32.2006.155
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24 maggio 2007Italiano56 min
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Numero d'incarto:
32.2006.155
Data decisione, Autorità:
24.05.2007, TCA
Titolo:
Vista la capacità lavorativa, appurata dal SAM, del 70% nelle attività precedentemente svolte e considerata l'esistanza sul mercato del lavoro di sufficienti attività direttamente accessibili e adeguate, a ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto a una riformazione professionale e a una rendita.
GRADO DI INVALIDITÀ
PROVVEDIMENTO PROFESSIONALE
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 17 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 6 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.155
FS/td
Lugano
24 maggio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo
sul ricorso del 18 ottobre 2006 di
RI 1
contro
la
decisione su opposizione del 20 settembre 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501
Bellinzona 1 Caselle
in
materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, di professione ausiliaria di pulizia e cuoca fino al 31
dicembre rispettivamente 30 novembre 2002 presso la __________ e il ristorante __________
e da ultimo attiva a tempo parziale quale addetta alle pulizie presso il __________,
dal 1° giugno al 31 dicembre 2004 con contratto rinnovabile (doc. AI 7/1-6,
8/1-3 e 23/1-3), nell’aprile 2004 ha presentato una richiesta di prestazioni AI
per adulti volta ad ottenere un orientamento professionale e/o una rendita
(doc. AI 6/1-7).
Esperiti
gli accertamenti medici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare eseguita
dal Servizio di accertamento medico dell’AI (in seguito SAM), con progetto di
decisione 28 luglio 2006 (doc. AI 48/1-5) l’Ufficio AI ha negato all’assicurata
il diritto sia a provvedimenti professionali che ad una rendita.
1.2. A
seguito delle osservazioni dell’assicurata – che ha contestato la valutazione
medica producendo il certificato medico 18 agosto 2006 del __________ (doc. AI
50/1-2) – con decisione 20 settembre 2006 l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto
di prestazioni (doc. AI 58/1-5).
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata ha presentato un tempestivo ricorso al TCA
chiedendo:
“1. La
decisione AI del 20 settembre 2006 è annullata.
2. L’Ufficio
AI agisce per mettere in atto una riqualifica-reintegrazione professionale
Qualora
Fatti
i provvedimenti non sono attuabili.
1. Mi
è assegnata una rendita con un grado di almeno il 40%.” (doc. I)
A
sostegno del proprio ricorso l’assicurata ha addotto:
"
(…)
Contro la decisione dell'AI é mia intenzione ricorrere,
perché le condizioni di salute non mi permettono di realizzare il guadagno che
é stato indicato dall'AI in fr. 34'009. Prima del danno alla salute svolgevo due
attività lavorative che mi permettevano di guadagnare fr. 47’254
all'anno, ma si trattava però di attività completamente diverse e che mi
occupavano ca. 50 ore alla settimana e quindi con dispendio d'energia e con
enormi sacrifici anche organizzativi. Ambedue le attività attualmente non posso
più svolgerle a causa dei dolori alle articolazioni per la fibromialgia e per
il tunnel carpale, nonché per i disturbi a carattere psichiatrico.
A mio parere la decisione AI non é realistica ed é
stata presa in maniera arbitraria. Segnatamente non può essere accettata
laddove essa prevede che "in considerazione di quanto evidenziato e dell'evoluzione
degli aspetti psicopatologici, provvedimenti professionali non sono ritenuti
indicati e necessari". Sembrerebbe che i provvedimenti professionali non
vengono assegnati perché il mio quadro psicopatologico non lo permette. Ma
allora significa che non sono adatta ad un posto di lavoro e quindi devo essere
ritenuta invalida. Al contrario se invece sono adatta a lavorare e quindi non
invalida secondo l'AI, perché non mi assegnano dei provvedimenti professionali
o almeno non mi vengono proposti?
E chiaro che sembra una risposta tesa più a negare i
miei diritti senza veramente chinarsi sulla possibilità di recuperare anche una
minima capacità di guadagno.
Dal punto di vista medico lo stesso Dottor __________,
esaminatore del SAM, ha disposto che la mia incapacità di guadagno in una
professione qualsiasi, ovvero in qualsiasi genere d'attività sia pesante che
leggera, é del 40% (per qualunque salario). Pertanto se sono inabile per
qualsiasi professione, dovrà significare che sono da ritenere invalidità per
qualsiasi attività nella misura del 40%. Esiste quindi il diritto ad una
rendita d'invalidità nella misura di un quarto avendo un grado del 40%. In
qualsiasi attività teorica come indica l'AI,
essendo inabile nella misura del 40%,
vorrà dire che avrò sempre una diminuzione del rendimento del 40% e dunque come
mai il grado residuo dell'AI mi viene fissato al 28% anziché al 40%. Peraltro
anche il 40% andrebbe ulteriormente ridotto fino al 25% per tenere conto delle
difficoltà di collocamento causato dalle patologie reumatologiche. Da questo
punto di vista la decisione AI non merita d'essere tutelata e va rivista
nuovamente essendo molto contraddittoria.
Tuttavia nonostante ci sono i presupposti per
l'assegnazione di una rendita almeno nella misura del 40%, chiedo
prioritariamente con forza l'applicazione di provvedimenti professionali in
quanto é mia intenzione rientrare nel ciclo produttivo e restare attiva
professionalmente. In questo senso chiedo che l'AI esamini in primo luogo
l'applicazione di provvedimenti professionali. Per esempio resto a disposizione
per un accertamento professionale presso uno qualsiasi dei centri ad hoc dell'AI.
Soltanto in secondo luogo, nella denegata ipotesi che i provvedimenti non sono
applicabili, chiedo che sia messa in pagamento una rendita d'invalidità almeno
nella misura di un quarto.
(…)." (doc. I)
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso adducendo:
"
(…)
In merito alle censure esternate da parte ricorrente,
lo scrivente Ufficio rileva che in merito alle misure professionali, il
Servizio integrazione dell'AI nel suo rapporto del 26 luglio 2006 (doc. n. 46-4
AI) ha chiaramente indicato quali proposte formative sono attuabili nel caso
specifico. In particolare, non sono state ritenute concretizzabili misure di
riqualifica professionale, ritenuta la capacità parziale residua
dell'assicurata che non permette di prendere
in considerazione un iter formativo
specifico, oltre al fatto che la
perizia pluridisciplinare svolta dal Servizio Accertamento
Medico dell'Al (SAM) ha ritenuto non indicati provvedimenti d'integrazione
professionale (doc. Al n. 30-11).
Infine, parte ricorrente è stata
reputata essere direttamente reintegrabile nel ciclo produttivo sul mercato libero del
lavoro per la presenza di attività direttamente accessibili (doc. Al n. 46-4). La consulente in integrazione professionale ha comunque esaurientemente informato parte ricorrente in merito alle eventuali
misure attuabili, indicando che
l'Ufficio Al resta a disposizione per un'eventuale introduzione sul posto di
lavoro ("formazione ad hoc") in caso di assunzione in un'attività
confacente con il danno alla salute
che permetterebbe il recupero della capacità di guadagno residua, e per un eventuale aiuto al collocamento in caso di
interesse dell'assicurata e se le condizioni sono realizzate.
In merito alla questione medica,
il referto presentato con le osservazioni del 18 agosto 2006 (doc. Al n. 50) è stato sottoposto al vaglio del
Servizio medico regionale dell'AI (SMR), il
quale non ha rilevato elementi oggettivi clinici atti a inficiare le conclusioni
poste nella perizia SAM (doc. Al n. 52-1).
La decisione impugnata è quindi
stata emessa in considerazione dell'aspetto medico ed economico del caso, non in
maniera arbitraria come sostenuto da parte ricorrente.
Per quanto concerne l'inabilità
lavorativa, le conclusioni peritali del SAM,
alle quali va riconosciuto pieno valore
probante, hanno determinato una capacità lavorativa residua del 70%, non del 60%, quindi
l'affermazione posta dall'assicurata di riconoscerle un'inabilità lavorativa
del 40% parificabile ad una incapacità di guadagno di medesimo grado non è giustificata.
(…)." (doc. III)
1.5. Il
12 gennaio 2007 il TCA ha ricevuto ulteriore documentazione medica concernente
l’assicurata (doc. VII e allegati B1-6).
1.6. Con
osservazioni 2 febbraio 2007 – avvalendosi delle annotazioni 1° febbraio 2007
del dr. __________, medico SMR, a cui la documentazione medica prodotta è stata
sottoposta – l’Ufficio AI ha rilevato che “(…) in conclusione, l’attuale documentazione
medica non permette di oggettivare una modifica dello stato di salute. I
disturbi soggettivi dell’assicurata sono ben noti e sono stati debitamente
valutati in ambito SAM (…)” (doc. IX)
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è la valutazione medica operata dall’Ufficio AI. L’assicurata
contesta infatti la perizia del SAM e postula il riconoscimento del diritto ad
una riformazione professionale e, in via subordinata, a una rendita
d’invalidità.
2.3. L’art.
17 LAI prevede in particolare che:
"
L’assicurato ha diritto
alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la
riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale,
una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV
Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 OAI
"
per riformazione professionale
vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare
sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione
professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione
professionale a causa dell’invalidità."
Con
riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme
delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente
un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla
vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del
possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag.
495 consid. 2a).
L'assicurato
ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel
suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di
guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Una
formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto
del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti
d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a
carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione
professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la
reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e
se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di
conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza
invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti
completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di
guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai
provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella
causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998
pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Nel
suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza
pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei
redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla
rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche
precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul
diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di
tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati
ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere
ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I
670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid.
3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S.
consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G.
consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S.
F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid.
3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.6. Nell’evenienza
concreta, con rapporto 15 dicembre 2004 (doc. AI 24/1), il dr. __________,
medico SMR, presa in considerazione la documentazione medica acquisita durante
l’istruttoria amministrativa, ha espresso la seguente raccomandazione:
" (…)
Trattasi di un A 40enne che presenta esiti di
interventi chirurgici al livello dei polsi con disturbi residuali algici
prevalenti a sinistra.
Per tali disturbi l’A è stata numerosamente valutata. Come
ultima problematica è presente dall’estate un disturbo psi che motiva ora un IL
del 50%.
Dal lato reumatologico l’A è stata giudicata
completamente abile. Una valutazione di un psi fiduciario determina in luglio
04 che l’assicurata presenta un IL dal lato psi. Questo viene contraddetto dal __________.
La situazione medica è confusa e presenta elementi
contraddittori. Non si arriva a determinare con oggettività un'eventuale CR.
Elementi di nevrosi di rendita sono presenti!! (anche il marito è in rendita!).
Per poter dare una valutazione complessiva della
situazione ritengo indicata una perizia SAM.” (doc. AI 24/1)
L’Ufficio
AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 26/1-2).
Dalla
perizia pluridisciplinare 29 marzo 2005 (doc. AI 30/1-33) risulta che i periti,
dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno
fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica
(dr. __________) e reumatologica (dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente
diagnosi:
" 5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
Sindrome da disadattamento (reazione depressiva alle
condizioni psicosociali stressanti).
5.2 Diagnosi senza influsso sulla
capacità lavorativa
Fibromialgia.
Ipertensione arteriosa essenziale trattata.
Obesità, BMI 33,5%.” (doc. AI 30/9)
Sulla
base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i
periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale
dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa
medico-teorica globale dell’A., nelle attività di ausiliaria di pulizie ed
aiuto cuoca, è valutabile nella misura del 70%. Quale casalinga la capacità
lavorativa globale è del 100%. (…)” (doc. AI 32/13), hanno concluso:
"
(…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Si manifestano prevalentemente a livello psicologico e
mentale. Secondo il competente parere del nostro consulente i disturbi
constatati a livello psicologico e mentale incidono solo marginalmente sulla
capacità lavorativa globale dell'A. e si manifestano prevalentemente attraverso
la scarsa motivazione e, come discusso tra i periti SAM, attraverso
aspetti psicastenici nell'ambito di turbe del sonno e degli aspetti sedativi
della psicofarmacologia assunta.
Riteniamo pertanto che l'attività attualmente ancora
svolta dall'A. quale ausiliaria di pulizie sia praticabile nella
misura del 70%.
Riguardo alla determinazione temporale delle
limitazioni della capacità lavorativa dell'A. ella è da considerare totalmente
inabile al lavoro per un periodo di ca. tre settimane, in occasione degli interventi
chirurgici di novembre 2001 e del 15.04.2003.
Dagli atti sappiamo che l'A. a partire dal 28.08.2002 é
stata dichiarata totalmente inabile al lavoro, apprezzamento che attualmente
non possiamo confermare.
La peritanda è da considerare totalmente inabile al
lavoro nel novembre 2001 ed in seguito a partire dal dicembre 2001 il grado di
capacità lavorativa è valutabile nella misura del 70%, come discusso sopra.
Nel corso di aprile 2003 (secondo intervento al polso
ds.) l'A. è da considerare totalmente inabile al lavoro per tre settimane.
Dall'inizio del trattamento psichiatrico, vale a dire dal giugno 2004, possiamo
confermare un grado d'incapacità lavorativa nella misura del 50% sino al
31.07.2004, come valutato dalla dr.ssa __________ nella sua perizia del
10.07.2004.
A partire dal 1.08.2004 la capacità lavorativa dell'A,
e di nuovo valutabile nella misura del 70%.
Alla luce di quanto evidenziato attualmente sul piano
psicopatologico e dalla descrizione degli atti non possiamo confermare una prolungata
incapacità lavorativa del 50% come sostenuto dai medici curanti presso il __________
di __________ (atto del 22.11.2004).
L'ambiente di lavoro dell'A. (__________, __________)
è certamente in grado di sopportare i suoi disturbi psichici.
9 CONSEGUENZE
SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
In considerazione di quanto evidenziato,
dell'evoluzione degli aspetti psicopatologici, non riteniamo indicati e
necessari provvedimenti d'integrazione professionale.
Riteniamo, invece, che ulteriori sforzi terapeutici, in
particolare psicoterapeutici, da indirizzarsi verso un incremento della
motivazione, stimolando l'A. a riconoscere l'effetto beneficio dell'occupazione lavorativa
e l'evitamento della claustrazione nella problematica famigliare, possano
certamente portare effetti benefici sulla capacità lavorativa, fino a
raggiungere in futuro la misura completa. Attualmente, tuttavia, non ci è
possibile esprimerci con precisione in tal merito, in quanto l'evoluzione
dipenderà dai molteplici fattori biopsicosociali.
Riteniamo che l'A.
sia in grado di svolgere le attività da
salariata esercitate in passato (ausiliaria di pulizie, aiuto cuoca, cameriera
di buffet ecc.) nella misura del 70%.
Quale casalinga la capacità lavorativa medico - teorica
globale è del 100%.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente
discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
Durante il periodo di osservazione presso il SAM, e pure in
occasione dell'esauriente esplorazione psichiatrica, non abbiamo potuto
evidenziare segni per un'eventuale nevrosi da rendita, come sospettato dal
servizio medico regionale - Al.
L'A. non appare
particolarmente manipolativa ed insistente; ha mostrato piuttosto un'incomprensione
di fronte ai suoi disturbi. Il nostro consulente psichiatra descrive una
condizione sociale piuttosto tipica per la popolazione immigrata che si trova
improvvisamente in un'area con poche offerte di posti di lavoro e in più mal
retribuita.
(…)" (doc. AI 30/11-12)
Il
dr. __________, nelle annotazioni 20 ottobre 2005, ha osservato che “(…) la
perizia SAM permette di motivare un IL del 30% nella sua professione. I diversi
periodi d’IL sono giustificati. L’impedimento presente è prevalentemente
d’ordine psi, per questo motivo va ritenuto che l’IL (30%) è per qualsiasi
attività. (…)” (doc. AI 37/1).
L’amministrazione
ha quindi raccolto un parere della Consulente in integrazione professionale
(CIP), sig.ra __________, la quale, nel rapporto finale 26 luglio 2006 (doc. AI
46/1-4), si è così espressa:
"
(…)
Stato di salute - danno alla salute e relativi impedimenti, osservazioni generali,
limitazioni
Per la diagnosi faccio riferimento alla
documentazione medica presente nell'incarto, alla perizia pluridisciplinare SAM del 29 marzo
2005 ed alle annotazioni del medico SMR, __________, del 20 ottobre 2005.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che l'A. sia in
grado di svolgere le attività da salariata esercitate in passato (ausiliaria
di pulizie, aiuto cuoca, cameriera di buffet, ecc.) nella misura del 70%.
Formazione scolastica e professionale - grado raggiunto (elementari, medie, ecc.),
durata, mansion pecializzazioni, retribuzioni
L'A. è
originaria della __________ dove frequenta le scuole dell'obbligo (4
elementari e 4 medie) ed una scuola di commercio (dal 1979 al 1983), ottenendo
il diploma come impiegata d'ufficio, professione che non ha mai esercitato.
Dal 1983 al 1986 lavora in patria quale operaia in una fabbrica tessile.
Dal 1986 inizia l'attività lavorativa in Svizzera,
inizialmente quale stagionale (per 5 anni). E' occupata nel settore della
ristorazione (in cucina e nel servizio) presso diversi datori di lavoro (__________,
__________, __________) e, alternativamente, iscritta alla disoccupazione.
Dal 1. aprile 1998 al 31 dicembre 2002 è alle
dipendenze della __________ di __________ quale ausiliaria delle pulizie
(27,5 ore 1 settimana). L'ultimo giorno lavorativo risale al 27 agosto 2002.
Dal 9 febbraio 2000 al 30 novembre 2002 lavora presso
il Ristorante __________ di __________, quale cuoca al 50% (22,5 ore 1 settimana).
Rivendica nuovamente le indennità di disoccupazione
dal 1. giugno 2003 e, da novembre 2003 a maggio 2004, segue un programma
d'occupazione (al 50% ed al 100%) presso la __________ di __________.
Dal 1. giugno 2004 lavora presso la __________ di __________
quale ausiliaria delle pulizie (10 ore / settimana).
Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica
Le possibilità di reintegrazione sono date in primo
luogo dalla gamma delle attività esigibili dal profilo medico. Per definire
queste ultime, si confrontano il profilo delle residue abilità del soggetto
(esame di funzionalità fisica) ed il profilo dei requisiti (= esigenze) che
caratterizzano i posti di lavoro presenti sul mercato nei vari settori economici.
Dalla citata perizia pluridisciplinare si evince come
i periti ritengano esigibili le attività svolte finora (aiuto cucina, cuoca,
ausiliaria delle pulizie) come pure altre attività simili e 1 o altre professioni.
Si tratta quindi di identificare delle attività
semplici, leggere e non qualificate accessibili alle residue abilità del
soggetto (in concreto non si ritiene che l'A.
disponga di un sufficiente bagaglio attitudinale
e cognitivo per accedere in tempi ragionevoli ad una categoria di attività
avanzata o qualificata).
Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo
conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino, si può
ritenere che (pur tenendo conto delle componenti riduttive), in situazione di
equilibrio, il mercato del lavoro possa offrire sufficienti attività consone
allo stato di salute dell'A.
Sono esigibili tutte quelle attività tipiche del
secondario e del terziario, che rispettano i limiti invalidanti e nel contempo
il profilo attitudinale (personale e professionale) dell'A.
Oltre alle citate attività, a livello teorico, l'A. potrebbe
essere impiegata quale operaia generica, addetta al controllo / sorveglianza
qualità, custode, cameriera ai piani, ausiliaria di lavanderia, stiratrice,
collaboratrice domestica, venditrice non qualificata, cassiera, ...
Calcolo CGR
- senza (ri)formazione specifica
Salario da valido:
•Quale
ausiliaria delle pulizie (27,5 ore l settimana) presso __________ di __________,
l'A. nel
2002, senza il danno alla salute, avrebbe potuto percepire un salario annuo
di Fr. 24'961.--
•Quale cuoca
(22,5 ore 1 settimana) presso il Ristorante __________ di __________, l'A. nel 2002,
se il rapporto di lavoro non fosse stato sciolto, avrebbe potuto percepire un
salario annuo di Fr. 21'321.--
per un totale di Fr. 46'282.--. Aggiornando tale
cifra al 2004, si ottiene un importo di Fr. 47'254.--.
Salario da invalido:
Nel suo attuale impiego:
Quale ausiliaria delle pulizie al 70% presso la __________
di __________, l'A. potrebbe percepire un salario annuo di Fr.
31'467.-- (70% di Fr. 44'953.--).
In altre attività adeguate:
Siccome le professioni che l'A. può ancora
svolgere nonostante il danno alla salute sono da considerare attività generiche,
semplici e ripetitive, ci si può riferire ai rilevamenti statistici
ufficiali, editi periodicamente dall'Ufficio federale di statistica, noti
come "tabelle RSS". Ai fini del calcolo fa stato il valore mediano.
A seguito di una recente sentenza del TCA e delle
indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni,
è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che
erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi che il
reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori
nazionali (tabella TA1).
Nel caso concreto ci si riferisce alla categoria 4.2
che stabilisce una media dei salari di tali attività. In base a questi dati,
per le donne, viene definito un salario ipotetico nel 2004 di Fr. 48'584.--.
Da tale importo, sempre sulla base della sopraccitata
sentenza del TCA e delle indicazioni della Corte plenaria del TFA, è possibile
applicare una riduzione quale correttivo qualora lo stipendio percepito
dall'A. quale addetta alle pulizie senza il danno alla salute (ramo economico
93 - servizi personali - Tabella TA1 - 2004 - Ticino) fosse inferiore alla
media statistica ticinese. In questo caso non sussiste alcuna differenza
percentuale.
A questa cifra, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale non possono mettere completamente
a frutto la loro capacità residua e che pertanto non riescono a raggiungere
il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale
sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare
fino ad un massimo del 25%.
Oltre alle limitazioni espresse in sede medica, non
ritengo opportuno effettuare ulteriori riduzioni. A mio avviso l'A. può mettere
completamente a frutto la sua capacità di guadagno residua e raggiungere il
livello medio dei salari sul mercato.
Secondo le statistiche RSS del 2004, considerando
quindi un reddito ipotetico senza danno alla salute dì Fr. 48'584.-- ed una
capacità di lavoro residua del 70% in attività adeguata, risulta un reddito
da invalido di Fr. 34'009.--.
Grado d'invalidità:
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno (vedi
marginale 1048 CIGI), la persona assicurata deve adoperarsi spontaneamente,
per quanto possibile, a migliorare la capacità al guadagno o la capacità di
svolgere le mansioni consuete.
Sulla base delle indicazioni di cui sopra, l'A. può aver
accesso ad attività professionali adeguate che le permetterebbero di
sfruttare al meglio la sua capacità di guadagno residua.
Come dato di riferimento utilizziamo quindi la cifra
più alta che l'A. potrebbe guadagnare nonostante il danno alla salute.
47'254 - 34'009 x 100 =
28,03
47'254
La signora RI 1 presenta un grado d'invalidità del
28% ed una capacità di guadagno residua del 72%.
Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso
Tenendo conto della percentuale di abilità lavorativa
residua (70%) della signora RI 1, non è possibile proporre dei provvedimenti
professionali (riqualifica).
D'altronde, anche la perizia SAM indica che,
in considerazione di quanto evidenziato e dell'evoluzione degli aspetti
psicopatologici, provvedimenti d'integrazione professionale non sono ritenuti
indicati e necessari.
Considerata la presenza sul mercato del lavoro di sufficienti
attività direttamente accessibili e confacenti con il danno alla salute, si
ritiene che l'A. sia direttamente integrabile nel ciclo produttivo.
Se, entro un lasso di tempo ragionevole (6 mesi), l'A. dovesse
trovare un datore di lavoro disposto ad assumerla, si resta peraltro a
disposizione per un'introduzione al posto di lavoro (formazione ad hoc) in
un'attività confacente con il danno alla salute e che le permetterebbe di
recuperare la capacità di guadagno residua.
Qualora l'A. lo
richiedesse, si resta inoltre a disposizione, sempre per il periodo di cui
sopra, per valutare se vi sono i presupposti per un aiuto al collocamento da
parte dell'Al.
Per il momento, ritengo la pratica convenientemente
evasa.
(…)” (doc. AI 46/1-4)
Con
il progetto di decisione 28 luglio 2006 (doc. AI 48/1-5) l’Ufficio AI ha negato
all’assicurata il diritto sia a provvedimenti professionali che ad una rendita.
Con
scritto 18 agosto 2006 l’assicurata ha osservato di non poter svolgere
un’attività lavorativa a tempo pieno producendo un certificato medico del __________,
di medesima data, nel quale il dr. __________, capo-servizio, e la dr.ssa __________,
medico assistente, hanno attestato che:
" (…)
Si certifica che la signora RI 1, nata il __________ e
domiciliata a __________, è seguita regolarmente presso il __________ di __________
dal 25.06.2004, a causa di una sindrome depressiva ricorrente, tipo prevalente
di media gravità (ICD-10 F33.1) e di una sindrome fibromialgica diffusa.
Nel corso di questi anni non si è verificato alcun
miglioramento dello stato di salute psichico della paziente, a tutt'oggi
caratterizzato da deflessione timica, tensione e ansietà, motivo per cui è
stato necessario potenziare ulteriormente il trattamento psicofarmacologico.
A causa dei disturbi da cui è affetta, complessivamente
la paziente non è in grado di lavorare più di due-tre ore al giorno, motivo per
cui chiediamo una rivalutazione della sua situazione rispetto alla prestazione
AI.
(…)" (doc. AI 50/2)
Al
riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 29 agosto 2006, ha
osservato:
"
(…)
Il certificato prodotto dall'assicurata riguarda un
giudizio sullo stato di salute che si riflette sull'arco degli ultimi anni nei
quali la medesima è stata in cura presso il __________.
A questo proposito va detto che spesso gli assicurati
sono posti su una aspettativa distorta quando, nelle loro valutazioni della IL,
gli operatori (medici), che hanno in cura i soggetti medesimi, si esprimono in
favore di una concessione di una rendita da parte dell'Al con una percentuale
pari a quella esposta nel loro certificato di IL.
Sappiamo che il calcolo della rendita che parte sì da
un grado IL poi non necessariamente coincide con la stessa percentuale di
calcolo per rendita Al.
A parte ciò, quanto espresso nel certificato medico,
prodotto in visione e datato 18.08.06, concerne un parere proprio di chi lo
stila in merito a delle osservazioni fatte dal medesimo. Per quanto ci riguarda
la valutazione cui ci rifacciamo, derivata dalla perizia appositamente
organizzata, apprezza le medesime condizioni pur portando a delle conclusioni
diverse.
Per noi, anche dopo aver preso atto dell'ultimo
certificato prodotto, per i motivi sopra espressi, rimane valido il giudizio
basato sulle conclusioni della perizia SAM.
(…)" (doc. AI 52/1)
Con
decisione 20 settembre 2006 l’Ufficio AI ha confermato il
rifiuto di prestazioni (doc. AI 58/1-5).
Con
il presente ricorso l’assicurata ha postulato il diritto a provvedimenti integrativi
e, in via subordinata, chiesto l’eroga-zione di una rendita di almeno il 40%
In
sede ricorsuale l’assicurata ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc.
B1, B2, B3, B4 e B6).
Al
riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 1° febbraio 2007
(doc. IX/Bis), ha osservato:
"
(…)
in fase di ricorso vengono presentati:
RM colonna lombare del 17.10.2006: discopatia L5/S1 con piccole ernie discale a base
larga.. Minime note degenerative con soprattutto una certa spondilartrosi. Non
vi sono segni di radiculopatia.
rapporto servizio di neurochirurgia osp. __________ del
5.12.2006: vengono descritti dolori a
livello lombare inferiore presenti dal 2002. Viene sospettata una insufficienza
segmentarla e si propone una infiltrazione.
rapporto dr. __________ del 4.1.2007: persiste un minimo rallentamento della conduzione
segmentale per entrambi i non mediani ai canali carpali, entrambi nettamente
meno importanti dell'esame preoperatorio del 2001. A sinistra invariato rispetto
al 2004, a destra leggermente migliorato. Dolori e disturbi in buona parte
funzionali.
Valutazione:
per quanto concerne la problematica a livello del
tunnel carpale il recente esame del dr. __________ permette di oggettivare una stabilità
se non un miglioramento a tale livello, quindi rimangono valide le conclusioni
peritali del 2005.
Per quanto concerne la problematica del rachide dorsale
le lamentele soggettive sono già descritte in modo sovrapponibile in occasione
della valutazione peritale reumatologica (vedi 2.2 affezione attuale). La
recente RM del rachide dorsale permette di escludere una problematica maggiore
nel senso di un conflitto radicolare ecc. Vengono descritte delle alterazioni
di tipo degenerative ben compatibili con l'età dell'assicurata. L'ipotesi d'una
instabilità segmentale formulata dal servizio di neurochirurgia non si basa su
dati oggettivabili e l'elenco dei disturbi sicuramente non è sufficiente per
formulare tale diagnosi (mancano p.es. esami funzionali).
L'esame oggettivo non ha subito modifiche rispetto alla
valutazione peritale dr. __________ in ambito SAM.
In conclusione l'attuale documentazione non permette di
oggettivare una modifica dello stato di salute. I disturbi soggettivi dell'assicurata
sono ben noti e valutati debitamente in ambito SAM.
(…)" (doc. AI 52/1)
2.7. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.
3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo
2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio
1995 in re A. C; cfr. anche DTF
123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,
compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non
devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità
(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in
un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in
dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.
628-629, in particolare la nota
158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare
la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]
Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve
innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I
683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I
384/04).
2.8. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i
quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata
è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in
merito alla sua capacità lavorativa del 70% nelle attività esercitate in
passato (ausiliaria di pulizie, aiuto cuoca, cameriera di buffet ecc.), del
100% quale casalinga e all’assenza di un’incapacità prolungata del 50% come
sostenuto dai medici curanti presso il __________.
La
dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non è stata
smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti un
peggioramento delle sintomatologie.
2.8.1. Per
quanto riguarda l’aspetto psichiatrico il dr. __________, nel suo consulto 14
marzo 2005 (doc. AI 30/13-19), ha così risposto alle domande peritali:
"
(…)
Ad 1
F43 Sindrome da
disadattamento (reazione depressiva alle condizioni psicosociali stressanti)
Siamo di fronte ad un soggetto che segue un trattamento
combinato di benzodiazepine e antidepressivi, che mostra un quadro clinico
piuttosto blando e non compatibile con una depressione maggiore. L'impressione
è quella dell'esistenza di un disturbo da disadattamento di fronte alle difficili
condizioni socioeconomiche, con un marito invalido e con le proprie difficoltà
dovute alla patologia reumatologica descritta. Queste ultime l'esaminata le
utilizza inconsciamente come la giustificazione della sua impossibilità di
contribuire efficacemente al sostentamento della famiglia.
Ad 2
I disturbi di natura psichiatrica descritti sopra
incidono in maniera soltanto marginale sulle sue capacità lavorative
nell'ambito della sua attività in qualità di donna di pulizie. L'unico influsso
degno di rilievo è quello nell'ambito della motivazione e questo problema
dovrebbe essere attivamente affrontato dai curanti poiché un'attività
lavorativa certamente rappresenta un effetto terapeutico.
Ad 3
Dai dati anamnestici e dagli atti si rileva che la
condizione attuale della periziata trae le sue origini dai problemi dovuti alla
sindrome del tunnel carpale a sinistra ed ai susseguenti periodi d'incapacità
lavorativa, e questo a partire dal 2001-2002. Si susseguono poi diversi episodi
d'incapacità lavorativa sempre per cause reumatologiche fino al coinvolgimento
dello psichiatra nel mese di giugno 2004. Dagli atti si rileva che vi sono due
opinioni psichiatriche diverse, la prima è quella dello psichiatra di fiducia
dell'assicurazione __________ che parla di Sindrome di attacchi di panico di
gravità tra lieve e media, con l'influsso solo parziale sulla capacità
lavorativa e tendente al miglioramento. Nel rapporto dello psichiatra curante
invece il quadro diagnostico è definito come una Sindrome affettiva ricorrente
e la sintomatologia presentata dalla paziente viene definita quale episodio
depressivo di media gravità con probabile evoluzione invalidante al 50%.
In occasione dell'esame peritale non è stata
evidenziata l'esistenza di un allarme ansioso e dal racconto dell'esaminanda
non si rilevano criteri sufficienti per porre la diagnosi della Sindrome di
attacchi di panico. D'altro canto non si osservano nemmeno criteri tipici di un
disturbo depressivo maggiore che possa giustificare la diagnosi della Sindrome
depressiva ricorrente bensì soltanto i tipici sintomi di una reazione
depressiva prolungata, che non esce dagli argini di un disturbo da disadattamento
in un soggetto scarsamente motivato e trattato con una combinazione di
antidepressivi ed ansiolitici a basso dosaggio. In ogni modo, facendo il
confronto della condizione attuale con i quadri -clinici- descritti in precedenza
e visto che non ci sono più segni di entrambe le condizioni descritte agli
atti, il prognostico si presenta abbastanza ottimistico.
Ad 4
L'affezione come si presenta ora non è sufficiente per
giustificare una menomazione della capacità lavorativa maggiore del 40% in una
professione qualsiasi.
L'affezione psichiatrica così come si presenta ora
incide solo marginalmente sulla capacità lavorativa globale che sembra
piuttosto dovuta ai disturbi somatici. Le limitazioni funzionali dovute alla sola
affezione psichiatrica, nell'attuale attività, si manifestano prevalentemente
attraverso la scarsa motivazione.
Ad 5
Come già detto gli sforzi terapeutici ed In particolare
quelli psicoterapeutici devono indirizzarsi verso un incremento della
motivazione, stimolando la periziata a riconoscere l'effetto benefico dell'occupazione
lavorativa e l'evitamento della claustrazione nella problematica familiare.
Questi provvedimenti avrebbero certamente ulteriori effetti benefici sulla
capacità lavorativa.
Ad 6
I provvedimenti d'integrazione professionale non
sembrano necessari.
Ad 7
L'assicurata è in grado di svolgere tutte le attività
simili a quelle attuali anche a tempo pieno con una moderata riduzione del rendimento
che al momento attuale mi sembra ridotto di circa un terzo.
Ad 8
L'attività di casalinga per i soli motivi psichiatrici
non mi sembra compromessa.
Domanda supplementare
L'assicurata non mi è apparsa particolarmente
manipolativa e insistente, mostrando piuttosto un'incomprensione di fronte ai
suoi disturbi. Parallelamente mi ha dato l'impressione di una persona
scarsamente motivata e bisognosa di giustificare il proprio desiderio di dedicarsi all'economia domestica
come se volesse ripristinare quel clima che ha vissuto nella casa materna. A questo
"progetto" si contrappone la cruda realtà carica di ristrettezze
finanziarie e con scarse possibilità nel rimediarci senza grosse fatiche. Non
bisogna dimenticare che si tratta di una persona che ha terminato una
formazione commerciale, che però come risorse non è utilizzabile in un altro
paese, rimanendo così relegata a svolgere le attività più semplici e poco
retribuite. È comunque difficile parlare di una nevrosi da rendita ma di una
condizione sociale piuttosto tipica per la popolazione immigrata, che si trova
improvvisamente in un area con poche offerte di posti di lavoro e in un più mal
retribuito. A questo si affianca qualche banale problema alla salute fisica che
ingiustamente assume il valore di un fattore invalidante, provocando in
soggetti labili il senso d'inutilità, d'incapacità e l'incessante richiesta di
aiuto sanitario.
(…)" (doc. AI 30/17-19)
Nei
certificati medici 18 agosto e 18 dicembre 2006 del __________ (doc. AI 50/2 e
B6), il dr. __________, capo servizio e la dr.ssa __________, medico
assistente, non hanno attestato un peggioramento dello stato di salute: “(…)
nel corso di questi due anni non si è verificato alcun miglioramento dello
stato psichico … (…)”, e si sono limitati a sostenere, in modo del tutto
generico, che “(…) a causa dei disturbi da cui è affetta, complessivamente la
paziente non è in grado di lavorare più di due-tre ore al giorno (…)” e che
l’assicurata “(…) è inabile ala lavoro per malattia al 50% dal 01.01 al
28.03.2007 (in seguito da rivalutare) (…)”.
Si
noti qui che gli stessi medici, nel rapporto 22 novembre 2004 (doc. AI 19/3-6),
avevano concluso che “(…) tenuto conto dei disturbi da cui è affetta, nel complesso
la paziente è inabile al lavoro nella misura del 50%. Non prevediamo un aumento
della capacità lavorativa a lungo termine, appare pertanto indicata
l’assegnazione di una mezza rendita di invalidità (…)” (doc. AI 19/6).
Anche
il dr. __________ e il dr. __________, medici SMR, nelle rispettive annotazioni
29 agosto 2006 e 1° febbraio 2007 (doc. AI 52/1 e IX/Bis), hanno concluso che
la documentazione medica del __________ non attesta un peggioramento dello
stato di salute e che pertanto rimangono valide le conclusioni a cui sono
giunti i periti del SAM.
Al
riguardo va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella
causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni
espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne
saurait certes mettre sur le
même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de
l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance
à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et
un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie
pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins
traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une
nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1
supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui
du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional
de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué
par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste,
aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur
l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.
(…).”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,
consid. 3.2)
2.8.2. Per
quanto riguarda all’aspetto reumatologico il dr. __________, nel suo consulto 7
marzo 2005 (doc. AI 30/20-24), posta la diagnosi di “(…) fibromialgia – stato
dopo intervento decompressivo del canale carpale bilaterale e sinistra
nell’anno 2001, a destra nell’anno 2003 (…)” (doc. AI 30/23), circa il grado di
capacità al lavoro nell’esercizio dell’attività lucrativa o dell’attività
abituale svolta prima dell’insorgenza del danno alla salute si è così espresso:
"
(…)
Questa paziente presenta il quadro clinico di una fibromialgia.
Da una parte sono presenti tutti i tender points necessari
per questa diagnosi e dall'altra vi è una sintomatologia ad evoluzione piuttosto
tipica per questa malattia. In effetti inizialmente i disturbi erano
localizzati a livello delle braccia ed interpretati nell'ambito di una sindrome
del tunnel carpale bilaterale.
Dopo l'intervento chirurgico si è assistito però ad una
generalizzazione della sintomatologia che ha portato lo sviluppo di un quadro
fibromialgico completo.
All'origine di questa problematica vi sono dei disturbi
di tipo psichico in particolar modo a carattere depressivo diagnosticati dai
colleghi psichiatri che hanno avuto in cura la paziente. Le indagini cliniche
non mostrano limitazioni significative della mobilità della colonna vertebrale.
Radiologicamente si apprezza unicamente una leggera scoliosi destro convessa
della colonna lombare. A livello cervicale e lombare, non vi sono alterazioni
degenerative significative. Anche a livello delle articolazioni delle dita
delle mani, delle radiocarpiche, nonché alle spalle bilateralmente, nessuna
patologia di rilievo.
Tenendo in considerazione quindi questi aspetti,
ritengo che dal punto di vista puramente reumatologico, la paziente non
presenti nessuna incapacità lavorativa nelle attività svolte finora di aiuto
cucina, cuoca ed anche in altre attività professionali.
(…)." (doc. AI 30/23-24)
2.8.3. Neppure
dal referto radiologico 17 ottobre 2006, indirizzato al dr. __________, è
possibile concludere per un peggioramento della situazione valetudinaria. In effetti
il dr. __________ nelle conclusioni ha rilevato che “(…) minime note degenerative
con soprattutto una certa spondilartrosi. Non vi sono segni di radiculopatie.
Da valutare l’indicazione ad una eventuale infiltrazione dell’articolazione,
iniziando a livello L4-L5 che noi eseguiamo sotto controllo TAC (…)” (doc. B1).
Neppure
nel rapporto 5 dicembre 2006 del __________, pure indirizzato al dr. __________,
è attestato un peggioramento dello stato di salute e il dr. __________,
primario di neurochirurgia, non si è nemmeno espresso sulla capacità lavorativa
dell’assicurata (doc. B2).
Anche
il dr. __________, FMH in neurologia, nel suo reperto 4 gennaio 2007, non ha
attestato un peggioramento dello stato di salute e ha concluso che “(…)
persiste un minimo rallentamento della conduzione segmentale per entrambi i nn.
mediani ai canali carpali, entrambi nettamente meno importante dell’esame preoperatorio
del 2001: a sinistra rimasto invariato rispetto al più recente controllo del
2004, a destra leggermente migliorato. Potenziali ampi e non deformati. Nessun
indicazione per un reintervento. Dolori e disturbi in buona parte funzionali,
legati all’attività professionale, alla sindrome fibromialgica. Terapia
sintomatica (…)” (doc. B3-B4).
Al
riguardo, anche il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 1° febbraio
2007, ha concluso che “(…) l’attuale documentazione non permette di oggettivare
una modifica dello stato di salute. I disturbi soggettivi dell’assicurata sono
ben noti e valutati debitamente in ambito SAM (…)” (doc. IX/Bis).
2.8.4. In
conclusione, rispecchiando la perizia 29 marzo 2005 del SAM e, in particolare,
i referti specialistici del dr. __________ e del dr. __________, i criteri di
affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), alla
stessa può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessata affetta
da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente
indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti
contiene elementi chiari e sufficienti per valutare la sua capacità al lavoro.
Di
conseguenza è a ragione che l’Ufficio AI ha concluso per una capacità lavorativa
del 70% nelle attività esercitate in passato (ausiliaria di pulizie, aiuto
cuoca, cameriera di buffet ecc.).
2.9. Per
quanto riguarda il diritto a provvedimenti professionali la consulente in integrazione
l’ha escluso giudicando l’assicura-ta direttamente integrabile nel ciclo
produttivo vista la capacità lavorativa residua del 70% e considerato che sul
mercato del lavoro vi sono sufficienti attività direttamente accessibili e
confacenti con il suo danno alla salute.
Questo
Tribunale non intravede alcun motivo, e l’assicurata non ne adduce nemmeno uno,
per scostarsi dalle conclusioni a cui è giunta la consulente in integrazione.
Questo
vale a maggior ragione visto che anche i periti del SAM hanno concluso che “(…)
in considerazione di quanto evidenziato, dell’evoluzione degli aspetti
psicopatologici, non riteniamo indicati e necessari provvedimenti
d’integrazione professionale. Riteniamo, invece, che ulteriori sforzi terapeutici,
in particolare psicoterapeutici, da indirizzarsi verso un incremento della
motivazione, stimolando l’A. a riconoscere l’effetto benefico dell’occupazione
lavorativa e l’evitamento della claustrazione nella problematica famigliare,
possano certamente portare effetti benefici sulla capacità lavorativa, fino a
raggiungere in futuro la misura completa. (…)” (doc. AI 30/11-12).
Di
conseguenza, viste le risultanze sopra esposte e conformemente alla giurisprudenza
federale citata (cfr. consid. 2.3), a ragione l’Ufficio AI ha negato
all’assicurata il diritto ad una riformazione professionale.
2.10. Al fine di
determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario dell’art. 16
LPGA (cfr. consid. 2.4), occorre porre in confronto il reddito che l'assicurata
avrebbe conseguito senza il danno alla salute (reddito da valido) con quello risultante
dalle attività esigibili nonostante l’invalidità (reddito da invalido).
2.10.1. Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo
stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto
l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,
se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio
2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con
riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere
fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze
professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento
professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella
misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK
1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di
norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il
danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente
attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti
salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b , ZAK 1990 pag. 519
consid. 3c).
Se
nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che
l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può
ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique
VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002
nella causa B., I 56/02).
Nel caso in esame, nella decisione contestata l’Ufficio AI ha fissato il
reddito da valido, aggiornato al 2004, in fr. 47'254.--(doc. AI 58/3).
Questo
importo – che si basa sui redditi di fr. 24'961.-- e di fr. 21’321.-- che l’assicurata
avrebbe potuto percepire lavorando presso la __________ di __________ e il
Ristorante __________ di __________ nel 2002 (doc. AI 7/1-3, 8/1-3 e 58/3) –
non è stato contestato.
2.10.2. Per
quel che concerne il reddito da invalido, va precisato che lo stesso
deve essere determinato sulla base
della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che
quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia
adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126
V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in
particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una
attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a
quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere
ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale
di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e
categorie di lavoro (Pratiche VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332
consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,
età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori
leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio
dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del
25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002
pag. 64).
Va
qui fatto presente che, conformemente ad una recente
giurisprudenza, il TFA ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in
difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali
risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei
salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili
dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni
(STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella
causa P., I 222/04).
Pertanto,
nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in avanti applicare
i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come
sin’ora confermato dal TCA.
2.10.3. Nel
caso di specie la consulente in integrazione, nel rapporto finale 26 luglio
2006 (doc. AI 46/1-4), ha rilevato che nel suo attuale impiego quale ausiliaria
delle pulizie presso la __________, nel 2004, lavorando a tempo pieno,
l’assicurata avrebbe potuto percepire un salario annuo di fr. 44'953.--. Invece,
in un’attività semplice e ripetitiva, in applicazione corretta della tabella
TA1 – la ricorrente,
svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore
privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore
privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe
potuto realizzare, in media e con orario lavorativo settimanale di 40 ore, un salario
mensile lordo pari a fr. 3’893. Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr.
tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2006, p.
90), esso ammonta a fr. 4’049 mensili oppure a fr. 48’588 per l'intero
anno (fr. 4’049 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr.
STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a) – il guadagno ipotetico da invalido sarebbe
stato, nel 2004, pari a fr. 48'588.--.
Il
TCA rileva che il reddito ipotetico da invalido di fr. 48'588.-- supera il reddito che la ricorrente avrebbe conseguito senza la
malattia continuando a svolgere l’attività precedente, ciò che giustifica,
secondo la giurisprudenza (cfr. AHI 1999, pag. 329 consid. 1; ZAK 1989, pag.
458s. consid. 3b; STFA del 26 gennaio 2006 nella causa M., I 379/05, consid.
2.5.4; STFA del 5 dicembre 2003 nella causa S., I 630/02, consid. 2.2.2 e STFA
del 2 dicembre 2002 nella causa R., I 53/02, consid. 3.3), una riduzione del
reddito da invalido.
Tale
reddito (reddito ipotetico da invalido per un’attività adeguata a tempo pieno)
ammonta dunque a fr. 47'254.-- (per altri casi in cui il TCA ha operato in
questo modo vedi le STCA del 17 aprile 2007 nella causa C. [32.2006.51], STCA
del 28 febbraio 2007 nella causa R. [35.2006.61] e STCA del 15 novembre 2006
nella causa G. [36.2005.144]).
Raffrontando
il reddito da valido (2004) di fr. 47'254.-- con il reddito
ipotetico da invalido in attività adeguate esigibili al 70% di fr. 33'078.--
(47'254 x 70% = 33'078) risulta un grado d’invalidità non
pensionabile del 30% (47’254 – 33’078 x 100 : 47'254 =
30%). Anche volendo considerare quale reddito da invalido il salario di
fr. 31'467.-- (ovvero il 70% di fr. 44'953.-- che l’assicurata avrebbe potuto
percepire lavorando a tempo pieno quale ausiliaria delle pulizie presso la __________)
si ottiene un grado d’invalidità non pensionabile del 33.41% (47'254 – 31'467 x
100 : 47'254 = 33.41). Alla medesima conclusione (grado
d’invalidità non pensionabile) si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo
aggiornare i redditi di riferimento fino al 2006, anno dell’emissione della
decisione contestata.
Quanto
alla censura relativa alla riduzione percentuale – l’assicurata pretende
una riduzione del 25% “(…) per tenere conto delle difficoltà di collocamento causate
dalle patologie reumatologiche (…)” (doc. I) – va ancora rammentato,
che la questione a sapere se e in quale misura i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali
e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla
salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente
(DTF 126 V 80 consid. 5b/bb).
Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili
di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla
deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve
succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il
suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80
consid. 5b/cc).
Nel
caso di specie, la consulente in integrazione ha concluso che “(…) oltre alle
limitazioni espresse in sede medica, non ritengo opportuno effettuare ulteriori
riduzioni. A mio avviso l’A. può mettere completamente a frutto la sua capacità
di guadagno residua e raggiungere il livello medio dei salari sul mercato (…)”
(doc. AI 46/3).
Ora,
a prescindere dal fatto che il TCA non può senza valido motivo sostituire il
suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione, nel caso concreto
il dr. __________, nel suo consulto 7 marzo 2005, ha concluso che “(…) dal
punto di vista puramente reumatologico, la paziente non presenta nessuna
incapacità lavorativa nelle attività svolte finora di aiuto cucina, cuoca ed
anche in altre attività professionali (…)” (doc. AI 30/24). Inoltre i periti
del SAM, pur non potendo esprimersi con precisione al riguardo, non hanno
neppure escluso che l’assicurata possa in futuro raggiungere una capacità
lavorativa totale: “(…) riteniamo, invece, che ulteriori sforzi terapeutici, in
particolare psicoterapeutici, da indirizzarsi verso un incremento della
motivazione, stimolando l’A. a riconoscere l’effetto benefico dell’occupazione
lavorativa e l’evitamento della claustrazione nella problematica famigliare,
possano certamente portare effetti benefici sulla capacità lavorativa, fino a
raggiungere in futuro la misura completa. (…)” (doc. AI 30/12).
Di
conseguenza le conclusioni della consulente in integrazione vanno confermate.
E’ pertanto a ragione che l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto ad
una rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile.
2.11. In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, il ricorso va quindi respinto e
la decisione impugnata confermata.
2.12. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
della ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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