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32.2006.135

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 agosto 2007Italiano65 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole

deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo

2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre

2004, I 384/04, consid. 1.2).

2.13. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i

quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata

è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in

merito alla sua capacità al lavoro del 50% nella sua attività di ausiliaria di

pulizia e in qualsiasi altra attività lavorativa più leggera e adatta.

La

dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non è stata

smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti un

peggioramento delle sintomatologie.

2.13.1. In

particolare, per quanto riguarda la patologia psichiatrica il dr. __________,

nel suo consulto 5 ottobre 2004 2004 (doc. AI 16/15-18), posta la diagnosi di

“(…) Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità

(ICD10-F33.1). Disturbo della personalità misto, ansioso e dipendente

(ICD10-F61.0) (…)” (doc. AI 16/17), ha concluso:

"

(…)

1. Patologia psichiatrica ed influenza di

quest’ultima sulla capacità lavorativa dell’assicurata.

Siamo quindi confrontati con un'assicurata che presenta un'incapacità lavorativa

duratura medico-teorica, per ogni attività esigibile nella misura del 50 %.

Questa posizione è giustificata soprattutto da

un'importante labilità del tono dell'umore con una quota di angoscia e ansia

elevata, resistenti al trattamento psicofarmacologico che incide sulla capacità

lavorativa della stessa, nella misura in cui la rende più lenta, imprecisa e

meno resistente, anche sé ancora è in grado di svolgere parzialmente la sua

attività attuale.

Considerandi

2.

Evoluzione probabile dal 2001 in avanti ?

e presa di posizione sui punti di vista delle colleghe D.ssa __________ e

Dr.ssa __________.

Come espresso sopra si tratta di un quadro clinico che

ha iniziato progressivamente con una sindrome dolorosa lombare, che non sembra

abbia avuto una grossa influenza sulla sua capacità lavorativa.

La diagnosi che, invece, ha avuto influsso sulla sua

capacità lavorativa è stata la sindrome depressiva insorta nell'arco della

seconda metà del 2002. Purtroppo è arrivata alla osservazione specialistica solo

nel marzo 2003 dalla Dr.ssa __________ e in seguito dalla Dr.ssa __________ a

settembre dello stesso anno.

Il quadro depressivo ha avuto una andamento

caratterizzato da un quadro acuto iniziale intorno al mese di marzo 2003 per

poi presentare un andamento stazionario già a partire del mese di maggio dello

stesso anno, con una clinica di media gravità.

Questa sintomatologia incide in modo più marcato sulla

sua attività lavorativa in quanto posto di lavoro, vissuto da lei come il luogo

in cui è stata ferita; ma si estende in parte anche al suo ruolo

lavorativo nella misura del 50 %, cosi come per altre attività esigibili. In

questo senso coincido con la posizione della Dr.ssa __________.

3.

Proposte terapeutiche e prognosi.

Il trattamento specialistico dovrebbe essere più

psicoterapico che psicofarmacologico. La prognosi è riservata e stazionaria a lungo

termine. Non è indicato procedere a un provvedimento di riqualifica

professionale, in quanto il quadro psicopatologico attuale, per le sue caratteristiche

la rende improponibile al processo di apprendimento.

(…)” (doc. AI 16/17-18).

La

dr.ssa __________, FMH in psichiatria e Psicoterapia, nel suo rapporto medico

17.

giugno 2005 (doc. AI 26/1-2), non ha attestato un peggioramento dello stato

di salute e, poste le diagnosi note sulle quali i periti del SAM hanno potuto

esprimersi, si è limitata a sostenere che “(…) per quanto riguarda la decisione

data 11.5.2005 dell’AI [ndr.: si tratta in realtà della “Comunicazione della

delibera”, doc. AI 24/1-2], di riconoscere [alla] paziente un grado

d’invalidità [del] 49% dal 1.2.2004, esprimo il mio disaccordo. Dal mio punto

di vista la paziente è da ritenersi inabile al lavoro al 100% in qualunque

professione. Ritengo pertanto che il caso deve essere rivalutato per una

rendita intera (…)”.

Questo

rapporto è stato confermato dalla dr.ssa __________ nel successivo rapporto

medico 1° settembre 2005 (doc. AI 29/13).

Al

riguardo, nelle annotazioni 5 ottobre 2005 (doc. AI 34/1), anche il dr. __________,

medico SMR, ha concluso che detti rapporti non apportano nuove particolarità in

punto all’esigibilità lavorativa e che una rivalutazione medica non è

necessaria ritenuta l’esaustività e la coerenza delle valutazioni del SAM.

Va

qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I

938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici

SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico

SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne

saurait certes mettre sur le même pied un rapport

d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont

la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie

pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins

traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une

nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1

supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui

du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional

de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué

par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste,

aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.

(…).”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,

consid. 3.2)

Anche

il rapporto medico 1° gennaio 2006 della dr.ssa __________, prodotto in sede di

ricorso (doc. A), non attesta un peggioramento dello stato di salute e nel suo

contenuto è simile ai precedenti attestati del 17 giugno e 1° settembre 2005.

2.13.2

Il

dr. __________, FMH in medicina generale, nel certificato medico 6 settembre

2005.

(doc. AI 29/12), non ha attestato un peggioramento dello stato di salute,

non si è espresso chiaramente sulla capacità lavorativa dell’assicurata e,

poste le diagnosi note sulle quali i periti del SAM hanno potuto esprimersi, si

è limitato a sostenere che “(…) considerando l’attività di ausiliaria, donna di

pulizia presso una Clinica ritengo che quel tipo d’attività è comunque non

consono alla problematica lombare, soprattutto considerando movimenti che non

sarebbero ergonomici e posizioni della colonna vertebrale non idonee (…)” (doc.

AI 29/12).

Al

riguardo, nelle annotazioni 5 ottobre 2005 (doc. AI 34/1), anche il dr. __________,

medico SMR, ha concluso che detto rapporto non apporta nuove particolarità in

punto all’esigibilità lavorativa e che una una rivalutazione medica non è necessaria

ritenuta l’esaustività e la coerenza delle valutazioni del SAM.

2.13.3

Il

rappresentante dell’assicurata, presa visione dell’incarto AI completo, con

scritto 20 giugno 2007 (doc. IX), senza tuttavia produrre ulteriore

documentazione medica atta a suffragare le sue tesi, ha sostenuto che i periti

del SAM avrebbero sottovalutato le patologie reumatologiche e neurologiche, che

solo dal punto di vista psichiatrico si imporrebbe il riconoscimento di una

rendita intera e che anche la problematica legata alla fibromialgia sarebbe

stata sottovalutata.

Il

dr. __________, FMH in neurologia, nel suo consulto 23 settembre 2004 (doc. AI

16/19-20), ha concluso che “(…) dal punto di vista strettamente neurologico

non vi sono dunque reperti indicativi di un’inabilità lavorativa, anche solo

parziale, questa dovrà essere valutata soprattutto in ambito reumatologico

e psichiatrico (…)” (doc. AI 16/20, la sottolineatura è del redattore).

Il

dr. __________, FMH in reumatologia, nel suo consulto 30 settembre 2004 (doc.

AI 16/21-24), circa l’abilità al lavoro ha concluso che “(…) dal punto di vista

reumatologico teorico, in attività pesanti a mediamente pesanti e come addetta

alle pulizie l’assicurata può essere ritenuta inabile al lavoro nella misura

del 25%. In un’attività leggera, che permetta il rispetto delle regole di

ergonomia della schiena senza altre limitazioni particolari, l’assicurata è

inabile al lavoro nella misura del 10%. Queste limitazioni della capacità

lavorativa tengono conto principalmente della presenza di una fibromialgia

con relativi dolori cronici, stanchezza e insonnia. Non vi sono limitazioni

funzionali particolari salvo la raccomandazione, nella misura del

possibile, di cercare un’attività che rispetti le regole di ergonomia della

schiena. (…)” (doc. AI 16/24, le sottolineature sono del redattore).

I

periti del SAM hanno poi concluso che “(…) complessivamente l’A. va

ritenuta abile al lavoro nella misura del 50% in qualsiasi attività lavorativa.

(…)” (doc. AI 16/13, la sottolineatura è del redattore).

Al

riguardo va qui ricordato che che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado

di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non

si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo

a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti

gli esperti interessati.

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio

il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella

causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In

una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha

inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità

lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.

2.13.4

In

conclusione, rispecchiando la perizia pluridisciplinare 25 ottobre 2004 del SAM

e, in particolare, i referti specialistici del dr. __________, __________ e __________,

i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid.

2.7

e 2.11), alla stessa può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo

l’interessata affetta da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere

ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica

agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare la sua capacità

al lavoro.

E’

dunque a ragione che l’Ufficio AI ha concluso per una capacità lavorativa del

50% sia nella sua attività di ausiliaria di pulizia che in qualsiasi altra

attività più leggera e adatta.

Ciononostante

va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle

condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, essa potrà in futuro presentare una domanda di revisione.

2.14

L’assicurata

ha contestato la valutazione della sua capacità lavorativa quale casalinga.

2.14.1

Per

quel che concerne l'attività di casalinga, va ricordato che l'invalidità delle

persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica,

come si é visto (cfr. consid. 2.6 e 2.7), è stabilita confrontando le singole attività

nell'economia domestica ancora accessibili alla richiedente la rendita AI, con

i lavori che può eseguire una persona sana.

Nella

Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità

(CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'UFAS, allo scopo di garantire

un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto

una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo

ed un massimo – che nel caso concreto risultano essere stati rispettati – attribuibile

a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

"

Di regola, si ammette

che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono

le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.

Conduzione dell'economia domestica (pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,

apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare

l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni,

uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere

e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare

le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di

volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.

3090)."

Mentre alle cifre 3096, 3097 e 3098 si legge

ancora:

" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100%

(Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e

la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi

servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per

una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere

applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244).

All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona

deve contribuire per quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria

capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di

impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3045 segg.). Essa deve

ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia,

nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la

sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità,

della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico.”

Per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia

domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che – in linea di

massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni

delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di

collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali

inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC

1984.

p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C. G., consid. 4, I

102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento

della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in

cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto

2003.

nella causa S. consid. 2, I 681/02).

Con

sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G. C. (I 102/00), il TFA ha

avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in

quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato

valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole

summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta

decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144

consid. 5).

Il

TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell'assicu- rata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti

medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa

M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di

posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni

accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione

di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in

ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11

agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I

685/02).

2.14.2

L'Ufficio

AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta domiciliare

sfociata nel rapporto del 6 aprile 2005 (cfr. doc. AI 18/1-7). Sulla base degli

accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, attentamente ponderati

alla luce delle risultanze della perizia pluridisciplinare 25 ottobre 2004 del

SAM, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga,

l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 41,5%.

Va detto che in sede di valutazione dei singoli impedimenti, con motivazioni

pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle dichiarazioni di RI 1 in

merito alle limitazioni ad eseguire talune mansioni domestiche.

Non

da ultimo, considerando che RI 1 non ha formulato in merito alcuna contestazione

né d’ordine generale né con riferimento alle singole percentuali d’impedimento

riferite alle singole incombenze, alla valutazione dell’assistente sociale va

prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente

valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione casalinga.

Va

inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente

stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri

di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del

100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia

domestica. Conforme alla giurisprudenza è del resto anche la presa in considerazione

della ripartizione dei compiti all’interno della famiglia e quindi della collaborazione

fornita nella gestione dell’economia domestica da parte del marito

dell’assicurata.

Non

sono quindi ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio

l’attendibilità della valutazione operata dall’as-sistente sociale, la quale

non appare arbitraria (in particolare la differenza tra il grado di inabilità

del 50% quale ausiliaria di pulizia e in qualsiasi altra attività lavorativa

più leggera e adatta, e del 41,5% quale casalinga, appare giustificata sia

dalla possibilità di organizzare al meglio i propri compiti quale casalinga che

dal fatto che nelle attività domestiche che non può svolgere personalmente

l’assicurata è aiutata dal marito e talvolta dai parenti) e risulta conforme

alle circostanze ed ai riscontri concreti.

2.15

Per

quanto riguarda la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16

LPGA e quanto già esposto al consid. 2.5 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni

sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico

(DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici risultano

pertanto determinanti.

Al medico

compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del

tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce,

quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue

funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti

nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in

linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche

DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

In

ogni modo, ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le

capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto

teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato

non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto

di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Vale

ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per accertare

il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo stabilire,

secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato

gua-dagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse

sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000

nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze

professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato

avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi

ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96

V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s.

consid. 3b).

Nel

caso in esame meritano sostanziale conferma gli accertamenti eseguiti

dall’amministrazione al fine di determinare il grado di invalidità

dell’assicurata per la parte di attività salariata.

In

particolare, la consulente in integrazione professionale, nella

valutazione 18 aprile 2006 (doc. AI 21/1-2), ha esposto quanto segue:

"

Caso discusso con CRM il

21.4.2005

Stato di salute - danno alla salute e relativi

impedimenti, osservazioni generali, limitazioni

Sindrome depressiva ricorrente

Episodio attuale di media gravità

Disturbo di personalità di tipo misto ansioso

dipendente

Fibromialgia

Sindrome lombospondilogena con:

- irritazione della cresta iliaca dx e

periartropatia dell’anca dx

- modiche alterazioni statiche

- minime alterazioni degenerative senza

neurocompromissione

CL 50% residua in qualsiasi tipo di attività 2.2003

Limiti:

attività leggere ed ergonomia che permetta il

rispetto delle regole di ergonomia della schiena.

Formazione scolastica e professionale - grado raggiunto (elementari, medie,

ecc.), durata, mansioni, specializzazioni, retribuzioni

Scuole dell’obbligo in Spagna.

Ausiliaria di pulizie Clinica __________ – Stipendio

2002.

fr. 57'067.--.

Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica

Salariata 85% / Casalinga 15%.

Per quanto concerne la parte casalinga gli

impedimenti risultano essere pari al 41.5% = grado d’inv. 6.2%.

Considerato un reddito ipotetico di 58'266.-- (aggiornato

al 2004), una capacità di lavoro residua del 50%, e praticando una riduzione

del 5% per attività leggera e del 5% per i limiti concernenti le posizioni

statiche e la deambulazione, sulla base delle statistiche RSS (categoria 4,

mediana) risulta una capacità di guadagno residua del 32.64% (il reddito

d’invalido è di 19'019.--). Il grado d’invalidità è quindi del 67.36%.

Nell’esercizio della sua abituale attività – capacità

residua del 50% - reddito ancora esigibile 29'133.-- (aggiornato al 2004).

Pertanto grado di invalidità del 50% quale

salariata in quanto la CL residua può essere sfruttata al meglio

nell’esercizio dell’abituale attività

(doc. AI 21/1-2)

Ritenuto

che i periti del SAM hanno concluso che l’assicurata è abile al lavoro nella

sua precedente attività di ausiliaria di pulizia al 50% e che svolgendo questa

attività in detta misura sfruttava al meglio la sua residua capacità

lavorativa, a ragione l’amministrazione è giunta ad un tasso d’invalidità del

50%.

Per

completezza va fatto presente che con sentenza inedita del 5 settembre 2006

nella causa P. (I 222/04), il TFA ha stabilito che “secondo la giurisprudenza,

sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete,

i dati salariali nazionali risultante dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica (cfr, tra altre, sentenza 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid.

3a/aa). L’inapplicabilità dei valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce

dei valori in relazione alle grandi regione, è di recente stata decisa dalla

Corte plenaria in data 10 novembre 2005 (cfr. in tal senso sentenza 22 agosto

2006.

in re K, I 424/05)”. Pertanto, nella determinazione del reddito da

invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non

più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato dal TCA.

Tale

circostanza non ha in ogni modo alcuna ripercussione sul caso in esame. In

effetti, essendo i valori nazionali maggiori di quelli regionali, il grado

d’invalidità risulterebbe ancora inferiore a quello stabilito in base alla

tabella TA13.

Inoltre,

alla medesima conclusione si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo

aggiornare i redditi (da valida e da invalida) fino al 2006 (come visto,

occorre valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di

riferimento sino al momento della decisione impugnata, cfr. consid. 2.4 in fine).

2.16

Posta

la ripartizione tra attività salariata e mansioni casalinghe

stabilita dall’amministrazione nelle querelata decisione (cfr. sopra consid.

2.

), che come detto é rimasta incontestata dall’assicurata, il grado di

invalidità globale fissato dall’Ufficio AI al 49% (85 X 50% + 15 X 41,5%) fino

al 31 dicembre 2005 in applicazione del metodo misto, va confermato.

Dal

1° gennaio 2006 (come visto al consid. 2.10) non è più giustificata

l’applicazione del metodo misto.

Di

conseguenza, ritenuta un’incapacità lavorativa nella precedente professione del 50%, è a giusta ragione che l’Ufficio AI ha riconosciuto

all’assicurata il diritto ad una mezza rendita.

Infatti, vista la percentuale nella misura della quale l’insorgen-te

è stata ritenuta abile nella sua precedente professione, appare indicato procedere a un cosiddetto raffronto percentuale

(cfr. DTF 114 V 310 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; STFA del 21 agosto

2006.

nella causa R., I 759/05, consid. 8; P. Omlin, Die

Invalidität in der obligatorischen Unfallversi-cherung, tesi Friborgo 1995, pag.

154).

Pertanto,

il reddito da invalida che ella potrebbe conseguire mettendo a frutto la sua

capacità lavorativa residua corrisponde al 50% del reddito realizzabile senza

il danno alla salute.

L’incapacità

lucrativa della ricorrente ammonta dunque al 50%, ciò che giustifica il

riconoscimento del diritto a una mezza rendita dal 1° gennaio 2006.

2.17

L’assicurata

ha chiesto l’allestimento di una perizia medica neutra pluridisciplinare: “(…)

nel dubbio invitiamo codesto Lodevole Tribunale ad ordinare una perizia

pluridisciplinare neutra che stabilisca gli effettivi danni psichici e fisici

alla salute della signora RI 1 (…)” (doc. I, pag. 2).

A

tal proposito va rilevato che per quel che riguarda le perizie allestite da

specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha riconosciuto loro pieno

valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano

dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C.,

U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

Trattandosi

specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento

dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che

l’imparzialità e l’indipen-denza di questi servizi nei confronti

dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite.

Inoltre

va ricordato che, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2

Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Nel

caso in esame, già si è detto che la documentazione agli atti è sufficiente per

statuire nel merito della vertenza. Né vi sono validi motivi per ritenere

inaffidabili le certificazioni mediche citate nei considerandi precedenti.

Non

è pertanto necessario procedere ad un ulteriore accertamento medico giudiziario.

2.18

Visto

quanto precede, la decisione impugnata merita dunque conferma mentre il ricorso

va respinto.

2.19

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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