32.2006.150
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25 luglio 2007Italiano18 min
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Numero d'incarto:
32.2006.150
Data decisione, Autorità:
25.07.2007, TCA
Titolo:
Negata rendita invalidità a assicurato - dapprima custode d'immobili, in seguito commerciante -, poiché inabilità accertata in quest'ultima attività non é all'origine di alcuna perdita di guadagno, essendo essa determinata, già da tempo, dalla difficile situazione di mercato
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL GUADAGNO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.150
mm/DC/td
Lugano
25 luglio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 ottobre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 19 settembre 2006
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 1°
dicembre 2004, RI 1, nato nel 1950, indipendente dal 1999 (in precedenza,
custode dipendente della ditta __________ di __________), ha presentato una
richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. 18).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, l’amministrazione, con decisione
formale del 19 settembre 2006, ha negato il diritto a una rendita, non raggiungendo
l’assicurato un grado di invalidità del 40% almeno (doc. 52).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 16 ottobre 2006, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha
chiesto che l’UAI venga condannato a riconoscergli una rendita di invalidità
risultante dal raffronto, da un lato, di un reddito da invalido di fr. 22'542
e, dall’altro, di un reddito da valido, di fr. 80'000 almeno, argomentando in
particolare che:
"
Per quanto riguarda l'aspetto medico,
l'assicurato non contesta le conclusioni alle quali sono giunti gli specialisti,
e cioè che egli sia abile al lavoro nella misura del 50% in attività adeguate,
con conseguente valutazione del salario da invalido in CHF 22'542.00.
(cfr. rapporto finale 05.07.2006, pag. 2 e
decisione impugnata, pag. 2).
Il 26.07.2006 l'assicurato, per il tramite del
sottoscritto legale, contestando il progetto di decisione, produceva un
prospetto cronologico delle attività da lui svolte e richiamava quanto fatto
presso la __________ durante oltre 15 anni, con considerevole reddito.
Il 30.08.2006 veniva trasmessa all'UAI tutta la
documentazione riguardante i redditi del signor RI 1 e attestante il fatto che,
per l'attività presso la Sagl, la sua remunerazione non era avvenuta tramite la
società ma attingendo in sostanza a fondi propri e ciò per non gravare le
finanze della ditta.
Secondo l'art. 16 LPGA il grado di invalidità si
stabilisce tramite il raffronto dei redditi ottenuti da persona valida con
quello esigibile tenuto conto delle limitazioni date dallo stato di salute.
Già per questa ragione, francamente mal si
capisce l'argomento per cui:
"Per gli anni che
vanno dal 1996 al 2004 non risulta, come detto in precedenza, che l'assicurato
abbia conseguito alcun reddito; vista la data di inizio della malattia di lunga
durata segnalata dal nostro servizio medico, tale assenza di guadagno non è da
imputare all'affezione fisica". (cfr. decisione impugnata, pag. 2)
Ora, dagli atti risulta come l'assenza di reddito
non sia stata da imputare all'affezione fisica ma alle difficoltà finanziarie
della ditta del qui ricorrente, dalla quale egli non ha percepito reddito.
Nulla importa pertanto il particolare legato alla data di inizio della malattia
di lunga durate e che la stessa non sia stata pertanto la causa del mancato guadagno.
Per contro è vero che, sino all'insorgere di
detta malattia, l'assicurato era attivo in misura totale pur non recuperando un
guadagno dalla propria datrice di lavoro, in quanto impossibilitata a versargli
alcunché.
Ne consegue che, il ragionamento dell'UAI non è
pertinente e non può essere accettato.
Il grado d'invalidità si determina effettuando il
confronto dei redditi.
Il reddito che si sarebbe potuto conseguire senza
le affezioni mediche è sempre di tipo ipotetico e, proprio a smentire il
concetto applicato nel caso concreto dall'UAI, nella prassi quale punto di
partenza vale sempre il reddito che si è realizzato prima dell'apparire
dell'elemento invalidante.
Se è vero che questo raffronto deve essere fatto
nel modo più concreto possibile è altrettanto vero che ogni caso ha le sue
caratteristiche.
Il ricorrente ha percepito per un lunghissimo
periodo un reddito di media ben superiore a Frs. 80'000.00 annui e la sua
decadenza economica è dovuta a fattori del tutto estranei alle sue capacità,
alla sua formazione, alla sua esperienza e volontà. Infatti il suo commercio si
è manifestato poco produttivo o del tutto improduttivo non per scarsità
d'impegno ma per il momento congiunturale.
L'insorgere delle diverse malattie ha comportato
il necessario abbandono della professione.
Ne consegue che, tenendo conto dei criteri
applicabili in materia, ai fini del paragone dei redditi, quello da valido
sarebbe stato da determinare avuto riguardo allo stipendio percepito durante il
rapporto di lavoro con la __________.
Tenendo conto di una capacità lucrativa da sano
di almeno Frs. 80'000.00 all'anno e di quella residua di Frs. 22'542.00 si
ottiene un grado d'invalidità superiore al 70%."
(doc. I)
1.4. L’UAI, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata oppure no, a negare
all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84
consid. 1b).
Nella DTF
107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione
per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione
della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di
apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione
(giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U
156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione
di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale
per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA, i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
Fatti
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Se, però, un
assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC
1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit., p. 199).
A sua
volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore
sino al 31 dicembre 2002, rispettivamente, dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),
precisa:
" Per
mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata
nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici,
l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per
mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
p. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p. 139; J.L. Duc, Les assurances
sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte 1994, p. 145).
Di regola
si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è
ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.4. Tanto al
momento dell’esame iniziale del diritto alla rendita, che in occasione della
revisione di quest’ultima (art. 17 LPGA), occorre preventivamente porsi il
quesito di sapere quale metodo di graduazione dell'invalidità sia applicabile nel caso concreto.
La
scelta di uno dei tre metodi di graduazione dell'invalidità (metodo generale
del confronto dei redditi [art. 28 cpv. 2 LAI in relazione con l’art. 16 LPGA],
metodo specifico [art. 28 cpv. 2bis LAI in relazione con gli artt. 27 OAI e 8
cpv. 3 LPGA], metodo misto [art. 28 cpv. 2ter LAI in relazione con l’art. 27bis
OAI, nonché gli artt. 16 LPGA e 28 cpv. 2bis LAI in relazione con gli artt. 27
OAI e 8 cpv. 3 LPGA]) dipende dallo statuto attribuito al potenziale
beneficiario della rendita: assicurato esercitante un'attività lucrativa a
tempo pieno, assicurato esercitante un'attività lucrativa a tempo parziale o
assicurato non attivo.
Se una
persona vada considerata appartenente all'una o alle altre di queste tre
categorie si determina esaminando cosa essa avrebbe fatto, ritenute altrimenti
le medesime circostanze, se non fosse subentrato il pregiudizio alla salute.
Questo
quesito si decide tenendo conto dell'evoluzione della situazione sino
all'emanazione della decisione amministrativa litigiosa, ritenuto che
l'ipotetica ripresa di un'attività lucrativa completa o parziale va ammessa ove
tale eventualità presenti, alla luce della situazione personale, familiare,
sociale ed economica, un grado di verosimiglianza preponderante (Plaidoyer
5/06, p. 54s.; DTF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150
consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b e riferimenti).
2.5. Nella concreta evenienza,
dalle tavole processuali, in primo luogo dalla decisione formale del 19
settembre 2006, emerge che l’UAI ha considerato RI 1 quale assicurato
esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, di modo che l’eventuale diritto
alla rendita è stato valutato in applicazione del metodo generale del confronto
Considerandi
dei redditi (cfr. doc. 52).
Questa Corte ritiene
corretto l’approccio scelto dall’amministrazione, che, del resto, nemmeno il
ricorrente contesta.
In proposito, occorre
osservare che, dopo avere abbandonato la professione di custode alle dipendenze
della ditta __________ di __________ (era il 1996; cfr. doc. 18, p. 4),
l’assicurato, a partire dal 1999, si è messo in proprio, dando vita alla ditta __________
di cui egli è gerente (doc. 44, p. 1: “Dal 1999 apre la ditta __________, dove
si occupava della vendita di oli di massaggio, aromaterapia, ecc. Lavorava con
una bancarella in vari mercatini e aveva un negozio a __________ (ora venduto
poiché fallimentare).”), attività che ha svolto ininterrottamente sino
all’insorgenza del danno alla salute in questione (doc. I, p. 5: “Per contro è
vero che, sino all’insorgere di detta malattia, l’assicurato era attivo in
misura totale …”).
È verosimile che RI 1
avrebbe continuato ad occuparsi della società appena menzionata, qualora non
fosse intervenuta la malattia, tenuto conto anche del fatto che la __________ continua
a figurare regolarmente iscritta a Registro di commercio.
Visto quanto precede, è
giustificato concludere che l’eventuale invalidità va stabilita secondo il
metodo ordinario, applicabile alle persone che svolgono, perlomeno
parzialmente, attività lavorativa.
2.6
Litigiosa, in concreto, è la
quantificazione del reddito da valido.
Secondo l’insorgente, esso
ammonterebbe almeno a fr. 80'000, importo corrispondente al reddito che egli
avrebbe realizzato svolgendo l’attività di custode per la __________ (doc. I,
p. 6: “Ne consegue che, tenendo conto dei criteri applicabili in materia, ai
fini del paragone dei redditi, quello da valido sarebbe stato da determinare
avuto riguardo allo stipendio percepito durante il rapporto di lavoro con la __________.”).
Per l’amministrazione,
invece, il reddito da valido sarebbe pari a zero, posto che, citiamo: “prima
dell’insorgenza del danno alla salute, dagli atti in nostro possesso, non
risulta che l’assicurato avesse un guadagno annuo proveniente da un’attività
lucrativa, sia essa di carattere dipendente o indipendente.” (doc. 52, p. 2).
Determinante,
allo scopo di stabilire il reddito da non invalido, è, di regola, l'attività
che l'assicurato avrebbe esercitato qualora non fosse sopravvenuto il danno
alla salute. Quale indizio e punto di partenza per valutare gli sviluppi
professionali senza l'infortunio, s'impone l'attività esercitata al momento in
cui è intervenuto il danno alla salute. Vi è, in effetti, la presunzione che
l'assicurato, nel futuro, avrebbe continuato a svolgere quest'ultima, in
particolare quando essa corrisponde alla sua formazione e/o quando l'assicurato
l'ha esercitata per lungo tempo. Eccezioni, ovverosia cambiamenti di
professione, devono venire dimostrati secondo il criterio della verosimiglianza
preponderante. Per ammettere un preteso cambiamento professionale, la
giurisprudenza esige che vi siano degli indizi concreti che l'assicurato,
qualora non fosse insorto il danno alla salute, avrebbe effettivamente cambiato
la propria attività. Questi presupposti potrebbero essere realizzati se
l'attività svolta al momento dell’insorgenza del danno alla salute
rappresentava una scelta temporanea oppure forzata. Ammettere un ritorno alla
professione originariamente imparata si giustifica soltanto nella misura in cui
esista ancora un certo legame, così che vi sia una reale possibilità di ritorno
(cfr. P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Tesi
Friborgo 1995, p. 169s. e giurisprudenza ivi menzionata).
Nella
presente fattispecie, il TCA ritiene che la tesi ricorsuale non possa essere considerata
fondata. Infatti non é affatto plausibile che l’assicurato, nell’ipotesi in cui
non fosse intervenuto il danno alla salute, sarebbe ritornato a esercitare la
professione di custode, attività che egli aveva abbandonato già nel lontano
1996.
per ragioni estranee all’invalidità (malattia della moglie; cfr. doc. 44,
p. 1).
Appare invece
più verosimile che, senza la malattia, l’insorgente avrebbe continuato a
gestire la società da lui stesso fondata nel 1999, grazie all’investimento dell’intera
prestazione di uscita della sua previdenza professionale (cfr. doc. 32 e doc.
I, p. 3).
Ora, la parziale
incapacità del ricorrente a esercitare la sua abituale attività di commerciante
(del 70/80% in base alla perizia pluridisciplinare elaborata dal SAM di
Bellinzona, cfr. doc. 39, p. 17), non é di fatto all’origine di alcuna perdita
di guadagno riconducibile all’invalidità, essendo essa determinata, già da
tempo, dalla difficile situazione di mercato, circostanza che RI 1 ha d’altronde
esplicitamente riconosciuto (cfr. doc. I, p. 5: “Ora, dagli atti risulta come l’assenza
di reddito non sia stata da imputare all’affezione fisica ma alle difficoltà
finanziarie della ditta del qui ricorrente, dalla quale egli non ha
percepito reddito.” – il corsivo è del redattore).
Secondo questo Tribunale
l'operato dell'amministrazione è dunque corretto.
Del resto, è utile segnalare
che il TFA ha deciso in questo stesso senso nella sentenza I 781/02 del 31 marzo
2004, consid. 5.4, riguardante un assicurato, di professione fabbricante di
sedie in proprio, al quale è stato negato il diritto alla rendita di invalidità
poiché la perdita di guadagno era riconducibile, non all’invalidità, ma alla,
citiamo: “… difficile situazione economica e di mercato sfavorevole, per cui il
tipo di sedie da lui prodotto non è presumibilmente più richiesto.”.
Nella misura in cui
all’assicurato è stato negato il diritto alla rendita di invalidità, la
decisione formale impugnata merita conferma in questa sede.
2.7
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200 sono poste a carico
dell’assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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