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32.2006.122

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30 agosto 2007Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

I nostri cardiologi hanno però notato un

decondizionamento fisico generale (difficilmente reversibile), che causa

un'incapacità lavorativa del 50%.

Valutiamo l'A. abile al lavoro nella misura del

50% (presenza durante mezza giornata), come operaio addetto alla preparazione

di frutta e verdura.

Questa capacità lavorativa al 50%, è presente

dall'agosto 1997.

Precedentemente vi sono stati periodi d'incapacità

lavorativa non di lunga durata.

Dall'agosto del 1997, esiste una limitazione

della capacità lavorativa superiore al 20%.

Nel futuro non è da prevedere un miglioramento

dell'attuale capacità lavorativa.” (Doc. 29-15)

Nelle sue annotazioni del 10 giugno 2003 la

dr.ssa __________ del SMR ha contestato le conclusioni della perizia del SAM ed

ha osservato:

"

A. 56enne, macellaio fino al 1997 data del

cambiamento di attività in ragione di problemi al rachide e da allora addetto

all'impacchettaggio presso la __________ nella misura del 50%. Nel 1998

presenta richiesta di prestazioni AI; la perizia reumatologica conclude ad una

totale abilità lavorativa in attività consone con lo stato di salute come era

già di fatto quella svolta.

Nell'ottobre 2000 subisce un infarto miocardico,

ciò che giustifica nel 2001 una nuova richiesta di prestazioni. Dopo ricorso al

TCA, accolto, è richiesta ed eseguita una perizia SAM. Essa conclude,

unicamente sulla base della perizia cardiologica, che l'A. è inabile nella

misura del 50% anche in attività leggere invocando un

"decondizionamento" fisico. Sul piano reumatologico la situazione è

descritta come invariata dalla valutazione peritale eseguita nel 1998.

Non vi sono a nostro avviso elementi oggettivi

che dimostrino un'IL del 50% in attività fisicamente medio-leggere e leggere

dal 1997. In primo luogo dal

lato reumatologico la situazione è rimasta chiaramente invariata da allora e

dunque l'IL da quella data non sussiste.

In secondo luogo, la situazione cardiologica, che

mostra una funzionalità cardiaca intatta (FE 60%) non giustifica oggettivamente

limitazioni funzionali, peraltro non descritte nella perizia SAM, in attività

medio-leggere come quella svolta dall'A. Infatti la cicloergometria, svolta in

maniera completa, non pone limiti allo sforzo medio-leggero. Il

decondizionamento evocato come eventuale motivo di CL parziale è dovuto alla

scelta personale di lavorare al 50% nel 1997, non essendoci nessuna provata

limitazione funzionale alla base di questa scelta.

In conclusione riteniamo che non vi siano

elementi oggettivi che dimostrino un'IL del 50% nell'attuale attività

lavorativa come in altre attività fisicamente leggere a medio-leggere. Si

scrive al SAM per comunicare tale presa di posizione."

(Doc. 26-1)

Il 10 giugno 2003 la dr.ssa __________ ha indirizzato

al dr. __________ del SAM uno scritto nel quale ha rilevato:

" (...)

Ø In primo luogo

non sussiste inabilità lavorativa a partire dal 1997 poiché non vi è nessun

elemento medico oggettivo che dimostri limitazioni funzionali nell'attività di

magazziniere (svolta dall'assicurato nella misura del 50% per scelta

personale). Infatti la perizia reumatologica eseguita dal dr. __________ nel

2002, oggettiva una situazione, dal lato reumatologico, invariata rispetto a

quella descritta dal dr. __________ nel 1998.

Ø In secondo

luogo, dal lato cardiaco, la presenza di una funzionalità cardiaca normale (FE

60%) e la cicloergometria che mostra una moderata diminuzione della capacità di

sforzo, permettono di asserire che l'assicurato non presenta limitazioni

funzionali in attività da leggere a medio-leggere. L'eventuale

decondizionamento cronico presentato dall'assicurato, se reale, sarebbe in

relazione alla scelta personale di lavorare al 50%.

In conclusione, non sussistono a mio avviso

limitazioni funzionali oggettive, che giustificano un'inabilità del 50% in

attività che implichino sforzi fisici di grado leggero o moderato." (Doc. 27-1+2)

Il 26 giugno 2003 il SAM ha preso posizione nel seguente

modo:

" (...)

1. Ci permettiamo di far notare che l'assicurato non ha mai svolto

l'attività di magazziniere; originariamente lavorava come macellaio (addetto

alla macelleria) e successivamente passò all'attività di operaio addetto

all'impacchettaggio, cernita di frutta e verdura (sempre presso lo stesso

datore di lavoro). La perizia del dr. __________ (specialista FMH in

reumatologia a __________), redatta il 17.08.1998, parla d'inabilità al lavoro

al 50% dal 18.08.1997 (precedentemente inabilità al 100%). Il dr __________,

specialista FMH in reumatologia a __________, che non ha eseguito una perizia,

ma un consulto per la perizia SAM, dice che non vi è un cambiamento rispetto al 1997, ma soltanto

riguardo alla schiena.

Considerandi

2.

Agli esami cardiologici eseguiti (in modo particolare

cicloergometria) si constata una diminuzione della tolleranza allo sforzo. Si

tratta di un decondizionamento difficilmente irreversibile. Tenendo conto di

questo e degli altri problemi il nostro consulente in cardiologia, dr. __________,

codifica un'incapacità lavorativa al 50%.

Facciamo notare che non è stato l'assicurato a cambiare lavoro ed a

scegliere di lavorare al 50%; questo cambiamento e questa percentuale è dovuta

al suo stato di salute.

Secondo noi medici SAM esistono limitazioni funzionali tali da

permettere soltanto un'attività al 50% nell'attività attualmente svolta

(operaio addetto all'impacchettaggio e cernita di frutta e verdura)." (Doc.

25-1)

Nella sua proposta medico del 20 agosto 2003 la

dr.ssa __________ ha ritenuto l’assicurato pienamente abile al lavoro in

attività che implichino sforzi fisici di grado moderato come quella svolta

presso il precedente datore di lavoro, osservando:

"

In conclusione, riprendendo gli atti medici

all'incarto ribadisco:

- la perizia del Dr. __________, eseguita nel 1998, conclude (pagina

9) che in un lavoro ottimalizzato come quello svolto dall'A. non vi è

limitazione della CL.

Fino

alla data dell'infarto, dicembre 2000, l'A. era dunque abile nella misura del 100%.

- La perizia cardiologica eseguita durante il soggiorno presso il SAM

il 6.12.2002 afferma chiaramente che le attività svolte dall'A. presso la

centrale __________ di __________ (sforzi fisici di grado moderato) dal lato

cardiologico sono esigibili nella misura del 100%.

Il

perito cita un eventuale decondizionamento muscolare che pare relativamente

improbabile in un uomo di 55 anni che ha continuato comunque a lavorare nella misura

del 50% in un lavoro manuale. Il perito cita come causa di questo

decondizionamento anche la patologia ortopedica, che è stata espressamente

dichiarata non invalidante dal perito ortopedico.

In conclusione si ritiene che l'A. è abile nella

misura del 100% in attività che implicano sforzi fisici di grado moderato come

quella svolta attualmente."

(Doc. 24-1)

L’amministrazione ha di conseguenza negato il

diritto a prestazioni. A seguito dell’opposizione dell’assicurato, nelle sue

annotazioni del 19 luglio 2004 il dr. __________ del SMR ha rilevato:

" (...)

Nelle conclusioni comuni il SAM definisce l'IL,

per l'ultima attività svolta, del 50% intesa come presenza sull'arco di mezza

giornata.

La richiesta di precisazioni al SAM non ottiene

risposta con elementi di conferma (vi è una piccola svista, quando si dice che

il consulente cardiologo definisce un'IL del 50%; si deve leggere IL 0% dal

lato cardiologico).

Per la determinazione dell'IL si deve tenere

conto dei seguenti fattori:

- stazionarietà del quadro clinico

(eccetto evento cardiol.).

- Ev. lieve progressione della

gonartrosi.

- Ma limiti funzionali per attività non

richieste all'ass.

- Assenza di patologia della sfera

psichica.

- Il

decorso è stato complicato da infarto del miocardio che ha richiesto rivascolarizzazione

con buon risultato.

- Dal lato

cardiologico non vi sono limiti funzionali aggiuntivi a quelli determinati per

l'apparato locomotore.

- Non vi

sono limiti aggiuntivi neppure per quanto riguarda la colonna vertebrale

rispetto a quelli determinati dall'ortopedico per le ginocchia.

- Il

decondizionamento, di per sé, non è una patologia. Il cardiologo afferma che è

difficile da superare; un'attività fisica serve a migliorare tale stato.

- Il

soprappeso, fattore prognostico negativo, può e deve essere combattuto dal

soggetto anche con attività fisiche.

Di conseguenza l'IL determinata dal SAM in modo

complessivo, anche sulla base della piccola svista citata può essere

riconosciuta al massimo per un 25% (vedi limiti reumatologici e ortopedici).

Ciò è già abbastanza favorevole a causa della pressoché stazionarietà dello

stato di salute (sempre con evento cardiaco acuto risoltosi)."

(Doc. 15-1+2)

Successivamente, con osservazioni del 24 aprile

2006, il dr. __________ del SMR ha indicato:

"

Dopo la decisione di rifiuto emanata dall'UAI

(10.12.1998) e confermata dalla Sentenza del TCA (04.05.2000), è accaduto un

nuovo evento di ordine medico. Si tratta di un infarto del miocardio occorso in

ottobre 2000, trattato con ricanalizzazione. Il decorso di questa affezione è

stato del tutto favorevole, senza ischemia residua, con conservazione della

funzionalità cardiaca e senza IL per l'attività svolta. La perizia SAM (16.01.2003) ha permesso di confermare

un’IL dello 0% dal punto di vista cardiologico.

All'occasione di questa perizia è stato

ugualmente valutato lo stato di salute dal punto di vista ortopedico,

reumatologico e psichiatrico. Questi diversi aspetti non sono stati giudicati

responsabili di limiti funzionali aggiuntivi a quelli precedentemente ritenuti.

Non si può dunque affermare che dopo la Sentenza

del TCA del 04.05.2000 sia subentrato un peggioramento duraturo dello stato

valetudinario (capacità di lavoro ed esigibilità) ed occorre oggettivamente

apprezzare immutata una situazione di fatto." (Doc.4)

L’Ufficio AI, pertanto, con decisione su

opposizione del 7 giugno 2006, ha confermato il rifiuto di prestazioni.

2.6

In sede

ricorsuale l’assicurato ha prodotto il certificato medico del 13 novembre 2006

del dr. __________, FMH in fisiatria, riabilitazione e reumatologia, del

seguente tenore:

"

Certifico che il paziente sopraccitato è in mia

cura dal 19.7.06 per le seguenti diagnosi:

- 1. Sindrome

cervico-toraco-lombovertebrale cronica su turbe

statiche (scoliosi toraco-lombare, ipercifosi toracale,

iperlordosi lombare) e modifiche alterazioni degenerative.

- 2. Gonartrosi

femorotibiale mediale destra: Stato dopo meniscectomia e plastica del legamento

crociato anteriore.

- 3. Cardiopatia ischemica su pregresso infarto

miocardio.

Attualmente il signor RI 1 lavora alla __________

al 50% (4 ore al giorno) come addetto alla preparazione e all'impacchettaggio

di frutta e verdura. Da notare che la temperatura del locale spesso non supera

i 15° e regolarmente la posizione del lavoro è in piedi con il tronco curvo in

avanti (in leggera flessione).

A periodi il paziente accusa lombaggini e

sciatalgie recidivanti che necessitano di trattamento manipolativo e

medicamentoso (Tilur Retard, Valium). Se cammina o sta in piedi a lungo si

accentuano i dolori al ginocchio destro. All'esame clinico spesso si riscontra

un lieve versamento articolare come segno di artrosi attivata.

Saltuariamente si presentano anche dolori alla

spalla sx, cervicalgia e cefalee occipitali. Ritengo che il signor RI 1, tenendo

conto delle patologie reumatologiche e dell'attività attuale, raggiunga una

capacità lavorativa massima del 50%." (Doc. V/bis)

In corso

di causa, questa Corte si è rivolta al dr. __________ del Servizio di

cardiologia e angiologia dell’Ospedale __________ di __________, chiedendo

alcune precisazioni in merito al consulto cardiologico esperito nell’ambito

della perizia SAM disposta dall’amministrazione, invitandolo pure a commentare

i pareri espressi dalla dr.ssa __________ e dal dr. __________ del SMR in

merito al grado di capacità lavorativa dell’interessato stabilito dal SAM (IX).

Questa è

stata la sua risposta, pervenuta al TCA in data 9 luglio 2007:

"

(...)

Avevo visitato il summenzionato paziente in data

05.12.2002

nel quadro di una perizia multidisciplinare SAM su incarico dell'Ufficio

AI.

Egli svolgeva la professione di addetto

all'impacchettaggio presso la __________, attività professionale con impegno

fisico leggero a moderato. Durante la valutazione cardiologica avevo constatato

oggettivamente una moderata diminuzione della capacità da sforzo che avevo

attribuito a cause non cardiache tra cui un decondizionamento fisico e un

sovrappeso. Non ho ritenuto pertanto che la patologia cardiologica fosse un

fattore limitante allo svolgimento di attività fisiche d'intensità moderata per

cui ho ritenuto che dal lato strettamente cardiologico il paziente era da

considerare abile al 100% nella sua professione.

Dal momento che si era oggettivata una

diminuzione della tolleranza allo sforzo si poteva ragionevolmente ammettere

una diminuzione dell'abilità professionale in mansioni con impegno fisico

moderato. Siccome la mia impressione era che difficilmente si poteva migliorare

la capacità di sforzo, mi ero permesso di suggerire ai medici responsabili del SAM

di considerare un'inabilità professionale del 50% nella sua professione. Questa

considerazione era però chiaramente espressa al di fuori della valutazione

prettamente cardiologica. Ribadisco quindi che dal lato strettamente cardiaco

l'abilità professionale era da considerare del 100%.

Preciso inoltre (4 riga pag. 2 della sua lettera)

che il decondizionamento non è sinonimo di diminuita tolleranza allo sforzo ma

è una delle cause della diminuzione della tolleranza allo sforzo. Nel soggetto

in questione il decondizionamento non è di causa cardiologica come pure la

diminuita tolleranza allo sforzo non è da attribuirsi al cuore.

Rispondendo alle motivazioni degli scritti della

dr.ssa __________ preciso quanto segue:

constato che non si contesta la valutazione

cardiaca da me effettuata che ritiene il soggetto abile al 100% nella sua

precedente professione. Si asserisce che non vi sono elementi oggettivi che

dimostrino una diminuzione della capacità da sforzo in attività da leggere a

medio-leggere. Il fatto però di aver eseguito alla prova da sforzo un carico

solamente da 1 min. a 125 watt costituisce, con tutti i limiti della prova da

sforzo su bicicletta, una chiara diminuzione della tolleranza allo sforzo di un

soggetto allora 55enne impiegato quale magazziniere alla __________ e a mio

avviso ciò poteva costituire una limitazione funzionale nell'adempimento della

sua attività. Ciò che non può essere affermato è che il decondizionamento

sarebbe in relazione alla scelta personale di lavorare al 50%.

Per quanto riguarda le annotazioni del dr. __________

confermo che dal lato cardiologico l'inabilità lavorativa era dello 0%.

Confermo pure il fatto che il decondizionamento non è una patologia e che il

sovrappeso può essere combattuto. L'impressione che avevo avuto durante la

visita era che nel soggetto in questione sia decondizionamento che sovrappeso

erano difficilmente migliorabili." (Doc. VIII)

2.7

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti;

Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella

causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa

G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988.

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo

fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con

l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta

a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

Il

TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore

probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito

dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du

SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul

motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard

du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du

contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

2.8

Nel caso di specie, richiamata la giurisprudenza appena

esposta in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale,

per le ragioni che seguono, non intravede ragioni che gli impediscano di far

proprie le conclusioni cui sono pervenuti i medici del SMR e in particolare il

dr. __________, il quale ha ritenuto l’assicurato inabile al 25% nella sua

professione di addetto all’impacchettaggio (doc. 15).

Rispetto alla precedente perizia del 17

agosto 1998 del dr. __________, spec. FMH in reumatologia, svolta

per conto dell’amministrazione – nella quale lo specialista era giunto alla

conclusione che l’assicurato (affetto da panrachialgie e sindrome

lombo-vertebrale cronica su disturbi statici e degenerativi di grado moderato e

esiti di morbo di Scheuermann della transizione dorso-lombare e della colonna

lombare superiore; gonalgie e moderato deficit funzionale del ginocchio destro

in stato dopo vari traumi distorsivi con rottura del legamento crociato

anteriore; ipercolesterolemia; stato dopo PSH a destra; stato dopo operazione

per epicondilite humeris radialis nel 1990-1991; stato dopo operazione per

ernia inguinale nel 1974) non presentava limitazioni della capacità lavorativa

in un’attività adeguata, come quella svolta di addetto all’impacchettaggio

(doc. 86-9 inc. Cassa malati) – la situazione del ricorrente è rimasta quasi

invariata, con solo una lieve progressione della gonartrosi, giustificante una

diminuzione della capacità lavorativa nell’attività di addetto all’impacchettaggio

del 25% (doc. 29/20).

Come rilevato dal dr. __________ nelle sue osservazioni del19

luglio 2004, la valutazione di un grado di inabilità del 25% “è già abbastanza favorevole a causa della pressoché stazionarietà

dello stato di salute (sempre con evento cardiaco acuto risoltosi” (doc. 15).

Secondo la perizia del SAM

del 16 gennaio 2003, l’assicurato presenta delle

limitazioni della capacità lavorativa nella misura, globalmente, del 25% con

riferimento alle problematiche ortopediche e reumatologiche, mentre che da un

punto di vista strettamente psichiatrico e cardiologico è totalmente abile al

lavoro.

Nell’ambito dei vari

consulti, infatti, è emerso che l’interessato non presenta nessuna incapacità

lavorativa dal punto di vista strettamente cardiologico (cfr. consulto del 6

dicembre 2002 del dr. __________, doc. 29/31-32) e non è affetto da patologia

psichiatrica (cfr. consulto del 6 dicembre 2002 del dr. __________, doc.

29/22-25).

RI 1, per contro, presenta

delle limitazioni sia con riferimento ai disturbi reumatologici, sia in

relazione alla problematica ortopedica.

Dal punto di vista

reumatologico lo specialista, dr. __________, nel suo rapporto peritale, lo

ha considerato inabile al 100% in attività pesanti, inabile al 25% sia in

attività leggere che implichino saltuariamente anche compiti mediamente

pesanti, sia nella sua attuale attività e completamente abile al lavoro in

attività prevalentemente sedentarie, che non implichino il sollevamento

ripetuto di qualunque oggetto al di sotto dell’altezza della vita, che evitino

movimenti ripetitivi di flessione/estensione delle ginocchia e che non

necessitino della posizione inginocchiata. Il perito ha indicato che la

problematica al ginocchio destro, in particolare, limita in modo importante lo

svolgimento di attività non adatte, mentre i problemi al rachide sono di entità

minore (cfr. consulto del 6 dicembre 2002 del dr. __________, doc. 29/17-21). Rispetto

alla precedente perizia del 17 agosto 1998 del dr. __________, dunque, si può

ritenere che vi sia stato un lieve peggioramento della situazione,

giustificante ora un grado di incapacità lavorativa del 25% in attività leggere

con saltuariamente anche compiti mediamente pesanti e nella sua attuale

attività.

Quanto all’aspetto ortopedico

e quindi alle distorsioni recidivanti del ginocchio destro con lesione del

menisco mediale e del legamento crociato anteriore e moderata gonartrosi

femoro-tibiale mediale destra, l’insorgente è stato considerato, per i problemi

al ginocchio destro, inabile al 20% nella sua attività di addetto

all’impacchettaggio presso __________ a causa della presenza di una moderata

gonartrosi e abile al 60% in quella di operaio e macellaio, a causa dei

problemi agli arti inferiori, in particolare al ginocchio destro (doc. 29-30).

Tale patologia ortopedica non ha subito mutamenti rilevanti

rispetto al passato (cfr. consid. 1.1.) e la lieve percentuale di inabilità al

lavoro, stabilita dal dr. __________, è stata giustificata dalla presenza di

una moderata gonartrosi.

Il TCA constata al riguardo che in occasione del precedente esame

medico circondariale esperito il 20 dicembre 1995 per conto dell’__________ il

dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, aveva evidenziato che dallo

studio radiologico del ginocchio destro del 20 dicembre 1995, paragonato con

quello del 28 febbraio 1989 e del 21 novembre 1989, non emergeva nessuna

progressione significativa delle alterazioni degenerative, ancora modeste,

femoro-tibiali mediali e femoro-patellari, giungendo alla conclusione che

l’assicurato era pienamente abile al lavoro, a partire dal 25 settembre 1995,

nella sua attività (allora) di macellaio (doc. 1-14 inc. LAINF).

Nel successivo rapporto d’uscita 2 novembre 2000 redatto dal dr. __________,

spec. FMH in ortopedia e Co-Primario della Clinica __________ di __________

veniva poi ribadito che dal raffronto tra le radiografie portate dal paziente e

quelle effettuate presso al clinica risultavano delle alterazioni degenerative

che non spiegavano pienamente la sintomatologia. In tale rapporto veniva

evidenziata, per quanto concerne la colonna vertebrale, che la stessa è consona

all’età, con discreti segni di spondilartrosi negli ultimi segmenti, a livello

L2/L3 una calcificazione del legamento longitudinale anteriore e vecchio morbo

di Scheuermann; quanto al ginocchio destro, veniva rilevata la presenza di uno

stato dopo ricostruzione del legamento anteriore, con discreti segni per

un’incipiente gonartrosi nel compartimento mediale con restringimento della rima

articolare (doc. 58-7). Al riguardo, nelle sue annotazioni del 16 agosto 2001

la dr.ssa __________ del SMR aveva sottolineato l’entità discreta delle

alterazioni degenerative visibili sulle radiografie effettuate presso la

Clinica __________ di __________ (doc. 57-1). Nel successivo rapporto d’uscita

dalla Clinica di __________ del 14 dicembre 2001 il dr. __________ ha

evidenziato un miglioramento della mobilità della schiena e di diverse

articolazioni, della forza muscolare e della sintomatologia dolorosa (doc.

43-3), miglioramento messo in evidenza anche dalla dr.ssa __________ nelle sue

osservazioni del 31 gennaio 2002 (doc. 40).

Il dr. __________, dopo

aver considerato che da un punto di vista strettamente cardiologico il

signor RI 1 è pienamente abile al lavoro nella sua attività, ha suggerito ai

periti del SAM di prendere in considerazione un’inabilità al lavoro del 50%, tenuto

conto di un decondizionamento generale difficilmente reversibile e di una

problematica ortopedica soprattutto alla schiena.

Tali riflessioni, fatte

proprie dai periti del SAM, sono state criticate dal SMR (cfr. consid. 2.5.).

Al fine di chiarire la questione, il TCA ha chiesto al dr. __________

alcune precisazioni. Nel suo scritto di risposta del 25 giugno 2007 lo specialista

ha ribadito che da un punto di vista strettamente cardiologico l’assicurato è

da ritenere pienamente abile al lavoro, indicando che il suggerimento per i

periti del SAM di considerare un grado di inabilità professionale del 50% nella

sua professione era stata “chiaramente espressa al di fuori della

valutazione prettamente cardiologica” (doc. VIII, sottolineatura della

redattrice). Il dr. __________ ha altresì rilevato che il decondizionamento non

è sinonimo di diminuita tolleranza allo sforzo, ma costituisce una delle cause

della diminuzione della tolleranza allo sforzo. Egli ha poi evidenziato che il

decondizionamento non è di causa cardiologica, come pure la diminuita

tolleranza allo sforzo non è da attribuirsi al cuore (doc. VIII,

sottolineature della redattrice).

Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che le

conclusioni dei periti del SAM non siano coerenti con quanto valutato dai

diversi specialisti nell’ambito dei loro consulti e non possano quindi essere

seguite. La percentuale di incapacità lavorativa del 50% nella precedente

attività suggerita dal dr. __________ ai periti del SAM per tenere conto del

decondizionamento e dei problemi ortopedici e non per motivi attinenti a

problemi cardiaci, fatta propria dai periti del SAM, non è infatti giustificata.

Entrambi i motivi addotti dal cardiologo a sostegno della sua

valutazione di una inabilità lavorativa del 50% per motivi non

cardiologici, esulano dal suo campo di specializzazione e non possono quindi

essere ritenuti validi. Da una parte, infatti, il decondizionamento, così come

la diminuita tolleranza allo sforzo, non sono di origine cardiologica,

come emerge chiaramente dalle risposte fornite dal dr. __________ alle

richieste di chiarimenti da parte del TCA (doc. VIII, sottolineatura della

redattrice).

Dall’altra, poi, i problemi ortopedici, invocati dal dr. __________,

sono stati oggetto di approfondita valutazione da parte del dr. __________, che

ha eseguito un consulto ortopedico in data 3 dicembre 2002 nell’ambito della

perizia SAM, giungendo alla conclusione che le patologie ortopediche rendono l’assicurato

inabile al lavoro al 20% nella sua professione. Inoltre, in nessun referto

medico il dr. __________ ha indicato che l’assicurato è abile al lavoro soltanto

in misura ridotta a causa della minor resistenza allo sforzo: lo specialista ha

per contro sempre ribadito che da un punto di vista strettamente cardiologico

l’assicurato è da ritenere pienamente abile al lavoro.

Stante quanto precede,

ritenuto che dal punto di vista strettamente cardiologico, così come da quello

psichiatrico, l’interessato è totalmente abile al lavoro, occorre concludere

che le limitazioni della capacità lavorativa derivano esclusivamente dai

disturbi ortopedici e reumatologici. Entrambe queste problematiche sono state

oggetto di valutazione peritale da parte del dr. __________ e del dr. __________:

questo Tribunale ritiene che tali perizie siano dettagliate,

approfondite e rispecchianti i parametri giurisprudenziali sopra ricordati

(cfr. consid. 2.7.) e possano quindi validamente costituire da supporto

probatorio al presente giudizio.

Il dr. __________,

come visto sopra, ha ritenuto, da un punto di vista strettamente ortopedico,

l’assicurato inabile al lavoro al 20% nella sua attività (doc. 29-30); il dr. __________,

dal canto suo, ha valutato globalmente, tenendo conto sia dei problemi

al ginocchio, sia dei disturbi al rachide, l’interessato inabile al 25% sia in

attività leggere che implichino saltuariamente anche compiti mediamente

pesanti, sia nella sua attuale attività (doc. 29-20).

I periti del SAM, nel loro rapporto peritale del

26.

giugno 2003, hanno evidenziato che tenendo conto delle patologie a livello

ortopedico e reumatologico l’assicurato raggiunge una capacità lavorativa del

75% nell’attività attualmente svolta (doc. 29-15).

Questa conclusione dei periti del SAM è poi stata

fatta propria dai medici SMR (doc. 15).

Tutto ben considerato, alla luce di quanto sopra

esposto, questo Tribunale ritiene di staccarsi dalle conclusioni della perizia

del SAM e di fare proprie quelle del SMR.

Pertanto, in base agli atti medici all’incarto e richiamato

inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per

ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute

(DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi

citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,

pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversiche-rungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione

(DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere

dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi

citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V

188.

consid. 2b), che l'assicurato è abile al 75% nella

sua precedente attività di addetto all’impacchettaggio, considerata attività

adeguata.

Nel certificato medico del 13 novembre 2006, prodotto

pendente causa, il dr. __________ ha indicato di avere in cura l’assicurato dal

19.

luglio 2006, attestando una sua incapacità lavorativa del 50% nella sua

professione, a causa di lombaggini e sciatalgie recidivanti (V/bis).

A tal

proposito, va ricordato che, a prescindere dal fatto che questo

documento non soddisfa le esigenze poste dalla giurisprudenza per poter

concludere circa l’esistenza di un peggioramento dello stato di salute (consid.

2.7

), esso si riferisce ad un periodo posteriore alla decisione impugnata, (avendo

lo specialista in cura l’insorgente solo dal 19 luglio 2006) e non può quindi

essere preso in considerazione. Per costante giurisprudenza,

infatti, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della

decisione su opposizione deferitagli sulla base della situazione di fatto

esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 7 giugno 2006

– quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali

elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla

decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid.

1.

, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

Si

ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4).

2.9

Si tratta

ora di esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. consid.

2.3

), ossia nel caso di specie il 1° dicembre 2003, ritenuto che il

peggioramento dello stato di salute, comportante un grado di inabilità

lavorativa del 25%, è stato accertato nel dicembre 2002 (cfr. perizia del dr. __________).

Nel caso concreto sono quindi determinanti i dati del 2002.

2.9.1

Per quanto

concerne il reddito da valido, questo Tribunale constata che nella

sua attività al 100% di macellaio presso __________ svolta prima

dell’insorgenza del danno alla salute, l’assicurato avrebbe potuto guadagnare,

nel 2001, fr. 4'060 al mese, pari a fr. 52'780, così come indicato dal

precedente datore di lavoro nel formulario compilato il 9 marzo 2001 (doc. 65).

Aggiornando tale dato al 2002 si ottiene un reddito da valido di fr. 53'730

(cfr. anche nota del funzionario incaricato, doc. 9).

2.9.2

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale

si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 seg..

In

questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della

determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione

professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino

indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza,

essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di

sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano

essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali

del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),

criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte

ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi

sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

2.9.3

Partendo

dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici

validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere

discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito

da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una

sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p.

250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed

applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per

l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore

dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la

propria giurisprudenza:

" In

data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,

direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle

assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in

molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da

invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di

salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare

utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,

cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e

per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza

federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine

di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario

conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del

danno alla salute), mi occorre sapere:

- possiamo

utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è

anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

- In caso di

risposta negativa:

Perché no? Quale

coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo

alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. V bis)

Il dottor __________ ha così

risposto in data 14 agosto 2000:

" (…)

Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito

per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è

possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità

regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità

statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori

dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua

lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista

statistico, per il Cantone Ticino.

In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998

(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di

qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

- Nel 1998

(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo

esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi

al mese (cfr. tabella TA13).

- È ancora

possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria

guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato,

il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente)

era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta

per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi

deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella

che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente

argomentazione:

" Se

si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una

legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido

per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF

124.

V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati

salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non

garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA

del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

Su questi

argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,

p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto

delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.

124-128;

D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du

Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in

CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo, "Sentenze recenti del

Tribunale cantonale delle assicurazioni", in Temi scelti di diritto

delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing & Lichtenhahn,

Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).

Nell’ambito

di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai

ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006),

la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva

informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

"

… la Corte plenaria del Tribunale federale delle

assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella

TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita

dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito

ipotetico da invalido."

In una

sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (cfr. SVR 2007 UV N. 17 e SZS/RSAS 2007

pag. 64), il TFA ha, per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno

spinto la Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena

citata:

"

(...)

8.2

In primo

luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8

Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere

esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe

considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza

giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle

nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle

prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.

8.3

Allo stesso

modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di

quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente

creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà

economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche

nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si

registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le

due regioni facciano parte della medesima grande regione

"MIttelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non

sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese

occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione

lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori

regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe

maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la

questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra

grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel

Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il

reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che

spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni

determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa

maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o

l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e

nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione

abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che

abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in

una di queste regioni e lavora in un'altra.

8.4

A ciò si

aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha

precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di

rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito

sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del

settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si

opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,

concernenti il settore pubblico e privato.

8.5

Non può

pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità

poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio

costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale

delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

In

un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:

"

Quanto alla questione della tabella applicabile

tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre

2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla

tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure

la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito

ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della

tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel

settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per

ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi

giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino

cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche

sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso

d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure.”

Alla luce

di questa chiara giurisprudenza federale, il reddito da invalido dovrà essere

d’ora in poi determinato dal TCA in applicazione dei valori nazionali (Tabella

TA1).

Spetta

semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo

riterranno opportuno.

Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza,

il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de

faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne

justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des

situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de

nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V

454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier,

"Droit constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna

2006, p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).

2.9.4

L’assicurato lavora in qualità

di addetto all’impacchettaggio nella misura del 50%, mentre da un punto di

vista medico, come esposto in precedenza (cfr. consid. 2.8.), egli è abile al

lavoro al 75%. Occorre dunque concludere che egli non sfrutta appieno la sua

capacità lavorativa residua. Pertanto, per determinare il reddito da invalido, non

si può considerare il salario realmente conseguito nella sua attività al 50%,

ma bisogna fare riferimento a dati teorici, prendendo in considerazione quanto

egli potrebbe guadagnare nella sua attività di addetto all’impacchettaggio,

ritenuta adeguata, al 75%.

Dal

questionario per il datore di lavoro compilato in data 9 marzo 2001 dalla

società cooperativa __________ risulta che l’assicurato, nel 2001, guadagnava,

per il suo lavoro al 50%, fr. 1'490 mensili, pari a fr. 19'370 all’anno (doc.

65). Per un grado occupazionale del 100%, quindi, il salario sarebbe stato, nel

2001, pari a fr. 38'740 e, dopo adeguamento, nel 2002, di fr. 39'437.

Considerato che l’assicurato è stato ritenuto in grado di svolgere la sua

attività al 75%, il reddito da invalido da prendere in considerazione ammonta a

fr. 29'578 (75% di fr. 39’437).

Alla luce

del reddito da valido di fr. 53'730.-- (cfr. consid. 2.9.1) il grado di

invalidità dell'insorgente risulta essere del 44.95% (arrotondato al 45%

secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2), percentuale

che dà diritto ad un quarto di rendita.

Il

ricorrente ha pertanto diritto ad un quarto di rendita di invalidità a

decorrere dal 1° dicembre 2003.

Da

notare, per inciso, che tale risultato corrisponde a quanto calcolato dalla

consulente IP nella sua valutazione del 25 gennaio 2005.

In

quell'occasione, la consulente ha ritenuto che, dal raffronto dei redditi tra

quanto l’assicurato avrebbe potuto guadagnare senza danno alla salute nella sua

attività di macellaio e quanto invece può conseguire, dopo il danno alla

salute, in attività leggere adeguate, al 75%, applicando inoltre sul reddito

statistico da invalido, una riduzione globale del 20%, risulta un grado di

invalidità del 41.85%, arrotondato al 42% (cfr. doc. 13-3).

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione del 7 giugno 2006 è annullata.

§§ L’Ufficio

AI è condannato a riconoscere all’assicurato un quarto di rendita di invalidità

a contare dal 1° dicembre 2003.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’UAI

verserà all’assicurato l’importo di fr. 800.— (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili parziali.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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