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Decisione

32.2006.172

Rendita, revisione, costante miglioramento. Revoca della rendita AI. Esami specialistici. Nonostante una ricaduta il miglioramento é duraturo (3 anni). Revoca della rendita confermata.

17 luglio 2007Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354). Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104

V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,

1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

11. Nel

caso di specie l’amministrazione, nell’ambito della procedura di revisione

della rendita attribuita alla ricorrente, ha ottenuto in primis dal medico

curante attestazioni che lasciavano chiaramente presagire una sensibile,

sostanziale e durevole modifica delle condizioni di salute dell’assicurata.

Come evidenziato nelle considerazioni che precedono il dott. __________ ha egli

stesso sollecitato l’allestimento di una perizia che l’UAI ha affidato al dott.

__________, esperto riconosciuto, medico aggiunto all’Ospedale __________ di __________,

del tutto estraneo alla ricorrente. Le conclusioni del perito appaiono

decisamente chiare e precise, soprattutto per quanto attiene al complemento di

informazioni. La signora RI 1 negli ultimi 3 anni non ha presentato sostanzialmente

il minimo segno della patologia di cui è affetta. Non solo, il professionista

ha indicato come la stessa viva normalmente e presenti una capacità lavorativa

non limitata. Il dott. __________ ha riconosciuto che la malattia può

manifestare degli stati infiammatori ed è soggetta a peggioramenti “secondo il

tipo di stress al quale i pazienti possono essere sottoposti” (tra questi

certamente anche quello di una procedura amministrativa ed una causa

giudiziaria come quella qui in discussione, con le tensioni che ne derivano per

la possibile perdita della rendita). Il professionista ha visitato la signora,

ne ha recepito l’anamnesi ed il resoconto della malattia spontaneo e non

interessato dalla procedura di contestazione finito nella procedura giudiziaria

(la controversia è nata solo successivamente con l’UAI). La palpazione e

l’esame fisico del dott. __________ sono stati illuminanti e chiari. D’altra

parte questi accertamenti non sono stati smentiti dagli accertamenti oggettivi

eseguiti dalla prima curante della signora RI 1 che ha eseguito nel maggio

2006, dopo un paio di mesi dalla visita del dott. __________, una colonoscopia

attestante la presenza a livello microscopico (colite istologica, vedi

precisazioni del dott. __________, doc. 23) della malattia. La dott. __________

ha attestato comunque il dire della ricorrente, a distanza di tempo dalla

visita __________, secondo cui vi sarebbero state delle scariche di diarrea ed

incontinenza fecale. Il certificato del dott. __________ appare, con la sua

completezza, chiaro coerente, preciso, approfondito e pienamente credibile

siccome del tutto disinteressato. In quel momento e certamente anche nel corso

del mese di maggio al momento della colonoscopia – e successivamente come si

vedrà in corso di motivazione – la ricorrente non presentava i sintomi della

malattia, la sua capacità lavorativa, a non averne dubbio, era piena e totale

nella sua precedente attività così come è stato in maniera costante nel corso

dei 3 anni precedenti.

12. Il

certificato del 24 novembre 2006 del dott. __________ non è indubbiamente tale

da smentire minimamente tale accertamento fattuale. Il dott. __________ ha

visitato la signora unicamente il 24 novembre 2006, quando la procedura

giudiziaria era già in corso, ed ha indicato una recidiva della malattia (senza

precisazione alcuna) precisando poi l’inabilità lavorativa dell’assicurata. Il

medico non ha specificato se ha costatato personalmente (ed in che modo) la

recidiva o se ha fatto solo riferimento al dire della signora RI 1. La scelta

della ricorrente di far capo ad un nuovo gastroenterologo senza più ricorrere

ai servigi della dott. __________ non sono stati precisati alla Corte, certamente

si dà atto di una recidiva (“fase di attività moderata importante”) accertata

nel dicembre 2006 dal nuovo curante e confermata dal Centro Citologico. Ciò che

appare incomprensibile è che, se davvero la recidiva – tema qui in discussione

– era già in essere nel corso del mese di settembre (come indicato dal dott. __________

in una lettera alla patrocinatrice della ricorrente), la signora RI 1 abbia

atteso sino agli inizi di dicembre 2006 per farsi visitare dal dott. __________

invece di recarsi da un altro gastroenterologo con maggiore disponibilità

rispettivamente di ottenere nuovamente una prestazione da parte della

precedente curante, cognita della sua situazione da tempo (anche se per

numerosi anni, ossia come attestato dalla stessa assicurata al dott. __________

il 6 ottobre 2005, dall’ottobre 2000 non aveva reso visita alla specialista).

Questa situazione non appare significativa quindi di un grave o comunque di una

“moderata – importante” fase di attività già nel corso del mese di settembre.

Non solo. Come indicato in precedenza e come correttamente evidenziato dai

medici dell’amministrazione lo scritto del dott. __________ alla patrocinatrice

della ricorrente (20 febbraio 2007) non permette di ritenere che questi abbia

da un lato accertato lo sviluppo di uno stato infiammatorio nel settembre 2006

poiché in quell’epoca non conosceva la signora, la nuova inabilità lavorativa è

accertata unicamente dal 24 novembre 2006, e la lettera del dott. __________

non porta alcuna giustificazione scientifica precisa in merito a tale

datazione. Nessun esame specifico e nessuna valutazione medica se non una laconica

frase secondo cui – alla luce degli esami svolti – “la recidiva riscontrata

… non si sviluppa da un giorno all’altro” circostanza lapalissiana

certamente ma non sufficiente ed attestata solo nel febbraio 2007 all’avvocato

rappresentante dopo avere preso in cura la ricorrente a partire dal 24

novembre 2006. A ragione il dott. __________ ha ritenuto tale valutazione

frutto del dire anamnestico della paziente (nello scritto 20 febbraio 2007 gli esami

cui fa riferimento il gastroenterologo dott. __________ sono avvenuti l’11

dicembre 2006 ed hanno solo permesso al professionista – parole sue – di

accertare che tale status non si sviluppa dall’oggi al domani, ma non di

determinare con certezza lo sviluppo a partire dal settembre 2006. Alla luce della verosimiglianza preponderante che deve guidare il

giudice delle assicurazioni sociali nella sua valutazione, alla luce

dell’insieme delle circostanze, dell’esame del dott. __________, della

colonoscopia della dott. __________ del maggio 2006, del certificato della

stessa del settembre 2006, nonché della valutazione del dott. __________ appare

che la malattia non possa essersi aggravata nel corso del mese di settembre

2006 ma certamente, e nella misura accertata dagli esami citologici, in epoca

successiva all’emanazione della decisione impugnata. Ne fa ulteriore fede

l’assenza di visita specialistica dettagliata da parte di un gastroenterologo

in tale periodo se non per l’ottenimento dell’attestazione redatta dall’allora

curante il 7 settembre 2006. La circostanza è ulteriormente rafforzata

dall'assenza di attestazioni mediche tra inizio settembre e fine novembre 2006

quanto invece, se presente da tempo lo stato infiammatorio, l'assicurata

avrebbe dovuto ricorrere a medici e medicamenti in maniera significativa.

Non

solo. Una ricaduta in uno stadio infiammatorio della malattia, e ciò a distanza

di 3 anni dalla sostanziale completa remissione della malattia ed a oltre 5

anni dalla visita della propria specialista curante, non costituisce elemento

per ritenere una nuova incapacità lavorativa duratura. Come indicato in

precedenza, di principio il giudice delle assicurazioni sociali deve attenersi

allo stato di fatto esistente al momento dell’emanazione della decisione

impugnata. Quanto segue questi momenti deve solo in via eccezionale essere considerato.

Certo, come indicato in precedenza, occorre verificare che il miglioramento

della capacità di conseguire un guadagno o di svolgere le mansioni consuete

deve essere supposto duraturo. In concreto si è visto che la patologia di cui è

affetta la ricorrente e presente a livello microscopico, come ricordato dalla

dott. __________ dopo la endoscopia di maggio 2006, non ha dato il minimo

problema per 3 anni. Si ripete che per oltre un lustro la ricorrente non ha

reso visita alla sua specialista di fiducia. Tale lungo lasso di tempo è

significativo di un costante miglioramento ed uno stato di benessere

sostanziale (verificato dal medico curante dott. __________ e dal

gastroenterologo dott. __________).

Questo

sostanziale stato di fatto non è mutato e non subisce modifiche sostanziali nel

suo perdurare per una ricaduta come quella accertata nel corso del mese di

dicembre 2006 dal dott. __________. Dopo un significativamente lungo periodo di

assenza dei sintomi della malattia una riacutizzazione non muta sostanzialmente

la situazione di miglioramento costantemente verificato (e presente da almeno 3

anni) che non viene seriamente messo in discussione. Dagli atti emerge che gli

stati stressanti per la paziente possono causare gli stati infiammatori, tra i

motivi di tensione va annoverata la controversia con l'UAI a proposito della

rendita.

Come

anche ritenuto dal TF nella sentenza I 582/03 del 21 ottobre 2003, una semplice

ricaduta non permette di rimettere in discussione il carattere duraturo del

miglioramento costatato dall'esperto. Nel caso di specie non occorre operare

una valutazione ritenendo gli ulteriori sviluppi del caso clinico della

ricorrente, come accennato tutti gli esperti in maniera concorde hanno indicato

che la malattia potrebbe presentare stati infiammatori con peggioramenti come

d’altra parte miglioramenti anche molto significativi: il dott. __________ ha

attestato una vita assolutamente normale senza sintomi della malattia per 3

anni da parte dell’assicurata che, sempre come rilevato dal perito incaricato,

avrebbe potuto impiegare le sue forze per svolgere un lavoro e conseguire un

guadagno in quel periodo.

Alla

luce delle considerazioni che precedono al momento dell’emanazione della

decisione impugnata la ricorrente era portatrice della malattia certamente ma

in maniera asintomatica e comunque non soffriva in modo tale da essere impedita

al lavoro. La signora RI 1 era quindi pienamente capace, in quel periodo, di

esercitare la sua precedente attività di venditrice e ciò al 100% così come

ritenuto nella decisione impugnata.

13. Nei

suoi scritti al Tribunale (doc. IX eXIII del 27 dicembre 2006 e 26 febbraio

2007) la patrocinatrice della ricorrente chiede l’erezione di una perizia

giudiziaria intesa a definire lo stato di salute della ricorrente

rispettivamente il grado di incapacità al lavoro.

Come noto siccome ripetutamente indicato nelle sentenze di questo

Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, conformemente alla costante

giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca

l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Nel caso

concreto agli atti sono stati raccolti sufficienti e chiarificanti elementi per

il giudizio che incombe a questo Tribunale, da un lato la valutazione del dott.

__________, con il successivo complemento, quindi le valutazioni della dott. __________

e del dott. __________, nonché le prese di posizione del dott. __________. La situazione

che emerge dall’incarto appare sufficientemente chiara, anche grazie alle

valutazioni del curante dott. __________, senza che sia necessario operare una

valutazione peritale. L’anamnesi agli atti, sia personale che medica, della

ricorrente è più che completa. La diagnosi della patologia e le conseguenze di

tale patologia appaiono elementi chiariti oltre misura. La possibilità di

sviluppi della malattia con momenti infiammatori è accertata come pure chiarito

è il fatto che RI 1 abbia vissuto per almeno 3 anni senza il benché minimo

disturbo (sintomo) della malattia. Gli atti medici permettono di chiarire come

sino all’emanazione della decisione l’assicurata potesse svolgere piena

attività lavorativa. Un rapporto peritale non potrebbe portare nuovi elementi

di valutazione.

14. In

una frase nella parte bassa della prima pagina della lettera 27 dicembre 2006

la patrocinatrice indica come la ricorrente si trovi in “difficile

situazione economica” e chiede di conseguenza che “venga messa a

beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio”. La

ricorrente precisa di avere beneficiato unicamente della disoccupazione (CHF

1'500.--) successivamente alla decisione impugnata. In precedenza la rendita a

lei riconosciuta ammontava invece, per quanto reperibile dagli atti, a CHF

1720.-- (doc. 20). Nella sua richiesta, che non appare altrimenti motivata, la

ricorrente non indica i cespiti d’entrata della famiglia, non precisa

l’esistenza di spese (quali), non precisa meglio i motivi delle difficoltà

economiche, non segnala l’esistenza di un sussidio per far fronte alla Cassa

malati. La tassazione 2001 – 2002 agli atti precisa un reddito lordo di CHF

59'196.— e la signora RI 1 non dice se vi sia stata diminuzione di tali redditi

od aumento ed eventualmente in quale misura. L’istanza è redatta da un avvocato

e la necessità di produrre l’usuale certificato è nota ai legali attivi nel

Cantone. La domanda sarebbe di per sè irricevibile. In effetti se è vero che al

Tribunale incombe la necessità di accertare i fatti v’è d’altro canto l’obbligo

da parte dell’assicurato di collaborare a tale accertamento. Qui l’assicurata è

ricorsa ai servigi di un legale cui la necessità di fornire al TCA la

documentazione necessaria non sfuggiva come detto. Il Giudice delegato, subentrato

ad inizio luglio 2007 nella trattazione della procedura in luogo del vice

Presidente del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, ha comunque chiesto alla

patrocinatrice di volere fornire in brevi tempi i documenti necessari. La

patrocinatrice ha prodotto una serie di documenti (doc. XVIII) accennando al

persistere di una disoccupazione (ma versando il conteggio per il mese di

gennaio 2007!), indicando una separazione, senza produrre documentazione

aggiornata, producendo la sua polizza assicurativa malattia ed attestazioni

relative all'onere per l'alloggio, il tutto in maniera non chiara. La

documentazione mostra versamenti importanti in favore del figlio (__________,

1993) da parte delle prestazioni complementari. Nulla è indicato per l'altro

figliolo. La polizza d'assicurazione malattia della ricorrente (datata 20

ottobre 2006) indica (come pure il doc. E2) un premio di CHF 367.50 (doc. E4).

Un accertamento presso l'UAM (comunicato dal giudice delegato alla

patrocinatrice della ricorrente e comunque ininfluente nel merito del giudizio

sull'assistenza giudiziaria) ha permesso di stabilire l'esistenza di un

sussidio in favore della qui ricorrente. A prescindere dalla sua ricevibilità

la richiesta di assistenza giudiziaria non poteva comunque essere recepita in

difetto dei requisiti necessari.

Come

indicato nelle considerazioni che precedono il 1° gennaio 2003 è entrata in

vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali (LPGA; RS 830.1), che ha portato alcune modifiche legislative anche in

ambito AI. Per l’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale

deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il cui rimando era

esplicitamente previsto dall’art. 69 cpv. 1 vLAI, il quale prevedeva che

l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del

caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. 1 LPGA mantiene il principio

secondo cui i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza

giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione

della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362 consid. 1b;

Kieser, op. cit., art. 61 N. 86 p. 626). Le condizioni cumulative per la

concessione dell’assistenza giudiziaria rimangono invariate rispetto al vecchio

diritto e sono le seguenti (Kieser, op. cit., art. 61 N. 88s; cfr. anche DTF

108 V 269, 103 V 47, 98 V 117; ZBL 94/1993 p. 517):

a) il richiedente deve trovarsi

nel bisogno (cfr. anche art. 3 della Legge

cantonale sul patrocinio e sull’assistenza giudiziaria, Lag, entrata in vigore

il 26 luglio 2002).

L’istante

va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla

difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo

mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF

119 Ia 11ss., 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in

considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo

di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195; Cocchi-Trezzini, Codice di

procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20 ad art. 155, p.

479). L’obbligo dello Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti

sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF

119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di

parenti cui l’interessato potrebbe far capo a norma dell’art. 328 e 329 CC

(Cocchi-Trezzini, op. cit., N. 20 ad art. 155, p. 479 e giurisprudenza ivi

citata).

Non

è determinante che l’indigenza sia stata cagionata da colpa propria

(Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich, p. 165).

Il

limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni

sull’assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai

fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, 7c).

L’indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di

quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia.

In

una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss. il TF ha precisato che una richiesta

di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che

l’istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione

di un’automobile. Secondo l’Alta Corte federale il richiedente deve piuttosto -

indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere

considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in

grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono

essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno

esistenziale.

L’attestato

municipale sullo stato di indigenza ha per il giudice soltanto valore

indicativo (Cocchi-Trezzini, op. cit., N. 10 ad art. 156 p. 490).

Nella

commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche

l’eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA

infatti si tiene conto dell’intera situazione economica della famiglia (STFA

non pubbl. succitata p. 4, consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). La sostanza

deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o

per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla

fine della procedura (DTF 118 Ia 369ss).

Generalmente

dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato

secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11

consid. 4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con

effetto retroattivo nella misura in cui i presupposti sono adempiuti (SVR 2000

UV Nr. 3; cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella causa R.G., inc. 31.1998.50).

Secondo

la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell’assistenza

giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione

processuale (“prozessleitender Entscheid”), non passa infatti in giudicato materiale,

ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR

1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b).

b)

l’intervento dell’avvocato dev’essere necessario o perlomeno indicato (cfr.

anche art. 14 cpv. 2 Lag).

Il

TF ha stabilito che la necessità dell’intervento di un avvocato è data nella

misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la parte

oppure il suo rappresentante civile non posseggono conoscenze giuridiche (DTF

119 Ia 265/6).

c)

il processo non deve essere palesemente privo di esito favorevole (cfr. anche

art. 14 cpv. 1 Lag).

Il

requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità

di vincere la causa sono così esigue che una persona ragionevole e di

condizione agiata rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese a cui

si esporrebbe (DTF 119 Ia 251; Cocchi-Trezzini, op. cit., N. 1 ad art. 157 p.

491). A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito

favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti

sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno

possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba

ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri

mezzi (STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 nella causa A.D.).

Nella

sentenza 21 ottobre 2004 in re Avv. Dr. X. il TF ha ribadito che non disattende

gli art. 29 cpv. 3 Cost. e 6 n. 3 lett. c CEDU il rifiuto del beneficio

dell'assistenza giudiziaria opposto ad una persona indigente se la sua causa

sembra priva di probabilità di successo. Compito del patrocinatore è quello di

informare adeguatamente la persona assistita sui rischi della causa (TF

2A.561/2004). L’alta Corte federale ha ulteriormente ribadito questi concetti

nella sentenza DTF 124 I 304 e nella sentenza 5P 346/2006 del 12 ottobre 2006

dove ha ritenuto:

" Als aussichtslos

sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung Prozessbegehren anzusehen, bei

denen die Gewinnaussichten beträchtlich geringer sind als die Verlustgefahren

und die deshalb kaum als ernsthaft bezeichnet werden können. Dagegen gilt ein

Begehren nicht als aussichtslos, wenn sich Gewinnaussichten und Verlustgefahren

ungefähr die Waage halten oder jene nur wenig geringer sind als diese.

Massgebend ist, ob eine Partei, die über die nötigen Mittel verfügt, sich bei

vernünftiger Überlegung zu einem Prozess entschliessen würde; eine Partei soll

einen Prozess, den sie auf eigene Rechnung und Gefahr nicht führen würde, nicht

deshalb anstrengen können, weil er sie nichts kostet."

ed

ancora:

" Die Prozesschancen sind in

vorläufiger und summarischer Prüfung des Prozessstoffes

abzuschätzen,

wobei es im Rechtsmittelverfahren um die Erfolgsaussichten des Rechtsbehelfs

geht (Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, Bern 1985, S. 167

f. Ziffer 6). Die Frage lautet, ob das Rechtsmittel offenbar prozessual

unzulässig oder aussichtslos ist (BGE 60 I 179 E. 1 S. 182; 78

I 193 E. 2 S. 195). Dass der angefochtene Entscheid oder das

vorinstanzliche Verfahren an einem Mangel leidet, genügt für die Bejahung der

Erfolgsaussichten nicht; entscheidend ist allein, ob das Rechtsmittel

voraussichtlich gutgeheissen werden muss (vgl. Poudret/Sandoz-Monod,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, V, Bern 1992, N. 5 zu

Art. 152 OG, S. 123)."

15. Ebbene

nel caso concreto tema del contendere é l’accertamento delle condizioni di

salute della ricorrente e quindi la determinazione della sua capacità di

conseguire un reddito lavorativo. Il tema è stato certamente ben compreso dalla

signora RI 1 tanto che lei stessa ha gestito in maniera certamente adeguata i

contatti con l’amministrazione nella fase di revisione del diritto a

prestazioni AI ed i primi atti di procedura giudiziaria. E’ dell’assicurata il

ricorso, sua è la richiesta di proroga del termine per le nuove prove adducendo

la necessità di contatto con il dott. __________, ancora suo lo scritto 13

dicembre 2006 con cui vengono prodotti nuovi mezzi di prova e si anticipa la

produzione di ulteriore attestazione medica. Come rilevabile dalla procura agli

atti la signora RI 1 ha conferito il mandato di rappresentarla alla propria

patrocinatrice solo il 21 dicembre 2006 e quindi a procedura ormai avviata da

tempo. Il mandato svolto della sua avvocata si è limitato, per quanto desumibile

dagli atti, a raccogliere l’annunciato rapporto del dott. __________ e

produrlo, con la richiesta di eventuale perizia medica (circostanza questa che

il Tribunale Cantonale delle Assicurazioni deve valutare autonomamente alla

luce dell’accertamento dei fatti che gli incombe) ed alla produzione di

ulteriore scritto del dott. __________ commentandolo. Alla luce della

fattispecie, visto inoltre come l’assicurata ha gestito il caso, il patrocinio

non appariva necessario e neppure indicato. La questione controversa ed il tema

giuridico sottostante, come indicato, non era di difficile comprensione per

l’assicurata, che anzi ne ha ben inteso la portata, e – pur essendo connessa a

questione medica (comunque vissuta personalmente dalla ricorrente ed alla

stessa nota) – è stata gestita senza difficoltà e senza necessariamente

ricorrere al sussidio di un patrocinatore. La domanda di assistenza giudiziaria

sarebbe quindi stata da rigettare anche nel merito se ricevibile.

16. Alla

luce di quanto precede il gravame va respinto.

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. In

concreto si giustifica il carico delle spese, fissate in CHF 200.--, alla

ricorrente.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

- La domanda

di assistenza giudiziaria è respinta.

3.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese cifrate in CHF 200.- sono

poste a carico della ricorrente.

4.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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