32.2006.178
L'Ufficio AI deve entrare nel merito di una nuova domanda che segue una decisione con la quale, in via di revisione, l'amministrazione ha soppresso il diritto a prestazioni riconosciuto in precedenza
11 gennaio 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
32.2006.178
Data decisione, Autorità:
11.01.2007, TCA
Titolo:
L'Ufficio AI deve entrare nel merito di una nuova domanda che segue una decisione con la quale, in via di revisione, l'amministrazione ha soppresso il diritto a prestazioni riconosciuto in precedenza all'assicurato.
NON ENTRATA IN MATERIA
art. 69 cpv. 1 cf. bis LAI
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.178
FS
Lugano
11 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 novembre 2006
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 8
settembre 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato, in
fatto e in diritto
che - con
domanda 30 giugno 2006 RI 1, classe __________, ha chiesto, per la seconda
volta, di poter beneficiare di prestazioni AI (doc. AI 56/1-8). In precedenza
all’assicurata era stato segnatamente riconosciuto il diritto a un quarto di
rendita con effetto al 1° marzo 1990 poi soppresso con deliberazione 11 giugno
1999 (doc. AI 24/1-8; 49/1; 52/1-3 e 53/1-3);
- con
decisione 18 ottobre 2006 l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova richiesta
di prestazioni adducendo che “(…) con la sua nuova domanda non fa valere
elementi nuovi, infatti la documentazione medica allegata non documenta alcuna
modifica intervenuta al suo stato di salute (…)” (doc. AI 63/1-2);
- con
il ricorso in oggetto l’assicurata contesta la decisione di non entrata nel
merito e, sulla base della documentazione medica prodotta, sostiene che il suo
stato di salute è peggiorato;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI propone di accogliere il ricorso e il rinvio
degli atti rilevando che “(…) parte ricorrente ha prodotto il referto del Dr.
Considerandi
med. __________ dell’__________ del 4 ottobre 2006 (rapporto di degenza dal
27.09.2006
al 29.09.2006 del servizio di neurochirurgia di __________) ed i documenti
già in precedenza presentati con le osservazioni al preavviso, già sottoposti
all’esame del Servizio medico regionale dell’AI (SMR). Il referto del Dr. med. __________
è quindi stato sottoposto al vaglio del SMR, il quale ha rilevato un certo
peggioramento dei disturbi avvenuto negli ultimi anni con possibile indicazione
a stabilizzazione strumentata transpepeduncolare. Dal certificato non emerge
tuttavia un’indi-cazione per un peggioramento della capacità lavorativa. In
conclusione, il SMR ha ritenuto di potere ipotizzare un peggioramento dello
stato di salute con ripercussione sulla capacità lavorativa anche se la
certificazione medica prodotta da parte ricorrente non risulta conclusiva. In
questo senso viene ritenuto giudizioso procedere all’istruttoria del caso,
quindi all’entrata in merito sulla nuova richiesta di prestazioni (…)”;
- la
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni;
- quando
in precedenza è stata concessa una prestazione limitata nel tempo, in caso di
nuova domanda il competente Ufficio AI deve nuovamente esaminare se sono dati i
presupposti per il riconoscimento del diritto a prestazioni, l’art. 87 cpv. 3 e
4.
OAI - secondo cui una nuova richiesta è riesaminata solo se vien dimostrato
che il grado d’invalidità ha subito una rilevante modifica - non trovando in
siffatta evenienza applicazione (DTF 125 V 410 e STFA 15 febbraio 2000 nella
causa K., I 81/99, nella quale il TFA – proprio nel caso in cui un assicurato
ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni dopo che in precedenza gli era
stata concessa una rendita intera limitata nel tempo – ha rilevato che “[…]
nicht zugestimmt werden kann dem kantonalen Gericht insoweit, als es di
Grundsätze über die Bahandlung einer Neuanmeldung nach vorgängiger Ablehnung
einer Rente (Art. 87 Abs. 3 und 4 IVV; BGE 117 V 198 Erw. 3a und 200 Erw. 4b
mit Hinweisen) auch im vorliegenden Fall zur Anwendung bringt. Denn nach dem noch nicht veröffentlichten Urteil P. vom 8. November
1999, I 66/99 [nel frattempo pubblicata in DTF 125 V 410, ndr.] bezieht sich
die Rechtsprechung zu Art. 87 Abs. 3 und 4 IVV stets auf Fälle mit
vorausgegangener Leistungsverweigerung und gilt nicht, wenn zuvor eine Leistung
zugesprochen, aber befristet wurde […])“.
Questa
giurisprudenza si applica analogicamente anche nel caso in cui a una decisione
con la quale viene riconosciuto il diritto a una rendita segue un’altra
decisione con la quale il diritto viene soppresso in via di revisione e in
seguito viene inoltrata una nuova domanda di prestazioni (in argomento cfr.
Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
2003, p. 218, N. 809 e la giurisprudenza citata);
- nel
caso in esame dagli atti di causa risulta che con decisione 27 gennaio 1992
l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a un quarto di rendita
dal 1° marzo 1990 (doc. AI 24/1-8). L’ammi-nistrazione ha poi soppresso questo
diritto con deliberazione 11 giugno 1999 (doc. AI 52/1-3 e 53/1-3). Richiamata
la suesposta giurisprudenza, è dunque a torto che l’Ufficio AI ha emesso una
decisione di non entrata in materia fondandosi sull’art. 87 cpv. 4 OAI;
- ne
consegue che, indipendentemente dal fatto che con la risposta di causa l’Ufficio
AI ha ritenuto che l’assicurata ha reso verosimile un peggioramento del suo
stato di salute (IV e IV/Bis), la decisione impugnata va annullata e gli atti
rinviati all’amministra-zione perché entri nel merito e si pronunci sulla nuova
domanda di prestazione dell’assicurata;
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegna-zione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’ammi-nistrazione
perché entri nel merito e si pronunci sulla nuova domanda di prestazione
dell’assicurata.
2. Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Uffi-cio AI.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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