32.2006.18
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6 dicembre 2006Italiano31 min
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Numero d'incarto:
32.2006.18
Data decisione, Autorità:
06.12.2006, TCA
Titolo:
Visti i risultati della visita del medico SMR, che ha valutato compiutamente le diverse affezioni ed é giunto ad una conclusione logica e priva di contraddizioni, a ragione l'Ufficio AI ha riconosciuto all'assicurato una rendita intera limitata nel tempo.
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 29 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 88a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.18
FS/td
Lugano
6 dicembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 gennaio 2006
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 23
dicembre 2005 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto e in diritto
- RI
1, classe __________, attivo quale parchettista indipendente dal 1969, nel
luglio 2003 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti indicando
che “soffro da anni per dolore dovuto a degenerazione artrotica della colonna
dorso lombare. Malattia da pressione alta. Il 14.11.2002 operato per
diverticoli, per complicazioni alle pareti addominali non sostiene gli organi
interessati” (doc. AI 1/1-7);
- esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, per decisione 17 gennaio 2005,
confermata con decisione su opposizione 23 dicembre 2005, l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurato il diritto ad una rendita dal 1° agosto 2003 al 31 agosto 2004
(doc. AI 31/1-3, 33/1-2 e 55/1-5);
- con
il ricorso in oggetto l’assicurato contesta le valutazioni contenute nel rapporto
18 maggio 2004 del medico SMR dr. __________ e la capacità di guadagno considerata
dall’Ufficio AI. Egli sostiene che il suo stato di salute sarebbe peggiorato,
che nessun datore di lavoro lo assumerebbe in quelle condizioni e chiede il
riconoscimento di una rendita AI;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece
postulato la reiezione del ricorso, rilevando che “(…) dall’annotazione medica
emessa dal Servizio medico regionale dell’AI (SMR) che si allega alla presente
risposta, si evince in maniera inequivocabile come non vi sia stato alcun
peggioramento inerente lo stato di salute del qui ricorrente con susseguente
influsso sulla capacità lavorativa dello stesso. Infatti, nella sua annotazione
in fine del 10 febbraio 2006 il Dr. __________ del SMR dell’AI ha precisato
quanto segue: “[…] In considerazione di questi elementi ritengo che la
presenza di una problematica psichiatrica rilevante con influsso sulla capacità
lavorativa non sia oggettivata in modo sufficiente da mettere in forse le conclusioni
della visita SMR” (…)”;
- con
scritto 8 marzo 2006 l’assicurato ha prodotto nuova documentazione precisando
che “(…) ho sempre dichiarato, e di conseguenza contestato (vedi mio ricorso),
la valutazione fisica riguardo i problemi all’addome e alla parte dorsale oltre
la conseguente possibilità del rapporto di lavoro-guadagno molto ridotta (…)”.
Egli ha poi ripetuto che “(…) non ho chiesto prestazioni all’AI per motivi
psichici e non capisco perché nella valutazione (Annotazioni del medico) ci
sono risposte praticamente solo inerenti ad esse, queste sono complicazioni del
mio stato fisico generale e per ora non sono ragioni primarie, almeno lo spero
(…)”;
- la
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- oggetto
del contendere è sapere se a ragione all’assicurato è stato riconosciuto il
diritto ad una rendita intera limitatamente al periodo dal 1° agosto 2003 al 31
agosto 2004;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino
al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con
gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità. Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino
al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono
invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50%
o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Nel
suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%;
- ai
sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un’attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité,
Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss). Si confronta perciò il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136;
Pratique VSI 2000 p. 84). La valutazione dell'invalidità non è stabilita
unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (DTF 110 V 275, 105 V
207; RAMI 1996, p. 34, 36; STFA inedita 23 marzo 1992 nella causa F.A.).
La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per
determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato,
ma non spetta al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 V
314, 105 V 158; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 124; RCC 1982 p. 35);
- per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 p. 169; Pratique
VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607; STFA
del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p.
128);
- ai
sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI:
" il diritto alla rendita secondo l'articolo 28 nasce il
più presto nel momento in cui l'assicurato:
a) presenta un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40 per cento, oppure
b) è stato, per un anno e senza notevoli
interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media."
Secondo
l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita secondo l'art. 28 LAI
nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e
senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media.
Di
regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una diminuzione
sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a quel momento
ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato non subisce
alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa (DTF 105 V
159; RCC 1979 p. 281, 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità di lavoro
del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 p. 126).
Alla
scadenza del termine di 360 giorni l'assicurato deve presentare un'incapacità -
questa volta - di guadagno del 40% almeno, che verrà definita secondo i
disposti dell'art. 28 LAI.
L'ammontare
della rendita che verrà versata dipende dal grado d'incapacità di lavoro
durante il periodo di carenza e di quello dell'incapacità di guadagno residua
dopo i 360 giorni. Di conseguenza una rendita intera potrà essere riconosciuta
solo se l'incapacità media di lavoro durante l'anno di carenza è stata di due
terzi almeno e se in seguito sussiste un'incapacità di guadagno di perlomeno
pari grado (RCC 1980 p. 263). Pertanto se l'incapacità media di lavoro è stata
del 60% durante 360 giorni, l'assicurato non avrà diritto per cominciare che ad
una mezza rendita anche se allo scadere del termine la sua incapacità di
guadagno supera i due terzi. Inversamente, se dopo 360 giorni di incapacità
media di lavoro di oltre due terzi l'incapacità di guadagno è scesa al 60%, l'assicurato
avrà diritto unicamente ad una mezza rendita d'invalidità (Valterio, op. cit.
pag. 222s, Pratique VSI 1998 pag. 126-127).
Se
l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni consecutivi,
il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI);
- l’art. 17
cpv. 1 LPGA stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce
una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime
per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla
revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF
125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I
597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre
2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04;
STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004
nella causa T., I 299/03).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre
tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena
esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.
29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137);
- affinché
un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione
medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997
pag. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA
del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F.
inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988
pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). Nell'ambito del libero apprezzamento delle
prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice
fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore.
Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono
tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V
351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito
che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Per
quel che riguarda il medico di fiducia, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesge-richts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il
giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Nella
sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto
proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte
und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore
ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul
carattere invalidante di una affezione psichica. Secondo Mosimann, in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali
il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psicosociale della persona esaminata;
- l’assicurato
è stato visitato il 17 maggio 2004 dal dr. __________, medico SMR, che, posta
la diagnosi di “Stato dopo resezione parziale del sigma (novembre 2002) per due
episodi consecutivi di diverticoli – Complicazione infettiva con deiscenza
della ferita e guarigione per secundam dopo 5 mesi con cicatrice addominale
allargata e diastasi dei muscoli addominali – Sindrome lombo-vertebrale cronica
– Stato dopo laparotomia nel 1970 per tubercolosi miliare con complicazioni
addominali – Stato ansioso-depressivo di lieve entità su problemi famigliari e
lavorativi – Ipertensione arteriosa sotto trattamento (valori normali
all’esame) – Diabete mellito di tipo II noto da circa un anno che non necessita
terapia medicamentosa – Ipelidemia sotto trattamento” (doc. AI 24/1-7), ha
espresso la seguente valutazione conclusiva:
" (…)
Si
tratta di un assicurato da sempre attivo quale parchettista-tappezziere
indipendente. Dall'anamnesi si evidenzia una laparotomia eseguita nel 1970 in
seguito a dolori addominali con compromissione dello stato generale. Venne
posta la diagnosi di tubercolosi miliare con complicazione addominale. Dopo 10
mesi di cure l'assicurato ha potuto riprendere l'attività lavorativa. Non sono
rimaste delle sequele che hanno in seguito compromesso la sua capacità lavorativa.
L'anamnesi
segnala che circa 25 anni fa l'assicurato avrebbe sofferto di frequenti mal di
testa che hanno portato a numerosi esami e a una consultazione presso la
Clinica Universitaria di __________. Questi episodi si sono ripetuti fino al
1984-85, dopo di che non si sono più ripetuti.
Da
circa una decina d'anni soffre di lombalgie recidivanti
che sarebbero aumentate in concomitanza con l'intervento addominale eseguito
nel novembre 2002. In passato sarebbero state eseguire delle radiografie che
l'assicurato non ha tuttavia portato con sè alla visita odierna.
All'esame
clinico risulta una motilità ridotta, non si evidenziano deviazioni e la muscolatura
paravertebrale non è contratta. C'è inoltre l'insufficienza della muscolatura addominale.
Non abbiamo a disposizione radiografie recenti della colonna vertebrale. Il
referto inviato dal medico curante concernente la visita ortopedica del 1992
mostra già allora la presenza di modiche alterazioni degenerative L5-L5 e i
resti di un morbo di Scheuermann
su L3. Tenendo conto dell'esame
clinico non ritengo sia indicato eseguire un ulteriore esame radiografico,
perché i limiti da porre non sarebbero più ristretti di quelli da me posti durante
la visita.
L'assicurato
presenta nella regione addominale una cicatrice allargata con deiscenza dei
muscoli retti addominali, protrusione del contenuto addominale al colpo di
tosse e insufficienza della muscolatura addominale. La palpazione della
cicatrice non è dolente, non si palpano ispessimenti.
L'assicurato
riesce a malapena a tenere le due gambe alzate dalla posizione sdraiata sulla
schiena per una decina di secondi. Non riesce ad alzarsi dalla posizione sdraiata
a quella seduta senza l'aiuto delle mani.
Dal
punto di vista psichico alla visita non si possono evidenziare franchi segni di
una depressione. L'assicurato ha intrapreso una cura di 4-5 mesi interrotta
circa 6 mesi fa. Non presenta disturbi del sonno e dell'appetito, i contatti
sono mantenuti, è presente pure una volontà di assistere il figlio nel suo
percorso per uscire dalla tossicomania e nel facilitarlo nella conduzione della
propria attività che vorrebbe lasciargli. Non ritengo che questo abbia
attualmente un influsso sulla capacità lavorativa.
Anche
l'ipertensione arteriosa, il leggero diabete mellito e l'iperlipidemia non
hanno alcun influsso sulla capacità lavorativa.
L'assicurato
presenta i seguenti limiti: può sollevare e trasportare pesi fino a 10 kg,
saltuariamente fino a 15, raramente fino a 20 kg. Lavori inflessione della
colonna possono essere eseguito per 15-20 minuti di seguito al massimo e non
più di 3-4 volte al giorno.
Lavori
in posizione inginocchiata sono da eseguire pure nella misura sopra descritta.
L'assicurato non è limitato negli spostamenti, nel salire e scendere le scale.
L'uso delle mani e delle braccia non è limitato.
L'assicurato
può guidare fino a due ore di fila al massimo, dopo di che è necessario osservare
una pausa di 10-15 minuti.
Può
lavorare in posizione seduta per due ore di fila con possibilità di alzarsi in
seguito per circa 5-10 minuti.
La
posizione eretta può essere mantenuta senza limitazioni a condizione di potersi
spostare.
In
attività che comportano questi limiti l'assicurato è abile nella misura di 8
ore al giorno, vista l'insorgenza dei dolori addominali che comportano la
frequenza di pause bisogna calcolare la diminuzione di rendimento del 10%
circa.
Trattasi
di malattia di lunga durata a partire dall'agosto 2002, visto l'intervento
chirurgico e le complicazioni susseguite è giustificato calcolare una
incapacità lavorativa totale fino al luglio 2003. Dall'agosto 2003 vale
l'incapacità lavorativa del 75% data dal curante. Dal maggio 2004 valgono i
limiti sopra descritti.
La
capacità lavorativa nell'attività abituale è da valutare attorno al 30%, visto
che l'assicurato non può portare pesi, non può lavorare a lungo in posizione
flessa e inginocchiata e quindi non puo' garantire un'esecuzione
dei lavori sufficientemente tempestiva.
La
capacità lavorativa non è aumentabile con l'aiuto di mezzi terapeutici, la
situazione è da considerarsi stabile.
Una
revisione non è indicata per motivi medici a breve termine.
(…)"
(doc. AI 24/5-6)
Nella
delibera 21 dicembre 2004 l’Ufficio AI – considerato che dal 18 agosto 2002
(inizio dell’anno di attesa) la capacità lavorativa nella sua professione è
stata nulla, dall’agosto 2003 del 25% e dal 18 maggio 2004 del 30% nella sua
abituale attività e del 90% in attività adeguate – ha quindi riconosciuto all’assicurato
una rendita intera dal 1° agosto 2004 al 31 agosto 2005 (doc. AI 32/1-2 e 31
/1-3).
- in
sede di opposizione l’assicurato ha trasmesso all’amministra-zione il
certificato medico 7 aprile 2005 del dr. __________, FMH in medicina generale,
che, poste le diagnosi note, ha rilevato che “(…) il signor RI 1, come più
volte certificato, ha una polipatologia tale da non poter svolgere attività
lavorative in modo completo e regolare. Il suo stato clinico attualmente si è
aggravato in particolar modo dal punto di vista psicologico con l’instaurarsi
di un forte quadro ansioso depressivo legato a problemi familiari, personali e
di salute fisica. A questo punto è più che urgente sottoporre il paziente a
cura psichiatrica ambulatoriale. In merito alla domanda A.I. sono del parere
che qualsiasi decisione venga presa si dovrebbe permettere una perizia di tipo
psichiatrico e ortopedico. L’attuale terapia si basa su antiipertensivi, antidepressivi
serotoninergici ed alte dosi di ansiolitici (…)” (doc. AI 39/8).
Nelle
sue annotazioni 2 giugno e 16 dicembre 2005 il dr. __________ del SMR si è così
espresso:
" (…)
Dal punto
di vista medico, rivedendo la mia relazione della visita SMR del
17.05.2004, confermo quanto scritto.
In
particolare non è per niente necessaria una valutazione ortopedica, in quanto i
limiti funzionali descritti per quanto riguarda la caricabilità della colonna
(tenendo conto anche dell'insufficienza della muscolatura addominale) sono
molto bassi. L'A. è stato esaminato diligentemente per quanto riguarda la
colonna vertebrale dal punto di vista clinico e i limiti descritti sono
sostenibili.
Dal punto
di vista psichico al momento dell'esame non era presente una sindrome ansioso -
depressiva, tanto meno "imponente" come sostiene il curante. La
terapia con psicofarmaci era stata interrotta 5-6 mesi prima della visita ed
era durata 4-5 mesi (quindi corta).
Considerandi
II sonno
era buono e sufficiente, non usava ipnotici. L'aspetto, il comportamento, il
tono dell'umore non evidenziava una depressione.
Naturalmente
era preoccupato per la sua situazione socio-professionale e per quella del
figlio (che
aveva avuto in passato problemi di droga; l'A.
era molto impegnato nel sostenere il
figlio nell'astinenza), questo non configura però la diagnosi di depressione.
Diabete,
al momento della visita non necessitante una terapia, ipertensione arteriosa in
cura con 1 medicamento, e iperlipidemia non causano IL, malgrado l'opinione contraria
della legale.
Ritengo
quindi che la valutazione fatta sia corretta fino al momento della visita.
Non posso
escludere, vista l'anamnesi con precedenti episodi depressivi, che la situazione
possa in seguito essere peggiorata, nel qual caso una perizia psichiatrica può
entrare in considerazione.
(…)"
(doc. AI 41/1)
" (…) NON è documentato nessun peggioramento, rimando per
la presa di posizione sulla lettera del curante (che rivendicava una
valutazione psichiatrica e ortopedica) a quanto scritto il 02.06.2005.
Le
patologie sono state prese in considerazione durante la visita SMR ed in conseguenza
sono stati valutati i limiti funzionali, peraltro assai ristretti.
Inoltre
anche in attività leggere si è preso in considerazione una diminuzione di rendimento
(per i dolori addominali).
Nel
frattempo non è stato documentato nessun peggioramento, ma solo un diverso
giudizio sulle CL dell’A. da parte del curante e un suo parere su come si
dovrebbero condurre le “indagini AI” (cioè visita specialistica ortopedica e
psichiatrica), al quale ritengo di aver risposto nell’annotazione 02.06.2005
(…)” (doc. AI 45/1)
- in
sede di ricorso l’assicurato ha presentato il rapporto medico 30 novembre 2005
del Servizio di oftalmologia e oftalmolchirurgia dell’Ospedale regionale di __________.
Al
riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle sue annotazioni 10 febbraio 2006,
ha osservato che:
" (…)
Problematica
abducens OS:
L’isolata
paresi del nervo abducens porta a diplopia fastidiosa, diplopia che può essere
trattata in modo palliativo con occlusione dell’occhio o applicazione di
prismi. L’impedimento funzionale è paragonabile ad una persona monocola, quindi
dopo un periodo di assuefazione di poche settimane, al massimo mesi la persona
è in grado di svolgere attività che non richiedono la visione binoculare o
stereoscopica (criteri non necessari per svolgere l’attività ritenuta esigibile
in occasione della visita SMR). Di regola l’isolata paresi del nervo abducens
ha una buona prognosi con regressione del disturbo nel corso di 6 mesi (…)”
(doc. III/Bis)
Nel
rapporto medico 10 febbraio 2006 del Servizio cantonale di Neurologia, sottoscritto
dal primario dr. __________ e dalla dr.ssa __________ e indirizzato al dr. __________,
si conclude che “(…) per quanto riguarda la paresi del VI sinistro, prendiamo
atto del miglioramento avvenuto, che lascia sperare un completo recupero nelle
prossime settimane. Riguardo alle parestesie notturne alla mano sinistra un
esame elettroneurologico ha permesso di mettere in evidenza una molto lieve sindrome
del tunnel carpale, per la quale abbiamo prescritto una stecca volare da applicare
al polso di notte. Finalmente, l’irradiazione branchialgica destra associata alle
cervicalgie, è già in fase di miglioramento, è di probabile origine
pseudoradicolare, e non prevediamo particolari indagini (…)” (doc. B/14);
- viste
le risultanze appena esposte, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia
di valore probatorio di atti medici, questo Tribunale deve innanzitutto
concludere che, applicando correttamente le norme che regolano l’inizio e la
modificazione del diritto, a ragione l’Ufficio AI ha stabilito che l’assicurato
ha diritto a una rendita intera a fare tempo dal 1° agosto 2003 fino al 31 agosto
2004.
(art. 29 LAI e art. 88a OAI).
Il
TCA rileva infatti che il dr. __________ ha valutato compiutamente le diverse
affezioni di cui l’assicurato è portatore ed è giunto ad una conclusione logica
e priva di contraddizioni in merito all’abilità lavorativa del 30% nella sua
professione e del 90% in attività adeguate dal mese di maggio 2004.
In
particolare non è possibile giungere ad una diversa conclusione visti i
certificati medici 7 aprile e 12 dicembre 2005 del dr. __________.
Nel
certificato 7 aprile 2005 – dopo che nell’allegato al rapporto medico 24 novembre
2003.
lo aveva dichiarato abile in attività più leggere nell’ambito di una professione
che non sia quella di decoratore-tappezziere senza indicare un rendimento ridotto
in questa evenienza (doc. AI 12/3) – il dr. __________ non si è espresso chiaramente
sulla capacità lavorativa dell’assicurato e si è limitato a sostenere che si
dovrebbe effettuare una perizia psichiatrica e ortopedica (doc. AI 39/8).
Lo
stesso medico, nel certificato 14 dicembre 2005, posta la diagnosi di “paresi
dell’abducente nell’OS”, ha attestato un’inabilità al lavoro del 100% dal 26
novembre 2005 in avanti (doc. AI 46/2). Al riguardo, il primario dr. __________
e la dr.ssa __________, nel rapporto medico 10 febbraio 2006 del Servizio
cantonale di Neurologia, hanno concluso che “(…) per quanto riguarda la paresi
del VI sinistro, prendiamo atto del miglioramento avvenuto, che lascia sperare
un completo recupero nelle prossime settimane (…)” (doc. II/Bis).
Va
qui inoltre ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella
causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni
espresse dai medici SMR, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui
préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service
médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen
clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne
relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute
sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de
tel. (…)”
(cfr.
STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Alla
valutazione del 18 maggio 2004 del dr. __________ (doc. AI 24/1-7), eseguita
dopo approfondita visita e esame degli atti, che non evidenzia contraddizioni e
non si può affermare essere fondata su accertamenti di fatto errati, può quindi
senz’altro essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai ricordati
criteri stabiliti dalla giurisprudenza. Lo stesso vale per le seguenti annotazioni
2.
giugno e 16 dicembre 2005 del dr. __________ e 10 febbraio 2006 del dr. __________
(doc. AI 41/1, 45/1 e III/Bis).
Neppure
è possibile concludere differentemente avuto riguardo alle argomentazioni
personali e non avallate da atti medici sviluppate dall’assicurato nel proprio
ricorso;
- in
particolare per quanto riguarda la problematica psichiatrica, a prescindere dal
fatto che è lo stesso assicurato che non la ritiene primaria (vedi doc. V), in
ogni caso essa non è certificata da uno specialista in psichiatria (cfr. STFA
del 23 aprile 2004 nella causa N., I 404/03; STFA del 12 giugno 2006 nella
causa C., I 771/05) e non vi è nessun atto medico che soddisfi le esigenze
poste dalla giurisprudenza per poter concludere circa l’esistenza di un danno
psichico invalidante;
- in
merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute la consulente
in integrazione professionale ha evidenziato che “(…) considerando un reddito
ipotetico senza danno alla salute (RH, 2002) di fr. 40'000.- (cf Elementi della
Tassazione), una capacità di lavoro residua del 90% in attività adeguata e
applicando una riduzione del 15% (per attività leggere e primo impiego), secondo
le statistiche RSS risulta un reddito da invalido di circa fr. 38'631.- e una
capacità di guadagno residua del 96,58% (…)” (doc. AI 30/2).
Dal punto di vista medico l’assicurato può svolgere, nella misura di
8.
ore al giorno con una diminuzione del rendimento del 10%, attività che
rispettino i seguenti limiti: “(…) può sollevare e trasportare pesi fino a 10
kg, saltuariamente fino a 15 kg, raramente fino a 20 kg. Lavori in flessione
della colonna possono essere eseguiti per 15-20 minuti di seguito al massimo e
non più di 3-4 volte al giorno. Lavori in posizione inginocchiata sono da eseguire
pure nella misura sopra descritta. L’assicurato non è limitato negli
spostamenti, nel salire e scendere le scale. L’uso delle mani e delle braccia
non è limitato. L’assicurato può guidare fino a due ore di fila al massimo,
dopo di che è necessario osservare una pausa di 10-15 minuti. Può lavorare in
posizione seduta per due ore di fila con possibilità di alzarsi in seguito per
circa 5-10 minuti. La posizione eretta può essere mantenuta senza limitazioni a
condizione di potersi spostare (…)” (cfr. rapporto medico 18 maggio 2004 del
dr. __________; doc. AI 24/6). La consulente in integrazione, nel rapporto 29
novembre 2004, ha rilevato che “(…) l’A potrebbe essere integrato sul mercato
del lavoro supposto in equilibrio, in attività leggere, poco qualificate e confacenti
con il danno alla salute, ad esempio quale operaio generico (addetto al
controllo, etichettatura, assemblaggio), venditore in un commercio al
dettaglio, in un chiosco (attività diversificata: vendita al banco, consigliare
la clientela, rifornimento e stoccaggio della merce sui banchi nei limiti della
caricabilità descritti sopra), custode addetto alla sorveglianza e alla manutenzione
(con mansioni leggere: es piccole riparazioni, cambiare lampadine o altri
oggetti in disuso) (…)” (doc. AI 30/2). Al riguardo va fatto presente che,
conformemente al principio dell’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato è
tenuto ad intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V
28.
consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des
Bundes-gericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221).
Quanto
al reddito da valido, per l’imposta cantonale 2001-2002 l’assicurato è
stato tassato in base ad un reddito aziendale di fr. 40'000.-- (doc. AI 17/4).
Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base
della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che
quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia
adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126
V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere
il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione
percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze,
può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato
in Pratique VSI 2002 p. 64).
La
consulente in integrazione professionale, secondo le statistiche RSS,
considerata una capacità al lavoro residua del 90% in attività adeguate e
applicando una riduzione del 15%, ha determinato un reddito da
invalido di fr. 38'631 (doc. AI 30/2).
Ora,
va fatto presente che, conformemente ad una recente giurisprudenza, il TFA ha
stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di
riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio
federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che
riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006
nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Tale
circostanza non ha tuttavia alcuna ripercussione sul caso in esame, essendo i
valori nazionali superiori a quelli regionali considerati dall’Ufficio AI.
Il
TCA rileva inoltre che anche volendo applicare la riduzione massima del 25% del
reddito da invalido l’assicurato non raggiungerebbe un grado d’invalidità
pensionabile.
Alla
medesima valutazione si giungerebbe anche volendo aggiornare i redditi (da
valido e da invalido) al 2005, ritenuto che anche successivamente al 2002 con
ogni verosimiglianza l’assi-curato non raggiungerebbe un grado d’invalidità del
40%;
- visto
tutto quanto precede la decisione impugnata va pertanto confermata e il ricorso
respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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