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Decisione

32.2006.165

Richiesta di una rendita AI in seguito ad una cadiopatia ischemica in stato dopo by-pass e arteriopatia ostruttiva periferica. Rinvio atti all'UAI per nuovi accertamenti sulla base delle costatazioni

13 luglio 2007Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

3. Nella

concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che, per quanto attiene

all’aspetto medico, la decisione dell’amministrazione di non accordare nessuna

rendita trova il proprio fondamento nella perizia del Dr. med. __________, FMH

medicina interna e cardiologia, confermata dal dr.med. __________, medico SMR.

Il

4 agosto 2004 il __________. __________, primario dell’Ospedale __________ di __________,

specialista FMH __________, __________ e __________, aveva rammentato che l’insorgente

è un paziente con una gravissima coronaropatia con affezione travasale e con

progressione constatata sui vasi nativi e sui vasi di by-pass: il paziente è

stato sottoposto all’età di 33 anni ad un intervento di by-pass aorto-coronarico

duplice; vi è stata una progressione massiccia sui vasi nativi che ha portato

ad una dilatazione ad alto rischio in data 27 giugno 2002 del tronco principale

dell’arteria coronaria sinistra. La prognosi a breve-medio periodo è infausta.

Un intervento di trapianto cardiaco per una coronaropatia terminale entra poco

probabilmente in linea di conto, constatato che il paziente ha una cattiva compliance

medicamentosa (doc. 16-2) e lo ha ritenuto inabile al lavoro al 75% per

attività che comportano sforzi fisici anche di grado leggero (doc. 17-1).

Con

il suo referto datato 16 febbraio 2006 il dr. med. __________ ha ricordato che

l’assicurato, nato il __________, di origine __________, alla fine degli anni

’80, quando lavorava a __________, si è sottoposto ad accertamenti a causa di

palpitazioni. Dal 25 al 26 settembre 1989 sono apparsi ripetuti dolori toracici

con irradiamento al braccio sinistro fino al gomito, della durata di qualche

minuto. Il 27 settembre 1989 il paziente si è recato all’Ospedale __________ di

__________ e il 6 ottobre 1989 è stato sottoposto a by-pass aorto-coronarico

duplice (LIMA su RIVA e RIMA su RIVP). Il decorso postoperatorio è stato

complicato da problemi respiratori dovuti a versamenti pleurici e ad atelettasie

bilaterali che hanno richiesto una broncoscopia. L’interessato ha ripreso a

lavorare al 100% fino al 2000-2001, quando ha ridotto l’attività al 50% a causa

della riapparizione di disturbi cardiaci. All’inizio del 2002 ha lamentato crescenti

dolori retrosternali sotto sforzo e a riposo e il 31 gennaio 2002 è stato

sottoposto a coronarografia al __________ di __________, dove è stato proposto

un nuovo intervento di by-pass aorto-coronarico. L’interessato è stato

sottoposto ad ulteriori esami ed interventi ed in data 4 agosto 2004 il Prof. __________

ha rilevato come si tratti di un paziente sfortunato e poco compliante che ha

avuto una progressione notevole dell’arteriosclerosi coronaria con persistenza,

malgrado i vari interventi di rivascolarizzazione, di una stenosi significativa

a livello del by-pass arterioso sulla RCA e ha rilevato che si è constatata una

situazione sempre relativamente precaria e che la prognosi a media-lunga

distanza sembra relativamente compromessa.

Per

quanto concerne i dati soggettivi dell’assicurato, lo specialista osserva come

la capacità di sforzo viene limitata soprattutto dai dolori alle gambe che

insorgono dopo una tratta di circa 500-1000 m in pianura. I disturbi sono più

marcati ai polpacci che non alle cosce e sono più forti alla gamba destra.

Quando il paziente si ferma, senza avvertire particolare dispnea o disturbi

toracici, la sintomatologia regredisce nel giro di qualche minuto. Piuttosto di

rado, vi è un dolore alla parete laterale del torace a sinistra con intensità

variabile, della durata di ore, senza peggioramento sotto sforzo.

Il

perito ha posto la diagnosi di cardiopatia ischemica (stato dopo by-pass aorto-coronarico

duplice (LIMA su RIVA e RIVA su RIVP) il 6.10.1989; stato dopo dilatazione del

tronco comune con 2 PTCA/stent il 27.06.2002; stenosi del 95% del RIVA

prossimale, stenosi del 75% nel by-pass arterioso sul ramo discendente

posteriore della RCA; ventricolo sinistro di dimensioni normali, lieve ipocinesia

settale e apicale, FE normale; FRCV: tabagismo 30 p/y, ipercolesterolemia

probabilmente familiare, diabete mellito tipo II subclinico anamnestico) e arteriopatia

ostruttiva periferica claudicatio intermittens 2 a/b con dolore ai polpacci e

alle cosce, più marcatamente a destra, occlusione dell’arteria femorale

superficiale a sinistra nel terzo prossimale-medio, multiple stenosi nel terzo

prossimale e medio dell’arteria femorale superficiale a destra.

Lo

specialista ha inoltre accertato la presenza di dolori alla parete laterale del

torace a sinistra di probabile origine extracardiaca e una sindrome

lombovertebrale.

Il

perito ha poi affermato:

" Il paziente soffre di una forma assai precoce di

arteriosclerosi con interessamento sia delle arterie coronariche che di quelle

degli arti inferiori. All’ecocardiografia si nota un ventricolo sinistro di

dimensioni normali con una ipocinesia settale probabilmente dovuta agli esiti

di pericardiotomia e una ipocinesia apicale quale possibile residuo dell’evento

acuto occorso nel 1989. La FE è nella norma. All’ultima coronarografia si è

riusciti a ricanalizzare il tronco comune. Non è stata per contro trattata la

stenosi che si trova nella regione dell’anostomosi del RIMA su RIVP. Questa

viene valutata attorno al 75%. Dopo la dilatazione del tronco comune il

paziente non ha più avvertito dolori toracici sospetti per ischemia. La sua

capacità di movimento è andata però vieppiù peggiorando, come dimostrato dalle

diverse cicloergometrie, a causa di una claudicatio intermittente alle gambe su

conosciute gravi alterazioni ad ambo gli assi iliaci. All’attuale cicloergometria,

il paziente raggiunge un carico massimo di soli 80 Watt (nel 2002 125 Watt, nel

2004 100 Watt) contro un valore teorico di 150 Watt. Vista la complicata

situazione anatomica delle arterie femorali e una limitazione giudicata non

ancora grave, per il momento si è deciso di adottare un atteggiamento

conservativo. Purtroppo il paziente continua a fumare 1 pacchetto al giorno.

Vista la situazione nel suo complesso, la precocità delle alterazioni

arteriosclerotiche nonché il continuato tabagismo, la prognosi a medio-lungo

termine è da considerarsi sfavorevole.

B. Conseguenze sulla capacità di lavoro

1. Menomazioni dovute ai disturbi constatati

A livello psicologico-mentale, malgrado la difficile situazione di

salute e finanziaria, non sembrano esserci patologie rilevanti. Nell’ambito

fisico la limitazione maggiore è data dalla claudicatio che insorge tra i 500 e

i 1000 m quando il paziente cammina in pianura. Guardando al risultato delle cicloergometrie

degli ultimi anni, si nota un progressivo peggioramento del carico massimo

raggiunto. Non si può escludere anche una certa componente dovuta a decondizionamento

muscolare. In questa situazione non è possibile valutare appieno la presenza di

una eventuale ischemia miocardica.

Considerandi

2.

Conseguenze dei disturbi sulla capacità attuale

2.1

Riduzione della capacità lavorativa

2.2

Dal lato cardiologico, considerate anche le aggravanti di una

malattia coronaria inabitualmente avanzata per l’età, il paziente è da

considerarsi inabile al 100% per attività pesanti e moderate. Il problema

clinico principale è attualmente dovuto alla claudicatio. Tenendo conto di

questo fattore, nella sua attività di rivenditore di auto, si può valutare che

il paziente è abile al 50%. Vista la tendenza degli ultimi anni vi è da

aspettarsi una ulteriore progressione della malattia. Per meglio definire

l’impatto della arteriopatia periferica sulla capacità lavorativa, consiglierei

una valutazione angiologica.

(…)

C.

Conseguenza

sulla capacità d’integrazione

(…)

1.1

Dal punto di vista cardiaco, il paziente potrebbe venir

reintegrato in attività strettamente leggere nella misura di circa il 100%.

Visto il decorso della malattia arteriosclerotica degli ultimi anni, è possibile

che in futuro si verificherà un’ulteriore diminuzione della capacità

lavorativa.

(…)

2.1

Accertamenti angiologici per valutare l’eventuale indicazione

per rivascolarizzazione a livello femorale.

(…)

3.1

Attività strettamente leggere nella misura del 100%.

(…)

3.4

Inabilità lavorativa al 100% per attività pesanti e moderate.”

(doc. 34.1, sottolineature del redattore)

La

valutazione dello specialista è stata avallata dal dr. med. __________, medico

SMR dell’AI. In particolare, interpellato dall’UAI circa la necessità di

effettuare una valutazione angiologica per definire la capacità lavorativa

residua, il medico SMR ha affermato che “la valutazione derivante dalla

perizia del dr. __________ può bastare, l’assicurato può definirsi con IL 100%

in attività pesante dal gennaio 2002, IL 50% nell’attuale attività di

rivenditore di auto dal gennaio 2002 (ridotto rendimento, tempo pieno), CL 100%

in attività adeguata di tipo leggero, che non prevedano attività di marcia per

tragitti medio-lunghi), dal gennaio 2002. L’assicurato deve essere diffidato

nel sottoporsi a cure adeguate e a smettere di fumare (essenziale!!!),

rivalutazione ad un anno.” (doc. 36.1)

4.

In

concreto le parti sono concordi nel ritenere l’interessato completamente

inabile in attività pesanti e moderate. L’UAI ritiene per contro l’assicurato

abile al 100% nelle attività leggere descritte nella decisione impugnata.

Secondo

l'insorgente tuttavia il mercato del lavoro non offrirebbe posti adeguati alle

sue condizioni di salute; di conseguenza non sarebbe assolutamente integrabile

(“Il presente ricorso contesta le conclusioni alle quali è giunto l’Ufficio

AI in merito alla capacità di inserimento nel mondo del lavoro e di conseguenza

all’assenza di un grado di invalidità che comporti prestazioni a favore del

ricorrente. Essendo assodati i danni alla salute e rimanendo da accertare la

questione relativa ai disturbi causati dallo stare seduto, il presente ricorso

si accentra sull’incapacità lavorativa soggettiva ed oggettiva (mercato del

lavoro) dell’interessato; quindi sul grado di invalidità”).

L’insorgente

contesta l’esigibilità lavorativa così come l’hanno tracciata i medici,

sostenendo che taluni aspetti sarebbero stati valutati in maniera imprecisa. In

particolare l’assicurato ritiene che mancano accertamenti medici circa le

difficoltà e quindi i disturbi palesati poco tempo dopo che il ricorrente

rimane seduto. Ciò impedirebbe l’assunzione di lavori che richiedono detta

posizione (assemblaggio di pezzi, ecc., pag. 2 doc. I). L’11 dicembre 2006

l’interessato ha inoltre chiesto l’assunzione di due nuove prove e meglio

l’esecuzione di un test di simulazione dello sforzo (“questo tipo di test è

necessario visto che con la ciclorgometria, potendo il ricorrente raggiungere

un carico massimo di soli 80 W, non è possibile stabilire quale sia la soglia

oltre la quale il muscolo cardiaco comincia a sentire dolori”) e un nuovo

esame delle arterie delle gambe, “per stabilire la situazione attuale, dato

che, come risulta dagli accertamenti medici già agli atti, le patologie delle

quali soffre il ricorrente sono soggette a costante ma non lineare

peggioramento.” (doc. VII).

5.

Perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti e esamini in maniera completa i punti litigiosi,

si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si

lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti

(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o

nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono

inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella

causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e

S., U 330/01; STFA 18 marzo 2002

nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni

all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante,

fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro

attendibilità (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V

353, consid. 3b/bb).

Trattandosi

specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento

dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che

l’imparzialità e l’indipendenza di questi servizi nei confronti

dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite.

6.

Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare innanzitutto

se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato

dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, deve

osservare che dalla documentazione medica agli atti emerge che non tutte le patologie

dell’assicurato sono state sufficientemente approfondite. In particolare

l’Ufficio AI, malgrado lo stesso perito, dr. med. __________, specialista FMH

in medicina interna e cardiologia, abbia in due occasioni, consigliato una valutazione

angiologica (doc. 34-4: “per meglio definire l’impatto della arteriopatia

periferica sulla capacità lavorativa, consiglierei una valutazione angiologica”,

e doc. 34-5: “accertamenti angiologici per valutare l’eventuale indicazione

per rivascolarizzazione a livello femorale”) non ha debitamente

approfondito la patologia.

Da

una parte, infatti, l’amministrazione ha correttamente sottoposto l’assicurato

ad un accurato esame cardiologico, incaricando il dr. med. __________ di

eseguire una perizia specialistica in merito alla patologia cardiaca e al suo

eventuale influsso sulla capacità lavorativa dell’interessato.

In

tale contesto, il 16 febbraio 2006, il dr. med. __________ ha ritenuto

l’assicurato pienamente abile al lavoro in attività “strettamente” leggere,

rispettose dei suoi limiti (il lavoro non deve comportare un lavoro pesante a

livello cardio-circolatorio), attirando l’attenzione dell’amministrazione circa

la necessità di procedere ad una valutazione angiologica sia per meglio

definire l’impatto della arteriopatia sulla capacità lavorativa, sia per

valutare l’eventuale indicazione per rivascolarizzazione a livello femorale

(doc. 34-4 e 5).

Nonostante ciò

l’autorità amministrativa non ha reputato necessario compiere ulteriori

accertamenti al fine di valutare l’effettivo impatto delle affezioni citate

sulla capacità lavorativa dell’assicurato. A tal proposito il medico SMR si è

limitato ad annotare, 12 aprile 2006, che la valutazione derivante dalla

perizia del dr. __________ può bastare (doc. 36-1).

A mente di questo

Tribunale, a fronte della richiesta dello stesso perito, FMH in medicina

interna e cardiologia, di procedere ad approfondimenti, l’amministrazione

avrebbe dovuto compiere ulteriori accertamenti medici al fine di valutare la

loro incidenza sulla capacità lavorativa dell’assicurato prima dell’emissione

della decisione impugnata, tenuto conto delle, forti, limitazioni cui

l’insorgente deve far fronte (“carico massimo di soli 80 Watt” e “claudicatio

che insorge tra i 500 e i 1000 m quando il paziente cammina in pianura”).

Alla luce di quanto

sopra esposto non può pertanto affermarsi con la necessaria tranquillità e

senza prima procedere ad ulteriori accertamenti, che la valutazione del dr.

med. __________ possa bastare senza la necessità di far capo ad una valutazione

angiologica atta a modificare il giudizio sul grado di abilità lavorativa

residuo dell’assicurato in attività adeguate (cfr. STFA del 20 aprile 2005, K

154/03, consid. 5).

Occorre

qui ricordare che secondo la giurisprudenza del TFA, per determinare il grado

di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si

devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad

un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra

tutti gli esperti interessati; l'Alta Corte ha inoltre osservato che la

questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del

caso in quale misura è una problematica squisitamente medica, che di principio

il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa

D, I 338/01 pubblicata in RDAT 2002 I no. 72 pag. 485). Recentemente, in una

sentenza inedita del 19 agosto 2005 nella causa D. ( I 606/03) lo stesso TFA ha

inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità

lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia.

In

particolare, l’Alta Corte ha rilevato:

" La fattispecie in esame, infine, differisce da

quella di cui alla sentenza pubblicata in RDAT 2002 I no. 72 pag. 485. A prescindere dal fatto che, in quell'occasione, le

inabilità lavorative erano comunque state parzialmente sommate, va rilevato che

il giudizio si fondava, in quella vertenza, su una perizia pluridisciplinare in

cui la situazione valetudinaria era stata attentamente esaminata dai periti nel

suo complesso, e non su due perizie indipendenti tra loro come nel caso ora in

esame." (STFA citata, consid. 5.5)

Per

questo motivo, il TFA ha disposto il rinvio all’istanza giudiziaria inferiore

degli atti “affinché con l'ausilio di un perito, sulla base dei rapporti medici

all'inserto chiarisca la questione circa la cumulabilità o meno dei gradi di

inabilità lavorativa in ambito psichiatrico e in ambito reumatologico, e si

pronunci nuovamente sul grado d'invalidità” (STFA citata, consid. 6).

In simili condizioni, visto tutto

quanto precede e alla luce della giurisprudenza federale citata, si giustifica

l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI

perché, ordinata una perizia che valuti anche l’aspetto angiologico, prenda in

considerazione tutte le patologie di cui è affetto l’assicurato, stabilisca la

capacità lavorativa globale e si pronunci nuovamente sulla sua domanda di prestazioni.

In queste condizioni l’assunzione delle prove chieste dall’insorgente si rivela

superflua (test di simulazione dello sforzo ed esame delle arterie delle

gambe).

A questo proposito va evidenziato come,

per garantire una doppia istanza di giudizio, è opportuno rinviare l’incarto

all’UAI per esperire i necessari accertamenti.

Visto l’esito del ricorso, le altre

censure dell’assicurato, in particolare quelle circa la capacità di

reinserimento nel mondo del lavoro, non vanno qui esaminate.

7.

Con

il ricorso l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'insorgente,

patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI delle

ripetibili.

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva

d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124

V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,

U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999

nella causa T.).

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’UAI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata

è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 6.

2. Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio AI verserà

all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende

priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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