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32.2006.141

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16 aprile 2007Italiano58 min

Source ti.ch

Fatti

I 154/05).

Secondo

l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI

nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e

senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in

media.

La

lett. b si applica per contro alle malattie evolutive, vale a dire agli stati

patologici labili, suscettibili di evolvere verso un miglioramento o un

peggioramento (cfr. STFA del 25 novembre 2005 nella causa G., I 566/05; STFA

del 18 luglio 2005 nella causa N., I 154/05).

Di

regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una

diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a

quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato

non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa

(DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità

di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).

Dall’art.

29 cpv. 1 lett. b LAI la giurisprudenza ha dedotto che, in caso di stato patologico

labile, esiste un’interazione tra, da una parte, la nascita del diritto alla

rendita e, d’altra parte, la sua entità e le basi di calcolo, benché sono

applicabili delle condizioni differenti.

Pertanto,

un’incapacità lucrativa del 40% almeno imputabile a un’affezione labile non

fonda alcun diritto, qualora non vi sia stata preliminarmente un’inabilità lavorativa

perlomeno equivalente durante il precedente anno di carenza.

Al

contrario, un’incapacità lavorativa del 40% almeno nel corso di un anno non è

di per sé sufficiente a fare nascere un diritto; essa deve essere perciò

seguita da un’incapacità di guadagno perlomeno equivalente.

Tutto

ciò vale per tutti i tipi di rendita definiti dalla legge (art. 28 cpv. 1 LAI.

Il

tasso medio d’inabilità lavorativa durante un anno e l’incapacità lucrativa presente

alla scadenza del periodo di carenza, devono essere cumulati e raggiungere il

grado minimo legale necessario per far nascere il diritto alla rendita (DTF 121

V 274 consid. 6b/cc; STFA del 25 ottobre 2006 nella causa B., I 632/05, consid.

4.1 e del 17 agosto 2006 nella causa C., I 531/05 e I 543/05).

Se

l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni consecutivi,

il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI).

Vi

è interruzione notevole del termine di 360 giorni ai sensi dell'art. 29 cpv. 1

LAI allorché l'assicurato è interamente abile e presenta, durante almeno 30

giorni consecutivi, una capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza

riguardo alla sua rimunerazione (RCC 1969 p. 571). Il periodo di 360 giorni non

è per contro interrotto se il tentativo di ripresa del lavoro – essendo

provatamente al di sopra delle forze dell'assicurato – è fallito, anche se esso

è durato più di 30 giorni (RCC 1964 p. 168).

2.5. Affinché

un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed

esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi,

prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in

piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione

delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni

dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella

causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U

329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF

122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01],

consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del

28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.;

SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr.

anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,

non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in

un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in

dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997,

pag. 230).

Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.6. Nella

fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici (consid. 2.5), questo Tribunale, fatta salva la

conclusione dell’Ufficio AI che – sulla sola indicazione del medico SMR (doc.

AI 107/1 e 146/1) – ha escluso un cumulo tra la patologia reumatica e quella

psichiatrica, non intravede ragioni che gli impediscano di fare proprie le

conclusioni cui sono giunti i periti, dr. __________, FMH in reumatologia, e

dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, i quali, nelle rispettive

perizie 3 giugno 2002 e 13 dicembre 2005 (doc. AI 55/1-10 e 135/1-21), sono

giunti ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla

capacità lavorativa dell’assicurata in un’attività adeguata.

2.6.1. Il

dr. __________, nella perizia 3 giugno 2002 (doc. AI 55/1-10), posta la diagnosi

con influenza sulla capacità di lavoro di:

"

Sindrome

lombospondilogena cronica

- osteocondrosi L3/L4,

osteocondrosi L4/L5 con modica protrusione discale a base larga senza neurocompressione,

importante osteocondrosi L5/S1 con modico edema sottocondrale, modica protrusione

discale a base larga senza neurocompressione

- minimo atteggiamento scoliotico

dorsolombare

Dolori cronici di tipo meccanico dito I dei

2 piedi

- recidiva di alluce valgo

bilaterale con incipiente artrosi della MTP I

- diminuzione della mobilità delle

MTP I ddp

- stato dopo osteotomia valgizzante

del I° metatarso e osteosintesi con viti il 15.7.1997. Asportazione del

materiale di osteosintesi il 7.10.1997

Cervicalgie croniche

- discopatia C5/C6

Iperlassità

- 9/9 criteri secondo

Beighton." (doc. AI 55/6)

si

è così espresso circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione:

"

(…)

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

1. MENOMAZIONI (QUALITATIVE E QUANTITATIVE)

DOVUTE AI DISTURBI CONSTATATI

A livello psicologico e mentale va segnalata la

depressione, verosimilmente reattiva, diagnosticata ca. 21/2

anni fa dal Dr. __________ di __________ e curata con Dogmatil. Da non

specialista ritengo che, al momento della mia visita, l'assicurata non mostri

sintomi o segni per una rilevante depressione. Poiché la paziente è già stata

valutata a livello psichiatrico, potrebbe però essere utile richiedere

l'opinione del Dr. __________ a riguardo. Non è inoltre escluso che, in futuro,

visti i crescenti problemi fisici e sociali con cui la paziente è confrontata,

possa evolvere negativamente e divenire rilevante per la valutazione della capacità

di lavoro.

Le menomazioni a livello fisico sono state descritte in

dettaglio in precedenza.

Nell'ambito sociale vi sono attualmente evidenti

problemi descritti in dettaglio in precedenza.

Considerandi

2.

CONSEGUENZE DEI DISTURBI SULL'ATTIVITÀ ATTUALE

2.1

COME SI RIPERCUOTONO I DISTURBI

SULL'ATTIVITÀ ATTUALE DELL'ASSICURATO?

La problematica ai piedi, descritta in dettaglio in

precedenza, limita la paziente in attività che richiedano lunghi spostamenti o

di dover rimanere in piedi oltre 1 ora consecutivamente senza pausa oppure

oltre 6-7 ore al giorno.

La problematica della colonna lombare, descritta in

dettaglio in precedenza, limita la paziente in modo molto importante per ogni

attività pesante a mediamente pesante e per ogni attività che richieda

movimenti ripetuti di flessione-estensione o rotazione del tronco. Limita la

paziente in misura minore per lavori che richiedano posizioni statiche

mantenute fino a 45 minuti-1 ora e permettano in seguito una pausa di ca. 10-15

minuti per riposare e cambiare posizione. Il fatto di doversi chinare anche

frequentemente sul banco per assistere gli allievi di disegno non rappresenta a

mio avviso una limitazione importante. Questa mia opinione non è però condivisa

dalla paziente.

La signora __________ è inoltre preoccupata a causa dei

"bloccaggi" mensili che ritiene determinino una completa incapacità

di lavoro per ca. 10 giorni. Ritiene che nessun datore di lavoro la assumerebbe

a queste condizioni. Vi sarebbero inoltre problemi assicurativi.

La mia opinione è che non sia possibile stabilire in

anticipo e a priori che un paziente con una sindrome lombospondilogena su

alterazioni degenerative lombari, pur importanti, avrà in futuro esacerbazioni

mensili di lunga durata. Questa evoluzione non corrisponde all'esperienza

clinica in pazienti con problemi analoghi. Generalmente le fasi dolorose sono

intercalate da lunghi intervalli in cui il paziente, se non del tutto asintomatico,

è in grado di avere una vita privata e lavorativa normale. Evoluzioni diverse

si vedono in pazienti in cui intervengono fenomeni di cronificazione che non

possono però, a mio avviso, essere automaticamente assimilati a una maggiore

incapacità lavorativa.

La valutazione della capacità lavorativa che segue

tiene conto della probabilità che l'assicurata possa essere, di tanto in tanto,

totalmente inabile al lavoro per alcuni giorni, anche in una attività adatta.

2.2

ESATTA DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI

INTATTE E DELLA CAPACITA DI CARICO

Vedi allegato capacità funzionale residua.

2.3

L'ATTIVITÀ ATTUALE È ANCORA

PRATICABILE?

Le attività a cui l'assicurata ha teoricamente accesso

con la maturità professionale artistica (docente presso scuole pubbliche o

private o in laboratori protetti o nell'ambito di corsi per adulti, decoratrice

di vetrine, pittrice di ceramiche, creatrice di stoffe, animatrice dei tempo

libero presso istituti o attività in proprio) sono praticabili almeno nella

misura del 75-85%. La paziente può assumere queste attività durante 6-7 ore

effettive al giorno con la possibilità di pause delle durata di ca. 10-15

minuti all'incirca ogni 45-60 minuti per riposare, sgranchirsi e cambiare

posizione. In caso di lavoro a tempo pieno (8 ore consecutive) può essere presente

una diminuzione del rendimento del 15-25 %, giustificata dalla necessità di

tali pause e da probabili assenze periodiche per alcuni giorni.

2.7

DA QUANDO ESISTE UNA LIMITAZIONE DELLA

CAPACITÀ DI LAVORO DAL LATO MEDICO DI ALMENO IL 20 %?

Dal 1997.

2.8

QUAL È STATO IN SEGUITO LO SVILUPPO

DELLA LIMITAZIONE DELLA CAPACITÀ DI LAVORO?

Per quanto riguarda i piedi la situazione è

soggettivamente e oggettivamente stazionaria.

Per quanto riguarda la colonna lombare vi è

soggettivamente un lento e progressivo peggioramento dei dolori soprattutto

nell'ultimo anno, che non corrisponde però a mio avviso a un peggioramento

parallelo della capacità di lavoro. Ritengo che la capacità di lavoro sia da

ritenere relativamente stazionaria o minimamente diminuita, rispetto a quanto è

possibile dedurre dall'esame clinico e dallo studio degli atti. L'assicurata

soffre di lombalgie resistenti alle misure terapeutiche almeno

dal 1997 e, nonostante questo, ha beneficiato di una riqualifica professionale

con il conseguimento della maturità professionale artistica. Ha quindi potuto

affrontare tutte le prestazioni richieste in questo ambito (posizioni statiche

prolungate) ottenendo ottimi risultati fino alla maturità professionale nel

2001.

La paziente afferma vi sia stato un netto peggioramento nell'ultimo anno.

Oggettivamente però non ho evidenza per nuove rilevanti lesioni che siano

intervenute in questo lasso di tempo.

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE

1.

È POSSIBILE EFFETTUARE PROVVEDIMENTI

D'INTEGRAZIONE? VE NE SONO IN CORSO? NE SONO PREVISTI?

Sì, penso potrebbe entrare in linea di conto un aiuto

al collocamento.

2.

È POSSIBILE MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI

LAVORO SUL POSTO DI LAVORO ATTUALE?

A seconda del lavoro che la paziente dovesse svolgere

sono molto importanti, soprattutto a scopo preventivo, misure ergonomiche come,

nel caso del disegno, un tavolo di lavoro regolabile in altezza e altri

accorgimenti che permettano di lavorare in parte in posizione in piedi e in

parte in posizione seduta. In un'aula di disegno potrebbe trovare posto uno

sgabello a rotelle che permetta alla docente di assistere gli allievi da

seduta, senza doversi flettere restando in piedi. Anche in una situazione ergonomicamente

ottimale persisterebbe però un'incapacità di lavoro residua del 15-25%.

3.

L'ASSICURATO È IN GRADO DI SVOLGERE

ALTRE ATTIVITÀ?

Sì. L'assicurata è in grado di svolgere qualunque

attività leggera e adatta nella misura del 75-85 %. Un'attività leggera e

adatta è un'attività che non richieda spostamenti superiori a 4 km al giorno,

che eviti movimenti ripetuti di flessione-estensione o rotazione del tronco (il

doversi chinare al tavolo dove disegnano gli allievi non rientra a mio avviso

in questo ambito), eviti posizioni statiche eccessivamente prolungate (oltre 45

minuti-1 ora senza pausa) e permetta il rispetto delle regole di ergonomia

della schiena. In attività pesanti a mediamente pesanti e come cameriera

l'assicurata è invece definitivamente totalmente inabile al lavoro.

(…)." (doc. AI 55/7-9)

Ritenuto

che con scritto 14 aprile 2003 il dr. __________, FMH in medicina interna e

reumatologia, ha attestato un peggioramento dello stato di salute e ha chiesto

una rivalutazione (doc. AI 79/1), l’Ufficio AI ha ordinato una nuova valutazione

(doc. AI 84/1 e 88/1-2).

Il

dr. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione, nella perizia 20 agosto

2003.

(doc. AI 96/1-5), posta la diagnosi di “sindrome lombovertebrale con componente

spondilogena a sinistra più che a destra su discopatia pluri-segmentale, soprattutto

a livello L4/L5 e L5/S1, con importanti osteocondrosi, nonché spondilosi

anteriore. Discopatie di minor entità a livello L3/L4 – metatarsalgie, in particolar

modo del metatarso I bilateralmente su piede piano, transverso, nonché stato

dopo intervento nel 1997 per alluce valgo bilateralmente” (doc. AI 96/4), si è

così espresso circa il “grado di capacità in % nell’esercizio dell’attività

lucrativa o dell’attività abituale svolta antecedentemente al danno alla

salute”:

"

(…)

La paziente presenta quale reperto principale una

sindrome lombovertebrale con componente spondilogena a sinistra più che a

destra. Attualmente non vi sono segni clinici per una compressione di tipo

radicolare. La paziente presenta una mobilità della colonna vertebrale ancora

normale, con dei dolori in particolar modo alla flessione in avanti, sia in

posizione eretta che in posizione a quattro gambe. Questo fatto non permette di

oggettivare clinicamente la presenza di un'eventuale instabilità lombosacrale

per altro non è evidente nemmeno in modo indiretto alle radiografie

convenzionali da me eseguite in data 16.07.2003. D'altro canto si apprezza su

queste radiografie una discopatia plurisegmentale che interessa i segmenti da L

3.

fino a S1, con particolare riduzione dello spazio intervertebrale a livello

del segmento L5/S1 ed in minor misura a livello del segmento L4/L5, su delle

osteocondrosi assai pronunciate. II reperto radiologico attuale dimostra una

progressione di questi reperti se confrontati con le radiografie antecedentemente

eseguite nell'anno 2000 dal dr. __________. In particolar modo si apprezza un

peggioramento dell'osteocondrosi sia a livello dei segmento L5/S1 che a livello

del segmento L4/L5.

La RM eseguita nell'anno 2002 non permetteva di

evidenziare delle compressioni di tipo radicolare, fatto questo che correla

ancora attualmente con i reperti clinici e soggettivi. Per quanto riguarda la valutazione

clinica fatta dal Dr. __________ nell'anno 2002, vi era a quel momento una

maggiore limitazione della mobilità della colonna lombare, anche se per quanto

riguarda la misurazione dello Schober, i reperti sono praticamente identici, con uno Schober lombare

misurato dal Dr. __________ di 15-20 cm, misurato da me di 10-14,5 cm. Anche il

dr. __________ come il sottoscritto non evidenzia reperti neurologici all'esame

clinico.

La paziente presenta inoltre dolori a livello

dell'avampiede bilateralmente, su delle alterazioni di tipo statico con piede

piano transverso bilaterale, nonché stato dopo intervento nel 1997 di alluce

valgo bilaterale. Le indagini radiologiche a livello del piede eseguite in data

14.05

, sono state già ampiamente descritte nella perizia del Dr. __________.

Vista praticamente l'assenza di modifiche sostanziali dal punto di vista

clinico, non ho eseguito delle ulteriori radiografie di controllo a livello dei

piedi. Non ho riscontrato a livello dei piedi segni per sinoviti o per

alterazioni degenerative rilevanti. Sono presenti delle chiare metatarsalgie su

delle alterazioni statiche. Durante la mia valutazione, non ho riscontrato per

altro patologie di rilievo a livello della colonna cervicale e non ho

riscontrato nemmeno dei disturbi ed una clinica relazionabili ad un reumatismo

delle parti molli. In considerazione di quanto sopraindicato, possiamo ritenere

quindi che per quanto riguarda la colonna lombare, vi sia una progressione dei

reperti radiologici, senza un chiaro peggioramento dal punto di vista clinico.

In particolar modo non sono subentrati nel decorso segni sicuri per un'instabilità

lombosacrale o dei disturbi a carattere radicolare.

Tenendo in considerazione quindi questi aspetti,

ritengo che la paziente presenti un'incapacità lavorativa nella forma completa

per quanto riguarda l'attività professionale di cameriera e di venditrice di

articoli di confezione. Ritengo che nella professione in cui la paziente è

stata riqualificata, in particolar modo in quella di docente presso le scuole

pubbliche o private o laboratori protetti di educazione visiva di lavoro

manuale e disegno, nonché in altre attività simili ed in particolar modo in

attività inerenti alle sue capacità di disegnatrice e creatrice di tessili, vi

è ancora una capacità residuale tra il 50% ed il 60%. Questo a dipendenza dell'attività

professionale e del posto di lavoro. Da evitare in ogni caso la posizione statica

tenuta per lungo tempo in particolar modo se con la parte superiore del corpo

leggermente piegata in avanti. Da evitare anche che la paziente rimanga seduta

per più di 45 minuti di seguito. Dovrebbe poter quindi alternare questa posizione

seduta con la deambulazione e con il cambiamento di appoggio. Da evitare il

dover alzare dei pesi ripetutamente superiori ai 5 kg e di dovere camminare in

salita o in discesa.

(…)." (doc. AI 96/4-5)

Il

dr. __________, medico SMR, con lettera 30 ottobre 2003 – osservato che “(…)

nella discussione afferma che la situazione clinica a livello lombare e a livello

dei piedi sia in pratica rimasta invariata rispetto alla perizia del Dr. __________

nel 2002 ma nelle conclusioni attesta una capacità lavorativa solamente del

50-60% in attività adeguata rispetto [al] 75-85% del Dr. __________ (…)” – ha

chiesto al dr. __________ di specificare se “(…) si tratta di una diversa

valutazione di un stesso danno alla salute o vi sono delle altre ragioni che hanno

portato a questa conclusione ? (…)” (doc. AI 101/1).

Con

scritto 7 gennaio 2004 il dr. __________ ha risposto che “(…) la mia valutazione

si basa essenzialmente sulle mie constatazioni cliniche, nonché sulla mia

valutazione della documentazione radiologica. Per quanto riguarda l’incapacità

lavorativa essa si discosta da quella posta dal dr. __________. Si tratta

quindi di una diversa valutazione da parte mia rispetto alla valutazione posta

dal dr. __________. Non vi sono altre ragioni che hanno portato a questa conclusione

(…)” (doc. AI 105/1).

Viste

le risultanze mediche sopra riprodotte, considerato che – conformemente alla

giurisprudenza federale in merito alla valutazione probatoria di atti medici

(consid. 2.5) – alla perizia 3 giugno 2002 del dr. __________ va riconosciuta

forza di prova piena e ritenuto che il dr. __________ – posta una situazione

clinica a livello lombare e a livello dei piedi invariata rispetto alla perizia

del dr. __________ “(…) vista praticamente l’assenza di modifiche sostanziali

dal punto di vista clinico, non ho eseguito ulteriori radiografie di controllo

a livello dei piedi. […] In considerazione di quanto sopra possiamo ritenere

quindi che per quanto riguarda la colonna lombare, vi sia una progressione dei

reperti radiologici, senza un chiaro peggioramento dal punto di vista clinico.

In particolar modo non sono subentrati nel decorso segni sicuri per

un’instabilità lombosacrale o dei disturbi a carattere radicolare (…)” (doc. AI

96/5) – ha espresso una diversa valutazione di una situazione sovrapponibile, a

giusta ragione l’Ufficio AI ha concluso per un’abilità lavorativa del 75%

nell’attività in cui l’assicurata è stata riformata.

In

questo senso ha concluso il dr. __________, medico SMR, nella proposta 14

gennaio 2004: “(…) in conclusione la situazione reumatologica (stato di salute

reumatologico) è rimasta invariata confrontata con la perizia Dr. __________

che la valutava abile in misura superiore del 75% in attività adatta. La

valutazione precedente del Dr. __________ viene quindi confermata (…)” (doc. AI

107/1).

2.6.2

Il

dr. __________, nella perizia 13 dicembre 2005 (doc. AI 135/1-21), posta la

diagnosi, esistente dal 2000, di “episodio depressivo prolungato tra medio e

grave, senza sintomi psicotici, con solo appena velate tendenze suicidali

(ICD-10 F 32.2). Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4)”

(doc. AI 135/18), in merito alla valutazione psichiatrica complessiva –

riferendosi al paventato possibile peggioramento dal punto di vista

psichiatrico segnalato dal dr. __________ – ha osservato che:

"

(…)

Purtroppo la peritanda attualmente è arrivata a questo

punto. Il coincidere dell'evoluzione dei dolori fisici, la delusione

professionale, il rischio di perdere il suo unico motivo di vita, e cioè le

proprie figlie, ma anche il fatto che il padre malato e ultrasettantenne

rischia anche di morire presto, hanno portato a una depressione collegata in

parte come causa, in parte come conseguenza alla sindrome dolorosa, e ci fa

trovare davanti a una situazione per cui il perito ritiene che la peritanda sia

da ritenere inabile al lavoro al 60% per ragioni psichiche. Se si tiene in

considerazione la menomazione somatica, non resta nient'altro, con questa donna

relativamente giovane, a cedere al fatto che un ritorno al mondo del lavoro sia

con grande probabilità impossibile.

(…)." (doc. AI 135/17)

Ai

seguenti quesiti peritali il dr. __________ ha così risposto:

"

(…)

2.7

Da quando esiste una limitazione della

capacità al lavoro dal lato medico di almeno il 20%?

Dal 2002.

2.8

Qual è stato in seguito lo sviluppo

della limitazione della capacità al lavoro?

Peggiorato fino ad un’inabilità complessiva del 100%.

(…)." (doc. AI 135/20)

Con

lettera 21 dicembre 2005 il dr. __________, medico SMR, ha scritto al dr. __________

quanto segue:

"

(…)

Nel cap. A 6. (p 17), l'inabilità lavorativa è quantificata con

60% per ragioni psichiche. Nel cap. B 2.8 è indicata un'inabilità lavorativa complessiva

del 100%. Per poter valutare la capacità lavorativa residuale (=40% dal punto

di vista psichiatrico), La prego di indicare in dettaglio i limiti funzionali

dell'assicurata, dovuti al danno di salute psichica.

Fino al gennaio 2004, l'assicurata era considerata

abile al lavoro per un'attività nell'abito della riqualificazione professionale

portata a termine. Dall'aprile 2004 è indicata un'inabilità lavorativa totale

da parte del Dr. __________. La prego di concretizzare l'evoluzione della

capacità lavorativa, nel cap. A 4.1 è indicato che le diagnosi con ripercussioni

sulla capacità lavorativa sono esistenti dal 2000, nel cap. B 2.7 esiste

una limitazione della capacità di lavoro dal lato medico di almeno 20% dal

2002.

Attendo con interesse le Sue informazioni complementari

e La ringrazio d'anticipo per la Sua disponibilità.

(…)." (doc. AI 136/1)

Con

scritto 31 marzo 2006 il dr. __________ ha precisato:

"

(…)

Inabilità lavorativa:

Dal punto di vista psichiatrico, ritengo inabile al

lavoro al 60% la peritata, mentre nel capitolo B2 punto 8 dei quesiti ho

semplicemente descritto l'andamento reale di un peggioramento fino

all'inabilità totale della signora. Mi scuso per questa imprecisione, visto che

dal punto di vista prettamente psichiatrico posso solo esprimermi sul 60% di inabilità

ritenuti provocati da problemi psichici.

Inizio della sintomatica psichiatrica e evoluzione

della capacità lavorativa:

Sulla base dei documenti e del colloquio ritengo

visibili nel 2000 i primi segni di un disturbo psichico che oggi sono motivo

dell'inabilità lavorativa al 60% (inizio della cura psichiatrica presso il dr. __________),

come dichiarato nel capitolo A4.1 dei suoi quesiti. Sull'inabilità lavorativa effettiva

dovuta a motivi psichici invece mi sento di prendere posizione solo a partire

dal 2002 (dopo che la peritata ha ottenuto la maturità professionale artistica

e con l'inizio del circolo vizioso della ricerca di posti di stage per la

realizzazione dei suoi obiettivi professionali). E' vero che il non trovare un

posto di stage in sé non è un fatto invalidizzante, ma è pure vero che il

veloce circolo vizioso, in combinazione con altri "life events", ha

presto ottenuto un valore patologico. Il fatto che il dr. __________ abbia dichiarato

inabile la signora dal mese di aprile 2004, corrisponde all'usanza che un

medico curante di solito attesta un'inabilità solo a partire dal momento in cui

prende a carico un paziente. Questa data quindi non deve corrispondere a quanto,

sulla base di documenti e colloqui, il perito ritiene come inizio di un grado

della depressione che crea un'inabilità minima del 20%.

(…)." (doc. AI 141/1-2)

Viste

le risultanze mediche sopra riprodotte, considerato che - conformemente alla

giurisprudenza federale in merito alla valutazione probatoria di atti medici

(consid. 2.5) - alla perizia 13 dicembre 2005 del dr. __________ va

riconosciuta forza di prova piena - in particolare la perizia non può essere ritenuta

“inaccettabile”, come sostenuto dall’assicurata, per il solo fatto che tra

la visita e la sua stesura siano passati tre mesi e che solo dopo altri tre

mesi il perito ha [peraltro giustificando il ritardo] fornito le precisazioni

richieste - e ritenuto che il perito non si è contraddetto bensì, con scritto

31.

marzo 2006, ha solo precisato di essere incorso in un’imprecisione

allorquando si è pronunciato in modo globale e non solo prettamente dal punto

di vista psichiatrico, a giusta ragione l’Ufficio AI ha concluso per un’inabilità

lavorativa del 60% in ogni attività sotto questo aspetto.

In

questo senso il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 4 aprile 2006 ha

osservato che “(…) in conclusione, l’incapacità lavorativa dal punto di vista

psichiatrico è [del] 60% per ogni attività a partire dal mese di settembre 2002

(vedi rapporto Dr. __________ del 20 giugno 2003) (…)” (doc. AI 142/1).

2.6.3

Il

dr. __________, medico SMR, nella proposta 14 gennaio 2004 (dopo aver

confermato la valutazione del dr. __________ nella perizia 3 giugno 2002), ha

osservato che “(…) dal punto di vista psichiatrico l’attività per la quale

l’assicurata è stata riformata risulta proponibile in larga misura (l’eventuale

limitazione psichiatrica è già largamente compresa nella limitazione dovuta

alla problematica reumatologica) (…)” (doc. AI 107/1, sottolineatura del

redattore).

In

una annotazione (del funzionario AI) 21 luglio 2006 si legge inoltre che “(…)

in merito alla concomitanza della patologia psichiatrica (IL 60%) e della

patologia reumatologica (riduzione del rendimento del 25%) ho interpellato il

servizio medico regionale nella figura del Dr. __________. Egli mi conferma

che la condizione non è cumulativa e determina di conseguenza un’incapacità

massima del 60% che tiene conto dei due aspetti psichico e somatico (…)”

(doc. AI 146/1, sottolineatura del redattore).

Al

riguardo va rilevato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità

lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono

semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio

globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti

interessati.

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio

il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella

causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In

una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha

inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità

lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.

In quell’evenienza, anche se gli specialisti intervenuti avevano confermato al

giudice delegato che i gradi di inabilità lavorativi relativi alle due

affezioni non andavano cumulati, il TFA ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

"

(…)

5.4

Un attento esame degli atti induce questa Corte a

concludere che la documentazione medica su cui si è fondato il giudice di prime

cure difetta della necessaria forza probante e non può pertanto essere posta

alla base di un giudizio definitivo senza che prima si proceda ad un

complemento istruttorio.

5.4.1

Le due principali patologie (l'una fisica,

l'altra di natura psichica) all'origine, nel caso concreto, dell'inabilità

lavorativa del ricorrente differiscono sostanzialmente tra loro. Non appare

pertanto per nulla scontata l'affermazione secondo cui i rispettivi gradi di

inabilità lavorativa non sarebbero, almeno parzialmente, addizionabili. Di

primo acchito appare al contrario ben più probabile la conclusione opposta,

atteso che le conseguenze inabilitanti concernono due aspetti differenti tra

loro. Così, si osserva da un lato che la patologia fisica è stata ritenuta

inabilitante in quanto limiterebbe la possibilità di sollevare pesi e

imporrebbe la possibilità di cambiare posizione. Dall'altro, invece,

l'affezione psichica inciderebbe sulla concentrazione e la memoria nonché sul

tono dell'umore. In simili condizioni, la malattia psichica sarebbe tale da

limitare la capacità organizzativa e amministrativa dell'interessato, mentre la

malattia fisica inciderebbe sulle facoltà manuali (quali il trasporto di casse,

il servizio a tavola, i lavori di pulizia, ecc.).

5.4.2

Orbene, le (opposte) conclusioni del medico

dell'UAI e dei dott. M.________ e A.________ non sono (sufficientemente)

motivate e non spiegano il perché della mancata cumulabilità, almeno parziale,

delle due inabilità lavorative accertate. In particolare, non supplisce a tale

mancanza l'affermazione del dott. A.________ secondo cui nella valutazione del

grado di incapacità lavorativa psichiatrica egli avrebbe preso in

considerazione «l'influsso che i fattori stressanti, tra i quali anche la presenza

dell'affezione reumatologica, hanno avuto sullo sviluppo del disturbo psicopatologico»

(dichiarazione del 20 maggio 2003 all'indirizzo del giudice delegato

cantonale). Tale asserzione sta ad indicare che il perito ha considerato anche

l'affezione reumatologica quale causa dell'insorgere dell'affezione

psichiatrica, ma non tuttavia che ha tenuto conto delle conseguenze sulla

capacità lavorativa della malattia reumatologica. Giudizio, quest'ultimo, che

peraltro nemmeno sarebbe stato di sua competenza.

(…)” (STFA del 19 agosto 2005 nella causa D. I 606/03)

Nel

caso concreto, ritenute le diverse patologie di cui soffre l’assicurata (reumatologica

e psichiatrica con le relative limitazioni e conseguenze), visto che i periti

non si sono espressi sull’eventuale cumulabilità di dette affezioni e

considerato che il medico SMR non ha per nulla motivato per quali motivi

l’incapacità lavorativa del 60% tenga conto dei due aspetti psichico e

somatico, conformemente alla giurisprudenza federale appena enunciata si

giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti

all’Ufficio AI affinché con l’ausilio di un perito, sulla base delle perizie 3

giugno 2002 del dr. __________ e 13 dicembre 2005 del dr. __________, chiarisca

la questione circa la cumulabilità o meno dei gradi di inabilità lavorativa in

ambito psichiatrico e reumatologico e si pronunci nuovamente sul diritto a

prestazioni dell’assicurata.

Questo

vale a maggiore ragione se si pone mente al fatto che il dr. __________ non

sembrerebbe escludere un cumulo visto che nello scritto 31 marzo 2006 ha

precisato che “(…) dal punto di vista psichiatrico, ritengo inabile al lavoro

al 60% la peritata, mentre nel capitolo B2 punto 8 dei quesiti [ndr.: dove alla

domanda circa lo sviluppo della limitazione della capacità al lavoro ha

risposto: “(…) peggiorato fino ad un’inabilità complessiva del 100% (…)”

(doc. AI 135/20, sottolineatura del redattore)] ho semplicemente descritto

l’andamento reale del peggioramento fino all’inabilità totale della signora. Mi

scuso per questa imprecisione, visto che dal punto di vista prettamente

psichiatrico posso solo esprimermi sul 60% di inabilità ritenuti provocati da

problemi psichici (…)” (doc. AI 141/1).

2.6.4

Con

il ricorso l’assicurata – producendo una lettera 2 febbraio 2006 del dr. __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia, al suo rappresentante (doc. A5) – ha chiesto

“(…) un accertamento medico d’ufficio completo e definitivo, finalmente attendibile,

privo di contraddizioni (…)” (doc. I, pag. 4).

Anche

nella lettera 20 marzo 2007 l’assicurata ha chiesto “(…) se sono previsti degli

atti istruttori ed in particolare se verrà ordinata una perizia medica che accerti,

alla luce della sindrome patologica complessiva di cui è affetta l’assicurata,

quale sia (anche temporalmente) il grado di incapacità lavorativa

medico-teorica ed eventualmente una perizia che accerti, (anche

temporalmente), il grado di incapacità al guadagno per motivi di salute

(…)” (doc. V, pag. 5).

A

tal proposito va rilevato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

Nel

caso in esame il TCA ha concluso che alle perizie 3 giugno 2002 del dr. __________

e 13 dicembre 2005 del dr. __________ va riconosciuta forza probatoria piena

(consid. 2.6.1 e 2.6.2).

Inoltre,

nello scritto 3 febbraio 2006, il dr. __________ non ha evidenziato delle

patologie su cui i suddetti periti non si siano già espressi e ha solo

sostenuto, in modo del tutto generico, che “(…) ritengo dal mio punto di vista

come ampiamente discusso che la paziente abbia esaurito da tempo qualsiasi capacità

lavorativa residua a causa delle sue condizioni compromesse (…)” (doc. A5).

Non

è pertanto necessario procedere ad una perizia giudiziaria nel senso richiesto

dall’insorgente.

Per quanto attiene invece all’aspetto temporale – nella decisione

impugnata l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a un quarto di

rendita d’invalidità dal 1° febbraio 2003 al 30 aprile 2003 ed alla mezza

rendita dal 1° maggio 2003 – il TCA rileva quanto segue.

Il

dr. __________, nella perizia 3 giugno 2002, ha concluso che l’assicurata è in

grado di svolgere qualunque attività leggera e adatta nella misura del 75-85% e

che una limitazione della capacità di lavoro dal lato medico di almeno il 20%

sussiste dal 1997 (doc. AI 55/8-9).

In

base alla perizia 13 dicembre 2005 del dr. __________ e alle sue precisazioni

31.

marzo 2006 nonché al rapporto medico 20 giugno 2003 del dr. __________, FMH

in psichiatria e psicoterapia (doc. AI 95/1-2) – in detto rapporto il dr.

__________ aveva attestato che “(…) l’evoluzione del quadro clinico della

persona succitata, dal mio ultimo scritto a tutt’oggi è stata purtroppo negativa.

Poco dopo il mio rapporto del mese di agosto 2002 la paziente mi ha ricontattato

per l’aumento del tenore d’angoscia, ansia, risvegli notturni e difficoltà di

controllo degli impulsi. Ho notato che è molto irritabile ed aggressiva, e lei

stessa si rende conto che il suo comportamento sia inaccettabile. […] Purtroppo

ora siamo di fronte ad un episodio depressivo d’entità considerevole, incompatibile

con un’attività qualsiasi. La prognosi è incerta e nonostante la buona

compliance della paziente, la risposta alla terapia è ancora deficitaria (…)”

(doc. AI 95/1-2) – il dr. __________, medico SMR, ha concluso che dal punto di vista

psichiatrico l’assicurata è inabile al lavoro per ogni attività al 60% dal mese

di settembre 2002 (doc. AI 142/1).

Alla luce di

quanto appena esposto, se effettivamente, ai fini della valutazione

dell'incapacità lavorativa, le patologie di cui soffre l’assicurata

(reumatologica e psichiatrica) non vanno cumulate, allora, in ossequio all’art.

29.

cpv. 1 lett. b LAI (cfr. consid. 2.4), è a giusto titolo che l’Ufficio AI –

ritenuto che nel mese di febbraio 2003 l’assicurata ha raggiunto i 360 giorni

d’incapacità media al lavoro in misura almeno del 40% (6 mesi al 25% da marzo a

agosto 2002 e 6 mesi al 60% da settembre 2002 a febbraio 2003, pari a una media

retrospettiva del 42.5% [510 : 12 = 42.5%]) – le ha riconosciuto il

diritto al quarto di rendita dal 1° febbraio 2003 (dopo l’anno di carenza) e

alla mezza rendita dal 1° maggio 2003 (conformemente a quanto disposto

dall’art. 88a cpv. 2 OAI). Diversamente, meglio, se dagli accertamenti da

effettuare (vedi consid. 2.6.3) dovesse risultare che le patologie vanno invece

cumulate, allora l’Ufficio AI dovrà procedere ad un nuovo calcolo della media

retrospettiva e pronunciarsi nuovamente anche sugli aspetti temporali del

diritto a prestazioni.

2.7

L’assicurata

ha contestato il reddito da valido considerato dall’Ufficio AI adducendo che

nel 1998 era già parzialmente incapace di affrontare gli impegni lavorativi e

che pertanto, se non avesse avuto quegli impedimenti di salute, essa avrebbe

potuto sicuramente raggiungere un reddito molto più elevato.

Al

riguardo, nel rapporto finale 27 giugno 2006, la consulente in integrazione professionale

ha considerato che “(…) come venditrice presso il negozio __________ di __________

nel 1998 l’A. percepiva un salario annuo di Fr. 36'673.--. Aggiornando questo

dato al 2004 tramite l’indice d’aumento dei salari nominali editi da La Vie

Economique (tabella B. 10.2) risulta un reddito di Fr. 39'644.-- (…)”

(doc. AI 147/2).

Dal

questionario per il datore di lavoro (doc. AI 7/1-3) risulta che l’assicurata è

stata impiegata dal 1° maggio 1996 al 30 aprile 1998 presso la __________. Ella

ha lavorato a tempo pieno fino al 31 gennaio 1998 e in seguito al 50%. Il suo

ultimo reddito annuo ammontava a fr. 2'821.-- per 13 mensilità. Durante il

periodo in cui è stata impiegata l’assicurata è stata inabile al lavoro al 100%

dal 13 al 23 marzo 1997 e dal 14 luglio 1997 al 31 gennaio 1998, al 50% dal 1°

febbraio al 30 aprile 1998. L’ex datore di lavoro ha indicato che “(…) il rapporto

di lavoro con la Signora RI 1 non corrisponde alle nostre aspettative e non è per

noi soddisfacente (…)” precisando che “(…) il licenziamento non ha nessun

legame con l’attuale stato di salute (…)” (doc. AI 7/1-2).

L’assicurata

ha subito un intervento all’alluce valgo a destra il 15 luglio e a quello a

sinistra il 7 ottobre 1997 (vedi i referti operatori sub doc. A3).

Il

dr. __________, FMH in chirurgia e medicina generale, nella lettera 10 marzo

1998.

indirizzata al dr. __________, non si è espresso sulla capacità lavorativa

dell’assicurata e ha solo osservato di aver “(…) visto per la prima volta la

paziente il 17.11.1997 perché accusa dolori alla deambulazione e presentava

impossibilità a sollevare l’alluce (…)” e che “(…) ha rivisto la paziente il 4

marzo 1998, i dolori ai piedi sono sempre presenti, la deambulazione avviene

zoppicando con conseguenti problemi alla schiena. Nonostante abbia ripreso

l’attività lavorativa al 50% il 1.2.98 è stata licenziata (…)” (doc. A2).

Il

dr. __________, FMH in medicina interna, nel rapporto medico 9 aprile 1998

(doc. AI 12/1-3), non si è espresso sulla capacità lavorativa dell’assicurata osservando

che: “(…) non rispondo perché non mi sembra giustificata una richiesta di

invalidità dopo intervento di alluce valgo a sx e a dx. Non ho elementi per

poter giudicare e rispondere alle vostre domande (…)” (doc. AI 12/3).

Il

dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, nel rapporto medico 9 marzo 1999

(doc. AI 16/1-3), ha rilevato che “(…) la paziente è stata valutata anche da

due colleghi ortopedici Prof. __________ a __________ e dal Dr. __________

spec. a __________ a causa dei disturbi dopo operazione bilaterale di alluce

valgo eseguita nel 97 in altra sede. Tenendo conto dei disturbi attuali la

paziente è inabile nella misura del 50% per un lavoro da svolgersi parzialmente

in piedi e parzialmente camminando. E’ abile al 100% in un’attività da

svolgersi in posizione seduta (…)” (doc. AI 16/1).

Viste

le risultanze appena esposte – abilità totale nella sua attività svolta a tempo

pieno fino all’operazione bilaterale all’alluce valgo nel luglio e ottobre 1997

e insorgenza di disturbi giustificanti un’inabilità al 50% per un lavoro da svolgersi

parzialmente in piedi e parzialmente camminando solo dopo l’operazione – questo

Tribunale deve concludere che a ragione la consulente in integrazione professionale

ha ritenuto quale reddito da valido aggiornato al 2004 l’importo di fr. 39'644.--

(reddito annuo nel 1998 di fr. 36'673 [fr. 2'821.-- x 13] aggiornato al 2004,

doc. AI 145/1).

Va

qui confermato anche il reddito da invalido, rimasto incontestato, pari a fr.

19'292.-- (cfr. doc. 147/3).

2.8

Con

la decisione impugnata l’Ufficio AI ha respinto

l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio inoltrata

dall’as-sicurata contestualmente all’opposizione 12 febbraio 2004 (doc. AI

150/1-10 e 113/1-4).

2.8.1

L'art. 37 cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare,

se non deve agire personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia

medica, DTF 132 V 443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di

un'inchiesta non lo escluda.

Il

capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare

di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

Già

prima dell'entrata in vigore della LPGA, la giurisprudenza (vedi per l’assicurazione

invalidità DTF 114 V 228, per l'assicurazione contro gli infortuni DTF 117 V

408.

precisata con la DTF 125 V 32) aveva riconosciuto, senza imporre alcun

limite temporale, il diritto al gratuito patrocinio nell'ambito della procedura

amministrativa in materia di assicurazioni sociali, a condizione che fossero

rispettati gli stessi presupposti applicabili nella procedura giudiziaria,

ovvero il richiedente deve trovarsi nel bisogno, il patrocinio deve essere

necessario o perlomeno indicato e le sue conclusioni non sembrano dover avere

esito sfavorevole (cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid. 5b, ambedue con

riferimenti).

Il

TFA aveva peraltro sottolineato che le condizioni per la concessione del gratuito

patrocinio dovevano essere valutate con rigore (cfr. SVR 2000 KV Nr. 2, consid.

4c, pag 6, in fine).

Secondo

la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4

LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",

anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa

che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,

quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,

le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, op.

cit., ad art. 37, n. 20, pag. 400; cfr., d'altronde, FF 1999 3965).

Per

il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente,

la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole (cfr. FF 1999

3965).

La

concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti

criteri applicabili nella procedura giudiziaria (cfr. Kieser, op. cit., ad art.

37, n. 21, pag. 400-401).

In

una sentenza del 4 dicembre 2006 nella causa F. (I 928/05), in una vertenza

relativa all’assicurazione invalidità, il TFA ha osservato che la necessità

dell’assistenza di un avvocato durante la procedura amministrativa va riconosciuta

solo in casi eccezionali e dipende dal tipo di problematiche che vengono trattate

nella decisione impugnata. In quell’oc-casione l’Alta Corte ha negato la necessità

dell'assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione sviluppando

le seguenti considerazioni:

" (…)

5.1

Was die von Vorinstanz und Verwaltung verweigerte

unentgeltliche Verbeiständung im Einspracheverfahren anbelangt, so hat das

kantonale Gericht zutreffend erwogen, dass der Gesuch stellenden Person ein

unentgeltlicher Rechtsbeistand im Verwaltungsverfahren gemäss Art. 37 Abs. 4

ATSG nur bewilligt wird, wo die Verhältnisse es erfordern, im kantonalen

Prozess dagegen bereits, wo die Verhältnisse es rechtfertigen (Art. 61 lit. f

Satz 2 ATSG). Richtig ist auch, dass die Offizialmaxime rechtfertigt, an die Voraussetzungen,

unter denen eine anwaltliche Verbeiständung sachlich geboten ist, einen

strengen Massstab anzulegen (BGE 125 V 36 Erw. 4b, 114 V 235 Erw. 5b); die

anwaltliche Vertretung im Verwaltungsverfahren drängt sich nur in

Ausnahmefällen auf (BGE 132 V 201 Erw. 4.1, 117 V 408 f. Erw. 5a, 114 V 238

Erw. 6). Verlangt werden qualifizierende, besondere Umstände. Dagegen kann

nicht bereits aus dem Umstand, dass eine Recht suchende Person während des

Verwaltungsverfahrens von einer Fürsorgebehörde betreut wurde, auf die fehlende

Notwendigkeit einer anwaltlichen Vertretung im Einspracheverfahren geschlossen

werden. Insoweit greift die Begründung der Vorinstanz zum ablehnenden Entscheid

zu kurz.

5.2

Umgekehrt kann aber auch nicht bereits aufgrund der

Tatsache, dass eine Rente - mithin eine finanzielle Leistung von in der Regel erheblicher

Bedeutung - zur Diskussion steht, automatisch von einer notwendigen Verbeiständung

ausgegangen werden. Wollte man bereits in diesem Umstand einen besonders

schweren Eingriff in die Rechtsstellung des Versicherten erblicken, der regelmässig

eine unentgeltliche Verbeiständung zur Folge hat, würde dies darauf hinauslaufen,

dass eine solche in praktisch allen oder den meisten IV-Fällen zu gewähren

wäre, was der gesetzlichen Regelung widerspräche (Urteil R. vom 8. November

2006, I 746/06).

Es sind vielmehr die konkreten Umstände zu beurteilen.

5.3

Vorliegend hat die IV-Stelle ihre

Leistungsverweigerung in einer ersten Verfügung vom 9. Januar 2004 zunächst

damit begründet, dass die im Arztbericht von Frau Dr. med. L.________ vom 30.

Dezember 2003 gestellte Diagnose weiterhin eine körperlich nicht belastende

Tätigkeit ganztägig ermögliche, was nach wie vor ein rentenausschliessendes

Einkommen zulasse. Auf anwaltliche Einsprache hin holte sie den zum

Abklärungsbericht der Institution X.________ vom 23. Juni 2003 abgefassten

Zusatzbericht von Frau Dr. med. L.________ vom 28. April 2004 ein, worin eine

psychiatrische Begutachtung empfohlen wurde, und hob die Verfügung deswegen auf

(Einspracheentscheid vom 21. Juli 2004). Nach Eingang des psychiatrischen Berichtes

von Dr. med. H.________ vom 28. Januar 2005, worin auf das Fehlen eines

psychischen oder psychosomatischen Gesundheitsschadens geschlossen wurde,

erneuerte die Verwaltung ihre ablehnende Haltung mit Verfügung vom 7. Februar

2005.

Aus medizinischer Sicht wies der Fall demnach weder nach Erlass der

ersten noch der zweiten Verfügung besondere Schwierigkeiten auf. Auch sonst

sind keine qualifizierten Umstände auszumachen. Es galt lediglich, die offenkundige

Diskrepanz zwischen den medizinischen Berichten und jenem der Institution

X.________ zu erkennen und aufzugreifen, wozu die den Beschwerdeführer während

des Verwaltungsverfahrens begleitende Fürsorgebehörde ohne weiteres in der Lage

gewesen wäre. Der vorinstanzliche Entscheid, mit welchem die Notwendigkeit

einer anwaltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren verneint wurde, ist

somit im Ergebnis zu bestätigen.

(…)“ (STFA del 4 dicembre 2006 nella causa F., I

928/05, consid. 5.1 e 5.2)

Nella

citata STFA dell’8 novembre 2006 nella causa R. (I 746/06) il TFA ha indicato i

seguenti casi di applicazione della propria giurisprudenza:

" (…)

3.2

Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat die

Notwendigkeit einer unentgeltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren etwa

bejaht in Fällen, wo sich die versicherte Person mit mehreren Arztberichten und

Gutachten und einem Abklärungsbericht Haushalt auseinanderzusetzen und zu dem

im Rahmen der gemischten Methode vorgenommenen Einkommensvergleich Stellung zu

nehmen hatte (Urteil O. vom 27. April 2005 Erw. 7.3, I 507/04), oder wo die Einschätzung

der Arbeitsfähigkeit sehr umstritten, die Einkommensberechnung in der Verfügung

nicht nachvollziehbar und zudem weitere Einkommensbestandteile umstritten waren

(erwähntes Urteil I 75/04 Erw. 3.3), oder in einem Fall, in welchem sich der

Versicherte während Jahren wiederholt und erfolglos an die Verwaltung gewandt

hatte, ohne dass für die ausserordentlich lange Verzögerung fallbezogene Gründe

ersichtlich waren (Urteil W. vom 12. Oktober

2004.

Erw. 4.2, I 386/04). Verlangt werden somit qualifizierende, besondere

Umstände.

(…)“ (STFA dell’8 novembre 2006 nella causa R., I

746/06, consid. 3.2)

Per

un caso in cui, sempre in materia di assicurazione per l’invalidità, il TFA ha

invece ammesso la necessità dell’assi-stenza di un avvocato per la procedura di

opposizione visto che si trattava di applicare la giurisprudenza relativa alla

sindrome da dolore somatoforme, vedi la STFA del 14 agosto 2006 nella causa B.

(I 319/05).

2.8.2

Nella

presente fattispecie l’Ufficio AI – lasciata aperta la questione a sapere se si

trovasse nel bisogno e se la vertenza non fosse di primo acchito votata all’insuccesso

– ha negato all’assicurata il diritto all’assistenza giudiziaria in sede amministrativa

in quanto ha ritenuto – rientrando il caso nella casistica più consueta delle

pratiche AI – non necessario o perlomeno non indicato l’intervento di un

avvocato e perché – non essendo sollevati problemi di natura eccezionale o quesiti

giuridici di notevole difficoltà – l’insorgente poteva difendersi senza ricorrere

ad un legale.

Secondo

questo Tribunale tali argomentazioni non sono in concreto sufficienti per

escludere il diritto al gratuito patrocinio.

Chiamata

a pronunciarsi sui presupposti necessari per riconoscere il diritto

all’assistenza giudiziaria in sede amministrativa, in particolare sulla

necessità dell’assistenza di un avvocato “sachliche Gebotenheit des Beizugs

eines Anwalts”, l’Alta Corte, in una sentenza del 2 febbraio 2007 nella causa

G. (I 911/06), si è confermata nella propria giurisprudenza e ha sviluppato le

seguenti considerazioni:

" (…)

Hinsichtlich der sachlichen Gebotenheit der

unentgeltlichen anwaltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren sind die

Umstände des Einzelfalls, die Eigenheiten der anwendbaren Verfahrensvorschriften

sowie die Besonderheiten des jeweiligen Verfahrens zu berücksichtigen. Dabei

fallen neben der Komplexität der Rechtsfragen und der Unübersichtlichkeit des

Sachverhalts auch in der Person des Betroffenen liegende Gründe in Betracht,

wie etwa seine Fähigkeit, sich im Verfahren zurechtzufinden (Schwander,

Anmerkung zu BGE 122 I 8, in: AJP 1996 S. 495). Falls ein besonders

starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die

Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen

Schwere des Falls besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten

hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen

ist (BGE 130 I 182 Erw. 2.2 mit Hinweisen), und wenn auch eine

Verbeiständung durch Verbands-vertreter, Fürsorger oder andere Fach- und

Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt (BGE 125 V 34 Erw. 2, 114 V 236 Erw. 5b; AHI 2000 S. 163

f. Erw. 2a und b). Die sachliche Notwendigkeit wird nicht allein dadurch

ausgeschlossen, dass das in Frage stehende Verfahren von der Offizialmaxime

oder dem Untersuchungsgrundsatz beherrscht wird, die Behörde also gehalten ist,

an der Ermittlung des rechtserheblichen Sachverhaltes mitzuwirken (BGE 130 I 183 f. Erw. 3.2 und 3.3 mit Hinweisen). Die

Offizialmaxime rechtfertigt es jedoch, an die Voraussetzungen, unter denen eine

anwaltliche Verbeiständung sachlich geboten ist, einen strengen Massstab

anzulegen (BGE 125 V 35 f. Erw. 4b; Anwaltsrevue 2005/3 S. 123; Urteil

H. vom 10. März 2006 Erw. 7.1,

I 692/05).

(…)” (STFA del 2 febbraio 2007 nella causa G., I

911/06)

La

necessità o meno dell’assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione

dipende dunque esclusivamente dal tipo di problematiche che vengono trattate

nella decisione impugnata (per dei casi di applicazione cfr. consid. 2.8.1).

Ora,

nel caso concreto, in cui si trattava di valutare il diritto ad una rendita AI

dopo che l’assicurata ha beneficiato di una riformazione professionale conclusa

nel giugno 2001, per stabilire il suo danno alla salute l’Ufficio AI ha dovuto

ricorrere a due perizie reumatologiche (reperti 3 giugno 2002 del dr. __________

e 20 agosto 2003 del dr. __________, doc. AI 55/1-10 e 96/1-5) e, dopo

l’opposizione 12 febbraio 2004 (su ripetuta richiesta del suo legale, doc. AI

119/1-2, 121/1-2) a una perizia psichiatrica (reperto 13 dicembre 2005 del dr. __________,

doc. AI 135/1-21). Sia la perizia del dr. __________ che quella del dr. __________

hanno richiesto delle ulteriori precisazioni (doc. AI 101/1, 105/1, 136/1 e

141/1-2). Prima della perizia psichiatrica la situazione dell’assicurata sotto

questo aspetto aveva già dovuto essere a più riprese aggiornata e la stessa non

appariva per nulla fluida (doc. AI 57/1, 61/1, 89/1, 95/1-2, 102/1 e 103/1). Si

trattava poi di stabilire – visti i diversi gradi d’incapacità lavorativi

riconducibili alle diverse patologie e attestati dagli esperti – quale fosse la

capacità lavorativa globale dell’assicurata, ovvero (ciò che non ha fatto

l’Ufficio AI e per questa ragione la decisione impugnata va annullata e gli

atti rinviati per ulteriori accertamenti) grazie all’aiuto di un perito

bisognava stabilire se le inabilità lavorative per motivi reumatologici e

psichiatrici andavano o meno cumulati e, se sì, in quale misura. A tutto ciò va

aggiunto che l’insuccesso nella ricerca di un posto di lavoro, dopo che aveva

terminato bene la sua riformazione professionale, aveva sensibilmente

peggiorato la situazione valetudinaria dell’assicurata: “(…) l’evoluzione del

quadro clinico della persona succitata, dal mio ultimo scritto a tutt’oggi è

stata purtroppo negativa. Poco dopo il mio rapporto del mese d’agosto 2002 la paziente mi ha ricontattato per l’aumento del tenore d’angoscia,

ansia, risvegli notturni e difficoltà di controllo degli impulsi. Ho notato che

è molto irritabile ed aggressiva, e lei stessa si rende conto che il suo

comportamento sia inaccettabile. Questa situazione è insorta quando la paziente

ha capito che non riuscirà a trovare un posto di lavoro, nonostante la

riqualifica e tutti gli investimenti a scuola con ottimi risultati finali. Le

numerose ricerche nelle aree più svariate sono rimaste senza risposta. […] La

situazione è rimasta gestibile fino all’inizio della primavere 2003 quando si

sono accumulate tante ricerche infruttuose del posto di lavoro, rafforzando

così l’ideazione negativa, perdita d’autostima, la perdita d’energie e una

crescente aggressività ed irritabilità. […] Purtroppo ora siamo di fronte ad un

episodio depressivo d’entità considerevole, incompatibile con un’attività

qualsiasi. La prognosi è incerta e nonostante la buona compliance della

paziente, la risposta alla terapia è ancora deficitaria (…)” (doc. AI 95/1-2, risposta

20.

giugno 2003 del dr. __________ al dr. __________).

Alla

luce di quanto appena esposto è a torto che l’Ufficio AI ha ritenuto non necessario o perlomeno non indicato l’intervento di un avvocato

e concluso che l’insorgente poteva difendersi senza ricorrere ad un legale.

Per

quanto riguarda gli altri presupposti – lasciati aperti dall’Ufficio AI –

cumulativamente necessari per riconoscerle il diritto all’assistenza

giudiziaria in sede amministrativa, il TCA rileva quanto segue.

Le

conclusioni dell’opposizione interposta dall’assicurata non erano prive di possibilità

di esito favorevole visto che con la decisione qui impugnata l’Ufficio AI l’ha

accolta (doc. AI 150/1-10).

L’assicurata

è infine chiaramente indigente visti i certificati per l’ammissione all’assistenza

giudiziaria e la documentazione prodotti sia in sede di opposizione che in sede

ricorsuale (doc. AI 113/7-9 e doc. A1).

Gli

atti vanno quindi rinviati all’Ufficio AI affinché si pronunci correttamente

sull’importo spettante all’assicurata (cfr. DTF 131 V 153).

2.9

Vincente

in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un’indennità

per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

La

sua domanda intesa ad essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria

gratuita per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124

V 309, consid. 6; STFA del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA del

14.

agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA

del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9

aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).

2.10

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è

annullata e gli atti rinviati all’Ufficio affinché proceda come indicato ai

considerandi 2.6.3, 2.6.4 e 2.8.2.

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa),

ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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