32.2006.176
Nuova domanda di prestazioni. Decisione di non entrata nel merito. Decisione annullata e rinvio all'amministrazione per entrare nel merito. Verosimiglianza del peggioramento ammesso dal TCA
2 agosto 2007Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2006.176
Data decisione, Autorità:
02.08.2007, TCA
Titolo:
Nuova domanda di prestazioni. Decisione di non entrata nel merito. Decisione annullata e rinvio all'amministrazione per entrare nel merito. Verosimiglianza del peggioramento ammesso dal TCA
DEFINIZIONE DI INVALIDITÀ
NON ENTRATA IN MATERIA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
TRASMISSIONE ATTI
art. 28 LAI
art. 17 LPGA
art. 87 cpv. 2 OAI
art. 87 cpv. 3 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.176
FC/td
Lugano
2 agosto 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 31 ottobre 2006 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato, in fatto e in diritto
- con
decisione del 17 marzo 2005 l’Ufficio AI, statuendo su una domanda di prestazioni
dell’assicurazione invalidità presentata il 10 agosto 2004 da RI 1, nata nel __________,
ha respinto la richiesta avendo determinato un grado di invalidità del 13,5% e,
quindi, non attingente la soglia minima del 40% per la concessione di una
rendita (doc. AI 19); l’opposizione presentata dall’assicurata è stata
giudicata irricevibile dall’amministrazione mediante provvedimento del 2 giugno
2005 (doc. AI 25-1);
- il
4 aprile 2006 l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni facendo
valere un peggioramento del suo stato di salute (doc. AI 27).
A
sostegno della propria richiesta l’assicurata ha fatto pervenire
all’amministrazione un certificato 11 maggio 2006, nel quale il dr. __________,
spec. FMH in psichiatria, ha attestato:
"
La Signora __________ mi
ha fatto pervenire il suo scritto dell'11.04.06. Causa vacanze da parte mia,
posso rispondervi solo ora. A mio avviso, il grado d'invalidità è da
considerarsi modificato rispetto all'ultima sentenza. A mio avviso la paziente
è limitata nella sua capacità lavorativa del 50%.
In breve:
La paziente partorisce nel '87 e nel '90 due volte dei
bambini con imponenti malformazioni. Essi moriranno nel '96, rispettivamente
nel '01.
Dal 2002 il marito della paziente è invalido (Morbo di
Bechterew) con un decorso via via più grave.
Nel 2003 la paziente accusa i primi disturbi e dal
febbraio 2004 riesce a lavorare solo al 50%.
Oggi accusa dolori aumentati negli arti, mancanza di
forza, si sente distrutta, stanca, anche senza fare niente, tristezza per aver
perduto i bambini e per l'invalidità del marito. Sonno disturbato dai troppi
dolori. Dopo il lavoro si sente stanchissima. Si deve far aiutare per i lavori
casalinghi.
Valutazioni mediche della capacità lavorativa:
Dr. med. __________, meg. int., il 19.08.04:
50% dal 02.02.04
Dr. med. __________, reumatologo, il 26.10.04:
50% dal 02.02.04
Dr. med. __________, reumatologo, il 21.02.05:
0% (sic!)
Dr. med. __________, psichiatra, il 25.05.05 (lettera
all'assicurazione __________):
50%
dal 02.02.04
A mio avviso, la sintomatologia somatica, descritta e
diagnostica a più riprese dai colleghi __________ e __________ è accentuata da
un vissuto depressivo in seguito ai traumi (2 bambini handicappati e morti da
piccoli) e al peso psicologico causato dalla presenza del marito fortemente
malato e invalido. Questa paziente appena 36enne non ha più nessun progetto di
vita da madre e di vita matrimoniale davanti a sè. Rassegnazione diminuzione
della volontà per un superamento attivo del dolore con abbassamento della
soglia del dolore ne sono la conseguenza (vedi anche Schw.Med.Forum
2006;6:448-454).
La sintomatologia si è aggravata negli ultimi mesi e la
capacità lavorativa è ora al massimo del 50%.
Egregio Signor __________, scusandomi del ritardo di questa
lettera rispetto al margine di tempo concesso alla paziente di rispondere, la
prego di rivalutare il diritto alla rendita della paziente in margine."
(Doc. AI 30)
- riferendosi
ad un progetto di decisione dell’amministrazione, l’11 ottobre 2006 l’assicurata
ha ulteriormente fatto valere:
"
Mi riferisco al progetto
di decisione del 19 settembre 2006 e con la presente inoltro le mie osservazioni
contro lo stesso.
Nella decisione mi comunica che la mia domanda può
essere presa in considerazione solo in caso di peggioramento dello stato di
salute dal momento della precedente decisione di rifiuto.
Posso sicuramente affermare che la mia salute è molto
peggiorata, anche se la malattia per la quale ho chiesto l'invalidità è sempre
la stessa. Purtroppo più il tempo passa e più questa si manifesta in modo più
evidente. Infatti, se anni fa ho dovuto diminuire la mia percentuale di lavoro
passando dal 100% al 50%, è stato perché in alcuni giorni non riuscivo proprio
a fare nulla. Sicuramente il fatto di lavorare di meno mi aiuta molto, anche
perché ho anche una casa da mandare avanti e spesso faccio molta fatica a far
qualsiasi movimento.
Dovendo quindi spiegare il motivo della mia attuale
domanda, posso unicamente dire che la malattia per la quale avevo già chiesto
una volta la rendita d'invalidità, è ora più forte rispetto a prima e che
faccio veramente molta fatica a fare anche le faccende più semplici, visto che
mi sento sempre stanca." (Doc. AI 35)
- con
provvedimento 31 ottobre 2006 l’Ufficio AI, sentito il parere del medico del
Servizio medico regionale dell’AI (SMR), confermando il precedente progetto di
decisione, non è entrato nel merito della domanda adducendo:
"
Lei ha nuovamente
inoltrato una richiesta per una rendita d'invalidità.
Con decisione 17.03.2005 avevamo respinto la sua
precedente richiesta di prestazioni. La decisione su opposizione del 02.06.2005
confermava il rifiuto a prestazioni.
Un nuovo esame è possibile quando è credibilmente
dimostrato che le circostanze oggettive, che possono dare diritto a
prestazioni, si siano modificate in modo rilevante dopo questa data. La nuova
valutazione di una situazione invariata non è possibile.
Abbiamo rivalutato la documentazione giunta e possiamo affermare
che la situazione a livello di stato di salute non è peggiorata dal momento
della nostra decisione di rifiuto.
Con la sua nuova domanda non fa valere elementi nuovi.
Decidiamo pertanto:
Non si entra nel merito della richiesta di prestazioni.
In merito alle osservazioni inoltrate in data 11 ottobre
2006 in contrapposizione al progetto di decisione 19 settembre 2006, le stesse
sono state esaminate ma ritenute ininfluenti ai fini decisionali.
In particolare ed a questo riguardo, occorre ricordare
che l'amministrazione ha espresso il proprio convincimento prendendo la
decisione che si è imposta al termine di una valutazione degli atti ed in
ossequio alle dispozioni legali vigenti.
In sede di opposizione spetta sempre quindi
all'assicurato/a fornire le prove atte a giustificare una diversa valutazione del
caso.
Nell'evenienza concreta, le osservazioni presentate non
sono state per contro avvalorate da elementi di natura medica a sostegno delle
argomentazioni prodotte, motivo per cui non si può altro che confermare il
querelato progetto di decisione." (Doc. AI 36)
- con
il ricorso in oggetto, corredato da un ulteriore certificato medico redatto il 12
dicembre 2006 dal dr. __________ (doc. D), l’assicurata, rappresentata dalla
Consulenza giuridica handicap, si aggrava davanti al TCA chiedendo l’annullamento
della decisione impugnata e la retrocessione degli atti all’Ufficio AI perché
si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni dopo effettuazione dei
necessari accertamenti; a sostegno della sua domanda fa, tra l’altro, valere:
"
2. Nella fattispecie l'Ufficio AI,
con decisione del 17 marzo 2005, con
fermata con decisione su opposizione il 2 giugno 2005,
aveva respinto la richiesta di prestazioni AI fondandosi sulla valutazione SAM dell'8 marzo
2005.
Il dottor __________, specialista in psichiatria, aveva
diagnosticato una sindrome somatoforme da dolore persistente con influsso sulla
capacità lavorativa, mentre il dottor Mariotti, specialista in reumatologia,
aveva diagnosticato fibromialgia senza influsso sulla capacità lavorativa.
In particolare il dottor __________ rilevava, per ciò
che attiene allo stato psichico della signora RI 1 al gennaio 2005, delle
oscillazioni dell'umore senza ritenerle però dei disturbi veri e propri:
"La sua emotività è stabile con un'affettività
nella norma, accompagnata da una certa apatia, stanchezza e un leggero stato
d'ansia." (cfr. rapporto peritale
dr. __________ 28.01.2005, punto "Stato psichico" pagina 3).
Egli vedeva la perizianda determinata e in grado di
svolgere con gioia il suo lavoro (cfr. rapporto peritale dr. __________
28.01.2005, punto "conclusione e prognosi", in particolare secondo e
quarto paragrafo). Non riscontrava quindi nessun disturbo di rilievo dello
stato psichico.
Riteneva comunque che fosse indispensabile che la
signora Saliba continuasse la psicofarmacoterapia con colloqui di sostegno
presso lo studio del dottor __________, terapia iniziata nel dicembre 2004.
Tale terapia è continuata regolarmente. Tramite
certificato dell' 11 maggio 2006 il dottor __________ ha comunicato
all'Ufficio AI che purtroppo nel corso degli ultimi mesi la sintomatologia si è
aggravata.
In particolare egli riferisce che:
"A mio avviso, la sintomatologia somatica,
descritta e diagnosticata a più riprese dai colleghi __________ e __________ è
accentuata da un vissuto depressivo in seguito ai traumi (2 bambini
handicappati e morti da piccoli) e al peso psicologico causato dalla presenza
del marito fortemente malato e invalido. Questa paziente non ha più nessun
progetto di vita da madre e di vita matrimoniale davanti a sé."
Il dottor __________
ha quindi indicato chiaramente che la
sintomatologia algica si è purtroppo accentuata unitamente a quella psichica.
La diagnosi è ora pure accentuata dallo stato di profonda depressione che ha
preso il sopravvento e che non era presente al momento della perizia SAM del 2005.
Palese il peggioramento dello stato di salute della
signora RI 1 che nel gennaio del 2005 riusciva ancora a mostrare al dottor __________
la determinazione a voler affrontare la propria sorte e il sentimento di gioia,
mentre negli ultimi mesi i sentimenti positivi sono spariti ed hanno lasciato
il posto ad una profonda depressione ("...non ha più nessun progetto di
vita...").
Siamo quindi in presenza di un evidente, dimostrato
peggioramento della sintomatologia invalidante accertata dal dottor __________,
perito SAM, e alla comparsa di una nuova importante patologia psichiatrica
ulteriormente invalidante, provata tramite certificati medico dell'11 maggio
2006 redatto dal dottor __________ di __________.
Il dottor __________,
contrariamente a quanto indicato senza
motivazione dal dottor __________ nelle sue annotazioni mediche datate 8
settembre 2006, ha certificato importanti nonché negative variazioni dello
stato di salute della signora RI 1 tali rendere necessario da parte
dell'amministrazione di entrare nel merito della nuova richiesta di prestazioni
AI del 4 aprile 2006. In effetti l'amministrazione di fronte a un importante
peggioramento dello stato di salute e alla comparsa di una nuova patologia
psichiatrica deve entrare nel merito della richiesta di prestazioni AI, deve
esperire i necessari accertamenti e verifiche e valutare la conseguente
limitazione della capacità lavorativa.
Ne consegue che la decisione dell'Ufficio AI del 31
ottobre 2006 va annullata e gli atti sono da ritornare all'amministrazione
affinché entri nel merito della domanda di prestazioni AI del 4 aprile scorso,
esperisca gli accertamenti necessari, chiarisca il grado di inabilità
lavorativa subentrato dopo il descritto peggioramento e si pronunci nuovamente
sul grado di invalidità della ricorrente.
PROVE: richiamo
incarto AI, doc. A, B, C
3. Il dottor __________ ha ulteriormente specificato la
sua diagnosi tramite certificato del 12 dicembre 2006 (cfr. doc. D).
Egli rileva (a pagina 1 in fine dell'appena citato
certificato) che durante i primi contatti con la paziente "non era in primo
piano una sintomatologia depressiva o ansiosa. ". Questo è stato pure confermato nella perizia del SAM datata 8 marzo
2005 (poco dopo l'inizio della terapia con il dottor Müller). E più
oltre a pagina 2:
"Questo nel frattempo cambiava radicalmente. Non
solo si accentuava la sintomatologia algica(.) ma anche quella psichica.
".
Il dottor __________
descrive poi molto
bene la negatività nei pensieri della signora Saliba e i suoi disturbi psichici
a pagina 2:
"...la paziente sente molto il peso del marito
(invalido, sofferente del morbo di Bechterew), hanno spesso divergenze e
soprattutto conducono una vita scialba e noiosa. Questo anche perché il suo
stato di salute peggiora. A volte prende in proposito una gran tristezza, ma
anche rabbia, "io vorrei ammazzare", "non so dove picchiare la
testa ", "Non vedo una strada nel futuro ". Per quanto riguarda
Fatti
i figli morti, li ricorda spesso, "sono come ferite interiori". Sente
una grande nostalgia di avere ancora un bambino. A questo proposito sente una
gran delusione rispetto ad una suora che le avrebbe fatto dei rimproveri per
non aver badato abbastanza ai figli handicappati. Al pensiero di questo evento
piange spesso.
A volte la paziente parla di pensieri suicidali
(...). "
Da quanto precede risulta lampante che sono dati i
necessari elementi medici attestanti l'importante peggioramento dello stato di
salute della signora Saliba rispetto alla valutazione SAM dell'8 marzo
2005 e atti à imporre all'amministrazione di entrare nel merito della domanda
di prestazioni AI datata 4 aprile 2006. Contrariamente a quanto sostenuto
dall'amministrazione non solo siamo in presenza di un importante peggioramento
dello stato di salute ma sono sorti nuovi elementi da valutare (nuove patologie
psichiatriche) che limitano ulteriormente la capacità lavorativa della ricorrente.
In conclusione, sulla base di quanto precede, chiediamo
che la decisione emanata dall'Ufficio AI il 31 ottobre 2006 si annullata e gli
atti siano ritornati all'amministrazione affinché entri nel merito della
domanda di prestazioni AI formulata dalla signora __________ il 4 aprile
2006." (Doc. III)
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI, riferendosi alle Annotazioni del medico SMR
(V), ha postulato la reiezione dell’impugnativa confermando i contenuti della decisione
querelata (doc. IV);
- nelle
sue osservazioni del 14 febbraio 2007 l’assicurata, tramite il suo patrocinatore,
ha ribadito in sostanza le domande e allegazioni ricorsuali (VII);
- la
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta
è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità
si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87
cpv. 2 e 3 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non
entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per
contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il
diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198
consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die
materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et
pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la
modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per
analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1
LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi,
Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in
Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante
giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non
solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso
sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323,
consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché
sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le
condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica,
tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve
essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in
relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è
possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione
iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece
che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo
diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991
nella causa G.C., consid. 4).
Nella
sentenza pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che
nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento,
il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio
dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di
rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende
verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di
prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere
dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine
per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso
contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine,
se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione
di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione
ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la
nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in
materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa
attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10
consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della
LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo
2004 (STFA dell’8 marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]);
- in
concreto l’assicurata sostiene che il suo stato di salute, rispetto a quanto accertato
Considerandi
in occasione della procedura sfociata nella decisione su opposizione 2 giugno
2005, con la quale l’amministrazione le aveva negato l’attribuzione di una
rendita in difetto di un grado di invalidità pensionabile (doc. AI 25), abbia subito un peggioramento che necessita di essere ulteriormente
indagato;
- il
TCA rileva innanzitutto che all’epoca del rifiuto della chiesta rendita di
invalidità l’amministrazione si è essenzialmente basata sulla conclusioni della
perizia pluridisciplinare resa dal Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione
Invalidità (SAM) dell’8 marzo 2005 nella quale i medici, posta la diagnosi
invalidante di “Sindrome somatoforme da dolore persistente”, avevano
giudicato l’assicurata abile al lavoro nell’ultima attività lavorativa di aiuto
educatrice nella misura dell’85% e in misura completa quale casalinga (doc. AI
18). Nel suo consulto psichiatrico per il SAM del 28 gennaio 2005 il dr. __________,
spec. FMH in psichiatria, aveva posto la diagnosi di “Sindrome somatoforme
da dolore persistente ICD-10 F 45.4”, concludendo per un’incapacità lavorativa
del 10-20% (doc. AI 18-15).
- in
occasione della nuova domanda di prestazioni presentata il 4 aprile 2006 lo
psichiatra che cura l’assicurata dal dicembre 2004, dr. __________ ha
attestato un peggioramento del quadro clinico “rispetto all’ultima sentenza”
illustrando come la paziente accusasse dolori aumentati agli arti, mancanza
di forza sentendosi distrutta, stanca, triste e disturbata nel sonno tanto da
doversi far aiutare anche nell’esecuzione dei lavori casalinghi. A detta dello
specialista, l’interessata non aveva più nessun progetto di vita da madre e di
vita matrimoniale davanti a sè: ne conseguiva un senso di rassegnazione,
diminuzione della volontà per un superamento attivo del dolore con abbassamento
della soglia del dolore. Secondo il dr. __________, “la sintomatologia si è
aggravata negli ultimi mesi e la capacità lavorativa è ora al massimo del 50%”,
ciò che rendeva opportuna una rivalutazione del diritto alla rendita d’invalidità
(doc. AI 30-2; cfr. sopra per esteso). Nel suo rapporto del 12 dicembre 2006
prodotto unitamente al presente ricorso, il dr. __________ ha ulteriormente
precisato la sua posizione illustrando come nei primi contatti avuti con la
paziente, alla fine del 2004, non fosse prevalente la sintomatologia depressiva
o ansiosa, la quale del resto nemmeno era stata rilevata dal dr. __________, ma
quella prettamente algica. Secondo lo specialista la situazione sarebbe in
seguito mutata “radicalmente” non solo quanto alla sintomatologia algica,
ma anche e soprattutto dal punto di vista dell’aspetto psichico con accentuazione
delle componenti di preoccupazione, irritabilità, anedonia, depressione, ansia
di intensità variabile oltre alla comparsa anche di pensieri suicidali (cfr.
doc. D).
- quanto
alla componente organica - relativa in particolare alla fibromialgia -, la
ricorrente non ha versato agli atti alcun certificato che documenti l’attuale
situazione o un’eventuale modifica del suo stato valetudinario dal profilo
reumatologico;
- ora,
se è vero che la documentazione prodotta non è del tutto esaustiva, questo TCA
deve considerare che la situazione psichica evidenziata dal dr. __________,
specialista che ha in cura la ricorrente dal dicembre 2004, ha subito una modifica
nel senso che accanto alla “Sindrome somatoforme da dolore persistente” e,
quindi, alla sintomatologia più prettamente algica, si è chiaramente accentuata
la componente psichica e, quindi, la sintomatologia ansioso-depressiva oltre
che affezioni classificabili quali neurastenia e sindrome da conversione. Come
detto, il dr. __________, nella sua perizia del 28 gennaio 2005, concludente
per un grado di inabilità del 10-20%, si era invece essenzialmente limitato a
riferire della sintomatologia algica diffusa lamentata dall’assicurata con
dolori in tutto il corpo e stanchezza generale, sottolineando tuttavia come la paziente
denotasse un’emotività stabile e fosse determinata a svolgere con gioia il suo
lavoro, trovandosi del resto molto bene sul posto di lavoro e definendo di
conseguenza come favorevole la prognosi a medio-lungo termine (doc. AI 18-15).
In sostanza quindi a quell’epoca non era stato riscontrato alcun disturbo di rilievo
dello stato psichico. Il dr. __________ invece, nei suoi rapporti dell’11
maggio e 12 dicembre 2006, sottolinea l’intervento di un aggravamento della situazione
con particolare riferimento al disturbo psichico con l’apparizione di una componente
di rassegnazione, diminuzione della volontà, depressione, ansia oltre che di
pensieri suicidali (doc. AI 30-1 e doc. D). Del resto significativa in proposito
è anche la circostanza che mentre nella domanda di prestazioni del 8 agosto
2004.
l’assicurata ha indicato di essere sofferente di fibromialgia e problemi
alla cervicale (doc. AI 2-5), in quella del 4 aprile 2006 ha segnalato di essere
sofferente anche di depressione (doc. AI 27-6).
- ne
discende che le certificazioni prodotte agli atti, rese peraltro dallo specialista
che segue l’assicurata da un’epoca antecedente il provvedimento litigioso, contengono
elementi idonei a far ritenere siccome attendibile, con riferimento alla componente
psichica, una modifica delle circostanze, nel senso di un progressivo - e
verosimilmente duraturo - peggioramento intervenuto successivamente alle
costatazioni mediche effettuate nel gennaio 2005 e poste alla base della precedente
procedura amministrativa sfociata nella decisione su opposizione 2 giugno 2005;
del resto va osservato che proprio per la sua specifica natura l’aggravamento
evidenziato (che interessa la volontà e la capacità di determinazione
dell’assicurata) è potenzialmente suscettibile di ripercuotersi in modo marcato
sulla capacità di guadagno della ricorrente. Questo Tribunale deve quindi
concludere che __________ ha reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato
in misura rilevante per il diritto alle prestazioni ai sensi dell’art. 87 cpv. 2
e 3 OAI e l’Ufficio AI avrebbe dovuto pertanto entrare nel merito della nuova domanda
di prestazioni presentata dall’assicurata.
Questo
vale a maggiore ragione visto che nell’ambito dell’art. 87 OAI è sufficiente
rendere verosimile e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante
valida nell’ambito delle assicurazioni sociali (“Glaubhaftmachen im Sinne des Art. 87 Abs. 3 IVV erfordert nicht den Beweis nach
dem im Sozialversicherungsrecht üblichen Grad der
überwiegenden Wahrscheinlichkeit (BGE 125 V 195 Erw. 2, 119 V 9 Erw. 3c/aa, je
mit Hinweisen). Die Beweisanforderungen sind vielmehr
herabgesetzt (Gygi, Bundesverwaltungsrechts-pflege, 2. Aufl., Bern 1983, S.
272), indem nicht im Sinne eines «vollen Beweises» (ZAK 1971 S. 525 Erw. 2) die
Überzeugung der Verwaltung begründet zu werden braucht, dass seit der letzten rechtskräftigen
Entscheidung tatsächlich eine relevante Änderung eingetreten ist. Vielmehr
genügt es, dass für den geltend gemachten rechtserheblichen Sachumstand
wenigstens gewisse Anhaltspunkte bestehen, auch wenn durchaus noch mit der
Möglichkeit zu rechnen ist, bei eingehender Abklärung werde sich die behauptete
Sachverhaltsänderung nicht erstellen lassen. Bei der Beurteilung der Frage, ob
die Vorbringen der versicherten Person glaubhaft sind, wird die Verwaltung u.a.
zu berücksichtigen haben, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere
Zeit zurückliegt und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder
weniger hohe Anforderungen stellen (BGE 109 V 264 Erw. 3).“ (SVR 2002 IV
Nr. 10 consid 1c/aa);
- di
conseguenza la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati
all’amministrazione perché entri nel merito della nuova domanda di prestazioni ed
esamini se la modifica delle circostanze resa attendibile in questa sede sia
effettivamente avvenuta e, nell’affermativa, in che misura essa incida sulla capacità
di guadagno dell’assicurata;
-
secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura
di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di
prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a
spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI, il quale rifonderà pure fr. 1'000.-- all’assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché
proceda come sopra indicato.
2.- Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà
inoltre alla ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster