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Decisione

32.2006.167

Invalidità psichica

2 agosto 2007Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i problemi psichiatrici che affliggono l’assicurata abbiano limitato la sua

capacità lavorativa anche nel periodo susseguente alla fine del 2005 e che al

momento della resa dell’atto amministrativo litigioso lo stato di salute

dell’assicurata e gli effetti invalidanti ad esso riconducibili fossero tali da

giustificare l’esperimento di ulteriori indagini mediche.

Del

resto, esaminate le certificazioni prodotte con il ricorso, anche l’amministrazione,

sentito il preavviso del medico SMR, ha dichiarato di ritenere necessario procedere

a nuovi accertamenti psichici, posto come dall’inserto non fosse possibile

desumere l’evoluzione esatta della problematica psichica di cui è sofferente la

richiedente dal febbraio 2005 (cfr. IV e IVbis).

Questa Corte deve quindi

condividere la necessità di esperire ulteriori chiarimenti di natura psichiatrica,

ritenuto come la documentazione acquisita all’inserto non consenta di addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute

dell'assicurata e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti nel periodo

successivo alla fine del 2005 e sino al momento determinante della

pronuncia del provvedimento amministrativo querelato (cfr. DTF 121 V 362).

2.9. Mentre

la ricorrente ha postulato l’effettuazione di una perizia medica indipendente

ordinata dal Tribunale (cfr. VI), l’amministrazione, postulata la retrocessione

degli atti, ha indicato che avrebbe proceduto direttamente ad effettuare gli opportuni

approfondimenti medici (IV).

Secondo

la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non

viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il

principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.

136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un

diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o

una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza

è stata criticata dalla dottrina.

In

Considerandi

particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p.

560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF

che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare

d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche. Ora,

secondo Aubert, il risultato della giurisprudenza citata è

quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della

gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte

abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della

procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore

che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa

giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad

essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie

lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA

del 9 marzo 2005 nella causa G., 35.2004.100).

D’altra

parte, in una sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00,

pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo

riferimento ad una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il

rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato

i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li

avrebbe comunque puntualmente accertati.

In

concreto, ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti che, come detto, si

rileva lacunoso. La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto

rinviato all'CO 1, affinché predisponga i necessari accertamenti medici,

segnatamente di natura psichiatrica, intesi a valutare l’evoluzione delle patologie

di cui soffre la ricorrente e la loro ripercussione sulla sua capacità

lavorativa anche nel periodo seguente al 31 dicembre 2005.

In

esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà quindi

nuovamente sull’eventuale diritto alla rendita dell’assicurata.

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione 20 settembre 2006 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.9 e renda

una nuova decisione.

2. Le

spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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