32.2006.180
Attività non necessitante una visione binoculare e stereoscopica ritenuta in casu esigibile. Obbligo di collaborare. Valutazione anticipata delle prove.
6 agosto 2007Italiano30 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2006.180
Data decisione, Autorità:
06.08.2007, TCA
Titolo:
Attività non necessitante una visione binoculare e stereoscopica ritenuta in casu esigibile. Obbligo di collaborare. Valutazione anticipata delle prove.
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
DIRITTO ALLA RENDITA
OBBLIGO DI COLLABORARE
RIFORMAZIONE
art. 4 LAI
art. 17 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2006.180
FS/ll
Lugano
6 agosto 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 novembre 2006
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 2
novembre 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, nel mese di settembre 2004 ha presentato una richiesta di
prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “lesione alla retina degli occhi
con danno irreversibile di più all’occhio destro, dolori alla testa e al piede
sinistro” (doc. AI 1/1-8).
Esperiti
gli accertamenti del caso, con decisione 21 luglio 2005 (doc. AI 18/1-2),
l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni adducendo che
“(…) dalla documentazione medica acquisita agli atti non risultano patologie
d’importanza tale da ridurre la capacità lavorativa. (…)” (doc. AI 18/1).
1.2. A
seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato – con la quale, senza produrre
documentazione medica, ha sostenuto di non poter più svolgere diversi lavori a
causa dei problemi alla vista e precisato di aver chiesto anche la possibilità
di un inserimento professionale (doc. AI 19/1) – l’Ufficio AI, dopo aver approfondito
la problematica legata alla vista interpellando il dr. __________ e ordinato
una perizia psichiatrica a cura del dr. __________, con decisione su opposizione
2 novembre 2006 (doc. AI 37/1-4) ha confermato il rifiuto a prestazioni adducendo:
"
(...)
2. Nella determinazione del grado d'invalidità, l'amministrazione si basa sui documenti
medici per prendere posizione e all'occorrenza, su documenti provenienti da
altri specialisti. Il compito dei medico consiste nel valutare lo stato di
salute della persona assicurata, nonché in quale misura e in quali attività è incapace
di lavorare. Inoltre, le informazioni fornite dai medici costituiscono una base
importante per valutare quali attività possano ancora essere ragionevolmente
esigibili dalla persona assicurata (DTF 105 V 158 f. cons. 1 e DTF 125 V 261
cons. 4).
II 15
febbraio 2006 i medici dei SMR, rammentata anzitutto l' "assenza di limitazioni
della capacità lavorativa dal punto di vista reumatologico", hanno concluso
l'istruttoria approfondendo le problematiche legate alla vista dell'assicurato.
Veniva inoltre fatta esperire una perizia dal Dott. __________ (psichiatria e
psicoterapia). Visionate la relazione medica 16 febbraio 2006 del Dott. __________
e la perizia 11 settembre 2006 dello psichiatra, presso il SMR è stato
possibile stabilire:
- "In considerazione del fatto che l'assicurato
presenti solo problemi ad 1 occhio
qualsiasi attività senza richiesta di visione binoculare o stereoscopica
risulta esigibile" (annotazioni SMR 20 febbraio 2006);
- "L'attuale perizia psichiatrica (...) esclude
una riduzione della capacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico. In
conclusione l'assicurato non presenta patologie che compromettono la capacità lavorativa
(...) per le attività abituali' (rapporto
SMR 20 settembre 2006).
3. Di principio, il grado d'invalidità delle persone
assicurate attive si determina tramite il confronto dei redditi. Il reddito che
l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui, dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione provvedimenti
d'integrazione e tenuto conto di un situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido (art. 16 LPGA).
Nella
presente fattispecie, considerato come l'assicurato mai risulti essere stato
impiegato in specifiche attività richiedenti visione binoculare o stereoscopica
e come lo stesso spieghi essere "da diversi anni (...) capace di svolgere
la sua attività lavorativa ma purtroppo non riesce a trovare un lavoro adeguato"
(cfr. perizia 11 settembre 2006 del Dott. __________, pto 2), non risulta
esservi alcuna incapacità lavorativa rispettivamente perdita di guadagno / invalidità.
4. Se è vero che gli accertamenti dell'UAI devono
estendersi all'insieme delle possibili prestazioni, è altresì fuori discussione
che i provvedimenti professionali ottenibili dall'assicurazione per l'invalidità
presuppongono per l'appunto un'invalidità. Nel caso concreto non è invece stata
riscontrata alcuna incapacità lavorativa.
Stante
quanto precede, l'amministrazione ha respinto a giusta ragione le pretese
dell'assicurato, non essendo in particolare realizzati i presupposti basilari
per il riconoscimento delle prestazioni richieste. La decisione impugnata risulta
corretta e deve quindi essere confermata. (…)." (doc. AI 37-3 )
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale, senza produrre documentazione medica, ha sostenuto che il dr. __________
non è più il suo medico curante per l’occhio e che il dr. __________ lo ha indirizzato
al dr. __________ i certificati del quale non si trovano nell’incarto AI. Egli
ha precisato che ha inoltrato una domanda AI “(…) non per mia incapacità
lavorativa per tutti i tipi di lavoro, ma per i lavori che io ho svolto anche
non di continuo tipo: aiuto carpentiere, imbianchino, montatore … dove la
perdita dell’otti-ma vista dall’occhio destro mi esclude da continuare a
praticarli – anche se sporadicamente –. (…)” e sostenuto che anche “(…) il
lavoro che ho svolto alla __________ – reparto riciclaggio di materiale
elettronico: PC, frigoriferi, lavastoviglie, monitor, ferri da stiro, macchine
da cucire, televisori, vetri, ecc. – dal primo di giugno di quest’anno per me
si è dimostrato negativo […]. Faccio per dire che con molta probabilità è
proprio il fattore del danno alla retina dell’occhio destro che mi ha fatto
picchiare prima il ginocchio e dopo il gomito nel posto di lavoro e a casa!
(…)” (doc. I)
Con
scritto 10 novembre 2006 l’assicurato ha completato il proprio ricorso adducendo:
"
(...)
preciso che nella decisione dell’Ufficio AI non vi è
alcun riferimento al certificato del dottor __________, medico oculista di __________.
Nella decisione, l’AI non giudica che io ho basato la
mia richiesta AI sulle conclusioni del dottor __________.
Io non ho problemi psichici ma ho problemi alla vista.
Alla mia età e coi problemi alla vista è quasi
impossibile trovare lavoro (a meno che non siano i soliti lavori nei programmi
occupazionali gestiti dall’Ufficio della Socialità di Bellinzona o della
Disoccupazione).
Il certificato del dottor __________ deve essere
sicuramente nell’incarto AI, che la invito gentilmente a richiamare.
Chiedo che il Tribunale, verificato l’operato dell’AI,
disponga come perizia medica seria e indipendente.
Chiedo che il mio ricorso sia accolto e che mi vengano
assegnate le prestazioni rifiutate dall’Ufficio AI.
(…)” (doc. IV)
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI chiesto di respingere il ri-corso osservando:
"
(...)
Si rileva, in merito a quanto addotto da parte
ricorrente, che non vi sono agli atti referti emessi dal Dr. med. __________.
Il signor __________ ha sempre fornito quale nominativo del medico curante
quello del Dr. Med. __________, interpellato dallo scrivente Ufficio in fase
d’istruttoria. Neppure in fase di opposizione parte ricorrente ha prodotto
alcunché del Dr. med. __________ né citato quest’ultimo quale medico curante.
Si ribadisce quindi che, dal lato medico, lo scrivente
Ufficio ha istruito il caso in maniera corretta eseguendo gli accertamenti
reputati necessari per la sua definizione. Ne consegue quindi la conferma della
decisione su opposizione emessa del 2 novembre 2006.
(…)” (doc. VI)
1.5. Con
scritto 14 dicembre 2006 l’assicurato ha comunicato al TCA di non capire come
mai il certificato del dr. __________ non figuri nell’incarto AI, ha rilevato
che egli a casa non ha nessun certificato e ha trasmesso il rapporto 22 ottobre
1996 della Clinica oculistica universitaria di __________, l’attestato medico
27 ottobre 1998 del dr. __________ e una lettera 14 novembre 2006 dell’avv. __________.
1.6. Con
osservazioni 10 gennaio 2007 l’Ufficio AI ha rilevato “(…) di avere potuto
prendere atto dello stato relativo all’acuità visiva del Signor RI 1 con
relazione medica del Dr. med. __________ del 16 febbraio 2006, richiesta
specificatamente dal Servizio regionale dell’AI. I documenti prodotti dal ricorrente
(quindi rapporto dell’Augenklinik di __________ del 22 ottobre 1996 inviato all’attenzione
del Dr. med. __________ e attestato medico emesso dal medesimo Dr. med. __________
del 27 ottobre 1998) non apportano quindi ulteriori elementi che non siano già
a conoscenza dello scrivente Ufficio. (…)” (doc. X).
1.7. Con
ulteriore scritto 16 gennaio 2007, senza produrre documentazione medica,
l’assicurato ha osservato che l’Ufficio AI si ostina “(…) a prendere in
considerazione il reperto di un medico che si basa oltretutto su esami di molti
anni addietro (…)” e, ritenuto che “(…) la vista mi è andata indietro parecchio
(…)”, ha chiesto “(…) che mi sia data la possibilità di una nuova perizia
oculistica a mio pagamento. (…)” (doc. XII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il
diritto a prestazioni. Il ricorrente postula il riconoscimento del diritto a
una riformazione professionale e, in via subordinata, a una rendita
d’invalidità.
2.3. L’art.
17 LAI prevede in particolare che:
"
L’assicurato ha diritto
alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la
riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale,
una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV
Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 OAI
"
per riformazione professionale
vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare
sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione
professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione
professionale a causa dell’invalidità."
Con
riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme
delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente
un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla
vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del
possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495
consid. 2a).
L'assicurato
ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel
suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di
guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Una
formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto
del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti
d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a
carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione
professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la
reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e
se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di
conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza
invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti
completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di
guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai
provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella
causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998
pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre
2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno
al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1
LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età
dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) i
due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128
V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della
decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione
è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare
se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata
una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26
giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa
R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella
causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella
causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I
355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U
330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18
marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche
eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di
evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella
causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993
nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p.
189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre
considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM.
Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa,
nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere
in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove
è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la
propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per
quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia
essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF
125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito
che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi
in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne
in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle
particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati
Fatti
i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel
che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle
cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;
MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
1997, pag. 230).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25
febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Inoltre,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui
questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve
esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di
un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole
deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA
inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo
2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre
2004, I 384/04, consid. 1.2).
2.6. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto l’Ufficio AI che, fondandosi
sui rapporti medici agli atti e sulla perizia psichiatrica a cura del dr. __________,
ha concluso che “(…) l’assicurato non presenta patologie che compromettono la
capacità lavorativa […] per le attività abituali. (…)” (doc. AI 35/2).
2.6.1. Per
quanto riguarda l’aspetto reumatologico il dr. __________, FMH reumatologia e
riabilitazione, nel rapporto 18 novembre 2004 indirizzato al dr. __________
(doc. AI 14/6-7), ha concluso che “(…) per quanto riguarda la problematica
dell’incapacità lavorativa per problemi all’apparato locomotorio e dal punto di
vista reumatologico il paziente non presenta nessuna limitazione. (…)” (doc. AI
14/7).
2.6.2. Il
dr. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, nella perizia 11 settembre 2006
(doc. AI 33/1-10), escluse delle diagnosi con ripercussioni sulla capacità
lavorative e posta la diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa di
“(…) sindrome depressiva ricorrente attualmente in remissione (ICD 10 F33.4)
esistente da vari anni – cervicalgie e lombalgie su alterazioni statiche con
leggera scoliosi destroconvessa della colonna nella zona toracale – retinopatia
a livello dell’occhio destro (…)” (doc. AI 33/6), circa le conseguenze sulla
capacità di lavoro e sulla capacità d’integrazione si è così espresso:
"
(...)
B. Conseguenze sulla capacità di lavoro
1. Menomazioni quantitative e
qualitative dovuti ai disturbi constatati
1.1 a livello psicologico e mentale
Come descritto più sopra, siamo in presenza di una sindrome depressiva
ricorrente attualmente in remissione ma che in passato ha avuto in modo lieve
con pochi sintomi.
Questo disturbo attualmente non causa un'inabilità
lavorativa ma comunque potrebbe migliorare in caso che egli svolgesse un'attività
lavorativa e potrebbe anche migliorare la sua qualità di vita.
1.2 a livello
fisico
Egli già in passato ha sofferto di varie sinusite recidivanti
che hanno causato un mal di testa che anche attualmente a volte ne risente,
inoltre la sua problematica oculare, la retinopatia ed i "problemi
della colonna vertebrale di cui ne ho già discusso.
1.3 nell'ambito sociale
Egli attualmente svolge volentieri un'attività presso
il Centro __________, ha dei contatti con i suoi colleghi ed a quando riesce
fa delle passeggiate.
Comunque riferisce che si è ritirato parecchio dalla
vita sociale negli ultimi anni.
Considerandi
2.
conseguenze dei disturbi sull'attività attuale
2.1
come si ripercuotono i disturbi sull'attività
attuale dell'assicurato
Il peritando non lavora da vari anni, svolgendo come
già accennato, un lavoro occupazionale presso la __________.
2.2
l'attività attuale è ancora praticabile?
L'attività che svolge in seguito al programma di
disoccupazione, è sicuramente proponibile finchè riuscirà a trovare un lavoro
migliore.
2.3
Se sì in che misura, in quale misura (ore al
giorno)?
Il peritando potrebbe lavorare anche fino a 8 ore al
giorno e dal punto di vista psichiatrico non ha alcuna limitazione.
2.4
E' constatabile una diminuzione della capacità di
lavoro?
No.
2.5
Se sì, in che misura?
2.6
Da quando esiste una limitazione della capacità di
lavoro provata a livello medico di almeno il 20%.
Attualmente egli è abile al lavoro già da
diversi anni.
2.7
Quale è stato da allora lo sviluppo della
limitazione della capacità di lavoro?
A quanto mi
riferisce egli già da diversi anni è capace di svolgere la sua attività
lavorativa ma purtroppo non riesce a trovare un lavoro adeguato e si accontenta
del lavoro offerto dalla __________.
3.
L'ambiente
di lavoro dell'assicurato è in grado di sopportarne i disturbi psichici?
Sì.
C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione
1.
E'
possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso Ne sono
previsti?
Sicuramente se egli riuscisse a trovare un lavoro
adeguato alla sua situazione sarebbe ideale e lo potrebbe svolgere anche dal
punto di vista psichiatrico in modo completo e, comunque qualsiasi aiuto o
iniziativa in modo che egli possa riprendere un'attività semplice, sarebbe
ideale. Frequentare dei corsi o un programma di lunga durata, mi sembra un
obiettivo difficile da realizzare.
1.2
Se no per quale ragione ?
Vedi sopra.
2.
E' possibile migliorare la capacità di lavoro
sul posto attuale?
Egli è già abile al lavoro nella misura completa.
2.1
Se sì, con quali ragionevoli provvedimenti (p.es.
provvedimenti medici)
2.2
Secondo lei che effetti hanno questi provvedimenti
sulla capacità di lavoro?
Vedi sopra.
3.
L'assicurato è in grado di svolgere altre
attività?
Sì.
3.1
Se sì, a quali
esigenze deve rispondere il posto di lavoro e di che cosa bisogna tenere soprattutto
conto nel caso di un'altra attività?
Egli avrebbe bisogno di un posto di lavoro
semplice di tipo operaio.
3.2
In che misura si possono svolgere attività consone
alle menomazioni (ore al giorno)?
Nella misura completa.
3.3
E' constatabile una riduzione della capacità di
lavoro?
No.
3.4
Se sì, in che misura?
3.5
Qualora non siano possibili altre attività: per
quale motivi?
(…)” (doc. AI 33/7-10)
2.6.3
Per
quanto riguarda ai problemi oculistici il dr. __________, FMH in oftalmologia,
nella relazione medica 16 febbraio 2006 ha attestato che “(…) il medico sottoscritto
certifica che il paziente a margine è stato sotto suo controllo dal maggio 1996
al marzo 2001. Presenta una diminuzione dell’acuità visiva all’OD in relazione
con una distrofia maculare con sospetto foro maculare incipiente. All’occasione
del mio ultimo esame la sua acuità visiva era di: OD 0,6 – OS 1,0 difficile.
(…)” (doc. AI 24/1).
Il
TCA rileva che il dr. __________ non ha indicato alcuna inabilità lavorativa,
sia nelle sue abituali attività che in altre adeguate, riconducibile ai
problemi ottici.
Dal
canto suo l’assicurato, senza tuttavia minimamente documentare tramite certificati
medici, sostiene che la vista sarebbe peggiorata e che egli non potrebbe più
svolgere, nemmeno saltuariamente, le attività svolte precedentemente. In particolare
egli sostiene, senza nemmeno comunicare cosa gli avrebbe detto il dr. __________,
che il dr. __________ lo avrebbe mandato da detto specialista.
Ora
– a prescindere dal fatto che l’assicurato non ha mai menzionato, né nella
domanda di prestazioni AI per adulti né tantomeno nell’opposizione (doc. AI
1/1-8), il nome del dr. __________ quale specialista al quale egli si sarebbe rivolto
e che il dr. __________, nel suo rapporto medico 26 febbraio 2005 (doc. AI
14/1-7), ha solo attestato che “(…) lo avevo anche presentato a controllo
oculistico avendo egli una malattia con degenerazione della macula, che io non
sono in grado di valutare quanto sia invalidante (…)” (doc. AI 14/3) senza produrre
tuttavia alcun rapporto specialistico al riguardo – va qui ricordato che se da
una parte la procedura davanti
al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il
giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva
che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata
dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158
consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di
collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare –
ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo
alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti
rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V
264.
consid. 3b con riferimenti).
Pertanto,
non figurando agli atti alcun certificato medico specialistico che attesti una
qualsivoglia inabilità lavorativa riconducibile ai problemi oculistici, a
ragione il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 20 febbraio 2006, ha
concluso che “(…) in considerazione del fatto che l’assicurato presenti solo
problemi ad 1 occhio qualsiasi attività senza richiesta di visione binoculare e
stereoscopica risulta esigibile. (…)” (doc. AI 25/1).
Al
riguardo va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella
causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni
espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico
curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova
perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2
L'on ne
saurait certes mettre sur le
même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de
l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance
à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et
un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence
d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière
générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur
probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.
consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors
aucune raison d'écarter le
rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour
le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au
regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et
du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance
particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La
recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…).”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,
consid. 3.2)
Nemmeno
è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al referto 22
ottobre 1996 dell’UniversitätsSpital Augenklinik di __________, indirizzato al
dr. __________, e all’attestato medico 27 ottobre 1998 del dr. __________ (doc.
B1 e B2).
Infatti
nei menzionati certificati non viene attestata un’inabilità lavorativa riconducibile
a problemi oculistici e gli stessi sono inoltre superati dalla relazione medica
16.
febbraio 2006 del dr. __________ (doc. AI 24/1).
2.6.4
In
conclusione, visti il rapporto 18 novembre 2004 del dr __________, la relazione
medica 16 febbraio 2006 del dr. __________ e la perizia psichiatrica 11 settembre
2006.
del dr. __________ (doc. AI 14/6-7, 24/1 e 33/1-10), cui va attribuita
forza probatoria piena conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.5),
questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare la capacità al lavoro dell’assicurato.
Di
conseguenza il TCA non può che confermare le conclusioni del dr. __________ il
quale, nel rapporto medico 20 settembre 2006, poste le seguenti limitazioni
“(…) non lavori richiedenti visione binoculare o stereoscopica – non lavori richiedenti
udito binaurale (…)”, ha concluso che “(…) l’assicurato non presenta patologie
che compromettono la capacità lavorativa […] per le attività abituali. (…)”
(doc. AI 35/1-2).
E’
dunque a ragione (cfr. consid. 2.3. e 2.4) che l’Ufficio AI ha negato
all’assicurato sia il diritto a una riformazione professionale che quello ad
una rendita.
Ciononostante
va fatto presente all’assicurato che in caso di peggioramento rilevante delle
condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione
medica, esso potrà in futuro presentare un’ulteriore domanda di prestazioni.
2.7
In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, il ricorso va quindi respinto e
la decisione impugnata confermata.
2.8
L’assicurato
ha chiesto l’allestimento di una perizia oculistica a sue spese.
Oltre
a ribadire che il principio
inquisitorio non è assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere
delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. consid. 2.6.3),
va qui ricordato che, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
Nel
caso in esame, già si è detto che la documentazione agli atti è sufficiente per
statuire nel merito della vertenza. Né vi sono validi motivi per ritenere
inaffidabili le certificazioni mediche citate nei considerandi precedenti.
Non
è pertanto necessario procedere ad un ulteriore accertamento medico giudiziario.
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Le
spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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