32.2006.156
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
25 maggio 2007Italiano38 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2006.156
Data decisione, Autorità:
25.05.2007, TCA
Titolo:
Confermata la perizia del SAM che conclude per una capacità lavorativa del 70% nell'attività finora svolta. Sulla base del raffronto percentuale a ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita essendo il grado d'invalidità non pensionabile.
GRADO DI INVALIDITÀ
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.156
FS/td
Lugano
25 maggio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 ottobre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19
settembre 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, di professione aiuto cucina (doc. AI 10/3-5 e 27/80), nel
dicembre 2004 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in
quanto affetto da “(…) continua infiammazione della spalla sinistra e dei
muscoli, dolori quotidiani e impossibilità di alzare il braccio normalmente
(poca forza). Dolori a tutta la schiena (…) (doc. AI 1/1-7).
Nel
luglio 2005 l’assicurato ha inoltrato un’altra richiesta di prestazioni
indicando quale danno alla salute: “(…) depressione, ansia, periartropatia
spalla sn (…)” (doc. AI 17/1-8).
Esperiti
gli accertamenti medici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare eseguita
dal Servizio di accertamento medico dell’AI (in seguito SAM), con progetto di
decisione 19 luglio 2006 (doc. AI 28/1-2) l’Ufficio AI ha negato all’assicurato
il diritto ad una rendita per carenza d’invalidità pensionabile.
1.2. A
seguito delle osservazioni dell’assicurato – che ha contestato la valutazione
medica osservando che “(…) sia il mio medico di famiglia Dr. __________ che la
dottoressa __________ da cui sono in cura costante […] mi hanno consigliato di
non accettare (…)” (doc. AI 33/1) – con decisione 19 settembre 2006 l’Ufficio
AI ha confermato il rifiuto di prestazioni (doc. AI 36/1-3).
1.3. Con
tempestivo ricorso l’assicurato, rappresentato RA 1 di __________, ha contestato
la valutazione medica operata dall’amministrazione e postulato il diritto ad
una rendita intera.
In
sostanza, vista anche l’ulteriore documentazione medica prodotta, l’assicurato
sostiene che le incapacità lavorative dovute alle patologie psichiatrica e reumatologica
andrebbero cumulate, che solo dal punto di vista psichico la sua incapacità
lavorativa sarebbe del 50% e che egli soffre di altre patologie dovute alla ipertensione
che lo hanno costretto a dei ricoveri urgenti e periodi di cure presso cliniche.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso adducendo:
"
(…)
In merito alla cumulabilità, la perizia SAM (doc. Al n. 27-19) ha chiaramente indicato che le
patologie influenzanti la capacità lavorativa sono quella psichiatrica e
reumatologica, entrambe con incidenza del 20-30% al massimo. Il SAM ha chiarito che “le patologie psichiatriche e
reumatologiche non vanno sommate in quanto entrambe prendono in considerazione
il dolore cronico ed inoltre perché le limitazioni poste da entrambi sul
rendimento sono sovrapponibili”.
A tal proposito lo scrivente Ufficio rammenta che il
TFA ha stabilito che la determinazione del grado d'inabilità lavorativa in caso
di pluripatologie si determina a seguito di un giudizio globale che scaturisce
dopo ponderata discussione plenaria tra gli esperti interessati. Inoltre, il
TFA ha osservato che la questione di sapere se i singoli gradi sono o meno
sommabili e in quale misura è una questione puramente medica che di principio
il giudice non rimette in discussione.
Nella fattispecie, gli esperti SAM hanno
chiarito la valutazione del grado d'inabilità lavorativa, pertanto il medesimo
(30% in ogni tipo di attività) viene confermato anche nella presente fase.
Per quanto concerne l'aspetto psichiatrico e le
ulteriori problematiche sofferte dal ricorrente, lo scrivente Ufficio ha sottoposto
al vaglio del Servizio medico regionale dell'AI (SMR) la documentazione medica
prodotta con il ricorso.
A tal proposito si rinvia all'allegata annotazione
medica SMR del 14 novembre 2006, parte integrante della presente risposta. In
sostanza, preso atto delle diagnosi poste nella perizia pluridisciplinare del SAM e delle limitazioni funzionali indicate, esaminati i
rapporti prodotti con il ricorso (rapporto Dr.ssa med. __________ del
03.10.2006, certificato Dr. med. __________ del 03.10.2006, certificato del
Pronto Soccorso dell'__________ del 06.10.2006, certificato della Clinica __________
del settembre 2006 di degenza dal 04.09.2006 al 19.09.2006), si rileva un
attuale peggioramento della situazione psichiatrica abbinato ad un consumo
etilico inadeguato. Tale consumo avrebbe comportato la prescrizione di Antabus,
mentre il restante trattamento antidepressivo è rimasto invariato.
Pertanto, l'attuale peggioramento è da correlare
primariamente ad un consumo etilico inadeguato con buona prognosi in caso di
astinenza. Il peggioramento osservato può essere ricondotto al momento
dell'entrata in Clinica __________ (04.09.2006), con successivo miglioramento
come certificato nel rapporto della Dr.ssa med. __________ del 3 ottobre 2006.
Ritenuto quanto sopra, lo stato di salute descritto nel
rapporto della Dr.ssa med. __________ non permette tuttavia di oggettivare una
modifica sostanziale dello stato psichico rispetto a quella descritta nella
perizia SAM (a tal proposito si rinvia alla perizia SAM doc. Al n. 27-11, con terapia invariata rispetto alla
visita SAM).
In conclusione, il SMR rileva che l'attuale
documentazione medica non permette di oggettivare una modifica prolungata dello
stato di salute psichico dell'assicurato rispetto alle conclusioni peritali del
SAM, che vengono quindi confermate.
(…)." (doc. III)
1.5. Con
scritto 28 dicembre 2006 il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA
Fatti
i certificati medici 1° dicembre 2006 del dr. __________ e della dr.ssa __________.
Al
riguardo, con osservazioni 9 gennaio 2007, l’Ufficio AI ha rilevato che
entrambi i certificati “(…) sono posteriori alla decisione impugnata, pertanto
non possono essere considerati ai fini della definizione del presente gravame (…)”
(doc. IX).
1.6. Con
scritto 5 gennaio 2007 l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA il certificato medico
27 dicembre 2006 del dr. __________ che attesta una problematica coronaropatica.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è la valutazione medica operata dal-l’Ufficio AI. L’assicurato
contesta infatti la perizia del SAM e postula il riconoscimento del diritto ad
una rendita intera.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità
di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Nel
suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;
RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S.
F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid.
3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.5. Nell’evenienza
concreta, nelle annotazioni 22 agosto 2005, il dr. __________, medico SMR, ha
osservato che:
"
(…)
Per la parte reumatologica sembra che la patologia sia
ben chiarita dalle visite fiduciarie presso il dr. __________ per la __________
di cui l’ultima il 11.2004 (per limitazioni vedi visita del 31.5.2004 poiché lo
stato è invariato).
La patologia respiratoria non sembra particolarmente
limitante specialmente su attività ridotta e medio leggera.
Ma leggendo il formulario di richiesta nuovo del
28.7.2005 (poiché inviato nuovamente??) figura che l’A. è anche in cura presso
la dr.ssa __________ psichiatra mentre non lo era apparentemente in dicembre
2004 (periodo del primo suo formulario di richiesta).
In ogni caso prego inviare un rapporto con allegato
alla dr.ssa __________ psichiatra.
(…)." (doc. AI 19/1)
Il
dr. __________, con annotazioni 18 ottobre 2006, ha poi concluso che: “(…) considerando
gli ulteriori accertamenti effettuati ed essendo le limitazioni funzionali
somatiche discrete valutando le visite fiduciarie del passato ma trattandosi attualmente
di una problematica prevalentemente psi si impone una valutazione aggiornata
globale presso il SAM (reuma – psi ed evt. ortopedica)” (doc. AI 21/1),
L’Ufficio
AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 22/1-2).
Dalla
perizia pluridisciplinare 31 maggio 2006 (doc. AI 27/1-44) risulta che i periti,
dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive,
hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di natura
psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________), neurologica (dr.
__________ e pneumologica (dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
" 5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
● Sindrome
somatoforme da dolore persistente (ICD10 F 45.4)
● Sindrome
depressiva ricorrente non specificata (ICD10 F 33.9)
● Periartropatia omeroscapolare tendinopatica a
livello della spalla sinistra con interessamento della cuffia dei rotatori
senza lesioni transmurali evidenziabili ad un’artro-RM della spalla sinistra
risalente al 22.07.2004
● Sindrome cervico-vertebrale in stato dopo possibile
irritazione della radice di C7 a sinistra nel 1999 su alterazioni degenerative
a carattere osteocondrotico e spondilosico, soprattutto ai segmenti C5-C6 e
C6-C7
● Epicondilopatia
ulnare a sinistra
5.2 Diagnosi senza influsso sulla
capacità lavorativa
● Lieve
sindrome del tunnel carpale a sinistra
● Lievi
cefalee tensionali
● Epatopatia di probabili origine nutrizionale
● Dislipidemia mista." (doc. AI 27/14)
Sulla
base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i
periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale
dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’A. va considerato abile al 70%
nell’attività finora svolta di cuoco e aiuto cuoco (…)” (doc. AI 32/13), hanno
concluso:
" (…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Le patologie che influenzano la capacità lavorativa
sono quella psichiatrica e quella reumatologica entrambe con un'incidenza del
20-30% al massimo.
Le patologie psichiatriche e reumatologiche non vanno
sommate in quanto entrambe prendono in considerazione il dolore cronico ed
inoltre perché le limitazioni poste da entrambi sul rendimento sono sovrapponibili.
La capacità lavorativa è dunque ridotta dal punto di
vista psichiatrico poiché il dolore cronico diminuisce il rendimento, la
ruminazione frequente riduce la precisione davanti alle mansioni richieste, in
presenza anche di sentimenti d'insicurezza e motilità.
Dal punto di vista reumatologico le limitazioni sono
state descritte dal nostro consulente e sono caratterizzate da attività in cui l'A.
non debba alzare sopra l'orizzontale il braccio sinistro, in particolare sopra
i 90° nell'abduzione ed elevazione se questo movimento è associato soprattutto
al porto di pesi superiori ai 3-4 kg. Vi è una limitazione nell'esecuzione di
movimenti ripetitivi con il braccio sinistro, soprattutto se svolti contro
resistenza. Limitazioni pure nella rotazione massimale sia in rotazione interna
che esterna del braccio sinistro.
In attività in cui l'A.
non debba sottoporre il braccio sinistro
ai movimenti summenzionati, l'A. dal punto di vista reumatologico è totalmente abile al
lavoro.
Dal punto di vista neurologico e da quello pneumologico
l'A. non
presenta limitazioni della capacità lavorativa.
Lo stato di salute dell'A. deve essere considerato
ridotto, così come sopra descritto, a partire dal gennaio 2006 in avanti. In
precedenza si può ipotizzare che per la problematica reumatologica acuta vi sia
stata un'incapacità lavorativa limitata nel tempo e totale dal 31.08.2004 fino
al 04.03.2005.
Dal 04.03.2005 l'A.
ha presentato una totale capacità
lavorativa in un'attività leggera e adatta.
Dal punto di vista psichiatrico vi è stata
un'incapacità lavorativa totale dal luglio all'agosto 2005. Successivamente si
è assistito ad un progressivo e graduale miglioramento con un'incapacità del
50% a partire dal 01.09.2005 fino al 31.12.2005, un'incapacità del 30% a
partire dal 01.01.2006 come sopra descritto.
Lo stato di salute dal gennaio 2006 è invariato ed in
futuro non ci si deve attendere a cambiamenti rilevanti. È importante che la
presa a carico psicoterapica miri alla fuoriuscita dalla posizione passiva e
pseudoregressiva nella quale si trova il soggetto.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
L'A. è abile al
lavoro in qualsiasi attività lavorativa in cui possa rispettare i limiti posti
dal nostro consulente reumatologo nella misura del 70%.
Provvedimenti di riqualifica professionale non sono
indicati a causa della patologia psichiatrica in atto. Lasciamo ai medici del servizio
medico regionale dell'AI valutare se inviare una copia della presente perizia
al medico curante.
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente
discussione tra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non
sono poste.
(…)." (doc. AI 27/19-20)
Con
il progetto di decisione 19 luglio 2006 (doc. AI 28/1-2) l’Ufficio AI ha negato
all’assicurato il diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità non
pensionabile.
Con
scritto 2 agosto 2006 (doc. AI 33/1) l’assicurato ha comunicato all’Ufficio AI
di non essere d’accordo con il progetto di decisione, che i suoi medici curanti
gli hanno consigliato di non accettarla e che l’attività di aiuto cucina non
può essere ritenuta quale attività che non comporti sforzi.
Con
decisione 19 settembre 2006 l’Ufficio AI ha confermato il
rifiuto di prestazioni (doc. AI 36/1-3).
Con
il presente ricorso l’assicurato ha prodotto nuova documentazione medica e
postulato il diritto a una rendita intera.
Al
riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 14 novembre 2006
(doc. III/Bis), ha osservato:
"
(…)
in fase di ricorso vengono presentati:
rapporto dr.ssa __________ del 3.10.2006:
- ricovero clinica __________ dal 4.9.2006 al 19.9.2006
- l'attuale impedimento è valutato del 50% dal lato
psichiatrico
- l'assicurato attualmente assume dell'Antabus
certificato succinto del dr. __________ del 3.10.2006
nel quale si indica che l'assicurato è stato inviato alla dr.ssa __________ per
peggioramento depressione
nota del pronto soccorso della __________ del 6.10.2006
dove l'assicurato è stato visto per ipertensione arteriosa (dimesso in seguito)
valutazione: dall'attuale
documentazione risulta, anche se non a chiare lettere, che vi è stato un certo
peggioramento della situazione psichiatrica abbinata ad un consumo etilico
inadeguato (probabilmente anche quale reazione alla comunicazione negativa da
parte dell'AI), consumo che ha portato, a quanto pare, alla prescrizione di
Antabus, mentre il restante trattamento antidepressivo è rimasto invariato.
Ritengo quindi che l'attuale peggioramento sia da mettere primariamente in
relazione ad un consumo etilico inadeguato con quindi buona prognosi in caso di
astinenza.
Il peggioramento è databile con il 4.9.2006, data
entrata Clinica __________, con seguente miglioramento come da rapporto dr.ssa __________
del 3.10.2006. Lo stato di salute descritto in tale rapporto non permette di
oggettivare una modifica sostanziale dello stato psichico (descrizione status vedi
pagina 11 perizia SAM, terapia invariata rispetto alla visita SAM).
Conclusione: l'attuale documentazione non permette di
oggettivare una modifica prolungata dello stato di salute psichico
dell'assicurato rispetto alla valutazione SAM.
(…)." (doc. IIIbis)
2.6. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.
3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo
2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998
nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio
1995 in re A. C; cfr. anche DTF
123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,
non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità
(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in
un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in
dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.
628-629, in particolare la nota
158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare
la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I
683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I
384/04).
2.7. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i
quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato
è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in
merito alla sua capacità lavorativa del 70% nell’attività finora svolta di
cuoco e aiuto cuoco.
La
dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non è stata smentita
da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti un peggioramento
delle sintomatologie.
2.7.1. Per
quanto riguarda l’aspetto psichiatrico il dr. __________, nel suo consulto 21
aprile 2006 (doc. AI 27/40-44), posta la diagnosi di “(…) sindrome somatoforme
da dolore persistente (ICD 10. F 45.4 – sindrome depressiva ricorrente non specificata
(ICD 10. F 33.9) (…)” (doc. AI 27/42), si è così espresso:
" (…)
VALUTAZIONE:
Siamo confrontati con un assicurato che da un punto di
vista psichiatrico presenta una sindrome depressiva ansiosa insorta nell'ambito
di un processo di disadattamento psicologico come conseguenza della perdita del
ruolo lavorativo. Si tratta di un soggetto che presenta una personalità con una
tendenza alla somatizzazione dei conflitti intrapsichici.
Il quadro psicopatologico non comporta qualitativamente
né quantitativamente un grave handicap e non incide in modo sostanziale sulla
capacità lavorativa dell'assicurato.
Si tratta di un processo pseudoregressivo che si è instaurato
nel corso degli anni, provocando un'attitudine psicologica passiva ed una
tendenza del soggetto alla ruminazione di pensieri a sfondo passivi e
depressivi.
Nella sua dichiarazione appare contraddittorio il fatto
di essere in grado di vivere una vita sociale ancora attiva, di essere in grado
di svolgere diverse mansioni della vita quotidiana senza difficoltà e di
presentare ancora quasi intatte le capacità cognitive.
Per questo motivo si tratta di un quadro che incide
solo parzialmente sulla capacità lavorativa.
La sintomatologia algica che l'assicurato presenta non
è stata evidenziata in modo obiettivo durante la valutazione eseguita.
CONCLUSIONE
1. Diagnosi.
Vedi sopra
Considerandi
2.
Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa
nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato.
L'assicurato presenta dal punto di vista prettamente
psichiatrico una incapacità lavorativa nella misura del 20%.
3.
Descrivere l'evoluzione dello stato di salute
dell'assicurata dal punto di vista specialistico. Prognosi.
Si tratta di un quadro clinico con un andamento cronico
e fluttuante. Si potrebbe dedurre che egli abbia presentato un'incapacità
lavorativa totale fra il mese di luglio e il mese di agosto 2005. In seguito si
è assistito ad un progressivo e graduale miglioramento. Si potrebbe ipotizzare
un'incapacità lavorativa del 50% a patire dal primo settembre fino al 31
dicembre 2005. Dal 1 gennaio 2006 presenta un'incapacità lavorativa del 20%,
come tuttora.
La prognosi è stazionaria a lungo termine.
4.
Come si giustifica la diminuzione della capacità
lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali constatate?
Presenta soprattutto una continua ruminazione di
pensieri riguardante i sentimenti di insicurezza personale e inutilità, che
influiscono sulla resa e la precisione davanti alle mansioni che gli vengono
richieste.
5.
Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità
lavorativa. Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità
lavorativa?
Il trattamento farmacologico è corretto. Si dovrebbe
instaurare un sostegno psicoterapeutico mirato alla fuoriuscita della posizione
passiva e pseudoregressivo nella quale si trova.
6.
Ritiene possibile effettuare provvedimenti di
integrazione professionale?
No, le caratteristiche del quadro clinico attuale non
permettono effettuare un provvedimento d'integrazione professionale.
7.
Ritiene che l'assicurato sia in grado di svolgere
altre attività? Se sì descrivere il limite funzionale e la capacità lavorativa
in altre attività adatte.
Sì, l'assicurato potrebbe svolgere altre attività
esigibili sempre nella misura di una incapacità lavorativa del 20%.
(…)." (doc. AI 27/42-44)
La
dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto medico 3
ottobre e nel certificato 1° dicembre 2006 (doc. A e I), non ha attestato un peggioramento
dello stato di salute: “(…) dal punto di vista psichiatrico dopo la dimissione
[ndr.: si riferisce al ricovero presso la Clinica __________ di __________ dal
4.
al 19 settembre 2006; cfr. doc. D] il paziente presenta un parziale miglioramento
della sintomatologia ansioso depressiva che pregiudica attualmente la capacità
lavorativa in misura del 50% dal profilo psichiatrico. L’incapacità lavorativa
attuale al 50% è giustificata dalla sintomatologia astenica, anergica, dalla
labilità umorale, dal nervosismo, dalla facile irritabilità, dalle difficoltà
di concentrazione ed attenzione (…)”, e si è limitata ad attestare, in modo del
tutto generico, che “(…) il pz è sempre in mia cura ed è psichicamente invariato
rispetto al mio rapporto 3/10/06 (…)”.
Si
noti qui che la dr.ssa __________, nel rapporto 6 ottobre 2005 (doc. AI
20/1-4), aveva rilevato che “(…) per quanto riguarda la prognosi rispetto alla
capacità lavorativa la stessa appare incerta, vista la tendenza regressiva del
paziente ed i problemi di salute dai quali è afflitto. Il paziente al momento
appare depresso, incapace di progettarsi in una qualunque attività sia in
ambito lavorativo che famigliare. Lo stato depressivo attualmente presentato è
medio grave. Tendenza alla cronicità del quadro (…)” (doc. AI 20/3) e attestato
un’inabilità totale in qualsiasi attività.
In
precedenza, il dr. __________, medico responsabile e il dr. __________, medico
assistente, nel referto 2 settembre 2005 della Clinica __________ di __________
concernente il ricovero dal 2 al 22 agosto 2005 e indirizzato alla dr.ssa __________
(doc. AI 20/5-6), si erano così espressi:
"
(…)
Evoluzione e decorso:
Il pz è stato messo a beneficio di un trattamento
combinato, psicofarmacologico i.v. e per os,
misure fisioterapiche e colloqui di
sostegno. Non abbiamo riscontrato alcuna sintomatologia di astinenza, se non
uno stato di irritabilità latente, ridottosi in modo graduale. Nei colloqui di
sostegno è emerso un quadro caratterizzato da una importante componente depressiva
carica di sentimenti di insufficienza personale e ridotto slancio vitale. Uno
stato di fragilità che potrebbe aver indotto il pz a cercare sollievo nel
consumo inadeguato dell'alcool, il cui impiego andrebbe ricercato piuttosto nel
tentativo di ridurre lo stato di angoscia per la perdita del lavoro, che
nell'ottica di una vera e propria dipendenza etilica. Nel corso della degenza
abbiamo riscontrato una ripresa del tono dell'umore e dell'energia, come pure
una riduzione della componente ansiosa; segnaliamo, infine, come il grado di
integrazione con la struttura e le capacità di introspezione del pz siano state
piuttosto ridotte.
Dal punto di vista somatico abbiamo riscontrato una
tendenza al rialzo dei valori pressori, ai limiti superiori della norma ed
ipercolesterolemia, che hanno richiesto, come discusso coi colleghi internisti,
l'introduzione di trattamento specifico.
In condizioni generali discrete possiamo dimettere al
proprio domicilio il pz, che continuerà con la Dr.ssa __________ il trattamento
a regime ambulatoriale.
(…)." (doc. AI 20/6)
Anche
il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 14 novembre 2006, ha concluso
che “(…) dall’attuale documentazione risulta, anche se non a chiare lettere,
che vi è stato un certo peggioramento della situazione psichiatrica abbinata ad
un consumo etilico inadeguato (probabilmente anche quale reazione alla comunicazione
negativa da parte dell’AI), consumo che ha portato, a quanto pare, alla
prescrizione di Antabus, mentre il restante trattamento antidepressivo è rimasto
invariato. Ritengo quindi che l’attuale peggioramento sia da mettere primariamente
in relazione ad un consumo etilico inadeguato con quindi buona prognosi in caso
di astinenza. Il peggioramento è databile con il 4.9.2006, data entrata Clinica
__________, con seguente miglioramento come da rapporto dr.ssa __________ del
3.10.2006
Lo stato di salute descritto in tale rapporto non permette di
oggettivare una modifica sostanziale dello stato psichico (descrizione status
vedi pagina 11 perizia SAM, terapia invariata rispetto alla visita SAM)
(…)”(doc. III/Bis).
Al
riguardo va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella
causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni
espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne
saurait certes mettre sur le
même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de
l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance
à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et
un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie
pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins
traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une
nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1
supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui
du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional
de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué
par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste,
aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur
l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.
(…).”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,
consid. 3.2)
2.7.2
Per
quanto riguarda all’aspetto reumatologico il dr. __________, nel suo consulto 2
maggio 2006 (doc. AI 27/21-28), posta la diagnosi di “(…) periartropatia
omeroscapolare tendinopatica a livello della spalla di sinistra, con interessamento
della cuffia dei rotatori senza lesioni transmurali evidenziabili ad
un’ar-tro-RM della spalla sinistra risalente al 22.07.2004 – sindrome
cervico-vertebrale in stato dopo possibile irritazione della radice di C7 a
sinistra nel 1999 su alterazioni degenerative a carattere osteocondrotico e
spondilosico, soprattutto ai segmenti C5-C6 e C6-C7 – epicondilopatia ulnare a
sinistra – sospetto di un’iniziale tunnel carpale a sinistra (…)” (doc. AI
27/27), circa il grado di capacità al lavoro nell’esercizio dell’attività lucrativa
o dell’attività abituale svolta prima dell’insorgenza del danno alla salute si
è così espresso:
"
(…)
La patologia invalidizzante in questo paziente dal
punto di vista muscolo-scheletrico è localizzata a livello della spalla di
sinistra, dove vi è clinicamente una periartropatia omeroscapolare tendinopatica,
con interessamento della cuffia dei rotatori. Vi è in effetti la positività del
test di Jobe. Non vi sono invece attualmente segni sospetti dal punto di vista
clinico per una sintomatologia d'impingement. L'esame radiografico da me eseguito,
mostra un reperto sostanzialmente nella norma per quanto riguarda la spalla
sinistra, in particolar modo non si evidenziano calcificazioni periarticolari,
segni di omartrosi o di artrosi acromeo clavicolare. Il paziente ha presentato
poi dei disturbi a livello della colonna cervicale attualmente non
particolarmente importanti, con irradiazione della sintomatologia nel 1999
lungo il braccio di sinistra ed interpretati allora come una possibile irritazione
della radice di C7 a sinistra. Clinicamente vi è attualmente unicamente una
leggera limitazione della mobilità della colonna vertebrale nella zona cervicale.
Non vi sono segni per compressioni o irritazioni di tipo radicolare. Nessuna
sintomatologia dolorosa alla palpazione alle zone d'irritazione.
Radiologicamente si evidenziano delle alterazioni degenerative già piuttosto
avanzate a carattere osteocondrico e spondilosico ai segmenti C5/C6 e C6/C7.
Egli presenta poi dal punto di vista clinico anche un'epicondilopatia ulnare a
sinistra ed un sospetto per una sindrome del canale carpale a sinistra con
compressione del nervo mediano. Le patologie rilevate a livello dell'apparato
muscolo-scheletrico sono da ritenere modiche, anche per quanto riguarda la
patologia limitante nell'attività professionale che è la periartropatia della
spalla sinistra.
Tenendo in considerazione i reperti clinici e
radiologici attuali, ritengo che il paziente presenti al massimo un'incapacità
lavorativa del 20%-30% nell'attività professionale svolta di cuoco o aiuto cucina.
Le limitazioni sono date dalle attività da svolgere con
le braccia alzate sopra l'orizzontale, in particolar modo sopra i 90°
nell'abduzione ed elevazione e se questo movimento è associato anche al portare
dei pesi superiori ai 3-4 kg. Vi è una limitazione anche nell'esecuzione di
movimenti ripetitivi con il braccio di sinistra, soprattutto se da svolgere
contro resistenza. Limitazione anche nella rotazione massimale sia nella
rotazione interna che esterna.
Il paziente non presenta limitazioni invece per
un'attività professionale in cui la spalla sinistra non sia sollecitata
soprattutto con dei movimenti ripetitivi in abduzione ed elevazione sopra i 90°
o con movimenti di rotazione. Da evitare anche movimenti con il braccio
sinistro da svolgere contro resistenza o portando dei pesi sopra i 90°.
In un'attività professionale di questo tipo, il
paziente è abile al lavoro nella forma completa.
(…)." (doc. AI 27/27-28)
2.7.3
Per
quanto riguarda gli aspetti pneumologici e neurologici il dr. __________, capo
servizio di pneumologia dell’Ospedale __________ di __________ e il dr. __________,
FMH in neurologia, nei rispettivi consulti 29 maggio e 13 aprile 2006 (doc. AI
27/29-34 e 27/35-37), hanno concluso che sotto questi aspetti non vi è
un’inabilità lavorativa nella sua precedente attività.
2.7.4
Neppure
dal certificato medico 3 ottobre 2006 (doc. B) è possibile concludere per un
peggioramento della situazione valetudinaria. In effetti il dr. __________, FMH
in medicina generale, – a prescindere dalle considerazioni generali che si impongono
sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli
assicurati (cfr. in proposito consid. 2.6) – non ha posto delle diagnosi su cui
non si siano già espressi i periti del SAM, non si è espresso chiaramente sulla
capacità lavorativa e, in modo del tutto generico, ha concluso che “(…)
l’impor-tante sindrome depressiva di cui il paziente soffre, per il quale è
seguito dalla Dr.ssa __________, associato alle problematiche di ordine
somatico ne costituiscono l’inabilità lavorativa (…)” (doc. B)
Per
quanto riguarda invece i certificati 1° e 26 dicembre 2006 (doc. H e VII/1),
nei quali il dr. __________ attesta una cardiomiopatia probabilmente ischemica
e una problematica coronaropatica, gli stessi riferiscono su una situazione
posteriore alla decisione impugnata. Al riguardo va qui ricordato che il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di
diritto esistente al momento in cui essa è state resa (DTF 130 V 140, 129 V 4,
121.
V 366 consid. 1b).
Si
ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
in lite, il quale, sia nuovamente rilevato, delimita il potere cognitivo del
giudice.
2.7.5
Secondo
l’assicurato le percentuali d’incapacità lavorativa riconducibili alle patologie
psichiatrica e reumatologica andrebbero cumulate.
Al
riguardo va rilevato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità
lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono
semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio
globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti
interessati.
La
questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se
del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio
il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella
causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In
una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha
inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità
lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.
Nel
caso di specie, i periti del SAM hanno concluso che “(…) le patologie che
influenzano la capacità lavorativa sono quella psichiatrica e quella
reumatologica entrambe con un’inci-denza del 20-30% al massimo. Le patologie
psichiatriche e reumatologiche non vanno sommate in quanto entrambe
prendono in considerazione il dolore cronico ed inoltre perché le limitazioni
poste da entrambe sul rendimento sono sovrapponibili (…)” (doc. 27/19, la
sottolineatura è del redattore).
Questo
Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dalla conclusione dei periti del
SAM circa la non cumulabilità dei gradi d’incapacità lavorativa dovuti alle differenti
patologie.
2.7.6
In
conclusione, rispecchiando la perizia 31 maggio 2006 del SAM e, in particolare,
i referti specialistici del dr. __________, __________, __________ e __________,
i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.
consid. 2.6), alla stessa può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo
l’interessato affetto da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto
essere ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione
medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare la sua
capacità al lavoro.
E’
dunque a ragione che l’Ufficio AI ha concluso per una capacità lavorativa del
70% nella sua attività finora svolta.
Di
conseguenza, ritenuta un’incapacità lavorativa nella precedente professione del 30%, è a giusta ragione che l’Ufficio AI ha negato all’assicurato
il diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile.
Infatti, vista la percentuale nella misura della quale l’insorgen-te
è stato ritenuto abile nella sua precedente professione, appare indicato procedere a un cosiddetto raffronto percentuale
(cfr. DTF 114 V 310 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; STFA del 21 agosto
2006.
nella causa R., I 759/05, consid. 8; P. Omlin, Die
Invalidität in der obligatorischen Unfallversi-cherung, tesi Friborgo 1995, pag.
154).
Pertanto,
il reddito da invalido che egli potrebbe conseguire mettendo a frutto la sua
capacità lavorativa residua corrisponde al 70% del reddito realizzabile senza
il danno alla salute.
L’incapacità
lucrativa del ricorrente ammonta dunque al 30%, ciò che non basta per
riconoscere il diritto ad una rendita.
2.8
Visto
quanto precede, la decisione impugnata merita dunque conferma mentre il ricorso
va respinto.
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster