32.2006.131
Invalidità riconducibile al consumo di droghe/alcool; disturbi psichiatrici; rinvio per accertamenti ulteriori
13 giugno 2007Italiano33 min
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Numero d'incarto:
32.2006.131
Data decisione, Autorità:
13.06.2007, TCA
Titolo:
Invalidità riconducibile al consumo di droghe/alcool; disturbi psichiatrici; rinvio per accertamenti ulteriori
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 69 LAI
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.131
FC/sc
Lugano
13 giugno
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
Del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 settembre 2006
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 19 luglio
2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel
mese di gennaio 2005, RI 1, nato nel __________, ha presentato una richiesta di
prestazioni AI per adulti indicando di essere affetto da “depressione cronica,
tossicodipendenza, abuso di alcool, infiammazione epidermica (non reversibile),
lupus” (doc. AI 1-5).
Esperiti
gli accertamenti del caso, con decisione del 19 agosto 2005 l’Ufficio AI ha respinto
la domanda di prestazioni, motivando:
"
Abbiamo esaminato il
diritto a prestazioni Al .
Le prestazioni dell'assicurazione invalidità possono.
essere concesse quando un danno alla salute causa un'incapacità al guadagno
presumibilmente permanente o di lunga durata (di regola un anno). L'impossibilità
di svolgere le proprie mansioni consuete (p. es. nell'ambito della propria economia
domestica) è parificata all'incapacità di guadagno (art. 8 della Legge federale
sulla parte generale del diritto nelle assicurazioni sociali (LPGA).
Secondo la cifra marginale nr. 1013 della Circolare
sulla invalidità e la grande invalidità (CIGI), le tossicomanie (sindromi da
dipendenza quali p. es. l'alcolismo, la dipendenza da medicamenti o da droghe,
l'abuso di nicotina oppure l'obesità non giustificano di per sé un'incapacità
al lavoro.
Esse possono tuttavia avere l'effetto di una danno alla
salute invalidante se:
sono la conseguenza o il sintomo di un danno
invalidante, alla salute mentale o fisica, oppure hanno causato un notevole
danno fisico e/o mentale quale una durevole lesione cerebro-organiconeurologica
oppure un irreversibile mutamento di natura organica della personalità
affettiva.
Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che la sua
incapacità lavorativa è dovuta primariamente alle conseguenze di uno stato di
dipendenza, il che non rappresenta un'invalidità ai sensi della Legge Al.” (doc.
AI 19-1)
1.2. A
seguito dell'opposizione interposta dall’assicurato (doc. AI 21 e 29),
l’Ufficio AI, con decisione su opposizione 19 luglio 2006 ha confermato il
diniego di prestazioni, motivando come segue:
"
(...)
7. In concreto, per quanto attiene
all'aspetto medico, l'opponente contesta in pratica la valutazione operata
dall'amministrazione in base alla quale egli non presenta un danno tutelato
dall'AI.
Nel presente caso il dottor __________ del
Servizio medico regionale dell'Al di Bellinzona (SMR), nella propria
valutazione del 16 agosto 2005, ha precisato quanto segue:
" [...] Come ben risulta dall'anamnesi dell'assicurato vi
è una lunga problematica di abuso di sostanza. Si tratta qui di abuso primario
di sostanze multiple e non di abuso secondario a patologia psichiatrica
maggiore. A conferma di questa valutazione vi il fatto che l'assicurato sia
stato in grado di svolgere negli ultimi anni diverse attività lavorative anche
in modo regolare. Inoltre in occasione delle ripetute degenza presso la CPC non
è mai stata posta una diagnosi psichiatrica oltre quella dell'abuso di sostanze.
La presenza di un attuale problema
depressivo come postulato da __________ non è verificabile in presenza di un
continuo abuso con seguente modifica secondaria della psiche dell'assicurato.
Disturbi depressivi secondari a problematica di alcol o altre sostanze hanno di
regola un'evoluzione favorevole dopo sospensione duratura del consumo (3 a 6
mesi). Il continuo abuso massiccio di alcol e altre sostanze ha portato a
problemi sociali (separazione dalla moglie) e all'imminente perdita del posto
di lavoro.
L'attuale inabilità lavorativa (certificata
dal curante malgrado che l'assicurato non si sia presentato per oltre 5 mesi da
lui) è causata in prima linea da problematica di abuso di sostanza e di
problematica sociale ivi correlata. Non si tratta quindi di un danno alla
salute nei sensi dell'AI con seguente incapacità lavorativa.
Procedere: rifiuto di prestazioni in
presenza di problematica di abuso di sostanza primario e problematica sociale
correlata. Assenza di danno alla salute nel senso dell'AI."
In altre parole, il SMR dell'AI ritiene che non sia
presente alcun disturbo psichico e conferma la tesi secondo la quale la
problematica psichiatrica si riconduce in modo preponderante all'abuso di sostanze.
Si rilevi d'altro lato come l'assicurato si
limiti comunque a contestare genericamente la valutazione effettuata dall'amministrazione,
senza fornire elementi atti a metterne in dubbio la bontà del giudizio espresso."
(Doc. AI 30)
1.3. Con
tempestivo ricorso al TCA l'assicurato contesta le conclusioni
dell’amministrazione facendo valere:
"
(...)
2) Non vengono menzionati i problemi fisici di cui
soffro, e secondo la cifra marginale, numero 1013 della circolare sulla
invalidità ... anche se la sindrome da dipendenze non giustificano di per sè
un'incapacità lavorativa, esse possono tuttavia avere l'effetto invalidante se
hanno causato un notevole danno fisico o mentale.
(...)
Il Dottor __________ (SMR) aggiunge che a conferma
della sua valutazione vi è il fatto che il sottoscritto sia stato in grado di
svolgere "anche in modo regolare" diverse attività.
Preciso però che a seguito delle mie problematiche la
regolarità era solo apparente, poiché ho sempre intercalato in modo ciclico
periodi di lavoro a periodi di ricovero in cliniche, psichiatriche, da assenze
per malattie e infortuni legati ai miei tentativi di suicidio (vedere
specchietto allegato).
Queste continue e regolari interruzioni mi permettevano
un seppur parziale recupero fisico e psichico indispensabile per continuare a
"tirare avanti".
Aiutato anche da una somministrazione di metadone
durata 20 anni che aveva lo scopo principale di ammortizzare il mio stato
depressivo e stabilizzare l'umore.
Dal 2001, per ovviare a queste difficoltà ho ridotto la
mia attività lavorativa al 70%, e successivamente a seguito di un ennesimo
ricovero in clinica nel 2003 al 50%.
(...)
Oltre ai problemi psichici, da oltre 30 anni sono
affetto da una epatite C che mi debilita considerevolmente. La digestione è
lunga ed insufficiente e dopo pranzo sono assalito da una sonnolenza, che si
trasforma in apatia.
Una flebosi alle gambe, principalmente la dx mi procura
forti gonfiori ai piedi che mi impediscono di portare scarponi e scarpe chiuse.
(...)
Affermo che da 5 mesi ho smesso di bere e di fare uso
di stupefacenti, ma non ho percepito nessuna evoluzione favorevole.
Contrariamente cresce la mia ansia per un futuro
incerto, in quanto sono sì consapevole che a breve dovrò trovarmi un impiego
per sostenermi, ma altrettanto consapevole delle mie ridotte capacità.
Un circolo vizioso che mi lascia in uno stato di
profonda angoscia.
In conclusione chiedo che:
la mia depressione venga riconosciuta come causa
scatenante del mio stato psichico e delle relative dipendenze, e ritenere le
conclusioni del SRM, visti anche i problemi fisici di cui sono affetto e
considerato che nessuna perizia è stata fatta sulla mia persona dallo stesso,
non conformi al mio reale stato di salute. (...)" (Doc. I)
1.4. Nella
risposta di causa l’amministrazione, sulla scorta delle annotazioni del medico
del Servizio medico regionale (SMR), ribadendo la correttezza della decisione
contestata, ha chiesto la reiezione del ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni:
"
Preso atto dell'allegato
ricorsuale e ritenuto come il ricorrente abbia prodotto nuova documentazione
medica a suffragio delle proprie argomentazioni (vedi in modo particolare lo
scritto 23 agosto 2006 della Clinica __________ di __________ del quale si
trasmette in allegato l'ultima pagina mancante), l'Ufficio Al del Canton Ticino
ha valutato in base a quest'ultima se vi sono i presupposti per sostenere un
peggioramento rilevante dello stato valetudinario dell'assicurato.
Dall'annotazione medica emessa dal Servizio medico
regionale dell'Al (SMR) che si allega alla presente risposta, si evince in
maniera inequivocabile come non vi sia stato alcun peggioramento inerente lo
stato di salute del qui ricorrente con susseguente influsso sulla capacità
lavorativa dello stesso.
Infatti, nella sua annotazione del 22 settembre 2006 il
Dr. __________ del SMR dell'AI ha precisato quanto segue: "Attualmente
è a disposizione il rapporto d'uscita completo della clinica __________. Da
tale rapporto risulta la presenza di un'importante problematica di abuso di
sostanza (etile, eroina e cannabis).
Pure in occasione della presente degenza non
è stata posta una diagnosi di patologia psichiatrica maggiore quale eventuale
causa di un abuso di sostanza secondario ma è stato unicamente accertata la
presenza di un disturbo di personalità misto, patologia di regola presente sin
dall'adolescenza. L'assicurato è stato dimesso senza terapia psichiatrica
specifica (unicamente sonnifero leggero e vitamine). Il disturbo di personalità
ha permesso in passato all'assicurato di svolgere un'attività lucrativa regolare".
Rilevato come, per il resto, l'atto ricorsuale sollevi
in sostanza le stesse obiezioni già trattate in sede di opposizione, l'Ufficio
Al del Canton Ticino si limita per l'essenziale a richiamare i contenuti della
propria decisione su opposizione, della quale postula l'integrale
conferma." (Doc. III)
in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita
d’invalidità.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1
LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Va
altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito
ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che
avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e
ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,
benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione
di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI
2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel
confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene
conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC
1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit,
pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza
citata).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10,
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacoma-nia, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
L’assicurazione AI ne tiene conto solo se la dipendenza alla droga
ha provocato una malattia o un infortunio in seguito alla quale o per cui
l’assicurato ha subito un danno alla salute fisica o mentale che riduce la
capacità al guadagno, o se essa stessa risulta da un tale danno con valore di
malattia (“… wird eine solche Sucht im Rahmen der Invalidenversicherung bedeutsam,
wenn sie ihrerseits eine Krankheit oder einen Unfall bewirkt hat, in deren
Folge ein körperlicher oder geistiger Gesundheitsschaden eingetreten ist, oder
wenn sie selber Folge eines körperlichen oder geistigen Gesundheisschaden ist,
welchem Krankheistswert zukommt” , Pratique VSI 2002 p. 30, 2001 p. 223 =
SVR 2001 IV Nr. 3 p. 7 consid. 2b; STFA del 25 luglio 2003 nella causa
Fatti
R. [I 731/02], del 27 maggio 2003 nella causa M. [I 862/02], del 19 dicembre
2003 nella causa P. [I 619/02], del 22 gennaio 2004 nella causa S. [534/03]).
Occorre
pertanto verificare se la tossicodipendenza è la conseguenza di un danno alla
salute fisico o mentale di natura patologica preesistente oppure se la dipendenza
è la ragione di un susseguente danno alla salute suscettibilea diminuire la
capacità al guadagno in maniera permanente o di lunga durata. (Pratique VSI
2001 p. 227 consid. 5 e 6).
La
giurisprudenza federale ha inoltre precisato che la terapia e l’integrazione sociale,
per quanto siano auspicabili, non costituiscono tuttavia di per sé dei
scopi per i quali l’AI possa accordare delle prestazioni secondo la legge
(Pratique VSI 2001 consid. 7 p. 228).
Il TFA ha in particolare ritenuto un assicurato di 23 anni, tossicomane ed
eroinomane dall'età di 17 anni - che aveva postulato l'assegnazione di
provvedimenti professionali dell'AI poiché non più in grado di riprendere la
professione iniziata - non invalido ai sensi della legge ed ha di conseguenza
negato il diritto a prestazioni AI (Pratique VSI 1996 pp. 317ss).
Per contro l'alta Corte ha ammesso la presenza dell'invalidità in
una persona dipendente dalla droga già dal suo ventesimo anno d'età - e che al
momento della decisione aveva 37 anni - la quale soffriva di un grave disturbo
della personalità (personalità schizofrenica). Le gravi turbe e la dipendenza
ormai cronica comportavano un'incapacità al lavoro dell'assicurato del 100%,
non più migliorabile né con misure mediche, né professionali. In quel caso,
dopo un apprezzamento totale dell'insieme delle cause e delle conseguenze, il
danno alla salute è stato considerato come malattia, perché la dipendenza,
almeno in modo parzialmente causale, era una conseguenza del disturbo della
personalità. L'assicurato era stato poi posto al beneficio di una rendita AI
(RCC 1992, pp. 180ss).
2.5. Nel
caso di specie, l’Ufficio AI ha provveduto a richiamare agli atti la documentazione
dall’assicurazione malattia del richiedente comprendente numerosi attestati di
incapacità lavorativa. In particolare, in data 27 luglio e 5 ottobre 2004 il
dr. __________, curante dell’assicurato, aveva attestato un’inabilità
lavorativa piena dal 12 maggio 2003 al 31 marzo 2004 e del 50% dal 1. aprile
2004 ponendo la diagnosi di “Tossicodipendenza, alcolismo, epatite C,
epatopatia alcolica” indicando di aver somministrato al paziente antidepressivi
(doc. AI 1-6). Nella sua valutazione del 10 maggio 2004 all’attenzione della
cassa malati di RI 1, il dr. __________, specialista FMH in medicina interna,
ha dal canto suo concluso per un’incapacità lavorativa del 50% per “Politossicodipendenza
con alcolismo cronico, Epatopatia citolitica su infezione HCV, disturbo di
personalità, Lupus erythematodes cutaneo” (doc. AI 1-8). Agli atti figurano
altresì documenti relativi ad accertamenti radiologici eseguiti e concludenti
per la presenza di “epatomegalia, senza lesioni focali; milza omogenea, di
dimensioni nei limiti” (doc. AI 1-12). Emerge altresì che l’assicurato è
stato degente dal 12 aprile al 2 maggio 2003 presso l’OSC di __________ per la
diagnosi di “Sindromi e disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso
di sostanze psicoattive multiple, sindrome da dipendenza” (doc. AI 8-2), e dal
17 novembre al 23 dicembre 2003 e dal 2 gennaio al 13 febbraio 2004 presso l’Ospedale
di __________ (doc. AI 16-6), periodo nel quale il curante dr. __________,
generalista, aveva attestato l’inabilità lavorativa piena per “Tossicodipendenza,
alcolismo, epatite C, epatopatia alcolica” (doc. AI 1-19).
L’Ufficio
AI ha quindi interpellato i sanitari della Clinica psichiatrica cantonale, i
quali, con scritto 24 gennaio 2005, hanno comunicato di non potersi pronunciare
sul grado di abilità lavorativa in quanto le ultime osservazioni sul paziente
risalivano al maggio 2003 (doc. AI 8-1). L’amministrazione si è anche rivolta
al dr. __________, il quale nel suo rapporto medico 21 maggio 2005 ha giudicato
diminuita la sua capacità lavorativa ponendo le seguenti diagnosi con
ripercussioni sulla capacità al lavoro: “Politossicodipendenza (attualmente
sotto cura metadonica), alcolismo cronico, epatopatia citolitica su infezione
HCV, disturbo di personalità, lupus”, precisando che l’insieme di questa
patologia multifattoriale aggravava la situazione riducendo l’abilità
lavorativa del paziente al 50% dal mese di aprile 2004 (doc. AI 13-1). Agli
atti figura anche il rapporto d’uscita del 14 gennaio 2004 relativo alla
degenza presso l’ospedale di __________ nel periodo novembre 2003-febbraio
2004, dal quale emergono quali diagnosi: “Sindrome mista ansioso-depressiva;
nota sindrome di dipendenza da sostanze psicoattive multiple con attuale
consumo episodico di alcol, oppiacei e THC, disturbo di personalità emotivamente
instabile tipo borderline” (doc. AI 16).
Alla luce di questi
atti, il Dr. __________, medico SMR, nel suo “Rapporto medico” del 16 agosto
2005, ha posto quali diagnosi principali “Sindrome e disturbi psichici e
comportamentali dovuti all’uso di sostanze psicoattive multiple; sindrome da
dipendenza F 19.2” oltre a “Epatite C cronica nota da 25 anni; Lupus
eritematodes”, quest’ultima senza influsso sulla capacità lavorativa (doc.
AI 18-1). Il medico SMR ha posto le seguenti raccomandazioni:
"
(...)
Raccomandazioni, proposte SMR
Cantiniere / giardiniere attualmente impiegato presso
comune di __________ con impiego al 70% per motivi aziendali; datore di
lavoro prevede di licenziare l'assicurato.
Come ben risulta dall'anamnesi dell'assicurato vi è
una lunga problematica di abuso di sostanza. Si tratta qui di abuso primario di
sostanze multiple e non di abuso secondario a patologia psichiatrica
maggiore. A conferma di questa valutazione vi è il fatto che l'assicurato sia
stato in grado di svolgere negli ultimi anni diverse attività lavorative
anche in modo regolare. Inoltre in occasione delle ripetute degenze presso la
CPC non è mai stata posta una diagnosi psichiatrica oltre quella dell'abuso
di sostanze.
La presenza di un attuale problema depressivo come
postulato da __________ non è verificabile in presenza di un continuo abuso
con seguente modifica secondaria della psiche dell'assicurato. Disturbi
depressivi secondari a problematica di alcol o altre sostanze hanno di regola
un'evoluzione favorevole dopo sospensione duratura del consumo (3 a 6 mesi).
Considerandi
II continuo abuso massiccio di alcol e altre sostanze
ha portato a problemi sociali (separazione dalla moglie) e all'imminente
perdita del posto di lavoro.
L'attuale inabilità lavorativa (certificata dal
curante malgrado che l'assicurato non si sia presentato per oltre 5 mesi da lui)
è causata in prima linea da problematica di abuso di sostanza e di
problematica sociale ivi correlata. Non si tratta quindi di un danno alla
salute nei sensi dell'AI con seguente incapacità lavorativa.
Procedere: rifiuto di prestazioni in presenza di
problematica di abuso di sostanza primario e problematica sociale correlata.
Assenza di danno alla salute nel senso dell'AI."
(Doc. AI 18-2)
Con provvedimento
del 19 agosto 2005 l’amministrazione ha quindi negato l’attribuzione di una
rendita al richiedente ritenendo che la sua incapacità lavorativa era dovuta
primariamente alle conseguenze dello stato di dipendenza (cfr. consid. 1.1;
doc. AI 19-1).
In sede di
opposizione, l’assicurato ha fatto valere di essere portatore di numerose
affezioni che limitavano la sua capacità lavorativa in maniera importante e
indicando la lista dei medici che, per problemi diversi, l’avevano curato (doc.
AI 20-21). L’assicurato ha ulteriormente precisato la sua situazione in uno
scritto del 12 giugno 2006 nel quale ha riferito di aver perso il posto di
lavoro e di essere iscritto alla disoccupazione (doc. AI 29-1).
Senza esperire
ulteriori accertamenti, l’Ufficio AI ha mantenuto la sua posizione con la
decisione su opposizione del 19 luglio 2006 oggetto del presente ricorso (doc.
AI 30-1; cfr. sopra consid. 1.2).
2.6
Nella
procedura ricorsuale l’assicurato ha nuovamente contestato la decisione di
diniego, censurando il fatto che l’amministrazione avrebbe tenuto conto unicamente
della tossicomania e non delle patologie di ordine psichico e fisico di cui
sarebbe affetto (cfr. sopra consid. 1.3).
Ha inoltre
prodotto un rapporto d’uscita del 23 agosto 2006 in relazione ad una degenza
presso la Clinica __________ di __________ dal 17 aprile al 25 maggio 2006 per
la seguente diagnosi: “sindrome da dipendenza alcolica, attualmente in
astinenza ma in ambiente protetto, sindrome da dipendenza controllata da oppioidi,
disturbo di personalità misto” oltre che “stato dopo tonsillectomia, HCV
positivo” (doc. A3). I medici della Clinica hanno, tra l’altro, affermato:
"
Valutazione,
decorso e proposte:
Il progetto di terapia impostato all'ingresso era
mirato all'entrata in Comunità e al contenimento della sintomatologia ansiosa.
Durante i primi giorni della degenza è emerso un consumo di eroina nella
settimana precedente all'ingresso, confrontato su tale atto il paziente ha
minimizzato l'accaduto e ha chiaramente detto di fare ancora uso di eroina via
parenterale con continuità, anche se non frequente. Al controllo, però le urine
non hanno rilevato tracce di oppioidi per tutto l'arco della degenza, mentre hanno
rilevato della cannabis presente ad un solo controllo. Questi episodi hanno
permesso di confrontare ulteriormente il paziente con la scelta terapeutica
effettuata all'ingresso. Inoltre, il paziente si è mostrato caparbio nella
richiesta continua di congedi al domicilio e incapace di aderire al contratto.
(...)
Il sig. RI 1, dopo vari colloqui con il personale
clinico della struttura, con il personale di __________ e con l'operatrice di
riferimento del Centro __________, ha deciso di proseguire il progetto ambulatorialmente
con la dr.ssa __________, poiché poco motivato alla decisione della Comunità e
non in grado di accettarne le regole. (...)" (Doc. III/2)
L’amministrazione
ha nuovamente sottoposto la pratica al dr. __________ del SMR, il quale, nelle
sue Annotazioni del 22 settembre 2006 ha osservato:
" Attualmente
è a disposizione il rapporto d'uscita completo della clinica __________Da tale
rapporto risulta la presenza di un'importante problematica di abuso di sostanza
(etile, eroina e cannabis).
Pure in occasione della presente degenza non è stata
posta una diagnosi di patologia psichiatrica maggiore quale eventuale causa di
un abuso di sostanza secondario ma è stato unicamente accertata la presenza di
un disturbo di personalità misto, patologia di regola presente sin
dall'adolescenza. L'assicurato è stato dimesso senza terapia psichiatrica
specifica (unicamente sonnifero leggero e vitamine).
II disturbo di personalità ha permesso in passato
all'assicurato di svolgere un'attività lucrativa regolare." (Doc. III/1)
2.7
Va
qui ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio determinante
occorre che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si
fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108
consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01],
consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile
1998.
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui
questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve
esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi
criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.8
Nella
fattispecie, l’Ufficio AI ha sostanzialmente negato l’esi-stenza di
un’affezione rilevante ai sensi della LAI ritenendo l’inabilità dell’assicurato
legata non a una patologia di base psichica, ma all’abuso di droghe e alcool.
Il
ricorrente contesta tale tesi, sostenendo in sostanza che la dipendenza
dall’alcool e dalle droghe non è la causa del suo stato, ma la conseguenza dei
problemi psichici. Sottolinea inoltre gli altri gravi problemi alla salute, in
particolare l’epatite, che lo affliggono.
Questo
TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente
vagliato dall’amministra-zione prima dell’emissione della decisione impugnata,
dopo attento esame degli atti, non può che rilevare come la refertazione medica
agli atti non consenta di addivenire, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante valido nelle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 22 agosto 2000
in re K.B., C 116/00, consid. 2b, pag. 5, STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F.,
C 341/98, consid. 3, pag. 6, STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106
consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag.
468.
consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimeti ivi citati, DTF121 V 47, DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag.
31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), ad una chiara conclusione sulle
effettive condizioni di salute dell'assicurato e sulle relative ripercussioni
invalidanti.
In
effetti, dall’esame degli atti è altamente verosimile che i disturbi psichici e
comportamentali dell’assicurato siano da mettere in relazione con la dipendenza
dalle droghe e dall’alcool. La scarna documentazione all’inserto non permette
comunque di accertare se la tossicodipendenza e la dipendenza
dall’alcool siano la conseguenza di un preesistente danno alla salute psichica
oppure se l’uso di sostanze stupefacenti e di alcol abbia portato ad una
malattia psichica invalidante, che provochi una perdita di guadagno permanente
o di lunga durata (cfr. consid. 2.4).
Del
resto, ripetutamente i medici che hanno avuto in cura il richiedente hanno riferito
di patologie di natura psichica.
In
particolare, risulta dagli atti che già in occasione della degenza dal 12
aprile al 2 maggio 2003 presso la Clinica __________ i medici che l’hanno avuto
in cura avevano riferito di “sindromi e disturbi psichici dovuti all’uso di sostanze
psicoattive multiple” (doc. AI 8-2). Del resto il suo medico curante dr. __________
aveva certificato una prolungata totale incapacità lavorativa dal 12 maggio
2003.
per la diagnosi di “Stato depressivo in paziente tossicodipendente” (doc.
AI 1-25). Inoltre, i medici dell’Ospedale di __________, riferendo di una
degenza dal novembre 2003 al febbraio 2004 (con sospensione durante il periodo
natalizio), hanno posto la diagnosi di “Sindrome mista ansioso depressiva (F
41.
)” oltre che “Disturbo di personalità emotivamente instabile tipo Borderline
(F 60.3)” (doc. AI 16-1) con prescrizione di psicofarmacologia di tipo
antidepressivo (cfr. anche doc. AI 1-20). Antidepressivi sono stati comunque
prescritti anche in seguito, nell’estate e autunno 2004, dai suoi medici
curanti dr. __________ e __________ (doc. 1-6 e 7,19). Nella sua perizia all’assicuratore
malattia del 10 maggio 2004 il dr. __________, spec. FMH in medicina interna, ha
pure riferito della presenza di un disturbo di personalità (doc. AI 1-9). Nel
rapporto medico all’AI del 25 marzo 2005 il dr. __________ ha pure citato la
presenza, fra l’altro, di un “Disturbo di personalità” con ripercussione sulla
capacità lavorativa (doc. AI 13). Anche in occasione dell’ultimo ricovero
presso la Clinica __________ nella primavera 2006 (cfr. doc. III/2 e A3), i medici
hanno riscontrato una marcata sintomatologia ansiosa e di tensione, oltre che
un tono dell’umore fluttuante e un carattere impulsivo ponendo anche la
diagnosi di “Disturbo di personalità misto” (cfr. A/3, III/2).
Del
resto i difficili trascorsi avuti sin dalla più tenera infanzia dal richiedente,
sottolineati nel ricorso, sono elementi a non averne dubbio potenzialmente in
grado di originare disturbi psichici o almeno di interagire sugli stessi.
Ora,
le attestazioni mediche all’inserto non forniscono un'opinione sufficientemente
chiara e motivata in merito all’esatta natura e alla gravità delle affezioni di
natura psichiatrica - né del resto in relazione alle stesse risultano essere
stati esperiti i necessari accertamenti medici - e alla loro incidenza sulla
capacità lavorativa dell'assicurato.
Rilevato
come anche RI 1 stesso abbia ripetutamente ribadito che l’alcolismo e la
tossicodipendenza siano secondari ad un problema psichiatrico (cfr. doc. AI
20-1 e 21-4; cfr. anche I), la documentazione agli atti doveva quindi indurre
l’amministrazione a procedere ad un accertamento di natura psichiatrica atto a
stabilire in maniera convincente l’esistenza o meno di una patologia psichica
di natura invalidante.
Al
riguardo, il dr. __________ del SMR ha in sostanza sostenuto che lo stato
psichico è negativamente influenzato dal persistente abuso di droga e alcool e che
solo dopo un periodo di astinenza di almeno tre-sei mesi si potrebbero valutare
le effettive limitazioni della capacità lavorativa (doc. AI 18-2 e sopra
consid. 2.5). A mente di questa Corte ciò non significa tuttavia che le
affezioni psichiche siano da ricondurre esclusivamente al problema di dipendenza
e quindi negare l’eventuale diritto a prestazioni.
Occorre
invece accertare, conformemente alla giurisprudenza riportata al consid. 2.4,
se la dipendenza da alcool e droghe sia la conseguenza di un’affezione invalidante
o se abbia causato un simile danno alla salute, valutazione che secondo questo
TCA è possibile (cfr. al riguardo: STFA inedita del 2 luglio 2004 nella causa
V., I 141/04, consid. 2.3; del 4 agosto 2003 nella causa I, I 67/03, consid.
2.
; cfr. anche STCA dell’8 febbraio 2006 nella causa D., 32.2005.94).
D’altra
parte gli accertamenti esperiti dall’amministrazione non si possono definire
esaustivi nemmeno per quanto riguarda l’aspetto legato all’epatite cronica di
tipo C (Epatopatia citolitica su infezione HCV, con probabile progressione fibrocirrotica,
cfr. doc,. AI 1-8) di cui soffre l’assicurato, il quale ha ripetutamente sottolineato
che questa patologia risulta molto debilitante causandogli difficoltà digestive,
spossatezza e debolezza. Agli atti figurano infatti solo rapporti relativi ad
accertamenti radiologici (doc. AI 1-12, 8-4) oltre che il parere del curante
attestante l’esistenza di tale patologia e la relativa inabilità lavorativa
(cfr. doc. AI 1-11). Non risulta tuttavia che alcun medico specialista sia
stato interpellato direttamente dall’amministrazione e si sia pronunciato sulla
capacità lavorativa dell’interessato a dipendenza di tale problematica.
Ne
consegue che questo TCA, valutati i pochi atti all’inserto, reputa che nella
specie s’imponevano seri e più approfonditi esami intesi a stabilire in maniera
convincente l’esistenza o meno di una patologia psichica e/o internistica di
natura invalidante.
Visto
quanto sopra, gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché approfondisca
l’aspetto psichico e accerti con la dovuta precisione, conformemente alla giurisprudenza
federale (cfr. consid. 2.4. e 2.7), se la dipendenza dall’alcool sia la conseguenza
di un preesistente danno alla salute psichica oppure se l’uso di alcool abbia
portato ad una malattia psichica invalidante, che ha provocato una perdita di
guadagno permanente o di lunga durata. Parimenti l’amministrazione dovrà predisporre
gli accertamenti del caso al fine di stabilire l’effettiva portata dei disturbi
legati all’Epatite C lamentati dall’interessa-to e l’eventuale valenza invalidante.
In
esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà quindi
nuovamente sull’eventuale diritto alla rendita dell’assicurato, previo esame
dell’eventuale riconoscimento di provvedimenti integrativi professionali.
In
simili condizioni, annullata la decisione impugnata, l'incarto deve essere retrocesso
all'amministrazione perché proceda conformemente a quanto sopra indicato e
renda un nuovo giudizio.
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione del 19 luglio 2006 è annullata e gli atti sono rinviati all'Ufficio
AI perché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.8 e renda una nuova
decisione.
2. Le
spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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