32.2006.128
Contestazione della perizia psichiatrica ed ortopedica, giudizialmente confermate dal TCA. La piena abilità lavorativa in attività adeguate non permette, in base al raffronto dei redditi, l'erogazione
23 maggio 2007Italiano27 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2006.128
Data decisione, Autorità:
23.05.2007, TCA
Titolo:
Contestazione della perizia psichiatrica ed ortopedica, giudizialmente confermate dal TCA. La piena abilità lavorativa in attività adeguate non permette, in base al raffronto dei redditi, l'erogazione di una rendita.
AFFEZIONE PSICHICA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.128
BS/td
Lugano
23 maggio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 agosto 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 luglio
2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe 1965, attiva quale aiuto-domiciliare nella misura del 40%, nel febbraio
2003 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti per problemi alla
schiena (doc. AI 1).
Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui una perizia ortopedica (dr. __________) ed
una psichiatrica (Servizio __________ di __________), con decisione 11 maggio
2005 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, non presentando
l’assicurata affezioni invalidanti (doc. AI 21-1).
1.2. A
seguito dell’opposizione dell’assicurata, verbalizzata il 19 maggio 2005,
l’Ufficio AI ha sottoposto nuovamente il caso all’esame del SMR (Servizio medico
regionale dell’AI), nonché al consulente in integrazione professionale.
Sulla
scorta dei nuovi accertamenti eseguiti, con decisione su opposizione 3 luglio
2006 l’amministrazione ha confermato il diniego di prestazioni per i seguenti
motivi:
"
Ritenute le considerazioni del
caso, la consulente incaricata ha quindi proceduto a determinare il grado
d'invalidità dell'assicurata raffrontando il reddito ipotetico da sano a quello
da invalido.
Per determinare quest'ultimo importo si possono
applicare i salari indicativi (Rilevazione svizzera della struttura dei salari
RSS) se, dopo l'insorgere del danno alla salute, la persona assicurata non ha
assunto nessuna attività lucrativa o comunque nessuna attività lucrativa
ragionevolmente esigibile (Pratique VSI 1999 p. 51; RCC 1989 p. 485 cons. 3b). In base alla
più recente giurisprudenza federale tali redditi possono ancora essere
diminuiti nella misura massima del 25% e ciò al fine di considerare quei
fattori che nel caso di specie sono suscettibili di influenzare il reddito che
l'assicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le limitazioni addebitabili
al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado di occupazione (cfr. DTF
126 V 75).
In concreto, stabilito il reddito ipotetico da valido
in fr. 36'504.-
per il 2005 (fr. 2'808.- mensili per 13 mensilità) in base al contratto
ordinario di lavoro per il personale domestico (CNLDO) e riferito ai salari
minimi per quanto riguarda un'attività a tempo pieno, e quello da invalido in fr. 36'324.- in
base alle statistiche RSS teoriche (4° rango e 2°quartile), con capacità di
lavoro residua del 100% e applicando una riduzione del 10% per la scarsa
adattabilità dovuta alle limitazioni ergonomico-funzionali ed alla situazione
personale-professionale, è risultata una capacità di guadagno residua del
99,51% equivalente ad un grado d'invalidità quasi nullo.
Ne consegue che senza perdita di guadagno non si
giustifica il diritto a misure professionali. Inoltre, considerato il percorso
personale-professionale dell'assicurata, l'applicazione di provvedimenti non
porterebbe comunque al sostanziale incremento della capacità di guadagno.
Si osserva che è compito dell'orientatore professionale
stabilire, in base alle informazioni mediche riguardo alle mansioni ancora
possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per
l'assicurato. Nel suo dettagliato ed esaustivo rapporto del 16 marzo 2006 la
consulente in integrazione professionale ha evidenziato che nel caso di specie
non erano dati i presupposti per l'applicazione di provvedimenti d'integrazione
volti ad un recupero o miglioramento della capacità di guadagno, e che
l'assicurata poteva svolgere attività adeguate presenti sul mercato libero del
lavoro mettendo a frutto la sua residua capacità lavorativa." (Doc. AI 34)
1.3. Avverso
la succitata decisione amministrativa l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA
1, ha presentato ricorso al TCA, chiedendo di essere sottoposta ad una nuova
perizia nell’ambito della quale sarà valutata l’influenza dell’affezione
psichica sulla sua capacità lavorativa in attività esigibile dal profilo ortopedico.
1.4. Con
la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della
propria decisione, ha invece chiesto la reiezione del ricorso, evidenziando in
particolare:
"
con riferimento al ricorso in
oggetto, considerato come il legale della Signora RI 1 sostenga che la
documentazione agli atti si presti a differenti interpretazioni riguardo alla
piena capacità lavorativa dell'assicurata (dal punto di vista psichico) in
attività adeguate dal profilo fisico, lo scrivente Ufficio prende posizione nei
seguenti termini.
Onde dissipare ogni dubbio ed evitare quindi inutili
nuove perizie, è stato ritenuto corretto chiedere delle precisazioni ai periti
del Servizio __________.
II 15 settembre 2006 questi hanno ben spiegato che "Dal
punto di vista psichiatrico (...) Il disturbo di personalità dipendente di per
sé non compromette la capacità lavorativa in attività occupazionali semplici
(...). (...) riteniamo (...) che la peritanda (...) possa svolgere una
attività lavorativa lucrativa, anche sul mercato di lavoro
normale". Viene ripetuto: "Riteniamo che la peritanda dal lato
socio-lavorativo possa svolgere una attività occupazionale lucrativa al
100% e pertanto possa essere autonoma dal lato socioeconomico" (cfr.
risposta __________ allegata, pag. 2).
Fatti
I medici del SMR e con loro l'amministrazione
ribadiscono quindi ancora una volta la completa capacità lavorativa in attività
rispettose dei limiti funzionali a suo tempo esposti dal Dott. __________."
(Doc. V)
1.5. Con scritto 13 ottobre 2006 il legale dell’assicurata ha ribadito
la richiesta ricorsuale.
Considerandi
In
ordine
2.1
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2
Oggetto
del contendere è sapere se la fattispecie in esame necessita di un complemento
peritale, rispettivamente, nell’ipotesi negativa, se la ricorrente ha diritto
ad una rendita d’invalidità.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv.
1.
LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito
ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che
avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992.
p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité,
Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996.
IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.3
Affinché
un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi,
prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione
delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni
dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in
der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997 pag. 123). A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F.
inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988
pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). Nell'ambito del libero apprezzamento delle
prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice
fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.
Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V
351.
seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito
che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato
si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, secondo la generale esperienza della vita,
il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del
suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesge-richts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 111).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01
ed S., U 330/01).
Nella
sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto
proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte
und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore
ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul
carattere invalidante di una affezione psichica. Secondo Mosimann, in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione
riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche
valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte
dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il
carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psicosociale della persona esaminata;
2.4
2.4.1
Nel
caso in esame, l’approfondita e completa perizia 5 febbraio 2004 del dr. __________
non dà adito a contestazione alcuna. In particolare il succitato specialista in
ortopedia, diagnosticata una scoliosi toraco-lombare, ha ritenuto esigibile
l’attività di aiuto – domiciliare svolta dall’assicurata a tempo parziale (4
ore alla mattina, per 4 giorni alla settimana).
Egli
ha escluso lo svolgimento di attività pesanti, rimarcando tuttavia che “ la
paziente non ha limitazioni per quanto riguarda gli arti superiori. Può
spostarsi anche per tratti abbastanza lunghi senza limitazione. Può sollevare
pesi frequentemente fino a 5kg, più raramente dai 5 ai 10kg, solo
occasionalmente fino a 20 kg, ma mai superiore ai 20 kg“ (doc. AI 13.4).
In
attività che non implichino movimenti di rotazione e flessione continua del busto,
nonché attività che non obblighino a portare pesi su e giù le scale, l’esigibilità
è completa.
2.4.2
Avendo
il perito ortopedico ritenuto giustificata una valutazione psichica (durante la
visita lo specialista ha notato dei sintomi d’ordine psichico), l’assicurata è
stata vista dal dr. __________ del Servizio __________ di __________ (in seguito:
__________).
Quanto
alla valutazione del danno alla salute psichico, egli ha rilevato:
"
La peritanda presenta un disturbo dipendente di
personalità che è caratterizzato da una modalità pervasiva di comportamento
dipendente. Presenta delle difficoltà ad assumere le decisioni quotidiane senza
richiedere consigli e rassicurazioni; come pure, difficoltà ad iniziare
progetti o di svolgere le attività quotidiane. Presenta una evidente mancanza
di fiducia in se stessa. Queste difficoltà sono accompagnate dai disagi nel
costruire una relazione adeguata. Il decorso di questi disturbi durante gli
ultimi anni è costante e con il tempo tende ad esservi una compromissione del
funzionamento lavorativo, poiché la peritanda non è in grado di agire in modo
indipendente e senza stretta supervisione. Le relazioni sociali sono limitate
ai genitori e soprattutto alla madre e ci sono rischi di sviluppare un disturbo depressivo maggiore se subisce
la perdita della persona di riferimento.
Siamo dunque confrontati con una donna svizzera,
nubile, di professione aiuto domiciliare
che svolge la sua attività nella misura del 40%. II nostro accertamento medico
non mostra al momento un quadro clinico che giustifichi una inabilità
lavorativa permanente. La peritanda durante questi anni ha mantenuto un funzionamento
soddisfacente grazie alla presenza delle figure di riferimento e di supporto."
(Doc. AI 18)
Il
perito, rispondendo alle domande in merito alle conseguenze sulla capacità di
lavoro dell’assicurata, ha costatato che l’affezione riscontrata non
compromette né qualitativamente né quantitativamente l’attività lucrativa
esercitata da sempre nella misura del 40% (risposta domanda no. 1.1), che in ambito
sociale sussiste una importante compromissione delle capacità relazionali e del
funzionamento che non hanno tuttavia finora compromesso la capacità lavorativa
(risposta domanda no. 1.3) che, infine, dal profilo psichiatrico non emerge al
momento una patologia tale da ripercuotersi sull’attuale attività lucrativa
(risposta domanda no. 2.1).
2.4.3
Con
nota 15 novembre 2005 il dr. __________, attivo presso il SMR, ha confermato le
due perizie (doc. AI 28-1).
Successivamente,
il dossier è stato sottoposto all’esame della consulente in integrazione
professionale. Escluse misure reintegrative e ritenuta l’assicurata pienamente
abile in attività adeguate, con rapporto 16 marzo 2006 la consulente ha proceduto
al consueto raffronto dei redditi riportato nella decisione contestata.
Non
risultando un grado d’incapacità al guadagno pensionabile, l’Ufficio AI ha di
conseguenza respinto la domanda di prestazioni.
2.5
Con
il presente ricorso l’assicurata rettamente evidenzia come la perizia psichiatrica
non sia completa.
In
particolare, il dr. __________ del __________ ha espresso la propria valutazione
facendo riferimento all’attività lucrativa attualmente svolta (a tempo parziale)
dall’assicurata di aiuto-domiciliare (“sulla base della nostra valutazione,
il quadro constatato non compromette né qualitativamente né quantitativamente
l’attività lucrativa che la peritando esercita da sempre nella misura del 40%; doc.
AI 18”). Non si è tuttavia espresso in merito ad un’esigibilità al 100%
di detta professione, né in attività adeguate.
Tale
circostanza è stata del resto rilevata dal dr. __________, responsabile del
SMR, nella cui nota 3 giugno 2005 aveva scritto:
"
La signora __________,
madre dell'assicurata, mi aveva chiesto un incontro per la questione assicurativa
di RI 1.
Mi ha potuto raggiungere solo oggi al telefono e mi ha
comunicato che ha avuto un colloquio con la SI e che è in atto procedura
d'opposizione.
Di conseguenza la richiesta info è stata anticipata con
il SI e non ho elementi ulteriori da offrire.
Guardando però velocemente la documentazione dell'incarto
mi sono accorto che le risposte ai quesiti su IL/CL del perito è monca -
avrebbe dovuto specificare quale è l'IL/CL considerata per un'attività a tempo
pieno e dare risposte sull'esigibilità nelle condizioni socio-famigliari
attuali, rispettivamente se dovesse essere socialmente autonoma." (Doc. AI
24)
Per
quel che concerne la patologia somatica, invece, se da una parte il dr. __________
ha ritenuto esigibile l’attività di aiuto-domiciliare svolta al 40%, dall’altra
egli ha comunque valutato l’assicurata pienamente abile in attività adeguate,
descrivendo le limitazioni fisiche.
Ricordato
che, conformemente al principio dell’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato
è tenuto ad intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip
im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se
necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche
Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221),
dal punto di vista somatico l’assicurata è da ritenere abile al 100% in
professioni adeguate leggere.
In
tal senso, l’aspetto ortopedico è stato vagliato in misura completa.
2.6
2.6.1
Per
ovviare alla lacuna istruttoria in punto alla valutazione psichiatrica, prima
dell’inoltro della risposta di causa, l’Ufficio AI ha proceduto ad un complemento
peritale presso il __________.
Con
scritto 15 settembre 2006, il dr. __________ ha così risposto:
"
Le risposte seguenti si basano
esclusivamente sull'esame della perizia del 24.03.2005.
1.
L'assicurata sarebbe in grado dal punto di vista
psichiatrico di svolgere un'attività lavorativa lucrativa sull'arco di 8 ore
giornaliere, ossia al 100%?
R. Dal punto di vista psichiatrico, non è stato
evidenziato un quadro psicopatologico limitante la capacità lavorativa
lucrativa né dal punto di vista qualitativo, né dal punto di vista quantitativo
(vedi p.to 1.1 B). Riteniamo pertanto che la peritanda possa continuare a
svolgere l'attività lavorativa abituale anche nella misura del 100%, ossia
sull'arco di 8 ore giornaliere.
2.
L'assicurata potrebbe svolgere un'attività
lavorativa lucrativa presso un qualsiasi datore di lavoro, ossia sul mercato
del lavoro normale (da notare che l'attuale impiego risulta in pratica
semi-protetto)?
R. Dal punto di vista psichiatrico, non abbiamo
riscontrato un disturbo psichiatrico maggiore.
Il disturbo di personalità dipendente di per sé non
compromette la capacità lavorativa in attività occupazionali semplici che non implicano
l'assunzione in proprio di responsabilità, una capacità decisionale ed una
progettualità autonome.
Per quanto concerne l'estrema timidezza, l'insicurezza,
la scarsa autostima, che presumibilmente dall'età adolescenziale possono aver
compromesso la capacità relazionale e limitato il funzionamento sociale
interpersonale (vedi p.to 1 A), riteniamo comunque che la peritanda, supportata
dalle abituali figure di riferimento, possa svolgere una attività lavorativa
lucrativa, anche sul mercato di lavoro normale.
3.
L'assicurata potrebbe essere socialmente autonoma?
R. Riteniamo che la peritanda dal lato socio-lavorativo
possa svolgere una attività occupazionale lucrativa al 100% e pertanto possa
essere autonoma dal Iato socio-economico. La peritanda ha capacità
intellettive, gestionali ed organizzative tali da poter condurre una vita
socialmente autonoma. A seguito della modalità pervasiva del comportamento
dipendente, la peritanda non è invece autonoma rispetto la capacità di assumere
decisioni importanti, che vengono delegate alle abituali figure di supporto e
di riferimento (vedi p.to 5) e non è autonoma rispetto l'assunzione in proprio
responsabilità in assenza di un contatto interpersonale di supporto."
(Doc. Vbis)
2.6.2
In
merito all’accertamento eseguito, con lettera 13 ottobre 2006 il rappresentante
dell’assicurata ha precisato quanto segue:
"
Al documento osservo che lo stesso è stato redatto senza aver
visitato l'assicurata; questo modo di procedere non tiene assolutamente conto del
fatto che, come risulta dall'incarto (rapporto medico SMR dottor __________):
" Dal punto di vista psichiatrico, l'A ha
beneficiato di una perizia presso il Servizio __________ in ottobre 2004.
Secondo lo specialista, l 'A presenta un disturbo di personalità che è
caratterizzato da una modalità pervasiva di comportamento indipendente.
II decorso dei disturbi psichici durante gli ultimi
anni è costante e con il tempo tende ad esservi una compromissione del
funzionamento lavorativo, poiché l
'A non è in grado di agire in modo
indipendente e senza stretta supervisione. Le relazioni sociali sono limitate
ai genitori e soprattutto alla madre e ci sono rischi di sviluppare un disturbo
depressivo maggiore se subisce la perdita della persona di riferimento."
Il nuovo documento, visto il progredire della malattia,
non permette di disporre di un quadro concreto ed attuale dello stato di salute
dell'assicurata e delle conseguenti limitazioni della capacità lavorativa.
Devo pertanto cortesemente ma fermamente insistere
affinché venga fatta svolgere una perizia giudiziaria dalla quale si possa
evincere, con chiarezza e concretezza, quale sia la reale capacità lavorativa
residua dell'assicurata a seguito dei disturbi psichici dei quali soffre."
(Doc. VII)
2.6.3
Conformemente
alla giurisprudenza del TFA, affinché il danno alla salute psichico possa
essere considerato invalidante occorre che lo stesso sia di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa
sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF
127.
V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318,
321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607 ; STFA del 29 settembre
1998.
nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali
come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4
cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente
dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati
effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;
RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 30 giugno
2004.
nella causa W., I 166/03,
consid. 3C)."
Da
notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero
delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. STFA inedite del 13 luglio 2004, I
681/03, consid. 4.2 e del 23 aprile 2004 nella causa N, I 404/03, consid. 6.2,
entrambe, a loro volta, si riferiscono alla sentenza del 29 gennaio 2003 in re
P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
2.6.4
Innanzitutto
va detto che, trattandosi di un complemento istruttorio eseguito sulla base
della precedente perizia 24 marzo 2005, nell’ambito della quale l’assicurata è
stata vista, una seconda visita, contrariamente a quanto sostenuto dal suo
patrocinatore, non era necessaria.
Orbene,
nella perizia 24 marzo 2005 il __________ ha ben spiegato l’assenza di una
patologia psichiatrica invalidante. In particolare sono state evidenziate le difficoltà
riscontrate dall’assicurata (difficoltà di assumere decisioni quotidiane senza
richiedere consigli e rassicurazioni, difficoltà ad iniziare progetti o di
svolgere attività quotidiane, disagi nel costruire una relazione ecc.; cfr.
consid. 2.4.2), che, conformemente ai severi dettami giurisprudenziali sopra
esposti, non permettono di concludere per la presenza di un’affezione
psichiatrica invalidante.
Del
resto, nel complemento peritale è stato evidenziato che il “disturbo di personalità
di per sé non compromette la capacità lavorativa in attività occupazionali
semplici che non implicano l’assunzione in proprio di responsabilità, una capacità
decisionale ed una progettualità autonome”(cfr. consid. 2.6.1).
Può
suscitare qualche perplessità la valutazione circa la piena abilità
nell’attività abitualmente svolta dall’assicurata quale aiuto-domiciliare
operata dal dr. __________ del __________, in particolare per le difficoltà
relazionali e di decisionalità autonoma riscontrate. È comunque da ritenere verosimile
che la ricorrente, viste le residue risorse psichiche, possa svolgere senza
problemi quelle professioni semplici che non necessitano l’assunzione di
responsabilità, progettualità. Non a caso, nel rapporto 16 marzo 2006 la
consulente, dopo l’esecuzioni di prove attitudinali, ha accertato quanto segue:
"
I risultati dello psicogramma hanno portato a considerare
l'A. idonea
ad attività semplici e manuali (come per esempio nell'ambito della vendita,
della ristorazione o del giardinaggio), senza particolare impegno a livello
intellettuale e di responsabilità, mentre per quanto riguarda una formazione professionale,
risulterebbe adeguato un apprendistato a livello pratico.
Tenuto conto del danno alla salute da un punto di vista
reumatologico e della situazione
personale-professionale (bagaglio attitudinale, assenza di una solida
formazione professionale, esperienza lavorativa specifica nell'ambito dell'economia
domestica), in questa situazione si potrebbe prendere in considerazione a pieno
rendimento lavorativo un'attività non qualificata o semi qualificata, semplice
e manuale, nell'ambito industriale (mansioni non situate direttamente nel ciclo
produttivo) e della vendita (mansioni diversificate quali l'incasso, il
rifornimento ed il servizio clientela al banco)." (Doc. AI 33)
Certo
che nella perizia 24 marzo 2005 il dr. __________ del __________ ha sostenuto
che “ il decorso di questi disturbi durante gli ultimi anni è costante e con
il tempo tende ad esservi una compromissione del funzionamento lavorativo,
poiché la peritanda non è in grado di agire in modo indipendente e senza
stretta supervisione. Le relazioni sociali sono limitate ai genitori e
soprattutto alla madre e ci sono rischi di sviluppare un disturbo depressivo
maggiore se subisce la perdita della persona di riferimento”
(sottolineature del redattore). Tuttavia, dagli atti non risulta essere
subentrata una simile progressione dell’affezione psichica in questione, almeno
sino all’emanazione della decisione contestata. L’assicurata non ha del resto
prodotto documentazione medica attestante l’insorgenza di un disturbo
psichiatrico maggiore. Al riguardo va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta
dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio
devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo
principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere
delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.
1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione
comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò
fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo
alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano
di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid.
3b con riferimenti).
Pertanto,
tenuto conto di una piena esigibilità dell’assicurata, sia sotto l’aspetto
ortopedico che psichiatrico, in attività adeguate, mediante il già citato
rapporto, a cui va data piena adesione, la consulente ha proceduto al consueto
raffronto dei redditi dal quale non è risultato un grado d’invalidità pensionabile
(cfr. consid. 1.2).
Ne
consegue la conferma della decisione contestata e la reiezione del ricorso.
2.7
Va
infine rilevato che questo Tribunale ritiene che la
refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per
valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del
querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di
ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.
Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid.
4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b,
122.
V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.8
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster