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Decisione

32.2006.148

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7 settembre 2007Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

1.4. Con scritto

del 9 novembre 2006 al TCA il Dr. med. __________, primario di neurologia

presso il Servizio __________ di neurologia, Ospedale __________ di __________,

ha comunicato, per quanto riguardava il caso dell’assicurata, che era in corso

una rivalutazione del problema diagnostico. Lo specialista ha precisato che

erano previsti sia una registrazione video EEG prolungata, che un esame

neuropsicologico dettagliato e che attendevano il risultato di esami da parte

di un laboratorio universitario di ____________ (cfr. doc. VII).

1.5. L’assicurata,

il 10 novembre 2006, fondandosi sul suo stato di salute e sull’imminente ricovero

presso l’Ospedale __________, ha contestato quanto riportato nella risposta di

causa (cfr. doc. IX).

1.6. L’UAI, il 24

novembre 2006, si è espresso in merito allo scritto del Dr. med. __________ dopo

averlo sottoposto al Dr. med. __________ del Servizio medico regionale dell’AI -

SMR (cfr. doc. XII+bis).

1.7. L’11 gennaio

2007 il Dr. med. __________ ha trasmesso a questa Corte una valutazione dello

stato di salute dell’assicurata, allegando un rapporto del 4 ottobre 2006

afferente al riassunto dell’esame del 28 agosto 2006 e un rapporto del 10

gennaio 2007 concernente il riassunto della situazione a partire dal 28 agosto 2006

(cfr. doc. XVII + 1, 2).

1.8. L’UAI, dopo

aver sottoposto la documentazione medica del Dr. med. __________ al SMR, che ha

ribadito che non vi sono elementi atti a modificare la valutazione

clinica-lavorativa dell’assicurata, ha riconfermato la richiesta di respingere

il ricorso (cfr. doc. XX + bis).

1.9. Il 4

febbraio 2007 il Dr. med. __________, il quale ha preso visione delle

conclusioni del SMR, ha riconfermato quanto scritto in precedenza (cfr. doc.

XXI).

1.10. Pendente

causa questa Corte ha interpellato il Dr. med. __________, spec. FMH in

neurologia, che aveva esaminato dal profilo neurologico l’assicurata nel mese

di aprile 2006 contestualmente all’espletamento della perizia pluridisciplinare

del SAM (cfr. doc. 19-13).

In

particolare sono stati sottoposti al medico i rapporti del Dr. med. __________ e

gli è stato chiesto se alla luce degli stessi manteneva la sua precedente

valutazione relativa all’abilità lavorativa dell’assicurata oppure no, con

l’invito di motivare un’eventuale risposta negativa (cfr. doc. XXIV).

Il Dr.

med. __________ ha risposto il 12 luglio 2007 (cfr. doc. XXV).

1.11. I doc. XXIV e

XXV sono stati trasmessi alle parti per osservazioni (cfr. doc. XXVI).

L’assicurata,

il 20 luglio 2007, ha indicato di non avere alcuna osservazione in merito (cfr.

doc. XXVII).

L’UAI,

dal canto suo, il 13 agosto 2007, alla luce del referto del 12 luglio 2007 del

Dr. med. __________, nonché della presa di posizione al riguardo del 26 luglio

2007 redatta dal Dr. med. __________ del SMR, in via principale ha proposto di

retrocedere gli atti all’UAI perché con l’ausilio di un perito, sulla base di

tutti i rapporti medici all’inserto, chiarisca la questione circa la

cumulabilità o meno dei gradi di inabilità lavorativa in ambito neurologico e

in ambito psichiatrico e si pronunci nuovamente sul grado di invalidità

dell’assicurata. In via subordinata ha chiesto di confermare la decisione del

15 settembre 2006 (cfr. doc. XXVIII + bis).

1.12. Il doc. XXVII

è stato inviato per conoscenza all’UAI, mentre il doc. XXVIII + bis è stato

trasmesso all’assicurata per conoscenza con facoltà di presentare eventuali

osservazioni (cfr. doc. XXIX; XXX).

Il 21

agosto 2007 la ricorrente si è riconfermata nel proprio ricorso (cfr. doc.

XXXI).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il

TCA è chiamato a stabilire se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato

all’assicurata il diritto a prestazioni.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito

ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che

avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC

1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité,

Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000

p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto

di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC

1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura

dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione

personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure

reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la

valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati

sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV

Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va precisato che,

secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito

LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).

L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima

di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo

successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una

modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità

essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di

decidere.

Tale

principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26

giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa

R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella

causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.3. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i

danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre

alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a

malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque

non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le

limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando

prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile

dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque

stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno

alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro

gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello

di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di

stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla

salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile

per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid.

1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi

citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.

3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella

causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

2.4. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I

355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U

330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18

marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche

eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di

evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella

causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993

nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p.

189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre

considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.

Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa,

nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere

in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

Considerandi

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole

deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo

2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre

2004, I 384/04, consid. 1.2).

2.5

Nella

concreta evenienza l’UAI ha negato all’assicurata il diritto a una rendita di

invalidità fondandosi sul rapporto della perizia pluridisciplinare effettuata

dal SAM (cfr. doc. AI 19; A1).

Nel

contesto di tale perizia pluridisciplinare il 26 aprile 2006 ha avuto luogo un

consulto neurologico da parte del Dr. med. __________ e il 27 aprile 2006 un

consulto psichiatrico da parte del Dr. med. __________.

Il Dr. __________,

dopo aver ricordato che l’assicurata a fine novembre 2003 ha presentato

un’encefalopatia acuta nell’ambito di una grave iponatriemia imputata

all’assunzione di Efexor e che in tale ambito ha pure avuto due crisi

epilettiche, ha indicato che la sintomatologia si era comunque risolta. Lo

specialista ha attestato che l’esame neurologico effettuato nell’aprile 2006

risultava normale, senza deficit focali, che a prima vista si poteva ritenere

una situazione neurologica organica soddisfacente e che i sintomi principali

descritti dalla paziente erano costituiti da una sindrome ansioso-depressiva e

da disturbi di concentrazione e memoria che non sembravano in progressione e

sembravano essere imputabili almeno in parte anche alla patologia psichiatrica.

Il Dr. __________ ha comunque rilevato che la valutazione del caso era resa più

complessa dal fatto che alla prima RM cerebrale eseguita nella fase acuta

ancora nel dicembre 2003 erano presenti lesioni della sostanza bianca

bilaterali aspecifiche. A due successivi controlli della RM cerebrale nel

luglio 2004 e giugno 2005 sono però emerse due lesioni più nette e

significative a livello dei poli temporali anteriori bilateralmente. Il medico

ha osservato che tale reperto era relativamente inusuale e che la Dr. med. __________,

vice-primario in radiologia all’Ospedale __________ di __________ alla quale

aveva sottoposto le lastre, ha posto quale principale diagnosi differenziale la

rara patologia neurologica denominata CADASIL (Cerebral Autosomal Dominant

Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy). Il Dr. __________

ha poi evidenziato che, se questa diagnosi fosse stata effettivamente presente,

anche i disturbi dell’umore e i pur lievi deficit neurospicologici avrebbero

assunto un significato in ambito neurologico e anche dal punto di vista

prognostico ci si sarebbe potuti aspettare un peggioramento.

Per

quanto attiene, più specificatamente, la valutazione della capacità lavorativa,

il Dr. __________ ha indicato:

"

(…)

Eventualmente potrebbe

essere utile una rivalutazione neuropsicologica dettagliata per valutare

un’eventuale progressione dei deficit o stabilità del reperto. Sulla base

almeno di quanto descritto nella valutazione neuropsicologica del 2004 presso

la Clinica __________ i deficit erano lievi e non comportano un’inabilità

lavorativa che superi il 20%. Un’ev. loro progressione, che sarebbe possibile

qualora ci trovassimo effettivamente di fronte ad un CADASIL, potrebbe avere

quali conseguenze in futuro una modifica di questa percentuale, che è basata

sulla valutazione riportata dalla Clinica __________ il gennaio 2004.” (Doc. AI

19-16)

Dal canto

suo il Dr. med. __________ ha diagnosticato una sindrome ansioso-depressiva

(ICD10-F41.2) in fase di compenso sotto terapia psicofarmacologica specifica,

tratti narcisistici di personalità e deficit cognitivi in fase di remissione.

Lo

psichiatra ha puntualizzato che il danno alla salute avvenuto nel 2003, oltre a

provocarle dei problemi neurologici, ha causato all’insorgente una ferita al

suo narcisismo consistente nel tenere fede ai propositi personali senza farsi

influenzare da alcunché. Inoltre il medico ha rilevato che l’assicurata ha

faticato ad accettare la diminuzione del suo rendimento e ha mostrato uno

sviluppo depressivo che però grazie a un intervento specialistico del Dr. med. __________

e dei suoi collaboratori appariva meno rilevante rispetto all’esordio della

sintomatologia (cfr. doc. AI 19-21).

Riguardo

alla capacità lavorativa il Dr. med. __________ ha attestato:

"

Nelle condizioni attuali a mio parare l’A.

denota una incapacità lavorativa psichiatrica nella misura del 20%” (cfr. doc.

AI 19-22)

Dal

rapporto conclusivo della perizia pluridisciplinare del 20 giugno 2006 redatto

dai medici del SAM sulla base delle valutazioni dei Dr. med. __________ e __________

emerge che la ricorrente, affetta da problemi a livello psichiatrico e

neurologico con influsso sull’abilità al lavoro, presenta una capacità

lavorativa globale dell’80% (presenza durante tutto il giorno ma con rendimento

ridotto) come impiegata d’ufficio e in attività simili. E’ in ogni caso stata

indicata la possibilità di una diminuzione futura della capacità lavorativa nel

caso in cui avesse trovato conferma la diagnosi sospettata dal consulente in

neurologia, ossia lo sviluppo di una demenza (cfr. doc. 19-11).

2.6

L’assicurata

è stata seguita dal Dr. med. __________, primario del Servizio __________ di

neurologia presso l’Ospedale __________ di __________.

Nell’autunno-inverno

2006/07 il Dr. med. __________ ha rivalutato a fondo il problema diagnostico,

in quanto la diagnosi formulata in precedenza non spiegava le alterazioni

radiologiche osservate nel frattempo a livello dei due ippocampi (cfr. doc. VII;

XVII2).

Il

primario di neurologia l’11 gennaio 2007, dopo che è stata esperita tutta una

serie di esami, e meglio un esame neuropsicologico dettagliato presso la

Clinica __________ di __________, un video EEG di lunga durata dopo riduzione

della terapia antiepilettica e successivamente all’arresto completo della

terapia, esami ematologici e chimici, RM cerebrale (cfr. doc. XVII2), ha indicato

di ritenere che l’assicurata abbia dei deficit neuropsicologici moderati ma una

resistenza allo sforzo mentale e una soglia dello stress ridotta. Inoltre il

medico ha precisato che non vi siano validi motivi per dubitare della

credibilità della paziente e che un elemento importante consiste nel fatto che

alla RM cerebrale la ricorrente non presenta solo delle lesioni nella sostanza

bianca sottocorticale, bensì anche delle lesioni di segnale a livello dei due

ippocampi e delle due amigdale e una presa di contrasto dell’amigdala destra

indica una disfunzione in atto in una regione in cui, congruentemente,

l’elettroencefalogramma evidenzia un rallentamento dell’attività elettrica

cerebrale. Il Dr. med __________ ha rilevato che questi reperti cerebrali

bitemporo-mediali sono lungi dall’essere banali, non corrispondono

assolutamente a dei reperti fortuiti e devono essere integrati nella

valutazione.

Il

neurologo ha concluso affermando che è possibile che l’assicurata sottovaluti

le sue capacità, ma di ritenere che non le debba essere riconosciuta

un’incapacità lavorativa inferiore al 50% (cfr. doc. XVII).

Il Dr.

med. __________ si è riconfermato nel proprio apprezzamento con scritto del 4

febbraio 2007, in cui ha specificato che è vero che non vi è stata una modifica

dello stato di salute dell’insorgente rispetto al momento della valutazione

SAM, tuttavia quest’ultima non tiene adeguatamente conto della sintomatologia,

né delle limitazioni nella vita di tutti i giorni e lavorativa della signora RI

1.

(cfr. doc. XXI).

Alla luce

di queste certificazioni il TCA ha interpellato il Dr. med. __________,

neurologo consulente del SAM, sottoponendogli i referti del Dr. med. __________,

al fine di indicare se manteneva o meno la sua precedente valutazione relativa

all’abilità lavorativa dell’assicurata (cfr. doc. XXIV).

Il 12

luglio 2007 il Dr. med. __________ ha precisato:

"

(…)

L’ulteriore valutazione da

parte del Dr. __________ (della quale d’altronde io ho ricevuto solo ora gli

elementi più recenti del gennaio 2007, avevo altrimenti a disposizione solo la

prima valutazione dell’ottobre 2006) ha portato effettivamente alcuni nuovi elementi,

che danno maggiore peso alla componente organica: in particolare la lesione

descritta alla RM cerebrale a livello dell’amigdala con arricchimento di mezzo

di contrasto, ciò sta a indicare che si tratta di una lesione insorta

recentemente e dunque “attiva”, ed anche l’anomalia all’esame

elettroencefalografico, indicativa di una disfunzione elettrica cerebrale.

Anche i dati anamnestici ulteriormente emersi rendono comunque verosimile che

non ci troviamo di fronte a simulazione né esclusivamente a disturbi

“funzionali” non organici.

Rispetto alla mia

precedente valutazione dell’aprile 2006 ritengo dunque di dover modificare le

mie conclusioni dando maggior importanza alla componente organica quale causa

dei deficit neuropsicologici. Ciò non toglie che una possibile componente

dovuta alla sintomatologia depressiva possa contribuire a determinare questi

disturbi anche se non penso che ciò possa essere oggettivato e quantificato con

nessun mezzo.

Rimane ora da discutere

quale sia la percentuale di inabilità lavorativa che i disturbi

neuropsicologici presenti in questo caso possano causare. Si deve innanzi tutto

sottolineare il fatto che non sembrano essere deficit in peggioramento visto

quanto descritto alle valutazioni neuropsicologiche dettagliate eseguite presso

la clinica __________ di __________ all’inizio del 2004 e nell’ottobre 2006.

(…)

Determinare in quale

percentuale deficit di questo tipo possano influenzare la capacità lavorativa

di una persona è sicuramente difficile e dipende da criteri spesso soggettivi.

Ritengo malgrado ciò che i disturbi neuropsicologici presenti, pur di entità

lieve, possano effettivamente determinare una limitazione dell’abilità

lavorativa più significativa e dunque sono d’accordo che un’inabilità

lavorativa del 20%, come avevo valutato inizialmente, determinata dagli aspetti

neurologici, sia troppo bassa. Sono d’accordo con il Dr. __________ che, almeno

per attività lavorative esigenti dal punto di vista cognitivo, possa essere

giustificata un’inabilità lavorativa del 50%, è d’altro canto verosimile che

per attività lavorative meno esigenti in tal senso si potrebbe anche ritenere

un’inabilità (recte: abilità) lavorativa del 60% . (…) L’attività

d’impiegata d’ufficio svolta dall’Assicurata rientra piuttosto nella prima

categoria e dunque almeno per quest’ultima è ragionevole un’inabilità

lavorativa massima del 50%.”(Doc. XXV).

Il Dr.

med. __________, del SMR, dopo avere preso visione del rapporto del luglio 2007

del Dr. med. __________, il 26 luglio 2007 ha anch’egli asserito che

l’insorgente presenta un’inabilità lavorativa del 50% quale impiegata d’ufficio

e del 40% per attività di tipo semplice, ripetitivo. L’inizio dell’incapacità

al lavoro di lunga durata è stato fissato al 30 novembre 2003 (cfr. doc.

XXVIIIbis).

2.7

Per quanto

concerne l’aspetto psichiatrico e richiamata la suesposta giurisprudenza in

materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.5.), questa

Corte non ha motivo alcuno per distanziarsi dal giudizio in merito alle

condizioni di salute e al grado di inabilità lavorativa del 20% formulato dal

Dr. med. __________ nel mese di aprile 2006 nel contesto dell’allestimento

della perizia pluridisciplinare da parte del SAM (cfr. doc. AI 19-18 – 19-22).

In

effetti la valutazione dello psichiatra, consulente del SAM, è stata effettuata

sulla base di accertamenti approfonditi ed è convincente.

Agli atti

non risultano del resto indizi concreti atti a ritenerla inattendibile.

2.8

In

relazione, invece, all’aspetto neurologico, va osservato che il Dr. med. __________,

neurologo consulente del SAM, dopo avere preso visione dei referti del Dr. med.

__________, ha modificato il proprio apprezzamento riguardo allo status

neurologico e alla capacità lavorativa dell’assicurata.

In

particolare il Dr. med. __________, analogamente al Dr. med. __________, ha

riconosciuto un’inabilità lavorativa del 50% nell’attività di impiegata

d’ufficio, svolta originariamente dalla ricorrente (cfr. consid. 2.7.).

Egli, a

differenza del Dr. med. __________, ha però puntualizzato che in attività meno

esigenti si potrebbe ritenere un’incapacità al lavoro del 40% (cfr. doc. XXV;

consid. 2.7.).

Tale

apprezzamento è stato condiviso dal Dr. med. __________ del SMR (cfr. doc.

XXVIIIbis).

Considerate

le dettagliate motivazioni fornite dal Dr. med __________, il quale, da un

lato, conosce approfonditamente il caso dell’assicurata, avendola visitata una

prima volta nel settembre 2005 e in seguito nell’aprile 2006, dall’altro, dopo

avere esaminato i nuovi elementi messi in luce dal Dr. med. __________, ha

aderito all’apprezzamento effettuato dal neurologo curante della ricorrente, il

TCA ritiene che correttamente il grado di inabilità lavorativa è stato

determinato del 50% per l’attività di impiegata d’ufficio e del 40% per

attività semplici e ripetitive.

Un’incapacità

al lavoro di grado minore in occupazioni meno esigenti di quella di impiegata

di ufficio si giustifica d’altronde, in concreto, visto che l’assicurata

presenta problemi cognitivi.

Per

l’assicurata risulta dunque più facile svolgere attività che richiedono meno

impegno intellettivo di quella di impiegata d’ufficio.

In simili

condizioni, questa Corte deve concludere che a torto l’UAI con decisione del 15

settembre 2006 ha ritenuto l’assicurata abile al lavoro all’80% come impiegata

d’ufficio e in attività simili.

2.9

Visto tutto

quanto precede, a mente del TCA si giustifica l’annullamento della decisione

impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché, previo accertamento

presso il SAM limitatamente alla questione circa la capacità lavorativa globale

dell’assicurata ritenuta un’inabilità per motivi psichici del 20% e per motivi

neurologici del 50% quale impiegata d’ufficio, rispettivamente del 40% in

attività semplici e ripetitive, si pronunci nuovamente in merito al diritto

dell’assicurata a una rendita di invalidità.

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001

nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In

una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha

inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa

va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.

Il rinvio

degli atti all’Ufficio resistente è stato peraltro agosto anche dall’UAI

medesimo con scritto del 13 agosto 2007 alla luce della presa di posizione del

Dr. med. __________ del 12 luglio 2007 (cfr.doc. XXVIII).

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, in cui la parte resistente è sostanzialmente soccombente,

le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata

è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato

al consid. 2.9.

2. Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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