32.2006.171
Riconsiderazione del dirtto ad una mezza rendita dell'AI. Attività lavorativa e attività di casalinga. Applicazione del metodo misto e riduzione della prestazione ad un quarto di rendita.
19 settembre 2007Italiano103 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2006.171
Data decisione, Autorità:
19.09.2007, TCA
Titolo:
Riconsiderazione del dirtto ad una mezza rendita dell'AI. Attività lavorativa e attività di casalinga. Applicazione del metodo misto e riduzione della prestazione ad un quarto di rendita.
DIMINUZIONE DELLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO MISTO DI CALCOLO
RICONSIDERAZIONE
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 28 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 cf. ter LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 8 cpv. 3 LPGA
art. 16 LPGA
art. 53 cpv. 2 LPGA
art. 27bis cpv. 2 OAI
art. 87 OAI
art. 88a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.171
cs
Lugano
19 settembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente, Ivano Ranzanici e Matteo Cassina (in sostituzione di
Daniele Cattaneo astenuto)
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 settembre 2006
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel __________, dal 1° giugno 2004, è stata posta al beneficio di mezza rendita
AI per un grado d’invalidità del 57% a causa di una brachialgia destra dopo un
intervento radicale per estirpazione di un tumore mammario nel 1997 ed una
recidiva nel 2003 con esiti di radioterapia adiuvante (cfr. doc. 29-1).
In
seguito all’opposizione dell’assicurata, rappresentata dall’RA 1, l’UAI, dopo
aver esperito ulteriori accertamenti ed in particolare un’inchiesta economica
per le persone che si occupano dell’economia domestica, ha informato RI 1 della
possibilità di una reformatio in peius e le ha assegnato un termine per
ritirare l’opposizione, riservandosi comunque la possibilità di una
riconsiderazione d’ufficio della decisione.
L’assicurata,
pur contestando le risultanze dell’inchiesta domestica, ha ritirato
l’opposizione.
1.2. Con
decisione del 27 settembre 2006 l’UAI ha riconsiderato la precedente decisione
ed ha assegnato ad RI 1 un quarto di rendita a decorrere dal primo giorno del
secondo mese che segue la notifica della decisione conformemente all’art. 88bis
cpv. 2 lett. a OAI (doc. L), affermando in particolare:
"
In concreto, per determinare il reddito da
invalida dell'assicurata è stata ritenuta quale base di calcolo un reddito
statistico per attività leggere, ripetitive e non qualificate pari a fr. 40103.(valori RSS 2004 con ulteriore
riduzione del 30%, categoria 4, femminile, mediana) applicando per di più la
riduzione massima del 25% consentita dalla giurisprudenza. Per un lavoro
adeguato al proprio stato di salute, l'assicurata (lavorando al 70%) può ancora
conseguire da invalida un reddito annuo pari a fr. 21'054.-.
Considerato che in assenza d'invalidità e
lavorando a tempo parziale (70%) quale inserviente alle pulizie/guardaroba la
signora __________ avrebbe potuto percepire nel 2004 un salario annuo di fr. 40022.-, l'assicurata conserva una
residua capacità di guadagno del 53% con una perdita di guadagno e quindi un
grado d'invalidità del 47%.
(…)
Nella fattispecie l’AI ha disposto un'inchiesta a
domicilio per l'accertamento dell'invalidità nell'insieme delle attività
domestiche. L'assistente sociale incaricata ha compiutamente preso in
considerazione sia il danno alla salute patito dall'assicurata, sia le
dichiarazioni rilasciate dalla medesima, ammettendo delle riduzioni della capacità
laddove l'assicurata si trova confrontata con concrete limitazioni addebitabili
al danno alla salute ed in conclusione l'assistente sociale ha stabilito che
l'assicurata, nelle abituali mansioni di casalinga, presenta un'incapacità di
lavoro del 24,5%.
In casu, in considerazione di un grado
d'invalidità del 7,35% (ritenuta un'attività parziale di casalinga in ragione
del 30% con una limitazione del 24,5%) ed un grado d'invalidità del 33%
(considerata un'attività parziale di salariata in ragione del 70% con una
limitazione del 47%), la somma fra i due gradi d'invalidità testé citati
determina un grado d'invalidità globale (casalinga+salariata) del 40%.
La concessione della mezza rendita dal 1.6.2004 è
stata pertanto una decisione manifestamente errata. Nel presente caso vi è
pertanto motivo di riconsiderazione, in conformità all'art. 53 cpv. 2 della
Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni (LPGA) che
cita: "l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione
formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e
se la loro rettifica ha una notevole importanza".
Le osservazioni al progetto di decisione del
22.5.2006 presentate in data 20.6.2006 sono state attentamente esaminate. Tuttavia
le stesse non sono state ritenute influenti ai fini del tenore della presente
decisione, segnatamente in quanto si ritiene che le conclusioni del consulente
in integrazione professionale traducono correttamente in termini economici le
indicazioni fornite dal servizio medico regionale Al.” (doc. L)
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata, sempre rappresentata dall’RA 1, ha inoltrato un
ricorso al TCA postulando il ripristino della mezza rendita, affermando, tra
l’altro, quanto segue:
"
a) la concessione della mezza rendita dal 1
giugno 2004 (doc. C) non
è stata una decisione
manifestamente errata, in quanto dagli atti AI risulta chiaramente che
l'Ufficio AI era al corrente che la signora RI 1 lavorava al 70% perché "in
quel determinato posto può essere assunta unicamente una persona al 70%". Se
ne deduce che non è stata certo una scelta della ricorrente, quella di lavorare
in misura parziale, ma una necessità legata al posto di lavoro a suo tempo
reperito. Inoltre, la prima decisione AI è stata emessa in seguito ad
un'approfondita visita pluridisciplinare e un'accurata analisi dei redditi. Non
sono dati quindi gli estremi, fissati dalla giurisprudenza, per una revisione.
Nel caso in esame l'UAI tenta di dimostrare che è avvenuto un cambiamento della
fattispecie invalidante, rimasta invece sostanzialmente immutata da quando è
stata resa la decisione iniziale. In realtà una decisione cresciuta in
giudicato, non può essere riveduta attraverso una valutazione diversa, se i
fatti erano conosciuti al momento della prima decisione e non sono state
reperite nuove prove successivamente. Inoltre, prima che la decisione 13 maggio
2005 crescesse in giudicato, è stata sottoposta alla ricorrente l'ipotesi di
una reformatio in pejus, che si basava sulle medesime argomentazioni contenute
nella presente nuova decisione.
Se la decisione fosse
stata effettivamente manifestamente errata, l'UAI non l'avrebbe lasciata
crescere in giudicato, sanando così integralmente la procedura.
In realtà non può
essere tutelata una revisione di una decisione legittimamente cresciuta in
giudicato, sulla spinta di un tentativo di
risanare
l'assicurazione invalidità, azzerando o diminuendo rendite validamente a suo
tempo riconosciute.
b) deve essere annullata l'inchiesta economica 10 aprile 2006 per le
persone che si occupano dell'economia domestica effettuata dalla signora __________
(doc. D), sulla base della circostanziata e grave contestazione 12 maggio 2006
(doc. E) sottoscritta dalla signora RI 1.
IN FATTO E IN
DIRITTO
1.
La signora RI 1 nel 1997 ha scoperto di essere
affetta da un tumore al seno ed è stata subito sottoposta ad intervento
chirurgico. Il decorso post-operatorio sembrava procedere bene, tanto che la
signora RI 1 ha cercato con fiducia di riprendere in mano le redini della
propria vita, tornando a lavorare e a prendersi cura della propria abitazione,
pur riscontrando di non essere comunque più la stessa persona. L'episodio
l'aveva duramente segnata già allora e la ricorrente ha sempre temuto il
sopraggiungere di una recidiva.
Purtroppo, i timori della signora RI 1 si sono
tristemente avverati nel giugno 2003, quando per la seconda volta ha dovuto
subire un intervento chirurgico di asportazione parziale di un tumore al
medesimo seno. Durante tale operazione sembra che siano stati lesionati
accidentalmente dei nervi e parte di muscolo, compromettendo per sempre
l'attività del braccio dominante destro dell'interessata.
Ne deriva che dal giugno 2003 in poi le
condizioni di salute della ricorrente sono addirittura peggiorate, come indica
il dr. __________
(doc. F). Ciò avvalora ancora maggiormente la
legittimità della decisione 13 maggio 2005.
Anche dal punto di vista puramente estetico il
seno subì un ulteriore duro colpo.
Dopo la seconda operazione la signora RI 1 non è
più riuscita a lavorare nemmeno in misura parziale, fatta eccezione per un
breve periodo e con la somministrazione di anti-dolorifici.
Va sottolineato che la ricorrente, dopo la visita
specialistica del SAM, sempre
per il sospetto da parte dei medici curanti di un'ulteriore recidiva, a
dicembre 2004 ha subito un ulteriore intervento al medesimo seno, con la sua
totale asportazione. Dall'esame istologico definitivo effettuato durante la
mastectomia è risultata la persistenza di piccoli residui di carcinoma e purtroppo
anche un piccolo focolaio di carcinoma duttale invasivo, le cui
caratteristiche biologiche comprendono intensa positività di entrambi i
recettori ormonali, ma anche una sovraespressione di c-erB-2. II 5 gennaio 2005
ha avuto luogo l'intervento di ricostruzione della mammella.
L'intervento, però, non ha potuto essere eseguito
con l'inserimento di silicone, in quanto i medici, sempre temendo l'insorgere
di una recidiva, hanno preferito ricostruire il seno con del lembo di muscolo
prelevato dalla schiena della paziente.
Di per sé già questo atteggiamento cautelativo
dimostra molto bene la cautela dei medici curanti della signora RI 1 riguardo
le sue condizioni di salute. Si ritiene che i medici e l'Ufficio AI abbiano
sottovalutato la portata dell'intervento chirurgico del 5 gennaio 2005,
considerato che la signora RI 1, oggi, soffre più di prima: infatti, i dolori
sono aumentati e interessano attualmente anche il dorso.
A più riprese risulta dagli atti AI, nell'ambito
dell'istruttoria relativa alla prima decisione, che non vi sarebbe stato un
peggioramento significativo durante il periodo 2003-2005. Ciò non è vero, come
ha attestato il Dr. __________ con il certificato 9 giugno 2005 allegato alla
prima opposizione. Il medico curante sostiene che dopo l'intervento chirurgico
anche l'uso del braccio destro è ulteriormente peggiorato, in quanto a livello
dell'apertura ascellare, la cicatrice provoca dolori, l'immobilizzazione
parziale post-operatoria ha provocato una discreta retrazione e riduzione della
motilità.
Inoltre, il fatto che i medici abbiano preferito
rinunciare ad una ricostruzione del seno con silicone o corpi estranei, per
motivi di precauzione, ha comprensibilmente aumentato nella paziente l'ansia e
la paura che prima o poi l'odissea ricominci.
A questo proposito, il medico curante riteneva
già in sede d'opposizione che proprio a causa dei recenti interventi chirurgici
l'uso del braccio destro per la signora RI 1 non fosse assolutamente possibile
e che di conseguenza non fosse in grado di lavorare al 50%. Si allegavano
altresì all'opposizione 10 giugno 2005 (doc. G) i dati clinici del novembre
2004 e i rapporti operatori del 5 gennaio 2005 e del 9 dicembre 2004, da cui si
rileva che la signora RI 1 non è guarita e che la terapia ciclostatica endocrina
con Tamoxifen sarebbe continuata per altri 5 anni e con Lucrin via
intramuscolare per almeno altri 2. Infine, non va certo dimenticato, che la
signora RI 1, a causa della malattia, ha perso un ottimo posto di lavoro.
Svolgeva l'attività di ausiliaria di pulizie in
un istituto sociale finanziato dallo Stato e, oggettivamente, non si può
sostenere che l'attività che prestava l'interessata fosse prettamente pesante.
Il fatto è che dal giorno del secondo intervento
la signora RI 1 non è nemmeno più in grado di cucinare, di svolgere le
quotidiane faccende
domestiche e tante volte fatica pure ad eseguire
alcuni movimenti per vestirsi (agganciare il reggiseno, infilare una camicia) o
per lavarsi i capelli.
E' una donna semplice, di poche parole, provata
dalla malattia e da una situazione famigliare non proprio serena, grande
lavoratrice ed evidentemente turbata dall'evolversi non roseo della sua
malattia.
Oggettivamente si tratta di un quadro ben più
grave e complesso, rispetto a quanto ottimisticamente riportato nelle ultime
due decisioni dell'AI.
2.
Per contro l'AI, in data 26 aprile 2006 (doc. E) preavvisava addirittura una
possibile reformatio in peius (art. 12, cpv. OPGA). La ricorrente ha quindi
ritirato l'opposizione e la prima decisione è cresciuta in giudicato. Con
scritto 12 maggio 2006 la ricorrente oltre ritirare l'opposizione 13 maggio
2005, criticava duramente la visita ispettiva disposta dall'AI, avvenuta in
data 10 aprile 2006 presso il domicilio dell'interessata, da parte dell'ispettrice
__________, consulente sull'inchiesta di economia domestica.
In seguìto, in data 22 maggio 2006 (doc I) l’AI
ha adottato anzitempo e forse illegittimamente la nuova procedura che sarebbe
entrata in vigore il successivo 1 luglio 2006, conformemente al nuovo articolo 57a LAI e ha inviato alla ricorrente un
preavviso di decisione di riduzione della rendita da mezza a un quarto.
In data 20 giugno 2006 l'RA 1 ha presentava le
puntuali osservazioni (doc. L), ma inopinatamente l'AI,
in data 27 settembre 2006, inviava alla ricorrente (e
non al rappresentante legale) la decisione qui impugnata.
3.
Si prende comunque atto con grande rincrescimento
che l'UAI sembra non aver minimamente preso in considerazione lo scritto 12
maggio 2006 con le importanti dichiarazioni dell'interessata ivi contenute e
che sono state riprese con le osservazioni 20 giugno 2006. Si contestava
l'indagine effettuata dall'assistente sociale, che tra l'altro avrebbe già
preannunciato alla ricorrente di aver ben chiaro in testa il risultato da raggiungere
a livello di determinazione dell'incapacità al guadagno, prima ancora di
effettuare l'indagine.
4.
Come detto in precedenza, in realtà, il
collaboratore dell'UAI, signor __________, aveva proceduto alla seguente
"annotazione per l'incarto" : "In quel determinato posto di
lavoro può essere assunta unicamente una persona al 70%': Infatti, la
signora RI 1 ha confermato che era occupata soltanto al 70% non per volontà
sua, ma perché non era riuscita a reperire un'attività lavorativa a tempo
pieno.
Di conseguenza, vanno considerate assolutamente
degne di conferma tutte le valutazioni espresse nel rapporto del consulente di
integrazione professionale, signor __________, contenute negli atti AI e che
precedono la prima decisione.
Il grado di invalidità è stato calcolato, come
detto, in modo assolutamente corretto, già con la decisione 13 maggio 2005
La signora RI 1 aveva chiesto al rappresentante
legale di sollevare opposizione, in quanto riteneva di essere capace al
guadagno in misura inferiore alla percentuale indicata dal SAM in un'attività leggera e comunque di
essere inabile in misura importante anche come casalinga.
D'altra parte, per costante giurisprudenza, la
riduzione del grado d'occupazione (nel caso della signora RI 1 i medici hanno
chiaramente indicato che anche in un'attività lavorativa leggera e adeguata, la
capacità lavorativa è dell'80%, a causa delle limitazioni funzionali) va
sommata all'ulteriore riduzione fino ad un massimo del 25% da effettuarsi sul
salario teorico statistico.
Per la signora RI 1, l’AI aveva stabilito
originariamente a questo titolo l'applicazione massima di riduzione del 25% e
l'incapacità al guadagno superava il 50%. Per questo motivo era stata
riconosciuta una mezza rendita di invalidità.
Negli atti risulta anche che era stata
quantificata già prima della decisione del 2005 l'incapacità al guadagno come
casalinga, seppure senza un'approfondita indagine a domicilio.
Si ripete ancora una volta che l'indagine
peraltro contestata avvenuta nell'aprile 2006 sarebbe integralmente da rifare.
La prima decisione non era di conseguenza
manifestamente errata!
Tuttavia, effettuando un'analisi adeguata della
capacità come casalinga, si perverrebbe comunque ad un'incapacità al guadagno
complessivamente almeno del 50%.
5.
Si riprendono integralmente le contestazioni
sollevate in occasione del prospettato rigetto dell'opposizione contro la
precedente decisione dell'AI,
allorquando la signora RI 1 contestò la
quantificazione del grado di invalidità da casalinga.
Giova precisare che mai come in questo contesto,
alla luce della dichiarazione della ricorrente, si ritiene di dissentire dal
passo giurisprudenziale citato nel progetto di decisione AI, che ha preceduto
la decisione formale qui contestata : "Il Tribunale federale ha già avuto
modo di affermare che non v'è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle
inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto i medesimi dispongono di
collaboratori specializzati, il cui compito consiste appunto nel procedere a
tali inchieste (RCC 1984, p. 143)', e che lo stesso possa trovare
applicazione nella fattispecie, considerate le dichiarazioni della signora RI 1.
Va analizzata la possibilità di effettuare un
confronto con la signora __________ che, a detta della signora RI 1, a più
riprese avrebbe espresso delle dichiarazioni che evidentemente provano la non
oggettività di detta visita ispettiva.
Come scritto in data 12 maggio, la signora RI 1 è
rimasta a bocca aperta quando ha letto l'esito della "Inchiesta economica
per le persone che si occupano dell'economia domestica", redatta dalla
signora __________.
Si entra nel dettaglio del rapporto:
5.2 Alimentazione
"Non ho mai detto che mi servo unicamente
della destra, ma ho indicato l'esatto contrario.
L'arto destro non è utilizzabile e non
essendo io mancina non riesco a trarre vantaggio dall'utilizzo della mano
sinistra.
La percentuale degli impedimenti
nell'alimentazione è almeno pari all'80%, in quanto non sono in grado di
sollevare nemmeno una semplice pentola con la mano destra".
Con la limitazione di cui soffre, la signora RI 1
può cimentarsi unicamente con piatti freddi. Il cucinare vero e proprio
discusso con l'assistente sociale era limitato a se stessa o al figlio piccolo,
dove può utilizzare i pentolini leggeri o scaldare avanzi.
5.3 Pulizia dell'appartamento
"Analogamente non sono in grado di
effettuare le pulizie del mio appartamento, come non sono stata in grado per
due anni di svolgere le pulizie presso il mio posto di lavoro. La limitazione è
superiore al 50% ed è proprio per questo che ho presentato opposizione. Sono
certa di non essere in grado di svolgere le pulizie nella misura del 70%
".
Passare lo spolverino non può essere considerato
effettuare le pulizie di un appartamento. La signora RI 1 da anni non passa
l'aspirapolvere e non lava più a fondo i pavimenti. Non è nemmeno più
all'altezza di spostare i mobili per le pulizie di fino, né tanto meno è in
grado di lavare i vetri. Non può battere né tappeti, né materassi, né cuscini,
né coperte, né lenzuola, né piumoni.
Il fatto che la signora RI 1 ci tenga alla
propria abitazione e che si sforzi nel limite del possibile di tenerla in
ordine, non significa certo che sia abile nel fare tutti i mestieri.
5.4. spesa e acquisti diversi
"Per la voce spesa e acquisti diversi,
analogamente non vedo perché si debba dare un'importanza decisiva al fatto che
vengo accompagnata dai figli. Con questo ragionamento, come detto, si
arriverebbe all'assurdo che una casalinga sia ritenuta capace di occuparsi
dell'economia domestica in misura completa, solo perché può avvalersi
dell'aiuto dei figli.
In realtà, la percentuale degli impedimenti
deve essere quantificata almeno nella misura del 50% per la voce spesa e
acquisti diversi".
Diversamente da prima che non era invalida, la
signora RI 1 provvedeva alla spesa grossa tutte le settimane e spesso tornava a
casa con i sacchi della spesa carichi di acquisti.
Oggi è in grado di effettuare solo pochi acquisti
alla volta: il pane, il prosciutto, l'insalata, il burro e altre cose di poco
conto e poco peso. Accompagna, evidentemente, le figlie a fare la spesa, in
quanto è ancora lei che decide come spendere il denaro e quali articoli
scegliere, in base alle necessità dell'intera famiglia e alle finanze a
disposizione. Senza l'aiuto delle figlie, la signora RI 1 avrebbe difficoltà
nel comperare tutti i tipi di bevande in bottiglia, gli scatolami, i detersivi,
la spesa di ingombranti, ecc., quindi è verosimile ritenere che gli impedimenti
della signora RI 1 sono praticamente completi senza figlie e al 50% con l'aiuto
delle stesse.
5.5. bucato e confezione e riparazione
indumenti
"Per la voce bucato, confezione e
riparazione indumenti, la percentuale degli impedimenti è da considerare nella
misura almeno dell'80%, poiché non sono assolutamente in grado di stirare e per
il bucato carico e scarico la lavatrice solo con i capi leggeri, lo stesso vale
per lo stendere. Inoltre, è vero che ho fatto l'uncinetto e il ricamo solo da
giovane, tuttavia, prima della malattia ho sempre effettuato personalmente i
rammendi e le riparazioni degli indumenti. Dopo la malattia non sono più stata
in grado di attaccare un bottone o rammendare un capo d'abbigliamento, cosa che
invece prima svolgevo senza difficoltà.
Per qualsiasi economia domestica lo stiro è
l'attività fondamentale e il rammendo il giusto complemento, visto che ancora
non è stato inventato un elettrodomestico che possa sostituire l'attività
manuale".
Come rilevato anche dall'ispettrice, la signora RI
1 è completamente impossibilitata allo stiro, tuttavia lo è anche parzialmente,
ma in misura importante per il lavaggio e lo stendere per l'asciugatura i capi.
Non essere in grado di caricare e scaricare adeguatamente la lavatrice dei capi
pesanti/ingombranti, quali lenzuola, copriletti, scendiletto, ecc. ed essere
impedita nello stenderli sul filo è comunque una limitazione importante per una
casalinga.
Giova precisare a questo proposito che
normalmente i capi più grossi non si asciugano nell'asciugatrice.
Ricapitolando:
Alimentazione : importanza assegnata 40;
percentuale impedimenti 80%; percentuale di invalidità 32%
Pulizia: importanza assegnata 20; percentuale
impedimenti 80%; percentuale di invalidità 16%
Spesa e acquisti: importanza assegnata 10;
percentuale impedimenti 50%; percentuale di invalidità 5%
Bucato: importanza assegnata 15; percentuale
impedimenti 80%; percentuale di invalidità 12%
L'incapacità all'attività di casalinga per la
ricorrente è del 65%.
Ricapitolando, l'attività di casalinga del 30%,
con una limitazione del 65%, comporta un grado di invalidità del 19.50%, che
va ad aggiungersi al 39.9% (invalidità stabilita nella prima decisione
impugnata del 57%, da applicarsi sul 70%), per un totale del 59.4%.
Come più volte indicato, la prima decisione non è
manifestamente errata, tuttavia, se proprio si deve entrare nel merito dei
nuovi calcoli dell'ufficio AI, si deve ammettere che una limitazione del 65%
dell'attività di casalinga, svolta nella misura del 30% del grado di
occupazione, comporta un grado di invalidità del 19,5%, che va ad aggiungersi
al 39.9% (invalidità stabilita nella prima decisione cresciuta in giudicato e
che va eventualmente soltanto relativizzata al 70% del grado di occupazione
totale. Infatti, il 70% del 57% è pari a 39.9%). Complessivamente l'incapacità
al guadagno della ricorrente è del 59.4%.
Si chiede quindi che venga mantenuta per la
signora RI 1 la mezza rendita di invalidità.
P. Q. M.
Premesso quanto sopra, richiamati i disposti di
Legge, applicabili al caso concreto, si chiede a codesto Lodevole Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni piaccia
giudicare
1. il ricorso è accolto; di conseguenza alla signora RI 1 deve
essere confermata una mezza rendita di invalidità.
2. si protestano le ripetibili;
3. non si prelevano spese, anche perché il preavviso di decisione è
stato emesso in data anteriore al 1. luglio 2006, data di entrata in vigore
della modifica della legge di procedura." (Doc. I)
1.4. Con risposta
del 15 novembre 2006 l’Ufficio AI ha chiesto la conferma del provvedimento
impugnato facendo ulteriormente valere:
"
Nel merito
Contro la decisione dell'UAI, la Signora RI 1
sostiene che:
- "Non è stata certo una scelta della ricorrente, quella
di lavorare in misura parziale, ma una necessità legata al posto di lavoro a
suo tempo reperito";
- la "fattispecie
invalidante" sarebbe "rimasta (...) sostanzialmente immutata
da quando è stata resa la decisione iniziale";
- "Se la decisione fosse stata effettivamente manifestamente
errata, l'UAI non l'avrebbe lasciata crescere in giudicato, sanando così integralmente
la procedura";
- "non può essere tutelata una revisione di una decisione
legittimamente cresciuta in giudicato";
- "deve essere annullata l'inchiesta economica 10 aprile
2006 (...) sulla base della circostanziata e grave contestazione 12 maggio 2006
(...) sottoscritta dalla signora RI 1 ".
Ora, va anzitutto chiarito che per stabilire il
metodo di calcolo occorre chiedersi quale attività svolgerebbe la persona
assicurata in assenza del danno alla salute (attività lucrativa, attività
lucrativa a tempo parziale, occupazione nell'economia domestica). Nella
concreta fattispecie, prendendo in considerazione l'insieme dei dati
disponibili (età dell'assicurata, capacità professionali, formazione ecc.), non
essendovi alcun elemento a comprova del fatto che la Signora RI 1 non avrebbe
continuato ad esercitare un'attività lucrativa dipendente nella medesima
misura, il metodo di calcolo utilizzato risulta essere corretto. Nella
concreta fattispecie, non appare rilevante sapere se all'epoca della sua
assunzione quale donna per pulizie l'assicurata abbia accettato il posto "perché
non era riuscita a reperire un'attività lavorativa a tempo pieno" (fatto
che comunque resta asserzione della medesima) o per altre ragioni personali (ad
esempio seguire i propri quattro figli) ed anzi conferma che allora (1995)
s'era optato per un lavoro a tempo parziale per motivi indipendenti dallo
stato di salute.
Preso atto di come la ricorrente certifichi un
immutato stato di salute "da quando è stata resa la decisione
iniziale" e rilevato come la stessa sostenga non essere tutelabile la
revisione d'una decisione cresciuta in giudicato, va rammentato che lo scopo
d'una riconsiderazione è proprio quello di rettificare una decisione
indubbiamente errata passata in giudicato e che contrariamente alla revisione,
essa non presuppone una modifica della situazione.
Per quanto concerne l'avviso di possibile reformatio
in peius, ci si rifà a quanto previsto dall'art. 12 cpv. 2 dell'Ordinanza
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA),
sottolineando come l'assicurata sia stata resa attenta d'una possibile
riconsiderazione.
Considerato come l'assistente sociale incaricata
abbia a più riprese avuto modo di confermarsi nelle proprie valutazioni (cfr.
motivazione della decisione impugnata), non si ravvedono motivi validi per
dipartirsi dalle conclusioni tratte dalla collaboratrice specializzata in
materia con l'inchiesta economica 10 aprile 2006. In particolare, a mettere
in dubbio la fondatezza di tali risultanze non basta un differente
apprezzamento della ricorrente. Prioritario deve rimanere l'accertamento
effettuato al domicilio dell'assicurata.
Artt. 173 segg. del Codice penale svizzero
(CPS)
Riguardo alle pesanti insinuazioni contenute
nello scritto 12 maggio 2006 della Signora RI 1 (in assenza di valide
argomentazioni, alcuni collaboratori dell'amministrazione vengono addirittura
accusati di congiurare alle spalle degli assicurati...), imprudentemente
riprese dal rappresentante dell'assicurata nel ricorso in oggetto (dove si
legge - perlomeno al condizionale - che "l'assistente sociale avrebbe
già preannunciato alla ricorrente di aver ben chiaro in testa il risultato da
raggiungere (...) prima ancora di effettuare l'indagine", credendo
forse che contro i dipendenti dello Stato si possa dire tutto ed il contrario
di tutto senza pericolo di querela), si è convinti codesto lodevole Tribunale
non vorrà dare credito ad una tale caduta di stile. La Signora __________, che è
- assistente sociale - non ha certo quale priorità il "risanare
l'assicurazione invalidità", sebbene lo ritenga perfettamente inutile
essendosi già ampiamente pronunciata sulle censure della Signora RI 1 (cfr.
annotazioni 3 agosto 2006) non ha comunque nulla da nascondere e se del caso
potrà certamente ribadire la propria posizione (aspettandosi poi le scuse
dell'assicurata)." (Doc. III)
1.5. Con osservazioni
del 30 novembre 2006 l’insorgente ha affermato:
" In
risposta alle osservazioni dell'UAI inerenti il richiamo all'art. 173 segg. del
Codice penale svizzero (CPS), confermiamo che è uso del Sindacato RA 1
accertarsi esattamente con il patrocinato riguardo le sue asserzioni, prima di
insinuare alcunché.
Abbiamo lungamente conferito con la signora RI 1, che ha preteso
di contestare l'incriminata relazione dell'assistente sociale __________,
presentando quindi le osservazioni firmate dalla ricorrente, che conferma
integralmente tutti i passaggi, le frasi e le asserzioni contenute nelle sue
dichiarazioni.
L'RA 1 non poteva prescindere dalle osservazioni della signora RI
1, che dovevano essere riprese al condizionale, in quanto solo le interessate
conoscono esattamente i fatti.
Trattandosi però di una chiara contestazione della signora RI 1,
non giudichiamo imprudente averla citata.
La signora RI 1, ancor oggi chiamata a pronunciarsi
sull'argomento, conferma quanto già sottoscritto a suo tempo.
Premesso quanto sopra, si chiede che il lodevole Tribunale delle
assicurazioni, promuova un confronto tra la signora RI 1 e la signora __________,
che ci appare a questo punto assolutamente necessario." (Doc. V)
considerato, in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è sapere se l’UAI poteva procedere al riesame della decisione con la
quale aveva assegnato all’insorgente una mezza rendita AI.
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique
de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza
del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime
di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla
rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr.
STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio
2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002
nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto
2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno
2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Se, però, un
assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;
RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua
volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore
sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),
precisa:
"
Per mansioni consuete di una persona senza
attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare
gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività
artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende
ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances
sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte, 1994,
pag. 145).
Di regola
si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è
ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella
in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.4. Nel caso in
cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori
invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.
28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in
vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre
2003) secondo cui
"
Qualora l’assicurato eserciti un’attività
lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge,
l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se
inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata
secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva
dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del
coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il
grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore
sino al 31 dicembre 2003)
"
Quando si possa presumere che gli assicurati che
esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente
nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute,
eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività
lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i
principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."
Questo
metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato
ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
2.5. Al fine di
determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve
anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito
verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,
ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato
un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994
pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V
150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109;
Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG
über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en
assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
2.6. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della
grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o
d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi
invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 3.
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener
conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso
perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione
con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio
1991 nella causa S.; RCC 1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994
nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che
le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una
modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;
STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid.
2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op.
cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 258).
2.7. Nell’evenienza concreta, l'assicurata era stata messa al beneficio
di una mezza rendita, per un’inabilità al lavoro del 57%, in quanto affetta da brachialgie
a destra dopo un intervento radicale per estirpazione di un tumore mammario nel
1997 ed una recidiva nel 2003 con esiti di radioterapia adiuvante (doc. 27-1).
La
decisione dell’amministrazione si è fondata sulla documentazione medica
acquisita agli atti e segnatamente sulla perizia pluridisciplinare del SAM
dell’11 ottobre 2004, dalla quale emerge che per l’attività da ultimo svolta
dall’assicurata l’abilità lavorativa raggiunge il 50% a partire da giugno 2003,
mentre per attività confacenti al suo stato di salute raggiunge l’80% (doc. 20-1).
Eseguito
il calcolo della capacità lavorativa residua, l’UAI aveva stabilito un grado
d’invalidità del 57% (doc. 27-2).
Costatato
che l’interessata ha svolto la precedente attività solo nella misura del 70% (“poiché
in quel determinato posto di lavoro può essere assunta unicamente una persona
al 70%”, cfr. doc. 28-1), in seguito all’opposizione dell’interessata,
l’UAI ha fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica ad opera dell’assistente sociale __________, la quale
con rapporto del 20 aprile 2006 ha concluso per un’invalidità al 24.5%,
affermando:
" 5.
ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità
5.1 Conduzione
dell'economia domestica
pianificazione, organizzazione,
ripartizione del lavoro, controllo
importanza assegnata
5
percentuale degli impedimenti
percentuale di invalidità
Organizza e programma
l'attività come sempre.
5.2 Alimentazione
preparazione dei pasti, pulizie della
cucina, riserve
importanza assegnata
40
percentuale degli impedimenti
20
percentuale di invalidità
8
Fatica a sollevare vasellame pesante come
potrebbe esserlo la pentola per la pasta. In questo lamenta difficoltà così
come in qualunque altra situazione che richiede uno sforzo (nel rimestare la
polenta per esempio).
Può tuttavia cimentarsi in un menu semplice
(pasta, riso) senza difficoltà particolari, menu che prepara servendosi
unicamente della destra: sente di non riuscire ad usare la sinistra nonostante
gli sforzi. I famigliari collaborano da quando si è ammalata, prima no:
riordinano la cucina ed inseriscono il vasellame nella lavastoviglie; quando
non sono a casa però la signora fa da sola. Delle pulizie a fondo se n'è sempre
occupata lei stessa sino a tre anni fa; da allora tuttavia non è in grado di
eseguire movimenti ripetitivi con il braccio, soprattutto nella pulizia dei
pensili. Riesce per contro a rigovernare fornello e piano di lavoro.
Certamente una collaborazione minima, nel
riordino per esempio, era giustificata ed esigibile già prima dell'insorgenza
della malattia: i figli dell'assicurata sono adulti e in grado di offrire un
aiuto parziale. Una considerazione che ho espresso nel corso del nostro
incontro e che la signora ha condiviso. Considerate nondimeno le limitazioni
descritte medicalmente non ritengo che nella preparazione dei pasti o nel
riordino quotidiano le difficoltà siano importanti se non in operazioni
particolari ed eseguite di rado (pulizia a fondo di pensili e ripiani). Di qui
la percentuale proposta.
5.3 Pulizia
dell'appartamento
rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei
vetri, rifare i letti, ecc.
importanza assegnata
20
percentuale degli impedimenti
50
percentuale di invalidità
10
Dal 2003 sono i figli che provvedono a passare
l'aspirapolvere; la signora potrebbe occuparsene direttamente ma certamente non
più con l'efficienza di prima e pena l'aumento del dolore. Per quanto riguarda
l'impegno, dunque, la situazione non è cambiata negli ultimi tre anni né il
recente intervento ha apportato un ridimensionamento maggiore dell'impegno (nel
periodo appunto dal 2003 al 2005).
Mentre i famigliari si fanno carico della pulizia
dei pavimenti con aspirapolvere e straccio, la signora RI 1 provvede al
rigoverno dei bagni e allo spolvero dei mobili. Ogni movimento e così anche
ogni attività sono eseguite più lentamente rispetto a prima. Se prima aveva un
piumone unico ora ha optato per i piumoni separati che possono essere sollevati
e sistemati più agevolmente e con minor sforzo; in questo modo riesce non solo
a rifare il letto ma anche a cambiare le lenzuola.
Le attività qui considerate sono senz'altro
tra le più controindicate; va detto tuttavia che la signora può distribuire i
lavori, anche se questo comporta un maggior dispendio di tempo, ed eseguire,
con il proprio ritmo, una pulizia superficiale dei pavimenti - come d'altronde
ammette. Va comunque detto, anche in questo ambito, che una certa
collaborazione da parte dei familiari è esigibile e dovuta.
5.4 Spesa e acquisti diversi
compresi pagamenti, trattative
assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza assegnata
10
percentuale degli impedimenti
20
percentuale di invalidità
2
Prima del 2003 si recava alla __________ e
rientrava a casa con le borse della spesa. Quando poi si trattava di carichi
importanti ricorreva alla collaborazione dei figli, che le offrono aiuto più
del marito. Questo avviene anche oggi, nel senso che ancora li accompagna in
occasione degli acquisti settimanali e si occupa personalmente di spese di
minima entità (pane e pochi altri alimenti). Il grande cambiamento è nella sua
capacità di portare pesi, che sono stati drasticamente ridimensionati.
Di contabilità e pagamenti si occupa lei stessa,
prima con il marito e ora con la collaborazione dei figli. Ha difficoltà infatti
nella comprensione scritta della lingua e deve ricorrere a terzi per questo.
Con il marito tiene una gestione separata delle entrate e delle uscite.
Le indicazioni mediche riguardo ai pesi sono
chiare né si lamentano cambiamenti nelle abitudini di acquisto intervenuti
successivamente alla malattia.
5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare, stendere, stirare, cucire,
lavorare a maglia, ecc.
importanza assegnata
15
percentuale degli impedimenti
30
percentuale di invalidità
4.5
Riesce tuttora a infilare e sfilare il bucato
dalla lavatrice e nondimeno a stenderlo.
Lo stiro invece è un problema: ci prova ma
nondimeno non riesce a fare granché, "dopo due camicie è subito
stanca". Sono infatti le figlie, __________ e __________, che si occupano
dello stiro per tutta la famiglia, un impegno di cui prima della malattia della
madre non si sono mai fatte carico. Non si è mai occupata in passato di maglia,
uncinetto o cucito.
È lo stiro, come spiega l'assicurata, a
metterla in difficoltà, fatto comprensibile visto che obbliga il braccio a
movimenti ripetuti. Con una certa distribuzione del lavoro tuttavia si può
esigere che la signora offra il proprio contributo ed é oltremodo esigibile che
le figlie, ormai adulte, provvedano ai loro indumenti o comunque offrano una
parziale collaborazione. Date le limitazioni indicate dal perito ritengo che la
necessità di aiuto, almeno parziale, sia giustificata.
5.6 Cura dei bambini e
di altri membri della famiglia
compresa educazione, attività comuni, compiti,
ecc.
importanza assegnata
10
percentuale degli impedimenti
0
percentuale di invalidità
0
Negli ultimi anni, soprattutto dopo la
recrudescenza della malattia, __________ si era chiuso ed aveva avuto
difficoltà scolastiche. Ora le cose vanno meglio, anche scolasticamente, e
sembra essere più sereno. A parte questi aspetti la signora RI 1 non ravvede
problemi di relazione o difficoltà particolari riconducibili alla malattia.
5.7 Diversi
cura delle piante, giardinaggio, cura
degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a
favore di terzi, volontariato
importanza assegnata
0
percentuale degli impedimenti
percentuale di invalidità
La signora non
riferisce attività di questa natura.
Valutazione dell'assistente sociale
totale delle attività
100%
percentuale di invalidità
24.5%
■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata
non può svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare il nome,
l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per
settimana e salario orario versato
Fatti
I famigliari.
6. GRADO ATTUALE
DEGLI IMPEDIMENTI
attività
ripartizione
impedimento
GRADO D'INVALIDITÀ
salariata
casalinga
TOTALE
Da quando il danno alla salute ha avuto
ripercussioni sulla capacità al lavoro?
Dal giugno 2003.
OSSERVAZIONI PERSONALI DELL'ASSISTENTE SOCIALE
Le valutazioni proposte ad ogni singolo punto del
rapporto tengono conto dell'evoluzione della malattia e del fatto che si è
intervenuti due volte negli ultimi anni, nel 2003 e nel 2005. Nel colloquio con
l'assicurata non sono emerse differenze tra i due periodi: la situazione è tale
sin dal 2003 e l'ultimo intervento non ha apportato cambiamenti significativi
nella capacità in ambito domestico. Per questo motivo ho indicato un'unica
percentuale d'invalidità." (Doc. AI 52-4)
L’Ufficio AI
ha quindi comunicato all’interessata la possibilità di procedere con una
reformatio in peius, affermando:
"
In concreto, per determinare il reddito da
invalida dell'assicurata è stata ritenuta quale base di calcolo un reddito
statistico per attività leggere, ripetitive e non qualificate pari a fr. 40'103.- (valori RSS 2004 con ulteriore
riduzione del 30%, categoria 4, femminile, mediana) applicando per di più la
riduzione massima del 25% consentita dalla giurisprudenza.
Per un lavoro adeguato al proprio stato di
salute, l'assicurata (lavorando al 70%) può ancora conseguire da invalida un
reddito annuo pari a fr. 21'054.-.
Considerato che in assenza d'invalidità e
lavorando a tempo parziale (70%) quale inserviente alle pulizie/guardaroba la
signora RI 1 avrebbe potuto percepire nel 2004 un salario annuo di fr. 40'022.-, l'assicurata conserva una
residua capacità di guadagno del 53% con una perdita di guadagno e quindi un
grado d'invalidità del 47% [(40022-21054)x100:40022 = Al 47%].
4) Nel caso concreto, l'interessata svolgeva solo
parzialmente un'attività lucrativa e quindi risulta applicabile l'art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. art. 27bis
cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente
dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui:
"Qualora l'assicurato eserciti
un'attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell'azienda
del coniuge, l'invalidità per questa parte è determinata secondo articolo 16
LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa
attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre
determinare la parte rispettiva dell'attività lucrativa o della collaborazione
gratuita nell'azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete
e poi determinare il grado d'invalidità in funzione della disabilità patita nei
due ambiti."
Giusta l'art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino
al 31 dicembre 2003):
"Quando si possa presumere che gli
assicurati che esercitano solo parzialmente un'attività lucrativa o lavorano
gratuitamente nell'azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute,
eserciterebbero al momento dell'esame del loro diritto alla rendita un'attività
lucrativa a tempo pieno, l'invalidità è valutata esclusivamente secondo i
principi validi per le persone esercitanti un'attività lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità
(detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme
alla legge dal TFA in DTF 125V 146.
Nella presente fattispecie, al fine di valutare
correttamente l'invalidità dell'assicurata l'UAI deve applicare il cosiddetto
metodo misto; l'amministrazione ha appurato che l'assicurata lavorava nella
misura del 70% quale inserviente di pulizia/guardaroba mentre per il rimanente
30% essa era attiva quale casalinga.
5) Secondo prassi, per determinare il grado
d'invalidità nell'attività di casalinga l'amministrazione, tramite inchiesta a
domicilio effettuata nel presente caso in sede d'opposizione da un'assistente
sociale, determina in quale misura l'assicurata non riesce più a svolgere le
normali mansioni quotidiane.
Le percentuali di ripartizione delle singole
mansioni di casalinga, dopo un lungo lavoro di condivisione e confronto, sono
state riassunte in tabelle di riparto (approvate dall'Ufficio federale delle
assicurazioni sociali di Berna nel 1997) in base al nucleo familiare, all'età
dei figli, alle attività svolte dalla persona in esame al di fuori
dell'economia domestica (diversi).
Le stesse permettono un'equità di trattamento di
situazioni a loro simili per composizione familiare, abitativa e per impegni
extra-domestici.
In tal contesto il Tribunale federale ha già
avuto modo di affermare che non v'è motivo di mettere in dubbio le conclusioni
delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto i medesimi dispongono
di collaboratori specializzati, il cui compito consiste appunto nel procedere a
tali inchieste (RCC 1984, p. 143).
Nella fattispecie l'UAI ha disposto un'inchiesta
a domicilio per l'accertamento dell'invalidità nell'insieme delle attività
domestiche. L'assistente sociale incaricata ha compiutamente preso in
considerazione sia il danno alla salute patito dall'assicurata, sia le
dichiarazioni rilasciate dalla medesima, ammettendo delle riduzioni della
capacità laddove l'assicurata si trova confrontata con concrete limitazioni
addebitabili al danno alla salute ed in conclusione l'assistente sociale ha
stabilito che l'assicurata, nelle abituali mansioni di casalinga, presenta
un'incapacità di lavoro del 24,5%.
6) In casu, in considerazione di un grado
d'invalidità del 7,35% (ritenuta un'attività parziale di casalinga in ragione
del 30% con una limitazione del 24,5%) ed un grado d'invalidità del 33%
(considerata un'attività parziale di salariata in ragione del 70% con una
limitazione del 47%), la somma fra i due gradi d'invalidità testé citati
determina un grado d'invalidità globale (casalinga+salariata) del 40%.
Visto il risultato al quale si è appena giunti,
l'assicurata in oggetto presenta pertanto il grado minimo del 40% richiesto
dalla legge per poter beneficiare del diritto al quarto di rendita d'invalidità
(cfr. art. 28 cpv. 1 LAI) ma non un grado Al pari al 57% conferente alla
stessa una mezza rendita Al." (Doc. AI 53-3)
2.8. Nel
ricorso l'assicurata ha contestato le conclusioni dell’amministrazione contestando
innanzitutto la possibilità di procedere ad un riesame della decisione con la
quale le era stata assegnata la mezza rendita AI.
Chiamata
a pronunciarsi, questa Corte ritiene che siano adempiute le condizioni per
procedere a un riesame della rendita di invalidità sulla base dell’art. 53 cpv.
2 LPGA.
L’Ufficio
AI, riferendosi all’epoca della concessione della mezza rendita, ha infatti
sostenuto che il fatto di non aver svolto i necessari esami dal punto di vista
economico non aveva permesso di determinare che già a quel momento vi era
diritto solo ad una mezza rendita AI e quindi che la decisione era errata.
Ora, i
principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati
dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati
all'art. 53 LPGA (cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella causa D.,
K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 marzo 2004 nella causa M., U 149/03,
consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I 133/04, consid.
1.2.).
L'art. 53
LPGA prevede che:
" Le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente
nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti
in precedenza.
(cpv. 1)
L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su
opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente
errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. (cpv. 2)
L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su
opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo
preavviso all'autorità di ricorso." (cpv. 3)
Conformemente
a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,
l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del
23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa
B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28
novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,
C 81/03; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c,
p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA
1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e
riferimenti).
Per
giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è
manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente
al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi
in vigore a quel momento (DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e i riferimenti ivi citati).
Mediante
la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,
rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei
fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di
principio una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid.
4a/cc).
Una
decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base
di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle
disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo
inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).
Ciò è
segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità
in violazione del principio della priorità della riformazione professionale
sulla rendita (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa P., I 559/02).
Per
contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della
prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un
potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la
decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di
diritto (STFA del 13 agosto 2003 nella causa P., I 790/01, consid. 3).
In una
sentenza del 13 luglio 2006 nella causa L., I 406/05, consid. 6, l’Alta Corte
ha dichiarato manifestamente errata la decisione formale mediante la quale
l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di invalidità
per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur, presentava una
inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del reddito).
Secondo il TFA, l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare se
l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività
sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa
residua.
Nel caso
di specie l’Ufficio AI ha basato la propria decisione di concedere all’assicurata
una mezza rendita di invalidità, sulle indicazioni contenute nella perizia
dell’11 ottobre 2006 (doc. 20-1), senza procedere ad un’inchiesta economica a
domicilio.
L’esame degli
atti evidenzia che l’amministrazione ha concesso la prestazione alla richiedente,
che era parzialmente attiva professionalmente, limitandosi a considerare le sue
limitazioni nello svolgimento dell’attività lavorativa di donna delle pulizie,
senza tener conto che l’attività non veniva svolta al 100%.
Con la decisione impugnata
invece l’Ufficio AI, appurato come l’assicurata lavorasse al 70%, l’ha
considerata salariata in tale misura, mentre l’ha ritenuta casalinga per il
restante 30%, applicando il metodo misto.
A questa suddivisione va data
piena conferma.
Emerge infatti
dall’inserto che l’assicurata, prima del sopraggiungere dei problemi di salute,
lavorava come donna delle pulizie nella misura del 70%, poiché in quel posto di
lavoro non era possibile svolgere un’attività al 100%. Il grado di occupazione
non era comunque da far risalire ad inabilità lavorativa dell’insorgente ma a
mancanza di lavoro nel luogo dove svolgeva la sua attività.
L’amministrazione
ha inoltre rettamente ritenuto che l’assicurata, se non fosse subentrato il
pregiudizio alla salute, avrebbe continuato a lavorare in questa misura.
In tali
condizioni, conformemente alla giurisprudenza del TFA, esistono gli estremi per
considerare la decisione 13 maggio 2005 - fondata su accertamenti lacunosi con
conseguente applicazione errata del metodo di calcolo dell’invalidità - suscettibile
di riconsiderazione (cfr. in proposito la STFA del 13 luglio 2006 citata
sopra).
2.9. Per quanto
riguarda l’esame dello stato di salute, come ricordato in precedenza, la
ricorrente è affetta da brachialgie a destra dopo un intervento radicale per
estirpazione di un tumore mammario nel 1997 ed una recidiva nel 2003 con esiti
di radioterapia adiuvante (cfr. doc. 27-1).
L’Ufficio
AI ha essenzialmente fondato il proprio provvedimento sulla perizia pluridisciplinare
fatta esperire dai dr. med. __________, __________, __________ e __________ (cfr.
doc. 19-1).
Dal
referto emerge quanto segue:
" Patologia
neurologica
Il nostro consulente dr __________, FMH
neurologia a __________ (vedasi allegato), conferma la presenza di brachialgie
ds. dopo un intervento chirurgico radicale per un tumore mammario nel 1997, una
recidiva nel 2003 e gli esiti di una terapia attinica locoregionale a dose
piena nel 1997. Prende atto che un accertamento tramite MRI del plesso
brachiale, non ha messo in evidenza patologie espansive a questo livello.
L’esame neurologico evidenzia localmente la persistenza di una zona di
iperpatia su possibile lesione dei rami sensitivi in relazione con la
cicatrice. L’esame strumentale elettrofisiologico (vedasi 4.2.3) non evidenzia
segni di anastomosi medio – ulnare, né di polineuropatia e nemmeno conferma
quanto descritto in precedenza a livello del nervo mediano ds. (minima sindrome
irritativi, atto del 05.09.22003). Il dr. __________ fa notare che l’A. è già
stata trattata con farmaci antinevralgici che non ha sopportato. Precisa che
anche in assenza di deficit clinici chiari, considerando la presenza di dolori
locali e trattandosi anche di una paziente destrimane, ritiene giustificata una
riduzione della capacità lavorativa nella professione da ultimo esercitata
(ausiliaria di pulizie) nella misura del 50%. Aggiunge che in attività più
leggere, l’A. potrebbe migliorare il suo stato valetudinario.
Patologia oncologica
L’A. è stata presentata al consulente oncologo
dr. __________, capoclinica presso __________ (vedasi allegato). Egli conferma
le diagnosi oncologiche note, prende atto che l’A. è seguita con controlli
regolari da parte del ginecologo curante dr. __________. All’esame clinico
conferma la retrazione cicatriziale del capezzolo e del tessuto circostante al
seno ds nell’area interessata dalle tumorectomie. Precisa che secondo l’A.,
tali alterazioni sarebbero presenti già da tempo e non sarebbero evolute: fa
notare come l’A., oltre ai disturbi algici, lamenta una sensazione generale di
stanchezza con affaticamento precoce del braccio ds. Informa come notoriamente
interventi chirurgici estesi all’ascella, come uno svuotamento ascellare
possono, a seguito di un eventuale danno neurologico locale, causare parestesie
e dolori come quelli descritti dall’A. sia ad alto rischio per una nuova
recidiva locale, tenuto conto delle caratteristiche intrinseche della malattia,
oltretutto apparentemente resistente alla radioterapia effettuata e tenuto
conto che il tumore escisso nel 2003, si avvicina a meno di 1 mm da uno dei
margini del prelievo. Suggerisce di valutare la possibilità di un trattamento
antiormonale sull’arco di 5 anni con Tamoxifen. Consiglia un Follow-up
oncologico – clinico stretto (ogni 3-4 mesi), alfine di individuare
immediatamente eventuale nuova recidiva locale, che renderebbe a quel punto
assolutamente indicato un intervento di mastectomia. A riguardo della capacità
lavorativa dal lato strettamente oncologico, ritiene che non vi sono al momento
elementi per considerare la paziente inabile al lavoro. Ritiene probabile
un’attività che non preveda sforzi fisici troppo eccessivi, tenuto conto della
situazione dell’ascella del braccio ds.
Patologia psichiatrica
Agli atti a nostra disposizione, il medico
curante descrive l’apparizione di una depressione reattiva dal 2002 (atto del
28.04.2004). Il SMR AI, chiede inoltre di valutare l’eventuale presenza di una
componente psichica nella sintomatologia limitante la capacità lavorativa
dell’A. Ella è quindi stata presentata al nostro consulente dr. __________
(vedasi allegato). Facciamo notare come l’A. presso il SAM ci ha informato di
aver presentato un certo qual disagio psicologico nell’ambito di una crisi
coniugale appunto nel corso del 2002, problema attualmente accettato e superato
dall’A. stessa. Il dr. __________, in effetti, segnala rapporti difficili e talvolta
conflittuali con il marito e pure la presenza di conseguenze “traumatiche a
livello psicologico” a causa del decesso accidentale di un nipote avvenuto lo
scorso mese di marzo. Sul piano psichiatrico, l’A. non ha antecedenti maggiori.
Il dr. __________ descrive lo stato psichico attuale, dove sul piano affettivo
riscontra una leggera ansia con una timia di base subdepressiva, alla quale
l’A. fa fronte con umorismo e rassegnazione. Fa infine notare come l’A. non
assuma farmaci o segua trattamenti psichiatrici. Descrive pertanto una
situazione umorale di base subdepressiva, apparentemente reattiva al carcinoma
al seno, senza tuttavia che l’A. appaia però troppo preoccupata per il suo
avvenire, nutrendo una grande fiducia nei medici che la stanno curando. Dal
lato prettamente psichiatrico, secondo il nostro consulente non vi sono
elementi per una diminuita capacità lavorativa in qualità di ausiliaria di
pulizie. Consiglia un reinserimento lavorativo in un’attività leggera, poiché i
principali impedimenti sono attualmente di natura neurologica e neurortopedica.
Presso il SAM l’A. ha pure segnalato la presenza
episodica di dolori in sede lombosacrale a fascia, senza irradiazioni nelle
estremità inferiori. L’esame clinico mette in evidenza un’iperlordosi lombare
in parte raddrizzabile, solo minima diminuzione della mobilità lombare con
dolenza alla palpazione delle articolazioni intervertebrali posteriori nella
parte bassa e un disbilancio muscolare per quanto riguarda i muscoli
extrarotatori dell’anca sin. Si tratta di un reperto assai modesto, ben
trattabile tramite fisioterapia attiva (mobilizzazione e estensione muscolare,
nonché rinforzo) e pertanto non particolarmente limitante la capacità
lavorativa dell’A.
7 Valutazione medico-teorica globale
dell’attuale capacità lavorativa
L’attuale grado di capacità lavorativa medico –
teorica globale dell’A. nella professione da ultima svolta di ausiliaria di
pulizie, è valutabile nella misura del 50% (da considerare come attività
sull’arco di un’intera giornata con limitata capacità funzionale).
8 Conseguenze sulla capacità lavorativa
Si manifestano prevalentemente a livello fisico.
Come abbiamo discusso sopra, quest’A. presenta brachialgie ds. dopo un
intervento radicale per estirpazione di un tumore mammario, svuotamento
ascellare e radioterapia adiuvante nel 1997, nonché di una recidiva nel 2003.
E’ risaputo che interventi chirurgici estesi all’ascella con uno svuotamento
ascellare, possono a seguito di un eventuale danno neurologico locale, causare
parestesie e dolori come quelli descritti dall’A., anche in assenza di un danno
oggettivabile e purtroppo con possibilità terapeutiche estremamente contenute.
In considerazione dei disturbi algici locali al braccio e alla spalla
dominanti, riteniamo che per l’attività da ultimo svolta dall’A. vi sia una
riduzione della capacità lavorativa nella misura del 50%. Intendiamo con ciò
una riduzione della capacità lavorativa sull’arco di un’intera giornata
lavorativa, argomentata da una ridotta capacità funzionale residua per il
sollevamento del trasporto di carichi (esigua sopra il piano delle spalle per
pesi superiori ai 5 Kg, ridotta per pesi inferiori a 5 Kg), per la
manipolazione di oggetti, attrezzi (nulla per oggetti molto pesanti, molto
ridotta per oggetti pesanti, normale per oggetti leggeri) e inoltre per la
possibilità solo parziale dell’impiego delle due braccia per lavori di forza.
Per l’attività da ultimo svolta dall’A.,
riteniamo sia ancora praticabile nella misura del 50% (orario di lavoro normale
con limitata capacità funzionale come descritto sopra).
Dagli atti in nostro possesso possiamo concordare
con la valutazione del medico curante, che pone l’inizio della prolungata
incapacità lavorativa a partire da giugno 2003. Da allora lo sviluppo della
capacità di lavoro non ha presentato importanti cambiamenti. L’ambiente di
lavoro dell’A. (__________di __________) non riteniamo sia in grado di
sopportarne i disturbi psichici, poiché è stata licenziata.
9 Conseguenze sulla capacità d’integrazione
In considerazione degli aspetti psichici –
mentali e sociali (personalità semplice, poco motivata a una vera e propria
riformazione, tendenzialmente ansiosa), non riteniamo possibile effettuare
provvedimenti d’integrazione professionale.
In considerazione degli aspetti patogenetici dei
disturbi brachialgici descritti (possibili microlesioni, retrazioni
cicatriziali delle parti molli) e delle possibilità terapeutiche notoriamente
purtroppo estremamente contenute, non riteniamo che la capacità di lavoro
dell’A., per l’attività da ultimo svolta (donna di pulizie) possa essere
ulteriormente migliorata.
Riteniamo invece, che l’A. sia in grado di
svolgere, almeno dal punto di vista medico – teorico, altre attività rispettose
delle seguenti esigenze:
- attività manuale di tipo leggero, senza
l’esigenza di sollevare o trasportare carichi (anche inferiori ai 5 kg sopra il
piano delle spalle),
- attività con esigenza di manipolazioni di
oggetti solo leggeri,
- senza l’impiego di forza al braccio dominante
ds. e quasi mai con le braccia elevate,
- attività non esigente il normale impiego delle
due braccia.
In attività rispettose delle esigenze suelencate,
riteniamo che l’A. possa migliorare la sua capacità lavorativa, sino a
raggiungere la misura massima dell’80% (rendimento ridotto per la presenza dei
dolori locali).
10 Osservazioni e risposte a domande
particolari
Le conclusioni peritali si fondano su
un’esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM
In qualità di casalinga, riteniamo l’A. abile al
lavoro nella misura dell’80%, in quanto non risultano più esigibili lavori
estremamente pesanti e di forza, nonché in posizione elevata del braccio ds..
A riguardo della prognosi oncologica, facciamo
notare come secondo il parere del nostro consulente, quest’A. è da considerare
senza dubbio, come ad alto rischio per una nuova recidiva locale, tenuto conto
delle caratteristiche intrinseche della malattia, oltretutto apparentemente
resistente alla radioterapia effettuata e tenuto conto che il tumore escisso
nel 2003 si avvicina a meno di 1mm da uno dei margini del prelievo." (Doc.
20-12)
2.10. Occorre
premettere che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,
si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I
355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U
330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18
marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche
eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V
161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella
causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2;
SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra
sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia
essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001
p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
1997, p. 230).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico
in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni
(Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella
quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27
settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.11. Con il proprio ricorso
l’insorgente contesta le conclusioni dell’AI allegando un attestato del 9
giugno 2005 del dr. med. __________, medico curante, che ha affermato:
"
Dalla vostra documentazione si evince che avete
preso in considerazione le patologie della paziente fino al giugno 2003.
Purtroppo però in seguito si è ripresentata la ricomparsa di
microcalcificazioni a livello del seno destro, per cui si è dovuto nuovamente
intervenire con una mastectomia, durante la quale si è proceduto pure ad una
ricostruzione tramite lembo di muscolo cutaneo: in seguito la paziente ha dovuto
sottoporsi nuovamente ad una terapia ciclostatica endocrina con Tamoxifen e
Lucrin, quest’ultimo per via intramuscolare, per la durata di più anni.
In seguito all’intervento chirurgico anche l’uso
del braccio destro è ulteriormente peggiorato, in quanto a livello
dell’apertura ascellare la cicatrice provoca dolori, l’immobilizzazione
parziale post-operatoria ha provocato una discreta retrazione e riduzione della
motilità: per questo motivo attualmente l’uso del braccio destro non è
possibile, motivo per cui al momento attuale una capacità lavorativa al 50% non
è sostenibile." (allegato al doc. 38-7)
Il 16
giugno 2005 il Dr. med. __________, FMH ginecologia, ha affermato che:
"
Nel novembre 2004 veniva diagnosticata
un’ulteriore recidiva della neoplasia al seno dx. Il 5.1.2005 veniva eseguita
una mastectomia dx con ricostruzione del seno mediante lembo muscolare (fecit
doctor __________). Per quel che riguarda l’inabilità lavorativa la mia
valutazione porta alla conclusione che vi è un’inabilità puramente fisica
parziale. A questa inabilità fisica si assomma una difficoltà e un’inabilità
legate alla grossa paura di questa paziente, comprensibile in stato dopo
molteplici interventi chirurgici al seno dx legati a recidive.
E’ questo l’aspetto che ritengo sia di grande
importanza nel valutare l’evoluzione della situazione dopo l’intervento del
gennaio 2005." (doc. 43-2)
Il Dr. __________,
specialista svizzero FMH ed europeo __________, chirurgia plastica,
ricostruttiva e chirurgia estetica, ha affermato:
" Il
decorso postoperatorio dopo l’intervento di ricostruzione del seno, si è svolto
privo di complicazioni di sorta. Grazie ad un’intensa fisioterapia la paziente
è riuscita a recuperare una buona mobilità del braccio, che rimane comunque più
debole rispetto alla parte controlaterale. Con il passare del tempo si avrà
probabilmente un ulteriore miglioramento della forza, anche se probabilmente in
seguito ai diversi interventi la signora RI 1 avrà nel braccio destro il suo
punto debole.
La paziente è sempre stata inabile al lavoro già in seguito agli
interventi chirurgici eseguiti nel 1997.
Nelle attività quotidiane non ha bisogno dell’aiuto di terzi e non
lamenta disturbi particolari. Dice comunque di non riuscire a sostenere il
carico di un’attività lavorativa.
Se dal punto di vista puramente somatico ritengo che probabilmente
un’attività lavorativa nell’ambito di un’occupazione leggera potrebbe
sicuramente essere possibile, dal punto di vista psicologico la paziente è
molto abbattuta a seguito dei diversi interventi e soprattutto del recidivare
della malattia carcinomatosa.
Penso che il persistere dell’inabilità lavorativa sia quindi
piuttosto da attribuire a questi fattori psicosociali e meno allo stato
puramente somatico." (doc. 45-4)
Questi documenti sono
stati attentamente esaminati dal dr. med. __________, medico SMR dell’AI, il
quale, il 23 giugno 2005, ha affermato:
" (….)
In complesso, l’inabilità lavorativa durante il 2004 era
attribuita alla sintomatologia dolorosa ed il disturbo della funzione del
braccio destro, un danno neurologico (plesso brachiale) di entità rilevante è
stato escluso. Il caso è stato oggetto di ampi apprezzamenti in sede peritale
(SMR) nel settembre 2004, compresa la sfera psichica. In conclusione,
l’assicurata è stata ritenuta abile al lavoro in misura del 50% per l’attività
abituale e dell’80% per un’attività che rispetta delle limitazioni precise e
come casalinga.
L’intervento di mastectomia e ricostruzione ha comportato un
periodo d’inabilità lavorativa totale di due mesi, la ricostruzione del
capezzolo di circa tre settimane. Dal rapporto del Dr. __________ e del Dr. __________
emerge che la capacità lavorativa non è peggiorata in misura determinante a
seguito degli ultimi interventi. Le conseguenze psichiche – abbattimento,
paura, difficoltà – non hanno comportato strategie terapeutiche diverse e
rientrano nel quadro caratterizzato dal perito SAM." (doc. 47-1)
In precedenza, il 7 giugno
2005, il medesimo medico aveva affermato:
" La
recidiva ed il relativo trattamento causano un nuovo periodo di inabilità
lavorativa totale a partire dal gennaio 2005. L’inabilità lavorativa dovuta
all’intervento di ricostruzione ed un ulteriore intervento di ricostruzione del
capezzolo dopo due mesi durerà al minimo fino al giugno 2005.
La capacità lavorativa per un’attività rispettosa dei limiti
precedentemente stabiliti dovrebbe essere ripristinata in futuro, ovviamente ci
troviamo di fronte ad un caso a rischio elevato di recidiva.
La possibilità concreta di ripresa del lavoro dipende dal decorso
postoperatorio e dall’ulteriore decorso della malattia tumorale nonché da
eventuali ulteriori proposte terapeutiche." (doc. 37-1)
Dalla
perizia e dalle successive prese di posizione del medico SMR, che si basa su di
un’attenta valutazione della documentazione agli atti, nonché dalle
delucidazioni fornite dai dr. med. __________ e __________, emerge che
l’interessata è abile al lavoro al 50% nella sua precedente attività di donna
delle pulizie, mentre in attività leggere confacenti al suo stato di salute con
le limitazioni descritte nella perizia e come casalinga, l’interessata può
svolgere un’attività all’80%.
A detta
perizia, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere fondata
su accertamenti di fatto errati, può senz’altro essere attribuita forza
probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla
giurisprudenza, così come alle successive prese di posizione del dr. med. __________.
In
particolare, secondo le motivate conclusioni del medico SMR l’intervento subito
nel gennaio 2005 ha comportato un breve periodo di inabilità lavorativa
completa di due mesi. Per il resto l’operazione non ha sostanzialmente
modificato la capacità lavorativa della ricorrente.
Non è
possibile giungere ad una diversa valutazione neanche sulla base delle
certificazioni del dr. med. __________ del 9 giugno 2005, curante
dell’assicurata.
Infatti
il dr. med. __________ non apporta elementi di rilievo che possano modificare
la valutazione dei periti. Come rilevato dal medico SMR, fondandosi sugli
attestati dei Dr. med. __________ e __________, anche in seguito all’intervento
del gennaio 2005 non vi sono state modifiche del grado di capacità lavorativa
dell’insorgente, se non per un breve periodo.
A prescindere quindi dalle
suesposte considerazioni che si impongono sul tema dell’attendibilità delle
attestazioni dei medici curanti degli assicurati (cfr. consid. 2.10), va detto
che in ogni caso da tale referto non si evincono sufficienti elementi per
ammettere con alta verosimiglianza l’insorgere di un peggioramento delle
condizioni di salute rispetto a quanto accertato precedentemente e suffragato
dalla documentazione medica agli atti.
Del resto anche i medici SMR si
sono ripetutamente chinati sulla documentazione prodotta dall’assicurata. Nelle
sue annotazioni del 23 giugno 2005, il dr. __________ ha rilevato come l’intervento
di mastectomia e ricostruzione ha comportato un periodo d’inabilità lavorativa totale
di due mesi, la ricostruzione del capezzolo di circa tre settimane. Dal rapporto
del dr. __________ e del Dr. __________ emerge che la capacità lavorativa non è
peggiorata in misura determinante in seguito degli ultimi interventi. Le
conseguenze psichiche - abbattimento, paura, difficoltà - non hanno comportato
strategie terapeutiche diverse e rientrano nel quadro caratterizzato dal perito
SAM.
Non è
superfluo ricordare a questo proposito che il TFA, in una decisione del 24
agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR, sottolineando che in caso di divergenza
tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere
ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente
considerazione:
"
(…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied
un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI
(COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à
l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un
rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en
cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il
est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle
expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit
bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment
énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le
rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour
le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au
regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et
du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance
particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La
recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I
938/03, consid. 3.2)
Questa Corte concorda pertanto con l’amministrazione nel ritenere
che la perizia specialistica agli atti e la documentazione medica all’inserto
confermino un’inabilità al 50% nella precedente attività ed all’80% in attività
leggere confacenti allo stato di salute dell’insorgente.
2.12. Per quel che
concerne d’altra parte la valutazione della capacità dell’assicurata quale
casalinga, l’Ufficio AI ha, come detto, fatto esperire un’inchiesta economica
per le persone che si occupano dell’economia domestica: nel rapporto del 20 aprile
2006, l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 24.5%
(cfr. doc. 52-6).
2.13. Come è già
stato anticipato, l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o
parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita confrontando le singole attività
nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i
lavori che può eseguire una persona sana.
Secondo
le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss
nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1°
gennaio del 1990.
In
particolare la cifra 2124 prevede:
"
in occasione dell'esame dell'impedimento -
dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia
domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti
prima dell'insorgere dell'invalidità.
In primo luogo si deve tuttavia esaminare se
l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di
lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."
La cifra
2122 prevede che:
"
Quale regola generale si ammette che i lavori di
una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva.
Lavori Economia
senza figli e senza membri di famiglia che richiedono cure
%
1.
Conduzione dell'economia
domestica, (pianificazione,
organizzazione del lavoro,
controllo 5
Considerandi
2.
Spese e acquisti diversi 10
3.
Alimentazione (preparazione
dei pasti, lavori di pulizia
della cucina) 40
4.
Pulizia dell'appartamento 10
5.
Bucato, pulizia dei vestiti,
confezione e trasformazione
degli abiti, (cucito, maglia,
uncinetto) 10
6.
Cura dei figli e di altri membri
della famiglia ---
7.
Diversi (cura di terzi, cura
delle piante e degli
animali, giardinaggio) 5
8.
Altre attività (p. es. aiuto alla
famiglia stessa, attività di utilità
pubblica, perfezionamento,
creazione artistica, attività
superiore alla media nella
confezione e nella trasformazione
dei vestiti). 20"
In
Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle
direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla
grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli
Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona
attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).
In una
sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa T. (pubblicata in Pratique VSI 1997
pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali
degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso,
ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni
dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica
di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al
100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.
Inoltre
nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per
l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di
garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097),
ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base
di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati
rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3095 prevede:
"
Di regola, si ammette che i lavori di una
persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1.
Conduzione dell'economia
domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
2.
5.
2.
Alimentazione
(preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10.
50.
3.
Pulizia
dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti,
pulire le finestre, fare i letti)
5.
20.
4.
Acquisti e altre
mansioni (posta, assicurazioni, uffici)
5.
10.
5.
Bucato, manutenzione
vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare,
pulire le scarpe)
5.
20.
6.
Accudire i figli o
altri familiari
0.
30.
7.
Altre attività (p.es.
curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici,
cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività
creative)*
0.
50.
* Va escluso l'impiego del
tempo libero (N. 3090)."
Mentre
alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
"
Il totale delle attività dev'essere sempre del
100.
% (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei
lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi
e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un
margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione
può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema
(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una
proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una
persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria
capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di
impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve
ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua
famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a
ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione
dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico."
Con sentenza
non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa C. (I 102/00) il TFA ha avuto modo di
nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo
dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica
secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle
circostanze concrete.
Per
quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate
nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in
linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio
le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi
dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere
a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid.
2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid.
4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria
nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica
unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93
consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa
risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984
p. 144 consid. 5).
Nella surrichiamata DTF 128 V 93, il TFA, a
proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha
rilevato:
"
(…)
4.
- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene
Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des
Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -
analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V
352.
Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist
wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche
Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens
der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und
Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die
Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der
Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss
plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage
stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung
mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der
Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht
eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt,
in das Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar
feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen.
Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die
fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das
im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die
Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf
die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine
strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten
Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung
vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des
Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben
wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell- BGE 125
V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der
Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01)."
Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo
ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo
in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono
inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161
consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella
causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista
sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento
destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla
salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in
presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e
del 28 febbraio 2003 nella causa S., I 685/02).
2.14
Come detto,
l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta
economica per le persone che si occupano dell'economia domestica sfociata nel
rapporto del 20 aprile 2006 (cfr. doc. AI 52). Sulla base degli accertamenti
fatti presso il domicilio dell’assicurata, attentamente ponderati alla luce
delle osservazioni del perito medico, dopo aver fissato gli impedimenti in ogni
singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una
limitazione complessiva del 24.5%. Va detto che in sede di valutazione dei singoli
impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle
dichiarazioni della ricorrente in merito alle limitazioni ad eseguire talune
mansioni domestiche.
Nel suo
ricorso l’assicurata ha contestato l’inchiesta economica evidenziando in
sostanza che sarebbe stata valutata in maniera troppo ottimistica la
percentuale degli impedimenti nell’ambito dei singoli campi di attività.
Per
i motivi che seguono, questo Tribunale non può condividere le censure
ricorsuali.
Innanzitutto,
per quanto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale, giova
rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri di cui alla cifra
marginale 3095 CII delle percentuali di ripartizione applicate in concreto con
riferimento alle singole mansioni componenti l'attività domestica, nei casi
come quello in esame occorre tenere conto anche della ripartizione dei compiti
e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla
prosperità dell'unione coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159
cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197). Ciò
permette in casu di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento
evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e
sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della parziale collaborazione
fornita dai figli della ricorrente.
A tal
proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per
l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale
delle assicurazioni sociali (DTF 123 V 233, 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In
virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono
contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,
al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio
le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei famigliari nella misura
usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate
sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).
In
generale bisogna ricordare che l'inchiesta economica tiene conto di tutti quei
fattori che, concretamente, nella vita di tutti i giorni, influiscono sulla
capacità lavorativa dell'assicurata nei vari ambiti domestici.
D’altra
parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assi-stente sociale circa
gli impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano
ravvisabili elementi che consentano di metterne in dubbio l’attendibilità. In
effetti esse non appaiono arbitrarie e risultano conformi non solo alle
risultanze mediche, ma anche alle circostanze ed ai riscontri concreti e in
particolare alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito
dell'inchiesta domiciliare.
Con
riferimento alle singole mansioni domestiche, la ricorrente ritiene in sostanza
che tutte le percentuali di impedimento siano in realtà superiori a quelle
stimate dall’assistente sociale: quella relativa all’alimentazione del 32% in
luogo dell’8%, quella relativa alla pulizia del 16% invece del 10%, quella per
la spesa del 5% in luogo del 2%, quella per il bucato del 12% invece del 4.5%, per
un’invalidità totale del 65%.
Ora,
questo Tribunale deve ribadire in proposito che le valutazioni dell’assistente
sociale sono state effettuate dopo attenta valutazione della situazione
particolare e delle affermazioni rese dall’assicurata in occasione
dell’inchiesta a domicilio. Esse tengono altresì conto, come detto, della
collaborazione fornita dai figli e non possono affatto essere ritenute troppo
ottimistiche, ma al contrario ampiamente rispettose anche delle limitazioni
descritte dal medico specialista che ha peritato l’interessata.
In particolare,
l’assistente sociale ha preso posizione sulle censure dell’insorgente in data 3
agosto 2006, affermando:
"
In ogni punto del rapporto la prima parte,
scritta con carattere normale, contiene le affermazioni
dell'assicurata verbalizzate nel corso del colloquio, la seconda, in corsivo,
il mio commento e la relativa valutazione (tenuto conto ovviamente dei dati
medici all'incarto).
Non intendo pertanto commentare quanto è stato detto in sede di
inchiesta e che confermo completamente. Mi riservo tuttavia di riprendere i
punti contestati per verificare se vi sono elementi nuovi di cui tenere in
considerazione.
Alimentazione
Pur ammettendo un fraintendimento circa l'uso del braccio destro e
di quello sinistro, verosimile se si tiene conto delle indicazioni mediche, mi
sento comunque di confermare la valutazione fatta in precedenza.
La certificazione medica agli atti, del dott. __________, del SAM e
nondimeno del medico SMR, indica una
"debolezza del braccio destro suscettibile di miglioramento", né le
attività qui considerate implicano sforzi tali da impedire all'assicurata di
occuparsi della preparazione dei pasti (se non in quelle operazioni che ha
indicato nel corso del colloquio: scolare la pasta,
rimestare la polenta). Attività che incidono minimamente e che si vanno ad
aggiungere agli impedimenti nelle pulizie a fondo della cucina.
Pulizie
Le osservazioni dell'RA 1 non apportano alcun
elemento di novità rispetto al rapporto.
La percentuale proposta tiene conto sia delle
limitazioni, descritte puntualmente dall'assicurata, che del minor rendimento,
come d'altra parte conferma anche la documentazione medica (affaticabilità,
rallentamento, limitazioni nell'uso ripetitivo del braccio). Occorre aggiungere
comunque che accanto al minor rendimento si considera nondimeno la possibilità,
di cui l'assicurata deve avvalersi, di eseguire le attività poco alla
volta, distribuendole sull'arco della settimana e, pertanto, con maggior
dispendio di tempo.
Spese
La percentuale proposta tiene conto delle limitazioni nel
trasporto dei carichi pesanti (vedi perizia SAM) ma altresì della possibilità
di avvalersi della collaborazione dei familiari, collaborazione dovuta
("nella misura consueta al giorno d'oggi") e riconosciuta ampiamente
dalla giurisprudenza.
Bucato
Riprendo brevemente quanto già detto a questo riguardo ovvero che
l'assicurata può distribuire il carico di lavoro sull'arco della settimana e
che è esigibile l'aiuto da parte delle figlie.
Per quanto riguarda le attività di cucito (tralascio quelle eseguite
in gioventù perché non confrontabili con la situazione successiva al danno) non
vi sono indicazioni dal punto di vista medico che confermino un'inabilità
completa nel cucito a mano. L'attività in questione viene eseguita da seduta,
con le braccia in grembo né richiede movimenti di abduzione o anteflessione del
braccio ma unicamente la rotazione del polso della mano destra." (Doc. AI
67-1)
Con
riferimento all’alimentazione, l’assistente sociale ha confermato la sua
valutazione, pur ammettendo un fraintendimento circa l’uso del braccio destro e
di quello sinistro.
Nei
certificati medici figurano indicazioni circa una debolezza del braccio destro
comunque suscettibile di miglioramento. A parte alcune operazioni complesse,
l’attività della preparazione dei pasti non è compromessa.
L’insorgente
non rende verosimile che la valutazione dell’assistente sarebbe errata. In
particolare, pur non essendo mancina, dall’inchiesta emerge che può preparare
menu semplici (pasta e riso) senza particolari difficoltà.
Per
quanto concerne la pulizia dell’appartamento la ricorrente ritiene che la
percentuale ammonti al 16% in luogo del 10% stimato dall’assistente sociale
poiché da anni ormai non passa l’aspirapolvere e non lava a fondo i pavimenti.
Non può spostare i mobili e non riesce a lavare i vetri. Inoltre l’assicurata
afferma di non essere in grado di battere i tappeti, i materassi, i cuscini le
coperte, le lenzuola e i piumoni.
Quanto
affermato dall’insorgente in sede di ricorso non apporta di conseguenza alcun
elemento di novità rispetto all’inchiesta economica giacché l’assistente
sociale rilevava che la situazione non è cambiata dal 2003, ossia da quando
sono i figli che provvedono a passare l’aspirapolvere. L’interessata da parte
sua rigoverna i bagni ed spolvera i mobili. L’assistente sociale, nel calcolare
la percentuale di invalidità ha del resto tenuto conto sia del minor rendimento
dovuto all’affaticabilità, al rallentamento, alle limitazioni nell’uso
ripetitivo del braccio, così come la possibilità di eseguire le attività poco
alla volta, distribuendole sull’arco della settimana e, pertanto, con maggior
dispendio di tempo (doc. 67-1).
D’altra
parte, con riferimento alla contestazione relativa alla “spesa” (punto
5.4
dell’inchiesta), è vero che l’assicurata non può sollevare pesi eccessivi
(sacchi della spesa), ma, come detto in precedenza, i familiari (figli e
marito) possono aiutarla in quelle occasioni dove la spesa è molta, così come
previsto dalla giurisprudenza (cfr. RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate sentenze
del TFA I 407/92 e I 35/00).
Lo stesso
discorso vale anche per la contestazione relativa al “bucato, confezione e
riparazione degli indumenti” (punto 5.5 dell'inchiesta). L'aiuto dei
familiari (in particolare delle due figlie che si occupano dello stiro per
tutta la famiglia) è da ritenere esigibile.
Né del resto
le ulteriori allegazioni ricorsuali consentono a questa Corte di scostarsi
dalla valutazione espressa dall’assistente sociale, ove peraltro si ribadisca
che per la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria
nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica
unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93
consid. 4). Del resto, l’interessata non apporta elementi nuovi rispetto a
quelli emersi dall’accertamento al domicilio e attestati nel rapporto
domiciliare, ma si limita in sostanza a censurare la percentuale di inabilità
attribuita dall’assistente sociale. Ora, in proposito va detto che - ribadito
che l’assistente sociale dispone della formazione specifica che
consente, tenuto conto di quelle che sono le limitazioni constatate dai medici,
di valutare in ogni singola mansione l’eventuale limitata capacità residua a
svolgerla - nella specie l’assistente sociale si è basata su quanto dichiarato
dalla ricorrente medesima da un lato e sui rapporti medici dall’altro.
Osservato
altresì che la ricorrente non contesta le percentuali di ripartizione delle
singole mansioni domestiche stabilita dall’assistente sociale, sulla scorta
delle considerazioni che precedono, e tenuto conto di tutte le circostante
concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguato il grado d'incapacità
nello svolgimento delle mansioni casalinghe stabilito dall'Ufficio AI sulla
base dell'accertamento domiciliare e, di conseguenza, pure il tasso complessivo
d'invalidità fissato al 24,5%, non essendoci sulla base delle risultanze dei
medici interpellati dall’amministrazione nessun motivo medico per mettere in discussione
la scelta di basarsi su quanto accertato in sede di inchiesta domiciliare.
2.15
Per quanto
riguarda la determinazione del grado di invalidità, richiamato l’art. 16 LPGA e
quanto già esposto in precedenza, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni
sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici
risultano pertanto determinanti.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute
del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace
al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute
limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita
in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo
la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro
canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base
alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
In ogni
modo, ai fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e
quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità
professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto
teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un
assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di
trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Va ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per
accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo
stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto
l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,
se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio
2000.
nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con
riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere
fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali
come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento
professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella
misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK
1985.
pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Senza il
danno alla salute l’interessata nel 2004 avrebbe percepito fr. 40'020 (fr.
35'624.60 di salario base, fr. 1'428.80 di ind. funz. man. e fr. 2'968.70 di
gratificazioni/tredicesima) per un lavoro al 70% (doc. 11-1 e 27-2). L’UAI ha
calcolato un salario di fr. 52'026 in caso di lavoro al 100% (cfr. doc. 27-2).
In realtà, secondo il TCA, il reddito al 100% sarebbe di fr. 57’171 (40'020 :
70.
X 100).
Per
quanto concerne l'importo del reddito ipotetico da invalido da porre alla base
del calcolo va rammentato che in una sentenza resa in ambito LAINF pubblicata
in DTF 128 V 174 seg., il TFA ha stabilito che per il raffronto dei redditi
ipotetici fa stato il momento dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita.
Tale
principio è stato poi esteso anche all'assicurazione per l'invalidità (cfr. DTF
129.
V 222 in SVR 2003 IV Nr. 24; STFA inedita 26 giugno 2003 nella causa R.,
consid. 3.1, I 600/0118 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S., consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
Il TCA ha
applicato tale criterio anche in materia di assicurazione sociale contro le
malattie (cfr. STCA del 23 settembre 2003 nella causa L., 36.2003.18 e STCA del
1.
settembre 2004 nella causa D., 36.2003.75).
Al
fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i
salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il
reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli
assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha
deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella
che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente
argomentazione:
" Se
si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una
legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido
per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF
124.
V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati
salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non
garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA
del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."
Su questi
argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003,
p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto
delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p.
124-128;
D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du
Tessin à la jurisprudence suisse en matière de securité sociale", in CGRSS
n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33).
Con
sentenza del 22 agosto 2006 nella causa K., I 424/05, l'Alta Corte ha rilevato:
"
3.2.3
Der Lohnrechner bzw. die
Lohn-Dokumentation können aus folgenden Gründen nicht für die Bestimmung des
hypothetischen Validen- oder Invalideneinkommens eingesetzt werden. Abgesehen
davon, dass sie nicht alle Branchen für die Berechnung der üblichen Löhne
berücksichtigen (Erläuterungen S. XI), handelt sich es sich nicht um amtliche
und neutrale Datensammlungen wie jene des Bundesamtes für Statistik. Weiter
werden im Lohnrechner und in der Lohn-Dokumentation der Faktor
"Nationalität/Aufenthaltsstatus", in der Letzteren auch der Faktor
"Geschlecht" lohnmässig nicht erfasst (Erläuterungen S. X). Diese
beiden Kriterien sind indessen für die Bestimmung von Validen- und
Invalideneinkommen relevant (vgl. BGE 129 V 410 Erw. 3.1.2 , 481 Erw. 4.2.3 und 483 Erw. 4.3.2). Schliesslich ist
zu beachten, dass das Gesamtgericht mit Beschluss vom 10. November 2005 die
Berücksichtigung regionaler Löhne von Grossregionen gemäss TA 13 der
Schweizerischen Lohnstrukturer-hebung (LSE) abgelehnt hat. Dies ist eine
Grundsatzfrage, die für den Lohnrechner und die Lohn-Dokumentation, welche von
7.
Schweizer Lohnregionen als Grundlage ausgehen, gleich zu beantworten
ist."
Questo concetto è stato ripreso nella sentenza del 12 ottobre 2006
nella causa S. (U 75/03), dove il TFA ha affermato:
" (…)
7.1
In siffatte circostanze, il reddito da invalido del
ricorrente dev’essere stabilito sulla base delle tabelle ISS, l’esame non
potendo per contro avvenire sulla base di dati statistici cantonali. Secondo la
prassi di questo Tribunale, per questa valutazione ci si riferisce ai salari
lordi standardizzati (tabelle A, valore mediano) ivi riportati (DTF 129 V 476,
124.
V 323 consid. 3b/aa). Resta da definire quale tabella applicare tra le
varie riportate dall’ISS.
(…)
8.2
In primo luogo si osserva che, per un’ovvia questione di
parità di trattamento (art. 8 Cost.), un’applicazione della tabella TA13 al
solo Cantone Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare un’inammissibile
lex ticinensis. Analoghe considerazioni di praticabilità, di parità di
trattamento e di sicurezza giuridica si oppongono quindi a un’applicazione alternativa
delle tabelle nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a
un’applicazione delle prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti
regioni.
8.3
Allo stesso modo, un’applicazione generalizzata delle tabelle
regionali TA13, al posto di quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in
alcuni casi effettivamente creare le basi per una soluzione maggiormente vicina
alla realtà economico-sociale concreta, dall’altro lato creerebbe, a ben
vedere, anche nuovi problemi dovuti al fatto che all’interno delle medesime
grandi regioni si registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad
esempio, nonostante le due regioni facciano parte della medesima grande regione
“Mittelland”, è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non sono gli
stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese
occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione
lemanica. Ora, nell’una e nell’altra ipotesi, l’applicazione dei valori
regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe
maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la
questione dell’assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un’altra
grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone
di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da
invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o
restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di
un reddito ipotetico sulla base di valori statistici. In questa maniera, però,
si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l’obbligo o l’esigibilità
per l’assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti
ragionevoli, a cercare un’attività al di fuori della sua regione abituale. Si
creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo
tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste
regioni e lavora in un’altra.
8.4
A ciò si aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V
472, questa stessa Corte ha precisato che, laddove una tale operazione non
fosse possibile sulla base di rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido
va di principio definito sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili
nell’insieme del settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta
considerazione si opporrebbe a un’applicazione generalizzata delle tabelle
regionali TA13, concernenti il settore pubblico e privato.
8.5
Non può pertanto ammettersi una regionalizzazione nella
determinazione dell’invalidità poiché una siffatta soluzione sarebbe
incompatibile con il principio costituzionale di parità di trattamento come
pure con il rango costituzionale delle assicurazioni invalidità e infortuni
quali assicurazioni federali."
Ne
consegue che il reddito da invalido andrà d’ora in poi determinato in
applicazione dei valori nazionali (Tabella TA1).
In
concreto, occorre utilizzare i dati del 2004.
In
assenza di dati salariali concreti, per il salario ipotetico da invalido
occorre basarsi sui valori statistici e, concretamente, sull'inchiesta svizzera
sulla struttura dei salari 2004 (l'ultima edizione disponibile), edita
dall'Ufficio federale di statistica.
Orbene -
utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio
federale di statistica - la ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che
presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001
U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in
media, un salario mensile lordo pari a fr. 3’893.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 10-2006, p. 90), esso ammonta a fr. 4'049
mensili oppure a fr. 48’588 per l'intero anno (fr. 4'049 x 12, ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
In
ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le
circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere
ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra
Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito
ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal
danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt
über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung
mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine
triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen;
dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund
statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache
der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden
Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen
ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.
28.
T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht
schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher
liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der
Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,
was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe
Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.
2.5.1
hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen
kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem
Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten
Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung
getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha
applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e
ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et
des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del
redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23
febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata
confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA
del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
In
concreto, alla luce della giurisprudenza sopra citata, l’UAI ha applicato una
riduzione del 25% che questo Tribunale non può che confermare.
Partendo
quindi da un salario da invalido di Fr. 48’588 e ritenuta un’esigibilità dell’80%, ammettendo la riduzione del 25%,
il reddito ipotetico dell'insorgente nel 2004 risulta quindi
essere pari a Fr. 29'152.80 (Fr. 38'870.40 -
(Fr. 38'870.40 x 25 : 100)).
Confrontando
ora questo dato con l'importo di Fr. 57’171 corrispondente al reddito che
l’insorgente avrebbe conseguito da valida nell'anno 2004, emerge
un’incapacità al guadagno pari al 49 % ([Fr. 57’171 – Fr. 29'152.80.-] x 100 : Fr. 57’171.-).
2.16
Poste poi le quote parti tra attività salariata e mansioni casalinghe
stabilite dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di
invalidità globale è del 42% (70 X 49% + 30 X 24.5%) in applicazione del metodo
misto, ossia un grado d’invalidità che permette la concessione di un quarto di
rendita.
In questo
senso la decisione dell’UAI va confermata.
2.17
Da ultimo,
l’assicurata ha chiesto un confronto con l’assistente sociale.
A tal
proposito va rilevato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
Nel caso
in esame, già si è detto che la documentazione agli atti è sufficiente per
statuire nel merito della vertenza. Né vi sono validi motivi per ritenere
inaffidabili le valutazioni dell’assistente sociale, motivo per cui non appare
necessario procedere ad un confronto tra le parti.
2.18
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
La
ricorrente chiede che la procedura sia gratuita poiché iniziata prima del 1.
luglio 2006. La richiesta non può essere accolta non essendo l’inizio della
procedura un motivo di gratuità della medesima. Le spese per complessivi fr.
200.
-- sono pertanto poste a carico dell’assicurata.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Le spese
di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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