32.2006.133
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18 giugno 2007Italiano22 min
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Numero d'incarto:
32.2006.133
Data decisione, Autorità:
18.06.2007, TCA
Titolo:
Per motivi medici teorici non é giustificata una revisione della rendita. Rinvio atti perché l'Ufficio AI, una volta stabiliti i redditi da valido (se possibile concretamente) e da invalido e appurato quale attività può svolgere l'A, si pronunci nuovamente sulla revisione.
REVISIONE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 88a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.133
FS
Lugano
18 giugno
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 settembre 2006
di
RI 1
contro
la decisione del 29 agosto 2006 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisioni 13 giugno 2003, RI 1, classe __________, da ultimo attiva quale aiuto
cucina, servizio mensa e piccoli lavoretti in atelier, in un ambiente protetto presso
la __________ (doc. AI 6/1-3 e 10/1), è stata posta al beneficio di una rendita
intera (grado d’invalidità 70%) a contare dal 1° febbraio 2002 per ragioni
psichiatriche (doc. AI 18/1, 23/1-2 e 24/1-2).
1.2. Nel
dicembre 2005 l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio una procedura di revisione del
diritto alla rendita d’invalidità (doc. AI 26/1).
In
questo contesto, appurata la stazionarietà della situazione psichiatrica (doc.
AI 30/1-2 e 33/1), ritenuto un guadagno annuo di fr. 16'900.-- conseguito
presso la __________ e considerato un reddito da valido di fr. 40'360.--, con
progetto d’assegnazione di rendita 20 giugno 2006 l’Ufficio AI ha ridotto il
diritto a prestazioni dell’assicurata a una mezza rendita visto il grado
d’invalidità del 58% (doc. AI 34/1-3).
Con
decisione 29 agosto 2006 l’Ufficio AI ha confermato il diritto a una mezza
rendita d’invalidità dal 1° ottobre 2006 (doc. AI 38/1-2).
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
adducendo che il suo rapporto di lavoro presso la ditta __________ di __________
è stato disdetto per il 5 settembre 2006, di essere in cura presso il dr. __________
e che per motivi di salute non è in grado di riprendere una nuova attività
lavorativa.
1.4. Il
5 ottobre 2006 il TCA ha ricevuto in copia il certificato medico 29 settembre
2006 del dr. __________ che è stato notificato all’Ufficio AI ai fini della
risposta di causa.
1.5. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di confermare la decisione impugnata
osservando che “(…) parte ricorrente afferma di avere subito un peggioramento
dello stato di salute con effetto dal 28 agosto 2006 che le impedisce di
svolgere la sua attività lavorativa. […] Ne consegue che l’eventuale peggioramento
dello stato di salute, essendo stato certificato a seguito dell’emissione della
decisione dell’Ufficio AI (e a seguito del progetto di decisione), dovrà essere
valutato dall’Ufficio AI all’interno della procedura di revisione. (…)” (doc.
V).
Riguardo
al certificato medico 29 settembre 2006 del dr. __________ l’Ufficio AI ha
ribadito che “(…) il peggioramento dello stato di salute (certificato medicalmente
dal 28.08.2006), avvenuto a seguito della decisione impugnata, dovrà essere rivalutato
in fase di revisione. (…)” (doc. IX).
1.6. Con
osservazioni 20 ottobre 2006 l’assicurata ha prodotto il contratto di lavoro e
la disdetta della __________ di __________ adducendo che:
" (…)
- ho smesso l’attività quale donna delle
pulizie presso la __________ poiché il mio stato di salute non mi permetteva di
proseguire un lavoro simile. Ho iniziato un’attività più leggera e confacente
al mio stato di salute in qualità di operaia presso la ditta __________ di __________.
- Il salario che percepivo presso la
ditta __________ ammontava a fr. 1'100.--mensili , salario che sarebbe
aumentato a fr. 1'200.-- se avessi continuato tale attività. Attività che ho
dovuto smettere poiché sono in malattia al 100%.
- L’Ufficio Invalidità per stabilire il
grado d’invalidità ha preso come riferimento l’attività svolta alla __________
dove percepivo fr. 16'900.-- annui. Vorrei invece far presente che il salario
sul quale basarsi per il calcolo del grado d’invalidità è quello percepito
presso la ditta __________ ovvero fr. 1'200.-- mensili. Prendendo in
considerazione tale stipendio risulta una perdita lucrativa del 64%. Quindi il
diritto a tre quarti di rendita e non a una mezza rendita.
(…)” (doc. VII)
1.7. Con
osservazioni 6 novembre 2006 l’Ufficio AI ha rilevato che:
" (…)
- l’Ufficio AI ha redatto il progetto di
decisione del 20 giugno 2006 inoltrandolo all’assicurata;
- l’assicurata non ha presentato
osservazioni alcune nei 30 giorni che le sono stati concessi;
- l’Ufficio AI non poteva quindi sapere
che nel frattempo l’assicurata avesse nuovamente cambiato datore di lavoro,
quindi rettamente ha emesso la decisione del 29 agosto 2006 considerando quale
reddito ipotetico da invalido quello di fr. 16'900.-- indicato dalla ditta __________,
precedente datore di lavoro dell’assicurata;
- era dovere dell’assicurata informare
l’Ufficio AI in merito alle modifiche rilevanti del suo stato lavorativo,
pertanto essendo la medesima inadempiente, le manchevolezze non possono essere ascritte
all’Uffico AI;
- dal contratto di lavoro con la __________
(contratto ignorato dallo scrivente Ufficio per manchevolezze dell’assicurata)
si rileva che il medesimo ha avuto inizio con effetto dal 01.07.2006. Tuttavia,
parte ricorrente non ne ha informato l’Ufficio AI, che aveva nel frattempo
emesso il progetto di decisione;
- dagli atti all’incarto emerge inoltre
che parte ricorrente, dopo la disdetta del rapporto lavorativo con la __________,
si sia annunciata presso l’assicurazio-ne disoccupazione per la ricerca di un posto
di lavoro al 100%.
(…)” (doc. XI)
1.8. Con
lettera 19 dicembre 2006 l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA copia della scheda
dell’Ufficio Regionale di Collocamento dell’assicurata nella quale figura la seguente
osservazione: “(…) per info vi comunico che l’assicurata dal 23.11.06 è di
nuovo abile al lavoro (…)” (doc. XIII/Bis).
Fatti
I
doc. XIII e XIII/Bis sono stati trasmessi alle parti con possibilità di
inoltrare osservazioni scritte.
Con
osservazioni 9 gennaio 2007 l’Ufficio AI si è riconfermato nelle proprie allegazioni.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della LOG e 2 cpv. 1 della LPTCA (cfr. STFA
del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella
causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del
29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre
2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I
623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è la questione a sapere se l’ufficio AI era legittimato a ridurre in
via di revisione, da intera a mezza, con effetto dal 1° ottobre 2006, la
rendita di invalidità di cui era al beneficio RI 1.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di
regola – non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una
sentenza pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto
dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto
alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha
anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi
sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo
all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di
rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà
pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta
l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito
una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;
vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente
invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA
(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione
di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con
quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid.
3.5.2, 125 V 369 consid. 2 e il riferimento).
2.5. Nel
caso concreto dagli atti di causa risulta che il 6 febbraio 2003, nell’ambito
della richiesta di prestazioni AI 18 dicembre 2001 (doc. AI 1/1-7), la segretaria/ispettrice
__________ aveva richiesto un parere medico adducendo:
" (…)
Trattasi di Ata 48enne attualmente impiegata presso il __________
e precedentemente quale operaia di fabbrica inabile causa problemi psi.
(…)
Impiegata nel 2001 nell’ambito di un programma
occupazionale presso la __________ a fr. 2600 mensili.
In seguito aiuto cucina presso il __________ fino a
fine agosto 2002.
Il dr. __________ nel suo rapporto del 16.1.02
certifica un’IL pressoché totale (rendimento ridotto del 70%) quale impiegata
di fabbrica.
Il dr. __________ nel suo rapporto del 22.1.02
certifica un’abilità totale in ambito protetto con insorgenza di un’IL totale
nei periodi di maggiore scompenso.
IL del 50% dal 2.01 continua con periodi di IL
oscillanti tra il 20 e l’80%.
(…)” (doc. AI 17/1)
Nella
proposta 25 febbraio 2003 il dr. __________, medico SMR, si è così espresso:
" (…)
Diversi ricoveri a carattere psichico nel passato con
attuale regolare psicoterapia medicamentosa e sostegno con colloqui.
La patologia psichiatrica è invalidante con solo
parziale attività possibile in ambito protetto secondo gli atti medici a
dossier.
Propongo rendita completa.
Qualora verrà documentata una regolare attività in
ambito protetto per un periodo di tempo prolungato si procederà a rivalutazione
della rendita e presa in discussione di atti reintegrativi.
(…)” (doc. AI 18/1)
Con
comunicazione 7 aprile e decisioni 13 giugno 2003 all’assicurata è stato quindi
riconosciuto il diritto a una rendita intera in base a un grado d’invalidità
del 70% dal 1° febbraio 2002 (doc. AI 22/1-2 e 23/1-2 e 24/1-2).
2.6. Al
considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono,
all’epoca, l’assegnazione all’assicurata di una rendita intera di invalidità.
Si
tratta ora di esaminare la situazione esistente nell’agosto 2006 (momento in
cui è stata emanata la decisione impugnata) e di valutare se, nel frattempo, le
condizioni di salute e/o economiche dell’assicurata abbiano subito una modifica
tale da giustificare la riduzione della rendita.
2.6.1. Per
quanto riguarda l’evoluzione dello stato valetudinario, durante la prima procedura
sfociata con l’assegnazione di una rendita intera a contare dal 1° febbraio
2002, dagli accertamenti medici esperiti dall’Ufficio AI è emerso quanto segue.
Il
dr. __________, FMH in medicina interna, nel rapporto medico e nel suo allegato
16 gennaio 2002 (doc. AI 5/1-5), posta la diagnosi con ripercussioni sulla
capacità lavorativa di “sindrome ansiodepressiva con fasi maniacali” (doc. AI
5/1), aveva attestato che il danno alla salute causava una flessione del
rendimento nella sua attività presso il __________ e che quale impiegata presso
la ditta __________ la flessione era del 70% (doc. AI 5/5).
Sempre
il dr. __________, nel rapporto di decorso 22 settembre 2002, aveva attestato
che lo stato di salute era peggiorato precisando che l’assicurata “(…) non
riesce a svolgere un lavoro fuori un ambito protetto (…)” (doc. 16/1).
Il
dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto medico e nel
suo allegato 22 gennaio 2002 (doc. AI 7/1-6), posta la diagnosi con
ripercussioni sulla capacità lavorativa di “disturbo subacuto psicotico di tipo
prevalentemente delirante (ICD-10 F 23.3)”, aveva attestato, dal febbraio 2001,
una “(…) inabilità oscillante tra 20 e 80%, con periodi abbastanza lunghi di
buon funzionamento in ambito protetto (…)” (doc. AI 7/1) precisando che “(…) malgrado
una grande volontà e collaboratività, la paziente diventa facilmente interpretativa,
sentendosi minacciata da ogni piccolo avvenimento, perdendo la concentrazione.
Mantiene però un contatto affettivo buono con colleghi e superiori e fino a un
certo punto può essere rassicurata e mantenuta almeno fisicamente al lavoro.
Questa situazione richiede un ambito protetto. […] La paziente ha un ottimo
carattere, ma malgrado la sua formazione di odontotecnica in __________, oggi
un’attività più differenziata da quella di operaia o cameriera, non è
proponibile (…)” (doc. AI 7/4).
Sempre
il dr. __________, nel rapporto di decorso 18 settembre 2002, aveva confermato
il suo rapporto 22 gennaio 2002, attestato che lo stato di salute era
stazionario e osservato che “(…) la paziente riesce a mantenere un buon equilibrio
grazie alla terapia farmacologica, alla psicoterapia e all’occupazione presso
un posto di lavoro semi-protetto, cioè più tollerante e con orari ridotti (…)”
(doc. AI 15/1).
Nell’ambito
della revisione, intrapresa d’ufficio nel dicembre 2005, il dr. __________, nel
rapporto di decorso 13 gennaio 2006, ha attestato uno stato di salute
stazionario senza modifiche delle diagnosi (doc. AI 27/1).
Anche
il dr. __________, nel rapporto di decorso 24 febbraio 2006 (doc. AI 30/1-2),
ha attestato uno stato di salute stazionario senza modifica delle diagnosi
puntualizzando che “(…) la paziente ha attraversato un periodo abbastanza burrascoso
nel contesto della menopausa e del distacco inevitabile dai suoi figli: il peso
psicologico del figlio, abbastanza difficile, è diminuito, malgrado non tutti i
problemi siano risolti. Al livello operativo, e nel senso di un inserimento
professionale, coordinato dal responsabile dei posti riabilitativi esterni
della __________ del __________, __________, dal 1 aprile 2005 la paziente è impiegata
all’80% presso la ditta __________ di __________ come ausiliaria di pulizie. Il
suo stipendio mensile ammonta a fr. 1'300.--. Un’occupazione nel libero mercato
fallirebbe presto per via dei vissuti interpretativi che emergono regolarmente
quando si sente sotto pressione (…)” (doc. AI 30/2).
Dalle
risultanze mediche appena esposte risulta dunque che sotto l’aspetto medico-teorico
non vi è stata negli anni alcuna modifica della capacità lavorativa atta a
giustificare una modifica della rendita in via di revisione.
In
questo senso anche il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 12 giugno
2006, ha osservato che “(…) in effetti la situazione psichiatrica presente è
del tutto stazionaria e prognosticamente non sono da aspettarsi dei miglioramenti
sostanziali clinicamente tali da presupporre un cambiamento delle esigibilità.
Attualmente ricordo che la Ata sta effettuando una attività in ambiente apparentemente
di tipo occupazionale protetto mentre se si trattasse di occupazione
nell’ambito del mercato libero come espresso dallo psichiatra curante essa sarebbe
non possibile. Propongo pertanto a livello medico teorico di riconvalidare le
attuali prestazioni (…)” (doc. 33/1).
2.6.2. Per
quanto riguarda la situazione economica va qui rilevato quanto segue.
Con
invalidità s’intende l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente
permanente o di lunga durata (art. 8 cpv. 1 LPGA). L’incapacità al guadagno è
data dalla perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul
mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un
danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione ragionevolmente esigibilili
(art. 7 cpv. 1 LPGA).
L’invalidità
è quindi un concetto economico e non medico.
Certo
che al fine di poter graduare l’invalidità all'amministrazione (o al giudice in
caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati
dal medico o eventualmente da altri specialisti. ll compito del medico consiste
quindi nel porre un giudizio sullo stato di salute e indicare in quale misura e
in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro. Inoltre, la documentazione
medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali
lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid.
4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
Tuttavia,
come è già stato rilevato in numerose sentenze, la valutazione dell'invalidità
non va stabilita unicamente in base a fattori medico-teorici (RAMI 1996 p. 34,
p. 36 consid. 3b; STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275
consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla salute
sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).
Detto
diversamente, il grado d'invalidità di un assicurato non può essere fondato
sulla mera valutazione medica, bensì deve corrispondere al grado della sua incapacità
al guadagno, tenuto conto di ogni attività che da lui ragionevolmente si può
richiedere e delle possibilità di lavoro a lui aperte (cfr. SVR 1996 IV Nr. 74
p. 213ss consid. 2b; RCC 1962, pag. 126).
In
concreto l’Ufficio AI, in sede di revisione, effettuando un confronto tra il
reddito senza invalidità di fr. 40'360.-- e quello da invalido di fr. 16'900.--
(doc. AI 34/2), ha riconosciuto un grado d’invalidità del 58%.
Per
stabilire il reddito senza l’invalidità l’amministrazione si è basata sui dati
statistici in base alle RSS.
Il
dr. __________, nel suo allegato al rapporto medico AI 22 gennaio 2002, ha
rilevato che:
" (…)
Seguo la signora RI 1 dal 27 ottobre 1995, segnalatami
dal suo medico curante, dr. __________, a causa della prima comparsa di ansie
ipocondriache con insonnia in seguito ad una delusione affettiva.
(…) Nel 1988 il matrimonio è sfociato nel divorzio a
causa del carattere difficile e talvolta violento del marito.
Dopo il divorzio la signora è andata a vivere con i
figli, ed ha iniziato a lavorare come operaia in una fabbrica.
(…)
A causa delle sue paure e dei suoi disturbi, la signora
RI 1, malgrado la sua insistenza di lavorare non appena poteva, ha perso nel
corso degli anni diverse giornate di lavoro e, per la fine di giugno 1998 è
stata licenziata per questo motivo. (…)” doc. AI 7/5)
Sempre
il dr. __________, nel rapporto medico 16 gennaio 2002, ha attestato che
l’assicurata “(…) nel 1994 lavorava, presso la ditta __________, in fabbrica di
produzione, era molto apprezzata (…)” (doc. AI 5/2)
Prima
dell’insorgere del danno alla salute l’assicurata ha dunque lavorato come
operaia di fabbrica.
Pertanto
il reddito da valido deve essere stabilito in modo concreto e meglio ritenendo
l’ultimo reddito che l’assicurata ha percepito prima del danno alla salute
adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari (DTF 129 V 224 consid.
4.3.1).
Infatti, soltanto in presenza di circostanze particolari si giustifica
di scostarsi da questo valore e di ricorrere ai dati statistici risultanti
dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio
federale di statistica.
Di
conseguenza, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio
degli atti all’Ufficio AI perché, una volta stabilito il reddito da valido
(secondo i dati statistici solo nel caso in cui si rilevasse impossibile
stabilirlo concretamente), si pronunci nuovamente sulla revisione d’ufficio
intrapresa nel dicembre 2005.
Dai
soli atti di causa non è nemmeno possibile stabilire quale sia il reddito da
invalido dell’assicurata.
Infatti,
il dr. __________, nel certificato medico 29 settembre 2006 (doc. III), ha
attestato un peggioramento dello stato di salute a contare dal 28 agosto 2006.
Al
riguardo va qui ricordato che secondo l’art. 88a cpv. 1 OAI, che regola la modificazione
del diritto, si deve tenere conto di un miglioramento dello stato di salute
allorché esso è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente
continuerà a durare.
Ora,
durante la sua attività iniziata il 1° aprile 2005 presso la __________, con un
salario mensile di fr. 1'300.-- per tredici mensilità, l’assicurata ha avuto
dei periodi di incapacità totale al lavoro nei mesi di maggio, giugno, settembre
e ottobre 2005 e gennaio 2006 (doc. AI 28/1-3).
Inoltre,
a suo dire, l’attività per la __________ ha dovuto essere interrotta per motivi
di salute e la nuova occupazione presso la __________, con un salario di fr.
1'100.-- mensili, non è durata nemmeno tre mesi essendo in malattia al 100%
(doc. VII, B1 e B2).
In
simili circostanze, senza i necessari accertamenti, non è dunque possibile ritenere,
come fatto dall’amministrazione, l’importo di fr. 16'900 (fr. 1'300.-- x 13) quale
reddito da invalido.
Anche
per questa ragione gli atti devono pertanto essere rinviati all’Ufficio AI
perché appuri quale attività lavorativa può effettivamente ancora svolgere
l’assicurata e quale è il suo reddito da invalida.
Nel
pronunciarsi nuovamente sulla revisione d’ufficio intrapresa nel dicembre 2005
l’Ufficio AI dovrà quindi valutare compiutamente la situazione valetudinaria
dell’assicurata oltre che tenere conto delle risultanze degli accertamenti economici
da effettuare.
Questo
vale anche se nella scheda dell’Ufficio regionale di collocamento vi è la
seguente osservazione: “(…) per info vi comunico che l’assicurata dal 23.11.06
è di nuovo abile al lavoro (…)” (doc. XIII/Bis). Infatti, oltretutto non
sapendo su cosa si fonda tale osservazione, se dovesse risultare inabile al
lavoro l’assicurazione contro la disoccupazione potrebbe chiedere la
restituzione di prestazioni versate indebitamente.
In
simili circostanze, visto tutto quanto precede la decisione impugnata va annullata
e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda come sopra indicato.
2.7. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è
annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al
consid. 2.6.2.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni
dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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