Lexipedia

Decisione

32.2006.158

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 maggio 2007Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I suoi disturbi sono comunque credibili e

oggettivabili; sono del parere che la sua rendita AI debba essere reintrodotta.

(…)." (doc. AI 48/1)

Nel

certificato 21 novembre 2005 il dr. __________ ha attestato:

" (…)

Il soprannominato paziente lamenta dal 1992 dolori

lombari recidivanti. A quell'epoca venne operato per un'ernia del disco a

livello L4/5 a dx. Dopo l'intervento remissione dei dolori alla gamba, ma progrediente

aumento dei dolori lombari. Esacerbazione nel 2001 con forti dolori lombari di

carattere invalidante per cui il paziente riceve da allora una rendita AI.

La situazione è andata lentamente, ma progressivamente

peggiorando per cui negli ultimi mesi i dolori sono nettamente aumentati

soprattutto in sede lombare e prevalentemente in posizioni statiche, quindi di

notte e seduto.

Una RM effettuata il 14.10.05 ha confermato

un'importante discopatia L4/5 in stato dopo pregresso intervento per ernia del

disco a dx. ma in assenza di recidive d'ernia. Protrusione a base larga in

questo segmento. Presenza di una discopatia L2/3 e L3/4 con ipertrofia del

legamento flavo e protrusioni discali a base larga con estensione accentuata a

dx in L2/3 ed accentuata a sx in L3/4, ma senza compressioni radicolari. Il

canale spinale è in L2/3 e L3/4 leggermente ristretto per i processi

degenerativi.

La situazione è soggetta sicuramente ad un ulteriore

peggioramento per quel che riguarda la stenosi del canale spinale. Senza dubbio

c'è una riduzione importante della capacità lavorativa. (…)." (doc. AI

53/2)

Al

riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 21 marzo 2006 (doc.

AI 56/1-2) ha, in particolare, rilevato:

" (…)

- l’attuale documentazione radiologica in

pratica risulta sovrapponibile a quella precedente la perizia reumatologica.

- Persiste una inabilità lavorativa

completa da parte del medico da 10.2002, quindi precedente alla valutazione

peritale.

- L’assicurato risulta essere da poco in

cura dal dr. __________ che in pratica riprende le indicazioni soggettive

deIl’assicurato per quanto concerne la sintomatologia, sintomatologia già presente

in occasione della perizia reumatologica.

- Non vi è attualmente sintomatologia neurologica.

- Il lieve restringimento del canale spinale

è senza significato clinico.

Conclusione: non risulta oggettivata una modifica di

rilievo dello stato di salute rispetto al momento della perizia reumatologica.

Persiste importante problematica sociale/lavorativa.” (doc. AI 56/1-2)

Con

il progetto di decisione 7 luglio 2006 (doc. AI 60/1-2) l’Ufficio AI ha negato

all’assicurato il postulato diritto ad una rendita essendo il grado

d’invalidità non pensionabile.

Con

osservazioni 6 settembre 2006 (doc. AI 66/1-5) l’assicu-rato ha contestato la

valutazione medica rimarcando che l’Ufficio AI non ha proceduto ad effettuare ulteriori

accertamenti circa il suo stato di salute. Egli ha inoltre sostenuto che potrebbe

teoricamente svolgere attività molto leggere ma che sul mercato del lavoro

attuale non ha alcuna possibilità di reinserimento professionale e questo a

maggiore ragione in considerazione del sicuro peggioramento della sindrome

lom-bo-vertebrale e della stenosi del canale spinale di cui è affetto.

Con

decisione 19 settembre 2006 l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto di prestazioni

(doc. AI 69/1-4).

Con

il presente ricorso l’assicurato ha postulato il diritto ad una rendita intera

dal 1° febbraio 2004.

In

sede ricorsuale l’assicurato ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. A2,

A3 e A4).

Al

riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 2 novembre 2006 (doc. III/Bis),

ha osservato:

" (…)

vedi nota riassuntiva del 21.3.2006 che si basa sulla

valutazione peritale del 27.12.2003, dr. __________. Già allora era stato

ritenuto abile unicamente per attività molto leggere.

Attualmente in fase di ricorso vengono presentati:

rapporto dr. __________ del 22.12.2005 e del

16.10.2005: da questo rapporto risulta una situazione radiologica nel 2005

sovrapponibile a quella presente nel 2003.

rapporto dr. __________, reumatologo, del 10.10.2006:

- la descrizione soggettiva dei disturbi è concentrata

su dolori lombosacrali con irradiamento nella coscia destra

- allo status tuttora assenza di deficit sensomotori

- persiste una ipomobilità della colonna

lombare con distanza dita suolo sempre di circa 50 cm

- il medico ritiene esigibile un'attività

lavorativa molto leggera nella misura del 60%

Valutazione:

gli attuali rapporti non permettono di oggettivare una

modifica sostanziale dello stato di salute dell'assicurato rispetto alla

valutazione peritale del 2003. Le conclusioni circa l'esigibilità lavorativa espresse

dal dr. __________ non si distanziano molto dalla valutazione del dr. __________

(60 vs. 75% di capacità lavorativa residua in attività molto leggera) a

conferma di un'assenza di una modifica sostanziale dello stato di salute dell'assicurato.

(…)." (doc. III/Bis)

2.7. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso

valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli

esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato,

sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro

nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della

situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.

3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001

pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo

2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile

1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e

332; ZAK 1986 pag. 189).

In

un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22

maggio 1995 in re A. C; cfr.

anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di

giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità

e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze

severe (DTF 122 V 157).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che

ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,

non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità

(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in

un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in

dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.8. Dopo

attento esame degli atti all’inserto, ritenute le conclusioni a cui è giunto il

dr. __________ nella perizia 27 dicembre 2003 – alla quale va riconosciuta forza

probatoria piena conformemente alla giurisprudenza citata (consid. 2.7) – e visto

che, per le ragioni di seguito esposte, né il medico curante, dr. __________,

né il dr. __________ e il dr. __________, FMH in medicina interna e reumatologia,

hanno attestato un peggioramento con influsso sulla capacità lavorativa

residua, questo Tribunale deve concludere che, per lo meno fino al momento di

emanazione della decisione impugnata, non è stato oggettivato un aggravamento

rilevante dello stato valetudinario dell’assicu-rato.

2.8.1. Innanzitutto

occorre rilevare che il dr. __________, a prescindere dalle considerazioni

generiche che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei

medici di fiducia degli assicurati (cfr. in proposito consid. 2.7), nel

certificato medico 19 maggio 2005 non ha attestato delle diagnosi sulle quali

non si sia gia espresso il dr. __________ nella perizia reumatologica 27

dicembre 2003 e che, in modo del tutto generico e senza oggettivare

minimamente, si è limitato a sostenere che “(…) in questi anni il Signor RI 1

ha sempre alternato periodi di relativo benessere a giorni di intenso dolore,

mai comunque completamente asintomatico. In particolare dal mese di aprile 2004

gli episodi di lombalgia si sono fatti più frequenti ed intensi (…)” (doc. AI

48/1).

Inoltre

il dr. __________, nel suo rapporto medico 3 febbraio 2003 (doc. AI 14/1-2),

aveva già attestato un’incapacità lavorativa del 100% dal 9 ottobre 2002 in

avanti.

2.8.2. Il

dr. __________, nel certificato medico 21 novembre 2005 (doc. AI 53/2), non si

è espresso chiaramente sulla capacità lavorativa dell’assicurato e, dopo aver indicato

che negli ultimi mesi i dolori sono nettamente aumentati e riferito di una RM

effettuata il 14 ottobre 2005, ha concluso che “(…) la situazione è soggetta

sicuramente ad un ulteriore peggioramento per quel che riguarda la stenosi del

canale spinale. Senza dubbio c’è una riduzione importante della capacità lavorativa

(…)”.

Sempre

il dr. __________, nel certificato medico 22 dicembre 2005, ha, in particolare,

attestato che “(…) l’esame clinico mette in evidenza una sindrome lombovertebrale

con mobilità lombare ridotta e dolente in ogni posizione. L’esame neurologico

è tuttavia normale con un pseudolasègue a dx e nessun deficit sensomotorio.

I riflessi mediovivi e simmetrici. Una recente RM del rachide lombare, paragonabile

a quella del 2003, riconferma una discopatia L2/3 e L4/5 con una leggera

stenosi del canale spinale in L2/3 e L3/4 che al momento non richiede un

intervento chirurgico. Il paziente risulta in effetti inabile al lavoro dal

2002. Quest’inabilità lavorativa persiste tuttora.” (doc. A2, le sottolineature

sono del redattore).

Ancora

il dr. __________, nel certificato medico 16 ottobre 2006, ha attestato che

“(…) ho rivisto il paziente il 21.06.06. In quest’occasione accusava dolori

lombari invariati irradianti alla gamba dx. Dolori prevalentemente deambulando

per cui dopo una distanza di 400-500 metri il paziente asserisce di doversi fermare.

A quanto pare la situazione è rimasta più o meno stabile dal 2005 con processi

degenerativi plurisegmentali ed un canale spinale leggermente stretto che comunque

al momento non richiede un intervento. Eventualmente ci può essere

un’irritazione radicolare residuale dopo l’interven-to subito nel 1992.” (doc.

A4).

Dalle

risultanze mediche appena esposte risulta quindi che il dr. __________, oltre a

non esprimersi chiaramente sulla capacità di lavoro residua, ha documentato una

situazione radiologica sostanzialmente sovrapponibile a quella del 2003 e della

quale il dr. __________ ha tenuto conto nella perizia 27 dicembre 2003.

Anche

il dr. __________, nelle annotazioni 21 marzo e 2 novembre 2006, ha osservato

che “(…) l’assicurato risulta essere da poco in cura dal dr. __________ che in

pratica riprende le indicazioni soggettive deIl’assicurato per quanto concerne

la sintomatologia, sintomatologia già presente in occasione della perizia

reumatologica. […] Non vi è attualmente sintomatologia neurologica. […] Il lieve

restringimento del canale spinale è senza significato clinico (…)” (doc. AI 56/2),

e che “(…) da questo rapporto [ndr.: si riferisce ai certificati medici del dr.

__________ del 22 dicembre 2005 e del 16 ottobre 2006] risulta una situazione

radiologica nel 2005 sovrapponibile a quella presente nel 2003 (…)” (doc.

III/Bis).

Al

riguardo va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella

causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne

saurait certes mettre sur le

même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de

l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance

à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et

un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie

pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins

traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une

nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1

supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui

du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional

de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué

par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste,

aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.

(…).”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,

consid. 3.2)

Anche

nell’ulteriore certificato medico 7 marzo 2007 il dr. __________ non si è

espresso chiaramente sulla capacità lavorativa dell’assicurato e si è limitato

ad osservare che “(…) in considerazione di quanto sopra sono dell’opinione che

il paziente in effetti presenti un’inabilità lavorativa importante per lavori pesanti

ed ergonomicamente sfavorevoli. In attività confacenti, non pesanti e con

una buona ergonomia ci potrà essere una capacità lavorativa residuale. In

considerazione della sintomatologia ormai persistente e progressivamente in

aumento, è stata presa in considerazione anche la possibilità di un intervento

di fissazione dei tre segmenti. Al momento comunque si procederà a dei test di

questi tre segmenti con delle infiltrazioni sotto TAC delle faccette

articolari.” (doc. IX/Bis, la sottolineatura è del redattore).

Si

ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali

suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti

in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento in lite, il quale delimita

il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).

2.8.3. Il

dr. __________, FMH in medicina interna e reumatologia, nel referto 10 ottobre

2006 trasmesso al dr. __________ (doc. A3), poste le diagnosi note, ha espresso

la seguante valutazione:

" (…)

VALUTAZIONE: interpreto il dolore del paziente in un contesto di una

sindrome lombogluteale a destra con

insufficienza muscolare paravertebrale, irradiazione lombospondilogena a destra

e verosimile componente

irritativa radicolare intermittente

(dolore al colpo di tosse e al

Valsalva) su moderata stenosi foraminale L4/5 dovuta

a discopatia L4/5 residua in combinazione con una verosimile

cisti sinoviale calcificata L4/5

a destra, in contatto con la

radice di L5 (dd: osteofitosi in spondilartrosi L4/5), e

discreti esiti fibrotici postoperativi. I reperti, globalmente

sovrapponibili all'esame Tac

del 2003, sono documentati alla RM lombare che

conferma le alterazioni degenerative

descritte nelle diagnosi.

Si documentano discopatie plurisegmentali da L2 a L5

con ernia discale extraforaminale rispettivamente L2/3 a sinistra ed L3/4 a destra senza

compromissione radicolare. La claudicatio spinale con posizione antalgica in

inclinazione del tronco (anamnesi tipica per canale stretto), in assenza di

documentazione di un significativo canale stretto agli esami iconografici,

é verosimilmente da metter sul conto sia della stenosi foraminale L4/5 destra

che dell'insufficienza muscolare secondaria alle alterazioni degenerative.

Nonostante l'assenza di documentazione di deficit

radicolari allo status, è probabile una correlazione fra sintomi soggettivi (a

livello assiale + irradiazione algica nel dermatoma L5 corrispondente alla radice L5 irritabile), esame clinico e reperti

oggettivabili iconografici a disposizione.

Globalmente impone un'insufficienza della muscolatura

paravertebrale con decondizionamento fisico

(la sintomatologia algica rende più difficoltosa l'esecuzione delle misure

fisioterapeutiche di rinforzo) e compromissione

biopsicosociale consecutiva.

(…)." (doc. A3, sottolineature del redattore)

Circa

la capacità lavorativa il dr. __________ ha concluso che:

"

(…)

Per attività pesanti o medio pesanti, il paziente è

definitivamente completamente inabile al lavoro. Tenendo conto della

limitazione del porto di pesi, orientativamente al massimo di 5 Kg non ripetutamente

(4 volte all'ora), occasionalmente 10 Kg (4 volte al giorno) osservando le norme d'ergonomia

del dorso, e della necessità di sovente cambiar posizione

(3-4 volte/ora), considerando le

difficoltà algiche e funzionali per i movimenti

del tronco in inclinazione anteriore/laterale e in rotazione

e del blocco della reclinazione lombare nonché per la marcia, ritengo

che vi sia un'incapacità lavorativa in misura del 50% per attività con carico medio,

dal punto di vista prettamente teorico-reumatologico.

Per un'attività

adattata molto leggera che tenga conto di tutte le limitazioni di cui sopra

(specialmente possibilità di variare la posizione e inserire alcune corte pause

durante il lavoro), dal punto di vista puramente reumatologico-teorico, l'incapacità

lavorativa é valutabile in misura del 40%.

In pratica, in considerazione della difficoltà di

garantire la presenza costante al posto di lavoro anche per un lavoro molto

leggero (si tratterebbe di un'attività con possibilità di variare l'orario di

lavoro e che permetta di modificare spesso la posizione, ad es lavoro effettuabile a casa con laptop o altre

attività del genere come ad es.

nell'ambito di un'attività

analoga alla precedente che comunque non necessiti di lunghi

spostamenti in auto), le effettive possibilità reintegrative potrebbero

richiedere la valutazione approfondita assieme all'orientatore professionale.

Gli aspetti assicurativi irrisolti, la compromissione

biopsicosociale nonché le difficoltà di concentrazione anamnesticamente indotte

dal dolore, rappresentano fattori sfavorevoli aggiuntivi di ordine extrareumatologico.

Non penso

che gli interventi chirurgici proposti possano significativamente migliorare la

situazione.

I trattamenti

conservativi proposti sono volti ad evitare peggioramenti.

La prognosi è globalmente da considerare

sfavorevole, non escludo che il

caso debba esser rivalutato in

ambito peritale.

(…)." (doc. A3)

Al

riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 2 novembre 2006 (doc. III/Bis),

osservato che nel rapporto 10 ottobre 2006 del dr. __________ “(…) la descrizione

soggettiva dei disturbi è concentrata su dolori lombosacrali con irradiamento

nella coscia destra […] allo status tuttora assenza di deficit sensomotori […]

persiste una ipomobilità della colonna lombare con distanza dita suolo sempre

di circa 50 cm. […] il medico ritiene esigibile un’attività molto leggera nella

misura del 60% (…)”, ha espresso la seguente valutazione: “(…) le conclusioni

circa l’esigibilità lavorativa espresse dal dr. __________ non si distanziano

molto dalla valutazioni del dr. __________ (60 vs. 75% di capacità lavorativa

residua in attività molto leggera) a conferma di un’assenza di una modifica

sostanziale dello stato di salute dell’assicurato.”.

2.8.4. Riguardo

all’esistenza o meno di un’attività lavorativa adeguata e esigibile

dall’assicurato il TCA rileva quanto segue.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato costretto

ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere soltanto

l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua

formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed

intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro

equilibrato che entra in considerazione per lui (cfr. Rumo-Jungo, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin,

Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p.

205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die

Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den

körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten

zu entsprechen”; Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, p 255s.).

In

questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di lavoratori non

qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale -

entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure

altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).

L’Alta

Corte ha, tuttavia, anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a

questi assicurati non è limitato a tali attività.

Nell'industria

e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più

spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e

sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid.

3b, STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., U 871/02, consid. 3; STFA del 25

febbraio 2003 nella causa P., U329/01, consid. 4.5).

Anche

in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori

ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.

In

concreto, tenuto conto solo degli aspetti reumatologici e vista la

giurisprudenza appena esposta, questo TCA ritiene che sul mercato del lavoro

equilibrato che entra in considerazione vi sono delle attività esigibili da

parte dell’assicurato. Specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel

settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di

mera sorveglianza – fisicamente assai leggere – che non presuppongono

particolari attitudini intellettuali e che possono essere

svolti sia in posizione seduta che in piedi (per es. attività d’incasso,

d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità

anche di variare frequentemente la postura.

Occorre

infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate

possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice

non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito

va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad

attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di

montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid.

3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

Va

qui ancora evidenziato che, nella perizia 27 dicembre 2003 (doc. AI 31/1-8), oltre

che in attività molto leggere, in particolare d’ufficio, dove può cambiare di

tanto in tanto posizione e inserire delle piccole pause, il dr. __________ ha

concluso per una capacità lavorativa del 75% nella sua precedente attività di

editore.

2.8.5. In conclusione, rispecchiando la perizia reumatologica 27 dicembre

2003 del dr. __________ i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla

giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), alla stessa può esser fatto riferimento.

Inoltre, non oggettivando la documentazione medica prodotta un peggioramento

rilevante dello stato valetudinario con effetto sulla capacità lavorativa, questo

Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari

e sufficienti per valutare la sua capacità al lavoro.

Di

conseguenza, ritenuta la capacità al lavoro del 75% nella sua precedente attività

e in attività molto leggere rispettose delle limitazioni poste, è a giusta ragione

che l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.

2.9. L’assicurato

sostiene che, vista la nuova domanda, l’Ufficio AI avrebbe dovuto procedere ad

un nuovo accertamento peritale dal punto di vista reumatologico e non basarsi

solo sulla perizia reumatologica del dr. __________ del 27 dicembre 2003.

A tal proposito va rilevato che per quel che riguarda le perizie

allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha riconosciuto

loro pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che

facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella

causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

Inoltre

va ricordato che, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2

Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Nel

caso in esame, già si è detto che la documentazione agli atti è sufficiente per

statuire nel merito della vertenza. Né vi sono validi motivi per ritenere

inaffidabili la perizia reumatologica 27 dicembre 2003 del dr. __________ e le

valutazioni riportate nelle annotazioni del medico SMR citate nei considerandi

precedenti.

Non

è pertanto necessario procedere ad un ulteriore accertamento medico giudiziario.

Visto quanto precede, la decisione impugnata merita dunque

conferma mentre il ricorso va respinto.

2.10. Con il gravame il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio

dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto

in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di

ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar,

2003, Art. 61 N. 86 p. 626).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria -

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N.

88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Nella

specie, la domanda d’assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente deve

essere respinta in quanto il ricorso non presentava sin dall’inizio probabilità

di esito favorevole.

Infatti,

viste le chiare conclusioni del perito circa la capacità residua al lavoro del

75% nella sua precedente professione e in un’attività molto leggera e ritenuto

che la documentazione medica prodotta non solo era generica e non apportava niente

di nuovo (come visto ai consid. 2.8.1, 2.8.2 e 2.8.3 il curante, dr. __________,

non ha posto delle nuove diagnosi rispetto a quelle già segnalate prima della

perizia reumatologica del dr. __________ e si è limitato a confermare

l’incapacità lavorativa del 100% dal 9 ottobre 2002 già attestata in precedenza;

il dr. __________ non si è espresso chiaramente sulla capacità lavorativa

dell’assicurato e le conclusioni in merito del dr. __________ non si

distanziano sensibilmente da quelle del perito) ma confermava addirittura

la stessa perizia (sia il dr. __________ che il dr. __________ hanno attestato

che la RM del rachide lombare dell’ottobre 2005 è paragonabile e sovrapponibile

alla TAC della colonna lombare del gennaio 2003, vedi doc. A2 e A3), al

rappresentante dell’assicurato doveva apparire di primo acchito che il ricorso

non presentava alcuna possibilità di esito favorevole.

2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

La

domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

è respinta.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster