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Decisione

32.2006.139

Rendita per un periodo limitato. Assicurata indipendente e parzialmente casalinga

8 ottobre 2007Italiano85 min

Source ti.ch

Fatti

i problemi già riscontrati nella valutazione neuropsicologico eseguita in

occasione della perizia dr. __________ (in pratica aumentata affaticabilità).

Nella valutazione peritale si è tenuto conto dell'aumentata affaticabilità

dell'assicurata e della cefalea riconoscendo un impedimento del 50%

- la documentazione presentata non permette di

oggettivare o rendere verosimile una modifica dello stato di salute rispetto alla

valutazione peritale dr. __________." (Doc. XII/bis)

2.12. Al

fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI ha considerato

l’assicurata attiva professionalmente nella misura del 50% e casalinga per il restante

50% applicando il metodo misto.

A questa

suddivisione va data piena conferma.

Emerge

infatti dall’inserto che l’assicurata, prima del sopraggiungere dei problemi di

salute, ha lavorato per la __________ in qualità di segretaria contabile al 50%

e che la medesima ha inoltrato disdetta alla datrice di lavoro citata nel

novembre 2002 con effetto alla fine di gennaio 2003 nell’intenzione di

dedicarsi, sempre a metà tempo, all’attività indipendente - occupandosi di

eseguire contabilità, lavori amministrativi, gestione del personale - già

esercitata in precedenza, dal settembre 2002, a titolo accessorio (doc. AI 4).

A partire dal 1 febbraio 2003 l’assicurata ha quindi effettivamente iniziato a

svolgere tale attività a titolo indipendente e parziale, pur già lamentando gli

esiti della rottura dell’aneurisma cerebrale avvenuta alla fine dell’anno 2002.

Come indicato dall’interessata stessa nel corso della procedura amministrativa,

è da ritenere che se non fosse subentrato il pregiudizio alla salute, essa

avrebbe continuato a lavorare in questa misura.

Del

resto detta ripartizione non è mai stata contestata dall’interessata nel corso

della procedura amministrativa né lo è in questa sede, dove anzi è avallata.

2.13.

2.13.1. Per

quanto riguarda l’esame dello stato di salute, come ricordato in precedenza, RI

1 è affetta essenzialmente da esiti da rottura di aneurisma cerebrale avvenuta

nel dicembre 2002. L’Ufficio AI ha fatto esperire una perizia specialistica dal

dr. __________ il 9 dicembre 2004 (cfr. doc. AI 30 e per esteso sopra al consid.

Considerandi

2.

).

2.13.2

Occorre

premettere che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è

determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,

si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si

lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti

(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I

355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U

330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18

marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche

eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di

evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28

novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR

1998.

IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato

rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il

l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel

senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in

particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In DTF

125.

V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001

p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

1997, p. 230).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura

senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 e S., U 330/01).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella

quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione

riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve

anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte

dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il

carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.13.3

Per

quanto concerne la patologia principale di cui soffre la richiedente, vale a

dire lo stato dopo emorraggia subaracnoidea su rottura di aneurisma avvenuta il

27.

dicembre 2002, questo TCA, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia

di valore probatorio di rapporti medici, non intravede ragioni

che impediscano di fare proprie le conclusioni cui è pervenuto il dr. __________nel

suo rapporto peritale 9 dicembre 2004 (doc. AI 30). Detto rapporto infatti si

basa, oltre che su di una approfondita visita della paziente, anche su di

un’attenta valutazione della documentazione agli atti. Va inoltre osservato che

le conclusioni cui è arrivato il dr. __________ sono supportate anche dal

rapporto del 22 ottobre 2004 della dr.ssa __________ (doc. AI 30-11).

Dalla

documentazione medica agli atti emerge in maniera univo-ca che l’assicurata,

portatrice di esiti di rottura di un’aneurisma cerebrale avvenuto alla fine del

2002, ha presentato un’incapacità lavorativa inizialmente completa, in seguito

del 70% e infine, dal marzo 2004, del 50%, come attestato dal perito nel suo

dettagliato referto, cui va senz’altro attribuito pieno valore probatorio

conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali. A detta del dr. __________

l’assicurata, nella sua attività indipendente, potrebbe essere attiva nella

misura del 50%, inteso come un massimo di quattro ore giornaliere (cfr. doc. AI

30-8; cfr. per esteso al consid. 2.9).

A

detta perizia, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere

fondata su accertamenti di fatto errati, può senz’altro essere attribuito pieno

valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr.

consid. 2.12.2).

Non

è possibile giungere ad una diversa valutazione sulla base delle conclusioni

esposte nel rapporto medico all’AI del 30 ottobre 2005 (e 15 marzo 2006, doc.

AI 49-2) dal dr. __________, internista e medico curante dall’assicurata.

Infatti tale referto non apporta alcun elemento nuovo, ma conferma unicamente

l’esistenza delle problematiche evidenziate dal dr. __________ (cfr. doc. AI 45-1

e cfr. consid. 2.10).

Per il resto il curante non prende in considerazione elementi o

circostanze che non siano stati analizzati dal perito e non menziona elementi

tali da modificare le conclusioni cui é giunto tale specialista. In realtà, il

dr. __________ ha attestato le patologie già note, segnatamente la sindrome

cefalgica e i disturbi neuropsicologici, senza tuttavia sostanziare i motivi

per cui tali problematiche ne limiterebbero, a suo dire, la capacità lavorativa

in misura superiore di quella attestata dal perito (doc. AI 45).

Né del resto tale referto

consente di stabilire con chiarezza un peggioramento dello stato di salute della

richiedente intervenuto tra la perizia del 9 dicembre 2004 e la data decisiva del

provvedimento su opposizione in lite del 17 luglio 2006, il

quale, sia nuovamente rilevato, delimita il potere cognitivo del giudice (cfr.

DTF 130 V 140 e 129 V 4).

A prescindere

quindi dalle suesposte considerazioni che si impongono sul tema

dell’attendibilità delle attestazioni dei medici curanti degli assicurati

(anche se specialisti: cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01;

cfr. consid. 2.13.2) e dal tema di sapere se le certificazioni del dr. __________

siano comunque meritevoli di essere prese in considerazione ai fini del presente

giudizio con riferimento ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza in

tema di valore probatorio di un rapporto medico (cfr. consid. 2.12.2), va detto

che in ogni caso da tali referti non si evincono sufficienti elementi per giungere,

con alta verosimiglianza, a conclusioni diverse da quelle cui è giunto il

perito incaricato dall’amministrazione o per ammettere l’intervento di un peggioramento

di rilievo.

Analoghe

osservazioni si impongono con riferimento al rapporto allestito il 3 marzo 2006

dalla dr.ssa __________ (doc. AI 49-4 e consid. 2.10). In effetti, dallo stesso

non emerge un peggioramento dello stato di salute dell’assicurata rispetto alla

perizia del dr. __________. Come pertinentemente osservato dal medico SMR dr.ssa

__________ nelle sue osservazioni del 11 luglio 2006, la specialista si limita

invero ad approfondire il caso dal punto di vista eziologico e terapeutico non

apportando elementi idonei a sovvertire le conclusioni peritali o a indiziare

l’intervento di una sostanziale modifica della situazione (doc. AI 50-3 e sopra

consid. 2.10). In effetti, il problema delle cefalee è già stato valutato in

modo esauriente dal perito dr. __________, il quale ne ha del resto ammesso, e

in misura tutt’altro che trascurabile, l’incidenza sulla capacità lavorativa

della paziente.

D’altra

parte, nemmeno nel corso della procedura ricorsuale è stata prodotta alcuna certificazione

medica rilevante o fatto valere alcun elemento oggettivo che possa in qualche

modo mettere in dubbio le chiare conclusioni del dr. __________ o attestare un peggioramento dello stato di salute della ricorrente intervenuto

tra la perizia del 9 dicembre 2004 e la decisione impugnata del 17 luglio 2006.

Come osservato

dal dr. __________ del SMR nelle osservazioni del 22 dicembre 2006, nemmeno la

valutazione neuropsicologica del dr. __________, neuropsicologo, permette di

concludere altrimenti. La stessa infatti si limita essenzialmente a confermare

i problemi già riscontrati dal dr. __________ (in particolare l’aumentata

affatticabilità di cui soffre la ricorrente) e non consente di concludere per

una diversa valutazione in punto alla capacità lavorativa o per l’esistenza di

un peggioramento di rilievo (doc. XIII). In effetti, il dr. __________ segnalando

la presenza di un comportamento meno fluido e rallentato oltre ad una riduzione

dell’attenzione sostenuta, conclude affermando che tali fattori “possono

limitare in modo significativo il funzionamento sociale e professionale della

paziente” (XIbis). Tale affermazione non appare in alcun contrasto con le

conclusioni espresse dal dr. __________, considerato come il perito abbia

riconosciuto un impedimento nell’attività lavorativa del 50% - e, quindi, tutt’altro

che indifferente – proprio a motivo della maggiore affaticabilità e delle crisi

di cefalea (doc. AI 30 e sopra consid. 2.9).

Non da ultimo

con riferimento alle censure mosse dalla ricorrete in merito ai pareri espressi

dai medici SMR, il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I

938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici

SMR, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico

SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la

jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a

dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.

(…)”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

Alle

valutazioni agli atti dei medici del SMR dr. __________ e dr.ssa __________,

eseguite dopo approfondito esame degli atti e supportate da un’esaustiva

perizia specialistica, che non evidenziano contraddizioni e non si possono

affermare essere fondate su accertamenti di fatto errati, può quindi senz’altro

essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai ricordati criteri

stabiliti dalla giurisprudenza.

D’altra

parte, va ricordato all’assicurata che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta

dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono

essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio

non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle

parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121

V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il

dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le

prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Ora,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurata sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi

necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

D’altra

arte già si è detto che la ricorrente non ha in sostanza prodotto documentazione

medica atta a dimostrare che, sino al momento dell’emanazione del provvedimento

impugnato (cfr. DTF 130 V 140), i disturbi

di cui essa è affetta incidano sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore

a quanto accertato dal dr. Karau.

Infine, prive di rilievo, in quanto essenzialmente destituite da

supporto probatorio e concreto, risultano essere anche le altre allegazioni

ricorsuali miranti a censurare le conclusioni peritali.

In

conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di

intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400.

e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato con il

grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,

111.

V 188 consid. 2b), che successivamente al mese di

marzo 2004 e sino al momento dell’emanazione del querelato provvedimento

l'assicurata presentava una capacità lavorativa medico-teorica del 50% nella

sua precedente attività professionale – attività che peraltro è stata giudicata

compatibile dal perito con le limitazioni originate dalle affezioni di cui è

portatrice -. A detta del perito inoltre, l’interessata subisce invece solo modeste

limitazioni nello svolgimento delle attività domestiche, segnatamente unicamente

in quelle pesanti.

Ciononostante va fatto presente all’assicurata che in caso di

peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente

documentazione medica, essa potrà in futuro presentare una domanda di

revisione.

2.14

2.14.1

Per

quel che concerne d’altra parte la valutazione della capacità dell’assicurata

quale casalinga, l’Ufficio AI ha, come detto, fatto esperire un’inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica: nel relativo rapporto

datato 2 maggio 2005, allestito alla luce degli accertamenti medici e in

particolare della perizia del dr. __________ che concludeva per una modesta limitazione

nello svolgimento delle faccende domestiche più pesanti (cfr. doc. AI 34 e

sopra consid. 2.9), l’assistente sociale ha stabilito una limitazione

complessiva del 37% (cfr. doc. AI 34 e consid. 2.9).

2.14.2

Come

è già stato anticipato ai consid. 2.6 e 2.7, l'invalidità delle persone che si

occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita

confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al

richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.

Secondo

le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss

nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1°

gennaio del 1990.

In

particolare la cifra 2124 prevede:

" in occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto

all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia

domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti

prima dell'insorgere dell'invalidità.

In primo luogo si deve tuttavia esaminare se

l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di

lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."

La

cifra 2122 prevede che:

" Quale regola generale si ammette che i lavori di

una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva.

Lavori Economia

senza figli e senza membri di famiglia che richiedono

cure

%

1.

Conduzione

dell'economia

domestica, (pianificazione,

organizzazione del lavoro,

controllo

5.

2.

Spese e

acquisti diversi 10

3.

Alimentazione

(preparazione

dei pasti, lavori di pulizia

della cucina) 40

4.

Pulizia

dell'appartamento 10

5.

Bucato,

pulizia dei vestiti,

confezione e trasformazione

degli abiti, (cucito, maglia,

uncinetto) 10

6.

Cura dei

figli e di altri membri

della famiglia ---

7.

Diversi (cura

di terzi, cura

delle piante e degli

animali, giardinaggio)

5.

8.

Altre

attività (p. es. aiuto alla

famiglia stessa, attività di

utilità

pubblica, perfezionamento,

creazione artistica, attività

superiore alla media nella

confezione e nella

trasformazione

dei vestiti). 20"

In

Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle direttive

supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla grande

invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli Uffici AI

dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona attiva

nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).

In

una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI

1997.

pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni

abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in

ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle

dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia

domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo

inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

Inoltre

nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di

garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097),

ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base

di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati

rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

" Di regola, si ammette che i lavori di una persona

sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali

della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.

Conduzione dell'economia

domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro,

controllo)

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti,

cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare,

passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i

letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta,

assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti

(lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le

scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri

familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i

malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire

abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego

del tempo libero (N. 3090)."

Mentre

alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100

% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei

lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi

e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un

margine per una valutazione realistica dei sin­goli casi. Un'altra valutazione

può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema

(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una

persona deve con­tribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la pro­pria

capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di

impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire

meglio il suo la­voro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia,

nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la

sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità,

della diminuzione della capa­cità di lavoro nell'ambito domestico."

Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C. (I

102/00) il TFA ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste

direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere

effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale

delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia

domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima

e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle

inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori

specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste

(AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p.

143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona

incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia

chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S.

consid. 2, I 681/02).

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984

p. 144 consid. 5).

Nella

surrichiamata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un

rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato:

" (…)

4.

- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene

Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des

Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -

analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw.

3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich,

dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis

der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der

Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchti-gungen und

Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die

Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der

Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss

plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage

stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in

Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all

dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift,

sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben

umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden

Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzun-gen vorliegen.

Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die

fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das

im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die

Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf

die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine strikte

Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten Person

(oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen.

Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des

Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit

gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell-

BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im

Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.

September 2001, I

175/01)."

Il

TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli

accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio

1999.

nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una

presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole

mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003

nella causa S., I 685/02).

Va detto che nella specie, constatato come le indicazioni

dell’assicurata apparissero, secondo l’assistente sociale incaricata

dell’inchiesta domiciliare, in contrasto con gli accertamenti medici fino a

quel momento esperiti, l’Ufficio AI ha fatto esperire la perizia

multidisciplinare del 15 luglio 2004 del SAM per stabilire gli effettivi impedimenti

dell’interessata.

2.14.3

Come

detto, l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta

domiciliare sfociata nel rapporto del 2 maggio 2005 (cfr. doc. AI 34 e sopra

consid. 2.9). Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio

dell’assicurata, attentamente ponderati alla luce delle osservazioni del medico

SMR, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga,

l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 37%.

Va detto che in sede di valutazione dei singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti,

la responsabile ha tenuto conto delle dichiarazioni di RI 1 in merito alle

limitazioni ad eseguire talune mansioni domestiche.

Non

da ultimo, considerando che RI 1 non ha formulato in merito alcuna contestazione

né d’ordine generale né con riferimento alle singole percentuali d’impedimento

riferite alle singole incombenze, alla valutazione dell’assistente sociale va

prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente

valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione casalinga.

Va

inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata

correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel

rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un

valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti

dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Conforme alla

giurisprudenza è del resto anche la presa in considerazione della ripartizione

dei compiti all’interno della famiglia e quindi della collaborazione fornita nella

gestione dell’economia domestica da parte del convivente dell’assicurata.

Non

sono quindi ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio

l’attendibilità della valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non

appare arbitraria e risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti.

2.15

2.15.1

Per

quanto riguarda invece l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal

profilo economico e, quindi, la determinazione del grado di invalidità, richiamato

l’art. 16 LPGA e quanto già esposto ai consid. 2.4 e 2.5 che precedono, va

ricordato che l'invalidità

nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere

economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275

consid. 4a). Come è già stato rilevato in numerose

sentenze la valutazione dell'inva­lidità non va stabilita unicamente in base a

fattori puramente medico-teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; STFA

inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207

seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla capacità di

guadagno (RAMI 1996 p. 34; p. 36 consid. 3b; DTF 114 V 283 consid. 1c). I dati economici risultano pertanto

determinanti.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute dell’assicurato,

della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro.

Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita

l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in

particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la

sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143

consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

Il

medico non possiede invece né la prepa­razione né gli strumenti per pronunciarsi

sulla capa­cità di guadagno. Quest'ultimo giudizio spetta esclusivamente all'ammini­strazione,

rispettivamente al giudice, e deve essere formu­lato sulla base del raffronto

dei redditi (RCC 1986, pag. 432; DTF 114 V 315).

Di

conseguenza, il fatto che un assicurato sia, da un profilo medico, incapace al

lavoro ad un determinato grado, non significa ch'egli debba necessariamente

benefi­ciare del riconoscimento dello stesso grado d'invalidità da parte

dell’AI.

L'incapacità

di guadagno (sulla quale si fonda il concetto d'invalidità ai sensi dell'art. 4

LAI rispettivamente art. 8 LPGA) si distingue dall'incapacità di lavoro per il

fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato

dall'interessato utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato

del lavoro equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità

fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di

agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente

in altri lavori e attività (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le

droit suisse de la sécurité sociale, pag. 228).

La

LAI tutela dunque non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa, ma

l'incapacità al guadagno.

Di

regola, l'invalidità economica appare inferiore all'inabilità medica. In taluni

casi particolari, per contro, si deve ammettere che l'incapacità al guadagno

sia superiore al mero grado d'incapacità lavorativa sotto il profilo medico

(cfr. ad es. B. Schatz, Kommentar zur eidg. Militärversicherung, Zurigo 1952,

pagg. 140 e 141).

2.15.2

Nella

specie, per quanto riguarda l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal

profilo economico, questa Corte non può condividere le modalità adottate dall’amministrazione

al fine di determinare il grado di invalidità per la quota parte dedicata

all’attività professionale. In effetti, l’Ufficio AI non risulta aver esaminato

e valutato gli aspetti economici giungendo ad una conclusione non condivisibile

quo all’incapacità al guadagno dell’assicurata in ambito lavorativo.

In

particolare, con riferimento appunto alla determinazione del grado di

incapacità al guadagno relativamente alla quota destinata all’attività

professionale operata nel provvedimento in lite, il metodo applicato

dall’Ufficio AI non può essere avallato. L’amministrazione, appurata una quota

dedicata all’attività lavorativa indipendente del 50% e considerato come

secondo l’avviso del dr. __________ dal punto di vista medico era possibile per

l’assicurata esercitare per quattro ore al giorno l’attività precedentemente

svolta pari, quindi, una capacità lavorativa del 50%, ha ritenuto nulla

l’incapacità al lavoro e, di conseguenza, dello 0% anche il grado di invalidità

parziale. Questa conclusione evidentemente non può reggere, considerato come

con ogni evidenza il calcolo del grado di invalidità parziale (cioè riferito ad

un’attività, lavorativa o casalinga, svolta a titolo parziale) deve essere

calcolato riferendo lo specifico grado di limitazione alla quota parte di

attività. In effetti l’Ufficio AI ha proceduto in questo senso, correttamente,

nell’ambito del calcolo del grado d’invalidità parziale riferito all’attività

di casalinga, dove a fronte di un grado di limitazione del 37% stabilito in

sede di inchiesta economica e una quota parte del 50% ha, correttamente, calcolato

una grado di invalidità del 18,5% (37% X 50%). Anche in sede di valutazione del

grado di invalidità per il periodo precedente al marzo 2004, il calcolo

effettuato dall’amministrazione non presta il fianco a censure avendo

considerato un grado di invalidità parziale del 35% per l’attività

professionale (70% di limitazione X 50% di quota di attività) e del 18.5% come

casalinga (37% di limitazione X 50%) (doc. AI 36-2 e consid. 2.9). Ne consegue

che questa Corte, pur condividendo le conclusioni sul grado di incapacità

lavorativa teorica cui è giunta l’amministrazione in base alla conclusioni del

perito, non può in nessun caso confermare la percentuale di invalidità

parziale dello 0% attribuita nel querelato provvedimento alla parte lavorativa.

Ribadito

il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non è possibile fondarsi

su una valutazione medico-teorica del danno alla salute ma occorre, sempre, basarsi

sulle conseguenze economiche di tale danno (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114

V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., del 31 maggio 1995

nella causa E. D., del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del 26 febbraio 1996

nella causa G), va anche osservato che, secondo la giurisprudenza, nel caso di

un indipendente il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato

prima e quello conseguito dopo l’evento invalidante, non conduce a conclusioni

affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende

dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di

un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione

concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti

estranei all’invalidità.

Di

conseguenza l’Alto Tribunale ha stabilito che i documenti contabili non sono

dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI

1996.

p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).

Per

questi motivi, secondo la prassi la valutazione dell’invalidità di un

indipendente viene eseguita generalmente mediante l’applicazione del metodo

straordinario (cfr. in proposito sopra al consid. 2.5), segnatamente nei casi

in cui – come in quello presente – i redditi fiscalmente tassati non sono

rappresentativi poiché l’assicurato aveva da poco avviato l’attività

indipendente. Presupposto per l’applicazione di tale metodo è che l’assicurato

continui ad esercitare un’attività lucrativa indipendente, considerato come il

paragone vanga fatto tra le varie mansioni componenti l’attività stessa prima e

dopo la sopravvenienza del danno alla salute (cfr. Pratique VSI 1998 p. 121;

STCA del 27 ottobre 2003 nella causa C., 32.2003.15 e riferimenti).

2.15.3

Nel caso in esame, emerge

dall’inserto che l’assicurata, diplomata ad una scuola di lingue e commerciale,

prima del sopraggiungere dei problemi di salute, dal 1 novembre 2001 al 31 gennaio

2003.

ha lavorato per la __________ in qualità di segretaria contabile al 50% e

che la medesima ha inoltrato disdetta alla datrice di lavoro citata nel

novembre 2002 nell’intenzione di dedicarsi allo svolgimento dell’ attività

indipendente, fino a quel momento esercitata a titolo accessorio, nel campo

dell’esecuzione di contabilità, lavori amministrativi, gestione del personale per

piccole-medio imprese e persone fisiche con attività indipendente (doc. AI 4 e

11). A partire dal 1 febbraio 2003 la medesima ha quindi effettivamente

iniziato a svolgere tale attività a titolo indipendente e parziale, al proprio

domicilio, pur già lamentando gli esiti della rottura dell’aneurisma cerebrale

avvenuta alla fine dell’anno 2002.

Bisogna

d’altra parte ritenere che con ogni

verosimiglianza, senza l’insorgenza del danno alla salute l’assicurata avrebbe

continuato a svolgere unicamente l’attività di consulente in proprio,

professione che l’assicurata non risulta aver intrapreso per motivi inerenti

al suo stato di salute ma per una scelta avvenuta ancora prima del manifestarsi

della patologia invalidante. In questo senso del resto l’assicurata si è sempre

espressa in corso di procedura, più o meno esplicitamente.

D’altra

parte, l’assicurata ha precisato di essere ancora attiva nell’attività indipendente

nonostante le affezioni invalidanti riscontrate in sede peritale.

Ribadito

altresì il principio per cui per la determinazione del grado di invalidità sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell’eventuale inizio del diritto

alla rendita (in concreto nel dicembre 2003; cfr. consid. 2.4), nella specie,

ai fini della determinazione del grado di incapacità al guadagno per la parte

(50%) di attività lavorativa, la richiedente va considerata attiva a titolo

indipendente quale amministratrice/contabile.

2.15.4

Con

riferimento all’attività professionale svolta dalla richiedente, agli atti

figurano i documenti fiscali attestanti i salari percepiti quale salariata nel

2001.

e 2002 (doc. AI 4-3), la notifica di tassazione 1999-2000, 2001-2002,

(doc. AI 11) oltre che la contabilità riferita all’attività indipendente svolta

negli ultimi tre mesi del 2002 (doc. AI 4-6), e nel 2003 (doc. AI 4-7) e il

relativo dato fiscale attestante redditi da indipendente nel 2003 di fr.

6.874

- (doc. AI 35).

Gli scarni

documenti agli atti relativi ai redditi conseguiti dall’interessata nella sua

attività in proprio non possono essere ritenuti rappresentativi. In

effetti i dati contabili relativi agli ultimi tre mesi del 2002 e all’anno 2003

sono poco indicativi considerato come nei primissimi anni d’avviamento di

un’attività indipendente generalmente gli utili sono bassi e non consentono di

procedere ad una proiezione economica affidabile (cfr. ad esempio STCA 27

ottobre 2006 nella causa C., 32.2005.229; STCA 27 ottobre 2003 nella causa C.,

inc. 32.03.15, confermata dal TFA con STFA 24 maggio 2006 nella causa C., I

782/03; STCA 3 settembre 2004 nella causa L., inc. 32.04.27). Inoltre nel caso

che ci occupa all’inizio dell’attività in proprio l’assicurata era già

parzialmente inabile dal punto di vista medico, fattore questo che rende ancora

meno attendibili i dati contabili e fiscali relativi a quel periodo.

Pertanto,

partendo, come detto, dal presupposto che l’assicurata, senza il danno alla

salute, sarebbe stata attiva a titolo indipendente nella professione di amministratrice/contabile

attualmente esercitata, rilevato d’altro canto che non appare possibile

determinare con la dovuta affidabilità il reddito che l’assicurata avrebbe potuto

conseguire senza il danno alla salute, a mente di questo TCA,

s’impone una valutazione del grado d’invalidità secondo il metodo

straordinario.

Tanto

più che a mente del perito interpellato dall’amministra-zione, dr. __________, l’attività

di segretaria/contabile indipendente svolta dall’assicurata è un’attività ideale

per l’assicurata, poiché le consente di facilmente adeguare il ritmo della

giornata lavorativa alle proprie condizioni fisiche, ciò che non sarebbe il

caso se fosse alle dipendenze di terzi. In simili circostanze e considerato

anche che nel settore dei contabili e amministratori in proprio vi sono diversi

fattori strutturali, quindi non dipendenti dall’invalidità, che influenzano

l’andamento aziendale, a mente del TCA l’amministrazione avrebbe dovuto

procedere al confronto delle attività secondo il metodo

straordinario (cfr. consid. 2.5 e DTF 128 V 32 consid. 4), e, quindi, ad una valutazione economica sull’esigibilità di ogni

singola mansione facente parte dell’attività di contabile, amministratrice e

consulente, professione che dalla documentazione agli atti risulta che la

ricorrente continua ad esercitare, nonostante le affezioni invalidanti riscontrate

in sede peritale (RAMI 1995 p. 106segg).

Quindi a

mente di questa Corte, si impone un rinvio degli atti all’amministrazione

affinché proceda ad un’approfondita valutazione

dell’invalidità per la parte riservata all’attività professionale conformemente

al metodo straordinario.

In

esito al succitato accertamento, l’amministrazione si pronunzierà nuovamente

sul grado di invalidità globale, in applicazione del metodo misto di

graduazione dell’invalidità e, quindi, tenendo conto della succitata

ripartizione tra attività salariata e mansioni casalinghe (cfr. consid. 2.12) e

dei rispettivi gradi di inabilità pronunciandosi quindi sul diritto alla

chiesta prestazione assicurativa anche per il periodo successivo al 1. giugno

2004.

2.16

RI

1.

ha chiesto l’esecuzione di accertamenti completivi.

Al proposito va rilevato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

Nel

caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel

merito della vertenza.

Come

già illustrato al consid. 2.13.3. che precede, non vi sono validi motivi per

ritenere la perizia del dr. __________ non affidabile, per cui non è necessario

procedere né ad una perizia giudiziaria né al rinvio degli atti

all’amministrazione per ulteriori accertamenti medici.

2.17

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI. Inoltre l'assicurata,

patrocinata da un legale, ha diritto al versamento di fr. 1'500.-- a titolo di

ripetibili, osservato inoltre che per costante giurisprudenza del TFA

l’assegnazione di ripetibili rende priva di oggetto l’istanza di assistenza

giudiziaria (cfr. DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9

aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione 17 luglio 2006 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.15.4. e

renda una nuova decisione.

2. Le

spese di procedura per fr. 200.- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale

verserà inoltre all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa),

ciò rende priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria del 14 settembre

2006.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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