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Decisione

32.2006.138

Assicurato con attività lucrativa indipendente. Corretta applicazione del metodo straordinario, con raffronto dei redditi di ogni singola mansione componenete l'attività lavorativa

25 giugno 2007Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I 540/02, consid. 3). Altrettanto confermata è stata l’inabilità lavorativa del

50% in attività pesanti quale meccanico (STCA 11 giugno 2002 consid. 2.5, inc.

32.2002.31 e STFA 12 maggio 2004, I 540/02, consid. 3).

Con

la decisione formale 2 marzo 2005 l’amministrazione ha tenuto conto della

suesposta suddivisione tra compiti amministrativi/dirigenziali e di meccanica

(doc. AI 91). Nella decisione contestata è stata invece eseguita una diversa ripartizione:

10% in attività di direzione; 40% nella conduzione e vendita; 50% lavori

diversi in officina.

L’assicurato

contesta tale modo di procedere e sostiene che, prima del danno alla salute, i

lavori di officina lo occupavano in ragione del 50% del tempo lavorativo globale

e che gli introiti per tale attività corrispondevano all’80-90% del reddito

complessivo.

Ora,

fatto presente che la suddivisione delle mansioni di un’attività indipendente

viene eseguita sulla base del tempo di lavoro utilizzato, alla succitata ripartizione

più dettagliata, esposta dall’Ufficio AI nella decisione contestata, può essere

data adesione. La stessa è infatti la conseguenza dell’inchiesta economica 27 dicembre

2004 espletata sul posto e tiene conto della modesta entità dell’azienda del

ricorrente (l’assicurato coadiuvato da un dipendente a tempo parziale, con aiuto

da parte della di lui moglie).

Incontestato

è che, come emerso dalla succitata inchiesta, l’assicurato ha saputo adattare

il suo mansionario al danno alla salute. Il commercio di vetture accidentate è

stato infatti progressivamente ridotto e sostituito con quello di automezzi

usati che non richiede grossi interventi di riparazioni, attività più confacente

al suo stato di salute.

Tenuto

conto di quanto sopra, l’Ufficio AI ha proceduto al seguente calcolo

dell’invalidità, conformemente il metodo straordinario:

"

Come indicato al considerando 4, è

possibile affermare con ragionevole certezza che il signor RI 1 era attivo in

misura del 10% nella direzione dell'azienda, in misura del 40% nella conduzione

dell'azienda e vendita e in misura del 50% in lavori in officina.

Alla luce della tabella TA7 edita dall'Ufficio federale

di statistica riferita all'anno 2004, per l'assicurato è applicabile il

seguente schema:

Mansioni

Val.

senza invalidità

Val. con

invalidità

Salario

annuo

Reddito

senza invalidità

Reddito

con invalidità

Direzione

10%

47.5%

72'240

7'224

34'314

Conduzione

e vendita

40%

47.5%

43'396

18'158

21'563

Lavori

diversi in officina

50%

5%

48'036

24'018

2'402

Totale

100%

100%

49'400

58'279

CHF 72'240 corrisponde a CHF 6'020 x 12 mensilità (cf.

tabella TA7, settore 22 - secrétariat, travaux de cancellerie, livello di

qualifica 3).

CHF 45'396 corrisponde a CHF 3'783 x 12 mensilità (cf.

tabella TA7, settore 27 - vente de biens de consommation, vente au détail,

livello di qualifica 4).

CHF48'036 corrisponde a CHF 4'003 x 12 mensilità (cf.

tabella TA7, settore 10 - fabrication et transformation de produits, livello di

qualifica 4).

Si ricorda che la tabella TA7 riporta i redditi mensili

lordi (valori federali), secondo il ramo d'attività, il livello di qualifica

richiesto per il posto di lavoro ed il sesso, riferiti al settore pubblico e

privato.

In definita abbiamo un reddito senza il danno alla

salute pari a CHF 49'400.- ed un reddito con il danno alla salute pari a CHF

58'279.-. Anche alla luce del calcolo secondo il metodo straordinario, imposto

dal TFA tramite sentenza del 12 maggio 2004, risulta che l'assicurato non presenta

alcuna perdita economica." (doc. AI 107-6)

2.6. L’assicurato

contesta il calcolo d’invalidità poiché non rispecchierebbe la situazione

concreta. A sua detta, senza il danno alla salute, avrebbe potuto percepire un reddito

annuale di fr. 100'000. Raffrontato tale importo con fr. 53'000 di reddito aziendale

tassato nel 2003, ne risulterebbe un grado d’invalidità del 44%.

Orbene,

la contestata determinazione del grado d’invalidità non può che essere

confermata. A prescindere dal fatto che il ricorrente non ha sufficientemente motivato

l’entità del reddito ipotetico, il suo calcolo dell’incapacità al guadagno corrisponde

al metodo ordinario ex art. 16 LPGA non applicabile al caso concreto. Infatti, siccome

al momento dell’infortunio (1998) il ricorrente aveva da poco iniziato (1997) il

commercio di auto (cfr. inchiesta economica 5 luglio 200; doc. AI 44), il

reddito da valido era poco rappresentativo e quindi l’amministrazione ha

correttamente utilizzato il metodo straordinario.

Non

censurabile è inoltre la presa di considerazione dei redditi statistici per

ogni mansione componente l’attività lucrativa indipendente dell’assicurato, tenendo

conto dei “salari di riferimento del ramo” (cfr. no. 3114 della Circolare sull’invalidità

e impotenza, edita dall’UFAS; DTF 128 V 33 consid. 4c; cfr. anche STCA 26

gennaio 2006 nella causa D, inc. 32.2005.71).

Di

conseguenza, è risultato che il ricorrente, nonostante il danno alla salute,

non ha subito un discapito economico avendo saputo modificare, conformemente all’obbligo

di ridurre il danno, la sua struttura aziendale in funzione delle condizioni di

salute.

Tale

circostanza era del resto già emersa sia nella prima inchiesta del luglio 2001

(doc. AI 42) che in quella successiva al rinvio del TFA. Al riguardo, nel rapporto

27 dicembre 2004 l’ispettore ha in particolare evidenziato:

"

(…)

I dati in nostro possesso permettono di rilevare che

dal 1998 al 2000 compreso, dedotte le prestazioni assicurative per perdita di

guadagno, i rendiconti economici risultano in passivo. La situazione è poi

migliorata a partire dal 2001, anno in cui le vendite sono più che raddoppiate

(fr. 1028220) rispetto al 1999 e 2000, e dove l'interessato ha nuovamente

conseguito un utile (fr. 29866).

La situazione è quindi ulteriormente migliorata nel

2002 sia quale cifra d'affari, passata a 1705510 franchi, che quale utile (fr.

36930).

Questi dati ci permettono quindi di constatare che il

signor RI 1, pur con una minima collaborazione esterna, e modificando il tipo

di vetture commercializzate (non più accidentate) ha potuto riprendersi

dall'evento invalidante abbastanza bene e ritrovare la sua potenzialità

lavorativa e di guadagno. Si rimanda inoltre allo scritto 11.02.2000

dell'interessato, che depone per un guadagno di fr. 24000.- in sei mesi, prima

dell'insorgenza del danno alla salute, nell'esercizio della nuova attività (fr.

48000 su base annua /dati 98). Certamente non è facile poter valutare quanto

potrebbe verosimilmente guadagnare oggigiorno senza il danno alla salute.

L'assicurato dichiara comunque di vendere circa 150 vetture all'anno.

Tenuto conto del reddito conseguito inizialmente,

oggigiorno si potrebbe verosimilmente ipotizzare un guadagno tra i 55 ed i

60000 fr. annui. Il socio A.K, indipendente dal 96, ha registrato sul suo conto

individuale dei redditi che vanno dai fr. 41200 (1996), ai 45400 nel 2000). Ho

verificato inoltre un commerciante (D.B) di auto d'occasione attivo __________,

senza dipendenti, i cui reddito massimo raggiunto è stato di fr. 56000.- quale

aziendale imposto dall'Uff. tassazioni, per il biennio 2001.2002.

Per gli anni 98-99 e 2000, i dati economici

(dichiarazioni fiscali), una volta dedotte le prestazioni CM, depongono per una

perdita d'esercizio. Per il 2001, anno della ripresa, la perdita di guadagno, volendo

ammettere un reddito ipotetico da sano di fr. 57500 (media) risulterebbe del

48% e nel 2002, anno in cui le vendite sono ulteriormente nettamente aumentate,

del 36%.

Infine i dati del 2003 (utile di 53885.--- franchi)

confermano la tendenza positiva, nel senso di un recupero pressoché totale

della capacità di guadagno.

"(doc. AI 88-2)

Del

resto, il ricorrente, malgrado l’infortunio, non ha subito una perdita

aziendale. Partendo da un reddito netto di fr. 24'000 (tassazione 1999/2000) si

giunge ad un reddito aziendale netto di fr. 58'000 imposto nel 2004 (doc. AI

106-15 e 106-19).

In

conclusione, sulla scorta di quanto sopra, l’Ufficio AI ha rettamente rifiutato

l’erogazione di qualsiasi prestazione assicurativa.

Ne

consegue la conferma della decisione contestata e la reiezione del ricorso.

2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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