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Decisione

32.2006.124

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 marzo 2007Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, pag. 417; U.

Kieser, Das Verwaltungs-verfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag.

170 ss.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des

Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

Va qui rilevato che i criteri per stabilire se si è di fronte ad un

"impedimento non colpevole" sono gli stessi e valgono sia nel caso in

cui l'interessato agisce direttamente che in quello in cui si avvale di un

rappresentante.

La

giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave malattia contratta

improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta quando il termine

sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un impedimento non

colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire

entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato

impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura

necessari (RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V

255, consid. 2a; cfr., pure, STFA del 9 luglio 2004 nella causa S. AG, C

272/03; STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03).

Non

costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza

del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova

norma legale (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 2002

N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a,

pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag.

216).

2.6. Nel

caso in esame va rilevato che l'assicurata non ha formulato un'esplicita richiesta

di restituzione del termine legale per inoltrare l'opposizione entro dieci

giorni dalla cessazione dell'impedimento (cfr. art. 41 LPGA in vigore fino al

31 dicembre 2006).

Agli

atti risulta, infatti, soltanto lo scritto 20 giugno 2006 con il quale essa ha

manifestato il suo disaccordo con la decisione 28 aprile 2006. E’ pertanto a

giusta ragione che questo scritto è stato trattato quale opposizione (doc. AI

23/ 1-2 e 24/1).

In

ogni caso, anche volendo considerare che l’assicurata abbia presentato

un’istanza di restituzione contestualmente all’opposizione 20 giugno 2006 –

ella osserva infatti che: “(…) le chiedo scusa per il ritardo ma sono stata

presa dal trasloco e solo questo fine settimana sono riuscita ad avere un

attimo di tempo per rileggere tutta la nostra corrispondenza (…)” (doc. AI

23/1) – la stessa andrebbe respinta.

Infatti,

vista la giurisprudenza federale sopra citata (cfr. consid. 2.5), i motivi addotti

(trasloco, impegni personali e di lavoro [doc. AI 23/1 e I]) non giustificano

una restituzione del termine.

In

simili circostanze, l’inoltro tardivo dell’opposizione non è scusabile e la decisione

impugnata che l’ha ritenuta irricevibile va confermata.

2.7. Come

visto (cfr. consid. 1.1), con la domanda di prestazioni AI per adulti – oltre a

una calza compressiva per linfodema quale mezzo ausiliare – l’assicurata ha

chiesto anche una partecipazione ai costi della cura del diabete mellito tipo 1

non coperti dalla cassa malati (doc. AI 12/1-8 e 14/1).

Con

la decisione 28 aprile 2006 l’Ufficio AI non ha riconosciuto “nessuna garanzia

per calza elastica” (doc. AI 22/1-2).

Con

la decisione su opposizione 12 luglio 2006 (oggetto della presente vertenza,

doc. AI 25/1-3) – anche se nello scritto 20 giugno 2006 l’assicurata ha

osservato espressamente che “(…) nella mia richiesta di prestazioni 23 gennaio

u.s. – oltre ai costi della calza elastica – ho anche indicato i costi enormi

che devo affrontare d’ora in avanti per il mio diabete tipo 1 che purtroppo

nella vostra ultima lettera del 28 aprile, non specificate alcuna risposta in

merito (…)” (doc. AI 23/2) – l’Ufficio AI si è limitato a non entrare nel

merito dell’opposizio-ne in quanto tardiva.

Anche

in sede di ricorso l’assicurata ha rilevato che “(…) faccio quindi anche

presente che nella loro lettera 12 luglio e quella precedente del 28 aprile, NON

viene fatta alcuna menzione ai costi che ora debbo sopportare anche per la

cura del Diabete tipo 1 di cui mi sono affetta e da me menzionata nella lettera

inviatali il 23 gennaio e del 20 giugno u.s.! (…)” (doc. I).

In

merito alla domanda di prestazioni per la cura del diabete gli atti devono dunque

essere trasmessi all’Ufficio AI perché si pronunci senza indugio sulla richiesta.

2.8. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

§ Gli

atti vengono trasmessi all’Ufficio AI perché proceda come indicato al consid.

2.7.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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