32.2006.144
Rendita intera ridotta a 1/2 da 5/05(di nuovo rend.intera da 2/06).Assicurato colpito da ictus e di profess.magazziniere abile al lavoro al 50% da 2/05.Neurologicamente stato di salute migliorato,altr
5 dicembre 2007Italiano27 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2006.144
Data decisione, Autorità:
05.12.2007, TCA
Titolo:
Rendita intera ridotta a 1/2 da 5/05(di nuovo rend.intera da 2/06).Assicurato colpito da ictus e di profess.magazziniere abile al lavoro al 50% da 2/05.Neurologicamente stato di salute migliorato,altre affezioni(arteriopatia e problemi al braccio)considerate e psichicamente non affezioni invalidanti
GRADO DI INVALIDITÀ
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO
RENDITA
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.144
dc/td
Lugano
5 dicembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 26 settembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 5
settembre 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 5 settembre 2006 l'UAI ha assegnato a RI 1 una rendita intera
d'invalidità dal 1° gennaio 2005 al 30 aprile 2005 e una mezza rendita dal 1°
maggio 2005 (cfr. Doc. A)
Il 5
ottobre 2006 l'UAI ha parzialmente accolto l'opposizione dell'assicurato e gli
ha assegnato nuovamente una rendita intera dal 1° febbraio 2006 (cfr. Doc. A1).
1.2. Contro
questa decisione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA
nel quale il suo rappresentante, fondandosi sulle valutazioni del medico
curante, chiede l'attribuzione di una rendita intera anche nel periodo dal 1° maggio
2005 al 31 gennaio 2006 e rileva in particolare:
"
Secondo l'intimata, il rapporto Dr. __________
del 25 gennaio giustificava per l'appunto l'assegnazione di una mezza-rendita
causa supposto miglioramento delle condizioni di salute. Un'attenta lettura del
documento evidenzia però chiaramente che se il medico aveva suggerito di
reintegrare il ricorrente nel mondo del lavoro in misura parziale lo aveva
fatto unicamente a titolo terapeutico, soprattutto per eliminare l'abuso
etilico, e non intendeva assolutamente confermare un miglioramento dello stato
di salute (infatti, il medico attestava inabilità lavorativa completa in condizioni
di salute stazionarie).
In un rapporto susseguente datato 22 marzo 2006
il Dr. __________ aveva nettamente ribadito che le condizioni non solo dal
profilo internistico, ma anche e soprattutto da quello psichico rendevano
aleatorio un tentativo di reinserimento, se non eventualmente in un ambiente
protetto, contestando l'interpretazione ottimista data dal medico dell'Ufficio
AI al suo rapporto del 25 gennaio 2005, confermando dunque anche
retrospettivamente un'inabilità lavorativa completa del ricorrente." (Doc.
I)
1.3. Nella sua
risposta del 13 ottobre 2006 l'UAI propone di respingere il ricorso e osserva:
"
Viene in particolare sottolineato quanto
stabilito il 2 maggio 2006 dal SMR, dove "si conferma (…) l'avvenuto
miglioramento in febbraio 2005 (con grado AI del 53%)". In assenza di
prove atte a mettere in dubbio tali conclusioni, esse continuano ad essere
considerate valida base di giudizio." (Doc. III)
1.4. Il 9 marzo
2007 il patrocinatore dell'assicurato ha trasmesso un certificato del medico
curante datato 9 marzo 2007 (cfr. Doc. V).
1.5. Il 27 giugno
2007 il Presidente del TCA ha posto alcuni quesiti al dottor __________, Capo
Servizio Neurologia presso l'__________ di __________, che ha risposto il 26
settembre 2007 (cfr. Doc. IX).
Al riguardo
l'UAI ha preso posizione il 9 ottobre 2007 (cfr. Doc. XI), mentre il
rappresentante dell'assicurato lo ha fatto il 13 novembre 2007 (Doc. XIII).
Il 19
novembre 2007 il Presidente del TCA ha nuovamente interpellato l'UAI che ha
risposto il 26 novembre 2007 (cfr. Doc. XVII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Per costante giurisprudenza
quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un
certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo
successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di
decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR
2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27
dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa
F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24
febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T.,
Fatti
I 299/03).
2.3. L’art. 17
cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce
una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.”
I principi giurisprudenziali sviluppati in
materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono
applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.
3.5).
2.4. In una
sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer
1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della
revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così
espresso:
"
(...)
2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout
d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui
suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a
pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et
que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside
uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens
de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du
dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003
[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur
les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,
Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en
effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche
Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/
Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung,
Saint-Gall, 1999, p. 15).
2.2 Si l'on
compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux
diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme
douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome
douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants
[F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en
revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la
capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome
somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la
personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante,
entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement
ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation
somatique.
Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence
d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de
travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif
que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux
traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale
importante.
2.3 Sur la base
de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de
l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente
- et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni
l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer
l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le
caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des
règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer
pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a
vu, pour justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op.
cit., p. 135, ch. 490).
3. 3.1. Le principe selon lequel
l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision
formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,
lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une
importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,
l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les
conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge
est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,
il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par
l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF
112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la
reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.
3.2 Pour juger
s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans
nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au
moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à
l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la
reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de
même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un
changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier
une reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une
décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur
la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque
des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière
inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas
lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du
principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31
janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait
être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles
dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs
aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu
de la situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01],
consid. 3).
3.3 En l'espèce,
c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires
se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI,
du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une
rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un
tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de
ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail
implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait
être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans
les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne
l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà
cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la
mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères
jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En
tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les
médecins de la Clinique X. ne
suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité.
Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce
sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association
d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants
n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait
de nature à les départager.
Mais, ici également, on ne peut faire abstraction
des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant
comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré
et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données
médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une
appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire
apparaître comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner
une expertise.
On ne peut pas non plus affirmer que
l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant
le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du
COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait
pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût
permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."
Una diversa valutazione di uno stato di fatto
rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce
dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003,
pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da
lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;
RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con
2.6. Nella
presente fattispecie l'assicurato, nato nel 1955, di professione magazziniere,
ha inoltrato una domanda di prestazioni di invalidità a seguito, in particolare,
di un ictus cerebrale avvenuto il 31 gennaio 2004 che ha necessitato di un
periodo di ospedalizzazione fino al 31 marzo 2004 presso l'__________ di __________
e la Clinica __________ di __________ (cfr. Doc. 1.1, Doc. 1.8).
Nel suo
rapporto del 31 gennaio 2005 il dottor __________ del SMR ha espresso la
seguente valutazione:
"
A 50enne, impiegato quale magazziniere presso la
__________, in un lavoro molto semplice che consiste a riordinare cassette
vuote di frutta in pile ordinate.
Inabile al lavoro nella misura del 100% dal
31.01.2004 (appena trascorso l'anno d'attesa), in seguito a:
Arteriopatia periferica ostruttiva ben
compensata con claudicatio classe II a.
Dalla lettura degli atti risulta che:
dal punto di vista arterioso, vi sia un chiaro miglioramento degli indici pressori rispetto ai
controlli anteriori.
Dal punto di vista neurologico, la situazione è favorevole sebbene l'A continui a presentare
alcuni deficit di tipo disartrico e che riguardano l'agilità della mano
sinistra, la quale ha comunque ben recuperato.
L'A è dunque da ritenere inabile al 100% dal
31.01.2004.
Al punto attuale varrebbe la pena di tentare un reinserimento
dell'A sul suo vecchio posto di lavoro nella misura del 50% (1/2 giornata) a
partire da febbraio 2005.
Altre attività sono difficilmente proponibili a
causa delle sequele alla salute e delle difficoltà di concentrazione."
(Doc. AI 15-1)
Il 2
Considerandi
febbraio 2005 questo medico ha inoltre fornito queste ulteriori precisazioni:
"
L'A è abile al 50% (1/2 giornata) dal mese di
febbraio 2005 nell'attività precedentemente svolta, che consiste in un lavoro
molto semplice, compatibile con lo stato di salute dell'A.
L'A è ugualmente da considerare abile nella
stessa misura, a partire della stessa data, in attività che rispettino le
limitazioni dell'A a livello arterioso e neurologico, cioè lavoro leggeri senza
necessità di effettuare lunghi spostamenti oltre i 50 metri, senza necessità di
sollevare o spostare pesi oltre i 10 kg, senza dover manipolare oggetti o
attrezzi in lavori di precisione, senza dovere effettuare lavori che richiedono
una forte concentrazione o in ambienti stressanti." (Doc. AI 17-1)
La __________
il 15 novembre 2005 ha così descritto le attività che RI 1 doveva svolgere:
"
• lavoro svolto in
posizione eretta;
• il signor RI 1
scarica camion e carica vagoni;
• regolarmente, sull'arco della giornata,
solleva pesi che vanno dai kg 2, ad un massimo di kg 30.
L'attività non può essere svolta solo nella
misura del 50%." (Doc. AI 21-1)
Il 12
dicembre 2005 il dottor __________ ha dunque formulato la seguente nuova valutazione:
"
Dal mansionario ricevuto dal __________ (__________)
il 15.11.2005, risulta che l'attività esercitata dall'A presso la loro ditta
(magazziniere) non è compatibile con le sue menomazioni fisiche.
In effetti questo lavoro comprende la necessità
di sollevare pesi importanti in maniera ripetitiva, non corrisponde ad
un'attività leggera e così non rispetta le limitazioni descritte nel mio
rapporto del 02.02.2005.
Si definisce dunque la CI dell'A nel modo
seguente:
- L'A è totalmente inabile al lavoro nella
professione di magazziniere
- L'A è abile al 50% in attività adatta, con le
limitazioni descritte.
Questi gradi di IL sono da intendere a partire da
febbraio 2005." (Doc. AI 23-1)
La
consulente in integrazione professionale __________ ha di conseguenza
provveduto alla valutazione economica ed ha fissato al 53% il grado di invalidità
dal mese di febbraio 2005 (cfr. Doc. 26.1).
Il 28
dicembre 2006 il dottor __________ ha così illustrato i motivi per cui
l'assicurato, prima del febbraio 2005 non può essere ritenuto dal profilo
medico capace al lavoro al 50% in attività adeguate:
"
L'A non può essere ritenuto abile al 50% in
attività adatte prima del mese di febbraio 2005 per diversi motivi di ordine
medico:
- le sequele dell'emisindrome sinistra consecutiva ad ictus
cerebri su occlusione della carotide interna a dx (31.01.2004) hanno portato a
limitazioni funzionali, incompatibili con una ripresa lavorativa anteriore. In
effetti, in seguito a questo evento, l'A., aiutando la moglie nelle faccende domestiche
e in piccoli lavori di casa, esauriva già il suo potenziale, con manifestazione
di una grande stanchezza.
- inoltre, in seguito all'incidente vascolare, l'A ha sviluppato
una depressione reattiva, con abuso etilico (2 visita al PS dell'OSG per ebbrezza
patologica) contrasti con i suoi familiari, passaggio a vie di fatto.
La presenza della sindrome psico-organica e la
forte affaticabilità dell'A hanno impedito una ripresa anche parziale di
qualsiasi attività lavorativa prima del mese di febbraio 2005.
All'occasione di un controllo presso il __________,
Dr. __________, il 25.01.2005, quest'ultimo aveva potuto constatare un
miglioramento delle condizioni di salute, rendendo dunque possibile la ripresa
di attività lavorativa parziale al 50% in attività adatta a partire dal mese di
febbraio 2005." (Doc. AI 28-1)
Di
conseguenza l'UAI ha posto RI 1 al beneficio di una rendita intera di
invalidità dal 1° gennaio 2005 (trascorsi 360 giorni dall'evento del 31 gennaio
2004) e ha poi ridotto la rendita al 50% dal 1° maggio 2005 (trascorsi tre mesi
dal miglioramento delle condizioni di salute che sarebbe avvenuto nel gennaio
2005).
L'assicurato,
il 13 novembre 2005 ha purtroppo subito un ictus cerebrale ischemico (cfr. Doc.
31.1
e Doc. 32.1).
Di
conseguenza l'UAI, accogliendo parzialmente l'opposizione dell'assicurato, gli
ha nuovamente attribuito una rendita intera dal 1° febbraio 2006 (cfr. Doc.
47.
).
Con il
presente ricorso il ricorrente contesta la riduzione della rendita dal 1°
maggio 2005, sostenendo che in realtà non vi è stato nessun miglioramento.
Al fine
di chiarire questo aspetto di carattere medico, e cioè se tra il mese di
febbraio 2005 e il 13 novembre 2005 l'assicurato era almeno parzialmente abile
al lavoro il TCA ha interpellato il dottor __________, specialista FMH in
neurologia, chiedendogli di indicare se ritiene "che l'assicurato, nel
periodo in questione, era in grado di svolgere "lavori leggeri senza
necessità di effettuare lunghi spostamenti oltre i 50 metri, senza necessità di
sollevare o spostare pesi oltre i 10 kg, senza dover manipolare oggetti o
attrezzi in lavori di precisione, senza dovere effettuare lavori che richiedono
una forte concentrazione o in ambienti stressanti" (Doc. VII).
Il dottor
__________ ha così risposto il 26 settembre 2007:
"
a parte il fatto che ci si possa chiedere quale
possa essere un simile lavoro "leggero" realisticamente, nel periodo
citato il paziente dal profilo neurologico era a mio modo di vedere (dal
profilo neurologico) idoneo a svolgere un'attività a tempo parziale, pari al
50%.
Devo poi precisare che il signor __________ è (e
idem era a quel periodo) affetto da una polipatologia che oltrepassa il quadro
cerebrale (post-ischemico) coinvolgendo ugualmente una problematica
peri-articolare alla spalla destra e ancora un'arteriopatia degli arti
inferiori (che accentua sicuramente la precarietà deambulatoria)." (IX)
2.7
Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I
355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U
330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18
marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche
eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28
novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR
1998.
IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato
rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il
l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel
senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in
particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986.
p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001
p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
1997, p. 230).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Il
TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006, si è espresso sul valore
probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione
per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la
seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes
mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que
l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS
sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;
toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre
médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(consid. 3.2)
2.8
Nella
presente fattispecie lo specialista dottor __________, ha confermato che, dal
profilo neurologico, nel periodo in questione l'assicurato andava ritenuto
abile al lavoro al 50%.
D'altra
parte preso atto delle osservazioni del rappresentante del ricorrente (cfr.
Doc. XII) e con riferimento alla problematica periarticolare alla quale ha
fatto allusione il dottor __________ (cfr. consid. 2.6 in fine) questo
Tribunale ha interpellato l'UAI, invitandolo a precisare anche se aveva
proceduto ad accertamenti a livello psichiatrico.
Al
riguardo il dott. Danilo __________ del SMR il 26 novembre 2007 si è così
espresso:
"
Per quanto concerne il lato psichiatrico un
accertamento non era indicato. Rimando qui al rapporto del curante del
24.2.2006
nel quale viene indicata la presenza d'una sindrome
ansioso-depressiva reattiva non grave.
Per quanto concerne la presenza di altre
patologie posso precisare quanto segue:
- il paziente presentava una arteriopatia grado 2
a livello degli arti inferiori, ossia problematica solo sintomatica in
occasione di spostamenti superiori ai 200 m, criterio rispettato nella
valutazione CIP del 27.12.2005.
- pure rispettata la problematica a livello del
braccio sinistro di origine mista neurologica/ortopedica con funzionalità
ridotta sia per attività medie o pesanti o per attività richiedenti manualità
fine." (Doc. XVI1)
L'UAI ha
inoltre sottolineato quanto segue:
"
un danno alla salute mentale o psichica deve
essere provato e documentato mediante riscontri particolarmente
chiari e oggettivi. Nel valutare della documentazione medica, bisogna
verificare soprattutto che a disturbi lamentati soggettivamente dal paziente
non sia stato conferito lo statuto di riscontri oggettivi (in caso di danni
alla salute mentale o psichica va poi fornita una diagnosi secondo ICD-10).
Il rapporto 24 febbraio 2006 del Dott. __________
(medicina generale) si limita in sostanza a segnalare come il proprio paziente lamenta
"ansia".
Nel valutare la residua capacità lavorativa del
Signor RI 1 s'è poi tenuto conto delle varie patologie e meglio della
funzionalità ridotta dello stesso." (Doc. XVI)
Nel suo
rapporto del 24 febbraio 2006 il medico curante dottor __________, ha rilevato
che, dal profilo psichico, "Dopo l'ultimo incidente vascolare cerebrale,
il paziente è scivolato in una sindrome ansioso depressiva reattiva non grave.
A causa dell'ansia però, limita ancora di più e accentua di più i sintomi
dovuti alla sindrome psico-organica ormai presente da decenni" (Doc. AI
38.
)
Alla luce
di questi elementi di carattere medico il TCA non può che confermare la
decisione dell'UAI che ha ridotto la rendita di invalidità spettante a RI 1 a
partire dal 1° maggio 2005. Infatti dal profilo neurologico le condizioni di
salute dell'assicurato erano a quel momento migliorate, le altre affezioni di
carattere organico sono state adeguatamente considerate al fine di determinare
la capacità lavorativa residua e che infine, dal profilo psichico sussistevano
affezioni invalidanti. La decisione su opposizione del 5 settembre 2006 deve di
conseguenza essere confermata.
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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