32.2006.152
Assicurata con problemi psichiatrici non ritenuti invalidanti sino al momento della decisione contestata. Rinvio atti per revisione della rendita. Violazione del diritto di essere sentito, in casu neg
18 aprile 2007Italiano27 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2006.152
Data decisione, Autorità:
18.04.2007, TCA
Titolo:
Assicurata con problemi psichiatrici non ritenuti invalidanti sino al momento della decisione contestata. Rinvio atti per revisione della rendita.
Violazione del diritto di essere sentito, in casu negata.
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 29 COST
art. 4 LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.152
BS/td
Lugano
18 aprile
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 ottobre 2006 di
RI 1 00 Locarno
contro
la decisione su opposizione del 19
settembre 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1 RI
1, classe 1973, nel mese di luglio 2005 ha inoltrato una domanda di prestazioni
AI per adulti (doc. AI 4).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia psichiatrica,
con progetto di decisione 25 luglio 2006 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di
prestazioni evidenziando quanto segue:
"
Dalla documentazione acquisita
all'incarto, con particolare riferimento alla perizia 23.06.2006 del Servizio __________
di __________, risulta che il danno alla salute di cui lei è portatrice le
comporta un'incapacità di lavoro del 30% in qualsiasi attività.
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il
diritto alla rendita non esiste." (Doc. AI 32)
1.2.
Con osservazioni 18 agosto 2006 l’assicurata ha contestato il succitato
progetto di decisione, rimarcando in sostanza la sua grave situazione
psichiatrica.
Essa
ha inoltre prodotto il rapporto 7 settembre 2006 del suo psichiatra curante,
dr. __________, avente il seguente tenore:
"
A complemento dei
rapporti medici inoltrati dalla Clinica __________, dal dott. __________, FMH
Psichiatria e dal sottoscritto, nonché dalla relazione della paziente stessa,
in epigrafe, non posso che riconfermare quanto emerge dalla mie precedenti valutazioni
e da quelle dei colleghi.
La mia paziente soffre di un disturbo di personalità
emotivamente instabile, correlato da episodi depressivi gravissimi con spunti
suicidali.
Le prognosi sono sfavorevoli, il rischio di una grave
deriva psicologica rimane elevato." (Doc. AI 35)
1.3. Con
decisione 19 settembre 2006 l’Ufficio AI ha confermato il diniego di prestazioni,
rilevando in particolare:
"
Le sue osservazioni
datate 18 agosto 2006 e inoltrate in opposizione al progetto di decisione del
25 luglio 2006, sono state attentamente esaminate.
A questo proposito, rileviamo innanzitutto che le
stesse non sono state corredate e sostenute dalla presentazione di nuova
documentazione medica specialistica, infatti, il Dr. __________ nel suo scritto
del 07.09.2006 si limita a ribadire quanto già affermato a suo tempo.
Ora, giova ricordare che il rifiuto a prestazioni di
rendita è stato fondato su di un esame peritale effettuato il 21 giugno 2006
dal Servizio __________ in __________ (__________), le cui risultanze figurano
nel relativo rapporto stilato il 23 giugno successivo e convalidato dal
Servizio medico regionale dell'AI (SMR).
In assenza dunque dell'invio di un'oggettiva
documentazione medica discordante dagli atti assicurativi contenuti all'incarto
AI, rimane l'assoluta validità del rapporto peritale allestito dal __________
di __________.
A titolo abbondanziale, va sottolineato che le perizie
mediche eseguite da medici riconosciuti specializzati hanno forza probatoria
piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176).
Per quanto attiene invece al medico di famiglia, secondo
generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, nel
dubbio, egli attesta a favore del proprio paziente (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, p. 230).
Nel caso concreto, occorre pertanto confermare la
perizia effettuata dal __________, la quale non offre spunto alcuno di critica
risultando completa, dettagliata e coerente.
Possiamo perciò affermare che, considerata una
situazione ritenuta adeguatamente indagata, ulteriori passi istruttori non
appaiono più reputati necessari.
Di conseguenza, per quanto attiene alla richiesta di un
colloquio avente lo scopo di poter discutere il caso, lo scrivente Ufficio AI
non ravvede l'esigenza di dover chiarire ulteriormente i fatti, risultando quest'ultimi,
dalla lettura della documentazione, già sufficientemente esaustivi." (Doc.
AI 36)
1.4. Con
tempestivo ricorso 6 ottobre 2006, completato il 30 ottobre 2006, RI 1 ha
chiesto l’annullamento della decisione ed il conseguente riconoscimento di una
rendita intera. La ricorrente ha inoltre fatto presente di essere stata
ricoverata con urgenza alla Clinica __________ di __________ il 24 ottobre 2006
e di essere degente dal 25 ottobre 2005 presso la Clinica __________ di __________
(VI).
1.5. Con
risposta di causa 28 novembre l’Ufficio AI ha invece chiesto la conferma della
decisione impugnata e la reiezione del ricorso. In merito al peggioramento dello
stato di salute, subentrato dopo la decisione contestata, l’amministrazione ha
fatto presente che lo stesso dovrà essere fatto valere nell’ambito di una nuova
domanda AI (VIII).
Il
18 dicembre 2006 l’assicurata ha inoltrato una seconda domanda AI (X/1).
1.6. Pendente
causa, con scritto 21 gennaio 2007 la Clinica __________, su assenso della
ricorrente (doc. III), ha informato direttamente il TCA delle condizioni di
salute di quest’ultima (XI).
Prendendo
posizione in merito a quanto prodotto, il 7 febbraio 2007 l’Ufficio AI ha
ribadito che il possibile peggioramento psichico dovrà essere fatto valere
all’interno di una nuova richiesta AI (XIII).
Evidenziando
un peggioramento della situazione personale e psicosociale, sia la Clinica __________
che l’assicurata stessa hanno sollecitato l’evasione del ricorso.
in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Dal
1° luglio 2006 la procedura in ambito AI è stata modificata (RU 2006 pag. 2003).
La
previgente procedura di opposizione è stata abolita, sostituita dal mezzo del
preavviso. Tenuto conto delle disposizioni transitorie, l’Ufficio AI comunica
all’assicurato, tramite un preavviso, la decisione prevista in merito alla
domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già
assegnata (nuovo art. 57 a prima frase LAI).
La
successiva decisione emessa dagli Uffici AI è direttamente impugnabile dinanzi
al Tribunale delle assicurazione del luogo dell’Ufficio AI (cfr. nuovo art. 69
cpv. 1 lett. a LAI).
Le
decisioni emesse dall’Ufficio AI del Cantone Ticino sono impugnabili a questa
Corte (art. 1 lett. m LPTCA).
2.3. Nelle
osservazioni 18 agosto 2006 al progetto di decisione l’assicurata ha chiesto “di
aderire (…) al vostro invito di un incontro per potermi meglio spiegare o per
ottenere dei chiarimenti …” (doc. AI 34-1). La ricorrente rinvia al testo
contenuto nel progetto di decisione 25 luglio 2006 in cui l’Ufficio AI, facendo
riferimento alla possibilità di presentare – entro 30 giorni - per iscritto eventuali
osservazioni, scrive che “è anche possibile un incontro, previo appuntamento”
(doc. AI 32-1).
Nella
decisione contestata, come visto, l’amministrazione ha invece ritenuto non necessario
il colloquio “per chiarire ulteriormente i fatti, risultando quest’ultimi,
dalla lettura della documentazione, già sufficientemente esaustivi” (doc.
AI 36-2).
In
sede di ricorso, l’assicurata non ha tuttavia sollevato alcuna contestazione in
merito.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno
diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito
deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi
prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di
fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello
di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione
delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127
V 431, 127 I 56, 126 V 130; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost.,
la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16,
124 V 181 e 375 con riferimenti).
Per giurisprudenza federale il diritto di essere sentito sancito
dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non implica il diritto di esprimersi oralmente bensì
quello di prendere posizione per iscritto (Pratique VSI 2003 Nr. 97 p. 520; STFA
13 novembre 2002 [4P.195/2002]; Pratique VSI 1993 p. 42; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 2003, p. 450; DTF 127 V 494, 125 I 219, 122
II 469), eccezion fatta per i casi in cui una norma scritta prevede
espressamente il diritto ad una audizione orale (Pra 2003 Nr. 97 p.
520).
Ai
sensi dell’art. 42 LPGA le parti hanno diritto di essere sentite e le stesse
non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili
mediante opposizione. Il nuovo art. 57 a seconda frase LAI, entrato in vigore
il 1° luglio 2006, rinvia direttamente all’art. 42 LPGA.
In
merito all’eventuale obbligo da parte dell’amministrazione di convocare l’assicurato,
il TFA, con sentenza del 20 settembre 2005 (C 128/04) in ambito
dell’assicurazione contro la disoccupazione, ha stabilito che:
"
1.2 Art. 29 Abs. 2 BV räumt kein Recht auf
mündliche Anhörung ein, sondern beschränkt den Gehörsanspruch auf schriftliche
Stellungnahmen (Pra 2003 Nr. 97 S. 520 Erw. 2.6; Urteil W. des Bundesgerichts
vom 13. November 2002,4P.195/2002; vgl. BGE 125 I 219 Erw. 9b sowie AHI 1993
Fatti
S. 41 Erw. 3b betreffend Art. 4 aBV), es sei denn, ein Erlass gäbe ausdrücklich
das Recht auf eine mündliche Anhörung (vgl. Pra 2003 Nr. 97 S. 520 Erw. 2.6). Art.
42 ATSG sieht mündliche Anhörungen im Rahmen des Verwaltungsverfahrens nicht
ausdrücklich vor und auch aufgrund des VwVG oder des AVIG ergibt sich kein
explizit erwähntes Recht auf eine mündliche Anhörung." (la sottolineatura
è del redattore)
Pertanto,
il TFA non prevede espressamente il diritto di essere ascoltato oralmente
nell’ambito della procedura in materia di assicurazioni sociali.
Tale
concetto è stato recentemente confermato dall’Alta Corte TFA nella sentenza del
30 giugno 2006, pubblicata in DTF 132 V 368s, concernente una vertenza AI, in
particolare al consid. 4. Ciò non toglie che, ai fini degli accertamenti istruttori,
l’amministrazione può sempre avvalersi dell’audizione dell’assicurato (DTF 132
V 374 consid. 5).
Nel
caso in esame, l’Ufficio AI non ha ritenuto necessario sentire oralmente l’assicurata,
giudicando la documentazione raccolta sufficiente per emettere la decisione
contestata.
Del
resto, in sede di ricorso l’assicurata ha potuto far valere le proprie ragioni
innanzi un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo. Per cui,
l’eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata comunque sanata in
questa sede, dove la ricorrente ha nuovamente ribadito le proprie motivazioni (sulla
sanatoria della violazione del diritto di essere sentito di poco conto da parte
dell’istanza di ricorso avente pieno potere cognitivo cfr. ad, esempio, DTF 132
V 390 consid. 5)
Il TCA può pertanto entrare
nel merito dell’impugnativa.
Nel
merito
2.4. Oggetto
del contendere è sapere se l’insorgente, a causa dell’affezione psichica, ha
diritto a delle prestazioni assicurative, in particolare ad una rendita
d’invalidità.
2.5. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA (Legge sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali; RS 830.1), con
invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di
rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,
tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio
la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.6. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-recht, Berna 2003, pag.
128).
Al
riguardo l'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali
come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4
cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente
dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati
effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a
carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di
guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;
RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 30 giugno
2004 nella causa W., I 166/03,
consid. 3C)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono per le psicopatie, le
alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmaco- mania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre
1999 nella causa B. [I 441/99]; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I
148/98], pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.7. Nell’evenienza
concreta, l’assicurata è stata peritata dal punto di vista psichiatrico.
Con rapporto 23 giugno 2006 il dr. __________, del Servizio __________ di __________,
diagnosticate un disturbo di personalità non specificato (ICD-10 F60.9) ed una
sindrome depressiva ricorrente, in episodio attuale lieve (ICD10 F33.0), ha
proceduto alla seguente valutazione e diagnosi:
"
La sig.ra RI 1 presenta
disturbi psichici in modo continuativo dal mese di maggio 2003 (in passato nel
1996 breve presa a carico per difficoltà nella gestione di problematiche
lavorative e vissuti depressivi reattivi) con numerosi ricoveri in ambiente psichiatrico
(nove presso la Clinica __________ e uno presso l'Ospedale __________ sempre
per problematiche psichiatriche). Tale situazione ha necessitato di un supporto
psicologico (Dr. __________), di terapie in regime di Day Hospital e di una
presa a carico psichiatrica continuativa nel tempo con prescrizione di farmaci
psicotropi.
La situazione psicopatologica è inquadrabile in un
Disturbo di personalità NAS per le evidenti difficoltà nella gestione di cambiamenti,
frustrazioni, separazioni o situazioni potenzialmente problematiche (non vi è
comunque attualmente tendenza all'azione) con conseguenti episodi depressivi di
tipo reattivo.
Si certifica pertanto una incapacità lavorativa in
ragione del 30% per quanto sopra segnalato e per la presenza comunque di risorse
personali della sig.ra __________ (ad es. visibili nella gestione dei figli).
L'inabilità lavorativa è motivata essenzialmente
dall'anamnesi longitudinale (episodi depressivi con ricoveri in ambiente
psichiatrico; attuale episodio depressivo di grado lieve) ed in base alle
caratteristiche personologiche sopra specificate.
Sembra inoltre importante una rivalutazione della
situazione generale tra uno o due anni circa." (Doc. AI 30)
Sulla
scorta della succitata perizia, con nota 18 luglio 2006 il dr. __________ del
SMR (Servizio medico regionale dell’AI) ha ritenuto l’assicurata inabile al 30%
in qualsiasi attività, inclusa quella attuale di casalinga (doc. AI 31-1),
motivo per cui con la decisione contestata l’Ufficio AI ha negato il diritto a
qualsiasi prestazione assicurativa.
2.8. L’assicurata,
per contro, è dell’avviso che il suo grave stato di salute giustifichi
l’erogazione di una rendita intera. Essa fonda la sua tesi sulla base dei
diversi atti allestiti dai medici psichiatri curanti.
Nei
rapporti 8 agosto 2005 (doc. AI 12), 28 settembre 2005 (doc. AI 14) e 28
febbraio 2006 (doc. AI 24) l’allora psichiatra curante dr. __________, oltre a
diagnosticare una sindrome depressiva ricorrente (ICD 10 F33) ed una sindrome
ansiosa NAS (non altrimenti specificato; ICD 10 F.41), ha accertato anche un disturbo
di personalità emotivamente instabile, di tipo borderline (ICD 10 F 60.31).
Egli ha costantemente valutato una piena incapacità lavorativa, giustificato in
particolare:
Considerandi
"
Indubbiamente la
presenza di una sindrome depressiva di concerto con un disturbo della personalità
emotivamente instabile, peggiorato negli ultimi due anni, hanno impedito alla
signora __________ di essere abile al lavoro. In effetti la psicopatologica di
cui soffre impedisce una costanza nella gestione degli orari. Pertanto non è in
grado di lavorare per oltre una o due ore consecutivamente. La scarsissima
capacità di tollerare le frustrazioni la porta a reagire in modo impulsivo a
qualsiasi contrarietà. Non essendo infatti in grado di padroneggiare i propri
impulsi e di tollerare le frustrazioni, ella non riesce a focalizzare l'obiettivo
lavorativo, reagendo senza avere la percezione delle conseguenze della proprie
azioni e comportamenti. Dal lato prettamente psichiatrico ella quindi è inabile
al lavoro in misura completa." (Doc. AI 12)
Dello
stesso avviso è anche l’attuale psichiatra curante, dr. __________, il quale,
confermate le diagnosi esposte dal suo collega dr. __________, nel rapporto 12
giugno 2005 all’attenzione dell’Ufficio AI ha scritto:
"
Anamnesi:
Mi riferisco all'anamnesi di base quanto esposto dal
Dr. __________ nel suo rapporto medico del 8.8.2005.
Va evidenziato inoltre la grave relazione in seno alla
famiglia: i genitori sono separati, non divorziati, ma la madre, da quanto
riferisce la paziente, soffrirebbe di turbe psichiche, non curata.
Questo ha rappresentato e rappresenta tuttora una grave
perturbazione per il suo equilibrio psichico.
La figura di riferimento è stata una zia, appena
deceduta.
Disturbi soggettivi
Si sente incapace di far fronte alle richieste della
vita quale donna (convivente), madre, amica, figlia, meno ancora i ruoli
sociali che rifugge.
Disturbi della percezione. Presa da crisi di ira
incoercibile vorrebbe eliminare tutto e tutti e farla finita.
Constatazioni
Molto fragile sia dal profilo delle capacità di
controllo dell'impulsività delle emozioni, sia dal profilo della povertà
psichica e della stima di se stessa. La grave frustrazione e consapevolezza
collocano il rischio suicidale ad un alto livello.
Fragilità somatiche: emicrania, cistiti, crisi
ipotensiva, allergie." (Doc. AI 28)
La
sua presa di posizione è stata nuovamente ribadita nello scritto 7 settembre
2006.
(cfr. consid. 1.2).
2.9
Va qui
ricordato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante
che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su
degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato,
sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione
medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352
consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123;
STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag.
95).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts, pag. 111).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in
ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni
(cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti
dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la
nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V
294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.10
Ritornando al caso in questione, da un attento esame della
documentazione agli atti, questo TCA non può che aderire alle conclusioni
dell’Ufficio AI basate sostanzialmente sulla valutazione peritale del dr. __________.
Vero
che gli psichiatri curanti succedutisi (dr. __________ e dr. __________) hanno escluso
una ripresa lavorativa.
Ma
è altrettanto vero che pertinentemente il perito dr. __________, nonostante il
quadro psichiatrico compromesso, ha segnalato nell’assicurata “ la presenza
di risorse personali”, ad esempio visibili nella gestione dei figli. Del
resto, nel rapporto 20 febbraio 2006 il dr. __________ aveva ipotizzato un
possibile parziale (50%) rientro lavorativo a condizione di un recupero
adeguato dello stato timico per almeno 6-12 mesi (doc. AI 24-1).
In
tale prospettiva il perito ha del resto consigliato di affiancare la peritata “nella
ricerca di un lavoro consono alle sue attitudini e capacità personali attuali” (cfr.
risposta alla domanda no. 2), ritenendo che “attualmente l’assicurata
potrebbe svolgere mansioni semplici e ripetitive, comunque almeno inizialmente
supportata sia nell’esperienza lavorativa che nella ricerca della stessa”
(cfr. risposta alla domanda no. 3).
Questo
Tribunale non dimentica che nel periodo maggio 2003 – gennaio 2005 l’assicurata
è stata ricoverata nove volte presso la Clinica __________ (presso la quale
sono attivi i due succitati psichiatri curanti) ed una volta presso l’Ospedale
la __________ di __________ per il trattamento della depressione. Si tratta
“unicamente” di degenze relativamente brevi, da una media di cinque/sei giorni
ad un unico massimo di circa 23 giorni (cfr. perizia __________ pag. 3),
rispetto al tracollo definitivo del 25 ottobre 2006, di cui parlerà in seguito.
Ora,
senza voler banalizzare la situazione psichica in cui l’assicurata si trova e
tantomeno sminuire la portata dei rapporti degli psichiatri curanti, a mente di
questa Corte, sulla scorta della dettagliata ed esaustiva perizia
amministrativa, a cui va attribuito valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.9),
richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117
V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), è da
ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido
nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i
riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32
consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l’assicurata è da ritenere incapace al lavoro
nella misura del 30% in qualsiasi attività e quale casalinga.
2.11
Pendente
causa, con scritto 21 gennaio 2007 la Clinica __________ ha comunicato al TCA:
"
… certifichiamo che la
paziente citata in epigrafe è degente presso il nostro istituto di cura dal 25
ottobre 2006 con un congedo a titolo di prova dal 15 dicembre 2006 al 9 gennaio
2007.
Non abbiamo però assistito al miglioramento auspicato; il congedo di prova non
ha fornito gli elementi positivi desiderati.
La paziente soffre tuttora una situazione depressiva
ansiosa particolarmente acuta, su base cronica, pre-morbosa, caratterizzata da
instabilità emotiva, perdita dell'iniziativa, abbassamento della tolleranza
alle frustrazioni, preoccupante distacco affettivo dai suoi famigliari,
preoccupazioni dell'evoluzione della malattia e del futuro in generale.
Questi disturbi influiscono significativamente sulle
sue funzioni di madre e di donna all'interno della famiglia in particolare.
La prognosi lavorativa rimane pertanto sfavorevole sia
dal profilo valetudinario, sia da quello sanitario." (Doc. XI)
Occorre,
innanzitutto ricordare che per costante giurisprudenza, il giudice delle
assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione
deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui
essa venne emanata - in concreto il 19 settembre 2006 -; i fatti
accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di
regola formare oggetto di un nuovo procedimento amministrativo (DTF 129 V 4
consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
Per
questi motivi, l’eventuale peggioramento delle condizioni psichiche
dell’assicurata, che in data 25 ottobre 2006 hanno portato ad un ricovero
presso la Clinica __________, dovrà essere vagliato nell’ambito di nuova
richiesta AI che, come visto (cfr. consid. 1.5), l’assicurata ha inoltrato il
13.
dicembre 2006 (X/1).
Gli
atti vanno quindi trasmessi all’Ufficio AI, affinché si pronunci sulla nuova domanda.
In
conclusione, visto quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha negato
all’assicurata il diritto a prestazioni assicurative.
Ne consegue la conferma della decisione amministrativa e la reiezione del ricorso.
2.12
Dal
1° luglio 2006, applicabile ai ricorsi entrati dopo quella data, la procedura
ricorsuale davanti al TCA, in ambito AI, non è più gratuita.
L’art.
69.
cpv. 1bis LAI dispone infatti che la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazione è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata
fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso.
Tale
norma è applicabile ai ricorsi inoltrati dal 1° luglio 2006 in avanti.
Nel
caso in esame, risultando l’assicurata parte soccombente, alla stessa sono da
porre a carico fr. 200 di spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Gli
atti sono trasmessi all’Ufficio AI conformemente al consid. 2.11.
3. Le
spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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