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Decisione

32.2006.13

Negato il diritto alla rendita in difetto di grado di invalidità pensionabile

26 febbraio 2007Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

I disturbi descritti si sovrappongono a quelli già

fatti notare nel 2001: chiusura su se stessa, crisi di pianto, svenimenti,

necessita di aiuto da terzi per le attività di casalinga. Questi disturbi

(presenti in pratica dagli anni 80 come affermato dal Dr. __________) sono un'espressione delle note diagnosi di disturbo

di conversione con sintomatologia mista e disturbo somatoforme indifferenziato.

Dall'attuale documentazione medica non risulta un

peggioramento dello stato di salute di rilievo, anzi dall'anamnesi risulta

che l'assicurata riesce attualmente a difendersi dalle aggressioni del

fratello mostrando quindi una reattività migliore.

(Doc. AI

52-1+3)

Sulla

base di queste conclusioni, l’amministrazione, con decisione 13 dicembre 2004,

ha nuovamente negato il diritto a prestazioni d’invalidità ritenendo il grado

d’invalidità della richiedente inferiore al 40% (doc. AI 53-1; cfr. sopra

consid. 1.2).

2.9. In

sede di opposizione, l’assistente sociale che segue RI 1 ha affermato quanto segue:

" Gentili signore, Egregio Signori,

Ci

permettiamo In qualità di assistente sociale del comune di inoltrare, per e con

l'interessata, opposizione Inerente alla vostra decisione di rifiuto alle

prestazioni.

La

situazione di salute anche in collaborazione con il medico psichiatra Dr. __________

non può essere sovrapponibile a quella presente In occasione delle vostre valutazioni

del 2001.

Ricordiamo

inoltre che oltre all'aggravarsi sotto il plano psichiatrico restano sempre dei

disturbi fisici già più volte documentanti che confermano le condizioni

precarie di salute.

Infatti

la signora anche per i compiti domestici deve avvalersi regolarmente del servizio

aiuto domiciliare (ca. due volte per settimana). Inoltre nei momenti acuti

anche i famigliari, in particolare il marito, deve occuparsi della faccende

domestiche.

Le

condizioni di salute psichici e fisici della signora implicano un'incostanza

nello svolgimento degli atti della vita quotidiana.

Vi

chiediamo di rivedere la situazione sia alla luce dell'ulteriore rapporto

medico redatto dal Dr. __________ nel mese di ottobre 2004 e di fare delle

nuove valutazioni.

Restiamo

a vostra completa disposizione per qualsiasi informazioni complementari e

porgiamo con la presente I nostri distinti saluti." (Doc. AI 55-1)

Dal

canto suo, il dr. __________, in uno scritto del 20 gennaio 2005, ha affermato che

in occasione della visita della paziente del 19 gennaio 2005 aveva trovato la sua

situazione clinica “peggiorata rispetto all’anno scorso” (doc. AI 54-1).

Nelle sue

“Annotazioni” del 31 marzo 2005 il dr. __________ del SMR ha dichiarato:

" Vedi rapporto SMR del 9.12.2004

In

fase di opposizione non vengono forniti nuovi elementi clinici di rilievo.

Dal

punto di vista medico non vi sono modifiche dello stato di salute e delle

diagnosi che hanno portato al rifiuto di prestazioni in precedenza. Il tipo di

patologia psichiatrica che l'assicurata presenta difficilmente muterà nel

tempo. II funzionamento sociale e familiare dipende il prima linea da fattori

sociali e familiari, fattori non invalidanti nel senso dell'AI." (Doc. AI

58-1)

Con

la decisione su opposizione del 12 dicembre 2005, l’amministrazione, rilevato

come un sostanziale peggioramento delle condizioni di salute dell’interessata

non fosse comprovato, ha confermato il precedente provvedimento (doc. AI 60;

cfr. consid. 1.3).

2.10. Con

il presente ricorso RI 1 contesta le conclusioni dell’amministrazione rimproverandole

in sostanza di non aver valutato esaurientemente le sue reali condizioni di

salute (I; cfr. sopra consid. 1.4).

Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è

determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,

si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si

lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti

(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o

nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono

inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella

causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U

329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352;

Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I

162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14

aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del

24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e

332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita

il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire

dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere

considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui

l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In DTF 125

V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001

p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

1997, p. 230).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura

senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 e S., U 330/01).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella

quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione

riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve

anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte

dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il

carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

Nella

STFA del 12 marzo 2004, I 683/03, pubblicata in DTF 130 V 352, l’Alta

Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme

provoca un’incapacità di guadagno duratura. Tali criteri sono stati riassunti

dal TFA nella sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N.

(I 404/03). In tale sentenza la nostra Massima Istanza ha rilevato che un disturbo da dolore somatoforme – che in quanto tale

non è, di regola, atto a determinare una limitazione duratura

della capacità lavorativa suscettibile di dare luogo ad un'invalidità ai sensi

dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3) – può, eccezionalmente, determinare una limitazione duratura della

capacità lavorativa tale da comportare un'invalidità nei casi in cui presenta

una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla

persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul

mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società. Una simile inesigibilità, da ammettersi

soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di

una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la

presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti

affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale

con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento

di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante

gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte,

la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da

dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti

ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori

psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla

salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con

riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

Tale

giurisprudenza è stata ancora confermata nella STFA del

28 maggio 2004 nella causa B. (I 702/03) e nella STFA del 16 dicembre

2004 nella causa J., I 770/03, pubblicata in DTF 131 V 49, (al

riguardo vedi pure Cattaneo, Assicurazioni sociali: alcuni temi di attualità, in

RtiD I 2004, pag. 215 seg. (228-229) in particolare nota 29).

2.11. Nella

fattispecie, nel giugno 2004 l’assicurata ha presentato una nuova domanda di

prestazioni facendo in sostanza valere i medesimi problemi alla salute

lamentati in occasione della procedura amministrativa sfociata nella decisione

11 giugno 2002.

L’Ufficio

AI ha quindi chiesto all’assicurata di produrre un certificato medico attestante

l’avvenuto peggioramento del suo stato di salute (doc. AI 47-1). RI 1 ha esibito

un certificato del medico curante dr. __________, psichiatra, datato 16 agosto

2004, alla luce del quale l’amministrazione ha chiesto più dettagliate informazioni

a questo sanitario, il quale vi ha dato seguito mediante il suo rapporto medico

del 1. ottobre 2004 (doc. AI 50; cfr. sopra consid. 2.7).

In

sede risorsuale l’assicurata, ai fini di documentare l’addotto peggioramento

delle sue condizioni, ha altresì prodotto un referto del dr. __________,

psichiatra, datato 13 febbraio 2006 (doc. V; cfr. consid. 1.6).

Ora,

questo Tribunale deve innanzitutto rilevare che l’assicurata circoscrive l’addotto

peggioramento essenzialmente alla problematica psichiatrica, non avendo per contro

prodotto alcuna certificazione che documenti un eventuale aggravamento della componente

reumatologica/ortopedica.

Per

quanto concerne le patologie psichiatriche di cui è affetta la

ricorrente, questo TCA, tutto ben valutato e sulla base delle motivazioni che

seguono, ritiene che non siano presenti elementi tali da giustificare un peggioramento

rilevante delle patologie diagnosticate.

In

occasione della prima domanda di prestazioni, l’Ufficio AI aveva

incaricato il dr. __________, psichiatra e direttore del Settore sottoceneri

dell’OSC, di eseguire una perizia psichiatrica.

Nel dettagliato e completo referto 30 luglio 2001, lo specialista, dopo aver

esposto in modo esaustivo anamnesi e situazione della paziente e proceduto a

numerosi colloqui, aveva posto la seguente diagnosi: disturbo di conversione

con sintomatologia mista (ICD 10: F 44.7) e disturbo somatoforme

indifferenziato (F 45.1). Lo specialista ha descritto il quadro

sintomatologico di tipo conversivo, ovvero caratterizzato da palpitazioni,

“cadute”, stati di agitazione psicomotoria, rilevando come alla paziente

fossero da anni stati prescritti antidepressivi e tranquillanti dai suoi medici

curanti.

In

merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, il dr. __________ aveva precisato:

" (…)

Da un

punto di vista medico-psichiatrico, le menomazioni qualitative e quantitative

sono legate essenzialmente ai sintomi conversivi descritti sopra. Secondo il

nostro parere essi non sono tuttavia di una gravità tale da compromettere

l'attività di casalinga. Per quanto concerne l'attività lavorativa svolta precedentemente

(cucitrice) il grado d'inabilità dipenderà essenzialmente dalla valutazione

somatica. Riteniamo tuttavia che ci sia una chiara tendenza all'aggravamento

inconsapevole della paziente, anche per quanto concerne i dolori lamentati alle

braccia. Da un punto di vista medico-psichiatrico, ferma restando l'esclusione

di patologie somatiche particolari, la riteniamo abile al 100% nell'attività

precedentemente svolta (cucitrice). (…)"

(Doc. AI

28 pag. 7)

Infine,

egli ha ritenuto che “ dei provvedimenti ’integrazione non ci sembrano necessari,

considerato che la paziente è potenzialmente e teoricamente in grado di

riprendere il genere di lavoro abituale e di svolgere l’attività di casalinga”

(doc. AI 28; cfr. STCA del 20 febbraio 2003).

Dal canto suo, nel suo rapporto del 1. ottobre 2004, il medico curante

dell’assicurata, dr. __________, ha posto come diagnosi “Stato depressivo

cronico con sindrome somatoforme associata a crisi isteriche in personalità immatura

con scarse risorse mentali” ritenendola incapace come casalinga nella

misura del 50% (cfr. consid. 2.7).

I

disturbi soggettivi elencati dallo specialista (che essenzialmente li ritiene

presenti sin dal 1981), quali dolori generalizzati, pseudo svenimenti, tremori,

disturbi del sonno, dell’umore, dello slancio vitale e incapacità di affrontare

le faccende quotidiane, coincidono essenzialmente con quelli evidenziati dal

dr. __________ nel suo referto del 30 luglio 2001 (cfr. doc. AI 19-3 risp. 50).

Secondo

il medico SMR dr. __________, interpellato in merito il 9 dicembre 2004, tale

sintomatologia sarebbe un’espressione delle note diagnosi di disturbo di conversione

con sintomatologia mista e disturbo somatoforme indifferenziato. Con motivazioni

pertinenti, il sanitario SMR ha quindi ritenuto non oggettivabile un peggioramento

di rilievo delle condizioni di salute della ricorrente (cfr. consid. 2.7, doc.

AI 52).

In

effetti, la valutazione della capacità lavorativa espressa dal dr. __________

non appare sorretta da argomentazioni sufficienti e tali da poter in qualche

modo modificare la pertinenza delle conclusioni basate sull’approfondita

valutazione esperita nel 2001 dal dr. __________. Si rilevi in proposito che il

curante della ricorrente raccomanda all’Ufficio AI il riconoscimento di un

grado di inabilità del 50% come casalinga “al fine di evitare un ulteriore

peggioramento della situazione”, e, quindi, con un fine parzialmente

terapeutico. Fine, questo, che tuttavia non rientra in quelli tutelati dall’AI.

Non

permette di concludere altrimenti nemmeno la certificazione del dr. __________

datata 20 gennaio 2005 giacché essa si limita essenzialmente a evidenziare un

ulteriore peggioramento della situazione clinica (doc. AI 54). Tale attestazione

risulta in effetti del tutto generica e carente dal profilo della descrizione

dei sintomi e della diagnosi.

A

prescindere quindi dalle considerazioni che si impongono, giusta la giurisprudenza,

sul tema del valore probatorio delle certificazioni del medico di fiducia (cfr.

consid. 2.9), ne discende che dalle attestazioni del curante dell’assicurata

non è possibile dedurre un sostanziale peggioramento del suo stato di salute.

D’altro

canto nemmeno il referto del 13 febbraio 2006 del dr. __________, psichiatra,

permette di giungere a conclusioni diverse.

In effetti, lo

specialista ha in realtà attestato le patologie già note e un peggioramento

delle condizioni che tuttavia non è sostanziato né precisato, non indicandone

né la misura né l’esatta eziologia. In particolare, l’affermazione per cui il

disturbo dell’umore riscontrato nella paziente, e già noto, tenderebbe a

cronicizzarsi, non muta la sostanza del quadro invalidante già precedentemente

accertato.

In questo

senso si è del resto pertinentemente espresso nelle Annotazioni del 27 febbraio

2006 il dr. __________ del SMR cui è stato sottoposto per osservazioni il

certificato del dr. __________, affermando:

" Assicurata casalinga

Diagnosi: disturbo

di conversione con sintomatologia mista F 44.7

Disturbo

somatoforme indifferenziato

Sindrome

fibromialgica

Alterazioni

degenerative del rachide lombare

Cifoscoliosi

lombare

Decondizionamento

muscolare

Nota

sindrome del tunnel carpale bilaterale

Valutazione

precedente basata su perizia reumatologica dr. __________ 5.2002 e psichiatrica

dr. __________ 7.2001.

Il

perito dr. __________ ritenne che la problematica psichica non avesse ripercussioni

sulla capacità lavorativa quale casalinga.

Con

decisione confermata dal tribunale 2.2003 venne negato il diritto a rendita

all'assicurata. Decisione confermata con sentenza del 12.7.2004 dal tribunale

federale delle assicurazioni.

Nuova richiesta Al del 20.7.2004

- rapporto del dr. __________,

psichiatra SPS, descrive una situazione in pratica invariata rispetto al 2001

Rifiuto

di rendita con decisione del 13.12.2004 in assenza di modifica di rilievo dello

stato di salute, decisione confermata in fase di opposizione.

In

fase di ricorso viene presentato rapporto dr. __________ del 13.2.2006,

rapporto basato su visita del 9.2.2006. II dr. __________ conclude con le seguenti

diagnosi:

-

disturbo di personalità istrionico F 60.4

-

sindrome somatoforme da dolore persistente F 45.4

-

immaturità e ipersensibilità emotiva

sulla

base di queste diagnosi egli conclude per una inabilità lavorativa del 50% quale

casalinga e del 100% quale operaia.

Valutazione: dalla

descrizione data dal dr. __________ prevale tuttora una problematica

"isterica" codificata dal dr. __________ sotto disturbo di

personalità istrionico F 60.4 mentre il dr. __________ precedentemente l'aveva

codificato sotto disturbo di conversione con sintomatologia mista F 44.7. Si

tratta qui in pratica di una codificazione differente di un stesso problema

denominato in passato quale "disturbo isterico". Questi disturbi sono

soventi associati a disturbi di personalità, disturbi d'ansia e disturbi somatoformi.

Nel caso della presente assicurata l'isteria è associata ad un disturbo

somatoforme, valutazione condivisa dal dr. __________ e dal Dr. __________,

disturbo rimasto invariato in questi anni.

Confrontando

lo stato psichiatrico attuale con quello descritto in precedenza dal dr. __________

la differenza risulta essere la presenza di un tono d'umore orientato al polo

negativo senza che possa essere posta la diagnosi di depressione. Dalla descrizione

del dr. __________ risulta preponderante la problematica isterica conversiva

con comportamento teatrale con "svenimento" della durata di 10

minuti. In presenza di un comportamento teatrale risulta anche difficile

accertare la presenza o no di una vera modifica del tono d'umore. Risulta pure

invariato il trattamento medicamentoso con Dogmatil (Sulpiride) e Seropram con

inoltre Temesta al bisogno.

In

conclusione l'attuale rapporto del Dr. __________ non permette di costatare una

modifica sostanziale dello stato di salute, stato di salute caratterizzato da

un noto disturbo di tipo isterico. Oltre al disturbo conversivo/istrionico non

risulta la presenza di un altro disturbo psichiatrico di tipo invalidante."

(Doc. VIIbis)

In effetti,

il dr. __________ segnala la presenza dei medesimi disturbi lamentati da anni dalla

paziente quali stanchezza, dolori, infelicità, oppressione, preoccupazione

oltre che il manifestarsi di pseudo svenimenti accompagnati da tremori. Anche

la diagnosi cui giunge questo specialista “Disturbo della personalità

istrionico, Sindrome somatoforme da dolore persistente” coincide essenzialmente

con le diagnosi poste dai precedenti colleghi, con l’eccezione che il dr. __________,

rispetto al dr. __________, non pone più la diagnosi di depressione. Si noti

che la diagnosi di sindrome isterica era già stata posta nel 1983 dal dr. __________,

il quale ne aveva tuttavia esclusa la valenza invalidante. Del resto tutti i

sanitari interpellati hanno pure sottolineato la rilevanza nella paziente di

una personalità poco differenziata, di risorse personali scarse e assenza di

formazione professionale specifica con intelligenza al limite inferiore della

norma; trattasi di fattori indubbiamente rilevanti nel caso specifico, ma che

non sono di pertinenza dell’AI.

Bisogna

quindi concludere che dall’attestazione del 13 febbraio 2006 del dr. __________

non si rilevano elementi che permettano di ammettere, con alta verosimiglianza,

l’insorgere di un peggioramento delle condizioni di salute rispetto a quanto accertato

precedentemente in sede peritale e avvallato dai medici del SMR.

In realtà, a

parità sostanziale di diagnosi, il dr. __________, stima l’incapacità lavorativa

nel 50%, rispettivamente 100% come operaia motivandola con l’”immaturità,

l’ipersensibilità emotiva con risorse di mentalizzazione carenti in una

struttura di personalità istrionica fortemente disadattata e incapace di far

fronte a buona parte delle mansioni quotidiane” (doc. V). Si tratta quindi

di una valutazione diversa, in termini di ripercussioni sulla capacità

lavorativa, delle medesime problematiche psichiatriche, la cui terapia

medicamentosa (basata su antidepressivi e tranquillanti) è rimasta sostanzialmente

invariata.

Rilevato

anche come questo Tribunale abbia già avuto modo, nella sentenza del 20

febbraio 2003 (STCA 32.2002.88; cfr. sopra consid. 1.1), di esporre esaurientemente

i motivi per cui non vi fossero ragioni per non far proprie le conclusioni cui

era giunto il dr. __________ nella sua dettagliata e approfondita perizia del 30

luglio 2001, rispecchiando detto referto tutti i criteri di affidabilità e completezza

richiesti dalla giurisprudenza, appurato d’altra parte come i nuovi atti medici

all’inserto non documentino una variazione di rilievo del quadro clinico, che sostanzialmente

appare invariato seppur codificato dai medici in modo parzialmente differente,

il provvedimento di diniego impugnato deve essere confermato.

Ne

consegue che questo Tribunale, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia

di valore probatorio di rapporti medici così come quella sul tema della

rilevanza della sindrome da dolore somatoforme (consid. 2.10), deve ritenere

concludenti e prive di contraddizioni le conclusioni cui è giunto il medico

SMR, il quale non intravvede ragioni per ammettere un peggioramento significativo

delle condizioni psichiatriche della ricorrente intervenuto tra la perizia del dr.

__________ e la decisione su opposizione del 12 dicembre 2005.

Al

riguardo va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella

causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia.

In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport

d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont

la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration

et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par

le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence

d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière

générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier

au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional

de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué

par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci.

La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,

consid. 3.2)

Non

è superfluo inoltre osservare come per consolidata giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente

al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi

ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121

V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

Ne consegue che il succitato atto medico del 13 febbraio 2006 del dr.

__________ (cfr. doc. V) non potrebbe di principio essere preso in

considerazione, poiché attestante una situazione di fatto posteriore alla

decisione contestata del 12 dicembre 2005.

Ai

fini dell’economia processuale, eccezionalmente

il giudice può tuttavia anche tener conto dei fatti intervenuti posteriormente

alla decisione impugnata, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo

sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di

influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, 1974 pag. 192 consid. 4,

1970 pag. 582 consid. 3).

In

concreto, il rapporto medico in discussione non è sufficiente

per far luce in modo completo e preciso sull'eventuale natura invalidante (in casu

peggioramento) dello stato di salute dell’assi-curata.

Al

proposito va altresì ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta

dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio

devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo

principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere

delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.

1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di

collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑

ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto

riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V

264 consid. 3b con riferimenti).

Ora, questo Tribunale

ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e

sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurata sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi

necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

Per

competezza va ribadito infine che con riferimento agli altri problemi alla

salute lamentati dalla ricorrente, segnatamente reumatologici e ortopedici, non

vi sono all’inserto atti medici che permettano di concludere per un

peggioramento e, quindi, per una limitazione rilevante. Né del resto la ricorrente

ha in questa sede sostenuto altrimenti, segnatamente nel senso che dette affezioni

abbiano subito un deterioramento di rilievo.

In

conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozial-versicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142

consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento dell’emanazione del querelato provvedimento

l'assicurata presentava una capacità lavorativa superiore al 60%.

Va tuttavia fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento

rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente

documentazione medica, essa potrà in futuro presentare una domanda di

revisione.

2.12. Quanto

infine all’allegazione, espressa dalla ricorrente più o meno implicitamente,

per la quale a torto l’amministrazione non l’avrebbe considerata parzialmente

salariata, la stessa non può mutare all’esito del presente contendere.

Va

qui ribadito che, con lo scopo di accertare il metodo applicabile per il calcolo

del grado di invalidità, occorre innanzitutto stabilire se un assicurato deve

essere considerato come persona esercitante un'attività lucrativa a tempo

pieno, parziale o senza attività e questo in base a cosa egli avrebbe fatto se

non fosse subentrato il danno alla salute (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195,

98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente

pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M;

Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG

über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en

assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

Nella

specie, dall’inserto è emerso che la ricorrente ha lavorato pochi anni dopo il

matrimonio, celebrato nel 1973, e ha poi interrotto ogni attività lucrativa nel

1980 (doc. AI 3-1), senza poi più riprenderla. Va detto inoltre che

l’interessata, durante la procedura di fronte all’AI, non ha mai dichiarato

chiaramente di essere intenzionata a riprendere il lavoro.

Alla

luce di queste considerazioni le affermazioni per cui la ripresa di un’attività

lucrativa sarebbe essenzialmente ostacolata dal suo stato di salute risultano

quantomeno poco credibili.

Ma

a prescindere da queste costatazioni, va detto che anche volendo considerare

l’assicurata parzialmente salariata, il grado di invalidità globale non

raggiungerebbe comunque la soglia pensionabile del 40%, considerato come sulla

base degli accertamenti esperiti è emerso che l’assicurata non presenta

un’invalidità di grado pensionabile né quale casalinga nè come cucitrice.

2.13. Visto

quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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