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Decisione

32.2006.137

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 luglio 2007Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

3.

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato

tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione

non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso

sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto

invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un

cambiamento importante (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a, 109 V

116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque

necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano

subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

Per

stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale

vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale

iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione.

Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima

decisione di rendita non è rilevante (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;

Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.

258).

2.5. Nel caso in esame, pacifico è che, rispetto alla precedente

decisione di rendita, la situazione medica dell’assicurato è rimasta invariata.

Motivo

delle presente revisione è tuttavia la modifica del reddito da invalido, il cui

importo di fr. 26'181 è stato posto in raffronto con il reddito da valido di

fr. 63'450, risultando così un grado d’invalidità del 59%.

Il

ricorrente sostiene che lo stipendio di fr. 26'181 è da ritenere un’entrata eccezionale,

rilevando che suo cugino, anch’egli dipendente della __________, si è impegnato

a seguirlo durante il lavoro.

Riguardo

al reddito da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Orbene, è vero che secondo la giurisprudenza si deve presumere che

il salario corrisponde alla prestazione effettuata (DTF 117 V 18). Ciò non

esclude comunque che, in particolari circostanze, la retribuzione dichiarata

dal datore di lavoro non comprenda anche un salario sociale (cfr. ad esempio

SVR 2002 IV Nr. 28).

2.6. Quanto

percepito dal ricorrente dalla __________ non può essere considerato salario

sociale ed è quindi computabile quale reddito da invalido.

Non

va dimenticato che con il 1° luglio 2005 il suo datore di lavoro aveva dichiarato

un salario commisurato al rendimento di fr. 26'180,74; senza il danno alla salute

l’assicurato avrebbe potuto percepire fr. 52'361,48 (doc. AI 23). Inoltre, negli

anni 2003, 2004 e 2005 la __________ ha concordato con l’assicurato una paga

oraria ridotta, motivata dalla limitata capacità lavorativa (doc. AI 23-

9/10/11).

Certo

che in merito all’attività svolta, nel questionario compilato il 1° luglio 2005

– successivamente ribadito con scritto 14 settembre 2005 (doc. AI 35-4) -, il

datore di lavoro ha evidenziato che l’assicurato non è indipendente e che

necessita di una continua sorveglianza da parte del capo-gruppo. Tuttavia, le succitate

circostanze non permettono di non ritenere quanto percepito dall’interessato conforme

al suo rendimento. Come rettamente evidenziato dall’Ufficio AI nello scritto 27

giugno 2007, diverso sarebbe se l’assicurato, nonostante la prestazione lavorativa

ridotta al 50%, avesse ricevuto un salario spettante ad un manovale con orario

di lavoro a tempo pieno. In quel caso, la metà andrebbe considerata quale salario

sociale e non come reddito da invalido.

Contrariamente

a quanto sostenuto nel ricorso, quanto percepito dall’__________ nel 2003 non è

stata un’entrata straordinaria, difficilmente ripetibile. Dall’estratto del

conto individuale richiesto dal TCA all’Ufficio AI, si evince infatti come nel

2005 il ricorrente abbia percepito un salario AVS di fr. 24'600, aumentato a

fr. 27'536 nel 2006 (doc. XI).

L’amministrazione

ha invece giustamente ritenuto quale salario sociale i fr. 762 al mese che

l’assicurato aveva percepito nel 1999 e nel 2000 dall’azienda agricola __________,

oggetto della precedente revisione, continuando di conseguenza a versare la

rendita intera. Nel relativo questionario del datore di lavoro, compilato il 6

febbraio 2001, l’azienda aveva spiegato il motivo per cui tale remunerazione era

superiore al rendimento (doc. AI 18-2). Del resto, nel già citato scritto 27 giugno

2007 l’Ufficio AI ha evidenziato che “un rapido calcolo economico conferma

quanto allora ritenuto, ovvero l’ininfluenza di tali redditi sulla rendita

assegnata sino ad allora” (doc. XI).

Visto

quanto sopra, l’Ufficio AI ha rettamente ridotto la rendita (cfr. consid. 2.5).

Va infine

ricordato al ricorrente, qualora con la rendita AI non possa più far fronte al

proprio fabbisogno minimo, la possibilità di richiedere, tramite l’Agenzia AVS

del comune di domicilio, una prestazione complementare.

2.7. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Essendo

il ricorrente soccombente, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a suo

carico.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese di procedura per complessivi fr. 200.- sono a carico di RI 1.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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