Lexipedia

Decisione

32.2006.166

Conseguenze di un infortunio che impediscono il conseguimento di reddito. Esami medici specialistici escludono il sussistere di IL ma solo limitazioni all'esercizio di determinate attività. Non sussis

17 luglio 2007Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i criteri giurisprudenziali evocati, appare inequivocabilmente come, da un

profilo reumatologico, la ricorrente non presenti limitazioni all’esercizio di

un’attività lavorativa. In particolare sia il dott. __________ che il dott. __________,

in questo non certamente smentiti dal dott. __________ nel più recente rapporto

medico del maggio 2005, indicano una sostanziale piena capacità lavorativa

dell’assicurata e ciò dopo esami attenti ed approfonditi e valutazioni

ponderate e concordi. Questi due rapporti, dell’estate del 2003, sono

certamente in linea con la perizia redatta del dott. __________ all’attenzione

dell’assicuratore infortuni per primo intervenuto. In quel momento ancora

(ossia nel dicembre 2002) l’assicurata presentava delle limitazioni, che sono

andate vieppiù sparendo. In ottica infortunistica un'attività lavorativa non

monotona o statica, assenti estensioni o flessioni e senza carichi superiori ai

5 Kg per il braccio destro, era possibile (senza considerare lo stato psichico

poi accertato). Per gli aspetti fisici va aggiunto che il dott. __________ ha

ben messo in rilievo la discrepanza tra i dolori segnalati soggettivamente

dalla signora RI 1 con i rilievi oggettivi ed i dolori oggettivabili ad un

approfondito esame. Questa discrepanza, oltre a confermare la valutazione del

professionista circa l’assenza di impedimenti all’esercizio dell’attività

almeno presso una scuola guida, hanno indotto un approfondimento psichiatrico

consigliato pure dal medico AI.

La

decisione impugnata, basandosi sul materiale probatorio elencato in precedenza,

ha ritenuto giustificata una rendita al 100% sino al 31 marzo 2003. Circa la

durata della rendita occorre qui indicare come il dott. __________ abbia, in

maniera più specifica e dettagliata, puntuale ed attenta, operato una

valutazione nell'ottica della capacità lavorativa. Questo professionista ha

precisato come:

" In assenza di alterazioni strutturali e/o

funzionali dello apparato locomotorio non sussistono elementi che potrebbero

giustificare dal lato reumatologico un'ulteriore inabilità lavorativa. Ritengo

la paziente al contrario abile al lavoro in misura completa per l'attività

lucrativa svolta e per qualsiasi altra attività consone alle capacità fisiche

ed intellettuali della paziente. Visto il tempo trascorso dall'abbandono del

lavoro (quasi due anni) il rientro al lavoro si farà probabilmente difficile.

In rispetto a ciò suggerisco una ripresa graduale (per esempio 50% / mezza giornata

per un massimo di un mese, in seguito ripresa normale)." (Doc. AI 1)

In

sostanza dunque con la sua valutazione (il dott. __________ nel suo rapporto

del dicembre 2002 non aveva potuto essere sufficientemente esplicito e

completo, si vedano le conclusioni a pag. 6 del suo rapporto riportate in

esteso nelle considerazioni che precedono) il dott. __________ indica una piena

ripresa dalla sua valutazione (30 giugno 2003) e, per il primo mese al 50%.

Questa posizione era stata d'altra parte fatta propria, il 12 gennaio 2004, dal

dott. __________ dell'UAI. Ne discende che il periodo di inabilità lavorativa

al 100% va prorogato dal 1 agosto 2002 al 30 giugno 2003 ed il mese successivo

va ammessa al 50% non essendo verificata nell'inabilità totale. Dal 1° agosto

2003 l'assicurata, da un profilo fisico, non ha nessun impedimento al lavoro e,

conseguentemente nessuna incapacità al guadagno.

Come

visto nelle considerazioni che precedono il rapporto del dott. __________

appare completo, dettagliato, preciso, approfondito in maniera seria e

professionale. Ebbene questo rapporto giunge a conclusioni chiare,

giustificate, sorrette da valutazioni incontestabili e non contestate del resto

dalla signora RI 1. Il professionista conclude, come visto, per una capacità

lavorativa al 70%.

9. Il

Tribunale, alla luce della completezza dei rapporti acquisiti (in particolare

quello dei dott. __________ e __________), dell’assenza di indicazioni

contrarie dal profilo medico, dell’approfondimento delle analisi, dei dettagli

esaminati e della coerenza dei rapporti relativi allo stato fisico, nonché

della chiarezza e del dettaglio del rapporto dello psichiatra, non vede motivo

per scostarsi dalle conclusioni cui sono giunti i professionisti in discussione,

in particolare i dottori __________ e __________. Le loro valutazioni, che

l’UAI ha sostanzialmente fatto proprie nella decisione su opposizione

impugnata, vanno qui condivise con la precisazione espressa in coda al

precedente punto 8. Complessivamente va ritenuta un’inabilità lavorativa medico

teorica del 30% così come ritenuto dall’amministrazione per il periodo

successivo al 31 luglio 2003. Nella propria decisione su opposizione, cui, su

questi aspetti, può essere fatto ampio rimando conformemente a costante

giurisprudenza federale - si veda da ultimo la sentenza 1P 256/2006 del 26

giugno 2006 (cons. 2.2.):

" Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29

Abs. 2 BV) folgt die grundsätzliche Pflicht der Behörden, ihre Entscheide zu

begründen. In welcher Form der Betroffene über die Entscheidgründe ins Bild

gesetzt werden muss, lässt sich aus Art. 29 Abs. 2 BV (Art. 4 aBV) aber nicht

unmittelbar entnehmen. Insbesondere hat es das Bundesgericht abgelehnt, aus

dieser Vorschrift einen generellen Anspruch der Parteien auf eine ausführliche

schriftliche Begründung oder gar auf eine Begründung im gleichen Dokument, das

den Entscheid enthält, abzuleiten (BGE 111 Ia 2 E. 4a S. 4; 121 IV 345; E. 1h S. 353; 121 I 31, E. 2c S. 34). Dementsprechend ist es

grundsätzlich zulässig, wenn der angefochtene Entscheid zur Begründung

lediglich auf die tatsächlichen und rechtlichen Ausführungen der Vorinstanz

verweist (BGE 103 Ia 407 E. 3a S. 409 betreffend Strafurteile; ferner BGE 119

Considerandi

II 478 E. 1d S. 480; 123 I 31 E. 2c S. 34). In diesem Fall ist die

Möglichkeit, den Entscheid sachgerecht anzufechten, gleichwohl gewährleistet,

da der Rechtsunterworfene die Motive im vorgehenden Entscheid nachlesen kann.

Anders ist es nur, wenn der Betroffene vor der zweiten Instanz beachtliche

Gründe vorbringt, zu denen die erste Instanz noch nicht Stellung bezogen hat,

sei es, dass sie vor erster Instanz noch nicht vorgebracht wurden, aber

trotzdem vor zweiter Instanz neu vorgebracht werden dürfen, oder dass diese

Gründe vor erster Instanz schon vorgetragen wurden, diese aber dazu in der

Urteilsbegründung nicht Stellung bezogen hat (BGE 103 Ia 407 E. 3a S. 409)."

L’amministrazione

aveva ben evidenziato come, alla luce di tutti gli elementi acquisiti, il dott.

__________ del SMR aveva ritenuto complessivamente la limitazione citata alla

luce degli aspetti psichici e reumatologici (cfr. decisione impugnata cons. 8).

Unicamente in merito alla durata della rendita riconosciuta dal 1° agosto 2002

va parzialmente ammesso il gravame. La rendita va riconosciuta, piena (100%)

sino al 30 giugno 2003, e, durante il mese di luglio 2006, al 50%. Dopo tale

data l'assicurata non ha più diritto a rendita come si vedrà nelle

considerazioni che seguono.

10.

L’esame

svolto su incarico dell’amministrazione dalla consulente in integrazione

professionale (CIP), alla luce delle risultanze mediche acquisite agli atti e

quindi dello status e della capacità lavorativa della ricorrente ritenuto dagli

atti AI, situazione qui verificata ed approvata dal Tribunale, ha precisato –

come ben ritenuto dalla decisione impugnata nelle sue considerazioni al punto 9

– che la ricorrente potrebbe “accedere ad attività leggere nell’ambito del

settore Secondario come ad esempio lavori di produzione, assemblaggio, stampa,

rifinitura, lucidatura, controllo del funzionamento e della qualità,

etichettatura in settori produttivi con materiali leggeri (orologeria,

micromeccanica, industria farmaceutica o alimentare, componenti elettroniche)”

D’altra parte in altre attività professionali la signora RI 1 potrebbe svolgere

i suoi compiti senza limitazione in ambito di lavanderie, alberghi/ristoranti,

nel servizio accoglienza clienti o quale venditrice non qualificata. La

valutazione della consulente, ripresa in sede di decisione su opposizione e non

oggetto di contestazione in quanto tale, va qui pienamente condivisa. Alla luce

degli approfondimenti eseguiti dall’amministrazione, che la signora RI 1 non ha

contestato o revocato in dubbio se non per indicare il possesso di un diploma

professionale, circostanza evidenziata dall’incarto, le risultanze ritenute

dall’UAI al punto 10 della decisione impugnata vanno pienamente condivise.

Sulla base dei dati raccolti e delle informazioni acquisite presso il datore di

lavoro della signora RI 1 la consulente in integrazione professionale ha

ritenuto:

" Per quanto riguarda l'anamnesi socio-professionale

faccio riferimento al rapporto del collega __________ del 22 d settembre 2004.

Ricordo che l'A. è in possesso di un AFC quale parrucchiera

ed in seguito ha esercitato diverse attività e da ultimo, a partire dal 1

ottobre 1999 presso la __________ di __________ come autista­ magazziniera.

Se avesse continuato a svolgere questa attività nella misura del 100%

nel 2003 l'assicurata avrebbe potuto percepire un reddito annuo di Fr. 35'490.-

(15 fr. all'ora + 1.25 di indennità vacanze x 42

x 52). Aggiornando questo dato al 2004 risulta un reddito da valido di Fr. 35'810.-.

(…)

in attività

adeguata è abile al 70% per cui ritengo esigibile un impiego in attività

leggere non qualificate che rispettano i limiti invalidanti e nel contempo il

profilo attitudinale personale e professionale (…) attività generiche, semplici

e ripetitive, mi sono riferita alla categoria 4.2 (valore mediano) che

stabilisce una

media dei salari nel settore privato nel Canton Ticino per le donne. In base a questi dati viene

definito un salario ipotetico nel 2004 di Fr. 40'360.-. Oltre alle limitazioni

espresse in sede medica ritengo opportuno effettuare una riduzione del 5 % per

lavori leggeri e del 5% per la limitazione legata all'uso del braccio destro.

In considerazione della capacità di lavoro residua del 70% espressa in sede

medica ed applicando una riduzione del 10% per i motivi sopra elencati, risulta

un reddito da invalido di Fr. 25'427.­

Effettuando un confronto dei redditi risulta una capacità di guadagno

residua del 71% ed un grado d'invalidità del 29%.

Tenuto conto del curriculum scolastico e professionale dell'A. non è

possibile intravedere dei provvedimenti professionali che possano aumentare o

mantenere la capacità di guadagno. L'età avanzata, la scolarità e l'esperienza

professionale specifica dell'assicurata non permettono di proporre una

riqualifica professionale in quanto FA. non possiede né le capacità cognitive

né le competenze scolastiche per affrontare un progetto simile.

La mia opinione è che le limitazioni fisiche presentate dall'A. non si

configurano gravi al punto da giustificare una non reintegrabilità nel mercato

del lavoro. La presenza sul mercato del lavoro di attività direttamente

accessibili e confacenti con il danno alla salute, induce a concludere che l'A.

sia direttamente integrabile nel ciclo produttivo." (Doc. AI 55)

Non

v’è motivo per scostarsi da queste conclusioni frutto di un esame approfondito,

di dettaglio ed eseguito in maniera conforme ai principi che reggono la

materia. Va evidenziato per il resto che la decisione impugnata ha

correttamente rettificato (in sede di opposizione) la valutazione precedente

riferita al carattere misto adottato. In effetti la ricorrente, quale

divorziata, alla luce di quanto sostenuto nell’opposizione verbalizzata e degli

scritti dell’Ufficio del sostegno e dell’integrazione (13.11.2003 e 14.6.2006)

deve essere valutata unicamente quale salariata, con applicazione del metodo

generale ritenuto per gli assicurati.

11.

Visto

quanto precede le conclusioni cui è giunta l’amministrazione, ossia la

concessione di una rendita limitata al periodo corrente dal 1 agosto 2002

al 31 marzo 2003 va rettificato alla luce dei motivi espressi. Successivamente

al 1° agosto 2003, l’assicurata non può beneficiare di una rendita come

postulato siccome invalida in misura inferiore ai tassi che permettono la

concessione di rendite. Non essendo dato un tasso di invalidità giustificante

l’erogazione di prestazioni l’UAI ha rettamente negato a rendita.

12.

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

Alla

luce dell'esito del gravame non si fa carico di spese alla ricorrente.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il

ricorso è parzialmente accolto nel senso delle considerazioni espresse.

Di conseguenza in favore di RI 1, __________, è riconosciuta una rendita AI al

100% dal 1° agosto 2002 al 30 giugno 2003 ed al 50% dal 1° luglio 2003 al 31

luglio 2003. Per il resto il ricorso è respinto.

2.

Le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster