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Decisione

32.2006.154

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 gennaio 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

32.2006.154

Data decisione, Autorità:

11.01.2007, TCA

Titolo:

L'Ufficio AI deve entrare nel merito di una nuova domanda di prestazioni quando in precedenza aveva già concesso una prestazione limitata nel tempo. In questo caso l'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI, che si riferisce ai casi in cui la prestazione é stata rifiutata, non é applicabile.

NON ENTRATA IN MATERIA

art. 69 cpv. 1 cf. bis LAI

art. 87 OAI

Raccomandata

Incarto n.

32.2006.154

FS

Lugano

11 gennaio

2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2006

di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 18 settembre 2006

emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

in materia di assicurazione federale per

l'invalidità

considerato, in

fatto e in diritto

- nel

mese di luglio 2006 RI 1, classe __________, ha inoltrato una richiesta di prestazioni

AI per adulti (doc. AI 53/1-8).

In

precedenza all’assicurata era stato riconosciuto il diritto a una rendita

intera dal 1° giugno 2004 e ad una mezza rendita dal 1° aprile 2004 fino al 31

agosto 2005 (doc. AI 41/1-2 e 47/1-4);

- con

decisione 18 settembre 2006 l’Ufficio AI non è entrato nel merito della richiesta

di prestazioni adducendo che “(…) con decisione del 07.11.2005, erroneamente

l’Ufficio AI per gli assicurati all’estero di Ginevra, non ha indicato che la

rendita veniva versata limitatamente fino al 31.08.2005. Tuttavia nelle motivazioni

allegate vi era l’indicazione che il diritto alla rendita decorreva dal

01.06.2004 fino al 31.08.2005. Un nuovo esame è possibile quando è

credibilmente dimostrato che le circostanze oggettive, che possono dare diritto

a prestazioni, si siano modificate in modo rilevante dopo questa data. La nuova

valutazione di una situazione invariata non è possibile. Il certificato medico

della Dr.ssa __________ del 28.07.2006 conferma la sua valutazione già espressa

precedentemente alla perizia SAM. L’attuale certificato non permette di rendere

verosimile una modifica sostanziale dello stato di salute della Signora RI 1

rispetto al momento della perizia (…)” (doc. AI 65/12-13);

- con

Considerandi

il ricorso in oggetto l’assicurata, rappresentata dal RA 1 di __________, contesta

la decisione di non entrata nel merito, sostiene che il suo stato di salute

sarebbe peggiorato, chiede l’accoglimento della richiesta d’invalidità e

precisa che “(…) una chiara sospensione della prestazione, non è stata

formulata. Le due istituzioni in causa [Ufficio AI del Canton Ticino e Ufficio

AI per gli assicurati residenti all’estero, ndr.] non hanno comunicato tra di

loro e la signora ha continuato a ricevere gli importi mensili della

prestazione nella misura del 50%. […] Il 5 luglio abbiamo indirizzato

all’Ufficio AI, ricordando le motivazioni sin qui prodotte, la richiesta di

prestazioni da intendersi come continuità della prestazione erogata ed alla cui

sospensione non avremmo potuto opporci (…)”.

Con

scritto 31 ottobre 2006, a comprova del peggioramento del suo stato di salute, il

rappresentante dell’assicurata ha trasmesso al TCA il rapporto medico 28 luglio

2006.

della Dr.ssa __________;

- con

la risposta di causa l’Ufficio AI, richiamata la giurisprudenza federale in

materia, ha ammesso che “(…) nella presente fattispecie l’Ufficio AI del Canton

Ticino non poteva […] emanare una decisione di non entrata in materia

fondandosi sull’art. 87 cpv. 4 OAI (…)” e ha proposto al TCA di retrocedergli

gli atti per entrare nel merito della domanda di prestazioni;

- invitato

a prendere posizione sulla proposta formulata dall’Ufficio AI il rappresentante

dell’assicurata ha comunicato al TCA che “(…) fatte le debite considerazioni in

rapporto all’iter della vicenda nonché alla valutazione degli atti, riteniamo

sia opportuno che ad esprimersi sia codesto lodevole Tribunale (…)” (VIII);

- la

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni;

- quando

in precedenza è stata concessa una prestazione limitata nel tempo, in caso di

nuova domanda il competente Ufficio AI deve nuovamente esaminare se sono dati i

presupposti per il riconoscimento del diritto a prestazioni, l’art. 87 cpv. 3 e

4.

OAI - secondo cui una nuova richiesta è riesaminata solo se vien dimostrato

che il grado d’invalidità ha subito una rilevante modifica - non trovando in

siffatta evenienza applicazione (DTF 125 V 410 e STFA 15 febbraio 2000 nella

causa K., I 81/99, nella quale il TFA – proprio nel caso in cui un assicurato

ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni dopo che in precedenza gli era

stata concessa una rendita intera limitata nel tempo – ha rilevato che “(…)

nicht zugestimmt werden kann dem kantonalen Gericht insoweit, als es di

Grundsätze über die Bahandlung einer Neuanmeldung nach vorgängiger Ablehnung

einer Rente (Art. 87 Abs. 3 und 4 IVV; BGE 117 V 198 Erw. 3a und 200 Erw. 4b

mit Hinweisen) auch im vorliegenden Fall zur Anwendung bringt. Denn nach dem noch nicht veröffentlichten Urteil P. vom 8. November

1999, I 66/99 [nel frattempo pubblicata in DTF 125 V 410, ndr.] bezieht sich

die Rechtsprechung zu Art. 87 Abs. 3 und 4 IVV stets auf Fälle mit

vorausgegangener Leistungsverweigerung und gilt nicht, wenn zuvor eine Leistung

zugesprochen, aber befristet wurde (…)“;

- nel

caso in esame, anche se l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero,

nelle decisioni 7 novembre 2005, non ha indicato che le prestazioni erano

limitate nel tempo, dalle motivazioni risulta che la rendita era limitata fino al

31.

agosto 2005 (doc. AI 47/1-4 e 41/1-2). Il 5 luglio 2006 l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni (doc. AI 53/1-8).

Richiamata la suesposta giurisprudenza, è dunque a torto che l’Ufficio AI ha

emesso una decisione di non entrata in materia fondandosi sull’art. 87 cpv. 4

OAI;

- ne

consegue che la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati

all’Ufficio AI perché entri nel merito e si pronunci sulla nuova domanda di

prestazioni;

- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegna-zione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi

in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’amministrazione

dovrà inoltre versare all’assicurata la somma di fr. 500.-- a titolo di

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ la

decisione impugnata é annullata e gli atti rinviati all’ammi-nistrazione perché

entri nel merito della nuova domanda di prestazione dell’assicurata.

2. Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Uffi-cio AI.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurata fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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