32.2006.149
Respinto domanda prestazioni AI.TCA interpellato neurochirurgo consultato da assicurato,che ha rilevato(8/06)un'IL al 50% a causa di una stenosi del canale spinale.Visto il suo carattere evolutivo,mol
13 settembre 2007Italiano27 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2006.149
Data decisione, Autorità:
13.09.2007, TCA
Titolo:
Respinto domanda prestazioni AI.TCA interpellato neurochirurgo consultato da assicurato,che ha rilevato(8/06)un'IL al 50% a causa di una stenosi del canale spinale.Visto il suo carattere evolutivo,molto probabile già presente prima dell'8/06.Rinvio atti per stabilire quando intervenuta stenosi e IL.
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
RIPETIBILI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69bis cpv. 1 LAI
art. 7 agg. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 61 cpv. 1 let. g LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.149
RS
Lugano
13 settembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 ottobre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 settembre 2006
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1948, da ultimo attivo quale manovale presso l’Impresa di costruzioni __________
(cfr. doc. AI 2-4), nel mese di marzo 2005 ha presentato una richiesta di
prestazioni AI per adulti in quanto affetto da disturbi alla colonna vertebrale
(cfr. doc. AI 2).
Esperiti
gli accertamenti del caso, con decisione del 18 settembre 2006 l’Ufficio AI ha
respinto la domanda dell’assicurato. Più precisamente gli è stato negato il
diritto a una rendita di invalidità, in quanto presenta un grado di invalidità
del 20%. Inoltre l’UAI ha indicato che, visto il curriculum scolastico e
professionale dell’assicurato, non è possibile entrare nel merito di
provvedimenti professionali volti al conseguimento di una qualifica di base, ma
che resta a disposizione per il finanziamento di un periodo di introduzione
qualora dovesse reperire un’attività confacente che permetta di recuperare la
capacità di guadagno residua (cfr. doc. A).
1.2. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA con cui, oltre all’ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria, ha postulato l’annullamento della decisione
contestata e la retrocessione dell’incarto all’UAI per procedere al calcolo del
grado di invalidità.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’assicurato ha addotto di ritenere
di essere invalido almeno al 70%, così da poter ottenere una rendita AI intera.
Egli ha precisato che l’UAI ha esperito degli accertamenti medici superficiali,
ovvero che non sono stati presi in considerazione i vari problemi alla salute
fisica da lui lamentati. Il ricorrente, in effetti, ha evidenziato di avere
chiesto invano, nel settembre 2006 nel contesto delle osservazioni al progetto
di decisione, di sospendere momentaneamente la decisione definitiva in attesa
delle risultanze degli accertamenti medici che stava effettuando il Dr. med. __________,
spec. FMH in neurochirurgia. Lo specialista ha poi diagnosticato problematiche
non emerse nell’ambito della procedura istruttoria ordinata dall’UAI, che
condizionano in maniera decisiva la sua capacità lavorativa, a modo di vedere
del Dr. med. __________, anche oltre il 50% (cfr. doc. I).
1.3. L’UAI, in
risposta, ha postulato il parziale accoglimento del ricorso, nel senso di
riprendere l’istruttoria in merito al peggioramento dello stato di salute
documentato a partire dall’agosto 2006 con inabilità lavorativa al 50% anche
per attività confacenti, con evoluzione incerta, come indicato dal SMR,
confermando nel contempo, fino al mese di agosto 2006, la validità della
precedente valutazione (doc. III + bis).
1.4. L’avv. RA 1,
per conto dell’assicurato, ha presentato ulteriori osservazioni con scritto del
21 novembre 2006. In particolare è stato puntualizzato che il peggioramento
dello stato di salute del ricorrente non parte dal mese di agosto 2006, bensì è
antecedente (cfr. doc. V).
1.5. Il 27
novembre 2006 il patrocinatore dell’assicurato ha trasmesso il certificato
municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria con la relativa
documentazione (cfr. doc. VII; 1-4).
1.6. L’UAI, il 5
dicembre 2006, ha riconfermato il contenuto della propria risposta di causa
(cfr. doc. VIII).
1.7. Pendente
causa questa Corte ha interpellato il Dr. med. __________ per sapere da quando
è intervenuto il peggioramento dallo stesso attestato nel mese di settembre
2006, in particolare la stenosi mista del canale spinale (cfr. doc. X; XII).
Lo
specialista ha risposto il 19 e il 26 luglio 2007 (cfr. doc. XI; XIII).
1.8. I doc. X,
XI, XII e XIII sono stati trasmessi alle parti per osservazioni (cfr. doc.
XIV).
L’assicurato,
tramite l’avv. RA 1, si è pronunciato al riguardo il 2 agosto 2007 (cfr. doc.
XV).
L’UAI,
dal canto suo, il 17 agosto 2007, alla luce della presa di posizione redatta il
14 agosto 2007 dal Dr. med. __________ del SMR in relazione ai referti del Dr.
med. __________, ha ribadito la richiesta di rinviare gli atti per procedere
alla valutazione del peggioramento a decorrere, limitatamente, dal mese di
agosto 2006, risultando lo stesso documentato a fare tempo da tale mese (cfr. doc.
XVI; 1-3).
1.9. Il doc. XV è
stato inviato all’UAI per conoscenza (cfr. doc. XVIII).
Fatti
I doc.
XVI e 1-3 sono stati, per contro, trasmessi all’avv. RA 1 per conoscenza (cfr.
doc.XVII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’assicurato
il diritto a prestazioni.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito
ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che
avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité,
Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto
di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la
valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che,
secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito
LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque
tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se
nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente
subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa
eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi
prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid.
3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S.
consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G.
consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,
si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono
inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella
causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U
329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31; DTF 125 V 352;
Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I
162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14
aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del
24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e
332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita
il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire
dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato
parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe
obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici
dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF
125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;
MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
1997, p. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
2.4. Nella
concreta evenienza l’UAI ha negato all’assicurato il diritto a una rendita di
invalidità fondandosi principalmente sul rapporto del 23 agosto 2004 dei medici
della Clinica __________ di __________ attinente alla degenza 12 luglio – 3
agosto 2004 presso tale istituto inviato all’__________ e sul referto del 18
gennaio 2005 del Dr. med. __________, spec. FMH in medicina interna, rilasciato
all’attenzione della __________, assicuratore per la perdita di guadagno dovuta
a malattia dell’insorgente (cfr. doc. LAINF 1-11 segg.; doc. AI 10-4).
I medici
della Clinica __________ di __________ hanno diagnosticato:
" 1. Lombalgia
aspecifica con importante sindrome miofasciale bilaterale e blocco al passaggio
dorsolombare su/con:
·
esiti di caduta con contusione della colonna
vertebrale occorsa in data 22.01.04;
·
stato dopo frattura L1 e L2 circa 20 anni fa con
deformazione a cuneo di L1 e L2;
·
marcata spondilartrosi L4/L5 e L5/S1.
2. Adiposità.
3. Tabagismo
cronico, sospetto abuso etilico” (Doc. LAINF 1-11)
Inoltre i
sanitari hanno indicato che, in considerazione della sintomatologia accusata
dall’assicurato a quel momento, la capacità lavorativa rimaneva dello 0% fino
al 24 agosto 2004. Essi hanno pure specificato che, ritenuta l’età del
paziente, la durata dei sintomi e il decorso durante la riabilitazione, il ricorrente
avrebbe potuto riprendere la sua attività lavorativa in qualità di manovale in
misura parziale osservando le seguenti limitazioni: evitare movimenti
ripetitivi sopra il piano orizzontale, non sollevare pesi oltre i 10 kg sopra
il piano orizzontale. Dal punto di vista della schiena l’assicurato avrebbe
dovuto evitare poi movimenti ripetitivi di rotazione e flessione della colonna
lombare e il sollevamento da terra di pesi di oltre 15 kg (cfr. doc. LAINF
1-13).
Dal canto
suo il Dr. med. __________, dopo aver formulato una diagnosi analoga a quella
espressa dai medici della Clinica di __________, riguardo alla capacità
lavorativa dell’assicurato ha attestato che, considerato il suo stato di salute,
l’insorgente presentava un’incapacità lavorativa al 50% intesa a metà funzione
per attività di media entità e in forma duratura. Egli ha precisato, da un
lato, che per un lavoro in cui non doveva sollevare pesi superiori ai 10 kg in
modo ripetitivo e poteva svolgere i lavori in posizione ergonomia del tronco,
egli avrebbe potuto teoricamente essere abile in forma completa. Dall’altro,
che in considerazione della formazione scolastica e del mercato del lavoro
riteneva ciò veramente improbabile (cfr. doc. AI 10-6; 10-7).
2.5. L’assicurato,
alla fine del mese di agosto e nel mese di settembre 2006, è stato esaminato, su
Considerandi
indicazione del suo medico curante, dal Dr. med. __________, spec. FMH in
neurochirurgia.
Dal
rapporto del 21 settembre 2006 emerge che la situazione dell’insorgente risultava
invariata, che l’insorgente continuava ad accusare dolori lombari più o meno
costanti e che i fastidi aumentavano nettamente deambulando con sensazioni
parestetiche alle gambe.
Nel mese
di settembre 2006 l’assicurato è stato, altresì, sottoposto a una RM e a una RX
funzionale del rachide lombare dai cui reperti il Dr. med. __________ ha evinto
che:
" (…)
I radiogrammi funzionali confermano una
cifosi post traumatica D12/L1 con fratture da compressione stabile ed anchilosi
dei segmenti. I segmenti sottostanti non presentano instabilità. La RM a sua
volta evidenzia processi degenerativi molto importanti e diffusi accentuati
però nella zona di frattura. A livello L3/4 c’è la presenza di una grave
stenosi del canale spinale e molto importante anche nel segmento L4/5. A mio
modo di vedere quest’importante stenosi dovrà essere operata a breve/medio
termine. In considerazione della situazione clinica e neuroradiologica ritengo
inadeguato l’atteggiamento dell’AI di rifiutare una rendita perlomeno parziale
a questo paziente che presenta delle alterazioni radiologiche veramente
importanti, che condizionano in maniera decisiva la capacità lavorativa, a mio
modo di vedere anche oltre il 50%. Anche in caso di un intervento decompressivo
del canale spinale, ci sarà all’in più una capacità lavorativa residuale del
50%.” (doc. O)
Per consolidata
giurisprudenza il giudice delle
assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla
situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga
che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di
accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa
(DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93
consid. 3, 99 V 102).
In
concreto il referto del 21 settembre 2006 del Dr. med. __________ è posteriore
alla decisione impugnata. Tuttavia, da una parte, l’assicurato con scritto del
12.
settembre 2006 susseguente al progetto di decisione del 26 luglio 2006 (cfr.
doc. M., N), aveva informato l’UAI di essere stato visitato, già a fine agosto
2006, dallo specialista in questione e che gli esiti degli accertamenti
sarebbero giunti a metà ottobre 2006.
Dall’altra,
quanto riscontrato dal Dr. med. __________ può permettere di accertare lo stato
di salute dell’assicurato antecedente al provvedimento contestato. Pertanto
tale rapporto è rilevante ai fini del presente giudizio. Esso è suscettibile di
mettere in evidenza elementi di accertamento retrospettivo della situazione
precedente la decisione del 18 settembre 2006 (cfr. STFA U 299/02 del 2
settembre 2003).
Di
conseguenza il TCA, nel mese di luglio 2007, ha interpellato il Dr. med. __________,
perché indicasse a partire da quando, perlomeno secondo il grado della
verosimiglianza preponderante, era subentrato il peggioramento da lui attestato
nell’agosto/settembre 2006 (cfr. doc. X; XII).
Il Dr.
med. __________, con scritti del 19 e del 26 luglio 2007, ha precisato che la
valutazione dell’abilità lavorativa presentata dall’assicurato di cui al suo
rapporto del settembre 2006, ovvero un’incapacità al lavoro anche oltre il 50%
(cfr. doc. O), si basa sul fatto che l’assicurato presenta, oltre ai processi
degenerativi diffusi del rachide lombare, anche una stenosi del canale spinale
che per definizione è sinonimo di mobilità patologica segmentale e che quindi
progredisce anche se lentamente portando prima o poi a un intervento
decompressivo ed eventualmente di fissazione. Egli ha segnalato che qualora un
intervento non venisse preso in considerazione in tempo utile, possono
subentrare, a distanza di anni, problemi neurologici irreversibili (paresi,
incontinenza alle feci e urine).
Inoltre
il Dr. med. __________ ha indicato che, esaminando la documentazione inviatagli
da questo Tribunale, e meglio i rapporti del 18 gennaio 2005 del Dr. med. __________
e del 23 agosto 2004 dei medici della Clinica __________ di __________, ha
constatato che tali sanitari hanno preso nota del fatto che il paziente
accusava dolori anche deambulando (sospetto di claudicatio spinale per stenosi
del canale spinale), ma non hanno dato seguito a queste informazioni e non
hanno provveduto ad accertamenti approfonditi tramite RM o almeno una TAC.
Egli ha
altresì sottolineato, in primo luogo, che l’ulteriore RM eseguita nel luglio
2007.
ha riconfermato i processi degenerativi diffusi, la frattura L1 e L2 e la
stenosi del canale spinale. In secondo luogo, che il peggioramento radiologico
non era eccessivo rispetto all’esame precedente e anche l’esame clinico era
paragonabile a quello del 2006 (cfr. doc. X; XIII).
Riguardo
più specificatamente all’inizio dei disturbi accusati dall’assicurato, in
particolare della stenosi mista del canale spinale, il Dr. med. __________ ha rilevato:
"
(…) già nell’agosto del 2004, durante la degenza
presso la Clinica di __________ (lettera di dimissione: pagina 2, quarta riga
dall’alto), il paziente riferiva fastidi alla deambulazione, cito: limitazioni
cinetiche nel chinarsi e nel camminare oltre un’ora. La sintomatologia del canale
spinale stretto era probabilmente già manifesta benché in maniera molto blanda
(fastidi nel camminare oltre un’ora).
Nello scritto del Dr. __________
del gennaio 2005 si accennava in maniera piuttosto evidente che il paziente
accusava dolori dipendenti dai movimenti e non presenti a riposo (lettera del
Dr. __________ alla Wincare Assicurazioni; pagina 2, quinta riga sopra
“anamnesi sociale”). Da questi due scritti deduco che nell’arco di un anno,
quindi dal 2004 al 2005, c’è stato un peggioramento perlomeno anamnestico
quindi soggettivo della situazione del paziente. Evidentemente in assenza di
accertamenti adeguati preesistenti non mi è possibile confermare con certezza
se già allora il canale spinale stretto era clinicamente rilevante. Suppongo,
ma non lo affermo con certezza, che dal 2004 il paziente presentasse una
sintomatologia sospetta per canale spinale stretto.” (Doc. XIII)
Il Dr.
med. __________, del SMR, dopo avere preso visione delle certificazioni del Dr.
med. __________, ha sì riconosciuto un peggioramento dello stato di salute
dell’assicurato con inabilità lavorativa del 50% anche per attività confacenti
con evoluzione incerta - previsto intervento - richiedente la ripresa
dell’istruttoria, tuttavia unicamente dal mese di agosto 2006, in quanto
il peggioramento risulta documentato a partire dall’agosto 2006 (cfr. doc.
IIIbis). Egli ha segnatamente indicato che essenziale per l’AI non è la
diagnosi ma la sintomatologia e la funzionalità residua e che in casu il
ricorrente è stato visto nel gennaio 2005 dal Dr. med. __________ che ha preso
atto della sua sintomatologia, riconosciuta e non messa in dubbio, esprimendo
in seguito una valutazione della capacità lavorativa residua pure condivisa dal
curante. Il Dr. med. __________ ha pure fatto presente che disturbi che
insorgono dopo diverse centinaia di metri (e che poi regrediscono fermandosi)
non sono limitanti per attività che non richiedono degli spostamenti prolungati
(cfr. doc. XVI1).
2.6
Alla luce di
tutto quanto esposto, in particolare delle convincenti e motivate attestazioni
del Dr. med. __________, a mente di questa Corte la fattispecie, per quanto
riguarda il giudizio sull'incapacità al lavoro dell’assicurato, non è stata
adeguatamente e compiutamente indagata.
In
effetti dalle certificazioni del Dr. med. __________, alle quali va senz'altro
attribuita piena valenza probatoria conformemente alla succitata giurisprudenza
federale (cfr. consid. 2.3), risulta che la stenosi del canale spinale di cui è
affetto il ricorrente, in aggiunta ai processi degenerativi diffusi, provoca
un’inabilità lavorativa definitiva del 50% (cfr. doc. XI).
Questa
circostanza è stata riconosciuta pure dall’UAI che, sulla base del rapporto del
Dr. med. __________, ha indicato che effettivamente la stenosi del canale
spinale evidenziata dal Dr. med. __________ causa un’incapacità al lavoro del
50% anche per attività confacenti.
L’amministrazione
ha però indicato che il peggioramento va considerato a partire dall’agosto
2006, per il motivo che la stenosi è documentata a fare tempo da questa data
(cfr. doc. III; IIIbis; XVI).
Il
neurochirurgo ha, per contro, attestato di supporre, alla luce dei sintomi
presentati dall’assicurato già nel 2004/inizio 2005, che dal 2004 quest’ultimo
presentasse una sintomatologia sospetta per canale spinale stretto (cfr. doc.
XIII).
Visto che
la stenosi del canale spinale è un’affezione a carattere evolutivo con decorso
lento (cfr. doc. XI; XIII), questa Corte ritiene altamente probabile che la
stessa sia stata presente e abbia influenzato la capacità lavorativa
dell’assicurato già prima dell’agosto 2006.
In simili
condizioni, si rende quindi necessario, al fine di giungere ad un chiaro e
attendibile giudizio sullo stato di salute dell'assicurato e sulle sue effettive
ripercussioni invalidanti, procedere ad un'accurata valutazione, dal profilo
sia della tempistica dell’insorgenza della stenosi del canale spinale, che
della relativa influenza sull’abilità lavorativa del ricorrente.
La
considerazione del Dr. med. __________ per sostanziare il fatto che il peggioramento
della sintomatologia con influsso sulla capacità lavorativa residua va
considerato soltanto a partire dall’agosto 2006, ossia, segnatamente, che è a fare
tempo dal mese di agosto 2006 che il peggioramento risulta documentato e che
allorché il Dr. med. __________, nel gennaio 2005, ha valutato la capacità al
lavoro dell’insorgente, egli si è fondato sulla sintomatologia e sui disturbi
presentati dal ricorrente a quel momento (cfr. doc. XVI1), non è tale da
sovvertire la conclusione a cui è giunta questa Corte.
In
effetti, in primo luogo, la motivazione secondo cui il peggioramento è stato
documentato solo nel mese di agosto 2006 si rivela, alla luce del carattere
progressivo della stenosi, carente e semplicistica.
In
secondo luogo, la certificazione del Dr. med. __________ risale a un periodo
antecedente la domanda di prestazioni AI e non permette, perciò, di escludere
che in seguito sia intervenuta una modifica dell’abilità lavorativa
dell’assicurato a causa dell’insorgenza della stenosi del canale spinale.
2.7
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito
che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare
quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale
basterebbe a chiarire un fatto.
In proposito
cfr. pure STF I 327/06 del 17 aprile 2007 consid. 5.
Tale
giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario
disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di ribaltare
tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura,
di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente
o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori.
Nemmeno
l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una
sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,
p. 196s., la nostra Corte
federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in
RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente
giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,
in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nell’evenienza
concreta ci si trova confrontati ad un accertamento sommario dei fatti che ha
richiesto l’esperimento di accertamenti specialistici presso il Dr. med. __________.
In
effetti l’UAI, nell’ambito della presente procedura, non ha effettuato alcuna
indagine medica, ma si è basato sulla documentazione medica (rapporto del 23
agosto 2004 di dimissione dalla Clinica __________ di __________ inviato all’__________,
doc. LAINF 1-11; referto del 18 gennaio 2005 del Dr. med. __________ allestito
all’attenzione dell’assicuratore per perdita di guadagno causata da malattia,
doc. AI 10-4) anteriore alla domanda di prestazioni AI del marzo 2005.
Si giustifica, pertanto, l’annullamento della
decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI perché, ordinata una
perizia medica volta a determinare quando ha iniziato a insorgere la stenosi
del canale spinale, la relativa evoluzione e le conseguenti ripercussioni sulla
capacità lavorativa dell’insorgente, si pronunci nuovamente sulla sua domanda
di prestazioni.
2.8
Vincente in
causa, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto a un'indennità per
ripetibili da mettere a carico dell’UAI (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Di
conseguenza la domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata
contestualmente al ricorso diventa priva di oggetto (cfr. STFA del 9 aprile
2003.
nella causa C., U 164/02; STFA dell'8 novembre 2001 nella causa F., U
134/99; STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T. contro INSAI e TCA, U 59/99;
STFA del 2 agosto 1999 nella causa H.D contro UAI e TCA, I 360/97; STFA del 19
novembre 1998 nella causa S.S contro CCC, P 7/97 e STFA del 27 aprile 1998
nella causa INSAI contro A.C. e TCA, U 18/97).
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, in cui la parte resistente è soccombente, le spese per
complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione del 18 settembre 2006 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’UAI per nuovi accertamenti ai sensi del consid. 2.7.
2. Le spese,
per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’UAI
verserà, inoltre, all’assicurato l’importo di fr. 1’500.- (IVA inclusa) a
titolo di ripetibili.
3. L'istanza
tendente alla concessione del gratuito patrocinio è divenuta priva di oggetto.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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