32.2006.137
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18 luglio 2007Italiano18 min
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Numero d'incarto:
32.2006.137
Data decisione, Autorità:
18.07.2007, TCA
Titolo:
Riduzione della rendita di un assicurato che ha cambiato attività lucrativa, percependo un salario maggiore di quello precedente. Non trattandosi di salario sociale, l'Ufficio AI ha giustamente considerato il salario quale reddito da invalido
GRADO DI INVALIDITÀ
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.137
BS/td
Lugano
18 luglio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 luglio
2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1976, ha beneficiato di provvedimenti sanitari per la cura
dell’infermità congenita no. 387 allegato OIC (epilessia congenita) e di provvedimenti
pedagogico-terapeutici, nonché di un’istruzione scolastica speciale (doc. AI 1-6).
Al termine dell’iter formativo, egli è stato impiegato in un’attività protetta
presso una impresa edile (doc. AI 7-1).
Nel
mese di aprile 1997, egli ha presentato una domanda di prestazioni AI per
adulti (doc. AI 9). Con decisione 11 luglio 1997 l’Ufficio AI gli ha assegnato
una rendita intera a decorrere dal 1° gennaio 1997 (doc. AI 12).
1.2. Nell’ambito
della revisione d’ufficio della rendita, avviata nel maggio 2000, è emerso come
l’assicurato, dopo uno stage di due settimane quale aiuto cuoco (doc. AI 15),
fosse professionalmente attivo (dal 1° maggio 1999) presso un’azienda agricola
in qualità di operaio.
Nel
questionario 6 febbraio 2001 il datore di lavoro, attestando una retribuzione
mensile di fr. 768, ha spiegato che “… il rendimento del lavoro del sig. RI
1 è molto incostante; richiede l’investimento di tempo e di energie ….”, motivo
per cui “ … il salario corrisponde al rendimento solo se si fa astrazione
dell’impegno dedicato al suo accompagnamento” (doc. AI 18).
Con
rapporto 2 novembre 2000 il medico curante, dr. __________, dopo aver esposto
la diagnosi e le difficoltà in ambito scolastico e professionali, ha ritenuto
che l’assicurato “sarebbe in grado di seguire ed eseguire lavori manuali, anche
pesanti (tanto è debole di mente quanto è portatore di considerevole forza fisica)
sempre accompagnato e seguito da un collaboratore “guida” nel lavoro, anche lì
questo caso sarebbe difficile aspettarsi un rendimento oltre il 50%” (doc.
AI 17-3).
In
data 20 giugno 2001 l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurato che, non avendo
riscontrato una rilevante modifica del grado d’invalidità, avrebbe continuato a
beneficiare delle stessa rendita fino ad allora erogata (doc. AI 19).
1.3. Nel
giugno 2005 l’Ufficio AI ha avviato un’altra procedura di revisione della rendita.
In tale ambito l’assicurato ha annunciato una nuova attività lavorativa (manovale
nel settore della pavimentazione stradale), osservando che “lavoro tutto il
giorno, ma vengo pagato solo al 50% a causa della mia malattia” (doc. AI
20).
Il
24 giugno 2005 il medico curante ha certificato che “la malattia è rimasta
invariata dall’ultimo certificato del 3.11.2000” (doc. AI 22).
In
data 1° luglio 2005 il nuovo datore di lavoro (__________, __________) ha
certificato come l’assicurato percepisse dall’inizio del rapporto di lavoro (1°
aprile 2003) un salario annuo di fr. 26'180,74, rimarcando ciononostante che “il
lavoratore non è indipendente, necessita di continua sorveglianza del
capo-gruppo” (doc. AI 23-3).
Di
conseguenza, con decisione 12 agosto 2005 l’Ufficio AI ha ridotto, con effetto
dal 1° settembre 2005, la rendita intera a metà rendita sulla base delle
seguenti motivazioni:
"
Dalla documentazione
raccolta agli atti in fase di revisione risulta che il danno alla salute, di
cui lei è portatore, le comporta una parziale incapacità al lavoro e, dunque,
al guadagno quantificabile nella misura massima del 59%. In effetti,
confrontando il guadagno che secondo l'ufficio federale di statistica, avrebbe
potuto percepire oggigiorno senza il danno alla salute, ossia Fr. 63'450
all'anno, con quello che raggiunge effettivamente lavorando c/o __________,
vale a dire Fr. 26'181 annui, si ottiene un grado di invalidità pari al 59%.
Il calcolo di cui si è detto sopra è riportato qui di
seguito.
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF 63'450.00
con invalidità CHF 26'181.00
Perdita di guadagno CHF 37'269.00 = Grado
d'invalidità 59%." (Doc. AI 24)
Contestualmente
l’amministrazione ha tolto l’effetto sospensivo ad un’eventuale opposizione.
1.4. Mediante
opposizione 15 settembre 2005 l’assicurato, rappresentato da RA 1, ha
contestato la riduzione della rendita sostenendo che i fr. 26'181 costituiscono
un’entrata straordinaria dovuta in particolare alla benevolenza del datore di lavoro.
Inoltre, egli fa presente di essere stato in cura dall’8 al 30 agosto 2005 per
una pancreatite e che quindi difficilmente può mantenere l’attuale occupazione
lavorativa.
1.5. Con
decisione su opposizione 13 luglio 2006 l’Ufficio AI, togliendo l’effetto sospensivo
ad un ricorso, ha confermato la riduzione della rendita, osservando:
"
Ora, la nuova
documentazione medica prodotta in sede d'opposizione è stata sottoposta al SMR,
dove il 18 ottobre 2005 il medico incaricato Dott. __________ ha potuto
stabilire che "per una Pancreatite acuta etitossica con decorso clinico
biologico favorevole (…). Non viene attestata nessuna incapacità
lavorativa" e che "non vi sono motivi medici per giustificare
un peggioramento durevole delle condizioni di salute".
Considerato poi come il datore di lavoro abbia a suo
tempo specificato come il guadagno dell'assicurato corrispondesse al rendimento
dello stesso (questionario compilato il 1° luglio 2005, domanda 6.1) e che tale
fatto è confermato anche dal guadagno possibile senza il danno alla salute (fr.
52'361.48; stesso questionario, domanda 7), non vi sono nel caso concreto
valide argomentazioni che impediscano di ritenere i fr. 26'181.-- annui quali
reddito d'invalido esigibile e confrontabile.
D'altra parte, il rapporto di lavoro dura ormai da
parecchio tempo, a dimostrazione che si tratta di un'attività che l'assicurato
è in grado di svolgere." (Doc. AI 40)
1.6. Avverso
la succitata decisione amministrativa l’assicurato, per il tramite di RA 1 ha
inoltrato il presente ricorso, postulandone l’annullamento ed il ripristino
della rendita intera.
Evidenziando
come lo stipendio mensile percepito non gli permette di vivere adeguatamente,
egli ha poi aggiunto quanto segue:
"
La decisione impugnata
non ha tenuto conto che per ottenere uno stipendio dimezzato le spese di
trasferta e di vitto sui cantieri sono uguali a chi percepisce uno stipendio al
100%.
Questo semplicemente perché il ricorrente rende solo il
50% ma deve lavorare tutto il giorno.
Si contesta inoltre che l'Ufficio dell'assicurazione
invalidità abbia apportato una riduzione del 50% della rendita iniziale, senza
che nessuno abbia potuto accertare un miglioramento della sua invalidità e che
per contro ha avuto altri problemi di salute vedi pancreatite acuta curata
all'ospedale di __________ dal 8.8.2005 al 30.8.2005 di cui si fa cenno nella
decisione.
Si fa inoltre rilevare che l'attuale occupazione di RI
1 presso la Ditta __________, è possibile perché un suo cugino __________,
dipendente di questa ditta, si è impegnato a farlo lavorare e in particolare a
seguirlo durante il lavoro. Il signor RI 1 deve essere costantemente seguito
sul cantiere, non ha assolutamente iniziativa e nemmeno possiede le cognizioni richieste
ad un operaio. Il calcolo per la riduzione dell'AI è stato fatto su un'entrata
straordinaria fr. 26'181.- (lordi) annui che difficilmente si verificherà in
seguito." (Doc. I)
Il
13 settembre 2006 il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione.
1.7 Con
la risposta di causa 26 settembre 2006 l’amministrazione, confermando la
correttezza della propria decisione, ha invece chiesto la reiezione del ricorso,
rilevando:
"
Ora, considerato come non
solo delle mutate condizioni personali ma pure economicamente (come nel caso
concreto) possano influenzare il diritto alle prestazioni assicurative,
come sulla base della documentazione agli atti non vi siano motivi medici
attestanti un durevole peggioramento dello stato di salute (cfr.
annotazioni SMR del 18 ottobre 2005 relative alla "Pancreatite acuta
etitossica"), come non sia contestato il reddito ipotetico senza
invalidità, come sia lo stesso assicurato a certificare di percepire uno
stipendio lordo di mensili fr. 2'074.44 (netto: fr. 1'751.39) e che
l'attuale attività venga ormai svolta dal 2003 ed infine come le restanti
argomentazioni del Signor RI 1 non influiscano sulla decisione
dell'assicurazione invalidità, essendo la situazione chiara e documentata,
si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione
impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso." (Doc. IV)
1.8. Con
scritto 11 ottobre 2006 il rappresentante dell’assicurato ha ribadito il carattere
straordinario della retribuzione percepita e che la stessa non gli consente comunque
di coprire il proprio fabbisogno.
1.9. In
data 18 giugno 2007 questo TCA ha chiesto all’Ufficio AI delle delucidazioni in
merito alla fattispecie, ricevendo risposta il 27 giugno 2007 (X, XI).
Invitato
da questa Corte, con scritto 11 luglio 2007 il patrocinatore del ricorrente ha
preso posizione in merito al succitato accertamento (XIII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se rettamente l’Ufficio AI ha ridotto, in via di revisione,
la rendita intera a mezza rendita.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di
una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande
invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si
ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del
grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è
stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il
grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3
OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno
per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente
o perché l’invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso
Fatti
3.
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione
non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso
sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a, 109 V
116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque
necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano
subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale
vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale
iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione.
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.
258).
2.5. Nel caso in esame, pacifico è che, rispetto alla precedente
decisione di rendita, la situazione medica dell’assicurato è rimasta invariata.
Motivo
delle presente revisione è tuttavia la modifica del reddito da invalido, il cui
importo di fr. 26'181 è stato posto in raffronto con il reddito da valido di
fr. 63'450, risultando così un grado d’invalidità del 59%.
Il
ricorrente sostiene che lo stipendio di fr. 26'181 è da ritenere un’entrata eccezionale,
rilevando che suo cugino, anch’egli dipendente della __________, si è impegnato
a seguirlo durante il lavoro.
Riguardo
al reddito da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Orbene, è vero che secondo la giurisprudenza si deve presumere che
il salario corrisponde alla prestazione effettuata (DTF 117 V 18). Ciò non
esclude comunque che, in particolari circostanze, la retribuzione dichiarata
dal datore di lavoro non comprenda anche un salario sociale (cfr. ad esempio
SVR 2002 IV Nr. 28).
2.6. Quanto
percepito dal ricorrente dalla __________ non può essere considerato salario
sociale ed è quindi computabile quale reddito da invalido.
Non
va dimenticato che con il 1° luglio 2005 il suo datore di lavoro aveva dichiarato
un salario commisurato al rendimento di fr. 26'180,74; senza il danno alla salute
l’assicurato avrebbe potuto percepire fr. 52'361,48 (doc. AI 23). Inoltre, negli
anni 2003, 2004 e 2005 la __________ ha concordato con l’assicurato una paga
oraria ridotta, motivata dalla limitata capacità lavorativa (doc. AI 23-
9/10/11).
Certo
che in merito all’attività svolta, nel questionario compilato il 1° luglio 2005
– successivamente ribadito con scritto 14 settembre 2005 (doc. AI 35-4) -, il
datore di lavoro ha evidenziato che l’assicurato non è indipendente e che
necessita di una continua sorveglianza da parte del capo-gruppo. Tuttavia, le succitate
circostanze non permettono di non ritenere quanto percepito dall’interessato conforme
al suo rendimento. Come rettamente evidenziato dall’Ufficio AI nello scritto 27
giugno 2007, diverso sarebbe se l’assicurato, nonostante la prestazione lavorativa
ridotta al 50%, avesse ricevuto un salario spettante ad un manovale con orario
di lavoro a tempo pieno. In quel caso, la metà andrebbe considerata quale salario
sociale e non come reddito da invalido.
Contrariamente
a quanto sostenuto nel ricorso, quanto percepito dall’__________ nel 2003 non è
stata un’entrata straordinaria, difficilmente ripetibile. Dall’estratto del
conto individuale richiesto dal TCA all’Ufficio AI, si evince infatti come nel
2005 il ricorrente abbia percepito un salario AVS di fr. 24'600, aumentato a
fr. 27'536 nel 2006 (doc. XI).
L’amministrazione
ha invece giustamente ritenuto quale salario sociale i fr. 762 al mese che
l’assicurato aveva percepito nel 1999 e nel 2000 dall’azienda agricola __________,
oggetto della precedente revisione, continuando di conseguenza a versare la
rendita intera. Nel relativo questionario del datore di lavoro, compilato il 6
febbraio 2001, l’azienda aveva spiegato il motivo per cui tale remunerazione era
superiore al rendimento (doc. AI 18-2). Del resto, nel già citato scritto 27 giugno
2007 l’Ufficio AI ha evidenziato che “un rapido calcolo economico conferma
quanto allora ritenuto, ovvero l’ininfluenza di tali redditi sulla rendita
assegnata sino ad allora” (doc. XI).
Visto
quanto sopra, l’Ufficio AI ha rettamente ridotto la rendita (cfr. consid. 2.5).
Va infine
ricordato al ricorrente, qualora con la rendita AI non possa più far fronte al
proprio fabbisogno minimo, la possibilità di richiedere, tramite l’Agenzia AVS
del comune di domicilio, una prestazione complementare.
2.7. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Essendo
il ricorrente soccombente, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a suo
carico.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese di procedura per complessivi fr. 200.- sono a carico di RI 1.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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