32.2006.13
Negato il diritto alla rendita in difetto di grado di invalidità pensionabile
26 febbraio 2007Italiano48 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2006.13
Data decisione, Autorità:
26.02.2007, TCA
Titolo:
Negato il diritto alla rendita in difetto di grado di invalidità pensionabile
DEFINIZIONE DI INVALIDITÀ
DISTURBI PSICHICI
GRADO DI INVALIDITÀ
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL GUADAGNO
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 28ter LAI
art. 49 cpv. 2 LOG
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 2 LPTCA
art. 27 OAI
art. 27bis OAI
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.13
FC/sc
Lugano
26 febbraio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 gennaio 2006
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12
dicembre 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, nata nel __________, nel dicembre 1999 ha presentato una domanda volta ad
ottenere prestazioni AI dichiarando di soffrire dal 1981 di “esaurimento” (doc.
AI 3-1). Esperiti gli accertamenti del caso, l’Ufficio AI ha respinto la
domanda con decisione del 11 giugno 2002 ritenendo che il danno alla salute di
cui l’assicurata era portatrice non era invalidante (doc. AI 31-1). Detta
decisione, contestata dalla ricorrente, è in seguito stata confermata dal TCA
con giudizio del 20 febbraio 2003 (inc. 32.2002.88) e, successivamente, anche
dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) mediante pronuncia del 12
luglio 2004 (I 188/03).
1.2. Nel
mese di luglio 2004 l'assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni
(doc. AI 41-1). Dopo gli accertamenti del caso, con decisione 13 dicembre 2004
l'Ufficio AI ha nuovamente negato il diritto a prestazioni con le seguenti
motivazioni:
" Gentile Signora RI 1
Abbiamo
esaminato il diritto ad una rendita d'invalidità.
Disposizioni
legali
In
caso di invalidità di almeno il 40% vi è diritto ad un quarto di rendita; di
almeno il 50% ad una mezza rendita e di almeno il 66 2/3% ad una rendita intera
(art. 28 della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)). Dal 1°
gennaio 2004 (entrata in vigore delle disposizioni della 4a revisione della
LAI), un grado d'invalidità del 60 al 69 % da diritto a tre quarti di rendita e
a partire dal 70 % a una rendita intera.
Per
determinare il grado d'invalidità delle persone senza attività lucrativa si
verifica la limitazione nell'esecuzione delle abituali mansioni domestiche,
rispetto a come venivano svolte prima dell'insorgenza del danno alla salute
(art. 27 dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)).
Esito degli accertamenti:
● Dall'esame della documentazione
medica acquisita agli atti, si evince che non vi é stato alcun cambiamento di
rilievo dello stato di salute rispetto alla nostra precedente valutazione che
ha portato alla decisione di rifiuto del 11.06.2002. Contro tale decisione é
stato presentato ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale
lo ha respinto con sentenza del 20.02.2003.
Anche il Tribunale federale delle assicurazioni, con
sentenza del 12.07.2004, ha confermato la validità della nostra presa di
posizione.
● La nuova documentazione medica
prodotta descrive in pratica una situazione sovrapponibile a quella presente in
occasione della perizia psichiatrica del 2001. Pertanto, lo stato di salute si
può ritenere invariato e si conferma un impedimento quale casalinga del 25% per
la problematica reumatologica.
Essendo
il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste."
(Doc.
AI 53-1)
1.3. A
seguito dell'opposizione interposta dall’assicurata, per il tramite della
signora __________, assistente sociale a __________, la quale ha postulato
l'assegnazione di una rendita d’invalidità, in data 12 dicembre 2005 l’Ufficio
AI ha emanato una decisione su opposizione confermando il precedente
provvedimento con le seguenti motivazioni:
" (...)
4. Nella determinazione del grado
d'invalidità, l'amministrazione si basa sui documenti medici per prendere
posizione e all'occorrenza, su documenti provenienti da altri specialisti. II
compito del medico consiste nel valutare lo stato di salute della persona assicurata,
nonché in quale misura e in quali attività è incapace di lavorare (DTF 125 V
261 cons. 4). Inoltre, le informazioni mediche sono fondamentali per valutare
quali siano le prestazioni lavorative ancora esigibili dall'assicurato (DTF 125
V 261 cons. 4).
5. In concreto l'opponente contesta in
pratica la valutazione operata dall'amministrazione chiedendo una nuova
valutazione della situazione.
Come
visto la documentazione all'incarto, segnatamente il rapporto medico stilato
dal Dr. __________ del Servizio Psicosociale di __________ il 1. ottobre 2004,
è stata sottoposta al vaglio del Servizio medico regionale Al (SMR).
Quest'ultimo, per il tramite del Dr. __________, ha avuto modo di indicare che
la situazione indicata dal Dr. __________ è in pratica sovrapponibile a quella
presente in occasione della perizia stilata dal Dr. __________ nel luglio 2001.
Considerato
tuttavia come l'assicurata in sede di opposizione ha trasmesso un nuovo
certificato del Dr. __________ datato 20 gennaio 2005 il dossier è stato
nuovamente sottoposto al SMR. Il Dr. __________ ha avuto modo di riconfermare
che, dal punto di vista medico, lo stato di salute e le diagnosi non si sono
modificate rispetto alla precedente valutazione che ha portato
l'amministrazione ad emanare una decisione di rifiuto di prestazioni.
II
certificato del Dr. __________ 20.1.2005 risulta infatti del tutto generico,
privo delle diagnosi, dei disturbi soggettivi, delle constatazioni oggettive,
della prognosi e delle eventuali osservazioni conclusive, e non può quindi
essere considerato atto a modificare le conclusioni alle quali l'amministrazione
è giunta.
In
definitiva risulta che la decisione impugnata appare corretta e merita quindi
conferma.
L'Ufficio
AI del Canton Ticino pertanto
risolve:
1. L'opposizione è respinta.
2. La procedura è gratuita. (...)" (Doc. AI 60-3+4)
1.4. Con
tempestivo ricorso al TCA l'assicurata ha contestato il provvedimento amministrativo
e ribadito quanto chiesto con l’opposi-zione, argomentando:
" Egregio signore, Gentile signore,
Con
la presente inoltro ricorso entro i termini legali alla decisione emessa
dall'Ufficio delle assicurazioni sociali il 12.12.2005.
Come
da decisione allegata la mia prima richiesta di prestazioni inerenti la mia incapacità
lavorativa é stata inoltrata nel 1999 con rifiuto dalle diverse istanze di
ricorso e conclusa nel 2002.
● Nel 2004 ho inoltrato una nuova
domanda di prestazioni all'ufficio invalidità avvalendomi delle nuove
valutazioni dei medici curanti Dr. __________, psichiatra e Dr. __________, medico
generico per un peggioramento della mia salute.
● Questi rapporti come pure l'intera
pratica é stata in sede di istruttoria, esaminata dall'Ufficio delle assicurazioni
sociali tramite il Servizio Medico Regionale il quale ha ribadito che l'incapacità
lavorativa riguarda il 25% e che nessuna variazione riguardo alla mia salute è
certificabile.
● In tal senso mi oppongo a __________
decisione in quanto non sono stata sottoposta, in questa nuova valutazione, ad
ulteriori accertamenti e il Dr. __________ si é basato unicamente sui rapporti
a sua disposizione senza richiedere verifiche ulteriori.
● Chiedo che sia richiesta
una perizia ad un terzo medico competente per certificare lo stato di salute.
Di mia iniziativa e in accordo con il mio medico curante, Dr. __________, mi
farò visitare da un nuovo medico e sarà mia premura inviarvi tale documento al
più presto.
Vi ringrazio di accordarmi quindi un termine per
apportare quest'ulteriore elemento di valutazione.
● Chiedo che la mia
incapacità lavorativa non sia limitata alle attività di ordine domestico in
quanto la mia malattia e le sue manifestazioni sono insorte nel 1980 quando
lavoravo presso una ditta di camicerie.
Proprio a seguito della malattia e dopo aver
beneficiato per lungo tempo della perdita di guadagno la mia attività
professionale ne è stata influenzata. Da allora ho cercato di trovare degli
impieghi che non fossero dipendenti dalla mia instabilità. Il trovarmi già
confrontata a delle difficoltà per quello che riguarda le mansioni della vita
domestica, a cui devo ricorrere all'aiuto di famigliari e per diverso tempo ai
servizi di aiuto domiciliare, mi impedisce ed influenza la mia prospettiva
inerente ad un'attività lavorativa.
Gli svenimenti ed i relativi disturbi mi confrontano alla
mia limitatezza e non posso garantire una continuità agli impegni.
Sarà
mia premura al più presto inviarvi ulteriori valutazioni mediche in complemento
alla documentazione che vi verrà sottoposta e mi auguro che rivaluterete la mia
situazione nell'ambito dell'opposizione." (Doc. I)
1.5. Nella
risposta di causa l’Ufficio AI, rilevato come nel suo gravame l’assicurata sollevasse
in sostanza le stesse obiezioni già trattate in sede di opposizione, ha confermato
il contenuto della decisione su opposizione chiedendo la reiezione del gravame
(III).
1.6. In
data 13 febbraio 2006 il dr. __________, specialista in psichiatria, ha
presentato una propria valutazione dello stato di RI 1, dopo averla visitata il
9 febbraio 2006, con le seguenti conclusioni:
" (...)
Commento conclusivo al
protocollo
La valutazione
complessiva del protocollo indica la presenza di uno stato di tensione e di
ipersensibilità dell'intero spettro emotivo nell'ambito di un soggetto
caratterizzato da tratti istrionici.
4. DIAGNOSI
Disturbo di personalità
istrionico (ICD10-F60.4)
Sindrome somatoforme da
dolore persistente (ICD1O-F45.4) Immaturità e ipersensibilità emotiva
5. GRADO DI CAPACITÀ
DI LAVORO
Tenuto conto
dell'immaturità e dell'ipersensibilità emotiva con risorse di mentalizzazione
carenti in una struttura di personalità istrionica fortemente disadattata e incapace
di fare fronte a buona parte delle sue mansioni quotidiane ritengo che la paziente
presenti una incapacità lavorativa nella misura del 50% in qualità di casalinga
e nella misura dell'100% in qualità di operaia." (Doc. V)
1.7. Alla
luce delle “Annotazioni” redatte il 27 febbraio 2006 dal medico del Servizio
medico regionale dell’AI (SMR), l’Ufficio AI, con risposta del 28 febbraio
2006, ha osservato:
" (...)
II
certificato medico di cui sopra è stato sottoposto come di consueto al vaglio
del Servizio medico regionale dell'AI (SMR), il quale ha stabilito con
annotazioni 27 febbraio 2006 qui allegateVi come non vi siano nel caso concreto
elementi oggettivi atti a modificare la valutazione clinica-lavorativa
dell'assicurata in oggetto, escludendo di conseguenza un eventuale
peggioramento dello stato di salute di quest'ultima.
Il
Dr. __________ del SMR dell'AI ha specificato nelle proprie annotazioni in fine
di cui sopra che: "[...] In conclusione l'attuale rapporto del Dr. __________
non permette di constatare una modifica sostanziale dello stato di salute,
stato di salute caratterizzato da un noto disturbo di tipo isterico. Oltre al
disturbo conversivo/istrionico non risulta la presenza di un altro disturbo
psichiatrico di tipo invalidante".
Alla
luce di quanto precede, si ritiene quindi di dover insistere nel chiedere la
reiezione del ricorso." Doc. VII)
in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (cfr.
STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;
STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del
22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d'invalidità.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1
LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o
di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,
pag. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003,
gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66
2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto
ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita
se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2;
Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b;
Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).
La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.4. Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI nella versione in vigore
sino al 31 dicembre 2002) parifica l'impedimento di svolgere le proprie
mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo
dell'invalidità: SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid.
2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit,. p. 199).
A
sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in
vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre
2003), precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività
lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli
usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e
di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni
attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances
sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di
regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se
l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno
parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio,
op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.5. Nel
caso in cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un’attività lucrativa
torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. art. 27bis cpv. 1 OAI nelle
versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al
31 dicembre 2003) secondo cui
"Qualora
l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori
gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è
determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni
consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso
2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività
lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella
dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità
in funzione della disabilità patita nei due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31
dicembre 2003)
" Quando si possa presumere che gli assicurati che
esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente
nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute,
eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività
lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i
principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")
è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge del TFA in DTF 125 V
146.
2.6. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003,
pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna
dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante
il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato
del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il
punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere.
Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un
danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato
eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è
piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità
lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe
persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid.
2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e
sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I
148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.7. Va
detto ancora che qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché
il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere
a se stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende
verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per
il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se non è il caso, l'amministrazione
non entra nel merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a).
Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie
da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del
grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente
realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le
disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI,
art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die
Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/
Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di
salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di
salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno
hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323,
consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).
Affinché
sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da
influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto,
ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In
ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente
alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è
effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta
sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38
consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid.
4);
2.8. Successivamente
all’emanazione della pronunzia 12 luglio 2004 del TFA, confermativa della STCA
del 20 febbraio 2003 e, quindi, del diniego di prestazioni stabilito
dall’amministrazione con provvedimento del 11 giugno 2002 (cfr. sopra consid.
1.1), l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni, nella quale
ha fatto valere di essere sofferente, dal 1980, di “problemi importanti
all’apparato locomotore, fibriomalgia, depressione”. L’Ufficio AI ha
innanzitutto chiesto alla richiedente di precisare e documentare, mediante
produzione di un certificato medico, l’avvenuto peggioramento delle sue
condizioni di salute (doc. AI 47-1). In data 16 agosto 2004 il dr. __________,
specialista in psichiatria e medico curante dell’assicurata dal mese di ottobre
2003, ha fatto pervenire un certificato medico del seguente tenore:
" La signora RI 1 è in nostra cura dal
20.10.2003, segnalata dal medico curante Dr. __________, per peggioramento
della situazione clinica.
In
particolare acutizzazione della sindrome depressiva cronica e sindrome somatoforme
associata a crisi isteriche, così come sindrome lombo-spondilogena cronica.
Questa situazione rende la capacità lavorativa attualmente nulla." (Doc.
AI 48-1)
In
seguito, nel suo rapporto medico all’Ufficio AI del 1. ottobre 2004, ha posto
come diagnosi “Stato depressivo cronico con sindrome somatoforme associata a
crisi isteriche in personalità immatura con scarse risorse mentali, Vittima di
violenze fisiche dal fratello, QI 72, Sindrome lombospondilogena cronica”
dichiarandola inabile al lavoro nella misura del 50% come casalinga e
argomentando come segue:
" (...)
4. Disturbi
soggettivi
La
paziente lamenta dolori generalizzati, disturbi del sonno, dell'umore, dello
slancio vitale con incapacità al lavoro sia all'esterno che in casa come
casalinga dove è fortunatamente aiutata dalla madre e dalla sorella.
5.
Constatazioni
Si
tratta di una paziente con aspetto seduttivo, le risorse psicologiche e
cognitive molto scarse.
Le
esternazioni rivolte al pessimismo e alla negatività, crisi depressive e crisi
d'isteria sono state manifestate a più riprese al servizio con pseudo
svenimenti, tremori, cadute, afasia.
La
paziente non ha risorse migliori per far fronte alla situazione attuale, ha
comunque per la prima volta potuto difendersi dalle aggressioni del fratello
con la denuncia alla polizia.
Al
fine di evitare un ulteriore peggioramento della situazione, proponiamo il
riconoscimento dell'invalidità alla signora quale casalinga al 50%." (Doc.
AI 50-4+5)
Nel
suo Rapporto medico del 9 dicembre 2004, il dr. __________, medico SMR,
osservato come l’attuale referto del dr. __________ descrivesse in pratica una
situazione sovrapponibile a quella presente in occasione della perizia
psichiatrica del 2001, ha concluso per uno stato di salute invariato con un impedimento
quale casalinga del 25% per la problematica reumatologica e, quindi, esposto:
" Rapporto medico
Diagnosi principale
- disturbo di conversione con
sintomatologia mista F 44.7
- disturbo somatoforme
indifferenziato F 45.1
Codice
ICD 10
Codice
AI
Ulteriori diagnosi
con influsso sulla CL
Perizia Dr. __________ 5.2002
sindrome fibriomialgia
alterazioni degenerative del rachide
lombare
cifoscoliosi lombare
decondizionamento muscolare
nota sindrome del tunnel carpale
bilaterale
Codice
ICD 10
Codice
AI
Ulteriori diagnosi
senza influsso sulla
CL
Limiti funzionali
Carichi fino a 15 kg
Possibilità di cambiare spesso
posizione del rachide
Non movimenti ripetitivi di rotazione o
flessione della colonna vertebrale
Quale casalinga rendimento ridotto del
25%
Quale cucitrice rendimento ridotto del
10%
IL in %
Attività abituale
25
Attività adeguata
Inizio IL duratura
Mese/anno
Inizio-possibilità
integrazione
(mese/anno)
(...)
Altre
osservazioni, risposte alle domande dell'UAI ecc.
Assicurata sottoposta a perizia psichiatrica nel 2001
(Dr. __________) con allora diagnosi di:
- disturbo di
conversione con sintomatologia mista F 44.7
- disturbo somatoforme indifferenziato F 45.1
disturbi allora
soggettivi: sensazioni di svenimenti ripetuti, tremori,
pochi contatti fuori casa
oggettivi: intelligenza al limite inferiore,
personalità poco differenziata e poco introspettiva, analfabeta
rapporto attuale del Dr. __________:
diagnosi:
stato depressivo cronico con sindrome somatoforme
associata e crisi isteriche in personalità immatura
con scarse risorse mentali
viene indicata una evoluzione depressiva dal 1981
Fatti
I disturbi descritti si sovrappongono a quelli già
fatti notare nel 2001: chiusura su se stessa, crisi di pianto, svenimenti,
necessita di aiuto da terzi per le attività di casalinga. Questi disturbi
(presenti in pratica dagli anni 80 come affermato dal Dr. __________) sono un'espressione delle note diagnosi di disturbo
di conversione con sintomatologia mista e disturbo somatoforme indifferenziato.
Dall'attuale documentazione medica non risulta un
peggioramento dello stato di salute di rilievo, anzi dall'anamnesi risulta
che l'assicurata riesce attualmente a difendersi dalle aggressioni del
fratello mostrando quindi una reattività migliore.
(Doc. AI
52-1+3)
Sulla
base di queste conclusioni, l’amministrazione, con decisione 13 dicembre 2004,
ha nuovamente negato il diritto a prestazioni d’invalidità ritenendo il grado
d’invalidità della richiedente inferiore al 40% (doc. AI 53-1; cfr. sopra
consid. 1.2).
2.9. In
sede di opposizione, l’assistente sociale che segue RI 1 ha affermato quanto segue:
" Gentili signore, Egregio Signori,
Ci
permettiamo In qualità di assistente sociale del comune di inoltrare, per e con
l'interessata, opposizione Inerente alla vostra decisione di rifiuto alle
prestazioni.
La
situazione di salute anche in collaborazione con il medico psichiatra Dr. __________
non può essere sovrapponibile a quella presente In occasione delle vostre valutazioni
del 2001.
Ricordiamo
inoltre che oltre all'aggravarsi sotto il plano psichiatrico restano sempre dei
disturbi fisici già più volte documentanti che confermano le condizioni
precarie di salute.
Infatti
la signora anche per i compiti domestici deve avvalersi regolarmente del servizio
aiuto domiciliare (ca. due volte per settimana). Inoltre nei momenti acuti
anche i famigliari, in particolare il marito, deve occuparsi della faccende
domestiche.
Le
condizioni di salute psichici e fisici della signora implicano un'incostanza
nello svolgimento degli atti della vita quotidiana.
Vi
chiediamo di rivedere la situazione sia alla luce dell'ulteriore rapporto
medico redatto dal Dr. __________ nel mese di ottobre 2004 e di fare delle
nuove valutazioni.
Restiamo
a vostra completa disposizione per qualsiasi informazioni complementari e
porgiamo con la presente I nostri distinti saluti." (Doc. AI 55-1)
Dal
canto suo, il dr. __________, in uno scritto del 20 gennaio 2005, ha affermato che
in occasione della visita della paziente del 19 gennaio 2005 aveva trovato la sua
situazione clinica “peggiorata rispetto all’anno scorso” (doc. AI 54-1).
Nelle sue
“Annotazioni” del 31 marzo 2005 il dr. __________ del SMR ha dichiarato:
" Vedi rapporto SMR del 9.12.2004
In
fase di opposizione non vengono forniti nuovi elementi clinici di rilievo.
Dal
punto di vista medico non vi sono modifiche dello stato di salute e delle
diagnosi che hanno portato al rifiuto di prestazioni in precedenza. Il tipo di
patologia psichiatrica che l'assicurata presenta difficilmente muterà nel
tempo. II funzionamento sociale e familiare dipende il prima linea da fattori
sociali e familiari, fattori non invalidanti nel senso dell'AI." (Doc. AI
58-1)
Con
la decisione su opposizione del 12 dicembre 2005, l’amministrazione, rilevato
come un sostanziale peggioramento delle condizioni di salute dell’interessata
non fosse comprovato, ha confermato il precedente provvedimento (doc. AI 60;
cfr. consid. 1.3).
2.10. Con
il presente ricorso RI 1 contesta le conclusioni dell’amministrazione rimproverandole
in sostanza di non aver valutato esaurientemente le sue reali condizioni di
salute (I; cfr. sopra consid. 1.4).
Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,
si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono
inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella
causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U
329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31; DTF 125 V 352;
Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I
162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14
aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del
24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e
332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita
il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire
dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere
considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui
l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF 125
V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001
p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
1997, p. 230).
Se vi
sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura
senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 e S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del
disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella
quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione
riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve
anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte
dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il
carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
Nella
STFA del 12 marzo 2004, I 683/03, pubblicata in DTF 130 V 352, l’Alta
Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme
provoca un’incapacità di guadagno duratura. Tali criteri sono stati riassunti
dal TFA nella sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N.
(I 404/03). In tale sentenza la nostra Massima Istanza ha rilevato che un disturbo da dolore somatoforme – che in quanto tale
non è, di regola, atto a determinare una limitazione duratura
della capacità lavorativa suscettibile di dare luogo ad un'invalidità ai sensi
dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3) – può, eccezionalmente, determinare una limitazione duratura della
capacità lavorativa tale da comportare un'invalidità nei casi in cui presenta
una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla
persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul
mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società. Una simile inesigibilità, da ammettersi
soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di
una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la
presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti
affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale
con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento
di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante
gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte,
la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da
dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti
ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori
psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla
salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con
riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
Tale
giurisprudenza è stata ancora confermata nella STFA del
28 maggio 2004 nella causa B. (I 702/03) e nella STFA del 16 dicembre
2004 nella causa J., I 770/03, pubblicata in DTF 131 V 49, (al
riguardo vedi pure Cattaneo, Assicurazioni sociali: alcuni temi di attualità, in
RtiD I 2004, pag. 215 seg. (228-229) in particolare nota 29).
2.11. Nella
fattispecie, nel giugno 2004 l’assicurata ha presentato una nuova domanda di
prestazioni facendo in sostanza valere i medesimi problemi alla salute
lamentati in occasione della procedura amministrativa sfociata nella decisione
11 giugno 2002.
L’Ufficio
AI ha quindi chiesto all’assicurata di produrre un certificato medico attestante
l’avvenuto peggioramento del suo stato di salute (doc. AI 47-1). RI 1 ha esibito
un certificato del medico curante dr. __________, psichiatra, datato 16 agosto
2004, alla luce del quale l’amministrazione ha chiesto più dettagliate informazioni
a questo sanitario, il quale vi ha dato seguito mediante il suo rapporto medico
del 1. ottobre 2004 (doc. AI 50; cfr. sopra consid. 2.7).
In
sede risorsuale l’assicurata, ai fini di documentare l’addotto peggioramento
delle sue condizioni, ha altresì prodotto un referto del dr. __________,
psichiatra, datato 13 febbraio 2006 (doc. V; cfr. consid. 1.6).
Ora,
questo Tribunale deve innanzitutto rilevare che l’assicurata circoscrive l’addotto
peggioramento essenzialmente alla problematica psichiatrica, non avendo per contro
prodotto alcuna certificazione che documenti un eventuale aggravamento della componente
reumatologica/ortopedica.
Per
quanto concerne le patologie psichiatriche di cui è affetta la
ricorrente, questo TCA, tutto ben valutato e sulla base delle motivazioni che
seguono, ritiene che non siano presenti elementi tali da giustificare un peggioramento
rilevante delle patologie diagnosticate.
In
occasione della prima domanda di prestazioni, l’Ufficio AI aveva
incaricato il dr. __________, psichiatra e direttore del Settore sottoceneri
dell’OSC, di eseguire una perizia psichiatrica.
Nel dettagliato e completo referto 30 luglio 2001, lo specialista, dopo aver
esposto in modo esaustivo anamnesi e situazione della paziente e proceduto a
numerosi colloqui, aveva posto la seguente diagnosi: disturbo di conversione
con sintomatologia mista (ICD 10: F 44.7) e disturbo somatoforme
indifferenziato (F 45.1). Lo specialista ha descritto il quadro
sintomatologico di tipo conversivo, ovvero caratterizzato da palpitazioni,
“cadute”, stati di agitazione psicomotoria, rilevando come alla paziente
fossero da anni stati prescritti antidepressivi e tranquillanti dai suoi medici
curanti.
In
merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa, il dr. __________ aveva precisato:
" (…)
Da un
punto di vista medico-psichiatrico, le menomazioni qualitative e quantitative
sono legate essenzialmente ai sintomi conversivi descritti sopra. Secondo il
nostro parere essi non sono tuttavia di una gravità tale da compromettere
l'attività di casalinga. Per quanto concerne l'attività lavorativa svolta precedentemente
(cucitrice) il grado d'inabilità dipenderà essenzialmente dalla valutazione
somatica. Riteniamo tuttavia che ci sia una chiara tendenza all'aggravamento
inconsapevole della paziente, anche per quanto concerne i dolori lamentati alle
braccia. Da un punto di vista medico-psichiatrico, ferma restando l'esclusione
di patologie somatiche particolari, la riteniamo abile al 100% nell'attività
precedentemente svolta (cucitrice). (…)"
(Doc. AI
28 pag. 7)
Infine,
egli ha ritenuto che “ dei provvedimenti ’integrazione non ci sembrano necessari,
considerato che la paziente è potenzialmente e teoricamente in grado di
riprendere il genere di lavoro abituale e di svolgere l’attività di casalinga”
(doc. AI 28; cfr. STCA del 20 febbraio 2003).
Dal canto suo, nel suo rapporto del 1. ottobre 2004, il medico curante
dell’assicurata, dr. __________, ha posto come diagnosi “Stato depressivo
cronico con sindrome somatoforme associata a crisi isteriche in personalità immatura
con scarse risorse mentali” ritenendola incapace come casalinga nella
misura del 50% (cfr. consid. 2.7).
I
disturbi soggettivi elencati dallo specialista (che essenzialmente li ritiene
presenti sin dal 1981), quali dolori generalizzati, pseudo svenimenti, tremori,
disturbi del sonno, dell’umore, dello slancio vitale e incapacità di affrontare
le faccende quotidiane, coincidono essenzialmente con quelli evidenziati dal
dr. __________ nel suo referto del 30 luglio 2001 (cfr. doc. AI 19-3 risp. 50).
Secondo
il medico SMR dr. __________, interpellato in merito il 9 dicembre 2004, tale
sintomatologia sarebbe un’espressione delle note diagnosi di disturbo di conversione
con sintomatologia mista e disturbo somatoforme indifferenziato. Con motivazioni
pertinenti, il sanitario SMR ha quindi ritenuto non oggettivabile un peggioramento
di rilievo delle condizioni di salute della ricorrente (cfr. consid. 2.7, doc.
AI 52).
In
effetti, la valutazione della capacità lavorativa espressa dal dr. __________
non appare sorretta da argomentazioni sufficienti e tali da poter in qualche
modo modificare la pertinenza delle conclusioni basate sull’approfondita
valutazione esperita nel 2001 dal dr. __________. Si rilevi in proposito che il
curante della ricorrente raccomanda all’Ufficio AI il riconoscimento di un
grado di inabilità del 50% come casalinga “al fine di evitare un ulteriore
peggioramento della situazione”, e, quindi, con un fine parzialmente
terapeutico. Fine, questo, che tuttavia non rientra in quelli tutelati dall’AI.
Non
permette di concludere altrimenti nemmeno la certificazione del dr. __________
datata 20 gennaio 2005 giacché essa si limita essenzialmente a evidenziare un
ulteriore peggioramento della situazione clinica (doc. AI 54). Tale attestazione
risulta in effetti del tutto generica e carente dal profilo della descrizione
dei sintomi e della diagnosi.
A
prescindere quindi dalle considerazioni che si impongono, giusta la giurisprudenza,
sul tema del valore probatorio delle certificazioni del medico di fiducia (cfr.
consid. 2.9), ne discende che dalle attestazioni del curante dell’assicurata
non è possibile dedurre un sostanziale peggioramento del suo stato di salute.
D’altro
canto nemmeno il referto del 13 febbraio 2006 del dr. __________, psichiatra,
permette di giungere a conclusioni diverse.
In effetti, lo
specialista ha in realtà attestato le patologie già note e un peggioramento
delle condizioni che tuttavia non è sostanziato né precisato, non indicandone
né la misura né l’esatta eziologia. In particolare, l’affermazione per cui il
disturbo dell’umore riscontrato nella paziente, e già noto, tenderebbe a
cronicizzarsi, non muta la sostanza del quadro invalidante già precedentemente
accertato.
In questo
senso si è del resto pertinentemente espresso nelle Annotazioni del 27 febbraio
2006 il dr. __________ del SMR cui è stato sottoposto per osservazioni il
certificato del dr. __________, affermando:
" Assicurata casalinga
Diagnosi: disturbo
di conversione con sintomatologia mista F 44.7
Disturbo
somatoforme indifferenziato
Sindrome
fibromialgica
Alterazioni
degenerative del rachide lombare
Cifoscoliosi
lombare
Decondizionamento
muscolare
Nota
sindrome del tunnel carpale bilaterale
Valutazione
precedente basata su perizia reumatologica dr. __________ 5.2002 e psichiatrica
dr. __________ 7.2001.
Il
perito dr. __________ ritenne che la problematica psichica non avesse ripercussioni
sulla capacità lavorativa quale casalinga.
Con
decisione confermata dal tribunale 2.2003 venne negato il diritto a rendita
all'assicurata. Decisione confermata con sentenza del 12.7.2004 dal tribunale
federale delle assicurazioni.
Nuova richiesta Al del 20.7.2004
- rapporto del dr. __________,
psichiatra SPS, descrive una situazione in pratica invariata rispetto al 2001
Rifiuto
di rendita con decisione del 13.12.2004 in assenza di modifica di rilievo dello
stato di salute, decisione confermata in fase di opposizione.
In
fase di ricorso viene presentato rapporto dr. __________ del 13.2.2006,
rapporto basato su visita del 9.2.2006. II dr. __________ conclude con le seguenti
diagnosi:
-
disturbo di personalità istrionico F 60.4
-
sindrome somatoforme da dolore persistente F 45.4
-
immaturità e ipersensibilità emotiva
sulla
base di queste diagnosi egli conclude per una inabilità lavorativa del 50% quale
casalinga e del 100% quale operaia.
Valutazione: dalla
descrizione data dal dr. __________ prevale tuttora una problematica
"isterica" codificata dal dr. __________ sotto disturbo di
personalità istrionico F 60.4 mentre il dr. __________ precedentemente l'aveva
codificato sotto disturbo di conversione con sintomatologia mista F 44.7. Si
tratta qui in pratica di una codificazione differente di un stesso problema
denominato in passato quale "disturbo isterico". Questi disturbi sono
soventi associati a disturbi di personalità, disturbi d'ansia e disturbi somatoformi.
Nel caso della presente assicurata l'isteria è associata ad un disturbo
somatoforme, valutazione condivisa dal dr. __________ e dal Dr. __________,
disturbo rimasto invariato in questi anni.
Confrontando
lo stato psichiatrico attuale con quello descritto in precedenza dal dr. __________
la differenza risulta essere la presenza di un tono d'umore orientato al polo
negativo senza che possa essere posta la diagnosi di depressione. Dalla descrizione
del dr. __________ risulta preponderante la problematica isterica conversiva
con comportamento teatrale con "svenimento" della durata di 10
minuti. In presenza di un comportamento teatrale risulta anche difficile
accertare la presenza o no di una vera modifica del tono d'umore. Risulta pure
invariato il trattamento medicamentoso con Dogmatil (Sulpiride) e Seropram con
inoltre Temesta al bisogno.
In
conclusione l'attuale rapporto del Dr. __________ non permette di costatare una
modifica sostanziale dello stato di salute, stato di salute caratterizzato da
un noto disturbo di tipo isterico. Oltre al disturbo conversivo/istrionico non
risulta la presenza di un altro disturbo psichiatrico di tipo invalidante."
(Doc. VIIbis)
In effetti,
il dr. __________ segnala la presenza dei medesimi disturbi lamentati da anni dalla
paziente quali stanchezza, dolori, infelicità, oppressione, preoccupazione
oltre che il manifestarsi di pseudo svenimenti accompagnati da tremori. Anche
la diagnosi cui giunge questo specialista “Disturbo della personalità
istrionico, Sindrome somatoforme da dolore persistente” coincide essenzialmente
con le diagnosi poste dai precedenti colleghi, con l’eccezione che il dr. __________,
rispetto al dr. __________, non pone più la diagnosi di depressione. Si noti
che la diagnosi di sindrome isterica era già stata posta nel 1983 dal dr. __________,
il quale ne aveva tuttavia esclusa la valenza invalidante. Del resto tutti i
sanitari interpellati hanno pure sottolineato la rilevanza nella paziente di
una personalità poco differenziata, di risorse personali scarse e assenza di
formazione professionale specifica con intelligenza al limite inferiore della
norma; trattasi di fattori indubbiamente rilevanti nel caso specifico, ma che
non sono di pertinenza dell’AI.
Bisogna
quindi concludere che dall’attestazione del 13 febbraio 2006 del dr. __________
non si rilevano elementi che permettano di ammettere, con alta verosimiglianza,
l’insorgere di un peggioramento delle condizioni di salute rispetto a quanto accertato
precedentemente in sede peritale e avvallato dai medici del SMR.
In realtà, a
parità sostanziale di diagnosi, il dr. __________, stima l’incapacità lavorativa
nel 50%, rispettivamente 100% come operaia motivandola con l’”immaturità,
l’ipersensibilità emotiva con risorse di mentalizzazione carenti in una
struttura di personalità istrionica fortemente disadattata e incapace di far
fronte a buona parte delle mansioni quotidiane” (doc. V). Si tratta quindi
di una valutazione diversa, in termini di ripercussioni sulla capacità
lavorativa, delle medesime problematiche psichiatriche, la cui terapia
medicamentosa (basata su antidepressivi e tranquillanti) è rimasta sostanzialmente
invariata.
Rilevato
anche come questo Tribunale abbia già avuto modo, nella sentenza del 20
febbraio 2003 (STCA 32.2002.88; cfr. sopra consid. 1.1), di esporre esaurientemente
i motivi per cui non vi fossero ragioni per non far proprie le conclusioni cui
era giunto il dr. __________ nella sua dettagliata e approfondita perizia del 30
luglio 2001, rispecchiando detto referto tutti i criteri di affidabilità e completezza
richiesti dalla giurisprudenza, appurato d’altra parte come i nuovi atti medici
all’inserto non documentino una variazione di rilievo del quadro clinico, che sostanzialmente
appare invariato seppur codificato dai medici in modo parzialmente differente,
il provvedimento di diniego impugnato deve essere confermato.
Ne
consegue che questo Tribunale, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia
di valore probatorio di rapporti medici così come quella sul tema della
rilevanza della sindrome da dolore somatoforme (consid. 2.10), deve ritenere
concludenti e prive di contraddizioni le conclusioni cui è giunto il medico
SMR, il quale non intravvede ragioni per ammettere un peggioramento significativo
delle condizioni psichiatriche della ricorrente intervenuto tra la perizia del dr.
__________ e la decisione su opposizione del 12 dicembre 2005.
Al
riguardo va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella
causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni
espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia.
In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport
d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont
la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration
et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par
le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence
d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière
générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur
probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier
au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer
celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional
de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué
par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci.
La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,
consid. 3.2)
Non
è superfluo inoltre osservare come per consolidata giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente
al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi
ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo
della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121
V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
Ne consegue che il succitato atto medico del 13 febbraio 2006 del dr.
__________ (cfr. doc. V) non potrebbe di principio essere preso in
considerazione, poiché attestante una situazione di fatto posteriore alla
decisione contestata del 12 dicembre 2005.
Ai
fini dell’economia processuale, eccezionalmente
il giudice può tuttavia anche tener conto dei fatti intervenuti posteriormente
alla decisione impugnata, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo
sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263) e siano suscettibili di
influenzare il giudizio (RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, 1974 pag. 192 consid. 4,
1970 pag. 582 consid. 3).
In
concreto, il rapporto medico in discussione non è sufficiente
per far luce in modo completo e preciso sull'eventuale natura invalidante (in casu
peggioramento) dello stato di salute dell’assi-curata.
Al
proposito va altresì ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta
dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio
devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo
principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere
delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.
1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di
collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑
ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto
riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti
rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V
264 consid. 3b con riferimenti).
Ora, questo Tribunale
ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e
sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurata sino
all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi
necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.
Per
competezza va ribadito infine che con riferimento agli altri problemi alla
salute lamentati dalla ricorrente, segnatamente reumatologici e ortopedici, non
vi sono all’inserto atti medici che permettano di concludere per un
peggioramento e, quindi, per una limitazione rilevante. Né del resto la ricorrente
ha in questa sede sostenuto altrimenti, segnatamente nel senso che dette affezioni
abbiano subito un deterioramento di rilievo.
In
conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di
intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozial-versicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato con il grado della
verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142
consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento dell’emanazione del querelato provvedimento
l'assicurata presentava una capacità lavorativa superiore al 60%.
Va tuttavia fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento
rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente
documentazione medica, essa potrà in futuro presentare una domanda di
revisione.
2.12. Quanto
infine all’allegazione, espressa dalla ricorrente più o meno implicitamente,
per la quale a torto l’amministrazione non l’avrebbe considerata parzialmente
salariata, la stessa non può mutare all’esito del presente contendere.
Va
qui ribadito che, con lo scopo di accertare il metodo applicabile per il calcolo
del grado di invalidità, occorre innanzitutto stabilire se un assicurato deve
essere considerato come persona esercitante un'attività lucrativa a tempo
pieno, parziale o senza attività e questo in base a cosa egli avrebbe fatto se
non fosse subentrato il danno alla salute (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195,
98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente
pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M;
Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG
über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en
assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
Nella
specie, dall’inserto è emerso che la ricorrente ha lavorato pochi anni dopo il
matrimonio, celebrato nel 1973, e ha poi interrotto ogni attività lucrativa nel
1980 (doc. AI 3-1), senza poi più riprenderla. Va detto inoltre che
l’interessata, durante la procedura di fronte all’AI, non ha mai dichiarato
chiaramente di essere intenzionata a riprendere il lavoro.
Alla
luce di queste considerazioni le affermazioni per cui la ripresa di un’attività
lucrativa sarebbe essenzialmente ostacolata dal suo stato di salute risultano
quantomeno poco credibili.
Ma
a prescindere da queste costatazioni, va detto che anche volendo considerare
l’assicurata parzialmente salariata, il grado di invalidità globale non
raggiungerebbe comunque la soglia pensionabile del 40%, considerato come sulla
base degli accertamenti esperiti è emerso che l’assicurata non presenta
un’invalidità di grado pensionabile né quale casalinga nè come cucitrice.
2.13. Visto
quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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