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Decisione

32.2006.149

Respinto domanda prestazioni AI.TCA interpellato neurochirurgo consultato da assicurato,che ha rilevato(8/06)un'IL al 50% a causa di una stenosi del canale spinale.Visto il suo carattere evolutivo,mol

13 settembre 2007Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I doc.

XVI e 1-3 sono stati, per contro, trasmessi all’avv. RA 1 per conoscenza (cfr.

doc.XVII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’assicurato

il diritto a prestazioni.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito

ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che

avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC

1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité,

Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000

p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto

di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC

1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura

dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione

personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure

reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la

valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati

sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV

Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al proposito va precisato che,

secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito

LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su

opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque

tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se

nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente

subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa

eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi

prima di decidere.

Tale

principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26

giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa

R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid.

3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S.

consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G.

consid. 4.2, I 475/01).

2.3. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è

determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,

si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si

lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti

(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o

nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono

inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella

causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U

329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352;

Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I

162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14

aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del

24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e

332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita

il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire

dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato

parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe

obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF

125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

2.4. Nella

concreta evenienza l’UAI ha negato all’assicurato il diritto a una rendita di

invalidità fondandosi principalmente sul rapporto del 23 agosto 2004 dei medici

della Clinica __________ di __________ attinente alla degenza 12 luglio – 3

agosto 2004 presso tale istituto inviato all’__________ e sul referto del 18

gennaio 2005 del Dr. med. __________, spec. FMH in medicina interna, rilasciato

all’attenzione della __________, assicuratore per la perdita di guadagno dovuta

a malattia dell’insorgente (cfr. doc. LAINF 1-11 segg.; doc. AI 10-4).

I medici

della Clinica __________ di __________ hanno diagnosticato:

" 1. Lombalgia

aspecifica con importante sindrome miofasciale bilaterale e blocco al passaggio

dorsolombare su/con:

·

esiti di caduta con contusione della colonna

vertebrale occorsa in data 22.01.04;

·

stato dopo frattura L1 e L2 circa 20 anni fa con

deformazione a cuneo di L1 e L2;

·

marcata spondilartrosi L4/L5 e L5/S1.

2. Adiposità.

3. Tabagismo

cronico, sospetto abuso etilico” (Doc. LAINF 1-11)

Inoltre i

sanitari hanno indicato che, in considerazione della sintomatologia accusata

dall’assicurato a quel momento, la capacità lavorativa rimaneva dello 0% fino

al 24 agosto 2004. Essi hanno pure specificato che, ritenuta l’età del

paziente, la durata dei sintomi e il decorso durante la riabilitazione, il ricorrente

avrebbe potuto riprendere la sua attività lavorativa in qualità di manovale in

misura parziale osservando le seguenti limitazioni: evitare movimenti

ripetitivi sopra il piano orizzontale, non sollevare pesi oltre i 10 kg sopra

il piano orizzontale. Dal punto di vista della schiena l’assicurato avrebbe

dovuto evitare poi movimenti ripetitivi di rotazione e flessione della colonna

lombare e il sollevamento da terra di pesi di oltre 15 kg (cfr. doc. LAINF

1-13).

Dal canto

suo il Dr. med. __________, dopo aver formulato una diagnosi analoga a quella

espressa dai medici della Clinica di __________, riguardo alla capacità

lavorativa dell’assicurato ha attestato che, considerato il suo stato di salute,

l’insorgente presentava un’incapacità lavorativa al 50% intesa a metà funzione

per attività di media entità e in forma duratura. Egli ha precisato, da un

lato, che per un lavoro in cui non doveva sollevare pesi superiori ai 10 kg in

modo ripetitivo e poteva svolgere i lavori in posizione ergonomia del tronco,

egli avrebbe potuto teoricamente essere abile in forma completa. Dall’altro,

che in considerazione della formazione scolastica e del mercato del lavoro

riteneva ciò veramente improbabile (cfr. doc. AI 10-6; 10-7).

2.5. L’assicurato,

alla fine del mese di agosto e nel mese di settembre 2006, è stato esaminato, su

Considerandi

indicazione del suo medico curante, dal Dr. med. __________, spec. FMH in

neurochirurgia.

Dal

rapporto del 21 settembre 2006 emerge che la situazione dell’insorgente risultava

invariata, che l’insorgente continuava ad accusare dolori lombari più o meno

costanti e che i fastidi aumentavano nettamente deambulando con sensazioni

parestetiche alle gambe.

Nel mese

di settembre 2006 l’assicurato è stato, altresì, sottoposto a una RM e a una RX

funzionale del rachide lombare dai cui reperti il Dr. med. __________ ha evinto

che:

" (…)

I radiogrammi funzionali confermano una

cifosi post traumatica D12/L1 con fratture da compressione stabile ed anchilosi

dei segmenti. I segmenti sottostanti non presentano instabilità. La RM a sua

volta evidenzia processi degenerativi molto importanti e diffusi accentuati

però nella zona di frattura. A livello L3/4 c’è la presenza di una grave

stenosi del canale spinale e molto importante anche nel segmento L4/5. A mio

modo di vedere quest’importante stenosi dovrà essere operata a breve/medio

termine. In considerazione della situazione clinica e neuroradiologica ritengo

inadeguato l’atteggiamento dell’AI di rifiutare una rendita perlomeno parziale

a questo paziente che presenta delle alterazioni radiologiche veramente

importanti, che condizionano in maniera decisiva la capacità lavorativa, a mio

modo di vedere anche oltre il 50%. Anche in caso di un intervento decompressivo

del canale spinale, ci sarà all’in più una capacità lavorativa residuale del

50%.” (doc. O)

Per consolidata

giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla

situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga

che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa

(DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93

consid. 3, 99 V 102).

In

concreto il referto del 21 settembre 2006 del Dr. med. __________ è posteriore

alla decisione impugnata. Tuttavia, da una parte, l’assicurato con scritto del

12.

settembre 2006 susseguente al progetto di decisione del 26 luglio 2006 (cfr.

doc. M., N), aveva informato l’UAI di essere stato visitato, già a fine agosto

2006, dallo specialista in questione e che gli esiti degli accertamenti

sarebbero giunti a metà ottobre 2006.

Dall’altra,

quanto riscontrato dal Dr. med. __________ può permettere di accertare lo stato

di salute dell’assicurato antecedente al provvedimento contestato. Pertanto

tale rapporto è rilevante ai fini del presente giudizio. Esso è suscettibile di

mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione

precedente la decisione del 18 settembre 2006 (cfr. STFA U 299/02 del 2

settembre 2003).

Di

conseguenza il TCA, nel mese di luglio 2007, ha interpellato il Dr. med. __________,

perché indicasse a partire da quando, perlomeno secondo il grado della

verosimiglianza preponderante, era subentrato il peggioramento da lui attestato

nell’agosto/settembre 2006 (cfr. doc. X; XII).

Il Dr.

med. __________, con scritti del 19 e del 26 luglio 2007, ha precisato che la

valutazione dell’abilità lavorativa presentata dall’assicurato di cui al suo

rapporto del settembre 2006, ovvero un’incapacità al lavoro anche oltre il 50%

(cfr. doc. O), si basa sul fatto che l’assicurato presenta, oltre ai processi

degenerativi diffusi del rachide lombare, anche una stenosi del canale spinale

che per definizione è sinonimo di mobilità patologica segmentale e che quindi

progredisce anche se lentamente portando prima o poi a un intervento

decompressivo ed eventualmente di fissazione. Egli ha segnalato che qualora un

intervento non venisse preso in considerazione in tempo utile, possono

subentrare, a distanza di anni, problemi neurologici irreversibili (paresi,

incontinenza alle feci e urine).

Inoltre

il Dr. med. __________ ha indicato che, esaminando la documentazione inviatagli

da questo Tribunale, e meglio i rapporti del 18 gennaio 2005 del Dr. med. __________

e del 23 agosto 2004 dei medici della Clinica __________ di __________, ha

constatato che tali sanitari hanno preso nota del fatto che il paziente

accusava dolori anche deambulando (sospetto di claudicatio spinale per stenosi

del canale spinale), ma non hanno dato seguito a queste informazioni e non

hanno provveduto ad accertamenti approfonditi tramite RM o almeno una TAC.

Egli ha

altresì sottolineato, in primo luogo, che l’ulteriore RM eseguita nel luglio

2007.

ha riconfermato i processi degenerativi diffusi, la frattura L1 e L2 e la

stenosi del canale spinale. In secondo luogo, che il peggioramento radiologico

non era eccessivo rispetto all’esame precedente e anche l’esame clinico era

paragonabile a quello del 2006 (cfr. doc. X; XIII).

Riguardo

più specificatamente all’inizio dei disturbi accusati dall’assicurato, in

particolare della stenosi mista del canale spinale, il Dr. med. __________ ha rilevato:

"

(…) già nell’agosto del 2004, durante la degenza

presso la Clinica di __________ (lettera di dimissione: pagina 2, quarta riga

dall’alto), il paziente riferiva fastidi alla deambulazione, cito: limitazioni

cinetiche nel chinarsi e nel camminare oltre un’ora. La sintomatologia del canale

spinale stretto era probabilmente già manifesta benché in maniera molto blanda

(fastidi nel camminare oltre un’ora).

Nello scritto del Dr. __________

del gennaio 2005 si accennava in maniera piuttosto evidente che il paziente

accusava dolori dipendenti dai movimenti e non presenti a riposo (lettera del

Dr. __________ alla Wincare Assicurazioni; pagina 2, quinta riga sopra

“anamnesi sociale”). Da questi due scritti deduco che nell’arco di un anno,

quindi dal 2004 al 2005, c’è stato un peggioramento perlomeno anamnestico

quindi soggettivo della situazione del paziente. Evidentemente in assenza di

accertamenti adeguati preesistenti non mi è possibile confermare con certezza

se già allora il canale spinale stretto era clinicamente rilevante. Suppongo,

ma non lo affermo con certezza, che dal 2004 il paziente presentasse una

sintomatologia sospetta per canale spinale stretto.” (Doc. XIII)

Il Dr.

med. __________, del SMR, dopo avere preso visione delle certificazioni del Dr.

med. __________, ha sì riconosciuto un peggioramento dello stato di salute

dell’assicurato con inabilità lavorativa del 50% anche per attività confacenti

con evoluzione incerta - previsto intervento - richiedente la ripresa

dell’istruttoria, tuttavia unicamente dal mese di agosto 2006, in quanto

il peggioramento risulta documentato a partire dall’agosto 2006 (cfr. doc.

IIIbis). Egli ha segnatamente indicato che essenziale per l’AI non è la

diagnosi ma la sintomatologia e la funzionalità residua e che in casu il

ricorrente è stato visto nel gennaio 2005 dal Dr. med. __________ che ha preso

atto della sua sintomatologia, riconosciuta e non messa in dubbio, esprimendo

in seguito una valutazione della capacità lavorativa residua pure condivisa dal

curante. Il Dr. med. __________ ha pure fatto presente che disturbi che

insorgono dopo diverse centinaia di metri (e che poi regrediscono fermandosi)

non sono limitanti per attività che non richiedono degli spostamenti prolungati

(cfr. doc. XVI1).

2.6

Alla luce di

tutto quanto esposto, in particolare delle convincenti e motivate attestazioni

del Dr. med. __________, a mente di questa Corte la fattispecie, per quanto

riguarda il giudizio sull'incapacità al lavoro dell’assicurato, non è stata

adeguatamente e compiutamente indagata.

In

effetti dalle certificazioni del Dr. med. __________, alle quali va senz'altro

attribuita piena valenza probatoria conformemente alla succitata giurisprudenza

federale (cfr. consid. 2.3), risulta che la stenosi del canale spinale di cui è

affetto il ricorrente, in aggiunta ai processi degenerativi diffusi, provoca

un’inabilità lavorativa definitiva del 50% (cfr. doc. XI).

Questa

circostanza è stata riconosciuta pure dall’UAI che, sulla base del rapporto del

Dr. med. __________, ha indicato che effettivamente la stenosi del canale

spinale evidenziata dal Dr. med. __________ causa un’incapacità al lavoro del

50% anche per attività confacenti.

L’amministrazione

ha però indicato che il peggioramento va considerato a partire dall’agosto

2006, per il motivo che la stenosi è documentata a fare tempo da questa data

(cfr. doc. III; IIIbis; XVI).

Il

neurochirurgo ha, per contro, attestato di supporre, alla luce dei sintomi

presentati dall’assicurato già nel 2004/inizio 2005, che dal 2004 quest’ultimo

presentasse una sintomatologia sospetta per canale spinale stretto (cfr. doc.

XIII).

Visto che

la stenosi del canale spinale è un’affezione a carattere evolutivo con decorso

lento (cfr. doc. XI; XIII), questa Corte ritiene altamente probabile che la

stessa sia stata presente e abbia influenzato la capacità lavorativa

dell’assicurato già prima dell’agosto 2006.

In simili

condizioni, si rende quindi necessario, al fine di giungere ad un chiaro e

attendibile giudizio sullo stato di salute dell'assicurato e sulle sue effettive

ripercussioni invalidanti, procedere ad un'accurata valutazione, dal profilo

sia della tempistica dell’insorgenza della stenosi del canale spinale, che

della relativa influenza sull’abilità lavorativa del ricorrente.

La

considerazione del Dr. med. __________ per sostanziare il fatto che il peggioramento

della sintomatologia con influsso sulla capacità lavorativa residua va

considerato soltanto a partire dall’agosto 2006, ossia, segnatamente, che è a fare

tempo dal mese di agosto 2006 che il peggioramento risulta documentato e che

allorché il Dr. med. __________, nel gennaio 2005, ha valutato la capacità al

lavoro dell’insorgente, egli si è fondato sulla sintomatologia e sui disturbi

presentati dal ricorrente a quel momento (cfr. doc. XVI1), non è tale da

sovvertire la conclusione a cui è giunta questa Corte.

In

effetti, in primo luogo, la motivazione secondo cui il peggioramento è stato

documentato solo nel mese di agosto 2006 si rivela, alla luce del carattere

progressivo della stenosi, carente e semplicistica.

In

secondo luogo, la certificazione del Dr. med. __________ risale a un periodo

antecedente la domanda di prestazioni AI e non permette, perciò, di escludere

che in seguito sia intervenuta una modifica dell’abilità lavorativa

dell’assicurato a causa dell’insorgenza della stenosi del canale spinale.

2.7

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale

basterebbe a chiarire un fatto.

In proposito

cfr. pure STF I 327/06 del 17 aprile 2007 consid. 5.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare

tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura,

di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente

o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di

diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere

tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai

Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte

federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in

RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente

giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,

in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nell’evenienza

concreta ci si trova confrontati ad un accertamento sommario dei fatti che ha

richiesto l’esperimento di accertamenti specialistici presso il Dr. med. __________.

In

effetti l’UAI, nell’ambito della presente procedura, non ha effettuato alcuna

indagine medica, ma si è basato sulla documentazione medica (rapporto del 23

agosto 2004 di dimissione dalla Clinica __________ di __________ inviato all’__________,

doc. LAINF 1-11; referto del 18 gennaio 2005 del Dr. med. __________ allestito

all’attenzione dell’assicuratore per perdita di guadagno causata da malattia,

doc. AI 10-4) anteriore alla domanda di prestazioni AI del marzo 2005.

Si giustifica, pertanto, l’annullamento della

decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI perché, ordinata una

perizia medica volta a determinare quando ha iniziato a insorgere la stenosi

del canale spinale, la relativa evoluzione e le conseguenti ripercussioni sulla

capacità lavorativa dell’insorgente, si pronunci nuovamente sulla sua domanda

di prestazioni.

2.8

Vincente in

causa, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto a un'indennità per

ripetibili da mettere a carico dell’UAI (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Di

conseguenza la domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata

contestualmente al ricorso diventa priva di oggetto (cfr. STFA del 9 aprile

2003.

nella causa C., U 164/02; STFA dell'8 novembre 2001 nella causa F., U

134/99; STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T. contro INSAI e TCA, U 59/99;

STFA del 2 agosto 1999 nella causa H.D contro UAI e TCA, I 360/97; STFA del 19

novembre 1998 nella causa S.S contro CCC, P 7/97 e STFA del 27 aprile 1998

nella causa INSAI contro A.C. e TCA, U 18/97).

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, in cui la parte resistente è soccombente, le spese per

complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione del 18 settembre 2006 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’UAI per nuovi accertamenti ai sensi del consid. 2.7.

2. Le spese,

per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’UAI

verserà, inoltre, all’assicurato l’importo di fr. 1’500.- (IVA inclusa) a

titolo di ripetibili.

3. L'istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio è divenuta priva di oggetto.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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