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32.2006.160

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 giugno 2007Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa

G.C., I 355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag.

628-629, in particolare la nota

158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare

la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella

causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF

130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).

2.7. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i

quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato

è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in

merito alla sua capacità lavorativa dell’80% in un’attività leggera adeguata.

La

dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non è stata

smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove

patologie e/o un peggioramento delle sintomatologie.

2.7.1. Per

quanto riguarda all’aspetto reumatologico il dr. __________, nel suo consulto 5

ottobre 2005 (doc. AI 25/16-22), posta la diagnosi di “(…) Sindrome dolorosa

residua al piede ds. probabilmente multifattoriale dopo/in presenza di: infortunio

all’età di sette anni con conseguente anchilosi sotto talare - distorsione del

retropiede ds. il 24.09.2003 - tripla artrodesi il 20.02.2004 - asportazione di

due viti su tre il 17.01.2005 - alterazioni statiche postraumatiche

preesistenti agli interventi chirurgici - atrofia preesistente della muscolatura

del polpaccio (…)” (doc. AI 25/20), ha concluso che l’assicurato nella sua

ultima attività di manovale è definitivamente inabile al lavoro in misura

completa e, circa la possibilità di svolgere altre attività e i relativi limiti

funzionali nonché la capacità lavorativa, si è così espresso:

"

(…)

In un'attività leggera, che possa comportare

regolarmente anche compiti mediamente pesanti, idealmente prevalentemente

sedentaria, che comunque non debba essere eseguita tutto il giorno in posizione

eretta senza la possibilità di pause da seduto o che possa essere svolta

alternativamente in posizione eretta e in posizione seduta, che eviti movimenti

ripetivi con la caviglia destra (pala, pedaliere, ecc.) che non si svolga su

terreno accidentato, che eviti spostamenti oltre un'ora al giorno, l'assicurato

è abile ai lavoro a tempo pieno e con pieno rendimento. Se il lavoro richiede

spostamenti regolari e di una certa importanza, si può riconoscere una

riduzione del rendimento del 10% dovuto alle limitazioni -funzionali che

l'assicurato presenta in questo ambito rispetto a una persona che non abbia

alcun problema ai piedi.

Capacità funzionale residua (Base: esame

della funzionalità fisica AI):

a) Sollevamento e trasporto di carichi:

La capacità funzionale residua per il sollevamento e il

trasporto di carichi molto leggeri e leggeri è normale, per carichi medi

lievemente ridotta, per carichi pesanti ridotta, e per carichi molto pesanti

molto ridotta. La capacità funzionale per lavori sopra il piano delle spalle con

qualunque peso è normale.

b) Manipolazione di oggetti, attrezzi,

pulsantiere:

La capacità funzionale per la manipolazione di oggetti

leggeri e lavori di precisione è normale, per lavori medi è normale, per lavori

pesanti e di manovalanza è ridotta e per lavori molto pesanti molto ridotta. La

rotazione della mano è normale.

c) Posizioni di lavoro o dinamiche

particolari:

La capacità funzionale per posizioni di lavoro a

braccia elevate è normale, con rotazione del tronco normale, seduta e piegata

in avanti normale, eretta e piegata in avanti normale, inginocchiata lievemente

ridotta a causa della posizione della caviglia, con ginocchia in flessione normale.

d) Mantenere posizioni statiche:

Il paziente può mantenere normalmente la posizione

seduta, a tempo indeterminato. La posizione eretta non dovrebbe essere

richiesta oltre un'ora alla volta, senza la possibilità di sedersi per sgranchirsi.

e) Spostarsi, camminare:

L'assicurato può spostarsi molte volte al giorno fino a

50 m e più volte al giorno oltre 50 m. Spostamenti per lunghi tragitti non

dovrebbe comunque superare un'ora al giorno o 4 km su terreno prevalentemente

pianeggiante. Lavori su terreno accidentato non sono più esigibili.

L'assicurato può salire e scendere più rampe di scale durante il giorno se il

lavoro lo richiede ma la sua capacità funzionale in questo ambito deve essere

ritenuta ridotta. Lavori su ponteggi e scale a pioli non sono esigibili per motivi

di sicurezza.

f) Diversi:

L'assicurato può impiegare normalmente le due mani.

Lavori in equilibrio non possono essere svolti.

Nota: sulla base di un orario di lavoro di 8 ore, una

capacità funzionale residua definita come esigua equivale all'1-5%

rispetto alla prestazione di un soggetto sano, molto ridotta equivale al

6-33%, ridotta al 34-66%, lievemente ridotta al 67-100%. Per carichi molto

leggeri si intende un peso fino a 5 kg, leggeri 6-10 kg, medi 11-25

kg, pesanti 26-45 kg, molto pesanti > 45 Kg.

(…)." (doc. AI 30/23-24)

Nei

rapporti 29 settembre e 12 ottobre 2006 (doc. B e E) i medici della __________

di __________ non hanno certificato nuove patologie con effetto sulla capacità

lavorativa e non hanno attestato un peggioramento delle sintomatologie già

descritte dai periti del SAM.

Anche

il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 28 novembre 2006 e 8 gennaio

2007 (doc. IV/Bis e VIII/Bis), ha concluso che i rapporti non evidenziano una

modifica dello status locale rispetto alla perizia del SAM e che l’attuale diagnosi

ha quale unica conseguenza un eventuale approccio terapeutico più mirato con

seguente possibilità di miglioramento futuro.

Al

riguardo va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella

causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne

saurait certes mettre sur le

même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de

l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance

à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et

un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie

pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins

traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une

nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1

supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui

du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional

de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué

par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste,

aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.

(…).”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,

consid. 3.2)

2.7.2. Per

quanto riguarda l’aspetto psichiatrico, il dr. __________, nel suo consulto 6

ottobre 2005 (doc. AI 25/23-27), posta la diagnosi di “(…) Tratti masochistici

– Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10-F45.5) (…)”, si è così espresso

circa le conseguenze sulla capacità lavorativa e la possibilità di migliorarla:

"

(…)

Nelle condizioni attuali l’A. presenta una sofferenza

psicosomatica carica di valenze ansiose che lo mette nelle condizioni di

sentirsi meno adeguato di quanto egli veramente é. Sono dell’avviso che

l’inabilità lavorativa psichiatrica non sia superiore al 20%.

(…)

E’ essenziale che l’A. per uscire dal groviglio della

sofferenza psicosomatica prenda contatto con il nucleo della sua personalità

venendo liberato dalle visioni pessimistiche e disfattistiche di sé. Per

raggiungere questo obiettivo è auspicabile che egli prenda in considerazione

una presa a carico psicoterapeutica a cui può essere associata una opportuna

terapia psicofarmacologica.

(…).” (cfr.

doc. AI 25/26)

Il

dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, spec. bambini e adolescenti,

nella lettera 12 dicembre 2006 indirizzata all’avv. RA 1 (doc. F), non ha posto

una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e non si è espresso sulla

capacità lavorativa dell’assicurato.

Inoltre

il dr. __________, che ha in cura l’assicurato dal 13 ottobre 2006, riferisce

su una situazione posteriore alla decisione impugnata allorquando il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di

diritto esistente al momento in cui essa è stata resa (cfr. DTF 130 V 140, 129

V 4, 121 V 366 consid. 1b).

Anche

il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 8 gennaio 2007 (doc.

VIII/Bis), ha concluso che il dr. __________ non ha attestato una patologia psichiatrica

maggiore e ha solo certificato una problematica psichica reattiva senza

pronunciarsi in merito a eventuali influssi sulla capacità lavorativa.

2.7.3. Secondo

l’assicurato le percentuali d’incapacità lavorativa riconducibili alle patologie

psichiatrica e reumatologica andrebbero cumulate.

Al

riguardo va rilevato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità

lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono

semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio

globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti

interessati.

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio

il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella

causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In

una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha

inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità

lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.

Nel

caso di specie, i periti del SAM, ritenuta l’inabilità totale nella sua

precedente attività di manovale e in lavori pesanti, hanno concluso che “(…) in

un attività leggera, che possa comportare regolarmente anche compiti mediamente

pesanti, idealmente prevalentemente sedentaria, che comunque non debba essere

eseguita tutto il giorno in posizione eretta, senza la possibilità di pause da

seduto, che possa essere svolta alternativamente in posizione eretta/seduta,

che eviti movimenti ripetitivi con la caviglia ds., che non si svolga su

terreno accidentato, che eviti spostamenti oltre un’ora/die, l’A. è abile al

lavoro nella misura dell’80%. Anche se il lavoro richiedesse spostamenti

regolari di una certa importanza, si può riconoscere una riduzione del

rendimento del 20% dovuta alle limitazioni funzionali ed alla patologia

psichiatrica. (…)” (doc. AI 25/14, la sottolineatura è del redattore).

Inoltre,

nel suo consulto 5 ottobre 2005 (doc. AI 25/16-22), il dr. __________ ha

concluso che in un’attività leggera, che tenga conto dei limiti funzionali

posti, “(…) l’assicurato è abile al lavoro a tempo pieno e con pieno rendimento

(…)” (doc. AI 25/21).

Questo

Tribunale non ha pertanto alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni a cui

sono giunti i periti del SAM.

2.7.4. In

conclusione, rispecchiando la perizia 27 ottobre 2005 del SAM e, in particolare,

i referti specialistici del dr. __________ e del dr. __________, i criteri di

affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6), alla

stessa può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessato affetto

da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente

indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti

contiene elementi chiari e sufficienti per valutare la sua capacità al lavoro.

E’

dunque a ragione che l’Ufficio AI ha concluso per una capacità lavorativa dell’80%

in un’attività leggera adeguata che tenga conto dei limiti funzionali posti dal

dr. __________.

2.8. Al fine di

determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario dell’art. 16

LPGA (cfr. consid. 2.3), occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito senza il danno alla salute (reddito da valido) con quello risultante

dalle attività esigibili nonostante l’invalidità (reddito da invalido).

2.8.1. Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo

stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto

l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze

professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento

professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella

misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK

1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di

norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il

danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente

attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti

salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b , ZAK 1990 pag. 519

consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può

ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique

VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002

nella causa B., I 56/02).

Nel

caso in esame, nella decisione contestata l’Ufficio AI ha fissato il reddito da

valido, aggiornato al 2004, in fr. 56’093.--(doc. AI 37/3).

Questo

importo – che si basa sui dati forniti nell’annuncio d’infortunio del 2 ottobre

2003 e nel questionario per il datore di lavoro del 23 marzo 2005 (doc. AI

8/1-3 e 1/43 dell’incarto LAINF) – non è stato contestato.

2.8.2. Per

quel che concerne il reddito da invalido, va precisato che lo stesso

deve essere determinato sulla base

della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in

particolare perché, come nel caso in esame, l'assicurato non ha intrapreso una

attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a

quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere

ricavato dai dati statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di

statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e

categorie di lavoro (Pratiche VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332

consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del

25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002

pag. 64).

Va

qui fatto presente che, conformemente ad una recente

giurisprudenza, il TFA ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in

difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni

(STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella

causa P., I 222/04).

Pertanto,

nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in avanti applicare

i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come

sin’ora confermato dal TCA.

2.8.3. Nel

caso di specie la consulente in integrazione, nel rapporto finale 28 luglio

2006 (doc. AI 30/1-4), ha rilevato che in un’attività semplice e ripetitiva, in

applicazione corretta della tabella TA1 –

il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001

U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media

e con orario lavorativo settimanale di 40 ore, un salario mensile lordo pari a

fr. 4'588.--. Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2006, p. 90), esso

ammonta a fr. 4'771.50 mensili oppure a fr. 57’258 per l'intero anno (fr.

4'771.50 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA

del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a) – il guadagno ipotetico da invalido sarebbe

stato, nel 2004, pari a fr. 57’258.--.

All’importo

di fr. 57'258.-- la consulente ha applicato, quale correttivo, un tasso di

riduzione del 7,5% visto che “(…) lo stipendio percepito dall’A. quale manovale

senza il danno alla salute (ramo economico 45 – costruzioni – Tabella TA1 –

2004 - Ticino) è inferiore alla media statistica ticinese. La differenza

percentuale corrisponde al 7,5%. (…)” (doc. AI 30/3).

All’importo

di fr. 52'963.65 (fr. 57'258.-- ridotti del 7,5%) la consulente ha poi applicato

una riduzione del 10% (5% per attività leggera e 5% per svantaggi salariali

derivanti da contingenze particolari [lungo periodo d’inattività e potenziale

difficoltà di adattamento/cambiamento professionale]) e, ritenuta una capacità

di lavoro residua dell’80% in un’attività leggera adeguata, ha fissato il

reddito da invalido in fr. 38'134.--(fr. 52'963.65 ridotti del 10% = fr.

47'667.28 x 80% = fr. 38'134).

Raffrontando

il reddito da valido (2004) di fr. 56’093.-- con il reddito

ipotetico da invalido in attività leggere adeguate esigibili all’80% di fr. 38'134.--

risulta un grado d’invalidità non pensionabile del 32,02%

([56’093 – 38’134] x 100 : 56'093 = 32,02%).

Va

qui rilevato che il grado d’invalidità sarebbe addirittura inferiore se si

applica la giurisprudenza sviluppata da questo Tribunale che, analogamente a

quanto confermato dal TFA nella causa H. (U 454/05 + 456/05), date le premesse,

quando il reddito statistico da invalido supera quello da valido lo riduce al

livello di quest’ultimo (per dei casi in cui il TCA ha operato in questo modo

vedi le STCA dell’11 maggio 2007 nella causa V. [32.2006.103], STCA del 17

aprile 2007 nella causa C. [32.2006.51], STCA del 28 febbraio 2007 nella causa

R. [35.2006.61] e STCA del 15 novembre 2006 nella causa G. [36.2005.144]). Infatti,

in questa evenienza, quale reddito statistico da invalido andrebbe considerato

l’importo di fr. 56'093.--. Considerata poi una capacità lavorativa residua in

un’attività adeguata dell’80% e applicata una riduzione del 10%, si otterrebbe

un reddito da invalido pari a fr. 40'386.95 (fr. 56’093.-- x 80% ridotto del 10%) che è superiore

a quello ritenuto dall’amministrazione di fr. 38'134.--.

Alla

medesima conclusione (grado d’invalidità non pensionabile) si giungerebbe con

ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i redditi di riferimento fino al

2006, anno dell’emis-sione della decisione contestata.

2.8.4. Quanto

alla censura relativa alla riduzione percentuale – l’assicurato pretende

una riduzione di almeno il 20% sostenendo che “(…) la seria limitazione funzionale,

unita all’assenza totale di preparazione e di formazione, fa sì che risulta del

tutto problematico se non addirittura escluso che egli possa trovare concretamente

l’una o l’altra delle attività elencate dall’Ufficio (…)” (doc. I) – va ancora

rammentato, che la questione a sapere se e in quale misura i salari fondati su

dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente (DTF 126 V 80 consid. 5b/bb).

Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili

di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

Nel

caso di specie, la consulente in integrazione ha riconosciuto una riduzione

globale del 10%.

Ora,

a prescindere dal fatto che il TCA non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione, va qui ricordato

che il dr. __________ ha concluso che in un’attività leggera, che tenga conto

dei limiti funzionali posti, “(…) l’assicurato è abile al lavoro a tempo pieno

e con pieno rendimento (…)” (doc. AI 25/21).

Di

conseguenza la riduzione del 10% operata dalla consulente

in integrazione (5% per attività leggera e 5% per svantaggi salariali

derivanti da contingenze particolari [lungo periodo d’inattività e potenziale

difficoltà di adattamento/cambiamento professionale], doc. AI

30/3) può essere confermata. E’ pertanto a ragione che l’Ufficio AI ha negato

all’assicurato il diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile.

2.8.5. L’insorgente

ha sottolineato anche che le attività leggere indicate sono del tutto teoriche

e in contrasto con la realtà oggettiva del mercato del lavoro. Infatti, terminata

l’erogazione delle indennità d’infortunio e di malattia, egli “(…) non ha potuto

trovare un’attività che lo rendesse in una qualche misura autonomo economicamente

(…)” (doc. I, pag. 5).

Tale

circostanza non è tuttavia rilevante ai fini dell’AI.

Va

infatti ricordato che l'assenza di un'occupazione lucrativa per ragioni

estranee ad un danno alla salute, quali la particolare situazione di mercato in

una determinata regione e la conseguente mancanza di un certo tipo di attività,

non giustifica il riconoscimento di una rendita. Infatti, per costante giurisprudenza,

se un assicurato non reperisce un lavoro adeguato a dipendenza dell'età, di una

formazione insufficiente o di difficoltà a comprendere o farsi comprendere per

motivi di lingua, l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a risponderne;

l'"incapacità di lavoro" che ne risulta non è dovuta a una causa per

la quale la legge le impone di prestare (DTF 107 V 21 consid. 2c; RCC 1991 pag.

333 consid. 3c, 1989 pag. 325 consid. 2b). La mancanza di lavoro dovuta a

squilibri del mercato del lavoro viene considerata nei limiti della legge

dall'assicurazione contro la disoccupazione e non da quella per l’invalidità.

In

questo contesto, nel rapporto finale 28 luglio 2006 (doc. AI 30/1-4), la consulente

in integrazione aveva concluso che “(…) considerata la presenza sul mercato del

lavoro di sufficienti attività direttamente accessibili e confacenti con il danno

alla salute, si ritiene che l’A. sia direttamente integrabile nel ciclo

produttivo. (…)” (doc. AI 30/4).

2.9. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, il ricorso va quindi respinto e

la decisione impugnata confermata.

2.10. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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