32.2006.120
Accertamenti eseguiti dall'amminstrazione a seguito del precedente rinvio del TCA. Discrepanza della determinazione del reddito da invalido tra Ass. militare e AI; in casu quello dell'UAI è corretto.
2 maggio 2007Italiano23 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2006.120
Data decisione, Autorità:
02.05.2007, TCA
Titolo:
Accertamenti eseguiti dall'amminstrazione a seguito del precedente rinvio del TCA. Discrepanza della determinazione del reddito da invalido tra Ass. militare e AI; in casu quello dell'UAI è corretto. Nessun grado d'invalidità pensionabile.
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.120
BS/td
Lugano
2 maggio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 giugno 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 6 giugno
2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe 1950, precedentemente attivo quale funzionario presso le guardie
delle fortificazioni, dal 1° agosto 1993 è beneficiario di una mezza rendita d’invalidità
erogata dall’allora Ufficio federale dell’assicurazione militare (in seguito:
UFAM; dal 1° gennaio 2005 l’assicurazione militare è gestita dalla SUVA).
Accertato un peggioramento delle condizioni di salute, con decisione 26 ottobre
2001 l’UFAM ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera dal 1° ottobre
2001. Ritenendo un’abilità al 50% in un’attività leggera non qualificata,
l’assicuratore militare aveva paragonato il reddito che l’interessato avrebbe
potuto percepire nel 2001 senza il danno alla salute (fr. 72'955.--), con il
reddito da invalido di fr. 17'500, giungendo ad un’incapacità al guadagno del
73% (cfr. inc. ass. militare, in doc. AI 5-137).
1.2. A
seguito della domanda di prestazioni AI per adulti presentata da RI 1, con proposta
di decisione 14 giugno 2002 – confermata mediante tre decisioni formali 28 novembre
2002 - l’Ufficio AI gli ha riconosciuto una mezza rendita, con effetto dal 1°
ottobre 2000. Valutata una piena abilità lavorativa in attività adeguate,
l’amministrazione aveva determinato un grado d’invalidità del 52%, risultante
dal raffronto tra il reddito da valido fr. 72'955.-- e quello da invalido di
fr. 35'418.-- (doc. AI 35- 38).
1.3. Con
sentenza 17 novembre 2003 (inc. 32.2003.2), cresciuta in giudicato, il TCA ha
parzialmente accolto ai sensi dei considerandi il ricorso presentato
dall’assicurato contro le decisioni formali 28 novembre 2002. Confermato il grado
d’invalidità del 52%, la scrivente Corte aveva rinviando gli atti all’Ufficio
AI affinché esaminasse l’eventuale diritto alla rendita per il periodo
precedente al 1° ottobre 2000, essendo stato il ricorrente posto al beneficio
da parte dell’UFAM di una rendita d’invalidità dal 1° agosto 1993 (doc. AI 20).
1.4. Espletati
Fatti
i necessari accertamenti, tra cui alcuni presso la SUVA, Divisione assicurazione
militare, con decisione 20 giugno 2005 l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurato un quarto di rendita (41% d’invalidità) dal 1° settembre 1999 e
confermato la mezza rendita dal 1° ottobre 2000 sulla base delle seguenti motivazioni:
"
Nel caso specifico,
secondo i disposti di cui a sentenza 17.11.03 del TCA si è trattato di definire
l'eventuale diritto a rendita per il periodo precedente la decorrenza
dell'attuale prestazione percepita (rendita del 52% dall'1.10.2000), quindi con
una retroattività massima di un anno dalla data della richiesta di prestazioni
(4.9.2000).
In merito bisogna considerare il fatto che l'assicurato
allora risultava occupato professionalmente nella misura del 50%, e a beneficio
già di una rendita dell'UFAM nella misura del 50%.
Nell'ambito della definizione del diritto alla mezza
rendita, il calcolo economico (capacità di guadagno residua) è stato effettuato
tenendo in considerazione il fatto che il richiedente risultava medicalmente abile
al lavoro in misura completa per attività compatibili con il danno alla salute
presentato. Questo presupposto era quindi valido a maggior ragione per il
periodo precedente l'evoluzione dello stato di salute che ha portato alla
presentazione della richiesta Al e quindi all'assegnazione di una mezza
rendita.
Per la definizione del grado Al per gli anni 1999 e
2000, possiamo quindi confrontare il reddito presumibile da invalido pari a fr. 35'000 (come da giurisprudenza in vigore in quegli
anni), con quanto l'assicurato avrebbe verosimilmente potuto percepire nell'esercizio
della sua professione senza il danno alla salute, pari a fr. 59'737 (salario aggiornato al 1999). Il raffronto di
tali redditi permette di definire la perdita economica nella misura del 41%.
Decidiamo pertanto:
• Risultano pertanto assolti i presupposti per
l'assegnazione di un quarto di rendita (grado 41%) dall'1.9.1999 (pagamento
retroattivo massimo di un anno dalla richiesta di prestazioni) al 30.9.2000 e
una mezza rendita (grado 52%) dall'1.10.2000 in poi." (Doc. AI 8)
1.5. Con
decisione 6 giugno 2006 l’Ufficio AI ha respinto l’opposizione dell’assicurato,
facendo presente quanto segue:
"
L'assicurato contesta esclusivamente il grado
d'invalidità ritenuto dall'UAI a partire dal 1° ottobre 2000.
Anzitutto, per quanto riguarda la tesi secondo la quale
nel 2004 l'UFAM avrebbe confermato il diritto ad una rendita intera (grado
d'invalidità del 73%), va sottolineato che l'ufficio chiariva: "contrariamente
a quanto deciso in occasione dell'assegnazione della rendita di invalidità a
tempo indeterminato nel 2001 (..) il TCA con Sentenza emessa il 17 novembre
2003 (...) ha statuito un ipotetico reddito annuo pari a (..), sconfessando
esplicitamente il modo di procedere del nostro ente sia sulle cifre che sulle
fonti (..). Ne consegue questo grado di invalidità: (..) fr. 33
981.00 X 100 : 69 399.00 = 48.96 arrotondato al 50%" (rapporto 22 settembre 2004 del Servizio esterno - doc 1067).
Se si è deciso di "soprassedere per il momento
ad una revisione" (scritto UFAM 29 settembre 2004 - doc. 1068) è stato
solo perché la situazione rispetto al momento dell'assegnazione della rendita
non presentava i necessari requisiti secondo disposizioni interne all'assicurazione
militare.
Ora, come sottolineato il 17 novembre 2003 dal TCA con
decisione cresciuta in giudicato, "alla valutazione in merito alla
piena capacità lavorativa del ricorrente in attività adeguate riportata dal
(...) medico specialista delle affezioni di cui (...) RI 1 è portatore, nel
circostanziato ed esaustivo rapporto peritale" - sulla base del quale
l'UAI ha stabilito un'invalidità del 52% - "va
prestata adesione".
Riguardo ai pretesi peggioramenti del proprio stato di
salute, il Signor RI 1 segnalava che, qualora non si fossero verificati "netti
miglioramenti, avrebbe potuto sottoporsi "ad una operazione assai importante,
protesi complete alle ginocchia".
Dalla documentazione medica richiesta all'assicurazione
militare il 23 febbraio 2006 non risulta essersi resa necessaria alcuna operazione.
Nemmeno emerge la necessità d'esperire ulteriori accertamenti medici.
Stante quanto precede, costatato come quanto deciso
riguardo al diritto alla rendita per il periodo precedente il 1 ° ottobre 2000
non sia stato messo in discussione e considerato come a partire da tale data il
grado d'invalidità stabilito dall'UAI sia a suo tempo stato ritenuto corretto
pure dal TCA, in assenza di nuovi elementi atti ad inficiare gli accertamenti
economici e medici esperiti dall'amministrazione, la decisione impugnata può
solo essere confermata." (Doc. AI 2)
1.6. Contro
la succitata decisione su opposizione, l’assicurato ha introdotto il presente
tempestivo ricorso, con cui ha osservato:
"
Dal 1971 ho lavorato
presso le Guardie Fortificazioni di __________.
Con effetto al 1. agosto 2001 a causa di motivi di
salute mi è stata erogata una rendita dl 50%.
Con decisione del 26 ottobre 2001 (in allegato)
dell'Assicurazione Militare mi viene assegnata una rendita e grado di
invalidità del 73%.
Così stando le cose siccome il grado di invalidità
stabilito dall'assicuratore LAM è superiore al 66 2/3% anche l'assicuratore AI
deve corrispondere una rendita intera.
Il mio medico curante Dott. __________ attesta con
certificato medico del 11 dicembre 2002 un'inabilità al lavoro totale al 100%
tuttora valida.
Avrei dovuto sottopormi ad un delicato intervento
chirurgico alle vertebre cervicali (Dott. __________) ma l'Assicurazione
Militare (dott. __________) mi ha negato l'intervento perché è troppo
rischioso, infatti la possibilità di una paralisi totale era dietro l'angolo.
Sono stato visitato dal Prof. __________ di __________
(rapporto allegato) il quale mi ha comunicato anch'egli di rimandare
l'intervento per la delicatezza dello stesso.
Nel 1986 mi è stato impiantato nel corpo dal prof.
Siegfried presso la Clinica __________ di __________ uno stimolatore, il quale
ha una funzione alleviante per problemi alla schiena e alle gambe.
Con la rendita AI al 52% stabilita dall'Ufficio AI di
Bellinzona dovrei ancora lavorare ma l'Assicurazione Militare non me lo
permette essendo al 73% in AI. Cosa devo fare?
Alla luce dei fatti sopra citati chiedo pertanto quanto
segue:
la mia opposizione venga accolta e che mi sia
riconosciuta una rendita AI pari al 73% come riconosciuta dall'A.M.F., onde
chiarire definitivamente la mia situazione mi sia data la possibilità per
un'ulteriore perizia medica consigliatami dal Dott. Fumagalli." (Doc. I)
1.7. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso e
la conseguente conferma della decisione impugnata.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Secondo
la giurisprudenza del TFA, nella procedura di ricorso di diritto amministrativo
l'oggetto impugnato è rappresentato, dal profilo formale, da una decisione
ai sensi dell'art. 5 PA, mentre, da quello sostanziale, dai rapporti giuridici
in essa regolati (DTF 125 V 415 consid. 2a, 124 V 20 consid. 1 e i riferimenti
ivi citati; cfr. pure DTF 110 V 48). L'oggetto litigioso configura per
contro il rapporto giuridico che, sulla base delle conclusioni ricorsuali,
viene effettivamente impugnato e portato, quale tema processuale, dinanzi al
giudice (di prima o seconda istanza; DTF 125 V 415 consid. 2a con riferimenti).
Stando a tale definizione, l'oggetto impugnato come pure quello litigioso si
riferiscono a uno (ad es.: diritto alla rendita) o più rapporti giuridici (ad.
es.: diritto alla rendita e diritto all'integrazione). Se pertanto il ricorso è
diretto solo contro alcuni dei rapporti giuridici regolati dalla decisione
querelata, per gli altri vale che essi fanno sì parte dell'oggetto impugnato,
ma non di quello litigioso (in questo senso anche DTF 118 V 313 seg. consid. 3b;
inoltre vedasi DTF 119 V 350 consid. 1b; cfr. STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 1.1).
2.3. Nel ricorso, l’assicurato ha chiesto che gli venga riconosciuto un
grado d’invalidità del 73%, così come stabilito dall’assicurazione militare con
decisione 26 ottobre 2001. Egli contesta pertanto la determinazione del grado
d’invalidità del 52% fissato dall’Ufficio AI a partire dal 1° ottobre 2000.
Occorre
qui ricordare che con la sentenza 17 novembre 2003, divenuta definitiva, la
scrivente Corte, distanziandosi dalla decisione 26 ottobre 2001 dell’UFAM,
aveva confermato la valutazione medica 18 settembre 2001 del dr. __________ (lo
specialista in reumatologia aveva attestato una piena capacità lavorativa in attività
adeguate), nonché il raffronto dei redditi operato dall’Ufficio AI.
Al riguardo il TCA aveva
evidenziato:
"
Nella fattispecie in
esame, a prescindere dal fatto che alla valutazione in merito alla piena
capacità lavorativa del ricorrente in attività adeguate riportata dal dr. ____________,
medico specialista delle affezioni di cui RI 1 è portatore, nel circostanziato
ed esaustivo rapporto peritale va prestata adesione (cfr. DTF 125 V 351 segg.), a giusta ragione l’assicuratore AI si è
discostato dalla determinazione del grado d’invalidità determinata dall’UFAM.
Come giustamente rilevato dall’Ufficio
convenuto nella risposta di causa, secondo la giurisprudenza del TCA in vigore
sino a qualche anno fa, il reddito in attività leggere e non qualificate,
svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato
per la manodopera maschile era di
fr. 35'000.-- annui, mentre per le donne tale reddito era di fr. 24'500.-- (fra
le ultime cfr. STCA inedita 27 ottobre 1999 in re T.S.; 15 novembre 1999 in re
F.P., 4 gennaio 2000 in re M.K., SVR 1996 UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11.).
Con sentenza 9 maggio 2000, pubblicata in DTF 126 V 75, il TFA ha tuttavia proceduto
ad un riesame completo della problematica.
L’Alto Tribunale ha dapprima ricordato che
il reddito da invalido va determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato
non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da
invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC
1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Per gli assicurati che, a causa
della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,
età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino
a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in
Considerandi
VSI 2002 pag. 64).
Con rapporto 25 marzo
2002.
il consulente ha quindi determinato, in applicazione dei dati salariali
statistici, il guadagno che l’assicurato potrebbe percepire in un’attività
leggera non qualificata (reddito da invalido) giungendo ad un importo di fr.
47'224.— (doc. AI 28).
Dal raffronto di tale
reddito con quello da valido esposto nella decisione 26 ottobre 2001 dell’UFAM
(fr. 72'955.--), vi è un discapito economico pari al 52% che apre il diritto
alla mezza rendita.
Visto quanto sopra, il reddito da invalido preso dall’UFAM ( 50%
di fr. 35'000) non rispecchia più la succitata giurisprudenza e quindi l’UAI
poteva discostarsi dalla decisione 26 ottobre 2001.” (STCA 17 novembre 2003
consid. 2.10).
Oggetto
del rinvio – di conseguenza oggetto della decisione ora impugnata - è pertanto
l’accertamento di un eventuale invalidità antecedente al 1° ottobre 2000.
A tale proposito, nella citata sentenza è stato evidenziato:
"
Infine, l’UAI ha fissato
al 1° ottobre 2000 il diritto alla prestazione assicurativa in parola, ossia
alla scadenza dell’anno di carenza (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) fatto decorrere
dall’11 ottobre 1999, ultimo giorno di lavoro, per motivi di salute,
dell’assicurato (cfr. perizia dr. __________ e questionario 12 gennaio 2001 dell'ex
datore di lavoro sub doc. AI 6).
Siccome, come visto, prima del mese di
ottobre 1999 l’assicurato è stato posto al beneficio di una mezza rendita
d’invalidità da parte dell’UFAM, occorre che l’amministrazione, alla quale vanno
retrocessi gli atti, si determini anche su un eventuale diritto alla rendita
per il periodo precedente il 1° ottobre 2000.
L’amministrazione dovrà inoltre tenere conto che, secondo la nuova giurisprudenza
citata al consid. 2.5., per il raffronto dei redditi fa stato il momento
dell’inizio del diritto alla rendita, nonché delle eventuali rilevanti
modifiche di tali redditi intervenute sino all’emanazione della decisione
contestata.”
Vero
che nel settembre 2004 l’assicurato è stato sottoposto da parte dell’assicurazione
militare ad una revisione della rendita e che in quell’occasione il grado
d’invalidità del 73% è stato confermato.
Ma
è altrettanto vero che, con rapporto 22 settembre 2004 il Servizio esterno
dell’UFAM ha rimarcato:
"
Guadagni annui:
• reddito
da non invalido:
reddito annuo dell'8. classe di funzione
dell'Amministrazione federale e indennità di residenza colonna 6: fr. 67 048.--
+ 2351.00 = fr. 69'399.--
• reddito
da invalido:
contrariamente a quanto deciso in occasione dell'assegnazione
della rendita di invalidità a tempo indeterminato nel 2001 (doc. 1002) il TCA con
Sentenza emessa il 17 novembre 2003 - cresciuta in giudicato, siccome il signor
RI 1 asserisce di non essersi opposto ha statuito un ipotetico reddito annuo
pari a fr. 47 224.-- realizzabile con una piena occupazione e in
attività compatibili con lo stato di salute dell'assicurato fr. 35 418.--,
sconfessando esplicitamente il modo di procedere del nostro ente sia sulle
cifre che sulle fonti (doc. 1049, pag. 11 e pag. 10).
Ne consegue questo grado di invalidità:
Reddito annuo da non invalido: fr.
69.
399.00
./ Reddito annuo da invalido esigibile: fr.
35.
418.00
Scapito economico: fr.
33.
981.00
Grado di invalidità: fr. 33 981.00 x 100 : 69 3999.00 =
48.96
arrotondato al 50%." (inc. ass. militare; doc. 5-11)
Del
resto, nella nota 29 settembre 2004 lo stesso UFAM aveva evidenziato:
"
A conclusione dei
chiarimenti intrapresi dal SE ed in considerazione dell'osservazione (TLG) in
calce al doc. 1067, in merito al calcolo del pregiudizio economico, nel
presente caso assicurativo, proponiamo di soprassedere per il momento ad una
revisione della rendita attualmente in corso." (inc. ass. militare; doc.
5-10).
In
conclusione, visto quanto sopra, la contestazione circa il grado d’invalidità successivo
al 1° ottobre 2000 dev’essere dichiarata irricevibile, poiché su tale questione
il TCA si è già espresso con la STCA 17 novembre 2003, cresciuta in giudicato.
Oggetto del contendere è unicamente il periodo antecedente al 1° ottobre 2000.
Nel
merito
2.4
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002
che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv.
1.
LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente
o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, pag. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003,
gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66
2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto
ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita
se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA e 28 cpv. 2 vLAI:
metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136
consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel
confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito va precisato che, secondo una
sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque
tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se
nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata
una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129.
V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5
Ritornando
al caso in esame, al fine di determinare l’eventuale diritto alla rendita
antecedente al 1° ottobre 2000, l’Ufficio AI ha chiesto all’UFAM d’indicare i periodi
d’incapacità lavorativa dal 1990 ed il salario percepito dall’assicurato nel
1991.
Sulla
scorta della documentazione acquisita, con nota 2 marzo 2005 il segretario-ispettore
AI ha evidenziato:
"
Nel caso specifico, secondo i
disposti di cui a sent. 17.11.2003 del TCA si tratta di poter definire l'eventuale
diritto a rendita per il periodo precedente la decorrenza dell'attuale
prestazione (inv. 52 % dal 01.10.2000), quindi con una retroattività massima di
un anno dalla data di presentazione della richiesta Al ( 04.09.2000).
In merito bisogna considerare il fatto che l'assicurato
allora risultava occupato professionalmente nella misura del 50 % e beneficiava
già di una rendita dell'UFAM nella misura del 50 %.
Nell'ambito della definizione del diritto alla mezza
rendita, il calcolo economico (CGR) è stato effettuato tenendo in
considerazione il fatto che il richiedente risultava medicalmente abile al
lavoro in misura completa per attività compatibili con il danno alla salute
presentato. Questo presupposto era quindi valido a maggior ragione per il
periodo precedente l'evoluzione dello stato di salute che ha portato alla
presentazione della richiesta Al e quindi all'assegnazione di una mezza rendita
di invalidità. Sino alla sent. 09.05.2000 del TFA la giurisprudenza in vigore
attribuiva un reddito presumibile da invalido di fr. 35000 annui per attività
leggere e non qualificate, svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un
mercato del lavoro equilibrato, per la manodopera maschile.
Per la definizione del grado Al per gli anni 1999 e
2000, possiamo quindi confrontare questo dato, con quanto il richiedente
avrebbe verosimilmente potuto percepire nell'esercizio della sua professione
senza il danno alla salute (fr. 59737.- nel 1999, vedi l'aggiornamento secondo l'indice
d'aumento dei salari nominali - La Vie Economique) Il raffronto dei suddetti
redditi permette di definire la perdita economica nella misura del 41,4%."
(Doc. AI 10)
In
merito al succitato apprezzamento questa Corte non ha nulla da eccepire.
Visto
un grado d’invalidità del 41,4%, il diritto al quarto di rendita è stato giustamente
fatto decorrere dal 1° settembre 1999, ossia un anno dalla richiesta di
prestazioni AI presentata il 4 settembre 2000. A tal riguardo, l’art. 48 cpv. 2
LAI dispone: “Se l’assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l’inizio
del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i dodici mesi
precedenti la richiesta, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA. Esse sono
assegnate per un tempo anteriore, se l’assicurato non poteva conoscere i fatti
motivanti il diritto e presenta la richiesta entro dodici mesi da quando ne ha
avuto conoscenza”.
2.6
Nel
ricorso l’assicurato fa valere che egli avrebbe dovuto sottoporsi ad una delicato
intervento chirurgico alle vertebre cervicali, negato dall’assicurazione militare.
La non necessità di tale intervento è stata rilevata dal dr. __________ con
rapporto 17 ottobre 1997 (doc. D). Il ricorrente ha poi fatto presente che nel
1986.
gli è stato impiantato nel corpo da parte del dr. __________
della Clinica __________ di __________ uno stimolatore per alleviare i dolori
alla schiena.
Queste
circostanze non incidono comunque sull’esito della presente vertenza, poiché
sono state già prese in considerazione nella perizia 18 settembre 2001 del dr. __________.
Inoltre,
dagli atti medici dell’assicurazione militare richiamati dall’Ufficio AI il 23
febbraio 2006 (doc. AI 3-1) non risulta comunque un peggioramento della situazione
valetudinaria.
In
data 17 novembre 2004 il ricorrente è stato sottoposto ad un intervento di atroscopia/artrolisi
al ginocchio sinistro, a seguito di una chondropatia di III grado. Dal relativo
rapporto operatorio del dr. __________, specialista in ortopedia e chirurgia
ortopedica, non risulta alcuna valutazione del grado d’inabilità lavorativa (inc.
ass.militare; doc. 5-4). Nel rapporto 12 settembre 2005 lo stesso specialista
ha comunque fatto presente di aver visto l’assicurato in giugno e luglio 2005
per dei dolori a livello della natica e del ginocchio sinistro, di aver
proceduto a delle infiltrazioni di cortisone con evoluzione favorevole al
controllo d’inizio settembre 2005 e di non aver riscontrato alcuna inabilità
lavorativa (inc. ass. militare; doc. 7.8).
Visto
quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso, nella
misura in cui è ricevibile, deve essere respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi
implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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