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Decisione

32.2006.150

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 luglio 2007Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.3. Se, però, un

assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere

invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di

guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può

cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non

si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo

specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC

1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit., p. 199).

A sua

volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore

sino al 31 dicembre 2002, rispettivamente, dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),

precisa:

" Per

mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata

nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici,

l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per

mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

L’invalidità

viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

p. 158 consid. 3c).

Si

paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p. 139; J.L. Duc, Les assurances

sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,

Basilea e Francoforte 1994, p. 145).

Di regola

si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è

ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le

incombenze che lo concernono.

Questa

presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora

più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la

maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;

Valterio, op. cit. pag. 211).

L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza

figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o

quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.4. Tanto al

momento dell’esame iniziale del diritto alla rendita, che in occasione della

revisione di quest’ultima (art. 17 LPGA), occorre preventivamente porsi il

quesito di sapere quale metodo di graduazione dell'invalidità sia applicabile nel caso concreto.

La

scelta di uno dei tre metodi di graduazione dell'invalidità (metodo generale

del confronto dei redditi [art. 28 cpv. 2 LAI in relazione con l’art. 16 LPGA],

metodo specifico [art. 28 cpv. 2bis LAI in relazione con gli artt. 27 OAI e 8

cpv. 3 LPGA], metodo misto [art. 28 cpv. 2ter LAI in relazione con l’art. 27bis

OAI, nonché gli artt. 16 LPGA e 28 cpv. 2bis LAI in relazione con gli artt. 27

OAI e 8 cpv. 3 LPGA]) dipende dallo statuto attribuito al potenziale

beneficiario della rendita: assicurato esercitante un'attività lucrativa a

tempo pieno, assicurato esercitante un'attività lucrativa a tempo parziale o

assicurato non attivo.

Se una

persona vada considerata appartenente all'una o alle altre di queste tre

categorie si determina esaminando cosa essa avrebbe fatto, ritenute altrimenti

le medesime circostanze, se non fosse subentrato il pregiudizio alla salute.

Questo

quesito si decide tenendo conto dell'evoluzione della situazione sino

all'emanazione della decisione amministrativa litigiosa, ritenuto che

l'ipotetica ripresa di un'attività lucrativa completa o parziale va ammessa ove

tale eventualità presenti, alla luce della situazione personale, familiare,

sociale ed economica, un grado di verosimiglianza preponderante (Plaidoyer

5/06, p. 54s.; DTF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150

consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b e riferimenti).

2.5. Nella concreta evenienza,

dalle tavole processuali, in primo luogo dalla decisione formale del 19

settembre 2006, emerge che l’UAI ha considerato RI 1 quale assicurato

esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, di modo che l’eventuale diritto

alla rendita è stato valutato in applicazione del metodo generale del confronto

Considerandi

dei redditi (cfr. doc. 52).

Questa Corte ritiene

corretto l’approccio scelto dall’amministrazione, che, del resto, nemmeno il

ricorrente contesta.

In proposito, occorre

osservare che, dopo avere abbandonato la professione di custode alle dipendenze

della ditta __________ di __________ (era il 1996; cfr. doc. 18, p. 4),

l’assicurato, a partire dal 1999, si è messo in proprio, dando vita alla ditta __________

di cui egli è gerente (doc. 44, p. 1: “Dal 1999 apre la ditta __________, dove

si occupava della vendita di oli di massaggio, aromaterapia, ecc. Lavorava con

una bancarella in vari mercatini e aveva un negozio a __________ (ora venduto

poiché fallimentare).”), attività che ha svolto ininterrottamente sino

all’insorgenza del danno alla salute in questione (doc. I, p. 5: “Per contro è

vero che, sino all’insorgere di detta malattia, l’assicurato era attivo in

misura totale …”).

È verosimile che RI 1

avrebbe continuato ad occuparsi della società appena menzionata, qualora non

fosse intervenuta la malattia, tenuto conto anche del fatto che la __________ continua

a figurare regolarmente iscritta a Registro di commercio.

Visto quanto precede, è

giustificato concludere che l’eventuale invalidità va stabilita secondo il

metodo ordinario, applicabile alle persone che svolgono, perlomeno

parzialmente, attività lavorativa.

2.6

Litigiosa, in concreto, è la

quantificazione del reddito da valido.

Secondo l’insorgente, esso

ammonterebbe almeno a fr. 80'000, importo corrispondente al reddito che egli

avrebbe realizzato svolgendo l’attività di custode per la __________ (doc. I,

p. 6: “Ne consegue che, tenendo conto dei criteri applicabili in materia, ai

fini del paragone dei redditi, quello da valido sarebbe stato da determinare

avuto riguardo allo stipendio percepito durante il rapporto di lavoro con la __________.”).

Per l’amministrazione,

invece, il reddito da valido sarebbe pari a zero, posto che, citiamo: “prima

dell’insorgenza del danno alla salute, dagli atti in nostro possesso, non

risulta che l’assicurato avesse un guadagno annuo proveniente da un’attività

lucrativa, sia essa di carattere dipendente o indipendente.” (doc. 52, p. 2).

Determinante,

allo scopo di stabilire il reddito da non invalido, è, di regola, l'attività

che l'assicurato avrebbe esercitato qualora non fosse sopravvenuto il danno

alla salute. Quale indizio e punto di partenza per valutare gli sviluppi

professionali senza l'infortunio, s'impone l'attività esercitata al momento in

cui è intervenuto il danno alla salute. Vi è, in effetti, la presunzione che

l'assicurato, nel futuro, avrebbe continuato a svolgere quest'ultima, in

particolare quando essa corrisponde alla sua formazione e/o quando l'assicurato

l'ha esercitata per lungo tempo. Eccezioni, ovverosia cambiamenti di

professione, devono venire dimostrati secondo il criterio della verosimiglianza

preponderante. Per ammettere un preteso cambiamento professionale, la

giurisprudenza esige che vi siano degli indizi concreti che l'assicurato,

qualora non fosse insorto il danno alla salute, avrebbe effettivamente cambiato

la propria attività. Questi presupposti potrebbero essere realizzati se

l'attività svolta al momento dell’insorgenza del danno alla salute

rappresentava una scelta temporanea oppure forzata. Ammettere un ritorno alla

professione originariamente imparata si giustifica soltanto nella misura in cui

esista ancora un certo legame, così che vi sia una reale possibilità di ritorno

(cfr. P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Tesi

Friborgo 1995, p. 169s. e giurisprudenza ivi menzionata).

Nella

presente fattispecie, il TCA ritiene che la tesi ricorsuale non possa essere considerata

fondata. Infatti non é affatto plausibile che l’assicurato, nell’ipotesi in cui

non fosse intervenuto il danno alla salute, sarebbe ritornato a esercitare la

professione di custode, attività che egli aveva abbandonato già nel lontano

1996.

per ragioni estranee all’invalidità (malattia della moglie; cfr. doc. 44,

p. 1).

Appare invece

più verosimile che, senza la malattia, l’insorgente avrebbe continuato a

gestire la società da lui stesso fondata nel 1999, grazie all’investimento dell’intera

prestazione di uscita della sua previdenza professionale (cfr. doc. 32 e doc.

I, p. 3).

Ora, la parziale

incapacità del ricorrente a esercitare la sua abituale attività di commerciante

(del 70/80% in base alla perizia pluridisciplinare elaborata dal SAM di

Bellinzona, cfr. doc. 39, p. 17), non é di fatto all’origine di alcuna perdita

di guadagno riconducibile all’invalidità, essendo essa determinata, già da

tempo, dalla difficile situazione di mercato, circostanza che RI 1 ha d’altronde

esplicitamente riconosciuto (cfr. doc. I, p. 5: “Ora, dagli atti risulta come l’assenza

di reddito non sia stata da imputare all’affezione fisica ma alle difficoltà

finanziarie della ditta del qui ricorrente, dalla quale egli non ha

percepito reddito.” – il corsivo è del redattore).

Secondo questo Tribunale

l'operato dell'amministrazione è dunque corretto.

Del resto, è utile segnalare

che il TFA ha deciso in questo stesso senso nella sentenza I 781/02 del 31 marzo

2004, consid. 5.4, riguardante un assicurato, di professione fabbricante di

sedie in proprio, al quale è stato negato il diritto alla rendita di invalidità

poiché la perdita di guadagno era riconducibile, non all’invalidità, ma alla,

citiamo: “… difficile situazione economica e di mercato sfavorevole, per cui il

tipo di sedie da lui prodotto non è presumibilmente più richiesto.”.

Nella misura in cui

all’assicurato è stato negato il diritto alla rendita di invalidità, la

decisione formale impugnata merita conferma in questa sede.

2.7

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200 sono poste a carico

dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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