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Decisione

32.2006.146

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 ottobre 2007Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I 871/02 del 20 aprile 2004 -, questa Corte, facendo capo alle conclusioni

della perizia 17 luglio 2002 del dott. __________, Primario della Clinica di

ortopedia dell’Ospedale __________ di __________, ha negato a RI 1 il diritto ad

una rendita di invalidità.

In

particolare, il TCA ha dichiarato l’assicurata abile al lavoro in misura del

60/70% in attività adeguate, alternative a quella abituale di cameriera/donna

di servizio, e ha quantificato, in applicazione del metodo ordinario del

raffronto dei redditi, in un 24.3% la perdita di guadagno da lei subita,

insufficiente a fare nascere appunto il diritto a una rendita di invalidità

(doc. 65).

1.2. Nel corso

del mese di marzo 2005, RI 1 ha presentato una nuova richiesta di prestazioni

AI per adulti, postulando l’assegnazione di una rendita di invalidità (doc.

73).

1.3. Esperiti gli

accertamenti medico-amministrativi del caso, l’UAI, con decisione formale del

29 settembre 2006, ha nuovamente negato il diritto a una rendita di invalidità,

sostenendo che i presupposti di cui all’art. 87 OAI non sarebbero soddisfatti

(doc. 97).

1.4. Con

tempestivo ricorso del 6 ottobre 2006, RI 1, patrocinata dal RA 1, ha chiesto

l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio dell’incarto

all’amministrazione per nuova decisione.

A

sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente pretende, con

riferimento al referto 22 settembre 2006 del suo psichiatra curante, di essere

inabile al lavoro, rispettivamente, al guadagno in misura del 60% circa, donde

il diritto a una mezza rendita AI (doc. I).

1.5. L’UAI, in risposta,

ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III + allegato).

1.6. In corso di

causa, la ricorrente si è riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc.

V).

L’amministrazione

ha preso posizione in merito il 24 novembre 2006 (doc. VII).

1.7. Il 28 giugno

2007, il TCA ha interpellato il dott. __________, il quale è stato invitato a

rispondere ad alcune domande riguardanti lo stato di salute psichica

dell’assicurata (doc. IX).

Il suo

referto è pervenuto in data 17 luglio 2007 (doc. X).

L’UAI ha

formulato le proprie osservazioni al riguardo il 13 agosto 2007 (doc. XII +

allegato), mentre l’insorgente è rimasta silente.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il

grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a

se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende

verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per

il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI).

Se tale

condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della

domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile

una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita

l'amministrazione è obbligata a entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V

64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108

consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der

Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg

Schweiz, 2003, p. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité,

Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).

Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve

esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare

verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile

dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso

applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso

(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999

p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von

Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/Schlauri, Die Revision von

Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für

Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).

In

particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le

rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante

dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche

quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla

capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl.

del 28 giugno 1994 in re P. P.

p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid.

3 b, 105 V 30).

Affinché

sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le

condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica,

tale da influire sulla perdita di guadagno.

D'altra

parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista

astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

In

ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente

alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è

effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta

sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, p. 38,

consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

Nella

sentenza pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che

nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento,

il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati

d'ufficio dal giudice, non è applicabile. Solo se nella nuova domanda di

rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende

verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di

prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere

dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine

per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso

contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

Infine, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata

in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha

rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la

nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in

materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa

attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10

consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991, p. 269 consid. 1a).

La giurisprudenza sopra

menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio

2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (cfr. STFA I

734/05 dell’8 marzo 2006).

2.3. Nella concreta evenienza,

dalla sentenza 32.2001.19 del 21 novembre 2002 di questo Tribunale si evince

che alla base del rifiuto di riconoscere all’assicurata una rendita di

invalidità, vi era innanzitutto la valutazione dell’esigibilità lavorativa

espressa dal perito giudiziario dott. __________, Primario della Clinica di

ortopedia dell’Ospedale __________ di __________.

In effetti, con perizia

del 16 luglio 2002, il dott. __________, formulate le diagnosi di stato dopo

frattura malleolare a sinistra e artrosi post-traumatica dell’articolazione

femorale sinistra, stato dopo artrodesi dell’articolazione femorale, intolleranza

al carico dell’articolazione femorale, lombaggini e stato depressivo, aveva

dichiarato RI 1 abile nelle professioni di cameriera o di donna

delle pulizie in misura del 50%, rispettivamente, in misura del 60/70% in

attività più leggere, da svolgere in posizione alternata (cfr. doc. 60, p. 3 e

risposta ai quesiti 2, 4 e 6).

Per

quanto qui di interesse, alla questione di sapere se le condizioni di salute

dell’assicurata erano suscettibili di migliorare oppure di peggiorare,

l’esperto incaricato dal TCA aveva enunciato le considerazioni seguenti:

"

È difficile rispondere a questa domanda. La

paziente soffre inoltre di uno stato depressivo che in futuro potrebbe

naturalmente determinare anche il suo stato fisico. Considerando l’artrodesi

dell’articolazione femorale, c’è da supporre che portando scarpe adeguate, la

situazione dovrebbe stabilizzarsi. In merito allo sviluppo dei dolori alla

schiena, questo dipende probabilmente in modo notevole anche dallo sviluppo

dello stato psichico della paziente.”

(doc. 63,

p. 6)

Questa

Corte, ritenuta una capacità lavorativa residua del 65% in attività alternative

adeguate, aveva quindi proceduto al raffronto dei redditi, dal quale era

scaturito un grado di invalidità del 24.3%, insufficiente a fare nascere il

diritto alla rendita (doc. 65).

2.4. Nel corso

del mese di marzo 2005, l’assicurata ha presentato una nuova domanda di rendita

di invalidità (doc. 73).

Con

rapporto del 7 aprile 2005, il dott. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, ha indicato di avere in sua cura RI 1 a far tempo dal 10 giugno

2003 a causa di un disturbo doloroso cronico legato alle note problematiche e

di un disturbo depressivo ricorrente di gravità medio-grave, determinato da una

storia costellata da eventi stressanti da un profilo psicopatologico.

Il

curante ha inoltre fatto stato di una difficile condizione psico­sociale legata

la fatto che, citiamo: "... questa donna da sola vedova e poi divorziata

madre dell'unica figlia superstite deve provvedere al mantenimento di se stessa

e della figlia vivendo da anni sotto assistenza sociale in quanto una domanda

inviata a suo tempo per le problematiche ortopediche sarebbe stata respinta non

arrivando la paziente alla percentuale minima di perdita d'incapacità al

guadagno.". Per quanto riguarda l'esigibilità lavorativa, la ricorrente è

stata dichiarata abile al lavoro in misura del 30/40% (doc. 76).

Da parte

sua, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha affermato che

l'assicurata soffre di un, citiamo: "quadro algico di tipo cronico

all'arto inferiore sinistro dovuto certamente all'artrodesi della caviglia che

ha portato uno squilibrio anatomico e statico di tutto l'arto inferiore. Il

tutto con ripercussioni dolorose che vanno dalla colonna lombare verso

l'articolazione sacro-iliaca e lungo l'arto inferiore sx. Inoltre da segnalare

la presenza di un'entesopatia cronica a livello del trocantere maggiore a

sinistra. Raccorciamento dell'arto inferiore sx di 1.5 cm con prescritto rialzo

a sx.". Per lo specialista appena citato la ricorrente, il cui stato

clinico è certamente peggiorato, sarebbe in grado di svolgere, in ragione di

3/4 ore al giorno (capacità lavorativa residua del 40% circa), citiamo:

"... un lavoro misto tra lo stare seduta e deambulare per brevi tragitti e

solo per brevi periodi stare in posizione seduta causa i dolori legati alla

colonna lombare." (doc. 82).

In data 7

giugno 2005, lo psichiatra dott. __________, interpellato dall'amministrazione,

ha precisato che RI 1 soffre, ormai da diversi anni, di, citiamo: "...

costanti episodi di depressione che hanno avuto diversi gradi di gravità. La

paziente si presenta perennemente incapace di perseguire con metodo e successo

una qualsiasi attività esistenziale limitandosi a sopravvivere a se stessa occupandosi

in modo come già detto incostante e ambivalente dell'unica figlia attualmente

adolescente. Anche in occasione degli ultimi incontri la tematica dominante

della morte del figlio maschio primogenito pervade ancora adesso costantemente

qualsiasi attività psichica dell'interessata. È evidente anche in questa

condizione l'accendersi costante di ripetuti sensi di colpa per non aver saputo

intervenire o per non aver ottenuto chiarezza in questa brutta vicenda."

Egli ha quindi valutato nel 60/70% l'incapacità lavorativa presentata

dall'insorgente nella sua abituale professione, negando peraltro che essa sia in grado di svolgere

delle attività lavorative alternative (doc. 85).

Nel corso del mese di

dicembre 2005, l'assicurata è stata sottoposta a una perizia pluridisciplinare

(psichiatrica e ortopedica) presso il Servizio di accertamento medico

dell'assicurazione invalidità (SAM) di Bellinzona.

L'aspetto psichiatrico è

stato indagato dal dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

In

occasione del consulto del 7 dicembre 2005, egli ha posto la diagnosi di tratti

depressivi e simbiotici di personalità. Queste le considerazioni che sono state

espresse a proposito della patogenesi del disturbo:

" II

comportamento manifestato dall'A. è caratterizzato dall'angoscia della perdita

del figlio deceduto probabilmente nell'ambito delle conseguenze di una

assuefazione alle sostanze stupefacenti. L'A. non è riuscita a scrollarsi di

dosso il senso di colpa per non essere stata in grado di intervenire o forse per

essersi in qualche modo astenuta dal farlo non trovando ciò una misura

appropriata. Essendo per natura materna, integrativa, costante, le è sembrato

di avere mancato profondamente al suo compito di legare durevolmente a sé la

persona amata in modo da ottenere una tranquillizzante sensazione di

appartenenza reciproca. E ciò indipendentemente dalla situazione che molto

probabilmente non le permetteva di comportarsi altrimenti quindi risultando

consapevole di aver fatto probabilmente la cosa più giusta. L'A. si è trovata e

forse si trova ancora adesso nel dilemma tra il giudicare oggettivamente una

situazione prendendo delle decisioni a partire da basi razionali e il lasciarsi

trascinare dai sentimenti di appartenenza e condizionare dai sensi di colpa. La

cosa migliore sarebbe che prendesse finalmente avvio il processo di,

elaborazione del lutto."

(doc. 91-22)

Per quanto riguarda

l'esigibilità lavorativa, il dott. __________, in assenza di, citiamo:

"... alterazioni psicopatologiche rilevanti fatta eccezione per gli

aspetti intrapsichici riconducibili a una mancata elaborazione dell'angoscia

della perdita del figlio", ha dichiarato l'assicurata abile al lavoro in

misura completa (doc. 91-22).

Considerandi

II 6 dicembre 2005 RI 1 è

stata visitata dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.

Il citato

sanitario ha diagnosticato uno stato dopo artrodesi della tibio-tarsica a

sinistra con disturbo funzionale/contrattura della sotto-astragalica, del

Chopart e del Lisfranc a sinistra, una sindrome vertebrale lombare in presenza

di un'anomalia della transizione lombo-sacrale con 6 segmenti lombari liberi,

neoartrosi lombo-sacrale, accentuazione della componente lordotica, una

sindrome del muscolo periforme a sinistra, nonché nozione di irritazione del

nervo peroneo superficiale a sinistra (doc. 91-16).

Secondo

il dott. __________, rispetto alla visita peritale eseguita nel marzo 2002 dal

dott. __________, il quadro clinico è rimasto

sostanzialmente immutato, perlomeno da un profilo

morfologico (doc. 91-17: "Dal punto di vista somatico/strutturale, il

decorso dei referti oggettivabili confrontando l'esame attuale con quello

descritto nella perizia giudiziaria del 16.7.2002 non fornisce degli elementi

di giudizio che lascino presagire con sufficiente attendibilità dei cambiamenti

significativi a medio termine. Sul piano dei disturbi funzionali, nel contesto

di un dolore dal carattere cronico e di uno stato depressivo, la signora RI 1

segnala un'estensione dei disturbi a suo tempo non riscontrata/riportata dal

dr. __________: una potenziale evoluzione in tal senso veniva tuttavia già

preconizzata a quel momento."). Quindi, egli ha sostenuto che la

valutazione dell'esigibilità lavorativa espressa dal perito giudiziario ha

mantenuto tutta la sua validità (doc. 91-18: "In assenza di un

peggioramento significativo dei referti strutturali oggettivabili, dal punto

di vista somatico le considerazioni espresse dal dr. __________ attinenti

all'esigibilità medica al lavoro mantengono tuttora la loro validità. Questo

a più forte ragione nel caso in cui essa abbia la possibilità di inserire una

pausa prolungata verso la metà della giornata." - il corsivo è del

redattore).

L'amministrazione

ha fatto proprie le conclusioni contenute nel referto peritale 12 aprile 2006

del SAM e ha quindi negato la

realizzazione delle condizioni poste dall'art. 87 cpv. 2 e 3 OAI (cfr. doc.

97).

Unitamente

all'impugnativa, RI 1 ha prodotto un nuovo rapporto, datato 22 settembre 2006,

del proprio psichiatra curante.

Quest'ultimo

ha rimproverato al dott. __________ di non avere formulato alcuna diagnosi e di

non avere effettuato test psicometrici, psicologici, né di personalità.

Egli ha

inoltre sottolineato di avere formulato le diagnosi di disturbo depressivo

ricorrente e di sindrome somatoforme da dolore persistente, sulla base di

un'osservazione clinica regolare durata oltre tre anni, mentre il perito

dell'amministrazione avrebbe posto la sua in occasione di un unico colloquio

durato neppure un'ora.

D'altro

canto, sempre secondo il curante, "gli aspetti psico-sociali non sono

determinanti per la diagnosi che è indipendente, così come è indipendente dai

disturbi algici legati a fattori post­traumatici come al disturbo doloroso

cronico.". Per concludere, il dott. __________ si è riconfermato nel proprio

apprezzamento per quanto concerne sia l'aspetto diagnostico, sia quello legato

all'esigibilità lavorativa (doc. C).

Chiamato dall'UAI a

prendere posizione sul contenuto del referto del dott. __________, il dott. __________,

medico del SMR, ha concluso che quest'ultimo, citiamo: "... non aggiunge

elementi nuovi rispetto alla valutazione SAM, si confermano quindi le

conclusioni precedenti." (doc. III bis).

In data 28

giugno 2007, questo Tribunale si è rivolto al dott. __________ nei

termini seguenti:

" Ai

fini dell'istruttoria di causa e con riferimento al suo referto del 10 dicembre

2005, la invito a rispondere - entro il termine di 20 giorni a contare

dalla ricezione della presente - ai seguenti quesiti:

1.

Qual è

l'esatta diagnosi dei disturbi di cui soffre l'assicurata in base a una

classificazione riconosciuta?

2.

Come valuta

la diagnosi formulata dallo psichiatra curante dell'assicurata, dott. __________

("disturbo depressivo ricorrente [F 33.1] accompagnato da una sindrome

somatoforme da dolore persistente")?

3.

Da quando è presente l'affezione?

4.

Qual è stato il decorso della stessa?

5.

Cosa può dire

in merito alla gravità dell'affezione? 6. Qual è, a suo avviso, la prognosi?

7.

In che misura la prognosi può essere influenzata dall'applicazione

di provvedimenti terapeutici?

8.

Voglia

descrivere lo stato di integrazione sociale dell'assicurata? 9. In quale misura

lo stato psichico dell'assicurata è da ricondurre a

problemi di carattere sociale?"

(doc. IX)

Queste le

sue risposte, pervenute al TCA il 17 luglio 2007:

" 1- Qual'è

l'esatta diagnosi dei disturbi di cui soffre l'Assicurata in base a una

classificazione riconosciuta?

• Ad. 1 -

Per quel che riguarda la classificazione mi rifaccio all'ICD10 (Decima

revisione della classificazione internazionale delle malattie psichiche e

comportamentali). Sulla base di questa classificazione l'Assicurata presentava

in quel momento una struttura di personalità stabile caratterizzata da elementi

depressivi e simbiotici. Questa descrizione rientra nel capitolo relativo ai

disturbi della personalità (ICD10-F60) e viene definita come disturbi della

personalità non specificati (ICD1O-F60.9).

2- Come valuta la diagnosi formulata dallo psichiatra curante

dell'Assicurata, Dott. __________ ("disturbo depressivo ricorrente, F33. 1,

accompagnato da una sindrome somatoforme da dolore persistente') ?

• Ad. 2 - La

diagnosi psichiatrica formulata dal collega Dr. __________ corrisponde ad un

livello di gravità clinicamente rilevante e decisamente superiore a quello da

me indicato, livello che secondo la mia osservazione comportava esclusivamente

dei conflitti intrapsichici ma non evidenziava alterazioni attestabili a carico

delle principali funzioni psichiche (in particolare a livello della timia che

risultava normale all'esame psichico) che sono tra l'altro elementi clinici

necessari per la formulazione di una diagnosi psichiatrica F33.1.

3- Da quando è presente

l'affezione?

• Ad. 3 -

L'affezione considerata nel suo complesso è presente presumibilmente dalla data

del decesso del figlio primogenito dell'Assicurata.

4- Qual è stato il decorso della stessa?

• Ad.

4.

- Il decorso è stato caratterizzato da una reazione depressiva a cui ha fatto

seguito una elaborazione del lutto insufficiente e complicata dall'insorgenza

di conflitti intrapsichici che ne hanno frenato e impedito la sua risoluzione.

5- Cosa può dire in merito alla gravità dell'affezione?

• Ad. 5 -

L'affezione concerneva la coscienza dell'Assicurata che risultava turbata da

conflitti intrapsichici. Ciò comportava un dilemma interiore in quanto la

risoluzione dei conflitti intrapsichici che sono all'origine del senso di colpa

l'avrebbero portata a superare l'evento della morte del figlio senza il

necessario processo di elaborazione del lutto, ciò che avrebbe determinato un

incremento del livello dell'angoscia di perdita con eventualmente anche la

possibilità di un scivolamento in uno stato depressivo conclamato. Ribadisco

che al momento della valutazione peritale non ho però constatato alterazioni

oggettive dei parametri clinici.

6- Qual è, a suo avviso, la prognosi?

• Ad. 6 -

Tenuto conto dell'evoluzione dell'affezione che era giunta ad una fase di

stallo caratterizzata dalla conflittualità intrapsichica ritengo che la stessa

era destinata ad andare verso la cronicizzazione.

7- In che misura la prognosi può essere influenzata

dall'applicazione di provvedimenti terapeutici?

• Ad. 7 -

L'approccio ideale all'affezione consisterebbe a mio avviso in una psicoterapia

del profondo che fosse in grado di portare alla luce il dilemma interiore

dell'Assicurata permettendole in un secondo tempo di iniziare e portare a

termine adeguatamente il processo della elaborazione del lutto in modo da

sgravarla dai suoi sensi di colpa e di aiutarla a superare l'angoscia in fondo.

8- Voglia descrivere lo stato di integrazione sociale

dell'Assicurata.

• Ad. 8 -

L'Assicurata coerentemente con la sua irrisolta problematica psicologica

profonda tendeva a concentrare la sua attenzione sulla figlia rimastale non

trovando significati da realizzare all'infuori del compito di madre oblativa.

Ciò a mio avviso rischiava di sovraccaricare emotivamente il rapporto con la

figlia diciassettenne mentre per quel che riguardava il funzionamento

dell'Assicurata fungeva da impedimento a vivere in maniera piena la propria

vita interferendo in modo particolare sulla sua integrazione sociale.

9- In quale misura lo stato psichico dell'Assicurata era da

ricondurre a problemi di carattere sociale?

• Ad. 9 -

Non ritengo che lo stato psichico dell'Assicurata era da ricondurre a problemi

di carattere sociale."

(doc. X)

2.5

Chiamato ora

a pronunciarsi, il TCA ritiene che, da un punto di vista strettamente somatico,

il caso di specie sia stato compiutamente delucidato grazie alla perizia 3

aprile 2006 del chirurgo ortopedico dott. __________, la quale adempie i

requisiti posti dalla giurisprudenza federale affinché a un apprezzamento

medico possa essere riconosciuto pieno valore probatorio (cfr. DTF 125 V 351,

consid. 3a).

Questa Corte non ignora

che il dott. __________, con la sua certificazione del 25 aprile 2005, ha fatto

stato di un peggioramento dello stato clinico, che si tradurrebbe in una

capacità lavorativa limitata al 40% circa in un’attività idonea (cfr. doc. 82).

Tuttavia, nella misura in

cui il curante appena menzionato non ha affatto precisato in cosa sarebbe

consistito il preteso aggravamento, essa non appare suscettibile di sminuire il

peso probatorio della perizia elaborata dal dott. __________, il quale ha

basato invece la propria valutazione del caso su un accurato esame clinico e

radiologico (cfr. doc. 91/14-16).

Da un

profilo somatico, occorre quindi concludere che le condizioni di salute della

ricorrente non si sono modificate in maniera rilevante, rispetto a quelle che

erano state refertate nella perizia del 16 luglio 2002 del dott. __________

(servita da fondamento alla sentenza di rifiuto della rendita di invalidità),

di modo che, da questo profilo, RI 1 va considerata ulteriormente abile in

un’attività alternativa adeguata in misura del 60/70%.

A detta

dell’amministrazione, lo stato di salute dell’insorgente non si sarebbe

modificato nemmeno da un punto di vista psichico, accertato che, in base

alla perizia elaborata dal dott. __________, essa non presenterebbe alcuna

patologia a carattere invalidante.

Tutto ben considerato, secondo

questo Tribunale, al referto del dott. __________ non può essere fatto pieno

affidamento, soprattutto per quel che è della valutazione dell’aspetto

diagnostico.

Innanzitutto, nella sua

perizia non è stata né considerata, né tantomeno approfondita la diagnosi di

disturbo somatoforme da dolore persistente.

Eppure questa patologia é

stata diagnosticata come tale dallo psichiatra curante dott. __________ (cfr.

doc. 76, 85 e C) e degli elementi in tal senso sono emersi pure dal rapporto 3

aprile 2006 del dott. __________ (cfr. doc. 91-17: “Il quadro clinico attuale

mette tuttavia in evidenza dei referti di natura piuttosto funzionale

(vedi sindrome dei muscoli piriformi, entesiopatia nella regione del

trocantere, disturbi lungo il tratto ilio-tibiale, dolenzia all’altezza del

tubercolo di Gerdy, sensazione di pressione lungo la fibula, …) a suo tempo non

puntualizzati/descritti dal dr. __________. (…). Sul piano dei dolori funzionali,

nel contesto di un dolore dal carattere cronico e di uno stato depressivo, …” –

il corsivo è del redattore).

Del resto, già il dott. __________,

nell’ambito del mandato peritale affidatogli a suo tempo dal TCA, aveva evocato

la possibilità che le condizioni di salute fisica venissero influenzate

negativamente dallo stato psichico dell’assicurata (cfr. doc. 60-5).

In proposito, è utile

ancora segnalare che lo specialista consultato dall’amministrazione ha evitato

di confrontarsi con la succitata diagnosi, anche nel rispondere ai quesiti che

questa Corte gli ha sottoposto in corso di causa (cfr. doc. X). Nondimeno, gli

era stato esplicitamente domandato di pronunciarsi sulla diagnosi formulata dal

dott. __________, quindi disturbo depressivo ricorrente accompagnato da una

sindrome somatoforme da dolore persistente (cfr. doc. IX).

D’altra parte, non convince

appieno neppure la tesi secondo cui RI 1 non presenterebbe alcuna alterazione

delle funzioni psichiche, segnatamente della timia (doc. 91-22 e doc. X, p. 2).

Ora, pur

tenendo conto che alle certificazioni del medico curante - anche se specialista

(cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - va riconosciuto un

valore di prova limitato, e ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega

al suo paziente (cfr.

RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc),

questo Tribunale non può considerare priva di qualsiasi significato la

circostanza che il dott. __________, il quale conosce bene l’assicurata per

averla seguita ininterrottamente a partire dal mese di giugno

2003, ha costantemente diagnosticato la presenza di un disturbo depressivo ricorrente

(cfr. doc. 76, 85 e C).

In questo

contesto, merita inoltre di essere sottolineato che, in sede di perizia

amministrativa, il dott. __________ aveva omesso di porre una diagnosi in base

a una classificazione riconosciuta (cfr. doc. 91-22) e che, nel rispondere alle

domande postegli dal TCA, egli ha diagnosticato dei disturbi della personalità non

specificati (ICD-10: F60.9).

Alla luce delle

considerazioni che precedono, sussiste la necessità di esperire ulteriori

chiarimenti di natura psichiatrica, ritenuto come la documentazione acquisita

all’inserto non consenta di giungere a un chiaro e attendibile

giudizio sullo stato di salute psichica dell'assicurata e sulle sue (eventuali)

ripercussioni invalidanti (a proposito della sindrome somatoforme dolorosa cfr.

ad esempio la STFA I 404/03 del 23 aprile 2004).

2.6

Secondo

la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non

viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il

principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.

136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un

diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o

una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza

è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.

560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF

che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare

d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,

secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è

quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della

gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte

abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della

procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore

che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa

giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad

essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie

lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA

35.2004.100

del 9 marzo 2005).

D’altra

parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA

2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a

una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio

all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i

fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li

avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rileva lacunoso. La decisione impugnata va quindi annullata e

l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché disponga i necessari approfondimenti

di natura psichiatrica, intesi a delucidare avantutto l’aspetto diagnostico e,

in secondo luogo, la ripercussione dei disturbi sulla capacità lavorativa della

ricorrente.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà

nuovamente sull’eventuale diritto alla rendita dell’assicurata.

2.7

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore

dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200 sono poste a carico

dell’Ufficio AI, il quale rifonderà pure fr. 800 all’assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione 29 settembre 2006 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui

al consid. 2.6. e renda una nuova decisione.

2. Le spese,

per fr. 200, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà inoltre alla

ricorrente fr. 800 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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