32.2006.17
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8 novembre 2006Italiano25 min
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Numero d'incarto:
32.2006.17
Data decisione, Autorità:
08.11.2006, TCA
Titolo:
Rifiuto domanda di revisione. L'incapacità lavorativa al 100% attestata dal curante non trova riscontro oggettivo da un punto di vista medico e va considerata quale diversa valutazione di una situazione già presente che non giustifica una revisione della rendita. Verosimiglianza preponderante.
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.17
FS
Lugano
8 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 gennaio 2006
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 20
dicembre 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto e in diritto
che: - RI
1, classe __________, impiegato presso lo __________ quale __________ di __________,
beneficia di una mezza rendita dal 1° d’agosto 1988;
- in
esito alla procedura di revisione avviata su domanda dell’assi-curato il 30
settembre 2004, per decisione 4 luglio 2005, confermata con decisione su
opposizione 20 dicembre 2005, l’Ufficio AI – non riscontrando una modifica
della situazione invalidante – ha negato un aumento della rendita in corso
(doc. AI 20/1-7, 38/3-5 e 45/4-8);
- con
il ricorso in oggetto l’assicurato si aggrava davanti al TCA chiedendo la
verifica dell’operato dell’Ufficio AI, di predisporre un esame peritale
pluridisciplinare che esamini anche l’invalidità psichica che a suo dire
comporta un’incapacità al lavoro totale in qualsiasi professione e postulando
una rendita intera AI a far tempo dalla domanda di revisione;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione dell’impu-gnativa
indicando che secondo il medico SMR non sono stati presentati atti medici atti
a oggettivare un peggioramento dello stato di salute e che nell’incarto non vi
sono elementi clinici determinanti una patologia a carattere psichiatrico;
- con
scritto 24 ottobre 2006 l’assicurato ha ribadito la richiesta di un esame
peritale e ha sollecitato l’evasione della pratica;
- la
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- oggetto
del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità
superiore alla mezza rendita percepita;
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata
sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313);
- se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di
una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità,
è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano
provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado
d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata
inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado
d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato
in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).
Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per
grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era
insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni
previste nel capoverso 3.
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione
con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio
1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P.
P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia
possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da
influire sulla perdita di guadagno;
- perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I
355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U
330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18
marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche
eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella
causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993
nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p.
189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre
considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.
Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa,
nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere
in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia
essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito
che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi
in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne
in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
Fatti
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa
G.C., I 355/03).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il
medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere
conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF
125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des
Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e
S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella
quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la
DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le
considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme
Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss),
in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo
una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un
rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali
le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre
2001 nella causa A., inc. 32.1999.124);
- nella
fattispecie dal fascicolo risulta che in occasione dell’ultima revisione
d’ufficio sfociata con delibera 20 febbraio 2001 (doc. AI 18/1 e 17/1), con la
quale – constatato che il grado d’invalidità non si è modificato – è stato
confermato il diritto a una mezza rendita, il dr. __________, primario di
oncologia, posta la diagnosi di “carcinoma polmonare a grandi cellule del lobo
polmonare superiore destro, stato iniziale T2 N1 MO, maggio 1986. Stato da
pneumonectomia destra (28.05.1986), stato dopo 3 cicli di chemioterapia
adiuvante con Cisplatino, Mitomicina e Vindesina da agosto a ottobre 1986” ha
concluso che: “(…) il signor RI 1 non presenta attualmente segni di recidiva o
metastasi, tuttavia permangono le sequele dell’intervento chirurgico del 1986
caratterizzate da: fibrotorace destro con retrazione omolaterale del medistino,
deviazione esofagea, scoliosi del rachide toracico e cervicale con sindrome di
disequilibrio muscoloscheletrico pronunciata, atrofia pettorale destra. Nonostante
queste menomazioni il paziente è in grado di svolgere la propria attività lavorativa
nella misura del 50% e riesce a svolgere una buona attività sociale e di relazione.
Ad oltre 14 anni dalla diagnosi e del trattamento chirurgico e chemioterapico,
il paziente si presenta in condizioni cliniche stazionarie. Pertanto riteniamo
che sia ormai stato effettuato il massimo recupero funzionale e psichico possibile
e non vi sia ulteriore possibilità di miglioramento (…)” (doc. AI 14/1).
- con
lettera 22 ottobre 2004 il dr. __________, FMH in medicina interna, ha scritto
all’Ufficio AI quanto segue:
" (…)
il
mio paziente soprannominato mi chiede di confermarvi che il suo grado di
invalidità si è modificato in misura rilevante e vorrebbe richiedere un aumento
del diritto alle prestazioni.
Circa
dal 1988 il paziente riceve una rendita del 50%.
Nel
frattempo sono subentrate le seguenti diagnosi:
Sindrome
vertebrale dorsale alta
D4 a D8 destra
Sindrome
cervicale
Radiculopatia C7 e C8 a destra
Ernia discale dorso-laterale destra C5/C6
Sincopi
vaso-vagali
Trombosi
venosa di branca all’OS
Completa restituitio ad integrum del quadro retinico (2003)
Incipiente
coxartrosi
Sacroiliite
bilat.
Piccola
lesione parziale della cuffia rotatoria spalla destra
Poliartrosi
Diatesi
allergica; allergia anamnestica al Saridon, a diverse piante?
Ipertensione
arteriosa labile
Insonnia
Onicomicosi
alluce destro
Vecchie diagnosi
Stato
da pneumonectomia destra per
carcinoma bronchiale indifferenziato a grandi cellule
bronchite cronica ostruttiva con esacerbazioni
possibile componente asmatica su sensibilizzazione ai pollini
Ernia
iatale complicata da malattia di riflusso con
Svuotamento gastrico lento causa
Ipertonia del piloro e stato dopo vagotonia su ulcus duodeni
Importanti dispepsie e dolori epigastrici
Stato
dopo vagotonia 1983 causa ulcera duodenale
Specialmente
in questi ultimi mesi il dolori che il paziente risente a livello della spalla
destra, del braccio destro fino al gomito, delle cervicali, nella regione
paravertebrale destra vicino alla scapola e nella parte laterale del torace a
destra sono aumentati.
Tali
dolori sono continui e riducono le capacità lavorative del Signor RI 1 in
maniera importante.
Nel
tentativo di migliorare la situazione ho inviato il paziente dai segueti
specialisti: Dr. med. __________, Pneumologo, Dr. med. __________ e Dr__________,
Cardiologi, Dr. med. __________, Gastroenterologo, e Prof. __________,
Oncologo.
(…)”
(doc. AI 21/1-2)
Nel
successivo rapporto medico 27 dicembre 2004 all’Ufficio AI, il dr. __________,
poste le diagnosi note, ha certificato che dal 20 giugno 2004 l’assicurato è
inabile al 100% nella sua attività, che lo stato di salute è suscettibile di
peggioramento e ha esposto la seguente anamnesi: “(…) in questi ultimi anni il
paziente ha avuto un continuo peggioramento dei suoi dolori potenti a livello
del tratto digestivo su operazione di ulcera, a causa della sua ernia discale
cervicale, dei dolori nella parte laterale dx. del torace e paravertebrale
dorsale dx di eziologia non chiara su stato di pneumonectomia. Inoltre ha fatto
una trombosi all’occhio sx. ed ha avuto importanti disturbi cardiovascolari con
Considerandi
una ipertensione e sincopi recidivanti di origine non chiara. Recentemente è
subentrato un calo ponderale e per questo motivo è in cura dal dr. __________.
A causa dei dolori il signor RI 1 ha consultato anche il dr. __________, __________.
In seguito è stato nuovamente visitato dal dr. __________, FMH Pneumologia, __________.
In passato sempre per i disturbi ha fatto delle cure a __________ e da un
medico di __________. Purtroppo senza successi. Per le sincopi è stato ospedalizzato
all’__________, è andato dal Dr. __________, cardiologo, __________ e recentemente
dal Dr. __________, cardiologo, __________, __________ (…) (doc. AI 31/1-2);
- il
dr. __________, nel rapporto medico 21 dicembre 2004 all’Uffi-cio AI, ha invece
certificato che l’assicurato dal 1988 è inabile al 50% nella sua professione e
che lo stato di salute è stazionario (doc. AI 29/1-3);
- il
TCA rileva innanzitutto che, conformemente alla giurisprudenza federale in
merito alla valutazione probatoria di atti medici sopra riportata, il dr. __________
non attesta un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato. Infatti,
poste delle diagnosi oltretutto non oggettivate, il dr. __________ non si
esprime chiaramente sul momento in cui sarebbero insorte e sull’influsso delle
stesse sulla capacità di lavoro.
Anche
gli specialisti a cui é stato inviato, che non si esprimono sulla capacità di lavoro
dell’assicurato, non certificano un peggioramento dello stato valetudinario
dell’assicurato.
Il
dr. __________, FMH in medicina interna e pneumologia, nel rapporto 12 febbraio
2004.
indirizzato al dr. __________, posta la diagnosi di “stato da
pneumonectomia destra per carcinoma poco differenziato a grandi cellule nel
1996.
– sincopi vaso-vagali - sindrome vertebrale cervico dorsale – ernia iatale
complicata da malattia del reflusso gastro-esofageo – stato vagotonia nel 1983
per ulcera duodenale”, si è così espresso: “(…) ti allego il risultato
dell’esame funzionale respiratorio che come vedi è molto soddisfacente. E’
presente un disturbo ventilatorio di tipo restrittivo di media entità
compatibile con uno stato da pneumonectomia destra rimasto comunque invariato
rispetto al controllo del 2001. Lo scambio gassoso sia a riposo che sottosforzo
è mantenuto e la tolleranza allo sforzo (ergospirometria) è solo leggermente ridotto
e compatibile con lo stato di non perfetto allenamento fisico del paziente. Per
una valutazione più completa della situazione ti rimando anche ai risultati
dell’indagine cardiologica che verrà eseguita prossimamente da __________. La
situazione respiratoria è soddisfacente e a mio modo di vedere non esistono controindicazioni
perché il paziente continui a suonare la tromba. Sarebbe comunque indicata una
ottimale condizione fisica con regolare allenamento fatto comunque sotto
controllo (prossimamente si formerà un gruppo di riabilitazione respiratoria
presso l’__________) (…)” (doc. AI 21/6).
Il
dr. __________, FMH in medicina interna e cardiologia, nel suo reperto 16 febbraio
2004, ha riferito che l’ecocardiogramma è nei limiti normali: non vi sono segni
indiretti per ipertensione polmonare e ha descritto il seguente esame oggettivo
“(…) 84 Kg. Polso 76 regolare. PA sdraiato a dx 142/96. Polmoni: murmure vescicolare
assente sul campo dx. Normale sul sx. Non stasi giugulare né edemi. Reperto cardiaco
palpatorio normale. I° tono normale. Nessun sistolico. Sdoppiamento del II° tono
con accentuazione della componente aortica. Nessun diastolico (…)” (doc. AI
21/7-8).
Il
dr. __________, responsabile servizio delle aritmie cardiache, in uno scritto
14.
aprile 2004, rilevata la presenza di un’ipertensione arteriosa con valori
domiciliari eccessivamente elevati, confermati dalla presenza di un’ipertrofia
ventricolare sinistra, ha invitato il dr. __________ a potenziare il
trattamento antipertensivo introducendo un farmaco che agisca sul sistema
renina-angiotensina (doc. AI 21/9-10). In un'altra lettera del 4 maggio 2004 al
dr. __________, il dr. __________ si è così espresso: “(…) ti riferisco in
merito al summenzionato paziente che ho rivisto il 03.05.04, immediatamente
dopo la prova di ortostatismo effettuata al Day Hospital del __________ dal Dr.
__________. L’esame è risultato assolutamente negativo, sia in condizioni
basali che dopo stimolazione andreiergica con Isoprenalina. Riprendendo
l’anamnesi e discutendo con il paziente, lo stesso mi comunica che poco prima
degli episodi, quando si sdraiava, aveva difficoltà a sentire il polso tuttavia
il battito cardiaco gli sembrava piuttosto regolare nella frequenza. Questo
parlerebbe per una reazione vagale da vasodilatazione e non cardioinibitrice,
tipo di reazione difficilmente controllabile farmacologicamente. Da queste
considerazioni, ho suggerito al paziente di stendersi immediatamente a terra
alle prime avvisaglie di sintomi, continuando a controllare il battito cardiaco
e possibilmente la PA. Indipendentemente da queste osservazioni, ti suggerirei
di sostituire il Belok Zok con un medicamento attivo sul sistema
renina-angiotensina (inibitori dell’enzima di conversione o antagonisti
dell’amgiotensina II), in considerazione dell’ipertrofia ventricolare sinistra
descritta dall’ecografia effettuata dal collega dr. __________. A questo proposito,
è indicato un controllo ecocardiografico tra circa un anno (…)” (doc. AI 21/3).
In una lettera 24 gennaio 2005 all’Ufficio AI il Dr. __________ ha precisato
che “(…) da parte mia non ho prescritto incapacità lavorativa, la problematica
da me valutata non costituisce motivo di incapacità lavorativa (…)” (doc. AI
33/1).
Il
dr. __________, capo servizio di gastroenterologia, nel suo reperto 14
settembre 2004, riferisce di una “coloscopia totale normale” e di un “esame del
tutto rassicurante in assenza di qualsiasi patologia organica del colon” (doc.
AI 21/11-12).
Il
dr. __________, primario di oncologia, nel suo rapporto 23 settembre 2004 al
dr. __________, ha osservato che: “(…) ho rivisto dopo 4 anni il signor RI 1
che – come ricorderà lei sicuramente – ha subito una pneumonectomia destra per
carcinoma polmonare non a piccole cellule il 30.5.1986. Il motivo per cui il
paziente è stato attualmente visitato nel nostro ambulatorio dell’Ospe-dale __________
a __________ è la perdita di peso (circa 7 kg), non intenzionale, e la presenza
di sangue occulto nelle feci (1 prova su 3). Da segnalare nel passato recente
una trombosi all’occhio destro di dignità non chiara, verosimilmente associata
ad una crisi ipertensiva trattata con medicamenti anti-ipertensivi ed aspirina
cardio (!). L’esame del sangue occulto nelle feci è stato eseguito mentre il
paziente assumeva l’aspirina cardio, medicamento che poi è stato interrotto per
l’esecuzione della colonoscopia presso lo studio del dottor __________ il
14.9.2004
e risultata completamente normale. Segnaliamo inoltre la presenza
cronica di un’ernia iatale e disturbi gastrici, non accentuatisi in questo
periodo. L’esame obiettivo non mette in evidenza alcun segno sospetto di
attività neoplastica ed anche gli esami di laboratorio, comprendenti
colesterolo, proteine totali, ematologia e funzione renale ed epatica sono
risultati tutti nella norma. La lieve ipercolesterolemia non è stata segnalata
al nuovo esame successivamente eseguito. La determinazione della glicemia non
ci è stata riportata. A mio modo di vedere andrebbe esclusa un’eventuale
alterazione del metabolismo glucidico. Quello della tiroide è già stato escluso
con gli esami 20.7.2004. La radiografia del torace di alcuni mesi fa era
sovrapponibile ai controlli precedenti. Consiglierei di continuare l’osservazione
del paziente sulla base dei valori dell’emoglobina. Non vi è un’indicazione
assoluta per interrompere il trattamento con aspirina cardio, che potrebbe
essere eventualmente assunta a giorni alterni piuttosto che quotidianamente.
(…)” (doc. AI 21/5).
Riguardo
alla documentazione medica sopra riprodotta il dr. __________, medico SMR,
nelle annotazioni 30 giugno 2005, si è così espresso: “(…) dalla lettura degli
atti all’incarto, in particolare dalla documentazione prodotta dal MC, Dr. __________,
non risultano motivi medici oggettivi per giustificare una modifica del grado
di invalidità. Gli atti a disposizione (cardiologico: Dr. __________, 24.01.05
– pneumologico: Dr. __________, 12, 2,2004) non parlano di un peggioramento
dello stato di salute. Le altre diagnosi citate dal MC non sono oggettivate da
consulti specialistici o indagini paracliniche. Il peggioramento segnalato dal
MC non è dunque giustificato e così neanche il grado di IL (…)” (doc. AI 36/1);
- un
peggioramento dello stato di salute dell’assicurato non è ravvisabile neppure
avuto riguardo alla documentazione medica prodotta con l’opposizione.
Infatti,
nel suo reperto 16 marzo 2005, il dr. __________ non si esprime sulla capacità
lavorativa dell’assicurato e si limita ad osservare che “(…) ho effettuato 2
biopsie dell’antro gastrico, soprattutto per la presenza della bile e ricercare
la presenza di Helicobacter. Dal punto pratico, davanti alla quantità dei
disturbi dovuti a questi interventi pregressi, mi domando se non sarebbe il
caso di discutere con un chirurgo della possibilità d’effettuare una
piloro-plastica, per migliorare lo svuotamento gastrico, evitare il gonfiore
dell’ernia, e forse evitare tra l’ernia e il cuore questi episodi presincopale
molto disturbanti. E’ chiaro che questo tipo d’intervento, che forse potrebbe
essere fatto per via laparoscopica, non è privo d’effetti secondari, tale svuotamento
esagerato dello stomaco almeno per i solidi. Vi lascio discutere di questa mia
proposta. Rimango a disposizione per in seguito presentare il signor RI 1, al
nostro Primario di chirurgia Professore __________, che sicuramente sarà
d’accordo di vedere il paziente per discuterne più a fondo dal punto tecnico
(…)” (doc. 38/6-7).
Neppure
i reperti medici rilasciati dalla __________ di __________, che riferiscono di
un soggiorno dell’assicurato presso di loro dal 28 aprile al 17 maggio 2003,
attestano un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato. Nell’attestato 17 maggio 2003 si osserva infatti che “(…) wir
entliessen Herrn RI 1 am 17.5.2003 in deutlich besserem Allgemeinzustand und
subjektiv mit deutlich weniger Schmerzen nach Hause (…)” (doc. AI 38/9-10);
- per
quanto attiene all’asserita lunga e profonda depressione,
sempre latente, a parte il fatto che la stessa non viene neppure rilevata dal
dr. __________ suo curante, essa non è certificata da nessun specialista in
psichiatria (cfr. STFA del 23 aprile 2004 nella causa N., I 404/03; STFA del 12
giugno 2006 nella causa C., I 771/05) e non vi è nessun atto medico che
soddisfi le esigenze poste dalla giurisprudenza per poter concludere circa
l’esistenza di un danno psichico invalidante;
- in conclusione, le certificazioni prodotte dall’assicurato a sostegno
di un peggioramento del suo stato di salute non forniscono elementi che da un
lato permettano di ritenere in maniera convincente ed oggettivabile
un’evoluzione della situazione valetudinaria e di sostanziare quindi l’attuale
esistenza di un’incapacità lavorativa superiore a quella precedentemente accertata,
dall’altro che giustifichino l’esperimento di ulteriori indagini mediche. In
questo senso la richiesta di un esame medico peritale deve essere respinta.
E’ pertanto da ritenere siccome provato, con il grado di verosimiglianza
richiesto nel campo delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360), che l’attuale
stato di salute dell’assicurato e gli effetti invalidanti ad esso
riconducibili, siano rimasti pressoché invariati e non siano tali da
giustificare una modifica del diritto alla rendita ai sensi della legge e della
giurisprudenza in precedenza ricordata, atteso che l’incapacità al 100% dal 20
giugno 2004 attestata dal dr. __________ non trova riscontro oggettivo da un
punto di vista medico e che va quindi considerata alla stregua di una diversa
valutazione di una situazione sostanzialmente già presente;
- di conseguenza la decisione con cui l’Ufficio AI ha ritenuto non
essere in concreto integrati gli estremi per procedere ad una revisione del
diritto alla rendita merita di essere tutelata, mentre il ricorso deve essere
respinto, senza necessità di procedere ad ulteriori accertamenti di natura
medica.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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