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Decisione

32.2006.123

In sede di revisione UAI attribuisce rendita intera per un periodo limitato,causa peggioramento dello stato di salute;poi,tornando lo stato di salute ad essere sovrapponibile a quello precedente,ripri

28 novembre 2007Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

i figli nelle diverse mansioni sportive e educative che devono fare, nonché

contatti con i parenti con i quali lavora insieme all'aperto.

2. Conseguenze

dei disturbi sull'attività attuale

2.1. Come

si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?

Come detto sopra, è la quota di ansia libera

elevata che provoca nell'assicurato una diminuzione del rendimento lavorativo.

2.2.L'attività attuale è ancora praticabile?

Sì. Nella misura del 50%.

2.4.È constatabile una diminuzione della capacità di lavoro?

Sì.

2.5. In

che misura?

Nella misura del 50%.

2.6. Da

quando esiste una limitazione della capacità di lavoro provata a livello

medico-teorico?

A partire dal 12.2.2001.

2.7.Quale è stato da allora lo sviluppo della limitazione della

capacità di lavoro?

Ha presentato momenti fluttuanti di peggioramento

con quelli di miglioramento. Al momento attuale egli presenta un'incapacità

nella misura del 50%.

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

2. È

possibile migliorare le capacità lavorative sul posto di lavoro attuale?

No.

3. L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?

Sì, sempre nella misura del 50%." (Doc. AI

57-4+5)

Al

riguardo, il dr. __________, medico SMR, nelle sue annotazioni 13 ottobre 2005 ha osservato che:

"

La perizia psi determina un impedimento del 50%.

Dalla documentazione risulta l'A. completamente

inabile dal 8.04 sino alla valutazione peritale.

Periodi di peggioramento vengono descritti nella

perizia.

Possiamo ammettere un peggioramento con un’IL completa

dal 8.04 al 8.05.

Da tale periodo va giudicato nuovamente inabile

al 50%." (Doc. AI 58-1)

A fronte della richiesta di precisazioni da parte

del funzionario incaricato in merito ai periodi di incapacità totale al lavoro

(doc. AI 59), il dr. __________, con osservazioni 22 dicembre 2005, ha chiarito:

"

Assicurato a beneficio rendita Al ½ dopo

valutazione peritale __________ 16.9.2002.

L'assicurato ha interrotto l'attività lavorativa

a partire dal 17.8.2004 con seguente prepensionamento da parte delle __________

a partire dal 1.2.2005.

Perizia psichiatrica del 30.9.2005 (__________):

Diagnosi: sindrome

depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità F33.1

Sindrome da disturbi psichici e comportamentali

dovuti all'uso di alcool e stato di astinenza F10.3

Disturbo

di personalità misto F61.0 con aspetti immaturi e dipendenti.

Assenza

di peggioramento dalla valutazione peritale nel 2002.

Conclusione: dalla documentazione a disposizione

risulta plausibile un peggioramento passeggero della patologia psichiatrica con

seguente IL del 100% dal 17.8.2004 come certificato dai medici curanti e come

riconosciuto dal servizio medico della Confederazione. La perizia psichiatrica

del 9.2005 ha per contro

permesso di costatare che l'assicurato mantiene ancora una capacità lavorativa

residua e che lo stato in occasione della perizia era sovrapponibile a quello

presente nel 2000.

Ritengo possibile che la sospensione

dell'attività lavorativa abbia aiutato a migliorare lo stato di salute.

Quindi

IL 100% dal 17.8.2004 al 29.9.2005

IL 50% dal 30.9.2005 (data perizia) continua,

prognosi non negativa."

(Doc. AI 60-1)

Con scritto del 25 gennaio 2006 indirizzato

all’Ufficio AI il curante, dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia,

ha rilevato:

"

La presente per aggiornarLa in merito alla

situazione clinica ed esistenziale del mio paz. in epigrafe Sig. RI 1.

Il Sig. RI 1 ha presentato uno scompenso acuto di

tipo psicopatologico molto preoccupante. Tutto ciò nel quadro di una complessa

e precaria situazione clinica di tipo psichiatrico oramai cronica nella sua

espressione sia psicopatologica che psicosociale e valetudinaria.

Il rischio di gesti inconsulti è molto elevato.

Tutto ciò è stato scatenato dalla decisione

dell'UAI di dimezzare la sua rendita, la qual cosa ha scatenato nel paziente

vissuti di angoscia esistenziale di tipo psicotico mai sopiti.

Con la presente pertanto La prego di voler

prendere in considerazione con il Sig. RI 1 la possibilità di rivedere la

decisione in questione. Ciò è di importanza prioritaria e non può essere

ritardata la misura tesa a rivalutare il caso, in considerazione anche delle

info. che Le ho trasmesso con la presente.

Da parte mia e dei miei collaboratori faremo il

possibile per far rientrare la crisi al più presto senza che il paz. sviluppi

derive pericolose. Il Vostro intervento è però prioritario e della massima

urgenza." (Doc. AI 64-1)

In data 23 marzo 2006 il dr. __________ ha

inviato il seguente scritto alla patrocinatrice dell’interessato:

"

Con la presente La aggiorno, così come richiesto, in

merito alla situazione clinica ed esistenziale del mio paziente citato in

epigrafe.

Considerandi

II signor RI 1 ha presentato uno scompenso acuto

di tipo psicopatologico molto preoccupante. Tutto ciò nel quadro di una

complessa e precaria situazione clinica di tipo psichiatrico oramai cronica

nella sua espressione psicopatologica, psicosociale e valetudinaria.

Il rischio di gesti inconsulti è molto elevato.

Tutto ciò è stato scatenato dalla decisione

dell'Ufficio A.I. di dimezzare la sua rendita d'invalidità, la quale cosa ha

sviluppato nel paziente vissuti di angoscia esistenziale di tipo psicotico mai

sopiti.

Alfine di tutelare lo stato di salute del mio

paziente sarebbe opportuno prendere in considerazione la possibilità di

rivedere la decisione in questione. Ciò è di importanza prioritaria e non può

essere ritardata la misura tesa a rivalutare il caso.

Da parte mia e dei miei collaboratori faremo il

possibile per far rientrare la crisi al più presto senza che il paziente

sviluppi derive pericolose." (Doc. AI 69-29)

Con certificato medico del 5 aprile 2006 il dr. __________,

FMH in medicina generale, ha attestato:

"

Con la presente confermo che conosco il paziente

sopracitato dal 1990. Negli ultimi anni ha sviluppato una grave sindrome ansioso-depressiva,

con delle terapie psichiatriche-psicoterapiche continue e regolari.

Deve assumere degli psicofarmaci ad alte dosi

(fino 15 pastiglie al giorno).

Anche dopo aver terminato il lavoro (16.08.04),

il paziente è in cura continua dal sottoscritto (colloquio ogni 2-3 settimane),

oltre alle terapie psicoterapiche regolari e endovenose (a intervalli

regolari), presso il Dr. __________ e presso la Clinica __________.

Il paziente non è in grado di riprendere un

lavoro regolare, neanche parzialmente.

La sua grave forma ansiosa-depressiva non ha una

prognosi favorevole."

(Doc. AI 69-30)

Al riguardo, con annotazioni del 24 aprile 2006

il dr. __________ si è così espresso:

"

Vedi nota medico del 22.12.2005 dopo perizia

psichiatrica del 30-9-2005.

Decisione UAI del 10.3.2006.

In fase di opposizione vengono presentati:

certificato dr. __________ del 25.1.2006:

reazione negativa nel senso di scompenso acuto in

seguito a decisione UAI di continuare a versare solamente ½ rendita.

Lettera dr. __________ del 23.3.2006: stesso

contenuto come la lettera del 25.1.2006.

Certificato medico del dr. __________ del

5.4

: il medico ritiene che l'assicurato non sia in grado di svolgere

nessuna attività lucrativa.

Valutazione: gli attuali certificati non

permettono di oggettivare una modifica sostanziale dello stato di salute

psichiatrico dell'assicurato. Da parte dei curanti l'assicurato veniva già

valutato inabile al 100%, valutazione non condivisa dal perito psichiatrico

nella sua recente valutazione. L'attuale "crisi" è in stretta

relazione con la decisione dell'UAI di non accordare una rendita 1/1."

(Doc. AI 71-1)

2.6

In sede

ricorsuale l’assicurato ha inoltre trasmesso al TCA lo scritto del 16 giugno

2006.

del dr. __________, indirizzato alla patrocinatrice, del seguente tenore:

"

Ho ricevuto oggi copia della decisione su

opposizione del 09.06.2006 concernente il mio paziente summenzionato.

Le segnalo che non condivido risolutamente e

decisamente questa infausta decisione dell'UAI.

In particolare segnalo questo per due ragioni

precise:

1.

Vi sono ragionevoli e fondati rischi di reazioni impulsive e

inconsulte di questo paziente; proprio a causa della sua psicopatologia di

fondo che lo rende - suo malgrado - inabile al lavoro nella misura da noi

richiesta.

Al di là di ciò,

questo stato di cose rischia di vanificare tutto quanto fino ad ora fatto, dal

punto di vista psicoterapeutico, psicosociale, psichiatrico e sociofamigliare.

In qualità di psichiatra curante ho voluto mettere in evidenza tutto ciò e -

ancora ora - per l'ennesima volta lo voglio ribadire. Trovo grave che non si

prenda in considerazione il parere di un curante e, addirittura, con questo atteggiamento

si vanifichi e si svilisca il difficile e oneroso lavoro sin qui fatto dal sottoscritto.

2.

Un secondo punto che voglio evidenziare è di ordine generale. Esso

fa riferimento al fatto che sempre più spesso l'UAI argomenta le sue prese di

posizione a sfavore dei pazienti aventi diritto con l'argomentazione seguente:

" La doc. medica

prodotta con l'opposizione, priva di elementi clinici oggettivi, non permette

tuttavia di rilevare una modifica sostanziale dello stato di salute, dal lato

psichico, dell'assicurato."

E ciò malgrado i

certificati attestino chiaramente lo stato psicopatologico dei pazienti nella

loro struttura e nel loro decorso clinico.

Trovo avvilente e

squalificante questo tipo di approccio nei confronti dello psichiatra curante,

della psichiatria in quanto tale, e dei pazienti psichiatrici che soffrono e

chiedono un giusto riconoscimento del loro stato valetudinario e clinico.

In effetti con

l'argomentazione addotta dall'UAI riguardante la presunzione di evidenziare,

quantificare, oggettivare e misurare i dati clinici (psichiatrici e psicopatologici)

oggettivi si elude qualsiasi tesi psicopatologica e clinica in campo

psicologico e psichiatrico. Qualsiasi elemento portato dal curante a sostegno

del suo convincimento clinico, scientifico (psicopatologico) ed esperienziale

potendo essere annullato e confutato con pseudoargomentazioni come quelle

addotte e ricordate sopra.

Mi preoccupa molto questo imbarbarimento delle

cosiddette scienze assicurologiche che pretendono di condizionare il lavoro dei

clinici nel loro lavoro a tutela dell'integrità psicologica, psicosociale,

psicodinamica dei loro pazienti.

Del loro benessere psicofisico, dei loro diritti,

della loro dignità clinica e morale, della loro realtà psicopatologica e

valetudinaria.

Non voglio qui infine toccare l'argomento

delicatissimo dei periti psichiatri che regolarmente lavorano per l'AI e che

ricevono incarichi regolari, continui, numerosi ... affinché questo stato di

cose non subisca varianti, nuovi stimoli, non venga messo in discussione, non

si valuti con il dovuto rispetto e la dovuta serietà scientifica

psicopatologica il reale quesito posto da questo tipo di pazienti!"

(Doc. A2)

Chiamato dal TCA ad esprimersi in merito alle

attestazioni del dr. __________, il dr. __________ in data 1° marzo 2007 ha comunicato:

"

(...)

Nella sua lettera del 25.01.2006 in cui il

collega attesta un peggioramento dello stato psichico dell'assicurato, avvenuto

a posteriori della esecuzione della mia perizia, ritengo di non essere tenuto a

rispondere in merito a questa sua dichiarazione, né ad esprimere dei giudizi in

quanto il ruolo per il quale sono stato incaricato da parte dell'ufficio

invalidità, è solo ed esclusivamente quello di perito.

Per quanto concerne la sua lettera del

16.06

, il collega non ha messo in evidenza nessuna osservazione diretta e

circostanziata sulla mia perizia e pertanto non sono in grado di rispondere in

merito." (Doc. VIII)

Considerate

le summenzionate contrastanti valutazioni mediche agli atti, questa Corte ha

ordinato l’esecuzione di una perizia medica a cura del dr. med. __________, FMH

in psichiatria e psicoterapia di __________.

2.7

Sulla base

delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto, dei colloqui clinici con

l’assicurato, nonché dell’esame psicodiagnostico, il dr. __________, ha posto

le diagnosi di “disturbo di personalità a carattere psicotico con dei tratti

antisociali e dipendenti; disturbo di personalità a carattere impulsivo ed

emotivo; disturbo dell’adattamento cronico a seguito di questo suo problema

psicopatologico di base” (doc. XVI pag. 8).

Il dr. __________

ha puntualizzato che dall’esame psicodiagnostico (fondato prevalentemente sul

risultato del test di personalità) emerge che l’assicurato è una persona

sensibilmente debilitata nelle proprie risorse psichiche e relazionali, in

quanto affetto da un disturbo di personalità di tipo psicotico con un carattere

impulsivo, che rende arduo se non impossibile l’adattamento ad un qualsiasi

nuovo ambiente socio-professionale (doc. XVI pag. 8).

Sulla base di tali premesse, il perito

giudiziario è quindi giunto alle seguenti conclusioni:

"

(...)

La configurazione personologica, la sua anamnesi

e il suo vissuto hanno strutturato in lui un particolare contesto

psicopatologico di base. Questa organizzazione non gli permette un adattamento

in un nuovo ambito lavorativo e nemmeno di riqualifica professionale.

Questo mi permette di concludere che l'assicurato

è da considerare inabile al lavoro nella misura superiore al 75%-80%. È

difficile datare l'inizio della sua incapacità lavorativa ma fondamentalmente

la ritengo dalle sue controversie intralavorative a cui ha reagito in modo

impulsivo ed interpretativo.

Se da un punto di vista prettamente reumatologico

e fisico il paziente presenta delle diminuzioni delle sue competenze lavorative

ridotte al 50% dal punto di vista psichiatrico lo ritengo comunque inabile alla

misura sopraccitata. Escludo che il paziente abbia delle sufficienti risorse di

riqualifica o ricollocamento operativo. (...)"

(Doc. XVI, pag. 8-9)

Rispondendo ai quesiti peritali, il dr. __________

ha rilevato:

"

(...)

Risposta ai quesiti postimi:

A) PROPOSTI DALLA PARTE CONVENUTA

1.

Descriva il perito lo status psichico dettagliato

dell'assicurato (diagnosi), con particolare riferimento alle risorse e deficit

a livello psicologico e sociale.

Il paziente presenta una struttura psicotica di personalità. Questa

affezione ne riduce nettamente le risorse. Sia personali sia sociali sia

lavorative.

2.

Vi sono patologie con influsso sulla capacità lavorativa?

Da quando? Valutazione prognosi? Come e quanto influiscono sulla capacità

lavorativa?

e questo da molti anni. Fintanto che il paziente era inserito in un contesto

lavorativo strutturato e abitudinario era in grado di svolgere la sua attività.

Ora

che non è più capace a svolgere questa attività e dovrebbe inserirsi in un

nuovo contesto lavorativo egli ha iniziato a manifestare tutta una serie di

sintomi psichici e psicosomatici come descritti in precedenza.

3.

La precedente attività svolta è esigibile? Se sì, in

che misura?

Secondo me la precedente attività è esigibile al 100% ma questo in

un contesto lavorativo come in precedenza. Una modifica sostanziale del suo

contesto gli impedisce di avere degli adattamenti congrui.

4.

In quale modo l'assicurato può far uso delle risorse

psichiche ancora disponibili?

Le risorse psichiche di questo assicurato sono estremamente limitate

e questo ad un contesto lavorativo come sopraccitato.

5.

In quali altre attività le residue capacità del soggetto

potrebbero essere utilizzate al meglio? Descrivere le caratteristiche che

l'attività deve presentare, nonché i limiti ai quali l'assicurato è

confrontato. È constatabile una riduzione della capacità di lavoro? Se sì in

che misura? Qualora non siano possibili altre attività: per quali motivi?

Secondo

le nostre osservazioni è difficile reinserire o reintegrare il soggetto a nuove

attività lavorative dove deve apprendere e confrontarsi con nuove situazioni e

altri compagni di lavoro. Tutto questo limita naturalmente le sue capacità di

risorse per un riadattamento professionale.

6.

Nella perizia psichiatrica del 30 settembre 2005 il Dr.

med. __________ ha valutato il caso indicando che "La valutazione

clinica attuale del quadro psicopatologico non mette in evidenzia nessun segno

obiettivo, nè tantomeno soggettivo che possa giustificare un peggioramento del

quadro clinico, con rispetto a quello da me eseguito nella mia precedente

perizia del 2002". Lo specialista aggiunge che "Si tratta di

un quadro psicotatologico di media gravità e quindi da un punto di vista

psichiatrico, l'assicurato presenta un'incapacità lavorativa parziale, nella

misura del 50%. La prognosi è stazionaria a lungo termine".

Qual

è stata l'evoluzione dell'aspetto psichico dell'assicurato dalla precedente

perizia psichiatrica in poi fino al momento dell'emissione della decisione su

opposizione (emessa il 9 giugno 2006)?

Posso

dire che il medico ha valutato il paziente unicamente dal punto di vista

clinico. È per questo che abbiamo eseguito anche degli esami psicodiagnostici

più approfonditi che hanno messo in evidenza il disturbo citato al capitolo

precedente. L'evoluzione naturalmente è stata negativa poiché il perdurare del

suo stato di insicurezza non ha fatto che peggiorare le sue incapacità di

adattamento ed ha aumentato la sua interpretatività.

B) PROPOSTI DALLA PARTE ATTRICE

1.

Attuale stato mentale dell'assicurato in relazione ai

medicamenti giornalmente consumati/rispettivamente senza medicamenti.

Secondo

il mio parere questo paziente necessita di una medicazione

psicofarmacoterapeutica poiché senza medicamenti la sua situazione potrebbe

aggravarsi; si tratta di un'ipotesi di tipo medico clinico considerata la sua

psicopatologia di base. Non tutti i pazienti rispondono ai medicamenti

somministrati in modo adeguato o indicato nel foglietto illustrativo. Molti di

loro hanno solo degli effetti collaterali. La scienza medica non è una scienza esatta

e questo vale soprattutto per quel che concerne l'aspetto psichiatrico. Da un

mio controllo effettuato sull'assunzione psicofarmacologica non posso dire che

il paziente abbia potuto subire dei risvolti ma piuttosto che egli non abbia

risposto in modo "conveniente" ai trattamenti effettuati.

2.

Ripercussione fisica sull'assicurato in relazione ai

medicamenti giornalmente consumati, rispettivamente conseguenze fisiche di una

eventuale riduzione o soppressione dei medicamenti attuali.

Una

diminuzione o una soppressione dei medicamenti andranno comunque indicati dal

medico curante e non dal sottoscritto il quale condivide la psicofarmacoterapia

indicata dal collega.

3.

Stato fisico attuale

dell'assicurato.

Da vedere con il medico curante.

4.

Capacità di comunicazione dell'assicurato in relazione con

i medicamenti consumati, rispettivamente senza medicamenti.

Non ho visto il paziente senza medicamenti ma le sue capacità di

comprensione, di concentrazione e di attenzione ossia i problemi psichici non

sono di origine medicamentosa ma piuttosto endogena e dati dalla sua struttura

di personalità come evidenziato dal referto psicodiagnostico.

5.

Comportamento sociale dell'assicurato con/senza

medicamenti.

È

impossibile da definire. Con la psicofarmacoterapia attuale egli manifesta i

sintomi e la psicopatologia sopra indicata. Togliere semplicemente la terapia

non è indicato se non in un contesto "protetto" per es.: clinica.

6.

I criteri fondamentali della professionalità - autonomia,

impegno, motivazione, continuità - richiesti per reintegrare l'assicurato nel

mondo del lavoro, sono ancora presenti?

Secondo il nostro parere la sua struttura personologica e questo

equivale alla sua capacità di autonomia, d'impegno, di motivazione, di

continuità e soprattutto di adattamento non sono sufficienti in vista di una

reintegrazione nel mondo del lavoro.

Considerato quanto sopraccitato ritengo che

l'assicurato è da considerare inabile al lavoro perlomeno al 75%. Secondo il

nostro parere il paziente per il restante 20% - 25% potrebbe ancora assumere

dei compiti professionali quindi in modo saltuario."

(Doc. XVI, pag. 9-11)

Al

riguardo, l’amministrazione ha trasmesso al TCA le critiche formulate in data

10.

agosto 2007 dal dr. __________, medico del SMR, del seguente tenore:

"

Conclusioni Dr. __________ in occasione della

sua valutazione di settembre 2002:

Dall'anamnesi, la lettura degli atti nonché

l'esame diretto eseguito sull'assicurato, confermo l'inabilità lavorativa nella

misura del 50% dal 12.02.2001, nell'attività come ausiliario di pulizia addetto

alle carrozze delle __________.

È da escludere un provvedimento di riqualifica

professionale perchè egli presenta una struttura di personalità tale che

comporta delle grosse difficoltà nel dover cambiare luogo di lavoro.

Diagnosi allora poste:

sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale

di media-gravità F33.1;

sindrome da disturbi psichici e comportamentali

dovuti all'abuso di alcool, stato di astinenza;

disturbo di personalità misti F 61.0 con aspetti

immaturi e dipendenti.

Rivalutazione peritale dr. __________

29.9

: situazione psichica invariata rispetto

alla valutazione precedente.

Perizia dr. __________ del 12.7.2007 (visita

del 25.5.2007):

- vengono

riferiti 2 tentamen medicamentosi nei mesi precedenti la visita: manca

qualsiasi documentazione;

- diagnosi:

○ disturbo di personalità a carattere psicotico con tratti

antisociali e dipendenti

○ disturbo di personalità a

carattere impulsivo ed emotivo

○ disturbo

dell'adattamento cronico a seguito di questo suo problema psicopatologico di

base

- viene riscontrata una IL del 75-80%

- precedente attività esigibile al 100%

- non

viene data una risposta per quanto concerne evoluzione stato di salute rispetto

perizia __________ e data decisione.

- la

diagnosi si basa in pratica solo sulla testistica, allo stato clinico non è

presente una sintomatologia di tipo psicotico

- la

diagnosi di disturbo di personalità a carattere psicotico in sé non fornisce

basi sufficienti per determinare una IL di lunga durata

- la perizia non fornisce limiti

funzionali.

Valutazione:

la perizia del Dr. __________ lascia purtroppo

aperti troppi quesiti per poter essere ritenuta conclusiva. In particolare non

prende posizione in merito all'evoluzione dello stato rispetto alle valutazioni

precedenti. La valutazione della capacità lavorativa risulta contraddittoria e

senza sufficiente motivazione (si parla di una capacità lavorativa del 100%

nell'attività precedente per arrivare in pratica ad una IL completa). La

diagnosi si basa prevalentemente sulla testistica mentre lo status clinico non

fornisce sufficienti elementi per confermare la diagnosi, diagnosi nota bene di

disturbo di personalità a carattere psicotico e non di psicosi.

In conclusione ritengo la perizia del dr. __________

non sufficientemente conclusiva." (Doc. XX1)

Con scritto del 7 settembre 2007 questa Corte si

è rivolta al dr. __________, chiedendo alcune precisazioni in merito al suo

referto peritale, con riferimento in particolare alla valutazione della capacità

lavorativa dell’assicurato nella precedente attività (XXI).

Questa è

stata la sua risposta, pervenuta al TCA in data 27 settembre 2007:

"

Sotto il punto 1.

Per quanto concerne la classificazione

diagnostica riconosciuta vi posso dire che il paziente è affetto da un disturbo

di personalità a carattere psicotico con dei tratti anti sociali e dipendenti

accompagnati da un disturbo di personalità a carattere impulsivo ed emotivo

F60.8 ICD-10.

Disturbo dell'adattamento cronico a seguito di

questo suo problema psicopatologico di base ossia accompagnato da un disturbo

misto delle emozioni e della condotta F43.25 ICD-10.

Per quanto concernano i due tentamen

medicamentosi sono dei referti anamnestici. Il paziente non si è sottoposto a

cure mediche specifiche ed è per questo che non sono descritti agli atti.

Posso dire che sono due atti che si inseriscono

nella sua personalità iper emotiva e si sono poi risolti senza un specifico

intervento sanitario.

- Per quel che concerne la capacità lavorativa dove considero

l'assicurato inabile al lavoro nella misura superiore al 75%-80%, mentre alla

domanda 3, lo vedo abile al lavoro al 100%: mi è chiaro che questa è una

contraddizione ma volevo evidenziare soprattutto le difficoltà di adattamento

dell'assicurato ad una nuova attività e questo perchè provocata dal suo

disturbo psicopatologico di base (confronta diagnosi). Con questo voglio dire

che il paziente è abile al lavoro nell'ambito contestuale attuale ma che è

difficilmente inseribile al 100% in un nuovo contesto lavorativo per cui non

vedo una vera e propria discrepanza.

Per

fare un esempio banale e semplicistico, provate a chiedere ad un vostro

funzionale di pulire la piazza __________ e il viale __________ di __________

nei tempi previsti e vedrete immediatamente le difficoltà.

- Intendo che l'assicurato è abile al lavoro al 100% nella sua

precedente attività ma questo in un contesto lavorativo come quello precedente

è perchè ritengo che in un altro contesto egli potrà subire degli scompensi

tali da renderlo inabile la lavoro fra il 75%-80%; è un po' come se diamo ad un

contabile che per anni ha costruito la sua attività con i libri contabili, un

computer, dicendogli di eseguire le stesse funzioni con i programmi immessi

senza dargli una spiegazione e considerato questo nel contesto di un disturbo

di personalità come descritto alla pagina diagnosi: ben presto ci vedremo

confrontati con una persona completamente disadattata e forse anche aggressiva

o comunque emotivamente instabile di fronte a questa nuova funzione. Si tratti

di una persona disturbata che non ha la duttilità e la capacità di adattarsi a

qualsiasi funzione professionale per i problemi psichici sopraccitati."

(Doc. XXII)

Queste osservazioni formulate dal dr. __________

sono state trasmesse all’amministrazione, che le ha sottoposte al vaglio del

SMR. Al riguardo, con scritto del 24 ottobre 2007, il dr. __________ si è così

espresso:

"

Ho preso atto della risposta del dr. __________

concernente i punti non chiari nella perizia.

Purtroppo anche dopo la lettura di questa

risposta rimangono le mie perplessità. Faccio notare in particolare che i

"tentamen" si sono assai ridimensionati e permangono aperte le

questioni principali, ossia evoluzione stato di salute rispetto alle valutazioni

precedenti e capacità di guadagno (in fondo l'assicurato secondo il dr. __________

non presenta una inabilità lavorativa, ossia non è inabile nello svolgimento

della sua abituale attività)." (Doc. XXIVbis)

2.8

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante

che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su

degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I

355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U

330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18

marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche

eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di

evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella

causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993

nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p.

189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre

considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.

Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa,

nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere

in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità

(STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito

che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve

essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi

in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne

in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03).

Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico

curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere

conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF

125.

V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des

Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003

nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Affinché un esame medico in ambito psichiatrico

sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella

quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la

DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le

considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme

Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss),

in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo

una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto

di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124)

Infine,

va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003

nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA

del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA del

26.

novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella

causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.

202.

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B. P.; STFA del 13

febbraio 1992 in re O.; STFA

del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.9

In caso di

perizia giudiziaria, il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalle

conclusioni del perito, il cui ruolo consiste proprio nella messa a

disposizione della giustizia della propria scienza medica, per fornire

un'interpretazione scientifica dei fatti (STFA del 12 novembre 1998 in re L.A; SVR 1998 LPP Nr. 16 p. 55;

STFA non pubbl. del 14 aprile 1998 in re O.B; DTF 122 V 161; STFA non pubbl. del 28 novembre 1996 in re G. F.; DTF 112 V 32 consid. 1a;

DTF 107 V 174 consid. 3). Il giudice può disattendere le conclusioni del perito

giudiziario, nel caso in cui il rapporto peritale contenga delle contraddizioni

o sulla base di una controperizia, richiesta dal medesimo tribunale, che

conduca ad un altro risultato (DTF 101 IV 130).

Egli può

discostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di altri

esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza

della perizia giudiziaria.

Va

tuttavia sottolineato che il perito giudiziario - contrariamente al perito di

parte o allo specialista che si esprime sotto un'altra veste - ha uno statuto

speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo

sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una funzione

qualificata al servizio della giurisprudenza (RCC 1986, pag. 201 consid. 2a).

Per ciò

che concerne il valore probante di un rapporto medico è inoltre determinante il

fatto che il rapporto sia completo nei punti litigiosi, si basi su uno studio

esteso, prenda in considerazione anche le lamentele espresse, sia stato

consegnato in piena conoscenza dell'incarto, sia chiaro nell'esposizione delle

relazioni mediche e nella valutazione della situazione medica e le conclusioni

dell'esperto siano motivate (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1).

2.10

Chiamato a

pronunciarsi, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far

proprie le conclusioni cui è pervenuto nella propria perizia il dr. med. __________,

specialista delle affezioni invalidanti di cui il ricorrente è portatore, dopo

aver preso in considerazione tutte le patologie di cui è affetto l'assicurato (disturbo

di personalità a carattere psicotico con dei tratti anti-sociali e dipendenti accompagnati

da un disturbo di personalità a carattere impulsivo ed emotivo F60.8 ICD-10;

disturbo dell’adattamento cronico a seguito di questo suo problema

psicopatologico di base ossia accompagnato da un disturbo misto delle emozioni

e della condotta F43.25 ICD-10).

Infatti,

il perito giudiziario ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato

dall'assicurato sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a

conclusioni logiche e motivate in merito alla capacità di lavoro. Lo

specialista, dopo aver ritenuto l’assicurato teoricamente abile al 100% nella

sua precedente attività presso le __________ - capacità che, come vedremo di

seguito, è puramente teorica e irrealistica e non può pertanto essere presa in

considerazione - ha valutato il ricorrente inabile al lavoro nella misura

superiore al 75%-80% in altre attività, escludendo l’esecuzione di

provvedimenti integrativi volti ad aumentare la capacità lavorativa (cfr. doc. XVI

pag. 9 in cui il perito ha

indicato che, citiamo: “escludo che il paziente abbia delle sufficienti

risorse di riqualifica o di ricollocamento operativo”).

Tale valutazione conferma peraltro

sostanzialmente la gravità dello stato di salute dell’interessato, già espressa

dal dr. __________ nei suoi certificati medici (doc. 41-1, doc. 64-1 e 69-29,

cfr. consid. 2.5. e 2.6.).

Questo Tribunale ritiene di poter aderire alla

valutazione specialistica fornita dal perito giudiziario, alla quale deve

essere attribuita, secondo la giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid.

2.9

), forza probatoria piena, in quanto approfondita, completa e motivata.

Il dr. __________ difatti, dopo aver ricordato i

dati anamnestici dell’assicurato, aver elencato i disturbi soggettivi, aver

proceduto all’esame psicologico e a quello psicodiagnostico, oltre che

all’esame degli atti presenti all’inserto, ha spiegato che l’assicurato

presenta una struttura psicotica di personalità che ne riduce nettamente le

risorse sia personali, che sociali, che lavorative. Inoltre, la sua struttura

personologica non gli consente una capacità di autonomia, d’impegno, di

motivazione, di continuità e di adattamento sufficienti in vista di una

reintegrazione nel mondo del lavoro. L’esito dell’esame psicodiagnostico, che

si fonda essenzialmente sul risultato del test di personalità, ha portato il

perito giudiziario a ritenere che l’assicurato sia una persona sensibilmente

debilitata nelle proprie risorse psichiche e relazionali, affetta da un

disturbo di personalità di tipo psicotico con un carattere impulsivo e che pertanto,

in tale contesto, l’adattamento ad un qualsiasi nuovo ambiente

socio-professionale sia arduo se non impossibile (doc. XVI pag. 8).

Egli pertanto, a mente del dr. __________, è

inabile al lavoro al 75%-80%, mentre per il restante 20%-25% potrebbe ancora,

saltuariamente, assumere dei compiti professionali (doc. XVI pag. 11).

Al riguardo, non possono essere condivise le

censure sollevate dal dr. __________ del SMR (che non è uno specialista della

materia che qui interessa), che nelle sue annotazioni del 10 agosto 2007 ha criticato la perizia giudiziaria

del dr. __________, a suo parere non sufficientemente conclusiva, poiché non

avrebbe indicato l’evoluzione dello stato di salute dell’assicurato rispetto

alla precedente perizia del dr. __________ oltre ad indicare una valutazione

della capacità lavorativa contraddittoria e priva di adeguata motivazione (doc.

XX/1). A fronte di tali critiche, il TCA ha chiesto al perito dei chiarimenti,

forniti dal dr. __________ nel suo scritto del 20 settembre 2007 (cfr. doc. XXII).

Quanto alla differente valutazione della capacità

lavorativa residua dell’assicurato fornita dal dr. __________ (inabilità

lavorativa del 75%-80%) rispetto a quella cui è giunto il perito

dell’amministrazione, dr. __________ (inabilità del 50% sia nella sua

professione, sia in qualsiasi altra), il perito giudiziario ha spiegato che il

dr. __________ ha giudicato l’assicurato solo dal punto di vista clinico,

mentre il dr. __________ ha eseguito anche degli esami psicodiagnostici più

approfonditi che hanno messo in evidenza i disturbi citati nella diagnosi. Nel

suo referto peritale il dr. __________ ha infatti evidenziato che essendo

l’assicurato un paziente con una struttura di personalità limite, con dei

tratti antisociali, occorreva una investigazione psicodiagnostica più

approfondita soprattutto per quanto concerne il suo potenziale

psico-intellettivo e di adattamento, aggiungendo che da un punto di vista

clinico egli presenta delle risorse nettamente diminuite (doc. XVI pag. 6).

L’esito dell’esame psicodiagnostico, che si fonda

essenzialmente sul risultato del test di personalità, ha portato il perito

giudiziario a ritenere l’assicurato sensibilmente debilitato nelle proprie risorse

psichiche e relazionali (doc. XVI pag. 8).

Il dr. __________ ha poi osservato che

l’evoluzione dello stato di salute dell’interessato è stata negativa poiché il

perdurare dello stato di insicurezza non ha fatto che peggiorare la sua

incapacità di adattamento ed ha aumentato la sua interpretatività (doc. XVI

pag. 10).

Tali spiegazioni fornite dal perito giudiziario

possono essere fatte proprie da parte di questo Tribunale.

Per quanto concerne l’altra critica, ossia la contraddittorietà

della valutazione inerente la capacità lavorativa fornita dal perito

giudiziario, che da una parte ha considerato l’assicurato in grado di svolgere

al 100% la sua precedente attività presso le __________ – circostanza sulla

quale l’amministrazione fonda la sua richiesta di reiezione del ricorso – mentre

dall’altra lo ritiene inabile al lavoro al 75%-80% in attività adeguate, occorre

rilevare quanto segue.

Il dr. __________

ha sì indicato, rispondendo alla domanda numero 3 dell’amministrazione, che la

precedente attività lavorativa è esigibile al 100%, aggiungendo tuttavia che

ciò sarebbe teoricamente possibile “in un contesto lavorativo come in

precedenza. Una modifica sostanziale del suo contesto gli impedisce di avere

degli adattamenti congrui” (doc. XVI pag. 9). Tale frase, di non immediata

e facile comprensione, altro non significa, secondo questo Tribunale, se non

che l’assicurato sarebbe, ma solo teoricamente, ancora abile al 100%

nella sua precedente attività e questo solo ed esclusivamente in presenza delle

condizioni lavorative e personali esistenti allora e che, di tutta evidenza,

non sono più presenti allo stato attuale. Il dr. __________, rispondendo alla

domanda numero 2, infatti, ha indicato che “fintanto che il paziente era

inserito in un contesto lavorativo strutturato e abitudinario era in grado di

svolgere la sua attività. Ora che non è più capace a svolgere questa attività e

dovrebbe inserirsi in un nuovo contesto lavorativo egli ha iniziato a

manifestare tutta una serie di sintomi psichici e psicosomatici come descritti

in precedenza” (doc. XVI pag. 9).

Inoltre, rispondendo alla richiesta di

chiarimenti da parte del TCA in merito al significato della frase “secondo

me la precedente attività è esigibile al 100% ma questo in un contesto

lavorativo come in precedenza”, il dr. __________ ha spiegato (anche qui in

maniera un po’ contorta) che in effetti la sua valutazione, da una parte, di

un’abilità lavorativa del 100% nella precedente professione e, dall’altra, di

un’inabilità del 75%-80% in attività adeguate, rappresenta una contraddizione, che

è stata da lui utilizzata solo per evidenziare le difficoltà di adattamento

dell’assicurato ad una nuova attività, a causa del suo disturbo psicopatologico

di base. Il dr. __________, nel tentativo di meglio far comprendere che la sua

indicazione di una piena capacità lavorativa nella precedente attività è solo

teorica e riferita a quel contesto lavorativo precedente, che ora non c’è

più e non può quindi essere ritenuta reale ed effettiva, ha rilevato che, in un

altro contesto, l’assicurato subirebbe degli scompensi tali da renderlo inabile

al lavoro al 75%-80%. Il dr. __________, per cercare di chiarire il suo

pensiero, ha fatto l’esempio di un contabile, da sempre abituato ad utilizzare

i libri contabili, che improvvisamente si trova a dover lavorare con un

computer e a dover eseguire le stesse funzioni con i programmi informatici,

senza aver ricevuto nessuna spiegazione: una tale evenienza, realizzata nel

contesto di un disturbo della personalità come quello che affligge l’assicurato

(ossia disturbo della personalità a carattere psicotico con dei tratti

anti-sociali e dipendenti accompagnati da un disturbo di personalità a

carattere impulsivo ed emotivo; disturbo dell’adattamento cronico a seguito di

questo suo problema psicopatologico di base ossia accompagnato da un disturbo

misto delle emozioni e della condotta), porterebbe la persona ad essere

completamente disadattata, forse anche aggressiva o comunque emotivamente

instabile di fronte alla sua nuova funzione (doc. XXII).

A conferma della reale impossibilità di svolgere

la precedente attività, il dr. __________ ha evidenziato che l’assicurato è “una

persona disturbata che non ha la duttilità e la capacità di adattarsi a

qualsiasi funzione professionale per i problemi psichici sopra descritti”

(doc. XXII, sottolineatura della redattrice).

Va al riguardo evidenziato che lo stesso dr. __________,

in occasione della visita peritale presso il SMR del 13 settembre 2002 (in

qualità, allora, di medico SMR, mentre in sede di revisione, egli ha svolto un

nuovo esame peritale, in qualità stavolta di medico Capo-Servizio __________,

cfr. doc. 57), aveva già evidenziato che per l’assicurato “in considerazione

del suo disturbo di personalità (caratterizzato da una importante tendenza a

vivere il lavoro in modo ripetitivo, con una difficoltà a cambiare luoghi e

tipi di lavoro) non è indicato un cambiamento delle sue condizioni lavorative”.

Egli aveva poi aggiunto che “è da escludere un provvedimento di riqualifica

professionale perché egli presenta una struttura di personalità tale che

comporta delle grosse difficoltà nel dover cambiare luogo di lavoro” (doc.

25-5).

Stante quanto sopra, dunque, questo Tribunale

ritiene che l’assicurato non può essere considerato pienamente abile al lavoro

nella sua precedente attività. Egli deve per contro essere ritenuto inabile al

lavoro al 75%-80% in qualsiasi attività, così come espressamente indicato dal

dr. __________ nel suo scritto del 20 settembre 2007 (doc. XXII in fine).

Pertanto, a mente del TCA è da ritenere

dimostrato con la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali

(cfr. DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag.

269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag. 210/211) che l’assicurato è

inabile al lavoro al 75%-80% in qualsiasi attività.

Nella decisione del 10 marzo 2006, confermata con

decisione su opposizione del 9 giugno 2006, l’Ufficio AI ha riconosciuto che,

come accertato nella perizia psichiatrica del __________, vi è stato, rispetto

alla precedente decisione del 10 aprile 2003 - con la quale era stato

riconosciuto il diritto ad una mezza rendita di invalidità dal 1° maggio 2002,

per un grado di invalidità del 50% (doc. 33) - un peggioramento dello stato

psicopatologico dell’interessato, nel periodo compreso fra il 17 agosto 2004 e

il 29 settembre 2005, giustificante una completa inabilità lavorativa in

qualsiasi attività e la conseguente attribuzione di una rendita intera di

invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° novembre 2004 e il 31

dicembre 2005 (doc. 65-10). In seguito, tuttavia, a partire dal 30 settembre

2005, essendo le condizioni di salute dell’interessato ritornate ad essere

sovrapponibili a quelle precedenti il peggioramento citato, come rilevato dal

dr. __________ nel suo referto peritale, l’UAI ha ripristinato il diritto ad

una mezza rendita.

Tale modo

di agire dell’UAI non può essere ritenuto corretto da parte di questo

Tribunale. Come visto in precedenza, infatti, dalla perizia giudiziaria del dr.

__________ emerge in maniera chiara e ben motivata che, contrariamente a quanto

ritenuto dal dr. __________, non vi è stato alcun tipo di miglioramento dello

stato psichico dell’interessato, che è da considerare inabile al lavoro al

75%-80% in qualsiasi attività.

Pertanto,

non essendo intervenuto alcun miglioramento dello stato di salute dopo il 29

settembre 2005, l’assicurato ha diritto ad una rendita intera di invalidità

anche dopo il 31 dicembre 2005.

2.11

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’amministrazione dovrà

inoltre versare all’assicurato fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata.

§§ RI

1 ha diritto ad una rendita d'invalidità intera anche dopo il 31 dicembre 2005.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’UAI

dovrà inoltre versare all’assicurato l’importo di fr. 1’000.-- (IVA inclusa) a

titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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