32.2006.129
Consumo di droghe e alcool. Disturbi psichiatrici
25 giugno 2007Italiano69 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2006.129
Data decisione, Autorità:
25.06.2007, TCA
Titolo:
Consumo di droghe e alcool. Disturbi psichiatrici
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO MISTO DI CALCOLO
art. 4 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 28ter LAI
art. 8 cpv. 3 LPGA
art. 16 LPGA
art. 27 agg. 1 OAI
art. 27bis cpv. 2 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.129
FC/sc
Lugano
25 giugno
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 agosto 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 5 luglio 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
Ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, nata nel __________, già attiva a tempo parziale come ausiliaria di pulizie,
il 21 ottobre 2002 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di
prestazioni AI per adulti dichiarando di essere sofferente “da tanto tempo
(1990)” di mal di schiena (lombalgia) (doc. AI 1-1).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 16 giugno 2004
l’Ufficio AI, appurato un grado di invalidità del 31,5%, ha respinto la
richiesta di prestazioni (doc. AI 25-2).
1.2. Avverso
la decisione amministrativa RI 1, patrocinata dal Patronato RA 1, ha presentato
tempestiva opposizione e chiesto il riesame della pratica, allegando un certificato
del 5 maggio 2004 del dr. __________ (doc. AI 28).
Nel
febbraio 2005 l’assicurata ha informato l’Ufficio AI di aver subito un secondo
intervento chirurgico alla schiena e di aver presentato le dimissioni al suo
datore di lavoro (doc. AI 30-1).
Dopo
aver esperito ulteriori accertamenti e in particolare aver interpellato il
medico del Servizio medico regionale dell’AI (in seguito: SMR) (doc. AI 32), il
dr. __________ (doc. AI 34-1), fatte esperire una perizia dal dr. __________
(doc. AI 40) oltre che un’inchiesta economica al domicilio dell’assicurata
(doc. AI 43), con provvedimento del 5 luglio 2006 l’amministrazione ha respinto
l’opposizione stabilendo un grado di invalidità complessivo del 33,29% (29,12%
come casalinga e 4,17% come salariata) (doc. AI 57).
1.3.
Contro la decisione su opposizione, in data 24 agosto 2006 l’assicurata,
tramite il Patronato RA 1, è tempestivamente insorta al TCA allegando al
gravame un certificato del 27 luglio 2006 del dr. __________ (I).
L’Ufficio
AI, nella sua risposta del 5 settembre 2006, ha rilevato come il ricorso non
ossequiasse i requisiti di motivazione posti dalla LPTCA e andasse quindi
considerato irricevibile. In via subordinata ha chiesto la conferma nel merito
del provvedimento contestato (III).
Con
ulteriore allegato del 12 settembre 2006 la ricorrente, tramite il suo
patrocinatore, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e
l’attribuzione di una rendita intera di invalidità facendo valere:
" (...)
2. Per
Fatti
i motivi si rinvia all'istanza ricorsuale del 24 agosto 2006.
In
quest'istanza per il calcolo del grado d'invalidità secondo il metodo misto ci
si è erroneamente, come non a torto osserva l'intimata, riferiti alle
percentuali di limitazione come lavoratrice, rispettivamente come casalinga
riportate nella decisione del 16 giugno 2004 e non a quelle rivalutate di cui
al provvedimento impugnato del 5 luglio 2006.
Ciò
tuttavia non è influente per la valutazione complessiva della capacità
lavorativa, avendo il Dr. __________ esplicitamente dichiarato con certificato
del 27 luglio 2006 che la ricorrente non presenta nessuna capacità lavorativa,
nè nella precedente attività, nè in qualsiasi tipo di attività ergonomicamente
indicata. A questo punto è giocoforza ammettere che il provvedimento è stato
impugnato con dovuta motivazione.
3. Prendendo
a riferimento la certificazione Dr. __________, il calcolo del grado d'invalidità
si presenta come segue:
quota limitazione grado
parte d'invalidità
casalinga 52
% 56 % 29 %
lavoratrice 48
% 100 % 48 %
complessivamente 77
%
Di
conseguenza la ricorrente ha diritto a una rendita intera d'invalidità.
4. Si
chiede venga il ricorso accolto." (Doc. V)
1.4. Mediante
osservazioni del 26 settembre 2006 l’amministrazione ha proposto di respingere
il gravame e confermare la decisione contestata osservando:
" Considerate le osservazioni 12 settembre 2006 sulla
risposta di causa, l'UAI non può che insistere nel chiedere la reiezione del
ricorso in oggetto.
Riesaminiamo
anzitutto lo scritto del Dott. __________ (neurochirurgia) che dovrebbe
invalidare quanto ritenuto dall'amministrazione senza nemmeno indicare quando
la paziente è stata visitata l'ultima volta. Il medico curante riferisce: "la
paziente lamenta ora un aumento dei disturbi fibromialgici, inoltre c'è
anche una certa limitazione funzionale dovuta ad una fissazione estesa.
Soggettivamente tuttavia la paziente lamenta decisivamente meno dolori
di prima degli interventi, ma comunque i dolori fibromialgici hanno un
carattere invalidante, per cui a mio modo di vedere e contrariamente a
quanto possa affermare un reumatologo la paziente non risulta abile al
lavoro neanche per attività ergonomicamente favorevoli e leggere" (le
sottolineature sono nostre).
Ora,
constatato che
- con ricorso 24 agosto 2006, lo
scritto del Dott. __________ è stato presentato a sostegno della posizione
dell'assicurata, ossia "di essere completamente inabile come
lavoratrice con le mansioni di donna delle pulizie" (riferendosi pertanto
alla decisione 16 giugno 2004);
- con osservazioni 12 settembre
2006, quanto riferito dal medico dovrebbe invece divenire la prova "che
la ricorrente non presenta nessuna capacità lavorativa, né nella precedente
attività, né in qualsiasi tipo di attività ergonomicamente indicata" (riferendosi
solo adesso alla decisione 5 luglio 2006);
- indipendentemente dal significato
che si vuole dare allo scritto 27 luglio 2006 del Dott. __________, esso non
può essere considerato quale certificato medico rispettoso dei (più elementari)
requisiti imposti dalla giurisprudenza in materia ed è pertanto privo di
qualsiasi valore probatorio;
- la motivazione d'un ricorso è
ritenuta sufficiente non solo se permette di discernere su quali punti una
decisione viene impugnata, ma anche per quali ragioni
- il Dott. __________ si limita a
dissentire riferendo in sostanza le lamentazioni della paziente senza
chiarire quali aspetti delle perizie del reumatologo Dott. __________ (ovvero
lo specialista chiamato ad esprimersi su problemi fibromialgici) siano oggettivamente
censurabili;
differentemente
da quanto sostenuto dalla ricorrente, l'amministrazione non ritiene "che
il provvedimento è stato impugnato con dovuta motivazione". Qualora
ciò non bastasse a determinare l'irricevibilità dell'atto, sicuramente ne
denuncia la carente giustificazione.
Ad
ogni modo, richiamati i contenuti della decisione impugnata, per i motivi
finora elencati ed in particolare per il fatto che la nuova documentazione non
oggettiva alcun nuovo elemento atto a modificare quanto ritenuto dall'UAI,
quanto deciso in luglio 2006 va integralmente confermato." (Doc. VII)
1.5. In data 30
maggio 2007 l’Ufficio AI ha prodotto agli atti documentazione trasmessagli
dall’Ufficio regionale di collocamento di __________ (IX), la quale è stata trasmessa
alla ricorrente (X).
in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 della LPTCA
(STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;
STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del
22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C.,I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.3. Il
1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha apportato
alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Al
riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio,
entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25,
consid. 1.2.,
pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne invece
le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel
diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore
al momento in cui si è realizzata la fattispecie che deve essere valutata
giuridicamente e che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466
consid. 1; SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2).
Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo
all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per
l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai
principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che
dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il
periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene
sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso
avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).
Tale
questione riveste comunque una scarsa importanza visto che, come evidenziato
dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale
per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti
di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto
dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni
durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate
dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e
- la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70
%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60 %, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI)
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF
128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei
redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori
estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b;
DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures
préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158
e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito va infine rilevato che, secondo la giurisprudenza
del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in
regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto
alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3
febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre
2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9
agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13
giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;
RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A
sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in
vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre
2003), precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività
lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli
usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e
di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni
attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di
regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se
l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno
parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.6. Nel
caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei
fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna
applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI
nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1.
gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui
" Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a
tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità
per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche
le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il
capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva
dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del
coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il
grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore
sino al 31 dicembre 2003)
" Quando si possa presumere che gli assicurati che
esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente
nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute,
eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività
lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi
validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")
è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V
146.
2.7. Al
fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità,
si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito
verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,
ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato
un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994
pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V
150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109;
Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG
über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en
assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
2.8. L’amministrazione
ha effettuato i seguenti accertamenti.
Per
quel che concerne la capacità lavorativa, ha interpellato il medico curante
dell’assicurata, dr. __________, generalista, il quale nel suo rapporto del 17
febbraio 2003 ha posto come diagnosi con ripercussioni sulla capacità
lavorativa “Grave discopatia plurisegmentale, stenosi canale spinale,
instabilità rotatoria L3/4, stato dopo spinotomia L4/5 artrotomia e
recessotomia bilaterale L4/L5, L3/L4 decompressione del canale spinale” , oltre
ad una serie di altre diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa
(fra le altre: obesità, fibriomalgia, tunnel carpale), e l’ha dichiarata
inabile al lavoro quale donna delle pulizie nella misura del 100% dal 18 novembre
(2002?) giudicando lo stato della paziente stazionario
e la sua capacità lavorativa non migliorabile con provvedimenti sanitari (doc.
AI 10-1). Il curante ha prodotto certificati medici attestanti consulti di tipo
radiologico e neurochirurgico oltre che il rapporto operatorio relativo ad un
intervento chirurgico alla schiena per la cura della discopatia degenerativa
eseguito dal dr. __________, spec. FMH in neurochirurgia, il 23 gennaio 2003 (doc.
AI 12).
Interpellato
dall’amministrazione, il dr. __________, nel suo rapporto medico del 21 luglio
2003, riferendosi alla sindrome lombovertebrale e alle discopatie degenerative
lamentate dalla paziente, ha concluso per un’incapacità lavorativa in qualità
di donna delle pulizie del 50% e come casalinga del 70% (doc. AI 14-1,3,5).
Sentito
il medico del SMR (doc. AI 16-1), l’Ufficio AI ha sottoposto la richiedente ad
una perizia eseguita dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale,
con rapporto peritale del 16 dicembre 2003 ha posto la diagnosi (con ripercussione
sulla capacità lavorativa) di “Stato dopo operazione per ernia discale
L3-L4/L4-L3 con applicazione di gabbie Plif negli spazi intersomatici
sopradetti; spondilodesi mediante fissatore interno L3-S1” esponendo le seguenti
valutazioni e conclusioni:
" (...)
5. Valutazione e prognosi
Si
tratta di una paziente che ha avuto una grave patologia a livello della colonna
lombare con una importante operazione. L'intervento eseguito ha dato un chiaro
miglioramento per quanto riguarda la sintomatologia alle gambe. Persiste ancora
un importante dolore soprattutto a livello muscolare che si ha la speranza
possa regredire con il tempo. La situazione tuttavia mi sembra ormai
stabilizzata.
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ Di LAVORO
1. Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati
Considerandi
2.
Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale
2.1
Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?
La
paziente ha interrotto completamente il lavoro dal 8.12.02 e l'ha ripreso nel
maggio 2003 in misura valutata all'incirca del 30% ma con un rendimento
decisamente superiore a detta della paziente.
2.2
Esatta descrizione delle funzioni intatte e della capacità di
carico
La
paziente non ha nessuna limitazione per quanto riguarda gli arti superiori. Può
stare in piedi fino a circa 1 ora poi deve potersi riposare per circa 10 minuti
seduta. Può portare frequentemente pesi fino a 5 kg, raramente pesi fino a 15
kg. Mai superiore ai 15 kg. Può salire e scendere le scale ma non frequentemente.
Può stare seduta ma per periodi non superiori alla ½ ora.
2.3
L'attività attuale è ancora praticabile?
Sì.
2.4
Se sì, in quale misura (ore al giorno)?
3-4
ore al giorno.
2.5
E' presente inoltre una diminuzione della capacità di lavoro?
Sì.
2.6
Se si, in che misura?
Del
50%.
2.7
Da quando esiste una limitazione della
capacità di lavoro dal lato medico di almeno Il 20%?
Dal
8.12.2002
2.8
Qual è stato in seguito lo sviluppo della limitazione della capacità
di lavoro?
Come
già detto la paziente ha interrotto il lavoro al 100% dal 8.12.03 e l'ha
ripreso nel maggio del 2003 in una misura valutata intorno al 30% ma che a
detta della paziente la percentuale è decisamente superiore e raggiunge il 50%.
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
1.
E' possibile effettuare provvedimenti
d'integrazione? Ve ne sono in Corso? Ne sono previsti?
No.
1.1
Se no, La preghiamo di motivare
Si
tratta di una paziente 52enne con una scolarità in __________ della V elementare
che ha sempre eseguito soltanto lavori di pulizia. Difficilmente quindi
integrabile in una nuova professione.
2.
E' possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro
attuale?
La
paziente è molto collaborante e volonterosa. Dice anche di essere molto aiutata
dagli alunni delle classi che le fanno già trovare le aule con le sedie sui
banchi riducendole quindi notevolmente lo sforzo fisico. Nei lavori più pesanti
si fa aiutare dalle colleghe che sembrano collaborare molto bene. Si tratta
quindi di una paziente che ha avuto la fortuna di trovarsi in un ambiente di
lavoro gradevole e che la stimolano nella prosecuzione del lavoro stesso.
3.
L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?
No."
(Doc. AI 19-3+4+5)
L’Ufficio
AI ha nuovamente interpellato il datore di lavoro dell’assicurata, il quale il
22.
marzo 2004 ha confermato che l’assicurata, dopo una sospensione dal lavoro
dall’8 dicembre 2002 al 27 aprile 2003, aveva ripreso la sua attività di
ausiliaria di pulizie nella misura di 2,5 ore al giorno (doc. AI 23).
Dal
canto suo l’assistente sociale, incaricata dall’amministrazio-ne di effettuare
un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica,
sulla base degli accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata il 12
maggio 2004, con rapporto 7 giugno 2004 ha concluso per un grado d’inabilità
complessivo del 45% (doc. AI 24).
Sulla
base di questi accertamenti, l’amministrazione, con decisione 16 giugno 2004 ha
negato a RI 1 il diritto ad una rendita di invalidità avendo accertato un grado
d’invalidità complessivo del 31,5% non attingente il grado minimo del 40%, motivando
il provvedimento come segue:
" (...)
Esito
degli accertamenti:
Dalla
documentazione medica acquisita agli atti, in particolar modo dalla perizia specialistica
esperita il 10.12.2003 dal Dr. __________, così come dall'inchiesta economica
per le persone che si occupano dell'economia domestica avvenuta in data
12.05.2004
con l'assistente sociale, risulta che il danno alla salute, di cui
lei è portatrice, le comporta globalmente sia come casalinga che come salariata
(in detta mansione è stata ritenuta abile al 50% e, visto il del fatto che lei
risulta impiegata al 30%, è stata di conseguenza considerata abile totalmente) una
parziale incapacità al lavoro e, dunque, al guadagno quantificabile nella
misura massima del 31.5%.
Il
calcolo tramite il quale siamo giunti a detto grado di invalidità è riportato
qui di seguito.
Attività Quota
parte Limitazione Grado d'invalidità parziale
salariata
30.
% 0 %
0.
%
casalinga
70.
% 45 % 31.5
%
Grado
d'invalidità
31.
%
Essendo
il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.
Decidiamo pertanto:
● La richiesta di prestazioni,
preso in considerazione quanto sopra esposto, è respinta." (doc. AI
25-1+2)
2.9
Nell’opposizione
30.
giugno 2004 RI 1, assistita dal Patronato RA 1, ha contestato le conclusioni
dell’amministrazio-ne sostenendo di essere inabile in misura superiore di
quanto accertato dall’Ufficio AI (doc. AI 28-2) e producendo un certificato del
5.
maggio 2004 del dr. __________, spec. FMH in reumatologia, il quale ha posto
la diagnosi di “Probabile artrite reumatoide seropositiva debuttante, Fibriomalgia,
Sindrome lombovertebrale e lombospondilogena cronica con esiti di spondilodesi
L3-S1 nel gennaio 2003” (doc. AI 28-6).
In
data 2 febbraio 2005 l’assicurata ha informato l’Ufficio AI di aver subito il
14.
gennaio 2005 un nuovo intervento chirurgico di stabilizzazione della colona
lombare e di essere stata costretta per ragioni di salute ad inoltrare le
proprie dimissioni nel gennaio 2005 (doc. AI 30-1,3).
Richiesto
in merito, il medico SMR dr. __________ ha così osservato nelle sue Annotazioni
15.
aprile 2005:
" (...)
Valutazione: in considerazione del peggioramento dello stato di salute
con seguente intervento chirurgico l'attività di ausiliaria di pulizia non
risulta più esigibile anche in futuro.
Conclusione:
l'assicurata presenta un provato peggioramento dello stato di salute con
influsso sulla capacità lavorativa a partire dal 14.1.2005, data intervento
chirurgico. La residua capacità lavorativa potrà essere stabilita
definitivamente solo circa dopo 6 mesi dall'intervento. L'assicurata non è più
stata vista dal dr. __________ da 5.2004.
Procedere:
ad una perizia reumatologica Dr. __________ estate 2005 con dopo nuova inchiesta
a domicilio." (Doc. AI 32-2)
Su
mandato dell’amministrazione, il dr. __________, spec. FMH in reumatologia, ha effettuato
una perizia datata 18 ottobre 2005 con le seguenti conclusioni e considerazioni:
" (...)
4.
DIAGNOSI
4.1
DIAGNOSI CON INFLUENZA SULLA CAPACITA Di LAVORO:
Sindrome
lombospondilogena cronica
- inizialmente alterazioni
degenerative multisegmentali senza neurocompressione
- stato dopo spinotomia L4/L5 e
L3/L4, artrotomia e recessotomia bilaterale L4/L5 e L3/L4, decompressione del
canale spinale in entrambi i livelli, PLIF con gabbie in Composit L4/L5 e
L3/L4, spondilodesi posteriore L5/S1 e fissazione bilaterale da L3 a S1 il
23.01.03
- stato dopo PLIF L2/L3 con
fissazione rigida da S1 a L2 e dinamica in L1/L2 il 14.01.05
-
sovraccarico del segmento libero adiacente e delle articolazioni sacroiliache
-
Failed back surgery
Fibromialgia
5.
VALUTAZIONE E PROGNOSI:
Si
tratta di una persona ultimamente attiva come casalinga e impiegata nella
pulizia di una scuola, nota da tempo per una fibromialgia e per una sindrome
lombospondilogena cronica in presenza di alterazioni degenerative
multisegmentali senza neurocompressione. La paziente viene sottoposta a 2
riprese a un intervento chirurgico sul rachide i cui dettagli sono riportati ai
punti precedenti.
Nonostante
questi interventi la paziente continua a lamentare dolori generalizzati con un
fulcro a livello della colonna lombare e un'irradiazione non sistematizzata a entrambi
gli arti inferiori.
Questi
dolori sono spiegabili solo in parte con i danni strutturali lombari e gli
esiti dei relativi interventi. I dolori vanno spiegati piuttosto nell'ambito
del processo di cronificazione e della fibromialgia.
La
problematica lombare provoca importanti limitazioni funzionali, in particolare
nei lavori domestici e alla deambulazione che è limitata a ca. 50 m.
I
dolori a livello del cinto scapolare sono aspecifici, prevalentemente di tipo
meccanico. In assenza di elementi clinici a favore di una rilevante
problematica a carico della cuffia dei rotatori e di elementi clinici per
un'artrite reumatoide (diagnosi che era stata discussa nella primavera del
2004), questi dolori sono probabilmente da interpretare nell'ambito della
fibromialgia.
La
diagnosi di fibromialgia è confermata sulla base di dolori cronici ubiquitari
da molti anni in una paziente che a più riprese ha mostrato almeno 12/18 punti
di fibromialgia eccessivamente dolorosi ad una pressione digitale di ca. 4 Kg.
Al
momento non ho evidenza per una malattia reumatologica infiammatoria attiva.
Non è nota un'ipotireosi severa o un'epatite C cronica attiva. Si tratta dunque
probabilmente di una fibromialgia "primaria".
Riguardo
alla prognosi, non sono a mio avviso da prevedere cambiamenti rilevanti a medio
termine.
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO
1.
MENOMAZIONE (QUALITATIVE E
QUANTITATIVE) DOVUTE AI DISTURBI CONSTATATI
A
livello psicologico e mentale, da non specialista, non trovo problemi
rilevanti. Le problematiche a livello fisico sono state descritte in dettaglio
in precedenza, la situazione sociale, come segnalata dalla paziente, è stata
riportata.
2.
CONSEGUENZE DEI DISTURBI SULL'ATTIVITÀ ATTUALE
2.1
COME RIPERCUOTONO I DISTURBI
SULL'ATTIVITÀ ATTUALE DELL'ASSICURATO?
La
paziente è stata sottoposta ad un intervento di spondilodesi da L1 a S1, a
questo livello non vi è alcuna mobilità. Ne deriva un sovraccarico dei segmenti
liberi adiacenti a livello dorsale e delle articolazioni sacroiliache. La
paziente soffre inoltre di dolori cronici generalizzati con un fulcro lombare e
agli arti inferiori. Mobilità diminuita e dolori riducono in modo molto
importante la capacità lavorativa dell'assicurata in attività pesanti e
mediamente pesanti, in attività che implichino rapidi movimenti ripetitivi di
qualunque natura; in attività che implichino movimenti del tronco e quindi
nella grande maggioranza dei lavori richiesti a una donna delle pulizie e a una
casalinga.
Come
casalinga nella situazione attuale, l'assicurata può essere ritenuta inabile al
lavoro nella misura del 40-45%.
2.2
ESATTA DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI
INTATTE E DELLA CAPACITÀ DI CARICO
Capacità funzionale residua (Base: esame della funzionalità fisica AI):
a) Sollevamento e trasporto di carichi:
La
capacità funzionale residua per lavori molto leggeri è lievemente ridotta, per
lavori leggeri è ridotta, per lavori medi è molto ridotta, per lavori pesanti è
esigua e per lavori molto pesanti nulla.
La
capacità funzionale per lavori sopra il piano delle spalle con pesi inferiori a
5.
kg è esigua e con pesi superiori praticamente nulla.
b) Manipolazione di oggetti, attrezzi, pulsantiere:
La
capacità funzionale per la manipolazione di oggetti leggeri e lavori di
precisione è lievemente ridotta a causa delle difficoltà della paziente a
rimanere in posizioni statiche oltre un quarto d'ora. Per lavori medi è
ridotta. Per lavori pesanti e di manovalanza è praticamente nulla. La rotazione
della mano è normale.
c) Posizioni di lavoro o dinamiche particolari:
La
capacità funzionale per posizioni di lavoro a braccia elevate è molto ridotta,
con rotazione del tronco esigua, seduta e piegata in avanti nulla, eretta e
piegata in avanti nulla, inginocchiata lievemente ridotta, con ginocchia
inflessione, lievemente ridotta.
d) Mantenere posizioni statiche:
La
capacità funzionale per mantenere posizioni statiche da seduta o eretta è molto
ridotta, la paziente deve poter cambiare posizioni e sgranchirsi brevemente
indicativamente ogni quarto d'ora, qualunque lavoro faccia.
e) Spostarsi, camminare:
La
paziente può spostarsi al massimo fino a 50 m, deve in seguito beneficiare di 5
min. per riposarsi. Idealmente il lavoro non dovrebbe richiedere spostamenti
frequenti, neanche per brevi tragitti.
f) Diversi:
L'impiego
delle due mani è possibile normalmente. Lavori in equilibrio non sono esigibili.
Nota: sulla base di
un orario di lavoro di 8 ore, una capacità funzionale residua definita come esigua
equivale al l'1-5% rispetto alla prestazione di un soggetto sano, molto
ridotta equivale al 6-33%, ridotta al 34-66%, lievemente ridotta
al 67-100%. Per carichi molto leggeri si intende un peso fino a 5 kg, leggeri
6-10 kg, medi 11-25 kg, pesanti 26-45 kg, molto pesanti > 45
Kg.
2.3
L'ATTIVITÀ ATTUALE à ANCORA PRATICABILE?
No.
2.7
DA QUANDO ESISTE UNA LIMITAZIONE DELLA
CAPACITÀ DI LAVORO DAL LATO MEDICO Di ALMENO IL 20 %?
Dall'08.12.2002.
2.8
QUAL È TATO IN SEGUITO LO SVILUPPO
DELLA LIMITAZIONE DELLA CAPACITÀ DI LAVORO?
La
paziente ha interrotto il lavoro al 100% dall'08.012.03 e l'ha ripreso nel
maggio 2003 in una misura valutata attorno al 30%. Il lavoro è stato nuovamente
interrotto definitivamente l'8 o il 10 gennaio del 2005. Da allora la paziente
non lavora. Nei mesi successivi al secondo intervento neurochirurgico la
capacità lavorativa era nulla per qualunque lavoro. Dopo la relativa
convalescenza che può arrivare fino a 6 mesi, la situazione può essere considerata
stabile rispetto a quella attuale.
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
1.
È POSSIBILE EFFETTUARE PROVVEDIMENTI
D'INTEGRAZIONE? VE NE SONO IN CORSO? NE SONO PREVISTI?
Dal
punto di vista reumatologico teorico, è possibile reintegrare la paziente in
un'attività leggera e adatta con un rendimento del 50% e un tempo da definire,
difficilmente però superiore alle 5 ore al giorno.
2.
È POSSIBILE MIGLIORARE LA CAPACITÀ Di
LAVORO SUL POSTO DI LAVORO ATTUALE?
No.
3.
L'ASSICURATO È IN GRADO DI SVOLGERE ALTRE ATTIVITÀ?
L'assicurata
è in grado di svolgere un'attività leggera, che permetta l'alternanza della
posizione seduta alla posizione in piedi indicativamente ogni quarto d'ora, che
permetta il rispetto delle regole di ergonomia della schiena, eviti movimenti
ripetitivi del tronco di qualunque genere, con un rendimento del 50% e un tempo
di lavoro massimo di ca. 5 ore." (Doc. AI 40-6+7+8+9)
Nel suo rapporto medico del 27
ottobre 2005 il dr. __________ del SMR ha osservato:
Diagnosi
principale
Sindrome lombospondilogena cronica
- inizialmente alterazioni degenerative multisegmen-
tali senza neurocompressione
- stato dopo spinotomia L4-L5 e L3-L4, atrotomia e
recessotomia bilaterale L4-L5 e L3-L4, decompres-
sione del canale spinale in entrambi i livelli,
PLIF
con gabbie in Composit L4-L5 e L3-L4, spondilode-
si posteriore L5-S1 e fissazione bilaterale dal L3
a
S1 il 23.01.2003
- stato dopo PLIF L2-L3 con fissazione rigida da S1
a L2 e dinamica in L1-L2 il 14.01.2005
- sovraccarico del segmento libero adiacente e delle
articolazioni sacroiliache
- failed back surgery
Fibromialgia
Codice ICD 10
Codice AI
Ulteriori diagnosi
con influsso sulla CL
Codice ICD 10
Codice AI
Ulteriori diagnosi
senza influsso sulla
CL
(...)"
osservando come l’assicurata sia
in grado di effettuare un’attività leggera, che permetta l’alternanza della
posizione seduta alla posizione in piedi e il rispetto delle regole
dell’ergonomia della schiena e eviti movimenti ripetitivi del tronco, nella
misura del 50% con un tempo lavorativo di massime 5 ore al giorno (doc. AI 41).
L’amministrazione ha quindi
fatto esperire una nuova inchiesta domiciliare. Con rapporto 23 dicembre 2005,
l'incaricata ha concluso per un impedimento del 56% motivando come segue:
" (...)
5.
ATTIVITÀ
- descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità
5.1
Conduzione
dell'economia domestica
pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza
assegnata
5.
%
percentuale
degli impedimenti
0.
%
percentuale
di invalidità
0.
%
Nessun impedimento.
5.2
Alimentazione
preparazione
dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza
assegnata
35%
percentuale
degli impedimenti
40.
%
percentuale
di invalidità
14.
%
Situazione
invariata rispetto alla valutazione del giugno 2004.
Riporto
integralmente il commento 2004, letto all'assicurata il 29.11.2005:
La
signora RI 1 si impegna a preparare il pranzo, riordinare la cucina, ecc. ma
raramente riesce a preparare anche la cena. Afferma che, verso sera, si sente
sfinita senza più forze. Sull'arco della giornata deve distribuire i diversi
compiti e dare la priorità solo ad alcuni. Prima della malattia, la signora RI
1.
cucinava personalmente piatti elaborati, preparava torte e dolci, la salsa di
pomodori, utilizzava gli ortaggi di propria coltivazione, ecc. Ora si affatica
molto; cucina con la sedia vicino in modo tale da potersi sedere appena possibile.
Non riesce a lavorare al lavello, per esempio per pulire le verdure o altro. In
passato preparava personalmente tutto il necessario per fare una grigliata con
gli amici ma, ora, ha rinunciato anche questi momenti di piacere. Si tratta di
un impegno troppo faticoso. La signora RI 1 lamenta forti dolori alle mani e
non riesce più ad impastare, rimestare cibi densi, pelare le patate, ecc. Si é
dotata di impastatrice, paiolo elettrico per fare la polenta mentre si fa
aiutare dalla figlia per pulire la verdura. A causa delle difficoltà descritte,
la signora RI 1 prepara pranzi semplici, non come prima della malattia. L'aiuto
da parte dei familiari é divenuto importante. Il marito e la figlia la
sostituiscono spesso in cucina, eseguono le pulizie del locale cucina. La
signora RI 1 si occupa unicamente del riordino superficiale della cucina, del
rigoverno dei piatti utilizzando la lavastoviglie acquistata dopo il danno alla
salute.
L'attività svolta dall'assicurata é ridotta rispetto a prima della
malattia e complessivamente valuto gli impedimenti nella misura del 40 %.
5.3
Pulizia dell'appartamento
rispolvero,
pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza
assegnata
20%
percentuale
degli impedimenti
80.
%
percentuale
di invalidità
16.
%
L'assicurata
afferma di non riuscire ad eseguire i lavori di pulizia. Impossibile passare
l'aspirapolvere o lo straccio sui pavimenti. Utilizza il mocio vileda per
rinfrescare il pavimento del salotto dove trascorre la maggior parte del suo
tempo. Ad ogni modo non le è più possibile iniziare e portare a termine questo
compito in un lasso di tempo congruo. Riesce a pulire una piccola superficie,
magari anche stando seduta, poi cambia posizione, si riposa e riprende il mocio
per un altro, breve, momento. A suo modo di vedere non è certo questo il modo
di pulire un pavimento.
Personalmente
spolvera e riordina alla sua altezza. I familiari e un'amica la sostituiscono
nell'esecuzione di tutti gli altri lavori domestici, compreso il cambio delle
lenzuola. La signora RI 1 precisa inoltre che, nei giorni in cui il dolore alla
gamba sinistra è intenso, non può nemmeno pensare di fare le minime cose di cui
si occupa.
Valuto gli impedimenti nella misura dell'80 %. L'autonomia
dell'assicurata, nonostante il suo impegno e desiderio di essere autonoma, è
minima.
5.4
Spesa e acquisti diversi
compresi
pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza
assegnata
10%
percentuale
degli impedimenti
50.
%
percentuale
di invalidità
5.
%
La
signora RI 1 si reca a fare la spesa con il marito e si limita a spingere il carrello
(vi si appoggia, sentendosi più sicura). E' il marito a prendere quanto occorre
dagli scaffali, mettere gli acquisti sul nastro scorrevole, comporre le sporte
e riordinarle una volta rientrati a casa. L'assicurata evita di sollevare pesi
anche leggeri. Il dolore continuo la esaspera ed evita quindi accuratamente di
sottoporsi a sforzi che determinano un aumento dei dolori. Evita, inoltre, di
recarsi nei supermercati nelle ore più frequentate poiché si sente a disagio
fra la gente (senso di confusione, oppressione, bisogno di aria).
Non
si sente più sicura nella guida poiché teme di non riuscire a reagire immediatamente
in situazioni di necessità. Prepara personalmente i pagamenti mentre la figlia
si reca in posta o in banca. Incontra difficoltà nel camminare e le sue
passeggiate, eseguite come terapia per mantenersi in movimento, sono anch'esse
di breve durata.
Anche in questo ambito l'autonomia dell'assicurata si è ulteriormente ridotta.
Gli impedimenti sono valutabili ora nella misura del 50 %.
5.5
Bucato,
confezione e riparazioni di indumenti
lavare,
stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza
assegnata
15%
percentuale
degli impedimenti
80.
%
percentuale
di invalidità
12.
%
L'assicurata
ha rinunciato alla stiratura. Non riesce a mantenere la posizione seduta o
eretta per un tempo utile. Lo stesso vale per l'uso della macchina da cucire.
La figlia o un'amica la sostituiscono in questo compito mentre lei si limita a
stendere sullo stendino basso e a piegare la biancheria che non deve essere
ripassata.
Impedimento valutabile nella misura dell'80 %.
5.6
Cura dei bambini e di altri membri della famiglia
compresa
educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza
assegnata
0%
percentuale
degli impedimenti
0.
%
percentuale
di invalidità
0.
%
-.-
5.7
Diversi
cura
delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,
creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza
assegnata
15.
%
percentuale
degli impedimenti
60.
%
percentuale
di invalidità
9.
%
Nulla
da aggiungere a quanto riferito nel giugno 2004.
Impedimento
valutabile nella misura del 60 % considerando che si tratta di attività che si svolgono
in misura ridotta durante la stagione invernale.
Valutazione
dell'assistente sociale
totale
delle attività
100.
%
percentuale
di invalidità
56.
%
■ Chi esegue i lavori, che a
causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente
nell'economia domestica?
Indicare il
nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di
lavoro per settimana e salario orario versato.
I familiari e un'amica.
6.
GRADO ATTUALE
DEGLI IMPEDIMENTI
Attività
ripartizione
Impedimento
GRADO D'INVALIDITÀ
Salariata
30.
%
Casalinga
70.
%
56.
%
39.
%
TOTALE
Da
quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?
Dicembre
2002.
" (Doc. AI 43-4+5+6)
Richiesto dall’amministrazione
nel senso di indicare “la percentuale della capacità lavorativa
dell’assicurata e del rendimento presumibile sviluppabile in attività lucrativa
confacente e rispettosa delle limitazioni funzionali, da svolgere sull’arco
temporale di 2.5 ore al giorno per 5 giorni settimanali” co (doc. AI
47-1), il dr. __________, il 18 gennaio 2006 ha esposto quanto segue:
" (...)
Ricordo
come nella perizia del 18.10.2005 avevo ritenuto l'assicurata abile al lavoro
in un'attività leggera che tenga conto delle limitazioni funzionali nella misura
del 50 % cioè con un rendimento ridotto del 50 % riferito a un tempo di lavoro
pieno. Avevo poi precisato però che il tempo di lavoro dovrebbe essere limitato
a 5 ore al giorno.
Mi
chiede ora di prendere posizione circa il lavoro di ausiliaria di pulizia
presso il comune di __________. La paziente avrebbe dal 2000 un contratto di
lavoro per 2,5 ore al giorno durante 5 giorni alla settimana (contratto di cui
la paziente non mi aveva parlato).
A
mio avviso il lavoro di ausiliaria di pulizie non può essere considerato
un'attività adatta, anche tenendo conto del fatto che si tratta di un lavoro di
pulizia svolto in uffici. In questo ambito le ausiliarie di pulizie sono
comunque tenute a passare l'aspirapolvere, lavorare in posizione inginocchiata
con la schiena curva per pulire oggetti che si trovano all'altezza del terreno,
passare lo strofinaccio sul pavimento con movimenti ripetitivi di rotazione,
flessione e estensione del tronco ecc..
Un'attività
di questo tipo sarebbe esigibile per 2,5 ore al giorno e per 5 giorni settimanali
solo se l'assicurata potesse limitarsi ai lavori più leggeri (spolverare,
svuotare i cestini ecc.) ma le venissero sistematicamente risparmiati i lavori
più pesanti affidandoli ad altri. In condizioni "normali", l'attività
di ausiliaria di pulizia non mi sembra più esigibile.
L'assicurata
potrebbe invece assumere un lavoro adatto al 50 %, inteso come un massimo di 5
ore giornaliere con un rendimento complessivo del 50 % (riferito a un orario
pieno). Dovrebbe trattarsi, come specificato in più punti nella perizia, di un
lavoro che permetta l'alternanza delle posizioni seduta e in piedi, brevi pause
al bisogno per sgranchirsi, che permetta il rispetto delle regole di ergonomia
della schiena, eviti movimenti di flessione-estensione o rotazione del tronco."
(Doc. AI 49-1)
Nuovamente
richiesto dall’Ufficio AI, in data 15 febbraio 2006 il dr. __________ ha
precisato:
" La ringrazio per la Sua lettera del 09.02.06, in cui mi
chiede di precisare la capacità lavoro e il rendimento in un'attività
medicalmente adatta da svolgere su un arco di tempo giornaliero di sole 2.5
ore. In un'attività adatta l'assicurata è abile al lavoro per 2.5 ore con rendimento
pieno." (Doc. AI 52-1)
Dal canto suo, nel Rapporto
finale del 18 aprile 2006, la consulente in integrazione professionale ha valutato
la capacità di guadagno residua della richiedente giungendo alla conclusione
che in un’attività leggera compatibile con le limitazioni fissate dal perito
l’interessata poteva conseguire un reddito ipotetico da invalida di fr. 11'139.-
(cfr. doc. AI 54 e al consid. 2.15 per esteso).
Con
la decisione su opposizione del 5 luglio 2006, l’amministra-zione, concludendo
per un grado di invalidità globale del 33,29%, ha in sostanza confermato il
precedente provvedimento respingendo l’opposizione (doc. AI 57; cfr. consid.
1.
).
2.10
Con
il presente ricorso RI 1 contesta le conclusioni dell’amministrazione e fa
valere di essere inabile almeno nella misura del 77% (cfr. I e V e sopra
consid. 1.3 e 1.4) sulla base anche di un certificato del dr. __________ dal 27
luglio 2006 nel quale lo specialista conclude quanto segue:
" (...)
Si
tratta qui quindi di due interventi, in particolare l'ultimo estremamente
invasivo con una fissazione di tutto il rachide lombare in seguito a dei
processi degenerativi estremamente estesi con canale spinale stretto ed
instabilità plurisegmentale. La paziente presenta inoltre un'importante
fibromialgia che evidentemente rappresenta un problema assai importante e
clinicamente rappresenta pure una certa controindicazione per interventi al
rachide lombare. Tuttavia l'intervento ha avuto luogo in seguito ad instabilità
con stenosi importante del canale spinale.
In
conseguenza degli interventi subiti la paziente lamenta ora un aumento dei
disturbi fibromialgici, inoltre c'è anche una certa limitazione funzionale
dovuta ad una fissazione estesa. Soggettivamente tuttavia la paziente lamenta
decisamente meno dolori di prima degli interventi, ma comunque i dolori
fibromialgici hanno un carattere invalidante, per cui a mio di vedere e
contrariamente a quanto possa affermare un reumatologo la paziente non risulta
abile al lavoro neanche per attività ergonomicamente favorevoli e
leggere." (Doc. A3)
2.11
Al
fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI, appurato come
l’assicurata avesse interrotto l’attività lavorativa precedentemente esercitata
per motivi di salute, l’ha considerata salariata nella misura del 48% e
casalinga per il restante 52% applicando il metodo misto.
A questa
suddivisione va data piena conferma.
Emerge
infatti dall’inserto che l’assicurata, prima del sopraggiungere dei problemi di
salute, sin dal 2000 lavorava presso il Comune di __________ quale ausiliaria
di pulizie nella misura di 2,5 ore al giorno sull’arco di cinque giorni alla
settimana ed è inoltre da ritenere che se non fosse subentrato il pregiudizio
alla salute, essa avrebbe continuato a lavorare in questa misura (cfr. doc. AI
9-1, 13-1, 23-1, 48). L’amministrazione, richiamati i dati salariali relativi
all’attività lavorativa esercitata nel periodo 2000-2005, rilevato come
l’interessata, nel periodo precedente all’intervento del danno alla salute,
aveva registrato circa 975 ore annue di lavoro (a fronte di circa 2016 formanti
l’orario lavorativo a tempo pieno), ha concluso che la medesima andava considerata
attiva professionalmente nella misura del 48%. Del resto anche nel periodo di
ripresa dell’attività lavorativa, alla fine del 2002, l’assicurata ha
effettuato un analogo numero di ore lavorative.
Del
resto detta ripartizione non è mai stata contestata dall’interessata nel corso
della procedura amministrativa né lo è in questa sede, dove anzi è avallata.
2.12
2.12.1
Per
quanto riguarda l’esame dello stato di salute, come ricordato in precedenza, RI
1.
è affetta essenzialmente da una sindrome lombospondilogena cronica oltre che
da fibriomalgia e obesità. L’Ufficio AI ha fatto esperire due perizie
specialistiche dal dr. __________, il 16 dicembre 2003, e dal dr. __________ il
18.
ottobre 2005 (cfr. doc. AI 19 e 40 e per esteso sopra al consid. 2.9).
2.12.2
Occorre
premettere che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,
si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I
355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U
330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18
marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche
eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28
novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR
1998.
IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato
rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il
l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso
che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare
considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non
pubbl. 22 maggio 1995
in re A. C; cfr. anche
DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio
consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su
basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda
l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste
delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986.
p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001
p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
1997, p. 230).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella
quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
Va
infine ancora fatto osservare che la giurisprudenza ha avuto
modo di evidenziare (cfr. STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26
maggio 2003 in re V., I 196/03) che secondo la dottrina medica la fibromialgia può
condurre ad una invalidità (Spott, Warum wir die Fibromyalgie-Forschung betreiben,
in: Rheuma Nachrichten Spezial, 1998 pag. 12ss) e la stessa - suscettibile di essere
assimilata ad un disturbo somatoforme (segnatamente ad una sindrome dolorosa somatoforme
persistente, cfr. Revue médicale del Suisse romande, 2001 pag. 443ss; cfr. STFA
9.
settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9 ottobre 2001 in re A., I 229/01,
STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02) – è spesso determinata (anche) da fattori
psichici (cfr. MSD-Manual der Diagnostik und Therapie, Monaco 1993, pag. 145ss;
cfr. STFA 27 maggio 2002 in re W., I 240/01). Sempre per la giurisprudenza del
TFA, un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno
duratura solo alle restrittive condizioni poste nella STFA del
12.
marzo 2004, I 683/03, pubblicata in DTF 130 V 352. Tali criteri sono
stati riassunti dal TFA nella sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03).
2.12.3
Per
quanto concerne la patologia principale di cui soffre la richiedente
dall’autunno del 2000, vale a dire la sindrome lombospondilogena
cronica oltre che la fribriomalgia, questo TCA, richiamata la suesposta
giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, non intravede ragioni che impediscano di fare proprie le conclusioni
cui è pervenuto il dr. __________ nel suo rapporto peritale 18 ottobre 2005 (doc.
AI 40). Detto rapporto infatti si basa, oltre che su di una approfondita visita
della paziente eseguita il 17 ottobre 2005, anche su di un’attenta valutazione
della documentazione agli atti. Va inoltre osservato che le conclusioni cui è
arrivato il dr. __________ coincidono essenzialmente con quelle tratte dal dr. __________,
nella sua valutazione peritale eseguita il 16 dicembre 2003, vale a dire prima
del sopraggiungere del peggioramento accusato dall’interessata, laddove lo
specialista aveva valutato l’inabilità dell’assicurata nella misura del 50%
(doc. AI 19 e cfr. consid. 2.8).
Dalla
documentazione medica agli atti emerge in maniera univo-ca che l’assicurata,
portatrice di diverse affezioni ma soprattutto della patologia relativa alla
sindrome lombospondilogena cronica, ha presentato un’incapacità lavorativa in
qualità di ausiliaria di pulizie come attestato dal perito nel suo dettagliato
referto, cui va senz’altro attribuito pieno valore probatorio conformemente ai
succitati parametri giurisprudenziali. A detta del dr. __________ l’assicurata,
in un’attività leggera che permetta l’alternanza della posizione seduta a
quella in piedi oltre che il rispetto delle regole di ergonomia della schiena
ed eviti movimenti di flessione-estensione o rotazione del tronco (doc. AI
49-1), potrebbe essere attiva nella misura del 50%, inteso come un massimo di
cinque ore giornaliere (cfr. certificazioni dr. __________ del 18 ottobre 2005,
18.
gennaio e 15 febbraio 2006, doc. AI 40, 49-1, 52-1; cfr. per esteso al consid.
2.
).
Non
è possibile giungere ad una diversa valutazione neanche sulla base del referto
medico del dr. __________ prodotto dall’assicurata. Infatti il rapporto del dr.
__________ non porta alcun elemento nuovo ma conferma unicamente l’esistenza della
nota patologia alla schiena (cfr. doc. A 3 e cfr. consid. 2.10).
Per il resto lo specialista non prende in considerazione elementi o
circostanze che non siano state analizzate dal dr. __________ e non menziona
elementi tali da modificare le conclusioni cui é giunto tale specialista. In
particolare il referto non consente di stabilire con chiarezza un peggioramento
dello stato di salute della richiedente intervenuto tra la perizia del 18
ottobre 2006 e la decisione su opposizione del 5 luglio 2006. In effetti, il dr.
__________ ha in realtà attestato le patologie già note e rielencati gli
interventi chirurgici subiti dalla paziente, senza tuttavia sostanziare i
motivi per cui tali problematiche ne limiterebbero la capacità lavorativa in
misura superiore di quella attestata dal perito. Il sanitario, senza
oggettivare un peggioramento, si limita infatti ad attestare un’inabilità
totale.
A
prescindere quindi dalle suesposte considerazioni che si impongono sul tema
dell’attendibilità delle attestazioni dei medici curanti degli assicurati e dal
tema di sapere se la certificazione del dr. __________ sia comunque meritevole
di essere presa in considerazione ai fini del presente giudizio con riferimento
ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza in tema di valore probatorio
di un rapporto medico (cfr. consid. 2.12.2), va detto che in ogni caso da tale
referto non si evincono sufficienti elementi per ammettere con alta
verosimiglianza l’insorgere di un peggioramento delle condizioni di salute
rispetto a quanto accertato precedentemente e suffragato dalla documentazione
medica agli atti.
Va
inoltre osservato che per quanto riguarda la diagnosi di fibriomalgia, i medici
interpellati non hanno evidenziato alcuna indicazione circa l’eventualità di
una componente psichica in relazione alla stessa né è peraltro emerso qualcosa
in questo senso dagli atti medici all’inserto (cfr. sopra al consid. 2.12.2).
Ne
discende che sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche,
richiamato inoltre l’obbligo che per consolidata giurisprudenza incombe
all’assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze
del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400.
e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, con il
grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115
V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.
2b), che sino al momento determinante dell’emanazione
del querelato provvedimento (cfr. DTF 130 V 140) l'assicurata presentava una
residua capacità lavorativa del 50% in un’attività lavorativa confacente e del
55-60% come casalinga.
Va
anche ricordato alla ricorrente che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta
dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio
devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo
principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere
delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.
1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione
comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò
fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo
alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti
rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V
264.
consid. 3b con riferimenti).
Ora, questo Tribunale
ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e
sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurata sino
all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario
l'esperimento di ulteriori accertamenti. D’altra arte già si è detto che la
ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun certificato medico atto a dimostrare
che, sino al momento dell’emanazione del provvedimento impugnato (cfr. DTF 130
V 140), i disturbi di cui essa è affetta incidano
sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto accertato dal dr. __________.
Ciononostante va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento
rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente
documentazione medica, essa potrà in
futuro presentare una domanda di revisione.
2.13
2.13.1
Per
quel che concerne d’altra parte la valutazione della capacità dell’assicurata
quale casalinga, l’Ufficio AI ha, come detto, fatto esperire, in due occasioni,
un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica:
nel rapporto più recente datato 23 dicembre 2005, allestito alla luce degli
accertamenti medici e in particolare della perizia del dr. __________ che concludeva
per una limitazione nella misura del 40-45% (cfr. doc. AI 40-7), l’assistente
sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 56% (cfr. doc. AI 43 e
consid. 2.9).
2.13.2
Come
è già stato anticipato ai consid. 2.5 e 2.6, l'invalidità delle persone che si
occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita
confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al
richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.
Secondo
le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss
nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1°
gennaio del 1990.
In
particolare la cifra 2124 prevede:
" in occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto
all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia
domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti
prima dell'insorgere dell'invalidità.
In
primo luogo si deve tuttavia esaminare se l'assicurato non ha la possibilità di
usare meglio la sua residua capacità di lavoro mediante un'altra ripartizione
dei compiti."
La
cifra 2122 prevede che:
" Quale regola generale si ammette che i lavori di una
persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva.
Lavori Economia
senza figli e senza membri di famiglia che richiedono
cure
%
1.
Conduzione dell'economia
domestica, (pianificazione,
organizzazione del lavoro,
controllo
5.
2.
Spese e acquisti diversi 10
3.
Alimentazione
(preparazione
dei pasti, lavori di pulizia
della cucina) 40
4.
Pulizia
dell'appartamento 10
5.
Bucato, pulizia dei
vestiti,
confezione e trasformazione
degli abiti, (cucito, maglia,
uncinetto) 10
6.
Cura dei figli e di
altri membri
della famiglia ---
7.
Diversi (cura di terzi,
cura
delle piante e degli
animali, giardinaggio)
5.
8.
Altre attività (p. es.
aiuto alla
famiglia stessa, attività di utilità
pubblica, perfezionamento,
creazione artistica, attività
superiore alla media nella
confezione e nella trasformazione
dei vestiti). 20"
In
Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle
direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla
grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli
Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona
attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).
In
una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI
1997.
pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni
abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in
ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle
dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia
domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo
inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.
Inoltre
nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per
l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di
garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097),
ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base
di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati
rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3095 prevede:
" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana
occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della
sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1.
Conduzione dell'economia domestica
(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
2.
5.
2.
Alimentazione (preparare i pasti,
cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10.
50.
3.
Pulizia dell'abitazione (spolverare,
passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i
letti)
5.
20.
4.
Acquisti e altre mansioni (posta,
assicurazioni, uffici)
5.
10.
5.
Bucato, manutenzione vestiti
(lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le
scarpe)
5.
20.
6.
Accudire i figli o altri familiari
0.
30.
7.
Altre attività (p.es. curare i
malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire
abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0.
50.
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.
3090)."
Mentre
alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 %
(Pratique VSI 1997 p. 298).
Di
norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli
compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di
trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione
realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata
soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244).
All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.
In
virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto
ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es.
metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici
adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e
ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se
non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà
tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione
della capacità di lavoro nell'ambito domestico."
Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C. (I
102/00) il TFA ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste
direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere
effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale
delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Per
quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia
domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima
e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni
delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di
collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste
(AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p.
143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un
intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona
incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia
chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S.
consid. 2, I 681/02).
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa
risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984
p. 144 consid. 5).
Nella surrichiamata
DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta
dell'ufficio AI, ha rilevato:
" (…)
4.
- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die
geeignete Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den
Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur
Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit
Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als
Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der
örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner
gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen der
pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden
zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht
aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und
detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der
Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und
Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht
voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige
Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen
der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare
Fehleinschätzungen vorliegen.
Das
gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente
Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall
zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des
Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die
Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine
strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten
Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung
vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des
Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit
gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell-
BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im
Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.
September 2001, I 175/01)."
Il TFA ha inoltre
precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima
sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se
le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli
accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio
1999.
nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una
presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole
mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla
valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da
considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi
psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003
nella causa S., I 685/02).
Va detto che nella specie, constatato come le indicazioni
dell’assicurata apparissero, secondo l’assistente sociale incaricata
dell’inchiesta domiciliare, in contrasto con gli accertamenti medici fino a
quel momento esperiti, l’Ufficio AI ha fatto esperire la perizia
multidisciplinare del 15 luglio 2004 del SAM per stabilire gli effettivi impedimenti
dell’interessata.
2.13.3
Come
detto, l'Ufficio AI ha nuovamente incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta
domiciliare sfociata nel rapporto del 23 dicembre 2005 (cfr. doc. AI 43). Sulla
base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, attentamente
ponderati alla luce delle osservazioni del medico SMR, dopo aver fissato gli
impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi
stabilito una limitazione complessiva del 56% (cfr. in esteso sopra al consid.
2.
). Va detto che in sede di valutazione dei singoli impedimenti, con
motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle dichiarazioni di RI
1.
in merito alle limitazioni ad eseguire talune mansioni domestiche.
Non
da ultimo considerando che RI 1non ha formulato in merito alcuna contestazione
né d’ordine generale né con riferimento alle singole percentuali d’impedimento
riferite alle singole incombenze, alla valutazione dell’assistente sociale va
prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente
valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione casalinga.
Va
inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata
correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel
rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un
valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti
dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Conforme alla
giurisprudenza è del resto anche la presa in considerazione della ripartizione
dei compiti all’interno della famiglia e quindi della collaborazione fornita
nella gestione dell’economia domestica da parte del convivente dell’assicurata.
Non
sono quindi ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio
l’attendibilità della valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non
appare arbitraria e risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti.
2.14
Per
quanto riguarda la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16
LPGA e quanto già esposto al consid. 2.3 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle
assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico
e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici
risultano pertanto determinanti.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute
del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace
al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute
limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita
in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo
la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser,
op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114
V 314 consid. 3c).
D’altro
canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base
alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser,
op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung,
Friborgo 1995, p. 201).
In
ogni modo, ai fini
dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro
equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda
e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione
con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di
un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p.
212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale
di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Va
ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per
accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo
stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto
l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,
se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio
2000.
nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con
riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere
fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali
come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale
(quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui
vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635
consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Nel
caso in esame meritano sostanziale conferma gli accertamenti eseguiti
dall’amministrazione al fine di determinare il grado di invalidità
dell’assicurata per la parte di attività salariata.
In
particolare, la consulente in integrazione professionale, nel Rapporto
finale 18 aprile 2006, ha esposto quanto segue:
" Valutazione della capacità di guadagno residua, in fase
di opposizione
Stato di salute - danno alla salute e relativi impedimenti,
osservazioni generali, limitazioni
Rimando ai rapporti medici per quanto concerne le
diagnosi.
IL 100% nell'attività abituale di ausiliaria di
pulizie (con mansionario completo)
IL 70% in attività adatta
Limiti funzionali:
La capacità funzionale residua per lavori molto
leggeri è lievemente ridotta, per lavori leggeri è ridotta, per lavori medi è
molto ridotta, per lavori pesanti è esigua e per lavori molto pesanti nulla.
La capacità funzionale per lavori sopra il piano delle spalle con pesi
inferiori a 5 kg è esigua e con pesi superiori praticamente nulla.
La capacità funzionale per la manipolazione di oggetti
leggeri e lavori di precisione è lievemente ridotta a causa delle difficoltà
della paziente a rimanere in posizioni statiche oltre un quarto d'ora. Per
lavori medi è ridotta. Per lavori pesanti e di manovalanza è praticamente
nulla. La rotazione della mano è normale.
La capacità funzionale per posizioni di lavoro a
braccia elevate è molto ridotta, con rotazione del tronco esigua, con
ginocchia in flessione lievemente ridotta.
La capacità funzionale per mantenere posizioni
statiche da seduta o eretta è molto ridotta, l’A. deve poter cambiare
posizione e sgranchirsi brevemente indicativamente ogni quarto d'ora, qualunque
lavoro faccia.
L'A. può spostarsi al massimo fino a 50m, deve in
seguito beneficiare di 5 min. per riposarsi. Idealmente il lavoro non
dovrebbe richiedere spostamenti frequenti, neanche per brevi tragitti.
L'impiego delle due mani è possibile normalmente,
lavori in equilibrio non sono esigibili.
Formazione scolastica e professionale - grado raggiunto (elementari, medie,
ecc.), durata, mansioni, specializzazioni, retribuzioni
Scuole elementari in Italia, nessuna formazione.
Negli anni lavora come collaboratrice domestica, operaia di fabbrica,
commessa, ausiliaria di pulizie.
Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica
Secondo
le valutazioni mediche, è indicata un'attività leggera che permetta l'alternanza
della posizione seduta alla posizione in piedi indicativamente ogni quarto
d'ora, che permetta il rispetto delle regole dell'ergonomia della schiena ed
eviti movimenti ripetitivi del tronco di qualunque genere.
Tenendo
conto dei limiti funzionali segnalati dai medici, del livello di scolarità e
del tempo occupazionale (2.5h/giorno 5 giorni/settimana, che corrisponde al
30% dell'occupazione) l'A. potrebbe svolgere ruoli di controllo o
sorveglianza in aziende del settore industriale. E pensabile anche un lavoro
come venditrice non qualificata, per esempio in un piccolo chiosco, oppure
come telefonista.
Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica
Mi viene chiesto di valutare la capacità di guadagno
residua per questa A.
In conformità alla recente giurisprudenza, al fine di
determinare il reddito da invalido di un assicurato si fa riferimento ai
rilevamenti statistici ufficiali, editi periodicamente dall'Ufficio federale
di statistica. Ai fini del calcolo fa stato il valore mediano.
Nel caso concreto per calcolare il reddito da invalida
si deve partire da un salario di Fr. 40'360.- (settore privato, categoria 4,
Canton Ticino, donne, valore mediano aggiornato al 2004), che adeguato al 30%
del tempo lavorativo corrisponde a Fr. 12'108.-.
A questa cifra, per gli assicurati che a causa della
particolare situazione personale o professionale non possono mettere
completamento a frutto la loro capacità residua e pertanto non riescono a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare fino ad un massimo del 25%.
In questo caso, in base alle limitazioni fisiche, a
mio giudizio si può applicare una riduzione dell'8% per attività leggera.
Il reddito possibile da invalida risulta risulta
dunque essere di Fr. 11'139.-.
(Doc.
AI 54-1+2)
Partendo
dal salario da invalida accertato dalla consulente professionale in base alle
tabelle RSS di fr. 40'360 (riferito al 2004), applicata una riduzione del’8%
per tener conto della necessità di effettuare lavori leggeri, e rapportato tale
reddito ipotetico di 37'131 annui alla percentuale di attività lavorativa
parziale del 48% (cfr. sopra consid. 2.11), e ottenendo in tal modo un salario
da invalida di fr. 17'822,90, l’amministrazione ha quindi stabilito il grado di
invalidità come salariata raffrontando tale stipendio ipotetico da invalida con
quello che l’assicurata avrebbe percepito continuando nella propria attività di
ausiliaria di pulizie senza il danno alla salute, accertato sulla base delle
informazioni raccolte presso il precedente datore di lavoro dell’assicurata (reddito
da valida di fr. 19'500 annui pari a 975 ore annue a fr. 20.- l’una
corrispondenti ad un’occupazione del 48%; cfr. doc. AI 59-6; cfr. anche sopra
consid. 2.11), giungendo ad un tasso di invalidità del 8,7% ((19'550 –
17'822,90 x 100) : 19'500; cfr. doc. AI 56-1).
Tali
accertamenti e conclusioni, che sono peraltro rimasti incontestati dalla
ricorrente, meritano conferma.
Per
completezza va fatto presente che con sentenza inedita del 5 settembre 2006
nella causa P. (I 222/04), il TFA ha stabilito che “secondo la
giurisprudenza, sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultante dalla tabella di
riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio
federale di statistica (cfr, tra altre, sentenza 10 agosto 2001 in re R., I
474/00, consid. 3a/aa). L’inapplicabilità dei valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regione, è di recente
stata decisa dalla Corte plenaria in data 10 novembre 2005 (cfr. in tal senso
sentenza 22 agosto 2006 in re K, I 424/05)”. Pertanto, nella determinazione
del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali
(Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato
dal TCA.
Tale
circostanza non ha in ogni modo alcuna ripercussione sul caso in esame. In effetti,
essendo i valori nazionali maggiori di quelli regionali, il grado d’invalidità
risulterebbe ancora inferiore a quello stabilito in base alla tabella TA13.
Inoltre,
alla medesima conclusione si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo
aggiornare i redditi (da valida e da invalida) fino al 2006 (come visto, occorre
valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento sino al momento della decisione impugnata, cfr. consid. 2.4 in fine).
2.15
Poste
poi le quote parti tra attività salariata e mansioni casalinghe
stabilite dall’amministrazione nelle querelata decisione (cfr. sopra consid.
2.
), che come detto sono rimaste incontestate dall’assicurata, il grado di
invalidità globale fissato dall’Ufficio AI al 33,29% (52 X 56% + 48 X 8,7%) in
applicazione del metodo misto, va confermato.
Non essendo dato un grado d’invalidità giustificante l’erogazione di una
rendita d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI), l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente
negato l’attribuzione della rendita.
La
decisione contestata deve quindi essere confermata e il ricorso respinto.
Si
ribadisce tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità
insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento su opposizione
in lite, il quale, sia nuovamente rilevato, delimita il potere cognitivo del
giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).
2.16
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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