32.2006.168
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20 agosto 2007Italiano25 min
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Numero d'incarto:
32.2006.168
Data decisione, Autorità:
20.08.2007, TCA
Titolo:
Revisione di rendita d'invalidità.Porsi al momento in cui la decisione litigiosa è stata presa,perciò i certificati medici successivi non hanno valore.Discussione dei certificati medici.Malgrado il peggioramento di salute,l'assicurato lavora sempre al 50%,quindi non ha avuto una perdita di guadagno.
DEFINIZIONE DI INVALIDITÀ
GRADO DI INVALIDITÀ
OBBLIGO DI COLLABORARE
PERIZIA
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.168
TB
Lugano
20 agosto
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26
settembre 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
A. RI
1, 1958, insegnante di __________, soffre dalla nascita della lussazione di
entrambe le anche (morbo di Perthes bilaterale). Nel 1981 è stato operato all'anca destra all'Ospedale di __________ e nel 1990 all'anca sinistra all'__________ di __________ (intervento di osteotomia). L'Ufficio assicurazione invalidità ha assunto le spese correlate a
questi interventi.
B. La
domanda di provvedimenti medici speciali di reintegrazione e di rendita
formulata il 10 gennaio 1990 (doc. 15 degli atti dell'UAI) è stata respinta due mesi dopo dal competente ufficio (docc. 21-23
AI).
C. Con
l'apparizione nel 1999 dei
dolori all'anca destra, il 26
ottobre 1999 (doc. 25 AI) l'assicurato
ha chiesto degli sgabelli quali mezzi ausiliari, ottenendoli (doc. 35 AI), ed
una rendita per l'attività
accessoria __________ - che ha dovuto interrompere definitivamente -, negata dall'UAI il 2 dicembre 1999 (doc. 33 AI).
D. Incapace
al lavoro al 50% dal 22 novembre 1999, il successivo 6 settembre 2000 (doc. 37
AI) l'assicurato ha formulato
una nuova domanda volta all'ottenimento
di una rendita d'invalidità. Su
invito dell'UAI, il 30 marzo
2001 RI 1 si è sottoposto ad una visita da parte del dr. med. __________ e,
fondandosi sul parere del professionista (doc. 69 AI), il 15 maggio 2001 (doc.
75 AI) l'Amministrazione ha fissato
il diritto ad una mezza rendita dal 1° novembre 2000.
E. Nel
maggio 2003 il diritto alla rendita dell'assicurato è stato sottoposto a revisione (doc. 82 AI) e ad un nuovo
accertamento peritale il 2 dicembre 2003 presso lo stesso medico (doc. 91 AI),
sulla cui base con decisione del 15 giugno 2004 (doc. 95 AI) l'UAI ha confermato il grado d'invalidità del 50%.
F. Un'altra revisione ha avuto luogo nel gennaio
2006 (doc. 97 AI) su invito del medico curante dell'assicurato (doc. 96 AI) che ha segnalato un peggioramento della sua
salute. Il 9 giugno 2006 (doc. 114 AI) l'UAI ha ribadito il grado d'invalidità del 50%.
L'assicurato si è opposto a questa decisione (doc. 115 AI) producendo
un certificato allestito dal suo medico curante (doc. 117 AI). Con decisione su
opposizione del 26 settembre 2006 (docc. 125 AI e B) l'Amministrazione ha confermato il diritto alla mezza rendita AI,
ritenendo che le differenti esplorazioni delle anche eseguite nel 2001, nel
2003 e nel 2005 dai vari specialisti evidenzino "un solo discreto
peggioramento nella flessione/ estensione all'anca sinistra, senza altre grosse modifiche" e che non vi siano
nuove prove atte a mettere in dubbio quanto da esso ritenuto.
G. Con
ricorso cautelativo del 26 ottobre 2006 (doc. I) completato il 20 novembre 2006
(doc. III) RI 1, rappresentato da RA 1, ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, con conseguente rinvio degli
atti all'Ufficio assicurazione
invalidità affinché ordini una perizia ortopedica. Il ricorrente ha evidenziato
l'esistenza di un peggioramento
della mobilità soprattutto dell'anca destra, mentre il medico SMR avrebbe valutato in modo
incongruente ed errato i diversi rapporti medici agli atti. Pertanto, a suo
dire, l'Amministrazione non
poteva valutare gli elementi a sua disposizione come chiari. Sarebbe quindi
compito dell'UAI ordinare una
perizia ortopedica.
Inoltre, in virtù dell'esame esperito il 30 ottobre 2006 (doc. C) alla
Clinica __________, emergerebbe che lo stato di salute dell'assicurato sia peggiorato, tanto che si ritiene
adeguata una capacità lavorativa del 25% come insegnante di __________.
H. Basandosi
sulle osservazioni del 30 novembre 2006 (doc. Vbis) del medico SMR, con
risposta del 1° dicembre 2006 (doc. ) l'UAI ha concluso per l'inesistenza di un peggioramento atto a modificare il grado d'invalidità del 50%, avanzando però l'ipotesi che da tempo il ricorrente si
dedichi ad altre attività senza averne informato l'Amministrazione. A tal proposito, gli ha sottoposto dei quesiti
chiarificativi, a cui l'assicurato
ha risposto il 18 dicembre 2006 (doc. VII) fugando ogni dubbio su eventuali sue
attività accessorie e contestando il parere del medico SMR.
L'UAI ha confermato la sua posizione (doc. XIII).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della
Legge sull'organizzazione
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
nel
merito
2. Oggetto
della lite è la questione a sapere se l'Ufficio AI ha agito correttamente confermando, in via di revisione, il
diritto del ricorrente alla mezza rendita AI.
3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi
fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi
un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G.
Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,
Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Giusta l'art. 28 cpv.
1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una
rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84
consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21
consid. 2c, la nostra Corte
federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a
rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente
formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non
riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal
TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174 resa in ambito LAINF, per
il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
Fatti
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
4. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi cambiamento
importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA.
La rendita può essere
oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello
stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi
pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice
valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per sapere se è
intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di
fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con
quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid.
3.5.2, 125 V 369 consid. 2 e il riferimento).
5. Nel
caso concreto, dagli atti di causa risulta che a seguito della domanda di
prestazioni AI per adulti del 6 settembre 2000 (doc. 37 AI), l'UAI ha esperito alcuni accertamenti. Fondandosi
sui rapporti del 17 settembre 1999 (doc. 1-18 AI) della Clinica __________ di
riabilitazione di __________, del 20 maggio 1998 (doc. 1-33 AI) del Primario di
ortopedia-traumatologia dell'Ospedale
__________ di __________ __________ dr. med. __________, del 26 giugno 1998
(doc. 1-30 AI) e del 17 dicembre 1999 del dr. med. __________, specialista FMH
in medicina interna (doc. 1-14 AI), del 17 febbraio 2000 (doc. 1-13 AI) e dell'8 giugno 2000 (doc. 1-10 AI) allestiti dal
professor __________, direttore della Clinica __________ per la chirurgia ortopedica
__________, sui principali rapporti intermedi del 5 aprile 2000 (doc. 1-11 AI),
del 19 luglio 2000 (doc. 1-9 AI) e del 24 ottobre 2000 (doc. 63 AI) del medico
curante dr. med. __________ all'indirizzo dell'assicurazione
malattia del ricorrente, l'Amministrazione
ha ritenuto necessario far esperire una valutazione ortopedica (doc. 66 AI). Il
perito dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, nel suo
rapporto del 17 aprile 2001 (doc. 69 AI) ha osservato quanto segue:
" VALUTAZIONE
I
disturbi lamentati dal paziente sono credibili e non sussiste alcuna tendenza
ad aggravarli. La sintomatologia descritta dal paziente risulta perfettamente
correlata con la sua coxartrosi bilaterale. Per quanto riguarda la prognosi l'evoluzione naturale va indubbiamente verso un peggioramento progressivo
ed un'anchilosi delle anche. Le misure terapeutiche finora
instaurate hanno apportato miglioramenti, ma purtroppo attualmente le
condizioni anatomiche delle anche non lasciano più spazio per questi tipi di
trattamento. Si deve quindi pensare all'impiantazione
di protesi totali delle anche, interventi che dovrebbero migliorare
notevolmente le condizioni del paziente, sia sul piano dei dolori che della
mobilità. Egli è già stato informato due anni fa a tale riguardo, ma vista la
sua giovane età e la durata limitata di tali protesi, egli preferisce aspettare
che la situazione clinica non sia più sopportabile.
RISPOSTA ALLE DOMANDE
B. Conseguenze sulla capacità di lavoro:
Attualmente
il paziente lavora al 50% e dichiara di riuscire a convivere con i suoi
disturbi. Egli svolge le attività di insegnante di __________, lavoro adatto
alle sue condizioni anche se le sue condizioni attuali non gli permettono di
svolgerlo a tempo pieno. Il paziente deve infatti spostarsi frequentemente in
automobile ed a piedi e durante le lezioni deve frequentemente alzarsi e
sedersi; è quindi comprensibile che non possa svolgere tale attività a tempo
pieno. La sua capacità di lavoro ha presentato una limitazione del 20% almeno
da ca. settembre 1999. Non sono prevedibili a breve termine possibilità di
aumentare la sua capacità lavorativa attuale del 50%.
C. Conseguenze sulla capacità di integrazione:
Vista
la sua professione di insegnante di __________, lavoro tutto sommato adatto
alle sue condizioni, non penso che sia proponibile una riqualifica.
Per
quanto riguarda i provvedimenti sanitari, il paziente ha già effettuato degli
adattamenti sul posto di lavoro (sedie alte). Per quanto riguarda i
provvedimenti sanitari l'impiantazione di una protesi totale delle
anche dovrebbe, salvo complicazioni, permettere al paziente di migliorare la
sua capacità lavorativa nella sua professione attuale (capacità che potrebbe
superare l'80%).".
Sulla scorta di tale
valutazione, trattandosi di una malattia di lunga durata, il 15 maggio 2001
(doc. 75 AI) l'UAI ha concesso
al ricorrente il diritto ad una mezza rendita d'invalidità retroattivamente dal 1° novembre 2000, invitandolo a
comunicare l'impiantazione di
protesi totale delle anche.
La revisione attuata d'ufficio
dall'Amministrazione due anni dopo (doc. 82 AI) ha portato il dr. med. __________
ad eseguire una nuova perizia il 2 dicembre 2003 (doc. 91 AI), poiché il
rapporto del 2 luglio 2001 del Professor dr. med. __________ (doc. 87 AI) prodotto
dall'assicurato non era sufficientemente aggiornato (doc. 88 AI). Il perito si
è così espresso:
" Valutazione:
non
si verificano significativi cambiamenti rispetto all'esame
del marzo 2001, sia sul piano clinico che a livello di anamnesi. La
sintomatologia descritta dal paziente è credibile e ben correlata con il suo
stato clinico che evidenzia una coxartrosi bilaterale. Per quanto riguarda le
misure terapeutiche proponibili per migliorare le condizioni del paziente,
ribadisco che l'unica soluzione possibile è un'artroplastica totale delle anche. Il paziente è informato riguardo le
possibilità e la prognosi di questo tipo di intervento, ma dichiara di non
sentirsi ancora pronto ad affrontare questi interventi.
In risposta alle domande B: conseguenze sulle capacità di lavoro
Il
paziente lavora al 50% e riesce a convivere con i suoi disturbi, il suo lavoro
di insegnante di __________ è un impiego adatto alle sue condizioni,
particolarmente riguardo agli orari che gli permettono di lavorare al mattino e
aver la possibilità di "riprendersi" il pomeriggio, quando i dolori
diventano più acuti. L'attività lavorativa è diminuita da ca.
9/1999 e non è prevedibile un aumento della sua attuale capacità lavorativa del
50%.
In risposta alle domande C: conseguenza sulla capacità d'integrazione
La
sua professione è adatta alla sua problematica e non credo entri in discussione
una riqualifica, per quanto riguarda i provvedimenti sanitari, l'impiantazione di protesi totale delle anche dovrebbe, salvo
complicazioni, permettere al paziente di migliorare la sua capacità lavorativa
nella sua professione attuale, capacità che potrebbe superere l'80%.".
Giudicando che lo
stato di salute dell'assicurato
era invariato rispetto alle precedenti valutazioni, con decisione del 15 giugno
2004 (doc. 95 AI) l'UAI ha ribadito
il grado d'invalidità del 50%.
6. Questo
Tribunale deve ora esaminare la situazione esistente nel settembre 2006
(momento in cui è stata emanata la decisione su opposizione impugnata) e
valutare se, dal momento dell'ultima
decisione dell'UAI cresciuta
incontestata in giudicato (2004), le condizioni di salute e/o economiche dell’assicurato
abbiano subìto una modifica tale da giustificare l'aumento della rendita AI.
Lo stesso ricorrente
ha chiesto all'Amministrazione
di procedere alla revisione del suo diritto all'AI alla luce del certificato del dr. med. __________ del 18 gennaio
2006 (doc. 96/1 AI) che, attestando un peggioramento del suo stato di salute
tale da poter raggiungere una capacità lavorativa di solo il 25%, ha invitato il
ricorrente a prendere contatto con l'UAI per chiedere l'aumento
della rendita dal 18 maggio 2005, ossia da quando era inabile al lavoro al 100%
sino al 31 agosto 2005, e dal 1° settembre 2005 del 75%.
A suffragio della sua
richiesta l'assicurato ha
prodotto soltanto il certificato del dr. med. __________ della Clinica __________
di __________ allestito a seguito della visita del 12 aprile 2005 (doc. 96/2-3
AI).
Altri certificati
medici non ve ne sono, fatto salvo il (sintetico) rapporto di decorso dal 21
maggio 2003 in poi redatto il 20 febbraio 2006 (doc. 100 AI) dal medico curante
stesso dr. __________ su formulario specifico fornitogli dall'UAI.
Considerandi
Per quanto concerne la
capacità lavorativa dell'assicurato,
l'UAI ha potuto accertare per
il tramite del datore di lavoro di quest'ultimo, che essa è stata nulla dal 16 maggio 2005 al 31 agosto 2005,
pari al 50% dal 1° settembre al 9 ottobre 2005, nuovamente nulla dal 10 ottobre
al 21 ottobre 2005 ed ancora del 50% dal 22 ottobre 2005 in poi (docc. 98 e 112
AI).
Secondo il medico SMR
dell'Ufficio AI Ticino, dr.
med. __________ (doc. 113 AI), il citato referto medico del 12 aprile 2005
della Clinica __________ non dimostrerebbe un peggioramento dello stato
clinico, poiché "l'esame fisico a livello delle anche dà valori migliori di quelli
messi in evidenza all'occasione
della perizia ortopedica effettuata dal Dr. __________ in dicembre 2003. A prova
di questo, durante questa visita, non è stata giudicato necessario effettuare
nuove radiografie. Le IL certificate dal MC corrispondono ad una esacerbazione
momentanea dello stato di salute. Non si tratta di un peggioramento duraturo,
che giustificherebbe un aumento del grado di IL. Saranno da prendere in
considerazione da parte del MC un potenziamento della terapia medicamentosa, un
eventuale intervento chirurgico o una nuova valutazione presso la __________,
come consigliato in caso di peggioramento della sintomatologia dolorosa. La
professione dell'A., che non necessita di
spostarsi, è adatta alle menomazioni presentate con una IL del 50%. La nuova
documentazione acquisita agli atti non modifica la nostra valutazione
anteriore.".
Queste considerazioni hanno
portato l'Amministrazione a
rifiutare un aumento della rendita AI come postulato dall'assicurato, confermando per contro il 9
giugno 2006 (doc. 114 AI) una parziale incapacità lavorativa comportante un'incapacità al guadagno del 50% (grado AI).
Dopo aver emanato la
predetta decisione formale, a titolo di opposizione l'assicurato ha prodotto un
nuovo certificato del suo medico curante, datato 23 giugno 2006 (doc. 117/1-2
AI). Il dr. med. __________ ha confermato il contenuto dei suoi precedenti
rapporti del 18 gennaio e 20 febbraio 2006 ed ha contestato il parere del
medico SMR secondo il quale non vi sarebbe stato, dal 2003 al 2006, un
cambiamento dello stato di salute del ricorrente. A suffragio della sua
opinione, il medico curante ha allegato le valutazioni del professor __________
del 20 maggio 2003 e del dr. __________ del 12 aprile 2005, evidenziando un
"chiaro peggioramento" nei movimenti di entrambe le anche,
siccome la flessione/estensione era nel 2003 di 60-0-0° ed è passata nel 2005 a
40-0-0°, mentre la flessione e la rotazione erano completamente assenti nel
2005.
ma ancora presenti a 20-30° nel 2003. Il curante ha certificato che i
dolori sono nettamente aumentati, così pure la debolezza muscolare al
quadricipite di circa il 50-60% con relativo scompenso a livello lombare.
Questo Tribunale
rileva che il certificato medico più recente che attesta lo stato di salute
dell'insorgente risale a più di un anno prima dell'emanazione della decisione
formale di giugno 2006 e addirittura ad un anno e mezzo prima della decisione
su opposizione validamente impugnata.
Tale rapporto specialistico
del 12 aprile 2005 - che peraltro non si esprime sull'abilità lavorativa dell'assicurato
- è stato adeguatamente analizzato dal dott. __________ che si è espresso -
come riportato in esteso nelle considerazioni che precedono - sulla sua
incidenza relativa alla capacità lavorativa del ricorrente.
D'altro canto il
certificato medico del 23 giugno 2006 (doc. 117/2 AI) prodotto dal medico
curante a titolo di opposizione è molto semplice e si limita a raffrontare i
pareri a suo tempo espressi nel 2003 e nel 2005 dal Professor __________
rispettivamente dal dr. med. __________. In sostanza, il dr. med. __________
non dice nulla di nuovo, di attuale, aggiornato al 2006, ma accenna soltanto ad
un aumento sostanziale dei dolori manifestati dal ricorrente, contesta il
parere del medico SMR e conclude per una rivalutazione dell'intera questione a
mezzo di una nuova perizia ortopedica completa.
Dal canto suo, il
rapporto di decorso del 31 gennaio 2006 (doc. 100 AI) allestito dal dr. med. __________
segnala semplicemente che le condizioni di salute dell'assicurato, esaminate
dal 21 maggio 2003 al 20 febbraio 2006 - quando questo formulario è stato
compilato -, sono peggiorate. Il medico curante ha inoltre indicato che
rispetto al precedente certificato del 18 gennaio 2006 (doc. 96/1 AI) - che, a
causa dei disturbi alla deambulazione, ha evidenziato un peggioramento della
capacità lavorativa (nulla) dal 18 maggio 2005, poi accertata al 25% al momento
della redazione - la diagnosi di grave coxartrosi non è modificata, il decorso
non è favorevole e quali provvedimenti terapeutici consigliati il curante
rinvia al rapporto dello specialista della Clinica __________. Infine, ha
specificato che tutte le possibilità lavorative sono già state messe in atto da
parte dell'assicurato, il quale non necessitava dell'aiuto di terzi per
svolgere gli atti ordinari della vita. Questi elementi non costituiscono novità
e sono, come detto, già stati sostanzialmente esaminati dal dott. __________.
7.
È
vero, come ha ampiamente esposto l'assicurato, che la procedura dinanzi al Tribunale delle
assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale
accerta d’ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il
giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente. Il giudice ha
facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare
all’assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. Alla
fattispecie in discussione è applicabile la LPTCA, che prevede la massima
dell’ufficialità, il principio inquisitorio e quello dell’applicazione
d’ufficio del diritto (in questo senso: Marco
Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad art. 18 pag. 89 e segg.;
cfr inoltre STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01;
STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella
causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
È dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i
fatti giuridicamente rilevanti.
Questo principio non è
tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti
di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag.
211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, “Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen
(BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le
contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in
Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986,
Sozialversicherungs-recht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo
comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si
avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente
richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti
invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze
dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg.
158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: "Relazioni tra diritto
civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.).
Su questi aspetti, si
veda in particolare: Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo
rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der
Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt
werden kann”.
Nella fattispecie, d'avviso
di questo Tribunale, il ricorrente non ha fornito sufficienti elementi tali da
porre in discussione le valutazioni precedenti sulle quali l'UAI si è fondato
per concedere la rendita al 50%. RI 1 non ha reso sufficientemente verosimile
non tanto l'esistenza di momentanee incapacità lavorative conseguenti a
momentanei peggioramenti, ma un peggioramento duraturo avente incidenza
costante nella sua capacità lavorativa. Le incapacità lavorative ed i limiti
funzionali, come detto, sono stati sufficientemente esaminati dal dott. __________.
Senza sufficiente substrato il ricorrente si è limitato
a chiedere l'erezione di una perizia da parte dell'UAI invocando il principio
inquisitorio. Infatti, l'obbligo fatto alle parti di collaborare non può
tradursi in una mera richiesta di un nuovo accertamento medico. Non è quindi
sufficiente, come ha erroneamente creduto il ricorrente, lasciare all'autorità
giudiziaria rispettivamente all'Amministrazione l'onere di attuare un nuovo esame
medico, quando alla base della richiesta di revisione - peraltro formulata dall'assicurato stesso - vi
sono affermazioni di carattere meramente generale su un possibile peggioramento
(accertato provvisorio) del suo stato di salute.
8.
In
merito alla valutazione medica del 30 ottobre 2006 (doc. C) effettuata dai dr.
med. __________ e __________ della Clinica __________ di __________, prodotta
con la completazione del suo ricorso, va ricordato che conformemente alla
consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto esistente al
momento in cui la decisione litigiosa è stata presa (DTF 129 V 4 consid. 1.2,
DTF 109 V 179, DTF 107 V 5).
Il TCA deve quindi considerare tutti gli atti
determinanti emessi sino al settembre 2006 compresi. Il nuovo certificato del
30.
ottobre 2006 prodotto nelle more istruttorie non può dunque essere ritenuto ai
fini del presente giudizio, siccome documenta una situazione posteriore al momento
della decisione. A prescindere da ciò il doc. C attesta
che le radiografie del 16 ottobre 2006 (non eseguite presso la __________)
"Im Vergleich zu den Voraufnahmen aus dem Jahr 2003 radiologisch
weitgehend unveränderte Verhältnisse". Rispetto alla precedente
visita del 2005 vi sarebbero dolori radianti all'articolazione del ginocchio ed
un certo peggioramento nel movimento con suggerimento di far capo ad una
protesi per alleggerire i dolori. Il documento non è tale da porre in
discussione, al momento dell'emanazione della decisione della decisione
impugnata, gli accertamenti medici valutati dall'amministrazione e sulla cui
scorta è stata decisa la mezza rendita.
Va ulteriormente
rilevato come l'assicurato sia
riuscito a mantenere - fatti salvi due periodi in cui è stato assente per
malattia al 100% - il suo grado di capacità lavorativa al 50% dal 22 ottobre
2005.
in poi, come ha accertato l'UAI grazie allo scritto del 12 aprile 2006 (doc. 104/2 AI) del
datore di lavoro del ricorrente.
Dalle risultanze mediche
appena esposte risulta pertanto che sotto l'aspetto medico-teorico non vi è stata negli anni alcuna sostanziale
e duratura modifica della capacità lavorativa del ricorrente atta a
giustificare un aumento della rendita in via di revisione.
La decisione impugnata deve dunque
essere confermata e il ricorso respinto.
9.
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto l'esito della vertenza, le spese ammontanti a
Fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese, per Fr. 200.-, sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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