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Decisione

32.2006.174

Revisione rendita. Aggravamento. Problemi psichici. Accertamenti peritali. Aggravamento negato. Per il perito lo svolgimento di attività lavorativa é di sussidio.

17 luglio 2007Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I tentativi di mantenere anche solo una parziale attività lavorativa

hanno mostrato in passato il ripetersi di crolli ripetuti che hanno necessitato

l'immancabile interruzione del lavoro ed il ricorso al potenziamento della

terapia psicofarmacologica con progressivo lento recupero dell'equilibrio

psichico.

Riteniamo che un nuovo tentativo di riprendere un'attività lavorativa

semplice e senza responsabilità a tempo parziale possa anche essere riproposto,

ma la storia lavorativa e lo stato psichico del paziente lasciano intravedere

il forte rischio di una nuova ricaduta. Ricordo che l'ultima attività lavorativa

(assistente di geriatria) non comportava certo grosse responsabilità ed era

effettuato in un ambiente favorevole e non ostile al paziente. Il paziente,

come già in passato, si mostra disponibile e volenteroso in merito ad una

possibile riqualifica professionale o reinserimento lavorativo a metà tempo,

sebbene escluda di riprendere l'attività di assistente di geriatria."

(Doc. AI 55)

Dal

canto suo il dott. __________, psichiatra, ha redatto una completa e minuziosa

perizia che descrive dettagliata anamnesi sia sociale lavorativa che clinica.

Il

professionista ha esaminato il signor RI 1 ed ha operato le constatazioni

riportate nel suo rapporto alle pagine 4 e 5 recependone i dati soggettivi. Il

dott. __________ ha ribadito le diagnosi (distimia, disturbo della personalità

misto, anacastico ed emotivamente instabile oltre alla pancreatite cronica) ed

ha puntualmente discusso gli elementi a sua disposizione. Il professionista

evidenzia l'assenza di una sintomatologia depressiva significativa ed una buona

propensione al lavoro con il rilievo che il signor RI 1 va sostenuto per

ritrovare fiducia. Il perito evidenzia poi:

" …e seppure sia tuttora presente una condizione di

patimento psichico essa è stabilizzata e non peggiorata, da quanto emerge dagli

atti e per stessa ammissione del peritando, rispetto alla situazione che ha determinato

l'attribuzione di una mezza rendita di invalidità.

(…)

quanto obiettivato nel corso dell'attuale valutazione non giustifica,

da un punto di vista clinico-psichiatrico, una invalidità completa che anzi

appare controproducente anche da un punto di vista terapeutico." (Doc. AI

59)

Dal

canto suo il dr. __________ ha attestato di avere visto il signor RI 1 il 25

ottobre 2006 ritenendolo inabile al lavoro al 100% per malattia.

10. Come

ampiamente noto alle parti siccome costante giurisprudenza del Tribunale

Federale delle Assicurazioni (dal 1 gennaio 2007 TF) perché un rapporto medico abbia valore probatorio

è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti

litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali

di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi

antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche

o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto

devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004

nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,

U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,

p. 31; DTF 125 V 352;

Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I

162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono

a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile

1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24

dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;

ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato

rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta

Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che

sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in

particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione

invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr.

anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento

delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice

fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto

assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili

prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). In

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), il TF ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi

in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne

in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle

particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354). Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104

V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per

quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,

1997, p. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

11. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno

alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo, al proposito, che il

danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC

1977 p. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK

1984 p. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag.

10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono

determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere

annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, p. 10 consid. 3b; RCC 1992 p. 182 consid. 2a con

riferimenti).

Inoltre,

nella sentenza 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pp. 105ss), in cui questo

autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una

diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

L'esperto deve inoltre esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona

esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

Con

sentenza del 28 maggio 2004 (I 702/03), il TFA ha evidenziato che:

" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto

modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la

presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità,

intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri

qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in

evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in

tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza

possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo

l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico

(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I

870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000

pag. 155 consid. 2c;

Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff

der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung,

namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René

Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San

Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

12.

Nel caso di specie l'amministrazione, nell'ambito della procedura di

revisione della rendita attribuita al ricorrente ha, come evidenziato, fatto erigere

una perizia dettagliata, precisa, completa, dove l'esame è stato minuzioso e le

conclusioni, più sopra riportate, sono lineari e ben motivate.

Non

può essere mosso alcun rimprovero metodologico al lavoro peritale, d'altronde

in linea con gli accertamenti degli altri psichiatri intervenuti, e dal profilo

sostanziale l'attestazione del dott. __________ non appare atta, per l'assenza

di una specializzazione in psichiatria da parte del medico e per l'assenza di

specifici approfondimenti, a modificare le chiare conclusioni cui è giunto il

perito e fatte proprie dall'UAI.

Il

perito considera addirittura controproducente da un punto di vista terapeutico

una "invalidità completa".

L'incapacità

lavorativa ritenuta dal professionista è del 50%. Questo elemento va qui

ritenuto anche perché il rischio di una ricaduta non appare elemento

sufficiente per ritenere l'aggravamento voluto da legge e giurisprudenza per

riconoscere un'invalidità maggiore.

13. Visto quanto precede, la conclusione dell’amministrazione va

confermata.

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono a carico del

ricorrente.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese cifrate in CHF 200.- sono

poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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