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Decisione

32.2006.128

Contestazione della perizia psichiatrica ed ortopedica, giudizialmente confermate dal TCA. La piena abilità lavorativa in attività adeguate non permette, in base al raffronto dei redditi, l'erogazione

23 maggio 2007Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I medici del SMR e con loro l'amministrazione

ribadiscono quindi ancora una volta la completa capacità lavorativa in attività

rispettose dei limiti funzionali a suo tempo esposti dal Dott. __________."

(Doc. V)

1.5. Con scritto 13 ottobre 2006 il legale dell’assicurata ha ribadito

la richiesta ricorsuale.

Considerandi

In

ordine

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2

Oggetto

del contendere è sapere se la fattispecie in esame necessita di un complemento

peritale, rispettivamente, nell’ipotesi negativa, se la ricorrente ha diritto

ad una rendita d’invalidità.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.

216ss).

Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto

di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal

1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv.

1.

LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito

ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che

avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC

1992.

p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité,

Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio

la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996.

IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

2.3

Affinché

un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed

esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi,

prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in

piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione

delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni

dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in

der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997 pag. 123). A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F.

inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). Nell'ambito del libero apprezzamento delle

prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice

fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.

Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V

351.

seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito

che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve

essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato

si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Per quel

che riguarda il medico di fiducia, secondo la generale esperienza della vita,

il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del

suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesge-richts zum IVG, Zurigo

1997, pag. 111).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01

ed S., U 330/01).

Nella

sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto

proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte

und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore

ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul

carattere invalidante di una affezione psichica. Secondo Mosimann, in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione

riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche

valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte

dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il

carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psicosociale della persona esaminata;

2.4

2.4.1

Nel

caso in esame, l’approfondita e completa perizia 5 febbraio 2004 del dr. __________

non dà adito a contestazione alcuna. In particolare il succitato specialista in

ortopedia, diagnosticata una scoliosi toraco-lombare, ha ritenuto esigibile

l’attività di aiuto – domiciliare svolta dall’assicurata a tempo parziale (4

ore alla mattina, per 4 giorni alla settimana).

Egli

ha escluso lo svolgimento di attività pesanti, rimarcando tuttavia che “ la

paziente non ha limitazioni per quanto riguarda gli arti superiori. Può

spostarsi anche per tratti abbastanza lunghi senza limitazione. Può sollevare

pesi frequentemente fino a 5kg, più raramente dai 5 ai 10kg, solo

occasionalmente fino a 20 kg, ma mai superiore ai 20 kg“ (doc. AI 13.4).

In

attività che non implichino movimenti di rotazione e flessione continua del busto,

nonché attività che non obblighino a portare pesi su e giù le scale, l’esigibilità

è completa.

2.4.2

Avendo

il perito ortopedico ritenuto giustificata una valutazione psichica (durante la

visita lo specialista ha notato dei sintomi d’ordine psichico), l’assicurata è

stata vista dal dr. __________ del Servizio __________ di __________ (in seguito:

__________).

Quanto

alla valutazione del danno alla salute psichico, egli ha rilevato:

"

La peritanda presenta un disturbo dipendente di

personalità che è caratterizzato da una modalità pervasiva di comportamento

dipendente. Presenta delle difficoltà ad assumere le decisioni quotidiane senza

richiedere consigli e rassicurazioni; come pure, difficoltà ad iniziare

progetti o di svolgere le attività quotidiane. Presenta una evidente mancanza

di fiducia in se stessa. Queste difficoltà sono accompagnate dai disagi nel

costruire una relazione adeguata. Il decorso di questi disturbi durante gli

ultimi anni è costante e con il tempo tende ad esservi una compromissione del

funzionamento lavorativo, poiché la peritanda non è in grado di agire in modo

indipendente e senza stretta supervisione. Le relazioni sociali sono limitate

ai genitori e soprattutto alla madre e ci sono rischi di sviluppare un disturbo depressivo maggiore se subisce

la perdita della persona di ­riferimento.

Siamo dunque confrontati con una donna svizzera,

nubile, di professione aiuto domiciliare

che svolge la sua attività nella misura del 40%. II nostro accertamento medico

non mostra al momento un quadro clinico che giustifichi una inabilità

lavorativa permanente. La peritanda durante questi anni ha mantenuto un funzionamento

soddisfacente grazie alla presenza delle figure di riferimento e di supporto."

(Doc. AI 18)

Il

perito, rispondendo alle domande in merito alle conseguenze sulla capacità di

lavoro dell’assicurata, ha costatato che l’affezione riscontrata non

compromette né qualitativamente né quantitativamente l’attività lucrativa

esercitata da sempre nella misura del 40% (risposta domanda no. 1.1), che in ambito

sociale sussiste una importante compromissione delle capacità relazionali e del

funzionamento che non hanno tuttavia finora compromesso la capacità lavorativa

(risposta domanda no. 1.3) che, infine, dal profilo psichiatrico non emerge al

momento una patologia tale da ripercuotersi sull’attuale attività lucrativa

(risposta domanda no. 2.1).

2.4.3

Con

nota 15 novembre 2005 il dr. __________, attivo presso il SMR, ha confermato le

due perizie (doc. AI 28-1).

Successivamente,

il dossier è stato sottoposto all’esame della consulente in integrazione

professionale. Escluse misure reintegrative e ritenuta l’assicurata pienamente

abile in attività adeguate, con rapporto 16 marzo 2006 la consulente ha proceduto

al consueto raffronto dei redditi riportato nella decisione contestata.

Non

risultando un grado d’incapacità al guadagno pensionabile, l’Ufficio AI ha di

conseguenza respinto la domanda di prestazioni.

2.5

Con

il presente ricorso l’assicurata rettamente evidenzia come la perizia psichiatrica

non sia completa.

In

particolare, il dr. __________ del __________ ha espresso la propria valutazione

facendo riferimento all’attività lucrativa attualmente svolta (a tempo parziale)

dall’assicurata di aiuto-domiciliare (“sulla base della nostra valutazione,

il quadro constatato non compromette né qualitativamente né quantitativamente

l’attività lucrativa che la peritando esercita da sempre nella misura del 40%; doc.

AI 18”). Non si è tuttavia espresso in merito ad un’esigibilità al 100%

di detta professione, né in attività adeguate.

Tale

circostanza è stata del resto rilevata dal dr. __________, responsabile del

SMR, nella cui nota 3 giugno 2005 aveva scritto:

"

La signora __________,

madre dell'assicurata, mi aveva chiesto un incontro per la questione assicurativa

di RI 1.

Mi ha potuto raggiungere solo oggi al telefono e mi ha

comunicato che ha avuto un colloquio con la SI e che è in atto procedura

d'opposizione.

Di conseguenza la richiesta info è stata anticipata con

il SI e non ho elementi ulteriori da offrire.

Guardando però velocemente la documentazione dell'incarto

mi sono accorto che le risposte ai quesiti su IL/CL del perito è monca -

avrebbe dovuto specificare quale è l'IL/CL considerata per un'attività a tempo

pieno e dare risposte sull'esigibilità nelle condizioni socio-famigliari

attuali, rispettivamente se dovesse essere socialmente autonoma." (Doc. AI

24)

Per

quel che concerne la patologia somatica, invece, se da una parte il dr. __________

ha ritenuto esigibile l’attività di aiuto-domiciliare svolta al 40%, dall’altra

egli ha comunque valutato l’assicurata pienamente abile in attività adeguate,

descrivendo le limitazioni fisiche.

Ricordato

che, conformemente al principio dell’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato

è tenuto ad intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip

im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se

necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche

Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221),

dal punto di vista somatico l’assicurata è da ritenere abile al 100% in

professioni adeguate leggere.

In

tal senso, l’aspetto ortopedico è stato vagliato in misura completa.

2.6

2.6.1

Per

ovviare alla lacuna istruttoria in punto alla valutazione psichiatrica, prima

dell’inoltro della risposta di causa, l’Ufficio AI ha proceduto ad un complemento

peritale presso il __________.

Con

scritto 15 settembre 2006, il dr. __________ ha così risposto:

"

Le risposte seguenti si basano

esclusivamente sull'esame della perizia del 24.03.2005.

1.

L'assicurata sarebbe in grado dal punto di vista

psichiatrico di svolgere un'attività lavorativa lucrativa sull'arco di 8 ore

giornaliere, ossia al 100%?

R. Dal punto di vista psichiatrico, non è stato

evidenziato un quadro psicopatologico limitante la capacità lavorativa

lucrativa né dal punto di vista qualitativo, né dal punto di vista quantitativo

(vedi p.to 1.1 B). Riteniamo pertanto che la peritanda possa continuare a

svolgere l'attività lavorativa abituale anche nella misura del 100%, ossia

sull'arco di 8 ore giornaliere.

2.

L'assicurata potrebbe svolgere un'attività

lavorativa lucrativa presso un qualsiasi datore di lavoro, ossia sul mercato

del lavoro normale (da notare che l'attuale impiego risulta in pratica

semi-protetto)?

R. Dal punto di vista psichiatrico, non abbiamo

riscontrato un disturbo psichiatrico maggiore.

Il disturbo di personalità dipendente di per sé non

compromette la capacità lavorativa in attività occupazionali semplici che non implicano

l'assunzione in proprio di responsabilità, una capacità decisionale ed una

progettualità autonome.

Per quanto concerne l'estrema timidezza, l'insicurezza,

la scarsa autostima, che presumibilmente dall'età adolescenziale possono aver

compromesso la capacità relazionale e limitato il funzionamento sociale

interpersonale (vedi p.to 1 A), riteniamo comunque che la peritanda, supportata

dalle abituali figure di riferimento, possa svolgere una attività lavorativa

lucrativa, anche sul mercato di lavoro normale.

3.

L'assicurata potrebbe essere socialmente autonoma?

R. Riteniamo che la peritanda dal lato socio-lavorativo

possa svolgere una attività occupazionale lucrativa al 100% e pertanto possa

essere autonoma dal Iato socio-economico. La peritanda ha capacità

intellettive, gestionali ed organizzative tali da poter condurre una vita

socialmente autonoma. A seguito della modalità pervasiva del comportamento

dipendente, la peritanda non è invece autonoma rispetto la capacità di assumere

decisioni importanti, che vengono delegate alle abituali figure di supporto e

di riferimento (vedi p.to 5) e non è autonoma rispetto l'assunzione in proprio

responsabilità in assenza di un contatto interpersonale di supporto."

(Doc. Vbis)

2.6.2

In

merito all’accertamento eseguito, con lettera 13 ottobre 2006 il rappresentante

dell’assicurata ha precisato quanto segue:

"

Al documento osservo che lo stesso è stato redatto senza aver

visitato l'assicurata; questo modo di procedere non tiene assolutamente conto del

fatto che, come risulta dall'incarto (rapporto medico SMR dottor __________):

" Dal punto di vista psichiatrico, l'A ha

beneficiato di una perizia presso il Servizio __________ in ottobre 2004.

Secondo lo specialista, l 'A presenta un disturbo di personalità che è

caratterizzato da una modalità pervasiva di comportamento indipendente.

II decorso dei disturbi psichici durante gli ultimi

anni è costante e con il tempo tende ad esservi una compromissione del

funzionamento lavorativo, poiché l

'A non è in grado di agire in modo

indipendente e senza stretta supervisione. Le relazioni sociali sono limitate

ai genitori e soprattutto alla madre e ci sono rischi di sviluppare un disturbo

depressivo maggiore se subisce la perdita della persona di riferimento."

Il nuovo documento, visto il progredire della malattia,

non permette di disporre di un quadro concreto ed attuale dello stato di salute

dell'assicurata e delle conseguenti limitazioni della capacità lavorativa.

Devo pertanto cortesemente ma fermamente insistere

affinché venga fatta svolgere una perizia giudiziaria dalla quale si possa

evincere, con chiarezza e concretezza, quale sia la reale capacità lavorativa

residua dell'assicurata a seguito dei disturbi psichici dei quali soffre."

(Doc. VII)

2.6.3

Conformemente

alla giurisprudenza del TFA, affinché il danno alla salute psichico possa

essere considerato invalidante occorre che lo stesso sia di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa

sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF

127.

V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318,

321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607 ; STFA del 29 settembre

1998.

nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128).

Al

riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali

come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4

cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente

dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati

effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità

di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;

RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 30 giugno

2004.

nella causa W., I 166/03,

consid. 3C)."

Da

notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero

delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. STFA inedite del 13 luglio 2004, I

681/03, consid. 4.2 e del 23 aprile 2004 nella causa N, I 404/03, consid. 6.2,

entrambe, a loro volta, si riferiscono alla sentenza del 29 gennaio 2003 in re

P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

2.6.4

Innanzitutto

va detto che, trattandosi di un complemento istruttorio eseguito sulla base

della precedente perizia 24 marzo 2005, nell’ambito della quale l’assicurata è

stata vista, una seconda visita, contrariamente a quanto sostenuto dal suo

patrocinatore, non era necessaria.

Orbene,

nella perizia 24 marzo 2005 il __________ ha ben spiegato l’assenza di una

patologia psichiatrica invalidante. In particolare sono state evidenziate le difficoltà

riscontrate dall’assicurata (difficoltà di assumere decisioni quotidiane senza

richiedere consigli e rassicurazioni, difficoltà ad iniziare progetti o di

svolgere attività quotidiane, disagi nel costruire una relazione ecc.; cfr.

consid. 2.4.2), che, conformemente ai severi dettami giurisprudenziali sopra

esposti, non permettono di concludere per la presenza di un’affezione

psichiatrica invalidante.

Del

resto, nel complemento peritale è stato evidenziato che il “disturbo di personalità

di per sé non compromette la capacità lavorativa in attività occupazionali

semplici che non implicano l’assunzione in proprio di responsabilità, una capacità

decisionale ed una progettualità autonome”(cfr. consid. 2.6.1).

Può

suscitare qualche perplessità la valutazione circa la piena abilità

nell’attività abitualmente svolta dall’assicurata quale aiuto-domiciliare

operata dal dr. __________ del __________, in particolare per le difficoltà

relazionali e di decisionalità autonoma riscontrate. È comunque da ritenere verosimile

che la ricorrente, viste le residue risorse psichiche, possa svolgere senza

problemi quelle professioni semplici che non necessitano l’assunzione di

responsabilità, progettualità. Non a caso, nel rapporto 16 marzo 2006 la

consulente, dopo l’esecuzioni di prove attitudinali, ha accertato quanto segue:

"

I risultati dello psicogramma hanno portato a considerare

l'A. idonea

ad attività semplici e manuali (come per esempio nell'ambito della vendita,

della ristorazione o del giardinaggio), senza particolare impegno a livello

intellettuale e di responsabilità, mentre per quanto riguarda una formazione professionale,

risulterebbe adeguato un apprendistato a livello pratico.

Tenuto conto del danno alla salute da un punto di vista

reumatologico e della situazione

personale-professionale (bagaglio attitudinale, assenza di una solida

formazione professionale, esperienza lavorativa specifica nell'ambito dell'economia

domestica), in questa situazione si potrebbe prendere in considerazione a pieno

rendimento lavorativo un'attività non qualificata o semi qualificata, semplice

e manuale, nell'ambito industriale (mansioni non situate direttamente nel ciclo

produttivo) e della vendita (mansioni diversificate quali l'incasso, il

rifornimento ed il servizio clientela al banco)." (Doc. AI 33)

Certo

che nella perizia 24 marzo 2005 il dr. __________ del __________ ha sostenuto

che “ il decorso di questi disturbi durante gli ultimi anni è costante e con

il tempo tende ad esservi una compromissione del funzionamento lavorativo,

poiché la peritanda non è in grado di agire in modo indipendente e senza

stretta supervisione. Le relazioni sociali sono limitate ai genitori e

soprattutto alla madre e ci sono rischi di sviluppare un disturbo depressivo

maggiore se subisce la perdita della persona di riferimento”

(sottolineature del redattore). Tuttavia, dagli atti non risulta essere

subentrata una simile progressione dell’affezione psichica in questione, almeno

sino all’emanazione della decisione contestata. L’assicurata non ha del resto

prodotto documentazione medica attestante l’insorgenza di un disturbo

psichiatrico maggiore. Al riguardo va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta

dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio

devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo

principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere

delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.

1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione

comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò

fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo

alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano

di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid.

3b con riferimenti).

Pertanto,

tenuto conto di una piena esigibilità dell’assicurata, sia sotto l’aspetto

ortopedico che psichiatrico, in attività adeguate, mediante il già citato

rapporto, a cui va data piena adesione, la consulente ha proceduto al consueto

raffronto dei redditi dal quale non è risultato un grado d’invalidità pensionabile

(cfr. consid. 1.2).

Ne

consegue la conferma della decisione contestata e la reiezione del ricorso.

2.7

Va

infine rilevato che questo Tribunale ritiene che la

refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per

valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del

querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di

ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.

Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid.

4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b,

122.

V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.8

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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