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Decisione

32.2006.171

Riconsiderazione del dirtto ad una mezza rendita dell'AI. Attività lavorativa e attività di casalinga. Applicazione del metodo misto e riduzione della prestazione ad un quarto di rendita.

19 settembre 2007Italiano103 min

Source ti.ch

Fatti

I famigliari.

6. GRADO ATTUALE

DEGLI IMPEDIMENTI

attività

ripartizione

impedimento

GRADO D'INVALIDITÀ

salariata

casalinga

TOTALE

Da quando il danno alla salute ha avuto

ripercussioni sulla capacità al lavoro?

Dal giugno 2003.

OSSERVAZIONI PERSONALI DELL'ASSISTENTE SOCIALE

Le valutazioni proposte ad ogni singolo punto del

rapporto tengono conto dell'evoluzione della malattia e del fatto che si è

intervenuti due volte negli ultimi anni, nel 2003 e nel 2005. Nel colloquio con

l'assicurata non sono emerse differenze tra i due periodi: la situazione è tale

sin dal 2003 e l'ultimo intervento non ha apportato cambiamenti significativi

nella capacità in ambito domestico. Per questo motivo ho indicato un'unica

percentuale d'invalidità." (Doc. AI 52-4)

L’Ufficio AI

ha quindi comunicato all’interessata la possibilità di procedere con una

reformatio in peius, affermando:

"

In concreto, per determinare il reddito da

invalida dell'assicurata è stata ritenuta quale base di calcolo un reddito

statistico per attività leggere, ripetitive e non qualificate pari a fr. 40'103.- (valori RSS 2004 con ulteriore

riduzione del 30%, categoria 4, femminile, mediana) applicando per di più la

riduzione massima del 25% consentita dalla giurisprudenza.

Per un lavoro adeguato al proprio stato di

salute, l'assicurata (lavorando al 70%) può ancora conseguire da invalida un

reddito annuo pari a fr. 21'054.-.

Considerato che in assenza d'invalidità e

lavorando a tempo parziale (70%) quale inserviente alle pulizie/guardaroba la

signora RI 1 avrebbe potuto percepire nel 2004 un salario annuo di fr. 40'022.-, l'assicurata conserva una

residua capacità di guadagno del 53% con una perdita di guadagno e quindi un

grado d'invalidità del 47% [(40022-21054)x100:40022 = Al 47%].

4) Nel caso concreto, l'interessata svolgeva solo

parzialmente un'attività lucrativa e quindi risulta applicabile l'art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. art. 27bis

cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente

dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui:

"Qualora l'assicurato eserciti

un'attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell'azienda

del coniuge, l'invalidità per questa parte è determinata secondo articolo 16

LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa

attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre

determinare la parte rispettiva dell'attività lucrativa o della collaborazione

gratuita nell'azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete

e poi determinare il grado d'invalidità in funzione della disabilità patita nei

due ambiti."

Giusta l'art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino

al 31 dicembre 2003):

"Quando si possa presumere che gli

assicurati che esercitano solo parzialmente un'attività lucrativa o lavorano

gratuitamente nell'azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute,

eserciterebbero al momento dell'esame del loro diritto alla rendita un'attività

lucrativa a tempo pieno, l'invalidità è valutata esclusivamente secondo i

principi validi per le persone esercitanti un'attività lucrativa."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità

(detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme

alla legge dal TFA in DTF 125V 146.

Nella presente fattispecie, al fine di valutare

correttamente l'invalidità dell'assicurata l'UAI deve applicare il cosiddetto

metodo misto; l'amministrazione ha appurato che l'assicurata lavorava nella

misura del 70% quale inserviente di pulizia/guardaroba mentre per il rimanente

30% essa era attiva quale casalinga.

5) Secondo prassi, per determinare il grado

d'invalidità nell'attività di casalinga l'amministrazione, tramite inchiesta a

domicilio effettuata nel presente caso in sede d'opposizione da un'assistente

sociale, determina in quale misura l'assicurata non riesce più a svolgere le

normali mansioni quotidiane.

Le percentuali di ripartizione delle singole

mansioni di casalinga, dopo un lungo lavoro di condivisione e confronto, sono

state riassunte in tabelle di riparto (approvate dall'Ufficio federale delle

assicurazioni sociali di Berna nel 1997) in base al nucleo familiare, all'età

dei figli, alle attività svolte dalla persona in esame al di fuori

dell'economia domestica (diversi).

Le stesse permettono un'equità di trattamento di

situazioni a loro simili per composizione familiare, abitativa e per impegni

extra-domestici.

In tal contesto il Tribunale federale ha già

avuto modo di affermare che non v'è motivo di mettere in dubbio le conclusioni

delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto i medesimi dispongono

di collaboratori specializzati, il cui compito consiste appunto nel procedere a

tali inchieste (RCC 1984, p. 143).

Nella fattispecie l'UAI ha disposto un'inchiesta

a domicilio per l'accertamento dell'invalidità nell'insieme delle attività

domestiche. L'assistente sociale incaricata ha compiutamente preso in

considerazione sia il danno alla salute patito dall'assicurata, sia le

dichiarazioni rilasciate dalla medesima, ammettendo delle riduzioni della

capacità laddove l'assicurata si trova confrontata con concrete limitazioni

addebitabili al danno alla salute ed in conclusione l'assistente sociale ha

stabilito che l'assicurata, nelle abituali mansioni di casalinga, presenta

un'incapacità di lavoro del 24,5%.

6) In casu, in considerazione di un grado

d'invalidità del 7,35% (ritenuta un'attività parziale di casalinga in ragione

del 30% con una limitazione del 24,5%) ed un grado d'invalidità del 33%

(considerata un'attività parziale di salariata in ragione del 70% con una

limitazione del 47%), la somma fra i due gradi d'invalidità testé citati

determina un grado d'invalidità globale (casalinga+salariata) del 40%.

Visto il risultato al quale si è appena giunti,

l'assicurata in oggetto presenta pertanto il grado minimo del 40% richiesto

dalla legge per poter beneficiare del diritto al quarto di rendita d'invalidità

(cfr. art. 28 cpv. 1 LAI) ma non un grado Al pari al 57% conferente alla

stessa una mezza rendita Al." (Doc. AI 53-3)

2.8. Nel

ricorso l'assicurata ha contestato le conclusioni dell’amministrazione contestando

innanzitutto la possibilità di procedere ad un riesame della decisione con la

quale le era stata assegnata la mezza rendita AI.

Chiamata

a pronunciarsi, questa Corte ritiene che siano adempiute le condizioni per

procedere a un riesame della rendita di invalidità sulla base dell’art. 53 cpv.

2 LPGA.

L’Ufficio

AI, riferendosi all’epoca della concessione della mezza rendita, ha infatti

sostenuto che il fatto di non aver svolto i necessari esami dal punto di vista

economico non aveva permesso di determinare che già a quel momento vi era

diritto solo ad una mezza rendita AI e quindi che la decisione era errata.

Ora, i

principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati

dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati

all'art. 53 LPGA (cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella causa D.,

K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 marzo 2004 nella causa M., U 149/03,

consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I 133/04, consid.

1.2.).

L'art. 53

LPGA prevede che:

" Le

decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente

nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti

in precedenza.

(cpv. 1)

L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su

opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente

errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. (cpv. 2)

L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su

opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo

preavviso all'autorità di ricorso." (cpv. 3)

Conformemente

a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,

l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del

23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa

B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28

novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,

C 81/03; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c,

p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA

1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e

riferimenti).

Per

giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è

manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente

al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi

in vigore a quel momento (DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e i riferimenti ivi citati).

Mediante

la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,

rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei

fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di

principio una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid.

4a/cc).

Una

decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base

di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle

disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo

inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).

Ciò è

segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità

in violazione del principio della priorità della riformazione professionale

sulla rendita (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa P., I 559/02).

Per

contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della

prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un

potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la

decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di

diritto (STFA del 13 agosto 2003 nella causa P., I 790/01, consid. 3).

In una

sentenza del 13 luglio 2006 nella causa L., I 406/05, consid. 6, l’Alta Corte

ha dichiarato manifestamente errata la decisione formale mediante la quale

l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di invalidità

per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur, presentava una

inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del reddito).

Secondo il TFA, l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare se

l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività

sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa

residua.

Nel caso

di specie l’Ufficio AI ha basato la propria decisione di concedere all’assicurata

una mezza rendita di invalidità, sulle indicazioni contenute nella perizia

dell’11 ottobre 2006 (doc. 20-1), senza procedere ad un’inchiesta economica a

domicilio.

L’esame degli

atti evidenzia che l’amministrazione ha concesso la prestazione alla richiedente,

che era parzialmente attiva professionalmente, limitandosi a considerare le sue

limitazioni nello svolgimento dell’attività lavorativa di donna delle pulizie,

senza tener conto che l’attività non veniva svolta al 100%.

Con la decisione impugnata

invece l’Ufficio AI, appurato come l’assicurata lavorasse al 70%, l’ha

considerata salariata in tale misura, mentre l’ha ritenuta casalinga per il

restante 30%, applicando il metodo misto.

A questa suddivisione va data

piena conferma.

Emerge infatti

dall’inserto che l’assicurata, prima del sopraggiungere dei problemi di salute,

lavorava come donna delle pulizie nella misura del 70%, poiché in quel posto di

lavoro non era possibile svolgere un’attività al 100%. Il grado di occupazione

non era comunque da far risalire ad inabilità lavorativa dell’insorgente ma a

mancanza di lavoro nel luogo dove svolgeva la sua attività.

L’amministrazione

ha inoltre rettamente ritenuto che l’assicurata, se non fosse subentrato il

pregiudizio alla salute, avrebbe continuato a lavorare in questa misura.

In tali

condizioni, conformemente alla giurisprudenza del TFA, esistono gli estremi per

considerare la decisione 13 maggio 2005 - fondata su accertamenti lacunosi con

conseguente applicazione errata del metodo di calcolo dell’invalidità - suscettibile

di riconsiderazione (cfr. in proposito la STFA del 13 luglio 2006 citata

sopra).

2.9. Per quanto

riguarda l’esame dello stato di salute, come ricordato in precedenza, la

ricorrente è affetta da brachialgie a destra dopo un intervento radicale per

estirpazione di un tumore mammario nel 1997 ed una recidiva nel 2003 con esiti

di radioterapia adiuvante (cfr. doc. 27-1).

L’Ufficio

AI ha essenzialmente fondato il proprio provvedimento sulla perizia pluridisciplinare

fatta esperire dai dr. med. __________, __________, __________ e __________ (cfr.

doc. 19-1).

Dal

referto emerge quanto segue:

" Patologia

neurologica

Il nostro consulente dr __________, FMH

neurologia a __________ (vedasi allegato), conferma la presenza di brachialgie

ds. dopo un intervento chirurgico radicale per un tumore mammario nel 1997, una

recidiva nel 2003 e gli esiti di una terapia attinica locoregionale a dose

piena nel 1997. Prende atto che un accertamento tramite MRI del plesso

brachiale, non ha messo in evidenza patologie espansive a questo livello.

L’esame neurologico evidenzia localmente la persistenza di una zona di

iperpatia su possibile lesione dei rami sensitivi in relazione con la

cicatrice. L’esame strumentale elettrofisiologico (vedasi 4.2.3) non evidenzia

segni di anastomosi medio – ulnare, né di polineuropatia e nemmeno conferma

quanto descritto in precedenza a livello del nervo mediano ds. (minima sindrome

irritativi, atto del 05.09.22003). Il dr. __________ fa notare che l’A. è già

stata trattata con farmaci antinevralgici che non ha sopportato. Precisa che

anche in assenza di deficit clinici chiari, considerando la presenza di dolori

locali e trattandosi anche di una paziente destrimane, ritiene giustificata una

riduzione della capacità lavorativa nella professione da ultimo esercitata

(ausiliaria di pulizie) nella misura del 50%. Aggiunge che in attività più

leggere, l’A. potrebbe migliorare il suo stato valetudinario.

Patologia oncologica

L’A. è stata presentata al consulente oncologo

dr. __________, capoclinica presso __________ (vedasi allegato). Egli conferma

le diagnosi oncologiche note, prende atto che l’A. è seguita con controlli

regolari da parte del ginecologo curante dr. __________. All’esame clinico

conferma la retrazione cicatriziale del capezzolo e del tessuto circostante al

seno ds nell’area interessata dalle tumorectomie. Precisa che secondo l’A.,

tali alterazioni sarebbero presenti già da tempo e non sarebbero evolute: fa

notare come l’A., oltre ai disturbi algici, lamenta una sensazione generale di

stanchezza con affaticamento precoce del braccio ds. Informa come notoriamente

interventi chirurgici estesi all’ascella, come uno svuotamento ascellare

possono, a seguito di un eventuale danno neurologico locale, causare parestesie

e dolori come quelli descritti dall’A. sia ad alto rischio per una nuova

recidiva locale, tenuto conto delle caratteristiche intrinseche della malattia,

oltretutto apparentemente resistente alla radioterapia effettuata e tenuto

conto che il tumore escisso nel 2003, si avvicina a meno di 1 mm da uno dei

margini del prelievo. Suggerisce di valutare la possibilità di un trattamento

antiormonale sull’arco di 5 anni con Tamoxifen. Consiglia un Follow-up

oncologico – clinico stretto (ogni 3-4 mesi), alfine di individuare

immediatamente eventuale nuova recidiva locale, che renderebbe a quel punto

assolutamente indicato un intervento di mastectomia. A riguardo della capacità

lavorativa dal lato strettamente oncologico, ritiene che non vi sono al momento

elementi per considerare la paziente inabile al lavoro. Ritiene probabile

un’attività che non preveda sforzi fisici troppo eccessivi, tenuto conto della

situazione dell’ascella del braccio ds.

Patologia psichiatrica

Agli atti a nostra disposizione, il medico

curante descrive l’apparizione di una depressione reattiva dal 2002 (atto del

28.04.2004). Il SMR AI, chiede inoltre di valutare l’eventuale presenza di una

componente psichica nella sintomatologia limitante la capacità lavorativa

dell’A. Ella è quindi stata presentata al nostro consulente dr. __________

(vedasi allegato). Facciamo notare come l’A. presso il SAM ci ha informato di

aver presentato un certo qual disagio psicologico nell’ambito di una crisi

coniugale appunto nel corso del 2002, problema attualmente accettato e superato

dall’A. stessa. Il dr. __________, in effetti, segnala rapporti difficili e talvolta

conflittuali con il marito e pure la presenza di conseguenze “traumatiche a

livello psicologico” a causa del decesso accidentale di un nipote avvenuto lo

scorso mese di marzo. Sul piano psichiatrico, l’A. non ha antecedenti maggiori.

Il dr. __________ descrive lo stato psichico attuale, dove sul piano affettivo

riscontra una leggera ansia con una timia di base subdepressiva, alla quale

l’A. fa fronte con umorismo e rassegnazione. Fa infine notare come l’A. non

assuma farmaci o segua trattamenti psichiatrici. Descrive pertanto una

situazione umorale di base subdepressiva, apparentemente reattiva al carcinoma

al seno, senza tuttavia che l’A. appaia però troppo preoccupata per il suo

avvenire, nutrendo una grande fiducia nei medici che la stanno curando. Dal

lato prettamente psichiatrico, secondo il nostro consulente non vi sono

elementi per una diminuita capacità lavorativa in qualità di ausiliaria di

pulizie. Consiglia un reinserimento lavorativo in un’attività leggera, poiché i

principali impedimenti sono attualmente di natura neurologica e neurortopedica.

Presso il SAM l’A. ha pure segnalato la presenza

episodica di dolori in sede lombosacrale a fascia, senza irradiazioni nelle

estremità inferiori. L’esame clinico mette in evidenza un’iperlordosi lombare

in parte raddrizzabile, solo minima diminuzione della mobilità lombare con

dolenza alla palpazione delle articolazioni intervertebrali posteriori nella

parte bassa e un disbilancio muscolare per quanto riguarda i muscoli

extrarotatori dell’anca sin. Si tratta di un reperto assai modesto, ben

trattabile tramite fisioterapia attiva (mobilizzazione e estensione muscolare,

nonché rinforzo) e pertanto non particolarmente limitante la capacità

lavorativa dell’A.

7 Valutazione medico-teorica globale

dell’attuale capacità lavorativa

L’attuale grado di capacità lavorativa medico –

teorica globale dell’A. nella professione da ultima svolta di ausiliaria di

pulizie, è valutabile nella misura del 50% (da considerare come attività

sull’arco di un’intera giornata con limitata capacità funzionale).

8 Conseguenze sulla capacità lavorativa

Si manifestano prevalentemente a livello fisico.

Come abbiamo discusso sopra, quest’A. presenta brachialgie ds. dopo un

intervento radicale per estirpazione di un tumore mammario, svuotamento

ascellare e radioterapia adiuvante nel 1997, nonché di una recidiva nel 2003.

E’ risaputo che interventi chirurgici estesi all’ascella con uno svuotamento

ascellare, possono a seguito di un eventuale danno neurologico locale, causare

parestesie e dolori come quelli descritti dall’A., anche in assenza di un danno

oggettivabile e purtroppo con possibilità terapeutiche estremamente contenute.

In considerazione dei disturbi algici locali al braccio e alla spalla

dominanti, riteniamo che per l’attività da ultimo svolta dall’A. vi sia una

riduzione della capacità lavorativa nella misura del 50%. Intendiamo con ciò

una riduzione della capacità lavorativa sull’arco di un’intera giornata

lavorativa, argomentata da una ridotta capacità funzionale residua per il

sollevamento del trasporto di carichi (esigua sopra il piano delle spalle per

pesi superiori ai 5 Kg, ridotta per pesi inferiori a 5 Kg), per la

manipolazione di oggetti, attrezzi (nulla per oggetti molto pesanti, molto

ridotta per oggetti pesanti, normale per oggetti leggeri) e inoltre per la

possibilità solo parziale dell’impiego delle due braccia per lavori di forza.

Per l’attività da ultimo svolta dall’A.,

riteniamo sia ancora praticabile nella misura del 50% (orario di lavoro normale

con limitata capacità funzionale come descritto sopra).

Dagli atti in nostro possesso possiamo concordare

con la valutazione del medico curante, che pone l’inizio della prolungata

incapacità lavorativa a partire da giugno 2003. Da allora lo sviluppo della

capacità di lavoro non ha presentato importanti cambiamenti. L’ambiente di

lavoro dell’A. (__________di __________) non riteniamo sia in grado di

sopportarne i disturbi psichici, poiché è stata licenziata.

9 Conseguenze sulla capacità d’integrazione

In considerazione degli aspetti psichici –

mentali e sociali (personalità semplice, poco motivata a una vera e propria

riformazione, tendenzialmente ansiosa), non riteniamo possibile effettuare

provvedimenti d’integrazione professionale.

In considerazione degli aspetti patogenetici dei

disturbi brachialgici descritti (possibili microlesioni, retrazioni

cicatriziali delle parti molli) e delle possibilità terapeutiche notoriamente

purtroppo estremamente contenute, non riteniamo che la capacità di lavoro

dell’A., per l’attività da ultimo svolta (donna di pulizie) possa essere

ulteriormente migliorata.

Riteniamo invece, che l’A. sia in grado di

svolgere, almeno dal punto di vista medico – teorico, altre attività rispettose

delle seguenti esigenze:

- attività manuale di tipo leggero, senza

l’esigenza di sollevare o trasportare carichi (anche inferiori ai 5 kg sopra il

piano delle spalle),

- attività con esigenza di manipolazioni di

oggetti solo leggeri,

- senza l’impiego di forza al braccio dominante

ds. e quasi mai con le braccia elevate,

- attività non esigente il normale impiego delle

due braccia.

In attività rispettose delle esigenze suelencate,

riteniamo che l’A. possa migliorare la sua capacità lavorativa, sino a

raggiungere la misura massima dell’80% (rendimento ridotto per la presenza dei

dolori locali).

10 Osservazioni e risposte a domande

particolari

Le conclusioni peritali si fondano su

un’esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM

In qualità di casalinga, riteniamo l’A. abile al

lavoro nella misura dell’80%, in quanto non risultano più esigibili lavori

estremamente pesanti e di forza, nonché in posizione elevata del braccio ds..

A riguardo della prognosi oncologica, facciamo

notare come secondo il parere del nostro consulente, quest’A. è da considerare

senza dubbio, come ad alto rischio per una nuova recidiva locale, tenuto conto

delle caratteristiche intrinseche della malattia, oltretutto apparentemente

resistente alla radioterapia effettuata e tenuto conto che il tumore escisso

nel 2003 si avvicina a meno di 1mm da uno dei margini del prelievo." (Doc.

20-12)

2.10. Occorre

premettere che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è

determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,

si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si

lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti

(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento

della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere

motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I

355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U

330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18

marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche

eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di

evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V

161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella

causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2;

SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra

sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia

giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio

non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo

per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli

interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove

è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la

propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia

essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

In

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK

1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001

p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

1997, p. 230).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico

in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni

(Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella

quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

2.11. Con il proprio ricorso

l’insorgente contesta le conclusioni dell’AI allegando un attestato del 9

giugno 2005 del dr. med. __________, medico curante, che ha affermato:

"

Dalla vostra documentazione si evince che avete

preso in considerazione le patologie della paziente fino al giugno 2003.

Purtroppo però in seguito si è ripresentata la ricomparsa di

microcalcificazioni a livello del seno destro, per cui si è dovuto nuovamente

intervenire con una mastectomia, durante la quale si è proceduto pure ad una

ricostruzione tramite lembo di muscolo cutaneo: in seguito la paziente ha dovuto

sottoporsi nuovamente ad una terapia ciclostatica endocrina con Tamoxifen e

Lucrin, quest’ultimo per via intramuscolare, per la durata di più anni.

In seguito all’intervento chirurgico anche l’uso

del braccio destro è ulteriormente peggiorato, in quanto a livello

dell’apertura ascellare la cicatrice provoca dolori, l’immobilizzazione

parziale post-operatoria ha provocato una discreta retrazione e riduzione della

motilità: per questo motivo attualmente l’uso del braccio destro non è

possibile, motivo per cui al momento attuale una capacità lavorativa al 50% non

è sostenibile." (allegato al doc. 38-7)

Il 16

giugno 2005 il Dr. med. __________, FMH ginecologia, ha affermato che:

"

Nel novembre 2004 veniva diagnosticata

un’ulteriore recidiva della neoplasia al seno dx. Il 5.1.2005 veniva eseguita

una mastectomia dx con ricostruzione del seno mediante lembo muscolare (fecit

doctor __________). Per quel che riguarda l’inabilità lavorativa la mia

valutazione porta alla conclusione che vi è un’inabilità puramente fisica

parziale. A questa inabilità fisica si assomma una difficoltà e un’inabilità

legate alla grossa paura di questa paziente, comprensibile in stato dopo

molteplici interventi chirurgici al seno dx legati a recidive.

E’ questo l’aspetto che ritengo sia di grande

importanza nel valutare l’evoluzione della situazione dopo l’intervento del

gennaio 2005." (doc. 43-2)

Il Dr. __________,

specialista svizzero FMH ed europeo __________, chirurgia plastica,

ricostruttiva e chirurgia estetica, ha affermato:

" Il

decorso postoperatorio dopo l’intervento di ricostruzione del seno, si è svolto

privo di complicazioni di sorta. Grazie ad un’intensa fisioterapia la paziente

è riuscita a recuperare una buona mobilità del braccio, che rimane comunque più

debole rispetto alla parte controlaterale. Con il passare del tempo si avrà

probabilmente un ulteriore miglioramento della forza, anche se probabilmente in

seguito ai diversi interventi la signora RI 1 avrà nel braccio destro il suo

punto debole.

La paziente è sempre stata inabile al lavoro già in seguito agli

interventi chirurgici eseguiti nel 1997.

Nelle attività quotidiane non ha bisogno dell’aiuto di terzi e non

lamenta disturbi particolari. Dice comunque di non riuscire a sostenere il

carico di un’attività lavorativa.

Se dal punto di vista puramente somatico ritengo che probabilmente

un’attività lavorativa nell’ambito di un’occupazione leggera potrebbe

sicuramente essere possibile, dal punto di vista psicologico la paziente è

molto abbattuta a seguito dei diversi interventi e soprattutto del recidivare

della malattia carcinomatosa.

Penso che il persistere dell’inabilità lavorativa sia quindi

piuttosto da attribuire a questi fattori psicosociali e meno allo stato

puramente somatico." (doc. 45-4)

Questi documenti sono

stati attentamente esaminati dal dr. med. __________, medico SMR dell’AI, il

quale, il 23 giugno 2005, ha affermato:

" (….)

In complesso, l’inabilità lavorativa durante il 2004 era

attribuita alla sintomatologia dolorosa ed il disturbo della funzione del

braccio destro, un danno neurologico (plesso brachiale) di entità rilevante è

stato escluso. Il caso è stato oggetto di ampi apprezzamenti in sede peritale

(SMR) nel settembre 2004, compresa la sfera psichica. In conclusione,

l’assicurata è stata ritenuta abile al lavoro in misura del 50% per l’attività

abituale e dell’80% per un’attività che rispetta delle limitazioni precise e

come casalinga.

L’intervento di mastectomia e ricostruzione ha comportato un

periodo d’inabilità lavorativa totale di due mesi, la ricostruzione del

capezzolo di circa tre settimane. Dal rapporto del Dr. __________ e del Dr. __________

emerge che la capacità lavorativa non è peggiorata in misura determinante a

seguito degli ultimi interventi. Le conseguenze psichiche – abbattimento,

paura, difficoltà – non hanno comportato strategie terapeutiche diverse e

rientrano nel quadro caratterizzato dal perito SAM." (doc. 47-1)

In precedenza, il 7 giugno

2005, il medesimo medico aveva affermato:

" La

recidiva ed il relativo trattamento causano un nuovo periodo di inabilità

lavorativa totale a partire dal gennaio 2005. L’inabilità lavorativa dovuta

all’intervento di ricostruzione ed un ulteriore intervento di ricostruzione del

capezzolo dopo due mesi durerà al minimo fino al giugno 2005.

La capacità lavorativa per un’attività rispettosa dei limiti

precedentemente stabiliti dovrebbe essere ripristinata in futuro, ovviamente ci

troviamo di fronte ad un caso a rischio elevato di recidiva.

La possibilità concreta di ripresa del lavoro dipende dal decorso

postoperatorio e dall’ulteriore decorso della malattia tumorale nonché da

eventuali ulteriori proposte terapeutiche." (doc. 37-1)

Dalla

perizia e dalle successive prese di posizione del medico SMR, che si basa su di

un’attenta valutazione della documentazione agli atti, nonché dalle

delucidazioni fornite dai dr. med. __________ e __________, emerge che

l’interessata è abile al lavoro al 50% nella sua precedente attività di donna

delle pulizie, mentre in attività leggere confacenti al suo stato di salute con

le limitazioni descritte nella perizia e come casalinga, l’interessata può

svolgere un’attività all’80%.

A detta

perizia, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere fondata

su accertamenti di fatto errati, può senz’altro essere attribuita forza

probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla

giurisprudenza, così come alle successive prese di posizione del dr. med. __________.

In

particolare, secondo le motivate conclusioni del medico SMR l’intervento subito

nel gennaio 2005 ha comportato un breve periodo di inabilità lavorativa

completa di due mesi. Per il resto l’operazione non ha sostanzialmente

modificato la capacità lavorativa della ricorrente.

Non è

possibile giungere ad una diversa valutazione neanche sulla base delle

certificazioni del dr. med. __________ del 9 giugno 2005, curante

dell’assicurata.

Infatti

il dr. med. __________ non apporta elementi di rilievo che possano modificare

la valutazione dei periti. Come rilevato dal medico SMR, fondandosi sugli

attestati dei Dr. med. __________ e __________, anche in seguito all’intervento

del gennaio 2005 non vi sono state modifiche del grado di capacità lavorativa

dell’insorgente, se non per un breve periodo.

A prescindere quindi dalle

suesposte considerazioni che si impongono sul tema dell’attendibilità delle

attestazioni dei medici curanti degli assicurati (cfr. consid. 2.10), va detto

che in ogni caso da tale referto non si evincono sufficienti elementi per

ammettere con alta verosimiglianza l’insorgere di un peggioramento delle

condizioni di salute rispetto a quanto accertato precedentemente e suffragato

dalla documentazione medica agli atti.

Del resto anche i medici SMR si

sono ripetutamente chinati sulla documentazione prodotta dall’assicurata. Nelle

sue annotazioni del 23 giugno 2005, il dr. __________ ha rilevato come l’intervento

di mastectomia e ricostruzione ha comportato un periodo d’inabilità lavorativa totale

di due mesi, la ricostruzione del capezzolo di circa tre settimane. Dal rapporto

del dr. __________ e del Dr. __________ emerge che la capacità lavorativa non è

peggiorata in misura determinante in seguito degli ultimi interventi. Le

conseguenze psichiche - abbattimento, paura, difficoltà - non hanno comportato

strategie terapeutiche diverse e rientrano nel quadro caratterizzato dal perito

SAM.

Non è

superfluo ricordare a questo proposito che il TFA, in una decisione del 24

agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente

considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied

un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI

(COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à

l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un

rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en

cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il

est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle

expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit

bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment

énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le

rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour

le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au

regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et

du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I

938/03, consid. 3.2)

Questa Corte concorda pertanto con l’amministrazione nel ritenere

che la perizia specialistica agli atti e la documentazione medica all’inserto

confermino un’inabilità al 50% nella precedente attività ed all’80% in attività

leggere confacenti allo stato di salute dell’insorgente.

2.12. Per quel che

concerne d’altra parte la valutazione della capacità dell’assicurata quale

casalinga, l’Ufficio AI ha, come detto, fatto esperire un’inchiesta economica

per le persone che si occupano dell’economia domestica: nel rapporto del 20 aprile

2006, l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 24.5%

(cfr. doc. 52-6).

2.13. Come è già

stato anticipato, l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o

parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita confrontando le singole attività

nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i

lavori che può eseguire una persona sana.

Secondo

le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss

nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1°

gennaio del 1990.

In

particolare la cifra 2124 prevede:

"

in occasione dell'esame dell'impedimento -

dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia

domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti

prima dell'insorgere dell'invalidità.

In primo luogo si deve tuttavia esaminare se

l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di

lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."

La cifra

2122 prevede che:

"

Quale regola generale si ammette che i lavori di

una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva.

Lavori Economia

senza figli e senza membri di famiglia che richiedono cure

%

1.

Conduzione dell'economia

domestica, (pianificazione,

organizzazione del lavoro,

controllo 5

Considerandi

2.

Spese e acquisti diversi 10

3.

Alimentazione (preparazione

dei pasti, lavori di pulizia

della cucina) 40

4.

Pulizia dell'appartamento 10

5.

Bucato, pulizia dei vestiti,

confezione e trasformazione

degli abiti, (cucito, maglia,

uncinetto) 10

6.

Cura dei figli e di altri membri

della famiglia ---

7.

Diversi (cura di terzi, cura

delle piante e degli

animali, giardinaggio) 5

8.

Altre attività (p. es. aiuto alla

famiglia stessa, attività di utilità

pubblica, perfezionamento,

creazione artistica, attività

superiore alla media nella

confezione e nella trasformazione

dei vestiti). 20"

In

Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle

direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla

grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli

Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona

attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).

In una

sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa T. (pubblicata in Pratique VSI 1997

pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali

degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso,

ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni

dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica

di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al

100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

Inoltre

nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di

garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097),

ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base

di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati

rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

"

Di regola, si ammette che i lavori di una

persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.

Conduzione dell'economia

domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2.

5.

2.

Alimentazione

(preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia

dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti,

pulire le finestre, fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre

mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione

vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare,

pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o

altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es.

curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici,

cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività

creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del

tempo libero (N. 3090)."

Mentre

alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

"

Il totale delle attività dev'essere sempre del

100.

% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei

lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi

e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un

margine per una valutazione realistica dei sin­goli casi. Un'altra valutazione

può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema

(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una

proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una

persona deve con­tribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la pro­pria

capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di

impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve

ripartire meglio il suo la­voro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua

famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a

ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione

dell'invalidità, della diminuzione della capa­cità di lavoro nell'ambito domestico."

Con sentenza

non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa C. (I 102/00) il TFA ha avuto modo di

nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo

dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica

secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle

circostanze concrete.

Per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate

nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in

linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio

le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere

a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid.

2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid.

4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93

consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984

p. 144 consid. 5).

Nella surrichiamata DTF 128 V 93, il TFA, a

proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha

rilevato:

"

(…)

4.

- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene

Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des

Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -

analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V

352.

Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist

wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche

Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens

der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und

Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die

Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der

Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss

plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage

stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung

mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der

Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht

eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt,

in das Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar

feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen.

Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die

fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das

im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die

Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf

die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine

strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten

Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung

vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des

Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben

wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell- BGE 125

V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der

Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01)."

Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo

ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo

in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono

inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161

consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella

causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista

sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento

destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla

salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in

presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e

del 28 febbraio 2003 nella causa S., I 685/02).

2.14

Come detto,

l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta

economica per le persone che si occupano dell'economia domestica sfociata nel

rapporto del 20 aprile 2006 (cfr. doc. AI 52). Sulla base degli accertamenti

fatti presso il domicilio dell’assicurata, attentamente ponderati alla luce

delle osservazioni del perito medico, dopo aver fissato gli impedimenti in ogni

singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una

limitazione complessiva del 24.5%. Va detto che in sede di valutazione dei singoli

impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle

dichiarazioni della ricorrente in merito alle limitazioni ad eseguire talune

mansioni domestiche.

Nel suo

ricorso l’assicurata ha contestato l’inchiesta economica evidenziando in

sostanza che sarebbe stata valutata in maniera troppo ottimistica la

percentuale degli impedimenti nell’ambito dei singoli campi di attività.

Per

i motivi che seguono, questo Tribunale non può condividere le censure

ricorsuali.

Innanzitutto,

per quanto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale, giova

rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri di cui alla cifra

marginale 3095 CII delle percentuali di ripartizione applicate in concreto con

riferimento alle singole mansioni componenti l'attività domestica, nei casi

come quello in esame occorre tenere conto anche della ripartizione dei compiti

e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla

prosperità dell'unione coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159

cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197). Ciò

permette in casu di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento

evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e

sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della parziale collaborazione

fornita dai figli della ricorrente.

A tal

proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per

l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale

delle assicurazioni sociali (DTF 123 V 233, 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In

virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono

contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,

al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio

le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei famigliari nella misura

usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate

sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

In

generale bisogna ricordare che l'inchiesta economica tiene conto di tutti quei

fattori che, concretamente, nella vita di tutti i giorni, influiscono sulla

capacità lavorativa dell'assicurata nei vari ambiti domestici.

D’altra

parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assi-stente sociale circa

gli impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano

ravvisabili elementi che consentano di metterne in dubbio l’attendibilità. In

effetti esse non appaiono arbitrarie e risultano conformi non solo alle

risultanze mediche, ma anche alle circostanze ed ai riscontri concreti e in

particolare alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito

dell'inchiesta domiciliare.

Con

riferimento alle singole mansioni domestiche, la ricorrente ritiene in sostanza

che tutte le percentuali di impedimento siano in realtà superiori a quelle

stimate dall’assistente sociale: quella relativa all’alimentazione del 32% in

luogo dell’8%, quella relativa alla pulizia del 16% invece del 10%, quella per

la spesa del 5% in luogo del 2%, quella per il bucato del 12% invece del 4.5%, per

un’invalidità totale del 65%.

Ora,

questo Tribunale deve ribadire in proposito che le valutazioni dell’assistente

sociale sono state effettuate dopo attenta valutazione della situazione

particolare e delle affermazioni rese dall’assicurata in occasione

dell’inchiesta a domicilio. Esse tengono altresì conto, come detto, della

collaborazione fornita dai figli e non possono affatto essere ritenute troppo

ottimistiche, ma al contrario ampiamente rispettose anche delle limitazioni

descritte dal medico specialista che ha peritato l’interessata.

In particolare,

l’assistente sociale ha preso posizione sulle censure dell’insorgente in data 3

agosto 2006, affermando:

"

In ogni punto del rapporto la prima parte,

scritta con carattere normale, contiene le affermazioni

dell'assicurata verbalizzate nel corso del colloquio, la seconda, in corsivo,

il mio commento e la relativa valutazione (tenuto conto ovviamente dei dati

medici all'incarto).

Non intendo pertanto commentare quanto è stato detto in sede di

inchiesta e che confermo completamente. Mi riservo tuttavia di riprendere i

punti contestati per verificare se vi sono elementi nuovi di cui tenere in

considerazione.

Alimentazione

Pur ammettendo un fraintendimento circa l'uso del braccio destro e

di quello sinistro, verosimile se si tiene conto delle indicazioni mediche, mi

sento comunque di confermare la valutazione fatta in precedenza.

La certificazione medica agli atti, del dott. __________, del SAM e

nondimeno del medico SMR, indica una

"debolezza del braccio destro suscettibile di miglioramento", né le

attività qui considerate implicano sforzi tali da impedire all'assicurata di

occuparsi della preparazione dei pasti (se non in quelle operazioni che ha

indicato nel corso del colloquio: scolare la pasta,

rimestare la polenta). Attività che incidono minimamente e che si vanno ad

aggiungere agli impedimenti nelle pulizie a fondo della cucina.

Pulizie

Le osservazioni dell'RA 1 non apportano alcun

elemento di novità rispetto al rapporto.

La percentuale proposta tiene conto sia delle

limitazioni, descritte puntualmente dall'assicurata, che del minor rendimento,

come d'altra parte conferma anche la documentazione medica (affaticabilità,

rallentamento, limitazioni nell'uso ripetitivo del braccio). Occorre aggiungere

comunque che accanto al minor rendimento si considera nondimeno la possibilità,

di cui l'assicurata deve avvalersi, di eseguire le attività poco alla

volta, distribuendole sull'arco della settimana e, pertanto, con maggior

dispendio di tempo.

Spese

La percentuale proposta tiene conto delle limitazioni nel

trasporto dei carichi pesanti (vedi perizia SAM) ma altresì della possibilità

di avvalersi della collaborazione dei familiari, collaborazione dovuta

("nella misura consueta al giorno d'oggi") e riconosciuta ampiamente

dalla giurisprudenza.

Bucato

Riprendo brevemente quanto già detto a questo riguardo ovvero che

l'assicurata può distribuire il carico di lavoro sull'arco della settimana e

che è esigibile l'aiuto da parte delle figlie.

Per quanto riguarda le attività di cucito (tralascio quelle eseguite

in gioventù perché non confrontabili con la situazione successiva al danno) non

vi sono indicazioni dal punto di vista medico che confermino un'inabilità

completa nel cucito a mano. L'attività in questione viene eseguita da seduta,

con le braccia in grembo né richiede movimenti di abduzione o anteflessione del

braccio ma unicamente la rotazione del polso della mano destra." (Doc. AI

67-1)

Con

riferimento all’alimentazione, l’assistente sociale ha confermato la sua

valutazione, pur ammettendo un fraintendimento circa l’uso del braccio destro e

di quello sinistro.

Nei

certificati medici figurano indicazioni circa una debolezza del braccio destro

comunque suscettibile di miglioramento. A parte alcune operazioni complesse,

l’attività della preparazione dei pasti non è compromessa.

L’insorgente

non rende verosimile che la valutazione dell’assistente sarebbe errata. In

particolare, pur non essendo mancina, dall’inchiesta emerge che può preparare

menu semplici (pasta e riso) senza particolari difficoltà.

Per

quanto concerne la pulizia dell’appartamento la ricorrente ritiene che la

percentuale ammonti al 16% in luogo del 10% stimato dall’assistente sociale

poiché da anni ormai non passa l’aspirapolvere e non lava a fondo i pavimenti.

Non può spostare i mobili e non riesce a lavare i vetri. Inoltre l’assicurata

afferma di non essere in grado di battere i tappeti, i materassi, i cuscini le

coperte, le lenzuola e i piumoni.

Quanto

affermato dall’insorgente in sede di ricorso non apporta di conseguenza alcun

elemento di novità rispetto all’inchiesta economica giacché l’assistente

sociale rilevava che la situazione non è cambiata dal 2003, ossia da quando

sono i figli che provvedono a passare l’aspirapolvere. L’interessata da parte

sua rigoverna i bagni ed spolvera i mobili. L’assistente sociale, nel calcolare

la percentuale di invalidità ha del resto tenuto conto sia del minor rendimento

dovuto all’affaticabilità, al rallentamento, alle limitazioni nell’uso

ripetitivo del braccio, così come la possibilità di eseguire le attività poco

alla volta, distribuendole sull’arco della settimana e, pertanto, con maggior

dispendio di tempo (doc. 67-1).

D’altra

parte, con riferimento alla contestazione relativa alla “spesa” (punto

5.4

dell’inchiesta), è vero che l’assicurata non può sollevare pesi eccessivi

(sacchi della spesa), ma, come detto in precedenza, i familiari (figli e

marito) possono aiutarla in quelle occasioni dove la spesa è molta, così come

previsto dalla giurisprudenza (cfr. RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate sentenze

del TFA I 407/92 e I 35/00).

Lo stesso

discorso vale anche per la contestazione relativa al “bucato, confezione e

riparazione degli indumenti” (punto 5.5 dell'inchiesta). L'aiuto dei

familiari (in particolare delle due figlie che si occupano dello stiro per

tutta la famiglia) è da ritenere esigibile.

Né del resto

le ulteriori allegazioni ricorsuali consentono a questa Corte di scostarsi

dalla valutazione espressa dall’assistente sociale, ove peraltro si ribadisca

che per la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93

consid. 4). Del resto, l’interessata non apporta elementi nuovi rispetto a

quelli emersi dall’accertamento al domicilio e attestati nel rapporto

domiciliare, ma si limita in sostanza a censurare la percentuale di inabilità

attribuita dall’assistente sociale. Ora, in proposito va detto che - ribadito

che l’assistente sociale dispone della formazione specifica che

consente, tenuto conto di quelle che sono le limitazioni constatate dai medici,

di valutare in ogni singola mansione l’eventuale limitata capacità residua a

svolgerla - nella specie l’assistente sociale si è basata su quanto dichiarato

dalla ricorrente medesima da un lato e sui rapporti medici dall’altro.

Osservato

altresì che la ricorrente non contesta le percentuali di ripartizione delle

singole mansioni domestiche stabilita dall’assistente sociale, sulla scorta

delle considerazioni che precedono, e tenuto conto di tutte le circostante

concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguato il grado d'incapacità

nello svolgimento delle mansioni casalinghe stabilito dall'Ufficio AI sulla

base dell'accertamento domiciliare e, di conseguenza, pure il tasso complessivo

d'invalidità fissato al 24,5%, non essendoci sulla base delle risultanze dei

medici interpellati dall’amministrazione nessun motivo medico per mettere in discussione

la scelta di basarsi su quanto accertato in sede di inchiesta domiciliare.

2.15

Per quanto

riguarda la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16 LPGA e

quanto già esposto in precedenza, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni

sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici

risultano pertanto determinanti.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute

del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace

al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute

limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita

in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo

la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143

consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

In ogni

modo, ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità

professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto

teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un

assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di

trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Va ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per

accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo

stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto

l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,

se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000.

nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali

come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento

professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella

misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK

1985.

pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Senza il

danno alla salute l’interessata nel 2004 avrebbe percepito fr. 40'020 (fr.

35'624.60 di salario base, fr. 1'428.80 di ind. funz. man. e fr. 2'968.70 di

gratificazioni/tredicesima) per un lavoro al 70% (doc. 11-1 e 27-2). L’UAI ha

calcolato un salario di fr. 52'026 in caso di lavoro al 100% (cfr. doc. 27-2).

In realtà, secondo il TCA, il reddito al 100% sarebbe di fr. 57’171 (40'020 :

70.

X 100).

Per

quanto concerne l'importo del reddito ipotetico da invalido da porre alla base

del calcolo va rammentato che in una sentenza resa in ambito LAINF pubblicata

in DTF 128 V 174 seg., il TFA ha stabilito che per il raffronto dei redditi

ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita.

Tale

principio è stato poi esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (cfr. DTF

129.

V 222 in SVR 2003 IV Nr. 24; STFA inedita 26 giugno 2003 nella causa R.,

consid. 3.1, I 600/0118 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S., consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

Il TCA ha

applicato tale criterio anche in materia di assicurazione sociale contro le

malattie (cfr. STCA del 23 settembre 2003 nella causa L., 36.2003.18 e STCA del

1.

settembre 2004 nella causa D., 36.2003.75).

Al

fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i

salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il

reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli

assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha

deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella

che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente

argomentazione:

" Se

si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una

legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido

per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF

124.

V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati

salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non

garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA

del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."

Su questi

argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,

p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto

delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.

124-128;

D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du

Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS

n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33).

Con

sentenza del 22 agosto 2006 nella causa K., I 424/05, l'Alta Corte ha rilevato:

"

3.2.3

Der Lohnrechner bzw. die

Lohn-Dokumentation können aus folgenden Gründen nicht für die Bestimmung des

hypothetischen Validen- oder Invalideneinkommens eingesetzt werden. Abgesehen

davon, dass sie nicht alle Branchen für die Berechnung der üblichen Löhne

berücksichtigen (Erläuterungen S. XI), handelt sich es sich nicht um amtliche

und neutrale Datensammlungen wie jene des Bundesamtes für Statistik. Weiter

werden im Lohnrechner und in der Lohn-Dokumentation der Faktor

"Nationalität/Aufenthaltsstatus", in der Letzteren auch der Faktor

"Geschlecht" lohnmässig nicht erfasst (Erläuterungen S. X). Diese

beiden Kriterien sind indessen für die Bestimmung von Validen- und

Invalideneinkommen relevant (vgl. BGE 129 V 410 Erw. 3.1.2 , 481 Erw. 4.2.3 und 483 Erw. 4.3.2). Schliesslich ist

zu beachten, dass das Gesamtgericht mit Beschluss vom 10. November 2005 die

Berücksichtigung regionaler Löhne von Grossregionen gemäss TA 13 der

Schweizerischen Lohnstrukturer-hebung (LSE) abgelehnt hat. Dies ist eine

Grundsatzfrage, die für den Lohnrechner und die Lohn-Dokumentation, welche von

7.

Schweizer Lohnregionen als Grundlage ausgehen, gleich zu beantworten

ist."

Questo concetto è stato ripreso nella sentenza del 12 ottobre 2006

nella causa S. (U 75/03), dove il TFA ha affermato:

" (…)

7.1

In siffatte circostanze, il reddito da invalido del

ricorrente dev’essere stabilito sulla base delle tabelle ISS, l’esame non

potendo per contro avvenire sulla base di dati statistici cantonali. Secondo la

prassi di questo Tribunale, per questa valutazione ci si riferisce ai salari

lordi standardizzati (tabelle A, valore mediano) ivi riportati (DTF 129 V 476,

124.

V 323 consid. 3b/aa). Resta da definire quale tabella applicare tra le

varie riportate dall’ISS.

(…)

8.2

In primo luogo si osserva che, per un’ovvia questione di

parità di trattamento (art. 8 Cost.), un’applicazione della tabella TA13 al

solo Cantone Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare un’inammissibile

lex ticinensis. Analoghe considerazioni di praticabilità, di parità di

trattamento e di sicurezza giuridica si oppongono quindi a un’applicazione alternativa

delle tabelle nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a

un’applicazione delle prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti

regioni.

8.3

Allo stesso modo, un’applicazione generalizzata delle tabelle

regionali TA13, al posto di quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in

alcuni casi effettivamente creare le basi per una soluzione maggiormente vicina

alla realtà economico-sociale concreta, dall’altro lato creerebbe, a ben

vedere, anche nuovi problemi dovuti al fatto che all’interno delle medesime

grandi regioni si registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad

esempio, nonostante le due regioni facciano parte della medesima grande regione

“Mittelland”, è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non sono gli

stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese

occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione

lemanica. Ora, nell’una e nell’altra ipotesi, l’applicazione dei valori

regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe

maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la

questione dell’assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un’altra

grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone

di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da

invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o

restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di

un reddito ipotetico sulla base di valori statistici. In questa maniera, però,

si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l’obbligo o l’esigibilità

per l’assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti

ragionevoli, a cercare un’attività al di fuori della sua regione abituale. Si

creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo

tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste

regioni e lavora in un’altra.

8.4

A ciò si aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V

472, questa stessa Corte ha precisato che, laddove una tale operazione non

fosse possibile sulla base di rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido

va di principio definito sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili

nell’insieme del settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta

considerazione si opporrebbe a un’applicazione generalizzata delle tabelle

regionali TA13, concernenti il settore pubblico e privato.

8.5

Non può pertanto ammettersi una regionalizzazione nella

determinazione dell’invalidità poiché una siffatta soluzione sarebbe

incompatibile con il principio costituzionale di parità di trattamento come

pure con il rango costituzionale delle assicurazioni invalidità e infortuni

quali assicurazioni federali."

Ne

consegue che il reddito da invalido andrà d’ora in poi determinato in

applicazione dei valori nazionali (Tabella TA1).

In

concreto, occorre utilizzare i dati del 2004.

In

assenza di dati salariali concreti, per il salario ipotetico da invalido

occorre basarsi sui valori statistici e, concretamente, sull'inchiesta svizzera

sulla struttura dei salari 2004 (l'ultima edizione disponibile), edita

dall'Ufficio federale di statistica.

Orbene -

utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio

federale di statistica - la ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001

U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in

media, un salario mensile lordo pari a fr. 3’893.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 10-2006, p. 90), esso ammonta a fr. 4'049

mensili oppure a fr. 48’588 per l'intero anno (fr. 4'049 x 12, ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra

Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito

ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal

danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt

über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung

mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine

triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen;

dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen

ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

28.

T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht

schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,

was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe

Invalidenrente führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha

applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e

ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et

des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del

redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23

febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata

confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA

del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

In

concreto, alla luce della giurisprudenza sopra citata, l’UAI ha applicato una

riduzione del 25% che questo Tribunale non può che confermare.

Partendo

quindi da un salario da invalido di Fr. 48’588 e ritenuta un’esigibilità dell’80%, ammettendo la riduzione del 25%,

il reddito ipotetico dell'insorgente nel 2004 risulta quindi

essere pari a Fr. 29'152.80 (Fr. 38'870.40 -

(Fr. 38'870.40 x 25 : 100)).

Confrontando

ora questo dato con l'importo di Fr. 57’171 corrispondente al reddito che

l’insorgente avrebbe conseguito da valida nell'anno 2004, emerge

un’incapacità al guadagno pari al 49 % ([Fr. 57’171 – Fr. 29'152.80.-] x 100 : Fr. 57’171.-).

2.16

Poste poi le quote parti tra attività salariata e mansioni casalinghe

stabilite dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di

invalidità globale è del 42% (70 X 49% + 30 X 24.5%) in applicazione del metodo

misto, ossia un grado d’invalidità che permette la concessione di un quarto di

rendita.

In questo

senso la decisione dell’UAI va confermata.

2.17

Da ultimo,

l’assicurata ha chiesto un confronto con l’assistente sociale.

A tal

proposito va rilevato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

Nel caso

in esame, già si è detto che la documentazione agli atti è sufficiente per

statuire nel merito della vertenza. Né vi sono validi motivi per ritenere

inaffidabili le valutazioni dell’assistente sociale, motivo per cui non appare

necessario procedere ad un confronto tra le parti.

2.18

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

La

ricorrente chiede che la procedura sia gratuita poiché iniziata prima del 1.

luglio 2006. La richiesta non può essere accolta non essendo l’inizio della

procedura un motivo di gratuità della medesima. Le spese per complessivi fr.

200.

-- sono pertanto poste a carico dell’assicurata.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Le spese

di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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