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Decisione

32.2006.157

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 ottobre 2007Italiano86 min

Source ti.ch

Fatti

I 299/03).

Al

riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006

N. 39 pag. 182.

2.8. L’art. 17

cpv. 1 LPGA stabilisce che:

"

Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce

una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.”

I principi giurisprudenziali sviluppati in

materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono

applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.

3.5).

2.9. In una

sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer

1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della

revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così

espresso:

"

(...)

2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout

d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui

suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a

pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et

que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside

uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens

de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du

dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur

les motifs de révi­sion en particulier: Urs Müller, Die materiellen

Voraussetzun­gen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,

Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en

effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à

la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche

Grundfi­gur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffau­ser/

Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung,

Saint-Gall, 1999, p. 15).

2.2 Si l'on

compare les experti­ses du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux

diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme

douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome

douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépen­dants

[F60.7] en 2002). Les con­clusions des expertises sont divergentes, en

revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la

capacité de travail. Les experts du CO­MAI avaient estimé que le syn­drome

somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la

personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale

importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de

reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la

fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence

d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de

travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au mo­tif

que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux

traits dépen­dants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé men­tale

importante.

2.3 Sur la base

de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de

l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'apprécia­tion

précédente - et fondée sur un même état de fait - des ex­perts du COMAI. Ni

l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démon­trer

l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le

caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des

règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer

pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a

vu, pour justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit.,

p. 135, ch. 490).

3. 3.1. Le principe selon lequel

l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision

formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,

lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une

importance appréciable, l'em­porte sur la procédure de révi­sion. Ainsi,

l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les

conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge

est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,

il peut con­firmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par

l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF

112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la

reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2 Pour juger

s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans

nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au

moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à

l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la

reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de

même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un

changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en prin­cipe justifier

une reconsidéra­tion (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une

décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur

la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque

des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière

inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas

lorsque l'administration a accor­dé une rente d'invalidité au mépris du

principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31

janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne sau­rait

être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles

dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs

aspects ou de leurs élé­ments, et que la décision paraît admissible compte tenu

de la si­tuation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01],

consid. 3).

3.3 En l'espèce,

c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires

se trouvant au dossier que l'ad­ministration a recueilli l'experti­se du COMAI,

du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une

rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un

tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de

ses aspects subjec­tifs, la prise de position sur une incapacité de travail

implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait

être qualifié de manifestement erroné que si les investi­gations médicales dans

les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne

l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà

cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concer­ne l'expertise du COMAI dans la

mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critè­res

jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En

tout cas, les cri­tiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les

médecins de la Clinique X. ne

suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité.

Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce

sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'as­sociation

d'un trouble somato­forme douloureux à une person­nalité aux traits dépendants

n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait

de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction

des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au re­courant

comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré

et modifier sa situation juridique à la lumiè­re exclusivement des données

médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une

appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour fai­re apparaître

comme manifeste­ment erronée la décision initiale ou pour ordonner une

expertise.

On ne peut pas non plus affir­mer que

l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconn­aissant

le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du

COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait

pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût

permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."

Una diversa valutazione di uno stato di fatto

rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce

dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.

2.10. Giova,

inoltre, segnalare, che perché un rapporto medico abbia valore probatorio è

determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,

si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si

lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti

(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o

nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono

inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella

causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U

329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352;

Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I

162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14

aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del

24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e

332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita

il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire

dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato

parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe

obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici

dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella

quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte

und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.11. Nella

decisione su opposizione del 21 settembre 2006 l’UAI, fondandosi sul parere del

Dr. med. __________ al quale era stato nuovamente sottoposto l’incarto della

ricorrente, ha riconosciuto all’assicurata il diritto a una rendita intera di

invalidità (grado AI pari al 100%) limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2004

al 31 gennaio 2005, mentre le ha negato una rendita a fare tempo dal 1°

febbraio 2005, in quanto il grado di invalidità è del 15% (cfr. doc. A).

Il TCA è,

quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi

2.7.; 2.8. e 2.9., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita

spettante a RI 1 a fare tempo dal 1° febbraio 2005.

2.12. Dapprima

va constatato che al fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio

AI, appurato come l’assicurata avesse interrotto l’attività lavorativa

precedentemente esercitata per motivi di salute, l’ha considerata salariata

nella misura del 50% e casalinga per il restante 50% applicando il metodo

misto.

A questa suddivisione va data piena

conferma.

Emerge, infatti,

dall’inserto che l’assicurata dal maggio 1998 al gennaio 2003, quando sono

sopraggiunti i disturbi di salute, ha lavorato presso la signora __________ di __________

quale collaboratrice domestica per 6 ore alla settimana (cfr. doc. 9-1).

Inoltre l’assicurata

ha lavorato presso la __________ dal novembre 2000 al gennaio 2003 quale donna

di pulizia a ore, svolgendo tre ore al giorno per cinque giorni alla settimana

(cfr. doc. 7-1).

Di fronte

poi all’assistente sociale incaricata di esperire l’inchiesta domiciliare

l’assicurata ha dichiarato di aver svolto l’attività di collaboratrice

domestica, complessivamente nella misura del 50% e che se non fosse intervenuto

il danno alla salute eserciterebbe ancora oggi un’attività lucrativa (cfr. doc.

22-2).

Dal

rapporto del 22 agosto 2006 del Dr. med. __________ emerge, del resto, che

l’insorgente si è mantenuta occupata in misura parziale per dedicare il resto

del tempo all’accudimento dei figli (cfr. doc. 42-2).

Tale

suddivisione non è stata contestata dall’assicurata dopo l’emanazione né della

decisione del 4 aprile 2005, né della decisione su opposizione del 21 settembre

2006, avendola perciò di fatto avallata (cfr. doc. 30-1; V).

2.13. Dal profilo

medico e in relazione all’aspetto organico, il Dr. med. __________ dell’SMR, il

9 giugno 2004, ha proposto di sottoporre l’assicurata, affetta da sindrome

lombovertebrale con radiculopatia a sinistra, a una perizia reumatologica,

siccome:

"

(…)

La reumatologa e la

curante ritengono indicata una perizia, viste alcune discrepanze nei reperti clinici..

Invece il rapporto di __________ (24.7.2003) contiene una valutazione della

situazione clinica peggiore. Dai 2 rapporti dei neurochirurghi interpellati

(Dr. __________, 18.03.2003 e Dr. __________ 14.10.2003) emerge anche una

situazione poco favorevole (le alterazioni descritte agli esami radiologici

appaiono importanti).

Indicata una perizia

reumatologica per una valutazione dei limiti funzionali.” (Doc. 18-1)

Dal

rapporto peritale del 19 novembre 2004 allestito dal Dr. med. __________, FMH

in medicina interna e reumatologia, il quale ha visitato l’insorgente il 19

ottobre 2004, emerge quale diagnosi:

"

- Sindrome lombospondilogena cronica su/con:

·

Alterazioni degenerative con osteocondrosi,

ernia discale mediale e spondilartrosi L5/S1, condrosi, protrusione discale e

spondilartrosi L4/L5.

·

Malformazione al passaggio lombosacrale con

emilombalizzazione di S1.

·

Insufficienza muscolare e decondizionamento.

-

Coccigodinia

-

Sindrome cervicospondilogena cronica su/con:

·

Turbe statiche con protrazione della testa ed

inclinazione a drt.

·

Insufficienza muscolare.

- Piccola

ernia iatale.” (Doc. 20-7)

Il

reumatologo ha inoltre precisato che:

"

(…)

La paziente presenta una

menomazione a livello della colonna lombare a livello degli ultimi due livelli

con delle alterazioni degenerative di media gravità. Queste alterazioni

degenerative a livello L4/L5, L5/S1 portano a una diminuita stabilità della

colonna. Per quel che riguarda la coccigodinia porta a una diminuita resistenza

in una posizione seduta mentre la sindrome cervicospondilogena può portare dei

problemi per dei lavori sopra l’orizzontale.” (Doc. 20-10)

Egli, inoltre,

alla domanda “Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro dal

lato medico di almeno il 20%?” ha risposto “al 100% dal 28.01.03” e

ha precisato che la limitazione dell’abilità lavorativa è stata al 100% dal

28.01.03 fino alla comunicazione dell’UAI della capacità al lavoro, in seguito

incapacità lavorativa del 80% quale donna delle pulizie.

Il Dr.

med. __________ ha pure indicato che tuttavia è in grado di svolgere altre

attività con cambiamenti di postura regolari circa ogni mezz’ora, anche per

pochi minuti e senza sollevare in modo ripetuto pesi superiori ai 10 kg o

lavorare in anteflessione per più di 10 min.

Egli ha

poi specificato che l’insorgente può svolgere attività consone alle menomazioni

per 4 ore al giorno e che su 4 ore non è presente una riduzione della capacità

di lavoro.

Lo

specialista ha, infine, puntualizzato che quale casalinga, che può dividersi il

lavoro in tutto l’arco della giornata, la paziente presenta un’inabilità

lavorativa di massimo il 20% limitata unicamente dai lavori pesanti tipo

portare la borsa della spesa o appendere il bucato (cfr. doc. 20-11, 20-12).

A detta

perizia, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere fondata

su accertamenti di fatto errati, può senz’altro essere attribuita forza

probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla

giurisprudenza (cfr. consid. 2.10.).

L’assicurata

non ha peraltro prodotto certificati medici atti a sovvertire le convincenti

conclusioni a cui è pervenuto il dr. med. __________.

L’attestazione

del 15 aprile 2005 della Dr. med. __________, FMH in fisiatria e reumatologia,

allegata all’opposizione interposta contro la decisione formale del 4 aprile

2005 (cfr. doc. 30-3) è infatti sovrapponibile a quella del perito

dell’amministrazione. Nella stessa è stato dichiarato che, a parte il

bloccaggio acuto in data 30 marzo 2005, la ricorrente non è più in grado di

lavorare come donna di pulizie, però può svolgere lavori leggeri nell’ambito

degli alimentari vegetali e dei tessili, nell’industria farmaceutica e chimica,

come d’altronde specificato nella decisione formale dell’UAI (cfr. doc. 30-3;

28-2).

Neppure

dai pareri del maggio 2005 dei Dr. med. __________ e __________, specialisti

FMH in reumatologia, consultati privatamente dall’assicurata, risultano

elementi tali da porre, perlomeno, in dubbio l’apprezzamento del Dr. med. __________.

Il Dr.

med. __________ ha, in effetti, evidenziato che la discopatia rilevante riscontrata

nel 2003 al segmento L5/S1 è eventualmente in grado di spiegare parte dei

dolori alla gamba sinistra, ma non è assolutamente responsabile per i dolori

panvertebrali, men che meno per la brachialgia aspecifica a sinistra e che si è

confrontati con una discrepanza tra il vissuto e le patologie oggettivabili,

elemento che lascia sospettare un disturbo dell’elaborazione del dolore. Egli

ha raccomandato alla ricorrente di volere consultare uno specialista psichiatra

(cfr. doc. 33-3).

Dal canto

suo, il Dr. med. __________ ha confermato che, dal punto di vista reumatologico,

è presente una sintomatologia del dolore cronico con tendenza alla fibromialgia

tuttavia nel quadro di una probabile lombosciatalgia cronica S1 sinistra

tuttora presente con lesioni organiche importanti alla TAC del 2003 (cfr. doc.

33-5).

Essi non

si sono minimamente pronunciati sulla capacità lavorativa dell’assicurata.

Con il

ricorso inoltrato al TCA l’assicurata non ha, del resto, contestato la capacità

lavorativa attestata dal Dr. med. __________ per quanto concerne l’aspetto

somatico dei propri disturbi di salute (cfr. doc. V).

2.14. Relativamente

all’aspetto psichico, in considerazione di quanto suggerito dal Dr. med. __________,

nonché della diagnosi posta nel giugno 2005 dalla Dr. med. __________, spec. FMH

in psichiatria e psicoterapia, curante dell’assicurata (sindrome

ansioso-depressiva nell’ambito di un’importante sindrome algica con inabilità

lavorativa al 100% per qualsiasi attività lavorativa; cfr. doc. 36-1, 36-2),

l’UAI ha sottoposto l’insorgente a una perizia psichiatrica da parte del Dr.

med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia.

Il perito

psichiatra ha esaminato l’assicurata il 22 agosto 2006.

Dal

relativo rapporto si evince che:

"

(…)

Il reumatologo (n.d.r.:

Dr. med. __________) pur confermando le conclusioni del Dr. __________ ha

avanzato l’ipotesi di una possibile concomitante origine psicogena a giustificazione

della persistenza della sintomatologia algica fisiatrica e ha consigliato una

presa a carico psichiatrica nell’ambito della quale la Dr.ssa __________

considera la peritanda totalmente inabile sulla base di un quadro

psicopatologico ad impronta ansio-depressiva aggravato da fattori famigliari e

disadattativi al contesto sociale elvetico.

Nel corso dell’attuale

valutazione psichiatrica non è stata evidenziata alcuna patologia psichiatrica

maggiore, una sintomatologia depressiva grave e uno stato ansioso

incontrollabile. C’è una certa compromissione affettiva, che peraltro la

peritanda riconduce pressoché esclusivamente alla persistente sintomatologia

algica muscolo-scheletrica, ma c’è anche la tendenza all’aggravamento dei

sintomi, quanto meno quelli psichici, il che ha una funzione eminentemente

appellativa e rivendicativa. L’impressione è che la peritanda confrontata con

il mancato riconoscimento da parte dell’AI dell’invalidità derivante dal

proprio stato di patimento fisico si sia costruita una nuova identità, quella

di ammalata psichica. In questo ruolo sembra essersi chiusa in una posizione

regressiva, che va vista però non come perdita della capacità di funzionare sul

piano lucrativo ma come tendenza ad accentuare le proprie esperienze negative allo

scopo di attirare l’attenzione sulla situazione di disagio fisico che vive e di

cui la manifestazione caratteristica è rappresentata dalla tendenza ad

aggravare i disturbi lamentati. A sostegno di tale tesi vanno considerati due

aspetti. Il primo è dato dal fatto che il figlio, stando a quanto ella afferma,

sarebbe dedito al consumo di sostanze stupefacenti da almeno 5 anni; il secondo

dal fatto e sempre per ammissione della peritanda, che seppure durante i primi

anni di residenza in Svizzera abbia sofferto di difficoltà di ambientamento

adesso afferma di essersi abituata al contesto elvetico. In entrambi i casi si

tratta di situazioni che datano da anni ma che in precedenza non le hanno certo

impedito di funzionare adeguatamente sul piano occupazionale. Sulla base di

quanto precedentemente esposto, per i segni di aggravamento constatati e per

gli aspetti evidentemente appellativo e rivendicativo rivestiti dal disagio

psichico obiettivato, ritengo che da un punto di vista esclusivamente

psichiatrico la peritanda presenti solo una lieve limitazione della sua

capacità lavorativa. Il quadro ansioso-depressivo oggettivato è reattivo

esclusivamente alla sintomatologia algica muscolo-scheletrica e non è

certamente di entità tale da giustificare una inabilità in misura superiore al

20%, sia in attività lucrative e che in quelle di casalinga” (Doc. 42-5, 42-6)

Il Dr.

med. __________, ribadendo che da un punto di vista esclusivamente psichiatrico

nelle attività di donna delle pulizie e di casalinga la limitazione della

capacità di lavoro dell’assicurata non supera il 20%, ha, altresì, precisato

che tale limitazione non è addizionale a quella per cause reumatologiche (cfr.

doc. 42-6).

Il Dr.

med. __________ dell’SMR ha così concluso che la ricorrente è inabile all’80%

quale ausiliaria di pulizie e al 50% in attività adeguate (cfr. doc. 45-2).

L’assicurata

ha contestato la valutazione del Dr. med. __________, asserendo che per quanto

sia didatticamente ineccepibile, pervenga a una soluzione improponibile. A

mente della ricorrente va, infatti, tenuto conto delle condizioni (quadro

clinico e contesto familiare difficile) che le impediscono di reinserirsi sul

mercato del lavoro (cfr. doc. V pag. 5).

Al

riguardo essa ha prodotto un certificato medico della Dr. med. __________ del dicembre

2006 in cui è attestata un’inabilità al lavoro del 100% (cfr. doc. D).

Esaminati

attentamente gli atti medici appena menzionati, questa Corte non ha motivo

alcuno di distanziarsi dal giudizio formulato dal Dr. med. __________.

In primo

luogo, giova osservare che l’assicurata medesima nel ricorso, sottolineando la

correttezza didattica della perizia, riconosce implicitamente che la stessa ossequia

i criteri da adempiere perché un rapporto medico abbia pieno valore probatorio.

In

secondo luogo, la Dr. med. __________ ha affermato che, oltre alla nota

sindrome lombospondilogena cronica, può essere diagnosticata una sindrome

somatoforme da dolore persistente, puntualizzando che il dolore che affligge la

paziente non può essere completamente spiegato da un punto di vista fisiologico

o organico ma è presumibilmente da mettere in relazione soprattutto alla sua

situazione psico-sociale e familiare (cfr. doc. D).

Per

quanto riguarda il disturbo da dolore somatoforme, va rilevato che lo stesso

non presenta in ogni caso una gravità tale da rendere oggettivamente non più

esigibile dall’assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua.

Pertanto i criteri giurisprudenziali per ammettere una incapacità di guadagno

duratura non sono dati (cfr. consid. 2.7.).

Inoltre, riguardo

ai problemi di carattere psicosociale e familiare, indicati sia dal Dr. med. __________

(cfr. doc. 42-1 segg.), che dalla Dr. med. __________ (cfr. doc. D; 36-1, 36-2),

va segnalato, innanzi tutto, che i fattori psicosociali non rientrano

nel novero dei danni alla salute suscettibili di originare un’incapacità di

guadagno ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LAI.

Inoltre, che se è vero che

essi possono contribuire allo sviluppo e/o al mantenimento di un danno alla salute

psichico (su questo punto vedi anche Locher, “Die invaliditätsfremden Faktoren

in der rechtlichen Anerkennung von Arbeitsunfähigkeit und Invalidität” in:

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, Band 23, St. Gallen 2003), è altrettanto vero

che, in una tale evenienza, decisiva è la questione di sapere se dando prova di

buona volontà l’assicurato possa o meno superare le conseguenze derivanti da

questi fattori (cfr. STCA 32.2005.226 dell’8 novembre 2006).

Questo è verosimilmente il

caso dell’insorgente. Il Dr. med. __________ ha, infatti, indicato che tali

problemi non causano una perdita della capacità di funzionare sul piano

lucrativo, visto che gli stessi datano da anni e in precedenza non le hanno

impedito di funzionare adeguatamente sul piano occupazionale (cfr. doc. 42-5,

42-6).

Infine è

utile ricordare che la nostra Massima Istanza ha ripetutamente

deciso che le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr.

STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un

valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al

suo paziente (cfr. RAMI

2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.

4; DTF 122 V 161; STFA

del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.).

2.15. Alla luce di

quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze

specialistiche dei Dr. med. __________ e __________, le quali hanno permesso di

vagliare accuratamente lo stato di salute dell’assicurata, e richiamato inoltre

l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con

il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,

111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata dal mese di

ottobre 2004, allorché ha avuto luogo la visita da parte del Dr.med. __________

(cfr. doc. 20-1), presentava una incapacità lavorativa medico-teorica dell’80%

quale collaboratrice domestica e del 50% in attività più leggere adeguate alle

sue condizioni di salute, nonché del 20% quale casalinga.

2.16. Per quel che

concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga,

l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si

occupano dell’economia domestica: nel rapporto del 31 gennaio 2005 l’assistente

sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 29,5% (cfr. doc. 22-1

segg.).

2.17. Come è già

stato anticipato ai consid. 2.3; 2.4., l'invalidità delle persone che si

occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita

confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al

richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.

Secondo

le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss

nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1°

gennaio del 1990.

In una

sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997

pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali

degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso,

ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni

dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica

di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al

100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

Nella

Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'UFAS, allo

scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr.

Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività

domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano

essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana

occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della

sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1. Conduzione dell'economia domestica

(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

Considerandi

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,

apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione

(spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre,

fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta,

assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti

(lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le

scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i

malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire

abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del

tempo libero (N. 3090)."

Mentre alle cifre

3096, 3097 e 3098 si legge ancora:

" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100%

(Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione

dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla

parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione

realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto

in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244).

All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire per

quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa

(p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi

domestici adeguati N. 1048 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo

lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura

abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità,

non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della

diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico.”

Per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate

nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in

linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio

le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono

di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali

inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC

1984.

p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C. G., consid. 4, I

102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento

della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in

cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto

2003.

nella causa S. consid. 2, I 681/02).

Con

sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G. C., la nostra Alta Corte

(I 102/00) ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste

direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere

effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale

delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984

p. 144 consid. 5).

Il

TFA ha, altresì, precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si

esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e

meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto

con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio

1999.

nella causa M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che

una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole

mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003

nella causa S., I 685/02).

2.18

Come detto,

l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta

economica per le persone che si occupano dell'economia domestica sfociata nel

rapporto del 31 gennaio 2005 (cfr. doc. 22-1 segg.). Sulla base degli

accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli

impedimenti in ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi

stabilito una limitazione complessiva del 29.5%.

Nel

complemento al ricorso l’assicurata ha contestato l’inchiesta economica

evidenziando, in sostanza, che sarebbe stata valutata in maniera troppo

ottimistica la percentuale degli impedimenti nei campi di attività pulizia

dell’appartamento, in cui la limitazione sarebbe dell’80% invece del 40%, spesa

e acquisti diversi, l’impedimento sarebbe pari al 70% in luogo del 20%,

alimenti e materiale per cucinare, la limitazione ammonterebbe al 50% invece

del 30% e bucato, ambito in cui sarebbe impedita all’80% in luogo del 40% (cfr.

doc. V).

Per

i motivi che seguono, questo Tribunale non può condividere le censure

ricorsuali.

Innanzi

tutto va rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata

correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel

rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un

valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti

dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

Nei casi

come quello in esame occorre, inoltre, tenere conto anche della ripartizione

dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e

cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal diritto

matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; DTF 130 V 97 consid. 3.3.3.;

STF I 126 /07 del 6 agosto 2007; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197).

Ciò permette in casu di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento

evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e

sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della parziale collaborazione

esigibile dal marito e dai figli della ricorrente.

A tal

proposito va nuovamente attirata l’attenzione dell’insorgente sull’obbligo per

l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale

delle assicurazioni sociali (DTF 123 V 233, 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In

virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono

contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,

al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio

le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei famigliari nella misura

usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate

sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

In

generale bisogna ricordare che l'inchiesta economica tiene conto di tutti quei

fattori che, concretamente, nella vita di tutti i giorni, influiscono sulla

capacità lavorativa dell'assicurata nei vari ambiti domestici.

D’altra

parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assi-stente sociale circa

gli impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano

ravvisabili elementi che consentano di metterne in dubbio l’attendibilità. In

effetti esse non appaiono arbitrarie e risultano conformi non solo alle

risultanze mediche, ma anche alle circostanze ed ai riscontri concreti.

In

particolare non sono ravvisabili le incongruenze sollevate dalla ricorrente tra

la descrizione delle mansioni esigibili effettuata dal Dr. med. __________ nel

novembre 2004 e l’inchiesta economica.

Il

reumatologo ha, infatti, attestato che l’insorgente dovrebbe eseguire un lavoro

con cambiamenti di postura regolari, che la stessa è impossibilitata a

sollevare in modo ripetuto pesi superiori a 10 kg o a lavorare in anteflessione

per più di 10 minuti o sopra l’orizzontale per più di 20 minuti (cfr. doc.

20-10, 20-12). Per quanto riguarda, più specificatamente, l’attività di

casalinga, il Dr.med. __________ ha precisato che l’assicurata che può

dividersi il lavoro in tutto l’arco della giornata, è limitata unicamente nei

lavori pesanti, tipo portare la borsa della spesa o appendere il bucato (cfr.

doc. 20-11).

L’assistente

sociale, nella sua valutazione, che giova ribadirlo è stata effettuata dopo

attento esame della situazione particolare e delle affermazioni rese

dall’assicurata in occasione dell’inchiesta al suo domicilio, ha tenuto conto delle

limitazioni indicate dal Dr. med. __________, le quali come appena esposto non

impediscono in modo assoluto alla ricorrente di effettuare dei lavori in

anteflessione o sopra l’orizzontale, gli stessi dovendo soltanto essere

limitati nel tempo. L’assistente sociale ha, in effetti, espressamente

riconosciuto impedimenti maggiori proprio nei lavori più gravosi, ossia lavare

i pavimenti, pulire i vetri, spostare e trasportare pesi e attività che

richiedono posizioni non ergonomiche (cfr. doc. 22-4, 22-5).

E’ stato

altresì tenuto conto, come detto, della collaborazione fornita dal marito per

le attività quali, segnatamente, la spesa (al riguardo cfr. precitate sentenze

RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00), la pulizia

dell’appartamento, la stesura del bucato.

Le allegazioni

ricorsuali non consentono, dunque, a questa Corte di scostarsi dalla

valutazione espressa dall’assistente sociale, ove peraltro si ribadisca che per

la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93

consid. 4). Del resto, l’interessata non apporta elementi nuovi rispetto a

quelli emersi dall’accertamento al domicilio e attestati nel rapporto domiciliare,

ma si limita in sostanza a censurare la percentuale di inabilità attribuita

dall’assistente sociale. Ora, in proposito va detto che - ribadito che

l’assistente sociale dispone della formazione specifica che consente,

tenuto conto di quelle che sono le limitazioni constatate dai medici, di

valutare in ogni singola mansione l’eventuale limitata capacità residua a

svolgerla - nella specie l’assistente sociale si è basata su quanto dichiarato

dalla ricorrente medesima da un lato e sui rapporti medici dall’altro.

Osservato

altresì che la ricorrente non contesta le percentuali di ripartizione delle

singole mansioni domestiche stabilita dall’assistente sociale, sulla scorta

delle considerazioni che precedono, e tenuto conto di tutte le circostante

concrete, questo TCA non può, quindi, che ritenere adeguato il grado d'incapacità

nello svolgimento delle mansioni casalinghe stabilito dall'Ufficio AI sulla

base dell'accertamento domiciliare e, di conseguenza, pure il tasso complessivo

d'invalidità fissato al 29,5%, non essendoci sulla base delle risultanze dei

medici interpellati dall’amministrazione nessun motivo medico per mettere in discussione

la scelta di basarsi su quanto accertato in sede di inchiesta domiciliare.

2.19

Per quanto

riguarda la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16 LPGA e

quanto già esposto in precedenza, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni

sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici

risultano pertanto determinanti.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute

del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace

al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute

limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita

in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo

la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143

consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

In ogni

modo, ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità

professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto

teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un

assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di

trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Va ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per

accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo

stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto

l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000.

nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali

come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento

professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella

misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK

1985.

pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

2.20

Per quanto

concerne il reddito da valido, senza il danno alla salute, l’interessata nel

2004.

avrebbe percepito fr. 19'284.-- per un’attività lavorativa complessiva al

50% (doc. C).

Tale

reddito non è stato contestato dall’assicurata.

Esso va,

dunque, considerato al fine di determinare il grado di invalidità per quanto

concerne l’attività lavorativa.

Al

riguardo è utile rammentare che il Tribunale federale delle assicurazione ha ribadito

in diverse occasioni che il metodo misto applicato ad assicurati che svolgono

un’attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del

loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del

legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8 CEDU (cfr.

STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in plaidoyer 5/06

pag. 54 segg.; SVR 2006 IV Nr. 42).

2.21

Per quanto

riguarda, invece, il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda

sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 seg.

In

questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della

determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione

professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino

indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza,

essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di

sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere

ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del

caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),

criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte

ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha

poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi

sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

2.22

Partendo

dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici

validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere

discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito

da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una

sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p.

250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed

applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per

l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore

dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la

propria giurisprudenza:

" In

data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________,

direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle

assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in

molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da

invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di

salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare

utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996,

cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e

per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza

federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine

di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario

conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del

danno alla salute), mi occorre sapere:

- possiamo

utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è

anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

- In caso di

risposta negativa:

Perché no? Quale

coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo

alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. V bis)

Il dottor __________ ha così

risposto in data 14 agosto 2000:

" (…)

Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia

definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è

possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità

regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità

statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori

dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua

lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista

statistico, per il Cantone Ticino.

In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998

(ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di

qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

- Nel 1998

(settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo

esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi

al mese (cfr. tabella TA13).

- È ancora

possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa

categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il

settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di

lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).

A titolo di confronto Le invio anche

la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato),

ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)

Al fine di non

discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono

notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da

non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati

nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi

deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella

che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente argomentazione:

" Se

si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una

legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido

per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF

124.

V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati

salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non

garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA

del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

Su questi

argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,

p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto

delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.

124-128;

D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du

Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in

CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo, "Sentenze recenti del

Tribunale cantonale delle assicurazioni", in Temi scelti di diritto

delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing & Lichtenhahn,

Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).

Nell’ambito

di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai

ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA del 7 giugno 2006 nella causa

C., U 56/03), la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28

aprile 2006 aveva informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:

"

… la Corte plenaria del Tribunale federale delle

assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella

TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita

dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito

ipotetico da invalido."

In una

sentenza del 12 ottobre 2006 nella causa S.,

U 75/03,

il TFA ha, per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte

plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:

"

(...)

8.2

In primo

luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8

Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere

esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe

considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza

giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle

nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle

prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.

8.3

Allo stesso

modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di

quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente

creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà

economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche

nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si

registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le

due regioni facciano parte della medesima grande regione

"MIttelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non

sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese

occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione

lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori

regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe

maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la

questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra

grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel

Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il

reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che

spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni

determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa

maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o

l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e

nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione

abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che

abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in

una di queste regioni e lavora in un'altra.

8.4

A ciò si

aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha

precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di

rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito

sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del

settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si

opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13,

concernenti il settore pubblico e privato.

8.5

Non può

pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità

poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio

costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale

delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."

In

un’altra sentenza del 18 ottobre 2006 nella causa T., I 790/04, il TFA ha

ancora rilevato:

"

Quanto alla questione della tabella applicabile

tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha

recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre

2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla

tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure

la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la

sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve

di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS,

concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce

di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei

salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto,

ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive

in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può

pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla

Corte di prime cure.”

Alla luce

di questa chiara giurisprudenza federale, il reddito da invalido dovrà essere

d’ora in poi determinato dal TCA in applicazione dei valori nazionali (Tabella

TA1).

Spetta

semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo

riterranno opportuno.

Il 22

giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006

no. 06.3466 del Consigliere nazionale __________ il quale chiede che il

"Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa

distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge

sull'assicurazione invalidità".

Il nuovo

art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI,

approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale

a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell’invalidità.

Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza,

il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de

faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne

justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des

situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de

nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V

454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90);STCA 32.2006.4 del 5 marzo 2007; A. Auer-G. Malinverni-M.

Hottelier, "Droit constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions

SA, Berna 2006, p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).

2.23

In concreto,

occorre utilizzare i dati del 2004.

In

assenza di dati salariali concreti, per il salario ipotetico da invalido

occorre basarsi sui valori statistici e, concretamente, sull'inchiesta svizzera

sulla struttura dei salari 2004 (l'ultima edizione disponibile), edita dall'Ufficio

federale di statistica.

Orbene -

utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio

federale di statistica - la ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001

U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in

media, un salario mensile lordo pari a fr. 3’893.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 10-2006, p. 90), esso ammonta a fr. 4'049

mensili oppure a fr. 48’588 per l'intero anno (fr. 4'049 x 12, ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Qualora,

già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una persona

assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività equivalente e che

non si possa sostenere che essa si sia volontariamente accontentata di una

retribuzione modesta, si deve ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso

negativamente sul reddito da valido potrebbero anche influenzare il reddito da

invalido. Accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla

media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio

realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va

ridotto in proporzione (cfr. AHI 1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989, p. 458s.

consid. 3b; STFA del 5 dicembre 2003 nella causa S., I 630/02, consid. 2.2.2 e

del 2 dicembre 2002 nella causa R., I 53/02, consid. 3.3).

L’assicurata,

se avesse continuato a lavorare presso la signora __________ e la __________

quale ausiliaria di pulizie, avrebbe guadagnato nel 2004 fr. 1’607.--/mese per

un’occupazione a metà tempo (cfr. doc. C), corrispondente a fr. 3'214.-- per un

impiego a tempo pieno.

Tale reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei

salari per un'attività equivalente (cioè fr. 3'263.--, cfr. Tabella TA1 p.to 93

“services personnels”). Più precisamente il salario che avrebbe percepito la

ricorrente, qualora fosse rimasta attiva presso i suoi ex datori di lavoro, è

inferiore a quello statistico di quel preciso settore professionale del 1.5%.

Sono,

perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido,

in applicazione della prassi appena menzionata.

Il

reddito statistico da considerare ammonta, pertanto, a fr. 47'859.--(fr. fr.

48'588.-- decurtati del 1.5%).

2.24

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra

Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito

ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal

danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt

über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung

mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine

triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen;

dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen

ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

28.

T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht

schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,

was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe

Invalidenrente führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha

applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e

ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et

des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del

redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23

febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata

confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA

del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

In

concreto, alla luce della giurisprudenza sopra citata, l’UAI ha applicato una

riduzione del 20% (10% per lavori leggeri e 10% per rendimento ridotto; cfr.

doc. 27-2; C) che questo Tribunale non può che confermare.

Non può,

infatti, essere dato seguito alle richieste della ricorrente, e meglio di

applicare le decurtazioni del 12,5 % per lavori leggeri e del 12,5% per

rendimento ridotto, oltre alla riduzione del 15% per incapacità medica

nell’espletamento di attività lavorative leggere a tempo parziale (cfr. doc.

V).

In

effetti le decurtazioni postulate dall’insorgente non sono giustificate da

validi motivi. In particolare, per quel che concerne la riduzione del 15%, va

osservato che con una delle due riduzioni del 10% è stata già considerata la

circostanza che l’assicurata può svolgere unicamente lavori leggeri.

La

limitazione dovuta a un’attività a tempo parziale è, invece, tenuta conto con

la decurtazione del salario statistico del 50%, come verrà esposto in seguito.

E’ utile

ricordare, del resto, che la riduzione massima consentita ammonta al 25%.

Giova, pure,

ribadire che il giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e

6).

Partendo,

quindi, da un salario da invalido di fr. 47'859.-- e ritenuta un’esigibilità del 50%, ammettendo la

riduzione del 20%, il reddito ipotetico dell'insorgente

nel 2004 risulta, quindi, essere pari a Fr. 19'143.-- (Fr. 23'929.-- - (Fr. 23’929.-- x 20 : 100)).

Confrontando

ora questo dato con l'importo di Fr. 19'284.-- corrispondente al reddito che

l’insorgente avrebbe conseguito da valida nell'anno 2004 (cfr.

consid. 2.20.), emerge un’incapacità al guadagno pari a 0.73% ([Fr. 19’284 – Fr. 19'143.--] x 100 : Fr. 19’284.-), arrotondato all’1% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).

2.25

Poste poi le

quote parti tra attività salariata (50%) e mansioni casalinghe (50%) stabilite

dall’amministrazione nella querelata decisione (cfr. consid. 2.12.), il grado

di invalidità globale è del 15% (50 X 1% + 50 X 29.5%) in applicazione del metodo

misto, come stabilito dall’UAI.

Non

essendo dato un grado d’invalidità giustificante l’erogazione di una rendita

d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI; cfr. anche l’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI), l’Ufficio

AI ha di conseguenza rettamente negato l’attribuzione della rendita a partire

dal 1° febbraio 2005 (al riguardo va evidenziato che la rendita è stata

attribuita dal mese di gennaio 2004 al mese di gennaio 2005, in quanto giusta

l’art. 88a OADI se la capacità al guadagno dell’assicurato o la capacità

di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o

l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e

che presumibilmente continuerà a durare. In concreto il Dr. med. __________

ha dichiarato l’assicurata abile al 50% in attività lavorative leggere e al 20%

quale casalinga dall’ottobre 2004, cfr. doc. 20-1 segg.).

La

decisione su opposizione contestata deve, quindi, essere confermata.

A titolo

abbondanziale ci si potrebbe chiedere se non era manifestamente errato erogare

una rendita intera per il periodo dal gennaio 2004 al gennaio 2005, visto che

l’UAI si è basato su elementi non approfonditi e soltanto possibili. In effetti

il Dr. med. __________ dell’SMR, il 19 settembre 2006, ha affermato che “…è

possibile che in precedenza (n.d.r.: precedentemente alla perizia del Dr. med. __________

che ha visitato l’assicurata nell’ottobre 2004) lo stato di salute sia stato

più limitante per l’A.” (cfr.doc. 45-2).

Tuttavia,

in proposito, questa Corte ricorda che la giurisprudenza ha precisato che

l'amministrazione non può essere obbligata a procedere a una riconsiderazione

di una decisione cresciuta in giudicato formale né dall'amministrato né dal

giudice (cfr. DTF 133 V 50 = SVR 2007 IV Nr. 30 pag. 107; STFA U 256/05 del 25

ottobre 2006; STFA del 29 novembre 2002 nella

causa B., I 339/01, consid. 2.1., pubblicata in RDAT I-2003

N.69; DTF 117 V 12 consid. 2a e i riferimenti ivi citati; cfr. pure DTF

119.

V 479 consid. 1b/cc).

2.26

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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