32.2006.124
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22 marzo 2007Italiano14 min
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Numero d'incarto:
32.2006.124
Data decisione, Autorità:
22.03.2007, TCA
Titolo:
L'opposizione inoltrata é tardiva e non vi sono motivi che giustificano la restituzione del termine: a ragione l'UAI l'ha dichiarata irricevibile. Nella misura in cui chiede di pronunciarsi nel merito il ricorso é irricevibile. Per il diabete atti trasmessi all'UAI perché si pronunci senza indugio.
IRRICEVIBILITÀ
OPPOSIZIONE
RESTITUZIONE DEI TERMINI
art. 69 cpv. 1 cf. bis LAI
art. 38 LPGA
art. 39 LPGA
art. 40 LPGA
art. 41 LPGA
art. 52 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.124
FS
Lugano
22 marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 luglio 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12 luglio
2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, attiva quale agente di viaggio, nel gennaio 2006 ha
presentato una domanda di prestazioni AI per adulti volta ad ottenere, quale
mezzo ausiliario, una calza compressiva per linfodema e una partecipazione ai
costi della cura del diabete mellito tipo 1 non coperti dalla cassa malati
(doc. AI 12/1-8 e 14/1).
1.2. Con
decisione 28 aprile 2006 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni
adducendo che la calza elastica non figura nella lista esaustiva dei mezzi
ausiliari allegata all’ordinanza sulla consegna dei mezzi ausiliari da parte
dell’assicurazione per l’invalidità (OMAI) e che la stessa non può neppure essere
riconosciuta quale mezzo di cura in quanto non è in relazione diretta con i provvedimenti
sanitari (doc. AI 22/1-2).
1.3. Con
scritto 20 giugno 2006, trattato dall’amministrazione alla stregua di
un’opposizione interposta contro la decisione 28 aprile 2006 (doc. AI 24/1),
l’assicurata ha chiesto all’Ufficio AI di esprimersi “(…) in merito all’aiuto
ausiliare sui costi del mio diabete (…)” e di “(…) voler rivalutare anche sulla
calza elastica (…)” (doc. 23/1-2).
1.4. Con
decisione su opposizione 12 luglio 2006 l’Ufficio AI ha stabilito che
l’opposizione è irricevibile in quanto tardiva (doc. AI 25/1-3).
1.5. Contro
questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
(denominato erroneamente opposizione) sostenendo che vi sono “(…) validi motivi
affinché la mia opposizione venga riconsiderata, e che la mia richiesta di prestazioni
[è] più che giustificata, trattandosi di cure permanenti che incidono notevolmente
sul nostro bilancio famigliare (…)” (doc. I).
1.6. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI si è confermato nelle proprie allegazioni rilevando
che “(…) a titolo abbondanziale si sottolinea che a giusta ragione l’Ufficio AI
del Canton Ticino (UAI) ha già respinto in ordine l’opposizione 20.6.2006 inoltratagli
dall’assicurata, in quanto la stessa risultava ampiamente tardiva; in ogni
caso, l’opposizione di cui sopra avrebbe trovato resistenza anche nel merito poiché
le condizioni alla base dell’art. 21 LAI non sono affatto realizzate nel caso
di specie (…)” (doc. III).
1.7. Con
scritto 9 agosto 2006 l’assicurata ha comunicato al TCA che tutti i certificati
medici a sua disposizione sono già stati trasmessi all’Ufficio AI mettendosi a
disposizione per una visita di controllo da parte di un medico di fiducia.
in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Oggetto
del presente ricorso è la questione a sapere se la decisione su opposizione 12
luglio 2006 – che ha dichiarato irricevibile perché tardiva l’opposizione 20
giugno 2006 – è conforme o meno alla legislazione federale, non invece quella
di sapere se con la decisione 28 aprile 2006 è a ragione che l’Ufficio AI ha respinto
la richiesta di prestazioni formulata dall’assicurata nel mese di gennaio 2006.
E’
infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazio-ne (DTF 125 V 413,
consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid.
1, pag. 276 tutte con riferimenti.
In
casu la decisione su opposizione contestata si limita unicamente a dichiarare
irricevibile l’opposizione 20 giugno 2006 in quanto tardiva.
Al
riguardo va rilevato che anche sotto l'egida della LPGA, l'emanazione di una
decisione costituisce, nell'ambito della giurisdizione amministrativa
contenziosa, un presupposto indispensabile per il giudizio di merito nella
susseguente procedura di ricorso di diritto amministrativo e, in assenza di una
concretizzazione più precisa all'art. 49 cpv. 1 LPGA, la nozione di decisione
coincide con quella dell'art. 5 cpv. 1 della Legge federale sulla procedura
amministrativa (DTF 130 V 389).
Inoltre,
salvo le eccezioni esplicitamente previste dalla legge, il TCA può
entrare nel merito del ricorso solo in presenza di una decisione su opposizione
(SVR 2005 AHV Nr. 9).
Di
conseguenza, relativamente alla richiesta ricorsuale di voler pronunciarsi nel
merito del diritto alle prestazioni richieste, il gravame deve essere dichiarato
irricevibile.
Nel
merito
2.3. Ai
sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA
possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza
che le ha notificate.
Giusta
l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato.
L'art.
39 cpv. 1 LPGA, prevede poi che le richieste scritte devono essere consegnate
all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo
giorno del termine.
Se
la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine
è stato rispettato (cpv. 2).
L'art.
38 cpv. 1 LPGA recita che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve
essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la
notificazione.
Il
cpv. 3, inoltre, prevede che se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica
o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo
rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente.
Giusta
il cpv. 4, infine, i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o
in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la pasqua al settimo giorno
successivo alla pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre
al 1° gennaio incluso.
Il
1° gennaio 2007 sono entrate in vigore alcune modifiche dell’art. 38 LPGA (cfr.
RU del 13 giugno 2006 N. 23 pag. 2197 segg. (2276)). In primo luogo, è stato introdotto
un ulteriore capoverso, ossia il cpv. 2bis, secondo cui una comunicazione
consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra persona autorizzata
a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo
infruttuoso tentativo di recapito.
In
secondo luogo, i cpv. 3 e 4 sono stati modificati come segue:
"
(…)
3 Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una
domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il
termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del
Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.
4 I termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in
giorni o in mesi non decorrono:
a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al
settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.”
2.4. In
concreto, il TCA constata che contro la decisione formale 28 aprile 2006 – con
la quale l’Ufficio AI le ha negato il diritto a prestazioni (doc. AI 22/1-2) – l’assicurata
ha sollevato opposizione il 20 giugno 2006 (doc. AI 23/1).
Anche
se notificata solo per posta semplice, per le ragioni che seguono, è da
ritenere che l’opposizione inoltrata il 20 giugno 2006 é manifestamente tardiva
in quanto inoltrata ampiamente dopo il termine di 30 giorni dalla notifica
della decisione 28 aprile 2006.
Nell’opposizione
20 giugno 2006 l’assicurata ha precisato che “(…) le chiedo scusa per il
ritardo ma sono stata presa dal trasloco e solo questo fine settimana sono
riuscita ad avere un attimo di tempo per rileggere tutta la nostra corrispondenza
(…)” (doc. AI 23/1, la sottolineatura è del redattore).
Anche
nel ricorso – quindi in un momento in cui sapeva che l’Ufficio AI aveva ritenuto
la sua opposizione tardiva – l’assicurata ha puntualizzato che “(…) desidero
anzitutto scusarmi per il ritardo nell’invio del mio ricorso 20 giugno
2006, dovuto ad impegni personali e di lavoro (…)” (doc. I, la sottolineatura è
del redattore).
In
simili circostanze il TCA deve pertanto concludere che l’opposizione 20 giugno
2006 inoltrata contro la decisione 28 aprile è tardiva come riconosciuto a più
riprese dalla stessa assicurata.
2.5. Occorre
ora stabilire se l’assicurata può eventualmente prevalersi della restituzione
del termine.
Secondo
l'art. 41 cpv. 1 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato
impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è
restituito, sempre che l’interes-sato lo domandi adducendone i motivi entro
dieci giorni dalla cessazione dell’impedimento.
Se
la restituzione del termine è concessa, il termine per compiere l’atto omesso
decorre dalla notifica della decisione (cpv. 2).
Con
effetto dal 1° gennaio 2007 l’art. 41 LPGA è stato modificato come segue:
"
Se il richiedente o il
suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine
stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi
adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento e compia
l’atto omesso.” (cfr. RU del 13 giugno 2006 N. 23 pag. 2197 segg. (2276))
Il
TCA rileva innanzitutto che la giurisprudenza concernente la restituzione di un
termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà sviluppata
prima dell’entrata in vigore dell’art. 41 LPGA è tuttora valida (vedi la STFA
del 5 dicembre 2006 nella causa E. [I 854/06], consid 2.1).
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da
circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono
comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve
potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01;
Fatti
U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, pag. 417; U.
Kieser, Das Verwaltungs-verfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag.
170 ss.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des
Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
Va qui rilevato che i criteri per stabilire se si è di fronte ad un
"impedimento non colpevole" sono gli stessi e valgono sia nel caso in
cui l'interessato agisce direttamente che in quello in cui si avvale di un
rappresentante.
La
giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave malattia contratta
improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta quando il termine
sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un impedimento non
colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire
entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato
impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura
necessari (RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V
255, consid. 2a; cfr., pure, STFA del 9 luglio 2004 nella causa S. AG, C
272/03; STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03).
Non
costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza
del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova
norma legale (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 2002
N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a,
pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag.
216).
2.6. Nel
caso in esame va rilevato che l'assicurata non ha formulato un'esplicita richiesta
di restituzione del termine legale per inoltrare l'opposizione entro dieci
giorni dalla cessazione dell'impedimento (cfr. art. 41 LPGA in vigore fino al
31 dicembre 2006).
Agli
atti risulta, infatti, soltanto lo scritto 20 giugno 2006 con il quale essa ha
manifestato il suo disaccordo con la decisione 28 aprile 2006. E’ pertanto a
giusta ragione che questo scritto è stato trattato quale opposizione (doc. AI
23/ 1-2 e 24/1).
In
ogni caso, anche volendo considerare che l’assicurata abbia presentato
un’istanza di restituzione contestualmente all’opposizione 20 giugno 2006 –
ella osserva infatti che: “(…) le chiedo scusa per il ritardo ma sono stata
presa dal trasloco e solo questo fine settimana sono riuscita ad avere un
attimo di tempo per rileggere tutta la nostra corrispondenza (…)” (doc. AI
23/1) – la stessa andrebbe respinta.
Infatti,
vista la giurisprudenza federale sopra citata (cfr. consid. 2.5), i motivi addotti
(trasloco, impegni personali e di lavoro [doc. AI 23/1 e I]) non giustificano
una restituzione del termine.
In
simili circostanze, l’inoltro tardivo dell’opposizione non è scusabile e la decisione
impugnata che l’ha ritenuta irricevibile va confermata.
2.7. Come
visto (cfr. consid. 1.1), con la domanda di prestazioni AI per adulti – oltre a
una calza compressiva per linfodema quale mezzo ausiliare – l’assicurata ha
chiesto anche una partecipazione ai costi della cura del diabete mellito tipo 1
non coperti dalla cassa malati (doc. AI 12/1-8 e 14/1).
Con
la decisione 28 aprile 2006 l’Ufficio AI non ha riconosciuto “nessuna garanzia
per calza elastica” (doc. AI 22/1-2).
Con
la decisione su opposizione 12 luglio 2006 (oggetto della presente vertenza,
doc. AI 25/1-3) – anche se nello scritto 20 giugno 2006 l’assicurata ha
osservato espressamente che “(…) nella mia richiesta di prestazioni 23 gennaio
u.s. – oltre ai costi della calza elastica – ho anche indicato i costi enormi
che devo affrontare d’ora in avanti per il mio diabete tipo 1 che purtroppo
nella vostra ultima lettera del 28 aprile, non specificate alcuna risposta in
merito (…)” (doc. AI 23/2) – l’Ufficio AI si è limitato a non entrare nel
merito dell’opposizio-ne in quanto tardiva.
Anche
in sede di ricorso l’assicurata ha rilevato che “(…) faccio quindi anche
presente che nella loro lettera 12 luglio e quella precedente del 28 aprile, NON
viene fatta alcuna menzione ai costi che ora debbo sopportare anche per la
cura del Diabete tipo 1 di cui mi sono affetta e da me menzionata nella lettera
inviatali il 23 gennaio e del 20 giugno u.s.! (…)” (doc. I).
In
merito alla domanda di prestazioni per la cura del diabete gli atti devono dunque
essere trasmessi all’Ufficio AI perché si pronunci senza indugio sulla richiesta.
2.8. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
§ Gli
atti vengono trasmessi all’Ufficio AI perché proceda come indicato al consid.
2.7.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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