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Decisione

32.2006.129

Consumo di droghe e alcool. Disturbi psichiatrici

25 giugno 2007Italiano69 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi si rinvia all'istanza ricorsuale del 24 agosto 2006.

In

quest'istanza per il calcolo del grado d'invalidità secondo il metodo misto ci

si è erroneamente, come non a torto osserva l'intimata, riferiti alle

percentuali di limitazione come lavoratrice, rispettivamente come casalinga

riportate nella decisione del 16 giugno 2004 e non a quelle rivalutate di cui

al provvedimento impugnato del 5 luglio 2006.

Ciò

tuttavia non è influente per la valutazione complessiva della capacità

lavorativa, avendo il Dr. __________ esplicitamente dichiarato con certificato

del 27 luglio 2006 che la ricorrente non presenta nessuna capacità lavorativa,

nè nella precedente attività, nè in qualsiasi tipo di attività ergonomicamente

indicata. A questo punto è giocoforza ammettere che il provvedimento è stato

impugnato con dovuta motivazione.

3. Prendendo

a riferimento la certificazione Dr. __________, il calcolo del grado d'invalidità

si presenta come segue:

quota limitazione grado

parte d'invalidità

casalinga 52

% 56 % 29 %

lavoratrice 48

% 100 % 48 %

complessivamente 77

%

Di

conseguenza la ricorrente ha diritto a una rendita intera d'invalidità.

4. Si

chiede venga il ricorso accolto." (Doc. V)

1.4. Mediante

osservazioni del 26 settembre 2006 l’amministrazione ha proposto di respingere

il gravame e confermare la decisione contestata osservando:

" Considerate le osservazioni 12 settembre 2006 sulla

risposta di causa, l'UAI non può che insistere nel chiedere la reiezione del

ricorso in oggetto.

Riesaminiamo

anzitutto lo scritto del Dott. __________ (neurochirurgia) che dovrebbe

invalidare quanto ritenuto dall'amministrazione senza nemmeno indicare quando

la paziente è stata visitata l'ultima volta. Il medico curante riferisce: "la

paziente lamenta ora un aumento dei disturbi fibromialgici, inoltre c'è

anche una certa limitazione funzionale dovuta ad una fissazione estesa.

Soggettivamente tuttavia la paziente lamenta decisivamente meno dolori

di prima degli interventi, ma comunque i dolori fibromialgici hanno un

carattere invalidante, per cui a mio modo di vedere e contrariamente a

quanto possa affermare un reumatologo la paziente non risulta abile al

lavoro neanche per attività ergonomicamente favorevoli e leggere" (le

sottolineature sono nostre).

Ora,

constatato che­

- con ricorso 24 agosto 2006, lo

scritto del Dott. __________ è stato presentato a sostegno della posizione

dell'assicurata, ossia "di essere completamente inabile come

lavoratrice con le mansioni di donna delle pulizie" (riferendosi pertanto

alla decisione 16 giugno 2004);

- con osservazioni 12 settembre

2006, quanto riferito dal medico dovrebbe invece divenire la prova "che

la ricorrente non presenta nessuna capacità lavorativa, né nella precedente

attività, né in qualsiasi tipo di attività ergonomicamente indicata" (riferendosi

solo adesso alla decisione 5 luglio 2006);

- indipendentemente dal significato

che si vuole dare allo scritto 27 luglio 2006 del Dott. __________, esso non

può essere considerato quale certificato medico rispettoso dei (più elementari)

requisiti imposti dalla giurisprudenza in materia ed è pertanto privo di

qualsiasi valore probatorio;

- la motivazione d'un ricorso è

ritenuta sufficiente non solo se permette di discernere su quali punti una

decisione viene impugnata, ma anche per quali ragioni­

- il Dott. __________ si limita a

dissentire riferendo in sostanza le lamentazioni della paziente senza

chiarire quali aspetti delle perizie del reumatologo Dott. __________ (ovvero

lo specialista chiamato ad esprimersi su problemi fibromialgici) siano oggettivamente

censurabili;

differentemente

da quanto sostenuto dalla ricorrente, l'amministrazione non ritiene "che

il provvedimento è stato impugnato con dovuta motivazione". Qualora

ciò non bastasse a determinare l'irricevibilità dell'atto, sicuramente ne

denuncia la carente giustificazione.

Ad

ogni modo, richiamati i contenuti della decisione impugnata, per i motivi

finora elencati ed in particolare per il fatto che la nuova documentazione non

oggettiva alcun nuovo elemento atto a modificare quanto ritenuto dall'UAI,

quanto deciso in luglio 2006 va integralmente confermato." (Doc. VII)

1.5. In data 30

maggio 2007 l’Ufficio AI ha prodotto agli atti documentazione trasmessagli

dall’Ufficio regionale di collocamento di __________ (IX), la quale è stata trasmessa

alla ricorrente (X).

in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 della LPTCA

(STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002

nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;

STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre

2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del

22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa

C.,I 623/98).

Nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d’invalidità.

2.3. Il

1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha apportato

alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

Al

riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio,

entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25,

consid. 1.2.,

pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne invece

le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel

diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore

al momento in cui si è realizzata la fattispecie che deve essere valutata

giuridicamente e che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466

consid. 1; SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2).

Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo

all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per

l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai

principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che

dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione

dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il

periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene

sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso

avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).

Tale

questione riveste comunque una scarsa importanza visto che, come evidenziato

dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale

per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti

di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto

dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni

durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate

dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi:

- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e

- la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, pag. 216ss).

Va

precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre

2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno

al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto

di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal

1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70

%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60 %, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40 %.

Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI)

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato

dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2;

Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,

Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in

condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF

128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei

redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori

estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b;

DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures

préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158

e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura

dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione

personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure

reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito va infine rilevato che, secondo la giurisprudenza

del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in

regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto

alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3

febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre

2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9

agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13

giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.5. Se,

però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere

invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di

guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può

cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non

si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo

specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;

RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

A

sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in

vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre

2003), precisa:

" Per mansioni consuete di una persona senza attività

lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli

usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e

di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni

attività svolta dalla comunità."

L’invalidità

viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

pag. 158 consid. 3c).

Si

paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les

assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,

Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

Di

regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se

l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno

parzialmente, le incombenze che lo concernono.

Questa

presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora

più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la

maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;

Valterio, op. cit. pag. 211).

L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza

figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o

quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.6. Nel

caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei

fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna

applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI

nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1.

gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui

" Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a

tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità

per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche

le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il

capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva

dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del

coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il

grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

Giusta

l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore

sino al 31 dicembre 2003)

" Quando si possa presumere che gli assicurati che

esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente

nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute,

eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività

lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi

validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")

è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V

146.

2.7. Al

fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità,

si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa

immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito

verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,

ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato

un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994

pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V

150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109;

Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG

über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en

assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

2.8. L’amministrazione

ha effettuato i seguenti accertamenti.

Per

quel che concerne la capacità lavorativa, ha interpellato il medico curante

dell’assicurata, dr. __________, generalista, il quale nel suo rapporto del 17

febbraio 2003 ha posto come diagnosi con ripercussioni sulla capacità

lavorativa “Grave discopatia plurisegmentale, stenosi canale spinale,

instabilità rotatoria L3/4, stato dopo spinotomia L4/5 artrotomia e

recessotomia bilaterale L4/L5, L3/L4 decompressione del canale spinale” , oltre

ad una serie di altre diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa

(fra le altre: obesità, fibriomalgia, tunnel carpale), e l’ha dichiarata

inabile al lavoro quale donna delle pulizie nella misura del 100% dal 18 novembre

(2002?) giudicando lo stato della paziente stazionario

e la sua capacità lavorativa non migliorabile con provvedimenti sanitari (doc.

AI 10-1). Il curante ha prodotto certificati medici attestanti consulti di tipo

radiologico e neurochirurgico oltre che il rapporto operatorio relativo ad un

intervento chirurgico alla schiena per la cura della discopatia degenerativa

eseguito dal dr. __________, spec. FMH in neurochirurgia, il 23 gennaio 2003 (doc.

AI 12).

Interpellato

dall’amministrazione, il dr. __________, nel suo rapporto medico del 21 luglio

2003, riferendosi alla sindrome lombovertebrale e alle discopatie degenerative

lamentate dalla paziente, ha concluso per un’incapacità lavorativa in qualità

di donna delle pulizie del 50% e come casalinga del 70% (doc. AI 14-1,3,5).

Sentito

il medico del SMR (doc. AI 16-1), l’Ufficio AI ha sottoposto la richiedente ad

una perizia eseguita dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale,

con rapporto peritale del 16 dicembre 2003 ha posto la diagnosi (con ripercussione

sulla capacità lavorativa) di “Stato dopo operazione per ernia discale

L3-L4/L4-L3 con applicazione di gabbie Plif negli spazi intersomatici

sopradetti; spondilodesi mediante fissatore interno L3-S1” esponendo le seguenti

valutazioni e conclusioni:

" (...)

5. Valutazione e prognosi

Si

tratta di una paziente che ha avuto una grave patologia a livello della colonna

lombare con una importante operazione. L'intervento eseguito ha dato un chiaro

miglioramento per quanto riguarda la sintomatologia alle gambe. Persiste ancora

un importante dolore soprattutto a livello muscolare che si ha la speranza

possa regredire con il tempo. La situazione tuttavia mi sembra ormai

stabilizzata.

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ Di LAVORO

1. Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati

Considerandi

2.

Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale

2.1

Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?

La

paziente ha interrotto completamente il lavoro dal 8.12.02 e l'ha ripreso nel

maggio 2003 in misura valutata all'incirca del 30% ma con un rendimento

decisamente superiore a detta della paziente.

2.2

Esatta descrizione delle funzioni intatte e della capacità di

carico

La

paziente non ha nessuna limitazione per quanto riguarda gli arti superiori. Può

stare in piedi fino a circa 1 ora poi deve potersi riposare per circa 10 minuti

seduta. Può portare frequentemente pesi fino a 5 kg, raramente pesi fino a 15

kg. Mai superiore ai 15 kg. Può salire e scendere le scale ma non frequentemente.

Può stare seduta ma per periodi non superiori alla ½ ora.

2.3

L'attività attuale è ancora praticabile?

Sì.

2.4

Se sì, in quale misura (ore al giorno)?

3-4

ore al giorno.

2.5

E' presente inoltre una diminuzione della capacità di lavoro?

Sì.

2.6

Se si, in che misura?

Del

50%.

2.7

Da quando esiste una limitazione della

capacità di lavoro dal lato medico di almeno Il 20%?

Dal

8.12.2002

2.8

Qual è stato in seguito lo sviluppo della limitazione della capacità

di lavoro?

Come

già detto la paziente ha interrotto il lavoro al 100% dal 8.12.03 e l'ha

ripreso nel maggio del 2003 in una misura valutata intorno al 30% ma che a

detta della paziente la percentuale è decisamente superiore e raggiunge il 50%.

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

1.

E' possibile effettuare provvedimenti

d'integrazione? Ve ne sono in Corso? Ne sono previsti?

No.

1.1

Se no, La preghiamo di motivare

Si

tratta di una paziente 52enne con una scolarità in __________ della V elementare

che ha sempre eseguito soltanto lavori di pulizia. Difficilmente quindi

integrabile in una nuova professione.

2.

E' possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro

attuale?

La

paziente è molto collaborante e volonterosa. Dice anche di essere molto aiutata

dagli alunni delle classi che le fanno già trovare le aule con le sedie sui

banchi riducendole quindi notevolmente lo sforzo fisico. Nei lavori più pesanti

si fa aiutare dalle colleghe che sembrano collaborare molto bene. Si tratta

quindi di una paziente che ha avuto la fortuna di trovarsi in un ambiente di

lavoro gradevole e che la stimolano nella prosecuzione del lavoro stesso.

3.

L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?

No."

(Doc. AI 19-3+4+5)

L’Ufficio

AI ha nuovamente interpellato il datore di lavoro dell’assicurata, il quale il

22.

marzo 2004 ha confermato che l’assicurata, dopo una sospensione dal lavoro

dall’8 dicembre 2002 al 27 aprile 2003, aveva ripreso la sua attività di

ausiliaria di pulizie nella misura di 2,5 ore al giorno (doc. AI 23).

Dal

canto suo l’assistente sociale, incaricata dall’amministrazio-ne di effettuare

un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica,

sulla base degli accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata il 12

maggio 2004, con rapporto 7 giugno 2004 ha concluso per un grado d’inabilità

complessivo del 45% (doc. AI 24).

Sulla

base di questi accertamenti, l’amministrazione, con decisione 16 giugno 2004 ha

negato a RI 1 il diritto ad una rendita di invalidità avendo accertato un grado

d’invalidità complessivo del 31,5% non attingente il grado minimo del 40%, motivando

il provvedimento come segue:

" (...)

Esito

degli accertamenti:

Dalla

documentazione medica acquisita agli atti, in particolar modo dalla perizia specialistica

esperita il 10.12.2003 dal Dr. __________, così come dall'inchiesta economica

per le persone che si occupano dell'economia domestica avvenuta in data

12.05.2004

con l'assistente sociale, risulta che il danno alla salute, di cui

lei è portatrice, le comporta globalmente sia come casalinga che come salariata

(in detta mansione è stata ritenuta abile al 50% e, visto il del fatto che lei

risulta impiegata al 30%, è stata di conseguenza considerata abile totalmente) una

parziale incapacità al lavoro e, dunque, al guadagno quantificabile nella

misura massima del 31.5%.

Il

calcolo tramite il quale siamo giunti a detto grado di invalidità è riportato

qui di seguito.

Attività Quota

parte Limitazione Grado d'invalidità parziale

salariata

30.

% 0 %

0.

%

casalinga

70.

% 45 % 31.5

%

Grado

d'invalidità

31.

%

Essendo

il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.

Decidiamo pertanto:

● La richiesta di prestazioni,

preso in considerazione quanto sopra esposto, è respinta." (doc. AI

25-1+2)

2.9

Nell’opposizione

30.

giugno 2004 RI 1, assistita dal Patronato RA 1, ha contestato le conclusioni

dell’amministrazio-ne sostenendo di essere inabile in misura superiore di

quanto accertato dall’Ufficio AI (doc. AI 28-2) e producendo un certificato del

5.

maggio 2004 del dr. __________, spec. FMH in reumatologia, il quale ha posto

la diagnosi di “Probabile artrite reumatoide seropositiva debuttante, Fibriomalgia,

Sindrome lombovertebrale e lombospondilogena cronica con esiti di spondilodesi

L3-S1 nel gennaio 2003” (doc. AI 28-6).

In

data 2 febbraio 2005 l’assicurata ha informato l’Ufficio AI di aver subito il

14.

gennaio 2005 un nuovo intervento chirurgico di stabilizzazione della colona

lombare e di essere stata costretta per ragioni di salute ad inoltrare le

proprie dimissioni nel gennaio 2005 (doc. AI 30-1,3).

Richiesto

in merito, il medico SMR dr. __________ ha così osservato nelle sue Annotazioni

15.

aprile 2005:

" (...)

Valutazione: in considerazione del peggioramento dello stato di salute

con seguente intervento chirurgico l'attività di ausiliaria di pulizia non

risulta più esigibile anche in futuro.

Conclusione:

l'assicurata presenta un provato peggioramento dello stato di salute con

influsso sulla capacità lavorativa a partire dal 14.1.2005, data intervento

chirurgico. La residua capacità lavorativa potrà essere stabilita

definitivamente solo circa dopo 6 mesi dall'intervento. L'assicurata non è più

stata vista dal dr. __________ da 5.2004.

Procedere:

ad una perizia reumatologica Dr. __________ estate 2005 con dopo nuova inchiesta

a domicilio." (Doc. AI 32-2)

Su

mandato dell’amministrazione, il dr. __________, spec. FMH in reumatologia, ha effettuato

una perizia datata 18 ottobre 2005 con le seguenti conclusioni e considerazioni:

" (...)

4.

DIAGNOSI

4.1

DIAGNOSI CON INFLUENZA SULLA CAPACITA Di LAVORO:

Sindrome

lombospondilogena cronica

- inizialmente alterazioni

degenerative multisegmentali senza neurocompressione

- stato dopo spinotomia L4/L5 e

L3/L4, artrotomia e recessotomia bilaterale L4/L5 e L3/L4, decompressione del

canale spinale in entrambi i livelli, PLIF con gabbie in Composit L4/L5 e

L3/L4, spondilodesi posteriore L5/S1 e fissazione bilaterale da L3 a S1 il

23.01.03

- stato dopo PLIF L2/L3 con

fissazione rigida da S1 a L2 e dinamica in L1/L2 il 14.01.05

-

sovraccarico del segmento libero adiacente e delle articolazioni sacroiliache

-

Failed back surgery

Fibromialgia

5.

VALUTAZIONE E PROGNOSI:

Si

tratta di una persona ultimamente attiva come casalinga e impiegata nella

pulizia di una scuola, nota da tempo per una fibromialgia e per una sindrome

lombospondilogena cronica in presenza di alterazioni degenerative

multisegmentali senza neurocompressione. La paziente viene sottoposta a 2

riprese a un intervento chirurgico sul rachide i cui dettagli sono riportati ai

punti precedenti.

Nonostante

questi interventi la paziente continua a lamentare dolori generalizzati con un

fulcro a livello della colonna lombare e un'irradiazione non sistematizzata a entrambi

gli arti inferiori.

Questi

dolori sono spiegabili solo in parte con i danni strutturali lombari e gli

esiti dei relativi interventi. I dolori vanno spiegati piuttosto nell'ambito

del processo di cronificazione e della fibromialgia.

La

problematica lombare provoca importanti limitazioni funzionali, in particolare

nei lavori domestici e alla deambulazione che è limitata a ca. 50 m.

I

dolori a livello del cinto scapolare sono aspecifici, prevalentemente di tipo

meccanico. In assenza di elementi clinici a favore di una rilevante

problematica a carico della cuffia dei rotatori e di elementi clinici per

un'artrite reumatoide (diagnosi che era stata discussa nella primavera del

2004), questi dolori sono probabilmente da interpretare nell'ambito della

fibromialgia.

La

diagnosi di fibromialgia è confermata sulla base di dolori cronici ubiquitari

da molti anni in una paziente che a più riprese ha mostrato almeno 12/18 punti

di fibromialgia eccessivamente dolorosi ad una pressione digitale di ca. 4 Kg.

Al

momento non ho evidenza per una malattia reumatologica infiammatoria attiva.

Non è nota un'ipotireosi severa o un'epatite C cronica attiva. Si tratta dunque

probabilmente di una fibromialgia "primaria".

Riguardo

alla prognosi, non sono a mio avviso da prevedere cambiamenti rilevanti a medio

termine.

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

1.

MENOMAZIONE (QUALITATIVE E

QUANTITATIVE) DOVUTE AI DISTURBI CONSTATATI

A

livello psicologico e mentale, da non specialista, non trovo problemi

rilevanti. Le problematiche a livello fisico sono state descritte in dettaglio

in precedenza, la situazione sociale, come segnalata dalla paziente, è stata

riportata.

2.

CONSEGUENZE DEI DISTURBI SULL'ATTIVITÀ ATTUALE

2.1

COME RIPERCUOTONO I DISTURBI

SULL'ATTIVITÀ ATTUALE DELL'ASSICURATO?

La

paziente è stata sottoposta ad un intervento di spondilodesi da L1 a S1, a

questo livello non vi è alcuna mobilità. Ne deriva un sovraccarico dei segmenti

liberi adiacenti a livello dorsale e delle articolazioni sacroiliache. La

paziente soffre inoltre di dolori cronici generalizzati con un fulcro lombare e

agli arti inferiori. Mobilità diminuita e dolori riducono in modo molto

importante la capacità lavorativa dell'assicurata in attività pesanti e

mediamente pesanti, in attività che implichino rapidi movimenti ripetitivi di

qualunque natura; in attività che implichino movimenti del tronco e quindi

nella grande maggioranza dei lavori richiesti a una donna delle pulizie e a una

casalinga.

Come

casalinga nella situazione attuale, l'assicurata può essere ritenuta inabile al

lavoro nella misura del 40-45%.

2.2

ESATTA DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI

INTATTE E DELLA CAPACITÀ DI CARICO

Capacità funzionale residua (Base: esame della funzionalità fisica AI):

a) Sollevamento e trasporto di carichi:

La

capacità funzionale residua per lavori molto leggeri è lievemente ridotta, per

lavori leggeri è ridotta, per lavori medi è molto ridotta, per lavori pesanti è

esigua e per lavori molto pesanti nulla.

La

capacità funzionale per lavori sopra il piano delle spalle con pesi inferiori a

5.

kg è esigua e con pesi superiori praticamente nulla.

b) Manipolazione di oggetti, attrezzi, pulsantiere:

La

capacità funzionale per la manipolazione di oggetti leggeri e lavori di

precisione è lievemente ridotta a causa delle difficoltà della paziente a

rimanere in posizioni statiche oltre un quarto d'ora. Per lavori medi è

ridotta. Per lavori pesanti e di manovalanza è praticamente nulla. La rotazione

della mano è normale.

c) Posizioni di lavoro o dinamiche particolari:

La

capacità funzionale per posizioni di lavoro a braccia elevate è molto ridotta,

con rotazione del tronco esigua, seduta e piegata in avanti nulla, eretta e

piegata in avanti nulla, inginocchiata lievemente ridotta, con ginocchia

inflessione, lievemente ridotta.

d) Mantenere posizioni statiche:

La

capacità funzionale per mantenere posizioni statiche da seduta o eretta è molto

ridotta, la paziente deve poter cambiare posizioni e sgranchirsi brevemente

indicativamente ogni quarto d'ora, qualunque lavoro faccia.

e) Spostarsi, camminare:

La

paziente può spostarsi al massimo fino a 50 m, deve in seguito beneficiare di 5

min. per riposarsi. Idealmente il lavoro non dovrebbe richiedere spostamenti

frequenti, neanche per brevi tragitti.

f) Diversi:

L'impiego

delle due mani è possibile normalmente. Lavori in equilibrio non sono esigibili.

Nota: sulla base di

un orario di lavoro di 8 ore, una capacità funzionale residua definita come esigua

equivale al l'1-5% rispetto alla prestazione di un soggetto sano, molto

ridotta equivale al 6-33%, ridotta al 34-66%, lievemente ridotta

al 67-100%. Per carichi molto leggeri si intende un peso fino a 5 kg, leggeri

6-­10 kg, medi 11-25 kg, pesanti 26-45 kg, molto pesanti > 45

Kg.

2.3

L'ATTIVITÀ ATTUALE à ANCORA PRATICABILE?

No.

2.7

DA QUANDO ESISTE UNA LIMITAZIONE DELLA

CAPACITÀ DI LAVORO DAL LATO MEDICO Di ALMENO IL 20 %?

Dall'08.12.2002.

2.8

QUAL È TATO IN SEGUITO LO SVILUPPO

DELLA LIMITAZIONE DELLA CAPACITÀ DI LAVORO?

La

paziente ha interrotto il lavoro al 100% dall'08.012.03 e l'ha ripreso nel

maggio 2003 in una misura valutata attorno al 30%. Il lavoro è stato nuovamente

interrotto definitivamente l'8 o il 10 gennaio del 2005. Da allora la paziente

non lavora. Nei mesi successivi al secondo intervento neurochirurgico la

capacità lavorativa era nulla per qualunque lavoro. Dopo la relativa

convalescenza che può arrivare fino a 6 mesi, la situazione può essere considerata

stabile rispetto a quella attuale.

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

1.

È POSSIBILE EFFETTUARE PROVVEDIMENTI

D'INTEGRAZIONE? VE NE SONO IN CORSO? NE SONO PREVISTI?

Dal

punto di vista reumatologico teorico, è possibile reintegrare la paziente in

un'attività leggera e adatta con un rendimento del 50% e un tempo da definire,

difficilmente però superiore alle 5 ore al giorno.

2.

È POSSIBILE MIGLIORARE LA CAPACITÀ Di

LAVORO SUL POSTO DI LAVORO ATTUALE?

No.

3.

L'ASSICURATO È IN GRADO DI SVOLGERE ALTRE ATTIVITÀ?

L'assicurata

è in grado di svolgere un'attività leggera, che permetta l'alternanza della

posizione seduta alla posizione in piedi indicativamente ogni quarto d'ora, che

permetta il rispetto delle regole di ergonomia della schiena, eviti movimenti

ripetitivi del tronco di qualunque genere, con un rendimento del 50% e un tempo

di lavoro massimo di ca. 5 ore." (Doc. AI 40-6+7+8+9)

Nel suo rapporto medico del 27

ottobre 2005 il dr. __________ del SMR ha osservato:

Diagnosi

principale

Sindrome lombospondilogena cronica

- inizialmente alterazioni degenerative multisegmen-

tali senza neurocompressione

- stato dopo spinotomia L4-L5 e L3-L4, atrotomia e

recessotomia bilaterale L4-L5 e L3-L4, decompres-

sione del canale spinale in entrambi i livelli,

PLIF

con gabbie in Composit L4-L5 e L3-L4, spondilode-

si posteriore L5-S1 e fissazione bilaterale dal L3

a

S1 il 23.01.2003

- stato dopo PLIF L2-L3 con fissazione rigida da S1

a L2 e dinamica in L1-L2 il 14.01.2005

- sovraccarico del segmento libero adiacente e delle

articolazioni sacroiliache

- failed back surgery

Fibromialgia

Codice ICD 10

Codice AI

Ulteriori diagnosi

con influsso sulla CL

Codice ICD 10

Codice AI

Ulteriori diagnosi

senza influsso sulla

CL

(...)"

osservando come l’assicurata sia

in grado di effettuare un’attività leggera, che permetta l’alternanza della

posizione seduta alla posizione in piedi e il rispetto delle regole

dell’ergonomia della schiena e eviti movimenti ripetitivi del tronco, nella

misura del 50% con un tempo lavorativo di massime 5 ore al giorno (doc. AI 41).

L’amministrazione ha quindi

fatto esperire una nuova inchiesta domiciliare. Con rapporto 23 dicembre 2005,

l'incaricata ha concluso per un impedimento del 56% motivando come segue:

" (...)

5.

ATTIVITÀ

- descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1

Conduzione

dell'economia domestica

pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza

assegnata

5.

%

percentuale

degli impedimenti

0.

%

percentuale

di invalidità

0.

%

Nessun impedimento.

5.2

Alimentazione

preparazione

dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza

assegnata

35%

percentuale

degli impedimenti

40.

%

percentuale

di invalidità

14.

%

Situazione

invariata rispetto alla valutazione del giugno 2004.

Riporto

integralmente il commento 2004, letto all'assicurata il 29.11.2005:

La

signora RI 1 si impegna a preparare il pranzo, riordinare la cucina, ecc. ma

raramente riesce a preparare anche la cena. Afferma che, verso sera, si sente

sfinita senza più forze. Sull'arco della giornata deve distribuire i diversi

compiti e dare la priorità solo ad alcuni. Prima della malattia, la signora RI

1.

cucinava personalmente piatti elaborati, preparava torte e dolci, la salsa di

pomodori, utilizzava gli ortaggi di propria coltivazione, ecc. Ora si affatica

molto; cucina con la sedia vicino in modo tale da potersi sedere appena possibile.

Non riesce a lavorare al lavello, per esempio per pulire le verdure o altro. In

passato preparava personalmente tutto il necessario per fare una grigliata con

gli amici ma, ora, ha rinunciato anche questi momenti di piacere. Si tratta di

un impegno troppo faticoso. La signora RI 1 lamenta forti dolori alle mani e

non riesce più ad impastare, rimestare cibi densi, pelare le patate, ecc. Si é

dotata di impastatrice, paiolo elettrico per fare la polenta mentre si fa

aiutare dalla figlia per pulire la verdura. A causa delle difficoltà descritte,

la signora RI 1 prepara pranzi semplici, non come prima della malattia. L'aiuto

da parte dei familiari é divenuto importante. Il marito e la figlia la

sostituiscono spesso in cucina, eseguono le pulizie del locale cucina. La

signora RI 1 si occupa unicamente del riordino superficiale della cucina, del

rigoverno dei piatti utilizzando la lavastoviglie acquistata dopo il danno alla

salute.

L'attività svolta dall'assicurata é ridotta rispetto a prima della

malattia e complessivamente valuto gli impedimenti nella misura del 40 %.

5.3

Pulizia dell'appartamento

rispolvero,

pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza

assegnata

20%

percentuale

degli impedimenti

80.

%

percentuale

di invalidità

16.

%

L'assicurata

afferma di non riuscire ad eseguire i lavori di pulizia. Impossibile passare

l'aspirapolvere o lo straccio sui pavimenti. Utilizza il mocio vileda per

rinfrescare il pavimento del salotto dove trascorre la maggior parte del suo

tempo. Ad ogni modo non le è più possibile iniziare e portare a termine questo

compito in un lasso di tempo congruo. Riesce a pulire una piccola superficie,

magari anche stando seduta, poi cambia posizione, si riposa e riprende il mocio

per un altro, breve, momento. A suo modo di vedere non è certo questo il modo

di pulire un pavimento.

Personalmente

spolvera e riordina alla sua altezza. I familiari e un'amica la sostituiscono

nell'esecuzione di tutti gli altri lavori domestici, compreso il cambio delle

lenzuola. La signora RI 1 precisa inoltre che, nei giorni in cui il dolore alla

gamba sinistra è intenso, non può nemmeno pensare di fare le minime cose di cui

si occupa.

Valuto gli impedimenti nella misura dell'80 %. L'autonomia

dell'assicurata, nonostante il suo impegno e desiderio di essere autonoma, è

minima.

5.4

Spesa e acquisti diversi

compresi

pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza

assegnata

10%

percentuale

degli impedimenti

50.

%

percentuale

di invalidità

5.

%

La

signora RI 1 si reca a fare la spesa con il marito e si limita a spingere il carrello

(vi si appoggia, sentendosi più sicura). E' il marito a prendere quanto occorre

dagli scaffali, mettere gli acquisti sul nastro scorrevole, comporre le sporte

e riordinarle una volta rientrati a casa. L'assicurata evita di sollevare pesi

anche leggeri. Il dolore continuo la esaspera ed evita quindi accuratamente di

sottoporsi a sforzi che determinano un aumento dei dolori. Evita, inoltre, di

recarsi nei supermercati nelle ore più frequentate poiché si sente a disagio

fra la gente (senso di confusione, oppressione, bisogno di aria).

Non

si sente più sicura nella guida poiché teme di non riuscire a reagire immediatamente

in situazioni di necessità. Prepara personalmente i pagamenti mentre la figlia

si reca in posta o in banca. Incontra difficoltà nel camminare e le sue

passeggiate, eseguite come terapia per mantenersi in movimento, sono anch'esse

di breve durata.

Anche in questo ambito l'autonomia dell'assicurata si è ulteriormente ridotta.

Gli impedimenti sono valutabili ora nella misura del 50 %.

5.5

Bucato,

confezione e riparazioni di indumenti

lavare,

stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza

assegnata

15%

percentuale

degli impedimenti

80.

%

percentuale

di invalidità

12.

%

L'assicurata

ha rinunciato alla stiratura. Non riesce a mantenere la posizione seduta o

eretta per un tempo utile. Lo stesso vale per l'uso della macchina da cucire.

La figlia o un'amica la sostituiscono in questo compito mentre lei si limita a

stendere sullo stendino basso e a piegare la biancheria che non deve essere

ripassata.

Impedimento valutabile nella misura dell'80 %.

5.6

Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

compresa

educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza

assegnata

0%

percentuale

degli impedimenti

0.

%

percentuale

di invalidità

0.

%

-.-

5.7

Diversi

cura

delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,

creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza

assegnata

15.

%

percentuale

degli impedimenti

60.

%

percentuale

di invalidità

9.

%

Nulla

da aggiungere a quanto riferito nel giugno 2004.

Impedimento

valutabile nella misura del 60 % considerando che si tratta di attività che si svolgono

in misura ridotta durante la stagione invernale.

Valutazione

dell'assistente sociale

totale

delle attività

100.

%

percentuale

di invalidità

56.

%

■ Chi esegue i lavori, che a

causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente

nell'economia domestica?

Indicare il

nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di

lavoro per settimana e salario orario versato.

I familiari e un'amica.

6.

GRADO ATTUALE

DEGLI IMPEDIMENTI

Attività

ripartizione

Impedimento

GRADO D'INVALIDITÀ

Salariata

30.

%

Casalinga

70.

%

56.

%

39.

%

TOTALE

Da

quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?

Dicembre

2002.

" (Doc. AI 43-4+5+6)

Richiesto dall’amministrazione

nel senso di indicare “la percentuale della capacità lavorativa

dell’assicurata e del rendimento presumibile sviluppabile in attività lucrativa

confacente e rispettosa delle limitazioni funzionali, da svolgere sull’arco

temporale di 2.5 ore al giorno per 5 giorni settimanali” co (doc. AI

47-1), il dr. __________, il 18 gennaio 2006 ha esposto quanto segue:

" (...)

Ricordo

come nella perizia del 18.10.2005 avevo ritenuto l'assicurata abile al lavoro

in un'attività leggera che tenga conto delle limitazioni funzionali nella misura

del 50 % cioè con un rendimento ridotto del 50 % riferito a un tempo di lavoro

pieno. Avevo poi precisato però che il tempo di lavoro dovrebbe essere limitato

a 5 ore al giorno.

Mi

chiede ora di prendere posizione circa il lavoro di ausiliaria di pulizia

presso il comune di __________. La paziente avrebbe dal 2000 un contratto di

lavoro per 2,5 ore al giorno durante 5 giorni alla settimana (contratto di cui

la paziente non mi aveva parlato).

A

mio avviso il lavoro di ausiliaria di pulizie non può essere considerato

un'attività adatta, anche tenendo conto del fatto che si tratta di un lavoro di

pulizia svolto in uffici. In questo ambito le ausiliarie di pulizie sono

comunque tenute a passare l'aspirapolvere, lavorare in posizione inginocchiata

con la schiena curva per pulire oggetti che si trovano all'altezza del terreno,

passare lo strofinaccio sul pavimento con movimenti ripetitivi di rotazione,

flessione e estensione del tronco ecc..

Un'attività

di questo tipo sarebbe esigibile per 2,5 ore al giorno e per 5 giorni settimanali

solo se l'assicurata potesse limitarsi ai lavori più leggeri (spolverare,

svuotare i cestini ecc.) ma le venissero sistematicamente risparmiati i lavori

più pesanti affidandoli ad altri. In condizioni "normali", l'attività

di ausiliaria di pulizia non mi sembra più esigibile.

L'assicurata

potrebbe invece assumere un lavoro adatto al 50 %, inteso come un massimo di 5

ore giornaliere con un rendimento complessivo del 50 % (riferito a un orario

pieno). Dovrebbe trattarsi, come specificato in più punti nella perizia, di un

lavoro che permetta l'alternanza delle posizioni seduta e in piedi, brevi pause

al bisogno per sgranchirsi, che permetta il rispetto delle regole di ergonomia

della schiena, eviti movimenti di flessione-estensione o rotazione del tronco."

(Doc. AI 49-1)

Nuovamente

richiesto dall’Ufficio AI, in data 15 febbraio 2006 il dr. __________ ha

precisato:

" La ringrazio per la Sua lettera del 09.02.06, in cui mi

chiede di precisare la capacità lavoro e il rendimento in un'attività

medicalmente adatta da svolgere su un arco di tempo giornaliero di sole 2.5

ore. In un'attività adatta l'assicurata è abile al lavoro per 2.5 ore con rendimento

pieno." (Doc. AI 52-1)

Dal canto suo, nel Rapporto

finale del 18 aprile 2006, la consulente in integrazione professionale ha valutato

la capacità di guadagno residua della richiedente giungendo alla conclusione

che in un’attività leggera compatibile con le limitazioni fissate dal perito

l’interessata poteva conseguire un reddito ipotetico da invalida di fr. 11'139.-

(cfr. doc. AI 54 e al consid. 2.15 per esteso).

Con

la decisione su opposizione del 5 luglio 2006, l’amministra-zione, concludendo

per un grado di invalidità globale del 33,29%, ha in sostanza confermato il

precedente provvedimento respingendo l’opposizione (doc. AI 57; cfr. consid.

1.

).

2.10

Con

il presente ricorso RI 1 contesta le conclusioni dell’amministrazione e fa

valere di essere inabile almeno nella misura del 77% (cfr. I e V e sopra

consid. 1.3 e 1.4) sulla base anche di un certificato del dr. __________ dal 27

luglio 2006 nel quale lo specialista conclude quanto segue:

" (...)

Si

tratta qui quindi di due interventi, in particolare l'ultimo estremamente

invasivo con una fissazione di tutto il rachide lombare in seguito a dei

processi degenerativi estremamente estesi con canale spinale stretto ed

instabilità plurisegmentale. La paziente presenta inoltre un'importante

fibromialgia che evidentemente rappresenta un problema assai importante e

clinicamente rappresenta pure una certa controindicazione per interventi al

rachide lombare. Tuttavia l'intervento ha avuto luogo in seguito ad instabilità

con stenosi importante del canale spinale.

In

conseguenza degli interventi subiti la paziente lamenta ora un aumento dei

disturbi fibromialgici, inoltre c'è anche una certa limitazione funzionale

dovuta ad una fissazione estesa. Soggettivamente tuttavia la paziente lamenta

decisamente meno dolori di prima degli interventi, ma comunque i dolori

fibromialgici hanno un carattere invalidante, per cui a mio di vedere e

contrariamente a quanto possa affermare un reumatologo la paziente non risulta

abile al lavoro neanche per attività ergonomicamente favorevoli e

leggere." (Doc. A3)

2.11

Al

fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI, appurato come

l’assicurata avesse interrotto l’attività lavorativa precedentemente esercitata

per motivi di salute, l’ha considerata salariata nella misura del 48% e

casalinga per il restante 52% applicando il metodo misto.

A questa

suddivisione va data piena conferma.

Emerge

infatti dall’inserto che l’assicurata, prima del sopraggiungere dei problemi di

salute, sin dal 2000 lavorava presso il Comune di __________ quale ausiliaria

di pulizie nella misura di 2,5 ore al giorno sull’arco di cinque giorni alla

settimana ed è inoltre da ritenere che se non fosse subentrato il pregiudizio

alla salute, essa avrebbe continuato a lavorare in questa misura (cfr. doc. AI

9-1, 13-1, 23-1, 48). L’amministrazione, richiamati i dati salariali relativi

all’attività lavorativa esercitata nel periodo 2000-2005, rilevato come

l’interessata, nel periodo precedente all’intervento del danno alla salute,

aveva registrato circa 975 ore annue di lavoro (a fronte di circa 2016 formanti

l’orario lavorativo a tempo pieno), ha concluso che la medesima andava considerata

attiva professionalmente nella misura del 48%. Del resto anche nel periodo di

ripresa dell’attività lavorativa, alla fine del 2002, l’assicurata ha

effettuato un analogo numero di ore lavorative.

Del

resto detta ripartizione non è mai stata contestata dall’interessata nel corso

della procedura amministrativa né lo è in questa sede, dove anzi è avallata.

2.12

2.12.1

Per

quanto riguarda l’esame dello stato di salute, come ricordato in precedenza, RI

1.

è affetta essenzialmente da una sindrome lombospondilogena cronica oltre che

da fibriomalgia e obesità. L’Ufficio AI ha fatto esperire due perizie

specialistiche dal dr. __________, il 16 dicembre 2003, e dal dr. __________ il

18.

ottobre 2005 (cfr. doc. AI 19 e 40 e per esteso sopra al consid. 2.9).

2.12.2

Occorre

premettere che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è

determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,

si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si

lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti

(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I

355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U

330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18

marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche

eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di

evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28

novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR

1998.

IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato

rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il

l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso

che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare

considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non

pubbl. 22 maggio 1995

in re A. C; cfr. anche

DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio

consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su

basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda

l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste

delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001

p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

1997, p. 230).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella

quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

Va

infine ancora fatto osservare che la giurisprudenza ha avuto

modo di evidenziare (cfr. STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26

maggio 2003 in re V., I 196/03) che secondo la dottrina medica la fibromialgia può

condurre ad una invalidità (Spott, Warum wir die Fibromyalgie-Forschung betreiben,

in: Rheuma Nachrichten Spezial, 1998 pag. 12ss) e la stessa - suscettibile di essere

assimilata ad un disturbo somatoforme (segnatamente ad una sindrome dolorosa somatoforme

persistente, cfr. Revue médicale del Suisse romande, 2001 pag. 443ss; cfr. STFA

9.

settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9 ottobre 2001 in re A., I 229/01,

STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02) – è spesso determinata (anche) da fattori

psichici (cfr. MSD-Manual der Diagnostik und Therapie, Monaco 1993, pag. 145ss;

cfr. STFA 27 maggio 2002 in re W., I 240/01). Sempre per la giurisprudenza del

TFA, un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno

duratura solo alle restrittive condizioni poste nella STFA del

12.

marzo 2004, I 683/03, pubblicata in DTF 130 V 352. Tali criteri sono

stati riassunti dal TFA nella sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03).

2.12.3

Per

quanto concerne la patologia principale di cui soffre la richiedente

dall’autunno del 2000, vale a dire la sindrome lombospondilogena

cronica oltre che la fribriomalgia, questo TCA, richiamata la suesposta

giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, non intravede ragioni che impediscano di fare proprie le conclusioni

cui è pervenuto il dr. __________ nel suo rapporto peritale 18 ottobre 2005 (doc.

AI 40). Detto rapporto infatti si basa, oltre che su di una approfondita visita

della paziente eseguita il 17 ottobre 2005, anche su di un’attenta valutazione

della documentazione agli atti. Va inoltre osservato che le conclusioni cui è

arrivato il dr. __________ coincidono essenzialmente con quelle tratte dal dr. __________,

nella sua valutazione peritale eseguita il 16 dicembre 2003, vale a dire prima

del sopraggiungere del peggioramento accusato dall’interessata, laddove lo

specialista aveva valutato l’inabilità dell’assicurata nella misura del 50%

(doc. AI 19 e cfr. consid. 2.8).

Dalla

documentazione medica agli atti emerge in maniera univo-ca che l’assicurata,

portatrice di diverse affezioni ma soprattutto della patologia relativa alla

sindrome lombospondilogena cronica, ha presentato un’incapacità lavorativa in

qualità di ausiliaria di pulizie come attestato dal perito nel suo dettagliato

referto, cui va senz’altro attribuito pieno valore probatorio conformemente ai

succitati parametri giurisprudenziali. A detta del dr. __________ l’assicurata,

in un’attività leggera che permetta l’alternanza della posizione seduta a

quella in piedi oltre che il rispetto delle regole di ergonomia della schiena

ed eviti movimenti di flessione-estensione o rotazione del tronco (doc. AI

49-1), potrebbe essere attiva nella misura del 50%, inteso come un massimo di

cinque ore giornaliere (cfr. certificazioni dr. __________ del 18 ottobre 2005,

18.

gennaio e 15 febbraio 2006, doc. AI 40, 49-1, 52-1; cfr. per esteso al consid.

2.

).

Non

è possibile giungere ad una diversa valutazione neanche sulla base del referto

medico del dr. __________ prodotto dall’assicurata. Infatti il rapporto del dr.

__________ non porta alcun elemento nuovo ma conferma unicamente l’esistenza della

nota patologia alla schiena (cfr. doc. A 3 e cfr. consid. 2.10).

Per il resto lo specialista non prende in considerazione elementi o

circostanze che non siano state analizzate dal dr. __________ e non menziona

elementi tali da modificare le conclusioni cui é giunto tale specialista. In

particolare il referto non consente di stabilire con chiarezza un peggioramento

dello stato di salute della richiedente intervenuto tra la perizia del 18

ottobre 2006 e la decisione su opposizione del 5 luglio 2006. In effetti, il dr.

__________ ha in realtà attestato le patologie già note e rielencati gli

interventi chirurgici subiti dalla paziente, senza tuttavia sostanziare i

motivi per cui tali problematiche ne limiterebbero la capacità lavorativa in

misura superiore di quella attestata dal perito. Il sanitario, senza

oggettivare un peggioramento, si limita infatti ad attestare un’inabilità

totale.

A

prescindere quindi dalle suesposte considerazioni che si impongono sul tema

dell’attendibilità delle attestazioni dei medici curanti degli assicurati e dal

tema di sapere se la certificazione del dr. __________ sia comunque meritevole

di essere presa in considerazione ai fini del presente giudizio con riferimento

ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza in tema di valore probatorio

di un rapporto medico (cfr. consid. 2.12.2), va detto che in ogni caso da tale

referto non si evincono sufficienti elementi per ammettere con alta

verosimiglianza l’insorgere di un peggioramento delle condizioni di salute

rispetto a quanto accertato precedentemente e suffragato dalla documentazione

medica agli atti.

Va

inoltre osservato che per quanto riguarda la diagnosi di fibriomalgia, i medici

interpellati non hanno evidenziato alcuna indicazione circa l’eventualità di

una componente psichica in relazione alla stessa né è peraltro emerso qualcosa

in questo senso dagli atti medici all’inserto (cfr. sopra al consid. 2.12.2).

Ne

discende che sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche,

richiamato inoltre l’obbligo che per consolidata giurisprudenza incombe

all’assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze

del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400.

e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, con il

grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115

V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid.

2b), che sino al momento determinante dell’emanazione

del querelato provvedimento (cfr. DTF 130 V 140) l'assicurata presentava una

residua capacità lavorativa del 50% in un’attività lavorativa confacente e del

55-60% come casalinga.

Va

anche ricordato alla ricorrente che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta

dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio

devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo

principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere

delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.

1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione

comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò

fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo

alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V

264.

consid. 3b con riferimenti).

Ora, questo Tribunale

ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e

sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurata sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario

l'esperimento di ulteriori accertamenti. D’altra arte già si è detto che la

ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun certificato medico atto a dimostrare

che, sino al momento dell’emanazione del provvedimento impugnato (cfr. DTF 130

V 140), i disturbi di cui essa è affetta incidano

sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto accertato dal dr. __________.

Ciononostante va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento

rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente

documentazione medica, essa potrà in

futuro presentare una domanda di revisione.

2.13

2.13.1

Per

quel che concerne d’altra parte la valutazione della capacità dell’assicurata

quale casalinga, l’Ufficio AI ha, come detto, fatto esperire, in due occasioni,

un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica:

nel rapporto più recente datato 23 dicembre 2005, allestito alla luce degli

accertamenti medici e in particolare della perizia del dr. __________ che concludeva

per una limitazione nella misura del 40-45% (cfr. doc. AI 40-7), l’assistente

sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 56% (cfr. doc. AI 43 e

consid. 2.9).

2.13.2

Come

è già stato anticipato ai consid. 2.5 e 2.6, l'invalidità delle persone che si

occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita

confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al

richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.

Secondo

le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss

nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1°

gennaio del 1990.

In

particolare la cifra 2124 prevede:

" in occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto

all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia

domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti

prima dell'insorgere dell'invalidità.

In

primo luogo si deve tuttavia esaminare se l'assicurato non ha la possibilità di

usare meglio la sua residua capacità di lavoro mediante un'altra ripartizione

dei compiti."

La

cifra 2122 prevede che:

" Quale regola generale si ammette che i lavori di una

persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva.

Lavori Economia

senza figli e senza membri di famiglia che richiedono

cure

%

1.

Conduzione dell'economia

domestica, (pianificazione,

organizzazione del lavoro,

controllo

5.

2.

Spese e acquisti diversi 10

3.

Alimentazione

(preparazione

dei pasti, lavori di pulizia

della cucina) 40

4.

Pulizia

dell'appartamento 10

5.

Bucato, pulizia dei

vestiti,

confezione e trasformazione

degli abiti, (cucito, maglia,

uncinetto) 10

6.

Cura dei figli e di

altri membri

della famiglia ---

7.

Diversi (cura di terzi,

cura

delle piante e degli

animali, giardinaggio)

5.

8.

Altre attività (p. es.

aiuto alla

famiglia stessa, attività di utilità

pubblica, perfezionamento,

creazione artistica, attività

superiore alla media nella

confezione e nella trasformazione

dei vestiti). 20"

In

Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle

direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla

grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli

Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona

attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).

In

una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI

1997.

pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni

abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in

ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle

dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia

domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo

inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

Inoltre

nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di

garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097),

ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base

di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati

rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana

occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della

sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.

Conduzione dell'economia domestica

(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti,

cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare,

passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i

letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta,

assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti

(lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le

scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i

malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire

abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.

3090)."

Mentre

alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 %

(Pratique VSI 1997 p. 298).

Di

norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli

compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di

trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione

realistica dei sin­goli casi. Un'altra valutazione può essere applicata

soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244).

All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.

In

virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve con­tribuire quanto

ragionevolmente possibile a migliorare la pro­pria capacità lavorativa (p. es.

metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici

adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo la­voro e

ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se

non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà

tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione

della capa­cità di lavoro nell'ambito domestico."

Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C. (I

102/00) il TFA ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste

direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere

effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale

delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia

domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima

e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni

delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di

collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste

(AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p.

143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona

incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia

chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S.

consid. 2, I 681/02).

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984

p. 144 consid. 5).

Nella surrichiamata

DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta

dell'ufficio AI, ha rilevato:

" (…)

4.

- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die

geeignete Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den

Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur

Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit

Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als

Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der

örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner

gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen der

pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden

zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht

aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und

detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der

Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und

Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht

voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige

Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen

der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare

Fehleinschätzungen vorliegen.

Das

gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente

Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall

zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des

Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die

Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine

strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten

Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung

vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des

Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit

gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell-

BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im

Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.

September 2001, I 175/01)."

Il TFA ha inoltre

precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli

accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio

1999.

nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una

presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole

mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003

nella causa S., I 685/02).

Va detto che nella specie, constatato come le indicazioni

dell’assicurata apparissero, secondo l’assistente sociale incaricata

dell’inchiesta domiciliare, in contrasto con gli accertamenti medici fino a

quel momento esperiti, l’Ufficio AI ha fatto esperire la perizia

multidisciplinare del 15 luglio 2004 del SAM per stabilire gli effettivi impedimenti

dell’interessata.

2.13.3

Come

detto, l'Ufficio AI ha nuovamente incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta

domiciliare sfociata nel rapporto del 23 dicembre 2005 (cfr. doc. AI 43). Sulla

base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, attentamente

ponderati alla luce delle osservazioni del medico SMR, dopo aver fissato gli

impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi

stabilito una limitazione complessiva del 56% (cfr. in esteso sopra al consid.

2.

). Va detto che in sede di valutazione dei singoli impedimenti, con

motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle dichiarazioni di RI

1.

in merito alle limitazioni ad eseguire talune mansioni domestiche.

Non

da ultimo considerando che RI 1non ha formulato in merito alcuna contestazione

né d’ordine generale né con riferimento alle singole percentuali d’impedimento

riferite alle singole incombenze, alla valutazione dell’assistente sociale va

prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente

valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione casalinga.

Va

inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata

correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel

rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un

valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti

dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Conforme alla

giurisprudenza è del resto anche la presa in considerazione della ripartizione

dei compiti all’interno della famiglia e quindi della collaborazione fornita

nella gestione dell’economia domestica da parte del convivente dell’assicurata.

Non

sono quindi ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio

l’attendibilità della valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non

appare arbitraria e risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti.

2.14

Per

quanto riguarda la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16

LPGA e quanto già esposto al consid. 2.3 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle

assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico

e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici

risultano pertanto determinanti.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute

del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace

al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute

limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita

in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo

la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser,

op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114

V 314 consid. 3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser,

op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung,

Friborgo 1995, p. 201).

In

ogni modo, ai fini

dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro

equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda

e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione

con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di

un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p.

212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale

di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Va

ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per

accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo

stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto

l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000.

nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali

come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale

(quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui

vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635

consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Nel

caso in esame meritano sostanziale conferma gli accertamenti eseguiti

dall’amministrazione al fine di determinare il grado di invalidità

dell’assicurata per la parte di attività salariata.

In

particolare, la consulente in integrazione professionale, nel Rapporto

finale 18 aprile 2006, ha esposto quanto segue:

" Valutazione della capacità di guadagno residua, in fase

di opposizione

Stato di salute - danno alla salute e relativi impedimenti,

osservazioni generali, limitazioni

Rimando ai rapporti medici per quanto concerne le

diagnosi.

IL 100% nell'attività abituale di ausiliaria di

pulizie (con mansionario completo)

IL 70% in attività adatta

Limiti funzionali:

La capacità funzionale residua per lavori molto

leggeri è lievemente ridotta, per lavori leggeri è ridotta, per lavori medi è

molto ridotta, per lavori pesanti è esigua e per lavori molto pesanti nulla.

La capacità funzionale per lavori sopra il piano delle spalle con pesi

inferiori a 5 kg è esigua e con pesi superiori praticamente nulla.

La capacità funzionale per la manipolazione di oggetti

leggeri e lavori di precisione è lievemente ridotta a causa delle difficoltà

della paziente a rimanere in posizioni statiche oltre un quarto d'ora. Per

lavori medi è ridotta. Per lavori pesanti e di manovalanza è praticamente

nulla. La rotazione della mano è normale.

La capacità funzionale per posizioni di lavoro a

braccia elevate è molto ridotta, con rotazione del tronco esigua, con

ginocchia in flessione lievemente ridotta.

La capacità funzionale per mantenere posizioni

statiche da seduta o eretta è molto ridotta, l’A. deve poter cambiare

posizione e sgranchirsi brevemente indicativamente ogni quarto d'ora, qualunque

lavoro faccia.

L'A. può spostarsi al massimo fino a 50m, deve in

seguito beneficiare di 5 min. per riposarsi. Idealmente il lavoro non

dovrebbe richiedere spostamenti frequenti, neanche per brevi tragitti.

L'impiego delle due mani è possibile normalmente,

lavori in equilibrio non sono esigibili.

Formazione scolastica e professionale - grado raggiunto (elementari, medie,

ecc.), durata, mansioni, specializzazioni, retribuzioni

Scuole elementari in Italia, nessuna formazione.

Negli anni lavora come collaboratrice domestica, operaia di fabbrica,

commessa, ausiliaria di pulizie.

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

Secondo

le valutazioni mediche, è indicata un'attività leggera che permetta l'alternanza

della posizione seduta alla posizione in piedi indicativamente ogni quarto

d'ora, che permetta il rispetto delle regole dell'ergonomia della schiena ed

eviti movimenti ripetitivi del tronco di qualunque genere.

Tenendo

conto dei limiti funzionali segnalati dai medici, del livello di scolarità e

del tempo occupazionale (2.5h/giorno 5 giorni/settimana, che corrisponde al

30% dell'occupazione) l'A. potrebbe svolgere ruoli di controllo o

sorveglianza in aziende del settore industriale. E pensabile anche un lavoro

come venditrice non qualificata, per esempio in un piccolo chiosco, oppure

come telefonista.

Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica

Mi viene chiesto di valutare la capacità di guadagno

residua per questa A.

In conformità alla recente giurisprudenza, al fine di

determinare il reddito da invalido di un assicurato si fa riferimento ai

rilevamenti statistici ufficiali, editi periodicamente dall'Ufficio federale

di statistica. Ai fini del calcolo fa stato il valore mediano.

Nel caso concreto per calcolare il reddito da invalida

si deve partire da un salario di Fr. 40'360.- (settore privato, categoria 4,

Canton Ticino, donne, valore mediano aggiornato al 2004), che adeguato al 30%

del tempo lavorativo corrisponde a Fr. 12'108.-.

A questa cifra, per gli assicurati che a causa della

particolare situazione personale o professionale non possono mettere

completamento a frutto la loro capacità residua e pertanto non riescono a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare fino ad un massimo del 25%.

In questo caso, in base alle limitazioni fisiche, a

mio giudizio si può applicare una riduzione dell'8% per attività leggera.

Il reddito possibile da invalida risulta risulta

dunque essere di Fr. 11'139.­-.

(Doc.

AI 54-1+2)

Partendo

dal salario da invalida accertato dalla consulente professionale in base alle

tabelle RSS di fr. 40'360 (riferito al 2004), applicata una riduzione del’8%

per tener conto della necessità di effettuare lavori leggeri, e rapportato tale

reddito ipotetico di 37'131 annui alla percentuale di attività lavorativa

parziale del 48% (cfr. sopra consid. 2.11), e ottenendo in tal modo un salario

da invalida di fr. 17'822,90, l’amministrazione ha quindi stabilito il grado di

invalidità come salariata raffrontando tale stipendio ipotetico da invalida con

quello che l’assicurata avrebbe percepito continuando nella propria attività di

ausiliaria di pulizie senza il danno alla salute, accertato sulla base delle

informazioni raccolte presso il precedente datore di lavoro dell’assicurata (reddito

da valida di fr. 19'500 annui pari a 975 ore annue a fr. 20.- l’una

corrispondenti ad un’occupazione del 48%; cfr. doc. AI 59-6; cfr. anche sopra

consid. 2.11), giungendo ad un tasso di invalidità del 8,7% ((19'550 –

17'822,90 x 100) : 19'500; cfr. doc. AI 56-1).

Tali

accertamenti e conclusioni, che sono peraltro rimasti incontestati dalla

ricorrente, meritano conferma.

Per

completezza va fatto presente che con sentenza inedita del 5 settembre 2006

nella causa P. (I 222/04), il TFA ha stabilito che “secondo la

giurisprudenza, sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultante dalla tabella di

riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio

federale di statistica (cfr, tra altre, sentenza 10 agosto 2001 in re R., I

474/00, consid. 3a/aa). L’inapplicabilità dei valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regione, è di recente

stata decisa dalla Corte plenaria in data 10 novembre 2005 (cfr. in tal senso

sentenza 22 agosto 2006 in re K, I 424/05)”. Pertanto, nella determinazione

del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali

(Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato

dal TCA.

Tale

circostanza non ha in ogni modo alcuna ripercussione sul caso in esame. In effetti,

essendo i valori nazionali maggiori di quelli regionali, il grado d’invalidità

risulterebbe ancora inferiore a quello stabilito in base alla tabella TA13.

Inoltre,

alla medesima conclusione si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo

aggiornare i redditi (da valida e da invalida) fino al 2006 (come visto, occorre

valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di

riferimento sino al momento della decisione impugnata, cfr. consid. 2.4 in fine).

2.15

Poste

poi le quote parti tra attività salariata e mansioni casalinghe

stabilite dall’amministrazione nelle querelata decisione (cfr. sopra consid.

2.

), che come detto sono rimaste incontestate dall’assicurata, il grado di

invalidità globale fissato dall’Ufficio AI al 33,29% (52 X 56% + 48 X 8,7%) in

applicazione del metodo misto, va confermato.

Non essendo dato un grado d’invalidità giustificante l’erogazione di una

rendita d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI), l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente

negato l’attribuzione della rendita.

La

decisione contestata deve quindi essere confermata e il ricorso respinto.

Si

ribadisce tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità

insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento su opposizione

in lite, il quale, sia nuovamente rilevato, delimita il potere cognitivo del

giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).

2.16

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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