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Decisione

32.2006.144

Rendita intera ridotta a 1/2 da 5/05(di nuovo rend.intera da 2/06).Assicurato colpito da ictus e di profess.magazziniere abile al lavoro al 50% da 2/05.Neurologicamente stato di salute migliorato,altr

5 dicembre 2007Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I 299/03).

2.3. L’art. 17

cpv. 1 LPGA stabilisce che:

"

Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce

una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.”

I principi giurisprudenziali sviluppati in

materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono

applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.

3.5).

2.4. In una

sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer

1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della

revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così

espresso:

"

(...)

2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout

d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui

suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a

pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et

que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside

uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens

de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du

dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur

les motifs de révi­sion en particulier: Urs Müller, Die materiellen

Voraussetzun­gen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,

Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en

effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à

la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche

Grundfi­gur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffau­ser/

Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung,

Saint-Gall, 1999, p. 15).

2.2 Si l'on

compare les experti­ses du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux

diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme

douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome

douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépen­dants

[F60.7] en 2002). Les con­clusions des expertises sont divergentes, en

revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la

capacité de travail. Les experts du CO­MAI avaient estimé que le syn­drome

somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la

personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante,

entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement

ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation

somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence

d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de

travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au mo­tif

que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux

traits dépen­dants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé men­tale

importante.

2.3 Sur la base

de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de

l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'apprécia­tion précédente

- et fondée sur un même état de fait - des ex­perts du COMAI. Ni

l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démon­trer

l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le

caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des

règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer

pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a

vu, pour justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op.

cit., p. 135, ch. 490).

3. 3.1. Le principe selon lequel

l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision

formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,

lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une

importance appréciable, l'em­porte sur la procédure de révi­sion. Ainsi,

l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les

conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge

est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,

il peut con­firmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par

l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF

112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la

reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2 Pour juger

s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans

nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au

moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à

l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la

reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de

même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un

changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en prin­cipe justifier

une reconsidéra­tion (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une

décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur

la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque

des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière

inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas

lorsque l'administration a accor­dé une rente d'invalidité au mépris du

principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31

janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne sau­rait

être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles

dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs

aspects ou de leurs élé­ments, et que la décision paraît admissible compte tenu

de la si­tuation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01],

consid. 3).

3.3 En l'espèce,

c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires

se trouvant au dossier que l'ad­ministration a recueilli l'experti­se du COMAI,

du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une

rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un

tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de

ses aspects subjec­tifs, la prise de position sur une incapacité de travail

implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait

être qualifié de manifestement erroné que si les investi­gations médicales dans

les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne

l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà

cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concer­ne l'expertise du COMAI dans la

mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critè­res

jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En

tout cas, les cri­tiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les

médecins de la Clinique X. ne

suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité.

Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce

sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'as­sociation

d'un trouble somato­forme douloureux à une person­nalité aux traits dépendants

n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait

de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction

des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au re­courant

comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré

et modifier sa situation juridique à la lumiè­re exclusivement des données

médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une

appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour fai­re

apparaître comme manifeste­ment erronée la décision initiale ou pour ordonner

une expertise.

On ne peut pas non plus affir­mer que

l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconn­aissant

le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du

COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait

pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût

permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."

Una diversa valutazione di uno stato di fatto

rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce

dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.

2.5. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003,

pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono

determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere

annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da

lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità

di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;

RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con

2.6. Nella

presente fattispecie l'assicurato, nato nel 1955, di professione magazziniere,

ha inoltrato una domanda di prestazioni di invalidità a seguito, in particolare,

di un ictus cerebrale avvenuto il 31 gennaio 2004 che ha necessitato di un

periodo di ospedalizzazione fino al 31 marzo 2004 presso l'__________ di __________

e la Clinica __________ di __________ (cfr. Doc. 1.1, Doc. 1.8).

Nel suo

rapporto del 31 gennaio 2005 il dottor __________ del SMR ha espresso la

seguente valutazione:

"

A 50enne, impiegato quale magazziniere presso la

__________, in un lavoro molto semplice che consiste a riordinare cassette

vuote di frutta in pile ordinate.

Inabile al lavoro nella misura del 100% dal

31.01.2004 (appena trascorso l'anno d'attesa), in seguito a:

Arteriopatia periferica ostruttiva ben

compensata con claudicatio classe II a.

Dalla lettura degli atti risulta che:

dal punto di vista arterioso, vi sia un chiaro miglioramento degli indici pressori rispetto ai

controlli anteriori.

Dal punto di vista neurologico, la situazione è favorevole sebbene l'A continui a presentare

alcuni deficit di tipo disartrico e che riguardano l'agilità della mano

sinistra, la quale ha comunque ben recuperato.

L'A è dunque da ritenere inabile al 100% dal

31.01.2004.

Al punto attuale varrebbe la pena di tentare un reinserimento

dell'A sul suo vecchio posto di lavoro nella misura del 50% (1/2 giornata) a

partire da febbraio 2005.

Altre attività sono difficilmente proponibili a

causa delle sequele alla salute e delle difficoltà di concentrazione."

(Doc. AI 15-1)

Il 2

Considerandi

febbraio 2005 questo medico ha inoltre fornito queste ulteriori precisazioni:

"

L'A è abile al 50% (1/2 giornata) dal mese di

febbraio 2005 nell'attività precedentemente svolta, che consiste in un lavoro

molto semplice, compatibile con lo stato di salute dell'A.

L'A è ugualmente da considerare abile nella

stessa misura, a partire della stessa data, in attività che rispettino le

limitazioni dell'A a livello arterioso e neurologico, cioè lavoro leggeri senza

necessità di effettuare lunghi spostamenti oltre i 50 metri, senza necessità di

sollevare o spostare pesi oltre i 10 kg, senza dover manipolare oggetti o

attrezzi in lavori di precisione, senza dovere effettuare lavori che richiedono

una forte concentrazione o in ambienti stressanti." (Doc. AI 17-1)

La __________

il 15 novembre 2005 ha così descritto le attività che RI 1 doveva svolgere:

"

• lavoro svolto in

posizione eretta;

• il signor RI 1

scarica camion e carica vagoni;

• regolarmente, sull'arco della giornata,

solleva pesi che vanno dai kg 2, ad un massimo di kg 30.

L'attività non può essere svolta solo nella

misura del 50%." (Doc. AI 21-1)

Il 12

dicembre 2005 il dottor __________ ha dunque formulato la seguente nuova valutazione:

"

Dal mansionario ricevuto dal __________ (__________)

il 15.11.2005, risulta che l'attività esercitata dall'A presso la loro ditta

(magazziniere) non è compatibile con le sue menomazioni fisiche.

In effetti questo lavoro comprende la necessità

di sollevare pesi importanti in maniera ripetitiva, non corrisponde ad

un'attività leggera e così non rispetta le limitazioni descritte nel mio

rapporto del 02.02.2005.

Si definisce dunque la CI dell'A nel modo

seguente:

- L'A è totalmente inabile al lavoro nella

professione di magazziniere

- L'A è abile al 50% in attività adatta, con le

limitazioni descritte.

Questi gradi di IL sono da intendere a partire da

febbraio 2005." (Doc. AI 23-1)

La

consulente in integrazione professionale __________ ha di conseguenza

provveduto alla valutazione economica ed ha fissato al 53% il grado di invalidità

dal mese di febbraio 2005 (cfr. Doc. 26.1).

Il 28

dicembre 2006 il dottor __________ ha così illustrato i motivi per cui

l'assicurato, prima del febbraio 2005 non può essere ritenuto dal profilo

medico capace al lavoro al 50% in attività adeguate:

"

L'A non può essere ritenuto abile al 50% in

attività adatte prima del mese di febbraio 2005 per diversi motivi di ordine

medico:

- le sequele dell'emisindrome sinistra consecutiva ad ictus

cerebri su occlusione della carotide interna a dx (31.01.2004) hanno portato a

limitazioni funzionali, incompatibili con una ripresa lavorativa anteriore. In

effetti, in seguito a questo evento, l'A., aiutando la moglie nelle faccende domestiche

e in piccoli lavori di casa, esauriva già il suo potenziale, con manifestazione

di una grande stanchezza.

- inoltre, in seguito all'incidente vascolare, l'A ha sviluppato

una depressione reattiva, con abuso etilico (2 visita al PS dell'OSG per ebbrezza

patologica) contrasti con i suoi familiari, passaggio a vie di fatto.

La presenza della sindrome psico-organica e la

forte affaticabilità dell'A hanno impedito una ripresa anche parziale di

qualsiasi attività lavorativa prima del mese di febbraio 2005.

All'occasione di un controllo presso il __________,

Dr. __________, il 25.01.2005, quest'ultimo aveva potuto constatare un

miglioramento delle condizioni di salute, rendendo dunque possibile la ripresa

di attività lavorativa parziale al 50% in attività adatta a partire dal mese di

febbraio 2005." (Doc. AI 28-1)

Di

conseguenza l'UAI ha posto RI 1 al beneficio di una rendita intera di

invalidità dal 1° gennaio 2005 (trascorsi 360 giorni dall'evento del 31 gennaio

2004) e ha poi ridotto la rendita al 50% dal 1° maggio 2005 (trascorsi tre mesi

dal miglioramento delle condizioni di salute che sarebbe avvenuto nel gennaio

2005).

L'assicurato,

il 13 novembre 2005 ha purtroppo subito un ictus cerebrale ischemico (cfr. Doc.

31.1

e Doc. 32.1).

Di

conseguenza l'UAI, accogliendo parzialmente l'opposizione dell'assicurato, gli

ha nuovamente attribuito una rendita intera dal 1° febbraio 2006 (cfr. Doc.

47.

).

Con il

presente ricorso il ricorrente contesta la riduzione della rendita dal 1°

maggio 2005, sostenendo che in realtà non vi è stato nessun miglioramento.

Al fine

di chiarire questo aspetto di carattere medico, e cioè se tra il mese di

febbraio 2005 e il 13 novembre 2005 l'assicurato era almeno parzialmente abile

al lavoro il TCA ha interpellato il dottor __________, specialista FMH in

neurologia, chiedendogli di indicare se ritiene "che l'assicurato, nel

periodo in questione, era in grado di svolgere "lavori leggeri senza

necessità di effettuare lunghi spostamenti oltre i 50 metri, senza necessità di

sollevare o spostare pesi oltre i 10 kg, senza dover manipolare oggetti o

attrezzi in lavori di precisione, senza dovere effettuare lavori che richiedono

una forte concentrazione o in ambienti stressanti" (Doc. VII).

Il dottor

__________ ha così risposto il 26 settembre 2007:

"

a parte il fatto che ci si possa chiedere quale

possa essere un simile lavoro "leggero" realisticamente, nel periodo

citato il paziente dal profilo neurologico era a mio modo di vedere (dal

profilo neurologico) idoneo a svolgere un'attività a tempo parziale, pari al

50%.

Devo poi precisare che il signor __________ è (e

idem era a quel periodo) affetto da una polipatologia che oltrepassa il quadro

cerebrale (post-ischemico) coinvolgendo ugualmente una problematica

peri-articolare alla spalla destra e ancora un'arteriopatia degli arti

inferiori (che accentua sicuramente la precarietà deambulatoria)." (IX)

2.7

Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I

355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U

330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18

marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche

eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di

evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28

novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR

1998.

IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato

rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il

l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel

senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in

particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986.

p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001

p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

1997, p. 230).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Il

TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006, si è espresso sul valore

probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione

per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la

seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(consid. 3.2)

2.8

Nella

presente fattispecie lo specialista dottor __________, ha confermato che, dal

profilo neurologico, nel periodo in questione l'assicurato andava ritenuto

abile al lavoro al 50%.

D'altra

parte preso atto delle osservazioni del rappresentante del ricorrente (cfr.

Doc. XII) e con riferimento alla problematica periarticolare alla quale ha

fatto allusione il dottor __________ (cfr. consid. 2.6 in fine) questo

Tribunale ha interpellato l'UAI, invitandolo a precisare anche se aveva

proceduto ad accertamenti a livello psichiatrico.

Al

riguardo il dott. Danilo __________ del SMR il 26 novembre 2007 si è così

espresso:

"

Per quanto concerne il lato psichiatrico un

accertamento non era indicato. Rimando qui al rapporto del curante del

24.2.2006

nel quale viene indicata la presenza d'una sindrome

ansioso-depressiva reattiva non grave.

Per quanto concerne la presenza di altre

patologie posso precisare quanto segue:

- il paziente presentava una arteriopatia grado 2

a livello degli arti inferiori, ossia problematica solo sintomatica in

occasione di spostamenti superiori ai 200 m, criterio rispettato nella

valutazione CIP del 27.12.2005.

- pure rispettata la problematica a livello del

braccio sinistro di origine mista neurologica/ortopedica con funzionalità

ridotta sia per attività medie o pesanti o per attività richiedenti manualità

fine." (Doc. XVI1)

L'UAI ha

inoltre sottolineato quanto segue:

"

un danno alla salute mentale o psichica deve

essere provato e documentato mediante riscontri particolarmente

chiari e oggettivi. Nel valutare della documentazione medica, bisogna

verificare soprattutto che a disturbi lamentati soggettivamente dal paziente

non sia stato conferito lo statuto di riscontri oggettivi (in caso di danni

alla salute mentale o psichica va poi fornita una diagnosi secondo ICD-10).

Il rapporto 24 febbraio 2006 del Dott. __________

(medicina generale) si limita in sostanza a segnalare come il proprio paziente lamenta

"ansia".

Nel valutare la residua capacità lavorativa del

Signor RI 1 s'è poi tenuto conto delle varie patologie e meglio della

funzionalità ridotta dello stesso." (Doc. XVI)

Nel suo

rapporto del 24 febbraio 2006 il medico curante dottor __________, ha rilevato

che, dal profilo psichico, "Dopo l'ultimo incidente vascolare cerebrale,

il paziente è scivolato in una sindrome ansioso depressiva reattiva non grave.

A causa dell'ansia però, limita ancora di più e accentua di più i sintomi

dovuti alla sindrome psico-organica ormai presente da decenni" (Doc. AI

38.

)

Alla luce

di questi elementi di carattere medico il TCA non può che confermare la

decisione dell'UAI che ha ridotto la rendita di invalidità spettante a RI 1 a

partire dal 1° maggio 2005. Infatti dal profilo neurologico le condizioni di

salute dell'assicurato erano a quel momento migliorate, le altre affezioni di

carattere organico sono state adeguatamente considerate al fine di determinare

la capacità lavorativa residua e che infine, dal profilo psichico sussistevano

affezioni invalidanti. La decisione su opposizione del 5 settembre 2006 deve di

conseguenza essere confermata.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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