32.2006.174
Revisione rendita. Aggravamento. Problemi psichici. Accertamenti peritali. Aggravamento negato. Per il perito lo svolgimento di attività lavorativa é di sussidio.
17 luglio 2007Italiano26 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2006.174
Data decisione, Autorità:
17.07.2007, TCA
Titolo:
Revisione rendita. Aggravamento. Problemi psichici. Accertamenti peritali. Aggravamento negato. Per il perito lo svolgimento di attività lavorativa é di sussidio.
AFFEZIONE PSICHICA
RENDITA
REVISIONE
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
OAI
art. 88 let. a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.174
ir/td
Lugano
17 luglio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 31 ottobre 2006
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9 ottobre
2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
A. RI
1 è stato posto al beneficio di una rendita invalidità concessa al 100% dal 1°
dicembre 2000 al febbraio 2003 e del 50% dal 1° marzo 2003 e ciò sulla scorta
di accertamenti medici - eseguiti a seguito della richiesta di prestazioni per
adulti dell'assicurato inoltrata il 18 settembre 2001 - svolti presso la dott. __________
e riferiti a problemi psichici. La diagnosi ritenuta è stata reazione
depressiva prolungata, disturbo di personalità impulsivo ed etilismo cronico
(doc. 1-11 atti Cassa Malati). Dal profilo fisico è stata ritenuta una
pancreatite cronica, colon spastico, ipercolesterolemia e ipertrigliceridemia.
B. A
fronte di ripetute assenze dal lavoro presso la Casa Anziani del Comune di __________
ed a fronte delle indicazioni fornite con il questionario per la revisione
della rendita trasmesso il 6 dicembre 2004 l'UAI ha svolto accertamenti
dettagliati sulle condizioni di salute del signor RI 1 acquisendo un rapporto
del curante dr. __________ (doc. 43) secondo cui la situazione di salute di RI
1 sarebbe stazionaria con cure infermieristiche e psichiatrica, un rapporto del
Servizio psico-sociale di __________ del 18 gennaio 2005 (doc. 5) che ha
significato un peggioramento della condizione di salute nella primavera del
2004 cui è seguito un miglioramento nell'estate, un rapporto approfondito del
SPS __________ datato 2 agosto 2005 (doc. 46), ulteriori risposte del SPS il 16
gennaio 2006 a domande del medico dell'AI e, per finire, una perizia del dott. __________,
psichiatra, redatta l'11 luglio 2006.
Alla
luce degli atti raccolti l'UAI ha deciso l'insussistenza di elementi atti ad
aumentare il grado di invalidità e ciò fondandosi sulla perizia del dott. __________.
C. RI
1 si è aggravato al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni contro tale
provvedimento segnalando la valutazione del medico fiduciario del datore di
lavoro dott. __________ secondo cui le condizioni di salute dell'assicurato non
gli permetterebbero una ripresa del lavoro per "l'ulteriore 50%".
A riprova di ciò il fatto che dal giugno 2005 RI 1 non ha ripreso il lavoro.
L'UAI
si oppone all'accoglimento del ricorso.
Non
sono state prodotte ed acquisite, al di fuori degli atti trasmessi dalle parti,
altre prove.
in
diritto
in
ordine
1. Il
ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intimazione della
decisione, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e le conclusioni
appaiono chiaramente espresse.
2. La
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
3. Il
1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative
anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità. Siccome dal profilo temporale
il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento
della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid.
1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467, 121 V 366) e poiché il Tribunale delle
assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti
che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV
nr. 25; DTF 121 V 366), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in
vigore a partire dal 1° gennaio 2003. Dal 1° gennaio 2004 sono inoltre in
vigore le norme di legge introdotte dalla 4a revisione dell’AI.
Per
quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in
vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –
70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge
non preveda espressamente una deroga.
nel
merito
4. Oggetto
dell'esame del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni è sapere se vi sia stato
un cambiamento, e quindi un aumento del grado di invalidità, nelle condizioni
di salute di RI 1.
5. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI (nel nuovo tenore introdotto con la 4a revisione dell’AI),
gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70
%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita
se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40 %.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può
conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto
guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990
p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations,
1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe
potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2
LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136;
Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dal cui rapporto emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno
stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313). Riguardo al reddito conseguibile senza invalidità, va
inoltre precisato che lo stesso va
determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76). La
giurisprudenza federale ha inoltre precisato che è giustificato fondarsi sul
reddito effettivo nella misura in cui si può ammettere che l'assicurato
potrebbe conseguire un guadagno analogo in altri posti sul mercato del lavoro
(RCC 1973 p. 201, 1961 p. 80; Valterio, op. cit., pp. 202s; ATFA 1968 188; EVGE
1961 41).
Se un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa
prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto
dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni -
l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in
special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività
lucrativa. Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI nella
versione in vigore sino al 31 dicembre 2002) parifica l'impedimento di svolgere
le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di
calcolo dell'invalidità: SVR 1996 IV Nr. 76; RCC 1986 p. 246; DTF 104 V
136; Valterio, op. cit,. p. 199).
L'art.
27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31
dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività
lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli
usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e
di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni
attività svolta dalla comunità."
Al
proposito va precisato che si paragona l'attività svolta dall'assicurato prima
della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere
posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p. 139; Duc, Les assurances
sociales en Suisse, 1995, p. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994,
p. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se
l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno
parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia
essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è
ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei
lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 p. 139; Valterio, op. cit.,
p. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
6. Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di
una possibile modifica importante del grado d’invalidità o di grande invalidità
o dell’assistenza dovuta all’invalidità, è stato stabilito un termine nel
momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o
allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare
una notevole modifica del grado d’invalidità, della grande invalidità o
dell’assistenza dovuta all’invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata
inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado
d’invalidità o di grande invalidità o il volume dell’assistenza dovuta
all’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la
rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado
d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a se
stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte
le condizioni previste nel capoverso 3. Se la capacità al guadagno dell’assicurato
o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande
invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione
allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente
continuerà a durare (art. 88 a
cpv. 1 OAI).
Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni
consuete peggiora oppure se la grande invalidità si aggrava o l’assistenza
dovuta all’invalidità aumenta, occorre tenere conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza
interruzione notevole. L’articolo 29bis è applicabile per analogia
(art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984 p. 137).
7. La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323; DTF
113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una
rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche
dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di
guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto
di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38, 1985 p. 336; STFA 29 aprile 1991
nella causa G.C.). Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di
revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i
fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli
esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto
di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di
rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Valterio,
op. cit., p. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG,
1997, p. 258).
8. Va ulteriormente evidenziato qui come il giudice delle assicurazioni
sociali deve considerare lo stato di fatto esistente al momento della decisione
impugnata. La giurisprudenza ha sancito questo principio, ribadendolo, in
particolare nella sentenza citata dall’amministrazione DTF 122 V pag. 362 (366)
cons. 1 b:
"
Selon une jurisprudence
constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions
attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la
décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 248 consid. 1a et les arrêts cités).
Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent
normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 117 V 293
consid. 4)."
La
giurisprudenza é stata ribadita da ultimo, sommariamente, nella sentenza 13
aprile 2007 (P 10/06) del Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1 gennaio
2007 Tribunale Federale). Si veda anche DTF 131 V 215 c. 3.1.1. pag. 220).
9. Nella
fattispecie in esame va rilevato come il 16 aprile 2004 il medico curante ha
confermato sostanziale costanza nelle condizioni di salute del ricorrente. La
situazione si palesava stazionaria. Dal canto suo il dott. __________ (SPS __________)
il 18 gennaio ha segnalato la situazione altalenante della primavera estate del
2004 chiedendo un adeguato termine per l'allestimento delle certificazioni
necessarie. Il 2 agosto 2005 il dott. __________ ha evidenziato, in una lunga
valutazione, sia la diagnosi che l'evoluzione della patologia evidenziando i
ripetuti e ravvicinati crolli "con progressiva riduzione della capacità
lavorativa nonostante abbia sempre tentato con tutte le sue forze di mantenere
una parziale attività lavorativa. Questa situazione si è cronicizzata nel tempo
e le varie terapie instaurate non hanno modificato la situazione che peraltro è
progressivamente peggiorata.".
Alla
luce di questi elementi il dott. __________ dell'UAI ha chiesto, vista la
situazione "non più compatibile con l'attività regolare di assistente
geriatrico", ulteriori precisazioni (21 dicembre 2005 doc. 53-1).
Il
17 gennaio 2006 il Servizio Psico-Sociale (SPS) ha precisato:
" Il paziente, nell'ambito di una fragilità psichica
di fondo, presenta al momento attuale uno stato psichico di discreto
equilibrio.
(…)
presenta una tolleranza molto bassa alla frustrazioni, una bassa
soglia per la scarica dell'aggressività con difficile controllo degli impulsi
nell'ambito di una instabilità emotiva.
(…)
Fatti
I tentativi di mantenere anche solo una parziale attività lavorativa
hanno mostrato in passato il ripetersi di crolli ripetuti che hanno necessitato
l'immancabile interruzione del lavoro ed il ricorso al potenziamento della
terapia psicofarmacologica con progressivo lento recupero dell'equilibrio
psichico.
Riteniamo che un nuovo tentativo di riprendere un'attività lavorativa
semplice e senza responsabilità a tempo parziale possa anche essere riproposto,
ma la storia lavorativa e lo stato psichico del paziente lasciano intravedere
il forte rischio di una nuova ricaduta. Ricordo che l'ultima attività lavorativa
(assistente di geriatria) non comportava certo grosse responsabilità ed era
effettuato in un ambiente favorevole e non ostile al paziente. Il paziente,
come già in passato, si mostra disponibile e volenteroso in merito ad una
possibile riqualifica professionale o reinserimento lavorativo a metà tempo,
sebbene escluda di riprendere l'attività di assistente di geriatria."
(Doc. AI 55)
Dal
canto suo il dott. __________, psichiatra, ha redatto una completa e minuziosa
perizia che descrive dettagliata anamnesi sia sociale lavorativa che clinica.
Il
professionista ha esaminato il signor RI 1 ed ha operato le constatazioni
riportate nel suo rapporto alle pagine 4 e 5 recependone i dati soggettivi. Il
dott. __________ ha ribadito le diagnosi (distimia, disturbo della personalità
misto, anacastico ed emotivamente instabile oltre alla pancreatite cronica) ed
ha puntualmente discusso gli elementi a sua disposizione. Il professionista
evidenzia l'assenza di una sintomatologia depressiva significativa ed una buona
propensione al lavoro con il rilievo che il signor RI 1 va sostenuto per
ritrovare fiducia. Il perito evidenzia poi:
" …e seppure sia tuttora presente una condizione di
patimento psichico essa è stabilizzata e non peggiorata, da quanto emerge dagli
atti e per stessa ammissione del peritando, rispetto alla situazione che ha determinato
l'attribuzione di una mezza rendita di invalidità.
(…)
quanto obiettivato nel corso dell'attuale valutazione non giustifica,
da un punto di vista clinico-psichiatrico, una invalidità completa che anzi
appare controproducente anche da un punto di vista terapeutico." (Doc. AI
59)
Dal
canto suo il dr. __________ ha attestato di avere visto il signor RI 1 il 25
ottobre 2006 ritenendolo inabile al lavoro al 100% per malattia.
10. Come
ampiamente noto alle parti siccome costante giurisprudenza del Tribunale
Federale delle Assicurazioni (dal 1 gennaio 2007 TF) perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004
nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G.,
U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989,
p. 31; DTF 125 V 352;
Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I
162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono
a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile
1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24
dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332;
ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato
rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta
Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che
sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in
particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr.
anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento
delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice
fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto
assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili
prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). In
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), il TF ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi
in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne
in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354). Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104
V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per
quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;
MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht,
1997, p. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
11. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno
alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo, al proposito, che il
danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC
1977 p. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK
1984 p. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag.
10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998
nella causa S. F., I 148/98, p. 10 consid. 3b; RCC 1992 p. 182 consid. 2a con
riferimenti).
Inoltre,
nella sentenza 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pp. 105ss), in cui questo
autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve
esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una
diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di
un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
L'esperto deve inoltre esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona
esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
Con
sentenza del 28 maggio 2004 (I 702/03), il TFA ha evidenziato che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto
modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la
presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità,
intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri
qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in
evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in
tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza
possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo
l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico
(profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I
870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000
pag. 155 consid. 2c;
Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff
der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung,
namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René
Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San
Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
12.
Nel caso di specie l'amministrazione, nell'ambito della procedura di
revisione della rendita attribuita al ricorrente ha, come evidenziato, fatto erigere
una perizia dettagliata, precisa, completa, dove l'esame è stato minuzioso e le
conclusioni, più sopra riportate, sono lineari e ben motivate.
Non
può essere mosso alcun rimprovero metodologico al lavoro peritale, d'altronde
in linea con gli accertamenti degli altri psichiatri intervenuti, e dal profilo
sostanziale l'attestazione del dott. __________ non appare atta, per l'assenza
di una specializzazione in psichiatria da parte del medico e per l'assenza di
specifici approfondimenti, a modificare le chiare conclusioni cui è giunto il
perito e fatte proprie dall'UAI.
Il
perito considera addirittura controproducente da un punto di vista terapeutico
una "invalidità completa".
L'incapacità
lavorativa ritenuta dal professionista è del 50%. Questo elemento va qui
ritenuto anche perché il rischio di una ricaduta non appare elemento
sufficiente per ritenere l'aggravamento voluto da legge e giurisprudenza per
riconoscere un'invalidità maggiore.
13. Visto quanto precede, la conclusione dell’amministrazione va
confermata.
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono a carico del
ricorrente.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese cifrate in CHF 200.- sono
poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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