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Decisione

32.2006.178

L'Ufficio AI deve entrare nel merito di una nuova domanda che segue una decisione con la quale, in via di revisione, l'amministrazione ha soppresso il diritto a prestazioni riconosciuto in precedenza

11 gennaio 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

32.2006.178

Data decisione, Autorità:

11.01.2007, TCA

Titolo:

L'Ufficio AI deve entrare nel merito di una nuova domanda che segue una decisione con la quale, in via di revisione, l'amministrazione ha soppresso il diritto a prestazioni riconosciuto in precedenza all'assicurato.

NON ENTRATA IN MATERIA

art. 69 cpv. 1 cf. bis LAI

art. 87 OAI

Raccomandata

Incarto n.

32.2006.178

FS

Lugano

11 gennaio

2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 3 novembre 2006

di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 8

settembre 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle

in materia di assicurazione federale per

l'invalidità

considerato, in

fatto e in diritto

che - con

domanda 30 giugno 2006 RI 1, classe __________, ha chiesto, per la seconda

volta, di poter beneficiare di prestazioni AI (doc. AI 56/1-8). In precedenza

all’assicurata era stato segnatamente riconosciuto il diritto a un quarto di

rendita con effetto al 1° marzo 1990 poi soppresso con deliberazione 11 giugno

1999 (doc. AI 24/1-8; 49/1; 52/1-3 e 53/1-3);

- con

decisione 18 ottobre 2006 l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova richiesta

di prestazioni adducendo che “(…) con la sua nuova domanda non fa valere

elementi nuovi, infatti la documentazione medica allegata non documenta alcuna

modifica intervenuta al suo stato di salute (…)” (doc. AI 63/1-2);

- con

il ricorso in oggetto l’assicurata contesta la decisione di non entrata nel

merito e, sulla base della documentazione medica prodotta, sostiene che il suo

stato di salute è peggiorato;

- con

la risposta di causa l’Ufficio AI propone di accogliere il ricorso e il rinvio

degli atti rilevando che “(…) parte ricorrente ha prodotto il referto del Dr.

Considerandi

med. __________ dell’__________ del 4 ottobre 2006 (rapporto di degenza dal

27.09.2006

al 29.09.2006 del servizio di neurochirurgia di __________) ed i documenti

già in precedenza presentati con le osservazioni al preavviso, già sottoposti

all’esame del Servizio medico regionale dell’AI (SMR). Il referto del Dr. med. __________

è quindi stato sottoposto al vaglio del SMR, il quale ha rilevato un certo

peggioramento dei disturbi avvenuto negli ultimi anni con possibile indicazione

a stabilizzazione strumentata transpepeduncolare. Dal certificato non emerge

tuttavia un’indi-cazione per un peggioramento della capacità lavorativa. In

conclusione, il SMR ha ritenuto di potere ipotizzare un peggioramento dello

stato di salute con ripercussione sulla capacità lavorativa anche se la

certificazione medica prodotta da parte ricorrente non risulta conclusiva. In

questo senso viene ritenuto giudizioso procedere all’istruttoria del caso,

quindi all’entrata in merito sulla nuova richiesta di prestazioni (…)”;

- la

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni;

- quando

in precedenza è stata concessa una prestazione limitata nel tempo, in caso di

nuova domanda il competente Ufficio AI deve nuovamente esaminare se sono dati i

presupposti per il riconoscimento del diritto a prestazioni, l’art. 87 cpv. 3 e

4.

OAI - secondo cui una nuova richiesta è riesaminata solo se vien dimostrato

che il grado d’invalidità ha subito una rilevante modifica - non trovando in

siffatta evenienza applicazione (DTF 125 V 410 e STFA 15 febbraio 2000 nella

causa K., I 81/99, nella quale il TFA – proprio nel caso in cui un assicurato

ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni dopo che in precedenza gli era

stata concessa una rendita intera limitata nel tempo – ha rilevato che “[…]

nicht zugestimmt werden kann dem kantonalen Gericht insoweit, als es di

Grundsätze über die Bahandlung einer Neuanmeldung nach vorgängiger Ablehnung

einer Rente (Art. 87 Abs. 3 und 4 IVV; BGE 117 V 198 Erw. 3a und 200 Erw. 4b

mit Hinweisen) auch im vorliegenden Fall zur Anwendung bringt. Denn nach dem noch nicht veröffentlichten Urteil P. vom 8. November

1999, I 66/99 [nel frattempo pubblicata in DTF 125 V 410, ndr.] bezieht sich

die Rechtsprechung zu Art. 87 Abs. 3 und 4 IVV stets auf Fälle mit

vorausgegangener Leistungsverweigerung und gilt nicht, wenn zuvor eine Leistung

zugesprochen, aber befristet wurde […])“.

Questa

giurisprudenza si applica analogicamente anche nel caso in cui a una decisione

con la quale viene riconosciuto il diritto a una rendita segue un’altra

decisione con la quale il diritto viene soppresso in via di revisione e in

seguito viene inoltrata una nuova domanda di prestazioni (in argomento cfr.

Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,

2003, p. 218, N. 809 e la giurisprudenza citata);

- nel

caso in esame dagli atti di causa risulta che con decisione 27 gennaio 1992

l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a un quarto di rendita

dal 1° marzo 1990 (doc. AI 24/1-8). L’ammi-nistrazione ha poi soppresso questo

diritto con deliberazione 11 giugno 1999 (doc. AI 52/1-3 e 53/1-3). Richiamata

la suesposta giurisprudenza, è dunque a torto che l’Ufficio AI ha emesso una

decisione di non entrata in materia fondandosi sull’art. 87 cpv. 4 OAI;

- ne

consegue che, indipendentemente dal fatto che con la risposta di causa l’Ufficio

AI ha ritenuto che l’assicurata ha reso verosimile un peggioramento del suo

stato di salute (IV e IV/Bis), la decisione impugnata va annullata e gli atti

rinviati all’amministra-zione perché entri nel merito e si pronunci sulla nuova

domanda di prestazione dell’assicurata;

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegna-zione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’ammi-nistrazione

perché entri nel merito e si pronunci sulla nuova domanda di prestazione

dell’assicurata.

2. Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Uffi-cio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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