32.2006.154
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11 gennaio 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
32.2006.154
Data decisione, Autorità:
11.01.2007, TCA
Titolo:
L'Ufficio AI deve entrare nel merito di una nuova domanda di prestazioni quando in precedenza aveva già concesso una prestazione limitata nel tempo. In questo caso l'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI, che si riferisce ai casi in cui la prestazione é stata rifiutata, non é applicabile.
NON ENTRATA IN MATERIA
art. 69 cpv. 1 cf. bis LAI
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.154
FS
Lugano
11 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 settembre 2006
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato, in
fatto e in diritto
- nel
mese di luglio 2006 RI 1, classe __________, ha inoltrato una richiesta di prestazioni
AI per adulti (doc. AI 53/1-8).
In
precedenza all’assicurata era stato riconosciuto il diritto a una rendita
intera dal 1° giugno 2004 e ad una mezza rendita dal 1° aprile 2004 fino al 31
agosto 2005 (doc. AI 41/1-2 e 47/1-4);
- con
decisione 18 settembre 2006 l’Ufficio AI non è entrato nel merito della richiesta
di prestazioni adducendo che “(…) con decisione del 07.11.2005, erroneamente
l’Ufficio AI per gli assicurati all’estero di Ginevra, non ha indicato che la
rendita veniva versata limitatamente fino al 31.08.2005. Tuttavia nelle motivazioni
allegate vi era l’indicazione che il diritto alla rendita decorreva dal
01.06.2004 fino al 31.08.2005. Un nuovo esame è possibile quando è
credibilmente dimostrato che le circostanze oggettive, che possono dare diritto
a prestazioni, si siano modificate in modo rilevante dopo questa data. La nuova
valutazione di una situazione invariata non è possibile. Il certificato medico
della Dr.ssa __________ del 28.07.2006 conferma la sua valutazione già espressa
precedentemente alla perizia SAM. L’attuale certificato non permette di rendere
verosimile una modifica sostanziale dello stato di salute della Signora RI 1
rispetto al momento della perizia (…)” (doc. AI 65/12-13);
- con
Considerandi
il ricorso in oggetto l’assicurata, rappresentata dal RA 1 di __________, contesta
la decisione di non entrata nel merito, sostiene che il suo stato di salute
sarebbe peggiorato, chiede l’accoglimento della richiesta d’invalidità e
precisa che “(…) una chiara sospensione della prestazione, non è stata
formulata. Le due istituzioni in causa [Ufficio AI del Canton Ticino e Ufficio
AI per gli assicurati residenti all’estero, ndr.] non hanno comunicato tra di
loro e la signora ha continuato a ricevere gli importi mensili della
prestazione nella misura del 50%. […] Il 5 luglio abbiamo indirizzato
all’Ufficio AI, ricordando le motivazioni sin qui prodotte, la richiesta di
prestazioni da intendersi come continuità della prestazione erogata ed alla cui
sospensione non avremmo potuto opporci (…)”.
Con
scritto 31 ottobre 2006, a comprova del peggioramento del suo stato di salute, il
rappresentante dell’assicurata ha trasmesso al TCA il rapporto medico 28 luglio
2006.
della Dr.ssa __________;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI, richiamata la giurisprudenza federale in
materia, ha ammesso che “(…) nella presente fattispecie l’Ufficio AI del Canton
Ticino non poteva […] emanare una decisione di non entrata in materia
fondandosi sull’art. 87 cpv. 4 OAI (…)” e ha proposto al TCA di retrocedergli
gli atti per entrare nel merito della domanda di prestazioni;
- invitato
a prendere posizione sulla proposta formulata dall’Ufficio AI il rappresentante
dell’assicurata ha comunicato al TCA che “(…) fatte le debite considerazioni in
rapporto all’iter della vicenda nonché alla valutazione degli atti, riteniamo
sia opportuno che ad esprimersi sia codesto lodevole Tribunale (…)” (VIII);
- la
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni;
- quando
in precedenza è stata concessa una prestazione limitata nel tempo, in caso di
nuova domanda il competente Ufficio AI deve nuovamente esaminare se sono dati i
presupposti per il riconoscimento del diritto a prestazioni, l’art. 87 cpv. 3 e
4.
OAI - secondo cui una nuova richiesta è riesaminata solo se vien dimostrato
che il grado d’invalidità ha subito una rilevante modifica - non trovando in
siffatta evenienza applicazione (DTF 125 V 410 e STFA 15 febbraio 2000 nella
causa K., I 81/99, nella quale il TFA – proprio nel caso in cui un assicurato
ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni dopo che in precedenza gli era
stata concessa una rendita intera limitata nel tempo – ha rilevato che “(…)
nicht zugestimmt werden kann dem kantonalen Gericht insoweit, als es di
Grundsätze über die Bahandlung einer Neuanmeldung nach vorgängiger Ablehnung
einer Rente (Art. 87 Abs. 3 und 4 IVV; BGE 117 V 198 Erw. 3a und 200 Erw. 4b
mit Hinweisen) auch im vorliegenden Fall zur Anwendung bringt. Denn nach dem noch nicht veröffentlichten Urteil P. vom 8. November
1999, I 66/99 [nel frattempo pubblicata in DTF 125 V 410, ndr.] bezieht sich
die Rechtsprechung zu Art. 87 Abs. 3 und 4 IVV stets auf Fälle mit
vorausgegangener Leistungsverweigerung und gilt nicht, wenn zuvor eine Leistung
zugesprochen, aber befristet wurde (…)“;
- nel
caso in esame, anche se l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero,
nelle decisioni 7 novembre 2005, non ha indicato che le prestazioni erano
limitate nel tempo, dalle motivazioni risulta che la rendita era limitata fino al
31.
agosto 2005 (doc. AI 47/1-4 e 41/1-2). Il 5 luglio 2006 l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni (doc. AI 53/1-8).
Richiamata la suesposta giurisprudenza, è dunque a torto che l’Ufficio AI ha
emesso una decisione di non entrata in materia fondandosi sull’art. 87 cpv. 4
OAI;
- ne
consegue che la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati
all’Ufficio AI perché entri nel merito e si pronunci sulla nuova domanda di
prestazioni;
- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegna-zione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi
in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’amministrazione
dovrà inoltre versare all’assicurata la somma di fr. 500.-- a titolo di
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ la
decisione impugnata é annullata e gli atti rinviati all’ammi-nistrazione perché
entri nel merito della nuova domanda di prestazione dell’assicurata.
2. Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Uffi-cio AI.
L’Ufficio
AI verserà all’assicurata fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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