Lexipedia

Decisione

32.2006.134

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 giugno 2007Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

I problemi personali Intrapsichici di questa Assicurata

risalgono all'età infantile con un peggioramento dopo la nascita del figlio, e

questo In relazione anche alle difficoltà coniugali.

RISPOSTE Al QUESITI

1. Descrivere l'evoluzione delle problematiche

psichiatriche segnalate agli atti.

L'Assicurata segue un trattamento psichiatrico e

psicoterapeutico e psicofarmacologico presso la Dr.ssa __________. Dopo diversi

tentativi di cure psicofarmacologiche senza successo, l'Assicurata assume ora

una medicazione ipnoinduttrice in qualità di ansiolisi.

Considerandi

2.

Quali sono le conseguenze sulla capacità di lavoro dell'A.

nell'attività attuale quale cameriera dovute ai disturbi psichiatrici

constatati?

L'Assicurata ha scelto di lavorare al 50% e questo per

tutta una serie di problemi emotivi, sociali e famigliari.

3.

L'attività da ultimo svolta dall'A. è ancora

praticabile dal punto di vista psichiatrico? Se si, In quale misura (ore al

giorno)?

Sì, e questo nella misura del 50%.

4.

Da quando esiste una limitazione della capacità

lavorativa dal punto di vista psichiatrico? Qual è stato da allora lo sviluppo

delle limitazioni della capacità lavorativa fino ad oggi?

A questo quesito è difficile rispondere vista la storia

personale della signora PI 1.

5.

Ritiene possibile effettuare dei provvedimenti

d'integrazione professionale presso quest'A.?Se si come giudica l'abitudine al

processo lavorativo e l'utilizzazione delle risorse disponibili da un punto di

vista psichiatrico? Se no, può indicarcene le ragioni ?

L'Assicurata ha sempre operato nell'ambiente della ristorazione

e non penso che dei provvedimenti d'integrazione professionale possano

migliorare le sue capacità lavorative.

6.

Ritiene possibile migliorare la capacità lavorativa

dell'A. sul posto di lavoro attuale dal punto dl vista psichiatrico? Se sì, con

quali ragionevoli provvedimenti? Che effetti avrebbero questi provvedimenti

sulla capacità lavorativa?

Eventualmente sì. Bisogna però tener conto che

l'Assicurata lavora presso il ristorante della sorella e non sono certamente i

problemi psichici che le Impediscono le attività finora svolte.

7.

Ritiene [che] dal punto di vita psichiatrico l'A sia in

grado di svolgere altra attività? Se si, quali esigenze dovrà rispondere il

posto di lavoro e di che cosa bisognerà tenere soprattutto conto?

No.

8.

In che misura si possono svolgere attività consone

alle menomazioni (ore al giorno)? Se non sono possibili altre attività, per

quali motivi?

Sia per i suoi problemi ortopedico-reumatologici sia

per i problemi psico affettivi, penso che sia difficile che quest'Assicurata

possa inserirsi in un'attività lavorativa superiore a quella che ora sta effettuando.

9.

In che misura l'Assicurata può svolgere l'attività

di casalinga?

A questo livello non vi sono dei limiti di tipo

psichiatrico.

10.

Come valuta la prognosi valetudinaria a medio-lungo

termine dal punto di vista psichiatrico?

L'Assicurata sta continuando un trattamento

psicoterapeutico e psicofarmacologico intenso. Non penso però che la terapia

attualmente in atto abbia come obiettivo un miglioramento della sua situazione

lavorativa, anche perché l'Assicurata non auspica un aumento lavorativo.

(…)." (doc. AI 17/16-17)

Il

dr. __________, medico SMR, nel rapporto 29 luglio 2004 aveva indicato che:

" (…)

Dopo il SAM del marzo 2004 che reputo ben redatto nella

globale valutazione specialistica clinica e della esigibilità lavorativa si

valuta quale ideale dal lato specialmente psichico l’attuale attività di cameriera

presso il ritrovo gestito dalla sorella.

La situazione a livello sempre psichico appare

attualmente discretamente stabilizzata dopo abuso etilico esistito da anni con

impianto di Antabus sc.

La prognosi medico teorica visto il decorso ad oggi non

è favorevole e degna di migliorare a medio termine l’abilità lavorativa.

(…)” (doc. AI 21/1)

La

dr.ssa __________, nel rapporto medico 18 agosto 2005 indirizzato all’Ufficio

AI (doc. AI 32/1-2), ha segnalato un peggioramento dello stato di salute

osservando che:

" (…)

Visto il peggioramento del quadro psichico e fisico

della paziente nel corso degli ultimi mesi è mia premura segnalare il caso al

Vostro servizio, per una rivalutazione urgente.

La paziente è infatti beneficiaria di una rendita di

invalidità al 50% dal 1. ottobre 2003 e dal 1. aprile 2005 è inabile al 100% in

maniera continua.

Vista l’evoluzione sfavorevole appare del tutto

improbabile che la paziente possa riprendere un’attività lavorativa al 50% così

come nel corso dell’ultimo anno.

Tengo infatti che tale inabilità lavorativa al 100% sia

da considerarsi di lunga durata.

Vi prego per tanto di convocare la paziente per una

valutazione del suo caso ed un adeguamento del grado della rendita.

(…)” (doc. AI 32/2)

Il

dr. __________, nelle annotazioni 18 novembre 2005, ha osservato che “(…) ho

valutato gli atti medici della prima decisione incluso SAM e tenendo presente

le attuali complicanze e il rapporto medico della psi. curante si considera un

possibile peggioramento duraturo e pertanto si giustifica una revisione

anticipata delle prestazioni AI. A livello medico prego inviare un rapporto ai

curanti (in ogni caso sia a dr.ssa __________ che a dr. __________ neurologo).

(…)” (doc. AI 37/1).

Il

dr. __________, FMH in neurologia, nel rapporto 28 novembre 2005, posta la

diagnosi di “(…) disturbo schizzo-affettivo con transitorio abuso etilico,

stato da crisi convulsiva inaugurale nel 04.05 (…)” (doc. AI 39/1), ha espresso

la seguente prognosi:

" (…)

Non conosco bene la P., nell’11.03 era stata operata

per decompressione del n. mediano ds al canale carpale con decorso prolungato,

nel 4.05 è stata ricoverata all’__________ per una crisi convulsiva inaugurale,

in una P. che presentava disturbi psichiatrici di tipo schizzo-affettivo con

transitorio abuso etilico poi stabilizzato sotto terapia con Antabuse. Mi è

stata inviata l’ultima volta per un controllo EEG nell’8.05 (rapporto

allegato), rimane attualmente in cura psichiatrica presso la Dr.ssa __________.

Negli ultimi mesi è probabilmente rimasta inabile al lavoro in misura completa,

ma non sono al corrente dei periodi esatti di incapacità lavorativa. La

prognosi sia per quel che concerne lo stato di salute che la capacità

lavorativa dipende essenzialmente dal problema psichiatrico.

(…)” (doc. AI 39/2)

La

dr.ssa __________, nel rapporto medico di decorso 6 dicembre 2005 (doc. AI

40/3-5), poste le diagnosi note, ha riferito dei seguenti ricoveri:

- dal 6 al 15 aprile 2005

presso l’ospedale __________ di __________ per una crisi convulsiva inaugurale

con stato confusionale febbrile transitorio. Il decorso è stato solo lentamente

favorevole, ed il consulto neurologico aveva evidenziato un quadro sia clinico

che elettroencefalografico compatibile con un encefalopatia mista

verosimilmente su base epilettica medicamentosa e parainfettiva;

- dal 15 aprile 2005 al 12

maggio 2005 presso la clinica __________ di __________ per il proseguio delle

cure con miglioramento del quadro neurologico ma con un permanere di uno stato

ansioso depressivo grave;

- dal 5 al 15 luglio 2005

presso la clinica __________ di __________ per la presenza di una stato

confusionale dopo 3 o 4 giorni di abuso di sostanze alcoliche. Alla dimissione

fu introdotta una terapia avversiva con Antabus che la paziente ha assunto

regolarmente fino al 31 ottobre 2005;

- dal 14 al 28 novembre

2005.

presso l’ospedale la __________ di __________ in quanto portata in pronto

soccorso per uno stato di coscienza ridotto. Dopo consulto psichiatrico e

consulto telefonico neurologico, l’ipotesi più probabile era quella di una

crisi conversiva nell’ambito della patologia psichiatrica. Fu eseguita anche

una TAC della colonna toracale in quanto la paziente lamentava dolori alla

colonna toracale dopo una caduta alcune settimane prima che evidenziava una

frattura delle vertebre AT9 in consolidazione. La paziente fu pertanto

trasferita alla clinica __________ di __________, dove è tutt’ora degente.

Circa

la prognosi la dr.ssa __________ ha riferito che “(…) la paziente attualmente è

degente presso la clinica __________ di __________. Riceve una terapia

antidepressiva, ansiolitica, neurolettica. Ha beneficiato di una terapia psichiatrica

ambulatoriale senza evidenti miglioramenti del quadro ansioso depressivo

peggiorato dalla scorsa primavera. Al momento attuale per quanto riguarda la

prognosi rispetto alla capacità lavorativa, ritengo la stessa sfavorevole e

vista l’evoluzione mi sembra del tutto improbabile che la paziente possa riprendere

l’attività lavorativa al 50% così come era avvenuto nel corso dell’ultimo anno.

Ritengo che tale inabilità lavorativa al 100% sia da considerarsi di lunga

durata. Al momento attuale il quadro psicopatologico complessivo è ancora

estremamente instabile (…)” (doc. 40/5).

La

dr.ssa __________, nell’allegato al rapporto medico, ha attestato poi che “(…)

la sindrome ansioso depressiva attualmente grave, con le difficoltà di concentrazione,

attenzione e memorizzazione impedisce alla paziente di dare coerenza e continuità

ad ogni attività lavorativa (…)” certificando che l’attuale attività non è più

proponibile e che l’assicurata non è in grado di svolgere altre attività (doc.

AI 40/7).

Il

dr. __________, nelle annotazioni 18 maggio 2006, ha rilevato:

" (…)

R 50% dal 10.2003 in attuale revisione anticipata per

peggioramento documentato

- sia della grave patologia psichiatrica

con disturbo di personalità instabile noto ed associazione attuale a sindrome

mista depressiva grave

- sia di nuova apparizione di ricorrenti

crisi convulsive con ricoveri ospedalieri a ripetizione (aprile – agosto e

novembre 2005) in assenza di abuso etilico (ultima alcoolemia al PS 11.2005 0,1‰)

- sia per apparizione di nuova

complicanza osteoporotica dorsale con frattura Th9 in fase di stabilizzazione

dopo queste osservazioni e la nuova documentazione a

dossier da parte della dr.ssa __________ psichiatra e dr. __________ neurologo

oltre alla documentazione delle ospedalizzazioni Osp. __________ si giustifica

senza nuovi accertamenti medico assicurativi una IL 100% per ogni tipo di

attività dal 4.2005 in avanti per grave compromissione clinica globale e

diminuito rendimento e continuità di esigibilità lavorativa.

La prognosi appare molto sfavorevole considerando le

patologie presenti, l’alto degrado clinico attuale ed il decorso ad oggi e

personalmente sono dell’avviso che anche se vi sarà una ristabilizzazione

clinica essa non porterà ad un miglioramento dell’esigibilità futura

lavorativa. Dopo ciò a livello medico è indicata solo revisione a lungo

termine.

(…)” (doc. AI 45/1)

2.6

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352;

Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I

162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono

a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile

1998.

nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;

ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA

ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA

al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte

in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe

obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In DTF

125.

V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito

che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve

essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi

in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne

in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte

und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore

ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul

carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole

deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04, consid. 1.2).

2.7

Nell’evenienza

concreta, questo TCA, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute

della signora PI 1 è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha motivo di mettere in

dubbio la valutazione del SMR, che – visto il peggioramento dello stato

valetudinario documentato dalle certificazioni della dr.ssa __________, del dr.

__________ e dalle attestazioni concernenti i diversi ricoveri subiti – ha ritenuto

l’assicurata completamente inabile al lavoro, in qualsiasi attività, a partire

dal mese di aprile 2005.

Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, rispondendo a

delle domande postegli dalla __________, nello scritto 30 ottobre 2006 ha sostenuto

che l’incapacità lavorativa è dovuta sostanzialmente ad una problematica di abuso

etilico e di benzodiazepine: “(…) aus dem Studium der Akten ergibt sich klar,

dass es sich bei der Erkrankung von Frau PI 1 mit überwiegender wahrscheindlichkeit

um eine chronische Alkohol- und Benzodiazepinabhängigkeit

handelt, die jetzt, in fortgeschrittenem Alter, zu depressiven Zuständen und

(gesichert) zu einmaliger Grand- Mal- Epilepsie geführt hat. Sowohl die

Depression als auch epileptische Anfälle sind Folgen des langjährigen

übermässigen Konsums von Alkohol; in Kombination mit Benzodiazepinen tritt die

Epilepsie vermehrt auf. (…)“ (doc. A2).

Alle

domande:

“1. Wie

hoch ist die Restarbeitsfähigkeit in der bisherigen und in einer angepas-sten Tätigkeit

nach Sistierung des Alkoholkonsums?

2.

Sind

die Epilepsie und di Depressionen alkoholbedingt?

3.

Sind

die Epilepsie und di Depression reversibel?“

il

dr. __________ ha risposto

“1. Die

Restarbeitsfähigkeit schätze ich auf mindestens 50%, eher gegen 100%, wenn die

Versicherte weder Benzodiazepine noch Alkohol konsumierte.

2.

Der

einmalige (eventuelle zweimalige) Epilepsieanfall ist mit überwiegender Wahrscheindlichkeit

auf den chronischen Alkoholkonsum (als Entzugsepilep-sie im Spital, ein oft zu

beobachtendes Phänomen!) zurückzuführen; ebenso muss die Depression im

Zusammenhang mit del langjährigen Alkoholkonsum gesehen werden.

3.

Dass

die Epilepsie reversibel ist, bestätigt der Bericht des Neurologen, Dr. med. __________

vom 31.08.05.

Die

Depression könnte adäquater, mit vermehrten therapeutischen Gesprä-chen und

allenfalls höheren Dosen von Antidepressiven Medikamenten (es gibt bessere als Anafranil,

auch gegen die Ängste), nebst Sistieren des Alkoholtrinkens und Entzug von den Benzodiazepinen,

behandelt werden, ist folglich eine reversible Störung.“

Nell’ambito

della procedura sfociata con le decisioni 25 novembre e 10 dicembre 2004, con

le quali l’Ufficio AI le aveva riconosciuto il diritto a una mezza rendita (per

un grado d’invalidità del 50%) a contare dal 1. ottobre 2003 (doc. AI 26/1-4 e

27/1-5), era emerso che l’assicurata soffre di una patologia psichiatrica con

ripercussioni sulla capacità lavorativa.

La

dr.ssa __________, nel rapporto medico 12 dicembre 2003, aveva attestato che

“(…) l’inabilità lavorativa del 50% appare duratura e permanente, sembra

già un ottimo risultato il riuscire a mantenere tale attività lavorativa

parziale che viene mantenuta, in quanto la paziente lavora dalla sorella che

tollera le sue difficoltà, incapacità e incompetenze, essendo molto legata dal

punto di vista affettivo (…)” (doc. 12/4, sottolineatura del redattore).

Il

dr. __________, nel consulto 26 marzo 2004 all’attenzione del SAM (doc. AI

17/14-17), ai seguenti quesiti aveva così risposto:

" (…)

2.

L’attività da ultimo svolta dall’A. è

ancora praticabile dal punto di vista psichiatrico? Se sì, in quale misura (ore

al giorni)?

Sì, e questo nella misura del 50%.

(…)

7.

Ritiene [che] dal punto di vista

psichiatrico l’A. sia in grado di svolgere altre attività? Se sì, quali

esigenze dovrà rispondere il posto di lavoro e di che cosa bisognerà tenere

soprattutto conto?

No.

8.

In che misura si possono svolgere

attività consone alle menomazioni (ore al giorno)? Se non sono possibili altre

attività, per quali motivi?

Sia per i suoi problemi ortopedico-reumatologici sia

per i problemi psicoaffettivi, penso che sia difficile che quest’Assicurata

possa inserirsi in un’attività lavorativa superiore a quella che ora sta effettuando.

(…)” (doc. AI 12/4)

Il

dr. __________, FMH in gastroenterologia, nel consulto 29 marzo 2004

all’attenzione del SAM (doc. AI 17/24-26), posta la diagnosi di “(…) stato dopo

epatite B adesso guarita – stato dopo abuso etilico intermittente – attualmente

la situazione epatica è normale, senza segni per epatopatia in atto, senza

segni per insufficienza epatica (…)”, aveva osservato che:

" (…)

Nel novembre del 2002 è stato fatto l’intervento per

impiantare le pastiglie di Antabus nella parete addominale dopodiché la

paziente non ha più bevuto e si può pensare che l’incapacità lavorativa per

i problemi dell’abuso etilico sono durati ancora per qualche mese, l’ulteriore

incapacità lavorativa era dovuta prevalentemente all’affezione psichiatrica.

(…)” (doc. 17/26, sottolineatura del redattore)

Il

dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, nel consulto 4 maggio 2004

all’attenzione del SAM (doc. AI 17/18-23), ha indicato che “(…) nel caso particolare

la valutazione è resa più difficile dalla presenza di un importante

componente psicoreattiva depressiva, con tendenza alla somatizzazione. (…)”

(doc. AI 17/21, la sottolineatura è del redattore).

Viste

le risultanze mediche appena esposte, richiamata la suesposta giurisprudenza in

materia probatoria di rapporti medici (cfr. consid. 2.6), questo Tribunale deve

innanzitutto concludere che non è possibile ritenere, come ha fatto il dr. __________,

che l’incapacità lavorativa sia riconducibile unicamente ad una problematica di

abuso etilico e di benzodiazepine.

Questo

vale a maggiore ragione visto che, come risulta dal rapporto medico di decorso

6.

dicembre 2005 della dr.ssa __________ (doc. AI 40/3-5), nonostante la terapia

avversiva con Antabus, i disturbi psichiatrici sono continuati: “(…)

dall’inizio del mese di luglio la paziente iniziò nuovamente ad abusare di

sostanze alcoliche, dopo 3 o 4 giorni di tale abuso per la presenza di uno

stato confusionale fu nuovamente ospedalizzata presso la clinica __________ dal

05.

luglio al 15 luglio 2005 e alla dimissione fu introdotta una terapia avversiva

con Antabus che la paziente ha assunto regolarmente fino al 31.10.2005. Durante

i mesi di settembre e ottobre u.s. permaneva uno stato depressivo medio grave

ed uno stato ansioso non sufficientemente controllato dalla terapia in corso

con difficoltà di attenzione e di concentrazione, e labilità della memoria

verbale a breve termine. […] In data 02.11.2005 rivedevo la paziente che mi

informava di aver sospeso l’assunzione di Antabus presso la clinica __________

e di ricevere a quel momento l’Antabus dal marito. Presentava sempre un tono

dell’umore deflesso, senza idee suicidali, senza disturbi psicotici, senza

allucinazioni. Permaneva in primo piano una grave componente d’ansia con

tensioni e crisi d’angoscia (…)” (doc. AI 40/4).

Inoltre,

all’entrata presso l’ospedale __________ di __________, dai dati del 14

novembre 2005, risultava un’alcolemia dello 0,1‰ (doc. AI 40/11).

Ritenuti

poi i diversi ricoveri a cui ha dovuto essere sottoposta – dal 6 al 15 aprile

2005.

per una crisi convulsiva inaugurale presso l’ospedale __________ di __________

(doc. AI 32/5-7) con trasferimento e degenza per tre settimane di convalescenza

presso la Clinica __________ di __________ (doc. AI 32/1-2); dal 5 al 15 luglio

2005.

presso la Clinica __________ (doc. AI 32/3-4), dal 14 al 28 novembre 2005

presso l’ospedale __________ di __________ con trasferimento alla clinica __________

per la presa a carico della problematica psichiatrica (doc. AI 40/8-10) –

questo Tribunale non ha motivi per scostarsi dalle conclusioni espresse dal dr.

__________ nelle annotazioni 18 maggio 2006, secondo il quale “(…) si

giustifica senza nuovi accertamenti medico assicurativi una IL del 100% per

ogni tipo di attività dal 4.2005 in avanti per grave compromissione clinica

globale e diminuito rendimento e continuità di esigibilità lavorativa. (…)”

(doc. AI 45/1).

Anche

il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 11 ottobre 2006, in merito al

rapporto 30 agosto 2006 del dr. __________, ha espresso la seguente valutazione:

“(…) come già evidenziato in occasione della perizia SAM l’assicurata presenta

una patologia psichiatrica sottogiacente alla problematica dell’abuso etilico

con inoltre un’anamnesi carica di fattori negativi. In questo senso sicuramente

non si può parlare di abuso etilico primario. Inoltre l’attuale IL è stata causata

da problematiche somatiche con influsso sulla capacità lavorativa, in questo

senso risulta irrilevante se queste complicazioni somatiche (crisi epilettiche,

frattura vertebrale) siano state causate da una problematica di dipendenza.

Dalla documentazione risulta pure che l’assicurata è stata sottoposta a

trattamento di disintossicazione con un periodo di astinenza confermato

medicalmente di 3 mesi. Durante questo periodo lo stato di salute psichico è

rimasto però sempre compromesso e secondo la psichiatra curante non compatibile

con un’attività lavorativa regolare. Gli esami di laboratorio riscontrati in

occasione del ricovero presso la __________ (14.11.2005) mostrano solo lievi alterazioni

dei valori epatici, valori che parlano contro una problematica di abuso etilico

continuo e importante. In conclusione la documentazione raccolta da parte

dell’UAI permette di concludere per una IL completa da aprile 2005 fino almeno

12.

, questo per un danno alla salute psichiatrico con abuso secondario

oltre a problematica epilettica e di frattura vertebrale. L’adeguamento del

grado AI è stato quindi medicalmente giustificato. L’ulteriore evoluzione della

capacità lavorativa dipenderà dall’evoluzione della patologia psichiatrica

anche se la lunga cronistoria e l’età dell’assicurata sono da considerarsi

quali fattori prognostici negativi. (…)” (doc. V/1).

Pertanto, stante quanto sopra, non vi sono, a mente del TCA, ragioni

per ritenere non corretto l’agire dell’amministrazione. A fronte delle chiare

attestazioni sia della specialista curante che degli specialisti del SAM e

delle risultanze dei diversi ricoveri a cui è stata sottoposta, non

contraddette da altri validi certificati medico-specialistici e considerate sufficientemente

motivate e concludenti da parte del medico SMR e non necessitanti dunque di

ulteriori approfondimenti, è a giusta ragione che l’Ufficio AI ha accordato

all’interessata una rendita intera, per un grado d’invalidità del 100%, a

partire dal 1° agosto 2005 (mese della richiesta di revisione; cfr. doc. AI

32/1-2 e art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI).

Al

riguardo va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella

causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente

considerazione:

(…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il

n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un

doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien

valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,

consid. 3.2)

Ciò

deve quindi a maggior ragione valere in caso di sostanziale accordo tra parere

del medico curante e valutazioni del SMR, come nel caso di specie.

2.8

Quanto

alla censura della ricorrente concernente la mancata presa in considerazione,

prima di esaminare se sussistesse o meno il diritto ad una rendita

d’invalidità, di eventuali provvedimenti d’integrazione, questo Tribunale

rileva che tale critica non ha ragione d’essere, ritenuto che, come accertato

in precedenza (cfr. consid. 2.7.), l’interessata dal punto di vista medico non

dispone di una capacità lavorativa residua, sfruttabile sul mercato equilibrato

del lavoro.

Nell’ambito

dell’assicurazione invalidità vige il principio della

priorità della reintegrazione sulla rendita (art. 16 LPGA): di conseguenza,

l’attribuzione di una rendita d’invalidità entra in linea di conto solo

qualora non siano attuabili provvedimenti d'integrazione (DTF

123.

V 271). Nel caso di una domanda di rendita

l'amministrazione deve quindi dapprima accertare d'ufficio la questione della

reintegrazione dell'assicurato nel circuito economico (DTF 126 V 243 consid. 5; 121 V 190; 108 V

212.

seg.).

Tale

principio non trova tuttavia applicazione nel caso di specie, ritenuto che,

come visto, l’assicurata non risulta abile al lavoro, nemmeno in misura

ridotta, in nessuna attività lavorativa.

Privo

di fondamento è infine anche il richiamo all’art. 21 cpv. 4 LPGA.

Infatti,

dagli atti non risulta in alcun modo che l’assicurata abbia rifiutato delle

cure che le sono state indicate. Al contrario la dr.ssa __________ ha attestato

che alla dimissione dalla clinica __________ il 15 luglio 2005 “(…) fu

introdotta una terapia avversiva con Antabus che la paziente ha assunto regolarmente

fino al 31.10.2005. […] In data 02.11.2005 rivedevo la paziente che mi

informava di aver sospeso l’assunzione di Antabus presso la clinica __________

e di ricevere a quel momento l’Antabus dal marito. (…)” (doc. AI 40/4).

Inoltre,

anche se il dr. __________, nel rapporto 31 agosto 2005 (doc. AI 39/3-4), ha

riferito che “(…) secondo il marito assume i medicamenti in modo irregolare.

(…)” (doc. AI 39/3), secondo il dr. __________, gli esami di laboratorio del 14

novembre 2005 (doc. AI 40/11-15) “(…) mostrano solo lievi alterazioni dei

valori epatici, valori che parlano contro una problematica di abuso etilico

continuo e importante. (…)” (doc. V/1).

2.9

Visto

tutto quanto precede, a mente di questo Tribunale è da ritenere provato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,

caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2

e riferimenti; cfr., pure,

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungs-recht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che l’assicurata presenta un’incapacità lavorativa totale, in

qualsiasi attività, a partire dal mese di aprile 2005.

L’Ufficio AI, vista

la domanda di revisione del 18 agosto 2005 (doc. AI 32/1-2), ha pertanto

correttamente attribuito all’inte-ressata il diritto alla rendita intera a

partire dal 1° agosto 2005 ex art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI.

La decisione

impugnata deve dunque essere confermata e il ricorso respinto.

2.10

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Silvana Beltrami-Rossi, Via al Calvario 29, 6644 Orselina

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster