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Decisione

32.2006.125

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 luglio 2007Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA

25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile esso

deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.

571 seg., in particolare la nota 158, pag 628-629, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione

riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.6. Nel

caso concreto, dalla decisione su opposizione impugnata emerge che l’Ufficio AI

ha negato all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità, facendo capo alle

risultanze di una perizia pluridisciplinare (psichiatrica, neurologica,

pneumologica e reumatologica) elaborata dal SAM di Bellinzona, in base alla

quale l’assicurato presenta un’inabilità lavorativa del 30% nella sua abituale

attività di manutentore di carrelli e carrozze presso le __________.

L’aspetto

psichiatrico è stato indagato dal dr. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia.

In

occasione del consulto 15 giugno 2005, egli ha diagnosticato uno stile caratteriale

di tipo nevrotico caratterizzato da una prevalente matrice ossessiva (ICD

10-F60.5) e una sofferenza psicoastenica associata ad una sindrome del dolore

cronico a carattere fibromialgico.

Il

dr. __________ ha quindi quantificato in un 20% l’incapacità lavorativa

risultante dal danno alla salute psichica.

Da

un profilo terapeutico, egli ha osservato di ritenere opportuna una presa a carico

psicoterapeutica associata a sedute di rilassamento (referto 19.6.2005, doc. AI

24/20-24).

Il

13 giugno 2005 l’assicurato è stato sottoposto ad un esame pneumologico a cura

del dr. __________, spec. FMH in malattie polmonari e Capo-Servizio di

pneumologica presso l’Ospe-dale regionale di __________.

Il

citato specialista ha posto le diagnosi di probabile sindrome di apnee da sonno

di tipo ostruttivo di grado da leggero a moderato.

A

proposito di tali diagnosi, egli ha precisato che al momento risulta difficile

valutare l’influenza delle affezioni sulla capacità lavorativa

dell’interessato, non essendo stato effettuato nessun tentativo terapeutico per

valutare la diminuzione dei disturbi del paziente. Il dr. __________ ha poi

aggiunto che nel caso in cui la stanchezza, la sonnolenza diurna e la cefalea

mattutina dovessero essere positivamente influenzate da una terapia specifica

con apparecchiatura C-PAP, la sindrome delle apnee da sonno non dovrebbe più

avere un’influenza sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

Il

dr. __________ ha infine consigliato vivamente l’esecuzione di un test terapeutico

con apparecchiatura C-PAP effettuabile ambulatorialmente (referto 27.6.2005,

doc. AI 24/25-28).

Da

parte sua, il dr. __________, spec. FMH in neurologia, che ha esaminato

l’insorgente in data 14 giugno 2005, ha diagnosticato una lieve sindrome del tunnel

carpale a destra; dolori diffusi al cingolo scapolare e a livello della colonna

vertebrale non spiegabili con una patologia neurologica.

Lo

specialista in neurologia ha giudicato che tali affezioni non esercitano nessuna

influenza significativa sulla capacità lavorativa nell’ultima attività svolta

dall’interessato (referto 15.6.2005, doc. AI 24/34-36).

Il

21 giugno 2005 l’assicurato è stato visitato dal dr. __________, spec. FMH in

reumatologia e riabilitazione.

Il

citato reumatologo ha posto le diagnosi di sindrome fibromialgica; iniziale artrosi

a livello dell’articolazione tibio-tarsica a sinistra di origine secondaria in

stato dopo artroscopia nel 1991 a due riprese per sinovite nell’ambito di una sospetta

problematica infiammatoria; stato dopo distorsioni ripetute a livello delle

caviglie soprattutto sul lato destro; sindrome del tunnel carpale bilaterale.

A

proposito di tali diagnosi, ha precisato che l’interessato presenta due problematiche

a livello dell’apparato muscolo-scheletrico, una essenzialmente di tipo degenerativo

nell’ambito di uno stato dopo sinoviti recidivanti nella zona delle articolazioni

tibio-tarsiche e l’altra a carattere diffuso a livello delle spalle, della colonna

cervicale, della zona lombare, delle ginocchia e degli avambracci, nell’ambito di

un reumatismo delle parti molli generalizzato a carattere fibromialgico. Egli

ha aggiunto che si tratta di una fibromialgia primaria nell’ambito delle sue

problematiche a carattere depressivo.

Secondo

il dr. __________, i problemi che limitano l’interessato sono essenzialmente

riconducibili all’artrosi a livello delle caviglie soprattutto a sinistra. Per

tali motivi, egli non può svolgere un’attività che lo costringa a rimanere sempre

in piedi. Tenuto conto delle sole problematiche reumatologiche, il ricorrente

presenta quindi un’incapacità lavorativa nella sua attività professionale presso

le __________ del 30%. Questo impiego, nonostante debba essere svolto restando

quasi sempre in piedi, a mente del perito reumatologo è da considerare particolarmente

adatta, in quanto non implica il sollevamento di pesi, non comporta sforzi e

non richiede il mantenimento di posizioni inergonomiche. Il dr. __________ ha

poi rilevato che il grado di abilità lavorativa dell’assicurato non cambierebbe

nemmeno qualora svolgesse un’attività di tipo sedentario (referto 12.7.2005,

doc. AI 24/38-44).

Nel dettagliato referto 2 agosto 2005 i periti del SAM - sulla base

delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti

medici eseguiti (consulto reumatologico del dr. __________, consulto

psichiatrico del dr. __________, consulto pneumologico del dr. __________ e

consulto neurologico del dr. __________) - hanno posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

di “stile caratteriale di tipo nevrotico, caratterizzato da una prevalente

matrice ossessiva (ICD10-F60.4); sofferenza psicoastenica associata a sindrome

del dolore cronico a carattere fibromialgico; sindrome fibromialgica; iniziale

artrosi a livello dell’articolazione tibio-tarsica sinistra d’origine

secondaria in stato dopo artroscopia nel 1990 e nel 1991 per sinovite

nell’ambito di una sospetta problematica infiammatoria” e quali diagnosi

senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “stato dopo distorsioni

ripetute a livello delle caviglie soprattutto sul lato destro; lieve sindrome

del tunnel carpale a destra; probabile sindrome di apnee da sonno di tipo

ostruttivo di grado da leggero a moderato; cefalee di origine tensiva; stato da

incidente con lesione occhio destro” (doc. AI 24/13-14).

Questa

la valutazione globale dell’incapacità lavorativa contenuta nel rapporto

peritale 2 agosto 2005:

"

(...)

7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE

DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA

L'assicurato va ritenuto abile al lavoro nella misura

del 70% nella sua attività lavorativa finora svolta.

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Dal punto di vista reumatologico l’assicurato presenta

due problematiche, una problematica degenerativa a livello delle caviglie

bilateralmente, soprattutto a sinistra ed una problematica dovuta ad un

reumatismo delle parti molli, caratterizzata da una fibromialgia. Queste due

patologie, nell’attività attualmente svolta, che risulta essere particolarmente

adatta, l’assicurato va ritenuto abile al lavoro nella misura del 70%.

Dal punto di vista psichiatrico l’assicurato presenta

uno stile caratteriale di tipo nevrotico, caratterizzato da una matrice

ossessiva. È pure presente una sindrome del dolore cronico a carattere fibromialgico.

La problematica psichiatrica concorre a ridurre la capacità lavorativa

dell’assicurato nella misura del 20%.

La problematica neurologica, caratterizzata da una

lieve sindrome del tunnel carpale a destra, meno evidente a sinistra, non

concorre a ridurre la capacità lavorativa dell’assicurato.

Per quanto concerne la problematica pneumologica, essa

è caratterizzata da una sindrome delle apnee notturne di tipo ostruttivo di

grado da leggero a moderato, una patologia che, notoriamente e solitamente, può

essere ben controllata con un trattamento a base di C-PAP. Pertanto, è una

patologia che non porta ad un’incapacità lavorativa se non in una forma grave,

accompagnata da disturbi polmonari altrimenti non evidenziati nel caso in

questione. È possibile che la stanchezza accusata dall’assicurato e le cefalee

di cui si lamenta possano rientrare in un quadro della sindrome delle apnee

notturne, ma sono anche dei sintomi che ben si accompagnano alla fibromialgia,

per altro già valutata e considerata dal punto di vista sia reumatologico che

psichiatrico. Non riteniamo quindi che la problematica pneumologica, al momento

attuale, possa essere un fattore che comporti un’incapacità lavorativa.

Consigliamo vivamente al medico curante di provvedere a

sottoporre l’assicurato ad una valutazione di un test terapeutico con

apparecchiatura C-PAP per valutare l’efficacia del trattamento.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE

Riteniamo che l’assicurato possa svolgere l’attività

lavorativa sinora svolta nella misura del 70%.

L’assicurato deve continuare la presa a carico

psichiatrica e psicoterapica attualmente in atto. È pure consigliabile che si

sottoponga a cicli regolari di fisioterapia e rilassamento della muscolatura. È

inoltre auspicabile che l’assicurato sia sottoposto ad un test terapeutico a

base di C-PAP per la problematica pneumologica.

Lo stato di salute va considerato tale a partire dal

novembre 2003 in avanti. Non abbiamo potuto infatti

ravvisare patologie che possano giustificare un’incapacità lavorativa di lunga

durata.

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE

PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su

un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste." (Doc. AI 24-17+18)

In

sede d’opposizione l’assicurato ha contrapposto a tale valutazione lo scritto 26

ottobre 2005 del dr. __________, spec. FMH in medicina generale, che contesta

in particolare il consulto psichiatrico peritale del dr. __________, ritenuto

non approfondito e incompleto, che contrasta completamente con le conclusioni

del dr. __________, Capo-Servizio del __________ di __________, che considera

l’interessato abile al lavoro al 50%, nonostante la psicoterapia in atto. Egli

chiede quindi che l’assicurato sia sottoposto ad una nuova valutazione psichiatrica

peritale “neutra” (doc. AI 34/2-3).

Nelle

sue annotazioni 29 novembre 2005 il dr. __________ del SMR ha osservato che le

critiche del dr. __________ in merito alla perizia psichiatrica del dr. __________

non sono pertinenti e che la perizia in questione deve essere considerata approfondita,

in quanto tiene conto di tutti gli elementi necessari per poter giudicare la

situazione oggettiva dell’interessato (doc. AI 39).

L’assicurato

ha poi trasmesso all’Ufficio AI il referto 10 marzo 2006 del dr. __________,

medico psichiatra caposervizio del __________ di __________, del seguente

tenore:

"

(…)

Come a voi noto dal vostro dossier ho conosciuto il

signor RI 1, inviatomi dal dr. __________, ancora il 25.10.2004, rilasciando

dopo un’attenta visita un rapporto dettagliato in cui riferivo la diagnosi di

depressione, illustravo la sintomatologia presente, ponevo dei giudizi

prognostici, indicavo il trattamento integrato psicoterapico e farmacoterapico

ma concludevo “dal profilo concreto non mi pare che si possa sperare in futuro

in un aumento della capacità lavorativa. Visto il lungo periodo d’incapacità

penso sia oltremodo legittimo imboccare la strada, purtroppo, del

prepensionamento e di un ricorso a prestazioni AI al 50%.” Ho inviato copia di

quanto sopra oltre che al vostro ufficio anche al servizio medico delle __________

al dr. __________. L’assicurato è stato poi seguito in psicoterapia dalla

psicoterapeuta del nostro servizio __________ per un certo periodo e il

25.5.2005 potevo comunicare al servizio medico delle __________ sempre al dr. __________

che, al di là di un miglioramento in atto sulla qualità di vita

dell’interessato che con l’aiuto della psicoterapeuta aveva potuto meglio

pianificare la propria attività lavorativa, assumendo un atteggiamento più

funzionale e tranquillo nei confronti di questa, anche facendosi aiutare e

modificando le procedure di lavoro, “non vi è d’attendersi un aumento della

capacità al lavoro che resta adesso e per il futuro al massimo del 50%.”

Confermo tale mio giudizio e vi posso segnalare, come

già anche indicatovi dal dr. __________, che non sono mai stato contattato dai

vostri periti assicurativi. Ho incontrato nuovamente il signor RI 1 in data 7

ottobre 2005, pochi giorni dopo aver ricevuto egli la vostra decisione di non

diritto alla rendita, manifestando egli durante tutta la visita non solo la sua

disperazione dall’essersi sentito assai poco considerato nella sua sofferenza, ma

anche un sentimento di umiliazione. Tale condizione emotiva non aveva neppure

permesso di ottemperare allo scopo della visita ambulatoriale che era quello di

individuare una farmacoterapia più incisiva per la condizione depressiva del

paziente poiché in quel momento egli risentiva fortemente dell’effetto

traumatico della notizia ricevuta.” (Doc. AI 40/1-2)

Con

successivo certificato 28 aprile 2006 il dr. __________ ha aggiunto:

"

A complemento del mio

Considerandi

rapporto 10.3.2006 il signor RI 1 mi richiede un aggiornamento sul suo stato di

salute attuale da indirizzarvi.

Vi posso pertanto comunicare quanto segue:

Il signor RI 1 è sempre seguito dal nostro servizio in

psicoterapia con controllo psichiatrico e prescrizioni psicofarmacologiche.

Incontra regolarmente dal settembre 2005 la psicoterapeuta __________ con

scadenze psicoterapiche a frequenza bisettimanale e intensificate rispetto al

periodo precedente. Si è dovuto incrementare la psicofarmacoterapia ora

consistente in Remeron 30 mg cpr 0-0-1, Sirdalud PR ½ 0-1½ e Tryctizol 25 mg

0-0-1 per i disturbi algici, depressivi e del sonno. Continua come già

indicatovi il suo lavoro alle __________ al 50% con capacità lavorativa al

massimo al 50%. La prognosi è sempre quella indicatavi il 10.03.2006 cioè

sfavorevole per un aumento di detta capacità. Quanto sopra sul suo stato

attuale.” (Doc. AI 40-3)

Nelle

sue annotazioni 29 maggio 2006 il dr. __________ ha commentato:

"

In complemento alla mia

ultima presa di posizione del 29.11.2005, alla luce degli scritti del dr. __________

del 10.3.2006 e del 28.4.2006, vorrei precisare quanto segue.

-

Il rapporto medico del

dr. __________ del 10.3.2006 non apporta elementi medici nuovi suscettibili di

modificare la mia valutazione anteriore. In particolare, non vengono citate

nuove diagnosi, né specificato un chiaro peggioramento dello stato di salute.

-

La presa a carico

psicoterapeutica segnalata nel rapporto del dr. __________ era stata ugualmente

presa in considerazione nella valutazione del dr. __________

-

L’adattamento della

psicofarmacoterapia sembra in relazione diretta con la decisione di rifiuto di

rendita, come descritto dal dr. __________ e può essere stato reso necessario da

una sindrome depressiva reattiva alla notizia ricevuta (“Tale condizione emotiva non aveva neppure permesso

di ottemperare allo scopo della visita ambulatoriale che era quello di

individuare una farmacoterapia più incisiva per la condizione depressiva del

paziente poiché in quel momento egli risentiva fortemente dell’effetto

traumatico della notizia ricevuta”). Per definizione una sindrome depressiva reattiva è di durata limitata

e non rappresenta un nuovo fattore invalidante.

-

La terapia attualmente

prescritta (Remeron 30 mg cpr 0-0-1, Sirdalud PR ½ 0-1½ e Tryctizol 25 mg 0-0-1)

può senz’altro essere applicata alle diagnosi psichiatriche ritenute dal dr. __________

e non significa obbligatoriamente un peggioramento dello stato clinico. In

questo senso nuovi accertamenti risulterebbero superflui.

I due scritti del dr. __________ non mettono dunque in

dubbio quanto a suo tempo stabilito dal dr. __________ in sede peritale. Come

già detto, questa perizia riempie i criteri di qualità, obiettività e

competenza scientifica; non presta a critiche e può essere accettata come un

esame valido.” (Doc. AI 43-1)

Nella

decisione impugnata l’amministrazione ha quindi confermato il rifiuto di

prestazioni.

2.7

Con

la propria impugnativa, l’insorgente ha contestato le risultanze della perizia

SAM, in particolare per quanto concerne la valutazione psichiatrica del dr. __________,

ritenuta lacunosa, sommaria e non approfondita. A sostegno delle sue tesi, come

detto, l’insorgente ha prodotto un nuovo certificato medico del dr. __________,

del seguente tenore:

"

(…)

L’assicurato, come dai miei rapporti precedenti del

10.3

e del 28.4.2006, ci era stato inviato per valutazione psichiatrica e cura

dal curante dr. __________ di __________, ancora in data 25.10.2005. Risultava

già inabile al lavoro (__________) al 50% con certificato del collega. Ho

confermato tale incapacità lavorativa emettendo una prognosi sfavorevole per un

suo miglioramento futuro e introducendo protocolli terapeutici, psicoterapici e

di gestione ambientale atti peraltro a migliorarne la qualità di vita e non ad

impatto verosimilmente riabilitativo professionale. Si trattava nel suo caso di

una chiara sindrome depressiva in connessione con una sindrome da dolore

cronico. Su questa base il servizio medico __________ ha provveduto al

pensionamento parziale (50%) del paziente. Egli è seguito da allora dalla

nostra psicoterapeuta __________ con psicoterapia di sostegno e puntualmente da

me medesimo per una rivalutazione dell’intervento psicofarmacologico.

A mio avviso, come si legge dai miei scritti precedenti

(credo che il Tribunale si basi su prove già acquisite) il caso di invalidità

parziale 50% del signor RI 1 è chiaro. L’AI, nel suo rigetto dell’opposizione,

di cui il paziente mi ha portato copia, afferma che non ho contestato le

conclusioni del dr. __________, perito AI. E a dire il vero io non ho nemmeno

visto la perizia dr. __________ per poter procedere a questo, ma è altrettanto

vero che le nostre posizioni divergono, e di molto, non credo sulla diagnosi ma

certamente sul giudizio dell’incapacità lavorativa considerando che la problematica

fisica è strettamente implicata a quella psichica. Come è altrettanto vero

quanto già comunicatovi sia dal curante che da parte mia, cioè il non essere

stati contattati dal perito assicurativo. Solitamente questa è prassi

collegiale, anche auspicata e caldeggiata dalla STTP ed è estremamente utile ad

illustrare i punti di vista di chi bene conosce il caso e da lungo tempo

rispetto a chi si trova, il perito, a dover decidere in un’unica visita.

Oltretutto il paziente era già inabile al lavoro da

circa un anno con certificazione sia del curante che mia conferma e così poi

pensionato __________. Siamo stati, il dr. __________ ed io, così poco oculati?

Non c’è stato infatti, e questo purtroppo, nel paziente alcun miglioramento

evidente per poter mutare opinione.” (Doc. B1)

Con

scritto 23 agosto 2006 il dr. __________ ha osservato:

"

Ho preso atto del

certificato redatto in data 18.8.2006 dal dr. Med. __________, Capo Servizio

del __________ di __________.

Tengo a sottolineare che dal profilo medico

pratico/medico di famiglia sostengo pienamente la presa di posizione del mio

collega.

Neppure io sono stato contattato dal perito

psichiatrico dr. __________, come normalmente e di prassi accade, per una

discussione del caso e sulla situazione attuale.

In più non posso far altro che attirare l’attenzione

sul fatto che le condizioni di salute del signor RI 1 sono, negli ultimi mesi,

peggiorate.

Malgrado una massima terapia antalgica e antidepressiva

il paziente ha una continua sintomatologia dolorosa da fibromialgia, dolori

presenti a livello di tutto il corpo e per tutto il giorno e per i quali spesso

non riesce neanche a dormire.

Anche le aspettate e meritate vacanze estive al mare

quest’anno non hanno più cambiato la sintomatologia, anzi il paziente è dovuto

rientrare prima del previsto a causa di un forte aumento dei dolori.

Tutto questo sottolinea la gravità della situazione

della fibromialgia.” (Doc. B2)

2.8

Secondo

la giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale, l'amministrazione

è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282;

DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni

all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante,

fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro

attendibilità (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V

353, consid. 3b/bb).

Trattandosi

specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento

dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che

l’imparzialità e l’indipen-denza di questi servizi nei confronti

dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite.

Sempre

secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità

lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono

semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un

giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti

gli esperti interessati.

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio

il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella

causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In

una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha

inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità

lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.

Infine,

va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003

nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA

del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA del

26.

novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella

causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.

202.

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B. P.; STFA del 13

febbraio 1992 in re O.; STFA

del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.9

Dopo

attento esame degli atti, questo Tribunale ritiene che la documentazione

medica su cui si è fondata l’amministrazione difetta della necessaria forza probante

e non può pertanto essere posta alla base di un giudizio senza che prima si proceda

ad un complemento istruttorio. Se da una parte risultano accurate e

approfondite le valutazioni pneumologica-neurologica-reumatologica eseguite

nell’ambito della perizia SAM – peraltro non contestate dall’assicurato – cui

va quindi attribuito pieno valore probatorio, dall’altra risulta controversa la

valutazione dell’aspetto psichiatrico.

A

mente del perito psichiatra, dr. __________, l’assicurato sarebbe affetto da

uno stile caratteriale di tipo nevrotico caratterizzato da una prevalente

matrice ossessiva (ICD 10-F60.5) e da una sofferenza psicoastenica associata ad

una sindrome del dolore cronico a carattere fibromialgico, che riducono la sua

capacità lavorativa nella misura del 20% (doc. AI 24/20-24).

Di

diverso avviso lo specialista curante, dr. __________, secondo il quale il grado

di inabilità lavorativa dell’interessato nella sua professione è del 50%, ponendo

la diagnosi di una chiara sindrome depressiva in connessione

con una sindrome da dolore cronico (cfr. doc. AI

40/1-2 e 40-3 e doc. B1).

A fronte della

divergenza di opinione fra il perito psichiatra e lo specialista curante, il

dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni 29 maggio 2006, osservava che “il rapporto medico del dr. __________ del 10.3.2006 non apporta elementi

medici nuovi suscettibili di modificare la mia valutazione anteriore. In particolare,

non vengono citate nuove diagnosi, né specificato un chiaro peggioramento dello

stato di salute” (doc. AI 43-1).

Tali

conclusioni del SMR non possono essere fatte proprie da parte di questo

Tribunale: a fronte di diagnosi almeno in parte diverse, che portano a gradi di

abilità lavorativa residua notevolmente diversi, l’amministrazione avrebbe

dovuto approfondire la tematica psichiatrica, tramite nuovi puntuali accertamenti,

prima di potersi esprimere in merito.

Inoltre,

occorre rilevare che l’affermazione del dr. __________ circa il fatto che l’adattamento

della psicofarmacoterapia decisa dal dr. __________ “sembra in

relazione diretta con la decisione di rifiuto di rendita, come descritto dal

dr. __________ e può essere stato reso necessario da una sindrome depressiva

reattiva alla notizia ricevuta” (doc. AI 43-1, sottolineatura della

redattrice) non può essere seguita, perlomeno senza prima procedere ad

ulteriori approfonditi accertamenti. La patologia psichiatrica

dell’interessato, difatti, potrebbe essere peggiorata indipendentemente dalla

decisione di rifiuto dell’amministrazione. Nel suo scritto 10 marzo 2006 il dr.

__________ ha rilevato che la visita 7 ottobre 2005 (effettuata pochi giorni

dopo la ricezione della decisione negativa da parte dell’AI) aveva lo scopo di

individuare una farmacoterapia più incisiva per la condizione depressiva del

paziente, obiettivo che non aveva potuto essere perseguito a causa della

condizione emotiva fortemente perturbata dell’assicurato. Un tale obiettivo era

stato verosimilmente fissato a causa dell’esistenza di un peggioramento della

patologia, necessitante di una psicofarmacoterapia maggiormente incisiva.

Inoltre, l’affermazione del SMR circa il carattere “reattivo” e quindi, per

stessa ammissione del dr. __________, di durata limitata (cfr. doc. AI 43, “per

definizione una sindrome depressiva reattiva è di durata limitata e non rappresenta

un nuovo fattore invalidante”) del peggioramento dello stato di salute psichica

dell’interessato, conseguente alla decisione ricevuta, non trova riscontro nei

fatti. Il dr. __________ ha infatti diagnosticato la presenza di una chiara sindrome

depressiva fin dall’ottobre 2004; nel suo scritto 28 aprile 2006 (e quindi a

distanza di molti mesi dalla ricezione della decisione di rifiuto della rendita

AI) ha rilevato che rispetto al periodo precedente, si è dovuto procedere sia

ad un’intensificazione delle sedute psicoterapeutiche, che ad un incremento

della psicofarmacoterapia, a causa della persistenza dei disturbi algici,

depressivi e del sonno (doc. AI 40-3, sottolineature della redattrice). Tutti

questi indizi, lasciano intendere che nel caso dell’assicurato non si è in

presenza di una sindrome depressiva reattiva, che per definizione è di durata

limitata. Tale aspetto deve in ogni caso fare l’oggetto di una nuova approfondita

valutazione.

Visto quanto

precede, questo Tribunale ritiene la fattispecie non sufficientemente chiarita

dal profilo medico, con riferimento all’affezione psichiatrica. Difatti, a

fronte dei numerosi certificati medici del dr. __________ che attestano un’inabilità

lavorativa del 50%, con una prognosi sfavorevole e con la necessità di

un’intensificazione sia delle sedute di psicoterapia e di una maggiore e più incisiva

psicofarmacoterapia, l’Ufficio AI ha omesso di compiere qualsivoglia accertamento

volto a chiarire le ragioni di tali affermazioni.

L’amministrazione

ha infatti ribadito, sulla base delle valutazioni del SMR, che lo stato di

salute dell’assicurato non ha subito nessun peggioramento, nonostante le

certificazioni di senso contrario e del curante.

In

conclusione, richiamato quanto sopra, gli atti sono da rinviare

all’amministrazione, affinché esamini in modo approfondito le conseguenze sulla

residua capacità lavorativa in relazione alle affezioni psichiatriche. In esito

a tale accertamento, l’Ufficio AI procederà ad una valutazione globale

dell’inca-pacità lavorativa, tenendo conto delle valutazioni peritali

pneumologica-neurologica-reumatologica effettuate nell’ambi-to della perizia

SAM del 2 agosto 2005.

Occorre

qui rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per determinare il grado

di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si

devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad

un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra

tutti gli esperti interessati; l'Alta Corte ha inoltre osservato che la

questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del

caso in quale misura è una problematica squisitamente medica, che di principio

il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella

causa D, I 338/01 pubblicata in RDAT 2002 I no. 72 pag. 485). In una sentenza

inedita del 19 agosto 2005 nella causa D. (I 606/03) lo stesso TFA ha inoltre

precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va

di regola eseguito nell’ambito di una perizia.

In

simili circostanze la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati

all’Ufficio AI perché, effettuati gli accertamenti medici sopra indicati, si

pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni dell’assicurato.

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’amministrazione

dovrà inoltre versare all’assicurato la somma di fr. 1’000.-- a titolo di

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata

è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’amministrazione affinché proceda ai sensi dei considerandi.

2. Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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