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Decisione

32.2006.176

Nuova domanda di prestazioni. Decisione di non entrata nel merito. Decisione annullata e rinvio all'amministrazione per entrare nel merito. Verosimiglianza del peggioramento ammesso dal TCA

2 agosto 2007Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i figli morti, li ricorda spesso, "sono come ferite interiori". Sente

una grande nostalgia di avere ancora un bambino. A questo proposito sente una

gran delusione rispetto ad una suora che le avrebbe fatto dei rimproveri per

non aver badato abbastanza ai figli handicappati. Al pensiero di questo evento

piange spesso.

A volte la paziente parla di pensieri suicidali

(...). "

Da quanto precede risulta lampante che sono dati i

necessari elementi medici attestanti l'importante peggioramento dello stato di

salute della signora Saliba rispetto alla valutazione SAM dell'8 marzo

2005 e atti à imporre all'amministrazione di entrare nel merito della domanda

di prestazioni AI datata 4 aprile 2006. Contrariamente a quanto sostenuto

dall'amministrazione non solo siamo in presenza di un importante peggioramento

dello stato di salute ma sono sorti nuovi elementi da valutare (nuove patologie

psichiatriche) che limitano ulteriormente la capacità lavorativa della ricorrente.

In conclusione, sulla base di quanto precede, chiediamo

che la decisione emanata dall'Ufficio AI il 31 ottobre 2006 si annullata e gli

atti siano ritornati all'amministrazione affinché entri nel merito della

domanda di prestazioni AI formulata dalla signora __________ il 4 aprile

2006." (Doc. III)

- con

la risposta di causa l’Ufficio AI, riferendosi alle Annotazioni del medico SMR

(V), ha postulato la reiezione dell’impugnativa confermando i contenuti della decisione

querelata (doc. IV);

- nelle

sue osservazioni del 14 febbraio 2007 l’assicurata, tramite il suo patrocinatore,

ha ribadito in sostanza le domande e allegazioni ricorsuali (VII);

- la

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza

(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle

prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai

sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

- qualora

una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità

era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta

è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità

si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87

cpv. 2 e 3 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non

entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per

contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il

diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della

richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198

consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die

materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,

Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et

pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).

Se

l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la

fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la

modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è

effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per

analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1

LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi,

Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in

Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des

Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,

pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante

giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non

solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso

sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto

invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un

cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323,

consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché

sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le

condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica,

tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve

essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in

relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è

possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione

iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece

che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo

diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991

nella causa G.C., consid. 4).

Nella

sentenza pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che

nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento,

il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio

dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di

rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende

verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di

prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere

dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine

per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso

contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).

Infine,

se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione

di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione

ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la

nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in

materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa

attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10

consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

La

giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della

LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo

2004 (STFA dell’8 marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]);

- in

concreto l’assicurata sostiene che il suo stato di salute, rispetto a quanto accertato

Considerandi

in occasione della procedura sfociata nella decisione su opposizione 2 giugno

2005, con la quale l’amministrazione le aveva negato l’attribuzione di una

rendita in difetto di un grado di invalidità pensionabile (doc. AI 25), abbia subito un peggioramento che necessita di essere ulteriormente

indagato;

- il

TCA rileva innanzitutto che all’epoca del rifiuto della chiesta rendita di

invalidità l’amministrazione si è essenzialmente basata sulla conclusioni della

perizia pluridisciplinare resa dal Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione

Invalidità (SAM) dell’8 marzo 2005 nella quale i medici, posta la diagnosi

invalidante di “Sindrome somatoforme da dolore persistente”, avevano

giudicato l’assicurata abile al lavoro nell’ultima attività lavorativa di aiuto

educatrice nella misura dell’85% e in misura completa quale casalinga (doc. AI

18). Nel suo consulto psichiatrico per il SAM del 28 gennaio 2005 il dr. __________,

spec. FMH in psichiatria, aveva posto la diagnosi di “Sindrome somatoforme

da dolore persistente ICD-10 F 45.4”, concludendo per un’incapacità lavorativa

del 10-20% (doc. AI 18-15).

- in

occasione della nuova domanda di prestazioni presentata il 4 aprile 2006 lo

psichiatra che cura l’assicurata dal dicembre 2004, dr. __________ ha

attestato un peggioramento del quadro clinico “rispetto all’ultima sentenza”

illustrando come la paziente accusasse dolori aumentati agli arti, mancanza

di forza sentendosi distrutta, stanca, triste e disturbata nel sonno tanto da

doversi far aiutare anche nell’esecuzione dei lavori casalinghi. A detta dello

specialista, l’interessata non aveva più nessun progetto di vita da madre e di

vita matrimoniale davanti a sè: ne conseguiva un senso di rassegnazione,

diminuzione della volontà per un superamento attivo del dolore con abbassamento

della soglia del dolore. Secondo il dr. __________, “la sintomatologia si è

aggravata negli ultimi mesi e la capacità lavorativa è ora al massimo del 50%”,

ciò che rendeva opportuna una rivalutazione del diritto alla rendita d’invalidità

(doc. AI 30-2; cfr. sopra per esteso). Nel suo rapporto del 12 dicembre 2006

prodotto unitamente al presente ricorso, il dr. __________ ha ulteriormente

precisato la sua posizione illustrando come nei primi contatti avuti con la

paziente, alla fine del 2004, non fosse prevalente la sintomatologia depressiva

o ansiosa, la quale del resto nemmeno era stata rilevata dal dr. __________, ma

quella prettamente algica. Secondo lo specialista la situazione sarebbe in

seguito mutata “radicalmente” non solo quanto alla sintomatologia algica,

ma anche e soprattutto dal punto di vista dell’aspetto psichico con accentuazione

delle componenti di preoccupazione, irritabilità, anedonia, depressione, ansia

di intensità variabile oltre alla comparsa anche di pensieri suicidali (cfr.

doc. D).

- quanto

alla componente organica - relativa in particolare alla fibromialgia -, la

ricorrente non ha versato agli atti alcun certificato che documenti l’attuale

situazione o un’eventuale modifica del suo stato valetudinario dal profilo

reumatologico;

- ora,

se è vero che la documentazione prodotta non è del tutto esaustiva, questo TCA

deve considerare che la situazione psichica evidenziata dal dr. __________,

specialista che ha in cura la ricorrente dal dicembre 2004, ha subito una modifica

nel senso che accanto alla “Sindrome somatoforme da dolore persistente” e,

quindi, alla sintomatologia più prettamente algica, si è chiaramente accentuata

la componente psichica e, quindi, la sintomatologia ansioso-depressiva oltre

che affezioni classificabili quali neurastenia e sindrome da conversione. Come

detto, il dr. __________, nella sua perizia del 28 gennaio 2005, concludente

per un grado di inabilità del 10-20%, si era invece essenzialmente limitato a

riferire della sintomatologia algica diffusa lamentata dall’assicurata con

dolori in tutto il corpo e stanchezza generale, sottolineando tuttavia come la paziente

denotasse un’emotività stabile e fosse determinata a svolgere con gioia il suo

lavoro, trovandosi del resto molto bene sul posto di lavoro e definendo di

conseguenza come favorevole la prognosi a medio-lungo termine (doc. AI 18-15).

In sostanza quindi a quell’epoca non era stato riscontrato alcun disturbo di rilievo

dello stato psichico. Il dr. __________ invece, nei suoi rapporti dell’11

maggio e 12 dicembre 2006, sottolinea l’intervento di un aggravamento della situazione

con particolare riferimento al disturbo psichico con l’apparizione di una componente

di rassegnazione, diminuzione della volontà, depressione, ansia oltre che di

pensieri suicidali (doc. AI 30-1 e doc. D). Del resto significativa in proposito

è anche la circostanza che mentre nella domanda di prestazioni del 8 agosto

2004.

l’assicurata ha indicato di essere sofferente di fibromialgia e problemi

alla cervicale (doc. AI 2-5), in quella del 4 aprile 2006 ha segnalato di essere

sofferente anche di depressione (doc. AI 27-6).

- ne

discende che le certificazioni prodotte agli atti, rese peraltro dallo specialista

che segue l’assicurata da un’epoca antecedente il provvedimento litigioso, contengono

elementi idonei a far ritenere siccome attendibile, con riferimento alla componente

psichica, una modifica delle circostanze, nel senso di un progressivo - e

verosimilmente duraturo - peggioramento intervenuto successivamente alle

costatazioni mediche effettuate nel gennaio 2005 e poste alla base della precedente

procedura amministrativa sfociata nella decisione su opposizione 2 giugno 2005;

del resto va osservato che proprio per la sua specifica natura l’aggravamento

evidenziato (che interessa la volontà e la capacità di determinazione

dell’assicurata) è potenzialmente suscettibile di ripercuotersi in modo marcato

sulla capacità di guadagno della ricorrente. Questo Tribunale deve quindi

concludere che __________ ha reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato

in misura rilevante per il diritto alle prestazioni ai sensi dell’art. 87 cpv. 2

e 3 OAI e l’Ufficio AI avrebbe dovuto pertanto entrare nel merito della nuova domanda

di prestazioni presentata dall’assicurata.

Questo

vale a maggiore ragione visto che nell’ambito dell’art. 87 OAI è sufficiente

rendere verosimile e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante

valida nell’ambito delle assicurazioni sociali (“Glaubhaftmachen im Sinne des Art. 87 Abs. 3 IVV erfordert nicht den Beweis nach

dem im Sozialversicherungsrecht üblichen Grad der

überwiegenden Wahrscheinlichkeit (BGE 125 V 195 Erw. 2, 119 V 9 Erw. 3c/aa, je

mit Hinweisen). Die Beweisanforderungen sind vielmehr

herabgesetzt (Gygi, Bundesverwaltungsrechts-pflege, 2. Aufl., Bern 1983, S.

272), indem nicht im Sinne eines «vollen Beweises» (ZAK 1971 S. 525 Erw. 2) die

Überzeugung der Verwaltung begründet zu werden braucht, dass seit der letzten rechtskräftigen

Entscheidung tatsächlich eine relevante Änderung eingetreten ist. Vielmehr

genügt es, dass für den geltend gemachten rechtserheblichen Sachumstand

wenigstens gewisse Anhaltspunkte bestehen, auch wenn durchaus noch mit der

Möglichkeit zu rechnen ist, bei eingehender Abklärung werde sich die behauptete

Sachverhaltsänderung nicht erstellen lassen. Bei der Beurteilung der Frage, ob

die Vorbringen der versicherten Person glaubhaft sind, wird die Verwaltung u.a.

zu berücksichtigen haben, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere

Zeit zurückliegt und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder

weniger hohe Anforderungen stellen (BGE 109 V 264 Erw. 3).“ (SVR 2002 IV

Nr. 10 consid 1c/aa);

- di

conseguenza la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione perché entri nel merito della nuova domanda di prestazioni ed

esamini se la modifica delle circostanze resa attendibile in questa sede sia

effettivamente avvenuta e, nell’affermativa, in che misura essa incida sulla capacità

di guadagno dell’assicurata;

-

secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura

di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a

spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI, il quale rifonderà pure fr. 1'000.-- all’assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso é accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché

proceda come sopra indicato.

2.- Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà

inoltre alla ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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