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Decisione

32.2006.116

Domanda AI. A ragione l'Ufficio AI, viste le risultanze mediche e le conclusioni del Servizio medico regionale (SMR), ha riconosciuto all'assicurata una rendita intera limitata nel tempo dal 1° gennai

26 aprile 2007Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

2.6. Il

dr. __________, FMH in medicina generale e dello sport SSMS, nel rapporto

medico 5 dicembre 2004 (doc. AI 15/1-3), posta la diagnosi di “(…)

algodistrofia del tarso, epifisi distale della tibia – sindrome cervicoradicolare

sx. – osteoporosi con stato dopo frattura patologica V metatarso piede dx (…)”,

ha attestato un’incapacità totale nell’attività esercitata dal 12 gennaio 2004

indicando uno stato di salute “(…) suscettibile di miglioramento (…)” (doc. AI

15/1). Lo stesso medico, circa la possibilità di svolgere altre attività ha

precisato “(…) ev. solo attività in cui deve stare seduta (…)” (doc. AI 15/3).

Nel

suo rapporto medico 22 febbraio 2005 (doc. AI 18/1) il dr. __________, medico

SMR, ha osservato:

Diagnosi principale

Osteoporosi sintomatica con stato dopo frattura patologica del V metatarso

del piede destro

Sindrome radicolare irritativa C6 a sinistra

Algodistrofia del tarso e dell'epifisi distale della tibia

Codice ICD 10

Codice AI

Ulteriori diagnosi con influsso sulla CL

Codice ICD 10

Codice AI

Ulteriori diagnosi senza influsso sulla CL

Stato dopo tenosinovite degli estensori delle dita del piede destro

Ipercolesterolemia (trattata)

Allergia alle graminacee, possibile asma bronchiale

Stato dopo decompressione del nervo mediano nel canale carpale

bilaterale

Stato dopo fratture del polso sinistro

Stato dopo meniscectomia ginocchio destro

Limiti funzionali

Le limitazioni si riferiscono prevalentemente a lavori che si svolgono

in piedi come quello eseguito finora. Per attività sedentarie, la capacità

lavorativa è limitata dalla sindrome cervicale, la quale esclude delle

attività che non consentono di tenere la testa in posizioni variabili.

IL in %

Attività abituale

100%

Attività adeguata

0%

Inizio IL duratura

Mese/anno

Maggio 2004

(precedenti periodi alternanti di 50% e 100% da dicembre 2003)

Inizio-possibilità

integrazione

(mese/anno)

Settembre 2004

L’amministrazione

ha quindi raccolto un parere della Consulente in integrazione professionale

(CIP), sig.ra __________, la quale, nel rapporto finale 14 marzo 2005 (doc. AI

20/1-3), si è così espressa:

Stato

di salute - danno alla salute e

relativi impedimenti, osservazioni generali, limitazioni

Il Dr. __________

nel rapporto medico del 22 febbraio 2005 esprime la seguente diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa dell'assicurato:

- osteoporosi

sintomatica con stato dopo frattura del V metatarso

del

piede destro

- sindrome

radicolare irritativa C6 a sinistra

- algodistrofia

del tarso e dell'epifisi distale della tibia

Il dottore

indica che le limitazioni si riferiscono prevalentemente a lavori che si

svolgono in piedi, come quello eseguito finora. Per attività sedentarie, la

capacità lavorativa è limitata dalla sindrome cervicale, la quale esclude

attività che non consentono di tenere la testa in posizioni variabili. Nell'attività

abituale vi è quindi un'IL del 100% a partire da maggio 2004 mentre in

attività adeguate vi è una piena capacità lavorativa.

Formazione

scolastica e professionale - grado

raggiunto (elementari, medie, ecc.), durata, mansioni, specializzazioni,

retribuzioni

In __________

l'A. ha frequentato le otto classi della scuola dell'obbligo. Dal 1989 lavora

come ausiliaria di cucina presso la Fondazione __________ di __________.

Attività esigibili

- senza (ri)formazione specifica

Le

possibilità di reintegrazione sono date in primo luogo dalla gamma delle

attività esigibili dal profilo medico. Per definire queste ultime si

confronta il profilo delle residue abilità del soggetto con il profilo dei

requisiti che caratterizzano i posti di lavoro presenti sul mercato nei vari

settori economici.

Si

tratta quindi di identificare delle attività semplici e non qualificate

accessibili alle residue abilità del soggetto. Ho quindi verificato se le

indicazioni medico teoriche sono ragionevolmente traducibili nella pratica

confermando l'esistenza di un mercato del lavoro capace di offrire attività

consone allo stato di salute dell'A.

Per

quanto riguarda la professione esercitata dall'A., vale a dire quella di ausiliaria

di cucina, non è da considerare esigibile poiché non rispetta la principale

limitazione cioè quella di non lavorare in piedi.

Come

si può dedurre dal mansionario allegato al questionario del datore di lavoro

si tratta di un lavoro svolto prettamente in piedi senza possibilità di alternare

la postura secondo il bisogno.

Contrariamente,

sono esigibili tutte quelle attività semplici e medio-leggere tipiche del

Secondario e Terziario non qualificati che rispettano i imiti invalidanti

della signora RI 1. Tenendo conto dei limiti funzionali medico-teorici, è

possibile individuare un mercato piuttosto ampio. Si possono infatti proporre

attività nell'ambito del secondario; come ad es. mansioni d'assemblaggio,

stampa, rifinitura, lucidatura, controllo del funzionamento e della qualità

in diversi settori industriali (orologeria, meccanica, industria

farmaceutica, alimentare, settore dell'abbigliamento, delle materia

plastiche,….). Si tratta infatti di lavori svolti in posizione

prevalentemente seduta e che consentono di tenere la testa in posizioni

variabili. Altre attività esigibili: commessa, cassiera, centralinista,

telefonista.

Calcolo

CGR - senza (ri)formazione specifica

Salario

da valido:

Nel 2005

in qualità di ausiliaria di cucina presso la __________ l'A. potrebbe

percepire un salario annuo di Fr. 55'926.-

Salario

da invalido:

In

conformità alla recente giurisprudenza al fine di determinare il reddito da

invalido di un assicurato è possibile far riferimento ai rilevamenti

statistici ufficiali, editi periodicamente dall'Ufficio federale di

statistica. Ai fini del calcolo fa stato il valore mediano.

Nel caso

concreto per calcolare il reddito da invalido si deve partire da un salario

di Fr. 41'808.- (settore privato, categoria 4, Canton Ticino, donne, valore

mediano aggiornato al 2004).

A questa

cifra, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale

o professionale non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua e che pertanto non riescono a raggiungere il livello medio dei salari

sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare fino ad un massimo

del 25%. A mio giudizio per quanto riguarda il caso della signora RI 1

propongo un'ulteriore riduzione del 10% per motivi personali e professionali

(scarsa formazione scolastica,età che rende difficoltosa la capacità di adattamento

ad una nuova professione).

Considerandi

un reddito ipotetico di Fr. 41'808, con una CL del 100% ed applicando una

riduzione del 10% risulta un reddito da invalido di Fr. 37'627.-

Grado

d'invalidità:

55'926 - 37627 x 100 = 33%

55'926

La signora

RI 1 presenta un grado d'invalidità del 33% ed una capacità di guadagno

residua del 67%.

Proposte

formative (eventuali) o di chiusura del caso

Tenuto

conto del curriculum scolastico e professionale dell'A. non è possibile

intravedere dei provvedimenti professionali che possano aumentare o mantenere

la capacità di guadagno. L'età avanzata, la scolarità e l'esperienza professionale

specifica dell'assicurata non permettono di proporre una riqualifica

professionale in quanto l'A. non possiede né le capacità cognitive né le competenze

scolastiche per affrontare un progetto simile.

La mia

opinione è che le limitazioni fisiche presentate dall'A. non si configurano

gravi al punto da giustificare una non reintegrabilità nel mercato del lavoro.

La presenza sul mercato di attività direttamente accessibili e confacenti con

il danno alla salute, induce a concludere che l'A. sia direttamente integrabile

nel ciclo produttivo tramite in normali canali di collocamento.

Su tale

base ritengo concluso il mio mandato inerente questa pratica.

Con

decisione 16 marzo 2005 l’Ufficio AI ha negato all’assicu-rata il diritto a una

rendita e a provvedimenti professionali (doc. AI 21/1-3).

Il

dr. __________, FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, nel suo

rapporto 31 maggio 2005 all’intenzione del servizio medico dell’assicurazione

malattia, si è così espresso:

" (…)

Anamnesi intermedia

Vedi

anche mio rapporto del 04.02.2005.

Nel

frattempo la paziente è stata sottoposta ad un esame specialistico presso il neurochirurgo Dr. __________, __________, il quale in base ai suoi riscontri clinici

ed una nuova RM della colonna cervicale (04.05.2005,

Clinica __________, __________; vedi

allegato) ha posto la diagnosi di una cervicobrachialgia a sinistra su ernia discale laterale a

sinistra al livello C5/6 con coinvolgimento della radice C6. In presenza di una

problematica prevalentemente algica ha suggerito un blocco neurale con

anestetici locali al livello del forame di congiunzione C6 a sinistra seguito

se positivo da una terapia con radiofrequenza ad impulsi (tra poco disponibile

nella Clinica __________, proceduta prevista per il mese di giugno). Una

radiografia convenzionale della colonna cervicale della stessa data ha evidenziato

un reperto sovrapponibile di degenerazione monosegmentale

di C5/6

(confrontato con la lastra precedente del

18.06

, __________).

In

merito al piede il medico curante Dr. __________, mi ha informato che prevederà

una nuova RM nei mesi estivi per meglio apprezzare l'evoluzione della nota algodistrofia

locale.

La paziente riferisce di continui dolori cervicotoracali

irradianti nella regione scapolare a sinistra e con ripercussioni lungo gli estensori

del braccio e sul versante radiale dell'avambraccio che raggiungono le dita (in

particolare pollice), disturbi associati ad un formicolio con una sensazione di

caldo rispettivamente di freddo nella mano. La sofferenza sarebbe altalenante,

senza chiara dipendenza da posizioni o movimenti di provocazione. Riferisce inoltre

di una cefalea risentita frequentemente in sede occipitale. I disturbi alla caviglia

destra sono stazionari con dolori sotto carico risentiti nel tarso ed a tratti

lungo il raggio V. Pochi disturbi da seduta od a letto. Camminando

avverte una sensazione di cedimento. Nessun rigonfiamento locale.

Stato

reumatologico

In

confronto all'esame precedente noto al livello cervico-brachiale una situazione

invariata con dolori nucali irradianti nella regione scapolare a sinistra

provocabili con tutti i movimenti cervicali, specialmente in estensione (con un

certo sollievo combinandola con una rotazione !). Non vi sono ripercussioni

periferiche in estensione/rotazione massimale. Limitazione algica della

mobilità in tutte le direzioni di -1/5. Dolente la palpazione della muscolatura

nel cinto scapolare ed in zona interspinale tra C4 e T1. Al livello lombare vi

è una lieve riduzione della lateroflessione bilaterale (-1/5) movimenti accompagnati

da modici dolori lombosacrali ma senza ripercussioni agli arti inferiori. Assenza

di tendomiosi gluteali. Nessun accorciamento ischiocrurale. Deboli gli

addominali (+). ennell, Lasègue, Pseudolasègue, Trendelenburg e Duchenne negativi.

La deambulazione avviene senza zoppia. Stare sulle punte provoca dolori nel

tarso destro; stare sui talloni s.p. Articolazioni periferiche: la mobilità

passiva delle articolazioni agli arti superiori risulta normale tranne al polso

(-2/3 in flessione in stato dopo frattura loco classico del radio a due

riprese). Vi è una dolenzia alla palpazione delle parti molli periarticolari

sia alla spalla che al gomito sinistro (processo coracoideo, tubercolo

maggiore, inserzione del muscolo deltoide, epicondilo laterale). Assenza di

sinoviti. Gänslen negativo. Gripping -20° a sinistra. Trofismo

muscolare simmetrico tra braccio destro e braccio sinistro. Agli arti inferiori

nessun riduzione della mobilità con particolare riferimento alla caviglia

destra che risulta dolente alla palpazione delle sue parti molli periarticolari

senza sinovite e senza limitazione funzionale. Nessuna ipertermia locale.

Trofismo cutaneo normale.

Stato

neurologico periferico

Riflessi

muscolo-tendinei simmetrici e normali incluso bicipite a sinistra. Iposensibilità

al tatto in tutto il braccio sinistro che si espande anche nella regione

scapolare fino a T4 circa con accento nel pollice sinistro. Segni piramidali assenti.

Radiologia

Vedi

anche rapporto precedente.

RX ed RM

della colonna cervicale del 04.05.2005 (Clinica __________, __________): vedi allegato.

Diagnosi

- Sindrome cervicobrachiale cronica a sinistra di

origine mista spondilogena e possibilmente radicolare (C6) in presenza di

alterazioni degenerative C5/6: discopatia ed ernia discale posterolaterale

sinistra con restringimento del recesso laterale corrispondente

- Stato dopo (?) algodistrofia della caviglia destra

senza impedimento funzionale residuale

Commento

Nell'insieme

della sofferenza domina la patologia cervicobrachiale

a sinistra per la quale la paziente è stata valutata anche dal profilo

neurochirurgico; lo specialista Dr. __________, __________, prevede un

blocco neurale (rami mediali delle articolazioni faccettarie) con in seguito eventualmente

una terapia con radiofrequenza pulsante, intervenzione semiinvasiva prevista in

giugno. La sintomatologia appare ormai cronicizzata con un quadro clinico

attuale sovrapponibile alle constatazioni di tre mesi fa. Non vi

sono chiari fenomeni neurocompressivi mentre riscontro nuovamente una notevole irritabilità

muscolo-tendinea nell'ambito di fenomeni spondilogeni.

La documentazione

radiologica aggiornata (RX ed R4 cervicale) conferma la stazionarietà dei

reperti morfologici.

Alla

caviglia destra non vi sono segni clinici per un'ulteriore processo distrofico

in corso. La funzionalità del piede destro appare normale. Resta una caricabilità

limitata a causa di dolori che la paziente avverte sotto carico. I limiti

funzionali persistenti in particolare riguardanti la patologia cervicobrachiale

a sinistra giustificano una ulteriore inabilità lavorativa completa per

l'attività lucrativa svolta di aiuto-cucina, che appare per intanto definitiva.

Esigibilità

- sollevamento

e/o trasporto di carichi:

. molto

leggeri (fino a 5 kg): normale

.

leggeri (fino a 10 kg): ridotta

. pesi

superiori a 10 kg non possono essere trasportati

- manipolazioni

di oggetti, attrezzi, pulsantiere:

. leggeri/di

precisione: normale

.

medi: ridotta

. pesanti:

da evitare

- posizioni

di lavoro o dinamiche particolari:

. a

braccia elevate:

- con quello destro: lievemente ridotta (dolori cervicali)

- con quello sinistro: molto ridotta

. seduta

e piegata in avanti: normale

. eretta

e piegata in avanti: normale

. inginocchiata e con ginocchia in flessione;

lievemente ridotta (dolori alla caviglia destra)

- mantenere

posizioni corporee statiche:

. seduta:

normale

. eretta:

necessita di pause brevi dopo un massimo di ora circa

- spostarsi/camminare:

. fino

a 50 m: normale

. oltre

50.

m: ridotta

. per

lunghi tragitti: molto ridotta

. terreni

accidentati; da evitare

. salire/scendere

scale: lievemente ridotta

- diversi:

. movimenti ripetitivi e di precisione con la mano

sinistra sono esigibili solo in forma ridotta; risulta inoltre leggermente

diminuita la presa della meno sinistra

. attività che richiedono movimenti rotatori con

la testa rispettivamente controlli visivi sopra l'orizzontale sono da evitare

Dal

profilo medico/teorico la paziente può essere considerata abile al lavoro al

100% per un'attività lucrativa consona ai limiti sopra; essi sono comunque

relativamente importanti al punto che penso che la signora necessiti di un

aiuto (da parte dell'AI?) per un adeguato reinserimento nel mondo del lavoro.

(…).” (doc. AI 38/6-10)

Nelle

sue annotazioni 15 luglio 2006 il dr. __________, medico SMR, ha osservato:

" (…)

In fase

di opposizione sono stati inoltrati due rapporti su visite mediche fiduciarie

del Dr. __________ del 2 febbraio e del 31 maggio 2005.

II Dr. __________

menziona un'inabilità lavorativa dal gennaio 2004 (secondo la documentazione

era presunto maggio 2004), in seguito sarebbero falliti diversi tentativi di

ripresa del lavoro.

Diagnosi:

- Sindrome cervicospondilogena cronica sinistra con

pregressa radicolopatia C5-C6 con ernia discale

posterolaterale sinistra

- Algodistrofia

della caviglia destra

2.

febbraio 2005: Inabilità lavorativa totale per l'attività abituale. Per quanto

riguarda l'algodistrofia e la sindrome cervicobrachiale si rimanda la

valutazione della capacità lavorativa ritenendo lo stato di salute suscettibile

di miglioramento (tale da consentire una capacità lavorativa forse completa per

un'attività idonea, fisicamente leggera, da eseguire in posizioni variabili).

31.

maggio 2005: Situazione invariata a livello cervicobrachiale, affezione predominante.

Sintomatologia cronicizzata. È prevista una terapia con radiofrequenza pulsante

(tra poco disponibile presso la Clinica __________). Si conferma l'inabilità

lavorativa totale definitiva per l'attività abituale. Per un'attività

confacente, sono citati dei limiti ben precisi, abilità lavorativa totale per

un'attività che rispetta tali limiti.

In base ai

rapporti dettagliati e documentati del Dr. __________ si precisano i limiti per

un'attività confacente e si ritiene che tale attività sia esigibile a partire

da maggio 2005 (e non da settembre 2004).

(…)." (doc. AI 29/1)

Con

decisione su opposizione 16 maggio 2006 l’Ufficio AI ha annullato la precedente

decisione 16 marzo 2005 e riconosciuto all’assicurata il diritto a una rendita

intera dal 1° gennaio al 31 agosto 2005 (doc. AI 36/1-6).

Con

il presente ricorso l’assicurata ha prodotto un rapporto 26 maggio 2006 nel

quale il dr. __________, FMH in neurochirurgia, comunicava quanto segue al dr. __________:

" (…)

la tua

paziente a margine, come noto, è stata sottoposta a radiofrequenza ad impulsi

il 28.09.05 a livello del ganglio del ramo dorsale della radice C6 a sinistra.

Dopo

questo intervento miniinvasivo, la sig.ra RI 1, durante la consultazione del 17

febbraio u.s., ha dichiarato dl aver avuto un certo sollievo del dolore nel braccio

sinistro, dove persistono le parestesie meno forti che prima, e coinvolgenti il

pollice, il II e III dito.

Allora

(febbraio 2006) predominavano comunque i dolori nucali, non ancora affrontati

con interventi miniinvasivi.

Per

questo la paziente porta il collare di Schanz

la notte ed assume Dafalgan in caso di

dolore.

Clinicamente

e neurologicamente, questa paziente

destrimane ha mostrato una DMSt di 10/8 cm, una rotazione della nuca di 45° a

sinistra e 30° a destra con anteflessione della stessa dolente in C7 particolarmente.

Assenza di segni di Adson con dolore alla palpazione lungo il percorso degli

nn. occipitali maggiori. Articolazioni cervicali dolenti bilateralmente. La

forza muscolare C5-C8 è bilateralmente conservata con un trofismo degli arti

superiori nella norma. ROT simmetrici e mediovivaci con diffusa ipoalgesia nel

braccio sinistro e disestesie nel dermatomi C6

e C7. Assenza di segni midollari.

Valutazione

e procedere

La

radiofrequenza ad impulsi praticata nel mese di Settembre 2005 a livello del

ganglio C6 a sinistra ha solo parzialmente ridotto i dolori nell'arto superiore

sinistro, per cui la componente radicolare supposta minore di quanto creduto in

precedenza.

L'esame

clinico del febbraio 2006 ha evidenziato inoltre la presenza di dolori articolari

cervicali e meccanico-discogenici, probabilmente da far risalire alla situazione

di degenerazione discale C5/C6.

Si tratta quindi di una situazione clinica relativamente

complessa, che, nel febbraio 2006, la paziente ha voluto dapprima affrontare

conservativamente e fisioterapeuticamante.

Se la

sig.ra RI 1 vuole continuare il discorso di approccio terapeutico miniinvasivo,

l'algoritmo terapeutico prevede di approfondire il trattamento del dolore articolare,

in seguito discogenico e di cefalea cervicale. La componente radicolare, come

precedentemente scritto, è minore e quindi i disturbi nel braccio sinistro sono

in gran parte di tipo riferito.

"Summa

summarum" questa complessa situazione cervicale necessita, se

trattata miniinvasivamente, come tu vedi, un importante lavoro.

Un'indicazione

operatoria (stabilizzazione con gabbie) mi sembra prematura e poco promettente.

(…)." (doc. AI 41/10-11)

L’assicurata

ha prodotto anche uno scritto 6 giugno 2006 nel quale il dr. __________

precisava quanto segue all’Ufficio AI:

" (…)

- come

scritto nel rapporto peritale del dr. __________ del 31.05.200 la paziente

soffriva di importanti limitazioni. In particolare veniva sottolineato come

" movimenti ripetitivi e di precisione con la mano sinistra sono esigibili

solo in forma ridotta; risulta inoltre leggermente diminuita la presa della

mano sinistra". Inoltre "attività che richiedono movimenti rotatori

con la testa, rispettivamente controlli visivi sopra l'orizzontale sono da.

evitare". Infine anche le manipolazioni di oggetti, attrezzi, pulsantiere

leggere e di precisione risultava compromessa. In pratica risultava normale

nell'ambito dell'esigibilità lavorativa unicamente la posizione seduta,

spostarsi/ camminare fino a 50 metri e sollevamento/trasporto di carichi molto

leggeri (fino a 5 kg). Chiaramente in tale situazione è di fatto impossibile

che la paziente possa trovare un'attività lavorativa compatibile a tale

contesto, e ciò anche dopo la data del 31.08.2005;

- anche

per le attività quotidiane a domicilio la paziente necessita in considerazione

delle sue limitazioni di un aiuto domiciliare a tempo parziale; al di là della

problematica fisica, la paziente presenta una sindrome depressiva per la quale

è seguita dalla dr.ssa __________ a __________.

(…).” (doc. AI 41/12)

Al

riguardo il dr. __________, nelle sue annotazioni 10 luglio 2006, ha osservato:

" (…)

rapporto dr. __________ del 26.5.2006:

da

questo rapporto risulta che l'assicurata si è sottoposta a trattamento radiofrequenza

il 28.9.2005 a livello C6 a sinistra

persistenza di dolori nucali

è

prevista la continuazione del trattamento conservativo/fisioterapico

rapporto

dr. __________ del 6.6.2006:

vengono

ripetuti e confermati i noti limiti funzionali espressi dal dr. __________,

ossia:

- sollevamento

e/o trasporto di carichi.

molto

leggeri (fino a 5 kg) : normale; leggeri (fino a 10 kg) : ridotta; pesi

superiori a 10 kg non possono essere trasportati

-

manipolazioni di oggetti, attrezzi, pulsantiere leggeri/di precisione: normale

medi: ridotta pesanti: da evitare

-

posizioni di lavoro o dinamiche particolari:

-

a braccia elevate:

con

quello destro: lievemente ridotta (dolori cervicali)

con

quello sinistro: molto ridotta

-

seduta e piegata in avanti: normale

-

eretta e piegata in avanti: normale

-

inginocchiata e con ginocchia in flessione: lievemente ridotta (dolori alla

caviglia destra)

-

mantenere posizioni corporee statiche:

seduta:

normale

eretta:

necessita di pause brevi dopo un massimo di 4- ora circa

-

spostarsi/camminare:

fino a

50.

m: normale

oltre 50

m: ridotta

per

lunghi tragitti: molto ridotta terreni accidentati: da evitare salire/scendere

scale: lievemente ridotta

diversi:

-

movimenti ripetitivi e di precisione con la mano sinistra sono esigibili solo

in forma ridotta; risulta inoltre leggermente diminuita la presa della mano

sinistra

- attività

che richiedono movimenti rotatori con la testa rispettivamente controlli visivi

sopra l'orizzontale sono da evitare

Dal

profilo medico/teorico la paziente può essere considerata abile al lavoro al

100% per un'attività lucrativa consone ai limiti sopra; essi sono comunque

relativamente importanti al punto che penso che la signora necessiti di un

aiuto (da parte dell'Al ?) per un adeguato reinserimento nel mondo del lavoro.

Valutazione:

ritengo che gli attuali rapporti presentati non apportino nuovi elementi in

favore di una modifica dello stato di salute e della capacità lavorativa residua

dell'assicurata.

(…)” (doc. III/Bis)

Sempre

in sede di ricorso l’assicurata ha prodotto il rapporto 17 luglio 2006 nel

quale il dr. __________, FMH in medicina interna e pneumologia, comunicava

quanto segue al dr. __________:

" (…)

Diagnosi: asma bronchiale intrinseca; malattia del reflusso

gastro-esofageo?

Mi rifaccio al mio rapporto del 28.02.2003.

I disturbi respiratori si sono riacutizzati alcuni mesi fa con

molteplici crisi dispnoico-asmatiche. All' esame clinico era rilevabile un chiaro broncospasmo.

Il test di broncoprovocazione alla Metacolina è

risultato chiaramente positivo e conferma quindi la presenta di

un'iperreattività bronchiale importante.

Sotto terapia anti-asmatica massimale (Kenakort 40 mg. i.m., inalazioni sistematiche con un broncodilatatore

selettivo associato a corticosteioidi topici) è intervenuto un significativo

miglioramento dei disturbi respiratori.

Va quindi confermata la diagnosi di un'asma bronchiale di

natura presumibilmente intrinseca (gli schiarimenti allergologici eseguiti nel 2003 risultarono negativi

per i pneumoallergeni usuali come pure attualmente).

E' possibile che i disturbi possano essere

perlomeno peggiorati da una malattia del reflusso gastroesofageo.

La paziente è quindi stata messa sotto Zurcal 40 mg. 1-0-0.. Continua pure il trattamento con Citalopram 20 mg. 1-0-0, Lexotanil 1,5 1-0-0 per

sindrome ansiosa depressiva e la profilassi per l'osteoporosi con Fosamax 1/sett. e Calgimagon D3 1-0-0 e Ezetrol 10 mg.

1-0-0 associato al Sortis 10 mg. 1-0-0 per una dislipidemia.

(…)."

(doc. VI/Bis)

L’assicurata

ha prodotto anche un certificato medico 22 agosto 2006 rilasciato dal Servizio

psico-sociale di __________ e sottoscritto dal medico capo servizio psico

sociale, dr. __________ e dal medico capo clinica, dr.ssa __________, nel quale

si attesta che:

" (…)

Con la presente si certifica che la signora RI 1, del __________

domiciliata a __________, ha iniziato una presa a carico medico-psicologica,

presso il nostro Servizio, nel giugno 2005 ed è tuttora in cura a causa di

disturbi nervosi.

La signora oltre a beneficiare di colloqui psicoterapici regolari assume

una terapia antidepressiva ed ansiolitica (Citalopram-mepha 20 mg 1-1-0 +

Lexotanil 1,5 mg).

(…)."

(doc. VIII/2)

Al

riguardo il dr. __________, nelle sue annotazioni 4 settembre 2006, ha rilevato:

" (…)

rapporto dr. __________ del 17.7.2006:

da questo

rapporto risulta la diagnosi di asma bronchiale di natura presumibilmente

intrinseca (ossia non causato da fattori esterni). Il trattamento ha portato ad

un significativo miglioramento dei disturbi.

Breve

certificato medico del SPS di __________ dal quale risulta che l'assicurata è in cura presso di loro da giugno

2005.

con trattamento antidepressivo e ansiolitico.

Valutazione:

la

presenza di un’asma bronchiale che ben risponde al trattamento iniziato in sé

non è una problematica che influenza la capacità lavorativa in modo prolungato.

Trattandosi di asma non allergico non vi sono particolari limitazioni per

quanto concerne l'esposizione a sostanze particolari. In genere pazienti con

asma dovrebbero evitare attività lavorative con esposizione ad umidità e freddo

o con cambi frequenti della temperature dell'ambiente, pure sconsigliato lavoro

notturno. Le attività esposte come esigibili nel rapporto del CIP del 14.3.2005

rispettano in pratica questi criteri.

Per

quanto concerne la problematica psichiatrica sorprende il fatto che finora non

sia mai stato esposto dall'assicurata e dal suo rappresentante la presenza di

tale problematica. Dal rapporto presentato non risulta la presenza di una patologia

psichiatrica maggiore ma unicamente presenza di "disturbi nervosi"

senza diagnosi precisa. Questo certificato non comprova in ogni caso con

sufficiente probabilità la presenza di una patologia psichiatrica invalidante.

Il trattamento medicamentoso in atto è sicuramente compatibile con lo

svolgimento di un'attività lavorativa qualsiasi.

(…)."

(doc. X/Bis)

2.7

Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002.

nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio

1995.

in re A. C; cfr. anche DTF

123.

V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,

non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in

un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in

dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.8

Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i medici SMR, i quali

hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è

portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in

merito alla sua capacità totale in un’attività adeguata, che rispetti le

limitazioni poste dal dr. __________, da maggio 2005.

Infatti,

il dr. __________, ritenuti i limiti funzionali posti, ha concluso che “(…) dal

profilo medico/teorico la paziente può essere considerata abile al 100% per

un’attività lucrativa consona ai limiti [di cui ] sopra (…)” (doc. 38/10,

la sottolineatura è del redattore).

Dal

canto suo il dr. __________ – dopo aver ritenuto lo stato di salute “(…) suscettibile

di miglioramento (…)” e non escluso l’esercizio di un’altra attività “(…) ev.

solo attività in cui deve stare seduta (…)” (doc. AI 15/1-3) – nel suo scritto

6.

giugno 2006 all’Ufficio AI (doc. AI 41/12) ha confermato le limitazioni

funzionali poste dal dr. __________ nel rapporto 31 maggio 2005.

Per

quanto riguarda gli aspetti neurologici, pneumologici e psichiatrici il TCA rileva

quanto segue.

Il

dr. __________, come pure i precedenti neurologhi consultati (dr. __________ e

dr. __________; doc. 1/21-22, 1/31-32 e 1/35-36 incarto cassa malati), non si

sono mai espressi in merito alla capacità lavorativa dell’assicurata.

In

particolare circa il rapporto 26 maggio 2006 del dr. __________ (doc. B) il dr.

__________, nelle annotazioni 10 luglio 2006, ha osservato che “(…) da questo

rapporto risulta che l’assicurata si è sottoposta a trattamento radiofrequenza

il 28.9.2005 a livello C6 a sinistra - persistenza di dolori nuccali - è

prevista la continuazione del trattamento conservativo/fisioterapico (…)” (doc.

III/Bis).

Il

dr. __________, posta la diagnosi di “(…) asma bronchiale intrinseca; malattia

del reflusso gastro esofageo? (…)”, non si è pronunciato sugli eventuali

effetti di queste patologie sulla capacità lavorativa.

Al

riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 4 settembre 2006 sopra riprodotte

(doc. X/Bis), ha osservato che un’asma bronchiale, che ben risponde al

trattamento iniziato, in sé non è una problematica che influenza la capacità

lavorativa e che le attività esposte dalla consulente in integrazione

rispettano i criteri richiesti da tale patologia.

Va

qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I

938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici

SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico

SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la

jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors

aucune raison d'écarter le

rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour

le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au

regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et

du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…).”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

Infine,

il certificato medico 22 agosto 2006 rilasciato dal Servizio psico-sociale di __________

non è all’evidenza sufficiente per concludere circa l’esistenza di un danno

invalidante di natura psichiatrica ai sensi della giurisprudenza citata (cfr.

consid. 2.4 e 2.7).

Anche

il dr. __________, nelle annotazioni 4 settembre 2006, ha concluso che “(…) dal

rapporto presentato non risulta la presenza di una patologia psichiatrica

maggiore ma unicamente presenza di “disturbi nervosi” senza diagnosi precisa.

Questo certificato non comprova in ogni caso con sufficiente probabilità la presenza

di una patologia psichiatrica invalidante. Il trattamento medicamentoso in atto

è sicuramente compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa qualsiasi

(…)” (doc. X/Bis).

In

conclusione, visto che – in attività rispettose dei limiti funzionali da lui

posti (limiti, come visto sopra, condivisi anche dal medico curante dr. __________)

– il dr. __________, nel rapporto 31 maggio 2005 (doc. 38/6-10), l’ha ritenuta

abile al 100% in un lavoro adeguato e ritenuto che, secondo

questa Corte, possono essere in concreto prese in considerazione, quali attività

adeguate, quelle professioni legate al settore dell’indu-stria, in cui possono

venir eseguite mansioni di sorveglianza e di controllo, oppure al campo dei

servizi, attività che non comportano aggravi fisici, con possibilità di

cambiare frequentemente posizione (vedi al riguardo: STFA 7 dicembre 2006 nella

causa G., I 535/05, consid. 4.4. e del 25 febbraio 2003 in re P., U 329/01, consid. 4.5 con riferimenti;

cfr. anche RCC 1980 pag. 482 consid. 2. In questo senso

anche la consulente __________ nel rapporto finale 14 marzo 2005 [doc. AI

20/1-3]), è a giusto titolo che l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il

diritto ad una rendita intera dal 1° gennaio al 31 agosto 2005 (cfr. art. 29

LAI un anno dopo la scadenza dell’anno d’attesa e art. 88a OAI tre mesi dopo il

perdurare del miglioramento).

La

decisione impugnata merita dunque conferma, mentre il ricorso va respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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