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Decisione

32.2006.159

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

31 maggio 2007Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I

683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I

384/04).

2.7. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, viste le risultanze della perizia 22 marzo 2004

del dr. __________ (che ha considerato i pareri espressi dagli altri specialisti

antecedenti il suo reperto) e del 12 agosto 2004 del dr. __________, i quali hanno

compiutamente __________ le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore,

giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla

sua capacità lavorativa del 50% in un’attività adeguata, questo Tribunale, limitatamente

al periodo da ottobre 2002 a settembre 2005, non intravede ragioni per

scostarsi dalle conclusioni a cui soni giunti i periti.

2.7.1. In

particolare, per quanto riguarda la patologia psichiatrica, il dr. __________,

attestata un’incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività, ha precisato

che “(…) nella mia perizia sono stati considerati elementi fornitimi durante i

miei colloqui telefonici con i colleghi dott. __________, dott. __________ e la

dr.ssa __________ del Reparto di psichiatria dell’Ospedale __________ di __________

(…)” (doc. AI 42/6).

Il

dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella lettera 3 giugno 2006

indirizzata al legale dell’assicurato (doc. AI 73/2), non ha attestato un

peggioramento dello stato di salute. Infatti, ritenuta un’inabilità totale al

lavoro in qualsiasi attività da anni, lo specialista si è limitato, in modo del

tutto generico, a sostenere che “(…) ritengo che la decisione del 51% stabilita

dall’Assicurazione Invalidità sia insufficiente (…)”, adducendo che anche il

dr. __________ ha confermato che “(…) si tratta di un caso non facile e dove è

facile attendersi un rapido peggioramento che porterà ad un’incapacità lavorativa

completa (doc. AI 73/2).

In

realtà, il dr. __________, riferendosi ai provvedimenti di integrazione nel mondo

del lavoro, aveva precisato che “(…) è un caso non facile, che richiederà tatto

– pazienza – accompagnamento adeguato, e che presenta elementi sfavorevoli non

da ultimo i quasi 3 anni di assenza dal lavoro; se dovesse fallire questa strada

rimarrà unicamente quella della rendita dell’invalidità totale provocata da progressivo

aumento della sofferenza psichica e da sempre più marcato isolamento sociale

(…)” (doc. AI 42/6).

Sempre

il dr. __________, nella lettera 31 ottobre 2006 indirizzata al legale

dell’assicurato (doc. IV/Bis), non ha attestato chiaramente e soprattutto non

ha indicato da quando sarebbe subentrato un peggioramento dello stato valetudinario.

Lo specialista, dopo aver indicato di averlo in cura dal 28 maggio 2004 e

confermato una completa incapacità al lavoro da diversi anni, ha osservato, in

modo del tutto generico, che “(…) per quanto riguarda le valutazioni

diagnostiche ritengo che non possiamo più parlare di disturbi da disadattamento

ma dobbiamo parlare di un disturbo affettivo (depressivo) di tipo cronico

ricorrente, che si è svincolato dagli aspetti che potevano averlo provocato già

nel 2003 e a sindrome da dolore somatoforme anch’essa oramai svincolata dal

disturbo depressivo vero e proprio, anche perché a questo paziente i dolori non

li può togliere più nessuno e anche la ventilata ipotesi di un nuovo e

necessario intervento neurochirurgico non porta garanzia di un qualche

cambiamento in termini positivi (…)” (doc. IV/Bis).

Al

riguardo, riferendosi alle valutazioni 3 giugno e 31 ottobre 2006 del dr. __________,

anche il dr. __________, nelle rispettive annotazioni 24 luglio e 17 novembre

2006 (doc. AI 79/1 e XII/Bis), ha concluso che detti rapporti non permettono di

mettere in dubbio la perizia psichiatrica del dr. __________.

Va

qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I

938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici

SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico

SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne

saurait certes mettre sur le même

pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI

(COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à

l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un

rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie

pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants,

il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle

expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien

plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés

(cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors

aucune raison d'écarter le rapport

du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif

que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement

de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport,

on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître

un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir

de tel. (…).”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,

consid. 3.2)

2.7.2 Per

quanto riguarda l’aspetto neurologico, in sede di ricorso, l’assicurato ha prodotto

nuova documentazione medica e meglio i rapporti 23 gennaio 2006, 3 e 17

novembre e 11 ottobre 2005, sottoscritti dal dr. __________, capo servizio di

neurochirurgia e dal dr. __________, assistente di neurochirurgia,

dell’Ospedale __________ di __________, e l’esame RM colonna lombare del

16.11.2005, sottoscritto dalla dr.ssa __________, vice primario di radiologia

dell’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. B-F).

Anche

se detti atti medici sono stati esibiti la prima volta in sede di ricorso (tale

agire va qui stigmatizzato), gli stessi devono essere considerati ai fini del

presente giudizio.

Infatti,

per costante

giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta

la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla base della

situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa – in concreto

il 21 settembre 2006 –, i fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione

devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono

imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore

alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 consid. 2.1,

129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1 e 121 V 366 consid. 1b).

Nel caso concreto, la

documentazione medica sopra citata fa riferimento ad una situazione di fatto accertata

dopo l’inoltro dell’opposizione, ma prima della decisione su opposizione

qui contestata che segna il limite temporale per la valutazione giudiziale.

Al

riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 3 novembre 2003 (doc. VI(Bis), si

è così espresso:

"

In sede di ricorso

vengono presentati:

rapporti dr. __________ e referto RM colonna lombare

del 16.11.2005:

da questi rapporti risulta esservi un peggioramento

della patologia discale a livello L4/L5 con compressione di L5 bilateralmente,

patologia insorta il 26.9.2005, data consulto pronto soccorso. In seguito

veniva ventilata la possibilità di un intervento chirurgico (vedi rapporto

1.2006), decisione posticipata dall'assicurato.

valutazione: peggioramento stato di salute a partire

dal 26.9.2005 con inabilità lavorativa del 100% almeno fino gennaio 2006.

L'ulteriore capacità lavorativa dovrà essere stabilito procedendo ad una

istruttoria complementare attuale." (doc. VI/bis)

Invitato

a prendere posizione in merito, l’avv. RA 1 ha osservato che “(…) condivide la

valutazione espressa dal sanitario sopra menzionato [ndr.: si riferisce al dr. __________],

secondo cui è subentrato un peggioramento nello stato di salute dell’assicurato

e che si rende pertanto necessario predisporre ulteriori accertamenti volti a

stabilire l’eventuale capacità lavorativa dello stesso (…)” (doc. X).

Anche

nelle annotazioni 17 novembre 2006, il dr. __________ ha ribadito che “(…) per

la capacità lavorativa posteriore al 26.9.2005 confermo la necessità di una

rivalutazione che, vista la problematica, dovrà [essere] multidisciplinare

(SAM). (…)” (doc. XII/Bis).

2.7.3. In

conclusione, appurato un peggioramento dello stato di salute dal mese di settembre

2005 (conclusione questa condivisa anche dall’assicurato il quale, tra l’altro,

si era limitato a contestare la valutazione del consulente in integrazione solo

in quanto “(…) non essendo stato valutato l’impatto fisico e psicologico della

radicolopatia L5 risalente al settembre 2005 (…)”, doc. I , punto 11, pag. 4 e

5) e ritenuto che se la capacità al guadagno peggiora occorre tenere conto del

cambiamento determinate il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre

mesi senza interruzione (art. 88a cpv. 2 OAI), la decisione impugnata va

annullata e riformata nel senso che all’assicurato è riconosciuto il diritto a

una mezza rendita dal mese di ottobre 2002 fino al mese di dicembre 2005.

Per

il resto gli atti vanno retrocessi all’amministrazione affinché, previo accertamento

peritale pluridisciplinare a cura del SAM, si pronunci nuovamente sul diritto a

prestazioni dell’as-sicurato dopo il 31 dicembre 2005.

2.8. Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità

per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

La

sua domanda intesa ad essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria

gratuita per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124

V 309, consid. 6; STFA del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA del

14 agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA

del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9

aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).

2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ E’

confermato il diritto a una mezza rendita per il periodo dal mese di ottobre

2002 fino al mese di dicembre 2005.

§§ Gli

atti vanno retrocessi all’amministrazione affinché, previo accertamento peritale

pluridisciplinare a cura del SAM, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni

dell’as-sicurato dopo il 31 dicembre 2005.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa),

ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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