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Decisione

32.2006.152

Assicurata con problemi psichiatrici non ritenuti invalidanti sino al momento della decisione contestata. Rinvio atti per revisione della rendita. Violazione del diritto di essere sentito, in casu neg

18 aprile 2007Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

S. 41 Erw. 3b betreffend Art. 4 aBV), es sei denn, ein Erlass gäbe ausdrücklich

das Recht auf eine mündliche Anhörung (vgl. Pra 2003 Nr. 97 S. 520 Erw. 2.6). Art.

42 ATSG sieht mündliche Anhörungen im Rahmen des Verwaltungsverfahrens nicht

ausdrücklich vor und auch aufgrund des VwVG oder des AVIG ergibt sich kein

explizit erwähntes Recht auf eine mündliche Anhörung." (la sottolineatura

è del redattore)

Pertanto,

il TFA non prevede espressamente il diritto di essere ascoltato oralmente

nell’ambito della procedura in materia di assicurazioni sociali.

Tale

concetto è stato recentemente confermato dall’Alta Corte TFA nella sentenza del

30 giugno 2006, pubblicata in DTF 132 V 368s, concernente una vertenza AI, in

particolare al consid. 4. Ciò non toglie che, ai fini degli accertamenti istruttori,

l’amministrazione può sempre avvalersi dell’audizione dell’assicurato (DTF 132

V 374 consid. 5).

Nel

caso in esame, l’Ufficio AI non ha ritenuto necessario sentire oralmente l’assicurata,

giudicando la documentazione raccolta sufficiente per emettere la decisione

contestata.

Del

resto, in sede di ricorso l’assicurata ha potuto far valere le proprie ragioni

innanzi un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo. Per cui,

l’eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata comunque sanata in

questa sede, dove la ricorrente ha nuovamente ribadito le proprie motivazioni (sulla

sanatoria della violazione del diritto di essere sentito di poco conto da parte

dell’istanza di ricorso avente pieno potere cognitivo cfr. ad, esempio, DTF 132

V 390 consid. 5)

Il TCA può pertanto entrare

nel merito dell’impugnativa.

Nel

merito

2.4. Oggetto

del contendere è sapere se l’insorgente, a causa dell’affezione psichica, ha

diritto a delle prestazioni assicurative, in particolare ad una rendita

d’invalidità.

2.5. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA (Legge sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali; RS 830.1), con

invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di

rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali

dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla

salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,

tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio

la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

2.6. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-recht, Berna 2003, pag.

128).

Al

riguardo l'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali

come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4

cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente

dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati

effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a

carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di

guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità

di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;

RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 30 giugno

2004 nella causa W., I 166/03,

consid. 3C)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono per le psicopatie, le

alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),

l'alcolismo, la farmaco- mania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre

1999 nella causa B. [I 441/99]; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I

148/98], pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

2.7. Nell’evenienza

concreta, l’assicurata è stata peritata dal punto di vista psichiatrico.

Con rapporto 23 giugno 2006 il dr. __________, del Servizio __________ di __________,

diagnosticate un disturbo di personalità non specificato (ICD-10 F60.9) ed una

sindrome depressiva ricorrente, in episodio attuale lieve (ICD10 F33.0), ha

proceduto alla seguente valutazione e diagnosi:

"

La sig.ra RI 1 presenta

disturbi psichici in modo continuativo dal mese di maggio 2003 (in passato nel

1996 breve presa a carico per difficoltà nella gestione di problematiche

lavorative e vissuti depressivi reattivi) con numerosi ricoveri in ambiente psichiatrico

(nove presso la Clinica __________ e uno presso l'Ospedale __________ sempre

per problematiche psichiatriche). Tale situazione ha necessitato di un supporto

psicologico (Dr. __________), di terapie in regime di Day Hospital e di una

presa a carico psichiatrica continuativa nel tempo con prescrizione di farmaci

psicotropi.

La situazione psicopatologica è inquadrabile in un

Disturbo di personalità NAS per le evidenti difficoltà nella gestione di cambiamenti,

frustrazioni, separazioni o situazioni potenzialmente problematiche (non vi è

comunque attualmente tendenza all'azione) con conseguenti episodi depressivi di

tipo reattivo.

Si certifica pertanto una incapacità lavorativa in

ragione del 30% per quanto sopra segnalato e per la presenza comunque di risorse

personali della sig.ra __________ (ad es. visibili nella gestione dei figli).

L'inabilità lavorativa è motivata essenzialmente

dall'anamnesi longitudinale (episodi depressivi con ricoveri in ambiente

psichiatrico; attuale episodio depressivo di grado lieve) ed in base alle

caratteristiche personologiche sopra specificate.

Sembra inoltre importante una rivalutazione della

situazione generale tra uno o due anni circa." (Doc. AI 30)

Sulla

scorta della succitata perizia, con nota 18 luglio 2006 il dr. __________ del

SMR (Servizio medico regionale dell’AI) ha ritenuto l’assicurata inabile al 30%

in qualsiasi attività, inclusa quella attuale di casalinga (doc. AI 31-1),

motivo per cui con la decisione contestata l’Ufficio AI ha negato il diritto a

qualsiasi prestazione assicurativa.

2.8. L’assicurata,

per contro, è dell’avviso che il suo grave stato di salute giustifichi

l’erogazione di una rendita intera. Essa fonda la sua tesi sulla base dei

diversi atti allestiti dai medici psichiatri curanti.

Nei

rapporti 8 agosto 2005 (doc. AI 12), 28 settembre 2005 (doc. AI 14) e 28

febbraio 2006 (doc. AI 24) l’allora psichiatra curante dr. __________, oltre a

diagnosticare una sindrome depressiva ricorrente (ICD 10 F33) ed una sindrome

ansiosa NAS (non altrimenti specificato; ICD 10 F.41), ha accertato anche un disturbo

di personalità emotivamente instabile, di tipo borderline (ICD 10 F 60.31).

Egli ha costantemente valutato una piena incapacità lavorativa, giustificato in

particolare:

Considerandi

"

Indubbiamente la

presenza di una sindrome depressiva di concerto con un disturbo della personalità

emotivamente instabile, peggiorato negli ultimi due anni, hanno impedito alla

signora __________ di essere abile al lavoro. In effetti la psicopatologica di

cui soffre impedisce una costanza nella gestione degli orari. Pertanto non è in

grado di lavorare per oltre una o due ore consecutivamente. La scarsissima

capacità di tollerare le frustrazioni la porta a reagire in modo impulsivo a

qualsiasi contrarietà. Non essendo infatti in grado di padroneggiare i propri

impulsi e di tollerare le frustrazioni, ella non riesce a focalizzare l'obiettivo

lavorativo, reagendo senza avere la percezione delle conseguenze della proprie

azioni e comportamenti. Dal lato prettamente psichiatrico ella quindi è inabile

al lavoro in misura completa." (Doc. AI 12)

Dello

stesso avviso è anche l’attuale psichiatra curante, dr. __________, il quale,

confermate le diagnosi esposte dal suo collega dr. __________, nel rapporto 12

giugno 2005 all’attenzione dell’Ufficio AI ha scritto:

"

Anamnesi:

Mi riferisco all'anamnesi di base quanto esposto dal

Dr. __________ nel suo rapporto medico del 8.8.2005.

Va evidenziato inoltre la grave relazione in seno alla

famiglia: i genitori sono separati, non divorziati, ma la madre, da quanto

riferisce la paziente, soffrirebbe di turbe psichiche, non curata.

Questo ha rappresentato e rappresenta tuttora una grave

perturbazione per il suo equilibrio psichico.

La figura di riferimento è stata una zia, appena

deceduta.

Disturbi soggettivi

Si sente incapace di far fronte alle richieste della

vita quale donna (convivente), madre, amica, figlia, meno ancora i ruoli

sociali che rifugge.

Disturbi della percezione. Presa da crisi di ira

incoercibile vorrebbe eliminare tutto e tutti e farla finita.

Constatazioni

Molto fragile sia dal profilo delle capacità di

controllo dell'impulsività delle emozioni, sia dal profilo della povertà

psichica e della stima di se stessa. La grave frustrazione e consapevolezza

collocano il rischio suicidale ad un alto livello.

Fragilità somatiche: emicrania, cistiti, crisi

ipotensiva, allergie." (Doc. AI 28)

La

sua presa di posizione è stata nuovamente ribadita nello scritto 7 settembre

2006.

(cfr. consid. 1.2).

2.9

Va qui

ricordato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante

che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su

degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato,

sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro

nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione

medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352

consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123;

STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.

95).

Per quel

che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della

vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a

favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts, pag. 111).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in

ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni

(cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti

dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la

nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V

294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.10

Ritornando al caso in questione, da un attento esame della

documentazione agli atti, questo TCA non può che aderire alle conclusioni

dell’Ufficio AI basate sostanzialmente sulla valutazione peritale del dr. __________.

Vero

che gli psichiatri curanti succedutisi (dr. __________ e dr. __________) hanno escluso

una ripresa lavorativa.

Ma

è altrettanto vero che pertinentemente il perito dr. __________, nonostante il

quadro psichiatrico compromesso, ha segnalato nell’assicurata “ la presenza

di risorse personali”, ad esempio visibili nella gestione dei figli. Del

resto, nel rapporto 20 febbraio 2006 il dr. __________ aveva ipotizzato un

possibile parziale (50%) rientro lavorativo a condizione di un recupero

adeguato dello stato timico per almeno 6-12 mesi (doc. AI 24-1).

In

tale prospettiva il perito ha del resto consigliato di affiancare la peritata “nella

ricerca di un lavoro consono alle sue attitudini e capacità personali attuali” (cfr.

risposta alla domanda no. 2), ritenendo che “attualmente l’assicurata

potrebbe svolgere mansioni semplici e ripetitive, comunque almeno inizialmente

supportata sia nell’esperienza lavorativa che nella ricerca della stessa”

(cfr. risposta alla domanda no. 3).

Questo

Tribunale non dimentica che nel periodo maggio 2003 – gennaio 2005 l’assicurata

è stata ricoverata nove volte presso la Clinica __________ (presso la quale

sono attivi i due succitati psichiatri curanti) ed una volta presso l’Ospedale

la __________ di __________ per il trattamento della depressione. Si tratta

“unicamente” di degenze relativamente brevi, da una media di cinque/sei giorni

ad un unico massimo di circa 23 giorni (cfr. perizia __________ pag. 3),

rispetto al tracollo definitivo del 25 ottobre 2006, di cui parlerà in seguito.

Ora,

senza voler banalizzare la situazione psichica in cui l’assicurata si trova e

tantomeno sminuire la portata dei rapporti degli psichiatri curanti, a mente di

questa Corte, sulla scorta della dettagliata ed esaustiva perizia

amministrativa, a cui va attribuito valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.9),

richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117

V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), è da

ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32

consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l’assicurata è da ritenere incapace al lavoro

nella misura del 30% in qualsiasi attività e quale casalinga.

2.11

Pendente

causa, con scritto 21 gennaio 2007 la Clinica __________ ha comunicato al TCA:

"

… certifichiamo che la

paziente citata in epigrafe è degente presso il nostro istituto di cura dal 25

ottobre 2006 con un congedo a titolo di prova dal 15 dicembre 2006 al 9 gennaio

2007.

Non abbiamo però assistito al miglioramento auspicato; il congedo di prova non

ha fornito gli elementi positivi desiderati.

La paziente soffre tuttora una situazione depressiva

ansiosa particolarmente acuta, su base cronica, pre-morbosa, caratterizzata da

instabilità emotiva, perdita dell'iniziativa, abbassamento della tolleranza

alle frustrazioni, preoccupante distacco affettivo dai suoi famigliari,

preoccupazioni dell'evoluzione della malattia e del futuro in generale.

Questi disturbi influiscono significativamente sulle

sue funzioni di madre e di donna all'interno della famiglia in particolare.

La prognosi lavorativa rimane pertanto sfavorevole sia

dal profilo valetudinario, sia da quello sanitario." (Doc. XI)

Occorre,

innanzitutto ricordare che per costante giurisprudenza, il giudice delle

assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione

deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui

essa venne emanata - in concreto il 19 settembre 2006 -; i fatti

accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di

regola formare oggetto di un nuovo procedimento amministrativo (DTF 129 V 4

consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

Per

questi motivi, l’eventuale peggioramento delle condizioni psichiche

dell’assicurata, che in data 25 ottobre 2006 hanno portato ad un ricovero

presso la Clinica __________, dovrà essere vagliato nell’ambito di nuova

richiesta AI che, come visto (cfr. consid. 1.5), l’assicurata ha inoltrato il

13.

dicembre 2006 (X/1).

Gli

atti vanno quindi trasmessi all’Ufficio AI, affinché si pronunci sulla nuova domanda.

In

conclusione, visto quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha negato

all’assicurata il diritto a prestazioni assicurative.

Ne consegue la conferma della decisione amministrativa e la reiezione del ricorso.

2.12

Dal

1° luglio 2006, applicabile ai ricorsi entrati dopo quella data, la procedura

ricorsuale davanti al TCA, in ambito AI, non è più gratuita.

L’art.

69.

cpv. 1bis LAI dispone infatti che la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazione è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata

fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso.

Tale

norma è applicabile ai ricorsi inoltrati dal 1° luglio 2006 in avanti.

Nel

caso in esame, risultando l’assicurata parte soccombente, alla stessa sono da

porre a carico fr. 200 di spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Gli

atti sono trasmessi all’Ufficio AI conformemente al consid. 2.11.

3. Le

spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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