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Decisione

32.2006.131

Invalidità riconducibile al consumo di droghe/alcool; disturbi psichiatrici; rinvio per accertamenti ulteriori

13 giugno 2007Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

R. [I 731/02], del 27 maggio 2003 nella causa M. [I 862/02], del 19 dicembre

2003 nella causa P. [I 619/02], del 22 gennaio 2004 nella causa S. [534/03]).

Occorre

pertanto verificare se la tossicodipendenza è la conseguenza di un danno alla

salute fisico o mentale di natura patologica preesistente oppure se la dipendenza

è la ragione di un susseguente danno alla salute suscettibilea diminuire la

capacità al guadagno in maniera permanente o di lunga durata. (Pratique VSI

2001 p. 227 consid. 5 e 6).

La

giurisprudenza federale ha inoltre precisato che la terapia e l’integrazione sociale,

per quanto siano auspicabili, non costituiscono tuttavia di per sé dei

scopi per i quali l’AI possa accordare delle prestazioni secondo la legge

(Pratique VSI 2001 consid. 7 p. 228).

Il TFA ha in particolare ritenuto un assicurato di 23 anni, tossicomane ed

eroinomane dall'età di 17 anni - che aveva postulato l'assegnazione di

provvedimenti professionali dell'AI poiché non più in grado di riprendere la

professione iniziata - non invalido ai sensi della legge ed ha di conseguenza

negato il diritto a prestazioni AI (Pratique VSI 1996 pp. 317ss).

Per contro l'alta Corte ha ammesso la presenza dell'invalidità in

una persona dipendente dalla droga già dal suo ventesimo anno d'età - e che al

momento della decisione aveva 37 anni - la quale soffriva di un grave disturbo

della personalità (personalità schizofrenica). Le gravi turbe e la dipendenza

ormai cronica comportavano un'incapacità al lavoro dell'assicurato del 100%,

non più migliorabile né con misure mediche, né professionali. In quel caso,

dopo un apprezzamento totale dell'insieme delle cause e delle conseguenze, il

danno alla salute è stato considerato come malattia, perché la dipendenza,

almeno in modo parzialmente causale, era una conseguenza del disturbo della

personalità. L'assicurato era stato poi posto al beneficio di una rendita AI

(RCC 1992, pp. 180ss).

2.5. Nel

caso di specie, l’Ufficio AI ha provveduto a richiamare agli atti la documentazione

dall’assicurazione malattia del richiedente comprendente numerosi attestati di

incapacità lavorativa. In particolare, in data 27 luglio e 5 ottobre 2004 il

dr. __________, curante dell’assicurato, aveva attestato un’inabilità

lavorativa piena dal 12 maggio 2003 al 31 marzo 2004 e del 50% dal 1. aprile

2004 ponendo la diagnosi di “Tossicodipendenza, alcolismo, epatite C,

epatopatia alcolica” indicando di aver somministrato al paziente antidepressivi

(doc. AI 1-6). Nella sua valutazione del 10 maggio 2004 all’attenzione della

cassa malati di RI 1, il dr. __________, specialista FMH in medicina interna,

ha dal canto suo concluso per un’incapacità lavorativa del 50% per “Politossicodipendenza

con alcolismo cronico, Epatopatia citolitica su infezione HCV, disturbo di

personalità, Lupus erythematodes cutaneo” (doc. AI 1-8). Agli atti figurano

altresì documenti relativi ad accertamenti radiologici eseguiti e concludenti

per la presenza di “epatomegalia, senza lesioni focali; milza omogenea, di

dimensioni nei limiti” (doc. AI 1-12). Emerge altresì che l’assicurato è

stato degente dal 12 aprile al 2 maggio 2003 presso l’OSC di __________ per la

diagnosi di “Sindromi e disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso

di sostanze psicoattive multiple, sindrome da dipendenza” (doc. AI 8-2), e dal

17 novembre al 23 dicembre 2003 e dal 2 gennaio al 13 febbraio 2004 presso l’Ospedale

di __________ (doc. AI 16-6), periodo nel quale il curante dr. __________,

generalista, aveva attestato l’inabilità lavorativa piena per “Tossicodipendenza,

alcolismo, epatite C, epatopatia alcolica” (doc. AI 1-19).

L’Ufficio

AI ha quindi interpellato i sanitari della Clinica psichiatrica cantonale, i

quali, con scritto 24 gennaio 2005, hanno comunicato di non potersi pronunciare

sul grado di abilità lavorativa in quanto le ultime osservazioni sul paziente

risalivano al maggio 2003 (doc. AI 8-1). L’amministrazione si è anche rivolta

al dr. __________, il quale nel suo rapporto medico 21 maggio 2005 ha giudicato

diminuita la sua capacità lavorativa ponendo le seguenti diagnosi con

ripercussioni sulla capacità al lavoro: “Politossicodipendenza (attualmente

sotto cura metadonica), alcolismo cronico, epatopatia citolitica su infezione

HCV, disturbo di personalità, lupus”, precisando che l’insieme di questa

patologia multifattoriale aggravava la situazione riducendo l’abilità

lavorativa del paziente al 50% dal mese di aprile 2004 (doc. AI 13-1). Agli

atti figura anche il rapporto d’uscita del 14 gennaio 2004 relativo alla

degenza presso l’ospedale di __________ nel periodo novembre 2003-febbraio

2004, dal quale emergono quali diagnosi: “Sindrome mista ansioso-depressiva;

nota sindrome di dipendenza da sostanze psicoattive multiple con attuale

consumo episodico di alcol, oppiacei e THC, disturbo di personalità emotivamente

instabile tipo borderline” (doc. AI 16).

Alla luce di questi

atti, il Dr. __________, medico SMR, nel suo “Rapporto medico” del 16 agosto

2005, ha posto quali diagnosi principali “Sindrome e disturbi psichici e

comportamentali dovuti all’uso di sostanze psicoattive multiple; sindrome da

dipendenza F 19.2” oltre a “Epatite C cronica nota da 25 anni; Lupus

eritematodes”, quest’ultima senza influsso sulla capacità lavorativa (doc.

AI 18-1). Il medico SMR ha posto le seguenti raccomandazioni:

"

(...)

Raccomandazioni, proposte SMR

Cantiniere / giardiniere attualmente impiegato presso

comune di __________ con impiego al 70% per motivi aziendali; datore di

lavoro prevede di licenziare l'assicurato.

Come ben risulta dall'anamnesi dell'assicurato vi è

una lunga problematica di abuso di sostanza. Si tratta qui di abuso primario di

sostanze multiple e non di abuso secondario a patologia psichiatrica

maggiore. A conferma di questa valutazione vi è il fatto che l'assicurato sia

stato in grado di svolgere negli ultimi anni diverse attività lavorative

anche in modo regolare. Inoltre in occasione delle ripetute degenze presso la

CPC non è mai stata posta una diagnosi psichiatrica oltre quella dell'abuso

di sostanze.

La presenza di un attuale problema depressivo come

postulato da __________ non è verificabile in presenza di un continuo abuso

con seguente modifica secondaria della psiche dell'assicurato. Disturbi

depressivi secondari a problematica di alcol o altre sostanze hanno di regola

un'evoluzione favorevole dopo sospensione duratura del consumo (3 a 6 mesi).

Considerandi

II continuo abuso massiccio di alcol e altre sostanze

ha portato a problemi sociali (separazione dalla moglie) e all'imminente

perdita del posto di lavoro.

L'attuale inabilità lavorativa (certificata dal

curante malgrado che l'assicurato non si sia presentato per oltre 5 mesi da lui)

è causata in prima linea da problematica di abuso di sostanza e di

problematica sociale ivi correlata. Non si tratta quindi di un danno alla

salute nei sensi dell'AI con seguente incapacità lavorativa.

Procedere: rifiuto di prestazioni in presenza di

problematica di abuso di sostanza primario e problematica sociale correlata.

Assenza di danno alla salute nel senso dell'AI."

(Doc. AI 18-2)

Con provvedimento

del 19 agosto 2005 l’amministrazione ha quindi negato l’attribuzione di una

rendita al richiedente ritenendo che la sua incapacità lavorativa era dovuta

primariamente alle conseguenze dello stato di dipendenza (cfr. consid. 1.1;

doc. AI 19-1).

In sede di

opposizione, l’assicurato ha fatto valere di essere portatore di numerose

affezioni che limitavano la sua capacità lavorativa in maniera importante e

indicando la lista dei medici che, per problemi diversi, l’avevano curato (doc.

AI 20-21). L’assicurato ha ulteriormente precisato la sua situazione in uno

scritto del 12 giugno 2006 nel quale ha riferito di aver perso il posto di

lavoro e di essere iscritto alla disoccupazione (doc. AI 29-1).

Senza esperire

ulteriori accertamenti, l’Ufficio AI ha mantenuto la sua posizione con la

decisione su opposizione del 19 luglio 2006 oggetto del presente ricorso (doc.

AI 30-1; cfr. sopra consid. 1.2).

2.6

Nella

procedura ricorsuale l’assicurato ha nuovamente contestato la decisione di

diniego, censurando il fatto che l’amministrazione avrebbe tenuto conto unicamente

della tossicomania e non delle patologie di ordine psichico e fisico di cui

sarebbe affetto (cfr. sopra consid. 1.3).

Ha inoltre

prodotto un rapporto d’uscita del 23 agosto 2006 in relazione ad una degenza

presso la Clinica __________ di __________ dal 17 aprile al 25 maggio 2006 per

la seguente diagnosi: “sindrome da dipendenza alcolica, attualmente in

astinenza ma in ambiente protetto, sindrome da dipendenza controllata da oppioidi,

disturbo di personalità misto” oltre che “stato dopo tonsillectomia, HCV

positivo” (doc. A3). I medici della Clinica hanno, tra l’altro, affermato:

"

Valutazione,

decorso e proposte:

Il progetto di terapia impostato all'ingresso era

mirato all'entrata in Comunità e al contenimento della sintomatologia ansiosa.

Durante i primi giorni della degenza è emerso un consumo di eroina nella

settimana precedente all'ingresso, confrontato su tale atto il paziente ha

minimizzato l'accaduto e ha chiaramente detto di fare ancora uso di eroina via

parenterale con continuità, anche se non frequente. Al controllo, però le urine

non hanno rilevato tracce di oppioidi per tutto l'arco della degenza, mentre hanno

rilevato della cannabis presente ad un solo controllo. Questi episodi hanno

permesso di confrontare ulteriormente il paziente con la scelta terapeutica

effettuata all'ingresso. Inoltre, il paziente si è mostrato caparbio nella

richiesta continua di congedi al domicilio e incapace di aderire al contratto.

(...)

Il sig. RI 1, dopo vari colloqui con il personale

clinico della struttura, con il personale di __________ e con l'operatrice di

riferimento del Centro __________, ha deciso di proseguire il progetto ambulatorialmente

con la dr.ssa __________, poiché poco motivato alla decisione della Comunità e

non in grado di accettarne le regole. (...)" (Doc. III/2)

L’amministrazione

ha nuovamente sottoposto la pratica al dr. __________ del SMR, il quale, nelle

sue Annotazioni del 22 settembre 2006 ha osservato:

" Attualmente

è a disposizione il rapporto d'uscita completo della clinica __________Da tale

rapporto risulta la presenza di un'importante problematica di abuso di sostanza

(etile, eroina e cannabis).

Pure in occasione della presente degenza non è stata

posta una diagnosi di patologia psichiatrica maggiore quale eventuale causa di

un abuso di sostanza secondario ma è stato unicamente accertata la presenza di

un disturbo di personalità misto, patologia di regola presente sin

dall'adolescenza. L'assicurato è stato dimesso senza terapia psichiatrica

specifica (unicamente sonnifero leggero e vitamine).

II disturbo di personalità ha permesso in passato

all'assicurato di svolgere un'attività lucrativa regolare." (Doc. III/1)

2.7

Va

qui ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio determinante

occorre che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si

fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si

lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti

(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108

consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01],

consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile

1998.

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Per quel

che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della

vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a

favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi

criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.8

Nella

fattispecie, l’Ufficio AI ha sostanzialmente negato l’esi-stenza di

un’affezione rilevante ai sensi della LAI ritenendo l’inabilità dell’assicurato

legata non a una patologia di base psichica, ma all’abuso di droghe e alcool.

Il

ricorrente contesta tale tesi, sostenendo in sostanza che la dipendenza

dall’alcool e dalle droghe non è la causa del suo stato, ma la conseguenza dei

problemi psichici. Sottolinea inoltre gli altri gravi problemi alla salute, in

particolare l’epatite, che lo affliggono.

Questo

TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente

vagliato dall’amministra-zione prima dell’emissione della decisione impugnata,

dopo attento esame degli atti, non può che rilevare come la refertazione medica

agli atti non consenta di addivenire, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante valido nelle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 22 agosto 2000

in re K.B., C 116/00, consid. 2b, pag. 5, STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F.,

C 341/98, consid. 3, pag. 6, STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106

consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag.

468.

consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimeti ivi citati, DTF121 V 47, DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag.

31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), ad una chiara conclusione sulle

effettive condizioni di salute dell'assicurato e sulle relative ripercussioni

invalidanti.

In

effetti, dall’esame degli atti è altamente verosimile che i disturbi psichici e

comportamentali dell’assicurato siano da mettere in relazione con la dipendenza

dalle droghe e dall’alcool. La scarna documentazione all’inserto non permette

comunque di accertare se la tossicodipendenza e la dipendenza

dall’alcool siano la conseguenza di un preesistente danno alla salute psichica

oppure se l’uso di sostanze stupefacenti e di alcol abbia portato ad una

malattia psichica invalidante, che provochi una perdita di guadagno permanente

o di lunga durata (cfr. consid. 2.4).

Del

resto, ripetutamente i medici che hanno avuto in cura il richiedente hanno riferito

di patologie di natura psichica.

In

particolare, risulta dagli atti che già in occasione della degenza dal 12

aprile al 2 maggio 2003 presso la Clinica __________ i medici che l’hanno avuto

in cura avevano riferito di “sindromi e disturbi psichici dovuti all’uso di sostanze

psicoattive multiple” (doc. AI 8-2). Del resto il suo medico curante dr. __________

aveva certificato una prolungata totale incapacità lavorativa dal 12 maggio

2003.

per la diagnosi di “Stato depressivo in paziente tossicodipendente” (doc.

AI 1-25). Inoltre, i medici dell’Ospedale di __________, riferendo di una

degenza dal novembre 2003 al febbraio 2004 (con sospensione durante il periodo

natalizio), hanno posto la diagnosi di “Sindrome mista ansioso depressiva (F

41.

)” oltre che “Disturbo di personalità emotivamente instabile tipo Borderline

(F 60.3)” (doc. AI 16-1) con prescrizione di psicofarmacologia di tipo

antidepressivo (cfr. anche doc. AI 1-20). Antidepressivi sono stati comunque

prescritti anche in seguito, nell’estate e autunno 2004, dai suoi medici

curanti dr. __________ e __________ (doc. 1-6 e 7,19). Nella sua perizia all’assicuratore

malattia del 10 maggio 2004 il dr. __________, spec. FMH in medicina interna, ha

pure riferito della presenza di un disturbo di personalità (doc. AI 1-9). Nel

rapporto medico all’AI del 25 marzo 2005 il dr. __________ ha pure citato la

presenza, fra l’altro, di un “Disturbo di personalità” con ripercussione sulla

capacità lavorativa (doc. AI 13). Anche in occasione dell’ultimo ricovero

presso la Clinica __________ nella primavera 2006 (cfr. doc. III/2 e A3), i medici

hanno riscontrato una marcata sintomatologia ansiosa e di tensione, oltre che

un tono dell’umore fluttuante e un carattere impulsivo ponendo anche la

diagnosi di “Disturbo di personalità misto” (cfr. A/3, III/2).

Del

resto i difficili trascorsi avuti sin dalla più tenera infanzia dal richiedente,

sottolineati nel ricorso, sono elementi a non averne dubbio potenzialmente in

grado di originare disturbi psichici o almeno di interagire sugli stessi.

Ora,

le attestazioni mediche all’inserto non forniscono un'opinione sufficientemente

chiara e motivata in merito all’esatta natura e alla gravità delle affezioni di

natura psichiatrica - né del resto in relazione alle stesse risultano essere

stati esperiti i necessari accertamenti medici - e alla loro incidenza sulla

capacità lavorativa dell'assicurato.

Rilevato

come anche RI 1 stesso abbia ripetutamente ribadito che l’alcolismo e la

tossicodipendenza siano secondari ad un problema psichiatrico (cfr. doc. AI

20-1 e 21-4; cfr. anche I), la documentazione agli atti doveva quindi indurre

l’amministrazione a procedere ad un accertamento di natura psichiatrica atto a

stabilire in maniera convincente l’esistenza o meno di una patologia psichica

di natura invalidante.

Al

riguardo, il dr. __________ del SMR ha in sostanza sostenuto che lo stato

psichico è negativamente influenzato dal persistente abuso di droga e alcool e che

solo dopo un periodo di astinenza di almeno tre-sei mesi si potrebbero valutare

le effettive limitazioni della capacità lavorativa (doc. AI 18-2 e sopra

consid. 2.5). A mente di questa Corte ciò non significa tuttavia che le

affezioni psichiche siano da ricondurre esclusivamente al problema di dipendenza

e quindi negare l’eventuale diritto a prestazioni.

Occorre

invece accertare, conformemente alla giurisprudenza riportata al consid. 2.4,

se la dipendenza da alcool e droghe sia la conseguenza di un’affezione invalidante

o se abbia causato un simile danno alla salute, valutazione che secondo questo

TCA è possibile (cfr. al riguardo: STFA inedita del 2 luglio 2004 nella causa

V., I 141/04, consid. 2.3; del 4 agosto 2003 nella causa I, I 67/03, consid.

2.

; cfr. anche STCA dell’8 febbraio 2006 nella causa D., 32.2005.94).

D’altra

parte gli accertamenti esperiti dall’amministrazione non si possono definire

esaustivi nemmeno per quanto riguarda l’aspetto legato all’epatite cronica di

tipo C (Epatopatia citolitica su infezione HCV, con probabile progressione fibrocirrotica,

cfr. doc,. AI 1-8) di cui soffre l’assicurato, il quale ha ripetutamente sottolineato

che questa patologia risulta molto debilitante causandogli difficoltà digestive,

spossatezza e debolezza. Agli atti figurano infatti solo rapporti relativi ad

accertamenti radiologici (doc. AI 1-12, 8-4) oltre che il parere del curante

attestante l’esistenza di tale patologia e la relativa inabilità lavorativa

(cfr. doc. AI 1-11). Non risulta tuttavia che alcun medico specialista sia

stato interpellato direttamente dall’amministrazione e si sia pronunciato sulla

capacità lavorativa dell’interessato a dipendenza di tale problematica.

Ne

consegue che questo TCA, valutati i pochi atti all’inserto, reputa che nella

specie s’imponevano seri e più approfonditi esami intesi a stabilire in maniera

convincente l’esistenza o meno di una patologia psichica e/o internistica di

natura invalidante.

Visto

quanto sopra, gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché approfondisca

l’aspetto psichico e accerti con la dovuta precisione, conformemente alla giurisprudenza

federale (cfr. consid. 2.4. e 2.7), se la dipendenza dall’alcool sia la conseguenza

di un preesistente danno alla salute psichica oppure se l’uso di alcool abbia

portato ad una malattia psichica invalidante, che ha provocato una perdita di

guadagno permanente o di lunga durata. Parimenti l’amministrazione dovrà predisporre

gli accertamenti del caso al fine di stabilire l’effettiva portata dei disturbi

legati all’Epatite C lamentati dall’interessa-to e l’eventuale valenza invalidante.

In

esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà quindi

nuovamente sull’eventuale diritto alla rendita dell’assicurato, previo esame

dell’eventuale riconoscimento di provvedimenti integrativi professionali.

In

simili condizioni, annullata la decisione impugnata, l'incarto deve essere retrocesso

all'amministrazione perché proceda conformemente a quanto sopra indicato e

renda un nuovo giudizio.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione del 19 luglio 2006 è annullata e gli atti sono rinviati all'Ufficio

AI perché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.8 e renda una nuova

decisione.

2. Le

spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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