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Decisione

32.2006.114

Rendita per periodo limitato

24 gennaio 2008Italiano91 min

Source ti.ch

Fatti

i dati, come detto contestati, dell'Ufficio Al (in particolare il fatto che

l'assicurata sarebbe, secondo l'Ufficio Al, abile al lavoro nella misura del

75% per attività leggere).

In effetti, l'importo di fr. 40'360,00

(reddito ipotetico ritenuto dall'Ufficio AI), va moltiplicato per il 75% (grado

di abilità secondo l'Ufficio AI) da cui un importo di fr. 30'270,00.

Tale importo va quindi dapprima ridotto del 5% come riconosciuto dall'AI stessa

(e quindi si ottiene un importo di fr. 28'756,50). Questo

importo va poi ridotto ulteriormente nella misura del 25% (fattore di

riduzione), da cui un importo di fr.

21'567,35 (reddito ipotetico,

contestato, sulla base dei dati AI).

In ogni caso, ritenuto che la qui ricorrente è

praticamente da considerare inabile al lavoro al 100% in ogni e qualsiasi

attività, alla stessa va riconosciuta una rendita AI intera (e ciò si

verificherebbe anche considerando l'assicurata abile al lavoro al 50% in

un'attività leggera, tenuto conto dei fattori di riduzione).

Prove: doc., testi, perizia medica, si richiama l'intero

incarto LAINF da parte della __________, __________, inc. n. 90.99.10637, si

chiede che venga sentito il dottor __________, c/o

Clinica __________, __________ (specialista che ha in cura l'assicurata per il

problema della spalla), edizione da parte dei dottor __________, rispettivamente della clinica __________ di __________, di tutta la

documentazione medica e radiologica relativa all'assicurata.

6. Alla luce delle risultanze di cui sopra, e non solo,

è quindi pure del tutto contestato il rapporto finale della signora __________.

Fra l'altro, alla luce delle menomazioni di cui soffre la qui ricorrente, non è

assolutamente vero che "il mercato del lavoro accessibile sarebbe ancora

apprezzabilmente esteso". L'assicurata in effetti, a causa delle sue gravi

patologie, non può di certo essere impiegata quale operaia (che non è certo

un'attività leggera), né quale addetta al controllo (per mancanza anche di istruzione,

oltre al fatto che i problemi fisici sono assai invalidanti), né nell'ambito

della vendita (che non sono certo delle attività "leggere", oltre

alla mancanza di formazione)." (Doc. I)

1.6. Nella

risposta di causa l’Ufficio AI, confermando il contenuto della decisione su

opposizione, riferendosi alle Annotazioni del 7 luglio 2006 del medico del Servizio

medico regionale dell’AI (in seguito: SMR), ha chiesto la reiezione del

ricorso (doc. III).

1.7. In

data 7 agosto 2006 la ricorrente, tramite il suo legale, ha ulteriormente fatto

valere le sue allegazioni chiedendo l’assunzione di ulteriori prove (doc. V).

In

seguito l’assicurata ha chiesto svariate sospensioni della causa, da ultimo con

lettere 15 ottobre e 12 novembre 2007 preannunciando la produzione di una nuova

presa di posizione, che tuttavia ha poi omesso di far pervenire al TCA

(VII-XVII).

Considerandi

In

ordine

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (cfr. STFA del 21 luglio

2003.

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H

335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio

2002.

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

2.2

Oggetto

del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita d'invalidità

anche successivamente al 30 aprile 2002. Non è invece più litigioso il fatto

che nella specie non risultino più proponibili provvedimenti professionali, il

diniego dell’amministrazione essendo rimasto incontestato sia in sede di

opposizione (cfr. doc. AI 96,97) sia in questa sede (I).

Il

1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) del

6.

ottobre 2000, la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in

ambito AI.

Al

riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio,

entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25, consid.

1.2

,pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto

concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni

transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti

in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti

(DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Nella

DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale

insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione

per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi

ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che

dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione

dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il

periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene

sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso

avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).

Tale

questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo

stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale

per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i

concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di

raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre

prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni

precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF

130.

V 343).

Trattandosi

nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo

antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003 (l’assicurata ha addotto

patologie invalidanti presenti dal 1972 e 2001, doc. AI 12), occorrerebbe distinguere,

dal punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo

l’introduzione della LPGA.

Ritenuto

che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista materiale

alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI, le disposizioni

di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione, vengono riferite

al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio 2003, mentre in

parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31 dicembre 2002.

2.3

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002

che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv.

1.

LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente

o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, pag. 216ss).

Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003,

gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66

2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°

gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto

ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita

se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al

50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado

d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che

l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag.

543.

consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les

prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA e 28 cpv. 2 vLAI:

metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid.

2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel

confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid.

2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).

La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione

personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito va precisato che, secondo una

sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per

il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su

opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque

tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se

nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata

una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità

essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di

decidere.

Tale

principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129.

V 222; cfr. anche STFA inedite 26

giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa

R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid.

3.

, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid.

3.

, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid.

4.

, I 475/01).

2.4

Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid.

3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono

determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere

annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini.

In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui

ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di

guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;

RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

Va

altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme

da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una

limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale

disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista

psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla

gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa

lavorativa da parte dell’assicurato.

Al

riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata

in DTF 131 V 49), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in

ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole

gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri.

Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche

croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili

o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente

l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico

(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn")

ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi

alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli

sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita

28.

maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I

870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser,

Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der

Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensver-gleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser /Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeits-unfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

2.5

Nella

fattispecie al fine di istruire l’aspetto medico, l’ammini-strazione ha innanzitutto

richiamato agli atti la documentazione dall’assicuratore malattia e infortuni dell’assicurata

e dalla cassa disoccupazione (doc. AI 1 e segg.).

Alla

luce di tali riscontri l’Ufficio AI ha affidato l’incarico di esperire una perizia

al dr. __________, specialista in medicina interna e reumatologia, il quale,

nel suo dettagliato referto del 13 febbraio 2002 ha posto le seguenti diagnosi:

"

(...)

4.

DIAGNOSI:

4.1

Diagnosi con ripercussioni sulla capacità di

lavoro:

1.

Periartropatia omero-scapolare cronica alla spalla sx

su:

- Stato dopo frattura composta dei tubercolo maggiore

il 06.09.1999 (trattata.

conservativamente):

- Stato dopo artroscopia della spalla stessa il

18.07.2001

(fecit dr. __________ presso Clinica __________ di __________).

- Tendenza alla cronicizzazione e diffusione locale dei

dolori.

4.2

Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di

lavoro:

1.

Leggero stato ansio-depressivo reattivo." (Doc.

AI 30)

esponendo

le seguenti valutazioni e conclusioni:

"

(...)

5.

VALUTAZIONE E PROGNOSI:

Si tratta di un'assicurata 45enne, sempre stata in

buone condizioni di salute (aveva avuto saltuariamente leggeri dolori lombari,

poi rapidamente risoltisi), la quale è stata vittima di un infortunio il 06.09.1999 con conseguente frattura composta del trochite

omerale sx. La frattura era stata trattata conservativamente, dapprima con

immobilizzazione parziale, quindi con molteplici trattamenti fisioterapici

ambulatoriali. Malgrado tutte le terapie eseguite l'assicurata ha sempre

continuato a lamentare dolori ed una limitazione funzionale della spalla sx

(dovute ad una capsulite retrattile), motivo per il quale il dr. __________ aveva dovuto eseguire

un intervento artroscopico per liberare la spalla il 18.07.2001.

Dopo questo intervento la mobilità della spalla stessa

è notevolmente migliorata, i dolori sono però apparentemente rimasti invariati.

L'assicurata afferma di essere sempre limitata dai

dolori nella spalla sx, il braccio è debole, si affatica non appena esegue dei

piccoli lavoretti, non è ancora in grado di sollevare dei pesi con questo

braccio; non può neppure stare sdraiata sul fianco sx.

Clinicamente ho potuto riscontrare una spalla sx priva

di segni infiammatori, i movimenti sono praticamente liberi, dolenti però in

fase terminale; vi è una certa debolezza del braccio ai tests di stress,

senza comunque chiari segni per un residuo conflitto sottoacromiale.

Clinicamente si riscontrano pure dolori abbastanza

diffusi non solo alla spalla ma anche alla muscolatura cervico-scapolare e periscapolare

sx. I dolori sono però circoscritti a questa regione, mentre non ho rilevato

alcun dolore di carattere fibromialgico. L'ulteriore stato articolare risulta

altrimenti essere privo di particolarità, la colonna vertebrale è pure ben

mobile ed assolutamente indolente. La radiografia della spalla sx da me

ripetuta (sono i primi radiogrammi dopo l'intervento artroscopico eseguito dal

dr. __________), mostrano una frattura perfettamente guarita, nessun

segno degenerativo all'articolazione gleno-omerale, assenza di calcificazioni periarticolari.

L'assicurata presenta una leggera sindrome ansio-depressiva,

la quale è però da considerare reattiva alla sua attuale situazione,

caratterizzata da dolori persistenti, nonché da un'incertezza sul suo futuro

lavorativo. Non credo invece che vi sia una patologia psichiatrica maggiore,

ciò che viene confermato dal fatto che non è subentrata una sindrome somatoforme

del dolore cronico di carattere fibromialgico.

Riassumendo, ci troviamo di fronte ad un'assicurata che

continua a lamentare importanti dolori alla spalla sx dopo una pregressa

frattura del trochite omerale. Sotto l'aspetto ortopedico-reumatologico la

frattura è assolutamente ben consolidata, non vi sono lesioni della cuffia dei

rotatori, vi è una mobilità della spalla stessa praticamente completa, anche se

dolente. Vi sono piuttosto diffusi dolori miotendinosi nell'intera regione

attorno alla spalla, nonché in sede cervico-scapolare e periscapolare sx,

dolori che non possono venire ben spiegati con la pregressa frattura.

È ora difficile

esprimere un'opinione sulla prognosi visto che ormai è subentrata una cronicizzazione dei

dolori alla spalla sx, dolori che come detto sopra, non possono venire

completamente spiegati sotto l'aspetto ortopedico-reumatologico.

Sono comunque dell'idea che vi sia ancora un certo

margine di miglioramento, cercando di lavorare in modo adeguato sulla

muscolatura tuttora dolente (ad esempio con tecniche fisiatriche o con trattamenti

alternativi quali la mesoterapia o la terapia neurale). Consiglio perciò

l'esecuzione di un trattamento intensivo stazionario, come potrebbe ad esempio

essere eseguito presso la Clinica __________ di __________." (Doc. AI 30)

concludendo

quanto segue:

"

(...)

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

1.

Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai

disturbi constatati

A livello psicologico

e mentale è insorto uno stato di leggera depressione, da ritenersi

comunque reattivo alla sua attuale situazione d'incertezza.

A livello fisico vi è una parziale limitazione della possibilità di utilizzare il braccio

sx a causa dei persistenti dolori alla spalla.

Nell'ambito sociale

non vi sono menomazioni di rilievo.

2.

Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale

A causa dei persistenti dolori alla spalla sx

l'assicurata non è attualmente più in grado di svolgere lavori pesanti che

richiedano il sollevamento ripetuto di oggetti con le braccia al di sopra del

cintolo scapolare. Anche lavori di pulizia che richiedano l'utilizzo dei braccio

sx risultano essere limitati a causa dei dolori alla spalla.

L'assicurata deve però essere considerata ancora abile

all'esecuzione di ogni altro tipo di attività che prescinda da quelle sopra

descritte. L'attività svolta dall'assicurata quale barista è sicuramente ancora

praticabile, almeno nella misura di circa il 60-70% (ciò corrisponde ad un

lavoro durante l'intero arco della giornata, evitandole però attività

particolarmente pesanti e sfavorevoli per la sua spalla, quali il sollevamento

di casse o fusti di bibite o pesanti lavori di pulizia).

Per lavori più pesanti e ripetitivi, che necessitano

l'utilizzo continuo del braccio sx nonché il sollevamento delle braccia al di

sopra del cintolo scapolare la paziente è invece da considerare attualmente

70-80% inabile al lavoro. Questa mia valutazione dovrà essere però rivalutata

fra un paio di anni, visto che potrebbe ancora esserci un miglioramento dello

stato locale ora riscontrato, se l'assicurata potrà svolgere gli adeguati

trattamenti citati nel punto A.5.

Dopo l'intervento eseguito nel mese di luglio 2001 dal

dr. __________ l'assicurata è stata a lungo 100% inabile al lavoro,

mentre è poi stata attestata nuovamente 50% abile al lavoro a partire dal

06.12.2001

Non avendo però più alcun posto di lavoro, visto che il bar presso

il quale lavorava precedentemente è stato nel frattempo venduto, si è dovuta

iscrivere alla disoccupazione. Per il momento non è ancora riuscita a trovare

alcun nuovo impiego.

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

1.

È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione?

Ve ne sono in corso?....?

Da quanto mi risulta non sono ancora stati previsti dei

provvedimenti d'integrazione professionale. Ritengo però che dei corsi di

reintegrazione siano difficilmente eseguibili poiché l'assicurata, pur avendo

seguito le scuole primarie e due classi di liceo, non ha mai studiato

l'italiano, ciò che renderebbe difficile farle seguire dei corsi nella nostra

lingua.

2.

È possibile migliorare la capacità di lavoro sul

posto di lavoro attuale?

Sebbene sia già subentrata una certa cronicizzazione

dei dolori alla spalla sx, ritengo che vi sia ancora un ulteriore margine di

miglioramento, sempre che l'assicurata possa eseguire un trattamento adeguato,

comprendente da una parte misure antalgiche locali, dall'altra un allenamento

intensivo di rinforzo muscolare, come d'altronde già consigliato dal dr. __________.

Per accelerare il decorso ed ottimizzare le terapie

ritengo opportuno che l'assicurata venga ospedalizzata in un centro di

riabilitazione, come ad esempio la Clinica __________ di __________.

Come già detto sopra la situazione attuale potrebbe

subire dei cambiamenti nel corso dei prossimi mesi, così che si rende

necessaria una rivalutazione della sua capacità lavorativa entro un paio di anni.

3.

L'assicurato è in grado di svolgere altre attività:

Evidentemente la signora RI 1 deve essere considerata

ancora in grado di svolgere attività lavorativa medio-leggere che non

comportino un carico eccessivo per il braccio e per la spalla sx. Visto però

che non ha alcuna formazione professionale specifica si dovrebbero considerare

solo lavori non qualificati, i quali generalmente richiedono la capacità di un

utilizzo completo delle spalle. Credo che l'assicurata avrebbe al momento

difficoltà anche a svolgere un lavoro di commessa, visto che questo richiede

movimenti ripetitivi (ad esempio alla cassa), nonché la necessità di sollevare

le braccia per deporre la merce sugli scaffali.

Qualora non si dovesse osservare un miglioramento della

sintomatologia algica con le terapie sopra consigliate, bisognerà sottoporre

l'assicurata ad una corretta valutazione delle residue capacità lavorative

presso un centro specialistico, come quello per la valutazione professionale

dell'AI a __________." (Doc. AI 30)

Dal

canto suo la consulente in integrazione professionale (IP), nel suo rapporto

del 7 agosto 2002, ha affermato:

"

L'assicurata è impedita da stato

dopo infortunio del 6.9.1999 con frattura alla spalla sinistra e dopo le cure

del caso.

Lamenta dolore costante all'interno della spalla

irradiante al braccio sinistro che si stanca rapidamente. Per il dolore non sa

più quale attività potrebbe ancora esercitare.

Ha frequentato le scuole dell'obbligo e due anni di

liceo a __________. Non ha seguito una formazione qualificante.

In __________ dal 1980, ha lavorato come cameriera per

vari ristoranti e da ultimo, nel periodo 1997-1999 (infortunio), per il __________

di __________. E' rimasta inabile, a causa del danno alla salute e le cure del

caso, fino al 12.3.2000. Ha ripreso il lavoro il 13.3.2000 e ha servito al bar,

in condizioni favorevoli, fino al 16.7.2001, quando il danno alla salute ha

imposto l'intervento chirurgico. Ritenuta abile al 50% dal 6.12.2001, non ha

più lavorato e non ha più trovato impiego adeguato. Ha beneficiato

dell'assicurazione disoccupazione in misura proporzionale all'abilità

lavorativa teorica stabilita dal medico.

Nell'occupazione di servizio al bar, il medico ipotizza

un'abilità del 60% con occupazione durante tutto il giorno ma la dispensa dalle

attività pesanti (spostamento di casse di bottiglie, di fusti per le bibite, e

lavori di pulizia).

In generale sono controindicati i lavori pesanti e

quelli ripetitivi che necessitano l'utilizzo frequente del braccio sinistro o

il sollevamento dello stesso sopra l'altezza delle spalle.

Il dr. __________,

nel suo rapporto del 13.2.2002,

realisticamente considera che attività non qualificate si rivelano

difficilmente compatibili con i limiti funzionali imposti dal danno alla salute

(evitare movimenti ripetitivi, carico, sollevamento di pesi e dell'arto,

affaticamento).

Per questo motivo egli suggerisce di procedere con una

valutazione professionale al __________.

Sulla base di quanto esposto sopra e per gli stessi

motivi, non posso che fare mio il suggerimento del medico e proporre un

soggiorno di accertamento e di orientamento pratico dell'assicurata presso il __________

di __________ durante tre mesi al massimo.

In conclusione chiedo di emettere la necessaria

garanzia di copertura delle spese nella misura prevista dalla convenzione UFAS

e dalle disposizioni riguardanti l'indennità giornaliera e i trasporti."

(Doc. AI 40)

Di

conseguenza l’Ufficio AI ha concesso all’assicurata il diritto

ad una mezza rendita dal 1° settembre 2000 al 30 settembre 2001 e dal 1° marzo

2002.

al 30 aprile 2002 e una rendita intera dal 1° ottobre 2001 al 28 febbraio

2002.

mediante decisione cresciuta in giudicato dell'11 dicembre 2002 (doc. AI 59; cfr. sopra consid. 1.2).

Inoltre,

ha accordato all’assicurata la copertura dei costi di una riformazione professionale

con garanzia di indennità giornaliere (doc. AI 65segg.; consid. 1.2).

L’Ufficio

AI ha altresì acquisito agli atti la perizia del 12 febbraio 2004 resa dal dr. __________,

reumatologo, nell’ambito della procedura in materia di assicurazioni infortuni

(cfr. sopra al consid. 1.1), la quale ha concluso tra l’altro quanto segue:

"

4.

- DIAGNOSI (con

ripercussioni sulla capacità di lavoro)

- PSO cronica sx. su:

stato dopo frattura composta del tubercolo maggiore il

6.9

'99 trattata conservativamente complicata di una capsulite retrattile, con

possibile lesione parziale del sovraspinato all'inserzione prossimale.

. stato dopo artroscopia diagnostica/terapeutica della

spalla sx. il 18.7.2001 con borsoscopia, debridement della regione

della cuffia e decompressione sottoacromiale.

- PSO cronica dx. con sintomatologia di incastro sotto-acromiale.

- Tendomiosi dei cingoli scapolari in particolare il sx.

4.

- DIAGNOSI (senza ripercussioni sulla capacità di

lavoro)

- Lieve dolenzia della muscolatura paracervicale e

nella regione della spalla sx.

5.

- VALUTAZIONE:

Si tratta quindi di una paziente senza alcun

antecedente medico-chirurgico di rilievo (un episodio di lombaggine curato con

successo nel '94-95, un episodio di depressione reattiva negli anni 95-96), in

particolare nessun antecedente di dolore cervicale o della regione della spalla

sx. o dx prima dell'incidente del 6.9.'99. Dall'epoca dell'incidente lamenta

un'importante dolenzia localizzata a livello della spalla sx. mentre vi è una

sintomatologia simile ma nettamente di minor entità alla spalla dx.

All'esame clinico inoltre non vi è nessun sintomo in

favore di un estensione di dolori o di una fibromialgia. Inoltre durante la

visita odierna la paziente non ha mostrato nessun segno di aggravamento e non

presenta nessuna sintomatologia psichiatrica rilevante.

(…)

La paziente non presenta anamnesticamente nessuna

sintomatologia in favore di una fibriomalgia e l’esame clinico conferma l’assenza

di tale patologia. Per questo concordo pienamente con la valutazione del dr. __________

nel senso che non vi è una diagnosi di fibriomalgia.”(Doc. AI 85)

Con

“Rapporto di fine sorveglianza” del 9 luglio 2004 la consulente in Integrazione

professionale ha riferito:

"

L'integrazione

professionale della signora RI 1, nel vivo della sua realizzazione concreta, si

è rivelata problematica.

Già all'inizio e al fine di procedere con un

orientamento adeguato e pratico ho chiesto ed ottenuto la collaborazione del

centro specializzato, il __________ di __________, con il risultato di aver

indirizzato l'assicurata alla professione di gerente nel settore della

ristorazione.

Purtroppo, nonostante la regolare frequenza dei corsi

della __________ e il sostegno scolastico, la signora RI 1 non ha saputo

superare l'esame finale, con cinque materie insufficienti su sette e due con

appena la sufficienza.

Il direttore dei corsi, signor __________, da me

interpellato, esaminati i lavori, sentiti i docenti, commenta il fatto in

termini di molta confusione e di gravi lacune per un'allieva adulta che già

aveva praticato nel settore.

Con lui ho pure considerato l'opportunità di ripetere

l'esame. Insomma , l'osservazione dei risultati raccolti non consente un

pronostico favorevole, anche con la ripetizione, tante sono le lacune e la

confusione evidenziate.

I frequenti colloqui che in questo periodo ho avuto con

l'assicurata, mi inducono ad escludere la mancanza di impegno o di interesse,

mentre sempre ho sentito un soggetto ansioso che nei momenti difficili prova

difficoltà nel controllare l'emotività per affrontare in modo ragionevole i

vari problemi, uno dopo l'altro.

Per concludere, ritengo il provvedimento professionale

chiuso, non opportuno incoraggiare la ripetizione dell'esame, l'assicurata

rimane ovviamente libera di riprovarci, quando se la sentirà.

Nella professione esercitata da sana (cameriera)

potrebbe guadagnare oggi Fr. 3100.- al mese per tredici mensilità.

La valutazione medico teorica evidenziava abilità

totale in attività leggera senza movimenti ripetitivi col braccio sinistro,

senza dover alzare le braccia. Attività adeguate sono reperibili nel settore

industriale e della vendita e consentirebbero una retribuzione mensile iniziale

di Fr. 2181.- per tredici mensilità.

Ho consigliato all'assicurata di iscriversi

all'assicurazione disoccupazione e all'Ufficio regionale di collocamento.

In considerazione delle difficoltà notate nel soggetto

posto di fronte a situazioni nuove e problematiche, mi sembra opportuno offrire

il nostro servizio di aiuto al collocamento.

La pratica viene chiusa nell'ambito del mandato a suo

tempo conferito." (Doc. AI 89)

Di

conseguenza, l’amministrazione, con decisione 30 agosto 2004 ha negato

all’interessata il diritto ad una rendita di invalidità e a provvedimenti

professionali, considerato come il grado di invalidità fosse quantificabile

nella misura del 30% (doc. AI 96 e cfr. sopra al consid. 1.3).

Interposta

opposizione, in data 9 settembre 2004 la dr.ssa __________, internista curante

dell’assicurata, ha fatto pervenire un ulteriore certificato, con il quale ha affermato:

"

Si certifica che la paziente, in

seguito all'infortunio avvenuto nel 1999, presenta tuttora dolori al braccio a

alla spalla sinistra con limitazione al movimento.

Per questo tuttora assume dei corticosteroidi che

parzialmente alleviano la sintomatologia algica.

La paziente non può più svolgere il lavoro precedente,

non può portare pesi né fare sforzi eccessivi.

Sia per il dolore che per la limitazione nelle attività

del quotidiano, la Signora RI 1 ha sviluppato anche una sintomatologia

ansioso-depressiva con disturbi del sonno. Penso quindi che sia necessaria una

rivalutazione del caso per poterle concedere una rendita AI." (Doc. AI

101)

Interpellato,

il dr. __________ del SMR ha comunicato in data 19 ottobre 2004 la necessità di

effettuare una perizia psichiatrica (doc. AI 104).

Di seguito

l’assicurata ha fatto pervenire un ulteriore certificato 9 novembre 2004 della

dr.ssa __________ oltre a referti radiologici (doc. AI 109 e 110).

Con

dettagliato rapporto peritale del 14 giugno 2005 il dr. __________, specialista

in psichiatria, ha posto le seguenti diagnosi:

"

(...)

4.

DIAGNOSI (se possibile secondo la classificazione

ICD-10)

4.1

CON RIPERCUSSIONI SULLA CAPACITÀ DI LAVORO?

- Periartropatia omero-scapolare cronica alla spalla

sx, su:

- st. d. frattura composta del tubercolo maggiore il

06.09.1999

(trattata conservativamente) complicata da una capsulite retrattile,

con possibile lesione parziale del sovraspinato all'inserzione prossimale.

- st. d. artroscopia

diagnostica/terapeutica della spalla sx (18.07.2001, Dr. __________, __________) con borsoscopia,

débridement della regione della cuffia e decompressione sottoacromiale

- Periartropatia cronica dx con sintomatologia di

incastro sottoacromiale

- Tendomiosi dei cingoli scapolari, in particolare il sx

- Dolore cronico alla spalla sinistra operata più volte

con, attualmente, una comorbidità di tipo ansioso generalizzato (ICD-10 F41.1) con lieve

episodio depressivo (ICD-10 F 32.0)

. ESISTENTI DA QUANDO?

Dall'infortunio del 06.09.1999

(Doc. AI 112)

esponendo

la seguente valutazione e prognosi:

"

(...)

5.

VALUTAZIONE E PROGNOSI

Si tratta di una donna serba, cresciuta in un ambiente

familiare culturalmente adeguato per l'area geografica e che, dopo un

matrimonio scaturito in divorzio, si risposa felicemente e ha un secondo

figlio. Immigrata in Svizzera nel 1980, s'integra senza particolari difficoltà

nel nostro ambiente, mantenendo un buon rapporto con la comunità serba. Neppure

la guerra, con la relativa angoscia per la perdita del figlio, ha potuto

scalfire l'equilibrio psicofisico della perizianda e nemmeno l'incidente, con

la frattura citata e gli interventi chirurgici lo hanno intaccato. Soltanto

ultimamente, la perdita di speranza di un recupero e di una diminuzione del

dolore alla spalla sinistra, ha iniziato ad incidere sull'equilibrio psicofisico

della perizianda. A quest'aspetto somatico, naturalmente, vanno aggiunti la

componente psicologica e sociale del suo dolore. A livello psicologico, il

dolore ha, attualmente, un leggero effetto inibente a livello cognitivo, tra

l'altro descritto nella letteratura, e può aver inciso sulla non riuscita degli

esami di ristoratrice, lei che è al beneficio di una formazione medio-superiore.

Inoltre, la componente affettiva può aver giocato un ruolo aggravante sulle sue

capacità cognitive.

A livello sociale, la perdita di lavoro e la tendenza

al ritiro sociale, rivestono una parte complementare ed aggiuntiva. In conclusione

gli aspetti psicologici incidono sull'incapacità lavorativa, dalla fine degli

esami di ristoratore, nella misura del 25%." (Doc. AI 112)

concludendo

quanto segue:

"

(...)

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

1.

MENOMAZIONI (QUALITATIVE E QUANTITATIVE) DOVUTE AI

DISTURBI CONSTATATI

I disturbi di natura psichica sono relativi e vanno

integrati alla menomazione di tipo fisico.

1.1

A LIVELLO PSICOLOGICO E MENTALE

Si denota una marcata tendenza all'ansietà che genera

insicurezza e disturbi compulsivi-ossessivi i quali possono rallentare e

debilitare la perizianda nella sua attività di cameriera.

1.2

A LIVELLO FISICO

Vedi rapporti ortopedici e reumatologici.

1.3

NELL'AMBITO

SOCIALE

Attualmente non rilevante.

2.

CONSEGUENZE DEI DISTURBI SULL'ATTIVITÀ ATTUALE

La conseguenza principale è a livello somatico. La

componente psichica è secondaria alla persistenza del dolore e alla mancata

risposta terapeutica della problematica fisica.

2.1

COME SI RIPERCUOTONO I DISTURBI SULL'ATTIVITÀ

ATTUALE DELL'ASSICURATA?

Vedi sopra.

2.2

L'ATTIVITÀ ATTUALE È ANCORA PRATICABILE?

L'attività attuale è stata giudicata come non

praticabile nelle valutazioni precedenti.

2.3

SE SÌ, IN QUALE MISURA (ORE AL GIORNO)?

Vedi rapporti adeguati.

2.4

È CONSTATABILE UNA DIMINUZIONE DELLA CAPACITÀ DI LAVORO?

Si.

2.5

SE SÌ, IN CHE MISURA?

Dal profilo psichico, attualmente, l'incapacità

lavorativa è del 25%.

2.6

DA QUANDO ESISTE UNA LIMITAZIONE DELLA CAPACITÀ DI

LAVORO PROVATA DAL LATO MEDICO DI ALMENO IL 20%?

Dal 2003.

2.7

QUAL È STATO DA ALLORA LO SVILUPPO DELLA

LIMITAZIONE DELLA CAPACITÀ DI LAVORO?

Stazionario, con tendenza al peggioramento.

3.

L'AMBIENTE DI LAVORO DELL'ASSICURATA È IN GRADO DI

SOPPORTARNE I DISTURBI PSICHICI?

I disturbi psichici presentati dalla perizianda sono

soggettivi e non incidono sull'ambiente di lavoro." (Doc. AI 112)

Nelle sue

Annotazioni del 22 giugno 2005 il dr. __________ del SMR ha affermato:

"

Perizia psichiatrica Dr. __________

del 18 marzo 2005:

Alle diagnosi già note:

- Periartropatia omeroscapolare cronica spalla

sinistra su

- stato dopo frattura composta del tubercolo

maggiore (1999)

- capsulite retrattile

- possibile lesione parziale del sovraspinato

all'inserzione

prossimale

- stato dopo artroscopia spalla sinistra (2001)

con borsoscopia,

débridement

del­la regione della cuffia e

decompressione

sottoacromiale

- Periartropatia cronica spalla destra con

sintomatologia d'attrito sottoacromiale

- Tendomiosi dei cingoli scapolari a sin.> ds.

il perito aggiunge

Dolore cronico alla spalla sinistra, operata più volte,

con attualmente comorbidità di ti­po ansioso generalizzato (ICD-10 F41.1) con lieve

episodio depressivo (ICD-10 F32.0)

Inabilità lavorativa 25% (dal profilo psichico) dal

giugno 2004 (fine degli esami di ristoratore conclusi senza successo). Decorso

stazionario con tendenza al peggioramento." (Doc. AI 114)

Con scritto

5.

ottobre 2005 il legale della richiedente ha prodotto un referto datato 29

agosto 2005 del dr. __________ confermante le note diagnosi ortopediche e

concludente tra l’altro per la non necessità di procedere ad un intervento chirurgico

(doc. AI 116). Inoltre, con certificato 22 novembre 2005 la dr.ssa __________,

ribadite le diagnosi di “Sindrome algica cronica post traumatica e sindrome

ansioso-depressiva reattiva”, ha affermato che a suo avviso le patologie incidevano

“più di quanto valuta il dr. __________ nella perizia AI e cioè più del 25%”

(doc. AI 118).

Nelle sue

“Annotazioni” del 23 marzo 2006 il dr. __________ del SMR ha ulteriormente

affermato:

"

Opposizione

In fase di opposizione sono prodotti ulteriori

documenti medici:

Certificato della Dr.ssa __________ del 22

novembre 2005:

Diagnosi di sindrome algica cronica post-traumatica

(infortunio con frattura del tubercolo maggiore sinistro con impingement sotto-acromiale)

e sindrome ansioso-depressiva reattiva.. Lo stato clinico è descritto in modo

succinto: limitazione dolorosa della mobilità della spalla sinistra. Non può

svolgere la sua professione, un tentativo di riqualificazione è fallito (boccia­ta

alla scuola per gerenti, anche perché non poteva prestare sforzi).

Peggioramento della sintomatologia dolorosa malgrado terapia. A distanza di sei

anni dall'infortunio progressiva­mente più ansiosa e depressa. Conclusione:

"Penso che sia difficile che la paziente riesca di nuovo a lavorare,

...". Non è quantificato il grado d'inabilità lavorativa

Rapporto Dr. __________ del 29 agosto 2005:

Diagnosi di sindrome cervico-vertebrale e cervico-brachiale

a sinistra e lieve sintomatologia d'impingement sotto-acromiale alla spalla

sinistra. Mobilità cervicale limitata senza deficit neurologico, mobilità della

spalla destra completa, a sinistra lieve impingement sotto­acromiale senza

segni per insufficienza muscolare. Tono muscolare inferiore alla norma ri­spetto

l'età. Irregolarità del sovraspinato all'esame radiologico, già nota dall'artroscopia

del 2001. Cura fisioterapica, non è indicato un intervento chirurgico

Referto di radiografie ed ecografia della

spalla sinistra del 22 aprile 2005 (Dr. __________):

Assottigliamento del muscolo sovraspinato vicino

all'inserzione omerale con lesione perfo­rante di ca. 4 mm, ipotrofia dei

tendini sottospinoso e sottoscapolare, struttura ossea intatta.

Certificato Dr.ssa __________ del 14 aprile

2005:

Dolori invalidanti alla spalla sinistra a seguito di

frattura omerale del 1999.

Alle domande poste in data 15 marzo 2006 rispondo come

segue:

1.

In sede d'opposizione l'assicurata ha

prodotto il rapporto 22.4.2005 del Dr. __________ dell'Ospedale __________ di __________,

lo scritto 29.8.2005 del Dr. __________ nonché

il certificato 22.11.2005 della Dr.ssa __________.

Dalla documentazione medica summenzionata

emerge un peggioramento dello stato valetu­dinario della Signora RI 1? Se sì, a

partire da quando e in che misura?

Dalla nuova documentazione risulta che persiste la

sintomatologia dolorosa alla spalla sini­stra, in modo particolare alla

mobilizzazione. Il Dr. __________

descrive un lieve impingement sottoacromiale

senza segni per insufficienza muscolare, il Dr. __________ (perizia del febbraio 2002) descrive "non sicuri segni per un

residuo conflitto sottoacromiale". Un peggioramento dello stato di salute

dal punto di vista reumatologico/ortopedico non emerge. La documentazione è

muta per quanto riguarda gli aspetti psichici.

2.

Se no ad. 1, si può ritenere (alla luce

dell'intera documentazione medica presente agli atti) che a far tempo dal mese

di giugno 2004 l'assicurata (globalmente: aspetto reumatologico ed aspetto psichico)

risulta abile al lavoro al 75% in attività medio-leggere (con i limiti

funzionali menzionati sopra) ?

Si. Limiti funzionali: non lavori pesanti che

richiedono il sollevamento ripetuto di oggetti con le braccia al di sopra dei

cintolo scapolare, limitazioni anche per lavori di pulizia che richiedo­no

l'utilizzo del braccio sinistro, abile per altre attività." (Doc. AI 121)

Infine, nel

rapporto finale del 2 maggio 2006 la consulente in integrazione professionale

ha concluso:

"

In merito alla richiesta da parte

del collega __________ del 25 aprile 2005 sono in grado di dare le seguenti

informazioni:

1.

II Dr. __________ il 23 marzo 2006 si esprime in

merito ai documenti medici prodotti dall'assicurata in fase di opposizione.

Dopo aver valutato questi documenti afferma che non è possibile oggettivare un

peggioramento dello stato di salute da un punto di vista reumatologico/ortopedico.

Sulla base della perizia reumatologica del Dr. __________ del 13 febbraio

2002.

risulta che partire dal mese di giugno 2004 l'A. è abile al lavoro al 75% in

attività adeguata che rispetta i seguenti limiti funzionali: non lavori pesanti

che richiedono il sollevamento ripetuto di oggetti con le braccia al di sopra

del cintolo scapolare e senza lavori di pulizia con il braccio sinistro.

Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo conto della configurazione

della realtà economica del __________, si può ritenere che (pur tenendo conto

delle componenti riduttive) in situazione di equilibrio il mercato del lavoro

accessibile sia ancora apprezzabilmente esteso. L'A potrebbe essere integrata sul

mercato del lavoro supposto in equilibrio, in attività leggere, poco

qualificate e confacenti con il danno alla salute, ad esempio nel settore

dell'industria quale operaia generica addetta al controllo, all'imballaggio

(catena insacchettatori PET - p.es. latte, the freddo, ecc.), alla pulitura, alla

stampa, alla tamponatura, al riempimento, alla confezione, alla preparazione e

distribuzione serie. Nel terziario ella potrebbe essere attiva nella vendita

quale commessa in un chiosco o in un negozio al dettaglio (attività

diversificata : vendita al banco, cassa, consiglio alla clientela, riempimento

degli scaffali). Si tratta di attività che non richiedono una preparazione

professionale specifica (e quindi tanto meno una formazione professionale

organica) ma possono già essere esercitate dopo una semplice introduzione al

posto di lavoro ed un breve periodo di "rodaggio".

2.

Sulla base del questionario per il datore di

lavoro, in qualità di cameriera presso il __________ di __________ nel 2000 l'A. avrebbe

potuto percepire un salario annuo di Fr. 35'230.- Per aggiornare questo dato al

2004.

(anno determinante per il confronto dei redditi) farò riferimento all'aumento

previsto dai CCL nel settore degli alberghi e ristoranti per il personale non

qualificato. Sulla base dei CCL vi sono i seguenti aumenti salariali:

ANNO

AUMENTO IN BASE AI CCL

REDDITO DELL'A.

2000.

Fr. 35'230.-

2001.

+16,5%

Fr. 41'043.-

2002.

+ 6,8%

Fr. 43'834.-

2003.

+ 3,3%

Fr. 45'280.-

2004.

+ 0,6%

Fr. 45'552.-

Se l'A. avesse continuato a svolgere l'attività di cameriera

nel 2004 potrebbe percepire un salario annuo di Fr. 45'552.­

3.

Per quanto

riguarda la determinazione del reddito da invalido faccio riferimento alle

seguenti marginali della CIGI (Circolare invalidità e grande invalidità):

Marginale

Testo

3044.

Per reddito d'invalido s'intende il reddito del

lavoro che una persona invalida, dopo eventuali provvedimenti d'integrazione,

potrebbe ancora conseguire esercitando un'attività esigibile in condizioni

normali di mercato del lavoro

3046.

Che una persona invalida eserciti effettivamente

l'attività esigibile non è rilevante per il calcolo del reddito d'invalido.

Non può però chiedere una rendita chi, per ragioni personali, non sfrutta

appieno la sua capacità lavorativa, ma potrebbe conseguire un reddito che

esclude la rendita se esercitasse un'attività esigibile.

Per definire il reddito da invalido, in conformità alla

recente giurisprudenza è possibile far riferimento ai rilevamenti statistici

ufficiali, editi periodicamente dall'Ufficio federale di statistica. Ai fini

del calcolo fa stato il valore mediano. Nel caso concreto per calcolare il

reddito da invalido ci si riferisce alla categoria 4 (lavori semplici e

ripetitivi) nel Canton Ticino, valore mediano del 2004. Per gli assicurati

che, a causa della particolare situazione personale o professionale non possono

mettere completamente a frutto la loro capacità residua e che pertanto non

riescono a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata

una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare fino ad un massimo del 25%. A mio giudizio per quanto

riguarda il caso della signora è possibile applicare una riduzione del 5% per

lavori leggeri. Considerando un reddito ipotetico di Fr. 40'360.-, una CL del

75% ed applicando una riduzione del 5% per il motivo sopra esposto, risulta un

reddito da invalido di Fr. 28'757.­

4.

Confrontando

il reddito senza danno alla salute (Fr. 45'552.-) con quello conseguibile in

attività adeguate su un mercato del lavoro supposto in equilibrio (Fr.

28'757.-) risulta un grado d'invalidità dei 37% ed una capacità di guadagno

residua del 63%." (Doc. AI 127)

Di

conseguenza, con il provvedimento su opposizione 18 maggio 2006, l’Ufficio AI

ha negato all’assicurata il diritto ad una rendita di invalidità (cfr. doc. AI

129; consid. 1.4)

2.6

Con

il presente ricorso l’assicurata ribadisce che il suo stato di salute sarebbe

tale da giustificare il riconoscimento di una rendita intera. L'interessata contesta

le conclusioni dell’ammi-nistrazione adducendo in sostanza che non avrebbe valutato

esaurientemente le sue reali condizioni di salute (I; cfr. sopra consid. 1.5).

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352;

Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I

162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14

aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del

24.

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e

332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita

il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire

dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere

considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto

sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da

medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno

valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,

compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non

devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività

e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte

und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore

ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul

carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole

deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo

2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre

2004, I 384/04, consid. 1.2).

2.7

Per

quanto concerne le patologie principali di cui è affetta la ricorrente, vale a

dire la “Periartropatia omeroscapolare cronica spalla

sinistra su stato dopo frattura composta del tubercolo

maggiore (1999), capsulite retrattile, possibile lesione parziale del sovraspinato

all'inserzione prossimale, stato dopo artroscopia spalla sinistra (2001) con borsoscopia,

débridement del­la regione della cuffia e decompressione sottoacromiale, oltre

a Periartropatia cronica spalla destra con sintomatologia d'attrito sottoacromiale,

Tendomiosi dei cingoli scapolari a sin.> ds oltre a Dolore cronico

alla spalla sinistra, operata più volte, con attualmente comorbidità di

ti­po ansioso generalizzato (ICD-10 F41.1) con lieve episodio depressivo

(ICD-10 F32.0)” (cfr. doc. AI 114), questo TCA, richiamata la

suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici,

non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono

giunti i periti incaricati dall’amministrazione, dr. __________, __________ e __________,

specialisti nelle materie che qui interessano, che hanno compiutamente valutato

il danno alla salute lamentato dall’assicurata.

In

particolare, dal lato reumatologico il dr. __________ ha sottoposto la

richiedente ad una valutazione approfondita ed accurata, stilando il 13

febbraio 2002 un dettagliato rapporto medico reumatologico in cui è stato

accertato che la ricorrente, affetta da “periartropatia omero-scapolare

cronica alla spalla sx, tendenza alla cronicizzazione e diffusione locale dei

dolori oltre a leggero stato ansioso-depressivo”, rilevata dunque una parziale

limitazione della possibilità di utilizzare il braccio sx a causa dei

persistenti dolori alla spalla, poteva comunque eseguire attività lavorative

leggere che non comportino il sollevamento ripetuto di oggetti con le braccia

al di sopra del cintolo scapolare. Nell’attività svolta quale barista

l’assicurata era da considerare ancora abile nella misura del 60-70%, in

attività pesanti comportanti l’utilizzo del braccio sinistro la capacità

lavorativa era invece ridotta al 20-30%. Secondo il perito tuttavia la situazione

andava ancora valutata dopo un paio d’anni considerato il probabile intervento

di un miglioramento (doc. AI 30; cfr. sopra consid. 2.5). A tale perizia, ben

motivata, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere

fondata su accertamenti di fatto errati, può senz’altro essere attribuita forza

probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla

giurisprudenza (consid. 2.6).

Del

resto tali conclusioni sono poi state sostanzialmente confermate, due anni

dopo, dal dr. __________ nella sua perizia eseguita per il TCA nell’ambito

della vertenza LAINF. Anche questo specialista in reumatologia infatti,

sottoposta la richiedente ad una valutazione accurata, nel suo dettagliato rapporto

medico reumatologico del 12 febbraio 2004, accertato che la ricorrente era

affetta da “PSO cronica sx su stato dopo frattura composta del tubercolo

maggiore, su stato dopo artroscopia alla spalla sx, PSO cronica dx con

sintomatologia di incastro sotto-acromiale oltre a tendomiosi dei cingoli scapolari”

(doc. AI 85-8), ha concluso concordando con la valutazione del collega dr. __________,

segnatamente anche nel senso di escludere la presenza di una diagnosi di fibriomalgia

(doc. AI 85-10; cfr. consid. 2.5).

Anche

a tale perizia, che pure non evidenzia contraddizioni, può senz’altro essere

attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti

dalla giurisprudenza (consid. 2.6).

Quanto

d’altra parte alle affezioni psichiatriche di cui soffre la ricorrente,

il dr. __________ ha sottoposto la richiedente ad una valutazione peritale approfondita,

stilando il 14 giugno 2005 un dettagliato rapporto peritale in cui ha esposto

che la ricorrente, affetta dalle note diagnosi reumatologiche (periartropatia

omero-scapolare cronica alla spalla sin, periartropatia cronica dx con

sintomatologia di incastro sottoacromiale, tendomiosi dei cingoli scapolari,

dolore cronico alla spalla sin), dal punto di vista psichiatrico presentava “una

comorbidità di tipo ansioso generalizzato (ICD-10 F41.1) oltre a lieve episodio

depressivo (ICD-10 F32.0)” (doc. AI 112). Per lo specialista gli aspetti

psichiatrici andavano considerati relativi e secondari, con una diminuzione

della capacità lavorativa nella misura del 25%, e andavano integrati nella menomazione

di tipo fisico. In sostanza a detta del perito l’inabilità per motivi psichici

non era cumulabile con quella dovuta alla problematica ortopedico/reumatologica

(doc. AI 112 e consid. 2.5). Pure a tale perizia, ben motivata, con ampia a

dettagliata descrizione dello status psichico della perizianda, che non evidenzia

lacune o contraddizioni ed è basata su accertamenti esenti da censure, può

essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati criteri

stabiliti dalla giurisprudenza (consid. 2.6).

Ora,

contrariamente a quanto sembra asserire l’interessata, i referti reumatologici

e quello psichiatrico agli atti appaiono senza dubbio approfonditi e dettagliati

e questo Tribunale non ha motivi per ritenerli incompleti o lacunosi.

Del

resto, con riferimento a quanto sostenuto dalla ricorrente in merito alla componente

fibriomialgica dei dolori lamentati, va fatto osservare che, come la giurisprudenza

ha avuto modo di evidenziare (cfr. STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA

26.

maggio 2003 in re V., I 196/03), secondo la dottrina medica la fibromialgia

molto spesso conduce ad una invalidità (Spott, Warum wir die Fibromyalgie-Forschung

betreiben, in: Rheuma Nachrichten Spezial, 1998 pag. 12ss) e la stessa -

suscettibile di essere assimilata ad un disturbo somatoforme (segnatamente ad

una sindrome dolorosa somatoforme persistente, cfr. Revue médicale del Suisse romande,

2001.

pag. 443ss; cfr. STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9 ottobre

2001.

in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02) – è spesso

determinata (anche) da fattori psichici (cfr. MSD-Manual der Diagnostik

und Therapie, Monaco 1993, pag. 145ss; cfr. STFA 27 maggio 2002 in re W., I

240/01).

Nel

caso di specie, l’amministrazione ha quindi proceduto correttamente facendo

eseguire anche un accurato esame psichiatrico, onde addivenire ad un chiaro e

attendibile giudizio sullo stato di salute dell'assicurata e sulle sue

effettive ripercussioni invalidanti e in particolare stabilire se la medesima

fosse affetta da un disturbo extra-somatico rilevante.

Ora

in proposito, contrariamente a quanto ipotizzano il dr. __________, neurologo

nel suo referto 27 agosto 2003 (“probabile fibriomalgia”, doc. C) e il

dr. __________, ortopedico, nella sua perizia del 1° settembre 2003 (“sarà

compito dello specislita reumatologo valutare se tali sintomi possono entrare

nel quadro complesso di una fibriomalgia”, doc. D), la presenza di una fibriomalgia

è stata esclusa sia dal dr. __________ nel suo referto del 13 febbraio 2002

(“…Non credo invece che vi sia una patologia psichiatrica maggiore,

ciò che viene confermato dal fatto che non è subentrata una sindrome somatoforme

del dolore cronico di carattere fibromialgico…”, cfr. doc. AI 30-7) sia dal

dr. __________ nella perizia 12 febbraio 2004 (quindi di epoca ben più recente

dei referti del dr. __________ e dr. __________ prodotti dall’assicurata), il

quale ha tra l’altro affermato:

"

All'esame clinico inoltre non vi è

nessun sintomo in favore di un estensione di dolori o di una fibromialgia.

Inoltre durante la visita odierna la paziente non ha mostrato nessun segno di

aggravamento e non presenta nessuna sintomatologia psichiatrica rilevante.

(…)

La paziente non presenta anamnesticamente nessuna

sintomatologia in favore di una fibriomalgia e l’esame clinico conferma

l’assenza di tale patologia. Per questo concordo pienamente con la valutazione

del dr. Salani nel senso che non vi è

una diagnosi di fibriomalgia.”(Doc. AI 85)

In conclusione dunque a ragione l’amministrazione ha ritenuto

l’assicurata, a dipendenza della problematica reumatologica e di quella

psichiatrica, incapace al lavoro nell’attività precedentemente svolta di

cameriera/barista nella misura del 30-40%, in un’attività professionale pesante

che comporti l’utilizzo continuo del braccio sx e il sollevamento delle braccia

nell’ordine del 70-80%, mentre che in un’attività medio-leggera non comportante

il sollevamento ripetuto di oggetti con le braccia al di sopra del cintolo

scapolare nella misura del 25% (cfr. doc. AI 129-5).

2.8

Queste

dettagliate ed approfondite valutazioni non sono state smentite da altri

certificati da parte di medici specialisti attestanti in modo convincente una

diversa situazione clinica o un aggravamento rilevante delle sintomatologie rilevate.

Quanto

prodotto dalla ricorrente al fine di dimostrare, a suo modo di vedere, la sua

inabilità al lavoro a causa delle patologie che la affliggono, difatti, non è

in grado di sovvertire le conclusioni dei periti interpellati dall’amministrazione

o attestare un peggioramento duraturo delle sue affezioni rispetto a quanto

valutato in sede peritale.

Innanzitutto,

non possono modificare le suesposte conclusioni le certificazioni della dr.ssa __________,

internista che ha in cura la ricorrente (cfr. sopra consid. 2.5). Nei suoi

certificati del 14 aprile e 22 novembre 2005 la curante sottolinea essenzialmente

la persistenza della sintomatologia dolorosa alla spalla sinistra riferendo

delle lamentale della paziente e censurando le conclusioni in punto alla

capacità lavorativa dell’interessata tratte dal dr. __________ senza tuttavia

fornire una concreta motivazione in proposito (doc. AI 109 e 118). A

prescindere quindi dalle considerazioni generali che si impongono sul tema

dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia (anche se

specialisti; cfr. copra consid. 2.6), se ne deve concludere che le

certificazioni della dr. __________ non apportano elementi nuovi o

considerazioni che possano in qualche modo mutare le conclusioni tratte dai

medici interpellati dall’amministrazione sulla base di un’accurata e approfondita

valutazione del caso.

Quanto

poi alla certificazione 29 agosto 2005 del dr. __________, ortopedico (cfr.

sopra consid. 2.5 e doc. AI 116-2), la stessa non modifica, ma semmai conferma,

le conclusioni tratte dai dr. __________ e __________ sulla base delle

rispettive perizie. In effetti la descrizione del quadro clinico fatta

dall’ortopedico curante dell’assicurata coincide essenzialmente con quella dei

periti. Come pertinentemente osservato dal medico SMR dr. __________ nelle sue

annotazioni del 23 marzo 2006 (doc. AI 121), il dr. __________ non evidenzia

nuovi elementi clinici nè fornisce elementi che permettano di ammettere un

peggioramento della situazione e del resto non si pronuncia nemmeno sulla

capacità lavorativa residua dell’assicurata.

Analoghe

considerazioni valgono per le conclusioni espresse dal dr. __________ e dal dr.

__________ nelle perizie 1° settembre 2003 rispettivamente 27 agosto 2003 prodotte

dall’assicurata unitamente al ricorso (doc. C e D). In effetti mentre il dr. __________

conferma le diagnosi e in particolare la presenza di una periartropatia alla

spalla sinistra (per quanto riferito al sospetto di una fibriomalgia, cfr.

sopra), il dr. __________ non evidenzia alcuna patologia neurologica, in

particolare segni di sofferenza radicolare o neuropatia e assenza di atrofia muscolare.

Prendendo

posizione sulle allegazioni della ricorrente nel suo ricorso, il dr. __________

del SMR ha del resto pertinentemente osservato come le argomentazioni e la

documentazione proposte dalla ricorrente di fronte a questa Corte non documentassero

un peggioramento della situazione. In effetti, bisogna rilevare che la

situazione presente in occasione della perizia del dr. __________ sia in

pratica sovrapponibile a quella presente in occasione della perizia del dr. __________.

In particolare si nota la presenza di una buona motilità residuale delle spalle

bilateralmente, fatto confermato anche dal referto del dr. __________ del 29

agosto 2005 prodotto dall’assicurata (doc. AI 116). Inoltre emerge che la

problematica di un impingement ha ripercussioni solo per attività lavorative da

svolgere al di sopra del piano orizzontale, come del resto già ammesso dal dr. __________.

La presenza di occasionali dolori a livello della spalla destra non riduce del

resto ulteriormente la capacità lavorativa residua attribuita alla ricorrente,

considerate già le limitazioni ammesse per le attività lavorative ritenute

ancora esigibili. In altre parole, della problematica alla spalla destra è

stato manifestamente già adeguatamente tenuto conto ritenendo una capacità

lavorativa del 75% in attività leggere che non comportino il sollevamento

ripetuto di oggetti con le braccia al di sopra del cintolo scapolare. Del

resto, sia detto per inciso, alla problematica alla spalla destra non fanno

riferimento né la curante dell’assicurata (cfr. certificati del 9 settembre e 9

novembre 2004 e del 22 novembre 2005, doc. AI 101, 108, 118) né il dr. __________

nel rapporto 29 agosto 2005 (doc. AI 116-2) né, del resto, l’assicurata

medesima nel suo gravame (cfr. I).

In

conclusione con pertinenza il dr. __________ ha concluso che la documentazione

prodotta dall’interessata non permetteva di oggettivare una modificazione

sostanziale della situazione clinica rispetto alle valutazioni peritali

raccolte dall’ammini-strazione e non apportasse alcun elemento o alcuna

diagnosi nuovi che permettano di dipartirsi dalle conclusioni tratte dai periti

(cfr. III bis).

Non

da ultimo con riferimento alle censure mosse, quantomeno implicitamente, dalla

ricorrente in merito ai pareri espressi dai medici SMR, il TFA, in una decisione

del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia.

In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un

rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)

- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard

de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid.

3.1

supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en

cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que

c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du

déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu

de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière

propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne

fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)” (cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella

causa B., I 938/03, consid. 3.2)

Alle

valutazioni agli atti dei medici del SMR dr. __________ e dr. __________,

eseguite dopo approfondito esame degli atti e supportate da esaustive perizie

specialistiche, che non evidenziano contraddizioni e non si possono affermare

essere fondate su accertamenti di fatto errati, può quindi senz’altro essere

attribuita forza probatoria piena.

D’altra parte, va ricordato all’assicurata che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati

d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però

assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid.

6c con riferimenti).

Il

dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le

prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Ora,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurata sino all'emanazione

del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento

di ulteriori accertamenti.

Ne

discende che la ricorrente non ha in sostanza sollevato argomentazioni o

prodotto alcun certificato medico o fornito elementi idonei a dimostrare con

alta verosimiglianza che sino al momento dell'emanazione dell'atto impugnato (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di

diritto esistente al momento in cui essa è state resa; cfr. DTF 130 V 140, 129

V 4, 121 V 366 consid. 1b) i disturbi di cui è affetta incidessero sulla

sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato dai medici

interpellati.

Del resto, prive di rilievo, in quanto essenzialmente non sorrette

da concreto supporto probatorio, risultano essere anche le altre allegazioni ricorsuali

miranti a censurare le conclusioni peritali.

In

conclusione, rispecchiando le perizie del dr. __________, __________ e __________,

tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza

(cfr. consid. 2.6.), alle stesse può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo

l’interessata affetta da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere

ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica

agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare la sua incapacità

al guadagno sino all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto,

richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversiche- rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a

e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere siccome

dimostrato con il grado della

verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid.

8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid.

2b), che sino al momento dell'emanazione del querelato provvedimento

l'assicurata presentava una capacità lavorativa del 60-70% nell’attività

precedentemente svolta quale cameriera, e del 75% in un’attività lavorativa medio-leggera

più adatta, ossia compatibile con le limitazioni funzionali segnalate dai reumatologi.

Ciononostante va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento

rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente

documentazione medica, essa potrà in futuro presentare una domanda di

revisione.

2.9

In

merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, nella decisione impugnata

l’amministrazione, basandosi su quanto indicato dalla consulente IP nel suo

rapporto finale 2 maggio 2006 (doc. AI 127; cfr. per esteso al consid. 2.5), ha

stabilito una perdita di guadagno e, quindi, un grado d’invalidità del 37%

(cfr. consid. 2.5).

Partendo da un reddito da valida di fr. 45'552 che l’assicurata

avrebbe potuto conseguire nel 2004 come cameriera presso il precedente datore

di lavoro (il quale ha dichiarato un salario annuo per il 2000 di fr. 35'230,

doc. AI 1-7), la consulente ha poi determinato il reddito da invalida, in

attività semplici e ripetitive, fissandolo in fr. 40’360 (2004), cui ha poi

applicato una riduzione del 5% per lavori leggeri. Considerata poi la capacità

di guadagno del 75%, ha fissato un reddito da invalida di fr. 28'757. Ha quindi

stabilito che l’assicurata presentava una capacità di guadagno residua del 63%

e quindi un grado di invalidità del 37% (doc. AI 127 e sopra consid. 2.5).

Innanzitutto,

nella misura in cui il patrocinatore della ricorrente sembra, quantomeno

implicitamente, contestare anche la valutazione medica in merito alla capacità

lavorativa residua dell’interessata in attività adeguate, tale censura va respinta.

In effetti, al riguardo, va rilevato che la contestazione relativa alla

capacità lavorativa dell’assicurata dal punto di vista medico non ha nessuna

ragione d’essere, ritenuto che, come ampiamente visto in precedenza (cfr. consid.

2.7

e 2.8), le sue condizioni di salute sono state accuratamente e dettagliatamente

valutate in sede medica.

Quanto

alla concreta reperibilità sul mercato del lavoro di attività ancora esigibili,

contrariamente a quanto ritiene l’interessata, alla luce delle indicazioni

delle limitazioni da osservare dall’assicurata nello svolgimento dell’attività

lucrativa fornite dai periti reumatologi (doc. AI ), la consulente ha fatto

riferimento al settore secondario, in attività semplici, leggere e poco

qualificate e confacenti al danno alla salute. Nel suo rapporto 2 maggio 2006

ha indicato che viste le limitazioni funzionali indicate dal perito reumatologo,

l’assicurata potrebbe ancora svolgere attività come operaia generica

nell’industria, come addetta al controllo della qualità del prodotto,

all’imballaggio, alla stampa, alla tamponatura, al riempimento, alla confezione,

alla preparazione e alla distribuzione. Nel terziario la stessa potrebbe invece

essere attiva come commessa in un chiosco o in un negozio al dettaglio addetta

alla vendita, consulenza clientela, riempimento scaffali o altro (doc. AI 127).

La consulente ha quindi ritenuto che sulla base di queste considerazioni il

mercato del lavoro sia ancora sufficientemente ampio da considerare

l’interessata reintegrabile nel normale ciclo produttivo.

Va

qui innanzitutto ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, di

fronte ad un ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive presenti sul

mercato, è sufficiente che venga fatto riferimento alle tabelle statistiche

salariali di quel settore (STFA inedita 5 giugno 2001 in re A, I 324/00, consid. 2b).

Inoltre,

come visto in precedenza, conformemente ad un principio generale applicabile

anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all’assicurato incombe l’obbligo

di diminuire il danno, mettendo a frutto la sua residua capacità lavorativa, se

necessario, in una nuova professione.

Dalla

persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti

esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali,

l’età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il

mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell’attività lavorativa

(DTF 113 V 28 consid. 4; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità

professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto

teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum

IVG, Zurigo 1997, pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK

1984.

pag. 347).

Ciò non

è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata,

che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo

esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un

datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).

Infine,

il TFA, in una sentenza del 25 febbraio 2003 nelle cause P. (U 329-330/01), ha

ribadito che se da una parte è compito dell’amministrazione rispettivamente del

giudice indicare possibilità di lavoro concrete, dall’altra non vanno poste

esigenze troppo elevate:

"

(…)

4.7

La tesi cantonale, in quanto conforme alla

giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a

quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi

con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro

sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid.

2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;

si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in re W., I 401/01, consid. 4c.). Si tratta segnatamente

del mercato occupazionale aperto a personale femminile non qualificato o semi

qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta

di occupazioni, in particolare appunto nell'industria, in cui possono venir

eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi

fisici e con possibilità di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag.

482.

consid. 2). In tale ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età

dell'interessata con conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad

una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario

sentenza già citata del 4 aprile 2002

in re W. consid. 4a-d).

Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità di

lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste

esigenze esagerate.

È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In

proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto

il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296 consid.

3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).

Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli

inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa

dell'interessata comporterà.

Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né

inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle

assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto

può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo

possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297 consid.

4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid.

3d e 114 V 285 consid. 3).

In quanto infondato su questo punto il ricorso di

P.________ va quindi respinto. (…)."

In

concreto, tenuto conto segnatamente degli aspetti reumatologici e vista

la giurisprudenza appena esposta, questo TCA ritiene che sul mercato del lavoro

equilibrato che entra in considerazione vi sono delle attività esigibili da

parte dell’assicurata. Specialmente nell’ambito industriale, ma anche in quello

terziario, vi sono, in effetti, delle professioni – fisicamente leggere – che

non presuppongono particolari attitudini intellettuali e che possono

essere svolte senza la necessità di sollevare le braccia o manipolare oggetti o

attrezzi pesanti (vedi le dianzi citate professioni elencate dalla consulente

professionale). Del resto, con riferimento alle addotte difficoltà a reperire

un’attività lavorativa a causa segnatamente dell’età, delle difficoltà di

lingua e della carente formazione, si rinvia alla giurisprudenza già esposta al

consid. 2.3 in fine.

2.10

Per

calcolare il reddito da valido, secondo la giurisprudenza del TFA, è

decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,

quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla

rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e

23.

maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid.

3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag.

560.

pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni

caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro

(RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, si può ricorrere a

dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (Pratique VSI 1999 pag. 248 consid.

3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I 56/02).

Nel

caso in esame, nella decisione impugnata l’Ufficio AI ha preso in considerazione

quale reddito da valida l’importo di fr. 45'552, considerando il reddito percepibile

come cameriera dall’assicurata nel 2000 dal precedente datore di lavoro (cfr.

doc. AI 1-7), per poi aggiornarlo al 2004 considerando anche gli aumenti

previsti dai CCL (doc. AI 127 e 129; cfr. consid. 1.4).

Tale

reddito, che è rimasto peraltro incontestato, non presta il fianco a censura.

2.11

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del

25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).

Nella

specie, la consulente IP ha calcolato il reddito da invalida che l’assicurata

potrebbe conseguire facendo riferimento ai dati statistici salariali, emanati periodicamente

dall’Ufficio federale di statistica e noti come Tabelle RSS, in attività semplici

e ripetitive (in Ticino), esigibili per l’assicurata al 100%, applicando una

riduzione supplementare del 5% (per attività leggera), per un importo di fr.

38’342 (fr. 40’360 – 5%). Considerando poi una capacità lavorativa del 75%, ha

determinato un reddito da invalida di fr. 28’757 (doc. AI 127; cfr. sopra consid.

2.

).

Tale

ammontare non è contestato dalla ricorrente in quanto tale. L’interessata

ritiene tuttavia insufficiente la riduzione del 5% sul salario teorico

statistico ammessa dall’Ufficio AI fondandosi sul rapporto 2 maggio 2006 della consulente in integrazione professionale (doc.

AI 127).

A tale censura il

TCA non può aderire. Al riguardo va detto infatti che l’eventuale deduzione sul

salario statistico teorico in considerazione delle peculiarità del caso

concreto non è automatica, ma deve essere valutata

tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso. È in ogni caso compito

dell'amministrazione e, in caso di ricorso, del giudice del merito motivare

l'entità della deduzione. Quest'ultimo non può scostarsi, dal canto suo, dalla

valutazione dell'amministrazione senza fondati motivi (DTF 126 V 80 consid. 5

b/dd e 6).

Nella

specie, nel rapporto del 2 maggio 2006 la consulente IP ha riconosciuto tale

deduzione sul salario teorico in considerazione della necessità di effettuare

un’attività leggera (cfr. doc. AI 127; cfr. consid. 2.5).

Considerata

la situazione dell’assicurata e comunque anche il fatto che il dr. __________

ha fissato la capacità lavorativa in un’attività leggera che prescinda dal

sollevamento ripetuto di oggetti con le braccia al di sopra del cinto scapolare

al 100% (cfr. doc. AI 30-8), questo TCA ritiene di non doversi scostare dalla

conclusione dell’amministrazione che, sulla base del rapporto della consulente

in integrazione professionale e le circostanze concrete, ha applicato una

riduzione sul salario statistico da invalida del 5%. Tale riduzione appare

infatti sufficiente per tener conto dei fattori suscettibili di incidere sul livello

di reddito ancora conseguibile dall'assicurata.

Questa

Corte non ha quindi motivo per distanziarsi da quanto stabilito

dall’amministrazione.

Per

completezza va fatto presente che con sentenza inedita del 5 settembre 2006

nella causa P. (I 222/04), il TFA ha stabilito che “secondo la giurisprudenza,

sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete,

i dati salariali nazionali risultante dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica (cfr, tra altre, sentenza 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid.

3a/aa). L’inapplicabilità dei valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regione, è di recente stata

decisa dalla Corte plenaria in data 10 novembre 2005 (cfr. in tal senso

sentenza 22 agosto 2006 in re K, I 424/05)”. Pertanto, nella determinazione

del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali

(Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato

dal TCA.

Tale

circostanza non ha in ogni modo alcuna ripercussione sul caso in esame. In

effetti, essendo i valori nazionali maggiori di quelli regionali (applicati

dall’amministrazione), il grado d’invalidità risulterebbe ancora inferiore a

quello stabilito in base alla tabella TA13.

2.12

Dal confronto

tra il reddito da valida di fr. 45'552 e

il reddito da invalida - tenendo conto di una capacità di lavoro residua del 75%

e dell’ulteriore riduzione del 5% stabilita dalla consulente IP - di fr. 28’757,

si ottiene un grado d'invalidità del 37% (45'552 - 28’757

x 100 : 45'552), percentuale che non dà diritto ad una

rendita d’invalidità, così come stabilito dall’Ufficio AI.

Come

detto, tale risultato non muterebbe nemmeno applicando i valori nazionali

anziché quelli regionali nella fissazione del reddito da invalido.

Inoltre

va osservato che alla medesima conclusione si giungerebbe con ogni verosimiglianza

anche volendo aggiornare i redditi (da valido e da invalido) fino al 2006 (come

visto, occorre valutare se vi è stata una modifica

di rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al momento della

decisione impugnata, cfr. consid. 2.3 in fine).

2.13

Visto quanto precede, la conclusione dell’amministrazione non può che

essere confermata e il ricorso respinto.

Non

essendo dato un grado d’invalidità giustificante l’eroga-zione di una rendita

d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI), l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente negato

il diritto alla rendita.

Si ribadisce tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non

pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

su opposizione in lite.

2.14

L’assicurata,

per il tramite del proprio legale, ha chiesto al TCA l’esecuzione di ulteriori

accertamenti medici e l’allestimento di una perizia medica.

Al

proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47

n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF

122.

II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V

162.

consid. 1d, 119 V

344.

consid. 3c con riferimenti).

In

concreto, come è stato detto (cfr. consid. 2.7 e 2.8), la documentazione agli

atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza, per cui la richiesta

probatoria deve essere disattesa.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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