32.2006.164
Versamento della rendita completiva per figlio e del coniuge al non titolare della rendita AI; versamento degli arretrati, prescrizione i casu non data; interessi di mora; assistenza giudiziaria
17 ottobre 2007Italiano28 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2006.164
Data decisione, Autorità:
17.10.2007, TCA
Titolo:
Versamento della rendita completiva per figlio e del coniuge al non titolare della rendita AI; versamento degli arretrati, prescrizione i casu non data; interessi di mora; assistenza giudiziaria
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
INTERESSI DI MORA
RENDITA COMPLETIVA
VERSAMENTO DI PRESTAZIONI PECUNIARIE
art. 34 LAI
art. 35 LAI
art. 26 cpv. 2 LPGA
art. 85 OAI
art. 71ter OAVS
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.164
BS/td
Lugano
17 ottobre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 ottobre 2006
di
1. RI 1
2. RI 2
tutti rappr.
da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26
settembre 2006 emanata da
in relazione al caso:
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
__________
rappr. da: avv. __________,
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 24 giugno 2003 l’Ufficio AI ha riconosciuto a __________ una
rendita intera d’invalidità ed una rendita completiva per il marito RI 1 ed il
figlio RI 2 (nato nel 1990), il tutto con effetto dal 1° giugno 2001 (doc. AI
45-1). Avendo l’assicurata contestato l’attribuzione della rendita completiva per
il coniuge, con decisione su opposizione del 7 ottobre 2003, cresciuta in
giudicato, l’amministrazione ha confermato la detta prestazione (doc. AI 48-1).
1.2. Con scritto
7 luglio 2003 RI 1, rappr. dall'avv. RA 1, ha chiesto all’amministrazione il
versamento diretto della rendita completiva per se stesso, rispettivamente per
il figlio. Egli ha allegato la decisione cautelare 12 marzo 2002 del Pretore di
__________, mediante la quale i coniugi __________ erano stati autorizzati a
vivere separatamente, il figlio RI 2 era affidato al padre e la madre
condannata a versare al marito un contributo alimentare per il mantenimento del
figlio (sub doc. VII/3).
Con
decisione del 14 luglio 2003, confermata con decisione su opposizione del 7
ottobre 2003, l’Ufficio AI ha comunicato a __________ che, a far da tempo dal
1° agosto 2003, la rendita completiva per il coniuge e la rendita per il figlio
venivano versate direttamente a RI 1, il quale ne aveva fatta espressa istanza
(doc. AI 49-1).
1.3. A seguito
della richiesta del 22 ottobre 2003 dell’avv. RA 1 volta ad ottenere il
pagamento delle due rendite completive con effetto retroattivo prima
dell’agosto 2003 (sub. doc. VII/3), mediante lettera del 29 ottobre 2003 la
Cassa __________, dopo aver esposto la normativa applicabile alla fattispecie,
ha confermato il versamento a RI 1 delle suddette rendite unicamente dall’agosto
2003, mese successivo la notifica (7 luglio 2003) dell’istanza di versamento
diretto delle rendite completive in cui era stato allegato il decreto cautelare
del 12 marzo 2002 (sub doc. VII/3).
Dopo aver
contestato il 30 ottobre 2003 la presa di posizione della Cassa (sub doc.
VII/3), il rappresentante di RI 1 ha nuovamente sollecitato il versamento
retroattivo delle rendite completive anche per il periodo precedente il mese di
agosto 2003 (doc. 50-1).
Con
scritto del 17 dicembre 2003 l’Ufficio AI, a firma del giurista, ha confermato
il diniego della succitata richiesta, evidenziando quanto segue:
" Con riferimento al suo scritto 15 dicembre
2003, con il quale in relazione alla rendita assegnata alla signora __________
ci ha richiesto il versamento degli arretrati della rendita completiva AI per
il figlio RI 2 direttamente al padre, signor RI 1, si conferma quanto già
chiarito con il nostro scritto 29.10.2003. Secondo le Direttive dell'UFAS sulle
rendite tale possibilità è data su domanda del coniuge separato o ex coniuge
che non percepisce la rendita principale se esso ha l'autorità parentale ed il
figlio vive con lui: la giurisprudenza ha chiarito che l'amministrazione deve
informarlo di questa possibilità quando risulti dall'incarto che l'avente
diritto alla rendita ed il suo coniuge sono separati giudiziariamente (Sentenza
TFA 18.2.2000 in re A.H.), ciò che nel caso in esame è stato comunicato con la
richiesta 7.7.2003 alla quale è stato allegato il Decreto cautelare 12.3.2003
che ha assegnato la custodia del figlio al padre con l'onere contributivo della
madre." (Doc. AI 51)
1.4. Con
“ricorso” datato 2 febbraio 2004 RI 1, agente per se stesso e per conto del
figlio RI 2, entrambi rappresentati dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento
della “decisione” 17 dicembre 2003 ed il conseguente versamento nelle mani del padre
della rendita completiva per coniuge e per figlio connesse alla rendita
d’invalidità principale erogata a __________, con effetto retroattivo al 1°
giugno 2001, oltre a interessi del 5% su ogni singola mensilità. In sostanza RI
1 è dell’opinione che prima del 7 luglio 2003 l’amministrazione sapeva
dell’esistenza dei presupposti per versare le rendite completive direttamente a
lui.
Inoltre, egli ha formulato istanza di d’assistenza giudiziaria (doc. VII/3).
Con
sentenza 5 febbraio 2004 il TCA ha dichiarato irricevibile il ricorso,
rinviando gli atti all’Ufficio AI per l’emissione di una decisione formale
soggetta ad opposizione (inc. 32.2004.6).
1.5. Dando
seguito dalla summenzionata sentenza, con decisione 14 giugno 2004 l’Ufficio AI
ha formalizzato il versamento diretto delle due rendite completive a RI 1, con
effetto dal 1° agosto 2003 (doc. AI 56).
1.6. Con
decisione 26 settembre 2006 l’Ufficio AI ha respinto l’opposizione di RI 1,
agente per sé e per il figlio Gabriele, ribadendo che prima del 7 luglio 2003 (data
dell’istanza di versamento diretto delle rendite completive da parte del
coniuge non beneficiario della rendita) non poteva sapere, né aveva concreti indizi
per ritenere i coniugi __________ fossero separati e che era in corso una
procedura di divorzio, tantomeno sapeva dell’esistenza del decreto cautelare 12
marzo 2002 del Pretore di __________. Con la stessa decisione l’Ufficio AI ha
respinto la richiesta di assistenza giudiziaria. (doc. AI 70-1).
1.7. Con il presente
ricorso RI 1, agente per proprio conto e per conto di suo figlio RI 2, rappresentati
dall’avv. RA 1, ha chiesto la modifica della decisione su opposizione 26
settembre 2006 nel senso di condannare l’Ufficio AI al versamento nelle sue
mani della rendita completiva per coniuge e per figlio, con effetto dal 1°
giugno 2001, ma al più tardi dal 1° maggio 2002 per complessivi fr. 33’488,
oltre ad interessi al 5% su ogni singola mensilità.
Contestualmente
egli ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria sia in
ambito amministrativo che giudiziario.
Delle
singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.8. Con risposta
di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la conferma della decisione impugnata e
la reiezione del ricorso (III).
1.9. Su richiesta
del TCA, RI 1 ha prodotto il certificato municipale per l’ammissione
dell’assistenza giudiziaria (VI).
1.10. Accertato che la presente vertenza concerne anche __________,
in data 20 luglio 2007 lo scrivente Tribunale ha trasmesso a quest’ultima la
decisione contestata ed il ricorso con assegnazione di un termine per
presentare delle osservazioni (VIII).
Il 5
settembre 2007 __________ (già __________), rappresentata dall’avv. __________,
ha preso posizione in merito alla vertenza, postulando la reiezione del ricorso
(XV).
Invitate le parti dal TCA a presentare delle osservazioni su
quanto sostenuto da __________, con scritto 17 settembre 2007 l’Ufficio AI ha
confermato la risposta di causa (XVII), mentre in data 24 settembre 2007 il
ricorrente ha ribadito le proprie tesi ricorsuali (XX).
considerato in
diritto
2.1. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’Ufficio AI deve versare direttamente a RI 1 la
rendita completiva per se stesso e per il figlio RI 2, connesse alla rendita
d’invalidità di __________, anche per il periodo precedente al 1° agosto 2003,
vale a dire (come da richiesta ricorsuale) con effetto retroattivo dal 1°
giugno 2001 o, al più tardi, dal 1 maggio 2002.
2.2. Ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 vLAI, nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2003 (con la
4a revisione LAI, entrata in vigore al 1° gennaio 2004, la rendita completiva
per coniugi è stata soppressa; tali rendite assegnate precedentemente
continuano tuttavia ad essere concesse alle condizioni del diritto anteriore
anche dopo la revisione legislativa, cfr. al riguardo le disposizioni finali 21
marzo 2003 lett. e sulla garanzia dei diritti acquisiti riguardo alle rendite
completive correnti), le persone coniugate che immediatamente prima del
manifestarsi dell’incapacità lavorativa (art. 6 LPGA) esercitavano un’attività
lucrativa, hanno diritto a una rendita completiva per il coniuge, purché
quest’ultimo non sia legittimato a una rendita di vecchiaia o invalidità. La
rendita completiva può essere assegnata solo se l’altro coniuge presenta almeno
un anno intero di contributo (lett. a), oppure ha il domicilio e la residenza
abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera (lett. b).
Lo
scioglimento del matrimonio per divorzio non estingueva automaticamente il
diritto alla rendita completiva.
Infatti
ai sensi dell’art. 34 cpv. 3 vLAI, le persone divorziate hanno diritto alla
rendita completiva alle stesse condizioni di una persona sposata, a condizione
che non si siano risposate, e se provvedono in modo preponderante al
mantenimento dei figli a loro attribuiti e non possano pretendere per se stesse
una rendita di invalidità o di vecchiaia. Secondo la giurisprudenza, trattasi
di coniuge divorziato che provvede in maniera preponderante ai figli affidati
nel caso in cui le rendite per questi ultimi rappresentano, da sole o in
aggiunta di prestazioni di terzi (per esempio alle pensioni alimentari versate
dall’altro coniuge) meno della metà delle spese di mantenimento degli stessi
(cfr. DTF 122 V 126 consid. 1a, RCC 1985 pag. 611 consid. 2a con riferimenti).
L’art. 34
cpv. 4 vLAI prevede che, in deroga all’art. 20 LPGA, la rendita completiva va
versata al coniuge che non ha diritto:
- su sua
richiesta, se il coniuge legittimato alla rendita non
provvede al sostentamento della sua famiglia (lett. a):
- su sua richiesta, se i coniugi vivono separati (lett. b):
-
d’ufficio, se i coniugi sono divorziati (lett. c).
Infine, il capoverso 5 dell’art. 34 vLAI dispone che nei casi esposti al
capoverso 4, sono fatte salve le disposizioni contrarie del giudice civile.
2.3. Per quel che
concerne la rendita per figli, l’art. 35 cpv. 1 LAI (tuttora in vigore)
dispone che le persone legittimate alla rendita d’invalidità hanno diritto a
una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe
diritto a una rendita per orfani dell’assicurazione per la vecchiaia e i
superstiti.
Il capoverso 4 dell’art. 35 cpv. 1 LAI, entrato in vigore il 1° gennaio 1997
con la 10.a revisione dell’AVS, recita:
"
4 La
rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono
salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA) e
le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all’articolo 20 LPGA,
il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali,
segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate.”
Solo con
la contemporanea modifica dell’AVS e dell’AI del 14 novembre 2001, entrata in
vigore al 1° gennaio 2002 (cfr. DTF 129 V 366 consid. 3.4; SVR 2002 IV nr. 5
consid.3), il Consiglio federale, facendo uso della facoltà datagli dalla terza
frase art. 35 cpv. 4 LAI, ha disciplinato il pagamento della rendita AI per
figli di coppie separate o divorziate, introducendo l’art. 82 cpv. 1 OAI, il
quale, a sua volta, rinvia all’art. 71 ter OAVS.
Giusta
l’art. 71 ter OAVS, riguardante il versamento delle rendite per i figli se i
genitori vivono separati, prevede:
“1 Se i genitori non
sono o non sono più sposati o se vivono separati, la rendita per i figli è
versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale,
sempre che sia titolare dell’autorità parentale sul figlio e viva con
quest’ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o
dall’autorità tutoria.
2 Il capoverso 1 è pure applicabile
per il pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha
diritto alla rendita ha adempiuto l’obbligo di mantenimento verso il figlio, ha
diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei contributi
mensili forniti.”
Prima
dell’entrata in vigore dell’art. 35 cpv. 4 LAI, secondo la giurisprudenza del
TFA, nel caso di genitori non sposati, separati o divorziati, le rendite per
figli erano versate al genitore non beneficiario a condizione che egli possedeva
l’autorità parentale, i figli non vivevano con il genitore beneficiario della
rendita e l’obbligo di mantenimento del titolare della rendita si limitava ad
un contributo alle spese (DTF 103 V 134 consid. 3; cfr. marg. 1270 delle
Direttive sulle rendite, nel testo in vigore sino al 31 dicembre 1996).
L’obbligo di mantenimento del genitore titolare della rendita si limitava ad un
contributo alle spese se le prestazioni a suo carico non raggiungevano il
contributo calcolato secondo la cosiddetta tabella Winzel, utilizzata dall’Ufficio
dei giovani del Cantone Zurigo (DTF 129 V 362 consid. 3.2; cfr. marg. 1271
delle Direttive sulle rendite, nel testo in vigore sino al 31 dicembre 1996).
2.4.
2.4.1. Nel caso in
esame il diritto di RI 1 di percepire direttamente la rendita per coniuge e la
rendita per figlio, con effetto dal 1° agosto 2003 è incontestato. Con decreto
cautelare 12 marzo 2002 il Pretore di __________, attestata la separazione dei
coniugi __________, aveva attribuito l’abitazione coniugale a RI 1 e stabilito
l’affidamento di RI 2 al padre (doc. VII/3). Se da un lato, la decisione
cautelare civile obbligava la madre a versare al padre un contributo alimentare
di fr. 1'200 per il mantenimento del figlio, dall’altro, vista la situazione
finanziaria della prima, il contributo è stato dapprima sospeso dal luglio 2002
(cfr. verbale udienza 29 luglio 2002 in atti della Pretura __________ richiamati)
ed in seguito soppresso dal 1° ottobre 2002 (cfr. decreto 5 novembre 2002).
Infine, con
sentenza pretorile 28 giugno 2004 il matrimonio è stato sciolto per divorzio ed
il figlio definitivamente affidato al padre. Secondo la convenzione sulle
conseguenze accessorie del divorzio, omologata dal Pretore, l’Ufficio AI è
stato obbligato a versare direttamente al padre la rendita completiva per il
figlio RI 2 (doc. 5-20 inc. AI RI 1).
Il TCA è
chiamato a stabilire se l’Ufficio AI doveva versare a RI 1 le rendite
completive anche per il periodo precedente al 1° agosto 2003.
Il
ricorrente sostiene che al momento della decisione 24 giugno 2003 relativa alla
rendita d’invalidità attribuita a sua moglie, l’amministrazione doveva sapere che
era già separato e che il figlio RI 2 gli era stato affidato.
L’amministrazione
nega questa cirostanza ribadendo che solo con lo scritto 7 luglio 2003 essa ha
preso conoscenza del decreto cautelare del 12 marzo 2002 e, di conseguenza,
dell’avvenuta separazione dei coniugi __________ e dell’affidamento del figlio RI
2 al padre.
2.4.2. Come
segnalato dal giurista dell’AI nella lettera 17 dicembre 2003, in una sentenza del
18 febbraio 2000 nella causa A.H. pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 228 il
TFA ha stabilito che nel caso in cui l’amministrazione assegna una rendita
d’invalidità con rendita completiva per coniuge, essa deve rendere attenti i
coniugi che vivono separati sul diritto della rendita del rispettivo coniuge e sulla
possibilità che la rendita completiva venga versata separatamente, a condizione
che dagli atti risulti che essi non vivono insieme (cfr. anche marg. 10010/10012
delle Direttive concernenti la rendite AVS e AI).
Qualora
l’amministrazione non dà seguito a tale informazione, la giurisprudenza (DTF
103 V 136 consid. 5) relativa al versamento della rendita a terze persone,
ossia che la rendita viene pagata a partire dal momento della richiesta di
versamento e che la stessa non sia stata nel frattempo erogata, non trova
applicazione (Pratique VSI 2001 consid. 3b pag. 230). Lo stesso principio vale
anche in caso di rendita per figli (STFA inedita 9 settembre 2002, I 134/01,
consid. 3.2.1)
Ritornando
al caso in esame, dagli atti risulta che nella perizia 24 aprile 2002, eseguita
dal dr. __________ per conto dell’Ufficio AI nell’ambito dell’istruttoria
riguardante la domanda AI inoltrata da __________, si evince che a quell’epoca essa
non viveva più in famiglia e che era avviata la procedura di divorzio (“Subisce
[__________ n.d.r]) anche delle (omissis) che la inducono a chiedere dapprima
la separazione, e poi, il divorzio, la cui procedura è tutt’ora in corso”, pag.
2; “ A causa della sua situazione clinica … i figli sono stati
momentaneamente affidati al marito…”, pag. 2; “La paz. non ha più
ripreso alcuna attività lavorativa e vive oramai separata dal marito …”,
pag. 4; “... dichiara che i figli sono stati affidati al padre perché …”,
pag. 5).
Inoltre,
il 5 agosto 2002 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito:
USSI) aveva scritto all’Ufficio AI quanto segue:
" il nostro Ufficio nell'ambito dell'apposita legge, anticipa la
pensione alimentare dovuta dalla signora __________ a favore del figlio RI 2
(2.4.1990) in base alla sentenza del Pretore di __________ del 12 marzo
2002.
Siamo stati informati in questi giorni che la signora __________
ha presentato una richiesta per l'ottenimento della rendita AI.
A dipendenza degli anticipi effettuati e che si effettueranno, vogliate
prendere atto che la completiva AI che sarà riconosciuta a favore del figlio
sarà rivendicata dal nostro Ufficio retroattivamente al mese di giugno 2002."
(Doc. AI 31, sottolineature del redattore).
Pertanto,
al più tardi con il succitato scritto l’amministrazione aveva preso conoscenza
dell’esistenza del decreto cautelare 12 marzo 2002 del Pretore di __________
motivo per cui, stante la massima d’ufficio, avrebbe dovuto chiederne una copia
alla diretta interessata.
Non solo,
l’amministrazione doveva dedurre che i coniugi __________ erano almeno separati,
altrimenti la rivendicazione dell’__________ non trovava spiegazione. Al
momento dell’intimazione della decisione di rendita del 24 giugno 2003 l’Ufficio
AI avrebbe pertanto dovuto informare - mediante un separato scritto oppure inviando
una copia della decisione (al riguardo cfr. Pratique VSI 2001 consid. 3b pag.
20; STFA inedita 9 settembre 2002 nella causa Z., I 134/01, consid. 3.2.1) – RI
1, ancorché rappresentato da un legale, del suo diritto a percepire
direttamente la rendita per coniugi e per il figlio.
Che __________
non abbia segnalato all’Ufficio AI né l’avvenuta separazione né il decreto 12
marzo 2002 non può essere imputato al ricorrente. Solo con scritto 26 giugno
2003 l’allora legale della moglie, avv. __________, aveva informato l’avv. RA 1
(che rappresentava il marito) dell’attribuzione della rendita d’invalidità (sub
doc. VII/3).
In queste
circostanze, l’assunto del ricorrente secondo cui, in virtù del principio di
collaborazione intradipartimentale la richiesta 9 settembre 2002 da lui
presentata allo IAS per l’assegno integrativo – alla quale aveva allegato, tra
l’altro, il decreto cautelare 12 marzo 2002 - avrebbe dovuto essere trasmessa
all’Ufficio AI, non necessita di approfondimento.
Fatto sta
che, non avendo l’Ufficio AI tempestivamente informato il ricorrente della
possibilità di richiedere il versamento diretto della rendita completiva per
coniuge, esso dovrà versarla da aprile 2002, mese successivo al
decreto cautelare 12 marzo 2002 (cfr. Pratique VSI 2001 pag. 230s). Al
riguardo, va ricordato che ai sensi dell’art. 34 cpv. 2 vLAI il coniuge
separato aveva diritto rendita alla rendita completiva (cfr. Pratique VSI 2001
pag. 230 consid. 3b).
Per
quanto concerne la rendita per figlio, conformemente ai combinati art.
82 cpv. 1 OAI e art. 71 ter OAVS, tale rendita è versata al genitore non beneficiario
della rendita nel caso sia titolare dell’autorità parentale e che il figlio
viva con lui. Nel caso concreto questi presupposti sono dati, visto che con
decreto cautelare 12 marzo 2002 l’affidamento del figlio RI 2 è stato assegnato
al padre. Ricordato come la madre non abbia versato alcun contributo alimentare
per il figlio, il versamento retroattivo, conformemente all’art. 71ter. cpv. 2
OAVS (cfr. consid. 2.3) a RI 1 può avvenire integralmente. Infine, dagli atti
non risulta che la madre abbia utilizzato la rendita per il figlio versata
retroattivamente per il mantenimento di quest’ultimo. Gli arretrati sono stati infatti
compensati con le prestazioni anticipate all’assicurata sia dalla Cassa malati __________
che dall’__________ (vedi retro della decisione 24 giugno 2001; doc. AI 45-1).
2.5. Secondo
l’art. 85 cpv. 1 prima frase OAI, l’art. 77 OAVS è applicabile in analogia al
recupero d’indennità giornaliere, rendite ed assegni per grandi invalidi.
Tale articolo,
disciplinante il versamento retroattivo di prestazioni, recita:
"
Chi non ha ricevuto una rendita alla quale aveva
diritto o ha ricevuto una rendita inferiore a quella che poteva pretendere, può
esigere dalla cassa di compensazione il pagamento dell’importo dovutogli. Se
una cassa di compensazione viene a conoscenza che un avente diritto ha ricevuto
nessuna rendita o una rendita troppo bassa, essa deve versare l’importo non
pagato. È riservata la prescrizione conformemente all’articolo 46 LAVS.”
Va poi ricordato
che, conformemente all’art. 48 cpv. 1 LAI, in relazione all’art. 24 cpv. 1
LPGA, il diritto a prestazioni o contributi arretrati si estingue cinque anni
dopo la fine del mese per cui la prestazione era dovuta e cinque anni dopo lo
scadere dell’anno civile per cui il contributo doveva essere pagato.
Detta
regolamentazione è rimasta praticamente invariata rispetto al vecchio art. 48
cpv. 1 vLAI, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 e modificato, al 1°
gennaio 2003, dall’introduzione della LPGA.
Essendo
dato al 1° aprile 2002 il diritto del pagamento arretrato delle rendite
completive per coniuge e per figlio, al momento della richiesta formale 7
luglio 2003 non erano ancora trascorsi cinque anni, motivo per cui le
prestazioni arretrate non sono prescritte ai sensi dell’art. 48 LAI.
Spetta infine
all’Ufficio AI valutare se chiedere ad __________ la restituzione delle
prestazioni indebitamente riscosse. A quest’ultima va comunque fatto presente
che la restituzione non può essere chiesta se essa era in buona fede e verrebbe
a trovarsi in gravi difficoltà economiche (art. 25 cpv. 1 LPGA).
2.6. RI 1 ha
chiesto la corresponsione di interessi di mora.
2.6.1. Secondo
l'art. 26 cpv. 2 LPGA, sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto
all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di mora
sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto
12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto.
Secondo
l’art. 6 OPGA non hanno diritto ad interessi di mora conformemente all’articolo
26 capoverso 2 LPGA, l’avente diritto, o i suoi eredi, se gli arretrati vengono
versati a terzi (lett. a); terzi che hanno versato anticipi o fornito
prestazioni anticipate o che hanno diritto al versamento di arretrati
conformemente all’articolo 2 capoverso 3 (lett. b).
L’art. 7
OPGA prevede infine:
" 1 Il tasso per l’interesse di mora è
del 5 per cento all’anno.
2 L’interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni
spettanti al beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso
inizia il primo giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla
fine del mese in cui è stato emesso l’ordine di pagamento.
3 Se la prestazione è soggetta soltanto in parte all’interesse di
mora, conformemente all’articolo 6, al momento del pagamento degli arretrati
l’interesse di mora va calcolato sull’intera prestazione e versato in
proporzione della quota di prestazione sulla quale l’interesse è dovuto
rispetto alla prestazione complessiva."
Va qui
precisato che l’interesse moratorio è dato unicamente sui versamenti
(retroattivi) di prestazioni a seguito di decisioni rese dopo il 1° gennaio
2003. Nessun interesse moratorio è dovuto per periodi antecedenti al 1° gennaio
2003 (cfr. marg. 10512 delle direttive UFAS sulle rendite AVS/AI e Kieser, ATSG
Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 26 nota 26 pag. 306).
Tuttavia,
prima dell’entrata in vigore della LPGA, secondo costante giurisprudenza del
TFA, in mancanza di una base legale gli interessi moratori venivano assegnati
solo in particolari circostanze, vale a dire in caso di comportamenti illegali
o dilatatori dell’amministrazione (DTF 119 V 81 consid. 3a con riferimenti).
2.6.2. Nel caso in
esame, si tratta del versamento di prestazioni arretrate dal 1° aprile 2002 al
31 luglio 2003.
Per quel
che concerne il periodo 1° aprile – dicembre 2002, secondo la giurisprudenza
allora in vigore, non sono dati gli estremi per la corresponsione di interessi
moratori, non potendo addebitare all’Ufficio AI un comportamento illecito o
defatigatorio. Sussiste invece un diritto agli interessi moratori per le
mensilità dal 1° gennaio al 31 luglio 2003, essendo ampiamente trascorsi 24
mesi dal diritto alla corresponsione degli arretrati.
2.7. RI 1
contesta inoltre il rifiuto deciso dall’Ufficio AI di poter beneficiare
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Ai sensi
dell’art. 37 cpv. 4 LPGA durante la procedura amministrativa, se le circostanze
lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. Sussiste il
diritto all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio senza limitazioni
temporali quando sono dati i relativi presupposti (indigenza dell’istante,
causa non palesemente priva di oggetto e necessità dell’assistenza da parte di
un avvocato; cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 37 n. 17 pag.
399).
La
necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze
oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità della norme
procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla
fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio,
non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la
minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico
dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti
soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si
aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte
dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung
des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten,
andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche
oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich
alleine gestellt nicht gewachsen ist. , cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b
e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se l’assistenza di rappresentanti
di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore
sociale non può essere presa in considerazione (“…wenn auch eine Verbeiständung
durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute
sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt “ DTF 125 V 34 consid. 2,
114 V 236 consid. 5b; cfr. STFA inedita 29 settembre 2005 nella causa G, I
369/05, consid. 2.2). Il criterio per ammettere la necessità
dell’assistenza di un legale nella procedura amministrativa va quindi
verificato con severità (Kieser, op. cit., ad art. 37 n. 21 pag. 400; Pratique
VSI 2000 p. 164; DTF 125 V 35s consid. 4b).
Secondo
questa Corte la fattispecie in esame presenta elementi di difficoltà giuridica
e non rientra nella consueta casistica, motivo per cui l’assistenza di un
legale è da ritenere necessaria. Le conclusioni dell’opposizione
interposta dal ricorrente non erano del resto prive di possibilità di esito
favorevole, visto che con la presente sentenza il TCA le ha in buona parte
confermate.
Per quanto concerne la
situazione economica di RI 1, va detto che, su richiesta del TCA, con scritto 5
dicembre 2006 il legale del ricorrente ha trasmesso il certificato municipale
per l’ammissione giudiziaria (VI). Pur essendo datato 5 ottobre 2001 (il
certificato è stato utilizzato nell’ambito della procedura di divorzio, sulla
base del quale il Pretore ha posto il ricorrente al beneficio dell’assistenza
giudiziaria), il legale ha precisato che la situazione è peggiorata.
Dagli atti relativi alla
sua domanda di prestazioni AI si evince inoltre che al 31 ottobre 2004 RI 1 ha
cessato qualsiasi attività lucrativa (doc. AI 9-2 inc. RI 1). Non risulta alcuna
ripresa di un’attività lucrativa, anche perché il 21 marzo 2005 egli ha
inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti, respinta con decisione
formale 2 giugno 2006 (doc. AI 37-1 inc. RI 1) ed impugnata con opposizione 24
luglio 2006 (doc. AI 42 inc. RI 1). Per questi motivi, l’istante è da ritenere indigente.
In accoglimento della richiesta
di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in ambito amministrativo, gli
atti vanno quindi rinviati all’Ufficio AI affinché si pronunci correttamente
sull’importo spettante al ricorrente (cfr. DTF 131 V 153).
2.8. Con
il ricorso RI 1 ha chiesto di essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per la procedura
ricorsuale.
Analoga
richiesta è stata inoltrata da __________ (già __________) (XV), convenuta in
giudizio.
2.8.1. Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge
rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto
in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di
ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,
l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i
presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.
61, n. 86, pag. 626).
Fatti
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche
art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato
(cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con
riferimenti).
Tuttavia,
secondo la costante giurisprudenza
del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di
assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).
2.8.2. Nel
caso, in esame, essendo il ricorrente parzialmente vincente e patrocinato da un legale, egli ha diritto al
versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili
parziali, ciò che rende in tale misura l’istanza di gratuito patrocinio priva
di oggetto. Nella misura in cui egli è (parzialmente) soccombente, egli può
essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio,
essendo, come riportato al considerando precedente, adempiuti tutti i requisiti
di legge, riservato tuttavia l'eventuale obbligo di
rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse più tardi
Considerandi
migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art.
61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella
procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella
causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U
234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid.
6).
2.8.3
Dal certificato municipale per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria risulta che __________, beneficiaria di
una rendita d’invalidità di fr. 2'752.-- mensili, non può far fronte alle
spese di complessivi fr. 2'903.-- (fr. 1'100.-- d’importo base mensile per
persona singola secondo calcolo del minimo esistenziale LEF; fr. 1'270.-- di
affitto; fr. 326.-- di oneri sociali; fr. 207.-- d’imposte).
Ritenuto inoltre che, come
detto, l’intervento dell’avvocato è da ritenere perlomeno indicato e che le
argomentazioni da essa sostenute nella more della presente procedura non apparivano
di primo acchito prive di esisto favorevole, l’istanza tendente alla concessione
dell’assistenza giudiziaria deve quindi essere accolta.
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione su opposizione 26 settembre 2006 è modificata nel senso che l’Ufficio
AI verserà direttamente a RI 1 le rendite completive per coniuge e per figlio
arretrate, anche dal 1° aprile 2002 e sino al 31 luglio 2003, con interessi di
mora del 5% sulle mensilità dal 1° gennaio al 31 luglio 2003.
§§ L’istanza
di ammissione al gratuito patrocinio per la procedura amministrativa è accolta.
Gli atti sono di conseguenza rinviati all’Ufficio AI affinché determini l’importo
dovuto.
2. Le spese
di procedura di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale
verserà inoltre al ricorrente fr. 1'500 di ripetibili parziali (IVA inclusa).
3. L’istanza
di gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale presentata da RI 1, in
quanto non priva di oggetto, è accolta.
4. L’istanza
di gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale presentata da __________ (già
__________) è accolta.
5. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi
implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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