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Decisione

32.2006.168

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 agosto 2007Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella

causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01).

4. Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o

ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi cambiamento

importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17

LPGA.

La rendita può essere

oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello

stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una

modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi

pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice

valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per sapere se è

intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di

fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con

quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid.

3.5.2, 125 V 369 consid. 2 e il riferimento).

5. Nel

caso concreto, dagli atti di causa risulta che a seguito della domanda di

prestazioni AI per adulti del 6 settembre 2000 (doc. 37 AI), l'UAI ha esperito alcuni accertamenti. Fondandosi

sui rapporti del 17 settembre 1999 (doc. 1-18 AI) della Clinica __________ di

riabilitazione di __________, del 20 maggio 1998 (doc. 1-33 AI) del Primario di

ortopedia-traumatologia dell'Ospedale

__________ di __________ __________ dr. med. __________, del 26 giugno 1998

(doc. 1-30 AI) e del 17 dicembre 1999 del dr. med. __________, specialista FMH

in medicina interna (doc. 1-14 AI), del 17 febbraio 2000 (doc. 1-13 AI) e dell'8 giugno 2000 (doc. 1-10 AI) allestiti dal

professor __________, direttore della Clinica __________ per la chirurgia ortopedica

__________, sui principali rapporti intermedi del 5 aprile 2000 (doc. 1-11 AI),

del 19 luglio 2000 (doc. 1-9 AI) e del 24 ottobre 2000 (doc. 63 AI) del medico

curante dr. med. __________ all'indirizzo dell'assicurazione

malattia del ricorrente, l'Amministrazione

ha ritenuto necessario far esperire una valutazione ortopedica (doc. 66 AI). Il

perito dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, nel suo

rapporto del 17 aprile 2001 (doc. 69 AI) ha osservato quanto segue:

" VALUTAZIONE

I

disturbi lamentati dal paziente sono credibili e non sussiste alcuna tendenza

ad aggravarli. La sintomatologia descritta dal paziente risulta perfettamente

correlata con la sua coxartrosi bilaterale. Per quanto riguarda la prognosi l'evoluzione naturale va indubbiamente verso un peggioramento progressivo

ed un'anchilosi delle anche. Le misure terapeutiche finora

instaurate hanno apportato miglioramenti, ma purtroppo attualmente le

condizioni anatomiche delle anche non lasciano più spazio per questi tipi di

trattamento. Si deve quindi pensare all'impiantazione

di protesi totali delle anche, interventi che dovrebbero migliorare

notevolmente le condizioni del paziente, sia sul piano dei dolori che della

mobilità. Egli è già stato informato due anni fa a tale riguardo, ma vista la

sua giovane età e la durata limitata di tali protesi, egli preferisce aspettare

che la situazione clinica non sia più sopportabile.

RISPOSTA ALLE DOMANDE

B. Conseguenze sulla capacità di lavoro:

Attualmente

il paziente lavora al 50% e dichiara di riuscire a convivere con i suoi

disturbi. Egli svolge le attività di insegnante di __________, lavoro adatto

alle sue condizioni anche se le sue condizioni attuali non gli permettono di

svolgerlo a tempo pieno. Il paziente deve infatti spostarsi frequentemente in

automobile ed a piedi e durante le lezioni deve frequentemente alzarsi e

sedersi; è quindi comprensibile che non possa svolgere tale attività a tempo

pieno. La sua capacità di lavoro ha presentato una limitazione del 20% almeno

da ca. settembre 1999. Non sono prevedibili a breve termine possibilità di

aumentare la sua capacità lavorativa attuale del 50%.

C. Conseguenze sulla capacità di integrazione:

Vista

la sua professione di insegnante di __________, lavoro tutto sommato adatto

alle sue condizioni, non penso che sia proponibile una riqualifica.

Per

quanto riguarda i provvedimenti sanitari, il paziente ha già effettuato degli

adattamenti sul posto di lavoro (sedie alte). Per quanto riguarda i

provvedimenti sanitari l'impiantazione di una protesi totale delle

anche dovrebbe, salvo complicazioni, permettere al paziente di migliorare la

sua capacità lavorativa nella sua professione attuale (capacità che potrebbe

superare l'80%).".

Sulla scorta di tale

valutazione, trattandosi di una malattia di lunga durata, il 15 maggio 2001

(doc. 75 AI) l'UAI ha concesso

al ricorrente il diritto ad una mezza rendita d'invalidità retroattivamente dal 1° novembre 2000, invitandolo a

comunicare l'impiantazione di

protesi totale delle anche.

La revisione attuata d'ufficio

dall'Amministrazione due anni dopo (doc. 82 AI) ha portato il dr. med. __________

ad eseguire una nuova perizia il 2 dicembre 2003 (doc. 91 AI), poiché il

rapporto del 2 luglio 2001 del Professor dr. med. __________ (doc. 87 AI) prodotto

dall'assicurato non era sufficientemente aggiornato (doc. 88 AI). Il perito si

è così espresso:

" Valutazione:

non

si verificano significativi cambiamenti rispetto all'esame

del marzo 2001, sia sul piano clinico che a livello di anamnesi. La

sintomatologia descritta dal paziente è credibile e ben correlata con il suo

stato clinico che evidenzia una coxartrosi bilaterale. Per quanto riguarda le

misure terapeutiche proponibili per migliorare le condizioni del paziente,

ribadisco che l'unica soluzione possibile è un'artroplastica totale delle anche. Il paziente è informato riguardo le

possibilità e la prognosi di questo tipo di intervento, ma dichiara di non

sentirsi ancora pronto ad affrontare questi interventi.

In risposta alle domande B: conseguenze sulle capacità di lavoro

Il

paziente lavora al 50% e riesce a convivere con i suoi disturbi, il suo lavoro

di insegnante di __________ è un impiego adatto alle sue condizioni,

particolarmente riguardo agli orari che gli permettono di lavorare al mattino e

aver la possibilità di "riprendersi" il pomeriggio, quando i dolori

diventano più acuti. L'attività lavorativa è diminuita da ca.

9/1999 e non è prevedibile un aumento della sua attuale capacità lavorativa del

50%.

In risposta alle domande C: conseguenza sulla capacità d'integrazione

La

sua professione è adatta alla sua problematica e non credo entri in discussione

una riqualifica, per quanto riguarda i provvedimenti sanitari, l'impiantazione di protesi totale delle anche dovrebbe, salvo

complicazioni, permettere al paziente di migliorare la sua capacità lavorativa

nella sua professione attuale, capacità che potrebbe superere l'80%.".

Giudicando che lo

stato di salute dell'assicurato

era invariato rispetto alle precedenti valutazioni, con decisione del 15 giugno

2004 (doc. 95 AI) l'UAI ha ribadito

il grado d'invalidità del 50%.

6. Questo

Tribunale deve ora esaminare la situazione esistente nel settembre 2006

(momento in cui è stata emanata la decisione su opposizione impugnata) e

valutare se, dal momento dell'ultima

decisione dell'UAI cresciuta

incontestata in giudicato (2004), le condizioni di salute e/o economiche dell’assicurato

abbiano subìto una modifica tale da giustificare l'aumento della rendita AI.

Lo stesso ricorrente

ha chiesto all'Amministrazione

di procedere alla revisione del suo diritto all'AI alla luce del certificato del dr. med. __________ del 18 gennaio

2006 (doc. 96/1 AI) che, attestando un peggioramento del suo stato di salute

tale da poter raggiungere una capacità lavorativa di solo il 25%, ha invitato il

ricorrente a prendere contatto con l'UAI per chiedere l'aumento

della rendita dal 18 maggio 2005, ossia da quando era inabile al lavoro al 100%

sino al 31 agosto 2005, e dal 1° settembre 2005 del 75%.

A suffragio della sua

richiesta l'assicurato ha

prodotto soltanto il certificato del dr. med. __________ della Clinica __________

di __________ allestito a seguito della visita del 12 aprile 2005 (doc. 96/2-3

AI).

Altri certificati

medici non ve ne sono, fatto salvo il (sintetico) rapporto di decorso dal 21

maggio 2003 in poi redatto il 20 febbraio 2006 (doc. 100 AI) dal medico curante

stesso dr. __________ su formulario specifico fornitogli dall'UAI.

Considerandi

Per quanto concerne la

capacità lavorativa dell'assicurato,

l'UAI ha potuto accertare per

il tramite del datore di lavoro di quest'ultimo, che essa è stata nulla dal 16 maggio 2005 al 31 agosto 2005,

pari al 50% dal 1° settembre al 9 ottobre 2005, nuovamente nulla dal 10 ottobre

al 21 ottobre 2005 ed ancora del 50% dal 22 ottobre 2005 in poi (docc. 98 e 112

AI).

Secondo il medico SMR

dell'Ufficio AI Ticino, dr.

med. __________ (doc. 113 AI), il citato referto medico del 12 aprile 2005

della Clinica __________ non dimostrerebbe un peggioramento dello stato

clinico, poiché "l'esame fisico a livello delle anche dà valori migliori di quelli

messi in evidenza all'occasione

della perizia ortopedica effettuata dal Dr. __________ in dicembre 2003. A prova

di questo, durante questa visita, non è stata giudicato necessario effettuare

nuove radiografie. Le IL certificate dal MC corrispondono ad una esacerbazione

momentanea dello stato di salute. Non si tratta di un peggioramento duraturo,

che giustificherebbe un aumento del grado di IL. Saranno da prendere in

considerazione da parte del MC un potenziamento della terapia medicamentosa, un

eventuale intervento chirurgico o una nuova valutazione presso la __________,

come consigliato in caso di peggioramento della sintomatologia dolorosa. La

professione dell'A., che non necessita di

spostarsi, è adatta alle menomazioni presentate con una IL del 50%. La nuova

documentazione acquisita agli atti non modifica la nostra valutazione

anteriore.".

Queste considerazioni hanno

portato l'Amministrazione a

rifiutare un aumento della rendita AI come postulato dall'assicurato, confermando per contro il 9

giugno 2006 (doc. 114 AI) una parziale incapacità lavorativa comportante un'incapacità al guadagno del 50% (grado AI).

Dopo aver emanato la

predetta decisione formale, a titolo di opposizione l'assicurato ha prodotto un

nuovo certificato del suo medico curante, datato 23 giugno 2006 (doc. 117/1-2

AI). Il dr. med. __________ ha confermato il contenuto dei suoi precedenti

rapporti del 18 gennaio e 20 febbraio 2006 ed ha contestato il parere del

medico SMR secondo il quale non vi sarebbe stato, dal 2003 al 2006, un

cambiamento dello stato di salute del ricorrente. A suffragio della sua

opinione, il medico curante ha allegato le valutazioni del professor __________

del 20 maggio 2003 e del dr. __________ del 12 aprile 2005, evidenziando un

"chiaro peggioramento" nei movimenti di entrambe le anche,

siccome la flessione/estensione era nel 2003 di 60-0-0° ed è passata nel 2005 a

40-0-0°, mentre la flessione e la rotazione erano completamente assenti nel

2005.

ma ancora presenti a 20-30° nel 2003. Il curante ha certificato che i

dolori sono nettamente aumentati, così pure la debolezza muscolare al

quadricipite di circa il 50-60% con relativo scompenso a livello lombare.

Questo Tribunale

rileva che il certificato medico più recente che attesta lo stato di salute

dell'insorgente risale a più di un anno prima dell'emanazione della decisione

formale di giugno 2006 e addirittura ad un anno e mezzo prima della decisione

su opposizione validamente impugnata.

Tale rapporto specialistico

del 12 aprile 2005 - che peraltro non si esprime sull'abilità lavorativa dell'assicurato

- è stato adeguatamente analizzato dal dott. __________ che si è espresso -

come riportato in esteso nelle considerazioni che precedono - sulla sua

incidenza relativa alla capacità lavorativa del ricorrente.

D'altro canto il

certificato medico del 23 giugno 2006 (doc. 117/2 AI) prodotto dal medico

curante a titolo di opposizione è molto semplice e si limita a raffrontare i

pareri a suo tempo espressi nel 2003 e nel 2005 dal Professor __________

rispettivamente dal dr. med. __________. In sostanza, il dr. med. __________

non dice nulla di nuovo, di attuale, aggiornato al 2006, ma accenna soltanto ad

un aumento sostanziale dei dolori manifestati dal ricorrente, contesta il

parere del medico SMR e conclude per una rivalutazione dell'intera questione a

mezzo di una nuova perizia ortopedica completa.

Dal canto suo, il

rapporto di decorso del 31 gennaio 2006 (doc. 100 AI) allestito dal dr. med. __________

segnala semplicemente che le condizioni di salute dell'assicurato, esaminate

dal 21 maggio 2003 al 20 febbraio 2006 - quando questo formulario è stato

compilato -, sono peggiorate. Il medico curante ha inoltre indicato che

rispetto al precedente certificato del 18 gennaio 2006 (doc. 96/1 AI) - che, a

causa dei disturbi alla deambulazione, ha evidenziato un peggioramento della

capacità lavorativa (nulla) dal 18 maggio 2005, poi accertata al 25% al momento

della redazione - la diagnosi di grave coxartrosi non è modificata, il decorso

non è favorevole e quali provvedimenti terapeutici consigliati il curante

rinvia al rapporto dello specialista della Clinica __________. Infine, ha

specificato che tutte le possibilità lavorative sono già state messe in atto da

parte dell'assicurato, il quale non necessitava dell'aiuto di terzi per

svolgere gli atti ordinari della vita. Questi elementi non costituiscono novità

e sono, come detto, già stati sostanzialmente esaminati dal dott. __________.

7.

È

vero, come ha ampiamente esposto l'assicurato, che la procedura dinanzi al Tribunale delle

assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio. Il Tribunale

accerta d’ufficio, con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il

giudizio, assume le prove necessarie e le apprezza liberamente. Il giudice ha

facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di rinunciare

all’assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. Alla

fattispecie in discussione è applicabile la LPTCA, che prevede la massima

dell’ufficialità, il principio inquisitorio e quello dell’applicazione

d’ufficio del diritto (in questo senso: Marco

Borghi e Guido Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, edito dalla CFPG, Lugano, ad art. 18 pag. 89 e segg.;

cfr inoltre STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01;

STFA del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella

causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164

consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

È dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i

fatti giuridicamente rilevanti.

Questo principio non è

tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti

di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag.

211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, “Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen

(BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le

contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in

Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986,

Sozialversicherungs-recht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo

comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si

avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente

richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti

invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze

dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg.

158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: "Relazioni tra diritto

civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.).

Su questi aspetti, si

veda in particolare: Duc, Les

assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo

rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der

Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt

werden kann”.

Nella fattispecie, d'avviso

di questo Tribunale, il ricorrente non ha fornito sufficienti elementi tali da

porre in discussione le valutazioni precedenti sulle quali l'UAI si è fondato

per concedere la rendita al 50%. RI 1 non ha reso sufficientemente verosimile

non tanto l'esistenza di momentanee incapacità lavorative conseguenti a

momentanei peggioramenti, ma un peggioramento duraturo avente incidenza

costante nella sua capacità lavorativa. Le incapacità lavorative ed i limiti

funzionali, come detto, sono stati sufficientemente esaminati dal dott. __________.

Senza sufficiente substrato il ricorrente si è limitato

a chiedere l'erezione di una perizia da parte dell'UAI invocando il principio

inquisitorio. Infatti, l'obbligo fatto alle parti di collaborare non può

tradursi in una mera richiesta di un nuovo accertamento medico. Non è quindi

sufficiente, come ha erroneamente creduto il ricorrente, lasciare all'autorità

giudiziaria rispettivamente all'Amministrazione l'onere di attuare un nuovo esame

medico, quando alla base della richiesta di revisione - peraltro formulata dall'assicurato stesso - vi

sono affermazioni di carattere meramente generale su un possibile peggioramento

(accertato provvisorio) del suo stato di salute.

8.

In

merito alla valutazione medica del 30 ottobre 2006 (doc. C) effettuata dai dr.

med. __________ e __________ della Clinica __________ di __________, prodotta

con la completazione del suo ricorso, va ricordato che conformemente alla

consolidata giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto esistente al

momento in cui la decisione litigiosa è stata presa (DTF 129 V 4 consid. 1.2,

DTF 109 V 179, DTF 107 V 5).

Il TCA deve quindi considerare tutti gli atti

determinanti emessi sino al settembre 2006 compresi. Il nuovo certificato del

30.

ottobre 2006 prodotto nelle more istruttorie non può dunque essere ritenuto ai

fini del presente giudizio, siccome documenta una situazione posteriore al momento

della decisione. A prescindere da ciò il doc. C attesta

che le radiografie del 16 ottobre 2006 (non eseguite presso la __________)

"Im Vergleich zu den Voraufnahmen aus dem Jahr 2003 radiologisch

weitgehend unveränderte Verhältnisse". Rispetto alla precedente

visita del 2005 vi sarebbero dolori radianti all'articolazione del ginocchio ed

un certo peggioramento nel movimento con suggerimento di far capo ad una

protesi per alleggerire i dolori. Il documento non è tale da porre in

discussione, al momento dell'emanazione della decisione della decisione

impugnata, gli accertamenti medici valutati dall'amministrazione e sulla cui

scorta è stata decisa la mezza rendita.

Va ulteriormente

rilevato come l'assicurato sia

riuscito a mantenere - fatti salvi due periodi in cui è stato assente per

malattia al 100% - il suo grado di capacità lavorativa al 50% dal 22 ottobre

2005.

in poi, come ha accertato l'UAI grazie allo scritto del 12 aprile 2006 (doc. 104/2 AI) del

datore di lavoro del ricorrente.

Dalle risultanze mediche

appena esposte risulta pertanto che sotto l'aspetto medico-teorico non vi è stata negli anni alcuna sostanziale

e duratura modifica della capacità lavorativa del ricorrente atta a

giustificare un aumento della rendita in via di revisione.

La decisione impugnata deve dunque

essere confermata e il ricorso respinto.

9.

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto l'esito della vertenza, le spese ammontanti a

Fr. 200.- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese, per Fr. 200.-, sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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