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32.2006.18

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 dicembre 2006Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Per

costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce

una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime

per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla

revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF

125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I

597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre

2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04;

STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004

nella causa T., I 299/03).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.

29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137);

- affinché

un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed

esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami

approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia

stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro

nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione

medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997

pag. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA

del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F.

inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988

pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). Nell'ambito del libero apprezzamento delle

prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice

fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.

Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono

tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V

351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito

che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve

essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Per

quel che riguarda il medico di fiducia, secondo la generale esperienza della

vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a

favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesge-richts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il

giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

Nella

sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto

proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte

und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore

ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul

carattere invalidante di una affezione psichica. Secondo Mosimann, in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali

il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psicosociale della persona esaminata;

- l’assicurato

è stato visitato il 17 maggio 2004 dal dr. __________, medico SMR, che, posta

la diagnosi di “Stato dopo resezione parziale del sigma (novembre 2002) per due

episodi consecutivi di diverticoli – Complicazione infettiva con deiscenza

della ferita e guarigione per secundam dopo 5 mesi con cicatrice addominale

allargata e diastasi dei muscoli addominali – Sindrome lombo-vertebrale cronica

– Stato dopo laparotomia nel 1970 per tubercolosi miliare con complicazioni

addominali – Stato ansioso-depressivo di lieve entità su problemi famigliari e

lavorativi – Ipertensione arteriosa sotto trattamento (valori normali

all’esame) – Diabete mellito di tipo II noto da circa un anno che non necessita

terapia medicamentosa – Ipelidemia sotto trattamento” (doc. AI 24/1-7), ha

espresso la seguente valutazione conclusiva:

" (…)

Si

tratta di un assicurato da sempre attivo quale parchettista-tappezziere

indipendente. Dall'anamnesi si evidenzia una laparotomia eseguita nel 1970 in

seguito a dolori addominali con compromissione dello stato generale. Venne

posta la diagnosi di tubercolosi miliare con complicazione addominale. Dopo 10

mesi di cure l'assicurato ha potuto riprendere l'attività lavorativa. Non sono

rimaste delle sequele che hanno in seguito compromesso la sua capacità lavorativa.

L'anamnesi

segnala che circa 25 anni fa l'assicurato avrebbe sofferto di frequenti mal di

testa che hanno portato a numerosi esami e a una consultazione presso la

Clinica Universitaria di __________. Questi episodi si sono ripetuti fino al

1984-85, dopo di che non si sono più ripetuti.

Da

circa una decina d'anni soffre di lombalgie recidivanti

che sarebbero aumentate in concomitanza con l'intervento addominale eseguito

nel novembre 2002. In passato sarebbero state eseguire delle radiografie che

l'assicurato non ha tuttavia portato con sè alla visita odierna.

All'esame

clinico risulta una motilità ridotta, non si evidenziano deviazioni e la muscolatura

paravertebrale non è contratta. C'è inoltre l'insufficienza della muscolatura addominale.

Non abbiamo a disposizione radiografie recenti della colonna vertebrale. Il

referto inviato dal medico curante concernente la visita ortopedica del 1992

mostra già allora la presenza di modiche alterazioni degenerative L5-L5 e i

resti di un morbo di Scheuermann

su L3. Tenendo conto dell'esame

clinico non ritengo sia indicato eseguire un ulteriore esame radiografico,

perché i limiti da porre non sarebbero più ristretti di quelli da me posti durante

la visita.

L'assicurato

presenta nella regione addominale una cicatrice allargata con deiscenza dei

muscoli retti addominali, protrusione del contenuto addominale al colpo di

tosse e insufficienza della muscolatura addominale. La palpazione della

cicatrice non è dolente, non si palpano ispessimenti.

L'assicurato

riesce a malapena a tenere le due gambe alzate dalla posizione sdraiata sulla

schiena per una decina di secondi. Non riesce ad alzarsi dalla posizione sdraiata

a quella seduta senza l'aiuto delle mani.

Dal

punto di vista psichico alla visita non si possono evidenziare franchi segni di

una depressione. L'assicurato ha intrapreso una cura di 4-5 mesi interrotta

circa 6 mesi fa. Non presenta disturbi del sonno e dell'appetito, i contatti

sono mantenuti, è presente pure una volontà di assistere il figlio nel suo

percorso per uscire dalla tossicomania e nel facilitarlo nella conduzione della

propria attività che vorrebbe lasciargli. Non ritengo che questo abbia

attualmente un influsso sulla capacità lavorativa.

Anche

l'ipertensione arteriosa, il leggero diabete mellito e l'iperlipidemia non

hanno alcun influsso sulla capacità lavorativa.

L'assicurato

presenta i seguenti limiti: può sollevare e trasportare pesi fino a 10 kg,

saltuariamente fino a 15, raramente fino a 20 kg. Lavori inflessione della

colonna possono essere eseguito per 15-20 minuti di seguito al massimo e non

più di 3-4 volte al giorno.

Lavori

in posizione inginocchiata sono da eseguire pure nella misura sopra descritta.

L'assicurato non è limitato negli spostamenti, nel salire e scendere le scale.

L'uso delle mani e delle braccia non è limitato.

L'assicurato

può guidare fino a due ore di fila al massimo, dopo di che è necessario osservare

una pausa di 10-15 minuti.

Può

lavorare in posizione seduta per due ore di fila con possibilità di alzarsi in

seguito per circa 5-10 minuti.

La

posizione eretta può essere mantenuta senza limitazioni a condizione di potersi

spostare.

In

attività che comportano questi limiti l'assicurato è abile nella misura di 8

ore al giorno, vista l'insorgenza dei dolori addominali che comportano la

frequenza di pause bisogna calcolare la diminuzione di rendimento del 10%

circa.

Trattasi

di malattia di lunga durata a partire dall'agosto 2002, visto l'intervento

chirurgico e le complicazioni susseguite è giustificato calcolare una

incapacità lavorativa totale fino al luglio 2003. Dall'agosto 2003 vale

l'incapacità lavorativa del 75% data dal curante. Dal maggio 2004 valgono i

limiti sopra descritti.

La

capacità lavorativa nell'attività abituale è da valutare attorno al 30%, visto

che l'assicurato non può portare pesi, non può lavorare a lungo in posizione

flessa e inginocchiata e quindi non puo' garantire un'esecuzione

dei lavori sufficientemente tempestiva.

La

capacità lavorativa non è aumentabile con l'aiuto di mezzi terapeutici, la

situazione è da considerarsi stabile.

Una

revisione non è indicata per motivi medici a breve termine.

(…)"

(doc. AI 24/5-6)

Nella

delibera 21 dicembre 2004 l’Ufficio AI – considerato che dal 18 agosto 2002

(inizio dell’anno di attesa) la capacità lavorativa nella sua professione è

stata nulla, dall’agosto 2003 del 25% e dal 18 maggio 2004 del 30% nella sua

abituale attività e del 90% in attività adeguate – ha quindi riconosciuto all’assicurato

una rendita intera dal 1° agosto 2004 al 31 agosto 2005 (doc. AI 32/1-2 e 31

/1-3).

- in

sede di opposizione l’assicurato ha trasmesso all’amministra-zione il

certificato medico 7 aprile 2005 del dr. __________, FMH in medicina generale,

che, poste le diagnosi note, ha rilevato che “(…) il signor RI 1, come più

volte certificato, ha una polipatologia tale da non poter svolgere attività

lavorative in modo completo e regolare. Il suo stato clinico attualmente si è

aggravato in particolar modo dal punto di vista psicologico con l’instaurarsi

di un forte quadro ansioso depressivo legato a problemi familiari, personali e

di salute fisica. A questo punto è più che urgente sottoporre il paziente a

cura psichiatrica ambulatoriale. In merito alla domanda A.I. sono del parere

che qualsiasi decisione venga presa si dovrebbe permettere una perizia di tipo

psichiatrico e ortopedico. L’attuale terapia si basa su antiipertensivi, antidepressivi

serotoninergici ed alte dosi di ansiolitici (…)” (doc. AI 39/8).

Nelle

sue annotazioni 2 giugno e 16 dicembre 2005 il dr. __________ del SMR si è così

espresso:

" (…)

Dal punto

di vista medico, rivedendo la mia relazione della visita SMR del

17.05.2004, confermo quanto scritto.

In

particolare non è per niente necessaria una valutazione ortopedica, in quanto i

limiti funzionali descritti per quanto riguarda la caricabilità della colonna

(tenendo conto anche dell'insufficienza della muscolatura addominale) sono

molto bassi. L'A. è stato esaminato diligentemente per quanto riguarda la

colonna vertebrale dal punto di vista clinico e i limiti descritti sono

sostenibili.

Dal punto

di vista psichico al momento dell'esame non era presente una sindrome ansioso -

depressiva, tanto meno "imponente" come sostiene il curante. La

terapia con psicofarmaci era stata interrotta 5-6 mesi prima della visita ed

era durata 4-5 mesi (quindi corta).

Considerandi

II sonno

era buono e sufficiente, non usava ipnotici. L'aspetto, il comportamento, il

tono dell'umore non evidenziava una depressione.

Naturalmente

era preoccupato per la sua situazione socio-professionale e per quella del

figlio (che

aveva avuto in passato problemi di droga; l'A.

era molto impegnato nel sostenere il

figlio nell'astinenza), questo non configura però la diagnosi di depressione.

Diabete,

al momento della visita non necessitante una terapia, ipertensione arteriosa in

cura con 1 medicamento, e iperlipidemia non causano IL, malgrado l'opinione contraria

della legale.

Ritengo

quindi che la valutazione fatta sia corretta fino al momento della visita.

Non posso

escludere, vista l'anamnesi con precedenti episodi depressivi, che la situazione

possa in seguito essere peggiorata, nel qual caso una perizia psichiatrica può

entrare in considerazione.

(…)"

(doc. AI 41/1)

" (…) NON è documentato nessun peggioramento, rimando per

la presa di posizione sulla lettera del curante (che rivendicava una

valutazione psichiatrica e ortopedica) a quanto scritto il 02.06.2005.

Le

patologie sono state prese in considerazione durante la visita SMR ed in conseguenza

sono stati valutati i limiti funzionali, peraltro assai ristretti.

Inoltre

anche in attività leggere si è preso in considerazione una diminuzione di rendimento

(per i dolori addominali).

Nel

frattempo non è stato documentato nessun peggioramento, ma solo un diverso

giudizio sulle CL dell’A. da parte del curante e un suo parere su come si

dovrebbero condurre le “indagini AI” (cioè visita specialistica ortopedica e

psichiatrica), al quale ritengo di aver risposto nell’annotazione 02.06.2005

(…)” (doc. AI 45/1)

- in

sede di ricorso l’assicurato ha presentato il rapporto medico 30 novembre 2005

del Servizio di oftalmologia e oftalmolchirurgia dell’Ospedale regionale di __________.

Al

riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle sue annotazioni 10 febbraio 2006,

ha osservato che:

" (…)

Problematica

abducens OS:

L’isolata

paresi del nervo abducens porta a diplopia fastidiosa, diplopia che può essere

trattata in modo palliativo con occlusione dell’occhio o applicazione di

prismi. L’impedimento funzionale è paragonabile ad una persona monocola, quindi

dopo un periodo di assuefazione di poche settimane, al massimo mesi la persona

è in grado di svolgere attività che non richiedono la visione binoculare o

stereoscopica (criteri non necessari per svolgere l’attività ritenuta esigibile

in occasione della visita SMR). Di regola l’isolata paresi del nervo abducens

ha una buona prognosi con regressione del disturbo nel corso di 6 mesi (…)”

(doc. III/Bis)

Nel

rapporto medico 10 febbraio 2006 del Servizio cantonale di Neurologia, sottoscritto

dal primario dr. __________ e dalla dr.ssa __________ e indirizzato al dr. __________,

si conclude che “(…) per quanto riguarda la paresi del VI sinistro, prendiamo

atto del miglioramento avvenuto, che lascia sperare un completo recupero nelle

prossime settimane. Riguardo alle parestesie notturne alla mano sinistra un

esame elettroneurologico ha permesso di mettere in evidenza una molto lieve sindrome

del tunnel carpale, per la quale abbiamo prescritto una stecca volare da applicare

al polso di notte. Finalmente, l’irradiazione branchialgica destra associata alle

cervicalgie, è già in fase di miglioramento, è di probabile origine

pseudoradicolare, e non prevediamo particolari indagini (…)” (doc. B/14);

- viste

le risultanze appena esposte, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia

di valore probatorio di atti medici, questo Tribunale deve innanzitutto

concludere che, applicando correttamente le norme che regolano l’inizio e la

modificazione del diritto, a ragione l’Ufficio AI ha stabilito che l’assicurato

ha diritto a una rendita intera a fare tempo dal 1° agosto 2003 fino al 31 agosto

2004.

(art. 29 LAI e art. 88a OAI).

Il

TCA rileva infatti che il dr. __________ ha valutato compiutamente le diverse

affezioni di cui l’assicurato è portatore ed è giunto ad una conclusione logica

e priva di contraddizioni in merito all’abilità lavorativa del 30% nella sua

professione e del 90% in attività adeguate dal mese di maggio 2004.

In

particolare non è possibile giungere ad una diversa conclusione visti i

certificati medici 7 aprile e 12 dicembre 2005 del dr. __________.

Nel

certificato 7 aprile 2005 – dopo che nell’allegato al rapporto medico 24 novembre

2003.

lo aveva dichiarato abile in attività più leggere nell’ambito di una professione

che non sia quella di decoratore-tappezziere senza indicare un rendimento ridotto

in questa evenienza (doc. AI 12/3) – il dr. __________ non si è espresso chiaramente

sulla capacità lavorativa dell’assicurato e si è limitato a sostenere che si

dovrebbe effettuare una perizia psichiatrica e ortopedica (doc. AI 39/8).

Lo

stesso medico, nel certificato 14 dicembre 2005, posta la diagnosi di “paresi

dell’abducente nell’OS”, ha attestato un’inabilità al lavoro del 100% dal 26

novembre 2005 in avanti (doc. AI 46/2). Al riguardo, il primario dr. __________

e la dr.ssa __________, nel rapporto medico 10 febbraio 2006 del Servizio

cantonale di Neurologia, hanno concluso che “(…) per quanto riguarda la paresi

del VI sinistro, prendiamo atto del miglioramento avvenuto, che lascia sperare

un completo recupero nelle prossime settimane (…)” (doc. II/Bis).

Va

qui inoltre ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella

causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute

sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de

tel. (…)”

(cfr.

STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

Alla

valutazione del 18 maggio 2004 del dr. __________ (doc. AI 24/1-7), eseguita

dopo approfondita visita e esame degli atti, che non evidenzia contraddizioni e

non si può affermare essere fondata su accertamenti di fatto errati, può quindi

senz’altro essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai ricordati

criteri stabiliti dalla giurisprudenza. Lo stesso vale per le seguenti annotazioni

2.

giugno e 16 dicembre 2005 del dr. __________ e 10 febbraio 2006 del dr. __________

(doc. AI 41/1, 45/1 e III/Bis).

Neppure

è possibile concludere differentemente avuto riguardo alle argomentazioni

personali e non avallate da atti medici sviluppate dall’assicurato nel proprio

ricorso;

- in

particolare per quanto riguarda la problematica psichiatrica, a prescindere dal

fatto che è lo stesso assicurato che non la ritiene primaria (vedi doc. V), in

ogni caso essa non è certificata da uno specialista in psichiatria (cfr. STFA

del 23 aprile 2004 nella causa N., I 404/03; STFA del 12 giugno 2006 nella

causa C., I 771/05) e non vi è nessun atto medico che soddisfi le esigenze

poste dalla giurisprudenza per poter concludere circa l’esistenza di un danno

psichico invalidante;

- in

merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute la consulente

in integrazione professionale ha evidenziato che “(…) considerando un reddito

ipotetico senza danno alla salute (RH, 2002) di fr. 40'000.- (cf Elementi della

Tassazione), una capacità di lavoro residua del 90% in attività adeguata e

applicando una riduzione del 15% (per attività leggere e primo impiego), secondo

le statistiche RSS risulta un reddito da invalido di circa fr. 38'631.- e una

capacità di guadagno residua del 96,58% (…)” (doc. AI 30/2).

Dal punto di vista medico l’assicurato può svolgere, nella misura di

8.

ore al giorno con una diminuzione del rendimento del 10%, attività che

rispettino i seguenti limiti: “(…) può sollevare e trasportare pesi fino a 10

kg, saltuariamente fino a 15 kg, raramente fino a 20 kg. Lavori in flessione

della colonna possono essere eseguiti per 15-20 minuti di seguito al massimo e

non più di 3-4 volte al giorno. Lavori in posizione inginocchiata sono da eseguire

pure nella misura sopra descritta. L’assicurato non è limitato negli

spostamenti, nel salire e scendere le scale. L’uso delle mani e delle braccia

non è limitato. L’assicurato può guidare fino a due ore di fila al massimo,

dopo di che è necessario osservare una pausa di 10-15 minuti. Può lavorare in

posizione seduta per due ore di fila con possibilità di alzarsi in seguito per

circa 5-10 minuti. La posizione eretta può essere mantenuta senza limitazioni a

condizione di potersi spostare (…)” (cfr. rapporto medico 18 maggio 2004 del

dr. __________; doc. AI 24/6). La consulente in integrazione, nel rapporto 29

novembre 2004, ha rilevato che “(…) l’A potrebbe essere integrato sul mercato

del lavoro supposto in equilibrio, in attività leggere, poco qualificate e confacenti

con il danno alla salute, ad esempio quale operaio generico (addetto al

controllo, etichettatura, assemblaggio), venditore in un commercio al

dettaglio, in un chiosco (attività diversificata: vendita al banco, consigliare

la clientela, rifornimento e stoccaggio della merce sui banchi nei limiti della

caricabilità descritti sopra), custode addetto alla sorveglianza e alla manutenzione

(con mansioni leggere: es piccole riparazioni, cambiare lampadine o altri

oggetti in disuso) (…)” (doc. AI 30/2). Al riguardo va fatto presente che,

conformemente al principio dell’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato è

tenuto ad intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V

28.

consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des

Bundes-gericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221).

Quanto

al reddito da valido, per l’imposta cantonale 2001-2002 l’assicurato è

stato tassato in base ad un reddito aziendale di fr. 40'000.-- (doc. AI 17/4).

Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base

della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere

il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione

percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze,

può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato

in Pratique VSI 2002 p. 64).

La

consulente in integrazione professionale, secondo le statistiche RSS,

considerata una capacità al lavoro residua del 90% in attività adeguate e

applicando una riduzione del 15%, ha determinato un reddito da

invalido di fr. 38'631 (doc. AI 30/2).

Ora,

va fatto presente che, conformemente ad una recente giurisprudenza, il TFA ha

stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006

nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Tale

circostanza non ha tuttavia alcuna ripercussione sul caso in esame, essendo i

valori nazionali superiori a quelli regionali considerati dall’Ufficio AI.

Il

TCA rileva inoltre che anche volendo applicare la riduzione massima del 25% del

reddito da invalido l’assicurato non raggiungerebbe un grado d’invalidità

pensionabile.

Alla

medesima valutazione si giungerebbe anche volendo aggiornare i redditi (da

valido e da invalido) al 2005, ritenuto che anche successivamente al 2002 con

ogni verosimiglianza l’assi-curato non raggiungerebbe un grado d’invalidità del

40%;

- visto

tutto quanto precede la decisione impugnata va pertanto confermata e il ricorso

respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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