32.2006.114
Rendita per periodo limitato
24 gennaio 2008Italiano91 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2006.114
Data decisione, Autorità:
24.01.2008, TCA
Titolo:
Rendita per periodo limitato
AFFEZIONE PSICHICA
DEFINIZIONE DI INVALIDITÀ
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
REVISIONE DELLA RENDITA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.114
FC/sc
Lugano
24 gennaio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 giugno 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18 maggio
2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. In
data 6 settembre 1999, RI 1, nata nel __________ e già attiva come cameriera,
ha subito un infortunio scivolando su un gradino e cadendo a terra e riportando
una frattura composta del trochide omerale sinistro. Il caso è stato assunto
dalla sua assicurazione contro gli infortuni, la __________, che ha
regolarmente corrisposto le prestazioni di legge e assunto pure le spese di
cura e la conseguente perdita di guadagno derivanti da un intervento chirurgico
di decompressione sottoacromeale, in ragione della presenza di una sindrome da impingement
alla spalla sinistra, effettuato dal dr. __________ nel luglio 2001.
Con
decisione formale del 15 gennaio 2002, confermata dalla decisione su opposizione
del 12 febbraio 2003, la __________ ha dichiarato estinto il proprio obbligo a
prestazioni a far tempo dal 1° gennaio 2002, difettando, da tale data, una
relazione di causalità naturale fra i disturbi ancora lamentati dall'assicurata
e l'infortunio del settembre 1999. Il ricorso presentato contro tale decisione
da RI 1, patrocinata dalla __________, è stato respinto dal TCA con giudizio
del 26 aprile 2004 (inc. 35.2003.35).
1.2. Nell’agosto
2000 l’assicurata ha pure presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti
tendente all’ottenimento di una rendita in quanto affetta dalle conseguenze
della frattura del trochide omerale (doc. AI 3).
Esperiti
gli accertamenti medici del caso, con decisione 11 dicembre 2002, cresciuta in
giudicato, l’Ufficio AI ha accordato a RI 1 il diritto ad una
mezza rendita dal 1° settembre 2000 al 30 settembre 2001 e dal 1° marzo 2002 al
30 aprile 2002 e una rendita intera dal 1° ottobre 2001 al 28 febbraio 2002
(doc. AI 59).
Con
provvedimenti 12 marzo e 30 settembre 2003 e 15 gennaio 2004, l’Ufficio AI ha
pure concesso all’assicurata l’assunzione dei costi di una riformazione professionale
presso la Federazione esercenti e albergatori __________ e il __________ di __________
con relativa assegnazione delle indennità giornaliere nel periodo tra maggio
2002 e maggio 2004 (doc. AI 65-89).
1.3. Mediante
decisione 30 agosto 2004 l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a
provvedimenti professionali e a una rendita d’invalidità, motivando:
"
(...)
Le persone invalide o gli assicurati minacciati in modo
imminente da un'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione
necessari e adeguati a migliorare, ripristinare o a conservare la capacità di
guadagno (art. 8 LAI).
L'assicurata ha beneficiato di mezza rendita dal
settembre 2000, di una rendita intera, dall'ottobre 2001 e nuovamente di una
mezza rendita dal marzo 2002 fino all'aprile 2002 a causa del danno alla salute
e della conseguente inabilità lavorativa quindi al lucro.
Dal maggio 2002 l'assicurata ha beneficiato di
provvedimenti professionali, terminati con risultati insufficienti e il
conseguente non superamento dell'esame finale. Si è determinato quindi il grado
invalidante secondo il metodo del confronto dei redditi in attività esigibile.
Secondo la documentazione medica esaminata dal Servizio
medico regionale dell'assicurazione invalidità si evince che in attività medio
leggere senza movimenti ripetitivi del braccio sinistro, che non richiedono il
sollevamento ripetuto di oggetti con le braccia al di sopra del cintolo
scapolare e senza lavori di pulizia con il braccio sinistro, l'abilità
lavorativa è completa.
L'assicurazione ha quindi valutato il grado invalidante
dell'assicurata procedendo al confronto dei redditi come espresso nello
specchietto a margine. In particolare il grado invalidante è stato fissato
ritenendo che vi sono delle attività esigibili da parte dell'assicurata e ciò
se si considerano i rapporti medici esaminati dal Servizio medico regionale il
quale ritiene totalmente abile l'assicurato per attività adeguate allo stato di
salute.
Per tali attività, in conformità alla recente
giurisprudenza (la sentenza di principio è stata emanata dal TF nel maggio
2000) al fine di determinare il salario da invalido di un assicurato che non
esercita in concreto professione alcuna, o comunque non sfrutta appieno le risidue
capacità di guadagno, è possibile far riferimento ai rilevamenti statistici
ufficiali, editi periodicamente dall'Ufficio Federale di Statistica (UFS) che
si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di
lavoro. Ai fini del calcolo fa stato il valore mediano o centrale.
Nel caso di assicurati che a causa della particolare
situazione personale o professionale non possono mettere a frutto la loro
residua capacità lavorativa nemmeno in lavori leggeri, e non riescono pertanto
a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, può essere operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino ad un massimo del 25%. In via abbondanziale si
precisa che nel caso la determinazione del reddito da invalido avviene su tale
base, la giurisprudenza non esige l'allestimento di un elenco di professioni in
concreto esigibili anche se si può presupporre che il danno alla salute
influenzi in maniera rilevante la scelta della professione.
Il consulente per l'integrazione professionale ha
quindi proceduto a verificare se le indicazioni medico teoriche sono
traducibili ragionevolmente nella pratica confermando l'esistenza di un mercato
del lavoro capace di offrire attività consone allo stato di salute dell'assicurato.
In conclusione, in ossequio alle disposizioni citate e
tenendo conto delle indicazioni mediche teoriche, calcolando un reddito secondo
RSS, il calcolo economico presenta il confronto del reddito da sano di Fr.
3100.- per tredici mensilità (aggiornato nel 2004) con il reddito da invalido
che secondo RSS nel 2004 ammonta almeno a Fr. 2181.- per tredici mensilità
ottenendo un grado invalidante massimo del 30% come espresso a margine.
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF
40300.-
con invalidità CHF
28353.-
Perdita di guadagno CHF
11947.- = Grado d'invalidità 30%
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il
diritto alla rendita non esiste. Decidiamo pertanto:
La richiesta di rendita è respinta.
Provvedimenti professionali non vengono
riproposti." (Doc. AI 96)
1.4. Interposta
opposizione dall’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, il quale ha pure prodotto
nuova documentazione medica, l’Ufficio AI ha ordinato l’effettuazione di una
perizia psichiatrica e interpellato nuovamente la consulente in integrazione
professionale. Alla luce degli ulteriori accertamenti esperiti, con decisione
su opposizione 18 maggio 2006 l’amministrazione ha di fatto confermato la
precedente decisione con le seguenti motivazioni:
" (….)
3. Oggetto del contendere è sapere se RI 1, a causa
delle affezioni di cui è portatrice, ha diritto a delle prestazioni
assicurative, in particolare ad una rendita AI pari almeno alla percentuale del
60%
3.1. Per quanto attiene all'aspetto medico, occorre
sottolineare come l'Ufficio Al abbia espresso il proprio convincimento
intimando la decisione che si è imposta al termine di una procedura istruttoria
completa la quale ha consentito l'acquisizione di elementi fondati e probatori.
Di regola, in sede di opposizione spetta quindi
all'assicurata fornire le prove atte a giustificare una diversa valutazione del
caso.
Nel caso di specie, la qui opponente ha in effetti
inviato le proprie osservazioni accompagnate e completate dalla dovuta
certificazione medica (cfr. in tal senso i certificati medici 9.9.2004, 9.11.2004,
14.4.2005 e 22.11.2005 della Dr.ssa __________, lo scritto 29.8.2005 del Dr. __________ nonché la missiva
22.4.2005 dell'Ospedale __________ di __________). A questo proposito, l'amministrazione
ha sottoposto al vaglio del proprio SMR gli atti dell'incarto pure comprensivi
della documentazione raccolta in sede di procedura d'opposizione.
3.2. Per quanto concerne la problematica di natura
psichica (sorta unicamente dopo la decisione qui impugnata; cfr. a tal
proposito il rapporto medico 19.10.2004 del Dr. __________ del SMR dell'AI),
l'assicurata in oggetto è stata sottoposta in sede d'opposizione ad una perizia
psichiatrica eseguita dal Dr. __________ nel mese di marzo 2005.
Dalla perizia del Dr. __________ datata 14.6.2005 è
emerso in modo particolare che l'assicurata risulta incapace al lavoro (per
motivi di ordine psichico) nella misura del 25% a partire dalla fine degli
esami di esercente, cioè a far tempo dall'inizio del mese di giugno 2004. II
perito ha inoltre precisato che i disturbi di natura psichica sono relativi
(l'affezione principale è quella somatica) e vanno pertanto integrati alla
menomazione di tipo fisico.
Per quanto attiene al valore probatorio di tale esame
(come pure di quello relativo alla perizia reumatologica 13.2.2002 eseguita dal
Dr. __________), si rammenta che secondo costante giurisprudenza, le
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici
specializzati riconosciuti hanno forza probatoria piena se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili
(DTF 123 V 176; DTF 122 V 161).
In casu, le valutazioni peritali espresse dallo
psichiatra Dr. __________ rispettivamente dal reumatologo Dr. __________ sono complete,
motivate, coerenti e non offrono alcun spunto di critica, risultando del tutto
conformi ai criteri summenzionati.
3.3. Ritenuta l'intera documentazione medica componente
l'incarto, il Dr. __________ del SMR dell'AI ha confermato in sede di
opposizione (cfr. annotazioni di data 23.3.2006) che l'assicurata risulta globalmente
(aspetto fisico + psichico) abile al lavoro al 75% in attività medio-leggere
(vale a dire attività che non richiedano movimenti ripetitivi del braccio
sinistro, il sollevamento ripetuto di oggetti con le braccia al di sopra del
cintolo scapolare come pure lavori di pulizia col braccio sinistro) a partire
dal mese di giugno 2004. II Dr. __________ ha pure sottolineato che dai
certificati medici prodotti dalla Signora RI 1 in corso d'istruttoria non
emerge affatto un peggioramento del suo stato di salute dal punto di vista reumatologico.
Secondo l'art. 29 cpv. 2 LAI in fine il diritto alla rendita Al
non nasce finchè l'assicurato può pretendere un'indennità giornaliera secondo
l'articolo 22 LAI.
Ora, nel caso concreto l'assicurata ha ricevuto
un'indennità giornaliera ex art. 22 LAI durante l'attuazione dei provvedimenti
d'integrazione (in casu riformazione professionale in qualità di esercente),
vale a dire dal mese di maggio 2002 al mese di maggio 2004.
Siccome a far tempo dal mese di giugno 2004 la
riformazione professionale menzionata in precedenza è stata abbandonata a causa
del manifesto insuccesso riscontrato (cfr. in tal senso il punto F di cui sopra nonché lo scritto
2.6.2004 della Divisione della formazione professionale), bisogna ora
determinare se la Signora RI 1 ha eventualmente diritto a partire da tale data
ad una rendita Al da parte dell'assicurazione per l'invalidità.
4. In merito alla valutazione economica operata dalla
consulente in integrazione professionale Signora __________ (cfr. rapporto
finale del 2.5.2006 agli atti), va osservato quanto segue.
4.1. Nel dettagliato ed esaustivo rapporto del 2 maggio
2006 la consulente, tenendo conto delle risultanze mediche, ha precisato che
nel caso di specie la presenza sul mercato del lavoro di attività direttamente
accessibili (attività semplici, leggere e poco qualificate) fa in modo che
l'assicurata sia direttamente integrabile nel circuito lavorativo. Essa ha
anche proposto tutta una serie di attività a lei confacenti, ossia le mansioni
d'operaia generica addetta al controllo, all'imballaggio, alla pulitura, alla
stampa, alla tamponatura, al riempimento, alla confezione, alla preparazione ed
alla distribuzione in serie, come pure di commessa in un chiosco o in un
negozio al dettaglio (attività questa diversificata: vendita al banco, cassa,
consiglio alla clientela, riempimento degli scaffali). In casu, la consulente
ha infine ritenuto una riduzione globale di rendimento del 5% per attività
leggera. Tale valutazione non è nella specie suscettibile di essere messa in discussione
da parte dello scrivente Ufficio non essendo ravvisabili validi motivi che ne
giustifichino la disattenzione.
In conclusione, alla luce di quanto precede, è da
ritenere siccome dimostrato con la certezza richiesta nel campo delle
assicurazioni sociali (DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR
1996 Nr. 85 pag. 269) che il danno alla salute di cui è portatrice RI 1 provoca
un'incapacità del 30-40% nella sua precedente professione di cameriera, e
nell'ordine del 25% in attività medio-leggere compatibili con le limitazioni
funzionali rilevate sopra al punto 3.3.
4.2. Ora, stante l'assenza di presupposti per
l'applicazione di provvedimenti reintegrativi, ritenuta l'esigibilità da parte
dell'assicurata di attività leggere adeguate, occorre procedere alla
determinazione del grado d'incapacità al guadagno.
Al fine di determinare l'incapacità al guadagno
mediante il metodo ordinario (art. 16 LPGA), occorre porre in confronto il
reddito che l'assicurata avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale cameriera
(reddito da valido) con quello risultante dalle attività leggere ripetitive non
qualificate (reddito da invalido).
Riguardo al salario da valido, nel corso
dell'anno 2004 l'assicurata in questione avrebbe potuto conseguire in qualità
di cameriera un importo annuo pari a Fr. 45'552.- (cfr. il rapporto della consulente in integrazione
professionale 2.5.2006 al punto 2; il salario annuo pari a Fr. 35'230.- percepito
dall'assicurata nel 2000 presso il __________ di __________ è stato aggiornato
facendo riferimento all'aumento previsto dai CCL nel settore degli alberghi e
dei ristoranti per il personale non qualificato).
Per quel che concerne il salario da invalido, va
precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in
particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui
esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella
determinazione del grado d'invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti
statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si
riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro
(DTF 126 V 76 consid. 3b/bb;
RCC 1991 pag. 332 consid. 3c; RCC 1989 pag. 485 consid. 3b).
Per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.) non possono mettere
completamento a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico
che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF
126 V 80 consid. 5b/cc; Pratique VSI 2002 pag. 64).
Nel caso concreto, per determinare il reddito da
invalido dell'assicurata per l'anno 2004, è stata ritenuta quale base di
calcolo un reddito annuo statistico per attività leggere, semplici e ripetitive
pari a Fr. 40'360.-- (cfr. il rapporto 2.5.2006 della consulente al punto 3; settore
privato, categoria 4, Canton Ticino, femminile, valore mediano).
Considerata una capacità lavorativa in suddette
attività adeguate pari al 75% ed applicando un'ulteriore riduzione del 5%
stabilita dalla consulente in integrazione professionale, ciò che comporta la
determinazione di un salario da invalido di Fr. 28'757.--, dal raffronto di
tale reddito da invalido con quello da valido di Fr. 45'552.--, risulta
un'incapacità al guadagno pari al 37% [(45'552 - 28'757) x 100: 45'552 ].
Visto il risultato al quale si è appena giunti,
l'assicurata non ha pertanto diritto ad una rendita d'invalidità essendo il
proprio grado Al del 37% inferiore al minimo richiesto dalla legge (vedi art.
28 LAI).
Alla luce di quanto suesposto, a giusta ragione
l'amministrazione ha respinto la domanda di prestazioni dell'assicurata; la
decisione impugnata appare corretta e merita pertanto piena conferma.
Esaminata l'opposizione in oggetto, l'Ufficio Al del Canton Ticino
(UAI) risolve:
1.
L'opposizione è respinta." (Doc.
AI 129)
1.5. Con
tempestivo ricorso al TCA, l'assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA 1,
ha contestato il provvedimento amministrativo e chiesto che le venga attribuita
una rendita intera d'invalidità, allegando diversi documenti e motivando tra
l’altro come segue:
"
2. Si contesta anzitutto
che l'assicurata, come invece ritiene l'Ufficio Al, debba essere ritenuta abile
al lavoro nella misura del 75% in un'attività "leggera". In effetti,
dalla documentazione medica agli atti, in particolare dalla documentazione
prodotta dall'assicurata (ritenuto anche che la perizia del dottor __________ è di oltre 4 anni fa...) si deve evincere che la qui ricorrente deve
invece essere considerata inabile al lavoro in misura completa anche per
attività cosiddette leggere. Del resto l'assicurata non è assolutamente in
grado di svolgere a tempo pieno le attività ritenute, in modo del tutto generico,
dall'Ufficio Al.
Non si dimentichi in effetti che la signora RI 1
lamenta sempre (ed anzi sono addirittura aumentati) dei forti dolori al braccio
sinistro come pure alla parte sinistra dei corpo, ecc., e che deve assumere dei
medicamenti (anche cortisonici) onde mitigare il dolore. In questo senso ella
non è certo in grado, fra l'altro, di sollevare dei pesi. Oltretutto la
situazione, sia fisica che professionale, dell'assicurata le causa anche dei
notevoli scompensi psicologici.
Considerare quindi l'assicurata abile al lavoro nella
misura del 75% per attività definite adeguate dall'Ufficio Al è del tutto
contestato ed assurdo.
Prove: doc., testi, perizia medica.
3. Del resto, dal rapporto della dottoressa __________
del 22 novembre 2005 (solo per citarne uno) si evince che l'assicurata:
Presenta una sindrome algica cronica post-traumatica; presenta
una sindrome ansioso-depressiva;
La dottoressa __________ specifica poi chiaramente che
la paziente presenta una mobilità dolorosamente limitata alla spalla sinistra,
e che non può svolgere la sua professione. Non solo ma precisa che l'assicurata
ha dei forti dolori anche la notte, che non può appoggiarsi sulla spalla, e che
assume dei medicamenti in assenza dei quali non riesce a muovere
sufficientemente il braccio.
Fra l'altro, relativamente alla problematica
psichiatrica, il dottor __________ specifica che l'assicurata è inabile, da
questo profilo, al 25% (percentuale che si ritiene troppo esigua, e si chiede
la relativa perizia giudiziaria), ma che è predominante l'incapacità lavorativa
dal profilo fisico (cfr. perizia, pag. 14, punto 3).
Ora, sulla base di questa affermazione, non si
comprende affatto come mai l'Ufficio Al, fra l'altro basandosi sulla perizia __________ redatta diversi anni prima e che ora è comunque superata dall'aggravarsi
della situazione, possa sostenere che, globalmente, l'assicurata sarebbe
inabile al lavoro per altra professione unicamente nella stessa misura del
25%. In effetti se è vero che i vari gradi di inabilità lavorativa per
cause diverse non devono essere semplicemente sommati, in questo caso, anche
sulla base della perizia del dottor __________, di certo l'inabilità lavorativa
dal profilo fisico è senz'altro superiore a quella dal profilo psichico.
Si noti che resto che, da parte dell'AI, non è stata
redatta alcuna perizia ortopedica o neurologica, ma ci si è basati, dal punto
di vista fisico, unicamente sulla perizia del dottor __________, che però risale al marzo del 2002!!!!. Si noti pure che la valutazione
del dottor __________ del 23 marzo 2006
(contestata) si basa essenzialmente sulla perizia __________ di circa 4 anni prima, ed è avvenuta senza nemmeno vedere l'assicurata, e senza
nemmeno interpellare né il dottor __________ né la dottoressa __________. Questa
valutazione non può quindi essere presa in considerazione, e si ritiene invece
che, in ogni caso, è il dottor a dovere essere sentito, ritenuto che dal suo
rapporto del 29 agosto 2005 si evince un chiaro peggioramento della situazione
(e fra l'altro lo specialista specifica chiaramente che "il tono muscolare
è molto inferiore alla norma in una paziente del 1957"). In ogni caso, una
perizia giudiziaria è imprescindibile, anche ai sensi delle argomentazioni che
seguono.
Si precisa fra l'altro che il dottor __________, nella
perizia del 12 febbraio 2004 presente nell'incarto AI, ha precisato che l'assicurata
non può dormire sulla spalla sinistra, può portare con il braccio al corpo pesi
superiori ai 2 kg solo occasionalmente, può rimanere con il braccio a 45°,
senza portare pesi, per pochi minuti, mentre a 90° può resistere solo per pochi
secondi (senza portare pesi, sia chiaro). I dolori, secondo il dottor __________,
sono molto intensi, e possono raggiungere punte di 90/100 sulla scala analogica
del dolore (perizia, pag. 5).
Oltretutto, nell'ambito della perizia del dottor __________
del 27 agosto 2003 qui annessa quale doc. C (stranamente non facente parte
dell'incarto AI), si evince che l'assicurata lamenta pure una fibromialgia. Si
noti che il dottor __________ aveva del resto auspicato una nuova visita presso
il dottor __________...
La diagnosi di fibromialgia è pure stata ritenuta dal
dottor __________, ortopedico, cfr. perizia del 1 settembre 2003, pag. 3, qui
annessa quale doc. D, e che alla voce "diagnosi", egli precisa:
stato dopo infortunio alla spalla sinistra con frattura
del tubercolo maggiore 1999;
stato dopo artroscopia alla spalla sinistra ed acromio
plastica eseguita il 18 luglio 2001;
tendomiosi con probabile fibromialgia accentuata al
cingolo scapolare dell'arte superiore sinistro con tendinopatia del sovraspinato
e dell'infraspinato con piccola e possibile lesione parziale nella loro
superficie articolare; periatropatia omero scapolare sinistra di grado medio.
Prove: doc., testi, perizia medica, si richiama l'intero
incarto LAINF da parte della __________, __________, inc. n. 90.99.10637.
4. In ogni modo, si contesta recisamente che
l'assicurata venga ritenuta abile al lavoro in attività medio-leggere ai sensi
di quanto previsto nella decisione qui impugnata, e si contesta pure che alla signora
RI 1 venga calcolato un reddito da invalido annuo di fr. 28'353,00,
che è fuori dalla realtà.
Fra l'altro si precisa che, in sede di scambio di
corrispondenza, tenuto conto anche dell'evoluzione peggiorativa, era stata
chiesta l'erogazione di una rendita intera sulla base di un grado di inabilità
di almeno il 70%. Si chiede inoltre a questo proposito che venga sentito il
dottor __________, c/o Clinica __________, __________
(specialista che ha in cura l'assicurata per il problema della spalla) e che il
dottor __________ abbia a produrre tutta la documentazione
medica e radiologica relativa all'assicurata.
Prove: doc., testi, perizia medica, si richiama l'intero
incarto LAINF da parte della __________, __________, inc. n. 90.99.10637, si
chiede che venga sentito il dottor __________, c/o
Clinica __________, __________ (specialista che ha in cura l'assicurata per il
problema della spalla), edizione da parte del dottor __________, rispettivamente della clinica __________ di __________, di tutta la
documentazione medica e radiologica relativa all'assicurata.
5. Del resto, ed in ogni caso, l'Ufficio Al ha
applicato un fattore di riduzione del 5%, che è manifestamente troppo esiguo.
Anzi a ben vedere tale riduzione è inerente al solo reddito ipotetico (la consulente
__________ parla di riduzione del 5% per lavori leggeri), mentre la
problematica "fattore di riduzione" vera e propria non è stata considerata.
Orbene, quale fattore di riduzione vero e proprio si ritiene vada considerata
la percentuale massima del 25%. In effetti occorre considerare, oltre alle gravi
menomazioni dell'assicurata (sia fisiche che psicologiche), quanto segue:
che l'assicurata è in età professionalmente avanzata
(ha __________, essendo nata nel 1957);
che non ha alcuna specializzazione;
che non ha diplomi;
che ha una scolarità molto bassa (e del resto non ha
superato gli esami effettuati nell'ambito della riformazione professionale
anche per questo motivo); che non è cittadina dell'Unione Europea;
che è oramai lontana dal mondo del lavoro da parecchi
anni;
che ha delle conoscenze linguistiche molto
approssimative (lingua madre ed italiano - più che altro parlati).
E' quindi evidente che in ogni caso il grado di
invalidità, anche sulla base dei dati contestati ritenuti dall'Ufficio
Al, deve essere considerato come minimo nella misura del 52,65% (da cui, in
ogni caso, il diritto ad una mezza rendita AI), e ciò già prendendo quale base
Fatti
i dati, come detto contestati, dell'Ufficio Al (in particolare il fatto che
l'assicurata sarebbe, secondo l'Ufficio Al, abile al lavoro nella misura del
75% per attività leggere).
In effetti, l'importo di fr. 40'360,00
(reddito ipotetico ritenuto dall'Ufficio AI), va moltiplicato per il 75% (grado
di abilità secondo l'Ufficio AI) da cui un importo di fr. 30'270,00.
Tale importo va quindi dapprima ridotto del 5% come riconosciuto dall'AI stessa
(e quindi si ottiene un importo di fr. 28'756,50). Questo
importo va poi ridotto ulteriormente nella misura del 25% (fattore di
riduzione), da cui un importo di fr.
21'567,35 (reddito ipotetico,
contestato, sulla base dei dati AI).
In ogni caso, ritenuto che la qui ricorrente è
praticamente da considerare inabile al lavoro al 100% in ogni e qualsiasi
attività, alla stessa va riconosciuta una rendita AI intera (e ciò si
verificherebbe anche considerando l'assicurata abile al lavoro al 50% in
un'attività leggera, tenuto conto dei fattori di riduzione).
Prove: doc., testi, perizia medica, si richiama l'intero
incarto LAINF da parte della __________, __________, inc. n. 90.99.10637, si
chiede che venga sentito il dottor __________, c/o
Clinica __________, __________ (specialista che ha in cura l'assicurata per il
problema della spalla), edizione da parte dei dottor __________, rispettivamente della clinica __________ di __________, di tutta la
documentazione medica e radiologica relativa all'assicurata.
6. Alla luce delle risultanze di cui sopra, e non solo,
è quindi pure del tutto contestato il rapporto finale della signora __________.
Fra l'altro, alla luce delle menomazioni di cui soffre la qui ricorrente, non è
assolutamente vero che "il mercato del lavoro accessibile sarebbe ancora
apprezzabilmente esteso". L'assicurata in effetti, a causa delle sue gravi
patologie, non può di certo essere impiegata quale operaia (che non è certo
un'attività leggera), né quale addetta al controllo (per mancanza anche di istruzione,
oltre al fatto che i problemi fisici sono assai invalidanti), né nell'ambito
della vendita (che non sono certo delle attività "leggere", oltre
alla mancanza di formazione)." (Doc. I)
1.6. Nella
risposta di causa l’Ufficio AI, confermando il contenuto della decisione su
opposizione, riferendosi alle Annotazioni del 7 luglio 2006 del medico del Servizio
medico regionale dell’AI (in seguito: SMR), ha chiesto la reiezione del
ricorso (doc. III).
1.7. In
data 7 agosto 2006 la ricorrente, tramite il suo legale, ha ulteriormente fatto
valere le sue allegazioni chiedendo l’assunzione di ulteriori prove (doc. V).
In
seguito l’assicurata ha chiesto svariate sospensioni della causa, da ultimo con
lettere 15 ottobre e 12 novembre 2007 preannunciando la produzione di una nuova
presa di posizione, che tuttavia ha poi omesso di far pervenire al TCA
(VII-XVII).
Considerandi
In
ordine
2.1
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (cfr. STFA del 21 luglio
2003.
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002.
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2
Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita d'invalidità
anche successivamente al 30 aprile 2002. Non è invece più litigioso il fatto
che nella specie non risultino più proponibili provvedimenti professionali, il
diniego dell’amministrazione essendo rimasto incontestato sia in sede di
opposizione (cfr. doc. AI 96,97) sia in questa sede (I).
Il
1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) del
6.
ottobre 2000, la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in
ambito AI.
Al
riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio,
entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25, consid.
1.2
,pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto
concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni
transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti
in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti
(DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Nella
DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale
insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione
per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi
ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che
dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il
periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene
sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso
avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).
Tale
questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo
stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale
per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i
concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di
raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre
prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni
precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF
130.
V 343).
Trattandosi
nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo
antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003 (l’assicurata ha addotto
patologie invalidanti presenti dal 1972 e 2001, doc. AI 12), occorrerebbe distinguere,
dal punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo
l’introduzione della LPGA.
Ritenuto
che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista materiale
alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI, le disposizioni
di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione, vengono riferite
al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio 2003, mentre in
parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31 dicembre 2002.
2.3
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002
che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv.
1.
LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente
o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, pag. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003,
gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66
2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto
ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita
se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag.
543.
consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les
prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA e 28 cpv. 2 vLAI:
metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid.
2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel
confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid.
2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una
sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque
tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se
nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata
una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129.
V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid.
3.
, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid.
3.
, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid.
4.
, I 475/01).
2.4
Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid.
3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini.
In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui
ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di
guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;
RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
Va
altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale
disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista
psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla
gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa
lavorativa da parte dell’assicurato.
Al
riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata
in DTF 131 V 49), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in
ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole
gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri.
Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche
croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili
o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente
l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico
(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn")
ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi
alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli
sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita
28.
maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I
870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser,
Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensver-gleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser /Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeits-unfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).
2.5
Nella
fattispecie al fine di istruire l’aspetto medico, l’ammini-strazione ha innanzitutto
richiamato agli atti la documentazione dall’assicuratore malattia e infortuni dell’assicurata
e dalla cassa disoccupazione (doc. AI 1 e segg.).
Alla
luce di tali riscontri l’Ufficio AI ha affidato l’incarico di esperire una perizia
al dr. __________, specialista in medicina interna e reumatologia, il quale,
nel suo dettagliato referto del 13 febbraio 2002 ha posto le seguenti diagnosi:
"
(...)
4.
DIAGNOSI:
4.1
Diagnosi con ripercussioni sulla capacità di
lavoro:
1.
Periartropatia omero-scapolare cronica alla spalla sx
su:
- Stato dopo frattura composta dei tubercolo maggiore
il 06.09.1999 (trattata.
conservativamente):
- Stato dopo artroscopia della spalla stessa il
18.07.2001
(fecit dr. __________ presso Clinica __________ di __________).
- Tendenza alla cronicizzazione e diffusione locale dei
dolori.
4.2
Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di
lavoro:
1.
Leggero stato ansio-depressivo reattivo." (Doc.
AI 30)
esponendo
le seguenti valutazioni e conclusioni:
"
(...)
5.
VALUTAZIONE E PROGNOSI:
Si tratta di un'assicurata 45enne, sempre stata in
buone condizioni di salute (aveva avuto saltuariamente leggeri dolori lombari,
poi rapidamente risoltisi), la quale è stata vittima di un infortunio il 06.09.1999 con conseguente frattura composta del trochite
omerale sx. La frattura era stata trattata conservativamente, dapprima con
immobilizzazione parziale, quindi con molteplici trattamenti fisioterapici
ambulatoriali. Malgrado tutte le terapie eseguite l'assicurata ha sempre
continuato a lamentare dolori ed una limitazione funzionale della spalla sx
(dovute ad una capsulite retrattile), motivo per il quale il dr. __________ aveva dovuto eseguire
un intervento artroscopico per liberare la spalla il 18.07.2001.
Dopo questo intervento la mobilità della spalla stessa
è notevolmente migliorata, i dolori sono però apparentemente rimasti invariati.
L'assicurata afferma di essere sempre limitata dai
dolori nella spalla sx, il braccio è debole, si affatica non appena esegue dei
piccoli lavoretti, non è ancora in grado di sollevare dei pesi con questo
braccio; non può neppure stare sdraiata sul fianco sx.
Clinicamente ho potuto riscontrare una spalla sx priva
di segni infiammatori, i movimenti sono praticamente liberi, dolenti però in
fase terminale; vi è una certa debolezza del braccio ai tests di stress,
senza comunque chiari segni per un residuo conflitto sottoacromiale.
Clinicamente si riscontrano pure dolori abbastanza
diffusi non solo alla spalla ma anche alla muscolatura cervico-scapolare e periscapolare
sx. I dolori sono però circoscritti a questa regione, mentre non ho rilevato
alcun dolore di carattere fibromialgico. L'ulteriore stato articolare risulta
altrimenti essere privo di particolarità, la colonna vertebrale è pure ben
mobile ed assolutamente indolente. La radiografia della spalla sx da me
ripetuta (sono i primi radiogrammi dopo l'intervento artroscopico eseguito dal
dr. __________), mostrano una frattura perfettamente guarita, nessun
segno degenerativo all'articolazione gleno-omerale, assenza di calcificazioni periarticolari.
L'assicurata presenta una leggera sindrome ansio-depressiva,
la quale è però da considerare reattiva alla sua attuale situazione,
caratterizzata da dolori persistenti, nonché da un'incertezza sul suo futuro
lavorativo. Non credo invece che vi sia una patologia psichiatrica maggiore,
ciò che viene confermato dal fatto che non è subentrata una sindrome somatoforme
del dolore cronico di carattere fibromialgico.
Riassumendo, ci troviamo di fronte ad un'assicurata che
continua a lamentare importanti dolori alla spalla sx dopo una pregressa
frattura del trochite omerale. Sotto l'aspetto ortopedico-reumatologico la
frattura è assolutamente ben consolidata, non vi sono lesioni della cuffia dei
rotatori, vi è una mobilità della spalla stessa praticamente completa, anche se
dolente. Vi sono piuttosto diffusi dolori miotendinosi nell'intera regione
attorno alla spalla, nonché in sede cervico-scapolare e periscapolare sx,
dolori che non possono venire ben spiegati con la pregressa frattura.
È ora difficile
esprimere un'opinione sulla prognosi visto che ormai è subentrata una cronicizzazione dei
dolori alla spalla sx, dolori che come detto sopra, non possono venire
completamente spiegati sotto l'aspetto ortopedico-reumatologico.
Sono comunque dell'idea che vi sia ancora un certo
margine di miglioramento, cercando di lavorare in modo adeguato sulla
muscolatura tuttora dolente (ad esempio con tecniche fisiatriche o con trattamenti
alternativi quali la mesoterapia o la terapia neurale). Consiglio perciò
l'esecuzione di un trattamento intensivo stazionario, come potrebbe ad esempio
essere eseguito presso la Clinica __________ di __________." (Doc. AI 30)
concludendo
quanto segue:
"
(...)
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO
1.
Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai
disturbi constatati
A livello psicologico
e mentale è insorto uno stato di leggera depressione, da ritenersi
comunque reattivo alla sua attuale situazione d'incertezza.
A livello fisico vi è una parziale limitazione della possibilità di utilizzare il braccio
sx a causa dei persistenti dolori alla spalla.
Nell'ambito sociale
non vi sono menomazioni di rilievo.
2.
Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale
A causa dei persistenti dolori alla spalla sx
l'assicurata non è attualmente più in grado di svolgere lavori pesanti che
richiedano il sollevamento ripetuto di oggetti con le braccia al di sopra del
cintolo scapolare. Anche lavori di pulizia che richiedano l'utilizzo dei braccio
sx risultano essere limitati a causa dei dolori alla spalla.
L'assicurata deve però essere considerata ancora abile
all'esecuzione di ogni altro tipo di attività che prescinda da quelle sopra
descritte. L'attività svolta dall'assicurata quale barista è sicuramente ancora
praticabile, almeno nella misura di circa il 60-70% (ciò corrisponde ad un
lavoro durante l'intero arco della giornata, evitandole però attività
particolarmente pesanti e sfavorevoli per la sua spalla, quali il sollevamento
di casse o fusti di bibite o pesanti lavori di pulizia).
Per lavori più pesanti e ripetitivi, che necessitano
l'utilizzo continuo del braccio sx nonché il sollevamento delle braccia al di
sopra del cintolo scapolare la paziente è invece da considerare attualmente
70-80% inabile al lavoro. Questa mia valutazione dovrà essere però rivalutata
fra un paio di anni, visto che potrebbe ancora esserci un miglioramento dello
stato locale ora riscontrato, se l'assicurata potrà svolgere gli adeguati
trattamenti citati nel punto A.5.
Dopo l'intervento eseguito nel mese di luglio 2001 dal
dr. __________ l'assicurata è stata a lungo 100% inabile al lavoro,
mentre è poi stata attestata nuovamente 50% abile al lavoro a partire dal
06.12.2001
Non avendo però più alcun posto di lavoro, visto che il bar presso
il quale lavorava precedentemente è stato nel frattempo venduto, si è dovuta
iscrivere alla disoccupazione. Per il momento non è ancora riuscita a trovare
alcun nuovo impiego.
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
1.
È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione?
Ve ne sono in corso?....?
Da quanto mi risulta non sono ancora stati previsti dei
provvedimenti d'integrazione professionale. Ritengo però che dei corsi di
reintegrazione siano difficilmente eseguibili poiché l'assicurata, pur avendo
seguito le scuole primarie e due classi di liceo, non ha mai studiato
l'italiano, ciò che renderebbe difficile farle seguire dei corsi nella nostra
lingua.
2.
È possibile migliorare la capacità di lavoro sul
posto di lavoro attuale?
Sebbene sia già subentrata una certa cronicizzazione
dei dolori alla spalla sx, ritengo che vi sia ancora un ulteriore margine di
miglioramento, sempre che l'assicurata possa eseguire un trattamento adeguato,
comprendente da una parte misure antalgiche locali, dall'altra un allenamento
intensivo di rinforzo muscolare, come d'altronde già consigliato dal dr. __________.
Per accelerare il decorso ed ottimizzare le terapie
ritengo opportuno che l'assicurata venga ospedalizzata in un centro di
riabilitazione, come ad esempio la Clinica __________ di __________.
Come già detto sopra la situazione attuale potrebbe
subire dei cambiamenti nel corso dei prossimi mesi, così che si rende
necessaria una rivalutazione della sua capacità lavorativa entro un paio di anni.
3.
L'assicurato è in grado di svolgere altre attività:
Evidentemente la signora RI 1 deve essere considerata
ancora in grado di svolgere attività lavorativa medio-leggere che non
comportino un carico eccessivo per il braccio e per la spalla sx. Visto però
che non ha alcuna formazione professionale specifica si dovrebbero considerare
solo lavori non qualificati, i quali generalmente richiedono la capacità di un
utilizzo completo delle spalle. Credo che l'assicurata avrebbe al momento
difficoltà anche a svolgere un lavoro di commessa, visto che questo richiede
movimenti ripetitivi (ad esempio alla cassa), nonché la necessità di sollevare
le braccia per deporre la merce sugli scaffali.
Qualora non si dovesse osservare un miglioramento della
sintomatologia algica con le terapie sopra consigliate, bisognerà sottoporre
l'assicurata ad una corretta valutazione delle residue capacità lavorative
presso un centro specialistico, come quello per la valutazione professionale
dell'AI a __________." (Doc. AI 30)
Dal
canto suo la consulente in integrazione professionale (IP), nel suo rapporto
del 7 agosto 2002, ha affermato:
"
L'assicurata è impedita da stato
dopo infortunio del 6.9.1999 con frattura alla spalla sinistra e dopo le cure
del caso.
Lamenta dolore costante all'interno della spalla
irradiante al braccio sinistro che si stanca rapidamente. Per il dolore non sa
più quale attività potrebbe ancora esercitare.
Ha frequentato le scuole dell'obbligo e due anni di
liceo a __________. Non ha seguito una formazione qualificante.
In __________ dal 1980, ha lavorato come cameriera per
vari ristoranti e da ultimo, nel periodo 1997-1999 (infortunio), per il __________
di __________. E' rimasta inabile, a causa del danno alla salute e le cure del
caso, fino al 12.3.2000. Ha ripreso il lavoro il 13.3.2000 e ha servito al bar,
in condizioni favorevoli, fino al 16.7.2001, quando il danno alla salute ha
imposto l'intervento chirurgico. Ritenuta abile al 50% dal 6.12.2001, non ha
più lavorato e non ha più trovato impiego adeguato. Ha beneficiato
dell'assicurazione disoccupazione in misura proporzionale all'abilità
lavorativa teorica stabilita dal medico.
Nell'occupazione di servizio al bar, il medico ipotizza
un'abilità del 60% con occupazione durante tutto il giorno ma la dispensa dalle
attività pesanti (spostamento di casse di bottiglie, di fusti per le bibite, e
lavori di pulizia).
In generale sono controindicati i lavori pesanti e
quelli ripetitivi che necessitano l'utilizzo frequente del braccio sinistro o
il sollevamento dello stesso sopra l'altezza delle spalle.
Il dr. __________,
nel suo rapporto del 13.2.2002,
realisticamente considera che attività non qualificate si rivelano
difficilmente compatibili con i limiti funzionali imposti dal danno alla salute
(evitare movimenti ripetitivi, carico, sollevamento di pesi e dell'arto,
affaticamento).
Per questo motivo egli suggerisce di procedere con una
valutazione professionale al __________.
Sulla base di quanto esposto sopra e per gli stessi
motivi, non posso che fare mio il suggerimento del medico e proporre un
soggiorno di accertamento e di orientamento pratico dell'assicurata presso il __________
di __________ durante tre mesi al massimo.
In conclusione chiedo di emettere la necessaria
garanzia di copertura delle spese nella misura prevista dalla convenzione UFAS
e dalle disposizioni riguardanti l'indennità giornaliera e i trasporti."
(Doc. AI 40)
Di
conseguenza l’Ufficio AI ha concesso all’assicurata il diritto
ad una mezza rendita dal 1° settembre 2000 al 30 settembre 2001 e dal 1° marzo
2002.
al 30 aprile 2002 e una rendita intera dal 1° ottobre 2001 al 28 febbraio
2002.
mediante decisione cresciuta in giudicato dell'11 dicembre 2002 (doc. AI 59; cfr. sopra consid. 1.2).
Inoltre,
ha accordato all’assicurata la copertura dei costi di una riformazione professionale
con garanzia di indennità giornaliere (doc. AI 65segg.; consid. 1.2).
L’Ufficio
AI ha altresì acquisito agli atti la perizia del 12 febbraio 2004 resa dal dr. __________,
reumatologo, nell’ambito della procedura in materia di assicurazioni infortuni
(cfr. sopra al consid. 1.1), la quale ha concluso tra l’altro quanto segue:
"
4.
- DIAGNOSI (con
ripercussioni sulla capacità di lavoro)
- PSO cronica sx. su:
stato dopo frattura composta del tubercolo maggiore il
6.9
'99 trattata conservativamente complicata di una capsulite retrattile, con
possibile lesione parziale del sovraspinato all'inserzione prossimale.
. stato dopo artroscopia diagnostica/terapeutica della
spalla sx. il 18.7.2001 con borsoscopia, debridement della regione
della cuffia e decompressione sottoacromiale.
- PSO cronica dx. con sintomatologia di incastro sotto-acromiale.
- Tendomiosi dei cingoli scapolari in particolare il sx.
4.
- DIAGNOSI (senza ripercussioni sulla capacità di
lavoro)
- Lieve dolenzia della muscolatura paracervicale e
nella regione della spalla sx.
5.
- VALUTAZIONE:
Si tratta quindi di una paziente senza alcun
antecedente medico-chirurgico di rilievo (un episodio di lombaggine curato con
successo nel '94-95, un episodio di depressione reattiva negli anni 95-96), in
particolare nessun antecedente di dolore cervicale o della regione della spalla
sx. o dx prima dell'incidente del 6.9.'99. Dall'epoca dell'incidente lamenta
un'importante dolenzia localizzata a livello della spalla sx. mentre vi è una
sintomatologia simile ma nettamente di minor entità alla spalla dx.
All'esame clinico inoltre non vi è nessun sintomo in
favore di un estensione di dolori o di una fibromialgia. Inoltre durante la
visita odierna la paziente non ha mostrato nessun segno di aggravamento e non
presenta nessuna sintomatologia psichiatrica rilevante.
(…)
La paziente non presenta anamnesticamente nessuna
sintomatologia in favore di una fibriomalgia e l’esame clinico conferma l’assenza
di tale patologia. Per questo concordo pienamente con la valutazione del dr. __________
nel senso che non vi è una diagnosi di fibriomalgia.”(Doc. AI 85)
Con
“Rapporto di fine sorveglianza” del 9 luglio 2004 la consulente in Integrazione
professionale ha riferito:
"
L'integrazione
professionale della signora RI 1, nel vivo della sua realizzazione concreta, si
è rivelata problematica.
Già all'inizio e al fine di procedere con un
orientamento adeguato e pratico ho chiesto ed ottenuto la collaborazione del
centro specializzato, il __________ di __________, con il risultato di aver
indirizzato l'assicurata alla professione di gerente nel settore della
ristorazione.
Purtroppo, nonostante la regolare frequenza dei corsi
della __________ e il sostegno scolastico, la signora RI 1 non ha saputo
superare l'esame finale, con cinque materie insufficienti su sette e due con
appena la sufficienza.
Il direttore dei corsi, signor __________, da me
interpellato, esaminati i lavori, sentiti i docenti, commenta il fatto in
termini di molta confusione e di gravi lacune per un'allieva adulta che già
aveva praticato nel settore.
Con lui ho pure considerato l'opportunità di ripetere
l'esame. Insomma , l'osservazione dei risultati raccolti non consente un
pronostico favorevole, anche con la ripetizione, tante sono le lacune e la
confusione evidenziate.
I frequenti colloqui che in questo periodo ho avuto con
l'assicurata, mi inducono ad escludere la mancanza di impegno o di interesse,
mentre sempre ho sentito un soggetto ansioso che nei momenti difficili prova
difficoltà nel controllare l'emotività per affrontare in modo ragionevole i
vari problemi, uno dopo l'altro.
Per concludere, ritengo il provvedimento professionale
chiuso, non opportuno incoraggiare la ripetizione dell'esame, l'assicurata
rimane ovviamente libera di riprovarci, quando se la sentirà.
Nella professione esercitata da sana (cameriera)
potrebbe guadagnare oggi Fr. 3100.- al mese per tredici mensilità.
La valutazione medico teorica evidenziava abilità
totale in attività leggera senza movimenti ripetitivi col braccio sinistro,
senza dover alzare le braccia. Attività adeguate sono reperibili nel settore
industriale e della vendita e consentirebbero una retribuzione mensile iniziale
di Fr. 2181.- per tredici mensilità.
Ho consigliato all'assicurata di iscriversi
all'assicurazione disoccupazione e all'Ufficio regionale di collocamento.
In considerazione delle difficoltà notate nel soggetto
posto di fronte a situazioni nuove e problematiche, mi sembra opportuno offrire
il nostro servizio di aiuto al collocamento.
La pratica viene chiusa nell'ambito del mandato a suo
tempo conferito." (Doc. AI 89)
Di
conseguenza, l’amministrazione, con decisione 30 agosto 2004 ha negato
all’interessata il diritto ad una rendita di invalidità e a provvedimenti
professionali, considerato come il grado di invalidità fosse quantificabile
nella misura del 30% (doc. AI 96 e cfr. sopra al consid. 1.3).
Interposta
opposizione, in data 9 settembre 2004 la dr.ssa __________, internista curante
dell’assicurata, ha fatto pervenire un ulteriore certificato, con il quale ha affermato:
"
Si certifica che la paziente, in
seguito all'infortunio avvenuto nel 1999, presenta tuttora dolori al braccio a
alla spalla sinistra con limitazione al movimento.
Per questo tuttora assume dei corticosteroidi che
parzialmente alleviano la sintomatologia algica.
La paziente non può più svolgere il lavoro precedente,
non può portare pesi né fare sforzi eccessivi.
Sia per il dolore che per la limitazione nelle attività
del quotidiano, la Signora RI 1 ha sviluppato anche una sintomatologia
ansioso-depressiva con disturbi del sonno. Penso quindi che sia necessaria una
rivalutazione del caso per poterle concedere una rendita AI." (Doc. AI
101)
Interpellato,
il dr. __________ del SMR ha comunicato in data 19 ottobre 2004 la necessità di
effettuare una perizia psichiatrica (doc. AI 104).
Di seguito
l’assicurata ha fatto pervenire un ulteriore certificato 9 novembre 2004 della
dr.ssa __________ oltre a referti radiologici (doc. AI 109 e 110).
Con
dettagliato rapporto peritale del 14 giugno 2005 il dr. __________, specialista
in psichiatria, ha posto le seguenti diagnosi:
"
(...)
4.
DIAGNOSI (se possibile secondo la classificazione
ICD-10)
4.1
CON RIPERCUSSIONI SULLA CAPACITÀ DI LAVORO?
- Periartropatia omero-scapolare cronica alla spalla
sx, su:
- st. d. frattura composta del tubercolo maggiore il
06.09.1999
(trattata conservativamente) complicata da una capsulite retrattile,
con possibile lesione parziale del sovraspinato all'inserzione prossimale.
- st. d. artroscopia
diagnostica/terapeutica della spalla sx (18.07.2001, Dr. __________, __________) con borsoscopia,
débridement della regione della cuffia e decompressione sottoacromiale
- Periartropatia cronica dx con sintomatologia di
incastro sottoacromiale
- Tendomiosi dei cingoli scapolari, in particolare il sx
- Dolore cronico alla spalla sinistra operata più volte
con, attualmente, una comorbidità di tipo ansioso generalizzato (ICD-10 F41.1) con lieve
episodio depressivo (ICD-10 F 32.0)
. ESISTENTI DA QUANDO?
Dall'infortunio del 06.09.1999
(Doc. AI 112)
esponendo
la seguente valutazione e prognosi:
"
(...)
5.
VALUTAZIONE E PROGNOSI
Si tratta di una donna serba, cresciuta in un ambiente
familiare culturalmente adeguato per l'area geografica e che, dopo un
matrimonio scaturito in divorzio, si risposa felicemente e ha un secondo
figlio. Immigrata in Svizzera nel 1980, s'integra senza particolari difficoltà
nel nostro ambiente, mantenendo un buon rapporto con la comunità serba. Neppure
la guerra, con la relativa angoscia per la perdita del figlio, ha potuto
scalfire l'equilibrio psicofisico della perizianda e nemmeno l'incidente, con
la frattura citata e gli interventi chirurgici lo hanno intaccato. Soltanto
ultimamente, la perdita di speranza di un recupero e di una diminuzione del
dolore alla spalla sinistra, ha iniziato ad incidere sull'equilibrio psicofisico
della perizianda. A quest'aspetto somatico, naturalmente, vanno aggiunti la
componente psicologica e sociale del suo dolore. A livello psicologico, il
dolore ha, attualmente, un leggero effetto inibente a livello cognitivo, tra
l'altro descritto nella letteratura, e può aver inciso sulla non riuscita degli
esami di ristoratrice, lei che è al beneficio di una formazione medio-superiore.
Inoltre, la componente affettiva può aver giocato un ruolo aggravante sulle sue
capacità cognitive.
A livello sociale, la perdita di lavoro e la tendenza
al ritiro sociale, rivestono una parte complementare ed aggiuntiva. In conclusione
gli aspetti psicologici incidono sull'incapacità lavorativa, dalla fine degli
esami di ristoratore, nella misura del 25%." (Doc. AI 112)
concludendo
quanto segue:
"
(...)
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO
1.
MENOMAZIONI (QUALITATIVE E QUANTITATIVE) DOVUTE AI
DISTURBI CONSTATATI
I disturbi di natura psichica sono relativi e vanno
integrati alla menomazione di tipo fisico.
1.1
A LIVELLO PSICOLOGICO E MENTALE
Si denota una marcata tendenza all'ansietà che genera
insicurezza e disturbi compulsivi-ossessivi i quali possono rallentare e
debilitare la perizianda nella sua attività di cameriera.
1.2
A LIVELLO FISICO
Vedi rapporti ortopedici e reumatologici.
1.3
NELL'AMBITO
SOCIALE
Attualmente non rilevante.
2.
CONSEGUENZE DEI DISTURBI SULL'ATTIVITÀ ATTUALE
La conseguenza principale è a livello somatico. La
componente psichica è secondaria alla persistenza del dolore e alla mancata
risposta terapeutica della problematica fisica.
2.1
COME SI RIPERCUOTONO I DISTURBI SULL'ATTIVITÀ
ATTUALE DELL'ASSICURATA?
Vedi sopra.
2.2
L'ATTIVITÀ ATTUALE È ANCORA PRATICABILE?
L'attività attuale è stata giudicata come non
praticabile nelle valutazioni precedenti.
2.3
SE SÌ, IN QUALE MISURA (ORE AL GIORNO)?
Vedi rapporti adeguati.
2.4
È CONSTATABILE UNA DIMINUZIONE DELLA CAPACITÀ DI LAVORO?
Si.
2.5
SE SÌ, IN CHE MISURA?
Dal profilo psichico, attualmente, l'incapacità
lavorativa è del 25%.
2.6
DA QUANDO ESISTE UNA LIMITAZIONE DELLA CAPACITÀ DI
LAVORO PROVATA DAL LATO MEDICO DI ALMENO IL 20%?
Dal 2003.
2.7
QUAL È STATO DA ALLORA LO SVILUPPO DELLA
LIMITAZIONE DELLA CAPACITÀ DI LAVORO?
Stazionario, con tendenza al peggioramento.
3.
L'AMBIENTE DI LAVORO DELL'ASSICURATA È IN GRADO DI
SOPPORTARNE I DISTURBI PSICHICI?
I disturbi psichici presentati dalla perizianda sono
soggettivi e non incidono sull'ambiente di lavoro." (Doc. AI 112)
Nelle sue
Annotazioni del 22 giugno 2005 il dr. __________ del SMR ha affermato:
"
Perizia psichiatrica Dr. __________
del 18 marzo 2005:
Alle diagnosi già note:
- Periartropatia omeroscapolare cronica spalla
sinistra su
- stato dopo frattura composta del tubercolo
maggiore (1999)
- capsulite retrattile
- possibile lesione parziale del sovraspinato
all'inserzione
prossimale
- stato dopo artroscopia spalla sinistra (2001)
con borsoscopia,
débridement
della regione della cuffia e
decompressione
sottoacromiale
- Periartropatia cronica spalla destra con
sintomatologia d'attrito sottoacromiale
- Tendomiosi dei cingoli scapolari a sin.> ds.
il perito aggiunge
Dolore cronico alla spalla sinistra, operata più volte,
con attualmente comorbidità di tipo ansioso generalizzato (ICD-10 F41.1) con lieve
episodio depressivo (ICD-10 F32.0)
Inabilità lavorativa 25% (dal profilo psichico) dal
giugno 2004 (fine degli esami di ristoratore conclusi senza successo). Decorso
stazionario con tendenza al peggioramento." (Doc. AI 114)
Con scritto
5.
ottobre 2005 il legale della richiedente ha prodotto un referto datato 29
agosto 2005 del dr. __________ confermante le note diagnosi ortopediche e
concludente tra l’altro per la non necessità di procedere ad un intervento chirurgico
(doc. AI 116). Inoltre, con certificato 22 novembre 2005 la dr.ssa __________,
ribadite le diagnosi di “Sindrome algica cronica post traumatica e sindrome
ansioso-depressiva reattiva”, ha affermato che a suo avviso le patologie incidevano
“più di quanto valuta il dr. __________ nella perizia AI e cioè più del 25%”
(doc. AI 118).
Nelle sue
“Annotazioni” del 23 marzo 2006 il dr. __________ del SMR ha ulteriormente
affermato:
"
Opposizione
In fase di opposizione sono prodotti ulteriori
documenti medici:
Certificato della Dr.ssa __________ del 22
novembre 2005:
Diagnosi di sindrome algica cronica post-traumatica
(infortunio con frattura del tubercolo maggiore sinistro con impingement sotto-acromiale)
e sindrome ansioso-depressiva reattiva.. Lo stato clinico è descritto in modo
succinto: limitazione dolorosa della mobilità della spalla sinistra. Non può
svolgere la sua professione, un tentativo di riqualificazione è fallito (bocciata
alla scuola per gerenti, anche perché non poteva prestare sforzi).
Peggioramento della sintomatologia dolorosa malgrado terapia. A distanza di sei
anni dall'infortunio progressivamente più ansiosa e depressa. Conclusione:
"Penso che sia difficile che la paziente riesca di nuovo a lavorare,
...". Non è quantificato il grado d'inabilità lavorativa
Rapporto Dr. __________ del 29 agosto 2005:
Diagnosi di sindrome cervico-vertebrale e cervico-brachiale
a sinistra e lieve sintomatologia d'impingement sotto-acromiale alla spalla
sinistra. Mobilità cervicale limitata senza deficit neurologico, mobilità della
spalla destra completa, a sinistra lieve impingement sottoacromiale senza
segni per insufficienza muscolare. Tono muscolare inferiore alla norma rispetto
l'età. Irregolarità del sovraspinato all'esame radiologico, già nota dall'artroscopia
del 2001. Cura fisioterapica, non è indicato un intervento chirurgico
Referto di radiografie ed ecografia della
spalla sinistra del 22 aprile 2005 (Dr. __________):
Assottigliamento del muscolo sovraspinato vicino
all'inserzione omerale con lesione perforante di ca. 4 mm, ipotrofia dei
tendini sottospinoso e sottoscapolare, struttura ossea intatta.
Certificato Dr.ssa __________ del 14 aprile
2005:
Dolori invalidanti alla spalla sinistra a seguito di
frattura omerale del 1999.
Alle domande poste in data 15 marzo 2006 rispondo come
segue:
1.
In sede d'opposizione l'assicurata ha
prodotto il rapporto 22.4.2005 del Dr. __________ dell'Ospedale __________ di __________,
lo scritto 29.8.2005 del Dr. __________ nonché
il certificato 22.11.2005 della Dr.ssa __________.
Dalla documentazione medica summenzionata
emerge un peggioramento dello stato valetudinario della Signora RI 1? Se sì, a
partire da quando e in che misura?
Dalla nuova documentazione risulta che persiste la
sintomatologia dolorosa alla spalla sinistra, in modo particolare alla
mobilizzazione. Il Dr. __________
descrive un lieve impingement sottoacromiale
senza segni per insufficienza muscolare, il Dr. __________ (perizia del febbraio 2002) descrive "non sicuri segni per un
residuo conflitto sottoacromiale". Un peggioramento dello stato di salute
dal punto di vista reumatologico/ortopedico non emerge. La documentazione è
muta per quanto riguarda gli aspetti psichici.
2.
Se no ad. 1, si può ritenere (alla luce
dell'intera documentazione medica presente agli atti) che a far tempo dal mese
di giugno 2004 l'assicurata (globalmente: aspetto reumatologico ed aspetto psichico)
risulta abile al lavoro al 75% in attività medio-leggere (con i limiti
funzionali menzionati sopra) ?
Si. Limiti funzionali: non lavori pesanti che
richiedono il sollevamento ripetuto di oggetti con le braccia al di sopra dei
cintolo scapolare, limitazioni anche per lavori di pulizia che richiedono
l'utilizzo del braccio sinistro, abile per altre attività." (Doc. AI 121)
Infine, nel
rapporto finale del 2 maggio 2006 la consulente in integrazione professionale
ha concluso:
"
In merito alla richiesta da parte
del collega __________ del 25 aprile 2005 sono in grado di dare le seguenti
informazioni:
1.
II Dr. __________ il 23 marzo 2006 si esprime in
merito ai documenti medici prodotti dall'assicurata in fase di opposizione.
Dopo aver valutato questi documenti afferma che non è possibile oggettivare un
peggioramento dello stato di salute da un punto di vista reumatologico/ortopedico.
Sulla base della perizia reumatologica del Dr. __________ del 13 febbraio
2002.
risulta che partire dal mese di giugno 2004 l'A. è abile al lavoro al 75% in
attività adeguata che rispetta i seguenti limiti funzionali: non lavori pesanti
che richiedono il sollevamento ripetuto di oggetti con le braccia al di sopra
del cintolo scapolare e senza lavori di pulizia con il braccio sinistro.
Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo conto della configurazione
della realtà economica del __________, si può ritenere che (pur tenendo conto
delle componenti riduttive) in situazione di equilibrio il mercato del lavoro
accessibile sia ancora apprezzabilmente esteso. L'A potrebbe essere integrata sul
mercato del lavoro supposto in equilibrio, in attività leggere, poco
qualificate e confacenti con il danno alla salute, ad esempio nel settore
dell'industria quale operaia generica addetta al controllo, all'imballaggio
(catena insacchettatori PET - p.es. latte, the freddo, ecc.), alla pulitura, alla
stampa, alla tamponatura, al riempimento, alla confezione, alla preparazione e
distribuzione serie. Nel terziario ella potrebbe essere attiva nella vendita
quale commessa in un chiosco o in un negozio al dettaglio (attività
diversificata : vendita al banco, cassa, consiglio alla clientela, riempimento
degli scaffali). Si tratta di attività che non richiedono una preparazione
professionale specifica (e quindi tanto meno una formazione professionale
organica) ma possono già essere esercitate dopo una semplice introduzione al
posto di lavoro ed un breve periodo di "rodaggio".
2.
Sulla base del questionario per il datore di
lavoro, in qualità di cameriera presso il __________ di __________ nel 2000 l'A. avrebbe
potuto percepire un salario annuo di Fr. 35'230.- Per aggiornare questo dato al
2004.
(anno determinante per il confronto dei redditi) farò riferimento all'aumento
previsto dai CCL nel settore degli alberghi e ristoranti per il personale non
qualificato. Sulla base dei CCL vi sono i seguenti aumenti salariali:
ANNO
AUMENTO IN BASE AI CCL
REDDITO DELL'A.
2000.
Fr. 35'230.-
2001.
+16,5%
Fr. 41'043.-
2002.
+ 6,8%
Fr. 43'834.-
2003.
+ 3,3%
Fr. 45'280.-
2004.
+ 0,6%
Fr. 45'552.-
Se l'A. avesse continuato a svolgere l'attività di cameriera
nel 2004 potrebbe percepire un salario annuo di Fr. 45'552.
3.
Per quanto
riguarda la determinazione del reddito da invalido faccio riferimento alle
seguenti marginali della CIGI (Circolare invalidità e grande invalidità):
Marginale
Testo
3044.
Per reddito d'invalido s'intende il reddito del
lavoro che una persona invalida, dopo eventuali provvedimenti d'integrazione,
potrebbe ancora conseguire esercitando un'attività esigibile in condizioni
normali di mercato del lavoro
3046.
Che una persona invalida eserciti effettivamente
l'attività esigibile non è rilevante per il calcolo del reddito d'invalido.
Non può però chiedere una rendita chi, per ragioni personali, non sfrutta
appieno la sua capacità lavorativa, ma potrebbe conseguire un reddito che
esclude la rendita se esercitasse un'attività esigibile.
Per definire il reddito da invalido, in conformità alla
recente giurisprudenza è possibile far riferimento ai rilevamenti statistici
ufficiali, editi periodicamente dall'Ufficio federale di statistica. Ai fini
del calcolo fa stato il valore mediano. Nel caso concreto per calcolare il
reddito da invalido ci si riferisce alla categoria 4 (lavori semplici e
ripetitivi) nel Canton Ticino, valore mediano del 2004. Per gli assicurati
che, a causa della particolare situazione personale o professionale non possono
mettere completamente a frutto la loro capacità residua e che pertanto non
riescono a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata
una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare fino ad un massimo del 25%. A mio giudizio per quanto
riguarda il caso della signora è possibile applicare una riduzione del 5% per
lavori leggeri. Considerando un reddito ipotetico di Fr. 40'360.-, una CL del
75% ed applicando una riduzione del 5% per il motivo sopra esposto, risulta un
reddito da invalido di Fr. 28'757.
4.
Confrontando
il reddito senza danno alla salute (Fr. 45'552.-) con quello conseguibile in
attività adeguate su un mercato del lavoro supposto in equilibrio (Fr.
28'757.-) risulta un grado d'invalidità dei 37% ed una capacità di guadagno
residua del 63%." (Doc. AI 127)
Di
conseguenza, con il provvedimento su opposizione 18 maggio 2006, l’Ufficio AI
ha negato all’assicurata il diritto ad una rendita di invalidità (cfr. doc. AI
129; consid. 1.4)
2.6
Con
il presente ricorso l’assicurata ribadisce che il suo stato di salute sarebbe
tale da giustificare il riconoscimento di una rendita intera. L'interessata contesta
le conclusioni dell’ammi-nistrazione adducendo in sostanza che non avrebbe valutato
esaurientemente le sue reali condizioni di salute (I; cfr. sopra consid. 1.5).
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004
nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31; DTF 125 V 352;
Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I
162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14
aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del
24.
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e
332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita
il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire
dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere
considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto
sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da
medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno
valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,
compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non
devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità
(DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività
e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte
und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore
ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul
carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di
un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole
deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA
inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo
2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre
2004, I 384/04, consid. 1.2).
2.7
Per
quanto concerne le patologie principali di cui è affetta la ricorrente, vale a
dire la “Periartropatia omeroscapolare cronica spalla
sinistra su stato dopo frattura composta del tubercolo
maggiore (1999), capsulite retrattile, possibile lesione parziale del sovraspinato
all'inserzione prossimale, stato dopo artroscopia spalla sinistra (2001) con borsoscopia,
débridement della regione della cuffia e decompressione sottoacromiale, oltre
a Periartropatia cronica spalla destra con sintomatologia d'attrito sottoacromiale,
Tendomiosi dei cingoli scapolari a sin.> ds oltre a Dolore cronico
alla spalla sinistra, operata più volte, con attualmente comorbidità di
tipo ansioso generalizzato (ICD-10 F41.1) con lieve episodio depressivo
(ICD-10 F32.0)” (cfr. doc. AI 114), questo TCA, richiamata la
suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici,
non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono
giunti i periti incaricati dall’amministrazione, dr. __________, __________ e __________,
specialisti nelle materie che qui interessano, che hanno compiutamente valutato
il danno alla salute lamentato dall’assicurata.
In
particolare, dal lato reumatologico il dr. __________ ha sottoposto la
richiedente ad una valutazione approfondita ed accurata, stilando il 13
febbraio 2002 un dettagliato rapporto medico reumatologico in cui è stato
accertato che la ricorrente, affetta da “periartropatia omero-scapolare
cronica alla spalla sx, tendenza alla cronicizzazione e diffusione locale dei
dolori oltre a leggero stato ansioso-depressivo”, rilevata dunque una parziale
limitazione della possibilità di utilizzare il braccio sx a causa dei
persistenti dolori alla spalla, poteva comunque eseguire attività lavorative
leggere che non comportino il sollevamento ripetuto di oggetti con le braccia
al di sopra del cintolo scapolare. Nell’attività svolta quale barista
l’assicurata era da considerare ancora abile nella misura del 60-70%, in
attività pesanti comportanti l’utilizzo del braccio sinistro la capacità
lavorativa era invece ridotta al 20-30%. Secondo il perito tuttavia la situazione
andava ancora valutata dopo un paio d’anni considerato il probabile intervento
di un miglioramento (doc. AI 30; cfr. sopra consid. 2.5). A tale perizia, ben
motivata, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere
fondata su accertamenti di fatto errati, può senz’altro essere attribuita forza
probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla
giurisprudenza (consid. 2.6).
Del
resto tali conclusioni sono poi state sostanzialmente confermate, due anni
dopo, dal dr. __________ nella sua perizia eseguita per il TCA nell’ambito
della vertenza LAINF. Anche questo specialista in reumatologia infatti,
sottoposta la richiedente ad una valutazione accurata, nel suo dettagliato rapporto
medico reumatologico del 12 febbraio 2004, accertato che la ricorrente era
affetta da “PSO cronica sx su stato dopo frattura composta del tubercolo
maggiore, su stato dopo artroscopia alla spalla sx, PSO cronica dx con
sintomatologia di incastro sotto-acromiale oltre a tendomiosi dei cingoli scapolari”
(doc. AI 85-8), ha concluso concordando con la valutazione del collega dr. __________,
segnatamente anche nel senso di escludere la presenza di una diagnosi di fibriomalgia
(doc. AI 85-10; cfr. consid. 2.5).
Anche
a tale perizia, che pure non evidenzia contraddizioni, può senz’altro essere
attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti
dalla giurisprudenza (consid. 2.6).
Quanto
d’altra parte alle affezioni psichiatriche di cui soffre la ricorrente,
il dr. __________ ha sottoposto la richiedente ad una valutazione peritale approfondita,
stilando il 14 giugno 2005 un dettagliato rapporto peritale in cui ha esposto
che la ricorrente, affetta dalle note diagnosi reumatologiche (periartropatia
omero-scapolare cronica alla spalla sin, periartropatia cronica dx con
sintomatologia di incastro sottoacromiale, tendomiosi dei cingoli scapolari,
dolore cronico alla spalla sin), dal punto di vista psichiatrico presentava “una
comorbidità di tipo ansioso generalizzato (ICD-10 F41.1) oltre a lieve episodio
depressivo (ICD-10 F32.0)” (doc. AI 112). Per lo specialista gli aspetti
psichiatrici andavano considerati relativi e secondari, con una diminuzione
della capacità lavorativa nella misura del 25%, e andavano integrati nella menomazione
di tipo fisico. In sostanza a detta del perito l’inabilità per motivi psichici
non era cumulabile con quella dovuta alla problematica ortopedico/reumatologica
(doc. AI 112 e consid. 2.5). Pure a tale perizia, ben motivata, con ampia a
dettagliata descrizione dello status psichico della perizianda, che non evidenzia
lacune o contraddizioni ed è basata su accertamenti esenti da censure, può
essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati criteri
stabiliti dalla giurisprudenza (consid. 2.6).
Ora,
contrariamente a quanto sembra asserire l’interessata, i referti reumatologici
e quello psichiatrico agli atti appaiono senza dubbio approfonditi e dettagliati
e questo Tribunale non ha motivi per ritenerli incompleti o lacunosi.
Del
resto, con riferimento a quanto sostenuto dalla ricorrente in merito alla componente
fibriomialgica dei dolori lamentati, va fatto osservare che, come la giurisprudenza
ha avuto modo di evidenziare (cfr. STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA
26.
maggio 2003 in re V., I 196/03), secondo la dottrina medica la fibromialgia
molto spesso conduce ad una invalidità (Spott, Warum wir die Fibromyalgie-Forschung
betreiben, in: Rheuma Nachrichten Spezial, 1998 pag. 12ss) e la stessa -
suscettibile di essere assimilata ad un disturbo somatoforme (segnatamente ad
una sindrome dolorosa somatoforme persistente, cfr. Revue médicale del Suisse romande,
2001.
pag. 443ss; cfr. STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9 ottobre
2001.
in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02) – è spesso
determinata (anche) da fattori psichici (cfr. MSD-Manual der Diagnostik
und Therapie, Monaco 1993, pag. 145ss; cfr. STFA 27 maggio 2002 in re W., I
240/01).
Nel
caso di specie, l’amministrazione ha quindi proceduto correttamente facendo
eseguire anche un accurato esame psichiatrico, onde addivenire ad un chiaro e
attendibile giudizio sullo stato di salute dell'assicurata e sulle sue
effettive ripercussioni invalidanti e in particolare stabilire se la medesima
fosse affetta da un disturbo extra-somatico rilevante.
Ora
in proposito, contrariamente a quanto ipotizzano il dr. __________, neurologo
nel suo referto 27 agosto 2003 (“probabile fibriomalgia”, doc. C) e il
dr. __________, ortopedico, nella sua perizia del 1° settembre 2003 (“sarà
compito dello specislita reumatologo valutare se tali sintomi possono entrare
nel quadro complesso di una fibriomalgia”, doc. D), la presenza di una fibriomalgia
è stata esclusa sia dal dr. __________ nel suo referto del 13 febbraio 2002
(“…Non credo invece che vi sia una patologia psichiatrica maggiore,
ciò che viene confermato dal fatto che non è subentrata una sindrome somatoforme
del dolore cronico di carattere fibromialgico…”, cfr. doc. AI 30-7) sia dal
dr. __________ nella perizia 12 febbraio 2004 (quindi di epoca ben più recente
dei referti del dr. __________ e dr. __________ prodotti dall’assicurata), il
quale ha tra l’altro affermato:
"
All'esame clinico inoltre non vi è
nessun sintomo in favore di un estensione di dolori o di una fibromialgia.
Inoltre durante la visita odierna la paziente non ha mostrato nessun segno di
aggravamento e non presenta nessuna sintomatologia psichiatrica rilevante.
(…)
La paziente non presenta anamnesticamente nessuna
sintomatologia in favore di una fibriomalgia e l’esame clinico conferma
l’assenza di tale patologia. Per questo concordo pienamente con la valutazione
del dr. Salani nel senso che non vi è
una diagnosi di fibriomalgia.”(Doc. AI 85)
In conclusione dunque a ragione l’amministrazione ha ritenuto
l’assicurata, a dipendenza della problematica reumatologica e di quella
psichiatrica, incapace al lavoro nell’attività precedentemente svolta di
cameriera/barista nella misura del 30-40%, in un’attività professionale pesante
che comporti l’utilizzo continuo del braccio sx e il sollevamento delle braccia
nell’ordine del 70-80%, mentre che in un’attività medio-leggera non comportante
il sollevamento ripetuto di oggetti con le braccia al di sopra del cintolo
scapolare nella misura del 25% (cfr. doc. AI 129-5).
2.8
Queste
dettagliate ed approfondite valutazioni non sono state smentite da altri
certificati da parte di medici specialisti attestanti in modo convincente una
diversa situazione clinica o un aggravamento rilevante delle sintomatologie rilevate.
Quanto
prodotto dalla ricorrente al fine di dimostrare, a suo modo di vedere, la sua
inabilità al lavoro a causa delle patologie che la affliggono, difatti, non è
in grado di sovvertire le conclusioni dei periti interpellati dall’amministrazione
o attestare un peggioramento duraturo delle sue affezioni rispetto a quanto
valutato in sede peritale.
Innanzitutto,
non possono modificare le suesposte conclusioni le certificazioni della dr.ssa __________,
internista che ha in cura la ricorrente (cfr. sopra consid. 2.5). Nei suoi
certificati del 14 aprile e 22 novembre 2005 la curante sottolinea essenzialmente
la persistenza della sintomatologia dolorosa alla spalla sinistra riferendo
delle lamentale della paziente e censurando le conclusioni in punto alla
capacità lavorativa dell’interessata tratte dal dr. __________ senza tuttavia
fornire una concreta motivazione in proposito (doc. AI 109 e 118). A
prescindere quindi dalle considerazioni generali che si impongono sul tema
dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia (anche se
specialisti; cfr. copra consid. 2.6), se ne deve concludere che le
certificazioni della dr. __________ non apportano elementi nuovi o
considerazioni che possano in qualche modo mutare le conclusioni tratte dai
medici interpellati dall’amministrazione sulla base di un’accurata e approfondita
valutazione del caso.
Quanto
poi alla certificazione 29 agosto 2005 del dr. __________, ortopedico (cfr.
sopra consid. 2.5 e doc. AI 116-2), la stessa non modifica, ma semmai conferma,
le conclusioni tratte dai dr. __________ e __________ sulla base delle
rispettive perizie. In effetti la descrizione del quadro clinico fatta
dall’ortopedico curante dell’assicurata coincide essenzialmente con quella dei
periti. Come pertinentemente osservato dal medico SMR dr. __________ nelle sue
annotazioni del 23 marzo 2006 (doc. AI 121), il dr. __________ non evidenzia
nuovi elementi clinici nè fornisce elementi che permettano di ammettere un
peggioramento della situazione e del resto non si pronuncia nemmeno sulla
capacità lavorativa residua dell’assicurata.
Analoghe
considerazioni valgono per le conclusioni espresse dal dr. __________ e dal dr.
__________ nelle perizie 1° settembre 2003 rispettivamente 27 agosto 2003 prodotte
dall’assicurata unitamente al ricorso (doc. C e D). In effetti mentre il dr. __________
conferma le diagnosi e in particolare la presenza di una periartropatia alla
spalla sinistra (per quanto riferito al sospetto di una fibriomalgia, cfr.
sopra), il dr. __________ non evidenzia alcuna patologia neurologica, in
particolare segni di sofferenza radicolare o neuropatia e assenza di atrofia muscolare.
Prendendo
posizione sulle allegazioni della ricorrente nel suo ricorso, il dr. __________
del SMR ha del resto pertinentemente osservato come le argomentazioni e la
documentazione proposte dalla ricorrente di fronte a questa Corte non documentassero
un peggioramento della situazione. In effetti, bisogna rilevare che la
situazione presente in occasione della perizia del dr. __________ sia in
pratica sovrapponibile a quella presente in occasione della perizia del dr. __________.
In particolare si nota la presenza di una buona motilità residuale delle spalle
bilateralmente, fatto confermato anche dal referto del dr. __________ del 29
agosto 2005 prodotto dall’assicurata (doc. AI 116). Inoltre emerge che la
problematica di un impingement ha ripercussioni solo per attività lavorative da
svolgere al di sopra del piano orizzontale, come del resto già ammesso dal dr. __________.
La presenza di occasionali dolori a livello della spalla destra non riduce del
resto ulteriormente la capacità lavorativa residua attribuita alla ricorrente,
considerate già le limitazioni ammesse per le attività lavorative ritenute
ancora esigibili. In altre parole, della problematica alla spalla destra è
stato manifestamente già adeguatamente tenuto conto ritenendo una capacità
lavorativa del 75% in attività leggere che non comportino il sollevamento
ripetuto di oggetti con le braccia al di sopra del cintolo scapolare. Del
resto, sia detto per inciso, alla problematica alla spalla destra non fanno
riferimento né la curante dell’assicurata (cfr. certificati del 9 settembre e 9
novembre 2004 e del 22 novembre 2005, doc. AI 101, 108, 118) né il dr. __________
nel rapporto 29 agosto 2005 (doc. AI 116-2) né, del resto, l’assicurata
medesima nel suo gravame (cfr. I).
In
conclusione con pertinenza il dr. __________ ha concluso che la documentazione
prodotta dall’interessata non permetteva di oggettivare una modificazione
sostanziale della situazione clinica rispetto alle valutazioni peritali
raccolte dall’ammini-strazione e non apportasse alcun elemento o alcuna
diagnosi nuovi che permettano di dipartirsi dalle conclusioni tratte dai periti
(cfr. III bis).
Non
da ultimo con riferimento alle censure mosse, quantomeno implicitamente, dalla
ricorrente in merito ai pareri espressi dai medici SMR, il TFA, in una decisione
del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia.
In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un
rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)
- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard
de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid.
3.1
supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en
cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que
c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du
déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu
de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière
propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne
fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)” (cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella
causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Alle
valutazioni agli atti dei medici del SMR dr. __________ e dr. __________,
eseguite dopo approfondito esame degli atti e supportate da esaustive perizie
specialistiche, che non evidenziano contraddizioni e non si possono affermare
essere fondate su accertamenti di fatto errati, può quindi senz’altro essere
attribuita forza probatoria piena.
D’altra parte, va ricordato all’assicurata che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati
d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però
assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid.
6c con riferimenti).
Il
dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le
prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Ora,
questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurata sino all'emanazione
del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento
di ulteriori accertamenti.
Ne
discende che la ricorrente non ha in sostanza sollevato argomentazioni o
prodotto alcun certificato medico o fornito elementi idonei a dimostrare con
alta verosimiglianza che sino al momento dell'emanazione dell'atto impugnato (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di
diritto esistente al momento in cui essa è state resa; cfr. DTF 130 V 140, 129
V 4, 121 V 366 consid. 1b) i disturbi di cui è affetta incidessero sulla
sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato dai medici
interpellati.
Del resto, prive di rilievo, in quanto essenzialmente non sorrette
da concreto supporto probatorio, risultano essere anche le altre allegazioni ricorsuali
miranti a censurare le conclusioni peritali.
In
conclusione, rispecchiando le perizie del dr. __________, __________ e __________,
tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza
(cfr. consid. 2.6.), alle stesse può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo
l’interessata affetta da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere
ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica
agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare la sua incapacità
al guadagno sino all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto,
richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversiche- rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a
e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere siccome
dimostrato con il grado della
verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid.
8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid.
2b), che sino al momento dell'emanazione del querelato provvedimento
l'assicurata presentava una capacità lavorativa del 60-70% nell’attività
precedentemente svolta quale cameriera, e del 75% in un’attività lavorativa medio-leggera
più adatta, ossia compatibile con le limitazioni funzionali segnalate dai reumatologi.
Ciononostante va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento
rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente
documentazione medica, essa potrà in futuro presentare una domanda di
revisione.
2.9
In
merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, nella decisione impugnata
l’amministrazione, basandosi su quanto indicato dalla consulente IP nel suo
rapporto finale 2 maggio 2006 (doc. AI 127; cfr. per esteso al consid. 2.5), ha
stabilito una perdita di guadagno e, quindi, un grado d’invalidità del 37%
(cfr. consid. 2.5).
Partendo da un reddito da valida di fr. 45'552 che l’assicurata
avrebbe potuto conseguire nel 2004 come cameriera presso il precedente datore
di lavoro (il quale ha dichiarato un salario annuo per il 2000 di fr. 35'230,
doc. AI 1-7), la consulente ha poi determinato il reddito da invalida, in
attività semplici e ripetitive, fissandolo in fr. 40’360 (2004), cui ha poi
applicato una riduzione del 5% per lavori leggeri. Considerata poi la capacità
di guadagno del 75%, ha fissato un reddito da invalida di fr. 28'757. Ha quindi
stabilito che l’assicurata presentava una capacità di guadagno residua del 63%
e quindi un grado di invalidità del 37% (doc. AI 127 e sopra consid. 2.5).
Innanzitutto,
nella misura in cui il patrocinatore della ricorrente sembra, quantomeno
implicitamente, contestare anche la valutazione medica in merito alla capacità
lavorativa residua dell’interessata in attività adeguate, tale censura va respinta.
In effetti, al riguardo, va rilevato che la contestazione relativa alla
capacità lavorativa dell’assicurata dal punto di vista medico non ha nessuna
ragione d’essere, ritenuto che, come ampiamente visto in precedenza (cfr. consid.
2.7
e 2.8), le sue condizioni di salute sono state accuratamente e dettagliatamente
valutate in sede medica.
Quanto
alla concreta reperibilità sul mercato del lavoro di attività ancora esigibili,
contrariamente a quanto ritiene l’interessata, alla luce delle indicazioni
delle limitazioni da osservare dall’assicurata nello svolgimento dell’attività
lucrativa fornite dai periti reumatologi (doc. AI ), la consulente ha fatto
riferimento al settore secondario, in attività semplici, leggere e poco
qualificate e confacenti al danno alla salute. Nel suo rapporto 2 maggio 2006
ha indicato che viste le limitazioni funzionali indicate dal perito reumatologo,
l’assicurata potrebbe ancora svolgere attività come operaia generica
nell’industria, come addetta al controllo della qualità del prodotto,
all’imballaggio, alla stampa, alla tamponatura, al riempimento, alla confezione,
alla preparazione e alla distribuzione. Nel terziario la stessa potrebbe invece
essere attiva come commessa in un chiosco o in un negozio al dettaglio addetta
alla vendita, consulenza clientela, riempimento scaffali o altro (doc. AI 127).
La consulente ha quindi ritenuto che sulla base di queste considerazioni il
mercato del lavoro sia ancora sufficientemente ampio da considerare
l’interessata reintegrabile nel normale ciclo produttivo.
Va
qui innanzitutto ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, di
fronte ad un ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive presenti sul
mercato, è sufficiente che venga fatto riferimento alle tabelle statistiche
salariali di quel settore (STFA inedita 5 giugno 2001 in re A, I 324/00, consid. 2b).
Inoltre,
come visto in precedenza, conformemente ad un principio generale applicabile
anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all’assicurato incombe l’obbligo
di diminuire il danno, mettendo a frutto la sua residua capacità lavorativa, se
necessario, in una nuova professione.
Dalla
persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti
esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso
concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali,
l’età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il
mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell’attività lavorativa
(DTF 113 V 28 consid. 4; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Ai fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e
quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità
professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto
teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum
IVG, Zurigo 1997, pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità
congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK
1984.
pag. 347).
Ciò non
è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata,
che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo
esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un
datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).
Infine,
il TFA, in una sentenza del 25 febbraio 2003 nelle cause P. (U 329-330/01), ha
ribadito che se da una parte è compito dell’amministrazione rispettivamente del
giudice indicare possibilità di lavoro concrete, dall’altra non vanno poste
esigenze troppo elevate:
"
(…)
4.7
La tesi cantonale, in quanto conforme alla
giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a
quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi
con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro
sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid.
2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;
si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in re W., I 401/01, consid. 4c.). Si tratta segnatamente
del mercato occupazionale aperto a personale femminile non qualificato o semi
qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta
di occupazioni, in particolare appunto nell'industria, in cui possono venir
eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi
fisici e con possibilità di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag.
482.
consid. 2). In tale ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età
dell'interessata con conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad
una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario
sentenza già citata del 4 aprile 2002
in re W. consid. 4a-d).
Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità di
lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste
esigenze esagerate.
È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti
permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In
proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto
il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296 consid.
3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).
Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli
inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa
dell'interessata comporterà.
Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né
inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle
assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto
può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo
possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297 consid.
4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid.
3d e 114 V 285 consid. 3).
In quanto infondato su questo punto il ricorso di
P.________ va quindi respinto. (…)."
In
concreto, tenuto conto segnatamente degli aspetti reumatologici e vista
la giurisprudenza appena esposta, questo TCA ritiene che sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione vi sono delle attività esigibili da
parte dell’assicurata. Specialmente nell’ambito industriale, ma anche in quello
terziario, vi sono, in effetti, delle professioni – fisicamente leggere – che
non presuppongono particolari attitudini intellettuali e che possono
essere svolte senza la necessità di sollevare le braccia o manipolare oggetti o
attrezzi pesanti (vedi le dianzi citate professioni elencate dalla consulente
professionale). Del resto, con riferimento alle addotte difficoltà a reperire
un’attività lavorativa a causa segnatamente dell’età, delle difficoltà di
lingua e della carente formazione, si rinvia alla giurisprudenza già esposta al
consid. 2.3 in fine.
2.10
Per
calcolare il reddito da valido, secondo la giurisprudenza del TFA, è
decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,
quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla
rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e
23.
maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid.
3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere
fissato il più concretamente possibile.
Determinante
è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto
delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un
prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,
l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in
merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.
U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag.
560.
pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni
caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro
(RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Se
nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che
l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, si può ricorrere a
dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (Pratique VSI 1999 pag. 248 consid.
3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I 56/02).
Nel
caso in esame, nella decisione impugnata l’Ufficio AI ha preso in considerazione
quale reddito da valida l’importo di fr. 45'552, considerando il reddito percepibile
come cameriera dall’assicurata nel 2000 dal precedente datore di lavoro (cfr.
doc. AI 1-7), per poi aggiornarlo al 2004 considerando anche gli aumenti
previsti dai CCL (doc. AI 127 e 129; cfr. consid. 1.4).
Tale
reddito, che è rimasto peraltro incontestato, non presta il fianco a censura.
2.11
Per
quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,
età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio
dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del
25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).
Nella
specie, la consulente IP ha calcolato il reddito da invalida che l’assicurata
potrebbe conseguire facendo riferimento ai dati statistici salariali, emanati periodicamente
dall’Ufficio federale di statistica e noti come Tabelle RSS, in attività semplici
e ripetitive (in Ticino), esigibili per l’assicurata al 100%, applicando una
riduzione supplementare del 5% (per attività leggera), per un importo di fr.
38’342 (fr. 40’360 – 5%). Considerando poi una capacità lavorativa del 75%, ha
determinato un reddito da invalida di fr. 28’757 (doc. AI 127; cfr. sopra consid.
2.
).
Tale
ammontare non è contestato dalla ricorrente in quanto tale. L’interessata
ritiene tuttavia insufficiente la riduzione del 5% sul salario teorico
statistico ammessa dall’Ufficio AI fondandosi sul rapporto 2 maggio 2006 della consulente in integrazione professionale (doc.
AI 127).
A tale censura il
TCA non può aderire. Al riguardo va detto infatti che l’eventuale deduzione sul
salario statistico teorico in considerazione delle peculiarità del caso
concreto non è automatica, ma deve essere valutata
tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso. È in ogni caso compito
dell'amministrazione e, in caso di ricorso, del giudice del merito motivare
l'entità della deduzione. Quest'ultimo non può scostarsi, dal canto suo, dalla
valutazione dell'amministrazione senza fondati motivi (DTF 126 V 80 consid. 5
b/dd e 6).
Nella
specie, nel rapporto del 2 maggio 2006 la consulente IP ha riconosciuto tale
deduzione sul salario teorico in considerazione della necessità di effettuare
un’attività leggera (cfr. doc. AI 127; cfr. consid. 2.5).
Considerata
la situazione dell’assicurata e comunque anche il fatto che il dr. __________
ha fissato la capacità lavorativa in un’attività leggera che prescinda dal
sollevamento ripetuto di oggetti con le braccia al di sopra del cinto scapolare
al 100% (cfr. doc. AI 30-8), questo TCA ritiene di non doversi scostare dalla
conclusione dell’amministrazione che, sulla base del rapporto della consulente
in integrazione professionale e le circostanze concrete, ha applicato una
riduzione sul salario statistico da invalida del 5%. Tale riduzione appare
infatti sufficiente per tener conto dei fattori suscettibili di incidere sul livello
di reddito ancora conseguibile dall'assicurata.
Questa
Corte non ha quindi motivo per distanziarsi da quanto stabilito
dall’amministrazione.
Per
completezza va fatto presente che con sentenza inedita del 5 settembre 2006
nella causa P. (I 222/04), il TFA ha stabilito che “secondo la giurisprudenza,
sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete,
i dati salariali nazionali risultante dalla tabella di riferimento TA1
dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica (cfr, tra altre, sentenza 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid.
3a/aa). L’inapplicabilità dei valori desumibili dalla tabella TA13, che
riferisce dei valori in relazione alle grandi regione, è di recente stata
decisa dalla Corte plenaria in data 10 novembre 2005 (cfr. in tal senso
sentenza 22 agosto 2006 in re K, I 424/05)”. Pertanto, nella determinazione
del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali
(Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato
dal TCA.
Tale
circostanza non ha in ogni modo alcuna ripercussione sul caso in esame. In
effetti, essendo i valori nazionali maggiori di quelli regionali (applicati
dall’amministrazione), il grado d’invalidità risulterebbe ancora inferiore a
quello stabilito in base alla tabella TA13.
2.12
Dal confronto
tra il reddito da valida di fr. 45'552 e
il reddito da invalida - tenendo conto di una capacità di lavoro residua del 75%
e dell’ulteriore riduzione del 5% stabilita dalla consulente IP - di fr. 28’757,
si ottiene un grado d'invalidità del 37% (45'552 - 28’757
x 100 : 45'552), percentuale che non dà diritto ad una
rendita d’invalidità, così come stabilito dall’Ufficio AI.
Come
detto, tale risultato non muterebbe nemmeno applicando i valori nazionali
anziché quelli regionali nella fissazione del reddito da invalido.
Inoltre
va osservato che alla medesima conclusione si giungerebbe con ogni verosimiglianza
anche volendo aggiornare i redditi (da valido e da invalido) fino al 2006 (come
visto, occorre valutare se vi è stata una modifica
di rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al momento della
decisione impugnata, cfr. consid. 2.3 in fine).
2.13
Visto quanto precede, la conclusione dell’amministrazione non può che
essere confermata e il ricorso respinto.
Non
essendo dato un grado d’invalidità giustificante l’eroga-zione di una rendita
d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI), l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente negato
il diritto alla rendita.
Si ribadisce tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non
pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
su opposizione in lite.
2.14
L’assicurata,
per il tramite del proprio legale, ha chiesto al TCA l’esecuzione di ulteriori
accertamenti medici e l’allestimento di una perizia medica.
Al
proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,
si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47
n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF
122.
II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V
162.
consid. 1d, 119 V
344.
consid. 3c con riferimenti).
In
concreto, come è stato detto (cfr. consid. 2.7 e 2.8), la documentazione agli
atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza, per cui la richiesta
probatoria deve essere disattesa.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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