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Decisione

32.2006.133

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 giugno 2007Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I

doc. XIII e XIII/Bis sono stati trasmessi alle parti con possibilità di

inoltrare osservazioni scritte.

Con

osservazioni 9 gennaio 2007 l’Ufficio AI si è riconfermato nelle proprie allegazioni.

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della LOG e 2 cpv. 1 della LPTCA (cfr. STFA

del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella

causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del

29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella

causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre

2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I

623/98).

Nel

merito

2.2. Oggetto

della lite è la questione a sapere se l’ufficio AI era legittimato a ridurre in

via di revisione, da intera a mezza, con effetto dal 1° ottobre 2006, la

rendita di invalidità di cui era al beneficio RI 1.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.

216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di

regola – non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio

la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va precisato che, secondo una

sentenza pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto

dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto

alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha

anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi

sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo

all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di

rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà

pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

Tale

principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26

giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa

R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella

causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.4. Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta

l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito

una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;

vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente

invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA

(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione

di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con

quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid.

3.5.2, 125 V 369 consid. 2 e il riferimento).

2.5. Nel

caso concreto dagli atti di causa risulta che il 6 febbraio 2003, nell’ambito

della richiesta di prestazioni AI 18 dicembre 2001 (doc. AI 1/1-7), la segretaria/ispettrice

__________ aveva richiesto un parere medico adducendo:

" (…)

Trattasi di Ata 48enne attualmente impiegata presso il __________

e precedentemente quale operaia di fabbrica inabile causa problemi psi.

(…)

Impiegata nel 2001 nell’ambito di un programma

occupazionale presso la __________ a fr. 2600 mensili.

In seguito aiuto cucina presso il __________ fino a

fine agosto 2002.

Il dr. __________ nel suo rapporto del 16.1.02

certifica un’IL pressoché totale (rendimento ridotto del 70%) quale impiegata

di fabbrica.

Il dr. __________ nel suo rapporto del 22.1.02

certifica un’abilità totale in ambito protetto con insorgenza di un’IL totale

nei periodi di maggiore scompenso.

IL del 50% dal 2.01 continua con periodi di IL

oscillanti tra il 20 e l’80%.

(…)” (doc. AI 17/1)

Nella

proposta 25 febbraio 2003 il dr. __________, medico SMR, si è così espresso:

" (…)

Diversi ricoveri a carattere psichico nel passato con

attuale regolare psicoterapia medicamentosa e sostegno con colloqui.

La patologia psichiatrica è invalidante con solo

parziale attività possibile in ambito protetto secondo gli atti medici a

dossier.

Propongo rendita completa.

Qualora verrà documentata una regolare attività in

ambito protetto per un periodo di tempo prolungato si procederà a rivalutazione

della rendita e presa in discussione di atti reintegrativi.

(…)” (doc. AI 18/1)

Con

comunicazione 7 aprile e decisioni 13 giugno 2003 all’assicurata è stato quindi

riconosciuto il diritto a una rendita intera in base a un grado d’invalidità

del 70% dal 1° febbraio 2002 (doc. AI 22/1-2 e 23/1-2 e 24/1-2).

2.6. Al

considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono,

all’epoca, l’assegnazione all’assicurata di una rendita intera di invalidità.

Si

tratta ora di esaminare la situazione esistente nell’agosto 2006 (momento in

cui è stata emanata la decisione impugnata) e di valutare se, nel frattempo, le

condizioni di salute e/o economiche dell’assicurata abbiano subito una modifica

tale da giustificare la riduzione della rendita.

2.6.1. Per

quanto riguarda l’evoluzione dello stato valetudinario, durante la prima procedura

sfociata con l’assegnazione di una rendita intera a contare dal 1° febbraio

2002, dagli accertamenti medici esperiti dall’Ufficio AI è emerso quanto segue.

Il

dr. __________, FMH in medicina interna, nel rapporto medico e nel suo allegato

16 gennaio 2002 (doc. AI 5/1-5), posta la diagnosi con ripercussioni sulla

capacità lavorativa di “sindrome ansiodepressiva con fasi maniacali” (doc. AI

5/1), aveva attestato che il danno alla salute causava una flessione del

rendimento nella sua attività presso il __________ e che quale impiegata presso

la ditta __________ la flessione era del 70% (doc. AI 5/5).

Sempre

il dr. __________, nel rapporto di decorso 22 settembre 2002, aveva attestato

che lo stato di salute era peggiorato precisando che l’assicurata “(…) non

riesce a svolgere un lavoro fuori un ambito protetto (…)” (doc. 16/1).

Il

dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto medico e nel

suo allegato 22 gennaio 2002 (doc. AI 7/1-6), posta la diagnosi con

ripercussioni sulla capacità lavorativa di “disturbo subacuto psicotico di tipo

prevalentemente delirante (ICD-10 F 23.3)”, aveva attestato, dal febbraio 2001,

una “(…) inabilità oscillante tra 20 e 80%, con periodi abbastanza lunghi di

buon funzionamento in ambito protetto (…)” (doc. AI 7/1) precisando che “(…) malgrado

una grande volontà e collaboratività, la paziente diventa facilmente interpretativa,

sentendosi minacciata da ogni piccolo avvenimento, perdendo la concentrazione.

Mantiene però un contatto affettivo buono con colleghi e superiori e fino a un

certo punto può essere rassicurata e mantenuta almeno fisicamente al lavoro.

Questa situazione richiede un ambito protetto. […] La paziente ha un ottimo

carattere, ma malgrado la sua formazione di odontotecnica in __________, oggi

un’attività più differenziata da quella di operaia o cameriera, non è

proponibile (…)” (doc. AI 7/4).

Sempre

il dr. __________, nel rapporto di decorso 18 settembre 2002, aveva confermato

il suo rapporto 22 gennaio 2002, attestato che lo stato di salute era

stazionario e osservato che “(…) la paziente riesce a mantenere un buon equilibrio

grazie alla terapia farmacologica, alla psicoterapia e all’occupazione presso

un posto di lavoro semi-protetto, cioè più tollerante e con orari ridotti (…)”

(doc. AI 15/1).

Nell’ambito

della revisione, intrapresa d’ufficio nel dicembre 2005, il dr. __________, nel

rapporto di decorso 13 gennaio 2006, ha attestato uno stato di salute

stazionario senza modifiche delle diagnosi (doc. AI 27/1).

Anche

il dr. __________, nel rapporto di decorso 24 febbraio 2006 (doc. AI 30/1-2),

ha attestato uno stato di salute stazionario senza modifica delle diagnosi

puntualizzando che “(…) la paziente ha attraversato un periodo abbastanza burrascoso

nel contesto della menopausa e del distacco inevitabile dai suoi figli: il peso

psicologico del figlio, abbastanza difficile, è diminuito, malgrado non tutti i

problemi siano risolti. Al livello operativo, e nel senso di un inserimento

professionale, coordinato dal responsabile dei posti riabilitativi esterni

della __________ del __________, __________, dal 1 aprile 2005 la paziente è impiegata

all’80% presso la ditta __________ di __________ come ausiliaria di pulizie. Il

suo stipendio mensile ammonta a fr. 1'300.--. Un’occupazione nel libero mercato

fallirebbe presto per via dei vissuti interpretativi che emergono regolarmente

quando si sente sotto pressione (…)” (doc. AI 30/2).

Dalle

risultanze mediche appena esposte risulta dunque che sotto l’aspetto medico-teorico

non vi è stata negli anni alcuna modifica della capacità lavorativa atta a

giustificare una modifica della rendita in via di revisione.

In

questo senso anche il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 12 giugno

2006, ha osservato che “(…) in effetti la situazione psichiatrica presente è

del tutto stazionaria e prognosticamente non sono da aspettarsi dei miglioramenti

sostanziali clinicamente tali da presupporre un cambiamento delle esigibilità.

Attualmente ricordo che la Ata sta effettuando una attività in ambiente apparentemente

di tipo occupazionale protetto mentre se si trattasse di occupazione

nell’ambito del mercato libero come espresso dallo psichiatra curante essa sarebbe

non possibile. Propongo pertanto a livello medico teorico di riconvalidare le

attuali prestazioni (…)” (doc. 33/1).

2.6.2. Per

quanto riguarda la situazione economica va qui rilevato quanto segue.

Con

invalidità s’intende l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente

permanente o di lunga durata (art. 8 cpv. 1 LPGA). L’incapacità al guadagno è

data dalla perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul

mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un

danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto

l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione ragionevolmente esigibilili

(art. 7 cpv. 1 LPGA).

L’invalidità

è quindi un concetto economico e non medico.

Certo

che al fine di poter graduare l’invalidità all'amministrazione (o al giudice in

caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati

dal medico o eventualmente da altri specialisti. ll compito del medico consiste

quindi nel porre un giudizio sullo stato di salute e indicare in quale misura e

in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro. Inoltre, la documentazione

medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali

lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid.

4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).

Tuttavia,

come è già stato rilevato in numerose sentenze, la valutazione dell'invalidità

non va stabilita unicamente in base a fattori medico-teorici (RAMI 1996 p. 34,

p. 36 consid. 3b; STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275

consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla salute

sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).

Detto

diversamente, il grado d'invalidità di un assicurato non può essere fondato

sulla mera valutazione medica, bensì deve corrispondere al grado della sua incapacità

al guadagno, tenuto conto di ogni attività che da lui ragionevolmente si può

richiedere e delle possibilità di lavoro a lui aperte (cfr. SVR 1996 IV Nr. 74

p. 213ss consid. 2b; RCC 1962, pag. 126).

In

concreto l’Ufficio AI, in sede di revisione, effettuando un confronto tra il

reddito senza invalidità di fr. 40'360.-- e quello da invalido di fr. 16'900.--

(doc. AI 34/2), ha riconosciuto un grado d’invalidità del 58%.

Per

stabilire il reddito senza l’invalidità l’amministrazione si è basata sui dati

statistici in base alle RSS.

Il

dr. __________, nel suo allegato al rapporto medico AI 22 gennaio 2002, ha

rilevato che:

" (…)

Seguo la signora RI 1 dal 27 ottobre 1995, segnalatami

dal suo medico curante, dr. __________, a causa della prima comparsa di ansie

ipocondriache con insonnia in seguito ad una delusione affettiva.

(…) Nel 1988 il matrimonio è sfociato nel divorzio a

causa del carattere difficile e talvolta violento del marito.

Dopo il divorzio la signora è andata a vivere con i

figli, ed ha iniziato a lavorare come operaia in una fabbrica.

(…)

A causa delle sue paure e dei suoi disturbi, la signora

RI 1, malgrado la sua insistenza di lavorare non appena poteva, ha perso nel

corso degli anni diverse giornate di lavoro e, per la fine di giugno 1998 è

stata licenziata per questo motivo. (…)” doc. AI 7/5)

Sempre

il dr. __________, nel rapporto medico 16 gennaio 2002, ha attestato che

l’assicurata “(…) nel 1994 lavorava, presso la ditta __________, in fabbrica di

produzione, era molto apprezzata (…)” (doc. AI 5/2)

Prima

dell’insorgere del danno alla salute l’assicurata ha dunque lavorato come

operaia di fabbrica.

Pertanto

il reddito da valido deve essere stabilito in modo concreto e meglio ritenendo

l’ultimo reddito che l’assicurata ha percepito prima del danno alla salute

adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari (DTF 129 V 224 consid.

4.3.1).

Infatti, soltanto in presenza di circostanze particolari si giustifica

di scostarsi da questo valore e di ricorrere ai dati statistici risultanti

dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio

federale di statistica.

Di

conseguenza, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio

degli atti all’Ufficio AI perché, una volta stabilito il reddito da valido

(secondo i dati statistici solo nel caso in cui si rilevasse impossibile

stabilirlo concretamente), si pronunci nuovamente sulla revisione d’ufficio

intrapresa nel dicembre 2005.

Dai

soli atti di causa non è nemmeno possibile stabilire quale sia il reddito da

invalido dell’assicurata.

Infatti,

il dr. __________, nel certificato medico 29 settembre 2006 (doc. III), ha

attestato un peggioramento dello stato di salute a contare dal 28 agosto 2006.

Al

riguardo va qui ricordato che secondo l’art. 88a cpv. 1 OAI, che regola la modificazione

del diritto, si deve tenere conto di un miglioramento dello stato di salute

allorché esso è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente

continuerà a durare.

Ora,

durante la sua attività iniziata il 1° aprile 2005 presso la __________, con un

salario mensile di fr. 1'300.-- per tredici mensilità, l’assicurata ha avuto

dei periodi di incapacità totale al lavoro nei mesi di maggio, giugno, settembre

e ottobre 2005 e gennaio 2006 (doc. AI 28/1-3).

Inoltre,

a suo dire, l’attività per la __________ ha dovuto essere interrotta per motivi

di salute e la nuova occupazione presso la __________, con un salario di fr.

1'100.-- mensili, non è durata nemmeno tre mesi essendo in malattia al 100%

(doc. VII, B1 e B2).

In

simili circostanze, senza i necessari accertamenti, non è dunque possibile ritenere,

come fatto dall’amministrazione, l’importo di fr. 16'900 (fr. 1'300.-- x 13) quale

reddito da invalido.

Anche

per questa ragione gli atti devono pertanto essere rinviati all’Ufficio AI

perché appuri quale attività lavorativa può effettivamente ancora svolgere

l’assicurata e quale è il suo reddito da invalida.

Nel

pronunciarsi nuovamente sulla revisione d’ufficio intrapresa nel dicembre 2005

l’Ufficio AI dovrà quindi valutare compiutamente la situazione valetudinaria

dell’assicurata oltre che tenere conto delle risultanze degli accertamenti economici

da effettuare.

Questo

vale anche se nella scheda dell’Ufficio regionale di collocamento vi è la

seguente osservazione: “(…) per info vi comunico che l’assicurata dal 23.11.06

è di nuovo abile al lavoro (…)” (doc. XIII/Bis). Infatti, oltretutto non

sapendo su cosa si fonda tale osservazione, se dovesse risultare inabile al

lavoro l’assicurazione contro la disoccupazione potrebbe chiedere la

restituzione di prestazioni versate indebitamente.

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede la decisione impugnata va annullata

e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda come sopra indicato.

2.7. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è

annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al

consid. 2.6.2.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni

dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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