32.2006.123
In sede di revisione UAI attribuisce rendita intera per un periodo limitato,causa peggioramento dello stato di salute;poi,tornando lo stato di salute ad essere sovrapponibile a quello precedente,ripri
28 novembre 2007Italiano54 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2006.123
Data decisione, Autorità:
28.11.2007, TCA
Titolo:
In sede di revisione UAI attribuisce rendita intera per un periodo limitato,causa peggioramento dello stato di salute;poi,tornando lo stato di salute ad essere sovrapponibile a quello precedente,ripristina diritto a 1/2 rendita. A torto:dalla perizia giudiziaria non risulta nessun miglioramento
AFFEZIONE PSICHICA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 87 cpv. 3 OAI
art. 88a cpv. 2 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.123
cr/sc
Lugano
28 novembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 luglio 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 9 giugno
2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, classe
__________, impiegato delle __________, negli ultimi anni addetto alla pulizia delle
carrozze presso la stazione di __________, con decisioni del 27 marzo 2003 e del
10 aprile 2003 è stato posto al beneficio di una mezza rendita a partire dal 1°
ottobre 2000; a una rendita intera dal 1° gennaio 2001; a mezza rendita dal 1°
luglio 2001; a una rendita intera dal 1° febbraio 2002 e poi a mezza rendita d’invalidità
dal 1° maggio 2002, per un grado d’invalidità del 50% (doc. 30-35).
In sede
di revisione, avviata su richiesta del 15 ottobre 2004 dello psichiatra curante,
dr. __________ (doc. 41/1) e dopo l’esecuzione il 30 settembre 2005 di una
perizia psichiatrica ad opera del __________ (__________) di __________ (doc. 57/1-5),
con decisione del 10 marzo 2006 l’Ufficio AI, riconosciuto un peggioramento
dello stato psicopatologico dal 17 agosto 2004 al 29 settembre 2005, ha accordato all’assicurato una
rendita intera limitata al periodo compreso fra il 1° novembre 2004 e il 31
dicembre 2005, dopodiché, non avendo subito lo stato di salute altre modifiche,
ha ripristinato il diritto a mezza rendita (doc. 65/2-12).
1.2. A seguito
dell’opposizione dell’assicurato, rappresentato dal RA 1 - con la quale ha
contestato la valutazione peritale del dr. __________ del __________, rilevando
che non è più in grado di lavorare nemmeno al 50%, così come attestato dal dr. __________,
chiedendo quindi l’attribuzione di una rendita intera anche dopo il 31 dicembre
2005 (doc. 69) - con decisione su opposizione del 9 giugno 2006
l’amministrazione, rilevata la correttezza della perizia psichiatrica del __________,
ha confermato l’attribuzione all’assicurato di una mezza rendita a partire dal
1° gennaio 2006, dato che dal punto di vista medico è stato appurato che egli
può continuare a svolgere al 50% la sua precedente professione (doc. 73).
1.3. Contro la
decisione su opposizione l’assicurato, sempre rappresentato dal RA 1, ha inoltrato
un ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di una rendita intera.
Sostanzialmente
egli contesta la valutazione peritale del dr. __________, contraddetta dal
parere dello specialista curante, dr. __________, il quale ha invece ritenuto
l’assicurato totalmente inabile al lavoro (cfr. doc. I).
1.4. In data 13
settembre 2006 la patrocinatrice ha chiesto al TCA di accelerare la pratica,
viste le continue telefonate e le minacce da parte del suo assistito, affetto
da “depressione che tende al possibile suicidio e questa attesa, in
particolare dal punto di vista delle scarse finanze, porta ad un’ossessione
verso le persone più vicine, tra le quali la sottoscritta” (doc. III).
1.5. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la correttezza della propria
decisione, ha postulato la reiezione del ricorso, osservando che:
"
(...)
In merito ai referti medici proposti con
l'opposizione, citati nell'allegato ricorsuale, lo scrivente Ufficio rinvia
alla valutazione medica posta dal Servizio Medico Regionale dell'AI (SMR) (doc.
AI n. 71-1). Il SMR ha ritenuto che i certificati medici non hanno permesso di
oggettivare una modifica sostanziale dello stato di salute psichiatrico
dell'assicurato e che la recente crisi è da correlare alla decisione dell'Ufficio
AI di non accordare una rendita intera." (Doc. IV)
1.6. Con scritto
30 gennaio 2007 la patrocinatrice ha sollecitato l’evasione della causa, rilevando:
"
(...)
Sono consapevole che le cause sono tante e
pertanto necessitano di tempo.
Mi permetto tuttavia di rivolgermi a lei per
sollecitare, se possibile, questa causa che è diventata per me un grande peso,
fino ad un'ossessione. RI 1, infatti, mi tartassa giornalmente, con tanto di
pianti, per sapere se la tanto attesa lettera sia arrivata o meno. Inutile
tranquillizzarlo, anche perchè RI 1, con le 14 pastiglie che prende
giornalmente, non è in grado di assimilare i miei consigli. In poche parole il
suo stato di salute è molto precario fino al totale esaurimento. Ha inoltre
anche difficoltà nel contatto con il mondo esterno, e nell'ambito familiare è
una vera catastrofe." (Doc. VI)
1.7. Pendente
causa il TCA ha invitato l’Ufficio AI a sottoporre gli scritti del dr. __________
al dr. __________, invitandolo a prendere posizione in merito (VII).
In data 5 marzo 2007 è giunta al TCA la presa di
posizione del dr. __________ (VIII), prontamente trasmessa alle parti (IX), con
facoltà di presentare osservazioni scritte.
1.8. Ritenuto
necessario l’espletamento di una perizia medica psichiatrica, con decreto del 9
maggio 2007 lo scrivente Tribunale ne ha affidato l’esecuzione al dr. __________
(XV).
Con
rapporto peritale del 12 luglio 2007 il dr. __________, dopo aver indicato che
teoricamente l’assicurato sarebbe abile al 100% nella precedente attività, ma
solo con riferimento ad un contesto lavorativo “come in precedenza”, ha
ritenuto l’interessato abile al 20%-25% in attività adeguate (XVI).
Il TCA ha
invitato le parti a prendere posizione in merito al succitato referto.
Con
scritto 23 luglio 2007 il patrocinatore ha rilevato, dopo aver consultato il
dr. __________, di concordare con le valutazioni del dr. __________, ma non
completamente con le sue conclusioni, ribadendo che l’interessato è, a causa
della gravità delle sue patologie, totalmente inabile la lavoro (XVIII).
Dal canto
suo, l’Ufficio AI, con scritto del 31 agosto 2007, ha osservato di avere sottoposto la
perizia del dr. __________ al vaglio del SMR, il quale ha ritenuto di non
potere avallare le conclusioni peritali, considerando la perizia giudiziaria
non concludente (XX).
1.9. In data 7
settembre 2007 il TCA ha chiesto al dr. __________ alcune precisazioni in
merito al suo referto peritale del 12 luglio 2007 (XXI).
La risposta dello specialista è giunta in data 27
settembre 2007 (XXII).
Tale scritto è stato trasmesso alle parti
(XXIII), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.
L’UAI ha espresso le proprie osservazioni tramite
scritto del 24 ottobre 2007 (XXIV + bis), mentre l’assicurato è rimasto
silente.
La presa di posizione dell’amministrazione è stata
trasmessa all’insorgente, con la facoltà di presentare osservazioni scritte. In
data 8 novembre 2007 la patrocinatrice del ricorrente, dopo aver sollecitato
l’evasione della causa (XXVII), ha osservato:
"
In aggiunta alle mie osservazioni riguardo il
caso RI 1 (lettera già imbucata qualche ora fa) mi sono dimenticata di una
precisazione sul contenuto delle affermazioni della perizia effettuata dal
signor dr. med. __________ riguardo “la precedente attività è esigibile al
100% ma questo in un contesto lavorativo come in precedenza”.
Nel contesto si intende l’attività che RI 1
svolgeva presso le __________. Un’attività che ora è stata totalmente
modificata (lavori di gruppo, conoscenze del materiale, audit, qualifiche, ecc)
e non da ultimo il rapporto di lavoro individuale con le __________. Già prima
del pensionamento, RI 1 non era più in grado di svolgere questa funzione e le
sue assenze (anche derivate da scatti d’ira) erano molto frequenti. I loro capi
lo allontanavano così dal lavoro alfine di evitare il peggio. Anche il lavoro
presso le __________ in generale è stato ormai modificato e si avvicina sempre
più come nel privato. Il ruolo anche sociale che le __________ avevano un tempo
è ormai in via di estinzione.
Sono infine dell’opinione che RI 1 non sarà in
grado di reggere ad un sistema lavorativo anche di semplice manovalanza dal
punto di vista psicologico ma in particolare sociale. Il suo livello di
comunicazione è inoltre nettamente peggiorato anche con la sottoscritta che lo
segue da diversi anni.” (Doc. XXVI)
Tale scritto è stato trasmesso
all’amministrazione (XXVIII), per conoscenza.
in
diritto
2.1. Il TCA è chiamato
a stabilire se a ragione l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato una
mezza rendita dal 1° gennaio 2006, oppure se, come da lui preteso, deve
essergli riconosciuta una rendita intera anche dopo il 31 dicembre 2005.
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita
se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.3. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della
grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o
d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi
invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata
soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili
non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con
effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991
nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P.
P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia
possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da
influire sulla perdita di guadagno.
2.4. Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;
RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.
3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella
causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.5. Per quanto
attiene allo stato di salute, l'assicurato rimprovera all’Ufficio AI di non
aver tenuto debitamente conto delle sue condizioni psichiche, in particolare
dello scompenso acuto scatenato dalla decisione del 10 marzo 2006, che ha
ulteriormente compromesso il suo già precario stato di salute.
Nel caso di specie, l’amministrazione ha
incaricato il __________ (__________) di __________ di eseguire una perizia.
Nel dettagliato referto del 30 settembre 2005 il
dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, medico Capo-Servizio
__________ e il dr. __________, Direttore __________ - sulla base delle
risultanze degli atti contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti medici
eseguiti in occasione della visita del 29 settembre 2005 - hanno posto la
diagnosi di “sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media
gravità (ICD 10-F33.1); sindrome da disturbi psichici e comportamentali dovuti
all’uso di alcool e stato di astinenza (ICD 10-F10.3); disturbo di personalità
misto (ICD 10-F61.0) con aspetti immaturi e dipendenti” (doc. AI 57-3).
Quale
valutazione e prognosi i medici del __________ hanno osservato:
"
(...)
La valutazione clinica attuale del quadro
psicopatologico non mette in evidenza nessun segno obiettivo, né tantomeno
soggettivo che possa giustificare un peggioramento del quadro clinico, rispetto
a quello da me eseguito nella mia precedente perizia del 2002.
Egli presenta ancora uno stato delle funzioni
cognitive conservate e una forma di organizzazione del pensiero in parte
disturbata da una tendenza alla passività che egli ha messo in atto nell'arco
degli ultimi anni.
L'influsso maggiore sulla capacità lavorativa è
dato da uno stato di tensione endopsichica importante, accompagnato da una
moderata deflessione del tono dell'umore.
Si tratta quindi di un quadro psicopatologico di
media gravità e quindi da un punto di vista psichiatrico, l'assicurato presenta
un'incapacità lavorativa parziale, nella misura del 50%. La prognosi è
stazionaria a lungo termine. (...)" (Doc. AI 57-3)
In merito
alle conseguenze sulla capacità lavorativa, i periti __________ hanno
sottolineato quanto segue:
"
(...)
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO:
1. Menomazioni qualitative e quantitative dovute ai disturbi
constatati
1.1. A
livello psicologico e mentale:
Come detto sopra si tratta di una tendenza
dell'assicurato a presentare idee regressive nell'ambito di una alterazione
dell'ansia libera e del tono dell'umore che è di media entità.
1.2.A livello fisico:
Durante la mia intera valutazione non ho
osservato nessun segno obiettivo di dolore, sia nella mimica, sia nelle
posizioni del corpo. Soltanto all'inizio del colloquio egli tendeva a esagerare
un disturbo della deambulazione che non si è presentato all'uscita.
1.3.Nell'ambito sociale:
Appare contraddittorio nella sua descrizione in
quanto adduce di condurre una vita ritirata, ma ancora da un punto di vista
clinico sono conservate le funzioni dei rapporti interpersonali, in quanto egli
mantiene un contatto regolare con l'esterno, in particolare si occupa di portare
Fatti
i figli nelle diverse mansioni sportive e educative che devono fare, nonché
contatti con i parenti con i quali lavora insieme all'aperto.
2. Conseguenze
dei disturbi sull'attività attuale
2.1. Come
si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?
Come detto sopra, è la quota di ansia libera
elevata che provoca nell'assicurato una diminuzione del rendimento lavorativo.
2.2.L'attività attuale è ancora praticabile?
Sì. Nella misura del 50%.
2.4.È constatabile una diminuzione della capacità di lavoro?
Sì.
2.5. In
che misura?
Nella misura del 50%.
2.6. Da
quando esiste una limitazione della capacità di lavoro provata a livello
medico-teorico?
A partire dal 12.2.2001.
2.7.Quale è stato da allora lo sviluppo della limitazione della
capacità di lavoro?
Ha presentato momenti fluttuanti di peggioramento
con quelli di miglioramento. Al momento attuale egli presenta un'incapacità
nella misura del 50%.
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
2. È
possibile migliorare le capacità lavorative sul posto di lavoro attuale?
No.
3. L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?
Sì, sempre nella misura del 50%." (Doc. AI
57-4+5)
Al
riguardo, il dr. __________, medico SMR, nelle sue annotazioni 13 ottobre 2005 ha osservato che:
"
La perizia psi determina un impedimento del 50%.
Dalla documentazione risulta l'A. completamente
inabile dal 8.04 sino alla valutazione peritale.
Periodi di peggioramento vengono descritti nella
perizia.
Possiamo ammettere un peggioramento con un’IL completa
dal 8.04 al 8.05.
Da tale periodo va giudicato nuovamente inabile
al 50%." (Doc. AI 58-1)
A fronte della richiesta di precisazioni da parte
del funzionario incaricato in merito ai periodi di incapacità totale al lavoro
(doc. AI 59), il dr. __________, con osservazioni 22 dicembre 2005, ha chiarito:
"
Assicurato a beneficio rendita Al ½ dopo
valutazione peritale __________ 16.9.2002.
L'assicurato ha interrotto l'attività lavorativa
a partire dal 17.8.2004 con seguente prepensionamento da parte delle __________
a partire dal 1.2.2005.
Perizia psichiatrica del 30.9.2005 (__________):
Diagnosi: sindrome
depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità F33.1
Sindrome da disturbi psichici e comportamentali
dovuti all'uso di alcool e stato di astinenza F10.3
Disturbo
di personalità misto F61.0 con aspetti immaturi e dipendenti.
Assenza
di peggioramento dalla valutazione peritale nel 2002.
Conclusione: dalla documentazione a disposizione
risulta plausibile un peggioramento passeggero della patologia psichiatrica con
seguente IL del 100% dal 17.8.2004 come certificato dai medici curanti e come
riconosciuto dal servizio medico della Confederazione. La perizia psichiatrica
del 9.2005 ha per contro
permesso di costatare che l'assicurato mantiene ancora una capacità lavorativa
residua e che lo stato in occasione della perizia era sovrapponibile a quello
presente nel 2000.
Ritengo possibile che la sospensione
dell'attività lavorativa abbia aiutato a migliorare lo stato di salute.
Quindi
IL 100% dal 17.8.2004 al 29.9.2005
IL 50% dal 30.9.2005 (data perizia) continua,
prognosi non negativa."
(Doc. AI 60-1)
Con scritto del 25 gennaio 2006 indirizzato
all’Ufficio AI il curante, dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia,
ha rilevato:
"
La presente per aggiornarLa in merito alla
situazione clinica ed esistenziale del mio paz. in epigrafe Sig. RI 1.
Il Sig. RI 1 ha presentato uno scompenso acuto di
tipo psicopatologico molto preoccupante. Tutto ciò nel quadro di una complessa
e precaria situazione clinica di tipo psichiatrico oramai cronica nella sua
espressione sia psicopatologica che psicosociale e valetudinaria.
Il rischio di gesti inconsulti è molto elevato.
Tutto ciò è stato scatenato dalla decisione
dell'UAI di dimezzare la sua rendita, la qual cosa ha scatenato nel paziente
vissuti di angoscia esistenziale di tipo psicotico mai sopiti.
Con la presente pertanto La prego di voler
prendere in considerazione con il Sig. RI 1 la possibilità di rivedere la
decisione in questione. Ciò è di importanza prioritaria e non può essere
ritardata la misura tesa a rivalutare il caso, in considerazione anche delle
info. che Le ho trasmesso con la presente.
Da parte mia e dei miei collaboratori faremo il
possibile per far rientrare la crisi al più presto senza che il paz. sviluppi
derive pericolose. Il Vostro intervento è però prioritario e della massima
urgenza." (Doc. AI 64-1)
In data 23 marzo 2006 il dr. __________ ha
inviato il seguente scritto alla patrocinatrice dell’interessato:
"
Con la presente La aggiorno, così come richiesto, in
merito alla situazione clinica ed esistenziale del mio paziente citato in
epigrafe.
Considerandi
II signor RI 1 ha presentato uno scompenso acuto
di tipo psicopatologico molto preoccupante. Tutto ciò nel quadro di una
complessa e precaria situazione clinica di tipo psichiatrico oramai cronica
nella sua espressione psicopatologica, psicosociale e valetudinaria.
Il rischio di gesti inconsulti è molto elevato.
Tutto ciò è stato scatenato dalla decisione
dell'Ufficio A.I. di dimezzare la sua rendita d'invalidità, la quale cosa ha
sviluppato nel paziente vissuti di angoscia esistenziale di tipo psicotico mai
sopiti.
Alfine di tutelare lo stato di salute del mio
paziente sarebbe opportuno prendere in considerazione la possibilità di
rivedere la decisione in questione. Ciò è di importanza prioritaria e non può
essere ritardata la misura tesa a rivalutare il caso.
Da parte mia e dei miei collaboratori faremo il
possibile per far rientrare la crisi al più presto senza che il paziente
sviluppi derive pericolose." (Doc. AI 69-29)
Con certificato medico del 5 aprile 2006 il dr. __________,
FMH in medicina generale, ha attestato:
"
Con la presente confermo che conosco il paziente
sopracitato dal 1990. Negli ultimi anni ha sviluppato una grave sindrome ansioso-depressiva,
con delle terapie psichiatriche-psicoterapiche continue e regolari.
Deve assumere degli psicofarmaci ad alte dosi
(fino 15 pastiglie al giorno).
Anche dopo aver terminato il lavoro (16.08.04),
il paziente è in cura continua dal sottoscritto (colloquio ogni 2-3 settimane),
oltre alle terapie psicoterapiche regolari e endovenose (a intervalli
regolari), presso il Dr. __________ e presso la Clinica __________.
Il paziente non è in grado di riprendere un
lavoro regolare, neanche parzialmente.
La sua grave forma ansiosa-depressiva non ha una
prognosi favorevole."
(Doc. AI 69-30)
Al riguardo, con annotazioni del 24 aprile 2006
il dr. __________ si è così espresso:
"
Vedi nota medico del 22.12.2005 dopo perizia
psichiatrica del 30-9-2005.
Decisione UAI del 10.3.2006.
In fase di opposizione vengono presentati:
certificato dr. __________ del 25.1.2006:
reazione negativa nel senso di scompenso acuto in
seguito a decisione UAI di continuare a versare solamente ½ rendita.
Lettera dr. __________ del 23.3.2006: stesso
contenuto come la lettera del 25.1.2006.
Certificato medico del dr. __________ del
5.4
: il medico ritiene che l'assicurato non sia in grado di svolgere
nessuna attività lucrativa.
Valutazione: gli attuali certificati non
permettono di oggettivare una modifica sostanziale dello stato di salute
psichiatrico dell'assicurato. Da parte dei curanti l'assicurato veniva già
valutato inabile al 100%, valutazione non condivisa dal perito psichiatrico
nella sua recente valutazione. L'attuale "crisi" è in stretta
relazione con la decisione dell'UAI di non accordare una rendita 1/1."
(Doc. AI 71-1)
2.6
In sede
ricorsuale l’assicurato ha inoltre trasmesso al TCA lo scritto del 16 giugno
2006.
del dr. __________, indirizzato alla patrocinatrice, del seguente tenore:
"
Ho ricevuto oggi copia della decisione su
opposizione del 09.06.2006 concernente il mio paziente summenzionato.
Le segnalo che non condivido risolutamente e
decisamente questa infausta decisione dell'UAI.
In particolare segnalo questo per due ragioni
precise:
1.
Vi sono ragionevoli e fondati rischi di reazioni impulsive e
inconsulte di questo paziente; proprio a causa della sua psicopatologia di
fondo che lo rende - suo malgrado - inabile al lavoro nella misura da noi
richiesta.
Al di là di ciò,
questo stato di cose rischia di vanificare tutto quanto fino ad ora fatto, dal
punto di vista psicoterapeutico, psicosociale, psichiatrico e sociofamigliare.
In qualità di psichiatra curante ho voluto mettere in evidenza tutto ciò e -
ancora ora - per l'ennesima volta lo voglio ribadire. Trovo grave che non si
prenda in considerazione il parere di un curante e, addirittura, con questo atteggiamento
si vanifichi e si svilisca il difficile e oneroso lavoro sin qui fatto dal sottoscritto.
2.
Un secondo punto che voglio evidenziare è di ordine generale. Esso
fa riferimento al fatto che sempre più spesso l'UAI argomenta le sue prese di
posizione a sfavore dei pazienti aventi diritto con l'argomentazione seguente:
" La doc. medica
prodotta con l'opposizione, priva di elementi clinici oggettivi, non permette
tuttavia di rilevare una modifica sostanziale dello stato di salute, dal lato
psichico, dell'assicurato."
E ciò malgrado i
certificati attestino chiaramente lo stato psicopatologico dei pazienti nella
loro struttura e nel loro decorso clinico.
Trovo avvilente e
squalificante questo tipo di approccio nei confronti dello psichiatra curante,
della psichiatria in quanto tale, e dei pazienti psichiatrici che soffrono e
chiedono un giusto riconoscimento del loro stato valetudinario e clinico.
In effetti con
l'argomentazione addotta dall'UAI riguardante la presunzione di evidenziare,
quantificare, oggettivare e misurare i dati clinici (psichiatrici e psicopatologici)
oggettivi si elude qualsiasi tesi psicopatologica e clinica in campo
psicologico e psichiatrico. Qualsiasi elemento portato dal curante a sostegno
del suo convincimento clinico, scientifico (psicopatologico) ed esperienziale
potendo essere annullato e confutato con pseudoargomentazioni come quelle
addotte e ricordate sopra.
Mi preoccupa molto questo imbarbarimento delle
cosiddette scienze assicurologiche che pretendono di condizionare il lavoro dei
clinici nel loro lavoro a tutela dell'integrità psicologica, psicosociale,
psicodinamica dei loro pazienti.
Del loro benessere psicofisico, dei loro diritti,
della loro dignità clinica e morale, della loro realtà psicopatologica e
valetudinaria.
Non voglio qui infine toccare l'argomento
delicatissimo dei periti psichiatri che regolarmente lavorano per l'AI e che
ricevono incarichi regolari, continui, numerosi ... affinché questo stato di
cose non subisca varianti, nuovi stimoli, non venga messo in discussione, non
si valuti con il dovuto rispetto e la dovuta serietà scientifica
psicopatologica il reale quesito posto da questo tipo di pazienti!"
(Doc. A2)
Chiamato dal TCA ad esprimersi in merito alle
attestazioni del dr. __________, il dr. __________ in data 1° marzo 2007 ha comunicato:
"
(...)
Nella sua lettera del 25.01.2006 in cui il
collega attesta un peggioramento dello stato psichico dell'assicurato, avvenuto
a posteriori della esecuzione della mia perizia, ritengo di non essere tenuto a
rispondere in merito a questa sua dichiarazione, né ad esprimere dei giudizi in
quanto il ruolo per il quale sono stato incaricato da parte dell'ufficio
invalidità, è solo ed esclusivamente quello di perito.
Per quanto concerne la sua lettera del
16.06
, il collega non ha messo in evidenza nessuna osservazione diretta e
circostanziata sulla mia perizia e pertanto non sono in grado di rispondere in
merito." (Doc. VIII)
Considerate
le summenzionate contrastanti valutazioni mediche agli atti, questa Corte ha
ordinato l’esecuzione di una perizia medica a cura del dr. med. __________, FMH
in psichiatria e psicoterapia di __________.
2.7
Sulla base
delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto, dei colloqui clinici con
l’assicurato, nonché dell’esame psicodiagnostico, il dr. __________, ha posto
le diagnosi di “disturbo di personalità a carattere psicotico con dei tratti
antisociali e dipendenti; disturbo di personalità a carattere impulsivo ed
emotivo; disturbo dell’adattamento cronico a seguito di questo suo problema
psicopatologico di base” (doc. XVI pag. 8).
Il dr. __________
ha puntualizzato che dall’esame psicodiagnostico (fondato prevalentemente sul
risultato del test di personalità) emerge che l’assicurato è una persona
sensibilmente debilitata nelle proprie risorse psichiche e relazionali, in
quanto affetto da un disturbo di personalità di tipo psicotico con un carattere
impulsivo, che rende arduo se non impossibile l’adattamento ad un qualsiasi
nuovo ambiente socio-professionale (doc. XVI pag. 8).
Sulla base di tali premesse, il perito
giudiziario è quindi giunto alle seguenti conclusioni:
"
(...)
La configurazione personologica, la sua anamnesi
e il suo vissuto hanno strutturato in lui un particolare contesto
psicopatologico di base. Questa organizzazione non gli permette un adattamento
in un nuovo ambito lavorativo e nemmeno di riqualifica professionale.
Questo mi permette di concludere che l'assicurato
è da considerare inabile al lavoro nella misura superiore al 75%-80%. È
difficile datare l'inizio della sua incapacità lavorativa ma fondamentalmente
la ritengo dalle sue controversie intralavorative a cui ha reagito in modo
impulsivo ed interpretativo.
Se da un punto di vista prettamente reumatologico
e fisico il paziente presenta delle diminuzioni delle sue competenze lavorative
ridotte al 50% dal punto di vista psichiatrico lo ritengo comunque inabile alla
misura sopraccitata. Escludo che il paziente abbia delle sufficienti risorse di
riqualifica o ricollocamento operativo. (...)"
(Doc. XVI, pag. 8-9)
Rispondendo ai quesiti peritali, il dr. __________
ha rilevato:
"
(...)
Risposta ai quesiti postimi:
A) PROPOSTI DALLA PARTE CONVENUTA
1.
Descriva il perito lo status psichico dettagliato
dell'assicurato (diagnosi), con particolare riferimento alle risorse e deficit
a livello psicologico e sociale.
Il paziente presenta una struttura psicotica di personalità. Questa
affezione ne riduce nettamente le risorse. Sia personali sia sociali sia
lavorative.
2.
Vi sono patologie con influsso sulla capacità lavorativa?
Da quando? Valutazione prognosi? Come e quanto influiscono sulla capacità
lavorativa?
Sì
e questo da molti anni. Fintanto che il paziente era inserito in un contesto
lavorativo strutturato e abitudinario era in grado di svolgere la sua attività.
Ora
che non è più capace a svolgere questa attività e dovrebbe inserirsi in un
nuovo contesto lavorativo egli ha iniziato a manifestare tutta una serie di
sintomi psichici e psicosomatici come descritti in precedenza.
3.
La precedente attività svolta è esigibile? Se sì, in
che misura?
Secondo me la precedente attività è esigibile al 100% ma questo in
un contesto lavorativo come in precedenza. Una modifica sostanziale del suo
contesto gli impedisce di avere degli adattamenti congrui.
4.
In quale modo l'assicurato può far uso delle risorse
psichiche ancora disponibili?
Le risorse psichiche di questo assicurato sono estremamente limitate
e questo ad un contesto lavorativo come sopraccitato.
5.
In quali altre attività le residue capacità del soggetto
potrebbero essere utilizzate al meglio? Descrivere le caratteristiche che
l'attività deve presentare, nonché i limiti ai quali l'assicurato è
confrontato. È constatabile una riduzione della capacità di lavoro? Se sì in
che misura? Qualora non siano possibili altre attività: per quali motivi?
Secondo
le nostre osservazioni è difficile reinserire o reintegrare il soggetto a nuove
attività lavorative dove deve apprendere e confrontarsi con nuove situazioni e
altri compagni di lavoro. Tutto questo limita naturalmente le sue capacità di
risorse per un riadattamento professionale.
6.
Nella perizia psichiatrica del 30 settembre 2005 il Dr.
med. __________ ha valutato il caso indicando che "La valutazione
clinica attuale del quadro psicopatologico non mette in evidenzia nessun segno
obiettivo, nè tantomeno soggettivo che possa giustificare un peggioramento del
quadro clinico, con rispetto a quello da me eseguito nella mia precedente
perizia del 2002". Lo specialista aggiunge che "Si tratta di
un quadro psicotatologico di media gravità e quindi da un punto di vista
psichiatrico, l'assicurato presenta un'incapacità lavorativa parziale, nella
misura del 50%. La prognosi è stazionaria a lungo termine".
Qual
è stata l'evoluzione dell'aspetto psichico dell'assicurato dalla precedente
perizia psichiatrica in poi fino al momento dell'emissione della decisione su
opposizione (emessa il 9 giugno 2006)?
Posso
dire che il medico ha valutato il paziente unicamente dal punto di vista
clinico. È per questo che abbiamo eseguito anche degli esami psicodiagnostici
più approfonditi che hanno messo in evidenza il disturbo citato al capitolo
precedente. L'evoluzione naturalmente è stata negativa poiché il perdurare del
suo stato di insicurezza non ha fatto che peggiorare le sue incapacità di
adattamento ed ha aumentato la sua interpretatività.
B) PROPOSTI DALLA PARTE ATTRICE
1.
Attuale stato mentale dell'assicurato in relazione ai
medicamenti giornalmente consumati/rispettivamente senza medicamenti.
Secondo
il mio parere questo paziente necessita di una medicazione
psicofarmacoterapeutica poiché senza medicamenti la sua situazione potrebbe
aggravarsi; si tratta di un'ipotesi di tipo medico clinico considerata la sua
psicopatologia di base. Non tutti i pazienti rispondono ai medicamenti
somministrati in modo adeguato o indicato nel foglietto illustrativo. Molti di
loro hanno solo degli effetti collaterali. La scienza medica non è una scienza esatta
e questo vale soprattutto per quel che concerne l'aspetto psichiatrico. Da un
mio controllo effettuato sull'assunzione psicofarmacologica non posso dire che
il paziente abbia potuto subire dei risvolti ma piuttosto che egli non abbia
risposto in modo "conveniente" ai trattamenti effettuati.
2.
Ripercussione fisica sull'assicurato in relazione ai
medicamenti giornalmente consumati, rispettivamente conseguenze fisiche di una
eventuale riduzione o soppressione dei medicamenti attuali.
Una
diminuzione o una soppressione dei medicamenti andranno comunque indicati dal
medico curante e non dal sottoscritto il quale condivide la psicofarmacoterapia
indicata dal collega.
3.
Stato fisico attuale
dell'assicurato.
Da vedere con il medico curante.
4.
Capacità di comunicazione dell'assicurato in relazione con
i medicamenti consumati, rispettivamente senza medicamenti.
Non ho visto il paziente senza medicamenti ma le sue capacità di
comprensione, di concentrazione e di attenzione ossia i problemi psichici non
sono di origine medicamentosa ma piuttosto endogena e dati dalla sua struttura
di personalità come evidenziato dal referto psicodiagnostico.
5.
Comportamento sociale dell'assicurato con/senza
medicamenti.
È
impossibile da definire. Con la psicofarmacoterapia attuale egli manifesta i
sintomi e la psicopatologia sopra indicata. Togliere semplicemente la terapia
non è indicato se non in un contesto "protetto" per es.: clinica.
6.
I criteri fondamentali della professionalità - autonomia,
impegno, motivazione, continuità - richiesti per reintegrare l'assicurato nel
mondo del lavoro, sono ancora presenti?
Secondo il nostro parere la sua struttura personologica e questo
equivale alla sua capacità di autonomia, d'impegno, di motivazione, di
continuità e soprattutto di adattamento non sono sufficienti in vista di una
reintegrazione nel mondo del lavoro.
Considerato quanto sopraccitato ritengo che
l'assicurato è da considerare inabile al lavoro perlomeno al 75%. Secondo il
nostro parere il paziente per il restante 20% - 25% potrebbe ancora assumere
dei compiti professionali quindi in modo saltuario."
(Doc. XVI, pag. 9-11)
Al
riguardo, l’amministrazione ha trasmesso al TCA le critiche formulate in data
10.
agosto 2007 dal dr. __________, medico del SMR, del seguente tenore:
"
Conclusioni Dr. __________ in occasione della
sua valutazione di settembre 2002:
Dall'anamnesi, la lettura degli atti nonché
l'esame diretto eseguito sull'assicurato, confermo l'inabilità lavorativa nella
misura del 50% dal 12.02.2001, nell'attività come ausiliario di pulizia addetto
alle carrozze delle __________.
È da escludere un provvedimento di riqualifica
professionale perchè egli presenta una struttura di personalità tale che
comporta delle grosse difficoltà nel dover cambiare luogo di lavoro.
Diagnosi allora poste:
sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale
di media-gravità F33.1;
sindrome da disturbi psichici e comportamentali
dovuti all'abuso di alcool, stato di astinenza;
disturbo di personalità misti F 61.0 con aspetti
immaturi e dipendenti.
Rivalutazione peritale dr. __________
29.9
: situazione psichica invariata rispetto
alla valutazione precedente.
Perizia dr. __________ del 12.7.2007 (visita
del 25.5.2007):
- vengono
riferiti 2 tentamen medicamentosi nei mesi precedenti la visita: manca
qualsiasi documentazione;
- diagnosi:
○ disturbo di personalità a carattere psicotico con tratti
antisociali e dipendenti
○ disturbo di personalità a
carattere impulsivo ed emotivo
○ disturbo
dell'adattamento cronico a seguito di questo suo problema psicopatologico di
base
- viene riscontrata una IL del 75-80%
- precedente attività esigibile al 100%
- non
viene data una risposta per quanto concerne evoluzione stato di salute rispetto
perizia __________ e data decisione.
- la
diagnosi si basa in pratica solo sulla testistica, allo stato clinico non è
presente una sintomatologia di tipo psicotico
- la
diagnosi di disturbo di personalità a carattere psicotico in sé non fornisce
basi sufficienti per determinare una IL di lunga durata
- la perizia non fornisce limiti
funzionali.
Valutazione:
la perizia del Dr. __________ lascia purtroppo
aperti troppi quesiti per poter essere ritenuta conclusiva. In particolare non
prende posizione in merito all'evoluzione dello stato rispetto alle valutazioni
precedenti. La valutazione della capacità lavorativa risulta contraddittoria e
senza sufficiente motivazione (si parla di una capacità lavorativa del 100%
nell'attività precedente per arrivare in pratica ad una IL completa). La
diagnosi si basa prevalentemente sulla testistica mentre lo status clinico non
fornisce sufficienti elementi per confermare la diagnosi, diagnosi nota bene di
disturbo di personalità a carattere psicotico e non di psicosi.
In conclusione ritengo la perizia del dr. __________
non sufficientemente conclusiva." (Doc. XX1)
Con scritto del 7 settembre 2007 questa Corte si
è rivolta al dr. __________, chiedendo alcune precisazioni in merito al suo
referto peritale, con riferimento in particolare alla valutazione della capacità
lavorativa dell’assicurato nella precedente attività (XXI).
Questa è
stata la sua risposta, pervenuta al TCA in data 27 settembre 2007:
"
Sotto il punto 1.
Per quanto concerne la classificazione
diagnostica riconosciuta vi posso dire che il paziente è affetto da un disturbo
di personalità a carattere psicotico con dei tratti anti sociali e dipendenti
accompagnati da un disturbo di personalità a carattere impulsivo ed emotivo
F60.8 ICD-10.
Disturbo dell'adattamento cronico a seguito di
questo suo problema psicopatologico di base ossia accompagnato da un disturbo
misto delle emozioni e della condotta F43.25 ICD-10.
Per quanto concernano i due tentamen
medicamentosi sono dei referti anamnestici. Il paziente non si è sottoposto a
cure mediche specifiche ed è per questo che non sono descritti agli atti.
Posso dire che sono due atti che si inseriscono
nella sua personalità iper emotiva e si sono poi risolti senza un specifico
intervento sanitario.
- Per quel che concerne la capacità lavorativa dove considero
l'assicurato inabile al lavoro nella misura superiore al 75%-80%, mentre alla
domanda 3, lo vedo abile al lavoro al 100%: mi è chiaro che questa è una
contraddizione ma volevo evidenziare soprattutto le difficoltà di adattamento
dell'assicurato ad una nuova attività e questo perchè provocata dal suo
disturbo psicopatologico di base (confronta diagnosi). Con questo voglio dire
che il paziente è abile al lavoro nell'ambito contestuale attuale ma che è
difficilmente inseribile al 100% in un nuovo contesto lavorativo per cui non
vedo una vera e propria discrepanza.
Per
fare un esempio banale e semplicistico, provate a chiedere ad un vostro
funzionale di pulire la piazza __________ e il viale __________ di __________
nei tempi previsti e vedrete immediatamente le difficoltà.
- Intendo che l'assicurato è abile al lavoro al 100% nella sua
precedente attività ma questo in un contesto lavorativo come quello precedente
è perchè ritengo che in un altro contesto egli potrà subire degli scompensi
tali da renderlo inabile la lavoro fra il 75%-80%; è un po' come se diamo ad un
contabile che per anni ha costruito la sua attività con i libri contabili, un
computer, dicendogli di eseguire le stesse funzioni con i programmi immessi
senza dargli una spiegazione e considerato questo nel contesto di un disturbo
di personalità come descritto alla pagina diagnosi: ben presto ci vedremo
confrontati con una persona completamente disadattata e forse anche aggressiva
o comunque emotivamente instabile di fronte a questa nuova funzione. Si tratti
di una persona disturbata che non ha la duttilità e la capacità di adattarsi a
qualsiasi funzione professionale per i problemi psichici sopraccitati."
(Doc. XXII)
Queste osservazioni formulate dal dr. __________
sono state trasmesse all’amministrazione, che le ha sottoposte al vaglio del
SMR. Al riguardo, con scritto del 24 ottobre 2007, il dr. __________ si è così
espresso:
"
Ho preso atto della risposta del dr. __________
concernente i punti non chiari nella perizia.
Purtroppo anche dopo la lettura di questa
risposta rimangono le mie perplessità. Faccio notare in particolare che i
"tentamen" si sono assai ridimensionati e permangono aperte le
questioni principali, ossia evoluzione stato di salute rispetto alle valutazioni
precedenti e capacità di guadagno (in fondo l'assicurato secondo il dr. __________
non presenta una inabilità lavorativa, ossia non è inabile nello svolgimento
della sua abituale attività)." (Doc. XXIVbis)
2.8
Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante
che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su
degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I
355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U
330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18
marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche
eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella
causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993
nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p.
189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre
considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.
Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa,
nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere
in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità
(STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito
che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi
in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne
in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico
curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF
125.
V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des
Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003
nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Affinché un esame medico in ambito psichiatrico
sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella
quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la
DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le
considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme
Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss),
in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo
una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto
di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124)
Infine,
va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003
nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA
del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa
C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA del
26.
novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella
causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.
202.
consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B. P.; STFA del 13
febbraio 1992 in re O.; STFA
del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.9
In caso di
perizia giudiziaria, il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalle
conclusioni del perito, il cui ruolo consiste proprio nella messa a
disposizione della giustizia della propria scienza medica, per fornire
un'interpretazione scientifica dei fatti (STFA del 12 novembre 1998 in re L.A; SVR 1998 LPP Nr. 16 p. 55;
STFA non pubbl. del 14 aprile 1998 in re O.B; DTF 122 V 161; STFA non pubbl. del 28 novembre 1996 in re G. F.; DTF 112 V 32 consid. 1a;
DTF 107 V 174 consid. 3). Il giudice può disattendere le conclusioni del perito
giudiziario, nel caso in cui il rapporto peritale contenga delle contraddizioni
o sulla base di una controperizia, richiesta dal medesimo tribunale, che
conduca ad un altro risultato (DTF 101 IV 130).
Egli può
discostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di altri
esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza
della perizia giudiziaria.
Va
tuttavia sottolineato che il perito giudiziario - contrariamente al perito di
parte o allo specialista che si esprime sotto un'altra veste - ha uno statuto
speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo
sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una funzione
qualificata al servizio della giurisprudenza (RCC 1986, pag. 201 consid. 2a).
Per ciò
che concerne il valore probante di un rapporto medico è inoltre determinante il
fatto che il rapporto sia completo nei punti litigiosi, si basi su uno studio
esteso, prenda in considerazione anche le lamentele espresse, sia stato
consegnato in piena conoscenza dell'incarto, sia chiaro nell'esposizione delle
relazioni mediche e nella valutazione della situazione medica e le conclusioni
dell'esperto siano motivate (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1).
2.10
Chiamato a
pronunciarsi, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far
proprie le conclusioni cui è pervenuto nella propria perizia il dr. med. __________,
specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è portatore, dopo
aver preso in considerazione tutte le patologie di cui è affetto l'assicurato (disturbo
di personalità a carattere psicotico con dei tratti anti-sociali e dipendenti accompagnati
da un disturbo di personalità a carattere impulsivo ed emotivo F60.8 ICD-10;
disturbo dell’adattamento cronico a seguito di questo suo problema
psicopatologico di base ossia accompagnato da un disturbo misto delle emozioni
e della condotta F43.25 ICD-10).
Infatti,
il perito giudiziario ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato
dall'assicurato sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a
conclusioni logiche e motivate in merito alla capacità di lavoro. Lo
specialista, dopo aver ritenuto l’assicurato teoricamente abile al 100% nella
sua precedente attività presso le __________ - capacità che, come vedremo di
seguito, è puramente teorica e irrealistica e non può pertanto essere presa in
considerazione - ha valutato il ricorrente inabile al lavoro nella misura
superiore al 75%-80% in altre attività, escludendo l’esecuzione di
provvedimenti integrativi volti ad aumentare la capacità lavorativa (cfr. doc. XVI
pag. 9 in cui il perito ha
indicato che, citiamo: “escludo che il paziente abbia delle sufficienti
risorse di riqualifica o di ricollocamento operativo”).
Tale valutazione conferma peraltro
sostanzialmente la gravità dello stato di salute dell’interessato, già espressa
dal dr. __________ nei suoi certificati medici (doc. 41-1, doc. 64-1 e 69-29,
cfr. consid. 2.5. e 2.6.).
Questo Tribunale ritiene di poter aderire alla
valutazione specialistica fornita dal perito giudiziario, alla quale deve
essere attribuita, secondo la giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid.
2.9
), forza probatoria piena, in quanto approfondita, completa e motivata.
Il dr. __________ difatti, dopo aver ricordato i
dati anamnestici dell’assicurato, aver elencato i disturbi soggettivi, aver
proceduto all’esame psicologico e a quello psicodiagnostico, oltre che
all’esame degli atti presenti all’inserto, ha spiegato che l’assicurato
presenta una struttura psicotica di personalità che ne riduce nettamente le
risorse sia personali, che sociali, che lavorative. Inoltre, la sua struttura
personologica non gli consente una capacità di autonomia, d’impegno, di
motivazione, di continuità e di adattamento sufficienti in vista di una
reintegrazione nel mondo del lavoro. L’esito dell’esame psicodiagnostico, che
si fonda essenzialmente sul risultato del test di personalità, ha portato il
perito giudiziario a ritenere che l’assicurato sia una persona sensibilmente
debilitata nelle proprie risorse psichiche e relazionali, affetta da un
disturbo di personalità di tipo psicotico con un carattere impulsivo e che pertanto,
in tale contesto, l’adattamento ad un qualsiasi nuovo ambiente
socio-professionale sia arduo se non impossibile (doc. XVI pag. 8).
Egli pertanto, a mente del dr. __________, è
inabile al lavoro al 75%-80%, mentre per il restante 20%-25% potrebbe ancora,
saltuariamente, assumere dei compiti professionali (doc. XVI pag. 11).
Al riguardo, non possono essere condivise le
censure sollevate dal dr. __________ del SMR (che non è uno specialista della
materia che qui interessa), che nelle sue annotazioni del 10 agosto 2007 ha criticato la perizia giudiziaria
del dr. __________, a suo parere non sufficientemente conclusiva, poiché non
avrebbe indicato l’evoluzione dello stato di salute dell’assicurato rispetto
alla precedente perizia del dr. __________ oltre ad indicare una valutazione
della capacità lavorativa contraddittoria e priva di adeguata motivazione (doc.
XX/1). A fronte di tali critiche, il TCA ha chiesto al perito dei chiarimenti,
forniti dal dr. __________ nel suo scritto del 20 settembre 2007 (cfr. doc. XXII).
Quanto alla differente valutazione della capacità
lavorativa residua dell’assicurato fornita dal dr. __________ (inabilità
lavorativa del 75%-80%) rispetto a quella cui è giunto il perito
dell’amministrazione, dr. __________ (inabilità del 50% sia nella sua
professione, sia in qualsiasi altra), il perito giudiziario ha spiegato che il
dr. __________ ha giudicato l’assicurato solo dal punto di vista clinico,
mentre il dr. __________ ha eseguito anche degli esami psicodiagnostici più
approfonditi che hanno messo in evidenza i disturbi citati nella diagnosi. Nel
suo referto peritale il dr. __________ ha infatti evidenziato che essendo
l’assicurato un paziente con una struttura di personalità limite, con dei
tratti antisociali, occorreva una investigazione psicodiagnostica più
approfondita soprattutto per quanto concerne il suo potenziale
psico-intellettivo e di adattamento, aggiungendo che da un punto di vista
clinico egli presenta delle risorse nettamente diminuite (doc. XVI pag. 6).
L’esito dell’esame psicodiagnostico, che si fonda
essenzialmente sul risultato del test di personalità, ha portato il perito
giudiziario a ritenere l’assicurato sensibilmente debilitato nelle proprie risorse
psichiche e relazionali (doc. XVI pag. 8).
Il dr. __________ ha poi osservato che
l’evoluzione dello stato di salute dell’interessato è stata negativa poiché il
perdurare dello stato di insicurezza non ha fatto che peggiorare la sua
incapacità di adattamento ed ha aumentato la sua interpretatività (doc. XVI
pag. 10).
Tali spiegazioni fornite dal perito giudiziario
possono essere fatte proprie da parte di questo Tribunale.
Per quanto concerne l’altra critica, ossia la contraddittorietà
della valutazione inerente la capacità lavorativa fornita dal perito
giudiziario, che da una parte ha considerato l’assicurato in grado di svolgere
al 100% la sua precedente attività presso le __________ – circostanza sulla
quale l’amministrazione fonda la sua richiesta di reiezione del ricorso – mentre
dall’altra lo ritiene inabile al lavoro al 75%-80% in attività adeguate, occorre
rilevare quanto segue.
Il dr. __________
ha sì indicato, rispondendo alla domanda numero 3 dell’amministrazione, che la
precedente attività lavorativa è esigibile al 100%, aggiungendo tuttavia che
ciò sarebbe teoricamente possibile “in un contesto lavorativo come in
precedenza. Una modifica sostanziale del suo contesto gli impedisce di avere
degli adattamenti congrui” (doc. XVI pag. 9). Tale frase, di non immediata
e facile comprensione, altro non significa, secondo questo Tribunale, se non
che l’assicurato sarebbe, ma solo teoricamente, ancora abile al 100%
nella sua precedente attività e questo solo ed esclusivamente in presenza delle
condizioni lavorative e personali esistenti allora e che, di tutta evidenza,
non sono più presenti allo stato attuale. Il dr. __________, rispondendo alla
domanda numero 2, infatti, ha indicato che “fintanto che il paziente era
inserito in un contesto lavorativo strutturato e abitudinario era in grado di
svolgere la sua attività. Ora che non è più capace a svolgere questa attività e
dovrebbe inserirsi in un nuovo contesto lavorativo egli ha iniziato a
manifestare tutta una serie di sintomi psichici e psicosomatici come descritti
in precedenza” (doc. XVI pag. 9).
Inoltre, rispondendo alla richiesta di
chiarimenti da parte del TCA in merito al significato della frase “secondo
me la precedente attività è esigibile al 100% ma questo in un contesto
lavorativo come in precedenza”, il dr. __________ ha spiegato (anche qui in
maniera un po’ contorta) che in effetti la sua valutazione, da una parte, di
un’abilità lavorativa del 100% nella precedente professione e, dall’altra, di
un’inabilità del 75%-80% in attività adeguate, rappresenta una contraddizione, che
è stata da lui utilizzata solo per evidenziare le difficoltà di adattamento
dell’assicurato ad una nuova attività, a causa del suo disturbo psicopatologico
di base. Il dr. __________, nel tentativo di meglio far comprendere che la sua
indicazione di una piena capacità lavorativa nella precedente attività è solo
teorica e riferita a quel contesto lavorativo precedente, che ora non c’è
più e non può quindi essere ritenuta reale ed effettiva, ha rilevato che, in un
altro contesto, l’assicurato subirebbe degli scompensi tali da renderlo inabile
al lavoro al 75%-80%. Il dr. __________, per cercare di chiarire il suo
pensiero, ha fatto l’esempio di un contabile, da sempre abituato ad utilizzare
i libri contabili, che improvvisamente si trova a dover lavorare con un
computer e a dover eseguire le stesse funzioni con i programmi informatici,
senza aver ricevuto nessuna spiegazione: una tale evenienza, realizzata nel
contesto di un disturbo della personalità come quello che affligge l’assicurato
(ossia disturbo della personalità a carattere psicotico con dei tratti
anti-sociali e dipendenti accompagnati da un disturbo di personalità a
carattere impulsivo ed emotivo; disturbo dell’adattamento cronico a seguito di
questo suo problema psicopatologico di base ossia accompagnato da un disturbo
misto delle emozioni e della condotta), porterebbe la persona ad essere
completamente disadattata, forse anche aggressiva o comunque emotivamente
instabile di fronte alla sua nuova funzione (doc. XXII).
A conferma della reale impossibilità di svolgere
la precedente attività, il dr. __________ ha evidenziato che l’assicurato è “una
persona disturbata che non ha la duttilità e la capacità di adattarsi a
qualsiasi funzione professionale per i problemi psichici sopra descritti”
(doc. XXII, sottolineatura della redattrice).
Va al riguardo evidenziato che lo stesso dr. __________,
in occasione della visita peritale presso il SMR del 13 settembre 2002 (in
qualità, allora, di medico SMR, mentre in sede di revisione, egli ha svolto un
nuovo esame peritale, in qualità stavolta di medico Capo-Servizio __________,
cfr. doc. 57), aveva già evidenziato che per l’assicurato “in considerazione
del suo disturbo di personalità (caratterizzato da una importante tendenza a
vivere il lavoro in modo ripetitivo, con una difficoltà a cambiare luoghi e
tipi di lavoro) non è indicato un cambiamento delle sue condizioni lavorative”.
Egli aveva poi aggiunto che “è da escludere un provvedimento di riqualifica
professionale perché egli presenta una struttura di personalità tale che
comporta delle grosse difficoltà nel dover cambiare luogo di lavoro” (doc.
25-5).
Stante quanto sopra, dunque, questo Tribunale
ritiene che l’assicurato non può essere considerato pienamente abile al lavoro
nella sua precedente attività. Egli deve per contro essere ritenuto inabile al
lavoro al 75%-80% in qualsiasi attività, così come espressamente indicato dal
dr. __________ nel suo scritto del 20 settembre 2007 (doc. XXII in fine).
Pertanto, a mente del TCA è da ritenere
dimostrato con la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali
(cfr. DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag.
269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag. 210/211) che l’assicurato è
inabile al lavoro al 75%-80% in qualsiasi attività.
Nella decisione del 10 marzo 2006, confermata con
decisione su opposizione del 9 giugno 2006, l’Ufficio AI ha riconosciuto che,
come accertato nella perizia psichiatrica del __________, vi è stato, rispetto
alla precedente decisione del 10 aprile 2003 - con la quale era stato
riconosciuto il diritto ad una mezza rendita di invalidità dal 1° maggio 2002,
per un grado di invalidità del 50% (doc. 33) - un peggioramento dello stato
psicopatologico dell’interessato, nel periodo compreso fra il 17 agosto 2004 e
il 29 settembre 2005, giustificante una completa inabilità lavorativa in
qualsiasi attività e la conseguente attribuzione di una rendita intera di
invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° novembre 2004 e il 31
dicembre 2005 (doc. 65-10). In seguito, tuttavia, a partire dal 30 settembre
2005, essendo le condizioni di salute dell’interessato ritornate ad essere
sovrapponibili a quelle precedenti il peggioramento citato, come rilevato dal
dr. __________ nel suo referto peritale, l’UAI ha ripristinato il diritto ad
una mezza rendita.
Tale modo
di agire dell’UAI non può essere ritenuto corretto da parte di questo
Tribunale. Come visto in precedenza, infatti, dalla perizia giudiziaria del dr.
__________ emerge in maniera chiara e ben motivata che, contrariamente a quanto
ritenuto dal dr. __________, non vi è stato alcun tipo di miglioramento dello
stato psichico dell’interessato, che è da considerare inabile al lavoro al
75%-80% in qualsiasi attività.
Pertanto,
non essendo intervenuto alcun miglioramento dello stato di salute dopo il 29
settembre 2005, l’assicurato ha diritto ad una rendita intera di invalidità
anche dopo il 31 dicembre 2005.
2.11
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’amministrazione dovrà
inoltre versare all’assicurato fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata.
§§ RI
1 ha diritto ad una rendita d'invalidità intera anche dopo il 31 dicembre 2005.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’UAI
dovrà inoltre versare all’assicurato l’importo di fr. 1’000.-- (IVA inclusa) a
titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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