32.2006.148
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
7 settembre 2007Italiano28 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2006.148
Data decisione, Autorità:
07.09.2007, TCA
Titolo:
Assicurata con encefalopatia.Rendita negata.Neurologo consulente SAM modificato giudizio di IL alla luce del parere del neurologo curante che il TCA gli ha inviato:IL 50%impiegata,40%in attività meno esigenti.Anche 20%IL per problemi psich.Atti rinviati a UAI(valutazione globale capacità al lavoro)
DIRITTO ALLA RENDITA
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 7 agg. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.148
rs
Lugano
7 settembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 ottobre 2006 di
RI 1
contro
la decisione del 15 settembre 2006
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, nata il __________, da ultimo attiva al 100% quale impiegata d’ufficio presso
il __________ (doc. AI 1/5; 1/28; 19/4), nel mese di marzo 2005 ha presentato
una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da encefalopatia
metabolica (iponatriemia; doc. AI 1/1-8).
Esperiti
gli accertamenti medici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare
eseguita dal Servizio di accertamento medico dell’AI (in seguito SAM, doc. AI
19/1-30), con decisione del 15 settembre 2006 l’Ufficio AI ha negato
all’assicurata il diritto ad una rendita presentando la stessa un grado di
invalidità inferiore alla soglia minima del 40% (cfr. doc. A1).
1.2. Contro
questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA,
sostenendo, in particolare, che gli elementi della sua compromissione
neurologica, cognitiva e psicologica sono molto maggiori di quanto stabilito
dall’UAI e sono incompatibili con un’attività lavorativa superiore al 20%.
RI 1 ha
precisato che alcune volte ha provato a lavorare un poco di più, ma sotto
ulteriore sollecitazione mentale peggiora nettamente. Infine essa ha informato
che indagini neurologiche e neurospicologiche erano in corso presso il Dr. med.
__________, __________, e presso la Clinica __________ (cfr. doc. I).
1.3. L’UAI, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
Fatti
1.4. Con scritto
del 9 novembre 2006 al TCA il Dr. med. __________, primario di neurologia
presso il Servizio __________ di neurologia, Ospedale __________ di __________,
ha comunicato, per quanto riguardava il caso dell’assicurata, che era in corso
una rivalutazione del problema diagnostico. Lo specialista ha precisato che
erano previsti sia una registrazione video EEG prolungata, che un esame
neuropsicologico dettagliato e che attendevano il risultato di esami da parte
di un laboratorio universitario di ____________ (cfr. doc. VII).
1.5. L’assicurata,
il 10 novembre 2006, fondandosi sul suo stato di salute e sull’imminente ricovero
presso l’Ospedale __________, ha contestato quanto riportato nella risposta di
causa (cfr. doc. IX).
1.6. L’UAI, il 24
novembre 2006, si è espresso in merito allo scritto del Dr. med. __________ dopo
averlo sottoposto al Dr. med. __________ del Servizio medico regionale dell’AI -
SMR (cfr. doc. XII+bis).
1.7. L’11 gennaio
2007 il Dr. med. __________ ha trasmesso a questa Corte una valutazione dello
stato di salute dell’assicurata, allegando un rapporto del 4 ottobre 2006
afferente al riassunto dell’esame del 28 agosto 2006 e un rapporto del 10
gennaio 2007 concernente il riassunto della situazione a partire dal 28 agosto 2006
(cfr. doc. XVII + 1, 2).
1.8. L’UAI, dopo
aver sottoposto la documentazione medica del Dr. med. __________ al SMR, che ha
ribadito che non vi sono elementi atti a modificare la valutazione
clinica-lavorativa dell’assicurata, ha riconfermato la richiesta di respingere
il ricorso (cfr. doc. XX + bis).
1.9. Il 4
febbraio 2007 il Dr. med. __________, il quale ha preso visione delle
conclusioni del SMR, ha riconfermato quanto scritto in precedenza (cfr. doc.
XXI).
1.10. Pendente
causa questa Corte ha interpellato il Dr. med. __________, spec. FMH in
neurologia, che aveva esaminato dal profilo neurologico l’assicurata nel mese
di aprile 2006 contestualmente all’espletamento della perizia pluridisciplinare
del SAM (cfr. doc. 19-13).
In
particolare sono stati sottoposti al medico i rapporti del Dr. med. __________ e
gli è stato chiesto se alla luce degli stessi manteneva la sua precedente
valutazione relativa all’abilità lavorativa dell’assicurata oppure no, con
l’invito di motivare un’eventuale risposta negativa (cfr. doc. XXIV).
Il Dr.
med. __________ ha risposto il 12 luglio 2007 (cfr. doc. XXV).
1.11. I doc. XXIV e
XXV sono stati trasmessi alle parti per osservazioni (cfr. doc. XXVI).
L’assicurata,
il 20 luglio 2007, ha indicato di non avere alcuna osservazione in merito (cfr.
doc. XXVII).
L’UAI,
dal canto suo, il 13 agosto 2007, alla luce del referto del 12 luglio 2007 del
Dr. med. __________, nonché della presa di posizione al riguardo del 26 luglio
2007 redatta dal Dr. med. __________ del SMR, in via principale ha proposto di
retrocedere gli atti all’UAI perché con l’ausilio di un perito, sulla base di
tutti i rapporti medici all’inserto, chiarisca la questione circa la
cumulabilità o meno dei gradi di inabilità lavorativa in ambito neurologico e
in ambito psichiatrico e si pronunci nuovamente sul grado di invalidità
dell’assicurata. In via subordinata ha chiesto di confermare la decisione del
15 settembre 2006 (cfr. doc. XXVIII + bis).
1.12. Il doc. XXVII
è stato inviato per conoscenza all’UAI, mentre il doc. XXVIII + bis è stato
trasmesso all’assicurata per conoscenza con facoltà di presentare eventuali
osservazioni (cfr. doc. XXIX; XXX).
Il 21
agosto 2007 la ricorrente si è riconfermata nel proprio ricorso (cfr. doc.
XXXI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il
TCA è chiamato a stabilire se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato
all’assicurata il diritto a prestazioni.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito
ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che
avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité,
Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto
di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la
valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che,
secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito
LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima
di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i
danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre
alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a
malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque
non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le
limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando
prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile
dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid.
1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi
citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.
3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella
causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.4. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I
355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U
330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18
marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche
eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella
causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993
nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p.
189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre
considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.
Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa,
nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere
in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
Considerandi
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;
MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
1997, p. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui
questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve
esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di
un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole
deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA
inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo
2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre
2004, I 384/04, consid. 1.2).
2.5
Nella
concreta evenienza l’UAI ha negato all’assicurata il diritto a una rendita di
invalidità fondandosi sul rapporto della perizia pluridisciplinare effettuata
dal SAM (cfr. doc. AI 19; A1).
Nel
contesto di tale perizia pluridisciplinare il 26 aprile 2006 ha avuto luogo un
consulto neurologico da parte del Dr. med. __________ e il 27 aprile 2006 un
consulto psichiatrico da parte del Dr. med. __________.
Il Dr. __________,
dopo aver ricordato che l’assicurata a fine novembre 2003 ha presentato
un’encefalopatia acuta nell’ambito di una grave iponatriemia imputata
all’assunzione di Efexor e che in tale ambito ha pure avuto due crisi
epilettiche, ha indicato che la sintomatologia si era comunque risolta. Lo
specialista ha attestato che l’esame neurologico effettuato nell’aprile 2006
risultava normale, senza deficit focali, che a prima vista si poteva ritenere
una situazione neurologica organica soddisfacente e che i sintomi principali
descritti dalla paziente erano costituiti da una sindrome ansioso-depressiva e
da disturbi di concentrazione e memoria che non sembravano in progressione e
sembravano essere imputabili almeno in parte anche alla patologia psichiatrica.
Il Dr. __________ ha comunque rilevato che la valutazione del caso era resa più
complessa dal fatto che alla prima RM cerebrale eseguita nella fase acuta
ancora nel dicembre 2003 erano presenti lesioni della sostanza bianca
bilaterali aspecifiche. A due successivi controlli della RM cerebrale nel
luglio 2004 e giugno 2005 sono però emerse due lesioni più nette e
significative a livello dei poli temporali anteriori bilateralmente. Il medico
ha osservato che tale reperto era relativamente inusuale e che la Dr. med. __________,
vice-primario in radiologia all’Ospedale __________ di __________ alla quale
aveva sottoposto le lastre, ha posto quale principale diagnosi differenziale la
rara patologia neurologica denominata CADASIL (Cerebral Autosomal Dominant
Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy). Il Dr. __________
ha poi evidenziato che, se questa diagnosi fosse stata effettivamente presente,
anche i disturbi dell’umore e i pur lievi deficit neurospicologici avrebbero
assunto un significato in ambito neurologico e anche dal punto di vista
prognostico ci si sarebbe potuti aspettare un peggioramento.
Per
quanto attiene, più specificatamente, la valutazione della capacità lavorativa,
il Dr. __________ ha indicato:
"
(…)
Eventualmente potrebbe
essere utile una rivalutazione neuropsicologica dettagliata per valutare
un’eventuale progressione dei deficit o stabilità del reperto. Sulla base
almeno di quanto descritto nella valutazione neuropsicologica del 2004 presso
la Clinica __________ i deficit erano lievi e non comportano un’inabilità
lavorativa che superi il 20%. Un’ev. loro progressione, che sarebbe possibile
qualora ci trovassimo effettivamente di fronte ad un CADASIL, potrebbe avere
quali conseguenze in futuro una modifica di questa percentuale, che è basata
sulla valutazione riportata dalla Clinica __________ il gennaio 2004.” (Doc. AI
19-16)
Dal canto
suo il Dr. med. __________ ha diagnosticato una sindrome ansioso-depressiva
(ICD10-F41.2) in fase di compenso sotto terapia psicofarmacologica specifica,
tratti narcisistici di personalità e deficit cognitivi in fase di remissione.
Lo
psichiatra ha puntualizzato che il danno alla salute avvenuto nel 2003, oltre a
provocarle dei problemi neurologici, ha causato all’insorgente una ferita al
suo narcisismo consistente nel tenere fede ai propositi personali senza farsi
influenzare da alcunché. Inoltre il medico ha rilevato che l’assicurata ha
faticato ad accettare la diminuzione del suo rendimento e ha mostrato uno
sviluppo depressivo che però grazie a un intervento specialistico del Dr. med. __________
e dei suoi collaboratori appariva meno rilevante rispetto all’esordio della
sintomatologia (cfr. doc. AI 19-21).
Riguardo
alla capacità lavorativa il Dr. med. __________ ha attestato:
"
Nelle condizioni attuali a mio parare l’A.
denota una incapacità lavorativa psichiatrica nella misura del 20%” (cfr. doc.
AI 19-22)
Dal
rapporto conclusivo della perizia pluridisciplinare del 20 giugno 2006 redatto
dai medici del SAM sulla base delle valutazioni dei Dr. med. __________ e __________
emerge che la ricorrente, affetta da problemi a livello psichiatrico e
neurologico con influsso sull’abilità al lavoro, presenta una capacità
lavorativa globale dell’80% (presenza durante tutto il giorno ma con rendimento
ridotto) come impiegata d’ufficio e in attività simili. E’ in ogni caso stata
indicata la possibilità di una diminuzione futura della capacità lavorativa nel
caso in cui avesse trovato conferma la diagnosi sospettata dal consulente in
neurologia, ossia lo sviluppo di una demenza (cfr. doc. 19-11).
2.6
L’assicurata
è stata seguita dal Dr. med. __________, primario del Servizio __________ di
neurologia presso l’Ospedale __________ di __________.
Nell’autunno-inverno
2006/07 il Dr. med. __________ ha rivalutato a fondo il problema diagnostico,
in quanto la diagnosi formulata in precedenza non spiegava le alterazioni
radiologiche osservate nel frattempo a livello dei due ippocampi (cfr. doc. VII;
XVII2).
Il
primario di neurologia l’11 gennaio 2007, dopo che è stata esperita tutta una
serie di esami, e meglio un esame neuropsicologico dettagliato presso la
Clinica __________ di __________, un video EEG di lunga durata dopo riduzione
della terapia antiepilettica e successivamente all’arresto completo della
terapia, esami ematologici e chimici, RM cerebrale (cfr. doc. XVII2), ha indicato
di ritenere che l’assicurata abbia dei deficit neuropsicologici moderati ma una
resistenza allo sforzo mentale e una soglia dello stress ridotta. Inoltre il
medico ha precisato che non vi siano validi motivi per dubitare della
credibilità della paziente e che un elemento importante consiste nel fatto che
alla RM cerebrale la ricorrente non presenta solo delle lesioni nella sostanza
bianca sottocorticale, bensì anche delle lesioni di segnale a livello dei due
ippocampi e delle due amigdale e una presa di contrasto dell’amigdala destra
indica una disfunzione in atto in una regione in cui, congruentemente,
l’elettroencefalogramma evidenzia un rallentamento dell’attività elettrica
cerebrale. Il Dr. med __________ ha rilevato che questi reperti cerebrali
bitemporo-mediali sono lungi dall’essere banali, non corrispondono
assolutamente a dei reperti fortuiti e devono essere integrati nella
valutazione.
Il
neurologo ha concluso affermando che è possibile che l’assicurata sottovaluti
le sue capacità, ma di ritenere che non le debba essere riconosciuta
un’incapacità lavorativa inferiore al 50% (cfr. doc. XVII).
Il Dr.
med. __________ si è riconfermato nel proprio apprezzamento con scritto del 4
febbraio 2007, in cui ha specificato che è vero che non vi è stata una modifica
dello stato di salute dell’insorgente rispetto al momento della valutazione
SAM, tuttavia quest’ultima non tiene adeguatamente conto della sintomatologia,
né delle limitazioni nella vita di tutti i giorni e lavorativa della signora RI
1.
(cfr. doc. XXI).
Alla luce
di queste certificazioni il TCA ha interpellato il Dr. med. __________,
neurologo consulente del SAM, sottoponendogli i referti del Dr. med. __________,
al fine di indicare se manteneva o meno la sua precedente valutazione relativa
all’abilità lavorativa dell’assicurata (cfr. doc. XXIV).
Il 12
luglio 2007 il Dr. med. __________ ha precisato:
"
(…)
L’ulteriore valutazione da
parte del Dr. __________ (della quale d’altronde io ho ricevuto solo ora gli
elementi più recenti del gennaio 2007, avevo altrimenti a disposizione solo la
prima valutazione dell’ottobre 2006) ha portato effettivamente alcuni nuovi elementi,
che danno maggiore peso alla componente organica: in particolare la lesione
descritta alla RM cerebrale a livello dell’amigdala con arricchimento di mezzo
di contrasto, ciò sta a indicare che si tratta di una lesione insorta
recentemente e dunque “attiva”, ed anche l’anomalia all’esame
elettroencefalografico, indicativa di una disfunzione elettrica cerebrale.
Anche i dati anamnestici ulteriormente emersi rendono comunque verosimile che
non ci troviamo di fronte a simulazione né esclusivamente a disturbi
“funzionali” non organici.
Rispetto alla mia
precedente valutazione dell’aprile 2006 ritengo dunque di dover modificare le
mie conclusioni dando maggior importanza alla componente organica quale causa
dei deficit neuropsicologici. Ciò non toglie che una possibile componente
dovuta alla sintomatologia depressiva possa contribuire a determinare questi
disturbi anche se non penso che ciò possa essere oggettivato e quantificato con
nessun mezzo.
Rimane ora da discutere
quale sia la percentuale di inabilità lavorativa che i disturbi
neuropsicologici presenti in questo caso possano causare. Si deve innanzi tutto
sottolineare il fatto che non sembrano essere deficit in peggioramento visto
quanto descritto alle valutazioni neuropsicologiche dettagliate eseguite presso
la clinica __________ di __________ all’inizio del 2004 e nell’ottobre 2006.
(…)
Determinare in quale
percentuale deficit di questo tipo possano influenzare la capacità lavorativa
di una persona è sicuramente difficile e dipende da criteri spesso soggettivi.
Ritengo malgrado ciò che i disturbi neuropsicologici presenti, pur di entità
lieve, possano effettivamente determinare una limitazione dell’abilità
lavorativa più significativa e dunque sono d’accordo che un’inabilità
lavorativa del 20%, come avevo valutato inizialmente, determinata dagli aspetti
neurologici, sia troppo bassa. Sono d’accordo con il Dr. __________ che, almeno
per attività lavorative esigenti dal punto di vista cognitivo, possa essere
giustificata un’inabilità lavorativa del 50%, è d’altro canto verosimile che
per attività lavorative meno esigenti in tal senso si potrebbe anche ritenere
un’inabilità (recte: abilità) lavorativa del 60% . (…) L’attività
d’impiegata d’ufficio svolta dall’Assicurata rientra piuttosto nella prima
categoria e dunque almeno per quest’ultima è ragionevole un’inabilità
lavorativa massima del 50%.”(Doc. XXV).
Il Dr.
med. __________, del SMR, dopo avere preso visione del rapporto del luglio 2007
del Dr. med. __________, il 26 luglio 2007 ha anch’egli asserito che
l’insorgente presenta un’inabilità lavorativa del 50% quale impiegata d’ufficio
e del 40% per attività di tipo semplice, ripetitivo. L’inizio dell’incapacità
al lavoro di lunga durata è stato fissato al 30 novembre 2003 (cfr. doc.
XXVIIIbis).
2.7
Per quanto
concerne l’aspetto psichiatrico e richiamata la suesposta giurisprudenza in
materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.5.), questa
Corte non ha motivo alcuno per distanziarsi dal giudizio in merito alle
condizioni di salute e al grado di inabilità lavorativa del 20% formulato dal
Dr. med. __________ nel mese di aprile 2006 nel contesto dell’allestimento
della perizia pluridisciplinare da parte del SAM (cfr. doc. AI 19-18 – 19-22).
In
effetti la valutazione dello psichiatra, consulente del SAM, è stata effettuata
sulla base di accertamenti approfonditi ed è convincente.
Agli atti
non risultano del resto indizi concreti atti a ritenerla inattendibile.
2.8
In
relazione, invece, all’aspetto neurologico, va osservato che il Dr. med. __________,
neurologo consulente del SAM, dopo avere preso visione dei referti del Dr. med.
__________, ha modificato il proprio apprezzamento riguardo allo status
neurologico e alla capacità lavorativa dell’assicurata.
In
particolare il Dr. med. __________, analogamente al Dr. med. __________, ha
riconosciuto un’inabilità lavorativa del 50% nell’attività di impiegata
d’ufficio, svolta originariamente dalla ricorrente (cfr. consid. 2.7.).
Egli, a
differenza del Dr. med. __________, ha però puntualizzato che in attività meno
esigenti si potrebbe ritenere un’incapacità al lavoro del 40% (cfr. doc. XXV;
consid. 2.7.).
Tale
apprezzamento è stato condiviso dal Dr. med. __________ del SMR (cfr. doc.
XXVIIIbis).
Considerate
le dettagliate motivazioni fornite dal Dr. med __________, il quale, da un
lato, conosce approfonditamente il caso dell’assicurata, avendola visitata una
prima volta nel settembre 2005 e in seguito nell’aprile 2006, dall’altro, dopo
avere esaminato i nuovi elementi messi in luce dal Dr. med. __________, ha
aderito all’apprezzamento effettuato dal neurologo curante della ricorrente, il
TCA ritiene che correttamente il grado di inabilità lavorativa è stato
determinato del 50% per l’attività di impiegata d’ufficio e del 40% per
attività semplici e ripetitive.
Un’incapacità
al lavoro di grado minore in occupazioni meno esigenti di quella di impiegata
di ufficio si giustifica d’altronde, in concreto, visto che l’assicurata
presenta problemi cognitivi.
Per
l’assicurata risulta dunque più facile svolgere attività che richiedono meno
impegno intellettivo di quella di impiegata d’ufficio.
In simili
condizioni, questa Corte deve concludere che a torto l’UAI con decisione del 15
settembre 2006 ha ritenuto l’assicurata abile al lavoro all’80% come impiegata
d’ufficio e in attività simili.
2.9
Visto tutto
quanto precede, a mente del TCA si giustifica l’annullamento della decisione
impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché, previo accertamento
presso il SAM limitatamente alla questione circa la capacità lavorativa globale
dell’assicurata ritenuta un’inabilità per motivi psichici del 20% e per motivi
neurologici del 50% quale impiegata d’ufficio, rispettivamente del 40% in
attività semplici e ripetitive, si pronunci nuovamente in merito al diritto
dell’assicurata a una rendita di invalidità.
La
questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se
del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di
principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001
nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In
una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha
inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa
va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.
Il rinvio
degli atti all’Ufficio resistente è stato peraltro agosto anche dall’UAI
medesimo con scritto del 13 agosto 2007 alla luce della presa di posizione del
Dr. med. __________ del 12 luglio 2007 (cfr.doc. XXVIII).
2.10
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, in cui la parte resistente è sostanzialmente soccombente,
le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata
è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato
al consid. 2.9.
2. Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster