32.2006.158
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25 maggio 2007Italiano44 min
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Numero d'incarto:
32.2006.158
Data decisione, Autorità:
25.05.2007, TCA
Titolo:
Seconda domanda. L'A. non ha oggettivato un aggravamento rilevante del suo stato valetudinario. A ragione l'Ufficio AI gli ha negato il diritto a una rendita vista la capacità lavorativa residua del 75% nella sua precedente attività. Esistentza sul mercato del lavoro di attività adeguate.
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 87 OAI
art. 88a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.158
FS/td
Lugano
25 maggio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19
settembre 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, precedentemente attivo quale editore indipendente, nel gennaio
2003 ha presentato una domanda volta ad ottenere prestazioni AI (doc. AI
10/1-7). Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia reumatologica
a cura del dr. __________, con decisione 13 settembre 2004, cresciuta incontestata
in giudicato, l’Ufficio AI gli ha riconosciuto una rendita intera dal 1°
gennaio 2003 al 31 gennaio 2004 (doc. AI 39/1-2 e 40/1-2).
A
seguito di una nuova domanda di prestazioni, presentata nell’aprile 2005, con
richiesta di continuare a versare la rendita anche dopo il 31 gennaio 2004
(doc. AI 45/1-8 e 46/1-2), esperiti gli accertamenti
del caso (dopo aver annullato,
con decisione su opposizione 5 luglio 2006 [doc. AI 59/1-4], la precedente decisione
24 maggio 2005 [doc. AI 49/1-2] con la quale non era entrato in materia), con
progetto di decisione 7 luglio 2006 l’Ufficio AI ha negato il diritto a una
rendita adducendo:
"
(…)
Con decisione del
13.09.2004, cresciuta in giudicato, le é stata accordata una rendita intera
d'invalidità a decorrere 01.01.2003 per un periodo limitato fino al 31.01.2004.
Gli accertamenti esperiti nell'ambito della precedente valutazione, in
particolare dalla perizia reumatologica del Dr. __________ del 27.12.2003, hanno
permesso di appurare che lei ha presentato una completa inabilità lavorativa
dal 09.01.2002 al 28.10.2003, mentre successivamente l'incapacità lavorativa é
stata valutata al 25% sia nella sua abituale professione sia in altre attività
rispecchianti le indicazioni mediche.
In data 15.04.2005 lei ha presentato una nuova
richiesta di prestazioni d'invalidità.
Nell'ambito della nuova valutazione della sua pratica
assicurativa tutta la documentazione medica acquisita agli atti é stata
sottoposta al vaglio del Servizio medico regionale dell'AI, il quale, dopo attento
esame di tutti gli atti medici, ha potuto constatare che non risulta oggettivata
una modifica di rilievo del suo stato di salute rispetto al momento della
perizia reumatologica eseguita nel dicembre
2003. Permane quindi un'incapacità
lavorativa unicamente del 25% in qualsiasi tipo di attività.
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il
diritto alla rendita non esiste.
(…)." (doc. AI 60/1-2)
1.2. Con
osservazioni 6 settembre 2006 (doc. AI 66/1-5), rappresentato dall’avv. RA 1,
l’assicurato ha contestato la valutazione medica rimarcando che l’Ufficio AI
non ha proceduto ad effettuare ulteriori accertamenti circa il suo stato di
salute. Egli ha inoltre sostenuto che potrebbe teoricamente svolgere attività
molto leggere ma che sul mercato del lavoro attuale non ha alcuna possibilità
di reinserimento professionale e questo a maggiore ragione in considerazione
del sicuro peggioramento della sindrome lombo-vertebrale e della stenosi del
canale spinale di cui è affetto.
1.3. Con
decisione 19 settembre 2006 (doc. AI 69/1-4) l’Ufficio AI ha confermato il
diniego di prestazioni, rilevando in particolare:
"
(…)
Nel caso concreto, il dottor __________ del Servizio
medico regionale dell'AI di __________ (SMR), nella propria valutazione del 21
marzo 2006, ha precisato quanto segue:
" - 1987 beneficiario di provvedimenti professionali
da parte Al __________ per patologia lomboradicolare L5 a destra portato a
termine nel 1989.
1992 intervento di discectomia.
Dal 1997 sindrome lombo vertebrale su discopatia L2-L4.
Dal 2002 a carico ufficio sostegno sociale ed
inserimento.
Diagnosi, sindrome lombo vertebrale cronica con/su
- assenza di segni radicolari
- osteocondrosi L4/5
- discopatia L2/L3 con ernia discale
extraforaminale sinistra
- discopatia L4/L5 con
ernia discale extraforaminale destra
- stato dopo intervento per ernia discale L4/5
a destra nel 1992.
Valutazione peritale dr. __________ 10.2003.
Decisione UAI: rendita completa dal 1.1.2003 al
31.1.2004, in seguito ritenuto abile al 75% in attività abituale.
Nuova richiesta di rendita del 15.4.2005 per
peggioramento patologia dorsale assicurato a beneficio assistenza.
Viene allegato referto TAC 1.2003
quindi precedente a valutazione peritale __________ 10.2003. Il medico curante
dr. __________ attesta una IL del 100% dal 9.10.2002.
Decisione UAI del 24.5.2005: non entrata in merito in
assenza di nuovi elementi. In fase di opposizione viene presentato rapporto dr.
__________ del 21.11.2005: - aumento netto dei disturbi negli ultimi mesi
- RM del 14.10.2005 conferma discopatia L4/5 senza
recidiva di ernia, discopatia L2-L4 senza compressione radicolari, canale
spinale leggermente ristretto per processi degenerativi. Valutazione:
- l'attuale documentazione radiologica in pratica
risulta sovrapponibile a quella precedente la perizia reumatologica.
- Persiste una inabilità lavorativa certificata
completa da parte del medico da 10.2002, quindi precedente alla valutazione
peritale.
- L'assicurato risulta essere da poco in cura dal dr. __________
che in pratica riprende le indicazioni soggettive dell'assicurato per quanto
concerne la sintomatologia, sintomatologia già presente in occasione della
perizia reumatologica.
- Non vi è attualmente sintomatologia neurologica.
- Il lieve restringimento del canale spinale è senza
significato clinico.
Conclusione: non risulta oggettivata una modifica di rilievo dello
stato di salute rispetto al momento della perizia reumatologica. Persiste
importante problematica sociale/lavorativa."
Si rilevi d'altro lato come l'assicurato si limiti
comunque a contestare la valutazione effettuata dall'amministrazione, senza
fornire elementi atti a metterne in dubbio la bontà del giudizio espresso.
In considerazione di quanto sopra detto, il progetto di
decisione del 7 luglio 2006 deve essere confermato.
(…)." (doc. AI 69/2-3)
1.4. Con
tempestivo ricorso, sempre tramite l’avv. RA 1, l’assi-curato ha chiesto di
essere posto al beneficio di una rendita intera dal 1° febbraio 2004. In
sostanza, producendo ulteriore documentazione, egli ha contestato la
valutazione medica ribadendo che la sua capacità lavorativa in attività leggere
è del tutto teorica e che non ha più la possibilità di essere reinserito
sull’attuale mercato del lavoro supposto in equilibrio.
Contestualmente
l’assicurato ha pure chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.5. Con
risposta 6 novembre 2006 l’Ufficio AI ha invece chiesto la conferma della
decisione impugnata adducendo:
"
(…)
Con scritto 19 maggio 2005 il Dott. __________, riportando
quanto diagnosticato con la perizia 2003, sosteneva che "ll paziente
risulta incapace al lavoro al 100% dal 09.10.2002". II medico curante
ha pure riferito non esservi esami specialistici a causa delle "ristrettezze
economiche" dell'assicurato, ma che "I suoi disturbi sono
comunque credibili e oggettivabile”. II 21 novembre 2005 il Dott. __________
sosteneva esservi "una riduzione importante della capacità lavorativa".
Tale documentazione medica è stata sottoposta all'esame
del SMR, presso il quale il medico incaricato Dott. __________ ha potuto
concludere che essa non permette d'oggettivare una modifica dello stato di
salute dell'assicurato rispetto alle precedenti valutazioni.
S'è in particolare constatato che la documentazione
radiologica è sovrapponibile a quella precedente la perizia reumatologica, che
il Dott. __________ riprende le indicazioni soggettive del Signor RI 1 per
una sintomatologia già presente in occasione della perizia reumatologica e
che il lieve restringimento del canale spinale rilevato dal Dott. __________
risulta essere "senza significato clinico" (annotazioni SMR 21
marzo 2006).
Nessuna delle constatazioni del Dott. __________ (il
quale ha concluso: "non risulta oggettivata una modifica di rilievo
dello stato di salute rispetto al momento della perizia reumatologica") è
stata contestata con argomentazioni mediche. Lo stesso vale per la perizia a
base della decisione impugnata.
Nuova documentazione medica (ricorso 20/23 ottobre
2006)
Con scritto 22 dicembre 2005 (non si tratta infatti
d'un certificato medico rispettoso dei criteri imposti dalla giurisprudenza in
materia), il Dott. __________ continua a riferire i dolori lamentati dal
proprio paziente. Egli spiega che la recente RM del rachide lombare è paragonabile
a quella del 2003 e che la leggera stenosi del canale spinale al
momento non richiede un intervento chirurgico. II 16 ottobre 2006 il medico si
limita a ribadire le proprie valutazioni, riferendo le limitazioni che "il
paziente asserisce".
Sebbene appaia evidente l'immutata validità di quanto
stabilito il 21 marzo 2006, a scanso di qualsiasi dubbio, pure questi documenti
sono stati sottoposti al SMR. II 2 novembre 2006 il Dott. __________ confermava
che "risulta una situazione radiologica nel 2005 sovrapponibile a
quella presente nel 2003" (cfr. annotazioni allegate).
Infine, per quanto riguarda quanto certificato dal
recentemente interpellato Dott. __________, (trattamento dal 2 ottobre 2006,
senza ulteriori visite di controllo), il medico non giunge a considerare
completamente incapace l'assicurato, come il collega Dott. __________. Con
rapporto 10 ottobre 2006, egli parla d'una capacità lavorativa residua del 50% "per
attività con carico medio" e del 60% "per un'attività adattata molto
leggera che tenga conto di tutte le limitazioni”.
Un'incapacità così bassa non viene ad ogni modo
condivisa dal Signor RI 1, che riferendosi allora alle "effettive
possibilità di inserimento professionale (...) sul mercato del lavoro
equilibrato", ritiene che comunque "la conseguente incapacità
di guadagno deve (...) essere considerata completa".
Il Dott. __________ sottolinea che "Le
conclusioni circa l'esigibilità lavorativa espresse dal dr. __________ non si
distanziano molto dalla valutazione del dr. __________ (60 vs. 75% di
capacità lavorativa residua in attività molto leggera) a conferma di un'assenza
di una modifica sostanziale dello stato di salute dell'assicurato" (cfr. annotazioni allegate).
(…)." (doc. AI 69/2-3)
1.6. Con
osservazioni 22 novembre 2006 l’assicurato si è confermato nelle proprie
allegazioni ribadendo la necessità di un ulteriore valutazione peritale del
caso.
1.7. Con
osservazioni 29 novembre 2006 l’Ufficio AI ha insistito nel chiedere la reiezione
del ricorso.
1.8. Con
scritto 26 marzo 2007 l’assicurato ha trasmesso al TCA il certificato medico 6
marzo 2007 del dr. __________.
Detto
attestato è stata trasmesso all’Ufficio AI con facoltà di presentare osservazioni
scritte.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pp. 190s; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se vi è stato un peggioramento della situazione
valetudinaria dell’assicurato giustificante, in via di revisione, il
riconoscimento di una rendita intera dal 1° febbraio 2004.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto
ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita
se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di
una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande
invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si
ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del
grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è
stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il
grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3
OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno
per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente
o perché l’invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata
soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di
aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi
senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione
non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso
sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC
1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la
revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche
dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di
guadagno.
2.5. Nel
caso concreto, con decisione 13 settembre 2004 (doc. AI 40/1-2), cresciuta
incontestata in giudicato, l’Ufficio AI aveva riconosciuto all’assicurato il
diritto ad una rendita intera dal 1° gennaio 2003 al 31 gennaio 2004 fondandosi
sulla perizia reumatologica 27 dicembre 2003 (doc. AI 31/1-8) nella quale il
dr. __________, posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa
di “Sind. lombovertebrale cronica con/su: - assenza di segni radicolari; -
osteocondrosi L4/5; - discopatia L2/3 con ernia discale extra-foraminale sx; -
discopatia L4/5 con ernia discale extra-foraminale dx; - st.d.intervento per ernia
discale L4/5 a dx (1992)” e, senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, di
“epicondilalgie a sx” (doc. AI 31/6), si era così espresso circa le conseguenze
sulla capacità al lavoro:
"
(…)
B.1 Menomazioni (qualitative e
quantitative) dovute ai disturbi constatati:
L'assicurato presenta dunque una discopatia a livello L2/3 e L3/4 nonché
di una osteocondrosi con scomparsa quasi completa del disco al livello L4/5, in
cui è stato operato per ernia discale a dx nel 1992.
Queste alterazioni discali sono limitanti per quanto
riguarda la possibilità di carico (10-15 kg in condizioni
"ergonomiche"), di tenere a lungo la stessa posizione, di assumere
posizioni non ergonomiche (flessione o torsione lombare).
B.2 Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale:
Nell'ambito della sua professione di editore di una
rivista di architettura d'interni, la problematica lombare limita dunque
l'assicurato principalmente nelle attività esterne legate a viaggi lunghi (superiori
a 1-2 ore), mentre nell'attività d'ufficio impedisce al paz. una posizione
statica monotona (sia eretta, sia seduta), per cui deve talvolta cambiare
posizione o inserire delle piccole pause.
Dal lato medico risulta certificata un'incapacità
lavorativa completa dal 09.1.2002.
Attualmente, come asserisce il paz. stesso, la
situazione permetterebbe senz'altro una ripresa della sua attività lavorativa.
Il marchio della rivista "__________" esisterebbe ancora. Per
ripartire con questa pubblicazione specializzata l'assicurato afferma che necessiterebbe
di un finanziamento relativamente modesto, ma di cui non dispone.
Nella sua attività d'ufficio l'assicurato può essere
considerato abile nella misura del 75% (a tempo pieno con limitazione del
rendimento del 25% indicato per inserire delle pause).
Una prognosi affidabile a medio-lungo riguardo alla
capacità lavorativa dell'assicurato non è evidentemente possibile.
(…)." (doc. AI 31/7)
Circa
la possibilità per l’assicurato di svolgere altre attività il dr. __________ aveva
concluso:
" (…)
Attualmente vedrei una capacità lavorativa residua solo
per attività molto leggere, in particolare d’ufficio, dove può cambiare di
tanto in tanto posizione e inserire delle piccole pause (ogni 1-2 ore). In una
tale attività, analogamente a quanto già detto per la parte di lavori d’ufficio
nella sua professione precedente, si può ritenere una capacità lavorativa
residua del 75%.
(…)” (doc. AI 31/8)
Sempre
il dr. __________, riguardo alla valutazione e prognosi, si è così espresso:
" (…)
Dopo un periodo critico i disturbi si sono da tempo
stabilizzati, tanto che la situazione permetterebbe al paz. di riprendere,
almeno parzialmente, la sua attività di editore di una rivista di architettura
d'interni. La ripresa di questa attività si scontra, più che a problemi di
salute, a delle difficoltà finanziarie, mancandogli i mezzi economici per
"ripartire".
Dal lato reumatologico non vi sono affezioni
significanti all'infuori della problematica lombare degenerativa
plurisegmentale, ben documentata dalla diagnostica per immagine.
L'assicurato soffre dunque di una limitazione dolorosa
della mobilità lombare, mentre non vi sono indizi in favore di una problematica
radicolare associata. Sotto questo punto di vista i disturbi del paz. sono dunque
credibili e coerenti con i riscontri oggettivi. Non ho inoltre notato durante
l'anamnesi e lo stato clinico alcuna tendenza all'aggravazione o dimostrativa.
La situazione è stabilizzata, occorre però ritenere un
handicap funzionale probabilmente duraturo in questo paz. (…)." (doc. AI
31/6)
2.6. Nel
mese di aprile 2005 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni
volta ad ottenere il diritto alla rendita intera anche dopo il 31 gennaio 2004
(doc. AI 45/1-8 e 46/1-2). In quella sede l’assicurato ha prodotto il referto
23 gennaio 2003 della TAC della colonna lombare da L2 ad S1 e i certificati
medici del dr. __________, FMH in medicina generale e del dr. __________, FMH
in neurochirurgia.
Nel
certificato 19 maggio 2005 il dr. __________ ha attestato:
" (…)
Con la presente attesto che il Signor RI 1, __________,
di __________ dal mese di ottobre 2002 è in trattamento per:
● Sindrome lombo-sacrale su ernia
extraforaminale sin L2-L3, grossa ernia extraforaminale L3-L4 con suss.
compressione a radicolare in paziente già sottoposto ad operazione a livello
L3-L4 nel 1992.
Per questo motivo il paziente risulta incapace al lavoro
al 100% dal 09.10.2002.
In questi anni il signor RI 1 ha sempre alternato
periodi di relativo benessere a giorni di intensi dolori, mai comunque
completamente asintomatico.
In particolare dal mese di aprile 2004 gli episodi di
lombalgia si sono fatti più frequenti ed intensi.
Segnalo pure che il signor RI 1 si trova in
ristrettezze economiche importanti, per questo disagio ha sempre rifiutato
qualsiasi esame specialistico, accettando trattamenti unicamente presso il mio
studio.
Fatti
I suoi disturbi sono comunque credibili e
oggettivabili; sono del parere che la sua rendita AI debba essere reintrodotta.
(…)." (doc. AI 48/1)
Nel
certificato 21 novembre 2005 il dr. __________ ha attestato:
" (…)
Il soprannominato paziente lamenta dal 1992 dolori
lombari recidivanti. A quell'epoca venne operato per un'ernia del disco a
livello L4/5 a dx. Dopo l'intervento remissione dei dolori alla gamba, ma progrediente
aumento dei dolori lombari. Esacerbazione nel 2001 con forti dolori lombari di
carattere invalidante per cui il paziente riceve da allora una rendita AI.
La situazione è andata lentamente, ma progressivamente
peggiorando per cui negli ultimi mesi i dolori sono nettamente aumentati
soprattutto in sede lombare e prevalentemente in posizioni statiche, quindi di
notte e seduto.
Una RM effettuata il 14.10.05 ha confermato
un'importante discopatia L4/5 in stato dopo pregresso intervento per ernia del
disco a dx. ma in assenza di recidive d'ernia. Protrusione a base larga in
questo segmento. Presenza di una discopatia L2/3 e L3/4 con ipertrofia del
legamento flavo e protrusioni discali a base larga con estensione accentuata a
dx in L2/3 ed accentuata a sx in L3/4, ma senza compressioni radicolari. Il
canale spinale è in L2/3 e L3/4 leggermente ristretto per i processi
degenerativi.
La situazione è soggetta sicuramente ad un ulteriore
peggioramento per quel che riguarda la stenosi del canale spinale. Senza dubbio
c'è una riduzione importante della capacità lavorativa. (…)." (doc. AI
53/2)
Al
riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 21 marzo 2006 (doc.
AI 56/1-2) ha, in particolare, rilevato:
" (…)
- l’attuale documentazione radiologica in
pratica risulta sovrapponibile a quella precedente la perizia reumatologica.
- Persiste una inabilità lavorativa
completa da parte del medico da 10.2002, quindi precedente alla valutazione
peritale.
- L’assicurato risulta essere da poco in
cura dal dr. __________ che in pratica riprende le indicazioni soggettive
deIl’assicurato per quanto concerne la sintomatologia, sintomatologia già presente
in occasione della perizia reumatologica.
- Non vi è attualmente sintomatologia neurologica.
- Il lieve restringimento del canale spinale
è senza significato clinico.
Conclusione: non risulta oggettivata una modifica di
rilievo dello stato di salute rispetto al momento della perizia reumatologica.
Persiste importante problematica sociale/lavorativa.” (doc. AI 56/1-2)
Con
il progetto di decisione 7 luglio 2006 (doc. AI 60/1-2) l’Ufficio AI ha negato
all’assicurato il postulato diritto ad una rendita essendo il grado
d’invalidità non pensionabile.
Con
osservazioni 6 settembre 2006 (doc. AI 66/1-5) l’assicu-rato ha contestato la
valutazione medica rimarcando che l’Ufficio AI non ha proceduto ad effettuare ulteriori
accertamenti circa il suo stato di salute. Egli ha inoltre sostenuto che potrebbe
teoricamente svolgere attività molto leggere ma che sul mercato del lavoro
attuale non ha alcuna possibilità di reinserimento professionale e questo a
maggiore ragione in considerazione del sicuro peggioramento della sindrome
lom-bo-vertebrale e della stenosi del canale spinale di cui è affetto.
Con
decisione 19 settembre 2006 l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto di prestazioni
(doc. AI 69/1-4).
Con
il presente ricorso l’assicurato ha postulato il diritto ad una rendita intera
dal 1° febbraio 2004.
In
sede ricorsuale l’assicurato ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. A2,
A3 e A4).
Al
riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 2 novembre 2006 (doc. III/Bis),
ha osservato:
" (…)
vedi nota riassuntiva del 21.3.2006 che si basa sulla
valutazione peritale del 27.12.2003, dr. __________. Già allora era stato
ritenuto abile unicamente per attività molto leggere.
Attualmente in fase di ricorso vengono presentati:
rapporto dr. __________ del 22.12.2005 e del
16.10.2005: da questo rapporto risulta una situazione radiologica nel 2005
sovrapponibile a quella presente nel 2003.
rapporto dr. __________, reumatologo, del 10.10.2006:
- la descrizione soggettiva dei disturbi è concentrata
su dolori lombosacrali con irradiamento nella coscia destra
- allo status tuttora assenza di deficit sensomotori
- persiste una ipomobilità della colonna
lombare con distanza dita suolo sempre di circa 50 cm
- il medico ritiene esigibile un'attività
lavorativa molto leggera nella misura del 60%
Valutazione:
gli attuali rapporti non permettono di oggettivare una
modifica sostanziale dello stato di salute dell'assicurato rispetto alla
valutazione peritale del 2003. Le conclusioni circa l'esigibilità lavorativa espresse
dal dr. __________ non si distanziano molto dalla valutazione del dr. __________
(60 vs. 75% di capacità lavorativa residua in attività molto leggera) a
conferma di un'assenza di una modifica sostanziale dello stato di salute dell'assicurato.
(…)." (doc. III/Bis)
2.7. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato,
sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid.
3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001
pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo
2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa
il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile
1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e
332; ZAK 1986 pag. 189).
In
un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22
maggio 1995 in re A. C; cfr.
anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che
ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine,
non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità
(DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in
un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in
dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03, consid. 5).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine,
va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.
628-629, in particolare la nota
158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare
la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I
683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I
384/04).
2.8. Dopo
attento esame degli atti all’inserto, ritenute le conclusioni a cui è giunto il
dr. __________ nella perizia 27 dicembre 2003 – alla quale va riconosciuta forza
probatoria piena conformemente alla giurisprudenza citata (consid. 2.7) – e visto
che, per le ragioni di seguito esposte, né il medico curante, dr. __________,
né il dr. __________ e il dr. __________, FMH in medicina interna e reumatologia,
hanno attestato un peggioramento con influsso sulla capacità lavorativa
residua, questo Tribunale deve concludere che, per lo meno fino al momento di
emanazione della decisione impugnata, non è stato oggettivato un aggravamento
rilevante dello stato valetudinario dell’assicu-rato.
2.8.1. Innanzitutto
occorre rilevare che il dr. __________, a prescindere dalle considerazioni
generiche che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei
medici di fiducia degli assicurati (cfr. in proposito consid. 2.7), nel
certificato medico 19 maggio 2005 non ha attestato delle diagnosi sulle quali
non si sia gia espresso il dr. __________ nella perizia reumatologica 27
dicembre 2003 e che, in modo del tutto generico e senza oggettivare
minimamente, si è limitato a sostenere che “(…) in questi anni il Signor RI 1
ha sempre alternato periodi di relativo benessere a giorni di intenso dolore,
mai comunque completamente asintomatico. In particolare dal mese di aprile 2004
gli episodi di lombalgia si sono fatti più frequenti ed intensi (…)” (doc. AI
48/1).
Inoltre
il dr. __________, nel suo rapporto medico 3 febbraio 2003 (doc. AI 14/1-2),
aveva già attestato un’incapacità lavorativa del 100% dal 9 ottobre 2002 in
avanti.
2.8.2. Il
dr. __________, nel certificato medico 21 novembre 2005 (doc. AI 53/2), non si
è espresso chiaramente sulla capacità lavorativa dell’assicurato e, dopo aver indicato
che negli ultimi mesi i dolori sono nettamente aumentati e riferito di una RM
effettuata il 14 ottobre 2005, ha concluso che “(…) la situazione è soggetta
sicuramente ad un ulteriore peggioramento per quel che riguarda la stenosi del
canale spinale. Senza dubbio c’è una riduzione importante della capacità lavorativa
(…)”.
Sempre
il dr. __________, nel certificato medico 22 dicembre 2005, ha, in particolare,
attestato che “(…) l’esame clinico mette in evidenza una sindrome lombovertebrale
con mobilità lombare ridotta e dolente in ogni posizione. L’esame neurologico
è tuttavia normale con un pseudolasègue a dx e nessun deficit sensomotorio.
I riflessi mediovivi e simmetrici. Una recente RM del rachide lombare, paragonabile
a quella del 2003, riconferma una discopatia L2/3 e L4/5 con una leggera
stenosi del canale spinale in L2/3 e L3/4 che al momento non richiede un
intervento chirurgico. Il paziente risulta in effetti inabile al lavoro dal
2002. Quest’inabilità lavorativa persiste tuttora.” (doc. A2, le sottolineature
sono del redattore).
Ancora
il dr. __________, nel certificato medico 16 ottobre 2006, ha attestato che
“(…) ho rivisto il paziente il 21.06.06. In quest’occasione accusava dolori
lombari invariati irradianti alla gamba dx. Dolori prevalentemente deambulando
per cui dopo una distanza di 400-500 metri il paziente asserisce di doversi fermare.
A quanto pare la situazione è rimasta più o meno stabile dal 2005 con processi
degenerativi plurisegmentali ed un canale spinale leggermente stretto che comunque
al momento non richiede un intervento. Eventualmente ci può essere
un’irritazione radicolare residuale dopo l’interven-to subito nel 1992.” (doc.
A4).
Dalle
risultanze mediche appena esposte risulta quindi che il dr. __________, oltre a
non esprimersi chiaramente sulla capacità di lavoro residua, ha documentato una
situazione radiologica sostanzialmente sovrapponibile a quella del 2003 e della
quale il dr. __________ ha tenuto conto nella perizia 27 dicembre 2003.
Anche
il dr. __________, nelle annotazioni 21 marzo e 2 novembre 2006, ha osservato
che “(…) l’assicurato risulta essere da poco in cura dal dr. __________ che in
pratica riprende le indicazioni soggettive deIl’assicurato per quanto concerne
la sintomatologia, sintomatologia già presente in occasione della perizia
reumatologica. […] Non vi è attualmente sintomatologia neurologica. […] Il lieve
restringimento del canale spinale è senza significato clinico (…)” (doc. AI 56/2),
e che “(…) da questo rapporto [ndr.: si riferisce ai certificati medici del dr.
__________ del 22 dicembre 2005 e del 16 ottobre 2006] risulta una situazione
radiologica nel 2005 sovrapponibile a quella presente nel 2003 (…)” (doc.
III/Bis).
Al
riguardo va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella
causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni
espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne
saurait certes mettre sur le
même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de
l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance
à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et
un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie
pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins
traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une
nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1
supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui
du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional
de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué
par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste,
aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur
l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.
(…).”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,
consid. 3.2)
Anche
nell’ulteriore certificato medico 7 marzo 2007 il dr. __________ non si è
espresso chiaramente sulla capacità lavorativa dell’assicurato e si è limitato
ad osservare che “(…) in considerazione di quanto sopra sono dell’opinione che
il paziente in effetti presenti un’inabilità lavorativa importante per lavori pesanti
ed ergonomicamente sfavorevoli. In attività confacenti, non pesanti e con
una buona ergonomia ci potrà essere una capacità lavorativa residuale. In
considerazione della sintomatologia ormai persistente e progressivamente in
aumento, è stata presa in considerazione anche la possibilità di un intervento
di fissazione dei tre segmenti. Al momento comunque si procederà a dei test di
questi tre segmenti con delle infiltrazioni sotto TAC delle faccette
articolari.” (doc. IX/Bis, la sottolineatura è del redattore).
Si
ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali
suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti
in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento in lite, il quale delimita
il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).
2.8.3. Il
dr. __________, FMH in medicina interna e reumatologia, nel referto 10 ottobre
2006 trasmesso al dr. __________ (doc. A3), poste le diagnosi note, ha espresso
la seguante valutazione:
" (…)
VALUTAZIONE: interpreto il dolore del paziente in un contesto di una
sindrome lombogluteale a destra con
insufficienza muscolare paravertebrale, irradiazione lombospondilogena a destra
e verosimile componente
irritativa radicolare intermittente
(dolore al colpo di tosse e al
Valsalva) su moderata stenosi foraminale L4/5 dovuta
a discopatia L4/5 residua in combinazione con una verosimile
cisti sinoviale calcificata L4/5
a destra, in contatto con la
radice di L5 (dd: osteofitosi in spondilartrosi L4/5), e
discreti esiti fibrotici postoperativi. I reperti, globalmente
sovrapponibili all'esame Tac
del 2003, sono documentati alla RM lombare che
conferma le alterazioni degenerative
descritte nelle diagnosi.
Si documentano discopatie plurisegmentali da L2 a L5
con ernia discale extraforaminale rispettivamente L2/3 a sinistra ed L3/4 a destra senza
compromissione radicolare. La claudicatio spinale con posizione antalgica in
inclinazione del tronco (anamnesi tipica per canale stretto), in assenza di
documentazione di un significativo canale stretto agli esami iconografici,
é verosimilmente da metter sul conto sia della stenosi foraminale L4/5 destra
che dell'insufficienza muscolare secondaria alle alterazioni degenerative.
Nonostante l'assenza di documentazione di deficit
radicolari allo status, è probabile una correlazione fra sintomi soggettivi (a
livello assiale + irradiazione algica nel dermatoma L5 corrispondente alla radice L5 irritabile), esame clinico e reperti
oggettivabili iconografici a disposizione.
Globalmente impone un'insufficienza della muscolatura
paravertebrale con decondizionamento fisico
(la sintomatologia algica rende più difficoltosa l'esecuzione delle misure
fisioterapeutiche di rinforzo) e compromissione
biopsicosociale consecutiva.
(…)." (doc. A3, sottolineature del redattore)
Circa
la capacità lavorativa il dr. __________ ha concluso che:
"
(…)
Per attività pesanti o medio pesanti, il paziente è
definitivamente completamente inabile al lavoro. Tenendo conto della
limitazione del porto di pesi, orientativamente al massimo di 5 Kg non ripetutamente
(4 volte all'ora), occasionalmente 10 Kg (4 volte al giorno) osservando le norme d'ergonomia
del dorso, e della necessità di sovente cambiar posizione
(3-4 volte/ora), considerando le
difficoltà algiche e funzionali per i movimenti
del tronco in inclinazione anteriore/laterale e in rotazione
e del blocco della reclinazione lombare nonché per la marcia, ritengo
che vi sia un'incapacità lavorativa in misura del 50% per attività con carico medio,
dal punto di vista prettamente teorico-reumatologico.
Per un'attività
adattata molto leggera che tenga conto di tutte le limitazioni di cui sopra
(specialmente possibilità di variare la posizione e inserire alcune corte pause
durante il lavoro), dal punto di vista puramente reumatologico-teorico, l'incapacità
lavorativa é valutabile in misura del 40%.
In pratica, in considerazione della difficoltà di
garantire la presenza costante al posto di lavoro anche per un lavoro molto
leggero (si tratterebbe di un'attività con possibilità di variare l'orario di
lavoro e che permetta di modificare spesso la posizione, ad es lavoro effettuabile a casa con laptop o altre
attività del genere come ad es.
nell'ambito di un'attività
analoga alla precedente che comunque non necessiti di lunghi
spostamenti in auto), le effettive possibilità reintegrative potrebbero
richiedere la valutazione approfondita assieme all'orientatore professionale.
Gli aspetti assicurativi irrisolti, la compromissione
biopsicosociale nonché le difficoltà di concentrazione anamnesticamente indotte
dal dolore, rappresentano fattori sfavorevoli aggiuntivi di ordine extrareumatologico.
Non penso
che gli interventi chirurgici proposti possano significativamente migliorare la
situazione.
I trattamenti
conservativi proposti sono volti ad evitare peggioramenti.
La prognosi è globalmente da considerare
sfavorevole, non escludo che il
caso debba esser rivalutato in
ambito peritale.
(…)." (doc. A3)
Al
riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 2 novembre 2006 (doc. III/Bis),
osservato che nel rapporto 10 ottobre 2006 del dr. __________ “(…) la descrizione
soggettiva dei disturbi è concentrata su dolori lombosacrali con irradiamento
nella coscia destra […] allo status tuttora assenza di deficit sensomotori […]
persiste una ipomobilità della colonna lombare con distanza dita suolo sempre
di circa 50 cm. […] il medico ritiene esigibile un’attività molto leggera nella
misura del 60% (…)”, ha espresso la seguente valutazione: “(…) le conclusioni
circa l’esigibilità lavorativa espresse dal dr. __________ non si distanziano
molto dalla valutazioni del dr. __________ (60 vs. 75% di capacità lavorativa
residua in attività molto leggera) a conferma di un’assenza di una modifica
sostanziale dello stato di salute dell’assicurato.”.
2.8.4. Riguardo
all’esistenza o meno di un’attività lavorativa adeguata e esigibile
dall’assicurato il TCA rileva quanto segue.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato costretto
ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere soltanto
l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua
formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed
intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione per lui (cfr. Rumo-Jungo, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin,
Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p.
205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die
Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den
körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten
zu entsprechen”; Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, p 255s.).
In
questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di lavoratori non
qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale -
entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure
altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).
L’Alta
Corte ha, tuttavia, anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a
questi assicurati non è limitato a tali attività.
Nell'industria
e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più
spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e
sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid.
3b, STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., U 871/02, consid. 3; STFA del 25
febbraio 2003 nella causa P., U329/01, consid. 4.5).
Anche
in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori
ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.
In
concreto, tenuto conto solo degli aspetti reumatologici e vista la
giurisprudenza appena esposta, questo TCA ritiene che sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione vi sono delle attività esigibili da
parte dell’assicurato. Specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel
settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di
mera sorveglianza – fisicamente assai leggere – che non presuppongono
particolari attitudini intellettuali e che possono essere
svolti sia in posizione seduta che in piedi (per es. attività d’incasso,
d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità
anche di variare frequentemente la postura.
Occorre
infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate
possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice
non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti
permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito
va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad
attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di
montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid.
3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).
Va
qui ancora evidenziato che, nella perizia 27 dicembre 2003 (doc. AI 31/1-8), oltre
che in attività molto leggere, in particolare d’ufficio, dove può cambiare di
tanto in tanto posizione e inserire delle piccole pause, il dr. __________ ha
concluso per una capacità lavorativa del 75% nella sua precedente attività di
editore.
2.8.5. In conclusione, rispecchiando la perizia reumatologica 27 dicembre
2003 del dr. __________ i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla
giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), alla stessa può esser fatto riferimento.
Inoltre, non oggettivando la documentazione medica prodotta un peggioramento
rilevante dello stato valetudinario con effetto sulla capacità lavorativa, questo
Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari
e sufficienti per valutare la sua capacità al lavoro.
Di
conseguenza, ritenuta la capacità al lavoro del 75% nella sua precedente attività
e in attività molto leggere rispettose delle limitazioni poste, è a giusta ragione
che l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.
2.9. L’assicurato
sostiene che, vista la nuova domanda, l’Ufficio AI avrebbe dovuto procedere ad
un nuovo accertamento peritale dal punto di vista reumatologico e non basarsi
solo sulla perizia reumatologica del dr. __________ del 27 dicembre 2003.
A tal proposito va rilevato che per quel che riguarda le perizie
allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha riconosciuto
loro pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che
facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella
causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
Inoltre
va ricordato che, quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II
consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente
all'art. 29 cpv. 2
Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel
caso in esame, già si è detto che la documentazione agli atti è sufficiente per
statuire nel merito della vertenza. Né vi sono validi motivi per ritenere
inaffidabili la perizia reumatologica 27 dicembre 2003 del dr. __________ e le
valutazioni riportate nelle annotazioni del medico SMR citate nei considerandi
precedenti.
Non
è pertanto necessario procedere ad un ulteriore accertamento medico giudiziario.
Visto quanto precede, la decisione impugnata merita dunque
conferma mentre il ricorso va respinto.
2.10. Con il gravame il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge
rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto
in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di
ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,
l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i
presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar,
2003, Art. 61 N. 86 p. 626).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria -
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N.
88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche
art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato
(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con
riferimenti).
Nella
specie, la domanda d’assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente deve
essere respinta in quanto il ricorso non presentava sin dall’inizio probabilità
di esito favorevole.
Infatti,
viste le chiare conclusioni del perito circa la capacità residua al lavoro del
75% nella sua precedente professione e in un’attività molto leggera e ritenuto
che la documentazione medica prodotta non solo era generica e non apportava niente
di nuovo (come visto ai consid. 2.8.1, 2.8.2 e 2.8.3 il curante, dr. __________,
non ha posto delle nuove diagnosi rispetto a quelle già segnalate prima della
perizia reumatologica del dr. __________ e si è limitato a confermare
l’incapacità lavorativa del 100% dal 9 ottobre 2002 già attestata in precedenza;
il dr. __________ non si è espresso chiaramente sulla capacità lavorativa
dell’assicurato e le conclusioni in merito del dr. __________ non si
distanziano sensibilmente da quelle del perito) ma confermava addirittura
la stessa perizia (sia il dr. __________ che il dr. __________ hanno attestato
che la RM del rachide lombare dell’ottobre 2005 è paragonabile e sovrapponibile
alla TAC della colonna lombare del gennaio 2003, vedi doc. A2 e A3), al
rappresentante dell’assicurato doveva apparire di primo acchito che il ricorso
non presentava alcuna possibilità di esito favorevole.
2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
La
domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio
è respinta.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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