Lexipedia

Decisione

32.2006.162

Terza domanda di prestazioni AI. Non attestato un peggioramento dello stato valetudinario dell'assicurato tale da giustificare l'erogazione di una rendita d'invalidità.

17 luglio 2007Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,

i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I

355/03, consid. 5).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

2.7. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto il dr. __________ (che

ha considerato i pareri espressi dagli altri specialisti antecedentemente alla

sua perizia 16 giugno 2006), il quale ha ritenuto l’assicurato inabile al 40%

nella sua professione di meccanico/venditore di biciclette e motorini, ma

pienamente abile in attività adeguate.

La

dettagliata ed approfondita valutazione del dr. __________ non è stata smentita

da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove patologie

e/o un peggioramento delle sintomatologie.

2.7.1. In

particolare il dr. __________, nel suo rapporto 17 novembre 2005, ha sostenuto

che “(…) in considerazione della sua patologia vertebrale il paziente non è in

grado di svolgere la sua attività lavorativa nella misura del 100%. Come

suggerito anche dalla Dr.ssa __________, FMH in reumatologia, e dal Prof. __________,

FMH in neurochirurgia, riteniamo giustificato che il paziente possa beneficiare

di mezza rendita AI e continuare la sua attività lavorativa solo per lavori

leggeri nella misura del 50%. (…)” (doc. AI 72/2, sottolineature del redattore).

La

dr.ssa __________, FMH in fisiatria spec. reumatologia, nel rapporto 6 febbraio

2004 indirizzato al dr. __________, ha concluso che “(…) la mia opinione è che

la via più semplice sarebbe chiedere una invalidità del 50% lasciando il paziente

nel suo negozio, potrebbe essere aiutato da qualcun altro e gestire i

lavori che ha fatto fin’ora. (…)” /doc. 72/6, sottolineatura del redattore).

In

un certificato medico 18 maggio 2005, la dr.ssa __________ ha ribadito che:

“(…) sono del parere, come già scritto nel mio reperto 6 febbraio 2004, che il

lavoro organizzato dal paziente nel suo negozio al 50% avrebbe risolto la

sua situazione dal punto di vista del lavoro e, visto che egli ha fatto

opposizione per invalidità, credo che un controllo presso il Prof. __________

come specialista chirurgo sarebbe utile per la decisione dell’abilità

lavorativa dello stesso in futuro. (…)” (doc. AI 72/5, sottolineatura del

redattore).

Il

TCA rileva che entrambi i medici, dr. __________ e dr.ssa __________, si sono

limitati ad esprimersi sulla capacità lavorativa dell’assicurato nella sua professione

indipendente con un’officina di vendita e riparazione di bici e motorini senza

pronunciarsi sulla capacità lavorativa dello stesso in attività adeguate.

In

particolare, entrambi i medici non hanno contestato la perizia 3 agosto 2001

nella quale il dr. __________ aveva concluso che “(…) per un’attività lucrativa

che possa rispettare i limiti dell’esigibilità il signor RI 1 è da ritenere

abile al lavoro in maniera normale. (…)” (doc. AI 26/7).

2.7.2. Il

dr. __________, FMH in neurochirurgia, nel rapporto medico 2 gennaio 2006 ha

attestato un’inabilità lavorativa al 50% nell’ultima attività esercitata quale

meccanico dall’8 agosto 2005, uno stato di salute suscettibile di miglioramento

e ritenuto necessario un accertamento medico supplementare (doc. AI 73/1).

Nell’allegato

al rapporto, senza tuttavia esprimersi sulla capacità lavorativa in attività

adeguate, il dr. __________ (come già certificato nel rapporto 8 agosto 2005

indirizzato al dr. __________; doc. AI 72/3-4) si è limitato a confermare che

“(…) la situazione è ulteriormente peggiorata nel maggio 2005, con sintomi

caratteristici per un’instabilità segmentaria e un’irradia-zione algica

nell’arto inferiore ds. (…)” (doc. AI 73/4).

La

dr.ssa __________, poste a confronto le perizie 3 agosto 2001 e 16 giugno 2006 del

dr. __________, nel rapporto 6 luglio 2006, ha concluso che “(…) lo stato di

salute dell’A. non ha subito un peggioramento in confronto alla precedente valutazione

del 2001 e rimangono invariati il profilo delle limitazioni funzionali e la

valutazione della capacità lavorativa. (…)” (doc. AI 79/3).

Al

riguardo va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella

causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne

saurait certes mettre sur le

même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de

l'AI (COMAI) - dont la

jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence

d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière

générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors

aucune raison d'écarter le

rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour

le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au

regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et

du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…).”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,

consid. 3.2)

2.7.3. Neppure

è possibile concludere per un peggioramento dello stato valetudinario anche

avuto riguardo agli ulteriori accertamenti medici esperiti presso la __________

di __________ e alle risultanze della MRI del rachide lombare del 13 dicembre

2006.

Infatti

il dr. __________, “Chefarzt Neurochirurgie/Wirbelsäulen-chirurgie“ della __________,

nel suo rapporto 16 novembre 2006 (doc. C), non ha posto delle diagnosi su cui

non si sia già espresso il dr. __________ e, nel commento alla

MRI del rachide lombare del 13.12.2006, ha concluso che “(…) abschliessend

besteht somit wie in meinem vorgängigen Bericht erwähnt, keine

Operationsindikation sofern nicht neu eine defizitäre Radiculopathie

aufgetreten ist. Sollten wiederum Schmerzen in die rechte untere Extremität

auftreten, und dies L5 entsprechen, würde ich periradikulär L5 eine CT-gesteuerte

Infiltration vornehmen. (…)“ (doc. D).

Il

dr. __________ non si é poi espresso sulla capacità lavorativa dell’assicurato.

Anche

il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 15 dicembre 2006, ha concluso

che “(…) l’attuale visita medica presso la Clinica __________ conferma una

situazione clinica sovrapponibile a quella presente in occasione della perizia

del dr. __________. Non vi sono elementi a favore di una modifica di rilievo

dello stato di salute. (…)” (doc. X/Bis).

Sempre

il dr. __________, nelle annotazioni 21 febbraio 2007, ha osservato che “(…)

l’attuale RM conferma una situazione nota. In particolare non vi è osteocondrosi

erosiva ossia processo infiammatorio attivo a livello vertebrale. Viene confermata

l’assenza attuale di una sintomatologia radicolare ma unicamente una irradiazione

intermittente ben nota (vedi perizia __________) che qualora dovesse

ridivenire sintomatica dovrà essere trattata con una infiltrazione sotto

controllo TAC. (…)” (doc. XVI/Bis).

2.7.4. In

conclusione, rispecchiando le perizie 3 agosto 2001 e 16 giugno 2006 del dr. __________

i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla

giurisprudenza (cfr. consid. 2.6), alle stesse può esser fatto riferimento.

Inoltre, non essendo l’interes-sato affetto da altre patologie invalidanti che

avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la

refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per

valutare la sua capacità al lavoro.

E’

dunque a ragione che l’Ufficio AI ha concluso per una capacità lavorativa dell'assicurato

del 60% nella sua professione indipendente con un’officina di vendita e

riparazione di bici e motorini e del 100% in un’attività leggera adeguata che

tenga conto dei limiti funzionali posti dal dr. __________.

2.8. Al fine di

determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario dell’art. 16

LPGA (cfr. consid. 2.3), occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito senza il danno alla salute (reddito da valido) con quello risultante

dalle attività esigibili nonostante l’invalidità (reddito da invalido).

Il

TCA rileva che nella decisione 30 ottobre 2002 (doc. AI 47/1-3), cresciuta incontestata

in giudicato, l’Ufficio AI aveva rilevato che “(…) il nostro consulente in integrazione

professionale, alla luce di questi elementi medici, reputa ancora svolgibile

un’ampia gamma di lavori non qualificati, leggeri, quali operaio di fabbrica,

commesso, magazziniere, serviceman, custode, fattorino, ecc., nell’esercizio dei

quali lei è certamente in condizioni di conseguire un reddito medio di almeno

fr. 44'000.-- annui, salario conforme ai dati statistici federali (stato anno

2000). Tenuto conto dei redditi da lei dichiarati e provenienti dall’attività

indipendente (dal 1993 al 1996 fr. 39'000.-- annui; 1997 fr. 25'500.-- annui,

indi progressiva riduzione del reddito), ben si comprende che non possono

sussistere ragioni economiche a sostegno di un pregiudizio finanziario e di un

grado di incapacità al guadagno o di invalidità, in quanto lei cambiando genere

di attività, senza la necessità di un perfezionamento professionale, è in grado

di recuperare integralmente l’attuale perdita lucrativa originata dal danno

alla salute. (…) “ (doc. AI 47/2).

Va

qui fatto presente che, conformemente ad una recente

giurisprudenza, il TFA ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in

difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni

(STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella

causa P., I 222/04).

Pertanto,

nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in avanti applicare

i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come

sin’ora confermato dal TCA.

Tale circostanza non ha in ogni modo alcuna ripercussione sul caso

in esame. In effetti, essendo i valori nazionali maggiori di quelli regionali,

il reddito esigibile in un’attività adeguata risulterebbe ancora superiore a

quello calcolato dall’ammi-nistrazione e, di conseguenza, cambiando

genere di attività, l’assicurato l’assicurato non subirebbe in ogni caso una

perdita economica che giustificherebbe un grado d’invalidità pensionabile.

Alla medesima conclusione (grado d’invalidità non pensionabile) si

giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i redditi di

riferimento fino al 2006, anno dell’emis-sione della decisione contestata.

2.9. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, il ricorso va quindi respinto e

la decisione impugnata confermata.

2.10. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster