32.2006.139
Rendita per un periodo limitato. Assicurata indipendente e parzialmente casalinga
8 ottobre 2007Italiano85 min
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Numero d'incarto:
32.2006.139
Data decisione, Autorità:
08.10.2007, TCA
Titolo:
Rendita per un periodo limitato. Assicurata indipendente e parzialmente casalinga
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO MISTO DI CALCOLO
RENDITA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 28ter LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 27 OAI
art. 27bis OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.139
FC/sc
Lugano
8 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano
Ranzanici
con redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 luglio
2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
In materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, nata nel __________, di professione contabile, amministratrice e segretaria,
il 22 ottobre 2003 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di
prestazioni AI per adulti dichiarando di essere sofferente da esiti di rottura
di aneurisma cerebrale il 28 dicembre 2002 (doc. AI 2).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 21 settembre 2005
l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata una mezza rendita di invalidità,
per un grado di invalidità del 54%, per il periodo dal 1. dicembre 2003 al 31
maggio 2004 e negato ogni prestazione a partire dal 1. giugno 2004 ritenuto
come dal marzo 2004 il grado di invalidità fosse da fissare al 19% (doc. AI 36).
1.2. Avverso
la decisione amministrativa RI 1 ha presentato tempestiva opposizione e chiesto
il riesame della pratica (doc. AI 42).
Dopo
aver esperito ulteriori accertamenti e in particolare aver visionato i certificati
medici del curante dr. __________ e aver interpellato il medico del Servizio
medico regionale dell’AI (in seguito: SMR) (doc. AI 50), con provvedimento del
17 luglio 2006 l’amministrazione ha respinto l’opposizione confermando
integralmente la precedente decisione (doc. AI 51).
1.3.
Contro la decisione su opposizione, in data 14 settembre 2006 l’assicurata, assistita
dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorta al TCA chiedendo in via principale il
riconoscimento di un’invalidità del 68,5% almeno oltre che la concessione
dell’assistenza giudiziaria e, in via subordinata, il rinvio degli atti
all’amministrazione per accertamenti completivi, argomentando tra l’altro come
segue:
" (...)
5. L'esame della fattispecie deve indirizzarsi
su due fattori: (1) tempo trascorso e (2) situazione di
mercato.
5.1 Dall'intervento del
10.01.2003 alla (unica) visita __________ del 21.10.2004 corrono 659 giorni
(ca. 1 anno e 10 mesi); dall'intervento all'ultima visita __________,
precedente il referto peritale, quella del 18.02.2006, ne corrono 1134 (ca. 3
anni ed un mese).
Mentre __________ sostiene, sulla base
del fascicolo AI, che l'assunzione del Relpaxâ permetterebbe di tenere sotto controllo l'affezione la __________, la
specialista per la terapia di encefalee, rimane incerta sulle strategie da
proporsi, dopo tre visite (non una sola) in mirata soluzione di continuità e
ripetuti tentativi con agenti terapeutici vari.
Come fa il SMR, giudicando a tavolino,
affermare che le emergenze della perizia __________ no siano minimamente messe
in forse dalla successiva e più specifica perizia __________? Oggettivamente
non si tratta forse dei pareri sostanzialmente divergenti? Non si tratta forse
di professionisti di pari competenza professionale?
Alla lettura della decisione impugnata
si direbbe che una perizia assurge a prova incontrovertibile (quasi fosse
verità rivelata) se si presenta (1) completa, motivata coerente e (2)
non presenta alcun spunto di critica, ma soprattutto (3) è stata ordinata
dall'AI.
Intanto il criterio di completezza,
motivazione e coerenza, riflette meramente l'abilità redazionale del
perito. Passa in secondo piano, dal profilo scientifico, rispetto alla critica.
Stando a __________ le crisi si possono
manifestare "in qualunque momento della giornata, generalmente 2-3 volte
al giorno" fra l'altro in seguito al lavoro al PC di 10-15 minuti.
Come si può ragionevolmente affermare che la ricorrente può lavorare al PC 4
ore (due al mattino e due al pomeriggio) tenendo conto della durata delle crisi
e del successivo periodo di spossatezza?
Due sono i punti critica, ambedue
fondamentali: (1) l'efficacia degli agenti terapeutici e (2)
l'elemento scatenante la crisi in un soggetto labile. Sicuramente errata
l'opinione __________ sull'effetto benefico degli agenti terapeutici: egli
indica il Relpaxâ che "... funzionerebbe abbastanza
bene ..." ma i cui effetti non ha verificato.
Rilevato __________ usa il condizionale
"permetterebbe" deresponsabilizzandosi così dall'enunciato.
__________, invece, ci conferma, che
dopo tentativi e verifica sulla paziente (non sul fascicolo AI) non ha sinora
trovato agente terapeutico idoneo a curare l'affezione, o perlomeno limitarne
gli effetti.
A tutt'oggi i sanitari non sono riusciti
a tenere il problema sotto controllo ed hanno quindi imboccato la ben nota strada
del sostegno psichiatrico. Come dire: non c'è speranza.
In secondo luogo, __________ non ha
tenuto in debito considerazione che il lavoro al PC ha un effetto scatenante
sulla crisi di cefalea. Parlando di "netto peggioramento della cefalea con
associato difficoltà a concentrarsi ..." __________ non fa alcuna
distinzione fra cefalea di tipo tensivo cronico, forma costante, continua e gli
episodi di crisi, come lo fa invece __________.
Sono le crisi che rendono la ricorrente
inabile a qualsiasi lavoro d'ufficio: frequenti, ma imprevedibili, scatenati da
PC, oggigiorno strumento assolutamente indispensabile per lavori d'ufficio.
5.2 Il lavoro svolto dalla
ricorrente, è quello di amministrazione generale (contabilità, corrispondenza
ecc.) che incombe al titolare di una piccola azienda (p.e. artigiano) che non
raggiunge le dimensioni per assumere una persona e che non si sente
sufficientemente sicuro per occuparsene personalmente. Mandati che richiedono
un impegno sì limitato nel tempo, ma pur sempre regolari e, per quanto concerne
la contabilità, con punte di scadenze IVS (trimestrali) e di chiusura dei conti
d'esercizio e dei bilanci.
Per soddisfare simili esigenze di
mercato la capacità lavorativa della persona in esame deve essere garantita (a)
regolarmente (b) per un periodo minimo. IN altri termini: le
quattro ore al giorno di idoneità al lavoro deve essere una costante minima e
non una media su un periodo prolungato, sì da garantire al mandante un ritmo
regolare di produzione quando il prodotto è richiesto.
(...)
In altri termini: la situazione (a)
giuridica e (b) fattuale al momento della decisione
amministrativa è criterio di giudizio determinante.
Se al momento della domanda la situazione
fattuale poteva essere quella evidenziata dalla perizia __________ non lo era
sicuramente più, quando fu allestita la perizia __________. Particolari che
nella prima perizia o non sono stati presi in considerazione (tipologia delle
cefalee) o risultano sostanzialmente modificati nei due anni che separano le
due perizie. Seconda perizia (per il TF soggettivamente ed oggettivamente di
pari rango e dignità professionale alla prima) la cui valenza medica è stata
accantonata dal SMR senza alcuna motivazione scientifica. Appunto, senza
motivazione "nach-vollziebar": verificabile e condivisibile.
Dire che il __________ abbia eseguito i suoi accertamenti con cura e serietà
(ci mancherebbe!) è un misero palliativo all'esame scientifico-comparativo
delle opposte emergenze peritali. Sino a prova del contrario ambedue i periti
hanno eseguito i loro accertamenti con serietà e competenza professionale. Il
fatto che la __________ lasci aperti certi dubbi e che __________
postuli nuovi accertamenti completivi, non incrina minimamente la
validità di questi accertamenti peritali e delle valutazioni tratte
dall'esperienza di medico curante. Al contrario: i due rifuggono da giudizi
categorici (in contrasto con il SMR) dando così prova di correttezza
deontologica e la competenza scientifica.
Ne consegue che la decisione impugnata è
fondata su accertamenti medici parzialmente superati e silenti su
elementi fattuali di fondamentale rilevanza giuridica.
Prove: documenti (inc. AI); perizie.
8. Concetto economico di invalidità
- situazione di mercato RCC 191, pag 332, cons. 3b, citazione: "Lors de l'évaluation
de l'invalidité, la détermination du revenu raisonnablement exigible malgré
l'atteinte à la santé ne saurait être fondé sur des possibilités d'emploi
irréalistes. On ne peut en particulier parler d'une activité au sens de l'art.
28 al. LAI dans la mesure où elle n'est possible que sous une forme tellement
restreinte que le marché de travail général ne connaît pas".
A
prescindere dal peggioramento, accertato con visite in soluzione di continuità
dal medico curante, prima, ed evidenziate con referto peritale pure fondato su
ripetute visite in soluzione di continuità, un mercato di lavoro (in senso
lato, indipendentemente dal regime, contratto di lavoro o mandato che disciplina
giuridicamente l'attività) per una persona in età (60 anni) soggetta a crisi di
encefalea (costanti, ma imprevedibili nel tempo) è oggigiorno un'invenzione
puramente teorica.
Ciò premesso va riconosciuta alla
ricorrente un'invalidità totale per quanto concerne l'attività lucrativa. Il
calcolo della correlativa rendita si presenta come segue:
attività lucrativa 50% 100% 50%
casalinga 50% 37% 18.5%
68.5%"
(Doc. I)
1.4. Mediante
risposta del 22 settembre 2006 l’amministrazione ha proposto di respingere il
gravame e confermare la decisione contestata (III).
1.5. Con
successivi scritti del 27 settembre, 10, 27 e 30 ottobre 2006 la ricorrente, tramite
il suo legale, ha paventato la produzione di ulteriore documentazione medica.
Con scritto 12 dicembre 2006 ha infine prodotto una certificazione del 14 novembre
2006 del dr. __________ (doc. XI).
Con
riferimento alla documentazione prodotta, l’amministrazio-ne, interpellato il
medico SMR, ha fatto presente:
" (...)
Vedi nota riassuntiva SMR del 11.7.2006
in fase di ricorso viene presentato:
esame neuropsicologico clinica __________ del
27.11.2006:
- prestazioni ai test globalmente nella norma
- l'assicurata deve mobilitare una
quantità elevata delle proprie risorse per raggiungere gli obiettivi con
seguente comportamento meno fluido e rallentato oltre ad una difficoltà a
mantenere una concentrazione prolungata.
valutazione
- attuale valutazione
neuropsicologico conferma i problemi già riscontrati nella valutazione
neuropsicologico eseguita in occasione della perizia dr. __________ (in pratica
aumentata affaticabilità). Nella valutazione peritale si è tenuto conto
dell'aumentata affaticabilità dell'assicurata e della cefalea riconoscendo un
impedimento del 50%
- la documentazione presentata non
permette di oggettivare o rendere verosimile una modifica dello stato di salute
rispetto alla valutazione peritale dr. __________." (doc. (XIIIbis)
A
sua volta l’avv. RA 1, con scritto 16 gennaio 2007, ha precisato:
" Con riferimento alle osservazioni di data 9 gennaio
2007 dell'ufficio dell'assicurazione invalidità mi pregio rilevare quanto
segue:
A) In ordine: contesto
formalmente allo scritto Annotazione del medico qualità di documento
probatorio. Senza firma l'autore non si è inequivocabilmente identificato quale
responsabile intellettuale di quanto ivi affermato.
B) Nel merito:
1) Il dottor __________ ci presenta le seguenti
conclusioni:
- "Da un punto di vista
neuropsicologico lo stato di salute della paziente sembra piuttosto (sic) stabile
e sembra (sic) difficile che un piano di riabilitazione possa modificare in
modo significativo la situazione attuale.
- Con un'adeguata (sic) terapia
preventiva delle cefalee si riesce in genere (sic) a ridurre nettamente la
frequenza e l'intensità di cefalee, è difficile valutare (sic) se questo
comporterebbe un miglioramento della capacità lavorativa."
Analizzando questa perizia con la
necessaria buona fede - data per scontata una correlativa capacità di
assimilazione intellettuale - appare evidente che l'autore non esprime alcun
giudizio categorico: partendo da una premessa probabilistica, evidenziata
dai termini "piuttosto" e "sembra", ponendo successivamente
(a) una condizione, espressa dai termini "adeguata terapia preventiva",
e (b) un rinvio al generico (esso, per intrinseca natura, disgiunto dal
caso concreto) col termine "in genere" arriva (c) ad eludere il
giudizio categorico (suggerito dalla domanda che gli era stata fatta) con
un "è difficile valutare".
È falso affermare che il Dott. __________
abbia valutato, non lo ha fatto e tanto meno in modo categorico: il giudizio
categorico è stato successivamente creato a tavolino dal SMR.
Infatti, sino ad oggi non si è trovata
una terapia adeguata per questa paziente, premessa fondamentale perchè, secondo
__________, ch'essa possa raggiungere al massimo una capacità lavorativa
di 4 ore al giorno. Le espressioni "al massimo" e
"raggiungere" sono in diretta opposizione alle espressioni "in
media" e "di regola".
Invero, capacità lavorativa presuppone
ch'essa sussista "di regola", vale a dire: in assenza di condizioni
debilitanti, rispettivamente (appunto in caso di limitata capacità) in assenza
di condizioni debilitanti non inerenti a quelle già presenti. Il grado
di capacità lavorativa deve comunque rappresentare "una media" sostenibile
per tempo indeterminato e non una "prestazione di punta" sostenibile
solo per breve tempo manco fosse lo sforzo di una gara agonistica.
2) Ammesso per ipotesi che le
"Annotazioni del medico" siano proprio del SMR, debbo purtroppo
constatare che l'autore dimostra una limitata dimestichezza con l precisa
semantica scientifica, che recepisce con grossolana approssimazione: è lo
spazio d'equivoco verbale dell'approssimazione che gli permette di giungere ad
un giudizio qualitativamente e quantitativamente categorico, non all'accertamento
fattuale.
3) Ciò premesso e ritenuto in
particolare come la visita del Prof. __________ abbia come finalità precipua di
trovare "un'adeguata terapia preventiva" che sinora nessuno (tanto
meno lo SMR) ha trovato, terapia che a sua volta costituisce, secondo il Dr. __________,
la condizione fondamentale perchè la ricorrente possa svolgere con regolarità
il proprio lavoro, si chiede formalmente che la perizia venga ammessa, sebbene
l'ultimo termine fissato da questo Tribunale non possa essere rispettato. Si
tratta (a) di un tema centrale alla presente vertenza sul quale (b) continua a
sussistere incertezza." (Doc. XV)
considerato in diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 della LPTCA
(STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;
STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del
22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C.,I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d’invalidità anche
per il periodo successivo al 1. giugno 2004.
2.3. Il
1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha apportato
alcune modifiche legislative anche in ambito AI.
Al
riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio,
entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25,
consid. 1.2.,
pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne invece
le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel
diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore
al momento in cui si è realizzata la fattispecie che deve essere valutata
giuridicamente e che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466
consid. 1; SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2).
Nella
DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale
insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già
prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali
sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile
l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente
determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame
del diritto alla rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre
a partire da questa data esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446
consid. 1.2.2.).
Tale
questione riveste comunque una scarsa importanza visto che, come evidenziato
dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale
per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti
di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto
dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni
durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate
dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi:
- un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto
di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal
1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70
%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60 %, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato
dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC
1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid.
2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel
confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene
conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325
consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op.
cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito va infine rilevato che, secondo la giurisprudenza
del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in
regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto
alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3
febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre
2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9
agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13
giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Va poi ricordato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi da
comparare risulti particolarmente difficile, la graduazione dell’invalidità può
avvenire ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti
un’attività lucrativa (art. 27 OAI; cfr. consid. 2.6), e, quindi, secondo il
metodo straordinario.
Capita
in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso
dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag.
255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c;
DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V
154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p.
456).
L’invalidità
è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata
considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento
sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto
invalido (DTF 105 V 151).
In
tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza
del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i
quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122
consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo
consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente
sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale
raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, e solo successivamente si
accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno
(metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V
138). Una determinata limitazione della capacità
produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita
di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Se
si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato
ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo
cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in
base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2;
VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA
inedite del 27 agosto 2004 in
re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).
Secondo
giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone
con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno
dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in
maniera affidabile (STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I543/03, consid. 4.3 e 22 ottobre 2001 in re W., inc. I 224/01, consid. 2b;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
Nel
caso di un indipendente, il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile
realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a
conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende
dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di
un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione
concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti
estranei all’invalidità.
Di
conseguenza il TFA ha stabilito che i documenti contabili non sono dei mezzi idonei
a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36
consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.6. D’altro canto, se un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività
lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del
concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili
condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di
guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di
una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;
RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A
sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in
vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre
2003), precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività
lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli
usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e
di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività
svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di
regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se
l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno
parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior
parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella
in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.7. Nel
caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei
fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna
applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI
nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1.
gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui
" Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa
a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge,
l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se
inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la
parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e
poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei
due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore
sino al 31 dicembre 2003):
" Quando si possa presumere che gli assicurati che
esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente
nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero
al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a
tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi
per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")
è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V
146.
2.8. Al
fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità,
si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito
verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,
ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato
un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994
pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V
150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag.
109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht,
BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en
assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
2.9. Nella
fattispecie l’amministrazione ha effettuato i seguenti accertamenti.
Dopo
aver richiamato parte della documentazione fiscale, e interpellato i precedenti
datori di lavoro di RI 1, e acquisito agli atti la lettera di dimissione
relativa alla degenza dell’assicurata presso il reparto di neurochirurgia
dell’Ospedale regionale di Lugano dal 31 dicembre 2002 al 18 gennaio 2003 per
emorragia subaracnoidea, ha interpellato il medico curante dell’assicurata, dr.
__________, spec. FMH in cardiochirurgia, il quale nel suo rapporto del 2
ottobre 2003, ha posto come diagnosi con ripercussioni sulla capacità
lavorativa:
" (...)
4. Diagnosi con ripercussioni sulla capacità
lavorativa:
- Aneurisma cerebrale rotturato con emorragia subaracnoidea
(arteria cerebri media destra) 31.12.2003
- Cefalee post craniotomia osteoclastica persistente
dal 10.1.2003 - Stato ansio-depressivo." (Doc. AI 12-1)
oltre
ad una serie di altre diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa
(fra le altre: stato post-gastrite, tabagismo, ipertensione arteriosa,
ipotireosi, ipercolesterolemia), e l’ha dichiarata inabile al lavoro quale impiegata
di banca nella misura del 100% dal 30 dicembre 2002 al 1. ottobre 2003 giudicando
lo stato della paziente stazionario e la sua
capacità lavorativa non migliorabile con provvedimenti sanitari (doc. AI 12-1).
Interpellato
dall’amministrazione, il prof. dr. __________, spec. FMH in neurochirurgia, nel
suo rapporto medico del 20 ottobre 2003, riferendosi all’emorragia e alla relativa
operazione di clipping eseguita nel gennaio 2003, ha affermato:
" RI 1, __________, __________, __________
N. Assicurato __________
Questa paziente, vittima di un'emorragia subaracnoidea
acuta WFNS I-Fischer IV il 27.12.2002 è stata sottoposta il 10.1.2003 ad un
intervento di craniotomia pterionale ds con clipping ed esclusione completa di
un aneurisma bilobato dell'arteria cerebri media ds. L'evoluzione clinica è stata
eccellente con trasferimento sul reparto normale di degenza già l'indomani
dall'intervento e mobilizzazione progressiva.
Al controllo postoperatorio del 03.3.2003
l'evoluzione rimaneva molto soddisfacente, i postumi emorragici caratteristici
(affaticabilità aumentata, disturbi della concentrazione, di memoria, ecc.) erano
stati decisamente poco pronunciati in questa paziente e la situazione risultava
a quel momento normalizzata. Ella aveva infatti ripreso una vita del tutto
normale e la propria attività professionale (ufficio) nella misura dell'80%.
L'esame TCA non presentava alterazioni particolari.
A partire dal quel momento non disponiamo di
informazioni sull'ulteriore decorso.
Per quel che riguarda l'aspetto neurochirurgico del
problema la questione può essere considerata risolta (esclusione
dell'aneurisma) senza deficit oggettivabili.
Tenuto conto del fatto che il decorso è stato
senz'altro molto favorevole non vediamo dal nostro punto di vista argomenti a
sostegno di provvedimenti professionali, a meno che la paziente non abbia constatato
difficoltà di concentrazione e di memoria sotto carico che ne riducono il
rendimento. In tal caso occorrerebbe documentare queste difficoltà per il
tramite di un esame neuropsicologico nell'ambito di una valutazione medica
complementare come abbiamo suggerito nel paragrafo precedente di questo
formulario." (Doc. AI 15-3)
Dal
canto suo, il dr. __________, curante dell’assicu-rata dal settembre 2003, nel
suo rapporto medico del 11 marzo 2004 ha posto come diagnosi:
" (...)
A. Diagnosi con ripercussioni sulla capacità
lavorativa:
Depressione ricorrente.
Stato dopo emorragia subaracnoidea con ematoa
temporale
dx WFNS I-Fisher IV in presenza di un aneurisma
bilobato
rotturato della biformazione dell'A. cerebri media
dx.
Stato dopo craniotomia osteoplastica e cliping
dell'aneurisma
il 10.01.2003.
(Doc. AI 19-1)
e concluso per un’incapacità
lavorativa totale dal 22 settembre 2003 (doc. AI 19-1), osservando:
" (...)
La paziente già in mia cura per una depressione ricorrente,
trattata e guarita, si ripresenta nel settembre 2003 dopo che improvvisamente
al 27.12.2002 un malessere che era stato subito inquadrato come la rottura di
un aneurisma intracerebrale e conseguentemente trattato chirurgicamente dal
Professor __________. La paziente nei mesi successivi dell'intervento
neurochirurgico che le ha slavato la vita presentava nuovamente, insidiosamente
e progressivamente un malessere di carattere depressivo con componenti di
organicità (deficit cognitivi globali, della memoria ecc.) e un tormentoso mal
di testa cronico. Soprattutto quest'ultimo determinava una ridotta qualità di
vita in una paziente in precedenza intellettualmente.
Attualmente la paziente è sotto trattamento
psicofarmacologico con una buona remissione sintomatologica che però non
modifica la valutazione della prognosi lavorativa." (Doc. AI 19-2)
Sentito
il medico del SMR (doc. AI 22-1), l’Ufficio AI ha sottoposto la richiedente ad
una perizia neurologica e neuropsicologica eseguita dal dr. __________, spec.
FMH in neurologia, il quale, con rapporto 9 dicembre 2004 ha posto le seguenti diagnosi
:
" (...)
4. Diagnosi:
1. Stato dopo emorragia subaracnoidea
con ematoma temporale destra su rottura di un aneurisma bilobato della fiborcazione
dell'arteria cerebri media destra il 27.12.2002 con:
● Stato
dopo clipping dell'aneurisma il 10.1.2003.
● Deficit neuropsicologici persistenti di
moderata entità nell'ambito della memoria verbale di fissazione e accentuata
affaticabilità visiva.
● Cefalea vasomotorica.
● Minimi deficit della
sensibilità profonda all'arto inferiore sinistro.
Diagnosi senza ripercussioni sull’abilità:
Depressioni ricorrenti (...)" (Doc. AI 30-8)
esponendo
le seguenti valutazioni e conclusioni:
" (...)
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO:
1. Menomazione (qualitative e quantitative)
dovute ai disturbi constatati:
Da un punto di vista psichico, lo psichiatra
curante descrive un episodio di depressione nel settembre 2003 in paziente con
note depressioni ricorrenti, mi risulta difficile stabilire se questo episodio
depressivo sia legato all'emorragia e all'ematoma temporale subito o se è
indipendente da questo evento. In ambito sociale la paziente riferisce che a
cause delle sue cefalee non riuscirebbe più a frequentare i cinema o dei concerti.
2. Conseguente dei disturbi
sull'attività attuale:
Nella sua attività attuale di indipendente,
occupandosi di contabilità, gestione del personale, segretariato, la paziente
può sostenere ancora un ritmo di 4 ore al giorno suddivise in 2 ore al mattino
e 2 ore al pomeriggio.
La possibilità di lavorare quale indipendente al
proprio domicilio permetta alla paziente anche di organizzarsi le sue giornate
lavorative secondo le sue esigenze. Già prima dell'evento del 27.12.2002 la
paziente ha lavorato per sua scelta al 50%, che corrisponde alle 4 ore
quotidiane di lavoro sostenibili attualmente.
Vedo solo una limitata ripercussione dell'attuale
stato di salute sull'attività di casalinga, ma lavori pesanti come lavare i
vetri o lavare i pavimenti non sono più sostenibili.
C. CONSEGUENZE SULLE CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE
1. È possibile effettuare provvedimenti
di integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?
Da un punto di vista neuropsicologico lo stato di
salute della paziente sembra piuttosto stabile e sembra difficile che un piano
di riabilitazione possa modificare in modo significativo la situazione attuale.
2. È possibile migliorare la capacità di
lavoro sul posto di lavoro attuale?
Con un'adeguata terapia preventiva delle cefalee si
riesce in genere a ridurre nettamente la frequenza e l'intensità delle crisi di
cefalee, è difficile valutare se questo comporterebbe anche un miglioramento
della capacità lavorativa.
3. L'assicurata è in grado di svolgere
altre attività?
Anche in altre attività con caratteristiche simili
all'attuale attività la paziente raggiunge al massimo la possibilità di
lavorare 4 ore al giorno." (Doc. AI 30-8+9)
Lo
specialista ha pure allegato una valutazione datata 22 ottobre 2004 eseguita dalla
dr. __________, logopedista e neuropsicologa, che ha concluso quanto segue:
" (...)
Conclusione
La valutazione neuropsicologica effettuata a poco
meno di 2 anni di distanza dall'evento con questa paziente orientata e
collaborante, che dice di aver perso lo slancio vitale e lamenta un certo smussamento
emotivo, mette in evidenza:
- affaticabilità, soprattutto a livello
visivo
- memoria verbale di fissazione
moderatamente deficitaria.
Le restanti funzioni cognitive sono senza problemi.
Le difficoltà rilevate sono compatibili con quanto
la paziente lamenta nella vita professionale e quotidiana: l'affaticabilità e
la comparsa di cefalea importante compromettono in parte il rendimento, e le
difficoltà di memoria possono aumentare il rischio di errori." (Doc. AI
30-11)
Con
rapporto medico del 18 gennaio 2005 il medico SMR ha osservato:
"
Diagnosi principale
Esiti dopo emorragia
subaracnoidea con ematoma temporale destra su rottura di aneurisma
biforcazione a cerebri media destra dicembre 2002 con
- deficit neuropsicologici
persistenti di moderata entità nell'ambito della memoria verbale di
fissazione e accentuata affaticabilità visiva
- cefalea vasomotoria
- minimi deficit della
sensibilità profonda arto inferiore sinistro senza ripercussione sulla
funzionalità
Codice ICD 10
Codice AI
Ulteriori diagnosi con influsso
sulla CL
Codice ICD 10
Codice AI
Ulteriori diagnosi sen-za
influsso sulla CL
Depressioni ricorrenti
Limiti funzionale
A livello neuropsicologico:
affaticabilità, deficit della memoria verbale di fissazione di medio entità
IL in %
Attività abituale
Casalinga
IL 50%
Grado di
impedimento da
determinare
Attività adeguata
IL 50%
Inizio IL duratura
Mese/anno
IL 100% dal
28.12.2002
IL 70% dal marzo
2003
IL 50% dal marzo
2004
Inizio-possibilità
integrazione
(mese/anno)
IL 50%
Raccomandazioni,
proposte SMR
Riassunto caso vedi
proposta SMR del 10.08.2004.
Perizia neurologica
Dr. __________ compreso valutazione neuropsicologica del 09.12.2004:
diagnosi e limiti
funzionali neurologici-neuropsicologici v.s.
Buona remissione della
sintomatologia depressiva sotto trattamento con antidepressivi senza
attualmente note depressive rilevanti.
Capacità lavorativa: può lavorare quattro
ore/di nell'attuale attività lavorativa indipendente (lavori di contabilità,
gestione del personale e segretariato), preferibilmente due ore al mattino e
due ore al pomeriggio.
Come casalinga,
limitazione unicamente per lavori maggiori tipo lavare vetri e pavimenti.
Per quanto concerne l'evoluzione
della capacità lavorativa dal dicembre 2002 (evento vascolare), dal punto
di vista puramente neurologico-neuropsicologico la situazione già a distanza
di pochi mesi si era stabilizzata (vedi rapporto prof. __________), con
persistenza comunque dei deficit sopramenzionati. Nell'ulteriore decorso è
comunque subentrato in modo insidioso e progressivo una componente psichica
(depressione ricorrente) necessariamente presa a carico psichiatrica dal settembre
2003, con buona remissione della sintomatologia depressiva sotto trattamento
adeguato entro sei mesi (vedi rapporto medico psichiatra Dr. __________:
consultazione del 20 febbraio 2004 con buona remissione).
Si può quindi
ammettere fino a marzo 2004 una limitazione della capacità lavorativa del 70%
(capacità lavorativa limitata a 12-14 ore settimanali come quelle
effettivamente effettuate in quel periodo), con seguente miglioramento della
capacità lavorativa al 50% dal marzo 2004, dal momento della descritta
remissione della sintomatologia depressiva e diventando quindi esigibile una
attività lavorativa di quattro ore/di per quanto concerne i deficit
neuropsicologici residui.
(Doc. AI 32-1+2)
Dal
canto suo l’assistente sociale, incaricata dall’amministrazio-ne di effettuare
un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica,
sulla base degli accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata il 22
aprile 2005, con rapporto 2 maggio 2005 ha concluso per un grado d’inabilità
complessivo del 37% motivando quanto segue:
" (...)
La signora RI 1 lamenta un'emicrania continua,
localizzata a livello della cicatrice, che si aggrava nello svolgere attività o
se le è richiesta concentrazione. È in grado di seguire i programmi televisivi
solo per una decina di minuti, e verso la fine del nostro incontro dimostra
molta fatica nel proseguire la conversione. Sostenere sforzi mentali
rappresenta una sollecitazione eccessiva, che accresce i dolori e li rende
insostenibili. Risente un'importante affaticabilità e spiega di non poter mantenere
una continuità nei lavori svolti, ma di doversi interrompere ogni 15 - 30
minuti, a dipendenza dell'impegno sostenuto. Riferisce inoltre di capogiri e
vuoti di memoria. L'inattività a cui è ora costretta è motivo di grande
sconforto, e ricorda l'efficienza con cui in passato svolgeva ogni attività.
(...)" (Doc. AI 34-1)
(...)
5. ATTIVITÀ - descrizione degli
impedimenti dovuti all'invalidità
5.1 Conduzione dell'economia domestica
pianificazione, organizzazione, ripartizione del
lavoro, controllo
importanza assegnata
5 %
percentuale degli impedimenti
0 %
percentuale di invalidità
0 %
La signora RI 1 ammette di non aver più la memoria
di un tempo e di essere facilmente vittima di dimenticanze, che la costringono
ad annotare ogni cosa. Non segnala tuttavia ostacoli nel provvedere ad una
corretta pianificazione della giornata.
5.2 Alimentazione
preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza assegnata
40%
percentuale degli impedimenti
30 %
percentuale di invalidità
12%
L'assicurata non ha modificato le
abitudini culinarie ed assume ancora interamente la preparazione dei pasti, ma
segnala un maggior dispendio di tempo. È infatti velocemente colta da
un'importante spossatezza e deve interrompere il lavoro di frequente per potersi
riposare e riprendere le energie. Si occupa personalmente delle pulizie del
locale, pur ricevendo un'importante collaborazione da parte del marito.
In ragione del minor rendimento e
dell'importante affaticabilità, valuto una percentuale media annua del 30%.
5.3 Pulizia dell'appartamento
rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri,
rifare i letti, ecc.
importanza assegnata
20%
percentuale degli impedimenti
40 %
percentuale di invalidità
8 %
La signora RI 1 deve evitare di
sottoporsi a sforzi eccessivi per non aggravare l'emicrania.
Dopo l'insorgere del danno alla
salute, ha suddiviso i compiti con il marito che, nonostante l'età avanzata,
sostiene la moglie in svariate mansioni. L'assicurata garantisce la regolare
pulizia della cucina e del locale bagno, mentre il coniuge si incarica degli
altri locali e assume i lavori più gravosi quale la pulizia dei pavimenti. Per
le pulizie dei vetri si rivolge regolarmente ad un aiuto domestico. La signora RI
1 conosce la facilitazione derivata dal ridotto nucleo famigliare, tuttavia non
sarebbe in grado di garantire delle pulizie accurate e complete senza
l'importante intervento del marito.
Il minor rendimento e
l'impossibilità di svolgere lavori pesanti, giustificano una percentuale
d'impedimento del 40%.
5.4 Spesa
e acquisti diversi
compresi pagamenti, trattative assicurazioni e
rapporti ufficiali
importanza assegnata
10%
percentuale degli impedimenti
30 %
percentuale di invalidità
3 %
Al venerdì mattina viene
accompagnata da un'amica per provvedere alle spese settimanali. La lista della
spesa deve essere dettagliata: se non annota ogni prodotto non è più in grado
di ricordarlo. Recarsi nei negozi è motivo di un importante affaticamento e di
un aggravamento dell'emicrania, dettato dalla confusione e dai rumori presenti.
Anche in questo ambito, gli sforzi eccessivi sono controproducenti, e l'amica
la sostituisce nel trasporto di pesi.
Da sempre suddivide i compiti
amministrativi con il marito.
La signora RI 1 è ancora in grado
di garantire spese e acquisti diversi evitando il trasporto di prodotti
pesanti, ma segnala un importante disagio fisico e l'aggravamento della
sintomatologia algica. Considero un impedimento del 30%
5.5 Bucato,
confezione e riparazioni di indumenti
lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia,
ecc.
importanza assegnata
10%
percentuale degli impedimenti
20 %
percentuale di invalidità
2 %
Il locale lavanderia dispone di
un'asciugatrice. L'assicurata assolve personalmente ogni compito considerato,
ma nuovamente segnala un elevato dispendio di tempo nel dedicarsi allo stiro.
Il minor rendimento giustifica
un'inabilità del 20%.
5.6 Cura
dei bambini e di altri membri della famiglia
compresa educazione, attività comuni, compiti,
ecc.
importanza assegnata
0%
percentuale degli impedimenti
0 %
percentuale di invalidità
0 %
-.-
5.7 Diversi
cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali,
attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi,
volontariato
importanza assegnata
15%
percentuale degli impedimenti
80%
percentuale di invalidità
12%
La signora RI 1 si dedicava a
lavori di giardinaggio e curava personalmente le piante di casa, inclusi alcuni
bonsai. Gli eccessivi sforzi che richiede un tale impegno, l'hanno costretta a
rivolgersi a un giardiniere per le attività più pesanti, che non è più in grado
di assumere. "Ogni piccolo sforzo mi fa salire il sangue alla testa, e poi
sembra che scoppia".
Praticava attività artistiche
pitturando oggetti di porcellana: le esalazioni delle assenze e della trementina
le causano ora violenti mal di testa e ha dovuto rinunciare anche a questa
attività.
Valutazione dell'assistente
sociale
totale delle attività
100 %
percentuale di invalidità
37 %
■ Chi esegue i lavori, che a
causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente
nell'economia domestica?
Indicare
il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di
lavoro per settimana e salario orario versato.
Il coniuge e un aiuto domestico.
6. GRADO ATTUALE DEGLI
IMPEDIMENTI
Attività
ripartizione
Impedimento
GRADO D'INVALIDITÀ
Salariata
Casalinga
TOTALE
Da quando il danno alla salute ha
avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?
Dal mese di dicembre 2002."
(Doc. AI 34-4+5+6)
Sulla
base di questi accertamenti, l’amministrazione, con decisione 21 settembre 2005,
attribuitale una rendita d’invalidità intera per il periodo dal 1. dicembre
2003 al 31 maggio 2004, ha invece negato a RI 1 il diritto ad una rendita di
invalidità successivamente al 31 maggio 2004 avendo accertato un grado
d’invalidità complessivo del 19% successivamente al mese di marzo 2004 e,
quindi, non attingente più il grado minimo del 40%. Ha motivato il
provvedimento come segue:
"
(...)
Esito degli accertamenti
Dal 28.12.2002 (inizio dell'anno di
attesa) la sua capacità lavorativa nell'ambito della sua economia domestica,
rispettivamente in quello professionale, è limitata in modo rilevante.
Dagli accertamenti effettuati
risulta che senza il danno alla salute continuerebbe a svolgere la consueta
attività quale salariata/indipendente in misura del 50%. Il rimanente 50% è
dedicato alle mansioni consuete.
L'evoluzione della capacità
lavorativa dal dicembre 2002 (evento vascolare), dal punto di vista puramente
neurologico-neuropsicologico la situazione già a distanza di pochi mesi si era
stabilizzata, con persistenza comunque dei deficit.
Nell'ulteriore decorso è subentrato
in modo insidioso e progressivo una componente psichica, la quale ha
necessitato di una presa a carico psichiatrica dal settembre 2003, con buona
remissione della sintomatologia depressiva sotto trattamento adeguato entro sei
mesi.
Si può quindi ammettere fino al
marzo 2004 una limitazione della capacità lavorativa del 70%, con conseguente
miglioramento della capacità lavorativa al 50 % dal marzo 2004, dal momento
della descritta remissione della sintomatologia depressiva e diventando quindi
esigibile un'attività lavorativa di quattro ore al giorno per quanto concerne i
deficit neuropsicologici residui.
Gli atti economici confermano le
valutazioni mediche che attestano un'incapacità lavorativa del 70%; infatti
senza il danno alla salute avrebbe potuto conseguire un reddito annuo di Fr.
26'400.-- (nelle precedenti attività - impiegata) mentre nel 2003 ne ha
conseguito Fr. 6'874.-- (NT 2003).
Secondo i nostri accertamenti, la
limitazione nel compimento delle mansioni nell'ambito della propria economia
domestica ammonta al 37%.
Nei due settori risulta pertanto il
seguente grado d'invalidità:
Attività Quota
parte Limitazione Grado d'invalidità parziale
Salariata 50
% 70 % 35 %
Casalinga 50
% 37 % 18.5 %
Grado d'invalidità 54
%
Visto il miglioramento
sopraccitato, dal marzo 2004 risulta il seguente grado AI:
Salariata 50
% 0 % 0 %
Casalinga 50% 37
% 18.5 %
Grado d'invalidità 19
%
Decidiamo pertanto:
● A decorrere dal 01.12.2003
(trascorso l'anno d'attesa - art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) ha diritto ad una
mezza rendita d'invalidità - con grado AI del 54%. La stessa viene versata
limitatamente fino al 31.05.2004 (tre mesi dopo il miglioramento del 03.2004 -
art. 88° cpv. 1 OAI)." (Doc. AI 36-1+2)
2.10. Successivamente
all’opposizione presentata dall’assicurata, è stato versato agli atti un
certificato 30 ottobre 2005 del dr. __________, specialista FMH in medicina interna
e curante dell’assicurata, del seguente tenore:
" La ringrazio per avermi cortesemente inviato la documentazione medica
in suo possesso che concerne la mia paziente. Essa è stata di utile complemento
per la mia valutazione del caso.
Considero le attuali condizioni di salute della
signora RI 1 non compatibili con un proficuo esercizio della attività
professionale da lei precedentemente svolta. Infatti i postumi dell'evento
acuto di cui fu vittima e dell'indispensabile intervento chirurgico ad esso
successivo sono a mio giudizio responsabili dei sintomi che ella tuttora lamenta.
Dal momento che tali sintomi sembrano essere
cronicamente presenti e addirittura peggiorati, ho ritenuto opportuno
sottoporre la paziente ad un complemento di indagini specialistiche che
permetta di apprezzare l'attuale stato di salute. Tali indagini richiederanno
qualche settimana di tempo per poter essere effettuate: vi chiedo cortesemente
di tener presente questa necessità.
Nel frattempo compiego il certificato medico da me
redatto utile ai fini della opposizione alla decisione dello scorso 21.09.05,
inoltrata dalla paziente." (Doc. AI 45-1)
e
nel certificato di pari data:
" Certifico che la signora RI 1, __________, è mia paziente ed
attualmente in mia cura per:
- sindrome cefalgica di origine mista: sequela di
emorragia subaracnoidea complicata da ematoma parietale destro e di craniotomia
osteoplastica pterionale destra (10.01.2003);
- disturbi neuropsicologici quali sequele
dell'evento cerebrovascolare nel territorio temporale destro (flessione del
tono dell'umore, difficoltà di concentrazione e marcata affaticabilità sotto
sforzo intellettuale).
Vi è ragionevole dubbio che la sintomatologia
accusata dalla paziente e causa di credibile importante riduzione della
esigibile abilità lavorativa sia peggiorata rispetto allo scorso anno 2004: per
tale motivo ho previsto un complemento di indagini specialistiche nell'immediato
prossimo futuro." (Doc. AI 45-2)
Con
un ulteriore scritto del 15 marzo 2006 il dr. __________ ha prodotto una valutazione
3 marzo 2006 della dr.ssa __________, internista e specialista in cefalee, la
quale ha concluso:
" (...)
VALUTAZIONE E PROCEDERE
Sulla base dei dati anamnestici riferiti, le due
forme di cefalea descritte hanno tipicamente le caratteristiche della cefalea
di tipo tensivo cronico (classificazione IHCD-II 2.3), la forma
costante continua, e della probabile emicrania senza aura
(classificazione IHCD-II 1.7), gli episodi che si manifestano ripetutamente nell'arco
della giornata (viene definita "probabile" in quanto questi episodi
hanno tutte le caratteristiche di una forma di emicrania senza aura, escluso la
durata).
Questa situazione potrebbe essere ulteriormente
complicata da una probabile cefalea da abuso di analgesici
(classificazione IHCD-II 8.2.
In effetti, dai dati bibliografici, risulta come in
circa 25% dei pazienti sottoposti ad interventi di questo genere, persista una
cefalea invalidante, come nel caso di questa signora.
La situazione terapeutica tuttavia è, come già
discusso telefonicamente, estremamente complessa.
In occasione della prima visita (09.12.2005) avevo
suggerito di provare un trattamento con Trypotizol 10 mg alla sera, dato
che questo farmaco è l'unico in grado di agire come terapia di profilassi, sia
per l'emicrania che per la cefalea di tipo tensivo e di associare Indocid
retard 75 mg 2 cp al giorno (1-0-1), pensando che la forma simil-emicranica
potesse rientrare in alcune forme particolari sensibili all'indometacina).
In occasione della visita successiva (14.01.2006),
la signora mi ha riferito di aver sospeso l'assunzione di Trypotizol
dopo circa 7 giorni per effetti collaterali (intense vertigini, scotomi scintillanti,
nausea e gastralgie al risveglio) e, successivamente, di aver sospeso anche l'indocid
per le intese gastralgie, senza però comunque aver notato nessun particolare
beneficio, per cui continuava ad esserci una cefalea di base quotidiana cui si
aggiungevano le solite 2-3 crisi al giorno, di durata forse leggermente inferiore
ma di intensità maggiore, che regredivano spontaneamente.
Stava inoltre passando un periodo di notevole
tensione emotiva a causa di un problema di salute (ictus) del marito
verificatosi il 31.12.2005, per cui il paziente è stato ricoverato fino al
11.01.2006 ed è residuato un leggero disturbo del linguaggio.
In tale occasione ho pertanto suggerito di
aggiungere alla terapia di base, che ovviamente rimaneva invariata (Seropram
e Atacand), Inderal 40 mg al giorno (1-0-0), iniziando con ½
compressa al giorno per una settimana e successivamente passando ad una compressa.
In occasione dell'ultima visita (18.02.2006), mi ha
riferito che la situazione era praticamente invariata cioè continuava ad
esserci la cefalea di base continua a cui si aggiungono le usuali 2-3 crisi al
giorno, che l'Inderal era ben tollerato, tolto un'intensa stanchezza.
Ho suggerito pertanto di provare ad aumentarlo
ulteriormente portandolo a 80 mg al giorno (1-0-1) e provare ad aggiungere Apranax
550 cp (1-1-1), associando una protezione gastrica con Omeprazolo
(0-0-1).
Chiaramente, come già discusso, si tratta di una
situazione molto particolare e anche estremamente rara, per cui risulta molto
difficile trovare indicazioni dettagliate al riguardo, per questo motivo secondo
il mio parere, si tratta di provare le varie stategie terapeutiche che si
possono adottare per queste forme di cefalea e sperare di riuscire ad ottenere
un risultato, eventualmente anche parziale, che possa però permettere alla
signora di svolgere, almeno in parte, la sua attività e di avere una qualità di
vita migliore rispetto a quella attuale." (Doc. AI 49-4+5)
Richiesta
in merito, la dr.ssa __________ del SMR ha così osservato nel rapporto 11
luglio 2006:
" (...)
Opposizione dell'ottobre 2005:
Il curante Dr. __________, in presenza di diagnosi
invariati, suppone un peggioramento dell'abilità lavorativa annunciando un
complemento di indagini specialistiche "nell'immediato prossimo
futuro".
Solo in data odierna viene trasmesso un rapporto di
visita dell'internista dr.ssa __________ del 03.03.2006.
Da questo rapporto emerge un peggioramento dello
stato di salute in confronto alla valutazione specialistica peritale
neurologica e neuropsicologica del 12/2004: si riferisce essenzialmente al problema
della nota cefalea insorta dopo l'episodio cerebrovascolare, persistente dopo
l'intervento e persistente sinora, con considerazioni essenzialmente di tipo
eziologico e di tipo terapeutico.
Il problema delle cefalee è già stato valutato in
modo esauriente in occasione della valutazione peritale neurologica e preso in
dovuta considerazione per quanto concerne l'impatto sulla capacità lavorativa:
la frequenza e la durata delle note crisi non sono nel frattempo aumentati.
Quindi con la documentazione medica inviata non è
stato oggettivato un peggioramento dello stato di salute in confronto alla
valutazione peritale neurologica del Dr. __________ e non ci sono quindi motivi
per discostarsi dalla valutazione della capacità lavorativa espressa dal perito
nella misura di quattro ore quotidiani. Trattandosi di una attività
indipendente svolta a domicilio, l'A. può liberamente disporre nel distribuire
le ore lavorative sull'arco della giornata." (Doc. AI 50-3)
Con
decisione su opposizione del 17 luglio 2006, l’amministrazione, concludendo per
un grado di invalidità globale del 19% per il periodo successivo al mese di marzo
2004, ha in sostanza confermato il precedente provvedimento respingendo
l’opposizione e osservando:
" (...)
5. In concreto l'assicurata ritiene che il suo stato
di salute non le permette di esercitare l'attività indipendente nel ramo amministrativo/contabile
in misura di 4 ore al giorno.
Per
quanto riguarda il lato medico, come visto, il danno alla salute è stato
valutato a mezzo di esame peritale. Il Dr. __________, in base agli
accertamenti medici precedenti, all'anamnesi patologica remota, personale,
sistematica, scolastica e professionale, ai dati soggettivi e alle
constatazioni obiettive, ha potuto indicare, come già citato in precedenza, che
l'attività svolta è ancora esigibile in misura di 4 ore al giorno; la
possibilità di lavorare in modo indipendente al proprio domicilio permette
all'opponente di organizzare le giornate lavorative secondo le sue esigenze.
Per
quanto attiene al volere probatorio dell'esame peritale, si rammenta che
secondo costante giurisprudenza le perizie mediche eseguite nell'ambito della
procedura amministrativa da medici riconosciuti specializzati hanno forza
probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano
a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176).
In
casu la valutazione espressa dal Dr. __________ è completa, motivata e
coerente, e non offre quindi alcun spunto di critica, risultando del tutto
conforme ai criteri sovresposti. Il rapporto peritale è stato pure sottoposto
al Servizio Medico Regionale AI (SMR), il quale non ha potuto altro che
confermare quanto espresso dal perito.
A
seguito delle osservazioni e della nuova documentazione medica trasmessa in
sede di opposizione il dossier è stato nuovamente sottoposto all'SMR, il quale
ha avuto così modo di riesaminare anche gli atti dell'incarto già
precedentemente consultati. L'esito di tale giudizio ha tuttavia messo in luce
l'assenza di elementi particolari atti ad imporre una valutazione diversa
rispetto alla situazione clinica già apprezzata precedentemente in modo approfondito.
Il
Dr. __________ in ottobre 2005, in presenza comunque di diagnosi invariate,
supponeva un peggioramento dell'abilità lavorativa annunciando un complemento
di indagini specialistiche.
Dal
rapporto stilato dalla Dr.ssa __________ il 3 marzo 2006 non emerge un
peggioramento dello stato di salute rispetto alla valutazione specialistica del
Dr. __________ del dicembre 2004. Il rapporto si riferisce essenzialmente al
problema della nota cefalea insorto dopo l'episodio cerebrovascolare,
persistente dopo l'intervento sinora, con considerazioni essenzialmente di tipo
eziologico e terapeutico.
Il
medico SMR indica che il problema delle cefalee è già stato valutato in modo
esauriente in occasione della valutazione peritale neurologica ed è stato preso
in dovuta considerazione per quanto concerne l'impatto sulla capacità
lavorativa; la frequenza e la durata delle note crisi non sono ne frattempo
aumentate.
In
sostanza il medico SMR indica che non ci sono motivi per discostarsi dalla
valutazione della capacità lavorativa espressa dal Dr. __________ nella misura
di 4 ore al giorno.
6. Per quanto riguarda la limitazione stabilita
nell'economia domestica bisogna basarsi sulle indicazioni fornite dal rapporto
d'inchiesta in quanto, come già indicato al punto 4 dei consideranti, lo stesso
è stabilito sulla base di criteri uniformi per quanto attiene ai lavori
casalinghi e offre la garanzia di un giudizio affidabile quanto alla capacità
di compierli.
Al
proposito il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che non v'è
motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai
servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il
cui compito consiste appunto nel procedere a tali inchieste (RCC 1984, p. 143).
Dette
in altri termini l'amministrazione non ha in concreto validi motivi che
giustificherebbero una disattenzione del parere espresso dall'assistente
sociale anche perchè le osservazioni presentate in fase di opposizione non sono
tali da poter mettere in dubbio l'operato della stessa per cui il rapporto
stilato, e la relativa limitazione del 37%, va pienamente confermato."
(Doc. AI 51-4+5)
2.11. Con
il presente ricorso RI 1 contesta le conclusioni dell’amministrazione e fa
valere di essere inabile almeno nella misura del 68.5% (cfr. I e V e sopra
consid. 1.3 e 1.4) sulla base anche di un certificato del 27 novembre 2006 del
dr. __________, neuropsicologo, che conclude quanto segue:
" (...)
Conclusioni
L'esame neuropsicologico odierno sembrerebbe
escludere la presenza di disturbi neuropsicologici primari, poiché le
prestazioni ai test somministrati sono globalmente nella norma. Tuttavia, per
ottenere tali prestazioni, la paziente deve mobilitare un'elevata quantità delle
proprie risorse cognitive. Ciò determina un comportamento visibilmente meno
fluido e rallentato, oltre ad una riduzione dell'attenzione sostenuta, ovvero
della capacità di mantenere la concentrazione per un periodo di tempo prolungato.
Tali aspetti, pur essendo con ogni probabilità secondari alla costante presenza
di cefalea (presente anche durante l'esame) possono limitare in modo significativo
il funzionamento sociale e professionale della paziente." (Doc. XI/bis)
In proposito, il medico SMR dr. __________,
nelle Annotazioni del 22 dicembre 2006, ha osservato:
" Vedi nota riassuntiva SMR del 11.7.2006
in fase di ricorso viene presentato:
esame neuropsicologico clinica __________ del
27.11.2006:
- prestazioni ai test globalmente nella norma
- l'assicurata deve mobilitare una quantità
elevata delle proprie risorse per raggiungere gli obiettivi con seguente
comportamento meno fluido e rallentato oltre ad una difficoltà a mantenere una
concentrazione prolungata
valutazione:
- attuale valutazione neuropsicologico conferma
Fatti
i problemi già riscontrati nella valutazione neuropsicologico eseguita in
occasione della perizia dr. __________ (in pratica aumentata affaticabilità).
Nella valutazione peritale si è tenuto conto dell'aumentata affaticabilità
dell'assicurata e della cefalea riconoscendo un impedimento del 50%
- la documentazione presentata non permette di
oggettivare o rendere verosimile una modifica dello stato di salute rispetto alla
valutazione peritale dr. __________." (Doc. XII/bis)
2.12. Al
fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI ha considerato
l’assicurata attiva professionalmente nella misura del 50% e casalinga per il restante
50% applicando il metodo misto.
A questa
suddivisione va data piena conferma.
Emerge
infatti dall’inserto che l’assicurata, prima del sopraggiungere dei problemi di
salute, ha lavorato per la __________ in qualità di segretaria contabile al 50%
e che la medesima ha inoltrato disdetta alla datrice di lavoro citata nel
novembre 2002 con effetto alla fine di gennaio 2003 nell’intenzione di
dedicarsi, sempre a metà tempo, all’attività indipendente - occupandosi di
eseguire contabilità, lavori amministrativi, gestione del personale - già
esercitata in precedenza, dal settembre 2002, a titolo accessorio (doc. AI 4).
A partire dal 1 febbraio 2003 l’assicurata ha quindi effettivamente iniziato a
svolgere tale attività a titolo indipendente e parziale, pur già lamentando gli
esiti della rottura dell’aneurisma cerebrale avvenuta alla fine dell’anno 2002.
Come indicato dall’interessata stessa nel corso della procedura amministrativa,
è da ritenere che se non fosse subentrato il pregiudizio alla salute, essa
avrebbe continuato a lavorare in questa misura.
Del
resto detta ripartizione non è mai stata contestata dall’interessata nel corso
della procedura amministrativa né lo è in questa sede, dove anzi è avallata.
2.13.
2.13.1. Per
quanto riguarda l’esame dello stato di salute, come ricordato in precedenza, RI
1 è affetta essenzialmente da esiti da rottura di aneurisma cerebrale avvenuta
nel dicembre 2002. L’Ufficio AI ha fatto esperire una perizia specialistica dal
dr. __________ il 9 dicembre 2004 (cfr. doc. AI 30 e per esteso sopra al consid.
Considerandi
2.
).
2.13.2
Occorre
premettere che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,
si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I
355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U
330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18
marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche
eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28
novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR
1998.
IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato
rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il
l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel
senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in
particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF
125.
V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986.
p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001
p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
1997, p. 230).
Se vi
sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura
senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 e S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del
disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella
quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione
riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve
anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte
dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il
carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA
inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.13.3
Per
quanto concerne la patologia principale di cui soffre la richiedente, vale a
dire lo stato dopo emorraggia subaracnoidea su rottura di aneurisma avvenuta il
27.
dicembre 2002, questo TCA, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia
di valore probatorio di rapporti medici, non intravede ragioni
che impediscano di fare proprie le conclusioni cui è pervenuto il dr. __________nel
suo rapporto peritale 9 dicembre 2004 (doc. AI 30). Detto rapporto infatti si
basa, oltre che su di una approfondita visita della paziente, anche su di
un’attenta valutazione della documentazione agli atti. Va inoltre osservato che
le conclusioni cui è arrivato il dr. __________ sono supportate anche dal
rapporto del 22 ottobre 2004 della dr.ssa __________ (doc. AI 30-11).
Dalla
documentazione medica agli atti emerge in maniera univo-ca che l’assicurata,
portatrice di esiti di rottura di un’aneurisma cerebrale avvenuto alla fine del
2002, ha presentato un’incapacità lavorativa inizialmente completa, in seguito
del 70% e infine, dal marzo 2004, del 50%, come attestato dal perito nel suo
dettagliato referto, cui va senz’altro attribuito pieno valore probatorio
conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali. A detta del dr. __________
l’assicurata, nella sua attività indipendente, potrebbe essere attiva nella
misura del 50%, inteso come un massimo di quattro ore giornaliere (cfr. doc. AI
30-8; cfr. per esteso al consid. 2.9).
A
detta perizia, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere
fondata su accertamenti di fatto errati, può senz’altro essere attribuito pieno
valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr.
consid. 2.12.2).
Non
è possibile giungere ad una diversa valutazione sulla base delle conclusioni
esposte nel rapporto medico all’AI del 30 ottobre 2005 (e 15 marzo 2006, doc.
AI 49-2) dal dr. __________, internista e medico curante dall’assicurata.
Infatti tale referto non apporta alcun elemento nuovo, ma conferma unicamente
l’esistenza delle problematiche evidenziate dal dr. __________ (cfr. doc. AI 45-1
e cfr. consid. 2.10).
Per il resto il curante non prende in considerazione elementi o
circostanze che non siano stati analizzati dal perito e non menziona elementi
tali da modificare le conclusioni cui é giunto tale specialista. In realtà, il
dr. __________ ha attestato le patologie già note, segnatamente la sindrome
cefalgica e i disturbi neuropsicologici, senza tuttavia sostanziare i motivi
per cui tali problematiche ne limiterebbero, a suo dire, la capacità lavorativa
in misura superiore di quella attestata dal perito (doc. AI 45).
Né del resto tale referto
consente di stabilire con chiarezza un peggioramento dello stato di salute della
richiedente intervenuto tra la perizia del 9 dicembre 2004 e la data decisiva del
provvedimento su opposizione in lite del 17 luglio 2006, il
quale, sia nuovamente rilevato, delimita il potere cognitivo del giudice (cfr.
DTF 130 V 140 e 129 V 4).
A prescindere
quindi dalle suesposte considerazioni che si impongono sul tema
dell’attendibilità delle attestazioni dei medici curanti degli assicurati
(anche se specialisti: cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01;
cfr. consid. 2.13.2) e dal tema di sapere se le certificazioni del dr. __________
siano comunque meritevoli di essere prese in considerazione ai fini del presente
giudizio con riferimento ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza in
tema di valore probatorio di un rapporto medico (cfr. consid. 2.12.2), va detto
che in ogni caso da tali referti non si evincono sufficienti elementi per giungere,
con alta verosimiglianza, a conclusioni diverse da quelle cui è giunto il
perito incaricato dall’amministrazione o per ammettere l’intervento di un peggioramento
di rilievo.
Analoghe
osservazioni si impongono con riferimento al rapporto allestito il 3 marzo 2006
dalla dr.ssa __________ (doc. AI 49-4 e consid. 2.10). In effetti, dallo stesso
non emerge un peggioramento dello stato di salute dell’assicurata rispetto alla
perizia del dr. __________. Come pertinentemente osservato dal medico SMR dr.ssa
__________ nelle sue osservazioni del 11 luglio 2006, la specialista si limita
invero ad approfondire il caso dal punto di vista eziologico e terapeutico non
apportando elementi idonei a sovvertire le conclusioni peritali o a indiziare
l’intervento di una sostanziale modifica della situazione (doc. AI 50-3 e sopra
consid. 2.10). In effetti, il problema delle cefalee è già stato valutato in
modo esauriente dal perito dr. __________, il quale ne ha del resto ammesso, e
in misura tutt’altro che trascurabile, l’incidenza sulla capacità lavorativa
della paziente.
D’altra
parte, nemmeno nel corso della procedura ricorsuale è stata prodotta alcuna certificazione
medica rilevante o fatto valere alcun elemento oggettivo che possa in qualche
modo mettere in dubbio le chiare conclusioni del dr. __________ o attestare un peggioramento dello stato di salute della ricorrente intervenuto
tra la perizia del 9 dicembre 2004 e la decisione impugnata del 17 luglio 2006.
Come osservato
dal dr. __________ del SMR nelle osservazioni del 22 dicembre 2006, nemmeno la
valutazione neuropsicologica del dr. __________, neuropsicologo, permette di
concludere altrimenti. La stessa infatti si limita essenzialmente a confermare
i problemi già riscontrati dal dr. __________ (in particolare l’aumentata
affatticabilità di cui soffre la ricorrente) e non consente di concludere per
una diversa valutazione in punto alla capacità lavorativa o per l’esistenza di
un peggioramento di rilievo (doc. XIII). In effetti, il dr. __________ segnalando
la presenza di un comportamento meno fluido e rallentato oltre ad una riduzione
dell’attenzione sostenuta, conclude affermando che tali fattori “possono
limitare in modo significativo il funzionamento sociale e professionale della
paziente” (XIbis). Tale affermazione non appare in alcun contrasto con le
conclusioni espresse dal dr. __________, considerato come il perito abbia
riconosciuto un impedimento nell’attività lavorativa del 50% - e, quindi, tutt’altro
che indifferente – proprio a motivo della maggiore affaticabilità e delle crisi
di cefalea (doc. AI 30 e sopra consid. 2.9).
Non da ultimo
con riferimento alle censure mosse dalla ricorrete in merito ai pareri espressi
dai medici SMR, il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I
938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici
SMR, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico
SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise
émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la
jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de
l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.
consid. 3.1 supra). Il n'y a
dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer
celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical
régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique
pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,
du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur
l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.
(…)”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Alle
valutazioni agli atti dei medici del SMR dr. __________ e dr.ssa __________,
eseguite dopo approfondito esame degli atti e supportate da un’esaustiva
perizia specialistica, che non evidenziano contraddizioni e non si possono
affermare essere fondate su accertamenti di fatto errati, può quindi senz’altro
essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai ricordati criteri
stabiliti dalla giurisprudenza.
D’altra
parte, va ricordato all’assicurata che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta
dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono
essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio
non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle
parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121
V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il
dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le
prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Ora,
questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurata sino
all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi
necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.
D’altra
arte già si è detto che la ricorrente non ha in sostanza prodotto documentazione
medica atta a dimostrare che, sino al momento dell’emanazione del provvedimento
impugnato (cfr. DTF 130 V 140), i disturbi
di cui essa è affetta incidano sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore
a quanto accertato dal dr. Karau.
Infine, prive di rilievo, in quanto essenzialmente destituite da
supporto probatorio e concreto, risultano essere anche le altre allegazioni
ricorsuali miranti a censurare le conclusioni peritali.
In
conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di
intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400.
e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato con il
grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti
ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,
111.
V 188 consid. 2b), che successivamente al mese di
marzo 2004 e sino al momento dell’emanazione del querelato provvedimento
l'assicurata presentava una capacità lavorativa medico-teorica del 50% nella
sua precedente attività professionale – attività che peraltro è stata giudicata
compatibile dal perito con le limitazioni originate dalle affezioni di cui è
portatrice -. A detta del perito inoltre, l’interessata subisce invece solo modeste
limitazioni nello svolgimento delle attività domestiche, segnatamente unicamente
in quelle pesanti.
Ciononostante va fatto presente all’assicurata che in caso di
peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente
documentazione medica, essa potrà in futuro presentare una domanda di
revisione.
2.14
2.14.1
Per
quel che concerne d’altra parte la valutazione della capacità dell’assicurata
quale casalinga, l’Ufficio AI ha, come detto, fatto esperire un’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica: nel relativo rapporto
datato 2 maggio 2005, allestito alla luce degli accertamenti medici e in
particolare della perizia del dr. __________ che concludeva per una modesta limitazione
nello svolgimento delle faccende domestiche più pesanti (cfr. doc. AI 34 e
sopra consid. 2.9), l’assistente sociale ha stabilito una limitazione
complessiva del 37% (cfr. doc. AI 34 e consid. 2.9).
2.14.2
Come
è già stato anticipato ai consid. 2.6 e 2.7, l'invalidità delle persone che si
occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita
confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al
richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.
Secondo
le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss
nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1°
gennaio del 1990.
In
particolare la cifra 2124 prevede:
" in occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto
all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia
domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti
prima dell'insorgere dell'invalidità.
In primo luogo si deve tuttavia esaminare se
l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di
lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."
La
cifra 2122 prevede che:
" Quale regola generale si ammette che i lavori di
una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva.
Lavori Economia
senza figli e senza membri di famiglia che richiedono
cure
%
1.
Conduzione
dell'economia
domestica, (pianificazione,
organizzazione del lavoro,
controllo
5.
2.
Spese e
acquisti diversi 10
3.
Alimentazione
(preparazione
dei pasti, lavori di pulizia
della cucina) 40
4.
Pulizia
dell'appartamento 10
5.
Bucato,
pulizia dei vestiti,
confezione e trasformazione
degli abiti, (cucito, maglia,
uncinetto) 10
6.
Cura dei
figli e di altri membri
della famiglia ---
7.
Diversi (cura
di terzi, cura
delle piante e degli
animali, giardinaggio)
5.
8.
Altre
attività (p. es. aiuto alla
famiglia stessa, attività di
utilità
pubblica, perfezionamento,
creazione artistica, attività
superiore alla media nella
confezione e nella
trasformazione
dei vestiti). 20"
In
Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle direttive
supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla grande
invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli Uffici AI
dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona attiva
nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).
In
una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI
1997.
pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni
abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in
ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle
dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia
domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo
inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.
Inoltre
nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per
l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di
garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097),
ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base
di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati
rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3095 prevede:
" Di regola, si ammette che i lavori di una persona
sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali
della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1.
Conduzione dell'economia
domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro,
controllo)
2.
5.
2.
Alimentazione (preparare i pasti,
cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10.
50.
3.
Pulizia dell'abitazione (spolverare,
passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i
letti)
5.
20.
4.
Acquisti e altre mansioni (posta,
assicurazioni, uffici)
5.
10.
5.
Bucato, manutenzione vestiti
(lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le
scarpe)
5.
20.
6.
Accudire i figli o altri
familiari
0.
30.
7.
Altre attività (p.es. curare i
malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire
abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0.
50.
* Va escluso l'impiego
del tempo libero (N. 3090)."
Mentre
alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100
% (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei
lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi
e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un
margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione
può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema
(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una
persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria
capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di
impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire
meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia,
nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la
sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità,
della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico."
Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C. (I
102/00) il TFA ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste
direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere
effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale
delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Per
quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia
domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima
e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle
inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori
specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste
(AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p.
143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un
intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona
incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia
chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S.
consid. 2, I 681/02).
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa
risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984
p. 144 consid. 5).
Nella
surrichiamata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un
rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato:
" (…)
4.
- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene
Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des
Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -
analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw.
3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich,
dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis
der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der
Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchti-gungen und
Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die
Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der
Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss
plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage
stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in
Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all
dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift,
sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben
umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden
Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzun-gen vorliegen.
Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die
fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das
im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die
Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf
die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine strikte
Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten Person
(oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen.
Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des
Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit
gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell-
BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im
Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.
September 2001, I
175/01)."
Il
TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima
sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se
le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli
accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio
1999.
nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una
presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole
mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla
valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da
considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi
psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003
nella causa S., I 685/02).
Va detto che nella specie, constatato come le indicazioni
dell’assicurata apparissero, secondo l’assistente sociale incaricata
dell’inchiesta domiciliare, in contrasto con gli accertamenti medici fino a
quel momento esperiti, l’Ufficio AI ha fatto esperire la perizia
multidisciplinare del 15 luglio 2004 del SAM per stabilire gli effettivi impedimenti
dell’interessata.
2.14.3
Come
detto, l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta
domiciliare sfociata nel rapporto del 2 maggio 2005 (cfr. doc. AI 34 e sopra
consid. 2.9). Sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio
dell’assicurata, attentamente ponderati alla luce delle osservazioni del medico
SMR, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga,
l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 37%.
Va detto che in sede di valutazione dei singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti,
la responsabile ha tenuto conto delle dichiarazioni di RI 1 in merito alle
limitazioni ad eseguire talune mansioni domestiche.
Non
da ultimo, considerando che RI 1 non ha formulato in merito alcuna contestazione
né d’ordine generale né con riferimento alle singole percentuali d’impedimento
riferite alle singole incombenze, alla valutazione dell’assistente sociale va
prestata piena adesione, ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente
valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni singola mansione casalinga.
Va
inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata
correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel
rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un
valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti
dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Conforme alla
giurisprudenza è del resto anche la presa in considerazione della ripartizione
dei compiti all’interno della famiglia e quindi della collaborazione fornita nella
gestione dell’economia domestica da parte del convivente dell’assicurata.
Non
sono quindi ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio
l’attendibilità della valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non
appare arbitraria e risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti.
2.15
2.15.1
Per
quanto riguarda invece l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal
profilo economico e, quindi, la determinazione del grado di invalidità, richiamato
l’art. 16 LPGA e quanto già esposto ai consid. 2.4 e 2.5 che precedono, va
ricordato che l'invalidità
nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere
economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275
consid. 4a). Come è già stato rilevato in numerose
sentenze la valutazione dell'invalidità non va stabilita unicamente in base a
fattori puramente medico-teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; STFA
inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207
seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla capacità di
guadagno (RAMI 1996 p. 34; p. 36 consid. 3b; DTF 114 V 283 consid. 1c). I dati economici risultano pertanto
determinanti.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute dell’assicurato,
della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro.
Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita
l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in
particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la
sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
Il
medico non possiede invece né la preparazione né gli strumenti per pronunciarsi
sulla capacità di guadagno. Quest'ultimo giudizio spetta esclusivamente all'amministrazione,
rispettivamente al giudice, e deve essere formulato sulla base del raffronto
dei redditi (RCC 1986, pag. 432; DTF 114 V 315).
Di
conseguenza, il fatto che un assicurato sia, da un profilo medico, incapace al
lavoro ad un determinato grado, non significa ch'egli debba necessariamente
beneficiare del riconoscimento dello stesso grado d'invalidità da parte
dell’AI.
L'incapacità
di guadagno (sulla quale si fonda il concetto d'invalidità ai sensi dell'art. 4
LAI rispettivamente art. 8 LPGA) si distingue dall'incapacità di lavoro per il
fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato
dall'interessato utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato
del lavoro equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità
fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di
agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente
in altri lavori e attività (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le
droit suisse de la sécurité sociale, pag. 228).
La
LAI tutela dunque non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa, ma
l'incapacità al guadagno.
Di
regola, l'invalidità economica appare inferiore all'inabilità medica. In taluni
casi particolari, per contro, si deve ammettere che l'incapacità al guadagno
sia superiore al mero grado d'incapacità lavorativa sotto il profilo medico
(cfr. ad es. B. Schatz, Kommentar zur eidg. Militärversicherung, Zurigo 1952,
pagg. 140 e 141).
2.15.2
Nella
specie, per quanto riguarda l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal
profilo economico, questa Corte non può condividere le modalità adottate dall’amministrazione
al fine di determinare il grado di invalidità per la quota parte dedicata
all’attività professionale. In effetti, l’Ufficio AI non risulta aver esaminato
e valutato gli aspetti economici giungendo ad una conclusione non condivisibile
quo all’incapacità al guadagno dell’assicurata in ambito lavorativo.
In
particolare, con riferimento appunto alla determinazione del grado di
incapacità al guadagno relativamente alla quota destinata all’attività
professionale operata nel provvedimento in lite, il metodo applicato
dall’Ufficio AI non può essere avallato. L’amministrazione, appurata una quota
dedicata all’attività lavorativa indipendente del 50% e considerato come
secondo l’avviso del dr. __________ dal punto di vista medico era possibile per
l’assicurata esercitare per quattro ore al giorno l’attività precedentemente
svolta pari, quindi, una capacità lavorativa del 50%, ha ritenuto nulla
l’incapacità al lavoro e, di conseguenza, dello 0% anche il grado di invalidità
parziale. Questa conclusione evidentemente non può reggere, considerato come
con ogni evidenza il calcolo del grado di invalidità parziale (cioè riferito ad
un’attività, lavorativa o casalinga, svolta a titolo parziale) deve essere
calcolato riferendo lo specifico grado di limitazione alla quota parte di
attività. In effetti l’Ufficio AI ha proceduto in questo senso, correttamente,
nell’ambito del calcolo del grado d’invalidità parziale riferito all’attività
di casalinga, dove a fronte di un grado di limitazione del 37% stabilito in
sede di inchiesta economica e una quota parte del 50% ha, correttamente, calcolato
una grado di invalidità del 18,5% (37% X 50%). Anche in sede di valutazione del
grado di invalidità per il periodo precedente al marzo 2004, il calcolo
effettuato dall’amministrazione non presta il fianco a censure avendo
considerato un grado di invalidità parziale del 35% per l’attività
professionale (70% di limitazione X 50% di quota di attività) e del 18.5% come
casalinga (37% di limitazione X 50%) (doc. AI 36-2 e consid. 2.9). Ne consegue
che questa Corte, pur condividendo le conclusioni sul grado di incapacità
lavorativa teorica cui è giunta l’amministrazione in base alla conclusioni del
perito, non può in nessun caso confermare la percentuale di invalidità
parziale dello 0% attribuita nel querelato provvedimento alla parte lavorativa.
Ribadito
il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non è possibile fondarsi
su una valutazione medico-teorica del danno alla salute ma occorre, sempre, basarsi
sulle conseguenze economiche di tale danno (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114
V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., del 31 maggio 1995
nella causa E. D., del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del 26 febbraio 1996
nella causa G), va anche osservato che, secondo la giurisprudenza, nel caso di
un indipendente il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato
prima e quello conseguito dopo l’evento invalidante, non conduce a conclusioni
affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende
dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di
un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione
concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti
estranei all’invalidità.
Di
conseguenza l’Alto Tribunale ha stabilito che i documenti contabili non sono
dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI
1996.
p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).
Per
questi motivi, secondo la prassi la valutazione dell’invalidità di un
indipendente viene eseguita generalmente mediante l’applicazione del metodo
straordinario (cfr. in proposito sopra al consid. 2.5), segnatamente nei casi
in cui – come in quello presente – i redditi fiscalmente tassati non sono
rappresentativi poiché l’assicurato aveva da poco avviato l’attività
indipendente. Presupposto per l’applicazione di tale metodo è che l’assicurato
continui ad esercitare un’attività lucrativa indipendente, considerato come il
paragone vanga fatto tra le varie mansioni componenti l’attività stessa prima e
dopo la sopravvenienza del danno alla salute (cfr. Pratique VSI 1998 p. 121;
STCA del 27 ottobre 2003 nella causa C., 32.2003.15 e riferimenti).
2.15.3
Nel caso in esame, emerge
dall’inserto che l’assicurata, diplomata ad una scuola di lingue e commerciale,
prima del sopraggiungere dei problemi di salute, dal 1 novembre 2001 al 31 gennaio
2003.
ha lavorato per la __________ in qualità di segretaria contabile al 50% e
che la medesima ha inoltrato disdetta alla datrice di lavoro citata nel
novembre 2002 nell’intenzione di dedicarsi allo svolgimento dell’ attività
indipendente, fino a quel momento esercitata a titolo accessorio, nel campo
dell’esecuzione di contabilità, lavori amministrativi, gestione del personale per
piccole-medio imprese e persone fisiche con attività indipendente (doc. AI 4 e
11). A partire dal 1 febbraio 2003 la medesima ha quindi effettivamente
iniziato a svolgere tale attività a titolo indipendente e parziale, al proprio
domicilio, pur già lamentando gli esiti della rottura dell’aneurisma cerebrale
avvenuta alla fine dell’anno 2002.
Bisogna
d’altra parte ritenere che con ogni
verosimiglianza, senza l’insorgenza del danno alla salute l’assicurata avrebbe
continuato a svolgere unicamente l’attività di consulente in proprio,
professione che l’assicurata non risulta aver intrapreso per motivi inerenti
al suo stato di salute ma per una scelta avvenuta ancora prima del manifestarsi
della patologia invalidante. In questo senso del resto l’assicurata si è sempre
espressa in corso di procedura, più o meno esplicitamente.
D’altra
parte, l’assicurata ha precisato di essere ancora attiva nell’attività indipendente
nonostante le affezioni invalidanti riscontrate in sede peritale.
Ribadito
altresì il principio per cui per la determinazione del grado di invalidità sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell’eventuale inizio del diritto
alla rendita (in concreto nel dicembre 2003; cfr. consid. 2.4), nella specie,
ai fini della determinazione del grado di incapacità al guadagno per la parte
(50%) di attività lavorativa, la richiedente va considerata attiva a titolo
indipendente quale amministratrice/contabile.
2.15.4
Con
riferimento all’attività professionale svolta dalla richiedente, agli atti
figurano i documenti fiscali attestanti i salari percepiti quale salariata nel
2001.
e 2002 (doc. AI 4-3), la notifica di tassazione 1999-2000, 2001-2002,
(doc. AI 11) oltre che la contabilità riferita all’attività indipendente svolta
negli ultimi tre mesi del 2002 (doc. AI 4-6), e nel 2003 (doc. AI 4-7) e il
relativo dato fiscale attestante redditi da indipendente nel 2003 di fr.
6.874
- (doc. AI 35).
Gli scarni
documenti agli atti relativi ai redditi conseguiti dall’interessata nella sua
attività in proprio non possono essere ritenuti rappresentativi. In
effetti i dati contabili relativi agli ultimi tre mesi del 2002 e all’anno 2003
sono poco indicativi considerato come nei primissimi anni d’avviamento di
un’attività indipendente generalmente gli utili sono bassi e non consentono di
procedere ad una proiezione economica affidabile (cfr. ad esempio STCA 27
ottobre 2006 nella causa C., 32.2005.229; STCA 27 ottobre 2003 nella causa C.,
inc. 32.03.15, confermata dal TFA con STFA 24 maggio 2006 nella causa C., I
782/03; STCA 3 settembre 2004 nella causa L., inc. 32.04.27). Inoltre nel caso
che ci occupa all’inizio dell’attività in proprio l’assicurata era già
parzialmente inabile dal punto di vista medico, fattore questo che rende ancora
meno attendibili i dati contabili e fiscali relativi a quel periodo.
Pertanto,
partendo, come detto, dal presupposto che l’assicurata, senza il danno alla
salute, sarebbe stata attiva a titolo indipendente nella professione di amministratrice/contabile
attualmente esercitata, rilevato d’altro canto che non appare possibile
determinare con la dovuta affidabilità il reddito che l’assicurata avrebbe potuto
conseguire senza il danno alla salute, a mente di questo TCA,
s’impone una valutazione del grado d’invalidità secondo il metodo
straordinario.
Tanto
più che a mente del perito interpellato dall’amministra-zione, dr. __________, l’attività
di segretaria/contabile indipendente svolta dall’assicurata è un’attività ideale
per l’assicurata, poiché le consente di facilmente adeguare il ritmo della
giornata lavorativa alle proprie condizioni fisiche, ciò che non sarebbe il
caso se fosse alle dipendenze di terzi. In simili circostanze e considerato
anche che nel settore dei contabili e amministratori in proprio vi sono diversi
fattori strutturali, quindi non dipendenti dall’invalidità, che influenzano
l’andamento aziendale, a mente del TCA l’amministrazione avrebbe dovuto
procedere al confronto delle attività secondo il metodo
straordinario (cfr. consid. 2.5 e DTF 128 V 32 consid. 4), e, quindi, ad una valutazione economica sull’esigibilità di ogni
singola mansione facente parte dell’attività di contabile, amministratrice e
consulente, professione che dalla documentazione agli atti risulta che la
ricorrente continua ad esercitare, nonostante le affezioni invalidanti riscontrate
in sede peritale (RAMI 1995 p. 106segg).
Quindi a
mente di questa Corte, si impone un rinvio degli atti all’amministrazione
affinché proceda ad un’approfondita valutazione
dell’invalidità per la parte riservata all’attività professionale conformemente
al metodo straordinario.
In
esito al succitato accertamento, l’amministrazione si pronunzierà nuovamente
sul grado di invalidità globale, in applicazione del metodo misto di
graduazione dell’invalidità e, quindi, tenendo conto della succitata
ripartizione tra attività salariata e mansioni casalinghe (cfr. consid. 2.12) e
dei rispettivi gradi di inabilità pronunciandosi quindi sul diritto alla
chiesta prestazione assicurativa anche per il periodo successivo al 1. giugno
2004.
2.16
RI
1.
ha chiesto l’esecuzione di accertamenti completivi.
Al proposito va rilevato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
Nel
caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel
merito della vertenza.
Come
già illustrato al consid. 2.13.3. che precede, non vi sono validi motivi per
ritenere la perizia del dr. __________ non affidabile, per cui non è necessario
procedere né ad una perizia giudiziaria né al rinvio degli atti
all’amministrazione per ulteriori accertamenti medici.
2.17
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI. Inoltre l'assicurata,
patrocinata da un legale, ha diritto al versamento di fr. 1'500.-- a titolo di
ripetibili, osservato inoltre che per costante giurisprudenza del TFA
l’assegnazione di ripetibili rende priva di oggetto l’istanza di assistenza
giudiziaria (cfr. DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9
aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione 17 luglio 2006 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.15.4. e
renda una nuova decisione.
2. Le
spese di procedura per fr. 200.- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale
verserà inoltre all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa),
ciò rende priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria del 14 settembre
2006.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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