32.2006.138
Assicurato con attività lucrativa indipendente. Corretta applicazione del metodo straordinario, con raffronto dei redditi di ogni singola mansione componenete l'attività lavorativa
25 giugno 2007Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2006.138
Data decisione, Autorità:
25.06.2007, TCA
Titolo:
Assicurato con attività lucrativa indipendente. Corretta applicazione del metodo straordinario, con raffronto dei redditi di ogni singola mansione componenete l'attività lavorativa
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 16 LPGA
art. 27 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.138
BS/ll
Lugano
25 giugno
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14 agosto
2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, nato nel __________, nel 1997 ha aperto un garage di riparazione e vendita
di automobili.
Il
5 luglio 1998, cadendo da una scala da un’altezza di circa 2.5 m, egli si è procurato
un grave trauma all’avambraccio prossimale sinistro con un’importante ferita
lacero contusa, nonché un taglio dell’arteria radiale e del nervo radiale (cfr.
rapporto 25 agosto 1998 del dr. __________, doc. AI 12-10).
Il 21 dicembre 1999 l’assicurato ha presentato una domanda volta ad ottenere
delle prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).
Esperiti
gli accertamenti di natura medica ed economica, con decisione 1° febbraio 2002,
preavvisata il 21 dicembre 2001, l’Ufficio AI ha respinto la domanda
dell’assicurato in quanto:
" (…)
Dalla documentazione medica acquisita all'incarto e
dall'inchiesta per indipendenti esperita a domicilio non risulta che il danno
alla salute, di cui lei è portatore, comporti un'incapacità lavorativa tale da
giustificare l'assegnazione di una rendita.
Infatti il medico specialista valuta unicamente
un'incapacità lavorativa del 50% nei lavori di meccanico mentre la parte
dirigenziale può essere svolta in misura totale.
Di conseguenza in considerazione della ripartizione
delle attività svolte nell'azienda (50% lavoro direttivo + 50% lavori
d'officina) il grado d'invalidità massimo che ne deriva è del 25%.
Da rilevare che lei ha già modificato il suo modo di
lavorare dedicandosi in maggior parte alla compra vendita di automobili
tralasciando in parte i lavori d'officina." (Doc. AI 61-2)
Con
sentenza 11 giugno 2002 (inc. 32.2002.31) il TCA ha respinto il ricorso presentato
dall’assicurato contro la succitata decisione amministrativa, confermando la
determinazione del grado d’invalidità operata dall’Ufficio AI (doc. AI 69-1).
Adito
dall’assicurato, mediante decisione 12 maggio 2004 (I 540/02) il TFA ha accolto
il ricorso di diritto amministrativo e rinviato gli atti all’Ufficio AI per
l’espletamento di ulteriori accertamenti di natura economica. In particolare
l’Alto Tribunale aveva evidenziato quanto segue:
" (…)4.
4.1Già si è detto, al consid. 2.1, che qualora non sia
possibile determinare con esattezza i due redditi da comparare conformemente
all'art. 28 cpv. 2 LAI, si deve procedere, ispirandosi dal metodo specifico
applicabile alle persone non esercitanti attività lucrativa, al confronto delle
attività e valutare il grado d'invalidità ritenendo l'incidenza della diminuita
capacità di rendimento sulla situazione economica concreta. La differenza
fondamentale tra il metodo straordinario di graduazione e il metodo specifico
(giusta i combinati disposti di cui agli art. 28 cpv. 3 LAI, 26bis e 27 cpv. 1
OAI) risiede nel fatto che l'invalidità non è graduata direttamente sulla base
di un confronto di attività: si valuta dapprima l'impedimento cagionato dalle
condizioni di salute e solo successivamente si
accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno. Una
certa diminuzione della capacità funzionale di rendimento può certo, nel caso
di una persona attiva, determinare uno scapito economico di stessa misura, ma
non ha necessariamente una simile conseguenza. Se si volesse, nel caso di
persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto
delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa
categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base
all'incapacità di guadagno (cfr. di nuovo DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136
consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b).
4.2 Ora, nell'evenienza concreta le istanze inferiori,
dopo aver
correttamente valutato l'impedimento causato al
ricorrente dai postumi infortunistici al braccio sinistro, non si sono poi
pronunciate sulle ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno.
Nell'inserto della causa mancano apprezzamenti riguardanti il reddito
dell'assicurato prima e dopo l'insorgenza del danno alla salute. Gli atti
devono pertanto essere ritornati all'amministrazione per ovviare a questa
omissione.”
1.2. Ritornati
gli atti, l’Ufficio AI ha dapprima raccolto la documentazione fiscale e
contabile del ricorrente e poi ha proceduto ad un’inchiesta economica presso
l’azienda dell’interessato.
Sulla
base di tali accertamenti, con decisione 2 marzo 2005, confermata con decisione
su opposizione 14 agosto 2006, l’amministrazione ha nuovamente respinto la
richiesta di prestazioni AI ritenendo in sostanza come, malgrado il danno alla
salute, l’assicurato non abbia subito alcuna perdita economica (doc. AI 91 e
107).
1.3. Avverso
la succitata decisione su opposizione, l’assicurato, sempre rappresentato
dall’avv. RA 1, ha inoltrato il presente tempestivo atto di ricorso, postulandone
l’annullamento ed il riconoscimento di una rendita.
Contestati
gli accertamenti eseguiti dall’Ufficio AI, egli ha sostenuto che nel 2003,
senza il danno alla salute, avrebbe conseguito un reddito di fr. 100'000 e che
dal confronto con quanto effettivamente guadagnato nel medesimo anno (fr.
56'000) presenterebbe un grado d’invalidità pari almeno al 44%.
1.4. Mediante
la risposta di causa l’amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita
d’invalidità.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita
se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una
sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque
tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se
nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata
una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Va poi ricordato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti
particolarmente difficile, la graduazione dell’invalidità può avvenire
ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti
un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo
straordinario.
Capita
in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente
preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121;
pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e
3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105
V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p.
456).
L’invalidità
è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata
considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento
sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto
invalido (DTF 105 V 151).
In
tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza
del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i
quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122
consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo
consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente
sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale
raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli
effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario;
Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr.
74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una
determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve
tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità
(Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Va
infine fatto presente che la differenza fondamentale tra il metodo
straordinario di graduazione e il metodo specifico (giusta i combinati disposti
di cui agli art. 28 cpv. 3 LAI, 26bis e 27 cpv. 1 OAI) risiede nel fatto che
l'invalidità non è graduata direttamente sulla base di un confronto di attività:
si valuta infatti dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni di salute e
solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla
capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità funzionale di
rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare uno scapito
economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile conseguenza.
Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul
risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio
legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere
stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136
consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare
STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella
causa T., I 540/02).
Infine,
secondo giurisprudenza, il metodo straordinario è applicabile
solo eccezionalmente (RCC 1969 pag. 699) e anche se solo uno dei redditi determinanti
per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA
inedite del 27 agosto 2004 in re I, I543/03, consid. 4.3
e 22 ottobre 2001 in Re W.,
inc. I 224/01, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
IVG, pag. 205).
2.5. Nel
caso in esame, nella precedente procedura l’Ufficio AI, sulla base delle indicazioni
fornite dall’assicurato, aveva ripartito così l’attività d’indipendente svolta prima
del danno alla salute: 50% in mansioni di direzione, conduzioni e vendita; 50%
in attività in officina. Tale ripartizione è stata confermata sia dal TCA (STCA
11 giugno 2002 consid. 2.4, inc. 32.2002.31), che dal TFA (STFA 12 maggio 2004,
Fatti
I 540/02, consid. 3). Altrettanto confermata è stata l’inabilità lavorativa del
50% in attività pesanti quale meccanico (STCA 11 giugno 2002 consid. 2.5, inc.
32.2002.31 e STFA 12 maggio 2004, I 540/02, consid. 3).
Con
la decisione formale 2 marzo 2005 l’amministrazione ha tenuto conto della
suesposta suddivisione tra compiti amministrativi/dirigenziali e di meccanica
(doc. AI 91). Nella decisione contestata è stata invece eseguita una diversa ripartizione:
10% in attività di direzione; 40% nella conduzione e vendita; 50% lavori
diversi in officina.
L’assicurato
contesta tale modo di procedere e sostiene che, prima del danno alla salute, i
lavori di officina lo occupavano in ragione del 50% del tempo lavorativo globale
e che gli introiti per tale attività corrispondevano all’80-90% del reddito
complessivo.
Ora,
fatto presente che la suddivisione delle mansioni di un’attività indipendente
viene eseguita sulla base del tempo di lavoro utilizzato, alla succitata ripartizione
più dettagliata, esposta dall’Ufficio AI nella decisione contestata, può essere
data adesione. La stessa è infatti la conseguenza dell’inchiesta economica 27 dicembre
2004 espletata sul posto e tiene conto della modesta entità dell’azienda del
ricorrente (l’assicurato coadiuvato da un dipendente a tempo parziale, con aiuto
da parte della di lui moglie).
Incontestato
è che, come emerso dalla succitata inchiesta, l’assicurato ha saputo adattare
il suo mansionario al danno alla salute. Il commercio di vetture accidentate è
stato infatti progressivamente ridotto e sostituito con quello di automezzi
usati che non richiede grossi interventi di riparazioni, attività più confacente
al suo stato di salute.
Tenuto
conto di quanto sopra, l’Ufficio AI ha proceduto al seguente calcolo
dell’invalidità, conformemente il metodo straordinario:
"
Come indicato al considerando 4, è
possibile affermare con ragionevole certezza che il signor RI 1 era attivo in
misura del 10% nella direzione dell'azienda, in misura del 40% nella conduzione
dell'azienda e vendita e in misura del 50% in lavori in officina.
Alla luce della tabella TA7 edita dall'Ufficio federale
di statistica riferita all'anno 2004, per l'assicurato è applicabile il
seguente schema:
Mansioni
Val.
senza invalidità
Val. con
invalidità
Salario
annuo
Reddito
senza invalidità
Reddito
con invalidità
Direzione
10%
47.5%
72'240
7'224
34'314
Conduzione
e vendita
40%
47.5%
43'396
18'158
21'563
Lavori
diversi in officina
50%
5%
48'036
24'018
2'402
Totale
100%
100%
49'400
58'279
CHF 72'240 corrisponde a CHF 6'020 x 12 mensilità (cf.
tabella TA7, settore 22 - secrétariat, travaux de cancellerie, livello di
qualifica 3).
CHF 45'396 corrisponde a CHF 3'783 x 12 mensilità (cf.
tabella TA7, settore 27 - vente de biens de consommation, vente au détail,
livello di qualifica 4).
CHF48'036 corrisponde a CHF 4'003 x 12 mensilità (cf.
tabella TA7, settore 10 - fabrication et transformation de produits, livello di
qualifica 4).
Si ricorda che la tabella TA7 riporta i redditi mensili
lordi (valori federali), secondo il ramo d'attività, il livello di qualifica
richiesto per il posto di lavoro ed il sesso, riferiti al settore pubblico e
privato.
In definita abbiamo un reddito senza il danno alla
salute pari a CHF 49'400.- ed un reddito con il danno alla salute pari a CHF
58'279.-. Anche alla luce del calcolo secondo il metodo straordinario, imposto
dal TFA tramite sentenza del 12 maggio 2004, risulta che l'assicurato non presenta
alcuna perdita economica." (doc. AI 107-6)
2.6. L’assicurato
contesta il calcolo d’invalidità poiché non rispecchierebbe la situazione
concreta. A sua detta, senza il danno alla salute, avrebbe potuto percepire un reddito
annuale di fr. 100'000. Raffrontato tale importo con fr. 53'000 di reddito aziendale
tassato nel 2003, ne risulterebbe un grado d’invalidità del 44%.
Orbene,
la contestata determinazione del grado d’invalidità non può che essere
confermata. A prescindere dal fatto che il ricorrente non ha sufficientemente motivato
l’entità del reddito ipotetico, il suo calcolo dell’incapacità al guadagno corrisponde
al metodo ordinario ex art. 16 LPGA non applicabile al caso concreto. Infatti, siccome
al momento dell’infortunio (1998) il ricorrente aveva da poco iniziato (1997) il
commercio di auto (cfr. inchiesta economica 5 luglio 200; doc. AI 44), il
reddito da valido era poco rappresentativo e quindi l’amministrazione ha
correttamente utilizzato il metodo straordinario.
Non
censurabile è inoltre la presa di considerazione dei redditi statistici per
ogni mansione componente l’attività lucrativa indipendente dell’assicurato, tenendo
conto dei “salari di riferimento del ramo” (cfr. no. 3114 della Circolare sull’invalidità
e impotenza, edita dall’UFAS; DTF 128 V 33 consid. 4c; cfr. anche STCA 26
gennaio 2006 nella causa D, inc. 32.2005.71).
Di
conseguenza, è risultato che il ricorrente, nonostante il danno alla salute,
non ha subito un discapito economico avendo saputo modificare, conformemente all’obbligo
di ridurre il danno, la sua struttura aziendale in funzione delle condizioni di
salute.
Tale
circostanza era del resto già emersa sia nella prima inchiesta del luglio 2001
(doc. AI 42) che in quella successiva al rinvio del TFA. Al riguardo, nel rapporto
27 dicembre 2004 l’ispettore ha in particolare evidenziato:
"
(…)
I dati in nostro possesso permettono di rilevare che
dal 1998 al 2000 compreso, dedotte le prestazioni assicurative per perdita di
guadagno, i rendiconti economici risultano in passivo. La situazione è poi
migliorata a partire dal 2001, anno in cui le vendite sono più che raddoppiate
(fr. 1028220) rispetto al 1999 e 2000, e dove l'interessato ha nuovamente
conseguito un utile (fr. 29866).
La situazione è quindi ulteriormente migliorata nel
2002 sia quale cifra d'affari, passata a 1705510 franchi, che quale utile (fr.
36930).
Questi dati ci permettono quindi di constatare che il
signor RI 1, pur con una minima collaborazione esterna, e modificando il tipo
di vetture commercializzate (non più accidentate) ha potuto riprendersi
dall'evento invalidante abbastanza bene e ritrovare la sua potenzialità
lavorativa e di guadagno. Si rimanda inoltre allo scritto 11.02.2000
dell'interessato, che depone per un guadagno di fr. 24000.- in sei mesi, prima
dell'insorgenza del danno alla salute, nell'esercizio della nuova attività (fr.
48000 su base annua /dati 98). Certamente non è facile poter valutare quanto
potrebbe verosimilmente guadagnare oggigiorno senza il danno alla salute.
L'assicurato dichiara comunque di vendere circa 150 vetture all'anno.
Tenuto conto del reddito conseguito inizialmente,
oggigiorno si potrebbe verosimilmente ipotizzare un guadagno tra i 55 ed i
60000 fr. annui. Il socio A.K, indipendente dal 96, ha registrato sul suo conto
individuale dei redditi che vanno dai fr. 41200 (1996), ai 45400 nel 2000). Ho
verificato inoltre un commerciante (D.B) di auto d'occasione attivo __________,
senza dipendenti, i cui reddito massimo raggiunto è stato di fr. 56000.- quale
aziendale imposto dall'Uff. tassazioni, per il biennio 2001.2002.
Per gli anni 98-99 e 2000, i dati economici
(dichiarazioni fiscali), una volta dedotte le prestazioni CM, depongono per una
perdita d'esercizio. Per il 2001, anno della ripresa, la perdita di guadagno, volendo
ammettere un reddito ipotetico da sano di fr. 57500 (media) risulterebbe del
48% e nel 2002, anno in cui le vendite sono ulteriormente nettamente aumentate,
del 36%.
Infine i dati del 2003 (utile di 53885.--- franchi)
confermano la tendenza positiva, nel senso di un recupero pressoché totale
della capacità di guadagno.
"(doc. AI 88-2)
Del
resto, il ricorrente, malgrado l’infortunio, non ha subito una perdita
aziendale. Partendo da un reddito netto di fr. 24'000 (tassazione 1999/2000) si
giunge ad un reddito aziendale netto di fr. 58'000 imposto nel 2004 (doc. AI
106-15 e 106-19).
In
conclusione, sulla scorta di quanto sopra, l’Ufficio AI ha rettamente rifiutato
l’erogazione di qualsiasi prestazione assicurativa.
Ne
consegue la conferma della decisione contestata e la reiezione del ricorso.
2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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