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Decisione

32.2006.164

Versamento della rendita completiva per figlio e del coniuge al non titolare della rendita AI; versamento degli arretrati, prescrizione i casu non data; interessi di mora; assistenza giudiziaria

17 ottobre 2007Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche

art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato

(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Tuttavia,

secondo la costante giurisprudenza

del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di

assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).

2.8.2. Nel

caso, in esame, essendo il ricorrente parzialmente vincente e patrocinato da un legale, egli ha diritto al

versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili

parziali, ciò che rende in tale misura l’istanza di gratuito patrocinio priva

di oggetto. Nella misura in cui egli è (parzialmente) soccombente, egli può

essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio,

essendo, come riportato al considerando precedente, adempiuti tutti i requisiti

di legge, riservato tuttavia l'eventuale obbligo di

rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse più tardi

Considerandi

migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art.

61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella

procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella

causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U

234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid.

6).

2.8.3

Dal certificato municipale per

l’ammissione all’assistenza giudiziaria risulta che __________, beneficiaria di

una rendita d’invalidità di fr. 2'752.-- mensili, non può far fronte alle

spese di complessivi fr. 2'903.-- (fr. 1'100.-- d’importo base mensile per

persona singola secondo calcolo del minimo esistenziale LEF; fr. 1'270.-- di

affitto; fr. 326.-- di oneri sociali; fr. 207.-- d’imposte).

Ritenuto inoltre che, come

detto, l’intervento dell’avvocato è da ritenere perlomeno indicato e che le

argomentazioni da essa sostenute nella more della presente procedura non apparivano

di primo acchito prive di esisto favorevole, l’istanza tendente alla concessione

dell’assistenza giudiziaria deve quindi essere accolta.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione su opposizione 26 settembre 2006 è modificata nel senso che l’Ufficio

AI verserà direttamente a RI 1 le rendite completive per coniuge e per figlio

arretrate, anche dal 1° aprile 2002 e sino al 31 luglio 2003, con interessi di

mora del 5% sulle mensilità dal 1° gennaio al 31 luglio 2003.

§§ L’istanza

di ammissione al gratuito patrocinio per la procedura amministrativa è accolta.

Gli atti sono di conseguenza rinviati all’Ufficio AI affinché determini l’importo

dovuto.

2. Le spese

di procedura di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale

verserà inoltre al ricorrente fr. 1'500 di ripetibili parziali (IVA inclusa).

3. L’istanza

di gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale presentata da RI 1, in

quanto non priva di oggetto, è accolta.

4. L’istanza

di gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale presentata da __________ (già

__________) è accolta.

5. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi

implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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