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Decisione

32.2006.180

Attività non necessitante una visione binoculare e stereoscopica ritenuta in casu esigibile. Obbligo di collaborare. Valutazione anticipata delle prove.

6 agosto 2007Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da

medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

Per quel

che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle

cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109;

MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

1997, pag. 230).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25

febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

Inoltre,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole

deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo

2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre

2004, I 384/04, consid. 1.2).

2.6. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto l’Ufficio AI che, fondandosi

sui rapporti medici agli atti e sulla perizia psichiatrica a cura del dr. __________,

ha concluso che “(…) l’assicurato non presenta patologie che compromettono la

capacità lavorativa […] per le attività abituali. (…)” (doc. AI 35/2).

2.6.1. Per

quanto riguarda l’aspetto reumatologico il dr. __________, FMH reumatologia e

riabilitazione, nel rapporto 18 novembre 2004 indirizzato al dr. __________

(doc. AI 14/6-7), ha concluso che “(…) per quanto riguarda la problematica

dell’incapacità lavorativa per problemi all’apparato locomotorio e dal punto di

vista reumatologico il paziente non presenta nessuna limitazione. (…)” (doc. AI

14/7).

2.6.2. Il

dr. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, nella perizia 11 settembre 2006

(doc. AI 33/1-10), escluse delle diagnosi con ripercussioni sulla capacità

lavorative e posta la diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa di

“(…) sindrome depressiva ricorrente attualmente in remissione (ICD 10 F33.4)

esistente da vari anni – cervicalgie e lombalgie su alterazioni statiche con

leggera scoliosi destroconvessa della colonna nella zona toracale – retinopatia

a livello dell’occhio destro (…)” (doc. AI 33/6), circa le conseguenze sulla

capacità di lavoro e sulla capacità d’integrazione si è così espresso:

"

(...)

B. Conseguenze sulla capacità di lavoro

1. Menomazioni quantitative e

qualitative dovuti ai disturbi constatati

1.1 a livello psicologico e mentale

Come descritto più sopra, siamo in presenza di una sindrome depressiva

ricorrente attualmente in remissione ma che in passato ha avuto in modo lieve

con pochi sintomi.

Questo disturbo attualmente non causa un'inabilità

lavorativa ma comunque potrebbe migliorare in caso che egli svolgesse un'attività

lavorativa e potrebbe anche migliorare la sua qualità di vita.

1.2 a livello

fisico

Egli già in passato ha sofferto di varie sinusite recidivanti

che hanno causato un mal di testa che anche attualmente a volte ne risente,

inoltre la sua problematica oculare, la retinopatia ed i "problemi

della colonna vertebrale di cui ne ho già discusso.

1.3 nell'ambito sociale

Egli attualmente svolge volentieri un'attività presso

il Centro __________, ha dei contatti con i suoi colleghi ed a quando riesce

fa delle passeggiate.

Comunque riferisce che si è ritirato parecchio dalla

vita sociale negli ultimi anni.

Considerandi

2.

conseguenze dei disturbi sull'attività attuale

2.1

come si ripercuotono i disturbi sull'attività

attuale dell'assicurato

Il peritando non lavora da vari anni, svolgendo come

già accennato, un lavoro occupazionale presso la __________.

2.2

l'attività attuale è ancora praticabile?

L'attività che svolge in seguito al programma di

disoccupazione, è sicuramente proponibile finchè riuscirà a trovare un lavoro

migliore.

2.3

Se sì in che misura, in quale misura (ore al

giorno)?

Il peritando potrebbe lavorare anche fino a 8 ore al

giorno e dal punto di vista psichiatrico non ha alcuna limitazione.

2.4

E' constatabile una diminuzione della capacità di

lavoro?

No.

2.5

Se sì, in che misura?

2.6

Da quando esiste una limitazione della capacità di

lavoro provata a livello medico di almeno il 20%.

Attualmente egli è abile al lavoro già da

diversi anni.

2.7

Quale è stato da allora lo sviluppo della

limitazione della capacità di lavoro?

A quanto mi

riferisce egli già da diversi anni è capace di svolgere la sua attività

lavorativa ma purtroppo non riesce a trovare un lavoro adeguato e si accontenta

del lavoro offerto dalla __________.

3.

L'ambiente

di lavoro dell'assicurato è in grado di sopportarne i disturbi psichici?

Sì.

C. Conseguenze sulla capacità d'integrazione

1.

E'

possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso Ne sono

previsti?

Sicuramente se egli riuscisse a trovare un lavoro

adeguato alla sua situazione sarebbe ideale e lo potrebbe svolgere anche dal

punto di vista psichiatrico in modo completo e, comunque qualsiasi aiuto o

iniziativa in modo che egli possa riprendere un'attività semplice, sarebbe

ideale. Frequentare dei corsi o un programma di lunga durata, mi sembra un

obiettivo difficile da realizzare.

1.2

Se no per quale ragione ?

Vedi sopra.

2.

E' possibile migliorare la capacità di lavoro

sul posto attuale?

Egli è già abile al lavoro nella misura completa.

2.1

Se sì, con quali ragionevoli provvedimenti (p.es.

provvedimenti medici)

2.2

Secondo lei che effetti hanno questi provvedimenti

sulla capacità di lavoro?

Vedi sopra.

3.

L'assicurato è in grado di svolgere altre

attività?

Sì.

3.1

Se sì, a quali

esigenze deve rispondere il posto di lavoro e di che cosa bisogna tenere soprattutto

conto nel caso di un'altra attività?

Egli avrebbe bisogno di un posto di lavoro

semplice di tipo operaio.

3.2

In che misura si possono svolgere attività consone

alle menomazioni (ore al giorno)?

Nella misura completa.

3.3

E' constatabile una riduzione della capacità di

lavoro?

No.

3.4

Se sì, in che misura?

3.5

Qualora non siano possibili altre attività: per

quale motivi?

(…)” (doc. AI 33/7-10)

2.6.3

Per

quanto riguarda ai problemi oculistici il dr. __________, FMH in oftalmologia,

nella relazione medica 16 febbraio 2006 ha attestato che “(…) il medico sottoscritto

certifica che il paziente a margine è stato sotto suo controllo dal maggio 1996

al marzo 2001. Presenta una diminuzione dell’acuità visiva all’OD in relazione

con una distrofia maculare con sospetto foro maculare incipiente. All’occasione

del mio ultimo esame la sua acuità visiva era di: OD 0,6 – OS 1,0 difficile.

(…)” (doc. AI 24/1).

Il

TCA rileva che il dr. __________ non ha indicato alcuna inabilità lavorativa,

sia nelle sue abituali attività che in altre adeguate, riconducibile ai

problemi ottici.

Dal

canto suo l’assicurato, senza tuttavia minimamente documentare tramite certificati

medici, sostiene che la vista sarebbe peggiorata e che egli non potrebbe più

svolgere, nemmeno saltuariamente, le attività svolte precedentemente. In particolare

egli sostiene, senza nemmeno comunicare cosa gli avrebbe detto il dr. __________,

che il dr. __________ lo avrebbe mandato da detto specialista.

Ora

– a prescindere dal fatto che l’assicurato non ha mai menzionato, né nella

domanda di prestazioni AI per adulti né tantomeno nell’opposizione (doc. AI

1/1-8), il nome del dr. __________ quale specialista al quale egli si sarebbe rivolto

e che il dr. __________, nel suo rapporto medico 26 febbraio 2005 (doc. AI

14/1-7), ha solo attestato che “(…) lo avevo anche presentato a controllo

oculistico avendo egli una malattia con degenerazione della macula, che io non

sono in grado di valutare quanto sia invalidante (…)” (doc. AI 14/3) senza produrre

tuttavia alcun rapporto specialistico al riguardo – va qui ricordato che se da

una parte la procedura davanti

al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il

giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva

che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata

dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158

consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di

collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare –

ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo

alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V

264.

consid. 3b con riferimenti).

Pertanto,

non figurando agli atti alcun certificato medico specialistico che attesti una

qualsivoglia inabilità lavorativa riconducibile ai problemi oculistici, a

ragione il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 20 febbraio 2006, ha

concluso che “(…) in considerazione del fatto che l’assicurato presenti solo

problemi ad 1 occhio qualsiasi attività senza richiesta di visione binoculare e

stereoscopica risulta esigibile. (…)” (doc. AI 25/1).

Al

riguardo va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella

causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico

curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova

perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

3.2

L'on ne

saurait certes mettre sur le

même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de

l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance

à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et

un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence

d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière

générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors

aucune raison d'écarter le

rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour

le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au

regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et

du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance

particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La

recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…).”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03,

consid. 3.2)

Nemmeno

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al referto 22

ottobre 1996 dell’UniversitätsSpital Augenklinik di __________, indirizzato al

dr. __________, e all’attestato medico 27 ottobre 1998 del dr. __________ (doc.

B1 e B2).

Infatti

nei menzionati certificati non viene attestata un’inabilità lavorativa riconducibile

a problemi oculistici e gli stessi sono inoltre superati dalla relazione medica

16.

febbraio 2006 del dr. __________ (doc. AI 24/1).

2.6.4

In

conclusione, visti il rapporto 18 novembre 2004 del dr __________, la relazione

medica 16 febbraio 2006 del dr. __________ e la perizia psichiatrica 11 settembre

2006.

del dr. __________ (doc. AI 14/6-7, 24/1 e 33/1-10), cui va attribuita

forza probatoria piena conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.5),

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare la capacità al lavoro dell’assicurato.

Di

conseguenza il TCA non può che confermare le conclusioni del dr. __________ il

quale, nel rapporto medico 20 settembre 2006, poste le seguenti limitazioni

“(…) non lavori richiedenti visione binoculare o stereoscopica – non lavori richiedenti

udito binaurale (…)”, ha concluso che “(…) l’assicurato non presenta patologie

che compromettono la capacità lavorativa […] per le attività abituali. (…)”

(doc. AI 35/1-2).

E’

dunque a ragione (cfr. consid. 2.3. e 2.4) che l’Ufficio AI ha negato

all’assicurato sia il diritto a una riformazione professionale che quello ad

una rendita.

Ciononostante

va fatto presente all’assicurato che in caso di peggioramento rilevante delle

condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, esso potrà in futuro presentare un’ulteriore domanda di prestazioni.

2.7

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, il ricorso va quindi respinto e

la decisione impugnata confermata.

2.8

L’assicurato

ha chiesto l’allestimento di una perizia oculistica a sue spese.

Oltre

a ribadire che il principio

inquisitorio non è assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere

delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. consid. 2.6.3),

va qui ricordato che, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

Nel

caso in esame, già si è detto che la documentazione agli atti è sufficiente per

statuire nel merito della vertenza. Né vi sono validi motivi per ritenere

inaffidabili le certificazioni mediche citate nei considerandi precedenti.

Non

è pertanto necessario procedere ad un ulteriore accertamento medico giudiziario.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Le

spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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