32.2006.125
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17 luglio 2007Italiano45 min
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Numero d'incarto:
32.2006.125
Data decisione, Autorità:
17.07.2007, TCA
Titolo:
A mente del TCA non tutte le patologie di cui è affetto l'assicurato sono state sufficientemente approfondite, con riferimento in particolare all'affezione psichiatrica.Rinvio atti all'UAI per un complemento istruttorio e nuova decisione, previa valutazione globale dell'incapacità lavorativa
GRADO DI INVALIDITÀ
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.125
cr
Lugano
17 luglio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 giugno 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 31 maggio
2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, precedentemente attivo presso le __________ nella
manutenzione di carri, carrelli e carrozze, nel mese di settembre 2004 ha presentato una richiesta di
prestazioni AI per adulti in quanto affetto da fibromialgia (doc. AI 2/1-7).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare
a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM),
con decisione 28 settembre 2005 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni
ritenuto che l’incapacità lavorativa nella sua attività è del 30% (doc. AI
30/1-2).
1.2. A
seguito dell’opposizione dell’assicurato, rappresentato dal RA 1 – nella quale
ha contestato la valutazione medica del SAM, in particolare il consulto
psichiatrico del dr. __________, considerato insufficiente dal curante, dr. __________,
il quale ha chiesto che venga eseguito un nuovo esame peritale in tale ambito (doc.
AI 34/1-3) – con decisione su opposizione 31 maggio 2006 l’amministrazione ha
confermato il rifiuto a prestazioni, ribadendo la bontà dell’esame peritale del
SAM, ivi compreso quello psichiatrico del dr. __________ (doc. AI 44/1-5).
1.3. Contro
la decisione su opposizione l’assicurato, sempre rappresentato dal RA 1, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA chiedendo di essere posto al beneficio
di una mezza rendita.
Sostanzialmente,
oltre alle argomentazioni già sollevate con l’opposizione, il rappresentante
sostiene che la situazione psico-fisica dell’interessato tende ad aggravarsi,
così come attestato dal dr. __________ (I).
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha postulato
la reiezione del ricorso, osservando che quanto attestato dal dr. __________
non mette minimamente in dubbio quanto già stabilito in precedenza dal perito,
dr. __________ (VII).
1.5. In
data 24 agosto 2006 il patrocinatore ha trasmesso al TCA nuova documentazione
medica (V).
1.6. Con
scritto 31 agosto 2006 l’amministrazione ha rilevato che gli scritti del dr. __________
e del dr. __________ non apportano motivazioni che possano mettere in dubbio
quanto ritenuto dal dr. __________ (IX).
Tale
scritto è stato trasmesso al rappresentante dell’assi-curato con facoltà di
presentare osservazioni scritte (X).
in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
TCA è chiamato a stabilire se il ricorrente ha diritto ad una rendita
d'invalidità.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita
se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e
ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,
benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84
consid. 1b). Nel confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola -
non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c;
Scartazzini, op. cit, pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza pubblicata in DTF 128 V 174
seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il
momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che
l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una
prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto
non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore
raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I
670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid.
3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S.
consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G.
consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S.
F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid.
3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono
stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03), nella quale il TFA si è così espresso:
"
6.2. A determinate
condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella
categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia
psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni
economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla
pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]).
Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto
tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare
luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI
(sentenza citata del 12 marzo 2004
in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der
Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81
seg.). Un'eccezione a questo
principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da
dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da
rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo
sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro
oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI
2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in
fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali,
presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di
notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri
criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione
senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale,
un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr.
pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali
o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute
suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai
principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi
deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche
in un'altra sentenza del 28 maggio 2004 nella causa B. (I
702/03), il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto
modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la
presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità
e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati
quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate
da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza
remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti
della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione
sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la
liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario
tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso
di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché
di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona
assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich
für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René
Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San
Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza del 16 dicembre 2004 nella causa J., I 770/03 pubblicata in DTF
131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto
invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa
della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si
devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza
dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra Massima Istanza in una sentenza del 19 maggio 2006 nella causa O. (I 873/05), si é confermata
nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una
recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella
raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi
è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la
diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli
ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose
similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal
profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per
analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da
dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di
una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si
deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque
prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che,
per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili
sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i
seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua
gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso
per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il
verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni
della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie
praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine
cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica,
si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato
risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque
un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella
malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si
deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto
a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino
da un’esagerazione dei sintomi. (…)”
(STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)
2.5. Perché un
rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi,
prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione
delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni
dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26
agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; STFA
18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352,
122 V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997
p. 123; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989, p. 31). A proposito
delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il
TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili
(DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa B., I
569/97; STFA 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96; STFA del 24 dicembre
1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986
p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha
inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al
SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in
causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a
tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag.
106, consid. 3c, pag. 110). Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Massima Istanza ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo
fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in
favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause G., U 329/01 ed S., U 330/01;
DTF 125 V 353 consid. 3b/cc;
Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozial-versicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il
giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare
Fatti
i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA
25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile esso
deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.
571 seg., in particolare la nota 158, pag 628-629, nella quale vengono citate
alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione
riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.6. Nel
caso concreto, dalla decisione su opposizione impugnata emerge che l’Ufficio AI
ha negato all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità, facendo capo alle
risultanze di una perizia pluridisciplinare (psichiatrica, neurologica,
pneumologica e reumatologica) elaborata dal SAM di Bellinzona, in base alla
quale l’assicurato presenta un’inabilità lavorativa del 30% nella sua abituale
attività di manutentore di carrelli e carrozze presso le __________.
L’aspetto
psichiatrico è stato indagato dal dr. __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia.
In
occasione del consulto 15 giugno 2005, egli ha diagnosticato uno stile caratteriale
di tipo nevrotico caratterizzato da una prevalente matrice ossessiva (ICD
10-F60.5) e una sofferenza psicoastenica associata ad una sindrome del dolore
cronico a carattere fibromialgico.
Il
dr. __________ ha quindi quantificato in un 20% l’incapacità lavorativa
risultante dal danno alla salute psichica.
Da
un profilo terapeutico, egli ha osservato di ritenere opportuna una presa a carico
psicoterapeutica associata a sedute di rilassamento (referto 19.6.2005, doc. AI
24/20-24).
Il
13 giugno 2005 l’assicurato è stato sottoposto ad un esame pneumologico a cura
del dr. __________, spec. FMH in malattie polmonari e Capo-Servizio di
pneumologica presso l’Ospe-dale regionale di __________.
Il
citato specialista ha posto le diagnosi di probabile sindrome di apnee da sonno
di tipo ostruttivo di grado da leggero a moderato.
A
proposito di tali diagnosi, egli ha precisato che al momento risulta difficile
valutare l’influenza delle affezioni sulla capacità lavorativa
dell’interessato, non essendo stato effettuato nessun tentativo terapeutico per
valutare la diminuzione dei disturbi del paziente. Il dr. __________ ha poi
aggiunto che nel caso in cui la stanchezza, la sonnolenza diurna e la cefalea
mattutina dovessero essere positivamente influenzate da una terapia specifica
con apparecchiatura C-PAP, la sindrome delle apnee da sonno non dovrebbe più
avere un’influenza sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
Il
dr. __________ ha infine consigliato vivamente l’esecuzione di un test terapeutico
con apparecchiatura C-PAP effettuabile ambulatorialmente (referto 27.6.2005,
doc. AI 24/25-28).
Da
parte sua, il dr. __________, spec. FMH in neurologia, che ha esaminato
l’insorgente in data 14 giugno 2005, ha diagnosticato una lieve sindrome del tunnel
carpale a destra; dolori diffusi al cingolo scapolare e a livello della colonna
vertebrale non spiegabili con una patologia neurologica.
Lo
specialista in neurologia ha giudicato che tali affezioni non esercitano nessuna
influenza significativa sulla capacità lavorativa nell’ultima attività svolta
dall’interessato (referto 15.6.2005, doc. AI 24/34-36).
Il
21 giugno 2005 l’assicurato è stato visitato dal dr. __________, spec. FMH in
reumatologia e riabilitazione.
Il
citato reumatologo ha posto le diagnosi di sindrome fibromialgica; iniziale artrosi
a livello dell’articolazione tibio-tarsica a sinistra di origine secondaria in
stato dopo artroscopia nel 1991 a due riprese per sinovite nell’ambito di una sospetta
problematica infiammatoria; stato dopo distorsioni ripetute a livello delle
caviglie soprattutto sul lato destro; sindrome del tunnel carpale bilaterale.
A
proposito di tali diagnosi, ha precisato che l’interessato presenta due problematiche
a livello dell’apparato muscolo-scheletrico, una essenzialmente di tipo degenerativo
nell’ambito di uno stato dopo sinoviti recidivanti nella zona delle articolazioni
tibio-tarsiche e l’altra a carattere diffuso a livello delle spalle, della colonna
cervicale, della zona lombare, delle ginocchia e degli avambracci, nell’ambito di
un reumatismo delle parti molli generalizzato a carattere fibromialgico. Egli
ha aggiunto che si tratta di una fibromialgia primaria nell’ambito delle sue
problematiche a carattere depressivo.
Secondo
il dr. __________, i problemi che limitano l’interessato sono essenzialmente
riconducibili all’artrosi a livello delle caviglie soprattutto a sinistra. Per
tali motivi, egli non può svolgere un’attività che lo costringa a rimanere sempre
in piedi. Tenuto conto delle sole problematiche reumatologiche, il ricorrente
presenta quindi un’incapacità lavorativa nella sua attività professionale presso
le __________ del 30%. Questo impiego, nonostante debba essere svolto restando
quasi sempre in piedi, a mente del perito reumatologo è da considerare particolarmente
adatta, in quanto non implica il sollevamento di pesi, non comporta sforzi e
non richiede il mantenimento di posizioni inergonomiche. Il dr. __________ ha
poi rilevato che il grado di abilità lavorativa dell’assicurato non cambierebbe
nemmeno qualora svolgesse un’attività di tipo sedentario (referto 12.7.2005,
doc. AI 24/38-44).
Nel dettagliato referto 2 agosto 2005 i periti del SAM - sulla base
delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti
medici eseguiti (consulto reumatologico del dr. __________, consulto
psichiatrico del dr. __________, consulto pneumologico del dr. __________ e
consulto neurologico del dr. __________) - hanno posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
di “stile caratteriale di tipo nevrotico, caratterizzato da una prevalente
matrice ossessiva (ICD10-F60.4); sofferenza psicoastenica associata a sindrome
del dolore cronico a carattere fibromialgico; sindrome fibromialgica; iniziale
artrosi a livello dell’articolazione tibio-tarsica sinistra d’origine
secondaria in stato dopo artroscopia nel 1990 e nel 1991 per sinovite
nell’ambito di una sospetta problematica infiammatoria” e quali diagnosi
senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “stato dopo distorsioni
ripetute a livello delle caviglie soprattutto sul lato destro; lieve sindrome
del tunnel carpale a destra; probabile sindrome di apnee da sonno di tipo
ostruttivo di grado da leggero a moderato; cefalee di origine tensiva; stato da
incidente con lesione occhio destro” (doc. AI 24/13-14).
Questa
la valutazione globale dell’incapacità lavorativa contenuta nel rapporto
peritale 2 agosto 2005:
"
(...)
7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE
DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA
L'assicurato va ritenuto abile al lavoro nella misura
del 70% nella sua attività lavorativa finora svolta.
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Dal punto di vista reumatologico l’assicurato presenta
due problematiche, una problematica degenerativa a livello delle caviglie
bilateralmente, soprattutto a sinistra ed una problematica dovuta ad un
reumatismo delle parti molli, caratterizzata da una fibromialgia. Queste due
patologie, nell’attività attualmente svolta, che risulta essere particolarmente
adatta, l’assicurato va ritenuto abile al lavoro nella misura del 70%.
Dal punto di vista psichiatrico l’assicurato presenta
uno stile caratteriale di tipo nevrotico, caratterizzato da una matrice
ossessiva. È pure presente una sindrome del dolore cronico a carattere fibromialgico.
La problematica psichiatrica concorre a ridurre la capacità lavorativa
dell’assicurato nella misura del 20%.
La problematica neurologica, caratterizzata da una
lieve sindrome del tunnel carpale a destra, meno evidente a sinistra, non
concorre a ridurre la capacità lavorativa dell’assicurato.
Per quanto concerne la problematica pneumologica, essa
è caratterizzata da una sindrome delle apnee notturne di tipo ostruttivo di
grado da leggero a moderato, una patologia che, notoriamente e solitamente, può
essere ben controllata con un trattamento a base di C-PAP. Pertanto, è una
patologia che non porta ad un’incapacità lavorativa se non in una forma grave,
accompagnata da disturbi polmonari altrimenti non evidenziati nel caso in
questione. È possibile che la stanchezza accusata dall’assicurato e le cefalee
di cui si lamenta possano rientrare in un quadro della sindrome delle apnee
notturne, ma sono anche dei sintomi che ben si accompagnano alla fibromialgia,
per altro già valutata e considerata dal punto di vista sia reumatologico che
psichiatrico. Non riteniamo quindi che la problematica pneumologica, al momento
attuale, possa essere un fattore che comporti un’incapacità lavorativa.
Consigliamo vivamente al medico curante di provvedere a
sottoporre l’assicurato ad una valutazione di un test terapeutico con
apparecchiatura C-PAP per valutare l’efficacia del trattamento.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE
Riteniamo che l’assicurato possa svolgere l’attività
lavorativa sinora svolta nella misura del 70%.
L’assicurato deve continuare la presa a carico
psichiatrica e psicoterapica attualmente in atto. È pure consigliabile che si
sottoponga a cicli regolari di fisioterapia e rilassamento della muscolatura. È
inoltre auspicabile che l’assicurato sia sottoposto ad un test terapeutico a
base di C-PAP per la problematica pneumologica.
Lo stato di salute va considerato tale a partire dal
novembre 2003 in avanti. Non abbiamo potuto infatti
ravvisare patologie che possano giustificare un’incapacità lavorativa di lunga
durata.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE
PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su
un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste." (Doc. AI 24-17+18)
In
sede d’opposizione l’assicurato ha contrapposto a tale valutazione lo scritto 26
ottobre 2005 del dr. __________, spec. FMH in medicina generale, che contesta
in particolare il consulto psichiatrico peritale del dr. __________, ritenuto
non approfondito e incompleto, che contrasta completamente con le conclusioni
del dr. __________, Capo-Servizio del __________ di __________, che considera
l’interessato abile al lavoro al 50%, nonostante la psicoterapia in atto. Egli
chiede quindi che l’assicurato sia sottoposto ad una nuova valutazione psichiatrica
peritale “neutra” (doc. AI 34/2-3).
Nelle
sue annotazioni 29 novembre 2005 il dr. __________ del SMR ha osservato che le
critiche del dr. __________ in merito alla perizia psichiatrica del dr. __________
non sono pertinenti e che la perizia in questione deve essere considerata approfondita,
in quanto tiene conto di tutti gli elementi necessari per poter giudicare la
situazione oggettiva dell’interessato (doc. AI 39).
L’assicurato
ha poi trasmesso all’Ufficio AI il referto 10 marzo 2006 del dr. __________,
medico psichiatra caposervizio del __________ di __________, del seguente
tenore:
"
(…)
Come a voi noto dal vostro dossier ho conosciuto il
signor RI 1, inviatomi dal dr. __________, ancora il 25.10.2004, rilasciando
dopo un’attenta visita un rapporto dettagliato in cui riferivo la diagnosi di
depressione, illustravo la sintomatologia presente, ponevo dei giudizi
prognostici, indicavo il trattamento integrato psicoterapico e farmacoterapico
ma concludevo “dal profilo concreto non mi pare che si possa sperare in futuro
in un aumento della capacità lavorativa. Visto il lungo periodo d’incapacità
penso sia oltremodo legittimo imboccare la strada, purtroppo, del
prepensionamento e di un ricorso a prestazioni AI al 50%.” Ho inviato copia di
quanto sopra oltre che al vostro ufficio anche al servizio medico delle __________
al dr. __________. L’assicurato è stato poi seguito in psicoterapia dalla
psicoterapeuta del nostro servizio __________ per un certo periodo e il
25.5.2005 potevo comunicare al servizio medico delle __________ sempre al dr. __________
che, al di là di un miglioramento in atto sulla qualità di vita
dell’interessato che con l’aiuto della psicoterapeuta aveva potuto meglio
pianificare la propria attività lavorativa, assumendo un atteggiamento più
funzionale e tranquillo nei confronti di questa, anche facendosi aiutare e
modificando le procedure di lavoro, “non vi è d’attendersi un aumento della
capacità al lavoro che resta adesso e per il futuro al massimo del 50%.”
Confermo tale mio giudizio e vi posso segnalare, come
già anche indicatovi dal dr. __________, che non sono mai stato contattato dai
vostri periti assicurativi. Ho incontrato nuovamente il signor RI 1 in data 7
ottobre 2005, pochi giorni dopo aver ricevuto egli la vostra decisione di non
diritto alla rendita, manifestando egli durante tutta la visita non solo la sua
disperazione dall’essersi sentito assai poco considerato nella sua sofferenza, ma
anche un sentimento di umiliazione. Tale condizione emotiva non aveva neppure
permesso di ottemperare allo scopo della visita ambulatoriale che era quello di
individuare una farmacoterapia più incisiva per la condizione depressiva del
paziente poiché in quel momento egli risentiva fortemente dell’effetto
traumatico della notizia ricevuta.” (Doc. AI 40/1-2)
Con
successivo certificato 28 aprile 2006 il dr. __________ ha aggiunto:
"
A complemento del mio
Considerandi
rapporto 10.3.2006 il signor RI 1 mi richiede un aggiornamento sul suo stato di
salute attuale da indirizzarvi.
Vi posso pertanto comunicare quanto segue:
Il signor RI 1 è sempre seguito dal nostro servizio in
psicoterapia con controllo psichiatrico e prescrizioni psicofarmacologiche.
Incontra regolarmente dal settembre 2005 la psicoterapeuta __________ con
scadenze psicoterapiche a frequenza bisettimanale e intensificate rispetto al
periodo precedente. Si è dovuto incrementare la psicofarmacoterapia ora
consistente in Remeron 30 mg cpr 0-0-1, Sirdalud PR ½ 0-1½ e Tryctizol 25 mg
0-0-1 per i disturbi algici, depressivi e del sonno. Continua come già
indicatovi il suo lavoro alle __________ al 50% con capacità lavorativa al
massimo al 50%. La prognosi è sempre quella indicatavi il 10.03.2006 cioè
sfavorevole per un aumento di detta capacità. Quanto sopra sul suo stato
attuale.” (Doc. AI 40-3)
Nelle
sue annotazioni 29 maggio 2006 il dr. __________ ha commentato:
"
In complemento alla mia
ultima presa di posizione del 29.11.2005, alla luce degli scritti del dr. __________
del 10.3.2006 e del 28.4.2006, vorrei precisare quanto segue.
-
Il rapporto medico del
dr. __________ del 10.3.2006 non apporta elementi medici nuovi suscettibili di
modificare la mia valutazione anteriore. In particolare, non vengono citate
nuove diagnosi, né specificato un chiaro peggioramento dello stato di salute.
-
La presa a carico
psicoterapeutica segnalata nel rapporto del dr. __________ era stata ugualmente
presa in considerazione nella valutazione del dr. __________
-
L’adattamento della
psicofarmacoterapia sembra in relazione diretta con la decisione di rifiuto di
rendita, come descritto dal dr. __________ e può essere stato reso necessario da
una sindrome depressiva reattiva alla notizia ricevuta (“Tale condizione emotiva non aveva neppure permesso
di ottemperare allo scopo della visita ambulatoriale che era quello di
individuare una farmacoterapia più incisiva per la condizione depressiva del
paziente poiché in quel momento egli risentiva fortemente dell’effetto
traumatico della notizia ricevuta”). Per definizione una sindrome depressiva reattiva è di durata limitata
e non rappresenta un nuovo fattore invalidante.
-
La terapia attualmente
prescritta (Remeron 30 mg cpr 0-0-1, Sirdalud PR ½ 0-1½ e Tryctizol 25 mg 0-0-1)
può senz’altro essere applicata alle diagnosi psichiatriche ritenute dal dr. __________
e non significa obbligatoriamente un peggioramento dello stato clinico. In
questo senso nuovi accertamenti risulterebbero superflui.
I due scritti del dr. __________ non mettono dunque in
dubbio quanto a suo tempo stabilito dal dr. __________ in sede peritale. Come
già detto, questa perizia riempie i criteri di qualità, obiettività e
competenza scientifica; non presta a critiche e può essere accettata come un
esame valido.” (Doc. AI 43-1)
Nella
decisione impugnata l’amministrazione ha quindi confermato il rifiuto di
prestazioni.
2.7
Con
la propria impugnativa, l’insorgente ha contestato le risultanze della perizia
SAM, in particolare per quanto concerne la valutazione psichiatrica del dr. __________,
ritenuta lacunosa, sommaria e non approfondita. A sostegno delle sue tesi, come
detto, l’insorgente ha prodotto un nuovo certificato medico del dr. __________,
del seguente tenore:
"
(…)
L’assicurato, come dai miei rapporti precedenti del
10.3
e del 28.4.2006, ci era stato inviato per valutazione psichiatrica e cura
dal curante dr. __________ di __________, ancora in data 25.10.2005. Risultava
già inabile al lavoro (__________) al 50% con certificato del collega. Ho
confermato tale incapacità lavorativa emettendo una prognosi sfavorevole per un
suo miglioramento futuro e introducendo protocolli terapeutici, psicoterapici e
di gestione ambientale atti peraltro a migliorarne la qualità di vita e non ad
impatto verosimilmente riabilitativo professionale. Si trattava nel suo caso di
una chiara sindrome depressiva in connessione con una sindrome da dolore
cronico. Su questa base il servizio medico __________ ha provveduto al
pensionamento parziale (50%) del paziente. Egli è seguito da allora dalla
nostra psicoterapeuta __________ con psicoterapia di sostegno e puntualmente da
me medesimo per una rivalutazione dell’intervento psicofarmacologico.
A mio avviso, come si legge dai miei scritti precedenti
(credo che il Tribunale si basi su prove già acquisite) il caso di invalidità
parziale 50% del signor RI 1 è chiaro. L’AI, nel suo rigetto dell’opposizione,
di cui il paziente mi ha portato copia, afferma che non ho contestato le
conclusioni del dr. __________, perito AI. E a dire il vero io non ho nemmeno
visto la perizia dr. __________ per poter procedere a questo, ma è altrettanto
vero che le nostre posizioni divergono, e di molto, non credo sulla diagnosi ma
certamente sul giudizio dell’incapacità lavorativa considerando che la problematica
fisica è strettamente implicata a quella psichica. Come è altrettanto vero
quanto già comunicatovi sia dal curante che da parte mia, cioè il non essere
stati contattati dal perito assicurativo. Solitamente questa è prassi
collegiale, anche auspicata e caldeggiata dalla STTP ed è estremamente utile ad
illustrare i punti di vista di chi bene conosce il caso e da lungo tempo
rispetto a chi si trova, il perito, a dover decidere in un’unica visita.
Oltretutto il paziente era già inabile al lavoro da
circa un anno con certificazione sia del curante che mia conferma e così poi
pensionato __________. Siamo stati, il dr. __________ ed io, così poco oculati?
Non c’è stato infatti, e questo purtroppo, nel paziente alcun miglioramento
evidente per poter mutare opinione.” (Doc. B1)
Con
scritto 23 agosto 2006 il dr. __________ ha osservato:
"
Ho preso atto del
certificato redatto in data 18.8.2006 dal dr. Med. __________, Capo Servizio
del __________ di __________.
Tengo a sottolineare che dal profilo medico
pratico/medico di famiglia sostengo pienamente la presa di posizione del mio
collega.
Neppure io sono stato contattato dal perito
psichiatrico dr. __________, come normalmente e di prassi accade, per una
discussione del caso e sulla situazione attuale.
In più non posso far altro che attirare l’attenzione
sul fatto che le condizioni di salute del signor RI 1 sono, negli ultimi mesi,
peggiorate.
Malgrado una massima terapia antalgica e antidepressiva
il paziente ha una continua sintomatologia dolorosa da fibromialgia, dolori
presenti a livello di tutto il corpo e per tutto il giorno e per i quali spesso
non riesce neanche a dormire.
Anche le aspettate e meritate vacanze estive al mare
quest’anno non hanno più cambiato la sintomatologia, anzi il paziente è dovuto
rientrare prima del previsto a causa di un forte aumento dei dolori.
Tutto questo sottolinea la gravità della situazione
della fibromialgia.” (Doc. B2)
2.8
Secondo
la giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale, l'amministrazione
è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282;
DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999
U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni
all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante,
fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro
attendibilità (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V
353, consid. 3b/bb).
Trattandosi
specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento
dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che
l’imparzialità e l’indipen-denza di questi servizi nei confronti
dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite.
Sempre
secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità
lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono
semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un
giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti
gli esperti interessati.
La
questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se
del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio
il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella
causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In
una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha
inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità
lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.
Infine,
va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003
nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA
del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa
C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA del
26.
novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella
causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.
202.
consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B. P.; STFA del 13
febbraio 1992 in re O.; STFA
del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.9
Dopo
attento esame degli atti, questo Tribunale ritiene che la documentazione
medica su cui si è fondata l’amministrazione difetta della necessaria forza probante
e non può pertanto essere posta alla base di un giudizio senza che prima si proceda
ad un complemento istruttorio. Se da una parte risultano accurate e
approfondite le valutazioni pneumologica-neurologica-reumatologica eseguite
nell’ambito della perizia SAM – peraltro non contestate dall’assicurato – cui
va quindi attribuito pieno valore probatorio, dall’altra risulta controversa la
valutazione dell’aspetto psichiatrico.
A
mente del perito psichiatra, dr. __________, l’assicurato sarebbe affetto da
uno stile caratteriale di tipo nevrotico caratterizzato da una prevalente
matrice ossessiva (ICD 10-F60.5) e da una sofferenza psicoastenica associata ad
una sindrome del dolore cronico a carattere fibromialgico, che riducono la sua
capacità lavorativa nella misura del 20% (doc. AI 24/20-24).
Di
diverso avviso lo specialista curante, dr. __________, secondo il quale il grado
di inabilità lavorativa dell’interessato nella sua professione è del 50%, ponendo
la diagnosi di una chiara sindrome depressiva in connessione
con una sindrome da dolore cronico (cfr. doc. AI
40/1-2 e 40-3 e doc. B1).
A fronte della
divergenza di opinione fra il perito psichiatra e lo specialista curante, il
dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni 29 maggio 2006, osservava che “il rapporto medico del dr. __________ del 10.3.2006 non apporta elementi
medici nuovi suscettibili di modificare la mia valutazione anteriore. In particolare,
non vengono citate nuove diagnosi, né specificato un chiaro peggioramento dello
stato di salute” (doc. AI 43-1).
Tali
conclusioni del SMR non possono essere fatte proprie da parte di questo
Tribunale: a fronte di diagnosi almeno in parte diverse, che portano a gradi di
abilità lavorativa residua notevolmente diversi, l’amministrazione avrebbe
dovuto approfondire la tematica psichiatrica, tramite nuovi puntuali accertamenti,
prima di potersi esprimere in merito.
Inoltre,
occorre rilevare che l’affermazione del dr. __________ circa il fatto che l’adattamento
della psicofarmacoterapia decisa dal dr. __________ “sembra in
relazione diretta con la decisione di rifiuto di rendita, come descritto dal
dr. __________ e può essere stato reso necessario da una sindrome depressiva
reattiva alla notizia ricevuta” (doc. AI 43-1, sottolineatura della
redattrice) non può essere seguita, perlomeno senza prima procedere ad
ulteriori approfonditi accertamenti. La patologia psichiatrica
dell’interessato, difatti, potrebbe essere peggiorata indipendentemente dalla
decisione di rifiuto dell’amministrazione. Nel suo scritto 10 marzo 2006 il dr.
__________ ha rilevato che la visita 7 ottobre 2005 (effettuata pochi giorni
dopo la ricezione della decisione negativa da parte dell’AI) aveva lo scopo di
individuare una farmacoterapia più incisiva per la condizione depressiva del
paziente, obiettivo che non aveva potuto essere perseguito a causa della
condizione emotiva fortemente perturbata dell’assicurato. Un tale obiettivo era
stato verosimilmente fissato a causa dell’esistenza di un peggioramento della
patologia, necessitante di una psicofarmacoterapia maggiormente incisiva.
Inoltre, l’affermazione del SMR circa il carattere “reattivo” e quindi, per
stessa ammissione del dr. __________, di durata limitata (cfr. doc. AI 43, “per
definizione una sindrome depressiva reattiva è di durata limitata e non rappresenta
un nuovo fattore invalidante”) del peggioramento dello stato di salute psichica
dell’interessato, conseguente alla decisione ricevuta, non trova riscontro nei
fatti. Il dr. __________ ha infatti diagnosticato la presenza di una chiara sindrome
depressiva fin dall’ottobre 2004; nel suo scritto 28 aprile 2006 (e quindi a
distanza di molti mesi dalla ricezione della decisione di rifiuto della rendita
AI) ha rilevato che rispetto al periodo precedente, si è dovuto procedere sia
ad un’intensificazione delle sedute psicoterapeutiche, che ad un incremento
della psicofarmacoterapia, a causa della persistenza dei disturbi algici,
depressivi e del sonno (doc. AI 40-3, sottolineature della redattrice). Tutti
questi indizi, lasciano intendere che nel caso dell’assicurato non si è in
presenza di una sindrome depressiva reattiva, che per definizione è di durata
limitata. Tale aspetto deve in ogni caso fare l’oggetto di una nuova approfondita
valutazione.
Visto quanto
precede, questo Tribunale ritiene la fattispecie non sufficientemente chiarita
dal profilo medico, con riferimento all’affezione psichiatrica. Difatti, a
fronte dei numerosi certificati medici del dr. __________ che attestano un’inabilità
lavorativa del 50%, con una prognosi sfavorevole e con la necessità di
un’intensificazione sia delle sedute di psicoterapia e di una maggiore e più incisiva
psicofarmacoterapia, l’Ufficio AI ha omesso di compiere qualsivoglia accertamento
volto a chiarire le ragioni di tali affermazioni.
L’amministrazione
ha infatti ribadito, sulla base delle valutazioni del SMR, che lo stato di
salute dell’assicurato non ha subito nessun peggioramento, nonostante le
certificazioni di senso contrario e del curante.
In
conclusione, richiamato quanto sopra, gli atti sono da rinviare
all’amministrazione, affinché esamini in modo approfondito le conseguenze sulla
residua capacità lavorativa in relazione alle affezioni psichiatriche. In esito
a tale accertamento, l’Ufficio AI procederà ad una valutazione globale
dell’inca-pacità lavorativa, tenendo conto delle valutazioni peritali
pneumologica-neurologica-reumatologica effettuate nell’ambi-to della perizia
SAM del 2 agosto 2005.
Occorre
qui rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per determinare il grado
di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si
devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad
un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra
tutti gli esperti interessati; l'Alta Corte ha inoltre osservato che la
questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del
caso in quale misura è una problematica squisitamente medica, che di principio
il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella
causa D, I 338/01 pubblicata in RDAT 2002 I no. 72 pag. 485). In una sentenza
inedita del 19 agosto 2005 nella causa D. (I 606/03) lo stesso TFA ha inoltre
precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va
di regola eseguito nell’ambito di una perizia.
In
simili circostanze la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati
all’Ufficio AI perché, effettuati gli accertamenti medici sopra indicati, si
pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni dell’assicurato.
2.10
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’amministrazione
dovrà inoltre versare all’assicurato la somma di fr. 1’000.-- a titolo di
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata
è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’amministrazione affinché proceda ai sensi dei considerandi.
2. Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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