32.2006.135
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
2 agosto 2007Italiano65 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2006.135
Data decisione, Autorità:
02.08.2007, TCA
Titolo:
A. che ha ridotto il lavoro per ragioni riconducibili al datore di lavoro. A ragione l'UAI non ha più applicato il metodo misto dal momento in cui l'A. avrebbe potuto essere riassunta al 100% e le ha riconosciuto il diritto a una mezza rendita ritenuta un'incapacità del 50% in qualsiasi attività
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
DIRITTO ALLA RENDITA
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
METODO MISTO DI CALCOLO
art. 29 COST
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 28 cpv. 2 cf. ter LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 27 OAI
art. 27bis OAI
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.135
FS/ll
Lugano
2 agosto 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 11 luglio
2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, da ultimo attiva quale ausiliaria di pulizie presso la __________
(doc. AI 5/1-3), nel gennaio 2004 ha presentato una richiesta di prestazioni AI
per adulti in quanto affetta da “(…) depressione, male di schiena e stomaco
(…)” (doc. AI 2/1-7).
Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare eseguita dal
Servizio di accertamento medico dell’assicurazione invalidità (di seguito SAM)
e un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia
domestica, con decisione 24 agosto 2005 l’Ufficio AI ha riconosciuto alla richiedente
il diritto ad un quarto di rendita (grado d’invalidità del 49%) dal 1° febbraio
2004 (doc. AI 28/1-6).
1.2. A
seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata, rappresentata dall’RA 1 (__________),
__________ (doc. AI 29/1-2), con decisione su opposizione 11 luglio 2006 (doc.
AI 50/1-6) l’Ufficio AI ha annullato la decisione 24 agosto 2005 e ha stabilito
che “(…) il grado di invalidità è riconfermato nella misura del 49% (diritto ad
un quarto di rendita) dal 01 febbraio 2004, mentre è aumentato al 50% (diritto
ad una mezza rendita) dal 01 gennaio 2006. (…)” (doc. AI 50/6).
L’amministrazione
ha addotto che:
"
(…)
3.Nella fattispecie, è opportuno anzitutto ricordare che
la decisione impugnata è stata resa in applicazione dei disposti relativi al
metodo misto (art. 28 cpv. 2 ter LAI), disposizione che impone la determinazione
dell'invalidità in considerazione degli impedimenti lavorativi riscontrabili in
ambito casalingo e nelle consuete mansioni, rispettivamente del pregiudizio
economico che si manifesta a livello lucrativo.
Questa variante viene sistematicamente applicata in
presenza di assicurati che al momento della manifestazione dell'invalidità
svolgono attività lucrativa a tempo parziale.
Gli atti dell'incarto testimoniano che, all'insorgenza
del danno alla salute e dell'incapacità lavorativa, il rapporto di lavoro
dell'assicurata con la __________ comportava un orario di presenza settimanale
parziale, pari all'85% dell'orario previsto a tempo pieno.
Di conseguenza, ai fini della valutazione del grado di
invalidità complessivo e della stesura della decisione impugnata,
l'amministrazione ha reputato di dover apprezzare anche gli impedimenti provocati
dal danno alla salute nei confronti delle consuete mansioni extra lucrative,
calcolate quest'ultime nella rimanente quota parte del 15%. Per tale motivo, si
è pertanto proceduto ad un'indagine istruttoria espletata al domicilio
dell'interessata.
4. Ora, occorre rilevare che l'opponente ha
essenzialmente sottolineato uno stato di salute precario, ritenendosi non più
in condizioni tali da poter esercitare attività lucrativa. Per questa ragione,
ha auspicato il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità. A suo
sostegno, sono stati prodotti i certificati medici già citati nel capitolo
introduttivo dedicato ai fatti.
Per quanto concerne l'aspetto prevalentemente medico,
il dossier, comprendente pure l'atto di opposizione, è stato sottoposto
all'esame del Servizio medico regionale dell'AI (SMR), il quale ha posto le sue
osservazioni con annotazione 05 ottobre 2005. In questo frangente, la perizia
eseguita dai sanitari del SAM nel settembre 2004 è stata ritenuta
esaustiva, coerente e condivisa anche nei giudizi riguardanti l'abilità
lavorativa stimata.
Per quanto attinente invece alle certificazioni mediche
prodotte in sede di opposizione, il SMR le ha giudicate prive di nuove
particolarità tali da dover giustificare una rivalutazione medica clinica e le
ha considerate dunque espressione di una diversa valutazione della capacità
lavorativa.
In esito a quanto precede, rimane l'assoluta validità
del rapporto peritale allestito dal SAM.
A titolo abbondanziale, va sottolineato che le perizie
mediche eseguite da medici riconosciuti specializzati hanno forza probatoria
piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176). Per quanto attiene invece al medico di
famiglia, secondo generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto
del fatto che, nel dubbio, egli attesta a favore del proprio paziente
(Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
im Sozialversicherungsrecht, p.230).
Per di più, per quanto attiene alle perizie eseguite
dal SAM, occorre in proposito rammentare quanto recita l'art. 72bis OAI:
"L'Ufficio federale stipula con gli ospedali e gli
istituti appropriati convenzioni che prevedono la costituzione di centri medici
d'accertamento incaricati di eseguire esami medici necessari alla valutazione
del diritto alle prestazioni. Esso regola l'organizzazione e i compiti di detti
centri come pure la rifusione delle spese".
Giusta la Sentenza 04 agosto 1995 del Tribunale
federale delle assicurazioni nella causa R.F. (VSI 03/97 p. 121), lo statuto
dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, relativo ai Servizi di
accertamento medico nell'AI (SAM), garantisce l'indipendenza necessaria dei SAM quando
si tratta di stilare referti medici.
5. Chiarito l'aspetto medico, occorre rilevare che, in
questa sede di opposizione, si è dato seguito ad un approfondimento della situazione
lucrativa dell'assicurata decorrente dal 01 gennaio 2003, epoca dalla quale il
rapporto di lavoro è stato ridotto dal 100% ad un orario limitato all'85%.
La documentazione raccolta ha consentito di evidenziare
che la riduzione della presenza sul posto di lavoro è maturata esclusivamente a
causa di una ristrutturazione ospedaliera, alla quale hanno partecipato pure le
componenti sindacali. Le parti in causa, con approvazione unanime, hanno così
ratificato la proposta di riduzione del 15% dell'orario di lavoro da parte del
personale dipendente, evitando di conseguenza possibili licenziamenti.
A fronte della documentazione acquisita, la situazione
professionale può dunque essere riepilogata nel seguente modo:
-sino al 31.12.2002 il Servizio di pulizia e lavanderia
della Clinica __________ era composto di 17,5 unità lavorative impiegate al
100%, 13 delle quali addette alle pulizie;
-dal 01.01.2003 a tutto il personale del
citato Servizio di pulizia e lavanderia è stato ridotto il tempo di lavoro dal
100% all'85%;
-dal 01.10.2005 vi è poi stato un aumento del tempo di
lavoro dall'85% al 100% per 3 ausiliarie di lavanderia;
-dal 01.01.2006 tale aumento è poi stato
analogamente attuato anche per 3 ausiliarie di pulizia;
- l'assicurata ha svolto la sua attività di addetta
alle pulizie al 100% sino al 31.12.2002, all'85% sino al 24.02.2003, indi è
incorsa in un prolungato periodo di inattività a seguito di malattia ed il
contratto è stato successivamente sciolto con effetto 30.11.2003;
- la Direzione amministrativa della Clinica __________,
con lettera 27 giugno 2006, ha confermato che l'aumento della percentuale
lavorativa, introdotto in particolare per il personale di pulizia a partire dal
01 gennaio 2006, è stato dettato dalla necessità del volume di lavoro, tenendo
conto della disponibilità e/o dell'interesse delle collaboratrici di aumentare
l'orario lavorativo;
nell'ipotesi in cui l'assicurata fosse stata
ancora in buona salute e, naturalmente alle dipendenze della Clinica, le
sarebbe stato proposto il ripristino dell'orario a tempo pieno dal 01 gennaio
2006.
Detto questo, va precisato che sul piano assicurativo
all'Ufficio Al incombe di determinare in quale misura l'assicurata debba essere
considerata quale ipotetica dipendente salariata ed in quale misura occupata
nelle consuete mansioni extra lucrative.
Ora, è indubbio che la riduzione della percentuale di
attività lucrativa dal 100% all'85% avvenuta dal 01 gennaio 2003 è scaturita da
problemi di carattere aziendali, assolutamente indipendenti da qualsiasi danno
alla salute e sussistono tutti i motivi per credere che l'assicurata nel tempo
avrebbe comunque mantenuto il rapporto lavorativo invece ridottole.
Correttamente pertanto l'amministrazione ha definito il
grado di invalidità sulla base di una valutazione che ha tenuto conto di
un'attività lucrativa svolta all'85% e delle consuete mansioni lavorative svolte
al rimanente 15%.
In questo senso, il grado di invalidità stabilito al
49% con la decisione impugnata deve essere meritevole di conferma, almeno
temporaneamente sino al 31 dicembre 2005.
Infatti, occorre ipotizzare che l'assicurata avrebbe
colto l'occasione che il datore di lavoro le avrebbe sottoposto, ovvero il
ripristino dell'orario di lavoro a tempo pieno con decorrenza dal 01 gennaio
2006.
Ne discende che a far tempo dal 01 gennaio 2006 il
grado di invalidità deve per contro essere stabilito unicamente in funzione
dell'incapacità lavorativa e del pregiudizio economico riscontrabili nello
svolgimento dell'attività lucrativa di ausiliaria di pulizia, ossia
esclusivamente secondo il metodo ordinario applicabile a persone con attività
lucrativa a tempo pieno (art. 16 LPGA).
Pertanto, in considerazione dell'abilità lavorativa
residua stimata medicalmente dai periti nel tasso del 50% in qualsiasi professione,
all'assicurata, dal 01 gennaio 2006, deve essere riconosciuto un grado di
invalidità del 50% ed attribuito un diritto alla mezza rendita.
(…)” (doc. AI 50/4-6)
1.3. Contro
la decisione su opposizione, sempre tramite l’RA 1, l’assicurata ha inoltrato
un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestato un vizio di procedura
per il fatto che l’Ufficio AI non gli avrebbe trasmesso l’incarto completo e la
valutazione medica – ha chiesto il riconoscimento del diritto ad una rendita
intera dal 1° febbraio 2004.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha postulato
la reiezione del ricorso.
L’amministrazione
ha osservato, in particolare, che “(…) in merito alle considerazioni iniziali
di parte ricorrente, si segnala che la medesima ha prodotto l’opposizione senza
avere in precedenza avuto la necessità di prendere visione dell’incar-to. Il
fatto di una possibile dimenticanza da parte dello scrivente Ufficio di fornire
l’incarto in visione come richiesto nell’opposizione debitamente motivata, non
invalida la decisione emessa, ritenuto che in seguito parte ricorrente, pur
avendone avuto la possibilità, non ha più sollecitato l’invio dell’incarto in
visione. (…)” (doc. III)
1.5. Con
scritto 19 ottobre 2006 al TCA il rappresentante dell’assicurata ha ribadito
che dalla sua assistita, sia come salariata che come casalinga, non è possibile
“(…) pretendere un qualsiasi grado di abilità al lavoro (…)” puntualizzando che
l’Ufficio AI “(…) fa riferimento ad una perizia pluridisciplinare del SAM del
25.10.2004 alla quale si vorrebbe attribuire pieno valore probatorio:
chiaramente siccome la stessa non ci è stata sottoposta viene da noi
integralmente contestata e nel contempo ribadiamo ancora fermamente la nostra
incomprensione circa la mancata trasmissione da parte dell’AI degli atti, in
palese dispregio dell’art. 47 LPGA. (…)” (doc. V).
1.6. Il
12 giugno 2007 il TCA ha scritto al rappresentante dell’assi-curata una lettera
del seguente tenore:
"
(…)
visto il suo scritto 8 giugno 2007 che richiama le sue
precedenti osservazioni 19 ottobre 2006 (qui allegate in copia), con la
presente la rendiamo attenta, come peraltro a lei noto, che l'incarto completo,
prodotto da controparte, concernente la sua assistita già dal 12 ottobre 2006
si trova presso questo Tribunale e può essere da lei visionato.
Con la presente le assegniamo pertanto un termine di 10
giorni per visionare l'incarto presso la cancelleria del TCA (negli usuali
orari d'ufficio) e per presentare osservazioni scritte.
(…)” (doc. VIII)
Con
lettera 20 giugno 2007 al TCA il rappresentante dell’assi-curata ha osservato:
"
(…)
1. La percentuale di inabilità al lavoro
deve tenere in considerazione sia la patologia psichiatrica che reumatologica
che neurologica. Queste due ultime patologie sono state sottovalutate nella
perizia interdisciplinare allestita dal SAM e questo in contrasto con le
attestazioni dei medici curanti.
2. Come confermato dai vari scritti della
Dottoressa __________ la percentuale di inabilità anche solo dal profilo
psichiatrico ammonta al 100%. Per questo motivo il riconoscimento di una
rendita intera si impone.
3. Si ribadisce che la carriera lavorativa della
signora RI 1 è sempre stata un impiego al 100% quale ausiliaria. Il passaggio
all’85% è stato solo un avvenimento provvisorio dettato dal datore di lavoro.
Così stando le cose i calcoli riguardanti il reddito ipotetico devono essere
fatti sul reddito al 100% quale ausiliaria.
4. In via subordinata si contesta pure
l’indagine esperita per la percentuale quale casalinga. Mal si comprende come
vi possa essere una percentuale inferiore per le attività di casalinga che sono
le stesse, se non addirittura più gravose, di quelle da ausiliaria (per esempio
l’impossibilità oggettiva di preparare i pasti per la famiglia per i noti
disturbi alla memoria).
5. Appare pure sottovalutata la
problematica legata alla fibromialgia: questo fenomeno per recente
giurisprudenza merita senz’altro una maggiore attenzione.
(…)” (doc. IX)
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Nell’opposizione
20 settembre 2005 l’assicurata aveva chiesto: “(…) al rappresentante RA 1 viene
inviato l’intero incarto in visione (…)”.
Nonostante
questa richiesta l’Ufficio AI ha emesso la decisione su opposizione senza
trasmettere in visione l’intero incarto.
In sede di ricorso, l’assicurata ha infatti censurato la mancata
trasmissione dell’incarto AI e, con lettera 19 ottobre 2006 al TCA, ha
contestato la perizia pluridisciplinare del SAM siccome la stessa non le è
stata sottoposta.
Ai sensi
dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante
giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere
dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una
decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti
suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione
dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387, 127 V 219, 127
V 431, 127 I 56, 126 V 130; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost.,
la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16,
124 V 181 e 375 con riferimenti).
Nel
caso in esame, non trasmettendole l’incarto richiesto l’Ufficio AI ha leso il diritto
di essere sentito dell’assicurata. Tuttavia, la ricorrente,
tramite il suo rappresentante, ha potuto prendere visione dell’incarto AI
completo e inoltrare le proprie osservazioni in merito innanzi a un’autorità
giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo (cfr. consid. 1.6).
La
violazione del diritto di essere sentita è dunque stata sanata in questa sede
(sulla sanatoria della violazione del diritto di essere sentito da parte
dell’istanza di ricorso avente pieno potere cognitivo cfr., ad esempio, DTF 132
V 387, consid. 5, pag. 390).
Nel
merito
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurata il diritto a un quarto di rendita dal 1° febbraio 2004 e a una
mezza rendita dal 1° gennaio 2006. La ricorrente postula il diritto ad una
rendita intera dal 1° febbraio 2004.
2.4. Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di
una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande
invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si
ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del
grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è
stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il
grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3
OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno
per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente
o perché l’invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata
soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento
costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è
durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà
a durare (art. 88 a cpv. 1
OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione
non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso
sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC
1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la
revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche
dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di
guadagno.
2.5. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1
LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione
è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare
se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata
una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.6. Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di
essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità
di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non
può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se
non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico
di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986
pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A
sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in
vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre
2003), precisa:
"
Per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica
s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli
nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei
religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di
regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato
è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.7. Nel
caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei
fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna
applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI
nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1.
gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui:
"
Qualora l’assicurato
eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente
nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo
l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità
per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso,
occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione
gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni
consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità
patita nei due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore
sino al 31 dicembre 2003):
"
Quando si possa
presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa
o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno
alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla
rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente
secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo
misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in
DTF 125 V 146.
2.8. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S.
F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid.
3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono
stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03), nella quale il TFA si è così espresso:
"
6.2. A determinate
condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella
categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia
psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni
economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla
pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]).
Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto
tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare
luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI
(sentenza citata del 12 marzo 2004
in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der
Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei
casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti
medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile
dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua
sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società
(DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127
V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in
casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una
comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza
qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con
sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un
ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia
(cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante
gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte,
la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da
dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr.
pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali
o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute
suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai
principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi
deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche
in un'altra sentenza del 28 maggio 2004 nella causa B. (I
702/03), il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto
modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza
manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e
durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali
(1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un
decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza
remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti
della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione
sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la
liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario
tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso
di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché
di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona
assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich
für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René
Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo
2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza del 16 dicembre 2004 nella causa J., I 770/03 pubblicata in DTF
131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto
invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa
della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si
devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza
dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La
nostra Massima Istanza in una sentenza del 19 maggio 2006 nella causa O. (I
873/05), si é confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al
caso della fibromialgia, rilevando:
"
(…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una
recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella
raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi
è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la
diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli
ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini
con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo
giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i
principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore
somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una
fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si
deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve
comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati
fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di
fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi
negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante
per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un
processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe
croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le
manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure
ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo
nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di
una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato
psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di
un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto
tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di
disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno
alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni
legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)”
(STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)
2.9. Al
fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità,
si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente
prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi
sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno
alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR
1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo
1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997
nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung
des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag.
28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg
1999, pagg. 190s).
2.10. A
mente di questa Corte va data piena conferma alla qualificazione della ricorrente,
data dall’Ufficio AI, quale salariata nella misura dell’85% e casalinga per il
restante 15% fino al 31 dicembre 2005.
Dagli
accertamenti effettuati dall’amministrazione è infatti emerso che l’assicurata
dal 28 novembre 1977 era regolarmente occupata a tempo pieno quale ausiliaria
delle pulizie presso la __________, che la riduzione del grado di attività
all’85% dal 1° gennaio 2003 è stata dettata da ragioni aziendali riconducibili
al datore di lavoro e che ella avrebbe potuto essere riassunta al 100% dal 1°
gennaio 2006 (doc. AI 5/1-3, 38/1-9, 39/1, 42/1, 43/1-2 e 49/1).
E’
dunque a ragione che, vista la ripartizione rimasta incontestata,
l’amministrazione ha applicato il metodo misto per valutare l’invalidità fino
al 31 dicembre 2005 e quello del confronto dei redditi dal 1° gennaio 2006
(cfr. consid. 2.5 e 2.7).
2.11. Nell’evenienza
concreta, nelle annotazioni 22 luglio 2004 (doc. AI 12/1), il dr. __________,
medico SMR, presa in considerazione la documentazione medica acquisita durante
l’istrutto-ria amministrativa, si è così espresso:
"
(…)
Visto la discrepante valutazione della psi. fiduciaria
del 9.2003 ed il rapporto della curante psi. si giustifica una rivalutazione
specialistica globale presso il SAM (che avverrà a distanza di praticamente un
anno da quella della dr.ssa __________) prima di convalidare erogazione di
prestazioni da parte AI.
Attività semplici ed ergonomicamente valide per il
problema del rachide non sono esigibili almeno in forma parziale?
(…)” (doc. AI 12/1)
L’Ufficio
AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 13/1-2).
Dalla
perizia pluridisciplinare 25 ottobre 2004 (doc. AI 16/1-35) risulta che i periti,
dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive,
hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura
psichiatrica (dr. __________), di natura reumatologica (dr. __________) e di
natura neurologica (dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente
diagnosi:
" 5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa
Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di
media gravità.
Disturbi di personalità misto ansioso dipendente.
Fibromialgia.
Sindrome lombospondilogena cronica con:
-
irritazione della cresto
iliaca ds. e peraiartropatia dell’anca ds.;
-
modiche alterazioni
statiche;
-
minime alterazioni
degenerative senza neurocompressione.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla
capacità lavorativa
Minimo tremore in parte a riposo della mano ds., nella
cui diagnosi differenziale rientra un iniziale Morbo di Parkinson.
Ipercolesterolemia massiccia.
Leucopenia borderline.
Cisti renale sin..” (doc. AI 16/10-11)
Sulla
base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i
periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale
dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’A. va ritenuta abile al lavoro nella
misura del 50% nella sua attività lavorativa di ausiliaria di pulizia e in
qualsiasi altra attività lavorativa più leggera e adatta (…)” (doc. AI 16/13),
hanno concluso:
"
(…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
La patologia principale in quest’A. è quella psichiatrica,
con la presenza di una sindrome depressiva ricorrente episodio attuale di media
gravità e un disturbo di personalità misto ansiosodipendente. La patologia
psichiatrica riduce la capacità lavorativa nella misura del 50%. In
considerazione di un’importante labilità del tono dell’umore con una quota
d’angoscia ed ansia elevata resistente al trattamento psicofarmacologico, che
incide sulla capacità lavorativa della stessa nella misura in cui la rende più
lenta e imprecisa e meno resistente, anche se è ancora in grado di svolgere
parzialmente la sua attività attuale.
Per quanto concerne la problematica reumatologica, in
primo piano si situa una fibromialgia che riduce la capacità lavorativa nella
misura del 25% come ausiliaria di pulizia e del 10% in un’attività leggera e
adatta.
La patologia neurologica non riduce la capacità
lavorativa dell’A.. Pertanto, complessivamente l’A. va ritenuta abile al lavoro
nella misura del 50% in qualsiasi attività lavorativa. Lo stato di salute va considerato
compromesso a partire dal 26.02.2003 in avanti. Da allora lo stato di salute
non ha mostrato modifiche importanti ed in futuro, non ci si deve attendere a
miglioramenti significativi, in quanto la prognosi è riservata e stazionaria a
lungo termine, soprattutto per la problematica psichiatrica.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Riteniamo che l’A. possa svolgere attività lavorative
di ausiliaria di pulizia così come qualsiasi altra attività lavorativa nella
misura del 50%. Non riteniamo indicati provvedimenti d’ordine professionale in
considerazione della patologia psichiatrica dell’A..
L’A. presenta un rendimento ridotto e pertanto
l’attività deve essere svolta sull’arco di 6 ore e 30 al giorno, rendendo il
50% di 8 ore 30.
10 OSSERVAZIONI E RISPOSTE A DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente
discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
(…)" (doc. AI 16/13)
Viste
le risultanze dell’inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica (doc. AI 18/1-7) e la valutazione 21 aprile 2005 del
consulente in integrazione professionale (doc. AI 21/1-2 e 22/1-2), con
decisione 24 agosto 2005 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto
ad un quarto di rendita dal 1° febbraio 2004 (doc. AI 28/1-6).
In
sede di opposizione (doc. AI 29/1-2) l’assicurato ha prodotto i certificati
medici 17 giugno e 1° settembre 2005 della dr.ssa __________, FMH in
psichiatria e psicoterapia, e 6 settembre 2005 del dr. __________, FMH in
medicina generale.
Al
riguardo, nelle annotazioni 5 ottobre 2005 (doc. AI 34/1), il dr. __________,
medico SMR, si è così espresso:
"
(…)
Ho rivalutato i dati medici che hanno portato alla
decisione AI del 5.2005 ed in special modo la perizia del SAM dell’ottobre 2004
che reputo sia nelle valutazioni cliniche specialistiche (reumatologica -
psichiatrica e neurologica) ben esaustive e coerenti che nei giudizi di abilità
sia per l’attività effettuata come per attività adeguate residuali quale
salariata.
Ho preso inoltre atto dei documenti in fase di
opposizione e dopo considerazione del loro contenuto giudico che essi non
portano nuove particolarità tali da giustificare che si preveda una
rivalutazione medico clinica poiché vi sia stato un cambiamento di esigibilità.
Personalmente reputo che si tratta di diverse
valutazioni dell’abilità lavorativa (considerando che si tratta di medici
curanti “di parte”).” (doc. AI 34/1)
Ritenuta
la valutazione del medico SMR appena esposta e considerato che dal 1° gennaio
2006 non si giustificava più l’applicazione del metodo misto per il calcolo del
grado d’invalidità – l’amministrazione aveva infatti nel frattempo appurato che
l’assicurata dal 28 novembre 1977 era regolarmente occupata a tempo pieno quale
ausiliaria delle pulizie presso la __________, che la riduzione del grado di
attività all’85% dal 1° gennaio 2003 era dettata da ragioni aziendali riconducibili
al datore di lavoro e che ella avrebbe potuto essere riassunta al 100% dal 1°
gennaio 2006 (doc. AI 5/1-3, 38/1-9, 39/1, 42/1, 43/1-2 e 49/1) – con decisione
su opposizione 11 luglio 2006, l’Ufficio AI ha stabilito che “(…) il grado di
invalidità è riconfermato nella misura del 49% (diritto ad un quarto di
rendita) dal 01 febbraio 2004, mentre è aumentato al 50% (diritto ad una mezza
rendita) dal 01 gennaio 2006. (…)” (doc. AI 50/6).
2.12. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I
355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U
330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18
marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche
eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella
causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993
nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p.
189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre
considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.
Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa,
nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere
in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF
125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito
che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi
in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne
in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
Fatti
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;
MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
1997, p. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui
questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve
esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di
un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole
deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA
inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo
2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre
2004, I 384/04, consid. 1.2).
2.13. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i
quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata
è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in
merito alla sua capacità al lavoro del 50% nella sua attività di ausiliaria di
pulizia e in qualsiasi altra attività lavorativa più leggera e adatta.
La
dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non è stata
smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti un
peggioramento delle sintomatologie.
2.13.1. In
particolare, per quanto riguarda la patologia psichiatrica il dr. __________,
nel suo consulto 5 ottobre 2004 2004 (doc. AI 16/15-18), posta la diagnosi di
“(…) Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità
(ICD10-F33.1). Disturbo della personalità misto, ansioso e dipendente
(ICD10-F61.0) (…)” (doc. AI 16/17), ha concluso:
"
(…)
1. Patologia psichiatrica ed influenza di
quest’ultima sulla capacità lavorativa dell’assicurata.
Siamo quindi confrontati con un'assicurata che presenta un'incapacità lavorativa
duratura medico-teorica, per ogni attività esigibile nella misura del 50 %.
Questa posizione è giustificata soprattutto da
un'importante labilità del tono dell'umore con una quota di angoscia e ansia
elevata, resistenti al trattamento psicofarmacologico che incide sulla capacità
lavorativa della stessa, nella misura in cui la rende più lenta, imprecisa e
meno resistente, anche sé ancora è in grado di svolgere parzialmente la sua
attività attuale.
Considerandi
2.
Evoluzione probabile dal 2001 in avanti ?
e presa di posizione sui punti di vista delle colleghe D.ssa __________ e
Dr.ssa __________.
Come espresso sopra si tratta di un quadro clinico che
ha iniziato progressivamente con una sindrome dolorosa lombare, che non sembra
abbia avuto una grossa influenza sulla sua capacità lavorativa.
La diagnosi che, invece, ha avuto influsso sulla sua
capacità lavorativa è stata la sindrome depressiva insorta nell'arco della
seconda metà del 2002. Purtroppo è arrivata alla osservazione specialistica solo
nel marzo 2003 dalla Dr.ssa __________ e in seguito dalla Dr.ssa __________ a
settembre dello stesso anno.
Il quadro depressivo ha avuto una andamento
caratterizzato da un quadro acuto iniziale intorno al mese di marzo 2003 per
poi presentare un andamento stazionario già a partire del mese di maggio dello
stesso anno, con una clinica di media gravità.
Questa sintomatologia incide in modo più marcato sulla
sua attività lavorativa in quanto posto di lavoro, vissuto da lei come il luogo
in cui è stata ferita; ma si estende in parte anche al suo ruolo
lavorativo nella misura del 50 %, cosi come per altre attività esigibili. In
questo senso coincido con la posizione della Dr.ssa __________.
3.
Proposte terapeutiche e prognosi.
Il trattamento specialistico dovrebbe essere più
psicoterapico che psicofarmacologico. La prognosi è riservata e stazionaria a lungo
termine. Non è indicato procedere a un provvedimento di riqualifica
professionale, in quanto il quadro psicopatologico attuale, per le sue caratteristiche
la rende improponibile al processo di apprendimento.
(…)” (doc. AI 16/17-18).
La
dr.ssa __________, FMH in psichiatria e Psicoterapia, nel suo rapporto medico
17.
giugno 2005 (doc. AI 26/1-2), non ha attestato un peggioramento dello stato
di salute e, poste le diagnosi note sulle quali i periti del SAM hanno potuto
esprimersi, si è limitata a sostenere che “(…) per quanto riguarda la decisione
data 11.5.2005 dell’AI [ndr.: si tratta in realtà della “Comunicazione della
delibera”, doc. AI 24/1-2], di riconoscere [alla] paziente un grado
d’invalidità [del] 49% dal 1.2.2004, esprimo il mio disaccordo. Dal mio punto
di vista la paziente è da ritenersi inabile al lavoro al 100% in qualunque
professione. Ritengo pertanto che il caso deve essere rivalutato per una
rendita intera (…)”.
Questo
rapporto è stato confermato dalla dr.ssa __________ nel successivo rapporto
medico 1° settembre 2005 (doc. AI 29/13).
Al
riguardo, nelle annotazioni 5 ottobre 2005 (doc. AI 34/1), anche il dr. __________,
medico SMR, ha concluso che detti rapporti non apportano nuove particolarità in
punto all’esigibilità lavorativa e che una rivalutazione medica non è
necessaria ritenuta l’esaustività e la coerenza delle valutazioni del SAM.
Va
qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I
938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici
SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico
SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne
saurait certes mettre sur le même pied un rapport
d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont
la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de
l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie
pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins
traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une
nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1
supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui
du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional
de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué
par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste,
aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur
l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.
(…).”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,
consid. 3.2)
Anche
il rapporto medico 1° gennaio 2006 della dr.ssa __________, prodotto in sede di
ricorso (doc. A), non attesta un peggioramento dello stato di salute e nel suo
contenuto è simile ai precedenti attestati del 17 giugno e 1° settembre 2005.
2.13.2
Il
dr. __________, FMH in medicina generale, nel certificato medico 6 settembre
2005.
(doc. AI 29/12), non ha attestato un peggioramento dello stato di salute,
non si è espresso chiaramente sulla capacità lavorativa dell’assicurata e,
poste le diagnosi note sulle quali i periti del SAM hanno potuto esprimersi, si
è limitato a sostenere che “(…) considerando l’attività di ausiliaria, donna di
pulizia presso una Clinica ritengo che quel tipo d’attività è comunque non
consono alla problematica lombare, soprattutto considerando movimenti che non
sarebbero ergonomici e posizioni della colonna vertebrale non idonee (…)” (doc.
AI 29/12).
Al
riguardo, nelle annotazioni 5 ottobre 2005 (doc. AI 34/1), anche il dr. __________,
medico SMR, ha concluso che detto rapporto non apporta nuove particolarità in
punto all’esigibilità lavorativa e che una una rivalutazione medica non è necessaria
ritenuta l’esaustività e la coerenza delle valutazioni del SAM.
2.13.3
Il
rappresentante dell’assicurata, presa visione dell’incarto AI completo, con
scritto 20 giugno 2007 (doc. IX), senza tuttavia produrre ulteriore
documentazione medica atta a suffragare le sue tesi, ha sostenuto che i periti
del SAM avrebbero sottovalutato le patologie reumatologiche e neurologiche, che
solo dal punto di vista psichiatrico si imporrebbe il riconoscimento di una
rendita intera e che anche la problematica legata alla fibromialgia sarebbe
stata sottovalutata.
Il
dr. __________, FMH in neurologia, nel suo consulto 23 settembre 2004 (doc. AI
16/19-20), ha concluso che “(…) dal punto di vista strettamente neurologico
non vi sono dunque reperti indicativi di un’inabilità lavorativa, anche solo
parziale, questa dovrà essere valutata soprattutto in ambito reumatologico
e psichiatrico (…)” (doc. AI 16/20, la sottolineatura è del redattore).
Il
dr. __________, FMH in reumatologia, nel suo consulto 30 settembre 2004 (doc.
AI 16/21-24), circa l’abilità al lavoro ha concluso che “(…) dal punto di vista
reumatologico teorico, in attività pesanti a mediamente pesanti e come addetta
alle pulizie l’assicurata può essere ritenuta inabile al lavoro nella misura
del 25%. In un’attività leggera, che permetta il rispetto delle regole di
ergonomia della schiena senza altre limitazioni particolari, l’assicurata è
inabile al lavoro nella misura del 10%. Queste limitazioni della capacità
lavorativa tengono conto principalmente della presenza di una fibromialgia
con relativi dolori cronici, stanchezza e insonnia. Non vi sono limitazioni
funzionali particolari salvo la raccomandazione, nella misura del
possibile, di cercare un’attività che rispetti le regole di ergonomia della
schiena. (…)” (doc. AI 16/24, le sottolineature sono del redattore).
I
periti del SAM hanno poi concluso che “(…) complessivamente l’A. va
ritenuta abile al lavoro nella misura del 50% in qualsiasi attività lavorativa.
(…)” (doc. AI 16/13, la sottolineatura è del redattore).
Al
riguardo va qui ricordato che che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado
di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non
si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo
a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti
gli esperti interessati.
La
questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se
del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio
il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella
causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In
una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha
inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità
lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.
2.13.4
In
conclusione, rispecchiando la perizia pluridisciplinare 25 ottobre 2004 del SAM
e, in particolare, i referti specialistici del dr. __________, __________ e __________,
i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid.
2.7
e 2.11), alla stessa può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo
l’interessata affetta da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere
ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica
agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare la sua capacità
al lavoro.
E’
dunque a ragione che l’Ufficio AI ha concluso per una capacità lavorativa del
50% sia nella sua attività di ausiliaria di pulizia che in qualsiasi altra
attività più leggera e adatta.
Ciononostante
va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle
condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione
medica, essa potrà in futuro presentare una domanda di revisione.
2.14
L’assicurata
ha contestato la valutazione della sua capacità lavorativa quale casalinga.
2.14.1
Per
quel che concerne l'attività di casalinga, va ricordato che l'invalidità delle
persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica,
come si é visto (cfr. consid. 2.6 e 2.7), è stabilita confrontando le singole attività
nell'economia domestica ancora accessibili alla richiedente la rendita AI, con
i lavori che può eseguire una persona sana.
Nella
Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità
(CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'UFAS, allo scopo di garantire
un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto
una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo
ed un massimo – che nel caso concreto risultano essere stati rispettati – attribuibile
a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3095 prevede:
"
Di regola, si ammette
che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono
le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1.
Conduzione dell'economia domestica (pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
2.
5.
2.
Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,
apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10.
50.
3.
Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare
l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)
5.
20.
4.
Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni,
uffici)
5.
10.
5.
Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere
e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5.
20.
6.
Accudire i figli o altri familiari
0.
30.
7.
Altre attività (p.es. curare i malati, curare
le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di
volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0.
50.
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.
3090)."
Mentre alle cifre 3096, 3097 e 3098 si legge
ancora:
" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100%
(Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e
la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi
servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per
una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere
applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244).
All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona
deve contribuire per quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria
capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di
impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3045 segg.). Essa deve
ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia,
nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la
sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità,
della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico.”
Per
quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia
domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che – in linea di
massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni
delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di
collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali
inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC
1984.
p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C. G., consid. 4, I
102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento
della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in
cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto
2003.
nella causa S. consid. 2, I 681/02).
Con
sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G. C. (I 102/00), il TFA ha
avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in
quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato
valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole
summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta
decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144
consid. 5).
Il
TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima
sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se
le indicazioni dell'assicu- rata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti
medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa
M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di
posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni
accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione
di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in
ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11
agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I
685/02).
2.14.2
L'Ufficio
AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta domiciliare
sfociata nel rapporto del 6 aprile 2005 (cfr. doc. AI 18/1-7). Sulla base degli
accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, attentamente ponderati
alla luce delle risultanze della perizia pluridisciplinare 25 ottobre 2004 del
SAM, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga,
l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 41,5%.
Va detto che in sede di valutazione dei singoli impedimenti, con motivazioni
pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle dichiarazioni di RI 1 in
merito alle limitazioni ad eseguire talune mansioni domestiche.
Non
da ultimo, considerando che RI 1 non ha formulato in merito alcuna contestazione
né d’ordine generale né con riferimento alle singole percentuali d’impedimento
riferite alle singole incombenze, alla valutazione dell’assistente sociale va
prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente
valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione casalinga.
Va
inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente
stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri
di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del
100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia
domestica. Conforme alla giurisprudenza è del resto anche la presa in considerazione
della ripartizione dei compiti all’interno della famiglia e quindi della collaborazione
fornita nella gestione dell’economia domestica da parte del marito
dell’assicurata.
Non
sono quindi ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio
l’attendibilità della valutazione operata dall’as-sistente sociale, la quale
non appare arbitraria (in particolare la differenza tra il grado di inabilità
del 50% quale ausiliaria di pulizia e in qualsiasi altra attività lavorativa
più leggera e adatta, e del 41,5% quale casalinga, appare giustificata sia
dalla possibilità di organizzare al meglio i propri compiti quale casalinga che
dal fatto che nelle attività domestiche che non può svolgere personalmente
l’assicurata è aiutata dal marito e talvolta dai parenti) e risulta conforme
alle circostanze ed ai riscontri concreti.
2.15
Per
quanto riguarda la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16
LPGA e quanto già esposto al consid. 2.5 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni
sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico
(DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici risultano
pertanto determinanti.
Al medico
compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del
tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce,
quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue
funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti
nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in
linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche
DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro
canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base
alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
In
ogni modo, ai fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e
quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le
capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto
teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato
non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto
di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Vale
ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per accertare
il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo stabilire,
secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato
gua-dagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse
sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000
nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con
riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere
fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze
professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato
avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi
ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96
V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s.
consid. 3b).
Nel
caso in esame meritano sostanziale conferma gli accertamenti eseguiti
dall’amministrazione al fine di determinare il grado di invalidità
dell’assicurata per la parte di attività salariata.
In
particolare, la consulente in integrazione professionale, nella
valutazione 18 aprile 2006 (doc. AI 21/1-2), ha esposto quanto segue:
"
Caso discusso con CRM il
21.4.2005
Stato di salute - danno alla salute e relativi
impedimenti, osservazioni generali, limitazioni
Sindrome depressiva ricorrente
Episodio attuale di media gravità
Disturbo di personalità di tipo misto ansioso
dipendente
Fibromialgia
Sindrome lombospondilogena con:
- irritazione della cresta iliaca dx e
periartropatia dell’anca dx
- modiche alterazioni statiche
- minime alterazioni degenerative senza
neurocompromissione
CL 50% residua in qualsiasi tipo di attività 2.2003
Limiti:
attività leggere ed ergonomia che permetta il
rispetto delle regole di ergonomia della schiena.
Formazione scolastica e professionale - grado raggiunto (elementari, medie,
ecc.), durata, mansioni, specializzazioni, retribuzioni
Scuole dell’obbligo in Spagna.
Ausiliaria di pulizie Clinica __________ – Stipendio
2002.
fr. 57'067.--.
Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica
Salariata 85% / Casalinga 15%.
Per quanto concerne la parte casalinga gli
impedimenti risultano essere pari al 41.5% = grado d’inv. 6.2%.
Considerato un reddito ipotetico di 58'266.-- (aggiornato
al 2004), una capacità di lavoro residua del 50%, e praticando una riduzione
del 5% per attività leggera e del 5% per i limiti concernenti le posizioni
statiche e la deambulazione, sulla base delle statistiche RSS (categoria 4,
mediana) risulta una capacità di guadagno residua del 32.64% (il reddito
d’invalido è di 19'019.--). Il grado d’invalidità è quindi del 67.36%.
Nell’esercizio della sua abituale attività – capacità
residua del 50% - reddito ancora esigibile 29'133.-- (aggiornato al 2004).
Pertanto grado di invalidità del 50% quale
salariata in quanto la CL residua può essere sfruttata al meglio
nell’esercizio dell’abituale attività
(doc. AI 21/1-2)
Ritenuto
che i periti del SAM hanno concluso che l’assicurata è abile al lavoro nella
sua precedente attività di ausiliaria di pulizia al 50% e che svolgendo questa
attività in detta misura sfruttava al meglio la sua residua capacità
lavorativa, a ragione l’amministrazione è giunta ad un tasso d’invalidità del
50%.
Per
completezza va fatto presente che con sentenza inedita del 5 settembre 2006
nella causa P. (I 222/04), il TFA ha stabilito che “secondo la giurisprudenza,
sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete,
i dati salariali nazionali risultante dalla tabella di riferimento TA1
dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica (cfr, tra altre, sentenza 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid.
3a/aa). L’inapplicabilità dei valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce
dei valori in relazione alle grandi regione, è di recente stata decisa dalla
Corte plenaria in data 10 novembre 2005 (cfr. in tal senso sentenza 22 agosto
2006.
in re K, I 424/05)”. Pertanto, nella determinazione del reddito da
invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non
più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato dal TCA.
Tale
circostanza non ha in ogni modo alcuna ripercussione sul caso in esame. In
effetti, essendo i valori nazionali maggiori di quelli regionali, il grado
d’invalidità risulterebbe ancora inferiore a quello stabilito in base alla
tabella TA13.
Inoltre,
alla medesima conclusione si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo
aggiornare i redditi (da valida e da invalida) fino al 2006 (come visto,
occorre valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di
riferimento sino al momento della decisione impugnata, cfr. consid. 2.4 in fine).
2.16
Posta
la ripartizione tra attività salariata e mansioni casalinghe
stabilita dall’amministrazione nelle querelata decisione (cfr. sopra consid.
2.
), che come detto é rimasta incontestata dall’assicurata, il grado di
invalidità globale fissato dall’Ufficio AI al 49% (85 X 50% + 15 X 41,5%) fino
al 31 dicembre 2005 in applicazione del metodo misto, va confermato.
Dal
1° gennaio 2006 (come visto al consid. 2.10) non è più giustificata
l’applicazione del metodo misto.
Di
conseguenza, ritenuta un’incapacità lavorativa nella precedente professione del 50%, è a giusta ragione che l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurata il diritto ad una mezza rendita.
Infatti, vista la percentuale nella misura della quale l’insorgen-te
è stata ritenuta abile nella sua precedente professione, appare indicato procedere a un cosiddetto raffronto percentuale
(cfr. DTF 114 V 310 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; STFA del 21 agosto
2006.
nella causa R., I 759/05, consid. 8; P. Omlin, Die
Invalidität in der obligatorischen Unfallversi-cherung, tesi Friborgo 1995, pag.
154).
Pertanto,
il reddito da invalida che ella potrebbe conseguire mettendo a frutto la sua
capacità lavorativa residua corrisponde al 50% del reddito realizzabile senza
il danno alla salute.
L’incapacità
lucrativa della ricorrente ammonta dunque al 50%, ciò che giustifica il
riconoscimento del diritto a una mezza rendita dal 1° gennaio 2006.
2.17
L’assicurata
ha chiesto l’allestimento di una perizia medica neutra pluridisciplinare: “(…)
nel dubbio invitiamo codesto Lodevole Tribunale ad ordinare una perizia
pluridisciplinare neutra che stabilisca gli effettivi danni psichici e fisici
alla salute della signora RI 1 (…)” (doc. I, pag. 2).
A
tal proposito va rilevato che per quel che riguarda le perizie allestite da
specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha riconosciuto loro pieno
valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano
dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C.,
U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
Trattandosi
specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento
dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che
l’imparzialità e l’indipen-denza di questi servizi nei confronti
dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite.
Inoltre
va ricordato che, quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II
consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente
all'art. 29 cpv. 2
Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel
caso in esame, già si è detto che la documentazione agli atti è sufficiente per
statuire nel merito della vertenza. Né vi sono validi motivi per ritenere
inaffidabili le certificazioni mediche citate nei considerandi precedenti.
Non
è pertanto necessario procedere ad un ulteriore accertamento medico giudiziario.
2.18
Visto
quanto precede, la decisione impugnata merita dunque conferma mentre il ricorso
va respinto.
2.19
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster