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Decisione

32.2006.117

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 aprile 2007Italiano64 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti medico-amministrativi, in particolare dopo avere

disposto l’allestimento di una perizia reumatologica affidata al dr. __________,

l’Ufficio AI, con decisione formale 21 luglio 2005, ha riconosciuto all’interessata il

diritto ad una rendita intera unicamente dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2003

(doc. AI 31), motivando:

"

(...)

In considerazione degli atti valetudinari e pecuniari

acquisiti all'incarto risulta che il danno alla salute del quale l'assicurata è

portatrice comporta un'incapacità al lavoro e di conseguenza al guadagno.

Secondo la documentazione medica esaminata dal servizio

medico regionale dell'AI si evince che l'attività attuale quale venditrice

presso __________ (il cui reddito da sano attualizzato è pari a Fr.

42'349.-) è proponibile in misura nulla dal luglio 2002 e in misura

completa dal 1.10.2003 ma con un rendimento ridotto di un terzo. In una

professione adeguata rispettosa delle limitazioni presentate dallo stato di salute

la capacità lavorativa medico teorica è completa dal 1.10.2003. Il medico riassume

i seguenti limiti funzionali:

- Sollevamento e trasporto di carichi:

normale per pesi fino a 10 kg, ridotta tra 11-25 kg, molto ridotta per pesi

superiori.

- Manipolazione di oggetti: capacità

normale per oggetti leggeri, di precisione e medi, ridotta per oggetti pesanti.

Non vi sono limiti nella rotazione della mano.

- Posizioni di lavoro: capacità normale

per la posizione seduta piegata in avanti e con ginocchia in flessione,

lievemente ridotta a braccia elevate, con rotazione o inginocchiata; ridotta

per la posizione eretta piegata in avanti.

- Mantenere posizioni statiche: lievemente ridotta

sia da seduta che eretta.

- Spostarsi/camminare: capacità normale

oltre 50 metri e salire/scendere le scale, lievemente ridotta per lunghi

tragitti e su terreno accidentato.

Il consulente per l'integrazione professionale Al, in

considerazione delle limitazioni sopra esposte, esprime le seguenti annotazioni

in merito alle attività alternative adeguate ancora esigibili: le possibilità

di reintegrazione sono date in primo luogo dalla gamma delle attività esigibili

dal profilo medico. Si tratta quindi di identificare delle attività semplici e

non qualificate accessibili alle residue abilità del soggetto. In concreto non

si ritiene che il soggetto disponga di un sufficiente bagaglio attitudinale e

cognitivo per accedere in tempi ragionevoli a una categoria di attività

avanzate o qualificate. L'assicurata potrebbe essere impiegata nel settore

terziario nella mansione di telefonista/ricezionista per cui vi è la

possibilità di alternare la posizione (diverse mansioni possono essere svolte

sia in piedi che seduti). Sempre in questo settore ella potrebbe ricoprire il

lavoro di collaboratrice in alberghi/ristoranti, svolgendo sia mansioni di

pulizia, lavori in lavanderia, di servizio, di accoglienza dei clienti. Anche

l'attività di venditrice non qualificata può ritenersi adeguata a condizione

che si tratti di un negozio con merce non troppo pesante (es. abbigliamento,

profumeria, maglieria, souvenir, gioielleria, alimentari,...) e che consenta

l'alternanza della postura (per cui un piccolo negozio a conduzione familiare).

Anche nel settore secondario si possono individuare delle attività leggere e

ripetitive che consentono alla signora RI 1 di cambiare ogni tanto posizione,

ad es. nel settore del tabacco, dei tessili, della plastica, della carta,...

Sulla base di queste considerazioni si può quindi

ritenere che il mercato del lavoro in questione sia ancora sufficientemente

ampio da considerare l'assicurata collocabile nel normale ciclo produttivo.

Oltre a ciò l'orientatore Al indica che il reddito

esigibile in attività adeguate allo stato di salute debba essere ridimensionato

ulteriormente del 10% in considerazione dei seguenti parametri:

- 5% per lavori leggeri

- 5% per motivi personali e professionali

(età, scarsa scolarizzazione, nessuna esperienza in lavori semplici e

ripetitivi)

Ciò porta a determinare il reddito d'invalida

ancora ragionevolmente esigibile in Fr. 37'627.- dal 1.10.2003.

Reddito annuale esigibile:

senza invalidità CHF 42’349.-

con invalidità CHF 37’627.-

Perdita di guadagno CHF 4’722.- = Grado d'invalidità

11%

Fa quindi d'uopo concludere con un'inabilità come sopra

descritto, invalidità che apre il diritto a prestazioni Al alla scadenza

dell'anno d'attesa dall'insorgenza del danno alla salute secondo gli art. 8 LPGA

e 29 LAI, limitatamente a tre mesi dopo l'oggettivato miglioramento secondo art

88 OAI.

Decidiamo pertanto:

Dal 1.7.2003 l'assicurata ha diritto ad una rendita

intera limitata al 31.12.2003." (Doc. AI 34-1+2)

1.2. A

seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata – con la quale ha

contestato le conclusioni dell’amministrazione, ribadendo di non poter lavorare

più di circa 12 ore alla settimana, a causa dei dolori alla parte lombare e

alla gamba destra, notevolmente peggiorati dopo l’intervento di ernia discale

L3-4 che ha dovuto subire (doc. AI 29-1+2) - l’Ufficio AI, in data 19 maggio 2006, ha confermato il contenuto della sua

prima decisione (doc. AI 6).

1.3. Contro

la succitata decisione amministrativa l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA

1, ha presentato un tempestivo atto di ricorso con cui ha chiesto di poter beneficiare

almeno di una mezza rendita di invalidità.

Sostanzialmente

ella contesta la valutazione medica peritale del dr. __________, rilevando di

non potere lavorare nemmeno al 50%. Ella si è così espressa:

"

(...)

1.

A far tempo dal 1996 la ricorrente ha sofferto di

dolori cronici alla schiena ed alla gamba destra. Solo dopo un'infinità di

visite mediche i dottori si sono resi conto che la paziente soffriva di ernia

al disco. L'assicurata è quindi stata sottoposta ad un'operazione al disco ad inizio

luglio del 2003.

Malgrado l'apparente esito positivo dell'operazione, i

dolori della paziente non solo persistevano, bensì peggioravano. Le varie

sedute di fisioterapia non sortivano gli effetti sperati. La parte lombare

destra, dolorante già da diversi anni, peggiorava costantemente.

Attualmente la situazione di salute della ricorrente è

critica. I lancinanti dolori alla parte lombare destra ed alla gamba destra non

le permettono di stare a lungo né in piedi né seduta, e tanto meno di portare

pesi. A volte la gamba destra rimane piegata, cedendo verso l'interno, e non si

raddrizza. La ricorrente si vede così costretta a caricar l'altra gamba. Altre

volte si vede addirittura ad occhio nudo una fossetta sul ginocchio.

L'assicurata le sta provando tutte. È stata perfino due

giorni in casa con la gamba alzata, ma appena ha ripreso a camminare i dolori

sono implacabilmente riaffiorati. La miglior posizione è infatti quella di

rimaner seduta con un cuscino sotto la gamba distesa che le permette di

rilassare la muscolatura e i tendini, così da alleviare l'infiammazione e la

rigidità.

2.

Uno dei principali scopi dell'assicurazione invalidità

è quello di compensare le conseguenze economiche permanenti dell'invalidità

mediante un'adeguata copertura del fabbisogno vitale (art. 1a LAI).

La signora RI 1, a causa dei persistenti dolori, ha

perso il lavoro nel 2002. Dopo 20 anni di lavoro all'__________ presso il __________

di __________ è stata costretta a smettere, in quanto non più in grado di

svolgere le sue mansioni lavorative a causa dei cronici problemi alla colonna

vertebrale.

Dal 2002 ad oggi la signora RI 1 non si è persa

d'animo. Ha cercato un qualsiasi lavoro adatto alla sua precaria situazione

fisica, ma senza successo.

Nel mese di novembre 2004 ha provato a riprendere

l'attività lavorativa come commessa presso un negozio a __________, sottoforma

di una riformazione professionale gestita dal __________ di __________. Anche

questo tentativo è fallito a causa dei lancinanti dolori. Il rapporto della

gerente del negozio sullo stage è sintomatico. Si legge infatti che il lavoro

eseguito era ottimo, ma deficitario. La motorietà ridotta della signora RI 1 ne

rallentava irrimediabilmente l'operato. La gerente ha ammesso che

personalmente, come datore di lavoro che stipendia un impiegato, avrebbe avuto

delle difficoltà ad assumere una persona con tali problemi fisici.

La ricorrente ha da sempre dato prova di buona volontà

e spirito di sacrificio. In passato ha ben reagito anche confrontata a

situazioni traumatizzanti, quali la ferita da arma da fuoco al ginocchio e piede

destro che ha subito nel 1980 mentre passeggiava nel bosco, quando un

cacciatore l'aveva scambiata per una volpe.

La ricorrente vive sola. Talvolta viene aiutata

dall'amica, nonché ex-collega di lavoro, signora __________ di __________ a

fare la spesa e i pesanti lavori domestici, in quanto impossibilitata a provvedervi

da sola.

Con la sua invalidità, la signora RI 1 si trova ormai

in una situazione finanziaria compromessa, che non può migliorare che con

l'erogazione di una rendita. Una rendita si giustifica pienamente, considerato

come malgrado tutta la sua buona volontà nessun datore di lavoro è disposto ad

assumerla a causa del suo compromesso stato di salute.

3.

Giusta l'art. 16 LPGA, per valutare il grado

d'invalidità si confronta il reddito che l'assicurato invalido potrebbe

conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura

medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto

di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, con il reddito che egli

avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. Determinante è quindi

la ripercussione economica del danno alla salute.

Nella sua perizia del 02.05.05, il Dr. __________ ha

concluso che l'assicurata era abile al lavoro nella misura del 100% con un

rendimento massimo del 100% in attività adatta al proprio stato di salute, la

quale tiene pienamente conto della capacità funzionale residua.

Il compito del medico consiste nel valutare lo stato di

salute della persona assicurata, nonché in quale misura e in quali attività è

incapace di lavorare. Le informazioni fornite dai medici costituiscono una base

importante per valutare quali attività possono ancora essere ragionevolmente

esigibili dalla persona assicurata.

Il Dr. __________ si limita a dire che l'assicurata

sarebbe abile al lavoro nella misura del 100% in un attività idonea al suo

stato di salute. Col precario stato di salute nel quale si trova, ci si può seriamente

chiedere quale genere di lavoro possa ancora esercitare la signora RI 1. Costei

non può infatti stare a lungo né seduta né in piedi. Non può assolutamente

stare inginocchiata.

È persino impossibilitata a portare pesi. Aggiungendo

il fatto che i problemi fisici ne pregiudicano l'efficienza lavorativa, appare

evidente che nessun datore di lavoro è disposto ad assumerla.

Dalla perizia del Dr. __________ del 03.03.06 è emerso

che l'assicurata presentava dal punto di vista psichiatrico un'incapacità del

15-20%, con una prognosi positiva a medio lungo termine. Il perito ha inoltre

rilevato che dal suo punto di vista l'attività di commessa era esigibile fino

alla misura dell'80%.

Con valutazione del 22.03.06 il Servizio medico

regionale dell'AI ha precisato che la perizia Dr. __________ permetteva di

quantificare l'inabilità lavorativa al 20% per ogni attività con possibilità di

svolgere l'attività lavorativa per 7-8 ore giornaliere e che la patologia

psichiatrica non aumenta il grado di inabilità lavorativa attestato in base

alla perizia reumatologica del Dr. __________ del 02.05.05.

È chiaro che il persistere dei dolori e la frustrazione

legata al senso di inutilità nel mondo del lavoro peggioreranno costantemente i

problemi psichici della signora RI 1. Lascia alquanto perplessi la

considerazione del Servizio medico regionale dell'AI secondo la quale la

patologia psichiatrica non aumenta il grado di inabilità lavorativa attestato

in base alla perizia reumatologica del Dr. __________ del 02.05.05. Il

persistere dei problemi fisici comprometterà sicuramente un'evoluzione positiva

dei disturbi psichici. Lo stato d'ansia, le tensioni nervose, la depressione,

il senso di inutilità e le frustrazioni condizioneranno infatti in modo rilevante

le possibilità della signora RI 1 di trovare un lavoro.

Si contesta recisamente che la ricorrente sarebbe ora

in grado di lavorare percependo un salario annuale di fr. 30'101.-. I dolori

coi quali si vede confrontata quotidianamente non le permettono neppure di

lavorare al 50%. È per lei praticamente impossibile trovare un lavoro che si

addica al suo stato precario di salute.

La ripercussione dell'invalidità sulla situazione

finanziaria della signora RI 1 è catastrofica. Ella ha da sempre lavorato con

serietà e profitto. È stato solo con il sopraggiungere degli insopportabili

dolori che ha dovuto smettere di lavorare.

Discende da tutto quanto precede che i persistenti

dolori lombari ed alla gamba destra compromettono lo svolgimento di una nuova

attività lucrativa, per cui alla signora RI 1 deve venire riconosciuta una

rendita AI adeguata al suo precario stato di salute." (Doc. I)

1.4. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece

postulato la reiezione del ricorso, rilevando l’assenza di valide

argomentazioni mediche atte ad inficiare le conclusioni cui sono giunti i

medici SMR sulla base di quanto agli atti (III).

in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il

TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare

all’assicurata il diritto ad una rendita di invalidità dopo il 31 dicembre 2003,

fermo restando che non è contestata ed esula quindi dal presente giudizio

l’attribuzione di una rendita intera dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2003 a seguito dell’intervento di ernia discale

e relativa incapacità lavorativa del 100%.

2.3. Per

costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione

attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o

la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le

regole sulla revisione di decisioni amministrative (DTF 125 V 417; SVR 2006 IV

Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre

2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I

38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005

nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

2.4. L’art.

17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

"

Se il grado d’invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la

rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su

richiesta.”

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

2.5. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de

la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).

Giusta

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita

se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno

al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)

e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse

diventato invalido (reddito da valido).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione

di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei

redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000

p. 84 consid. 1b).

Nella

DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è

tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una

carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o

linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza

confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra

parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di

applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è

essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,

per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su

opposizione).

L’Alta

Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di

pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo

all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di

rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà

pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale

principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno

2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un

danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che

il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato

di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180;

ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid.

3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S.

F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid.

3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

2.7. Nel

caso concreto, dalla decisione su opposizione impugnata (doc. AI 40), emerge

che l’Ufficio AI ha negato all’interessata il diritto ad una rendita di

invalidità dopo il 31 dicembre 2003, facendo capo alle risultanze di una

perizia reumatologica eseguita dal dr. __________ – che ha stabilito

un’incapacità lavorativa del 33% nella sua precedente attività di venditrice,

ma una piena capacità lavorativa in attività leggere adeguate, rispettose dei

suoi limiti funzionali - e di una perizia psichiatrica - in base alla quale è

emersa un’inabilità lavorativa del 20% nella sua abituale attività di venditrice,

così come in altre attività.

L’amministrazione ha dapprima incaricato il dr. __________, specialista FMH in

reumatologia, di eseguire una perizia specialistica.

Nel

dettagliato referto 2 maggio 2005 il perito - sulla

base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti

medici eseguiti in occasione della visita 2 maggio 2005 – ha posto le diagnosi

di “sindrome lombospondilogena bilaterale cronica prevalentemente a destra

in esito da fenestrazione L3/4 a destra, foraminotomia L4, sequestrotomia e

discectomia per ernia del disco L3/4 lussato sottolegamentare verso craniale a

destra e radiculopatia irritativa L4 a destra il 24.3.2003; rachide piatto;

decondizionamento e sbilancio muscolare; periartropatia dell’anca destra;

periartropatia omeroscapolare a destra” (doc. AI 38-7).

Il

perito ha poi esposto la seguente valutazione:

"

(...)

La signora RI 1, nata il __________, __________, __________

soffre dal 1992 di dolori lombosciatalgici a destra, il 24.3.2003 veniva sottoposta

a fenestrazione L3/4 a destra, foraminotomia L4, sequestrotomia e discectomia

per ernia del disco L3/4 con lussato sottolegamentare verso craniale a destra e

radiculopatia irritativa L4 a destra; dal 22.10.2002 ha smesso completamente di

lavorare con un'inabilità lavorativa al 100% come venditrice.

Attualmente lamenta lombalgie irradianti verso il

gluteo destro, inguinali a destra, non nella coscia destra, dolori piuttosto

interni nella tibia a destra fino nell'alluce destro, irradiazioni che non aumentano

al colpo di tosse, non si ricorda se i dolori alla schiena sono più intensi di

quelli alla gamba, comunque si manifestano anche di notte, anche se di giorno

prevalgono, sta meglio in movimento che a riposo, preferisce la posizione

eretta a quella seduta, camminando va meglio, specialmente in salita; alla gamba

sinistra lamenta dei dolori di minore intensità gluteali e inguinali che si

propagano lungo la coscia ventrale; all'esame clinico il rachide appare piatto,

la lombare con cicatrice calma è altamente limitata alle lateroflessioni,

moderatamente alla flessione-estensione, vengono riferiti dolori continui ai

movimenti attivi e passivi percepiti lombari, anteriori alla coscia destra, che

si accentuano alla lateroflessione verso destra, deficit lomboradicolari sono

assenti. La mobilità delle anche risulta libera, con una periartropatia a

destra. In esito da trauma da arma da fuoco al ginocchio e alla caviglia destra

nel 1980, da allora segnala dolori a riposo ma soprattutto al carico alla

caviglia destra, dove troviamo un forte indolenzimento del tarso laterale, la

mobilità della caviglia destra appare libera e paragonabile alla caviglia

sinistra, l'assicurata deambula senza zoppia. La paziente riferisce pure di

dolori stiranti cervicali prevalentemente a destra irradianti ventrali nel

terzo prossimale dell'omero destro, soprattutto alzando il braccio, "un

pochino" girando la testa, specialmente quando utilizza il braccio destro;

la muscolatura paravertebrale cervicale a destra appare accorciata con indolenzimenti

nella parte orizzontale del muscolo trapezio e al levatore scapolare, la

mobilità passiva della cervicale risulta praticamente libera ed indolore. Alla

spalla destra trovo un minimo arco dolente, con mobilità passiva della spalla

altrimenti normale, senza indizi sicuri per una lesione della cuffia rotatoria.

In base all'anamnesi, ai reperti clinici e radiologici,

possiamo porre le diagnosi di sindrome lombospondilogena bilaterale cronica

prevalentemente a destra in esito da fenestrazione L3/4 a destra, foraminotomia

L4, sequestrotomia e discectomia per ernia del disco L3/4 con lussato

sottolegamentare verso craniale a destra e radiculopatia irritativa L4 a

destra, il 24.3.2003, rachide piatto, decondizionamento e sbilancio muscolare,

periartropatia dell'anca destra, periartropatia omeroscapolare a destra.” (Doc.

AI 38-5+6)

In

merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, il perito ha sottolineato

quanto segue:

"

(...)

B. Conseguenze sulla capacità di lavoro

C. Conseguenze sulla capacità

d'integrazione

Giudico l'assicurata abile al lavoro nella misura del

100% con un rendimento massimo del 100% in un'attività adatta allo stato di

salute che tiene pienamente conto della capacità funzionale residua descritta

nell'allegato, a partire dal 1.10.2003, ossia circa 6 mesi dall'intervento

neurochirurgico.

Nella sua ultima attività di venditrice presso la __________,

giudico l'assicurata abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa

normale, ma con una diminuzione del rendimento di 1/3, trattandosi di

un'attività svolta quasi esclusivamente in piedi; questo a partire dal

1.10.2003." (Doc. AI 38-7+8)

In

sede d’opposizione l’assicurata ha trasmesso all’ammini-strazione alcuni certificati

medici e meglio:

-

scritto 3 agosto 2005 del dr. __________, specialista FMH in medicina

interna, del seguente tenore:

"

La paziente a margine è

venuta alla mia consultazione in data odierna mostrandomi la vostra decisione

datata 21.07.2005.

Riassumendo l'anamnesi si tratta di una paziente che

dal 1985 circa presentava episodi ricorrenti di lombosciatalgia destra. Dal 1995

lombo-cruralgia destra praticamente cronica trattata sempre in maniera

conservativa con analgesici, antiinfiammatori, miorilassanti, fisioterapia, programma

autonomo di ginnastica a domicilio. L'08.08.1996 una TAC lombare non mostrava

presenza di ernie o compressione alle strutture nervose.

Il 26.06.2002 veniva praticato un esame di MRI lombare

che permetteva di diagnosticare un’ernia discale L3-L4 laterale destra. Veniva

poi posta indicazione di intervento chirurgico che veniva eseguito dal dottor __________

(fenestrazione di L3-L4 a destra, foraminotomia L4, sequestrotomia e discectomia)

il 07.03.2003. Evoluzione post-operatoria caratterizzata da persistenza di una

lombo-cruralgia e di una sindrome lombo-vertebrale cronica. La paziente non è

più stata in grado di lavorare a partire dal 22.10.2003, in precedenza lavorava

come commessa, con frequenti interruzioni o periodi nei quali lavorava al 50% a

causa della lombo-cruralgia destra. Nel corso dell'autunno 2004 è stato fatto

un tentativo di riqualifica professionale presso il __________ di __________.

L'evoluzione tuttavia non è stata favorevole, la

paziente presenta una sindrome lombo-vertebrale cronica, non presenta tuttavia

sindrome radicolare all'arto inferiore destro. La lombo-cruralgia destra viene

esacerbata già da lievi sforzi fisici. La paziente ha fatto dei tentativi di

stage lavorativi come commessa, riuscendo a lavorare un massimo di due mezze

giornate alla settimana.

Si è inoltre instaurata una sindrome depressiva

reattiva alla sua malattia cronica per la quale è stata necessaria anche

l'introduzione di antidepressivi (Surmontil). La paziente assume quotidianamente

analgesici ed antiinfiammatori (Dafalgan, Nisulid).

Ritengo attualmente che la capacità lavorativa come

commessa non sia superiore al 30 %." (Doc. AI 24-1)

-

referto 17 agosto 2005 del dr. __________, specialista FMH in medicina interna

e malattie reumatiche, in cui si legge:

"

Certifico di aver

visitato la summenzionata paziente il 12.08.2005, quando mi è stata inviata per

ulteriore valutazione reumatologica da parte del suo medico di famiglia, dr. __________

di __________.

Non ritengo necessario soffermarmi sulla sua lunga e

complessa anamnesi, già ben riassunta nella perizia reumatologica recentemente eseguita

dal dr. __________, nonché nella documentazione medica del dr. __________ e del

dr. __________.

Ricordo come da parte vostra sia stata riconosciuta una

minima limitazione della capacità lavorativa pari all'11%. La paziente desidera

ora inoltrare ricorso contro questa decisione, ritenendo di non essere più in

grado di lavorare oltre ad un 50% quale commessa.

Sotto l'aspetto clinico ho riscontrato un'emisindrome

algica dx, la quale non può evidentemente venire sufficientemente spiegata

dalla sola conosciuta discopatia L3-L4. Si è perciò ora sviluppata una sindrome

del dolore cronico (per meglio dire un'emisindrome), la cui origine non è del

tutto chiara, ma potrebbe venire ricollegata ad uno sviluppo somatoforme.

Attualmente non ho rilevato sicuri segni per una radiculopatia acuta.

Persistono però importanti dolori sia alla palpazione che ai movimenti della

colonna lombare.

In considerazione dei cronici dolori, nonché dello

stato dopo intervento per ernia discale nel marzo 2003, ritengo che

l'assicurata per lavori fisicamente medio-pesanti come quelli di commessa,

presenti un'incapacità lavorativa maggiore, valutabile attorno ad un 50%. In

linea teorica per attività lavorative che non richiedano sforzi eccessivi per

la colonna vertebrale (sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 10 kg,

movimenti ripetuti di flessione ed estensione del tronco, lavori prolungati in

posizioni inergonomiche), presenta un'incapacità lavorativa non superiore al

25%. Non sono in grado di valutare se un'eventuale componente psichiatrica

possa ulteriormente influenzare la sua capacità lavorativa, patologia che a mio

parere, in considerazione dello sviluppo di una sindrome del dolore cronico,

dovrebbe pure essere ben valutata prima di decidere definitivamente sulla sua

residua capacità lavorativa." (Doc. AI 20-1)

Al riguardo, nelle

sue annotazioni 29 settembre 2005 il dr. __________ del SMR ha osservato:

"

In fase di opposizione,

l'assicurata produce un rapporto del Dr. __________ del 3 agosto ed uno del Dr.

__________ del 17 agosto 2005.

Considerandi

II Dr. __________ riassume l'anamnesi. Clinicamente,

egli descrive una sindrome lomboverte­brale cronica, senza segni per sofferenza

radicolare. Lo sforzo provocherebbe delle esacerbazioni del dolore, tanto da

permettere all'assicurata di lavorare al massimo due mezze giornate la

settimana. Inoltre, egli descrive una sindrome depressiva interpretata reattiva

alla malattia cronica. Capacità lavorativa come commessa non superiore al 30%.

Il Dr. __________ descrive un'emisindrome algica a

destra, non spiegata nella sua entità dalla discopatia nota a livello L3-L4.

Egli pone la diagnosi di sindrome del dolore cronico sospettando una

"sindrome del dolore somatoforme". Una sindrome radicolare non è

presente.

L'assicurata non si sente in grado di lavorare in

misura maggiore del 50% (commessa).

Il Dr. __________ valuta la capacità lavorativa per

l'attività di commessa intorno al 50% considerandola medio-pesante. Per contro,

l'inabilità lavorativa non supererebbe il 25% per un'attività che rispetta i

limiti funzionali (evitare il sollevamento di pesi >10

kg, movimenti ripetuti di flessione-estensione del tronco e posizioni inergonomiche).

Egli propone di prendere in considerazione anche una componente psichica nello

sviluppo di una sindrome del dolore cronico.

Dal punto di vista reumatologico, i due rapporti non

contribuiscono nuovi elementi rispetto alla perizia.

Già nel suo rapporto del 21 luglio 2003 il Dr.

__________ accenna ad una sintomatologia caratterizzata da agitazione con

blocchi psicologici, trattata con antidepressivi, ed attacchi intensi di ansia.

Egli consiglia una valutazione anche della situazione psicologica. Lo stesso

medico scrive in data 5 gennaio 2005 che il problema principale consiste in una

scarsa motivazione della paziente.

Propongo di inviare l'assicurata a Dr. __________ per

una perizia psichiatrica." (Doc. AI 17-1)

L’amministrazione ha quindi affidato al dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, l’incarico di eseguire

una perizia specialistica.

Nel

dettagliato referto 3 marzo 2006 il perito - sulla base delle risultanze degli atti contenuti

nell’incarto, nonché degli accertamenti medici eseguiti in occasione della

visita 2 dicembre 2005 – ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità

lavorativa di “episodio depressivo lieve senza sindrome biologica

(ICD10-F32.00); sindrome lombospondilogena bilaterale cronica prevalentemente a

destra in esito da fenestrazione L3/4 a destra, foraminotomia L4, sequestrotomia

e discectomia per ernia del disco L3/4 lussato sottolegamentare verso craniale

a destra e radiculopatia irritativa L4 a destra il 24.3.2003” e quali diagnosi

senza ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di “rachide piatto da diversi

anni; decondizionamento e sbilancio muscolare; periartropatia dell’anca destra;

periartropatia omeroscapolare a destra” (doc. AI 11-5+6).

Quali

valutazioni e prognosi il perito ha indicato:

"

(...)

Siamo di fronte ad una 48enne che praticamente non

lavora a causa dei suoi disturbi ortopedici ormai da diversi anni.

Si tratta di una persona nubile, che ha avuto sempre un

equilibrio psico-fisico nella norma e negli ultimi anni a causa di

problematiche che ho già accennato ed altri Colleghi hanno messo in evidenza in

modo molto preciso dal punto di vista reumatologico-ortopedico fino all'intervento

neurochirurgico del 2003 che doveva portare a termine i dolori e disturbi che

iniziarono negli anni ‘90 ma che a quanto riferisce la peritanda persistono

tuttora.

Dal punto dì vista psichiatrico essa gradualmente ha

presentato uno stato ansioso-depressivo lieve e forse in passato in grado medio

ma non diagnosticato né curato o seguito e reattivo alla sua situazione

socio-affettiva, professionale ed economica ed essa avrebbe reagito sempre in

modo adeguato con una certa determinazione ma purtroppo senza esiti brillanti.

In passato essa aveva reagito in modo concreto anche di

fronte a situazioni traumatizzanti di tipo ferita con arma da fuoco al

ginocchio e piede destro nel 1980 mentre passeggiava nel bosco, praticamente un

cacciatore le sparava addosso scambiandola per una volpe, dunque di fronte ad

una situazione del genere solo una persona con una stabilità psichica forte e

con grande voglia di combattere reagisce come la peritanda e nell'arco di poco

tempo dopo le cure riprendeva il funzionamento del piede e tuttora dopo vari

anni ne parla chiaramente con tanta ironia e ha reagito dunque fondamentalmente

in modo brillante e questo a favore dell'ipotesi che essa è forte e ha gestito

la sua vita professionale, privata ed affettiva adeguatamente ma purtroppo

negli ultimi anni non è riuscita a mantenere il suo posto di lavoro

fondamentalmente a causa dei suoi dolori e disturbi e ha fallito anche il

tentativo di riformazione professionale, ragion per la quale la situazione è

diventata cronica e dà spazio ad uno stato depressivo, presentando in passato

un umore depresso con perdita d'interesse o di piacere nelle attività che

svolgeva ma comunque non per periodi lunghi con diminuita energia ed a volte

con diminuzione dell'autostima e la sua sicurezza, senza disturbi del sonno né

disturbi dell'appetito ma qualche somatizzazione concreta con stati depressivi

non gravi.

Ragion per la quale è stata proposta l'introduzione di

un farmaco antidepressivo (Surmontil) che essa assume ancora in modo regolare e

che sicuramente l'ha aiutata a superare la sua situazione psichica.

Non ho constatato dei criteri che possano mettere in

evidenza dei sintomi somatoformi importanti né criteri sufficienti per poter

diagnosticare una sindrome somatoforme da dolore persistente.

La sua inabilità lavorativa puramente dal punto di

vista psichiatrico attualmente non supera il 20% con una prognosi a medio-lungo

termine favorevole ma sicuramente dipenderà anche dall'evoluzione dei suoi

disturbi fisici e come essa reagirà di fronte ad altre difficoltà e

problematiche che purtroppo con l'andare del tempo tendono a cronicizzare e

diventare più difficili da affrontare.

Dal punto di vista psichico comunque se essa potesse

svolgere un'attività lavorativa adeguata alla sua situazione, il lavoro proprio

migliorerà ancor di più la sua situazione psichica, migliorando i suoi contatti

sociali, riprendendo ancora in mano una situazione che negli ultimi anni gli

sta sfuggendo.

Si tratta di una persona socievole ed intelligente che

ha varie risorse e sicuramente può ancora rendere e lavorare e rendersi utile a

se stessa e la società dal punto di vista psichiatrico e, se la situazione non

migliorerà, l'introduzione di un farmaco di tipo SSRI migliorerà ulteriormente

il suo umore dando qualche stimolo in più per poter reagire. (...)" (Doc.

AI 11-6+7)

In merito alle

conseguenze sulla capacità lavorativa il perito ha rilevato:

"

(...)

Menomazioni quantitative e qualitative dovute ai

disturbi constatati:

1.1

a livello psicologico e mentale

Come descritto più sopra siamo di fronte ad una persona

con una struttura psichica forte e che ha reagito in modo adeguato alla sua

situazione presentando, come già accennato, vari sintomi e disturbi ma comunque

non gravi da poter determinare un'inabilità lavorativa importante.

1.2

a livello fisico

Vi sono varie diagnosi fisiche già citate da vari

specialisti ed un intervento neurochirurgico importante ma purtroppo la

peritanda si lamenta ancora di dolori e disturbi fisici.

1.3

nell'ambito sociale

A quanto constatato personalmente non vi è alcun

problema sociale, si tratta di una persona socievole, gentile e stabile che non

ha problemi né a livello famigliare né sociale, che gestisce in modo adeguato

la sua situazione generale.

2.

conseguenze dei disturbi

sull'attività attuale

2.1

come si ripercuotono i

disturbi sull'attività attuale dell'assicurata

Essa purtroppo da vari anni non svolge più l'attività

di commessa ma dal punto di vista

psichiatrico è assolutamente capace di svolgere un'attività del genere fino alla misura del 80%.

2.2

l'attività attuale è ancora

praticabile?

Sì.

2.3

Se sì

in che misura, in quale misura (ore al giorno)?

Come già accennato, dal punto di vista psichiatrico

essa può lavorare fino a 7-8 ore al giorno.

2.4

E' constatabile una diminuzione

della capacità di lavoro?

Sì.

2.5

Se sì, in che misura?

Dal punto di vista psichiatrico

essa attualmente presenta un'inabilità lavorativa nella misura del 15 al 20% che potrebbe migliorare in

futuro.

2.6

Da quando esiste

una limitazione della capacità di lavoro provata a livello medico di almeno il

20%.

Secondo i certificati medici dal

2002-2003 per i disturbi reumatologici ed ortopedici.

2.7

Quale è stato da

allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?

Dal punto di vista fisico essa non è riuscita a

riprendere la sua capacità lavorativa malgrado vari tentativi ma non è il caso

dal punto di vista psichiatrico.

3.

L'ambiente di

lavoro dell'assicurato è in grado di sopportarne i disturbi psichici?

Sì.

C. Conseguenze sulla capacità

d'integrazione

1.

E' possibile effettuare provvedimenti

d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?

Sì, essa ha provato sottoforma di una riformazione

professionale al __________ di __________ nel novembre 2003 a riprendere

l'attività lavorativa come commessa presso

un negozio a __________ che purtroppo è fallito, a causa dei suoi dolori

a quanto emerge dai documenti.

2.

E' possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto

attuale?

Sì.

2.1

Se sì, con quali ragionevoli provvedimenti (p.es.

provvedimenti medici)

Come già accennato essa potrebbe migliorare la sua

situazione psichica in caso che riuscisse a riprendere un'attività lavorativa o

eventualmente si potrebbe aggiungere un secondo farmaco antidepressivo che la

stimoli di più.

2.2

Secondo lei che effetti hanno questi provvedimenti

sulla capacità di lavoro?

Dal punto di vista psichiatrico sicuramente un effetto

positivo.

3.

L'assicurato

è in grado di svolgere altre attività?

Sì.

3.1

Se sì, a quali

esigenze deve rispondere il posto di lavoro e di che cosa bisogna tenere soprattutto

conto nel caso di un'altra attività?

Dal punto di vista psichiatrico

essa è abile a svolgere diverse attività ma in particolar modo un'attività di tipo commessa o

consulente di vendita sarebbe meglio vista

la sua grande esperienza nel campo e la sua voglia e determinazione per esercitare un'attività.

3.2

In che misura si

possono svolgere attività consone alle menomazioni (ore al giorno)?

Dal punto di vista psichiatrico

essa può anche lavorare nella misura dell’80%.

3.3

E' constatabile una riduzione della capacità di

lavoro?

Sì.

3.4

Se sì, in che misura?

Dal punto di vista psichiatrico nella misura del

15-20%.

3.5

Qualora

non siano possibili altre attività: per quale motivi?

Non è il caso." (Doc. AI 11-7+8+9+10)

Sulla

base di tali conclusioni, in data 22 marzo 2006 il dr. __________ ha osservato:

"

Perizia psichiatrica del

Dr. __________ del 2 dicembre 2005:

Diagnosi:

- Episodio depressivo lieve senza sindrome

biologica (ICD-10 F32.00)

La perizia caratterizza lo stato dell'assicurata in

modo esauriente e le conclusioni pertinenti permettono di quantificare

l'inabilità lavorativa con 20% per ogni attività con possibilità di svolgere

l'attività lavorativa per 7-8 ore giornaliere.

La patologia psichiatrica, di lieve entità, non aumenta

il grado d'inabilità lavorativa attestato in base alla perizia reumatologica

del Dr. __________ del 2 maggio 2005." (Doc. AI 9-1)

Con

la propria impugnativa, l’assicurata contesta le risultanze delle perizie mediche

poste a fondamento della decisione dell’amministrazione, senza tuttavia apportare

nuova documentazione medica a sostegno delle sue pretese.

2.8

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004

nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U

329/01 ed S., U 330/01; STFA 18

marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122

V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p.

123; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31). A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha

già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da

medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella

causa B., I 569/97; STFA 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;

ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA

ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA

al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte

in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe

obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag.

106, consid. 3c, pag. 110). Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Massima Istanza ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in

favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause G., U 329/01 ed S., U 330/01;

DTF 125 V 353 consid. 3b/cc;

Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il

giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare

i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA

25.

febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile esso

deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.

571.

seg., in particolare la nota 158, pag 628-629, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione

riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo

2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre

2004, I 384/04, consid. 1.2).

Nella

STFA del 12 marzo 2004, I 683/03, pubblicata in DTF 130 V 352, l’Alta

Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme

provoca un’inca-pacità di guadagno duratura. Tali criteri sono stati riassunti

dal TFA nella sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N.

(I 404/03). In tale sentenza la nostra Massima Istanza ha rilevato che un disturbo da dolore somatoforme – che in quanto tale

non è, di regola, atto a determinare una limitazione duratura

della capacità lavorativa suscettibile di dare luogo ad un'invalidità ai sensi

dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3) – può, eccezionalmente, determinare una limitazione duratura della

capacità lavorativa tale da comportare un'invalidità nei casi in cui presenta

una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla

persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul

mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società. Una simile inesigibilità, da ammettersi

soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di

una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la

presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti

affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale

con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento

di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso,

nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi.

A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il

disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i

riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare

ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero

delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29

gennaio 2003 in re P., I

129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

Tale

giurisprudenza è stata ancora confermata nella STFA del

28.

maggio 2004 nella causa B. (I 702/03) e nella STFA del 16 dicembre

2004.

nella causa J., I 770/03, pubblicata in DTF 131 V 49, (al

riguardo vedi pure Cattaneo, Assicurazioni sociali: alcuni temi di attualità,

in RtiD I 2004, pag. 215 seg. (228-229) in particolare nota 29).

2.9

Chiamato

a pronunciarsi, nel caso concreto, il TCA ritiene che la valutazione espressa

dal medico SMR, sulla base della perizia reumatologica del dr. __________ e

della perizia psichiatrica del dr. __________, da considerare dettagliate,

approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali sopra ricordati

(cfr. consid. 2.8.), possa validamente costituire da supporto probatorio al

presente giudizio.

2.9.1

L’Ufficio

AI, infatti, ha dapprima affidato al dr. __________ l’incarico di valutare le

patologie reumatologiche (lombari) dell’assicurata. In tale ambito il perito ha

evidenziato che l’assicurata presenta una sindrome lombospondilogena bilaterale

cronica prevalentemente a destra in esito da fenestrazione L3/4 a destra, foraminotomia

L4, sequestrotomia e discectomia per ernia del disco L3/4 con lussato

sottolegamentare verso craniale a destra e radiculopatia irritativa L4 a destra

il 24 marzo 2003, patologie che giustificano

un’incapacità lavorativa del 33% nel suo ultimo impiego quale venditrice presso

la __________, trattandosi di un’attività svolta quasi esclusivamente in piedi.

Il perito ha tuttavia aggiunto che in un’attività

adeguata ai suoi limiti funzionali, l’interessata è da ritenere abile al lavoro

al 100%, con un rendimento massimo del 100%, a partire dal 1° ottobre 2003,

ossia circa sei mesi dopo l’intervento neurochirurgico cui è stata sottoposta (doc.

AI 19-12).

L’assicurata

ha contestato tali conclusioni, producendo in sede d’opposizione i certificati

medici del suo curante, dr. __________ - il quale la ritiene abile al lavoro in

qualità di commessa al massimo al 30%, senza esprimersi in merito alla capacità

lavorativa residua in attività adeguate ai suoi limiti funzionali (doc. AI 24)

– e del dr. __________ – a mente del quale l’assicurata è inabile al lavoro al

50% per lavori fisicamente medio-pesanti come quello di commessa, ma al massimo

inabile al 25% in attività leggere adeguate (doc. AI 20).

La

valutazione medica peritale del dr. __________ di una piena abilità lavorativa

dell’assicurata in attività adeguate ai suoi limiti funzionali è stata

condivisa dal SMR: il dr. __________ ha ritenuto che, dal punto di vista

strettamente reumatologico, questi certificati medici non apportano nuovi

elementi rispetto alla valutazione peritale del dr. __________ (doc. AI 17).

Queste

osservazioni del dr. __________ possono essere fatte proprie dal TCA: il dr. __________,

infatti, non ha motivato le ragioni per le quali l’assicurata dovrebbe essere

ritenuta inabile al 25% in attività adatte, osservando solo di avere

riscontrato un’emisindrome algica destra che potrebbe venire ricollegata

ad uno sviluppo somatoforme, rilevando tuttavia di non avere rilevato

sicuri segni per una radiculopatia acuta (doc. AI 20, sottolineature della

redattrice).

Le

vaghe, ipotetiche e non circostanziate osservazioni del dr. __________, non

seguite da altre attestazioni specialistiche a sostegno delle sue ipotesi, non

possono essere ritenute da questo Tribunale sufficienti per ritenere

inaffidabili le conclusioni del perito, dr. __________.

Va

infatti rilevato come il patrocinatore dell’assicurata non abbia prodotto, in sede

ricorsuale, ulteriore documentazione medica relativa all’evoluzione della presunta

emisindrome algica dell’assicurata dopo lo scritto 17 agosto 2005 del dr. __________,

che possa confermare la tesi di un eventuale peggioramento delle condizioni

fisiche con influsso sulla capacità lavorativa residua.

Al

proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti).

Il

dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le

prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Il

patrocinatore dell’assicurata non ha trasmesso a questo Tribunale nessun certificato

medico, anche stringato, che possa comprovare un aggravamento delle patologie rematologiche

dell’interessata tale da influire sulla sua residua capacità lavorativa.

Pertanto, conformemente alla giurisprudenza sopra ricordata, ella deve

sopportare le conseguenze della carenza di prove che le sarebbe sicuramente

stato possibile apportare.

Tutto

ben considerato, dunque, a mente del TCA non vi sono motivi per distanziarsi,

dal punto di vista reumatologico, dalle conclusioni peritali del dr. __________.

Si

ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

su opposizione in lite, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr.

DTF 130 V 140 e 129 V 4).

2.9.2

L’Ufficio

AI, sulla base delle indicazioni del dr. __________ circa l’insorgenza di una

sindrome depressiva reattiva alla malattia cronica, trattata farmacologicamente

(doc. AI 24) e del dr. __________ in merito all’eventuale influenza della componente

psichiatrica nell’ambito della sindrome da dolore cronico (doc. AI 20), ha poi

affidato al dr. __________ l’incarico di valutare le eventuali patologie

psichiatriche dell’assicurata.

Al

riguardo, il dr. __________ ha evidenziato che l'assicurata presenta una struttura

psichica forte, che le permette di reagire in maniera adeguata alla sua situazione,

in presenza di vari sintomi da ritenere comunque non gravi al punto da determinare

un’inabilità lavorativa importante. Egli ha osservato che l’interessata è

affetta da uno stato ansioso depressivo lieve, per il quale assume in

modo regolare un farmaco antidepressivo che “sicuramente l’ha aiutata a

superare la sua situazione psichica” (doc. AI 11-6, sottolineatura della

redattrice). Il perito ha inoltre rilevato di non avere constatato dei criteri

che possano mettere in evidenza dei sintomi somatoformi importanti, né criteri

sufficienti per poter diagnosticare una sindrome somatoforme da dolore

persistente (doc. AI 11-6, sottolineatura della redattrice).

Il

perito ha indicato che la prognosi è a medio-lungo termine favorevole,

ma dipenderà anche dall’evoluzione dei suoi disturbi fisici e dal suo modo di

reagire alle difficoltà. Il dr. __________ ha comunque sottolineato che lo

svolgimento di un’attività lavorativa adeguata alle sue condizioni di salute “migliorerà

ancor di più la sua situazione psichica, migliorando i suoi contatti sociali,

riprendendo ancora in mano una situazione che negli ultimi anni le sta

sfuggendo”. Il perito ha poi aggiunto che l’interessata è una persona socievole

e intelligente, con varie risorse, che può ancora lavorare e rendersi utile per

la società e per se stessa, osservando che vi è anche la possibilità di

introdurre un nuovo farmaco (di tipo SSRI), che potrebbe migliorare

ulteriormente l’umore e dare qualche stimolo in più per poter reagire (doc. AI

11-7).

In

base a tali valutazioni, il dr. __________ ha concluso che l’assicurata

presenta un’inabilità lavorativa del 15%-20% sia quale venditrice, sia in altre

attività (doc. AI 11-9).

Il

dr. __________ del SMR ha al riguardo osservato che la perizia psichiatrica del

dr. __________ caratterizza lo stato di salute dell’interessata in modo esauriente,

giungendo a conclusioni pertinenti in merito ad un’inabilità lavorativa del 20%

per ogni attività, con possibilità di svolgere l’attività lavorativa per 7-8

ore al giorno (doc. AI 9).

Tali

conclusioni possono essere condivise da parte di questo Tribunale.

Del

resto, l’assicurata non ha contestato la perizia psichiatrica tramite documentazione

medico-specialistica che attesti patologie maggiormente invalidanti.

Visto

quanto sopra, questo Tribunale non ha motivo per ritenere inaffidabili, dal

punto di vista psichiatrico, le conclusioni peritali, dettagliate e complete,

del dr. __________, cui va attribuito pieno valore probatorio.

2.9.3

Viste

le risultanze della perizia reumatologica e di quella psichiatrica, nelle sue

annotazioni 22 marzo 2006 il dr. __________ ha quindi concluso che

l’assicurata, che da un punto di vista reumatologico è risultata totalmente

inabile al lavoro quale venditrice, ma pienamente abile in attività adeguate e

che sotto il profilo psichiatrico presenta una riduzione della sua capacità

lavorativa del 20% sia quale venditrice, sia in altre attività adatte, va

globalmente considerata abile al lavoro all’80% in un’attività adeguata,

rispettosa dei limiti funzionali stabiliti dal dr. __________. Il medico SMR ha

infatti rilevato che la patologia psichiatrica, di lieve entità, non aumenta il

grado di inabilità lavorativa attestato in base alla perizia reumatologica del

dr. __________ del 2 maggio 2005 (doc. AI 9).

L’insorgente

ha contestato le conclusioni del SMR, rilevando che “è chiaro che il

persistere dei dolori e la frustrazione legata al senso di inutilità nel mondo

del lavoro peggioreranno costantemente i problemi psichici della signora

RI 1” e che “il persistere dei problemi fisici comprometterà

sicuramente un’evoluzione positiva dei disturbi psichici. Lo stato d’ansia, le

tensioni nervose, la depressione, il senso di inutilità e le frustrazioni condizioneranno

infatti in modo rilevante le possibilità della signora RI 1 di trovare un

lavoro” (doc. I, sottolineature della redattrice).

Tali

critiche, generiche, ipotetiche e riferite ad una possibile evoluzione futura

della patologia psichiatrica e di quella somatica, non possono certo, per lo

meno fino al momento dell’emanazione della decisione impugnata, modificare la valutazione

globale relativa all’incidenza delle affezioni reumatologiche e psichiatriche

sulla residua capacità lavorativa dell’interessata in attività adeguate.

Come

ricordato in precedenza, il presente giudizio non pregiudica tuttavia eventuali

diritti dell’assicurata nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

su opposizione in lite.

In

conclusione, rispecchiando i referti peritali specialistici del dr. __________

e del dr. __________ tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti

dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8.), agli stessi può esser fatto

riferimento. Inoltre, non essendo l’interessata affetta da altre patologie

invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo

Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari

e sufficienti per valutare la sua incapacità al guadagno sino all'emanazione

del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe

all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze

del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400.

e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da

ritenere siccome dimostrato con il grado della

verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142

consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b), che sino al momento dell'emanazione del querelato

provvedimento l'assicurata presentava una capacità lavorativa dell’80% in attività

leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

2.10

In

merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, nella decisione impugnata

l’amministrazione, basandosi su quanto indicato dalla consulente IP nel suo

rapporto finale 20 maggio 2005 (doc. AI 35), aggiornato dopo la perizia psichiatrica

del dr. __________ (doc. AI 7), ha stabilito una perdita di guadagno e quindi

un grado d’invalidità del 29%.

Partendo da un reddito da valida di fr. 42'349 che l’assicurata

avrebbe potuto conseguire nel 2004 come venditrice presso __________, la

consulente ha poi determinato il reddito da invalida, in attività semplici e ripetitive,

pari a fr. 41'808 (2004), cui va applicata una riduzione del 20% come da

perizia psichiatrica e un’ulteriore riduzione del 10% stabilita dalla

consulente IP (5% per lavori leggeri e 5% per motivi professionali e personali),

per un reddito da invalido complessivo pari a fr. 30’101. Ella ha quindi

stabilito che l’assicurata presenta una capacità di guadagno residua del 71% e

quindi un grado di invalidità del 29% (doc. AI 7).

Il

patrocinatore ha contestato la valutazione dei medici in merito alla capacità lavorativa

residua dell’interessata in attività adeguate, rilevando che “col precario

stato di salute nel quale si trova, ci si può seriamente chiedere quale genere

di lavoro possa ancora esercitare la signora RI 1. Costei non può infatti stare

a lungo né in piedi, né seduta. Non può assolutamente stare inginocchiata. È

persino impossibilitata a portar pesi. Aggiungendo il fatto che i problemi fisici

ne pregiudicano l’efficienza lavorativa, appare evidente che nessun datore di

lavoro è disposto ad assumerla” (doc. I).

Al

riguardo, va innanzitutto rilevato che la contestazione relativa alla capacità

lavorativa dell’assicurata dal punto di vista medico non ha nessuna ragione

d’essere, ritenuto che, come ampiamente visto in precedenza (cfr. consid. 2.9.),

le sue condizioni di salute sono state accuratamente e dettagliatamente

valutate in sede medica.

Quanto

alla concreta reperibilità sul mercato del lavoro di attività ancora esigibili,

la consulente ha fatto riferimento al settore secondario e terziario, in

attività semplici e ripetitive. Ella nel suo rapporto 20 maggio 2005 ha indicato che viste le limitazioni

funzionali indicate dai periti, l’assicurata potrebbe ancora svolgere attività

nel settore terziario quali la telefonista/ricezionista, nelle quali vi è la

possibilità di alternare la posizione; o quella di collaboratrice in

alberghi/ristoranti, con mansioni di pulizia, lavori di lavanderia, di servizio

e di accoglienza clienti; ancora, l’attività di venditrice non qualificata, a

condizione che si tratti di un negozio con merce non troppo pesante

(abbigliamento, profumeria, maglieria, souvenir, gioielleria, alimentari) e che

consenta l’alternanza della postura (piccolo negozio a conduzione famigliare).

La consulente ha inoltre osservato che l’interessata potrebbe anche svolgere

attività leggere e ripetitive nel settore secondario, che consentono ogni tanto

di cambiare posizione, come nel settore del tabacco, dei tessili, della

plastica, della carta (doc. AI 35-2). La consulente ha quindi ritenuto che

sulla base di queste considerazioni il mercato del lavoro sia ancora sufficientemente

ampio da considerare l’interessata reintegrabile nel normale ciclo produttivo.

Va

qui innanzitutto ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, di fronte

ad un ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive presenti sul mercato, è

sufficiente che venga fatto riferimento alle tabelle statistiche salariali di

quel settore (STFA inedita 5 giugno 2001 in re A, I 324/00, consid. 2b).

Inoltre,

come visto in precedenza, conformemente ad un principio generale applicabile

anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all’assicurato incombe l’obbligo

di diminuire il danno, mettendo a frutto la sua residua capacità lavorativa, se

necessario, in una nuova professione.

Dalla

persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti

esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso

concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali,

l’età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il

mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell’attività lavorativa

(DTF 113 V 28 consid. 4; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità

professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto

teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum

IVG, Zurigo 1997, pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità

congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK

1984.

pag. 347).

Ciò non

è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata,

che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo

esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un

datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss

des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).

Infine,

il TFA, in una sentenza del 25 febbraio 2003 nelle cause P. (U 329-330/01), ha

ribadito che se da una parte è compito dell’amministrazione rispettivamente del

giudice indicare possibilità di lavoro concrete, dall’altra non vanno poste

esigenze troppo elevate:

"

(…)

4.7

La tesi cantonale, in quanto conforme alla

giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a

quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi

con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro sufficiente

in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non

pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda

anche sentenza del 4 aprile 2002

in re W., I 401/01, consid.

4c.). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale

femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in

cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare appunto

nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e

controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità di cambiare

frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale ambito bisogna

pure considerare la ancor giovane età dell'interessata con conseguente

presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR

1995.

UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata del 4

aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).

Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità di

lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste

esigenze esagerate.

È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In

proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto

il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296

consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).

Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli

inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa

dell'interessata comporterà.

Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né

inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle

assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto

può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo

possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297

consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52

consid. 3d e 114 V 285 consid. 3).

In quanto infondato su questo punto il ricorso di

P.________ va quindi respinto. (…)"

In

concreto, tenuto conto degli aspetti reumatologici e vista la

giurisprudenza appena esposta, questo TCA ritiene che sul mercato del lavoro

equilibrato che entra in considerazione vi sono delle attività esigibili da

parte dell’assicurata. Specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel

settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di

mera sorveglianza – fisicamente assai leggere – che non presuppongono

particolari attitudini intellettuali e che possono essere

svolte sia in posizione seduta che eretta (per es. attività d’incasso,

d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità

anche di variare frequentemente la postura.

2.10.1

Per

calcolare il reddito da valido, secondo la giurisprudenza del TFA, è

decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,

quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla

rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e

23.

maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid.

3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito

dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag.

560.

pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni

caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro

(RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, si può ricorrere a

dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (Pratique VSI 1999 pag. 248

consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I

56/02).

Nel

caso in esame, l’Ufficio AI ha preso in considerazione quale reddito da valida

l’importo di fr. 42'055 percepito dall’assicurata nel 2003, conformemente a quanto

indicato dal precedente datore di lavoro, __________ in data 31 luglio 2003

(doc. AI 66), adeguato al 2004 per un reddito pari a fr. 42'349.

L’assicurata

non ha contestato tale ammontare.

2.10.2

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle

principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del

25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).

La

consulente ha calcolato il reddito da invalido che l’assicu-rata potrebbe conseguire

in attività del settore secondario e terziario, che coprono buona parte delle

attività non qualificate presenti sul territorio, facendo riferimento ai dati

statistici salariali, emanati periodicamente dall’Ufficio federale di statistica

e noti come Tabelle RSS, in attività semplici e ripetitive, esigibili per

l’assicurata all’80%, applicando una riduzione supplementare del 10% (5% per lavori

leggeri e 5% per motivi personali e professionali), per un importo di fr. 30'101

(doc. AI 35-3 e doc. AI 7).

L’assicurata

ha contestato questo valore, rilevando di non potere lavorare nemmeno al 50%.

Tale

critica non può essere accolta, ritenuto che, come ricordato in precedenza, le

sue condizioni di salute sono state accuratamente e dettagliatamente valutate

in sede medica.

Questo

Tribunale non ha quindi motivo per distanziarsi da quanto stabilito

dall’amministrazione.

Dal confronto tra

il reddito da valida di fr. 42'349 e

il reddito da invalida, calcolato sulla base dei dati statistici, tenendo conto

di una capacità di lavoro residua dell’80% e dell’ulte-riore riduzione del 10%

stabilita dalla consulente IP, di fr. 30’101, si ottiene un grado d'invalidità

del 29%, percentuale che non dà diritto ad una rendita

d’invalidità, così come stabilito dall’Ufficio AI, ritenuto per il resto che la

consulente ha escluso ulteriori provvedimenti integrativi di natura professionale

(“l’età avanzata, la scolarità e l’esperienza professionale specifica

dell’assicurata non permettono di proporre una riqualifica professionale in

quanto l’assicurata non possiede né le capacità cognitive, né le competenze

scolastiche per affrontare un progetto simile”, cfr. rapporto 20 maggio

2005, doc. AI 35-3).

Per

completezza, va fatto presente che, conformemente ad una recente giurisprudenza,

il TFA ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13,

che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006

nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Pertanto,

nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i

valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come

sin’ora confermato dal TCA.

Tale

circostanza non ha in ogni modo alcuna ripercussione sul caso in esame. In

effetti, essendo i valori nazionali maggiori di quelli regionali, il grado d’invalidità

risulterebbe ancora inferiore a quello stabilito in base alla tabella TA13; in

entrambi i casi il tasso d’incapacità al guadagno risulta comunque essere inferiore

al minimo pensionabile del 40%.

Alla

medesima conclusione si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo

aggiornare i redditi (da valido e da invalido) fino al 2006 (come visto, occorre

valutare se vi è stata una modifica di

rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al momento della

decisione impugnata, cfr. consid. 2.5. in fine).

In

conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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