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Decisione

32.2006.120

Accertamenti eseguiti dall'amminstrazione a seguito del precedente rinvio del TCA. Discrepanza della determinazione del reddito da invalido tra Ass. militare e AI; in casu quello dell'UAI è corretto.

2 maggio 2007Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti, tra cui alcuni presso la SUVA, Divisione assicurazione

militare, con decisione 20 giugno 2005 l’Ufficio AI ha riconosciuto

all’assicurato un quarto di rendita (41% d’invalidità) dal 1° settembre 1999 e

confermato la mezza rendita dal 1° ottobre 2000 sulla base delle seguenti motivazioni:

"

Nel caso specifico,

secondo i disposti di cui a sentenza 17.11.03 del TCA si è trattato di definire

l'eventuale diritto a rendita per il periodo precedente la decorrenza

dell'attuale prestazione percepita (rendita del 52% dall'1.10.2000), quindi con

una retroattività massima di un anno dalla data della richiesta di prestazioni

(4.9.2000).

In merito bisogna considerare il fatto che l'assicurato

allora risultava occupato professionalmente nella misura del 50%, e a beneficio

già di una rendita dell'UFAM nella misura del 50%.

Nell'ambito della definizione del diritto alla mezza

rendita, il calcolo economico (capacità di guadagno residua) è stato effettuato

tenendo in considerazione il fatto che il richiedente risultava medicalmente abile

al lavoro in misura completa per attività compatibili con il danno alla salute

presentato. Questo presupposto era quindi valido a maggior ragione per il

periodo precedente l'evoluzione dello stato di salute che ha portato alla

presentazione della richiesta Al e quindi all'assegnazione di una mezza

rendita.

Per la definizione del grado Al per gli anni 1999 e

2000, possiamo quindi confrontare il reddito presumibile da invalido pari a fr. 35'000 (come da giurisprudenza in vigore in quegli

anni), con quanto l'assicurato avrebbe verosimilmente potuto percepire nell'esercizio

della sua professione senza il danno alla salute, pari a fr. 59'737 (salario aggiornato al 1999). Il raffronto di

tali redditi permette di definire la perdita economica nella misura del 41%.

Decidiamo pertanto:

• Risultano pertanto assolti i presupposti per

l'assegnazione di un quarto di rendita (grado 41%) dall'1.9.1999 (pagamento

retroattivo massimo di un anno dalla richiesta di prestazioni) al 30.9.2000 e

una mezza rendita (grado 52%) dall'1.10.2000 in poi." (Doc. AI 8)

1.5. Con

decisione 6 giugno 2006 l’Ufficio AI ha respinto l’opposizione dell’assicurato,

facendo presente quanto segue:

"

L'assicurato contesta esclusivamente il grado

d'invalidità ritenuto dall'UAI a partire dal 1° ottobre 2000.

Anzitutto, per quanto riguarda la tesi secondo la quale

nel 2004 l'UFAM avrebbe confermato il diritto ad una rendita intera (grado

d'invalidità del 73%), va sottolineato che l'ufficio chiariva: "contrariamente

a quanto deciso in occasione dell'assegnazione della rendita di invalidità a

tempo indeterminato nel 2001 (..) il TCA con Sentenza emessa il 17 novembre

2003 (...) ha statuito un ipotetico reddito annuo pari a (..), sconfessando

esplicitamente il modo di procedere del nostro ente sia sulle cifre che sulle

fonti (..). Ne consegue questo grado di invalidità: (..) fr. 33

981.00 X 100 : 69 399.00 = 48.96 arrotondato al 50%" (rapporto 22 settembre 2004 del Servizio esterno - doc 1067).

Se si è deciso di "soprassedere per il momento

ad una revisione" (scritto UFAM 29 settembre 2004 - doc. 1068) è stato

solo perché la situazione rispetto al momento dell'assegnazione della rendita

non presentava i necessari requisiti secondo disposizioni interne all'assicurazione

militare.

Ora, come sottolineato il 17 novembre 2003 dal TCA con

decisione cresciuta in giudicato, "alla valutazione in merito alla

piena capacità lavorativa del ricorrente in attività adeguate riportata dal

(...) medico specialista delle affezioni di cui (...) RI 1 è portatore, nel

circostanziato ed esaustivo rapporto peritale" - sulla base del quale

l'UAI ha stabilito un'invalidità del 52% - "va

prestata adesione".

Riguardo ai pretesi peggioramenti del proprio stato di

salute, il Signor RI 1 segnalava che, qualora non si fossero verificati "netti

miglioramenti, avrebbe potuto sottoporsi "ad una operazione assai importante,

protesi complete alle ginocchia".

Dalla documentazione medica richiesta all'assicurazione

militare il 23 febbraio 2006 non risulta essersi resa necessaria alcuna operazione.

Nemmeno emerge la necessità d'esperire ulteriori accertamenti medici.

Stante quanto precede, costatato come quanto deciso

riguardo al diritto alla rendita per il periodo precedente il 1 ° ottobre 2000

non sia stato messo in discussione e considerato come a partire da tale data il

grado d'invalidità stabilito dall'UAI sia a suo tempo stato ritenuto corretto

pure dal TCA, in assenza di nuovi elementi atti ad inficiare gli accertamenti

economici e medici esperiti dall'amministrazione, la decisione impugnata può

solo essere confermata." (Doc. AI 2)

1.6. Contro

la succitata decisione su opposizione, l’assicurato ha introdotto il presente

tempestivo ricorso, con cui ha osservato:

"

Dal 1971 ho lavorato

presso le Guardie Fortificazioni di __________.

Con effetto al 1. agosto 2001 a causa di motivi di

salute mi è stata erogata una rendita dl 50%.

Con decisione del 26 ottobre 2001 (in allegato)

dell'Assicurazione Militare mi viene assegnata una rendita e grado di

invalidità del 73%.

Così stando le cose siccome il grado di invalidità

stabilito dall'assicuratore LAM è superiore al 66 2/3% anche l'assicuratore AI

deve corrispondere una rendita intera.

Il mio medico curante Dott. __________ attesta con

certificato medico del 11 dicembre 2002 un'inabilità al lavoro totale al 100%

tuttora valida.

Avrei dovuto sottopormi ad un delicato intervento

chirurgico alle vertebre cervicali (Dott. __________) ma l'Assicurazione

Militare (dott. __________) mi ha negato l'intervento perché è troppo

rischioso, infatti la possibilità di una paralisi totale era dietro l'angolo.

Sono stato visitato dal Prof. __________ di __________

(rapporto allegato) il quale mi ha comunicato anch'egli di rimandare

l'intervento per la delicatezza dello stesso.

Nel 1986 mi è stato impiantato nel corpo dal prof.

Siegfried presso la Clinica __________ di __________ uno stimolatore, il quale

ha una funzione alleviante per problemi alla schiena e alle gambe.

Con la rendita AI al 52% stabilita dall'Ufficio AI di

Bellinzona dovrei ancora lavorare ma l'Assicurazione Militare non me lo

permette essendo al 73% in AI. Cosa devo fare?

Alla luce dei fatti sopra citati chiedo pertanto quanto

segue:

la mia opposizione venga accolta e che mi sia

riconosciuta una rendita AI pari al 73% come riconosciuta dall'A.M.F., onde

chiarire definitivamente la mia situazione mi sia data la possibilità per

un'ulteriore perizia medica consigliatami dal Dott. Fumagalli." (Doc. I)

1.7. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso e

la conseguente conferma della decisione impugnata.

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

2.2. Secondo

la giurisprudenza del TFA, nella procedura di ricorso di diritto amministrativo

l'oggetto impugnato è rappresentato, dal profilo formale, da una decisione

ai sensi dell'art. 5 PA, mentre, da quello sostanziale, dai rapporti giuridici

in essa regolati (DTF 125 V 415 consid. 2a, 124 V 20 consid. 1 e i riferimenti

ivi citati; cfr. pure DTF 110 V 48). L'oggetto litigioso configura per

contro il rapporto giuridico che, sulla base delle conclusioni ricorsuali,

viene effettivamente impugnato e portato, quale tema processuale, dinanzi al

giudice (di prima o seconda istanza; DTF 125 V 415 consid. 2a con riferimenti).

Stando a tale definizione, l'oggetto impugnato come pure quello litigioso si

riferiscono a uno (ad es.: diritto alla rendita) o più rapporti giuridici (ad.

es.: diritto alla rendita e diritto all'integrazione). Se pertanto il ricorso è

diretto solo contro alcuni dei rapporti giuridici regolati dalla decisione

querelata, per gli altri vale che essi fanno sì parte dell'oggetto impugnato,

ma non di quello litigioso (in questo senso anche DTF 118 V 313 seg. consid. 3b;

inoltre vedasi DTF 119 V 350 consid. 1b; cfr. STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 1.1).

2.3. Nel ricorso, l’assicurato ha chiesto che gli venga riconosciuto un

grado d’invalidità del 73%, così come stabilito dall’assicurazione militare con

decisione 26 ottobre 2001. Egli contesta pertanto la determinazione del grado

d’invalidità del 52% fissato dall’Ufficio AI a partire dal 1° ottobre 2000.

Occorre

qui ricordare che con la sentenza 17 novembre 2003, divenuta definitiva, la

scrivente Corte, distanziandosi dalla decisione 26 ottobre 2001 dell’UFAM,

aveva confermato la valutazione medica 18 settembre 2001 del dr. __________ (lo

specialista in reumatologia aveva attestato una piena capacità lavorativa in attività

adeguate), nonché il raffronto dei redditi operato dall’Ufficio AI.

Al riguardo il TCA aveva

evidenziato:

"

Nella fattispecie in

esame, a prescindere dal fatto che alla valutazione in merito alla piena

capacità lavorativa del ricorrente in attività adeguate riportata dal dr. ____________,

medico specialista delle affezioni di cui RI 1 è portatore, nel circostanziato

ed esaustivo rapporto peritale va prestata adesione (cfr. DTF 125 V 351 segg.), a giusta ragione l’assicuratore AI si è

discostato dalla determinazione del grado d’invalidità determinata dall’UFAM.

Come giustamente rilevato dall’Ufficio

convenuto nella risposta di causa, secondo la giurisprudenza del TCA in vigore

sino a qualche anno fa, il reddito in attività leggere e non qualificate,

svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato

per la manodopera maschile era di

fr. 35'000.-- annui, mentre per le donne tale reddito era di fr. 24'500.-- (fra

le ultime cfr. STCA inedita 27 ottobre 1999 in re T.S.; 15 novembre 1999 in re

F.P., 4 gennaio 2000 in re M.K., SVR 1996 UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11.).

Con sentenza 9 maggio 2000, pubblicata in DTF 126 V 75, il TFA ha tuttavia proceduto

ad un riesame completo della problematica.

L’Alto Tribunale ha dapprima ricordato che

il reddito da invalido va determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato

non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da

invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC

1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Per gli assicurati che, a causa

della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino

a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in

Considerandi

VSI 2002 pag. 64).

Con rapporto 25 marzo

2002.

il consulente ha quindi determinato, in applicazione dei dati salariali

statistici, il guadagno che l’assicurato potrebbe percepire in un’attività

leggera non qualificata (reddito da invalido) giungendo ad un importo di fr.

47'224.— (doc. AI 28).

Dal raffronto di tale

reddito con quello da valido esposto nella decisione 26 ottobre 2001 dell’UFAM

(fr. 72'955.--), vi è un discapito economico pari al 52% che apre il diritto

alla mezza rendita.

Visto quanto sopra, il reddito da invalido preso dall’UFAM ( 50%

di fr. 35'000) non rispecchia più la succitata giurisprudenza e quindi l’UAI

poteva discostarsi dalla decisione 26 ottobre 2001.” (STCA 17 novembre 2003

consid. 2.10).

Oggetto

del rinvio – di conseguenza oggetto della decisione ora impugnata - è pertanto

l’accertamento di un eventuale invalidità antecedente al 1° ottobre 2000.

A tale proposito, nella citata sentenza è stato evidenziato:

"

Infine, l’UAI ha fissato

al 1° ottobre 2000 il diritto alla prestazione assicurativa in parola, ossia

alla scadenza dell’anno di carenza (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) fatto decorrere

dall’11 ottobre 1999, ultimo giorno di lavoro, per motivi di salute,

dell’assicurato (cfr. perizia dr. __________ e questionario 12 gennaio 2001 dell'ex

datore di lavoro sub doc. AI 6).

Siccome, come visto, prima del mese di

ottobre 1999 l’assicurato è stato posto al beneficio di una mezza rendita

d’invalidità da parte dell’UFAM, occorre che l’amministrazione, alla quale vanno

retrocessi gli atti, si determini anche su un eventuale diritto alla rendita

per il periodo precedente il 1° ottobre 2000.

L’amministrazione dovrà inoltre tenere conto che, secondo la nuova giurisprudenza

citata al consid. 2.5., per il raffronto dei redditi fa stato il momento

dell’inizio del diritto alla rendita, nonché delle eventuali rilevanti

modifiche di tali redditi intervenute sino all’emanazione della decisione

contestata.”

Vero

che nel settembre 2004 l’assicurato è stato sottoposto da parte dell’assicurazione

militare ad una revisione della rendita e che in quell’occasione il grado

d’invalidità del 73% è stato confermato.

Ma

è altrettanto vero che, con rapporto 22 settembre 2004 il Servizio esterno

dell’UFAM ha rimarcato:

"

Guadagni annui:

• reddito

da non invalido:

reddito annuo dell'8. classe di funzione

dell'Amministrazione federale e indennità di residenza colonna 6: fr. 67 048.--

+ 2351.00 = fr. 69'399.--

• reddito

da invalido:

contrariamente a quanto deciso in occasione dell'assegnazione

della rendita di invalidità a tempo indeterminato nel 2001 (doc. 1002) il TCA con

Sentenza emessa il 17 novembre 2003 - cresciuta in giudicato, siccome il signor

RI 1 asserisce di non essersi opposto ha statuito un ipotetico reddito annuo

pari a fr. 47 224.-- realizzabile con una piena occupazione e in

attività compatibili con lo stato di salute dell'assicurato fr. 35 418.--,

sconfessando esplicitamente il modo di procedere del nostro ente sia sulle

cifre che sulle fonti (doc. 1049, pag. 11 e pag. 10).

Ne consegue questo grado di invalidità:

Reddito annuo da non invalido: fr.

69.

399.00

./ Reddito annuo da invalido esigibile: fr.

35.

418.00

Scapito economico: fr.

33.

981.00

Grado di invalidità: fr. 33 981.00 x 100 : 69 3999.00 =

48.96

arrotondato al 50%." (inc. ass. militare; doc. 5-11)

Del

resto, nella nota 29 settembre 2004 lo stesso UFAM aveva evidenziato:

"

A conclusione dei

chiarimenti intrapresi dal SE ed in considerazione dell'osservazione (TLG) in

calce al doc. 1067, in merito al calcolo del pregiudizio economico, nel

presente caso assicurativo, proponiamo di soprassedere per il momento ad una

revisione della rendita attualmente in corso." (inc. ass. militare; doc.

5-10).

In

conclusione, visto quanto sopra, la contestazione circa il grado d’invalidità successivo

al 1° ottobre 2000 dev’essere dichiarata irricevibile, poiché su tale questione

il TCA si è già espresso con la STCA 17 novembre 2003, cresciuta in giudicato.

Oggetto del contendere è unicamente il periodo antecedente al 1° ottobre 2000.

Nel

merito

2.4

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002

che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv.

1.

LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente

o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, pag. 216ss).

Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003,

gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66

2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°

gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto

ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita

se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al

50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado

d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che

l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2;

Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,

Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA e 28 cpv. 2 vLAI:

metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136

consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel

confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325

consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).

La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione

personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al proposito va precisato che, secondo una

sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per

il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su

opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque

tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se

nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata

una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità

essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di

decidere.

Tale

principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129.

V 222; cfr. anche STFA inedite 26

giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa

R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella

causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.5

Ritornando

al caso in esame, al fine di determinare l’eventuale diritto alla rendita

antecedente al 1° ottobre 2000, l’Ufficio AI ha chiesto all’UFAM d’indicare i periodi

d’incapacità lavorativa dal 1990 ed il salario percepito dall’assicurato nel

1991.

Sulla

scorta della documentazione acquisita, con nota 2 marzo 2005 il segretario-ispettore

AI ha evidenziato:

"

Nel caso specifico, secondo i

disposti di cui a sent. 17.11.2003 del TCA si tratta di poter definire l'eventuale

diritto a rendita per il periodo precedente la decorrenza dell'attuale

prestazione (inv. 52 % dal 01.10.2000), quindi con una retroattività massima di

un anno dalla data di presentazione della richiesta Al ( 04.09.2000).

In merito bisogna considerare il fatto che l'assicurato

allora risultava occupato professionalmente nella misura del 50 % e beneficiava

già di una rendita dell'UFAM nella misura del 50 %.

Nell'ambito della definizione del diritto alla mezza

rendita, il calcolo economico (CGR) è stato effettuato tenendo in

considerazione il fatto che il richiedente risultava medicalmente abile al

lavoro in misura completa per attività compatibili con il danno alla salute

presentato. Questo presupposto era quindi valido a maggior ragione per il

periodo precedente l'evoluzione dello stato di salute che ha portato alla

presentazione della richiesta Al e quindi all'assegnazione di una mezza rendita

di invalidità. Sino alla sent. 09.05.2000 del TFA la giurisprudenza in vigore

attribuiva un reddito presumibile da invalido di fr. 35000 annui per attività

leggere e non qualificate, svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un

mercato del lavoro equilibrato, per la manodopera maschile.

Per la definizione del grado Al per gli anni 1999 e

2000, possiamo quindi confrontare questo dato, con quanto il richiedente

avrebbe verosimilmente potuto percepire nell'esercizio della sua professione

senza il danno alla salute (fr. 59737.- nel 1999, vedi l'aggiornamento secondo l'indice

d'aumento dei salari nominali - La Vie Economique) Il raffronto dei suddetti

redditi permette di definire la perdita economica nella misura del 41,4%."

(Doc. AI 10)

In

merito al succitato apprezzamento questa Corte non ha nulla da eccepire.

Visto

un grado d’invalidità del 41,4%, il diritto al quarto di rendita è stato giustamente

fatto decorrere dal 1° settembre 1999, ossia un anno dalla richiesta di

prestazioni AI presentata il 4 settembre 2000. A tal riguardo, l’art. 48 cpv. 2

LAI dispone: “Se l’assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l’inizio

del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i dodici mesi

precedenti la richiesta, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA. Esse sono

assegnate per un tempo anteriore, se l’assicurato non poteva conoscere i fatti

motivanti il diritto e presenta la richiesta entro dodici mesi da quando ne ha

avuto conoscenza”.

2.6

Nel

ricorso l’assicurato fa valere che egli avrebbe dovuto sottoporsi ad una delicato

intervento chirurgico alle vertebre cervicali, negato dall’assicurazione militare.

La non necessità di tale intervento è stata rilevata dal dr. __________ con

rapporto 17 ottobre 1997 (doc. D). Il ricorrente ha poi fatto presente che nel

1986.

gli è stato impiantato nel corpo da parte del dr. __________

della Clinica __________ di __________ uno stimolatore per alleviare i dolori

alla schiena.

Queste

circostanze non incidono comunque sull’esito della presente vertenza, poiché

sono state già prese in considerazione nella perizia 18 settembre 2001 del dr. __________.

Inoltre,

dagli atti medici dell’assicurazione militare richiamati dall’Ufficio AI il 23

febbraio 2006 (doc. AI 3-1) non risulta comunque un peggioramento della situazione

valetudinaria.

In

data 17 novembre 2004 il ricorrente è stato sottoposto ad un intervento di atroscopia/artrolisi

al ginocchio sinistro, a seguito di una chondropatia di III grado. Dal relativo

rapporto operatorio del dr. __________, specialista in ortopedia e chirurgia

ortopedica, non risulta alcuna valutazione del grado d’inabilità lavorativa (inc.

ass.militare; doc. 5-4). Nel rapporto 12 settembre 2005 lo stesso specialista

ha comunque fatto presente di aver visto l’assicurato in giugno e luglio 2005

per dei dolori a livello della natica e del ginocchio sinistro, di aver

proceduto a delle infiltrazioni di cortisone con evoluzione favorevole al

controllo d’inizio settembre 2005 e di non aver riscontrato alcuna inabilità

lavorativa (inc. ass. militare; doc. 7.8).

Visto

quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso, nella

misura in cui è ricevibile, deve essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi

implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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