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Decisione

32.2006.156

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 maggio 2007Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i certificati medici 1° dicembre 2006 del dr. __________ e della dr.ssa __________.

Al

riguardo, con osservazioni 9 gennaio 2007, l’Ufficio AI ha rilevato che

entrambi i certificati “(…) sono posteriori alla decisione impugnata, pertanto

non possono essere considerati ai fini della definizione del presente gravame (…)”

(doc. IX).

1.6. Con

scritto 5 gennaio 2007 l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA il certificato medico

27 dicembre 2006 del dr. __________ che attesta una problematica coronaropatica.

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è la valutazione medica operata dal-l’Ufficio AI. L’assicurato

contesta infatti la perizia del SAM e postula il riconoscimento del diritto ad

una rendita intera.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità

di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione

della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse

de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40%.

Nel

suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

2.4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,

devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità

di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;

RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S.

F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid.

3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

2.5. Nell’evenienza

concreta, nelle annotazioni 22 agosto 2005, il dr. __________, medico SMR, ha

osservato che:

"

(…)

Per la parte reumatologica sembra che la patologia sia

ben chiarita dalle visite fiduciarie presso il dr. __________ per la __________

di cui l’ultima il 11.2004 (per limitazioni vedi visita del 31.5.2004 poiché lo

stato è invariato).

La patologia respiratoria non sembra particolarmente

limitante specialmente su attività ridotta e medio leggera.

Ma leggendo il formulario di richiesta nuovo del

28.7.2005 (poiché inviato nuovamente??) figura che l’A. è anche in cura presso

la dr.ssa __________ psichiatra mentre non lo era apparentemente in dicembre

2004 (periodo del primo suo formulario di richiesta).

In ogni caso prego inviare un rapporto con allegato

alla dr.ssa __________ psichiatra.

(…)." (doc. AI 19/1)

Il

dr. __________, con annotazioni 18 ottobre 2006, ha poi concluso che: “(…) considerando

gli ulteriori accertamenti effettuati ed essendo le limitazioni funzionali

somatiche discrete valutando le visite fiduciarie del passato ma trattandosi attualmente

di una problematica prevalentemente psi si impone una valutazione aggiornata

globale presso il SAM (reuma – psi ed evt. ortopedica)” (doc. AI 21/1),

L’Ufficio

AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 22/1-2).

Dalla

perizia pluridisciplinare 31 maggio 2006 (doc. AI 27/1-44) risulta che i periti,

dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive,

hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di natura

psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________), neurologica (dr.

__________ e pneumologica (dr. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

" 5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

● Sindrome

somatoforme da dolore persistente (ICD10 F 45.4)

● Sindrome

depressiva ricorrente non specificata (ICD10 F 33.9)

● Periartropatia omeroscapolare tendinopatica a

livello della spalla sinistra con interessamento della cuffia dei rotatori

senza lesioni transmurali evidenziabili ad un’artro-RM della spalla sinistra

risalente al 22.07.2004

● Sindrome cervico-vertebrale in stato dopo possibile

irritazione della radice di C7 a sinistra nel 1999 su alterazioni degenerative

a carattere osteocondrotico e spondilosico, soprattutto ai segmenti C5-C6 e

C6-C7

● Epicondilopatia

ulnare a sinistra

5.2 Diagnosi senza influsso sulla

capacità lavorativa

● Lieve

sindrome del tunnel carpale a sinistra

● Lievi

cefalee tensionali

● Epatopatia di probabili origine nutrizionale

● Dislipidemia mista." (doc. AI 27/14)

Sulla

base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i

periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale

dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’A. va considerato abile al 70%

nell’attività finora svolta di cuoco e aiuto cuoco (…)” (doc. AI 32/13), hanno

concluso:

" (…)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Le patologie che influenzano la capacità lavorativa

sono quella psichiatrica e quella reumatologica entrambe con un'incidenza del

20-30% al massimo.

Le patologie psichiatriche e reumatologiche non vanno

sommate in quanto entrambe prendono in considerazione il dolore cronico ed

inoltre perché le limitazioni poste da entrambi sul rendimento sono sovrapponibili.

La capacità lavorativa è dunque ridotta dal punto di

vista psichiatrico poiché il dolore cronico diminuisce il rendimento, la

ruminazione frequente riduce la precisione davanti alle mansioni richieste, in

presenza anche di sentimenti d'insicurezza e motilità.

Dal punto di vista reumatologico le limitazioni sono

state descritte dal nostro consulente e sono caratterizzate da attività in cui l'A.

non debba alzare sopra l'orizzontale il braccio sinistro, in particolare sopra

i 90° nell'abduzione ed elevazione se questo movimento è associato soprattutto

al porto di pesi superiori ai 3-4 kg. Vi è una limitazione nell'esecuzione di

movimenti ripetitivi con il braccio sinistro, soprattutto se svolti contro

resistenza. Limitazioni pure nella rotazione massimale sia in rotazione interna

che esterna del braccio sinistro.

In attività in cui l'A.

non debba sottoporre il braccio sinistro

ai movimenti summenzionati, l'A. dal punto di vista reumatologico è totalmente abile al

lavoro.

Dal punto di vista neurologico e da quello pneumologico

l'A. non

presenta limitazioni della capacità lavorativa.

Lo stato di salute dell'A. deve essere considerato

ridotto, così come sopra descritto, a partire dal gennaio 2006 in avanti. In

precedenza si può ipotizzare che per la problematica reumatologica acuta vi sia

stata un'incapacità lavorativa limitata nel tempo e totale dal 31.08.2004 fino

al 04.03.2005.

Dal 04.03.2005 l'A.

ha presentato una totale capacità

lavorativa in un'attività leggera e adatta.

Dal punto di vista psichiatrico vi è stata

un'incapacità lavorativa totale dal luglio all'agosto 2005. Successivamente si

è assistito ad un progressivo e graduale miglioramento con un'incapacità del

50% a partire dal 01.09.2005 fino al 31.12.2005, un'incapacità del 30% a

partire dal 01.01.2006 come sopra descritto.

Lo stato di salute dal gennaio 2006 è invariato ed in

futuro non ci si deve attendere a cambiamenti rilevanti. È importante che la

presa a carico psicoterapica miri alla fuoriuscita dalla posizione passiva e

pseudoregressiva nella quale si trova il soggetto.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

L'A. è abile al

lavoro in qualsiasi attività lavorativa in cui possa rispettare i limiti posti

dal nostro consulente reumatologo nella misura del 70%.

Provvedimenti di riqualifica professionale non sono

indicati a causa della patologia psichiatrica in atto. Lasciamo ai medici del servizio

medico regionale dell'AI valutare se inviare una copia della presente perizia

al medico curante.

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente

discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non

sono poste.

(…)." (doc. AI 27/19-20)

Con

il progetto di decisione 19 luglio 2006 (doc. AI 28/1-2) l’Ufficio AI ha negato

all’assicurato il diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità non

pensionabile.

Con

scritto 2 agosto 2006 (doc. AI 33/1) l’assicurato ha comunicato all’Ufficio AI

di non essere d’accordo con il progetto di decisione, che i suoi medici curanti

gli hanno consigliato di non accettarla e che l’attività di aiuto cucina non

può essere ritenuta quale attività che non comporti sforzi.

Con

decisione 19 settembre 2006 l’Ufficio AI ha confermato il

rifiuto di prestazioni (doc. AI 36/1-3).

Con

il presente ricorso l’assicurato ha prodotto nuova documentazione medica e

postulato il diritto a una rendita intera.

Al

riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 14 novembre 2006

(doc. III/Bis), ha osservato:

"

(…)

in fase di ricorso vengono presentati:

rapporto dr.ssa __________ del 3.10.2006:

- ricovero clinica __________ dal 4.9.2006 al 19.9.2006

- l'attuale impedimento è valutato del 50% dal lato

psichiatrico

- l'assicurato attualmente assume dell'Antabus

certificato succinto del dr. __________ del 3.10.2006

nel quale si indica che l'assicurato è stato inviato alla dr.ssa __________ per

peggioramento depressione

nota del pronto soccorso della __________ del 6.10.2006

dove l'assicurato è stato visto per ipertensione arteriosa (dimesso in seguito)

valutazione: dall'attuale

documentazione risulta, anche se non a chiare lettere, che vi è stato un certo

peggioramento della situazione psichiatrica abbinata ad un consumo etilico

inadeguato (probabilmente anche quale reazione alla comunicazione negativa da

parte dell'AI), consumo che ha portato, a quanto pare, alla prescrizione di

Antabus, mentre il restante trattamento antidepressivo è rimasto invariato.

Ritengo quindi che l'attuale peggioramento sia da mettere primariamente in

relazione ad un consumo etilico inadeguato con quindi buona prognosi in caso di

astinenza.

Il peggioramento è databile con il 4.9.2006, data

entrata Clinica __________, con seguente miglioramento come da rapporto dr.ssa __________

del 3.10.2006. Lo stato di salute descritto in tale rapporto non permette di

oggettivare una modifica sostanziale dello stato psichico (descrizione status vedi

pagina 11 perizia SAM, terapia invariata rispetto alla visita SAM).

Conclusione: l'attuale documentazione non permette di

oggettivare una modifica prolungata dello stato di salute psichico

dell'assicurato rispetto alla valutazione SAM.

(…)." (doc. IIIbis)

2.6. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta

l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)

e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998

nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio

1995 in re A. C; cfr. anche DTF

123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,

non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in

un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in

dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.7. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i

quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato

è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in

merito alla sua capacità lavorativa del 70% nell’attività finora svolta di

cuoco e aiuto cuoco.

La

dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non è stata smentita

da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti un peggioramento

delle sintomatologie.

2.7.1. Per

quanto riguarda l’aspetto psichiatrico il dr. __________, nel suo consulto 21

aprile 2006 (doc. AI 27/40-44), posta la diagnosi di “(…) sindrome somatoforme

da dolore persistente (ICD 10. F 45.4 – sindrome depressiva ricorrente non specificata

(ICD 10. F 33.9) (…)” (doc. AI 27/42), si è così espresso:

" (…)

VALUTAZIONE:

Siamo confrontati con un assicurato che da un punto di

vista psichiatrico presenta una sindrome depressiva ansiosa insorta nell'ambito

di un processo di disadattamento psicologico come conseguenza della perdita del

ruolo lavorativo. Si tratta di un soggetto che presenta una personalità con una

tendenza alla somatizzazione dei conflitti intrapsichici.

Il quadro psicopatologico non comporta qualitativamente

né quantitativamente un grave handicap e non incide in modo sostanziale sulla

capacità lavorativa dell'assicurato.

Si tratta di un processo pseudoregressivo che si è instaurato

nel corso degli anni, provocando un'attitudine psicologica passiva ed una

tendenza del soggetto alla ruminazione di pensieri a sfondo passivi e

depressivi.

Nella sua dichiarazione appare contraddittorio il fatto

di essere in grado di vivere una vita sociale ancora attiva, di essere in grado

di svolgere diverse mansioni della vita quotidiana senza difficoltà e di

presentare ancora quasi intatte le capacità cognitive.

Per questo motivo si tratta di un quadro che incide

solo parzialmente sulla capacità lavorativa.

La sintomatologia algica che l'assicurato presenta non

è stata evidenziata in modo obiettivo durante la valutazione eseguita.

CONCLUSIONE

1. Diagnosi.

Vedi sopra

Considerandi

2.

Influenza di queste ultime sulla capacità lavorativa

nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato.

L'assicurato presenta dal punto di vista prettamente

psichiatrico una incapacità lavorativa nella misura del 20%.

3.

Descrivere l'evoluzione dello stato di salute

dell'assicurata dal punto di vista specialistico. Prognosi.

Si tratta di un quadro clinico con un andamento cronico

e fluttuante. Si potrebbe dedurre che egli abbia presentato un'incapacità

lavorativa totale fra il mese di luglio e il mese di agosto 2005. In seguito si

è assistito ad un progressivo e graduale miglioramento. Si potrebbe ipotizzare

un'incapacità lavorativa del 50% a patire dal primo settembre fino al 31

dicembre 2005. Dal 1 gennaio 2006 presenta un'incapacità lavorativa del 20%,

come tuttora.

La prognosi è stazionaria a lungo termine.

4.

Come si giustifica la diminuzione della capacità

lavorativa? Quali sono le limitazioni funzionali constatate?

Presenta soprattutto una continua ruminazione di

pensieri riguardante i sentimenti di insicurezza personale e inutilità, che

influiscono sulla resa e la precisione davanti alle mansioni che gli vengono

richieste.

5.

Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità

lavorativa. Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità

lavorativa?

Il trattamento farmacologico è corretto. Si dovrebbe

instaurare un sostegno psicoterapeutico mirato alla fuoriuscita della posizione

passiva e pseudoregressivo nella quale si trova.

6.

Ritiene possibile effettuare provvedimenti di

integrazione professionale?

No, le caratteristiche del quadro clinico attuale non

permettono effettuare un provvedimento d'integrazione professionale.

7.

Ritiene che l'assicurato sia in grado di svolgere

altre attività? Se sì descrivere il limite funzionale e la capacità lavorativa

in altre attività adatte.

Sì, l'assicurato potrebbe svolgere altre attività

esigibili sempre nella misura di una incapacità lavorativa del 20%.

(…)." (doc. AI 27/42-44)

La

dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto medico 3

ottobre e nel certificato 1° dicembre 2006 (doc. A e I), non ha attestato un peggioramento

dello stato di salute: “(…) dal punto di vista psichiatrico dopo la dimissione

[ndr.: si riferisce al ricovero presso la Clinica __________ di __________ dal

4.

al 19 settembre 2006; cfr. doc. D] il paziente presenta un parziale miglioramento

della sintomatologia ansioso depressiva che pregiudica attualmente la capacità

lavorativa in misura del 50% dal profilo psichiatrico. L’incapacità lavorativa

attuale al 50% è giustificata dalla sintomatologia astenica, anergica, dalla

labilità umorale, dal nervosismo, dalla facile irritabilità, dalle difficoltà

di concentrazione ed attenzione (…)”, e si è limitata ad attestare, in modo del

tutto generico, che “(…) il pz è sempre in mia cura ed è psichicamente invariato

rispetto al mio rapporto 3/10/06 (…)”.

Si

noti qui che la dr.ssa __________, nel rapporto 6 ottobre 2005 (doc. AI

20/1-4), aveva rilevato che “(…) per quanto riguarda la prognosi rispetto alla

capacità lavorativa la stessa appare incerta, vista la tendenza regressiva del

paziente ed i problemi di salute dai quali è afflitto. Il paziente al momento

appare depresso, incapace di progettarsi in una qualunque attività sia in

ambito lavorativo che famigliare. Lo stato depressivo attualmente presentato è

medio grave. Tendenza alla cronicità del quadro (…)” (doc. AI 20/3) e attestato

un’inabilità totale in qualsiasi attività.

In

precedenza, il dr. __________, medico responsabile e il dr. __________, medico

assistente, nel referto 2 settembre 2005 della Clinica __________ di __________

concernente il ricovero dal 2 al 22 agosto 2005 e indirizzato alla dr.ssa __________

(doc. AI 20/5-6), si erano così espressi:

"

(…)

Evoluzione e decorso:

Il pz è stato messo a beneficio di un trattamento

combinato, psicofarmacologico i.v. e per os,

misure fisioterapiche e colloqui di

sostegno. Non abbiamo riscontrato alcuna sintomatologia di astinenza, se non

uno stato di irritabilità latente, ridottosi in modo graduale. Nei colloqui di

sostegno è emerso un quadro caratterizzato da una importante componente depressiva

carica di sentimenti di insufficienza personale e ridotto slancio vitale. Uno

stato di fragilità che potrebbe aver indotto il pz a cercare sollievo nel

consumo inadeguato dell'alcool, il cui impiego andrebbe ricercato piuttosto nel

tentativo di ridurre lo stato di angoscia per la perdita del lavoro, che

nell'ottica di una vera e propria dipendenza etilica. Nel corso della degenza

abbiamo riscontrato una ripresa del tono dell'umore e dell'energia, come pure

una riduzione della componente ansiosa; segnaliamo, infine, come il grado di

integrazione con la struttura e le capacità di introspezione del pz siano state

piuttosto ridotte.

Dal punto di vista somatico abbiamo riscontrato una

tendenza al rialzo dei valori pressori, ai limiti superiori della norma ed

ipercolesterolemia, che hanno richiesto, come discusso coi colleghi internisti,

l'introduzione di trattamento specifico.

In condizioni generali discrete possiamo dimettere al

proprio domicilio il pz, che continuerà con la Dr.ssa __________ il trattamento

a regime ambulatoriale.

(…)." (doc. AI 20/6)

Anche

il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 14 novembre 2006, ha concluso

che “(…) dall’attuale documentazione risulta, anche se non a chiare lettere,

che vi è stato un certo peggioramento della situazione psichiatrica abbinata ad

un consumo etilico inadeguato (probabilmente anche quale reazione alla comunicazione

negativa da parte dell’AI), consumo che ha portato, a quanto pare, alla

prescrizione di Antabus, mentre il restante trattamento antidepressivo è rimasto

invariato. Ritengo quindi che l’attuale peggioramento sia da mettere primariamente

in relazione ad un consumo etilico inadeguato con quindi buona prognosi in caso

di astinenza. Il peggioramento è databile con il 4.9.2006, data entrata Clinica

__________, con seguente miglioramento come da rapporto dr.ssa __________ del

3.10.2006

Lo stato di salute descritto in tale rapporto non permette di

oggettivare una modifica sostanziale dello stato psichico (descrizione status

vedi pagina 11 perizia SAM, terapia invariata rispetto alla visita SAM)

(…)”(doc. III/Bis).

Al

riguardo va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella

causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne

saurait certes mettre sur le

même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de

l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance

à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et

un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie

pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins

traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une

nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1

supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui

du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional

de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué

par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste,

aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.

(…).”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,

consid. 3.2)

2.7.2

Per

quanto riguarda all’aspetto reumatologico il dr. __________, nel suo consulto 2

maggio 2006 (doc. AI 27/21-28), posta la diagnosi di “(…) periartropatia

omeroscapolare tendinopatica a livello della spalla di sinistra, con interessamento

della cuffia dei rotatori senza lesioni transmurali evidenziabili ad

un’ar-tro-RM della spalla sinistra risalente al 22.07.2004 – sindrome

cervico-vertebrale in stato dopo possibile irritazione della radice di C7 a

sinistra nel 1999 su alterazioni degenerative a carattere osteocondrotico e

spondilosico, soprattutto ai segmenti C5-C6 e C6-C7 – epicondilopatia ulnare a

sinistra – sospetto di un’iniziale tunnel carpale a sinistra (…)” (doc. AI

27/27), circa il grado di capacità al lavoro nell’esercizio dell’attività lucrativa

o dell’attività abituale svolta prima dell’insorgenza del danno alla salute si

è così espresso:

"

(…)

La patologia invalidizzante in questo paziente dal

punto di vista muscolo-scheletrico è localizzata a livello della spalla di

sinistra, dove vi è clinicamente una periartropatia omeroscapolare tendinopatica,

con interessamento della cuffia dei rotatori. Vi è in effetti la positività del

test di Jobe. Non vi sono invece attualmente segni sospetti dal punto di vista

clinico per una sintomatologia d'impingement. L'esame radiografico da me eseguito,

mostra un reperto sostanzialmente nella norma per quanto riguarda la spalla

sinistra, in particolar modo non si evidenziano calcificazioni periarticolari,

segni di omartrosi o di artrosi acromeo clavicolare. Il paziente ha presentato

poi dei disturbi a livello della colonna cervicale attualmente non

particolarmente importanti, con irradiazione della sintomatologia nel 1999

lungo il braccio di sinistra ed interpretati allora come una possibile irritazione

della radice di C7 a sinistra. Clinicamente vi è attualmente unicamente una

leggera limitazione della mobilità della colonna vertebrale nella zona cervicale.

Non vi sono segni per compressioni o irritazioni di tipo radicolare. Nessuna

sintomatologia dolorosa alla palpazione alle zone d'irritazione.

Radiologicamente si evidenziano delle alterazioni degenerative già piuttosto

avanzate a carattere osteocondrico e spondilosico ai segmenti C5/C6 e C6/C7.

Egli presenta poi dal punto di vista clinico anche un'epicondilopatia ulnare a

sinistra ed un sospetto per una sindrome del canale carpale a sinistra con

compressione del nervo mediano. Le patologie rilevate a livello dell'apparato

muscolo-scheletrico sono da ritenere modiche, anche per quanto riguarda la

patologia limitante nell'attività professionale che è la periartropatia della

spalla sinistra.

Tenendo in considerazione i reperti clinici e

radiologici attuali, ritengo che il paziente presenti al massimo un'incapacità

lavorativa del 20%-30% nell'attività professionale svolta di cuoco o aiuto cucina.

Le limitazioni sono date dalle attività da svolgere con

le braccia alzate sopra l'orizzontale, in particolar modo sopra i 90°

nell'abduzione ed elevazione e se questo movimento è associato anche al portare

dei pesi superiori ai 3-4 kg. Vi è una limitazione anche nell'esecuzione di

movimenti ripetitivi con il braccio di sinistra, soprattutto se da svolgere

contro resistenza. Limitazione anche nella rotazione massimale sia nella

rotazione interna che esterna.

Il paziente non presenta limitazioni invece per

un'attività professionale in cui la spalla sinistra non sia sollecitata

soprattutto con dei movimenti ripetitivi in abduzione ed elevazione sopra i 90°

o con movimenti di rotazione. Da evitare anche movimenti con il braccio

sinistro da svolgere contro resistenza o portando dei pesi sopra i 90°.

In un'attività professionale di questo tipo, il

paziente è abile al lavoro nella forma completa.

(…)." (doc. AI 27/27-28)

2.7.3

Per

quanto riguarda gli aspetti pneumologici e neurologici il dr. __________, capo

servizio di pneumologia dell’Ospedale __________ di __________ e il dr. __________,

FMH in neurologia, nei rispettivi consulti 29 maggio e 13 aprile 2006 (doc. AI

27/29-34 e 27/35-37), hanno concluso che sotto questi aspetti non vi è

un’inabilità lavorativa nella sua precedente attività.

2.7.4

Neppure

dal certificato medico 3 ottobre 2006 (doc. B) è possibile concludere per un

peggioramento della situazione valetudinaria. In effetti il dr. __________, FMH

in medicina generale, – a prescindere dalle considerazioni generali che si impongono

sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli

assicurati (cfr. in proposito consid. 2.6) – non ha posto delle diagnosi su cui

non si siano già espressi i periti del SAM, non si è espresso chiaramente sulla

capacità lavorativa e, in modo del tutto generico, ha concluso che “(…)

l’impor-tante sindrome depressiva di cui il paziente soffre, per il quale è

seguito dalla Dr.ssa __________, associato alle problematiche di ordine

somatico ne costituiscono l’inabilità lavorativa (…)” (doc. B)

Per

quanto riguarda invece i certificati 1° e 26 dicembre 2006 (doc. H e VII/1),

nei quali il dr. __________ attesta una cardiomiopatia probabilmente ischemica

e una problematica coronaropatica, gli stessi riferiscono su una situazione

posteriore alla decisione impugnata. Al riguardo va qui ricordato che il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di

diritto esistente al momento in cui essa è state resa (DTF 130 V 140, 129 V 4,

121.

V 366 consid. 1b).

Si

ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

in lite, il quale, sia nuovamente rilevato, delimita il potere cognitivo del

giudice.

2.7.5

Secondo

l’assicurato le percentuali d’incapacità lavorativa riconducibili alle patologie

psichiatrica e reumatologica andrebbero cumulate.

Al

riguardo va rilevato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità

lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono

semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio

globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti

interessati.

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio

il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella

causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In

una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha

inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità

lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.

Nel

caso di specie, i periti del SAM hanno concluso che “(…) le patologie che

influenzano la capacità lavorativa sono quella psichiatrica e quella

reumatologica entrambe con un’inci-denza del 20-30% al massimo. Le patologie

psichiatriche e reumatologiche non vanno sommate in quanto entrambe

prendono in considerazione il dolore cronico ed inoltre perché le limitazioni

poste da entrambe sul rendimento sono sovrapponibili (…)” (doc. 27/19, la

sottolineatura è del redattore).

Questo

Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dalla conclusione dei periti del

SAM circa la non cumulabilità dei gradi d’incapacità lavorativa dovuti alle differenti

patologie.

2.7.6

In

conclusione, rispecchiando la perizia 31 maggio 2006 del SAM e, in particolare,

i referti specialistici del dr. __________, __________, __________ e __________,

i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.

consid. 2.6), alla stessa può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo

l’interessato affetto da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto

essere ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione

medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare la sua

capacità al lavoro.

E’

dunque a ragione che l’Ufficio AI ha concluso per una capacità lavorativa del

70% nella sua attività finora svolta.

Di

conseguenza, ritenuta un’incapacità lavorativa nella precedente professione del 30%, è a giusta ragione che l’Ufficio AI ha negato all’assicurato

il diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile.

Infatti, vista la percentuale nella misura della quale l’insorgen-te

è stato ritenuto abile nella sua precedente professione, appare indicato procedere a un cosiddetto raffronto percentuale

(cfr. DTF 114 V 310 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; STFA del 21 agosto

2006.

nella causa R., I 759/05, consid. 8; P. Omlin, Die

Invalidität in der obligatorischen Unfallversi-cherung, tesi Friborgo 1995, pag.

154).

Pertanto,

il reddito da invalido che egli potrebbe conseguire mettendo a frutto la sua

capacità lavorativa residua corrisponde al 70% del reddito realizzabile senza

il danno alla salute.

L’incapacità

lucrativa del ricorrente ammonta dunque al 30%, ciò che non basta per

riconoscere il diritto ad una rendita.

2.8

Visto

quanto precede, la decisione impugnata merita dunque conferma mentre il ricorso

va respinto.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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