32.2006.146
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18 ottobre 2007Italiano26 min
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Numero d'incarto:
32.2006.146
Data decisione, Autorità:
18.10.2007, TCA
Titolo:
Nuova domanda di rendita invalidità, presentata da assicurata sofferente sul piano sia somatico che psichico. Dal profilo organico, nessuna modifica rilevante. Da quello psichico, causa rinviata a UAI per approfondimento aspetto diagnostico e incidenza patologia psichica su capacità lavorativa
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 87 cpv. 2+3 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.146
mm/td
Lugano
18 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 ottobre 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29
settembre 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Con sentenza
32.2001.19 del 21 novembre 2002 – integralmente confermata dal TFA con giudizio
Fatti
I 871/02 del 20 aprile 2004 -, questa Corte, facendo capo alle conclusioni
della perizia 17 luglio 2002 del dott. __________, Primario della Clinica di
ortopedia dell’Ospedale __________ di __________, ha negato a RI 1 il diritto ad
una rendita di invalidità.
In
particolare, il TCA ha dichiarato l’assicurata abile al lavoro in misura del
60/70% in attività adeguate, alternative a quella abituale di cameriera/donna
di servizio, e ha quantificato, in applicazione del metodo ordinario del
raffronto dei redditi, in un 24.3% la perdita di guadagno da lei subita,
insufficiente a fare nascere appunto il diritto a una rendita di invalidità
(doc. 65).
1.2. Nel corso
del mese di marzo 2005, RI 1 ha presentato una nuova richiesta di prestazioni
AI per adulti, postulando l’assegnazione di una rendita di invalidità (doc.
73).
1.3. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, l’UAI, con decisione formale del
29 settembre 2006, ha nuovamente negato il diritto a una rendita di invalidità,
sostenendo che i presupposti di cui all’art. 87 OAI non sarebbero soddisfatti
(doc. 97).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 6 ottobre 2006, RI 1, patrocinata dal RA 1, ha chiesto
l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio dell’incarto
all’amministrazione per nuova decisione.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente pretende, con
riferimento al referto 22 settembre 2006 del suo psichiatra curante, di essere
inabile al lavoro, rispettivamente, al guadagno in misura del 60% circa, donde
il diritto a una mezza rendita AI (doc. I).
1.5. L’UAI, in risposta,
ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III + allegato).
1.6. In corso di
causa, la ricorrente si è riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc.
V).
L’amministrazione
ha preso posizione in merito il 24 novembre 2006 (doc. VII).
1.7. Il 28 giugno
2007, il TCA ha interpellato il dott. __________, il quale è stato invitato a
rispondere ad alcune domande riguardanti lo stato di salute psichica
dell’assicurata (doc. IX).
Il suo
referto è pervenuto in data 17 luglio 2007 (doc. X).
L’UAI ha
formulato le proprie osservazioni al riguardo il 13 agosto 2007 (doc. XII +
allegato), mentre l’insorgente è rimasta silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il
grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a
se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende
verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per
il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI).
Se tale
condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della
domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile
una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita
l'amministrazione è obbligata a entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V
64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108
consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg
Schweiz, 2003, p. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité,
Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare
verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso
(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999
p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von
Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).
In
particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le
rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante
dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche
quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla
capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl.
del 28 giugno 1994 in re P. P.
p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid.
3 b, 105 V 30).
Affinché
sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le
condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica,
tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In
ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente
alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è
effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta
sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, p. 38,
consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Nella
sentenza pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che
nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento,
il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati
d'ufficio dal giudice, non è applicabile. Solo se nella nuova domanda di
rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende
verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di
prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere
dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine
per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso
contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata
in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha
rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la
nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in
materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa
attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10
consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991, p. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra
menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio
2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (cfr. STFA I
734/05 dell’8 marzo 2006).
2.3. Nella concreta evenienza,
dalla sentenza 32.2001.19 del 21 novembre 2002 di questo Tribunale si evince
che alla base del rifiuto di riconoscere all’assicurata una rendita di
invalidità, vi era innanzitutto la valutazione dell’esigibilità lavorativa
espressa dal perito giudiziario dott. __________, Primario della Clinica di
ortopedia dell’Ospedale __________ di __________.
In effetti, con perizia
del 16 luglio 2002, il dott. __________, formulate le diagnosi di stato dopo
frattura malleolare a sinistra e artrosi post-traumatica dell’articolazione
femorale sinistra, stato dopo artrodesi dell’articolazione femorale, intolleranza
al carico dell’articolazione femorale, lombaggini e stato depressivo, aveva
dichiarato RI 1 abile nelle professioni di cameriera o di donna
delle pulizie in misura del 50%, rispettivamente, in misura del 60/70% in
attività più leggere, da svolgere in posizione alternata (cfr. doc. 60, p. 3 e
risposta ai quesiti 2, 4 e 6).
Per
quanto qui di interesse, alla questione di sapere se le condizioni di salute
dell’assicurata erano suscettibili di migliorare oppure di peggiorare,
l’esperto incaricato dal TCA aveva enunciato le considerazioni seguenti:
"
È difficile rispondere a questa domanda. La
paziente soffre inoltre di uno stato depressivo che in futuro potrebbe
naturalmente determinare anche il suo stato fisico. Considerando l’artrodesi
dell’articolazione femorale, c’è da supporre che portando scarpe adeguate, la
situazione dovrebbe stabilizzarsi. In merito allo sviluppo dei dolori alla
schiena, questo dipende probabilmente in modo notevole anche dallo sviluppo
dello stato psichico della paziente.”
(doc. 63,
p. 6)
Questa
Corte, ritenuta una capacità lavorativa residua del 65% in attività alternative
adeguate, aveva quindi proceduto al raffronto dei redditi, dal quale era
scaturito un grado di invalidità del 24.3%, insufficiente a fare nascere il
diritto alla rendita (doc. 65).
2.4. Nel corso
del mese di marzo 2005, l’assicurata ha presentato una nuova domanda di rendita
di invalidità (doc. 73).
Con
rapporto del 7 aprile 2005, il dott. __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia, ha indicato di avere in sua cura RI 1 a far tempo dal 10 giugno
2003 a causa di un disturbo doloroso cronico legato alle note problematiche e
di un disturbo depressivo ricorrente di gravità medio-grave, determinato da una
storia costellata da eventi stressanti da un profilo psicopatologico.
Il
curante ha inoltre fatto stato di una difficile condizione psicosociale legata
la fatto che, citiamo: "... questa donna da sola vedova e poi divorziata
madre dell'unica figlia superstite deve provvedere al mantenimento di se stessa
e della figlia vivendo da anni sotto assistenza sociale in quanto una domanda
inviata a suo tempo per le problematiche ortopediche sarebbe stata respinta non
arrivando la paziente alla percentuale minima di perdita d'incapacità al
guadagno.". Per quanto riguarda l'esigibilità lavorativa, la ricorrente è
stata dichiarata abile al lavoro in misura del 30/40% (doc. 76).
Da parte
sua, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha affermato che
l'assicurata soffre di un, citiamo: "quadro algico di tipo cronico
all'arto inferiore sinistro dovuto certamente all'artrodesi della caviglia che
ha portato uno squilibrio anatomico e statico di tutto l'arto inferiore. Il
tutto con ripercussioni dolorose che vanno dalla colonna lombare verso
l'articolazione sacro-iliaca e lungo l'arto inferiore sx. Inoltre da segnalare
la presenza di un'entesopatia cronica a livello del trocantere maggiore a
sinistra. Raccorciamento dell'arto inferiore sx di 1.5 cm con prescritto rialzo
a sx.". Per lo specialista appena citato la ricorrente, il cui stato
clinico è certamente peggiorato, sarebbe in grado di svolgere, in ragione di
3/4 ore al giorno (capacità lavorativa residua del 40% circa), citiamo:
"... un lavoro misto tra lo stare seduta e deambulare per brevi tragitti e
solo per brevi periodi stare in posizione seduta causa i dolori legati alla
colonna lombare." (doc. 82).
In data 7
giugno 2005, lo psichiatra dott. __________, interpellato dall'amministrazione,
ha precisato che RI 1 soffre, ormai da diversi anni, di, citiamo: "...
costanti episodi di depressione che hanno avuto diversi gradi di gravità. La
paziente si presenta perennemente incapace di perseguire con metodo e successo
una qualsiasi attività esistenziale limitandosi a sopravvivere a se stessa occupandosi
in modo come già detto incostante e ambivalente dell'unica figlia attualmente
adolescente. Anche in occasione degli ultimi incontri la tematica dominante
della morte del figlio maschio primogenito pervade ancora adesso costantemente
qualsiasi attività psichica dell'interessata. È evidente anche in questa
condizione l'accendersi costante di ripetuti sensi di colpa per non aver saputo
intervenire o per non aver ottenuto chiarezza in questa brutta vicenda."
Egli ha quindi valutato nel 60/70% l'incapacità lavorativa presentata
dall'insorgente nella sua abituale professione, negando peraltro che essa sia in grado di svolgere
delle attività lavorative alternative (doc. 85).
Nel corso del mese di
dicembre 2005, l'assicurata è stata sottoposta a una perizia pluridisciplinare
(psichiatrica e ortopedica) presso il Servizio di accertamento medico
dell'assicurazione invalidità (SAM) di Bellinzona.
L'aspetto psichiatrico è
stato indagato dal dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.
In
occasione del consulto del 7 dicembre 2005, egli ha posto la diagnosi di tratti
depressivi e simbiotici di personalità. Queste le considerazioni che sono state
espresse a proposito della patogenesi del disturbo:
" II
comportamento manifestato dall'A. è caratterizzato dall'angoscia della perdita
del figlio deceduto probabilmente nell'ambito delle conseguenze di una
assuefazione alle sostanze stupefacenti. L'A. non è riuscita a scrollarsi di
dosso il senso di colpa per non essere stata in grado di intervenire o forse per
essersi in qualche modo astenuta dal farlo non trovando ciò una misura
appropriata. Essendo per natura materna, integrativa, costante, le è sembrato
di avere mancato profondamente al suo compito di legare durevolmente a sé la
persona amata in modo da ottenere una tranquillizzante sensazione di
appartenenza reciproca. E ciò indipendentemente dalla situazione che molto
probabilmente non le permetteva di comportarsi altrimenti quindi risultando
consapevole di aver fatto probabilmente la cosa più giusta. L'A. si è trovata e
forse si trova ancora adesso nel dilemma tra il giudicare oggettivamente una
situazione prendendo delle decisioni a partire da basi razionali e il lasciarsi
trascinare dai sentimenti di appartenenza e condizionare dai sensi di colpa. La
cosa migliore sarebbe che prendesse finalmente avvio il processo di,
elaborazione del lutto."
(doc. 91-22)
Per quanto riguarda
l'esigibilità lavorativa, il dott. __________, in assenza di, citiamo:
"... alterazioni psicopatologiche rilevanti fatta eccezione per gli
aspetti intrapsichici riconducibili a una mancata elaborazione dell'angoscia
della perdita del figlio", ha dichiarato l'assicurata abile al lavoro in
misura completa (doc. 91-22).
Considerandi
II 6 dicembre 2005 RI 1 è
stata visitata dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.
Il citato
sanitario ha diagnosticato uno stato dopo artrodesi della tibio-tarsica a
sinistra con disturbo funzionale/contrattura della sotto-astragalica, del
Chopart e del Lisfranc a sinistra, una sindrome vertebrale lombare in presenza
di un'anomalia della transizione lombo-sacrale con 6 segmenti lombari liberi,
neoartrosi lombo-sacrale, accentuazione della componente lordotica, una
sindrome del muscolo periforme a sinistra, nonché nozione di irritazione del
nervo peroneo superficiale a sinistra (doc. 91-16).
Secondo
il dott. __________, rispetto alla visita peritale eseguita nel marzo 2002 dal
dott. __________, il quadro clinico è rimasto
sostanzialmente immutato, perlomeno da un profilo
morfologico (doc. 91-17: "Dal punto di vista somatico/strutturale, il
decorso dei referti oggettivabili confrontando l'esame attuale con quello
descritto nella perizia giudiziaria del 16.7.2002 non fornisce degli elementi
di giudizio che lascino presagire con sufficiente attendibilità dei cambiamenti
significativi a medio termine. Sul piano dei disturbi funzionali, nel contesto
di un dolore dal carattere cronico e di uno stato depressivo, la signora RI 1
segnala un'estensione dei disturbi a suo tempo non riscontrata/riportata dal
dr. __________: una potenziale evoluzione in tal senso veniva tuttavia già
preconizzata a quel momento."). Quindi, egli ha sostenuto che la
valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dal perito giudiziario ha
mantenuto tutta la sua validità (doc. 91-18: "In assenza di un
peggioramento significativo dei referti strutturali oggettivabili, dal punto
di vista somatico le considerazioni espresse dal dr. __________ attinenti
all'esigibilità medica al lavoro mantengono tuttora la loro validità. Questo
a più forte ragione nel caso in cui essa abbia la possibilità di inserire una
pausa prolungata verso la metà della giornata." - il corsivo è del
redattore).
L'amministrazione
ha fatto proprie le conclusioni contenute nel referto peritale 12 aprile 2006
del SAM e ha quindi negato la
realizzazione delle condizioni poste dall'art. 87 cpv. 2 e 3 OAI (cfr. doc.
97).
Unitamente
all'impugnativa, RI 1 ha prodotto un nuovo rapporto, datato 22 settembre 2006,
del proprio psichiatra curante.
Quest'ultimo
ha rimproverato al dott. __________ di non avere formulato alcuna diagnosi e di
non avere effettuato test psicometrici, psicologici, né di personalità.
Egli ha
inoltre sottolineato di avere formulato le diagnosi di disturbo depressivo
ricorrente e di sindrome somatoforme da dolore persistente, sulla base di
un'osservazione clinica regolare durata oltre tre anni, mentre il perito
dell'amministrazione avrebbe posto la sua in occasione di un unico colloquio
durato neppure un'ora.
D'altro
canto, sempre secondo il curante, "gli aspetti psico-sociali non sono
determinanti per la diagnosi che è indipendente, così come è indipendente dai
disturbi algici legati a fattori posttraumatici come al disturbo doloroso
cronico.". Per concludere, il dott. __________ si è riconfermato nel proprio
apprezzamento per quanto concerne sia l'aspetto diagnostico, sia quello legato
all'esigibilità lavorativa (doc. C).
Chiamato dall'UAI a
prendere posizione sul contenuto del referto del dott. __________, il dott. __________,
medico del SMR, ha concluso che quest'ultimo, citiamo: "... non aggiunge
elementi nuovi rispetto alla valutazione SAM, si confermano quindi le
conclusioni precedenti." (doc. III bis).
In data 28
giugno 2007, questo Tribunale si è rivolto al dott. __________ nei
termini seguenti:
" Ai
fini dell'istruttoria di causa e con riferimento al suo referto del 10 dicembre
2005, la invito a rispondere - entro il termine di 20 giorni a contare
dalla ricezione della presente - ai seguenti quesiti:
1.
Qual è
l'esatta diagnosi dei disturbi di cui soffre l'assicurata in base a una
classificazione riconosciuta?
2.
Come valuta
la diagnosi formulata dallo psichiatra curante dell'assicurata, dott. __________
("disturbo depressivo ricorrente [F 33.1] accompagnato da una sindrome
somatoforme da dolore persistente")?
3.
Da quando è presente l'affezione?
4.
Qual è stato il decorso della stessa?
5.
Cosa può dire
in merito alla gravità dell'affezione? 6. Qual è, a suo avviso, la prognosi?
7.
In che misura la prognosi può essere influenzata dall'applicazione
di provvedimenti terapeutici?
8.
Voglia
descrivere lo stato di integrazione sociale dell'assicurata? 9. In quale misura
lo stato psichico dell'assicurata è da ricondurre a
problemi di carattere sociale?"
(doc. IX)
Queste le
sue risposte, pervenute al TCA il 17 luglio 2007:
" 1- Qual'è
l'esatta diagnosi dei disturbi di cui soffre l'Assicurata in base a una
classificazione riconosciuta?
• Ad. 1 -
Per quel che riguarda la classificazione mi rifaccio all'ICD10 (Decima
revisione della classificazione internazionale delle malattie psichiche e
comportamentali). Sulla base di questa classificazione l'Assicurata presentava
in quel momento una struttura di personalità stabile caratterizzata da elementi
depressivi e simbiotici. Questa descrizione rientra nel capitolo relativo ai
disturbi della personalità (ICD10-F60) e viene definita come disturbi della
personalità non specificati (ICD1O-F60.9).
2- Come valuta la diagnosi formulata dallo psichiatra curante
dell'Assicurata, Dott. __________ ("disturbo depressivo ricorrente, F33. 1,
accompagnato da una sindrome somatoforme da dolore persistente') ?
• Ad. 2 - La
diagnosi psichiatrica formulata dal collega Dr. __________ corrisponde ad un
livello di gravità clinicamente rilevante e decisamente superiore a quello da
me indicato, livello che secondo la mia osservazione comportava esclusivamente
dei conflitti intrapsichici ma non evidenziava alterazioni attestabili a carico
delle principali funzioni psichiche (in particolare a livello della timia che
risultava normale all'esame psichico) che sono tra l'altro elementi clinici
necessari per la formulazione di una diagnosi psichiatrica F33.1.
3- Da quando è presente
l'affezione?
• Ad. 3 -
L'affezione considerata nel suo complesso è presente presumibilmente dalla data
del decesso del figlio primogenito dell'Assicurata.
4- Qual è stato il decorso della stessa?
• Ad.
4.
- Il decorso è stato caratterizzato da una reazione depressiva a cui ha fatto
seguito una elaborazione del lutto insufficiente e complicata dall'insorgenza
di conflitti intrapsichici che ne hanno frenato e impedito la sua risoluzione.
5- Cosa può dire in merito alla gravità dell'affezione?
• Ad. 5 -
L'affezione concerneva la coscienza dell'Assicurata che risultava turbata da
conflitti intrapsichici. Ciò comportava un dilemma interiore in quanto la
risoluzione dei conflitti intrapsichici che sono all'origine del senso di colpa
l'avrebbero portata a superare l'evento della morte del figlio senza il
necessario processo di elaborazione del lutto, ciò che avrebbe determinato un
incremento del livello dell'angoscia di perdita con eventualmente anche la
possibilità di un scivolamento in uno stato depressivo conclamato. Ribadisco
che al momento della valutazione peritale non ho però constatato alterazioni
oggettive dei parametri clinici.
6- Qual è, a suo avviso, la prognosi?
• Ad. 6 -
Tenuto conto dell'evoluzione dell'affezione che era giunta ad una fase di
stallo caratterizzata dalla conflittualità intrapsichica ritengo che la stessa
era destinata ad andare verso la cronicizzazione.
7- In che misura la prognosi può essere influenzata
dall'applicazione di provvedimenti terapeutici?
• Ad. 7 -
L'approccio ideale all'affezione consisterebbe a mio avviso in una psicoterapia
del profondo che fosse in grado di portare alla luce il dilemma interiore
dell'Assicurata permettendole in un secondo tempo di iniziare e portare a
termine adeguatamente il processo della elaborazione del lutto in modo da
sgravarla dai suoi sensi di colpa e di aiutarla a superare l'angoscia in fondo.
8- Voglia descrivere lo stato di integrazione sociale
dell'Assicurata.
• Ad. 8 -
L'Assicurata coerentemente con la sua irrisolta problematica psicologica
profonda tendeva a concentrare la sua attenzione sulla figlia rimastale non
trovando significati da realizzare all'infuori del compito di madre oblativa.
Ciò a mio avviso rischiava di sovraccaricare emotivamente il rapporto con la
figlia diciassettenne mentre per quel che riguardava il funzionamento
dell'Assicurata fungeva da impedimento a vivere in maniera piena la propria
vita interferendo in modo particolare sulla sua integrazione sociale.
9- In quale misura lo stato psichico dell'Assicurata era da
ricondurre a problemi di carattere sociale?
• Ad. 9 -
Non ritengo che lo stato psichico dell'Assicurata era da ricondurre a problemi
di carattere sociale."
(doc. X)
2.5
Chiamato ora
a pronunciarsi, il TCA ritiene che, da un punto di vista strettamente somatico,
il caso di specie sia stato compiutamente delucidato grazie alla perizia 3
aprile 2006 del chirurgo ortopedico dott. __________, la quale adempie i
requisiti posti dalla giurisprudenza federale affinché a un apprezzamento
medico possa essere riconosciuto pieno valore probatorio (cfr. DTF 125 V 351,
consid. 3a).
Questa Corte non ignora
che il dott. __________, con la sua certificazione del 25 aprile 2005, ha fatto
stato di un peggioramento dello stato clinico, che si tradurrebbe in una
capacità lavorativa limitata al 40% circa in un’attività idonea (cfr. doc. 82).
Tuttavia, nella misura in
cui il curante appena menzionato non ha affatto precisato in cosa sarebbe
consistito il preteso aggravamento, essa non appare suscettibile di sminuire il
peso probatorio della perizia elaborata dal dott. __________, il quale ha
basato invece la propria valutazione del caso su un accurato esame clinico e
radiologico (cfr. doc. 91/14-16).
Da un
profilo somatico, occorre quindi concludere che le condizioni di salute della
ricorrente non si sono modificate in maniera rilevante, rispetto a quelle che
erano state refertate nella perizia del 16 luglio 2002 del dott. __________
(servita da fondamento alla sentenza di rifiuto della rendita di invalidità),
di modo che, da questo profilo, RI 1 va considerata ulteriormente abile in
un’attività alternativa adeguata in misura del 60/70%.
A detta
dell’amministrazione, lo stato di salute dell’insorgente non si sarebbe
modificato nemmeno da un punto di vista psichico, accertato che, in base
alla perizia elaborata dal dott. __________, essa non presenterebbe alcuna
patologia a carattere invalidante.
Tutto ben considerato, secondo
questo Tribunale, al referto del dott. __________ non può essere fatto pieno
affidamento, soprattutto per quel che è della valutazione dell’aspetto
diagnostico.
Innanzitutto, nella sua
perizia non è stata né considerata, né tantomeno approfondita la diagnosi di
disturbo somatoforme da dolore persistente.
Eppure questa patologia é
stata diagnosticata come tale dallo psichiatra curante dott. __________ (cfr.
doc. 76, 85 e C) e degli elementi in tal senso sono emersi pure dal rapporto 3
aprile 2006 del dott. __________ (cfr. doc. 91-17: “Il quadro clinico attuale
mette tuttavia in evidenza dei referti di natura piuttosto funzionale
(vedi sindrome dei muscoli piriformi, entesiopatia nella regione del
trocantere, disturbi lungo il tratto ilio-tibiale, dolenzia all’altezza del
tubercolo di Gerdy, sensazione di pressione lungo la fibula, …) a suo tempo non
puntualizzati/descritti dal dr. __________. (…). Sul piano dei dolori funzionali,
nel contesto di un dolore dal carattere cronico e di uno stato depressivo, …” –
il corsivo è del redattore).
Del resto, già il dott. __________,
nell’ambito del mandato peritale affidatogli a suo tempo dal TCA, aveva evocato
la possibilità che le condizioni di salute fisica venissero influenzate
negativamente dallo stato psichico dell’assicurata (cfr. doc. 60-5).
In proposito, è utile
ancora segnalare che lo specialista consultato dall’amministrazione ha evitato
di confrontarsi con la succitata diagnosi, anche nel rispondere ai quesiti che
questa Corte gli ha sottoposto in corso di causa (cfr. doc. X). Nondimeno, gli
era stato esplicitamente domandato di pronunciarsi sulla diagnosi formulata dal
dott. __________, quindi disturbo depressivo ricorrente accompagnato da una
sindrome somatoforme da dolore persistente (cfr. doc. IX).
D’altra parte, non convince
appieno neppure la tesi secondo cui RI 1 non presenterebbe alcuna alterazione
delle funzioni psichiche, segnatamente della timia (doc. 91-22 e doc. X, p. 2).
Ora, pur
tenendo conto che alle certificazioni del medico curante - anche se specialista
(cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - va riconosciuto un
valore di prova limitato, e ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega
al suo paziente (cfr.
RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc),
questo Tribunale non può considerare priva di qualsiasi significato la
circostanza che il dott. __________, il quale conosce bene l’assicurata per
averla seguita ininterrottamente a partire dal mese di giugno
2003, ha costantemente diagnosticato la presenza di un disturbo depressivo ricorrente
(cfr. doc. 76, 85 e C).
In questo
contesto, merita inoltre di essere sottolineato che, in sede di perizia
amministrativa, il dott. __________ aveva omesso di porre una diagnosi in base
a una classificazione riconosciuta (cfr. doc. 91-22) e che, nel rispondere alle
domande postegli dal TCA, egli ha diagnosticato dei disturbi della personalità non
specificati (ICD-10: F60.9).
Alla luce delle
considerazioni che precedono, sussiste la necessità di esperire ulteriori
chiarimenti di natura psichiatrica, ritenuto come la documentazione acquisita
all’inserto non consenta di giungere a un chiaro e attendibile
giudizio sullo stato di salute psichica dell'assicurata e sulle sue (eventuali)
ripercussioni invalidanti (a proposito della sindrome somatoforme dolorosa cfr.
ad esempio la STFA I 404/03 del 23 aprile 2004).
2.6
Secondo
la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non
viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il
principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.
136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un
diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o
una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza
è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.
560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF
che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare
d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,
secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è
quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della
gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte
abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della
procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore
che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa
giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad
essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie
lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA
35.2004.100
del 9 marzo 2005).
D’altra
parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA
2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a
una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio
all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i
fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li
avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nella
concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come
detto, si rileva lacunoso. La decisione impugnata va quindi annullata e
l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché disponga i necessari approfondimenti
di natura psichiatrica, intesi a delucidare avantutto l’aspetto diagnostico e,
in secondo luogo, la ripercussione dei disturbi sulla capacità lavorativa della
ricorrente.
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà
nuovamente sull’eventuale diritto alla rendita dell’assicurata.
2.7
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore
dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200.
e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200 sono poste a carico
dell’Ufficio AI, il quale rifonderà pure fr. 800 all’assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione 29 settembre 2006 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui
al consid. 2.6. e renda una nuova decisione.
2. Le spese,
per fr. 200, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà inoltre alla
ricorrente fr. 800 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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