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32.2006.170

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 agosto 2007Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi picchi e le sue regressioni, gli effetti e l'influenza sulla capacità

lavorativa.

Il

fatto che nel momento in cui "tutta la parte reattiva nella regione

lombo-sacrale si infiamma" possano presentarsi conseguenze quali una

zoppia e dolori come sostenuto da RI 1 non è novità per nessuno, tanto meno per

un professionista della materia quale il perito. Il dott. __________, che ha

visto personalmente il ricorrente, ha avuto a disposizione – tra l'altro –

tutta una serie di atti e documenti tali da permettergli completa conoscenza

del caso. D'altro canto la perizia attesta l'esistenza di episodi infiammatori.

6. Affinché

un rapporto medico abbia valore

probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i

punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i

mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa

il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV

Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV10, p. 33ss.), nell’ambito delle assicurazioni

sociali, la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da

medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno

valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,

compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non

devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità.

Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza

con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e

l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità

dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 p. 95).

Per

quel che riguarda il medico curante, infine, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in caso dubbio, egli

attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), STFA del 27 dicembre 2001

nella causa P., I 603/01; cfr. U. Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).

Va

qui rammentato che, sempre nell’ambito delle assicurazioni sociali, e meglio

dell’assicurazione per l’invalidità, per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha

stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p. 169; Pratique VSI

1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607 ; STFA

del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono

determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere

annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, p. 10 consid. 3b; RCC 1992 p. 182 consid. 2a con

riferimenti).

Inoltre,

nella sentenza 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pp. 105ss), in cui questo

autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una

diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

L'esperto deve inoltre esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona

esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

Con

sentenza del 28 maggio 2004 (I 702/03), il TFA ha evidenziato che in un

precedente caso esaminato:

" … questa Corte ha avuto modo di precisare che una

tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una

comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la

presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza

di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso

patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione

duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita,

(3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano

terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal

processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla

malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di

trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di

provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona

assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e

sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich

Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff

der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung,

namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René

Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San

Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

A proposito delle perizie allestite dal SAM, va evidenziato come in

ambito di assicurazione invalidità il TFA ha accertato che "l'indipendenza

e l'imparzialità dei periti dei centri medici d'accertamento, richieste dagli

art. 4 Cost. e 6 n. 1 CEDU, erano già garantite prima dell'entrata in vigore,

il 1° giugno 1994, del nuovo statuto riconosciuto a essi centri. L'influenza

dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali si limitava a questioni

d'ordine amministrativo-organizzativo. Con il nuovo statuto è stato ancorato il

concetto dell'indipendenza medico-specifica dei periti, che già esisteva in

precedenza." (DTF 123 V 175, in particolare pag. 178 consid. 4b, STFA

del 5 novembre 2002 nella causa S., I 665/00, consid. 2.3).

7. Nel

caso concreto, come evidenziato, la perizia del dott. __________ appare

completa, precisa, dettagliata, esplicita, approfondita e conseguente a visite

ed esami di dettaglio. Il professionista, di grande competenza, ha analizzato

tutti gli aspetti della patologia (nota) ed ha acquisito tutti gli elementi

atti a completare il suo giudizio. A tale valutazione, che i rapporti medici

successivi prodotti non smentiscono limitandosi a segnalare asserito

peggioramento ma senza eseguire approfondimenti e senza dare motivazione per

gli stessi, questo Tribunale deve attenersi. Se ne deve concludere che le

condizioni di salute di RI 1 non hanno subito un peggioramento e devono essere

ritenute stazionarie.

D'altra

parte lo stesso dott. __________ (doc. UAI 61-1) indica una situazione

stazionaria e, nel certificato 9 ottobre 2006, evidenzia una

"discrepanza" tra quanto lamentato dal ricorrente e quanto

oggettivabile.

Il dott. __________

ha, non diversamente dal suo collega dott. __________, indicato come lo status

fisico di RI 1 non abbia subito modifiche sostanziali.

8. Rettamente

l'UAI ha indicato di essere incorso in un errore al momento dell'assegnazione

della rendita piena in favore del ricorrente con effetto dal 1° ottobre 2001.

Il calcolo dell'invalidità era stato operato correttamente, allora, da parte

della consulente in integrazione professionale.

Il

doc. 54 costituisce il rapporto finale di __________ che ha considerato la

formazione di RI 1, i dati economici aggiornati e l'ampiezza ed entità del

danno alla salute con conseguente impossibilità a mantenere "una tenuta

regolare" (Doc. 54-2 UAI) tanto da imporre, oltre all'impossibilità di

una reintegrazione professionale, il riconoscimento di una riduzione

dell'ipotetico reddito da invalido del 25% a CHF 23'451.-. In altri termini a

fronte di un reddito allora ritenuto per attività semplici e ripetitive

leggere, da svolgere al 70%, reddito fissato sulla base dei valori indicizzati

al 2002 dell'inchiesta svizzera dei salari, la consulente ha operato una

riduzione del 25% per "riduzioni di ergonomia". Il salario da

valido quale meccanico AMAG sarebbe stato di CHF 75'920.- con una capacità

residua di guadagno del 30,889% arrotondata al 31%.

9. In

ossequio alla giurisprudenza federale vale qui di seguito la pena di

evidenziare i criteri giurisprudenziali per la determinazione del tasso di

riduzione del reddito da invalido conseguibile da parte dell’assicurato.

Infatti, la questione a sapere se e in quale misura i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente (DTF 126 V 80 consid. 5b/bb). Il TFA ha

precisato, al riguardo, che se del caso occorre procedere ad una riduzione

percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima globale

consentita ammonta al 25% del salario statistico, percentuale che consente di

tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Il TFA, in una

sentenza del 6 gennaio 2004 nella causa L., U 107/03, ha ammesso una deduzione

globale del 10%, trattandosi di un assicurato frontaliere, nato nel 1945 che, a

causa del danno infortunistico all'occhio sinistro, era stato giudicato in

grado di svolgere a tempo pieno delle professioni sostitutive non necessitanti

di una vista stereoscopica.

La stessa Corte

federale, in una pronunzia del 21 ottobre 2003 nella causa M., U 102/00, ha

operato una decurtazione del 15%, trattandosi di un ventinovenne frontaliere

che, in ragione del danno infortunistico, presentava degli impedimenti anche

nell'esercizio di un'attività adeguata e necessitava di introdurre frequenti

pause nell'arco della giornata lavorativa.

Da parte sua, il TCA, in una sentenza del 4 settembre 2003

nella causa P., inc. n. 35.2003.21, cresciuta in giudicato, ha operato una

riduzione del 20% sul reddito da invalido, trattandosi di una ballerina di

night-club - di nazionalità straniera e completamente priva di esperienza sul

mercato del lavoro svizzero, perlomeno su quello "ordinario" - che

presentava una capacità lavorativa limitata al 70% anche in attività confacenti

alle sue condizioni di salute.

Ancora, questo TCA ha giudicato opportuna - e l’ha

conseguentemente ritenuta nel suo calcolo della capacità di guadagno

dell’interessato - la riduzione del 19% praticata da una Cassa malati su un

assicurato di nazionalità italiana nato nel 1950 (STCA del 1° settembre 2004 nella causa L., inc. n. 36.2003.75),

rispettivamente del 18% su un assicurato italiano del 1956 (STCA del 9 dicembre 2004 nella causa N.L.,

inc. n. 36.2004.49) a fronte di lombalgie.

In una sentenza del 25

aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104 consid. 2.11, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le

modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul

reddito statistico da invalido:

"(…) Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato

una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato

di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive

nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des

limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF

(cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata

(cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04,

consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23

febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata

confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA

del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione). (…)".

Si aggiunga che in un recente caso sottoposto a giudizio di questa

Corte in ambito di indennità per perdita di guadagno è stato ritenuto

dall'assicuratore, per un’assicurata nata nel 1960 (e quindi non anziana) alla

luce della sua nazionalità italiana e del suo domicilio in Svizzera, la

scolarità e la possibilità di svolgere un'attività confacente al suo stato di salute nella misura del 100%, una

decurtazione del 15% per un’invalidità causata da una “una sindrome

lombo-radicolare persistente su marcata discopatia cronica L4-L5 con possibile

irritazione radicolare di L4 a sinistra, protrusione intraforaminale con

possibile irritazione radicolare di L5 a destra”.

In concreto la questione a sapere se in favore

del ricorrente sia stata ritenuta una percentuale di diminuzione del reddito da

invalido eccessiva, come paventato dal rappresentante dell’amministrazione in

sede d’udienza, può essere lasciata aperta e non impone esame di dettaglio,

solo in sede d’udienza l’amministrazione è giunta con un calcolo empirico

contemplante una riduzione del reddito da invalido limitata al 10% e ciò senza

motivazione e sostrato. Sarà compito semmai dell’UAI, in occasione della

prossima revisione della rendita, approfondire, nel rispetto della

giurisprudenza, tale tema in maniera completa ed adeguata.

10. L'invalidità

di RI 1 era quindi del 69% così come calcolato dall'amministrazione (doc. 54) e

dava diritto, prima della 4a revisione della LAI a decorrere dal 1°

gennaio 2004, ad una rendita piena.

Erroneamente

l'UAI ha ritenuto un'invalidità del 70% comunicata a RI 1 (doc. 56).

Questo

fatto ha comportato, da parte dell'UAI, la mancata corretta applicazione delle

disposizioni transitorie della modifica del 21 marzo 2003 (4° revisione LAI)

relative all'art. 28 LAI che, alla lettera f, prevedono che le rendite intere

correnti versate per un grado di invalidità del 66 2/3

per cento almeno continuano ad essere assegnate anche dopo l'entrata in vigore

della 4a revisione ai beneficiari che "in quel momento hanno già

compiuto 50 anni" (ciò che non è il caso per il ricorrente). Per tutte

le altre rendite per un grado di invalidità inferiore al 70% - ossia per i casi

come quello del qui ricorrente e cioè età inferiore ai 50 anni ed invalidità

compresa tra il 66 e 2/3 ed il 69% - le rendite dovevano

essere "rivedute entro un anno dall'entrata in vigore della modifica di

legge". Questo errore dell'UAI ha comportato, in favore del

ricorrente, il versamento, a partire dall'inizio del 2004, di una rendita

intera mentre già allora, per le citate norme transitorie, la rendita doveva

essere ridotta a 2/3.

Non

occorre qui esaminare la sussistenza dei presupposti di una riconsiderazione

(in questo senso il doc. 84-2 UAI) alla luce dell'omessa emanazione di una

decisione formale di riduzione della rendita che la 4a revisione

della LAI imponeva, come indicato, ed alla luce del versamento continuato di

una rendita intera nonostante il grado d'invalidità del 69%. Chiaramente

l'errore dell'amministrazione ha comportato l'omissione segnalata. Si rilevi

comunque che effettivamente l'UAI ha errato omettendo di ridurre la rendita ciò

che ha comportato il versamento di una rendita intera non dovuta almeno dalla

vigenza della 4a

revisione sino al settembre 2006. L'amministrazione apprezzerà giuridicamente

tali circostanze e ne trarrà, laddove necessario, le necessarie conseguenze.

Qui il tema è riferito al diritto alla rendita piena dal 1 ottobre 2006.

Come

indicato nelle considerazioni di fatto nell'ambito della prevista revisione del

diritto alla rendita l'UAI ha accertato lo stato di salute immutato

dell'assicurato. La CIP ha effettuato nuova verifica del grado di invalidità

operando gli accertamenti economici che il caso imponeva a fronte di un'incapacità

al guadagno sostanzialmente costante. Si richiamano qui le verifiche eseguite

presso __________, precedente datore di lavoro del ricorrente, con accertamento

di un salario annuo di CHF 77'514.32 aggiornato al 2004 e, per il 2005, elevato

a CHF 78'390.- quale redito da valido senza il danno alla salute. Per il

reddito da invalido l'UAI ha aggiornato il dato al 2005 secondo i parametri

applicabili in virtù della recente giurisprudenza cifrandolo, in maniera non

puntualmente contestata dal ricorrente, in CHF 27'846.- (già ridotto).

Il

calcolo operato (invalidità del 64%) appare corretto.

Questo

valore non consente di attribuire al ricorrente la rendita piena da lui

pretesa. Anche se i valori fossero rimasti in rapporto costante come alla

precedente decisione dell'UAI - ossia l'invalidità fosse rimasta al 69% - le

nuove norme della 4a revisione della LAI non avrebbero consentito di

mantenere la rendita completa in precedenza accordata.

Nonostante

i toni utilizzati dal rappresentante del ricorrente ("Il signor RI 1 si

ritrova a dover mendicare quello che ingiustamente gli è stato tolto; oltre il

danno anche le beffe"), non essendo subentrato un significativo

peggioramento nello stato di salute di RI 1, la rendita è stata correttamente

diminuita, come è avvenuto per tutte le persone con età inferiore ai 50 anni ed

un tasso di invalidità compreso tra il 66 e 2/3% ed il

69% per gli effetti della 4a revisione della LAI. Il tasso di

invalidità calcolato ed indicato nella decisione è corretto e non consente il

versamento della rendita piena.

Da

quanto precede discende la reiezione dell'impugnativa.

11. Nel

suo gravame RI 1 chiede "una visita specialistica". Alla luce

di quanto contemplato agli atti tale accertamento peritale non appare

necessario. La perizia del dott. __________, analizzata in precedenza, appare

completa illuminante ed attuale.

Le

certificazioni prodotte ulteriormente dal ricorrente, succinte, non motivate

adeguatamente e non concludenti, non sono atte a seriamente metterla in dubbio

come evidenziato.

Come

noto, siccome ripetutamente indicato nelle sentenze di questo Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni, conformemente alla costante giurisprudenza,

qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Come

rilevato nel caso concreto agli atti sono stati raccolti sufficienti e chiarificanti

elementi per il giudizio che incombe a questo Tribunale. Da un lato la

valutazione del dott. __________, quindi le determinazioni del dott. __________

e del dott. __________ a conferma della situazione che emerge dall’incarto,

appaiono sufficientemente chiare senza che sia necessario operare una

valutazione peritale. La diagnosi della patologia e le conseguenze di tale

patologia appaiono elementi chiariti oltre misura come pure acclarato a

sufficienza è lo stato stazionario della patologia e l'assenza di peggioramento.

Un rapporto peritale non potrebbe portare nuovi elementi di valutazione non

bastando generiche e non approfondite indicazioni di una tendenza al

peggioramento delle condizioni di salute ad imporre nuova perizia (cfr. doc.

81-1 in fondo scritto dal dott. __________ 14 agosto 2006), soprattutto

considerato che il curante dott. __________ il 28 luglio 2005, aveva attestato

una situazione stazionaria con spiegazioni dettagliate (cfr. 61-1 e 61-2 UAI).

Anche il certificato 9 ottobre 2006 del dott. __________ non revoca in dubbio

le conclusioni del perito. A controversia amministrativa ormai ampiamente

insorta con l'UAI il dott. __________ ha constatato una "discrepanza

relativa fra disturbi soggettivi e reperti oggettivabili durante gli

esami". Tale circostanza e la volontà di chiarire la sintomatologia

algica (i dolori) ed i loro effetti che "ridurrebbe" la

capacità lavorativa (cfr. doc. B) non sono elementi oggettivi chiari precisi e

supportati da accertamenti medici, tali da imporre un approfondimento

specialistico.

12. Visto quanto precede, la conclusione dell’amministrazione va

confermata.

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono a carico del

ricorrente.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese cifrate in CHF 200.- sono

poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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