32.2006.132
Revisione. Miglioramento della situazione di salute e della capacità lavorativa
19 luglio 2007Italiano100 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2006.132
Data decisione, Autorità:
19.07.2007, TCA
Titolo:
Revisione. Miglioramento della situazione di salute e della capacità lavorativa
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO MISTO DI CALCOLO
REVISIONE DELLA RENDITA
RICONSIDERAZIONE
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 28ter cpv. 2 LAI
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 53 cpv. 2 LPGA
art. 27 agg. 1 OAI
art. 27bis cpv. 2 OAI
art. 88 agg. 2 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.132
FC/sc
Lugano
19 luglio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 settembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 agosto
2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, nata nel __________, dal 1. febbraio 1995 è stata posta al beneficio di una
rendita intera per un grado d’invalidità del 75% in quanto sofferente di “anca
a scatto a destra, stato dopo tractomia dell’anca destra, stato dopo tractopessia
dell’anca destra” (cfr. decisione dell’Ufficio AI del 14 novembre 1995,
doc. AI 17). La prestazione è stata successivamente confermata con provvedimenti
del 14 gennaio 1997 e 17 aprile 2000 (doc. AI 25 e 33)
Nell’ambito
di una nuova procedura di revisione, avviata d’ufficio nell’aprile 2005, dopo
aver interpellato i medici curanti dell’assicurata, fatta esperire una perizia
medica e un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica,
con decisione 6 febbraio 2006 l'amministrazione ha soppresso la rendita
ritenendo intervenuto un miglioramento dello stato di salute e della capacità
lavorativa (sia in ambito domestico che lavorativo) dell’assicurata con un
grado di invalidità del 25% (doc. AI 56-1).
1.2. A
seguito dell’opposizione dell’assicurata, rappresentata dall’avv. __________, con
decisione 24 aprile 2006 l’Ufficio AI ha dapprima respinto la richiesta dell’opponente
intesa a ottenere l’effetto sospensivo dell’opposizione (doc. AI 68) e con decisione
su opposizione 3 agosto 2006 ha confermato la soppressione della rendita
argomentando quanto segue:
"
(...)
7. Nel caso, l'opponente ha contestato
sia l'aspetto medico che economico del caso.
In merito all'aspetto medico, l'incarto ed i documenti
medici prodotti in fase di opposizione sono stati nuovamente sottoposti per
competenza all'esame del Servizio Medico Regionale (SMR), il quale ha avuto modo
di riesaminare nuovamente gli atti dell'incarto. L'esito di tale giudizio ha
tuttavia messo in luce l'assenza di elementi particolari atti ad imporre
all'amministrazione una valutazione diversa rispetto a quella apprezzata
precedentemente. Le conclusioni emerse dalla perizia ortopedica del Dr. __________
del 21 novembre 2005 sono state confermate dal SMR. In merito alle limitazioni
funzionali, il perito ha indicato che l'assicurata può sollevare pesi leggeri
fino a 5 kg, anche sopra il piano delle spalle, mentre è ridotto il
sollevamento fino a 10 kg e nullo quello oltre i 10 kg; è ritenuto normale
l'uso di attrezzi leggeri e di precisione, mentre risulta essere ridotto l'uso
di attrezzi medi e nullo quello di attrezzi da pesanti a molto pesanti; la
rotazione della mano come anche il lavoro a braccia elevate e con rotazione
risulta essere normale; viene ritenuta ridotta la posizione seduta e piegata in
avanti, molto ridotta quella eretta e piegata in avanti come anche la posizione
inginocchiata; nulla la posizione con le ginocchia in flessione; lievemente
ridotta risulta essere la posizione seduta e ridotta quella eretta;
l'assicurata può camminare normalmente per tragitti oltre i 50 metri, mentre la
capacità risulta essere ridotta per tragitti lunghi e molto ridotta la
deambulazione su terreno accidentato, come anche ridotta risulta essere la
capacità di salire/scendere le scale ed esigua quella di salire scale a pioli;
l'impiego delle due mani è ritenuto possibile normalmente, mentre il
bilanciarsi ed equilibrarsi è ritenuto possibile solo in parte.
Il perito incaricato ha quindi valutato un'inabilità
lavorativa totale dell'assicurata nella precedente attività come anche in
quelle pesanti, mentre in attività adeguate al suo stato di salute e consone
alle limitazioni funzionali descritte sopra, con possibilità di alternare la
posizione da seduta a eretta, la capacità lavorativa è stata ritenuta essere
completa. Successivamente alla perizia specialistica, su richiesta del SMR,
il Dr. __________ ha ribadito di ritenere l'assicurata abile in misura normale,
ossia senza limitazioni di rendimento o di orario, in attività rispettose dei
limiti funzionali (cfr. scritto SMR del 06.07.2006 e risposta del Dr. __________
del 17.07.2006). In considerazione di questa perizia specialistica viene rilevata
una capacità di lavoro residua, in precedenza non verificata dall'Ufficio Al.
Ritenuto che l'affezione di cui è portatrice
l'assicurata è stata debitamente esaminata, ne consegue che a questa perizia va
attribuita forza probatoria piena in quanto assolve i presupposti giurisprudenziali
sviluppati dall'Alta Corte (conclusioni logiche, non contraddittorie,
realizzata sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi
concreti non inducono a ritenerle inaffidabili).
Le conclusioni della perizia specialistica sono state
inoltre confermate dal SMR, il quale ha indicato, in merito alla documentazione
medica prodotta in opposizione, che l'argomentazione fornita dal Dr. __________
non apporta elementi obiettivi nuovi né sul piano clinico né su quello degli
accertamenti paraclinici. In effetti, l'artro-RM dell'anca destra del
06.02.2006 da lui prodotta indica un esame senza patologia rilevante. Non viene
descritto un esame clinico.
In conclusione, vengono confermate le valutazioni
mediche relative allo stato di salute non migliorabile. Tuttavia, è stata
rilevata una capacità lavorativa residua in attività adeguate alle limitazioni
funzionali non considerata in precedenza.
8. Ritenute le valutazioni della
capacità lavorativa dell'assicurata emerse dal lato medicoteorico, soprattutto
le limitazioni funzionali descritte, l'Ufficio Al ha potuto definire i
rispettivi gradi d'invalidità parziali tramite rapporto d'inchiesta per casalinghe
per la quota parte di casalinga (valutazione dell'assistente sociale) e
tramite rapporto del Servizio integrazione dell'AI per la quota-parte di salariata
(valutazione del consulente in integrazione professionale AI).
9. Per la quota-parte di casalinga,
giova d'uopo rammentare che vige quale principio generale nelle assicurazioni sociali
l'obbligo di ridurre il danno. Pertanto una persona deve contribuire quanto ragionevolmente
possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro
confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati), ripartendo
meglio il suo lavoro e ricorrendo all'aiuto dei membri della sua famiglia,
nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la
sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità,
della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico (cfr.
Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'AI, stato al 01.01.2004,
n. 3098).
Per l'attività di casalinga, preso atto delle limitazioni
funzionali esposte medicalmente, considerate le indicazioni fornite
dall'assicurata medesima, l'assistente sociale ha osservato un evidente miglioramento
nello svolgimento delle mansioni rispetto alla situazione descritta dieci anni
prima (cfr. rapporto del 29.09.2005 e complemento del 10.01.2006).
(…)
In merito alle risultanze emerse dal rapporto
d'inchiesta giova osservare che la prima inchiesta per casalinghe è stata
svolta il 3 ottobre 1995, allorquando la patologia dell'assicurata era in fase
iniziale. Dieci anni dopo l'assistente sociale incaricata ha correttamente
notato ed evidenziato che vi è stata una modifica nella capacità di svolgere
le mansioni consuete quale casalinqa da parte dell'assicurata con adattamento
alla situazione valetudinaria che ha comportato un miglioramento nello
svolgimento delle mansioni, motivo che giustifica la revisione del caso.
Inoltre, altro motivo giustificante la revisione del caso è la modifica della
tabella di ripartizione delle mansioni ritenuto che la figlia, oggi sedicenne,
non necessita più di cure come nel 1995 (cfr. punto 5.1.6 del rapporto per casalinghe
del 03.10.1995) e quindi l'importanza assegnata alla citata mansione (20%) è
stata ripartita tra le mansioni domestiche rimanenti.
L'assistente sociale incaricata ha quindi valutato una percentuale
d'invalidità parziale per l'attività di casalinga del 31%. Tale grado d'invalidità
è confermato anche con la presente decisione. L'inchiesta domiciliare è stata
compiuta dall'assistente sociale (__________), la quale, conformemente alla
giurisprudenza in materia, dopo avere elaborato in data 29 settembre 2005 e 10
gennaio 2006 una descrizione dettagliata delle condizioni di vita
dell'assicurata e delle sue attività, ha analizzato in maniera circostanziata e
motivata le singole mansioni consuete che l'assicurata può o non può più
svolgere e, tenendo conto delle conclusioni mediche agli atti come pure della
situazione familiare concreta dell'assicurata, ha concluso per un'invalidità
complessiva nell'attività di casalinga del 31%. Come ribadito, la valutazione
degli impedimenti è stata eseguita dopo avere considerato sia le indicazioni
fornite dall'assicurata che le limitazioni funzionali mediche. La valutazione
posta dall'assistente sociale è quindi confermata anche in fase di opposizione,
ritenuto che non dà adito a critiche. A tale valutazione, quindi, può essere
attribuito pieno valore probatorio. Le censure poste con l'opposizione non
inficiano quanto determinato nel rapporto d'inchiesta per casalinghe. Il ripristino
del grado d'invalidità parziale definito con l'inchiesta del 3 ottobre 1995 non
è quindi giustificato in concreto per i motivi precedentemente esposti.
10. In merito alla valutazione della
perdita lucrativa per la quota-parte di salariata, decisivo è definire il più
oggettivamente possibile, tenuto conto delle risultanze mediche, la residua
capacità lavorativa dell'assicurata in un'ottica economica. Infatti,
conformemente ad un principio generale vigente nel diritto delle assicurazioni
sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno intraprendendo
tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo
possibile alle conseguenze di una sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto
la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF
113 V 28 consid. 4a). L'ufficio Al deve sempre verificare se, ed eventualmente
in che misura, la residua capacità lavorativa possa essere sfruttata al meglio
e quale reddito permetterebbe di conseguire con un'attività esigibile.
In merito alla determinazione del reddito ipotetico da
invalido, si possono applicare i salari indicativi (Rilevazione svizzera della
struttura dei salari, RSS) se, dopo l'insorgere del danno alla salute, la
persona assicurata non ha assunto nessuna attività lucrativa o comunque nessuna
attività lucrativa ragionevolmente esigibile (Pratique VSI 1999 p. 51; RCC 1989
p. 485 cons. 3b). In base alla più recente giurisprudenza federale, tali
redditi possono ancora essere diminuiti nella misura massima del 25% e ciò al
fine di considerare quei fattori che nel caso di specie sono suscettibili di
influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le
limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado
di occupazione (cfr. DTF 126 V 75).
Giova osserva, nel caso in esame, che l'assicurata è
stata ritenuta abile al lavoro al 100% in attività adeguata allo stato di
salute a seguito della perizia specialistica, mentre in precedenza l'inabilità
lavorativa totale era riferita unicamente all'attività quale donna delle
pulizie, attività pesante svolta prima del danno alla salute, mentre la
capacità lavorativa residua dell'assicurata in attività adeguate ed esigibili
non è stata esaminata. In tal senso, giusta l'art. 53 LPGA le decisioni e le
decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere
sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente
nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti
in precedenza (cpv. 1). L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni
su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano
manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza (cpv.
2). L'Ufficio Al può riconsiderare la sua decisione se essa è sicuramente
errata perché contraria alle prescrizioni legali o alla giurisprudenza costante
dei tribunali oppure perché si basa su circostanze di fatto inesatte o
incomplete.
11. Preso atto della perizia specialistica,
ritenuto che attività consone allo stato di salute potevano essere svolte in
maniera completa, il Servizio integrazione dell'AI ha ritenuto nel suo rapporto
finale del 27 gennaio 2006, dopo avere considerato lo stato di salute,
segnatamente le limitazioni funzionali dovute al danno alla salute, nonché la
formazione scolastica e professionale dell'assicurata (assenza di diploma e
particolarità delle mansioni svolte in passato), che certe mansioni non
qualificate del settore della produzione industriale (controllo, assemblaggio,
imballaggio,...) e della vendita (all'interno di un chiosco, stazione di
benzina o in un piccolo negozio) erano esigibili. La consulente in integrazione
professionale ha operato una riduzione del 15% al reddito da invalido a causa
della caricabilità ridotta e della scarsa adattabilità dovuta alle limitazioni
funzionali descritte medicalmente. Tale valutazione non è, in casu,
suscettibile di essere messa in discussione da parte dello scrivente Ufficio,
non essendo ravvisabili validi motivi che ne giustifichino la disattenzione.
Dal raffronto tra il reddito ipotetico da sano di
fr. 40'360.- (definito secondo le statistiche salariali redatte
dall'ufficio federale di statistica (RSS) del 2004 per personale femminile non qualificato
(4° rango e 2° quartile), occupato in mansioni semplici e ripetitive, ritenuto
che l'assicurata, non avendo svolto da tempo l'attività di donna delle pulizie,
avrebbe verosimilmente continuato ad operare in attività non qualificate) e
quello da invalido di fr. 34'306.- (reddito ipotetico di fr. 40'360.-
definito tramite le statistiche RSS, 4° rango e 2° quartile, ritenuta una
capacità di lavoro residua del 100% e in applicazione di una riduzione del 15%
come valutata dal consulente in integrazione professionale) emerge un grado
d'invalidità parziale per l'attività lucrativa del 15%.
12. Viene quindi confermata, in fase di
opposizione, la situazione riassunta nella tabella seguente:
attività quota parte limitazione grado
d'invalidità parziale
salariata 38% 15% 5.7%
casalinga 62% 31% 19.22%
grado d'invalidità 25%
(arrotondamento del tasso del 24.92%)
Ritenute quindi le considerazioni del caso,
lo scrivente Ufficio conferma la soppressione del diritto alla rendita
dell'assicurata, essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, minimo
richiesto ex lege per potere beneficiare del diritto a rendita.
In merito all'ulteriore argomentazione posta
dall'opponente inerente ad una diversa ripartizione delle quote-parti, ritenuto
che senza il danno alla salute l'assicurata avrebbe lavorato oggi almeno al
50%, si osserva che seppur modificando in tal senso la tabella, risulterebbe un
grado d'invalidità del 23%." (Doc. A)
1.3. Avverso
la succitata decisione amministrativa l’assicurata, rappresentata dal suo
legale, ha presentato ricorso al TCA postulando la concessione dell’effetto
sospensivo e nel merito il ripristino della rendita. Sostanzialmente la ricorrente
contesta l’intervento di un miglioramento delle proprie condizioni di salute e
nega di essere idonea a riprendere un’attività lavorativa affermando, tra
l’altro, quanto segue:
"
(...)
4.
In sede di opposizione si è reso edotto l'Ufficio circa
un nuovo infortunio occorso alla ricorrente avvenuto successivamente alla
visita medica eseguita dal Dr. __________, e precisamente il blocco articolare
dell'anca destra, avvenuto il 4 dicembre 2005, e per il quale la Signora RI 1 è
stata ricoverata al pronto soccorso dell'Ospedale __________ di __________
(cfr. doc. H prodotto in sede di opposizione).
A seguito del citato infortunio, i dolori che in tempi
recenti erano rimasti controllabili, a condizione che la ricorrente assumesse
quotidianamente quattro dosi di potenti antidolorifici e tre volte a settimana
della morfina, sono tornati ad acutizzarsi fino al punto da costringere la
ricorrente a non più spostarsi di casa, ad assumere ogni giorno del Valium
(oltre ai medicamenti regolari) e della morfina su base giornaliera (cfr. doc.
Fatti
I prodotto in sede di opposizione)!
L'UAI non ha considerato neppure questi rilevanti
elementi di fatto, e ciò nonostante l'assunto dell'art. 88a OAI secondo il
quale, in principio, la nuova "migliorata" situazione personale
dell'assicurato deve essere stata di almeno tre mesi di durata.
5.
Appurato che lo stato di salute in quanto tale della ricorrente
non può certo ritenersi migliorato, ma anzi, alla luce dei recenti avvenimenti,
finanche peggiorato, rimane da verificare se altri motivi, indipendenti dallo
stato di salute dell'assicurata, possano lasciar pensare ad un miglioramento
della sua capacità lavorativa residua.
È quanto ha cercato di fare il Dr. med. __________ nel
suo rapporto specialistico.
Merita anzitutto di essere sottolineato il fatto che
tale rapporto inizialmente neppure menzionava il tasso di occupazione residuo
raggiungibile dalla ricorrente, limitandosi ad affermare (pag. 5, p.to C, 1.1;
sottolineatura nostra):
" Penso che la paziente potrebbe essere
eventualmente reintegrabile in una attività per lavori al banco come montaggio
di piccoli oggetti con la possibilità di alternare la posizione seduta a quella
eretta".
È interessante rilevare come questa frase del medico
specialista aveva condotto l'UAI, nella sua prima decisione del 6 febbraio
2006, a considerare che la capacità lavorativa residua della ricorrente raggiungesse
il 100%.
A seguito dell'opposizione, l'UAI ha chiesto un
chiarimento in tal senso allo specialista, il quale ha confermato che proprio
del 100% si trattava. Ora, volendo lasciare da parte il fatto che comunque
questa posizione è in aperto contrasto con quella assunta da altri due medici
che - al contrario del Dr. med. __________ - hanno in cura la ricorrente da
anni, tale affermazione risulta essere manifestamente contraddittoria.
Infatti, nel suo rapporto medico, il Dr. med. __________,
riferendosi alle funzioni intatte e alla capacità di carico della ricorrente
rileva che è (pag. 4, p.to B, 2.2; sottolineatura nostra):
" Ridotta la
posizione seduta e piegata in avanti, molto ridotta la posizione
eretta e piegata in avanti. (...) Lievemente
ridotta la posizione seduta e ridotta la posizione eretta".
La ricorrente non può dunque garantire un'attività
normale in neanche una delle posizioni elencate dal citato medico. In altre
parole, la capacità lavorativa della ricorrente, in ragione delle posizioni che
essa dovrebbe assumere, non è in nessun caso totale.
Si chiede già sin d'ora di voler ordinare una nuova
perizia specialistica multidisciplinare al fine di determinare con chiarezza
quale sia la percentuale degli impedimenti gravanti la ricorrente.
Ad ogni modo, e ciò indipendentemente dagli esiti della
perizia, si deve sottolineare come in nessun caso l'UAI può giuridicamente
motivare una modifica della capacità lavorativa residua della ricorrente.
Infatti, la consolidata giurisprudenza di questo
Tribunale ha chiaramente stabilito che:
" In ogni
caso, la revisione della rendita di invalidità è possibile unicamente se,
posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione
invalidante è effettivamente mutata.
Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso."
(TCA 18.05.2005, inc.
32.2004.105).
Nel caso di specie, almeno dal punto di vista della
capacità lavorativa residua della ricorrente, la situazione invalidante non è
affatto mutata. Infatti:
- lo stato di salute della paziente
non è migliorato (anzi, semmai è peggiorato);
- nessun ausilio meccanico o altra
innovazione della scienza medica ha permesso alla ricorrente di migliorare la
sua capacità di eseguire qualunque genere di lavoro;
- i lavori immaginati dal perito
medico e dall'UAI come adatti per la ricorrente esistevano già al momento dell'attribuzione
della rendita, non si tratta infatti di nuove professioni in cui la ricorrente
potrebbe divenire attiva; in altre parole se può esercitarle adesso poteva esercitarle
anche allora (circostanza comunque recisamente contestata);
Alla luce della giurisprudenza citata, risulta che, per
quanto concerne la capacità lavorativa residua della ricorrente, la decisione
dell'UAI altro non è se non un nuovo giudizio in merito ad una situazione invalidante
rimasta sostanzialmente immutata.
La radicale sovversione della situazione antecedente
nell'ambito dell'esame della capacità lavorativa residua della ricorrente (dal
100% di inabilità al 100% di capacità) non si giustifica.
L'UAI non può materialmente giustificare la sua
decisione in tal senso. L'incapacità lavorativa della ricorrente rimane dunque
totale.
6.
Altro punto sollevato in sede di opposizione e
completamente disatteso dall'UAI è quello relativo ai dolori che la ricorrente
è costretta a sopportare tutti i giorni. Un conto è quanto essa può fare
"meccanicamente" e un conto è quanto essa può fare senza dover
sopportare dei dolori intollerabili e altamente invalidanti.
Infatti, l'attività fisica continuata che la ricorrente
dovrebbe effettuare nell'ambito lavorativo (trasferte per recarsi al lavoro,
attività sul posto di lavoro) non farebbe altro che acuire i dolori percepiti.
A tutt'oggi la ricorrente deve scaglionare su più giorni
anche i semplici compiti che può ancora effettuare nell'ambito della propria
economia domestica, come ad esempio lo stirare (vedi pag. 2 dell'inchiesta
economica per le persone che si occupano dell'economia domestica del 20 giugno
2005).
In questo senso vale pure la pena mettere in luce un
importante paradosso della decisione impugnata: la ricorrente è costretta a
dividere le circa 4-5 ore settimanali di stiro che effettua per la famiglia
sull'arco dell'intera settimana (circa un'ora al giorno) al fine di sopportare
i dolori, come è stato espressamente riconosciuto dall'Ufficio nelle sue
decisioni, ma sarebbe secondo quest'ultimo in grado di lavorare otto ore al
giorno per quaranta ore settimanali in una fabbrica.
In aggiunta a quanto precede, non si comprende come una
persona costretta ad assumere antidolorifici nelle quantità descritte al
precedente punto 4, nonché della morfina tre volte a settimana e che dorme all'incirca
due ore per notte, possa essere nelle condizioni psico-fisiche necessarie per esercitare
una professione a tempo pieno.
E ciò, lo si ribadisce, unicamente nei periodi
"migliori" ! Perché in periodi come quello attraversato dalla
ricorrente a seguito dell'infortunio del 3 dicembre 2005, che si ripresentano
regolarmente ogniqualvolta alla ricorrente capita un blocco dell'anca, la
stessa non sarebbe comunque in grado di lavorare.
Si segnala da ultimo che l'UAI non ha preso posizione
in merito alla richiesta formulata con l'opposizione di voler procedere anche
ad una perizia psicologica in questo senso. Di conseguenza si chiede che sia
questo Tribunale a volerla ordinare.
7.
Per quanto concerne l'attività di casalinga, vengono
sollevate in questa sede le medesime contestazioni già fatte valere in sede di
opposizione.
Ciò che la ricorrente ha eccepito con l'opposizione, e
che viene ribadito in questa sede, è che l'UAI, in presenza di limitazioni
nella conduzione dell'economia domestica identiche, a quelle
rilevate nella prima inchiesta (la descrizione delle medesime è peraltro
analoga nella maggior parte dei punti dei due rapporti), abbia a torto modificato
la percentuale degli impedimenti.
Deve conseguentemente essere anche qui richiamato il
principio già esposto al precedente punto 5 e la giurisprudenza citata e
nuovamente ribadire che la decisione dell'UAI costituisce, anche su questo punto,
un evidente nuovo giudizio espresso in presenza di una situazione invalidante
rimasta immutata, e come tale contestato.
Le uniche reali modifiche avvenute in merito alla
capacità residua della ricorrente nell'ambito della conduzione dell'economia
domestica sono relative ai seguenti dati di fatto accertati:
- la ricorrente non può più fare
uso della stampella per bilanciarsi a seguito dei problemi alla spalla e alla
cervicale, che incidono negativamente sulla sua capacità;
- la nuova dimora occupata dalla
ricorrente, munita di ascensore, che la facilita negli spostamenti in lavanderia
e per uscire di casa;
- l'utilizzo di un autoveicolo
opportunamente modificato che le permette degli spostamenti un po' più facili.
Ora, mentre l'abbandono della stampella incide
negativamente su tutte le competenze della ricorrente nell'ambito della
conduzione dell'economia domestica, le altre modifiche suscettibili di
migliorare la sua condizione influiscono unicamente sui punti 5.4 (spesa e
acquisti diversi) e 5.5 (bucato, confezione e riparazione indumenti).
Ne discende che per tutti gli altri punti della nuova
inchiesta sulla conduzione dell'economia domestica, modificati rispetto alla
precedente per quanto concerne la percentuale degli impedimenti, la diversa valutazione
effettuata in presenza di una fattispecie non mutata sostanzialmente deve
essere assimilata ad un nuovo - arbitrario - giudizio.
(...)
9.
Si ripropongono in sede di ricorso anche le osservazioni
proposte con l'opposizione in ambito di percentuali di ripartizione fra
attività lavorativa e attività domestica, in quanto nessuna presa di posizione
è presente nella decisione su opposizione.
A mente della ricorrente, le percentuali del 38% per l'attività
lavorativa e del 62% per l'attività domestica considerate nell'ambito della
decisione del 1995 e riutilizzate per la decisione del 2005 andrebbero modificate,
in quanto esse si giustificavano 11 anni or sono vista la tenera età della
figlia della ricorrente, la quale necessitava di una costante presenza della
madre, ma non più ora che la figlia è in gran parte autosufficiente.
Era infatti nelle intenzioni della ricorrente
riprendere, non appena la figlia fosse entrata nel periodo della scolarità obbligatoria,
un'occupazione quantomeno del 50%, fatto peraltro normale nell'ambito del percorso
di vita di una persona in una situazione analoga a quella della ricorrente
(senza invalidità naturalmente).
Si ritiene dunque che delle quote di ripartizione del
50% per l'attività lavorativa e l'attività domestica siano maggiormente
indicate rispetto al mantenimento delle quote del 38% (lavoro) e 62% (casa)
fissate al momento dell'assegnazione della rendita. (...)" (Doc. I)
1.4. Con
osservazioni del 18 settembre 2006 l’amministrazione, confermando la correttezza
della propria decisione, ha postulato la reiezione della domanda di concessione
dell’effetto sospensivo (III).
Mediante
decreto 5 ottobre 2006 il TCA ha respinto la domanda di ripristino dell'effetto
sospensivo. (V)
1.5. Con
risposta del 5 ottobre 2006 l’Ufficio AI ha, nel merito, chiesto la conferma
del provvedimento impugnato facendo ulteriormente valere:
"
Preso atto dell'allegato
ricorsuale, rilevato come il medesimo sollevi in sostanza le stesse obiezioni
già trattate in sede opposizione, lo scrivente Ufficio si limita per
l'essenziale a richiamare il contenuto della propria decisione su opposizione,
postulandone integrale conferma, e formulando le seguenti considerazioni.
In merito agli esami effettuati al momento
dell'erogazione della prima rendita, già nel rapporto medico del 2 giugno 1995
il Dr. med. __________ ha potuto osservare di non escludere la possibilità di
una ripresa lavorativa, dubitando che fossero esigibili lavori pesanti come
quello eseguito prima del danno alla salute.
Tuttavia, la capacità lavorativa residua in attività
adeguate non è stata appurata inizialmente dall'amministrazione, procedendo in
tal senso durante l'ultima revisione d'ufficio (si rileva che non vi sono limiti
di tempo per procedere ad una riconsiderazione).
Per quanto concerne l'aspetto psichico, non sono stati
rilevati agli atti elementi clinici tali da necessitare un accertamento
specialistico, come richiesto dal ricorrente.
Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole
Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente,
respingere il ricorso." (Doc. VI)
1.6. Con
scritto 26 ottobre 2006 la ricorrente, tramite il suo legale, ha dichiarato di
non avere ulteriori richiesta di prove da presentare (VIII). Mediante un
ulteriore allegato dell’8 gennaio 2007 RI 1, assistita dal suo patrocinatore, ha
prodotto copia di un rapporto medico 21 dicembre 2006 riferito ad una degenza presso
l’Ospedale __________ di __________ subita dal 22 novembre all’8 dicembre 2006
a motivo di una sindrome depressiva (X).
In
proposito, l’Ufficio AI, nel suo scritto 30 gennaio 2007 corredato dalle
Annotazioni del medico del Servizio medico regionale dell’AI (SMR) dr. __________
(IIIbis), ha fatto valere quanto segue:
"
Il rapporto medico del
21 dicembre 2006 dell'Ospedale __________ di __________ prodotto nella presente
fase è stato sottoposto al vaglio del Servizio medico regionale dell'AI (SMR).
Dal lato medico si segnala la mancata puntualizzazione
per quanto concerne la "lussazione dell'anca" avvenuta durante la
degenza, che sarebbe stata immediatamente ridotta dalla paziente stessa (pag. 2
del rapporto). In tal senso, il SMR precisa che l'assicurata al massimo
presenta una "coxa saltans", ossia dove il tendine (tratto
iliotibiale) lussa al di sopra del "trocanter major". Quindi, si
tratta di un tendine che si sposta, non di un'anca che lussa (patologia ben
diversa).
Per quanto concerne il lato psichiatrico si rileva che
in occasione della degenza non è stata riscontrata alcuna patologia
psichiatrica maggiore, ma unicamente un abbassamento del morale reattivo. Alla
dimissione è presente una certa fragilità di base associata ad un sentimento di
frustrazione legato alla persistenza dei dolori, alla problematica della figlia
e alla revoca della rendita Al, e non ad una patologia psichiatrica invalidante.
Ritenuto quanto sopra si ritiene, quindi, di dover
insistere nel chiedere la reiezione del ricorso." (Doc. XIII)
Con lettera 9 febbraio 2007 la ricorrente, tramite il suo patrocinatore,
si è nuovamente riconfermata nelle sue allegazioni e domande (XV).
Considerandi
In
ordine
2.1
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (cfr. STFA
del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella
causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del
29.
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre
2000.
nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I
623/98).
Nel merito
2.2
Oggetto
del contendere è sapere se vi è stato un miglioramento della situazione
dell’assicurata giustificante, in via di revisione, la soppressione della rendita
d'invalidità.
2.3
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv.
1.
LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito
ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che
avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992.
p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996.
IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.4
Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di
essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità
di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non
può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se
non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;
RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A
sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in
vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre
2003), precisa:
"
Per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica
s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli
nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei
religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les assurances
sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di
regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se
l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno
parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior
parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio,
op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella
in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.5
Nel
caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei
fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna
applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI
nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1.
gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui
"
Qualora l’assicurato
eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente
nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo
l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità
per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso,
occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della
collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle
mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della
disabilità patita nei due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore
sino al 31 dicembre 2003)
"
Quando si possa
presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività
lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di
un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto
alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata
esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività
lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")
è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V
146.
2.6
Al
fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità,
si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito
verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,
ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato
un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994
pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V
150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109;
Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG
über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en
assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
2.7
Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1.
LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della
grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o
d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi
invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 3.
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener
conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso
perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione
con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio
1991.
nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994
nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che
le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una
modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto,
ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In
ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente
alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è
effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta
sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC
1987.
pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non
pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid.
2.
con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op.
cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 258).
2.8
Nell’evenienza concreta, l'assicurata era stata messa al
beneficio di una rendita intera, per un’inabilità al lavoro del 75%, in quanto
affetta da problemi all’anca (“Anca a scatto destra con stato dopo tractopessia”;
provvedimento del 14 novembre 1995, doc. AI 17). La decisione
dell’amministrazione si è fondata sulla documentazione medica acquisita agli
atti e segnatamente sul rapporto medico all’Ufficio AI del medico curante della
richiedente, dr. __________, generalista, il quale in data 20 giugno 1995 aveva
attestato una totale inabilità lavorativa a decorrere dal mese di febbraio 1994
a dipendenza delle diagnosi di “Stato post op 2 x per coxa saltans a dx
oltre a Sindrome lombosciatalgica dx con minima paresi peroneo lungo dx”
(doc. AI 9-3). Nel suo rapporto medico del 19 luglio 1995 il prof. dr. __________,
ortopedico, aveva dal canto suo attestato una totale inabilità per “Anca a
scatto a destra” oltre che per stato dopo tractopessia all’anca destra
(doc. AI 10-2). Esperita inoltre l’inchiesta domiciliare il 26 settembre 1995 -
concludente per una limitazione complessiva del 56% (doc. AI 12-10) -,
l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata una rendita di invalidità intera
per un grado di invalidità del 75%. La concessione della prestazione è stata in
seguito confermata con provvedimenti 14 gennaio 1997 (doc. AI 25-1) e 17 aprile
2000.
(doc. AI 33-1) sulla base dei rispettivi rapporti medici del dr. __________
confermanti le note diagnosi e l’inabilità totale della paziente (doc. AI 24-1,
32-1).
Avviata
nell’aprile 2005 una nuova procedura di revisione, preso atto del questionario
compilato in data 13 aprile 2005 dall’assicurata per la quale il suo stato di
salute era rimasto invariato (doc. AI 43-1), l’Ufficio AI ha interpellato il
medico curante dell’assicurata, dr. __________, il quale in data 7 giugno 2005
ha affermato che la situazione dell’assicurata era sostanzialmente immutata
ritenendo giustificata l’assegnazione della rendita (doc. AI 45-1).
L’amministrazione ha affidato mandato di esperire un’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica all’assistente
sociale, la quale, con rapporto 29 settembre 2005, ha evidenziato “un
evidente miglioramento” nella situazione dell’assicurata, la quale aveva
nel frattempo abbandonato l’uso delle stampelle, lamentava meno dolori e
incontrava minori difficoltà nello svolgimento delle faccende domestiche, ragione
per cui era auspicabile l’effettuazione di un accertamento medico prima di
procedere ad una valutazione dell’incapacità in ambito domestico (doc. AI 48-5).
Su mandato dell’amministrazione, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, ha effettuato una perizia datata 21 novembre 2005 nella quale,
posta la diagnosi di “Anca a scatto destra. Stato dopo duplice intervento
per anca a scatto a destra con cattivo risultato”, ha concluso quanto
segue:
"
(...)
5.
Valutazione e prognosi
Si tratta di una paziente che dopo 5 mesi di lavoro in __________
improvvisamente ha manifestato dapprima problemi alla schiena e dopo alcuni
mesi è stata reperita un anca a scatto di origine non chiara. Operata 2 volte a
__________ e all'Ospedale __________ il risultato è stato cattivo. La paziente
è stata valutata anche presso la Clinica __________ e presso l'Ospedale a __________
dove non si è giunti ad una diagnosi conclusiva. La paziente è particolarmente
handicappata. Nonostante tuttavia 12 anni di problemi all'anca destra non ho
trovato nessuna diminuzione della massa muscolare della gamba destra rispetto
alla sinistra cosa che trovo perlomeno strana.
Sicuramente da ulteriori provvedimenti
medico-chirurgici non ci si potrà ottenere un sostanziale miglioramento. Direi
quindi che la situazione è ormai stabilizzata.
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO
1.
Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute
ai disturbi constatati
● a livello psicologico e mentale
Non a me note.
● a livello fisico
La paziente è limitata nel sollevamento dei pesi, nella
deambulazione e nell'assunzione di particolari posizioni sia inginocchiata che
eretta.
● nell'ambito sociale
Non a me note.
2.
Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale
2.1
Come si ripercuotono i disturbi sull'attività
attuale dell'assicurato?
L'assicurato non è più abile all'attività di donna di
pulizia.
2.2
Esatta descrizione delle funzioni intatte e della
capacità di carico
La paziente può sollevare pesi leggeri fino a 5 kg
normalmente. Ridotto il sollevamento di pesi fino a 10 kg. Nullo il
sollevamento di pesi oltre 10 kg. Può sollevare normalmente pesi oltre i 5 kg
sopra il piano delle spalle.
Può normalmente usare attrezzi leggeri e di precisione.
Ridotto l'uso di attrezzi medi. Nullo la possibilità di utilizzare attrezzi
pesanti e molto pesanti. Normale la rotazione della mano. Normale il lavoro a
braccia elevate e con rotazione. Ridotta la posizione seduta e piegata in
avanti, molto ridotta la posizione eretta e piegata in avanti. Molto ridotta la
posizione inginocchiata. Nulla la posizione con ginocchia inflessione.
Lievemente ridotta la posizione seduta e ridotta la
posizione eretta. Può camminare normalmente per tragitti oltre i 50 metri.
Ridotta per tragitti lunghi. Molto ridotta la deambulazione su terreno
accidentato. Ridotto il salire e scendere le scale. Esigua la possibilità di
salire scale a pioli. L'impiego delle 2 mani è possibile normalmente. Solo in
parte la possibilità di bilanciarsi ed equilibrarsi.
2.3
L'attività attuale è ancora praticabile?
No.
2.7
Da quando esiste una limitazione della
capacità di lavoro dal lato medico di almeno il 20%?
Dal 11.2.1994.
2.8
Qual è stato in seguito lo sviluppo
della limitazione della capacità di lavoro?
La paziente non ha più ripreso alcuna attività
lavorativa.
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
1.
E' possibile effettuare provvedimenti
d'integrazione? Ve ne sono in
Corso? Ne sono previsti?
Sì,
1.1
Se sì, la preghiamo di descrivere il piano di
riabilitazione
Si tratta di una giovane paziente che ha problemi
soprattutto nella deambulazione e a mantenere a lungo la posizione seduta e la
posizione eretta. Penso che la paziente potrebbe essere reintegrabile eventualmente
in una attività per lavori al banco come montaggio di piccoli oggetti con la
possibilità tuttavia di alternare la posizione seduta a quella eretta.
2.
E' possibile migliorare la capacità di lavoro
sul posto di lavoro attuale?
No.
3.
L'assicurato è in grado di svolgere altre
attività?
Si tratta di una paziente con un grado di invalidità
del 75% con una scarsa formazione scolastica senza nessun diploma che secondo
me potrebbe essere reinserita soltanto come operaia nel montaggio di piccoli
oggetti con la possibilità tuttavia di alternare la posizione seduta e quella
eretta." (Doc. AI 51)
Preso atto della perizia medica, l’assistente sociale ha nuovamente
esperito l’inchiesta al domicilio dell’assicurata quantificando nel suo
rapporto del 10 gennaio 2006 una limitazione complessiva nello svolgimento
delle faccende domestiche del 31%, con le seguenti conclusioni:
" (...)
5.
ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità
5.1
Conduzione
dell'economia domestica
pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza
assegnata
5.
percentuale
degli impedimenti
0.
percentuale
di invalidità
0.
Organizza e programma
senza alcuna difficoltà l'economia domestica.
5.2
Alimentazione
preparazione
dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza
assegnata
40.
percentuale
degli impedimenti
20.
percentuale
di invalidità
8.
Dalle considerazioni del perito si possono ritenere
giustificate le difficoltà nel rigoverno a fondo della cucina ma non le altre
indicazioni fornite dall'assicurata. Sia l'attività culinaria che il rigoverno
quotidiano consentono l'alternanza delle posture e non richiedono sforzi
particolari (sollevamento di pesi o inginocchiamenti). Di qui la percentuale
proposta.
5.3
Pulizia dell'appartamento
rispolvero,
pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza
assegnata
20.
percentuale
degli impedimenti
70.
percentuale
di invalidità
14.
Le pulizie della casa, soprattutto quelle a fondo, sono
certamente controindicate: presuppongono flessioni ripetute del busto in cui il
perito ha ravvisato scarse possibilità. Ci si può attendere tuttavia che la
signora si faccia carico delle operazioni più leggere, lo spolvero al piano, il
riordino, la pulizia delle vaschette; nel cambio delle lenzuola deve essere
aiutata almeno in parte (nell'infilare i fix per esempio).
5.4
Spesa e acquisti
diversi
compresi
pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza
assegnata
10.
percentuale
degli impedimenti
20.
percentuale
di invalidità
2.
La signora dispone tuttora del proprio mezzo che
utilizza regolarmente per acquisti di lieve entità e semplici commissioni. La
sua autonomia in questo ambito dunque è buona. Per quello che concerne i pesi
si può ammettere una parziale collaborazione da parte del marito (peraltro
dovuta quale componente del nucleo familiare), ma solo con i carichi veramente
pesanti (bottiglieria ad es.); tenendo conto delle indicazioni del perito, la
signora è in grado di occuparsi del trasporto di merci nel caso siano ben
distribuite. Con siffatte considerazioni mi limito a proporre una incapacità
del 20% e non superiore.
5.5
Bucato, confezione e
riparazioni di indumenti
lavare,
stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza
assegnata
20.
percentuale
degli impedimenti
20.
percentuale
di invalidità
4.
Non poter disporre di un proprio elettrodomestico è
senza dubbio limitante visto che il cambio delle lavatrici deve essere fatto
rapidamente; si può dunque giustificare la collaborazione nel trasporto della cesta.
Nello stiro non si ravvedono grossi impedimenti, sia nelle indicazioni
dell'assicurata che in quelle del perito: la distribuzione del lavoro sull'arco
della settimana si rivela un'ottima soluzione e consente alla signora di essere
sufficientemente autonoma. Si ammette unicamente una percentuale minima per
minor rendimento.
5.7
Diversi
cura
delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,
creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza
assegnata
5.
percentuale
degli impedimenti
60.
percentuale
di invalidità
3.
Nonostante le indicazioni mediche che sconsiglierebbero
le attività di questo genere la signora continua a recarsi nell'orto e, pur
evitando le operazioni più pesanti, riesce a eliminare erbacce e raccogliere ortaggi.
Ritengo comunque che il suo contributo possa essere minimo e il rendimento
ridotto, appunto, come viene indicato dal medico.
Valutazione
dell'assistente sociale
totale
delle attività
100.
%
percentuale
di invalidità
31.
%
(Doc. AI 52-1+2)
L’Ufficio AI ha quindi interpellato la consulente per l’integrazione
professionale, la quale, nel suo rapporto 27 gennaio 2006, ha tra l’altro
concluso quanto segue:
" (…)
Calcolo CGR -
senza (ri)formazione specifica
Considerando un reddito ipotetico di fr. 40'360.-,
una capacità di lavoro residua del 100% e applicando una riduzione del 15%
per la caricabilità ridotta e per la scarsa adattabilità dovuta alle
importanti limitazioni funzionali, secondo le statistiche RSS teoriche (4°
rango e 2° quartile), risulta un reddito da invalido di fr. 34'306.-- e una capacità
di guadagno residua del 85%.
(...)" (Doc. AI 55-1+2)
Alla luce di questi accertamenti con decisione 6 febbraio 2006 l’Ufficio
AI ha soppresso la rendita all’assicurata motivando, tra l’altro, quanto segue:
"
(...)
Esito degli accertamenti:
● Nel caso concreto, lei risulta
beneficiaria di una rendita intera (grado del 73%) con effetto dal 01.02.1995,
assegnatale in considerazione dell'incapacità lavorativa riscontrata allora
nell'ambito della conduzione dell'economia domestica e nello svolgimento di
un'attività lucrativa non qualificata.
● Nel corso del mese di aprile 2005
è stata avviata d'ufficio la procedura di revisione, come impone periodicamente
la vigente ordinanza federale, ed è stato ravvisato un sostanziale
miglioramento dello stato di salute, nonché della sua capacità lavorativa, sia
a livello casalingo che a livello lucrativo. Tali constatazioni poggiano
sull'accertamento medico peritale effettuato dal Dr. __________ e sull'inchiesta
domiciliare messa in atto dall'assistente sociale dell'ufficio Al.
La documentazione medico-specialistica
acquisita agli atti, oggettiva tuttora una completa inabilità lavorativa
nell'attività di ausiliaria di pulizia svolta in passato ma, allo stato
attuale, lei potrebbe essere reintegrabile in un'attività per lavori al banco,
come montaggio di piccoli oggetti, con la possibilità tuttavia di alternare la
posizione seduta a quella eretta.
Tenuto conto delle limitazioni funzionali
dovute al danno alla salute e del suo percorso socio professionale (assenza di
un diploma e particolarità delle mansioni svolte in passato), risultano
esigibili varie mansioni non qualificate del settore della produzione
industriale (controllo, assemblaggio, imballaggio,...) e della vendita (all'interno
di un chiosco, stazione di benzina o in un piccolo negozio).
Nel suo passato professionale lei ha sempre
svolto attività non qualificate e presumibilmente in assenza del danno alla
salute avrebbe continuato ad operare in queste mansioni. In tali attività
avrebbe potuto conseguire un reddito pari a Fr. 40'360.00 (secondo le
statistiche salariali redatte dall'ufficio federale di statistica (RSS), anno
2004). Confrontando questo reddito con quello realizzabile in attività
confacenti il suo stato di salute, pari a Fr. 34'306.00 (secondo statistiche
RSS, categoria 4, quartile 2, considerando una capacità di lavoro residua del
100% e applicando una riduzione del 15% per la caricabilità ridotta e per la
scarsa adattabilità dovuta alle importati limitazioni funzionali), risulta una
perdita di guadagno del 15%.
Secondo i nostri accertamenti, la
limitazione nel compimento delle mansioni nell'ambito della propria economia
domestica ammonta al 31 %.
Nei due settori risulta pertanto il seguente grado
d'invalidità:
Reddito annuo esigibile:
senza invalidità CHF
40'360.00
con invalidità CHF
34'306.00
Perdita di guadagno CHF
6'054.00 = Limitazione del 15%
Attività Quota parte Limitazione Grado
d'invalidità parziale
Salariata 38% 15% 6%
Casalinga 62% 31%
19%
Grado d'invalidità
25%
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il
diritto alla rendita non esiste.
Considerato tuttavia, che lei è assente dal mondo del
lavoro da molti anni e che il suo inserimento è possibile in settori specifici,
rimaniamo a disposizione per valutare l'eventuale diritto ad un aiuto da parte
del servizio di collocamento Al, qualora dovesse essere interessata a questo
tipo di prestazione." (Doc. AI 56-2)
2.9
Nell’opposizione
13.
marzo 2006 l'assicurata ha contestato le conclusioni dell’amministrazione
sostenendo in sostanza di essere incapace al lavoro in misura superiore di
quanto accertato dall’Ufficio AI (doc. AI 62).
In data 20 febbraio 2006 il dr. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, ha sottolineato un peggioramento delle condizioni della paziente e
allegato referti radiologici e relativi ad un consulto presso il Kantonspital
di __________ (doc. AI 57). In un ulteriore scritto del 9 marzo 2006 il
sanitario ha ulteriormente affermato:
"
Torno a scrivere in
quanto la paziente a margine mi ha comunicato che non avete cambiato la vostra
posizione riguardo alla vostra decisione di diminuire la rendita che la stessa
percepisce.
Per poter sopportare i dolori la paziente deve
assumere, da dicembre 2005:
- 4 mg di Valium tutte le sere
- 2 mg di Valium ogni mattina
come pure, quando i dolori sono insopportabili,
morfina.
Da 15 giorni a questa parte prende morfina
giornalmente.
Resto quindi sorpreso che questa paziente possa essere
considerata in miglioramento. Ribadisco che la situazione clinica della
paziente è in peggioramento e non certo migliorata." (Doc. AI 62-24)
Agli atti sono stati ancora versati referti radiologici oltre che certificati
del dr. __________, spec. FMH in neurologia, del 13 e 29 luglio e 9 settembre
2004, un rapporto relativo ad una visita - il 4 dicembre 2005 - al Pronto
Soccorso dell’Ospedale di __________ per “blocco articolare dell’anca destra in
paziente nota per instabilità dell’articolazione coxo-femorale” (doc. AI 62).
Nelle sue annotazioni del 26 aprile 2006, il medico SMR dr. __________,
prendendo posizione sulla documentazione prodotta, ha dal canto suo affermato:
"
Trattasi di
opposizione
Vedi il riassunto della sig.na __________ (30.03.2006).
In data 13.03.2006 viene inoltrata formale opposizione
a nome dell'A, contro la decisione dell'UAI del 06.02.2006 di sopprimere il
diritto alla rendita, giusta l'applicazione del metodo misto, ev. aiuto al collocamento
se richiesto.
Come corredo a tale opposizione, come nuova
documentazione, vengono prodotti 2 rapporti del Dr. __________, MC dell'A.
L'altra documentazione medica allegata era già stata presa in considerazione
nella perizia ortopedica del Dr. __________ (15.11.2005).
20.02
, II Dr __________ è del parere che l'A non è
assolutamente da considerare migliorata bensì stabile e suscettibile a
peggioramento. Di conseguenza la diminuzione della rendita dal 75 % al 25 % non
è giustificata. Come prova di ciò, allega un'artro-RM dell'anca dx
(07.02.2006), che mette in evidenza una leggera degenerazione del labbro
acetabolare dx, che non è staccato ma che produce un possibile leggero impingement
coxo-femorale dx.
Inoltre artro-RM dell'anca dx senza patologia
rilevante.
09.03
, il Dr. __________ conferma il suo dissenso
concernente la soppressione della rendita Al, negando che l'A possa essere
considerata in miglioramento e ribadisce che la situazione clinica è in
peggioramento e non certo migliorata. Come prova di queste sue affermazioni, il
medico cita i medicamenti che l'A deve prendere per poter sopportare i dolori.
(4 mg Valium tutte le sere, 2 mg Valium ogni mattina, morfina giornalmente da
15.
giorni).
15.11
, perizia ortopedica presso il Dr. __________Diagnosi: - Anca
a scatto destra
- Stato dopo duplice
intervento per anca a scatto a destra con cattivo risultato.
Constatazioni obiettive: Flessione anca dx 50 gradi; extra- intra-rotazione
20-0-20; abadduzione 50-0-40.; tutti i movimenti sono dati per fortemente
dolenti e soprattutto l'A teme moltissimo che l'anca si lussi. Assenza di
atrofia muscolare agli arti inferiori bilateralmente. Alla prova di Lasègue vi
è dolore già ad una estensione di 30 gradi. Alla richiesta di alzare la gamba
spontaneamente dal lettino questa si alza soltanto di pochissimi gradi. Il
Lasègue in posizione seduta risulta completamente negativo. I riflessi sia
patellari che achillei sono medio-vivaci. Nessun disturbo della sensibilità
periferica.
Valutazione e prognosi: Nonostante la lunga evoluzione dei problemi all'anca
dx (12 anni) il perito non ha trovato nessuna diminuzione della massa muscolare
della gamba dx rispetto alla sin, cosa che trova perlomeno strana. Sicuramente
da ulteriori provvedimenti medicochirurgici non ci si potrà ottenere un
sostanziale miglioramento. Secondo lui la situazione è ormai stabilizzata.
Conseguenza sulla capacità di lavoro: l'A è limitata nel sollevamento dei pesi,
nella deambulazione e nell'assunzione di particolari posizioni sia
inginocchiata che eretta, a mantenere a lungo la posizione seduta e la
posizione eretta. L'A non è più abile all'attività di donna di pulizia.
Vengono descritte le funzioni intatte e la capacità di
carico (vedi 2.2, p. 4).
Conseguenze sulla capacità d'integrazione: l'A potrebbe essere reintegrabile eventualmente
in un'attività per lavori al banco come montaggio di piccoli oggetti con la
possibilità tuttavia di alternare la posizione seduta a quelle eretta.
In conclusione
L'attuale calcolo del grado di IL si è basato sulle
conclusioni
a) dell'ultima inchiesta casalinga
(29.09.2005), che ha potuto notare un evidente miglioramento rispetto alla
situazione descritta alla prima inchiesta del 1995,
b) della perizia del Dr. __________
(15.11.2005), il quale ha ritenuto una totale inabilità nella professione
abitualmente esercitata di addetta alle pulizie ma abile in attività che
rispettino i limiti funzionali da lui descritti.
c) del complemento dell'inchiesta casalinga
(10.01.2006), che apprezza delle limitazioni globali pari al 31 %.
d) delle conclusioni della CIP, che stabilisce una CGR
del 85 %
Applicando il metodo misto si arriva ad una IL totale
del 25 %.
L'argomentazione fornita dal Dr. __________ non apporta
elementi obiettivi nuovi né sul piano clinico né su quello degli accertamenti
paraclinici. In effetti, l'artro-RM da lui prodotta parla di un esame senza patologia
rilevante. Inoltre non viene descritto un esame clinico ma soltanto riportate
le lamentele dell'A. Inoltre la terapia assunta dalla paziente per poter
sopportare i dolori presenti non sembra adeguata. Il medico cita delle
benzodiazepine (valium) e derivati morfinici, senza accennare alla prescrizione
di anti-infiammatori e analgesici o fisioterapia.
La perizia del Dr. __________ non presta a discussione.
Prende in considerazione i dati anamnestici, il decorso e lo sviluppo della
malattia, i risultati delle terapie, i dati soggettivi forniti dall'A e le
constatazioni obiettive da lui messe in evidenza. Ne trae in modo logico le
conseguenze sulla CL, che possono essere integralmente accettate." (Doc.
AI 69-1+2)
In
data 6 luglio 2006 il dr. __________ del SMR si è nuovamente rivolto al dr. __________
formulando il seguente quesito:
"
Per evitare malintesi necessito
ancora una precisazione da parte sua nel presente caso (perizia sua del
21.11
): l’attività rispettosa dei limiti funzionali risulta esigibile in
misura normale, ossia al 100% o vi sono da prendere in considerazione delle
limitazioni (rendimento/orario)." (Doc. AI 72-1)
Il
dr. __________, nella sua risposta del 17 luglio 2006, ha affermato quanto
segue:
"
Egregi signori, prendo posizione in
seguito alla vostra richiesta del 6.7.06. Ritengo che per una attività
rispettosa nei limiti funzionali la paziente può essere giudicata abile in
misura normale ossia senza limitazioni di rendimento o di orario” (Doc. AI 73-1)
Con
la decisione su opposizione del 3 agosto 2006, l’ammini-strazione, concludendo
per un grado di invalidità globale del 25%, ha respinto l’opposizione e in
sostanza confermato il precedente provvedimento (doc. AI 74; cfr. consid. 1.2).
2.10
Al
fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI, appurato come
l’assicurata avesse interrotto l’attività lavorativa precedentemente esercitata
per motivi di salute, l’ha considerata salariata nella misura del 38% e
casalinga per il restante 62% applicando il metodo misto.
A questa
suddivisione va data piena conferma.
Emerge
infatti dall’inserto che l’assicurata, prima del sopraggiungere dei problemi di
salute nel 1994, lavorava come donna delle pulizie nella misura di 16 ore settimanali
corrispondente ad un grado di attività del 38% (cfr. doc. AI 6-1).
L’amministrazione ha inoltre rettamente ritenuto che l’assicurata, se non fosse
subentrato il pregiudizio alla salute, avrebbe continuato a lavorare in questa
misura. Del resto tale suddivisione non è mai stata contestata dall’assicurata
né all’epoca della prima procedura sfociata nell’attribuzione della rendita né
nelle successive procedure di revisione.
Quanto all’allegazione ricorsuale per la quale detta ripartizione
sarebbe ora suscettibile di modifica nel senso di ripartire la percentuale fra
attività lavorativa e mansioni domestiche in 50% cadauna, considerato come la
figlia, nata nel 1990, non necessiterebbe più di accresciute cure da parte
della madre, la stessa, aperto il tema della sua ammissibilità, non risulta comunque
rilevante ai fini del contendere per i motivi che verranno esposti al consid.
2.15
che segue.
2.11
Al
considerando 2.8 sono state esposte le circostanze che giustificarono, nell’iniziale
procedura sfociata nel provvedimento del 14 novembre 1995, l’assegnazione
all’assicurata di una rendita intera di invalidità.
Si
tratta ora di esaminare la situazione esistente nell’agosto 2006 (momento in
cui è stata emanata la decisione su opposizione impugnata) e di valutare se,
nel frattempo e rispetto all’epoca di concessione della prestazione, le
condizioni di salute della ricorrente o le conseguenze delle stesse sulla sua capacità
lavorativa siano migliorate a tal punto da giustificare la soppressione della
rendita di invalidità.
Chiamata
a pronunciarsi, questa Corte ritiene che siano adempiute le condizioni per
procedere a una revisione della rendita di invalidità sulla base dell’art. 17
LPGA.
In
proposito, occorre evidenziare che è pur vero che, secondo la giurisprudenza,
un motivo di revisione deve chiaramente emergere dall’incarto (cfr. STFA del 12
ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in Plädoyer 1/06, p. 64s. e i
riferimenti ivi menzionati). Le norme sulla revisione non possono in effetti
costituire il fondamento giuridico per un riesame senza condizioni del diritto
alla rendita (R. Rüedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur
namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauser/Schlauri [Hrsg.],
Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo 1999, p.
15).
Nella
concreta evenienza la documentazione medica che l’amministrazione ha acquisito
nell’ambito della procedura di revisione testimonia di uno stato di salute rimasto,
quanto a diagnosi e stato delle patologie, sostanzialmente invariato rispetto a
quello che, nel 1995, aveva determinato il riconoscimento della rendita intera.
Tuttavia, lo svolgimento dell’inchiesta al domicilio ha potuto appurare
che rispetto alla situazione accertata al momento dell’erogazione della
rendita, nel 1995, era rilevabile un sostanziale miglioramento dell’inabilità
in ambito domestico. Con pertinenza l’amministrazione ha evidenziato in
proposito che all’epoca della prima inchiesta domiciliare, effettuata il 26 settembre
1995, la patologia dell’assicurata - e meglio la “coxa saltans” all’anca destra
con coinvolgimento della colonna vertebrale – si trovava nella sua fase
iniziale e, quindi, decisamente severi erano i relativi impedimenti causati
all’assicurata nello svolgimento dell’attività lucrativa e nell’espletamento
delle proprie mansioni domestiche (cfr. doc. AI 12-7). In sede di accertamento
domiciliare del 29 settembre 2005/10 gennaio 2006 si è per contro potuto
constatare non solo una diminuzione della sintomatologia dolorosa ma anche l’avvenuto
adattamento alla situazione valetudinaria con conseguente rilevante miglioramento
della capacità di svolgere le mansioni domestiche. Inoltre, è stato pure
giustamente fatto osservare che rappresenta pure una modifica della situazione
rispetto all’inchiesta eseguita nel 1995 l’importanza assegnata alla voce “cura
dei figli” considerato come la figlia della ricorrente, nata nel 1990,
necessita – peraltro per espressa ammissione dell’interessata - di minori cure
da parte della madre.
Nel complesso, il miglioramento subentrato si è tradotto in una
diversa valutazione delle limitazioni complessive in ambito domestico dell’ordine
– tutt’altro che irrilevante - del 35% (56% nel 1995 e 31% nel 2006).
Ribadito come per costante giurisprudenza le rendite AI sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di
salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di
salute è rimasto invariato, ma le sue conseguenze sulla capacità di guadagno
hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28
giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V
30; cfr. sopra consid. ), nella specie l’Ufficio AI era quindi autorizzato a
procedere a una revisione sulla base dell’art. 17 LPGA.
Va
comunque precisato che nella specie anche i presupposti per procedere ad una
riconsiderazione giusta l’art. 53 cpv. 2 LPGA della decisione formale del 14 novembre
1995, come ha sostenuto l’amministrazione nella sua risposta al TCA del 5 ottobre
2006.
(VI), sarebbero pure dati. L’Ufficio AI, riferendosi all’epoca della concessione
della rendita intera, ha infatti di fatto sostenuto che il fatto di non aver
svolto i necessari esami dal punto di vista economico non aveva permesso di
determinare che già a quel momento non vi era diritto a prestazioni AI e quindi
che la decisione era errata.
Ora,
i principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale
sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati
concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. STFA del 12 marzo 2004
nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 marzo 2004 nella
causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I
133/04, consid. 1.2.).
L'art.
53.
LPGA prevede che:
"
Le decisioni e le decisioni su
opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a
revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti
rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in
precedenza.
(cpv. 1)
L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle
decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che
erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
(cpv. 2)
L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una
decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino
all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso." (cpv. 3)
Conformemente a un principio generale valido per il diritto delle
assicurazioni sociali, l'amministrazione può riconsiderare una decisione
cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo
giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha
un'importanza rilevante (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03;
STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003
nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003 nella causa S., C 307/01;
STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV
Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N.
37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR
1997.
ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).
Per
giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è
manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente
al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi
in vigore a quel momento (DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e i riferimenti ivi citati).
Mediante
la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,
rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei
fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di
principio una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc).
Una
decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base
di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni
fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato
(DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).
Ciò
è segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità
in violazione del principio della priorità della riformazione professionale
sulla rendita (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa P., I 559/02).
Per
contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della
prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un
potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la
decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di
diritto (STFA del 13 agosto 2003 nella causa P., I 790/01, consid. 3).
In
una sentenza del 13 luglio 2006 nella causa L., I 406/05, consid. 6, l’Alta
Corte ha dichiarato manifestamente errata la decisione formale mediante la
quale l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di
invalidità per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur,
presentava una inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del
reddito). Secondo il TFA, l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare se
l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività
sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa
residua.
Nel
caso di specie, così come già rilevato al considerando 2.8., l’Ufficio AI ha
basato la propria decisione di concedere all’assicurata una rendita intera di
invalidità, sulle indicazioni contenute nel rapporto medico 20 giugno 1995 del
dr. __________ e allegati (doc. AI 9) e quello del 19 luglio 1995 del prof. dr.
__________ (doc. AI 10), nonché sulle risultanze dell’inchiesta economica a
domicilio esperita il 26 settembre 1995 dall’assistente sociale (doc. AI 12).
Ora, l’esame di questi atti evidenzia che l’amministrazione ha concesso la
prestazione alla richiedente, che era parzialmente attiva professionalmente,
limitandosi a considerare le sue limitazioni nello svolgimento dell’attività
lavorativa di donna delle pulizie evidenziate dal suo medico curante dr. __________
il 20 giugno 1995, il quale aveva comunque precisato di non poter escludere una
ripresa lavorativa, almeno in un’attività non pesante (cfr. doc. AI 9-3). Dal
canto suo il prof. Dr. __________, nel rapporto all’Ufficio AI del 19 luglio
1995, rilevato il decorso post operatorio senza problemi e come alla visita
dell’11 luglio 1995 la paziente andasse abbastanza bene, aveva concluso affermando
di ritenere indicata una mezza rendita d’invalidità (doc. AI 10-2; l’evidenziatura
è della redattrice). L’amministrazione non ha tuttavia ritenuto di interpellare
i medici sulle capacità lavorative residue dell’assicurata in attività
confacenti al suo stato di salute né quindi di esaminare se l’as-sicurata, sul
mercato generale del lavoro, esercitando un’attività sostitutiva, era in grado
di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua.
In
queste condizioni, conformemente alla giurisprudenza del TFA, esistono gli estremi
per considerare la decisione in esame fondata su accertamenti lacunosi e,
quindi, suscettibile di riconsiderazione (cfr. in proposito la STFA del 13
luglio 2006 citata sopra).
2.12
2.12.1
Per
quanto riguarda l’esame dello stato di salute, come ricordato in precedenza, la
ricorrente è affetta da “Anca a scatto a destra e stato dopo tractotomia e tractopessia
dell’anca destra”. L’Ufficio AI ha essenzialmente fondato il proprio
provvedimento sulla perizia specialistica fatta esperire dal dr. __________ in
data 21 novembre 2005 (cfr. doc. AI 51 e per esteso sopra al consid. 2.9).
2.12.2
Occorre
premettere che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,
si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I
355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U
330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18
marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche
eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V
161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella
causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2;
SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra
sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo
servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un
vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare
considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non
pubbl. 22 maggio 1995
in re A. C; cfr. anche
DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio
consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su
basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda
l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste
delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF
125.
V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986.
p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001
p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
1997, p. 230).
Se vi
sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura
senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 e S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del
disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella
quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.12.3
Per
quanto concerne la patologia principale di cui soffre la richiedente dal 1994,
vale a dire l’ “Anca a scatto destra e Stato dopo duplice intervento per
anca a scatto destra”, questo TCA, richiamata la suesposta giurisprudenza
in materia di valore probatorio di rapporti medici, non
intravede ragioni che gli impediscano di fare proprie le conclusioni cui è
pervenuto il dr. __________, specialista nella materia che qui interessa,__________nel
suo rapporto peritale 21 novembre 2005 dove ha compiutamente valutato il danno
alla salute lamentato dall’assicurata (doc. AI 51-1). Da tale dettagliato rapporto
che si basa, oltre che su di una approfondita visita della paziente eseguita il
15.
novembre 2005, anche su di un’attenta valutazione della documentazione agli
atti, emerge in maniera univoca che l’assicurata, portatrice della patologia
relativa all’anca destra, ha presentato un’incapacità lavorativa in qualità di
ausiliaria di pulizie. Tuttavia, secondo le motivate conclusioni del dr. __________,
in un’attività che permetta l’alternanza della posizione seduta a quella in
piedi oltre che il rispetto delle regole di ergonomia della schiena ed eviti
movimenti di flessione-estensione o rotazione del tronco, l’assicurata potrebbe
essere attiva in misura completa (cfr. certificazioni dr. __________ del 21
novembre 2005 e 17 luglio 2006, doc. AI 51 e 73; cfr. per esteso al consid. 2.8).
A
detta perizia, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere
fondata su accertamenti di fatto errati, può senz’altro essere attribuita
forza probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla
giurisprudenza (consid. 2.12.2)
Non
è possibile giungere ad una diversa valutazione neanche sulla base delle certificazioni
20.
febbraio e 9 marzo 2006 del dr. __________, medico
che cura l’assicurata per la problematica all’anca. Infatti il dr. __________
non apporta alcun elemento nuovo, ma conferma unicamente l’esistenza della nota
patologia all'anca (cfr. doc. AI 57 e 62; cfr. consid. 2.9). Per il resto lo specialista
non prende in considerazione elementi o circostanze che non siano state
analizzate dal perito e non menziona elementi tali da modificare le conclusioni
cui é giunto tale specialista. In particolare il referto non consente di
stabilire con chiarezza un peggioramento dello stato di salute della
richiedente intervenuto tra la perizia del 21 novembre 2005 e la decisione su
opposizione del 3 agosto 2006. In effetti, il dr. __________ ha in realtà attestato
le patologie già note e rielencato gli interventi chirurgici subiti dalla paziente,
senza tuttavia sostanziare i motivi per cui tali problematiche ne limiterebbero
la capacità lavorativa in misura superiore di quella attestata dal perito. Il
sanitario, senza oggettivare un peggioramento, si limita infatti ad attestare
un’inabilità totale.
A prescindere
quindi dalle suesposte considerazioni che si impongono sul tema
dell’attendibilità delle attestazioni dei medici curanti degli assicurati e rilevato
comunque come le certificazioni del dr. __________ non sarebbero comunque meritevoli
di essere prese in considerazione ai fini del presente giudizio con riferimento
ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza in tema di valore
probatorio di un rapporto medico (cfr. consid. 2.12.2), va detto che in ogni
caso da tali referti non si evincono sufficienti elementi per ammettere con
alta verosimiglianza l’insorgere di un peggioramento delle condizioni di salute
rispetto a quanto accertato precedentemente e suffragato dalla documentazione
medica agli atti.
Del resto anche
i medici SMR si sono ripetutamente chinati sulla documentazione prodotta
dall’assicurata in fase di opposizione e ricorso. Nelle sue annotazioni del 26
aprile 2006, il dr. __________ ha rilevato come le certificazioni del dr. __________
non apportassero elementi obiettivi nuovi né sul piano clinico né su quello
degli accertamenti paraclinici, l'artro-RM da lui prodotta riferendo
di un esame senza patologia rilevante. È pure stato fatto rilevare come l’indicata
terapia assunta dall’interessata per poter sopportare i dolori presenti non sembrasse
adeguata, considerato come il dr. __________ menzionasse delle benzodiazepine
(valium) e derivati morfinici, senza accennare alla prescrizione di anti-infiammatori
e analgesici o fisioterapia (Doc. AI 69-1+2; cfr. consid. 2.9).
Non
è superfluo ricordare a questo proposito che il TFA, in una decisione del 24
agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente
considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport
d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont
la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration
et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par
le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence
d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière
générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur
probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier
au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer
celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional
de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué
par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci.
La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,
consid. 3.2)
Questa Corte concorda pertanto con l’amministrazione nel ritenere
che la perizia specialistica agli atti e la documentazione medica all’inserto
confermino l’intervento di un notevole e duraturo miglioramento quantomeno
delle ripercussioni del danno alla salute sulla capacità lavorativa dell’assicurata,
sia a livello casalingo che lavorativo, rispetto alla situazione esistente all’epoca
della concessione della rendita intera. A ragione quindi l’Ufficio AI ha
ammesso la sussistenza di un motivo di revisione ai sensi degli art. 17 LPGA e
art. 88a OAI (cfr. consid. 2.7).
Del
resto, la ricorrente non ha comprovato alcun elemento oggettivo che possa mettere
in dubbio la chiara valutazione del perito incaricato dall’amministrazione né
ha prodotto della documentazione medica che ne contraddica le conclusioni.
Va
anche ricordato all’assicurata che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta
dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio
devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo
principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere
delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.
1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il
dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le
prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Ora,
questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurata sino
all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi
necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.
In
conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di
intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400.
e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato con il grado della
verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142
consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento dell’emanazione del querelato provvedimento
l'assicurata presentava una capacità lavorativa medico-teorica completa in
un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni segnalate dal perito.
Ciononostante va nuovamente fatto presente alla ricorrente che in
caso di peggioramento rilevante delle sue condizioni di salute, debitamente
comprovato da pertinente documentazione medica, potrà in futuro presentare
un'ulteriore domanda di prestazioni.
2.13
2.13.1
Per
quel che concerne d’altra parte la valutazione della capacità dell’assicurata
quale casalinga, l’Ufficio AI ha, come detto, fatto esperire un’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica: nel rapporto
più recente datato 10 gennaio 2006, allestito alla luce degli accertamenti
medici e in particolare della perizia del dr. __________ che fissava le limitazioni
da rispettare dalla ricorrente, l’assistente sociale ha stabilito una limitazione
complessiva del 31% (cfr. doc. AI 52 e consid. 2.8).
2.13.2
Come
è già stato anticipato ai consid. 2.4 e 2.5, l'invalidità delle persone che si
occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita
confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al
richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.
Secondo
le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss nelle
Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1° gennaio
del 1990.
In
particolare la cifra 2124 prevede:
"
in occasione dell'esame
dell'impedimento - dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata
nell'economia domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori
esistenti prima dell'insorgere dell'invalidità.
In primo luogo si deve tuttavia esaminare se
l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di
lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."
La
cifra 2122 prevede che:
"
Quale regola generale si
ammette che i lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica
costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva.
Lavori Economia
senza figli e senza membri di famiglia che richiedono cure
%
1.
Conduzione dell'economia
domestica, (pianificazione,
organizzazione del lavoro,
controllo
5.
2.
Spese e acquisti diversi 10
3.
Alimentazione
(preparazione
dei pasti, lavori di pulizia
della cucina) 40
4.
Pulizia
dell'appartamento 10
5.
Bucato, pulizia dei
vestiti,
confezione e trasformazione
degli abiti, (cucito, maglia,
uncinetto) 10
6.
Cura dei figli e di
altri membri
della famiglia ---
7.
Diversi (cura di terzi,
cura
delle piante e degli
animali, giardinaggio)
5.
8.
Altre attività (p. es.
aiuto alla
famiglia stessa, attività di utilità
pubblica, perfezionamento,
creazione artistica, attività
superiore alla media nella
confezione e nella trasformazione
dei vestiti). 20"
In
Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle direttive
supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla grande
invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli Uffici AI
dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona attiva
nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).
In
una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI
1997.
pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni
abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in
ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle
dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia
domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo
inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.
Inoltre
nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per
l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di
garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097),
ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base
di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati
rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3095 prevede:
"
Di regola, si ammette
che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono
le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1.
Conduzione dell'economia domestica
(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
2.
5.
2.
Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,
apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10.
50.
3.
Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare
l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)
5.
20.
4.
Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni,
uffici)
5.
10.
5.
Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere
e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5.
20.
6.
Accudire i figli o altri familiari
0.
30.
7.
Altre attività (p.es. curare i malati, curare
le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di
volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0.
50.
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.
3090)."
Mentre
alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
"
Il totale delle attività
dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e
la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi
servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per
una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere
applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p.
244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona
deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria
capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di
impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve
ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua
famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a
ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione
dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico."
Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C. (I
102/00) il TFA ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste
direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere
effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale
delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Per
quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia
domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima
e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle
inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di
collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali
inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC
1984.
p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I
102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento
della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in
cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto
2003.
nella causa S. consid. 2, I 681/02).
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa
risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984
p. 144 consid. 5).
Nella
surrichiamata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un
rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato:
"
(…)
4.
- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung
an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des
Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -
analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit
Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als
Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der
örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner
gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen der
pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden
zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht
aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und
detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der
Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und
Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht
voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige
Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen
der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare
Fehleinschätzungen vorliegen.
Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die
fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das
im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die
Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf
die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine
strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten
Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung
vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des
Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit
gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell-
BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im
Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.
September 2001, I 175/01)."
Il
TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima
sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se
le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli
accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio
1999.
nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una
presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole
mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla
valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da
considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi
psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003
nella causa S., I 685/02).
Va detto che nella specie, constatato come le indicazioni
dell’assicurata apparissero, secondo l’assistente sociale incaricata
dell’inchiesta domiciliare, in contrasto con gli accertamenti medici fino a
quel momento esperiti, l’UAI ha fatto esperire la perizia multidisciplinare del
15.
luglio 2004 del SAM per stabilire gli effettivi impedimenti
dell’interessata.
2.13.3
Come
detto, l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta
economica per le persone che si occupano dell'economia domestica sfociata nel
rapporto del 10 gennaio 2006 (cfr. doc. AI 52). Sulla base degli accertamenti
fatti presso il domicilio dell’assicurata, attentamente ponderati alla luce
delle osservazioni del perito medico, dopo aver fissato gli impedimenti in ogni
singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una
limitazione complessiva del 31% (cfr. in esteso sopra al consid. 2.8). Va detto
che in sede di valutazione dei singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti,
la responsabile ha tenuto conto delle dichiarazioni della ricorrente in merito
alle limitazioni ad eseguire talune mansioni domestiche.
Nel suo ricorso l’assicurata ha contestato l’inchiesta economica evidenziando
in sostanza che sarebbe stata valutata in maniera troppo ottimistica la
percentuale degli impedimenti nell’ambito dei singoli campi di attività (cfr.
sopra consid. 1.3).
Per i
motivi che seguono, questo Tribunale non può condividere le censure ricorsuali.
Innanzitutto,
per quanto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale, giova
anzitutto rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri di cui alla
cifra marginale 3095 CII delle percentuali di ripartizione applicate in
concreto con riferimento alle singole mansioni componenti l'attività
domestica, nei casi come quello in esame occorre tenere conto anche della
ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca
assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal
diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag.
208; DTF 117 V 197). Ciò permette in casu di ritenere sicuramente adeguate le
percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti
un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della
parziale collaborazione fornita dal marito della ricorrente che non è nemmeno
quarantenne.
A
tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo
per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale
delle assicurazioni sociali (DTF 123 V 233, 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In
virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono
contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,
al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio
le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei famigliari nella misura
usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate
sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).
In
generale bisogna ricordare che l'inchiesta economica tiene conto di tutti quei
fattori che, concretamente, nella vita di tutti i giorni, influiscono sulla
capacità lavorativa dell'assicurata nei vari ambiti domestici.
Nella
specie va rilevato che, fatta eccezione per la posizione relativa alla “Conduzione
dell’economia domestica” dove l’assistente sociale ha – peraltro incontestatamente
– escluso ogni impedimento, nelle altre mansioni domestiche la misura delle
limitazioni attestata dall’assistente sociale è rispettosa delle indicazioni
fornite dal dr. __________ (cfr. consid. 2.8).
D’altra
parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assi-stente sociale circa
gli impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano
ravvisabili elementi che consentano di metterne in dubbio l’attendibilità. In
effetti esse non appaiono arbitrarie e risultano conformi non solo alle
risultanze mediche, ma anche alle circostanze ed ai riscontri concreti e in
particolare alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito
dell'inchiesta domiciliare. Va detto altresì che la differenza tra il grado di
inabilità totale quale ausiliaria di pulizia stabilito dal perito e quello, del
31%, fissato dall’assistente sociale in ambito casalingo, appare giustificata
sia dalla possibilità di organizzare al meglio i propri compiti quale casalinga,
suddividendoli anche temporalmente, che dal fatto che nelle attività domestiche
che non può svolgere personalmente l’assicurata è aiutata dal marito.
Con
riferimento alle singole mansioni domestiche, la ricorrente ritiene in sostanza
che tutte le percentuali di impedimento siano in realtà superiori a quelle
stimate dall’assistente sociale: quella relativa alla preparazione dei pasti
del 50% in luogo del 20%, quella relativa alla pulizia della casa del 80%
invece del 70%, quella per la spesa del 40% in luogo del 20%, quella per il bucato
del 50% invece del 20%, quella per “diversi” del 80% invece del 60% (cfr. sopra
consid. 2. 8 e 1.3).
Ora,
questo Tribunale deve ribadire in proposito che le valutazioni dell’assistente
sociale sono state effettuate dopo attenta valutazione della situazione
particolare e delle affermazioni rese dall’assicurata in occasione
dell’inchiesta a domicilio. Esse tengono altresì conto, come detto, della
collaborazione fornita dal marito e non possono affatto essere ritenute troppo
ottimistiche, ma al contrario ampiamente rispettose anche delle limitazioni
descritte dal medico specialista che ha peritato l’interessata.
In
particolare, con riferimento alla gestione dell’”alimentazione” (punto
5.2
dell’inchiesta), la ricorrente pretende una percentuale di limitazione
superiore a quella, del 20%, stimata dall’assistente sociale, ma non allega in
sostanza elementi diversi da quelli noti e giustamente ritenuti dall’assistente
sociale. Analogamente vale per la posizione “Pulizia dell’appartamento ,
rilevato altresì che la stima degli impedimenti fatta dall’assistente sociale,
del 70%, appare già molto generosa, considerato pure l’aiuto che fornisce il
marito. Per il resto l’interessata non concretizza in che modo e in che misura
le sue limitazioni dovrebbero essere ritenute maggiori.
D’altra
parte, con riferimento alla contestazione relativa alla “spesa” (punto
5.4
dell’inchiesta), è vero che l’assicurata non può sollevare pesi eccessivi
(sacchi della spesa), ma, come detto in precedenza, il marito può aiutarla in
quelle occasioni dove la spesa è molta. Comunque, considerato che l’interessata
riferisce di godere di una discreta autonomia in quest’ambito, potendo peraltro
far capo anche alla propria automobile modi-ficata appositamente, non merita
censura alcuna la valutazione dell’assistente sociale laddove ha stabilito una
limitazione del 20% in questo specifico punto, che, a parere del TCA, non è poca
cosa.
Lo
stesso discorso vale anche per la contestazione relativa al “bucato,
confezione e riparazione degli indumenti” (punto 5.5 dell'inchiesta).
L'aiuto del marito per portare il cesto della biancheria è da ritenere
esigibile. Del resto l’attività della stiratura è da ritenere esigibile
dall’assicurata conformemente alle indicazioni del perito e del resto la
ricorrente sembra mantenere una buona autonomia nello svolgere queste attività.
Anche qui l'assistente ha rettamente stabilito una - non trascurabile -
limitazione del 20%.
Né
peraltro quanto osservato ancora con riferimento alla posizione relativa ai “Diversi”
(punto 5.7 dell’inchiesta) può inficiare il benfondato della valutazione
dell’assistente sociale che ha su questo punto rettamente valutato la
percentuale degli impedimenti nel 60%.
Né del resto le ulteriori allegazioni ricorsuali consentono a questa
Corte di scostarsi dalla valutazione espressa dall’assistente sociale, ove
peraltro si ribadisca che per la giurisprudenza un intervento da parte
dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata
dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente
erronea (DTF 128 V 93 consid. 4). Del resto, l’interessata non apporta elementi
nuovi rispetto a quelli emersi dall’accertamento al domicilio e attestati nel
rapporto domiciliare, ma si limita in sostanza a censurare la percentuale di
inabilità attribuita dall’assistente sociale. Ora, in proposito va detto che -
ribadito che l’assistente sociale dispone della formazione specifica che
consente, tenuto conto di quelle che sono le limitazioni constatate dai medici,
di valutare in ogni singola mansione l’eventuale limitata capacità residua a
svolgerla - nella specie l’assistente sociale si è basata su quanto dichiarato
dalla ricorrente medesima da un lato, su quanto concluso dal dr. __________ dall’altro.
In realtà la differenza nella valutazione degli impedimenti riscontrati al
proprio domicilio sostenuta dalla ricorrente scaturisce unicamente dalla
valutazione attribuita, già dal profilo medico, all’inabilità e non da elementi
concreti che potrebbero effettivamente suggerire un diverso esame del grado
d’impedimento a svolgere le mansioni domestiche. Considerato quindi che, come
visto, alla valutazione dell’inabilità dal profilo medico del dr. __________
deve darsi completa adesione, le censure della ricorrente risultano del tutto
prive di fondamento.
Osservato
altresì che la ricorrente conferma integralmente le percentuali di ripartizione
delle singole mansioni domestiche stabilita dall’assistente sociale, sulla scorta
delle considerazioni che precedono, e tenuto conto di tutte le circostante
concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguato il grado d'incapacità
nello svolgimento delle mansioni casalinghe stabilito dall'Ufficio AI sulla
base dell'accertamento domiciliare, e di conseguenza pure il tasso complessivo
d'invalidità fissato al 31%, non essendoci sulla base delle risultanze dei
medici interpellati dall’amministrazione nessun motivo medico per mettere in discussione
la scelta di basarsi su quanto accertato in sede di inchiesta domiciliare.
2.14
Per
quanto riguarda la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16
LPGA e quanto già esposto al consid. 2.3 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni
sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici
risultano pertanto determinanti.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute
del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace
al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute
limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita
in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo
la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro
canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base
alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
In
ogni modo, ai fini
dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro
equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra
domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in
relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta
pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser,
op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità
congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK
1984.
p. 347).
Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del
TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è
decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,
quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla
rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e
23.
maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid.
3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito
dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il
reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle
competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato
avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi
ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96
V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid.
3b).
Nel caso in esame meritano sostanziale conferma gli accertamenti
eseguiti dall’amministrazione al fine di determinare il grado di invalidità
dell’assicurata per la parte di attività salariata.
In particolare, la consulente in integrazione professionale, nel
Rapporto finale 27 gennaio 2006, ha esposto quanto segue:
Stato di salute -
danno alla salute e relativi impedimenti, osservazioni generali, limitazioni
In sintesi, si tratta di un'assicurata 39enne a beneficio
di una rendita intera per patologia ortopedica all'anca destra dal 1995.
Stando ai dati medico teorici contenuti nell'incarto (perizia medica del Dr. __________
del 21.11.2005 all'incarto) l'A. è limitata nel sollevamento dei pesi, nella
deambulazione e nell'assunzione di particolari posizioni sia inginocchiata
che eretta. In conclusione, l'A. non è più abile all'attività di donna delle
pulizie svolta in passato ma, allo stato attuale, potrebbe essere
reintegrabile in un'attività per lavori al banco, come montaggio di piccoli
oggetti, con la possibilità tuttavia di alternare la posizione seduta a quella
eretta.
Formazione scolastica e professionale - grado raggiunto (elementari, medie, ecc.), durata,
mansioni, specializzazioni, retribuzioni
La signora RI 1 ha svolto le scuole dell'obbligo in __________
senza proseguire nella formazione professionale. Giunta in __________ nel
1986.
ha lavorato a __________ come baby-sitter. A seguito di un periodo come
casalinga, da settembre 1993 ha iniziato a lavorare come donna delle pulizie
a tempo parziale (16 ore la settimana) ma a causa dei problemi all'anca non è
più professionalmente attiva da febbraio 1994.
Dati salariali:
In questa situazione diventa difficile stabilire il
reddito che l'A. avrebbe potuto raggiungere attualmente nell'attività di
donna delle pulizie. Dato che comunque ha sempre svolto attività non
qualificate e che presumibilmente senza il danno alla salute avrebbe
continuato ad operare in queste mansioni, considero come base di salario
quello del personale femminile non qualificato occupato in mansioni semplici
e ripetitive, secondo le statistiche salariali redatte dall'ufficio federale
di statistica (RSS), pari a fr. 40'360.- annui nel 2004.
Attività esigibili -
senza (ri)formazione specifica
La signora RI 1 non ha un diploma ed il suo passato
professionale è caratterizzato da brevi esperienze in mansioni non
qualificate nell'ambito dell'economia domestica e delle pulizie (1 anno quale
baby-sitter e 5 mesi di lavoro a tempo parziale). Stando ai dati medico
teorici l'A. non è più abile nell'attività di donna delle pulizie svolta in
passato ma allo stato attuale potrebbe essere reintegrabile in un'attività
per lavori al banco, come montaggio di piccoli oggetti, con la possibilità
tuttavia di alternare la posizione seduta a quella eretta.
Tenuto conto delle limitazioni funzionali dovute al
danno alla salute (espresse nella perizia) e del percorso socio professionale
(assenza di un diploma e particolarità delle mansioni svolte in passato), in
questa situazione è possibile immaginare l'inserimento dell'A. in certe
mansioni non qualificate del settore della produzione industriale (controllo,
assemblaggio, imballaggio,...) e della vendita (all'interno di un chiosco,
stazione di benzina o in un piccolo negozio).
Calcolo CGR –
senza (ri)formazione specifica
Considerando un reddito ipotetico di fr. 40'360.-,
una capacità di lavoro residua del 100% e applicando una riduzione del 15%
per la caricabilità ridotta e per la scarsa adattabilità dovuta alle
importanti limitazioni funzionali, secondo le statistiche RSS teoriche (4°
rango e 2° quartile), risulta un reddito da invalido di fr. 34'306.-- e una capacità
di guadagno residua del 85%.
Proposte formative (eventuali)
o di chiusura del caso
In questa situazione non risulta esserci una perdita
di guadagno tale da giustificare il diritto a provvedimenti professionali.
Tuttavia, dato che l'A. è assente dal mondo del lavoro da più di 10 anni e
che il suo inserimento è possibile in settori specifici, rimaniamo a
disposizione per valutare l'eventuale aiuto da parte del servizio di
collocamento Al (sempre se dovesse essere interessata a questo tipo di
prestazione). (Doc. AI 55-2)
Partendo quindi dal salario da
invalida accertato dalla consulente professionale in base alle tabelle RSS di
fr. 40'360 (riferito al 2004), applicata una riduzione del 15% per tener conto
della caricabilità ridotta e delle limitazioni funzionali evidenziate dal perito,
e, ottenendo in tal modo un salario da invalida di fr. 34’306,
l’amministrazione ha quindi stabilito il grado di invalidità come salariata
raffrontando tale stipendio ipotetico da invalida con quello che l’assicurata
avrebbe percepito continuando a lavorare in un’attività non qualificata occupata
in mansioni semplici e ripetitive pari a fr. 40'360 secondo le statistiche
(anno di riferimento 2004), giungendo ad un tasso di invalidità del 15% ((40’360
– 34’306 x 100) : 40’360; cfr. doc. AI 54 e 55).
Tali accertamenti e conclusioni, che
sono peraltro rimasti incontestati dalla ricorrente, meritano conferma.
Per
completezza va fatto presente che con sentenza inedita del 5 settembre 2006
nella causa P. (I 222/04), il TFA ha stabilito che “secondo la
giurisprudenza, sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultante dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica (cfr, tra altre, sentenza 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid.
3a/aa). L’inapplicabilità dei valori desumibili dalla tabella TA13, che
riferisce dei valori in relazione alle grandi regione, è di recente stata
decisa dalla Corte plenaria in data 10 novembre 2005 (cfr. in tal senso
sentenza 22 agosto 2006 in re K, I 424/05)”. Pertanto, nella determinazione
del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali
(Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato
dal TCA.
Tale
circostanza non ha in ogni modo alcuna ripercussione sul caso in esame. In
effetti, essendo i valori nazionali maggiori di quelli regionali, il grado
d’invalidità risulterebbe ancora inferiore a quello stabilito in base alla
tabella TA13.
Inoltre,
alla medesima conclusione si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo
aggiornare i redditi (da valida e da invalida) fino al 2006 (come visto, occorre
valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento sino al momento della decisione impugnata, cfr. consid. 2.4 in
fine).
2.15
Poste
poi le quote parti tra attività salariata e mansioni casalinghe
stabilite dall’amministrazione nelle querelata decisione (cfr. sopra consid.
2.
), il grado di invalidità globale fissato dall’Ufficio AI al 25% (38 X 15%
+ 62 X 31%) in applicazione del metodo misto, va confermato.
Non essendo dato un grado d’invalidità giustificante l’erogazione di una
rendita d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI), l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente
soppresso l’erogazione della rendita.
La
decisione contestata deve quindi essere confermata e il ricorso respinto.
Del resto allo stesso risultato si giungerebbe anche volendo fissare,
come pretende l’interessata (cfr. sopra consid. 2.10), al 50% la quota parte
riservata alle mansioni professionali. In effetti, in tale evenienza il grado
di invalidità risulterebbe essere del 23% (50 x 15% + 50 x 31%), tasso ancora
inferiore a quello determinato dall’amministrazione e comunque non sufficiente
per riconoscere una rendita di invalidità.
Si ribadisce tuttavia ancora che il presente giudizio non pregiudica
eventuali diritti della ricorrente nei confronti dell’AI insorti in epoca
successiva alla data decisiva del provvedimento su opposizione in lite, il
quale, sia nuovamente rilevato, delimita il potere cognitivo del giudice (cfr.
DTF 130 V 140 e 129 V 4).
2.16
Di
fronte al TCA la ricorrente ha altresì fatto presente di aver subito un
ricovero dal 22 novembre all’8 dicembre 2006 presso l’Ospedale regionale di __________
a motivo di una sindrome depressiva (cfr. X e attestato dell’Ospedale del 21 dicembre
2006, doc. X1).
Al riguardo, nelle sue osservazioni del 30 gennaio 2007, riferite ad una nota
di ugual data del dr. __________ del SMR, l’Ufficio AI ha rilevato:
" Vedi
nota riassuntiva del 26.4.2006, Dr. __________
Attualmente in sede di ricorso vengono presentati:
rapporto d'uscita ospedale __________ del 21 .12.2006
Diagnosi: sindrome depressiva
stato dopo operazione anca
destra per coxa saltans con
- episodio di lussazione
dell'anca durante la degenza
sindrome cervico-brachiale
con/su
- discopatia degenerativa
C3-C7
- attualmente esacerbata
stato dopo allucinazioni visive di origine
medicamentosa ispessimento polipoide della mucosa nel seno mascellare sinistro
Valutazione:
l'attuale rapporto di __________ pecca di precisione.
In particolare viene indicato che vi sarebbe stata una lussazione dell'anca
durante la degenza, lussazione riposta dall'assicurata stessa. Qui va precisato
che l'assicurata al massimo presenta una coxa saltans, ossia dove il tendine
(tratto iliotibiale) lussa al di sopra del trocanter major. Quindi si tratta di
un tendine che si sposta ma non si tratta assolutamente di un'anca che lussa,
patologia ben diversa. Per quanto concerne il lato psichiatrico va detto che in
occasione della degenza non è stato riscontrata una patologia psichiatrica
maggiore ma unicamente un abbassamento del morale reattivo. Alla dimissione è
presente unicamente ancora una certa fragilità di base associata ad un
sentimento di frustrazione legato alla persistenza dei dolori, la problematica
della figlie e alla revoca della rendita Al, sicuramente non si tratta quindi
di patologia psichiatrica di tipo invalidante." (Doc. XIII/bis)
Orbene,
ricordato che ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, ai fini del diritto alle prestazioni, occorre tener conto del
cambiamento determinante se lo stesso perdura almeno da tre mesi senza
interruzione notevole, ritenuto inoltre che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni
sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla
base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa -
in concreto il 3 agosto 2006 -, quando si ritenga che fatti
verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25
consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V
366.
consid. 1b) -, gli
eventuali effetti sulla capacità lavorativa del problema depressivo
manifestatosi alla fine dell’anno 2006 e che hanno richiesto il ricovero
dell’assicurata non possono in casu essere presi in considerazione.
Va
ancora detto che eccezionalmente, il giudice può anche
tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti
posteriormente alla data della decisione litigiosa, a condizione che questi
ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso e nella misura in cui
essi siano strettamente legati all'oggetto della causa e siano suscettibili di
facilitare l'accertamento delle circostanze rilevanti (DTF 105 V 161 consid.
2d, DTF 103 V 53 consid. 1, DTF 99 V 101 consid. 4; STFA inedita del 6
settembre 1996 in re S., I 174/96; STFA inedita del 3 febbraio 1998 in re O., I
87/97; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1980 pag. 263, RCC 1974 pag. 192
consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3).
In casu,
come rettamente fatto osservare dal dr. __________ del SMR nelle sue osservazioni del 30
gennaio 2007 (cfr. doc. III bis), il
rapporto d’uscita in discussione, non esente da lacune, non è sufficiente per poter statuire in modo completo e preciso in
merito all’eventuale natura invalidante - successivamente al mese di agosto
2006.
(data d'emanazione del querelato provvedimento) - dei problemi depressivi
lamentati dalla ricorrente. In particolare dalla documentazione agli atti non è
possibile dedurre qualcosa in merito al decorso post-degenza.
Non
si può del resto tralasciare di rammentare che spetta alla ricorrente inoltrare
semmai un’ulteriore domanda di rendita ed allegare la pertinente nonché
completa documentazione relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi
somatici o psichici che potrebbero influire sul grado di inabilità.
2.17
Da
ultimo, l’assicurata ha chiesto l’allestimento di una perizia medica multidisciplinare
e psicologica.
A tal proposito va rilevato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
Nel
caso in esame, già si è detto (cfr. in particolare il consid. 2.12.3) che la
documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza.
Né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabile la valutazione del perito
medico o quella dell’assistente sociale, motivo per cui non appare necessario
procedere all’allestimento di una perizia per verificare quanto già accertato.
2.18
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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