Lexipedia

Decisione

32.2006.151

Viste le risultanze della perizia giudiziaria a cura del ZMB, all'assicurato va riconosciuto il diritto a una rendita intera d'invalidità

6 maggio 2008Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

di parte o allo specialista che si esprime sotto altra veste – ha uno statuto

speciale nel senso che egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo

sottopone alla comminatoria di cui all'art. 307 del Codice penale, una funzione

qualificata al servizio della giustizia (cfr. STFA del 15 gennaio 2001 nella

causa B., U 288/99, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate).

Del

resto l’avv. RA 1, nelle osservazioni 11 aprile 2008, ha osservato che “(…)

dalla stessa (ndr.: perizia pluridisciplinare dello ZMB) risulta con chiarezza

lo stato di salute fisico e psichico e la conseguente inabilità lavorativa

dell’80% del ricorrente. Si conferma quindi quanto già evidenziato nel ricorso

del 16 gennaio 2006 che si chiede di accogliere, fissando all’80% il grado

d’invalidità.” (XIX).

Anche

il dr. __________, nelle annotazioni 17 aprile 2008, riguardo alla perizia

dello ZMB, ha osservato che “(…) non vi sono osservazioni da fare, in pratica

viene confermato uno stato valetudinario compromesso come già riconosciuto in

occasione della perizia SAM. Le differenze diagnostiche sono discusse in modo

coerente e convincente nella perizia. Si conclude per una persistente IL

dell’80% per qualsiasi attività, prognosi incerta. Per la data dell’inizio dell’IL

di lunga durata si può stabilire il 27.4.2001 (vedi rapporto dr.ssa __________).”

(XX/Bis).

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, si giustifica l’annullamento

della decisione impugnata e il riconoscimento del diritto ad una rendita intera

(grado d’invalidità 80%) dal mese di aprile 2002 (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI,

vedi inoltre doc. AI 14/1-3 e 15/1-2).

2.7. Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità

per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

2.8. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione 13 settembre 2006 è annullata.

§§ RI 1 ha diritto ad una

rendita intera d’invalidità dal 1° aprile 2002.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, che verserà inoltre

all’assicurato fr. 2’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster