

esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività

lucrativa."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")

è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge del TFA in DTF 125 V

146.

2.6.

Ora, innanzitutto a mente di questa Corte va data piena

conferma alla qualificazione della ricorrente, data dall’Ufficio AI, quale

salariata nella misura del 63% e casalinga per il restante 37%. È infatti da

ritenere - come indicato del resto dall’assicurata medesima -, che se non fosse

subentrato il pregiudizio alla salute essa avrebbe continuato a lavorare a

tempo parziale in tale misura. Del resto detta ripartizione non è più stata contestata,

ma avallata, dall’interessata nel ricorso (cfr. consid. 1.4).

2.7. Dopo

aver ricevuto la richiesta di prestazioni, l’amministrazione ha interpellato il

dr. __________, generalista e medico curante dell’assicurata, il quale nel suo

rapporto medico all’Ufficio AI del 17 ottobre 2003 ha posto come diagnosi “grave

rizartrosi a destra, meniscopatia laterale e lesione del collaterale mediale

del ginocchio sinistro (due artroscopie), ipertensione arteriosa”, dichiarandola

inabile al lavoro nella misura del 100% dal 15 ottobre 2002 (doc. AI 9-1).

Sentito

il medico del Servizio medico regionale dell’Assicura-zione invalidità (in seguito:

SMR), l’Ufficio AI ha affidato il compito di esperire una perizia reumatologica

al dr. __________, FMH in reumatologia, il quale, dopo aver visitato la

paziente il 13 settembre 2004, ha presentato il 20 settembre 2004 la sua

perizia reumatologica, nella quale, poste le diagnosi di

"

(...)

4. DIAGNOSI

4.1 DIAGNOSI CON INFLUENZA SULLA CAPACITA DI LAVORO:

Disturbo indifferenziato di elaborazione del dolore

Rizartrosi mediamente avanzata a destra

Sindrome algica aspecifica al ginocchio sinistro

- lesione degenerativa del

corno anteriore del menisco laterale di nuova insorgenza

- periartropatia cronica

- gonartrosi incipiente al

compartimento mediale e femoropatellare evidenziata all'artroscopia del 30.4.03

- stato dopo meniscectomia

laterale parziale e lisciaggio della cartilagine il 30.4.2003

- stato dopo revisione

della cicatrice laterale e asportazione di una piccola ernia sinoviale il

25.5.2003

Incipiente poliartrosi delle dita con incipiente

rizartrosi asintomatica a sinistra

4.2 DIAGNOSI SENZA RIPERCUSSIONI SULLA CAPACITA DI LAVORO:

Ipertensione arteriosa. (...)" (Doc. AI 31-8)

ha

esposto quanto segue:

"

(...)

5. VALUTAZIONE E PROGNOSI:

Vi è un denominatore comune ai problemi della paziente.

Si tratta a mio avviso di un disturbo indifferenziato di elaborazione del

dolore.

A favore della presenza di un tale disturbo parlano i

seguenti elementi. I dolori alla mano destra e al ginocchio sinistro sono a

priori di intensità eccessiva rispetto ai danni oggettivi riscontrati. I dolori

al ginocchio sinistro sono diffusi, possono essere evocati anche solo sfiorando

la pelle e non corrispondono clinicamente ad alcuna lesione specifica. Vi è un

comportamento di risparmio inadeguato durante la visita.

Alla domanda di realizzare l'opposizione con il pollice

destro la paziente produce uno spostamento inferiore a % cm, del tutto inadeguato

per qualunque rizartrosi attivata. Infine le ripercussioni funzionali sono

oggettivamente eccessive rispetto alla comune esperienza. Con il più grande

rispetto per le soluzioni organizzative adottate dall'assicurata appare difficilmente

comprensibile, in rapporto alle lesioni riscontrate, che la paziente debba

ricorrere all'aiuto del figlio per pettinarsi o per scrivere una lettera all'ordinatore.

È utile sottolineare come non si tratti in alcun modo

di un aggravamento volontario. Al contrario la paziente mostra il più grande

impegno per risolvere il proprio problema, ricorrendo all'aiuto di più specialisti,

anche a proprie spese e recandosi 2-3 volte alla settimana a __________ per

sottoporsi a una riabilitazione intensiva.

A mio avviso ogni problematica locale non può essere

discussa senza tener conto della presenza di un disturbo aspecifico di

elaborazione del dolore.

Per quanto riguarda la mano destra, si tratta di una

rizartrosi sintomatica dal 2002. L'esame clinico non è realizzabile in modo

abituale a causa dei problemi precedentemente discussi. Le indagini radiologiche

a disposizione mostrano un progressivo peggioramento relativamente rapido tra

il 1999 e il 2004.

Dal punto di vista terapeutico, le risorse conservative

disponibili non sono esaurite. La paziente dovrebbe beneficiare di

infiltrazioni con corticosteroidi (eventualmente acido ialuronico) e

soprattutto di una presa a carico di ergoterapia con misure di protezione

articolari e mezzi ausiliari che le permetterebbero di dipendere meno dal figlio.

In caso di ulteriore insuccesso, personalmente non

escluderei la possibilità di un'operazione (protesi o plastica sospesa). Tali

operazioni ottengono abitualmente dei buoni risultati sia dal punto di vista del

dolore che dal punto di vista funzionale e potrebbero notevolmente migliorare

la capacità funzionale residua della paziente e la capacità lavorativa, pur

tenendo conto di un rischio aumentato di insuccesso soggettivo e complicazioni

quali causalgia e algodistrofa in presenza di un disturbo di elaborazione del

dolore.

Per quanto riguarda il ginocchio la paziente mostra

attualmente un quadro clinico aspecifico, con un risparmio inadeguato anche a

questo livello. Soggettivamente vi sono dolori che si presentano anche solo

toccando il ginocchio, ai cambiamenti di posizione e all'appoggio. Clinicamente

vi sono effettivamente dolori anche solo sfiorando la pelle, prevalentemente

all'interno del ginocchio. Questi dolori sono da Interpretare nell'ambito di un

disturbo di percezione e elaborazione del dolore e non di una lesione I specifica.

Ulteriormente questo quadro clinico potrebbe essere definito con il termine di

periartropatia cronica cioè di irritazione cronica aspecifica di strutture

periarticolari. Al momento della mia visita e in accordo con le valutazioni

precedenti non trovo alcun segno infiammatorio, non trovo segni meniscali,

difetti d'asse maggiore o instabilità.

Le indagini radiologiche a disposizione, che hanno dato

luogo a interpretazioni discordanti, confermano senza ombra di dubbio lo stato

da meniscectomia laterale parziale con ablazione di parte del corpo del menisco

laterale, cioè della parte che appariva lesa alla IRM precedente.

Per inciso, anche se non è compito di questa perizia

esprimersi circa il comportamento del chirurgo che ha realizzato l'artroscopia,

una migliore interpretazione delle immagini scagiona però a mio avviso l'operatore

da qualunque sospetto di errore medico.

È utile osservare ancora come le IRM realizzate dopo

l'intervento non mostrino alcuna complicazione postoperatoria specifica. In

particolare non vi è alcuna evidenza per un'algodistrofia (sindrome di Sudeck),

per una capsulite retrattile, per un'osteonecrosi asettica o per una sindrome

dell'edema osseo transitorio.

I dolori che la paziente accusa ancora dopo

l'intervento non sono dunque da ricondurre ad alcuna complicazione chirurgica

particolare ma prevalentemente a un disturbo di percezione e elaborazione del dolore

insorto sulla base di modiche alterazioni degenerative articolari e di una

modica periartropatia aspecifica dopo meniscectomia, progredite probabilmente

in un circolo vizioso. Questa dinamica spiega probabilmente perché la

riabilitazione intensiva stia portando un netto beneficio. L'atrofia dei

quadricipiti descritta in documenti precedenti non è più presente attualmente.

Risulta particolarmente difficile stabilire il ruolo

della nuova lesione del corno anteriore dei menisco laterale visibile sull'ultima,

ma non sulla penultima IRM. Anche In assenza di segni clinici infatti, a volte

una lesione meniscale può essere all'origine di gonalgie aspecifiche che

migliorano dopo meniscectomia.

Da un punto di vista terapeutico potrebbe dunque essere

indicata una nuova artroscopia.

In pratica però, tenendo conto sia del miglioramento

nel frattempo intervenuto grazie alla riabilitazione, sia della presenza di un

disturbo di elaborazione del dolore che aumenta il rischio di un cattivo

risultato soggettivo e il rischio di complicazioni quali l'algodistrofla, ma

soprattutto tenendo conto dei fatto che le gonalgie erano ancora peggiori prima

che la nuova IRM mostrasse una lesione del corno anteriore del menisco

laterale, suggerirei di rinunciare a un tale intervento, in accordo con il

collega di __________.

Riguardo alla prognosi, la rizartrosi a destra

continuerà a peggiorare e si manifesterà probabilmente anche quella che è già

visibile sulle radiografie alla mano sinistra.

Per quanto riguarda il ginocchio, tenendo conto della

minima entità delle alterazioni degenerative la prognosi è buona. Non sono da

prevedere cambiamenti di rilievo a medio-lungo termine. (...)"

(Doc. AI 31-8+9+10)

Il

perito si è infine espresso come segue:

"

(...)

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA Di LAVORO

1. MENOMAZIONI (QUALITATIVE E

QUANTITATIVE) DOVUTE AI DISTURBI CONSTATATI

A livello psicologico e mentale, la paziente non

descrive problemi particolari. Da non specialista non escluderei una componente

di conversione (sindrome dissociativa motoria) che non mi sembra però influire

in misura rilevante sulla capacità lavorativa.

Le menomazioni a livello fisico sono state citate in

dettaglio in precedenza.

In ambito sociale, la situazione segnalata dalla

paziente è stata riportata.

Considerandi

2.

CONSEGUENZE DEI DISTURBI SULL'ATTIVITÀ ATTUALE

2.1

COME SI RIPERCUOTONO I DISTURBI SULL'ATTIVITÀ

ATTUALE DELL'ASSICURATO?

Nel lavoro di segretaria il problema principale è

quello della rizartrosi. Soggettivamente la paziente non si sente più in grado

di svolgere alcun lavoro tra quelli che Incombono a una segretaria.

Oggettivamente una rizartrosi di media importanza rappresenta una limitazione

parziale nel lavoro di segretaria, che potrebbe migliorare con le misure

discusse al punto A 5.

Riguardo al ginocchio, le limitazioni funzionali nel

lavoro di segretaria sono minime.

2.2

ESATTA DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI

INTATTE E DELLA CAPACITA’ DI CARICO

Da un punto di vista oggettivo, cosciente

dell'importante discrepanza con le limitazioni soggettive, l'assicurata è in

grado di rimanere seduta con pause ce. 8 ore al giorno. È In grado di rimanere in

piedi almeno mezz'ora, più volte al giorno. È in grado di spostarsi per brevi

tragitti normalmente, è limitata per lunghi tragitti o per più rampe di scale.

La paziente è in grado di eseguire lavori manuali molto leggeri a leggeri con

una capacità funzionale lievemente ridotta in grado di lavorare all'ordinatore

per l'equivalente di 2 ore al giorno a pieno rendimento. ti lavoro deve però

essere svolto con pause e molto più lentamente rispetto a una persona che non

avesse queste limitazioni funzionali. Non vi è alcun problema con le spalle, la

colonna cervicale e lombare. La posizione inginocchiata non può essere

adottata. Movimenti di flessione-estensione delle ginocchia sono limitati in

modo importante.

2.3

L'ATTIVITA ATTUALE È ANCORA PRATICABILE?

Come segretaria in uno studio legale e notarile

l'assicurata è attualmente inabile al lavoro nella misura del 40 %.

2.7

DA QUANDO ESISTE UNA LIMITAZIONE DELLA

CAPACITA’ DI LAVORO DAL LATO MEDICO DI ALMENO IL 20%?

Dall'10/2002. Nel frattempo la capacità lavorativa è

progressivamente lievemente peggiorata a causa dell'evoluzione della rizartrosi

e in misura minore dell'insorgenza della problematica al ginocchio.

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

1.

È POSSIBILE EFFETTUARE PROVVEDIMENTI

D'INTEGRAZIONE? VE NE SONO IN CORSO? NE SONO PREVISTI?

Soggettivamente la paziente non si sente in grado di

riprendere qualunque attività lavorativa. Da un punto di vista oggettivo non vi

sarebbe alcun ostacolo per provvedimenti di integrazione.

2.

È POSSIBILE MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI

LAVORO SUL POSTO DI LAVORO ATTUALE?

Misure ergonomiche giocherebbero un ruolo preventivo,

facilitando una ripresa del lavoro nella misura del 60 %.

3.

L'ASSICURATO È IN GRADO DI SVOLGERE ALTRE

ATTIVITA?

Si, l'assicurata è in grado di svolgere qualunque

lavoro d'ufficio nel limiti precedentemente descritti idealmente a tempo pieno

e con un rendimento ridotto del 40 %.

Come casalinga, nella situazione attuale, l'assicurata

è inabile al lavoro nella misura del 40 %." (Doc. AI 31-10+11)

L’Ufficio

AI ha quindi incaricato l’assistente sociale di esperire un’inchiesta economica

per le persone che si occupano dell’economia domestica. Sulla base degli

accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata il 2 marzo 2005, con

rapporto 14 marzo 2005 l’assistente sociale, considerata un’attività come

casalinga svolta nella misura del 37% e ritenuto un impedimento del 51%, ha

concluso per un grado d’invalidità (parziale) come casalinga del 19% (doc. AI

39).

Dal

canto suo, con rapporto finale del 21 marzo 2005, la consulente in integrazione

professionale dell’Ufficio AI ha concluso per un grado di invalidità quale

salariata, ritenuta una percentuale lavorativa del 63%, del 38% e, quindi,

considerando un grado di inabilità quale casalinga del 51%, un grado

d’invalidità complessivo del 57% motivando come segue:

" (...)

Attività esigibili -

senza (ri)formazione specifica

Secondo la marginale 3045 della Circolare sull'invalidità

e la grande invalidità, per stabilire se e in che misura un'attività

lucrativa sia ancora ragionevolmente esigibile valgono i seguenti criteri soggettivi

ed oggettivi:

- la limitazione dovuta all'invalidità

- la situazione personale

- i possibili provvedimenti d'integrazione

Tenendo in considerazione tutti questi criteri ritengo

di poter affermare che il lavoro di impiegata commerciale sia esigibile e che

permetta all'A. di sfruttare al meglio la capacità di guadagno residua. Si

tratta infatti di un'attività in cui l'A. ha un'esperienza decennale per cui

ha potuto acquisire delle competenze e conoscenze tali da essere valorizzate

sul mercato del lavoro. Rispetto alle limitazioni legate al danno alla salute

(non lavori in posizione accovacciata o inginocchiata o lavori manuali

pesanti) posso affermare che l'attività di impiegata di commercio permette di

rispettare questi limiti funzionali anche perché, si tratta di un'attività

svolta prevalentemente da seduta. Nella mansione di segretaria svolta presso

il camping di __________ l'A. lavorava infatti in posizione seduta, di fronte

al computer, a volte posizione eretta comprendente il sollevamento di pesi

fino a 15 kg (3-5 classeur). La signora RI 1 si occupava inoltre della

ricezione telefonica, del ritiro della posta e di altri lavori classici da

segretariato.

Calcolo CGR -

senza (ri)formazione specifica

Salario da valido:

Come segretaria presso il __________ di __________

nel 2003 l'A. percepiva un salario di Fr. 58213.­(riferito a 5 ore di lavoro

al giorno). Calcolando un salario completo (sulla base di un'attività lavorativa

al 100%) si può dedurre che l'A. nel 2004 senza il danno alla salute avrebbe

potuto percepire un salario di Fr. 80'310.-

Salario da invalido:

In base alla marginale 3044 della Circolare

sull'invalidità e la grande invalidità, per reddito d'invalido s'intende il

reddito del lavoro che una persona invalida, dopo eventuali provvedimenti

d'integrazione, potrebbe ancora conseguire esercitando un'attività esigibile

in condizioni normali di mercato del lavoro.

La signora RI 1 come impiegata di commercio diplomata,

dopo circa 30 anni di esperienza in questo settore, potrebbe percepire un

salario annuo di Fr. 59'215.-- (Fonte: raccomandazioni salariali società

svizzera degli impiegati di commercio, stipendio minimo a 58 anni con adeguamento

salariale alla regione del Ticino). In considerazione della CL del 60% e di

eventuali possibili fattori di riduzione legati a fattori personali (l'A. a

58.

anni difficilmente possiede la capacità di adattamento ad una nuova professione

per cui effettuo una riduzione del 10%) risulta un salario da invalido di Fr.

31'976.--.

Grado d'invalidità:

83'310 - 31'976 x 100 = 60%

83'310

La signora RI 1 presenta un grado d'invalidità del

60% ed una capacità di guadagno residua del 40% (sulla base di un lavoro al

100%). Tenendo in considerazione che l'A. lavora sia come casalinga che come

salariata, è possibile individuare il seguente grado d'invalidità.

Attività

ripartizione

impedimento

Grado d'invalidità

Salariata

63%

60%

38%

Casalinga

37%

51%

19%

TOTALE

100%

57%

La signora RI 1, nell'attività di casalinga e

salariata presenta un grado d'invalidità del 57%.

Proposte formative

(eventuali) o di chiusura del caso

Tenuto conto del curriculum scolastico e professionale

della signora RI 1 non è possibile intravedere dei provvedimenti

professionali che possano sensibilmente aumentare la sua capacità di

guadagno.

Una riformazione professionale non entra in linea di

conto in quanto l'A. possiede già un diploma (commerciale) nell'ambito di

un'attività che è stata valutata come esigibile e che permette di sfruttare

al meglio la residua capacità lavorativa.

In considerazione delle precedenti e numeroso

esperienze lavorative nel settore, è possibile ritenere che l'A. possiede

buone competenze professionali per cui la signora RI 1 non dovrebbe

riscontrare particolari difficoltà a reintegrarsi sul mercato del lavoro

tramite i normali canali di collocamento.

Considerati tutti gli elementi che l'esame del caso

ha messo in luce, la presenza sul mercato del lavoro di attività direttamente

accessibili e confacenti con il danno alla salute induce a concludere che

l'A. sia direttamente integrabile nel ciclo produttivo.

(...)"

(Doc. AI 40-2+3)

Sulla

base di questi accertamenti, l’amministrazione, con decisione 13 maggio 2005,

ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una mezza rendita d’invalidità dal

1.

ottobre 2003 per un grado d’invalidità del 57% (doc. AI 41-2; cfr. sopra

consid. 1.1).

2.8

Nella

corposa opposizione 23 giugno 2005 l’assicurata ha contestato le conclusioni

dell’amministrazione chiedendo il riconoscimento di un grado di invalidità

superiore e ulteriori accertamenti medici (doc. AI 49-1).

Dopo

aver avvertito della possibilità di una reformatio in peius l’assicurata, la

quale, tramite il suo legale, ha dichiarato di mantenere la propria opposizione

(cfr. sopra consid.1.2), con la decisione contestata del 16 maggio 2006,

l’amministrazione, rilevato come l’assicurata svolgesse solo parzialmente

un’attività lavorativa, applicato il metodo misto di graduazione

dell’invalidità e concluso per un grado di invalidità complessivo del 22%, ha "soppresso"

la mezza rendita di invalidità riconosciutale con precedente provvedimento 13

maggio 2005 (doc. AI 54; cfr. consid. 1.3).

Nel

suo ricorso l'interessata contesta le conclusioni dell’ammini-strazione adducendo

in sostanza che non avrebbe valutato esaurientemente le sue reali condizioni di

salute (I; cfr. sopra consid. 1.3). La ricorrente ha prodotto quattro nuovi

certificati del dr. __________ del 1 marzo 2004, 30 marzo 2005, 20 febbraio e

21.

luglio 2006 nei quali il curante ribadisce la diagnosi di rizartrosi e

artralgie al ginocchio sinistro con conseguente totale inabilità lavorativa.

Quello del 21 luglio 2006 è del seguente tenore:

"

Con il presente

certifico che la mia paziente RI 1 __________, __________ presenta o una

rizartrosi bilaterale accentuata a destra con quadro clinico nettamente peggiorato

rispetto al mio precedente certificato del 20 febbraio 2006, in particolare con

netto aumento dei dolori alla mano sinistra, malgrado 2 tutori rigidi,

assunzione regolare di farmaci analgesici, applicazioni di gel e creme

antiflogistiche, cure termali e fisioterapiche, infiltrazioni con ossigenoozono

e ginnastica adeguata.

In questa situazione clinica un intervento chirurgico

alla mano destra non entra in linea di conto non essendoci le garanzie

necessarie da parte, dell'operatore della guarigione se non totale almeno

subtotale.

Presenta pure importanti dolori residui al ginocchio

sinistro dopo 3 artroscopie, malgrado numerosi trattamenti fisioterapici,

terapie antalgiche locali e per os.

La paziente e inabile al lavoro al 100% a partire dal

25.

ottobre 2002 ad oggi.

Tenuto conto dell'attuale quadro clinico con netto

peggioramento in modo rapido, ritengo sia assolutamente indicata una nuova

visita peritale da parte di un medico specialista in reumatologia con la dovuta

esperienza, e mi permetto di segnalare il collega Dr. __________ di __________

che mi sembra persona molto corretta, estremamente equilibrata ed assolutamente

non di parte." (Doc. B1)

In

merito, il dr. __________ del SMR, nelle sue “Annotazioni” del 23 agosto 2006,

si è così espresso:

"

(...)

valutazione:

questi certificati confermano a ripetizione la presenza

di disturbi al ginocchio sinistro e a livello dei pollici bilateralmente. Il

medico conferma ripetutamente una IL del 100% presente dal 25.10.2002.

Dal punto di vista medico questi certificati non

permettono di rendere verosimile una modifica sostanziale dello stato di salute

dell'assicurata rispetto alla perizia __________, perizia che risulta tuttora

completa e attendibile." (Doc. VII/bis)

Con

ulteriore scritto dell’11 settembre 2006 il dr. __________ ha osservato:

"

Egregio collega,

In relazione al caso della mia paziente sopraccitata,

ho preso conoscenza delle sue annotazioni del 23.08.2006 in merito alla

richiesta di prestazioni AI con relative contestazioni da parte dello studio

legale e notarile avv. RA 1. A tale proposito mi permetto di inoltrarle alcune

mie riflessioni inerenti la sua presa di posizione: innanzitutto nei miei

certificati non si parla di disturbi a livello dei pollici bilateralmente ma di

rizartrosi bilaterale documentata a livello radiologico, nettamente accentuata

a destra ma in fase ingravescente anche a sinistra. In secondo luogo gradirei

una sua spiegazione medico-clinica per il momento unicamente teorica, in quanto

lei non ha mai visto la paziente, in base alla quale secondo lei una paziente

con tutori rigidi bilaterali a livello dei pollici possa essere dichiarata abile

al lavoro in qualità di segretaria. Per ultimo ma non meno importante, contesto

la sua affermazione secondo la quale i miei certificati "non permettono di

rendere verosimile una modifica sostanziale dello stato di salute dell'assicurata

rispetto alla perizia __________". Quando fu eseguita la perizia la

paziente non aveva alcun tipo di dolore alla mano sinistra (vedi mio certificato

del 01.03.2004); di conseguenza se nei successivi certificati medici viene descritta

da parte del sottoscritto una rizartrosi bilaterale con apparizione di

importanti dolori a livello della mano sinistra, non presenti nel 2004, siamo

necessariamente di fronte ad un quadro clinico ingravescente ma soprattutto

assente al momento della visita del Dott. __________, a meno che lei non

ritiene veritieri i miei certificati e ciò sarebbe da un punto di vista

deontologico molto grave.

In attesa di un suo riscontro in merito (possibilmente

per iscritto e non per telefono), le porgo cordiali, collegiali saluti."

(Doc. IX1)

2.9

Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è

determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,

si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si

lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti

(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o

nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono

inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella

causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U

329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352;

Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I

162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono

a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile

1998.

nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;

ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA

ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA

al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato

parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe

obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In DTF

125.

V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001

p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

1997, p. 230).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura

senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 e S., U 330/01).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella

quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte

und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.10

Nell’evenienza concreta, da un attento esame

degli atti questa Corte deve concludere che la documentazione medica su cui si

è fondata l’amministrazione difetta della necessaria forza probante e non può

pertanto essere posta alla base di un giudizio senza che prima si proceda ad un

complemento istruttorio.

L’amministrazione ha sottoposto l’assicurata ad una perizia

reumatologica affidata al dr. __________, il quale, dopo esame approfondito del

caso, nella sua perizia datata 20 settembre 2004 è giunto alla conclusione che

l’assicurata era inabile nella misura del 40% sia nella precedente attività di segretaria

che nelle mansioni di casalinga. Con riferimento alla patologia principale di

cui era sofferente la ricorrente, vale a dire la rizartosi sintomatica a destra

dal 2002, rilevato come la paziente non segnalasse problemi alla mano sinistra,

ha comunque diagnosticato un’incipiente poliartrosi delle dita con incipiente

rizartosi asintomatica anche alla mano sinistra. Con riferimento alla prognosi,

il perito ha affermato che la rizartrosi a destra sarebbe ulteriormente

peggiorata mentre che quella alla mano sinistra, ancora asintomatica ma già

visibile sulle radiografie, si sarebbe probabilmente manifestata (doc. AI

31-10, cfr. sopra consid. 2.7).

A

tale perizia, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere fondata

su accertamenti di fatto errati, può a mente di questa Corte senz’altro essere

attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti

dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.9).

Va

comunque fatto presente che detta valutazione reumatologica risale al 20 settembre

2004, motivo per cui occorre verificare se sino alla decisione contestata

del 16 maggio 2006 sia subentrato un peggioramento delle condizioni di

salute dell’interessata (il giudice delle assicurazioni sociali valuta, come

detto, la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e

di diritto esistente sino al momento in cui è stata resa; cfr. DTF 129 V 4

consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1° e

riferimenti).

In

proposito va detto che la ricorrente e il suo medico curante, dr. __________, non

solo hanno fortemente criticato gli esiti della perizia, ma hanno pure sostenuto,

nella sostanza, che successivamente alla valutazione peritale fosse sopravvenuto

un peggioramento delle patologie tale da rendere improponibile la ripresa di

una qualsiasi attività lavorativa. In particolare è stato fatto presente che la

rizartrosi, presente inizialmente solo alla mano destra, si era manifestata anche

alla mano sinistra. Già nello scritto all’Ufficio AI 31 gennaio 2005 (e,

quindi, successivo alla perizia del dr. __________), il curante dell’assicurata

dissentiva sulle conclusioni del perito in merito alla capacità lavorativa

dell’interessata sottolineando la presenza di una “rizartrosi grave bilaterale”

(doc. AI 34-1; l’evidenziazione è della redattrice). D’altra parte, anche in

occasione dell’effettuazione dell’inchiesta a domicilio in data 2 marzo 2005,

l’assicurata ha ripetutamente evidenziato le limitazioni causatele dalla malattia

che aveva colpito entrambe le mani (doc. AI 39-1). L’avvenuto

peggioramento della patologia reumatologica, nel senso di una manifestazione

anche nella mano sinistra, è poi stato messo in evidenza anche in sede di

opposizione (cfr. doc. 49-19), così come nello scritto all’Ufficio AI del 4

maggio 2006 nel quale il legale dell’assicurata, ribadita la presenza di una

grave rizartrosi degenerativa ad entrambe le mani, ha segnalato che

l’interessata portava ora a tutti i due gli arti delle protesi (tutori) per

fissarne il movimento e impedire di fare dei gesti idonei a peggiorare la situazione

(doc. AI 53-1). D’altra parte l’intervento di un peggioramento della situazione

è stato attestato anche nei certificati del dr. __________ versati agli atti

nell’ambito della procedura ricorsuale. In effetti, mentre in quelli del 17

ottobre 2003 (doc. AI 9-1) e del 1 marzo 2004 (doc. B4) il curante riferiva “solo”

di una “grave rizartrosi a destra”, negli attestati del 30 marzo 2005 e 20

febbraio 2006 (di epoca quindi successiva alla perizia ma sempre antecedente

alla decisione su opposizione del 16 maggio 2006) egli ha certificato la

presenza di una “rizartrosi bilaterale”, nello scritto del 20 febbraio 2006

sottolineando anche un netto peggioramento rispetto allo stesso periodo del

2005.

(doc. B2 e 3). Infine, nel certificato 21 luglio 2006 il dr. __________

sottolinea l’avvenuto netto e rapido peggioramento della rizartrosi bilaterale

(doc. B1, per esteso al consid. 2.8). Nello scritto 11 settembre 2006 al dr. __________

del SMR egli ribadisce chiaramente che quando fu eseguita la perizia la paziente

non lamentava alcun dolore alla mano sinistra, mentre che successivamente erano

apparsi importanti dolori anche a questo arto sottolineando quindi l’intervento

di un’importante modifica dello stato di salute rispetto all’epoca della

perizia del dr. __________ (cfr. consid. 2.8; doc. IX). In tutti questi

certificati il curante dell’assicurata ha ribadito la sua valutazione di totale

inabilità lavorativa della paziente certificando altresì la necessita per la

medesima di disporre di un aiuto domiciliare per eseguire le faccende domestiche.

Nonostante

le divergenze d’opinione tra il dr. __________ e il dr. __________ in merito

alla capacità lavorativa residua e l’addotto peggioramento delle condizioni di

salute dell’interessata, nella decisione impugnata l’amministrazione ha

ritenuto l’assicurata abile al lavoro al 60% nella precedente attività di

segretaria e come casalinga, basandosi sulle annotazioni del medico del SMR, il

quale ha confermato la bontà della perizia del dr. __________, ritenendola

sostanzialmente coerente nelle sue valutazioni cliniche ed implicazioni

lavorative, precisando che la documentazione presentata in sede di opposizione non

rendeva verosimile un eventuale peggioramento intervenuto successivamente alla

perizia (VIIbis). Anche nelle osservazioni 28 agosto 2006 l’amministrazione ha

ribadito che, secondo il parere del SMR, i certificati prodotti dall’assicurata

non apportavano nuovi elementi a favore di una modifica sostanziale dello stato

di salute rispetto al momento del referto del dr. __________ (doc. VII bis).

Ora,

è opportuno ribadire che per costante giurisprudenza il giudice

delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione

deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui

essa venne emanata – in concreto il 16 maggio 2006 - quando si ritenga che

fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento

retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 129 V 4 consid.

1.

, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

In

tal senso, ai fini del presente giudizio i citati certificati del dr. __________attestanti

un peggioramento delle patologie dell’assicurata nei mesi precedenti, possono essere

presi in considerazione.

Le

conclusioni del SMR che si basano esclusivamente sulle indicazioni del dr. __________

non possono essere fatte proprie da questo Tribunale: l’amministrazione,

infatti, a fronte di una patologia che secondo quanto addotto dall’assicurata

stessa e quanto certificato dal curante avrebbe subito un peggioramento di

rilievo dopo l’esame peritale - effettuato peraltro quasi due anni prima della

resa della decisione su opposizione - avrebbe dovuto compiere ulteriori approfondimenti

al fine di determinare l’esatta e effettiva ripercussione dell’addotto aggravamento

della patologia reumatologica alle mani sulla residua capacità lavorativa.

Se è vero che non si tratta, nel caso delle certificazioni del dr. __________,

di valutazioni di uno specialista in reumatologia, è altrettanto vero che,

considerata la succitata modificata sintomatologia agli arti superiori, e

considerato come del resto il probabile intervento di un peggioramento delle

condizioni della ricorrente, nel senso di un manifestarsi della rizartrosi (ancora

asintomatica ma già visibile sulle radiografie nell’autunno 2004) anche alla

mano sinistra, fosse stato preannunciato chiaramente anche dal dr. __________

nella sua perizia (cfr. doc. AI 31-10), non poteva a priori essere escluso un

rilevante peggioramento delle condizioni di salute di RI 1.

Visto

quanto precede, questo Tribunale ritiene la fattispecie non sufficientemente

chiarita dal profilo medico, in relazione alla problematica reumatologica alle

mani.

Stanti

le discordanti valutazioni del SMR e del dr. __________ e considerata l’insistenza

con la quale il curante e l’assicurata hanno segnalato un peggioramento delle

condizioni di salute e la necessità di un’ulteriore indagine peritale, questa Corte ritiene che prima dell'emanazione della contestata

decisione, l'amministrazione, onde addivenire con la certezza richiesta nelle

assicurazioni sociali (cfr. (cfr. STFA del 22 agosto 2000 in re K.B., C 116/00,

consid. 2b, pag. 5; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3,

pag. 6; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC

1983.

pag. 250 consid. 2b; DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF

112.

V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in

der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989

pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse

de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63) ad una corretta

conclusione circa l'effettiva capacità lavorativa dell'assicurata sino al

momento dell'emanazione dell'atto litigioso, avrebbe dovuto effettuare

ulteriori accertamenti medici intesi a valutare le reali limitazioni e gli impedimenti

riconducibili al danno alla salute di cui RI 1 è portatrice.

Pertanto,

annullata la decisione impugnata, gli atti sono da rinviare all’amministrazione

affinché, tenuto conto della perizia del dr. __________ e dell'addotto

peggioramento, approfondisca la valutazione delle limitazioni derivanti dalle

patologie di cui soffre l’assicurata (in particolare la rizartrosi bilaterale)

e accerti l’effettiva abilità lavorativa dell’assicurata, predisponendo gli accertamenti

medici che riterrà più opportuni oltre che eventualmente una nuova valutazione

al domicilio per determinare le effettive ripercussioni del peggioramento in

ambito domestico.

In

esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà quindi

nuovamente sull’eventuale diritto alla rendita dell’assicurata, previo esame

dell’eventuale riconoscimento di provvedimenti integrativi professionali.

2.11

Stante

quanto precede, risulta superfluo esaminare in concreto il calcolo operato

dall’amministrazione per definire il grado d’invalidità totale della

ricorrente.

Questa

Corte osserva comunque che alla luce degli accertamenti che verranno esperiti,

l’amministrazione dovrà nuovamente pronunciarsi sul grado d’invalidità globale,

in applicazione del metodo misto di graduazione dell’invalidità e, quindi, tenendo

conto della succitata ripartizione tra attività salariata e mansioni casalinghe

(cfr. consid. 2.6) e dei rispettivi gradi di inabilità che risulteranno dalle

indagini che verranno esperite.

In

particolare, con riferimento alla determinazione del grado di incapacità al

guadagno quale salariata operata nel provvedimento in lite, il TCA non può

comunque sottacere di non condividere il metodo applicato dall’Ufficio AI. Si

rileva in proposito che per la giurisprudenza se il danno alla salute non è

tale – come in casu in base alla perizia del dr. __________ - da imporre un cambiamento

di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà

valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché

si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante

capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato

esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168,

pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F.,

del 31 maggio 1995 nella causa E. D., del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del

26.

febbraio 1996 nella causa G).

Stante un’incapacità lavorativa del 40% nella precedente professione di

segretaria giusta il referto peritale del 20 settembre 2004 e considerata una

quota parte relativa all’attività salariata del 63%, il grado di invalidità quale

salariata sarebbe quindi stato da fissare nel 25% (63% X 40%) e non nel 3% come

determinato dall’amministrazione nel provvedimento querelato con modalità

quantomeno insolite (cfr. consid. 1.3).

2.12

Alla

luce dell’esito della vertenza diventano prive di oggetto le richieste di assunzione

di prove formulate dalla ricorrente nel corso della procedura.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione 16 maggio 2006 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.10 e

renda una nuova decisione.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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